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INTEGRAZIONE ALL’ACCORDO TRA L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX E LA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GRADO RIABILITA PER L’ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER LE DISABILITA’ FISICHE E SENSORIALI IN REGIME AMBULATORIALE, SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE RELATIVE ALL’ANNO 2022.
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L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA XXXXXXXX XXXXXXXX (di seguito Azienda), con
sede in Trieste xxx X. Xxxxxxxxxxxxx x. 0, X.X. x X. XXX 00000000000, in persona del Direttore della Struttura Complessa Convenzioni, Affari Generali e Legali – dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, delegata alla firma del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante dell’Azienda xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x. 000 del 1 aprile 2021
E
La Società Cooperativa Sociale Onlus GRADO RIABILITA, con sede in Grado, xxx Xxxxxx x.0, X. XXX 00000000000, in qualità di gestore della Struttura Sanitaria “Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino”, con sede Grado, via Amalfi n. 1 (di seguito Ospizio Marino o Struttura), in persona del sig. Xxxxxx xxxxx Xxxxxx quale delegato per la firma dell’accordo e con funzione di rappresentante legale, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento o decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità a contrarre con la P.A..
Premesso:
1. che la Struttura Ospizio Marino è autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione prot. n. 36212 del 17.06.2016 rilasciata dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” e successivamente aggiornata con provvedimento n. 15891 del 17.03.2017;
2. che con D.G.R. n. 89 del 20.01.2017 è stato definito il budget annuale provvisorio da assegnare, nelle more della definitiva individuazione delle risorse da destinare per la medesima attività nell’ambito della definizione regionale, per complessivi € 1.400.000,00;
3. che con la medesima delibera viene individuata l’AAS n. 2 in quanto Azienda territorialmente competente, quale responsabile alla stipula dell’accordo secondo le tariffe vigenti di cui alla DGR n. 1669/2009;
4. che con D.G.R. n. 89/2017 sono stati definiti, inoltre, le prestazioni erogabili nei tre setting assistenziali (residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale) caratterizzanti la specifica attività di riabilitazione funzionale, ivi compresa la riabilitazione funzionale in acqua;
5. che sono state individuate le tipologie di utenti e le patologie per le quali è previsto l’accesso alla cura presso l’Ospizio Marino, con oneri a carico del SSN.
6. che con decreto n. 596/SPS del 27/04/2017 la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia della Regione FVG ha concesso l’accreditamento a pieno titolo alla struttura sanitaria “Istituto Elioterapico Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Ospizio Marino” di Grado per le prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale con una dotazione di 59 posti letto, di cui 7 per attività privata o extraregionale, comprensiva delle prestazioni di esercizio assistito in acqua di cui alla D.G.R. n. 2747/2002, prestazioni da specificarsi nel piano personalizzato di intervento previsto dalla D.G.R. n. 712/2001;
7. che a seguito dell’approvazione dello schema di convenzione, avvenuta con decreto del Direttore Generale n 199 del 12.03.2021 le parti, come sopra individuate, hanno stipulato e sottoscritto l’accordo
avente ad oggetto l’attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale con oneri da porre a carico del bilancio dell’Azienda.
8. che con deliberazione della Giunta Regionale FVG n.54 del 21.01.2022, al fine di garantire un’adeguata risposta ai pazienti che per livello di disabilità e/o per la presenza di comorbidità necessitano di un trattamento riabilitativo in regime residenziale, sono state destinate alle strutture sanitarie eroganti prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche psichiche e sensoriali ulteriori risorse e in particolare, che all’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx sono stati riconosciuti ulteriori Euro 1.012.521,00 a valere per l’anno 2021 per l’erogazione delle summenzionate prestazioni;
9. che, a fronte della succitata la deliberazione della Giunta Regionale FVG, con la quale sono state approvate le Linee annuali definitive per la gestione del SSR per l’anno 2022, ha confermato anche per la corrente annualità la messa a disposizione di risorse aggiuntive ad integrazione del budget destinato alle strutture sanitarie eroganti prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità psichiche e sensoriali mantenendo la suddivisione stabilita che vede l’assegnazione alla Società Cooperativa Sociale ONLUS Grado Riabilita, titolare della struttura sanitaria Istituto Elioterapico X. Xxxxxxxx – Ospizio Marino di Grado della somma di € 1.009.601,00;
Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Oggetto dell’accordo
La struttura si impegna ad accogliere i pazienti residenti sul territorio regionale, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede operativa di Xxxxx (XX), xxx Xxxxxx x. 0, per l’attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale secondo le modalità di erogazione, i livelli di assistenza sanitaria, le tariffe applicabili, le modalità di assistenza, le tipologie di attività già individuate nell’accordo approvato con decreto del direttore generale n. 199 del 12 marzo 2021;
Entrambe le parti si impegnano, ciascuno per la propria parte, ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimento all’accessibilità, all’appropriatezza clinica ed organizzativa ed alla continuità assistenziale.
