DGR 1317 dd. 1.6.2007
DGR 1317 dd. 1.6.2007
Visto lo “Schema di accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, approvato in data 6 febbraio 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che definisce nell’ambito della disciplina degli animali da compagnia alcuni principi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l ‘uomo e i predetti animali, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura del rispetto per la loro dignità anche nell’ambito della realtà terapeutiche innovative; Visto l’art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
Vista la L.R. n. 39/90 e succ. mod. “Norme a tutela degli animali domestici per la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell’anagrafe canina”;
Visto il D.P.G.R. 6 GIUGNO 2002, N. 0171/Pres. e succ. mod. “Legge regionale n. 39/90. Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell’anagrafe canina. Approvazione.”; Ritenuto di dover recepire, al fine di garantire uniformità applicativa sul territorio regionale, il sopraccitato Schema di accordo;
Ritenuto altresì di approvare il documento concernente “Indicazioni per l’applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dello “Schema di accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet –therapy”, allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante;
Su proposta dell’Assessore Regionale alla sanità e politiche sociali;
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. Di approvare il documento concernente “Indicazioni per l’applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dello “Schema di accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet –therapy”, allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante;
2. Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Indicazioni per l’applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia dello “Schema di accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet- therapy”
Articolo 1
( Finalità e definizioni )
1. La Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, per le proprie competenze e in coerenza con i principi della L.R. 39/1990, si impegna a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) “animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet- therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
b) “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
c) “commercio di animali da compagnia”: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
d) “pet-therapy: utilizzo del rapporto essere umano- animale in campo medico e psicologico, avvalendosi di animali che rispondono a precisi requisiti . La pet- therapy si divide in due distinte categorie: Attività Assistite con Animali (Animal- Assisted Activities o AAA) e Terapie effettuate con l’ausilio di animali (Animal-Assisted Therapy o AAT).
Le AAA si pongono come obiettivo primario il miglioramento della qualità di vita di alcune categorie di persone ( anziani, detenuti, tossico dipendenti, non vedenti , ecc…).
Le AAT sono delle co-terapie finalizzate a migliorare le condizioni di salute di un paziente, mediante il raggiungimento di obiettivi definiti.
La pet-therapy è un’attività complessa che richiede il concorso di diverse discipline.
Articolo 2
( Responsabilità e doveri del detentore )
1. In Regione Friuli – Venezia Giulia chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere
fisico ed etologico;
c) tener conto, nel caso in cui l’animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;
d) consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
e) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
f) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
g) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
2. I Comuni provvederanno ad emanare appositi regolamenti al fine di recepire le disposizioni di cui al comma 1, sulla base di un Regolamento tipo, all’uopo predisposto dalla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale.
Articolo 3
( Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali )
1. In Regione Friuli Venezia Giulia sono sottoposte al nulla osta di cui all’articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 anche le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c).
2. I nulla osta di cui al comma 1 sono rilasciati, su istanza del responsabile dell’attività, dal Servizio Veterinario dell’ASS competente per territorio, e dovranno contenere le indicazioni relative alla/le specie degli animali da compagnia che si intendono commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio Veterinario relative all’età minima per la cessione, tenuto conto della specie.
3. I requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta sono i seguenti:
a) il possesso, da parte del responsabile dell’attività, delle cognizioni necessarie all’esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
b) il possesso, da parte della struttura, dei requisiti previsti dall’articolo 24 del
D.P.R. 320/1954 e dall’appendice A) del presente allegato;
c) la tenuta, per le attività di vendita di animali da compagnia di un registro di carico e scarico.
Per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e dovrà riportare, per ogni singolo soggetto: l’identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico sarà registrato per singole partite.
4. I requisiti di cui all’appendice A) del presente allegato non sono richiesti per le attività di toelettatura, e non si applicano alle strutture di cui all’articolo 7, comma 5 quinquies e 9 della L.R. 39/1990, in quanto già disciplinate dal Regolamento di esecuzione della medesima Legge.
