Contratto di Assicurazione Danni
Europ Assistance Italia S.p.A.
Contratto di Assicurazione Danni
“DBEasy Tutela”
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
− Nota informativa, comprensiva del glossario;
− Condizioni di Assicurazione;
− Modulo di proposta, ove previsto
deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Copertina Fascicolo Informativo – Mod. 18012
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione Danni “DBEasy Tutela”
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
Assicurato | La persona fisica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni. | |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. | |
Contraente | La persona fisica residente in Italia, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia per sé e ne assume i relativi oneri. | |
Europ Assistance | L’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. | |
Indennizzo | La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro. | |
Massimale/Somma assicurata | L’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro. | |
Polizza | il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato. | |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro. | |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
b) sede legale: Milano – P.zza Trento n. 8 – 20135 – Italia;
c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
Mod. 18012 – Nota Informativa “DBEasy Tutela”
Data ultimo aggiornamento 01.03.2018
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il patrimonio netto ammonta ad Euro 71.868.456,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.010.523,00.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 155% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 82.781.000,00 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 53.436.000,00.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.
Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta e salvo estinzione del rapporto di conto corrente con Deutsche Bank S.p.A.
Avvertenza
La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle parti all’altra almeno trenta giorni prima della data di scadenza della Polizza.
Si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi relativi:
- ai danni involontariamente arrecati a terzi, alle cose di terzi da parte dell’Assicurato;
- alla persona dell’Assicurato.
Il Contraente troverà le garanzie previste, non modificabili, nelle seguenti sezioni:
- Sezione I - Assicurazione R.C. conduzione dei locali dell’abitazione – vedi artt. 18 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II – Assicurazione R.C. del capofamiglia – vedi artt. 27 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione III - Assicurazione Tutela legale famiglia – vedi artt. 36 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali limitazioni sono contenute in ciascuna Sezione all’interno degli articoli di seguito indicati:
- Sezione I - Assicurazione R.C. conduzione dei locali dell’abitazione – vedi artt. 23 e 25;
- Sezione II - Assicurazione R.C. del capofamiglia – vedi artt. 32 e 34;
- Sezione III - Assicurazione Tutela legale famiglia – vedi artt. 38, 39 e 42.
Il contratto di assicurazione prevede delle Esclusioni.
Le principali esclusioni sono riportate all’interno di ciascuna Sezione in un apposito articolo denominato “Esclusioni”: si rinvia agli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione R.C. conduzione dei locali dell’abitazione – vedi art. 21;
- Sezione II - Assicurazione R.C. del capofamiglia – vedi art. 30;
- Sezione III - Assicurazione Tutela legale famiglia – vedi art. 41.
Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista nelle Condizioni di Assicurazione può prevedere specifiche esclusioni.
E’ prevista una condizione di sospensione dell’assicurazione ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio.
Si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – dei massimali. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione R.C. conduzione dei locali dell’abitazione – vedi art. 26;
- Sezione II - Assicurazione R.C. del capofamiglia – vedi art. 35;
- Sezione III - Assicurazione Tutela legale famiglia – vedi artt. 37, 47.
Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie e degli scoperti. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione II - Assicurazione R.C. del capofamiglia – vedi art. 28.
Esempio di massimale:
Massimale assicurato € 1.000,00
Ammontare del danno € 1.800,00
Danno risarcibile nei limiti del massimale € 1.000,00
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 800,00
Esempio di franchigia:
se la franchigia assoluta pattuita è pari a somma fissa, esempio di € 500,00:
❑ i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
❑ i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500 (nei limiti dei massimali previsti)
Esempio di scoperto: | |
ammontare del danno stimato = | € 10.000,00 |
scoperto 10% con un minimo di € 500,00 | € 1.000,00 |
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale | € 9.000,00 |
4. Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenza
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia Tutela legale famiglia: in costanza di contratto aumenta o diminuisce il numero dei componenti del nucleo familiare dell’Assicurato.
6. Premi
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
Il Contraente corrispondererà alla Compagnia il premio di Polizza con frazionamento mensile. Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:
• SEPA (SDD) – Autorizzazione permanente di addebito in c/c.
7. Rivalse
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
8. Diritto di recesso
Avvertenza
Il contratto prevede, sia per il Contraente che per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell o stesso, dandone comunicazione all’altra parte.
Si rinvia all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. Per l’Assicurazione Tutela legale famiglia, i diritti nascenti dal presente contratto si prescrivono in due anni. A tal fine è obbligo dell’Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dall’art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” della Sezione – Assicurazione Tutela legale famiglia.
In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l’obbligo dell’Assicurato di interrompere i termini di prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui all’art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.
Avvertenza
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze
Per le Sezioni I e II – Assicurazione R.C. Conduzione dei locali dell’abitazione e R.C. del capofamiglia la denuncia del sinistro deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro tre giorni da quando si ha avuto conoscenza dello stesso.
Per la Sezione III – Assicurazione Tutela legale famiglia la denuncia del sinistro deve essere fatta on line o per iscritto al verificarsi del sinistro.
Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:
- Sezione I - Assicurazione R.C. conduzione dei locali dell’abitazione – vedi artt. 22 e 24;
- Sezione II - Assicurazione R.C. del capofamiglia – vedi artt. 31 e 33;
- Sezione III - Assicurazione Tutela legale famiglia – vedi artt. 43, 44 e 45.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; fax 00.00.00.00.00
– pec xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).
In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata
A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Per la Sezione III - Assicurazione Tutela legale famiglia, in caso di disaccordo tra l’Assicurato ed Europ Assistance in merito all’interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere all’arbitrato.
Si rinvia all’art. 44 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
* * *
Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxx Xxxxxxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione
Contraente: la persona fisica residente in Italia, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia per sé e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance: l’Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n.8 - 00000 Xxxxxx – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al
n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: l'importo, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’ Assicurazione assistenza, per la quale in caso di sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell’Indennizzo.
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro. Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’Assicurazione.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Art.3. PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza, salvo il buon fine del pagamento. Se alle scadenze convenute, il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo.
In caso di inadempimento del Contraente, il contratto è risolto di diritto se la Compagnia nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione, fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute, ai sensi dell’art.1901 C.C.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere pagati ad Europ Assistance.
Data ultimo aggiornamento 01/03/2018
Art.4. RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno, salvo il caso di estinzione del rapporto di conto corrente con Deutsche Bank S.p.A.
In quest’ultimo caso, la Polizza si estingue l’ultimo giorno del mese in cui è stato chiuso il conto corrente.
Art.5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’ art. 1898 C.C.
Art.6. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.7. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.8. TERMINI DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.
Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Per l’Assicurazione Tutela legale famiglia, i diritti nascenti dal presente contratto si prescrivono in due anni. A tal fine è obbligo dell’Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dall’art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” della Sezione III – Assicurazione Tutela legale famiglia. In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l’obbligo dell’Assicurato di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui al sopra richiamato art. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.
Art.9. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge
Art.10. FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.11. VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.
Art.12. ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata della Polizza per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt.
“DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO” e “AGGRAVAMENTO DEL
RISCHIO”, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del C. C..
Art.13. DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA
L’assicurazione nei confronti di ogni Assicurato, salvo buon fine del pagamento, decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Xxxxxxx e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo stesso.
Art.14. RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamen to o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art.15. ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.16. COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA’ CIVILE (Articolo valido per le
Sezioni III – Assicurazione Tutela legale famiglia)
Qualora esista e sia operante un’altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la Sezione III – Assicurazione Tutela legale famiglia, nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’Assicuratore di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e e nel caso di costituzione civile nell’ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.
Art.17. CLAUSOLA BROKER
Europ Assistance prende atto e conferma che la presente Polizza è intermediata dalla Spettabile Società BrokerOnLine S.r.l. (di seguitò per brevità Broker). Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata
A.R. fax, e-mail per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente ad Europ Assistance.
Per quanto non espressamente indicato nella presente clausola valgono gli usi e quanto oggetto dell’accordo Associazioni Brokers ed ANIA sulla base del quale è stata redatta la lettera di libera collaborazione tra il Broker ed Europ Assistance.
SEZIONE I - ASSICURAZIONE R.C. CONDUZIONE DEI LOCALI DELL’ABITAZIONE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Abitazione principale: Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell’anno.
Abitazione saltuaria: l’abitazione ove l’Assicurato non dimora abitualmente e comunque non locata a terzi.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.18. SOGGETTI ASSICURATI
E' assicurato:
⮚ il Contraente, correntista di Deutsche Bank S.p.A.
Art.19. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
19.1 RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CONDUZIONE DEI LOCALI DELL’ABITAZIONE (R.C. CONDUZIONE)
Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato ed il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate all’art. “Determinazione del massimale”, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dell’abitazione principale e saltuaria dell’Assicurato, esclusi quindi i rischi inerenti ad attività professionale.
L’assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
L’assicurazione vale per:
• gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
• la conduzione dell’abitazione principale e saltuaria dell’Assicurato, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del fabbricato, dei xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l’Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
• la committenza di lavori di ordinaria manutenzione dei locali, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori.
19.2 RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all’11% calcolata sulla base della "tabella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000;
nei limiti dei massimali indicati all’art. “Determinazione del massimale”.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
La garanzia R.C.O. vale anche per l’azione di rivalsa esperita dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.
19.3 INFORTUNI SUBITI DA ADDETTI OCCASIONALI A SERVIZI DOMESTICI
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. “PERSONE NON CONSIDERATE TERZI” comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell’Assicurato (per le quali l’Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.
L’assicurazione è prestata entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione per Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).
19.4 MINORI AFFIDATI A PERSONE NON CONVIVENTI CON L'ASSICURATO
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con l’Assicurato, per fatto di figli minori dell’Assicurato stesso affidati loro temporaneamente.
Art.20. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione è valida per l’abitazione ubicata in Italia.
Art.21. ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) da furto;
b) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua telefono, ecc.) posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
c) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, soprelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del Dl. 494/96 e successive modifiche, purché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal decreto stesso;
d) derivanti dall’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
f) da amianto;
g) da campi elettromagnetici;
h) alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
i) imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative;
Relativamente alla garanzia R.C Conduzione dei locali dell’abitazione principale o saltuaria sono inoltre esclusi i danni:
j) derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
k) da committenza di lavori di straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali pertinenze.
Relativamente alla garanzia R.C.O. sono inoltre escluse:
l) le malattie professionali.
Art.22. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 C.C., una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C. - o tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – xxxxxxx xxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00)."
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art.23. PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art.24. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art.25. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell’attività domestica e/o famigliare.
Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l’Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.
Art.26. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali di seguito riportati per capitali, interessi e spese per sinistro e per anno assicurativo.
R.C. | MASSIMALI | |
Responsabilità Civile Conduzione dei locali dell’abitazione (R.C. conduzione) | ||
Per sinistro: | €. | 1.000.000,00 |
con il limite per persona di: | €. | 1.000.000,00 |
con il limite per danni a cose di: | €. | 1.000.000,00 |
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) | ||
Per sinistro: | €. | 1.000.000,00 |
con il limite per persona di: | €. | 500.000,00 |
SEZIONE II – ASSICURAZIONE R.C. DEL CAPOFAMIGLIA
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.27. SOGGETTI ASSICURATI
E' assicurato:
⮚ il Contraente, correntista di Deutsche Bank S.p.A.
Art.28. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA (R.C. FAMIGLIA)
Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato, il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate all’art. “Determinazione del massimale”, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.
L’Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
La garanzia vale inoltre per:
1. la proprietà e l’uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
2. l’azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori dei quali l’Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall’art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
3. la proprietà e l’uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
4. la proprietà e l’uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici (escluso i cani) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell’Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività;
5. la proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi per conto dell’Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività, con applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per sinistro.
La garanzia è operante a condizione che la proprietà e/o custodia dell'animale sia condotta in ottemperanza alle normative vigenti; qualora il danno derivi da cani che non abbiano, ove prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici, la franchigia assoluta si intenderà elevata ad Euro 500,00 per sinistro;
6. la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico. Relativamente alla pratica del modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
7. le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
8. la detenzione di armi e relative munizioni e l’uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
9. l’avvelenamento o l’intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.
L’assicurazione si estende entro il massimale per danni a cose, con il limite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni derivanti da:
• inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
• interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Art.29. ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione è valida in tutto il Mondo.
Art.30. ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) da furto;
b) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
c) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, soprelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DL. 494/96 e successive modifiche, purché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
d) derivanti dall’esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;
e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente;
f) da amianto;
g) da campi elettromagnetici;
h) alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
i) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;
j) derivanti dalla proprietà dei locali comprese le relative dipendenze, pertinenze e gli impianti fissi al servizio degli stessi;
k) da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
l) da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore, fatta eccezione per quelli previsti nell’art. “Oggetto dell’Assicurazione” e fatta eccezione per l’azione di rivalsa descritta;
m) da proprietà e uso di natanti a motore;
n) da proprietà e uso di natanti non a motore di lunghezza superiore a m. 7,50;
o) da responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.);
p) da fatto dei prestatori di lavoro (addetti ai servizi domestici, badanti, baby sitter, dog-sitter, persone alla pari, portieri e giardinieri) durante lo svolgimento delle loro mansioni;
q) da committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali e delle eventuali pertinenze;
r) imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative.
Art.31. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato, dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 C.C., una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C.” - o tramite il Broker presso il quale è intermediata la Polizza (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – xxxxxxx xxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Art.32. PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art.33. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art.34. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;
b. le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell’attività domestica e/o famigliare;
Tuttavia, limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature - se non conviventi con l’Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti od affini sono considerati terzi.
Art.35. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali di seguito riportati per capitali, interessi e spese per sinistro e per anno assicurativo.
R.C. | MASSIMALI | |
Responsabilità Civile della Famiglia (R.C. Famiglia) | ||
Per sinistro: | €. | 1.000.000,00 |
con il limite per persona di: | €. | 1.000.000,00 |
con il limite per danni a cose di: | €. | 1.000.000,00 |
SEZIONE III – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE FAMIGLIA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’assicurato.
Contributo unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.
Controversia contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Fatto illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Art.36. SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• Il Contraente, correntista di Deutsche Bank S.p.A.;
• I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art.37. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale indicato all’art. “Determinazione del massimale”, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del Legale” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “Gestione del sinistro e libera scelta del Legale” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Contropart e in caso di soccombenza di quest’ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art.38. DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
• spese di trasferta.
E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art.39. PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “Oggetto dell’Assicurazione” valgono nell’ambito della vita privata per le seguenti garanzie:
1. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di Xxxxx, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. la difesa in sede penale per reati dolosi attinenti a reati commessi da minori facenti parte del nucleo familiare. In tal caso le spese verranno rimborsate al soggetto esercente la potestà genitoriale tenuto all’obbligo di vigilanza;
5. le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione e relative pertinenze indicati in Polizza ed occupati dall’Assicurato (massimo 1 unità abitativa ad uso esclusivo dell’Assicurato);
6. sostenere controversie relative a diritti reali;
7. il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e la conseguente azione per l’ottenimento del divorzio.
a. Per quanto attiene alla separazione consensuale, la copertura viene prestata esclusivamente nel caso di matrimoni celebrati in Italia e qualora sia presentato ricorso congiunto tramite l’assistenza di un unico legale scelto cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. Non potrà essere oggetto di Garanzia l’assistenza legale prestata da due avvocati diversi.
La Garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della Polizza.
b. Per l’ottenimento del divorzio, la Garanzia opera esclusivamente nel presupposto che la separazione consensuale sia avvenuta in vigenza del presente contratto, che essa abbia dato luogo ad un Sinistro gestito da Europ Assistance, che la domanda sia presentata
tramite l’assistenza di un unico legale e a condizione che sussista continuità di copertura assicurativa per il periodo intercorrente tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.
Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;
8. Istanza di interdizione o inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ) di un parente o di un congiunto;
9. istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.
Art.40. ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia.
Art.41. ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’articolo “Prestazioni garantite”, l’assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
a. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
b. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
c. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni (fatto salvo quanto indicato all’art. “Prestazioni garantite”, punto 7);
d. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall’Articolo “Prestazioni garantite” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
e. controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
f. controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall’Assicurato o non identificati in Polizza;
g. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;
h. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
i. fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
j. controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
k. controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;
l. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
m. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
n. controversie contrattuali con Europ Assistance;
o. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’Articolo “Prestazioni garantite”.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art.42. INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza se la suddetta Polizza proviene da una Compagnia diversa da Europ Assistance o posti in essere dalla data di decorrenza della prima Polizza se la stessa proviene da Europ Assistance e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all’Assicurato alla data di emissione della presente Polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
• le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art.43. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xx 0, fax 00 00000000, Numero Verde 800.0858 20, trasmettendone copia al Broker (BROKERONLINE Servizi Assicurativi – xxxxxxx xxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; tel 000.00.00.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00).
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
3. Il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
Art.44. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art.45. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato ed Europ Assistance in merito all’interpretazione della Polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
• in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
• in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art.46. RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
Art.47. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale, per sinistro illimitato per anno, di Euro 20.000,00.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l’accesso all’area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L’accesso all’area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell’area clienti del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 000.00.00.00 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.
Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)
La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi1 richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l’adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi assicurativi.
I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati dalle nostre Società in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa2.
Nell’ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all’estero3.
I Suoi dati non saranno diffusi.
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso Europ Assistance Italia ed Europ Assistance Vai e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) nonché opporsi in tutto o in parte al loro uso a fini commerciali rivolgendosi al Responsabile ex art. 7: Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Sui siti delle nostre Società troverà l’elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati nonché le politiche privacy delle Società Europ Assistance in Italia.
1 Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2 Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3 Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Tel. 02.58.38.41
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N. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
POLIZZA N.
FAC-SIMILE
CONTRAENTE
UBICAZIONE IMMOBILE IN COPERTURA
(Da compilare per l’Assicurazione Tutela Legale Famiglia se i dati sono diversi da quanto riportato nel box “CONTRAENTE”)
GARANZIE PRESTATE
PREMIO
Polizza Assicurativa – DANNI - Mod. 18011 – XXXxxx Xxxxxx
Cognome e Nome | |||
Indirizzo | Città | Cap | Prov. |
Data nascita | Comune di nascita | Prov. | |
Codice fiscale | Telefono |
DATI DI POLIZZA | |||||
Effetto ore 24 del: Scadenza ore 24 del: Durata | Frazionamento Tacito rinnovo Rata successiva Pol. sostituita n° Cod Prod | PdV | Denominazione | ||
anni: 1 | Mensile SI | ||||
Indirizzo | ||
Cap | Città | Prov. |
Garanzie | Massimali Euro | Premio Imponibile annuo Euro | Imposte annue Euro | Premio annuo Lordo Euro |
R.C. Conduzione dei locali dell’abitazione | Vedi Polizza | 49,92 | 11,16 | 61,08 |
R.C. del Capofamiglia | Vedi Polizza | 49,92 | 11,16 | 61,08 |
Tutela Legale Famiglia | Vedi Polizza | 92,16 | 19,68 | 111,84 |
Totale | 192,00 | 42,00 | 234,00 |
Premio alla firma | Rate successive | |||||
RAMI | Imponibile | Imposte | Lordo | Imponibile | Imposte | Lordo |
R.C. Generale 22,25% | 8,32 | 1,86 | 10,18 | 8,32 | 1,86 | 10,18 |
Tutela Legale 21,25% | 7,68 | 1,64 | 9,32 | 7,68 | 1,64 | 9,32 |
Totale | 16,00 | 3,50 | 19,50 | 16,00 | 3,50 | 19,50 |
MODALITA’ DI PAGAMENTO
SEPA (SDD) – AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C.
Il Contraente dichiara di autorizzare Europ Assistance Italia S.p.A. (Creditor ID IT28Y000000080039790151) all’addebito sul proprio c/c corrispondente all’IBAN n.
dell’importo mensile di Euro 19,50, salvo revoca comunicata alla Compagnia stessa. Il Contraente si impegna altresì a comunicare immediatamente eventuali variazioni delle coordinate bancarie ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Il Contraente prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 11/2010, specificando l’importo degli addebiti diretti SEPA (SDD) nella presente autorizzazione, non sussiste la condizione per il diritto di rimborso dell’addebito (8 settimane).
Firma del Contraente intestatario del c/c
Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Il Contraente dichiara di voler stipulare il presente Contratto e di accettare le Condizioni di
Fascicolo Informativo Mod. 18012, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Assicurazione
Condizioni di Assicurazione, l'Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art.
13 del D.Lgs 196/2003 – Codice Privacy), predisposto da Europ Assistance, s’impegna a farlo
conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.
Firma del Contraente
Firma del Contraente
Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e acconsento, con la mia firma, al trattamento dei dati da parte di Europ Assistance Italia SpA e dei soggetti ivi indicati per fini
Il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. i seguenti articoli contenuti nelle Condizioni di Assicurazione: art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”; art. 2 “Altre Assicurazioni”; art. 3 “Pagamento del premio”; art. 4 “Rinnovo dell’Assicurazione ed estinzione del rapporto di conto corrente”; art. 5 “Aggravamento del rischio”; art.
8 “Termini di prescrizione”; art. 14 “Recesso in caso di sinistro”; art. 15 “Ispezione dei beni assicurati”; assicurativi e mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno art. 16 “Coesistenza di copertura di responsabilità civile”; artt. 21, 30, 41 “Esclusioni”; artt. 22, 31, 43
essere trattati da Europ Assistance Italia SpA in adempimento a quanto previsto nel presente “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro”; artt. 23,32 Pluralità di assicurati; artt. 24, 33 “Gestione
contratto, del contenuto dell’Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia SpA.
delle vertenze – spese di resistenza”; artt. 25, 34 “Persone non considerate terzi”; art. 38 “Delimitazione dell’oggetto dell’Assicurazione”; art. 42 “Insorgenza del sinistro – decorrenza della garanzia”.
Firma del Contraente
Firma del Contraente
AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla Prestazione/Garanzia.
Emessa in il
Europ Assistance Italia S.p.A.