In ogni caso, l’Ospizio Xxxxxx deve essere in grado di rispondere ai seguenti bisogni prevalenti dell’utenza:
- necessità di trattamenti riabilitativi in fase estensiva, assicurando la presa in carico del soggetto e la personalizzazione dell’intervento per raggiungere il più alto livello possibile di autonomia del paziente e farlo tornare persona attiva nel proprio ambiente familiare, scolastico, lavorativo e sociale.
Articolo 2
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa
Concordemente a quanto previsto nelle delibere della Giunta Regionale FVG n. 54 del 21.01.2022, la Struttura e l’Azienda convengono che il volume di prestazioni aggiuntive erogabili dalla Struttura non potrà superare il tetto massimo di € 1.009.601,00 con le modalità di seguito indicate.
L’Ospizio Xxxxxx si impegna a erogare, con applicazione delle tariffe di cui all’art. 4 dell’accordo per l’attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale approvato con decreto del Direttore Generale n. 199 dd.12 marzo 2021, le seguenti attività:
Tipologia prestazioni | Budget max. assegnato | |
Prestazioni ex art. 26 legge n. 833 del 23.12.1978 | Residenziale, Semiresidenziale Ambulatoriale | € 1.009.601,00 |
L’Ospizio Xxxxxx si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni e la qualità delle medesime nei confronti degli aventi diritto. Non verranno riconosciute prestazioni ripetute per problemi connessi alla qualità.
Essendo gli erogatori privati accreditati tenuti a programmare l’attività armonicamente nei dodici mesi, non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale. Ne consegue che eventuali prestazioni eccedenti rispetto a quanto pattuito negli accordi contrattuali dovranno essere erogate gratuitamente.
L’Azienda si riserva di rivalutare periodicamente, dopo la sottoscrizione del presente accordo, il “numero minimo di prestazioni” da garantire, sulla base dell’andamento dell’erogazione dell’attività, che potrà essere soggetto a eventuali rimodulazioni in corso d’anno anche in considerazione della fase sperimentale sopra citata, fermo restando il vincolo del budget complessivo assegnato di cui sopra.
L’Ospizio Xxxxxx si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, nonché dell’eventuale impossibilità ad ottemperare ai volumi minimi di prestazioni pattuiti dandone adeguata motivazione.
Articolo 3 Decorrenza e durata
1. Il presente accordo integrativo ha scadenza il 31 dicembre 2022.
2. Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo.
3. La validità del presente accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione ed accreditamento della struttura.
4. Il presente accordo viene redatto e sottoscritto dalle parti con modalità telematica; l’Azienda si impegna a trasmettere copia del presente accordo alla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione FVG.
Articolo 4 Sottoscrizione, registrazione e bollo
1. Il presente atto, sottoscritto dalle parti con firma digitale, è soggetto a registrazione in caso d’uso a norma dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 dd. 26.04.1986 e xx.xx. (Tariffa Parte Seconda - art. 1 lett.b) e le spese sono a carico della parte che la richiede.
2. L’imposta di bollo è a carico della Società Cooperativa Sociale ONLUS Grado Riabilita. Verrà assolta in modo virtuale dall’Azienda e rimborsata a quest’ultima dalla società Grado Riabilita.
Articolo 5 Foro competente
La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal contratto è competente il foro di Trieste.
Articolo 6 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente indicato nella presente appendice contrattuale si rinvia interamente alle clausole e alle condizioni pattuite tra le parti con l’accordo già approvato con decreto del direttore generale
n. 199 del 12.03.2021 tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Società Cooperativa Sociale ONLUS Grado Riabilita titolare della struttura sanitaria Istituto Elioterapico “X. Xxxxxxxx” - Ospizio Marino di Grado, per l’attività di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, sulla base del testo approvato, nonché alle norme del codice civile, alla normativa di settore e a quanto disposto dalla deliberazioni della Giunta Regionale direttamente applicabili.
Letto, confermato e sottoscritto in data corrispondente a quella della firma digitale
Il Direttore della Struttura Complessa Convenzioni, Affari generali e Legali xxxx.xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
(per delega del Direttore Generale xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
(firmato digitalmente)
Il Legale Rappresentante
Società Cooperativa Sociale ONLUS Grado Riabilita
sig. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
(firmato digitalmente)