5. I Servizi Veterinari dell’ASS provvederanno alle necessarie verifiche sulle effettive condizioni di detenzione, ricovero, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, sul rispetto della normativa vigente e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
Articolo 4
( Manifestazioni espositive )
1. In Regione Friuli Venezia Giulia è vietata la partecipazione a manifestazioni espositive, come spettacoli e mostre anche itineranti, competizioni ecc., di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi.
2. E’ consentita la partecipazione di cani e gatti alle manifestazioni di cui al comma 1 a condizione che i medesimi abbiano idonea copertura vaccinale almeno nei confronti delle seguenti malattie infettive e diffusive della specie:
a) per i cani: cimurro, epatite virale, leptospirosi, gastroenterite virale, tosse dei canili;
b) per i gatti: panleucopenia, calicivirosi, herpesvirosi e clamidia psittacci.
3. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono soggette a nulla osta preventivo del Servizio Veterinario dell’ASS competente per territorio. Il Responsabile della manifestazione dovrà documentare l’adempimento degli obblighi vaccinali di cui al comma 2.
Articolo 5
( Programmi di informazione e di educazione )
1. I programmi di informazione ed educazione sui principi del presente provvedimento, afferenti alla L.R. 39/1990, sono svolti dalla Regione, in conformità a quanto previsto all’articolo 12 della medesima legge.
2. I programmi di cui al comma 1 dovranno comprendere, in particolare, i seguenti argomenti:
a) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
b) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
c) la necessità di scoraggiare:
- il dono di animali da compagnia ai minori di 18 anni senza l’espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
- il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
- la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
d) la promozione della rilevanza dell’iscrizione dei cani all’anagrafe canina.
3. La Regione Friuli Venezia Giulia, avvalendosi dei Servizi Veterinari delle ASS, promuove ed attua corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti a medici veterinari,al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato iscritte all’elenco di cui all’art. 6 della L.R. n. 39/90.
Articolo 6
( Manifestazioni popolari )
1. In Regione Friuli V.G. lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari è autorizzato esclusivamente nel caso in cui:
a. la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b. il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il dannagli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.
2. Sono vietate le manifestazioni non riconducibili alle tradizioni storico popolari locali con operazioni di cattura degli animali, quali rodei, corride ecc..
Articolo 7
( Pet-therapy, accoglienza e attività assistite con animali )
1. La Regione Friuli V.G. ai fini di una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy , favorisce l’adozione di iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy ;
2. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove iniziative, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, finalizzate all’accoglienza temporanea dei cani e dei gatti , e degli altri animali da compagnia, nonché a rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili per i cani di accompagnamento dei disabili.
Articolo 8
( Qualifica del personale addetto alla Pet-therapy)
1. Per lo svolgimento delle attività di pet-therapy è opportuna la costituzione di un gruppo di lavoro (“team prescrittivo”), in cui le varie figure professionali sappiano interagire costruttivamente, secondo le specifiche competenze.
In un gruppo di lavoro attivato per programmi di pet-therapy sono individuabili i seguenti ruoli:
1. Medico
2. Veterinario
3. Educatore cinofilo
4. Conduttore pet-partners
5. Psicologo
6. Terapista della riabilitazione
7. Assistente sociale
8. Infermiere
9. Insegnante
10. Pedagogo o logopedista
La costituzione del gruppo di lavoro è variabile, a seconda che si tratti di AAA o AAT , e del tipo di intervento in programma. L’allargamento del gruppo di lavoro a quante più possibili figure professionali consente di sviluppare tutte le potenzialità dell’intervento.
2. Tutti gli interventi di pet-therapy devono essere effettuati con l ‘ausilio di animali che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto. Un veterinario deve certificare che l’animale cooperatore si trova in buono stato di salute psico-fisico e funzionale, monitorato e garantito in tutte le fasi applicative, con particolare riferimento alle possibili situazioni di stress derivanti dal lavoro.
Appendice A)
DIMENSIONI DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL’APERTO
Peso del cane in kg. | Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq. | Superficie minima adiacente ai box Per il movimento del cane: mq. per ciascun cane fino 3 cani: oltre 3 cani: | |
Meno di 10 | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
Da 11 – 30 | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
Più di 30 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |