CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO
INCENDIO CASA SICURA
Convenzione Collettiva Numero: 491
Prestazioni assicurate da:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Edizione aggiornata al 01/12/2010
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’ Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00012;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx;
c) Telefono: 000.0000000; sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
e) Società di revisione: Reconta Xxxxx & Young S.p.A., Sede legale: Xxx X.X. Xxxxxxxxx, 00/X – 00196 Roma.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2009 ammonta a 1.265 milioni di euro, di cui 1.140 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2009 risulta pari al 512%.
3. Conflitto di interessi
La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.
In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.”
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Convenzione Collettiva
La presente Convenzione, stipulata dalla Banca con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.
Singole Coperture Assicurative
Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata pari alla durata del Mutuo con il massimo di 30 anni. Si considera garantito, in aggiunta alla durata del mutuo anche il periodo di pre-ammortamento che potrà avere una durata massima di 180 giorni. senza tacito rinnovo. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 3
AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta
La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa.
In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenze secondo quanto previsto dall’Art. 3 delle CGA.
4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
4.1 Coperture assicurative offerte
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i casi sotto elencati :
• Incendio, fulmine, esplosione e scoppio – Art. 21
• Trombe ed Uragani – Art. 25
• Xxxx xxxxxx – eventi sociopolitici – Art. 26
• Ricorso Terzi da Incendio – Art. 31
• Responsabilità civile della Vita Privata – Art. 39, 40
L'assicurazione è prestata in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze, adibiti o da adibire a civile abitazione, uffici e/o studi professionali, per almeno ¾ della superficie complessiva. sui quali può esistere un’ipoteca a favore della Banca Contraente della Convenzione a garanzia del contratto di mutuo stipulato con l’Assicurato
4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni
Per conoscere , in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
• Incendio, fulmine, esplosione e scoppio – Art. 27
• Trombe ed Uragani – Art. 25
• Xxxx xxxxxx – eventi sociopolitici – Art. 26
• Ricorso Terzi da Incendio – Art. 31
• Responsabilità civile della Vita Privata – Art. 41
4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali
Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli 25, 26, 28, 31, 39, 42 della Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di Scoperto Somma assicurata : € 15.000 Ammontare del danno : € 5.000
Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : (€ 5.000 x 30%) = € 1.500 🡪 scoperto € 2.000
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000 Esempio numerico di Franchigia
Es.1
Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €10.000 Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850
Es. 2
Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €100 Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0 Esempio numerico di Massimale
Es.1
Somma assicurata: € 100.000 Ammontare del danno : € 110.000 Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900 Quota a carico dell’Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 10.100
Es. 2
Somma assicurata: € 100.000
Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 🡪 € 20.000 Ammontare del danno : € 22.500
Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900 Quota a carico dell’Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 2.600
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio (si cita a titolo esemplificativo l’aumento della metratura dell’immobile)
Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
7. Premio
La Banca Contraente della Convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dall’Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca Contraente della Convenzione affinché operi un addebito in unica soluzione, sul Conto corrente dell’Assicurato pari all’importo del Premio assicurativo dovuto per tutta la durata del contratto di mutuo.
Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato il tasso di premio lordo annuo dello 0,30‰ moltiplicato per il numero di anni di durata del mutuo.
7.1 Mezzi di Pagamento
Modalità di pagamento a disposizione dell’Assicurato
• Addebito in conto corrente
7.2 Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto
I costi gravanti sul Premio sono illustrati nella seguente tabella:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
70,00% | 78,57% |
Tabella esemplificativa dei premi:
La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni)
Valore di ricostruzione a | € 100.000,00 |
nuovo del Fabbricato Assicurato | |
Durata del mutuo (mesi) | 240 mesi (20 anni) |
Durata della copertura assicurativa (mesi) | 240 mesi (20 anni) |
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 600,00 |
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 490,80 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 343,56 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 269,94 |
7.3 AVVERTENZA - Rimborso del Premio per estinzione anticipata del finanziamento
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.
L’importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni).
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento
Esempio: | |
Premio Imponibile | € 1000,00 |
Data Inizio Mutuo | 06/09/2010 |
Data Scadenza Mutuo | 06/09/2035 |
Data Estinzione Mutuo | 25/11/2015 |
Durata Totale in giorni | 9131 |
Giorni di copertura trascorsi | 1906 |
Giorni di copertura residui | 7225 |
R = 1000 * 7225/9131 R = 791,26
In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.
9. Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
10. Regime fiscale
I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro – Sezione Incendio e Altri danni ai beni
a) Obblighi dell’Assicurato.
L’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
L’assicurato ha inoltre l’obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
b) Denuncia di sinistro alla Società.
L’assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro al Broker:
Xxxxxx Xxxxxx Via Lazzari 32- 73014-GALLIPOLI(LE) tel. 0833.262580-fax.0000.000000
od alla Società a:
Cattolica – Divisione On Line Ufficio Sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al numero verde 800.206692
entro dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell’accaduto.
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall’art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall’art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
c) Denuncia all’Autorità Giudiziaria.
L’assicurato è tenuto a presentare, nei dieci giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni
eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro – Sezione Responsabilità Civile
L’Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro al broker:
Xxxxxx Xxxxxx Via Lazzari 32- 73014-GALLIPOLI(LE) tel. 0833.262580-fax.0000.000000
Od alla Compagnia:
Cattolica – Divisione On Line Ufficio sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al numero verde 800-206692
entro 10 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome ed il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all’Assicurato.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Cattolica Assicurazione Soc. Coop.
Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06- 42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx) Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
13. AVVERTENZA - Arbitrato
Per ogni controversia diversa da quelle previste dall’articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede del'Assicurato
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale (xxxx. Xxxxx Xxxxxx)
GLOSSARIO
DEFINIZIONI VALIDE PER L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato
La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione, proprietaria del fabbricato indicato nel modulo di adesione e che abbia aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo il relativo modulo di adesione alle coperture assicurative derivanti dalla Convenzione Collettiva stipulata dalla Banca.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione;
Contraente della Convenzione
Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.p.A., Xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx (Xx) , che stipula la Convenzione Collettiva di assicurazione con la Società.
Decorrenza:
Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Ente Vincolatario
Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.p.A., Xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx (Xx);
Franchigia
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato;
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Intermediario collocatore
Banca Popolare Pugliese S.c.p.A. xxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX)
Intermediario Gestore
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, iscritto al RUI al n° B000013537
Modulo di Adesione
La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva.
Nucleo Familiare
L’insieme delle persone che compongono il Nucleo Familiare secondo quanto risulta dallo Stato di Famiglia dell’Assicurato.
Polizza
Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l’esistenza;
Premio
La somma in denaro comprensiva di imposte che la Banca Contraente della Convenzione deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.
Rischio
La possibilità che si verifichi il sinistro;
Scoperto
La percentuale dell’importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato;
Sinistro
L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società:
Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. con Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00
- 00000 Xxxxxx; Indirizzo a cui spedire documenti e/o comunicazioni: Cattolica Divisione Online, Via Valle di Pruviniano, 20 – 00000 Xxx Xxxxxxxx (XX).
Somma assicurata
La somma inizialmente assicurata per ciascun fabbricato e/o porzione deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo in base al criterio stabilito dalla specifica normativa di seguito indicata. Ad ogni scadenza annuale la somma assicurata si intende automaticamente soggetta ad aggiornamento tramite una percentuale di adeguamento (in forma costante) pari al 5% della somma iniziale assicurata.
DEFINIZIONI SPECIFICHE
PER L’ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI
- SETTORE A -
Nel testo che segue si intende per:
Appartamento
porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue sovrastanti e sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato;
Casa
villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato;
Dimora abituale
la residenza anagrafica dell’Assicurato;
Dimora saltuaria
casa o appartamento non dimora abituale;
Esplosione
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Fabbricato
l’intera costruzione edile relativa alla pratica di mutuo/credito e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o
installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli nonché le dipendenze e pertinenze separate; qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune;
Implosione
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. Se l’evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o impianto in cui si è verificata l’implosione;
Incendio
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;
Materiali incombustibili
sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno;
Scoppio
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio;
Tetto – Copertura – Solai
• tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti e non portanti (orditura, tiranti e catene);
• copertura: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
• solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
- SETTORE B -
Nel testo che segue si intende per:
Cose
gli oggetti materiali e gli animali.
FORME DI GARANZIA
A Valore Intero con applicazione della regola proporzionale.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i casi sotto elencati :
• Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
• Trombe ed Uragani
• Atti dolosi – eventi sociopolitici
• Ricorso Terzi da Incendio
• Responsabilità civile della Vita Privata
L'assicurazione è prestata in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze, adibiti o da adibire a civile abitazione, uffici e/o studi professionali, per almeno ¾ della superficie complessiva. sui quali può esistere un’ipoteca a favore della Banca Contraente della Convenzione a garanzia del contratto di mutuo stipulato con l’Assicurato
In caso di discordanza varranno le indicazioni sottoscritte dall’Assicurato sul Modulo di Adesione.
ART. 2 – VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI)
L’assicurazione incendio del fabbricato è vincolata a favore della Banca Contraente , in relazione ai contratti di mutuo degli immobili assicurati, la Società, più precisamente, liquida la Banca vincolataria fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e, per la parte eccedente tale vincolo, liquida direttamente l’Assicurato fino alla concorrenza dell’ammontare del danno.
Pertanto la Compagnia si obbliga a :
a) non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso della Banca vincolataria;
b) comunicare alla Banca vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell’assicurazione.
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
L’operatività della garanzia decorre per ciascun assicurato dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione e di stipulazione del contratto di mutuo ipotecario/fondiario di seguito perfezionato e resta in vigore per tutta la durata del contratto di mutuo. Si considera garantito, in aggiunta alla durata del mutuo anche il periodo di pre- ammortamento che potrà avere una durata massima di 180 giorni.
Ogni singola copertura non potrà avere durata superiore a 30 anni e 180 giorni.
Tuttavia è facoltà della Banca Contraente richiedere alla società la proroga dei termini di scadenza sopra indicati, sino alla completa estinzione del credito della banca, nelle ipotesi di:
• proroga, rinegoziazione, e/o differimento dei termini originari di rimborso del mutuo
Nei casi sopra indicati la Società si impegna a prorogare di anno in anno, la copertura dell’immobile applicando al valore del fabbricato (comprensivo degli aggiornamenti annuali del 5%) gli stessi tassi:
Tale procedura di proroga ha validità solo se la presente convenzione non viene disdettata da una delle Parti.
ART. 4 – RIMBORSO DEL PREMIO
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.
L’importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni).
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento
Esempio: | |
Premio Imponibile | € 1000,00 |
Data Inizio Mutuo | 06/09/2010 |
Data Scadenza Mutuo | 06/09/2035 |
Data Estinzione Mutuo | 25/11/2015 |
Durata Totale in giorni | 9131 |
Giorni di copertura trascorsi | 1906 |
Giorni di copertura residui | 7225 |
R = 1000 * 7225/9131 R = 791,26
In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
ART. 5 - PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA
Per ogni Assicurato il costo della garanzia assicurativa è così definito:
Il costo assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni, di seguito riportate, indicato nel modulo di adesione e viene addebitato in un'unica soluzione e per tutta la durata corrispondente al periodo di mutuo garantito da ipoteca immobiliare.
Il tasso di premio è lo 0,30‰ lordo annuo da moltiplicare per il numero di anni di durata del mutuo.
ART. 6 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Mezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato
• Addebito in conto corrente
ART.7 - COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto
I costi gravanti sul Premio sono illustrati nella seguente tabella:
Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
70,00% | 78,57% |
Tabella esemplificativa dei premi:
La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni)
Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato | € 100.000,00 |
Durata del mutuo (mesi) | 240 mesi (20 anni) |
Durata della copertura assicurativa (mesi) | 240 mesi (20 anni) |
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 600,00 |
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura | € 490,80 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | € 343,56 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | € 269,94 |
ART. 8 - REGIME FISCALE
I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un’imposta sulle assicurazioni del 22,25%.
ART. 9 - OBBLIGHI DELLE PARTI
L'Intermediario Collocatore si impegna a:
– consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all’Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
– fornire copia della Modulo di Adesione;
– sottoporre a ciascun Assicurato, l’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali;
– comunicare alla Compagnia la data di eventuale estinzione anticipata del Finanziamento;
ART. 10 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892 o 1893 o 1894 del cod. civ.
Art. 11 – AGGRAVAMENTO O DIMUNUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio (si cita a titolo esemplificativo l’aumento della metratura dell’immobile)
Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
ART. 12 - ALTRE ASSICURAZIONI
Se per i medesimi rischi e per le stesse cose contemplati dalla polizza coesistono altre assicurazioni, la Società concorre al pagamento dell’indennizzo globalmente spettante entro l’ammontare del danno, nelle proporzione esistente tra l’importo dovuto secondo questo contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli Assicuratori secondo i rispettivi contratti esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri Assicuratori. L’assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..
ART. 13 – VERIFICA DELLO STATO DEL FABBRICATO
Alla Società è consentito verificare lo stato del fabbricato previo accordo con il contraente e l’assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro collaborazione.
In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l’ammontare del danno.
ART. 14 – VALORE DEL FABBRICATO E ASSICURAZIONE PARZIALE
Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell’area, senza tenere conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.
Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall’Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.
ART. 15 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE
L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
ART. 16 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.
ART. 18 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra il Contraente o l’Assicurato e la Compagnia, con riferimento al presente contratto di assicurazione, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax ai seguenti indirizzi:
• se Compagnia:
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, fax n° 045.83 91.111
• se Banca:
Banca Popolare Pugliese Società cooperativa per azioni Xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, 0
- 00000 Xxxxxxxx (Xx)
• se Broker:
Xxxxxx Xxxxxx via Lazzari, 32 – 73014 Gallipoli (Lecce) fax n° 0000.000000
Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
ART. 19 - RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 00-000000, telefax 06- 42133206, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo all’ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell’impresa, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
ART. 20 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, è competente l’Autorità giudiziaria del luogo in cui il contraente o l’assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio, o ha la sede legale o amministrativa
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE A
INCENDIO DEL FABBRICATO E ALTRI DANNI AI BENI
ART. 21 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato in conseguenza di:
a) incendio;
b) fulmine,
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate;
ART. 22 - ESTENSIONI DI GARANZIA
Sono inoltre compresi nell’assicurazione:
a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione SETTORE A – incendio e altri danni ai beni - cagionati con colpa grave dell'Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art. 21) che abbiano colpito il fabbricato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
c) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
d) La Società garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.
ART. 23 – ONDA SONORA
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica;
ART. 24 – URTO DI VEICOLI
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti né al servizio dell’Assicurato, con avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia.
ART. 25 – TROMBE ED URAGANI
La Società risponde dei danni:
1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
2. di bagnamento che si verificassero all’interno di fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta delle pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatosi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;
b) subiti da:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di € 516,00;
• in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, importo superiore all’80% della somma assicurata.
ART. 26 - SCIOPERI, TUMULTI POPOLARI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO
La società risponde:
• dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
• degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti e non dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
La società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
c) verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni soprarichiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con l’avvertenza che qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre
cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui alla presente condizione particolare.
Ai fini della presente garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 516
• in nessun caso la Società pagherà, complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l’estensione medesima importo superiore all’80% della somma assicurata.
ART. 27 - ESCLUSIONI
Non sono compresi in garanzia i danni:
a) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, apparecchi e circuiti compresi,a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
b) causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato;
c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi sommosse, occupazione militare, invasione o atti di terrorismo, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto nessun rapporto con tali eventi;
d) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
e) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
f) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione di freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
.
ART. 28 - MASSIMA SOMMA ASSICURABILE
La garanzia incendio per il singolo fabbricato è limitata al valore dichiarato sul modulo di adesione e non può essere prestata per capitali eccedenti l’importo di € 500.000,00 (cinquecento mila euro).
ART. 29 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo, con le medesime caratteristiche costruttive, le parti distrutte o per riparare quelle danneggiante, deducendo il valore ricavabile dei residui delle parti suddette.
ART. 30 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Se il capitale assicurato iniziale non risulta conforme a quanto stabilito alla definizione ”somma assicurata”, e il costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area) supera il valore assicurato aggiornato, la somma dovuta dalla società è pari
all’importo del danno accertato ridotto in proporzione al rapporto fra il valore assicurato aggiornato e quello di ricostruzione a nuovo risultante al momento del sinistro.
ART. 31 – RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di
€ 100.000 delle somme assicurate che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi indennizzabile ai sensi di polizza.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’assicurato.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
• Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 07.06.1974 n° 216, nonché gli amministratori delle medesime
• L’assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato.
ART. 32 – DELIMITAZIONI TERRITORIALI E DI USO
Le garanzie del presente settore si intendono per il fabbricato o porzione di fabbricato dell’assicurato che deve essere:
• situato in Xxxxxx,Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
• adibito ad uso abitativo e/o studio professionale.
SETTORE A
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
ART. 33 - DENUNCIA DI XXXXXXXX E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
a) Obblighi dell’Assicurato.
L’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L’assicurato ha inoltre l’obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
b) Denuncia di sinistro alla Società.
L’assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro al Broker:
Xxxxxx Xxxxxx Via Lazzari 32- 73014-GALLIPOLI(LE) tel. 0833.262580-fax.0000.000000
od alla Società a:
Cattolica – Divisione On Line Ufficio Sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al numero verde 800.206692
entro dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell’accaduto.
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall’art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall’art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
c) Denuncia all’Autorità Giudiziaria.
L’assicurato è tenuto a presentare, nei dieci giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
ART. 34 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.
Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all’art. 35) del presente contratto.
ART. 35 – DETERMINAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEI PERITI
I. Mandato.
Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l’immobile assicurato.
Ogni Parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull’individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.
II. Contenuto del mandato peritale.
I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:
• indagare sulle circostanze, di fatto che hanno determinato il verificarsi dell’evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
• verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall’assicurato in sede di stipula del contratto;
• verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
• procedere alla stima del danno subito dall’assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.
III. Risultati della perizia
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.
Del verbale dovrà essere redatto doppio verbale da consegnarsi in copia ad ognuna delle Parti.
I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.
ART. 36 – DETERMINAZIONE DEL DANNO AL FABBRICATO
La determinazione del danno viene eseguita separando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo, con le medesime caratteristiche costruttive, le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui della parte suddetta.
ART. 37 – LIMITE DI INDENNIZZO
La Società è tenuta al pagamento dell’indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul modulo di adesione, salvo quanto previsto dall’art. 1914 cod. civ..
ART. 38 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO.
La Società provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’indennizzo stesso.
SETTORI B RESPONSABILITA’ CIVILE
ART. 39 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società si obbliga, sino alla concorrenza massima di € 200.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 200.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di € 200.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone, a tenere indenne l’Assicurato e i componenti il suo nucleo familiare stabilmente conviventi con l’Assicurato stesso, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi per i danni derivantegli dalla sua qualità di proprietario e conduttore del fabbricato di cui all’ubicazione del rischio.
L’assicurazione vale altresì per i danni cagionati da persone per i fatti delle quali l’Assicurato deve rispondere (quali personale addetto al servizio domestico, figli minori, minori in affidamento temporaneo o preadottivo).
ART. 40 - RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA
Responsabilità civile verso terzi (RCT):
L’assicurazione è operante unicamente per fatti della vita privata (esclusa pertanto ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere) commessi dall’Assicurato, da persone delle quali deve rispondere (figli minorenni e domestici) e dai componenti il nucleo familiare stabilmente conviventi con l’Assicurato stesso (coniuge, figli maggiorenni, altri congiunti).
Tra le ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto sono quindi comprese quelle derivanti da:
a) proprietà e conduzione del fabbricato, relative parti comuni, nonché degli impianti fissi ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo, nelle seguenti ipotesi: a1) responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e
pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, e le recinzioni in muratura, con l’esclusione di giostre a motore, attrezzature sportive, capannoni presso statici e simili, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
a2) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture, con esclusione dei danni derivanti da gelo, da umidità e stillicidio;
a3) responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l'Assicurato sia proprietario di un appartamento/casa in condominio. La garanzia prestata riguarda soltanto la quota parte di danno spettante all'Assicurato, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri condomini.
b) l’assicurazione comprende, limitatamente alla sola committenza, i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.
ART. 41 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
I. Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti i collaboratori familiari
occasionali che subiscano il danno in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni.
c) Quando l’assicurato sia una società, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a).
II. L’assicurazione non comprende i danni:
a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive:
pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
b) da furti commessi da terzi anche qualora sia stato agevolato da una condotta colposa attiva o omissiva dell'Assicurato;
c) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
d) da inquinamento in genere;
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
f) ai trasportati su veicoli a motore;
g) a cose altrui che l’Assicurato detenga a qualunque titolo;
h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;
i) da detenzione o da impiego di esplosivi;
j) da proprietà e uso di armi da fuoco;
k) da proprietà ed uso di cavalli;
l) derivanti dall’esercizio della caccia;
m) a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell’Assicurato per importi superiori al 50% del massimale indicato in polizza;
n) di cui l’Assicurato debba rispondere nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato;
o) derivanti da insalubrità dei locali;
p) derivanti da :
• estrazione,manipolazione,lavorazione,vendita,distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
• uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
q) derivanti da violazione di contratti di lavoro,discriminazione razziale,sessuale o religiosa;
r) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile,ammutinamento,tumulti popolari,atti di terrorismo,sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti,nonché gli incidenti dovuto a ordigni di guerra;
s) provocati da campi elettromagnetici.
L'assicurazione s'intende operante entro i confini dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
ART. 42 - MASSIMALE ASSICURATO E FRANCHIGIE
Le garanzie del presente settore sono prestate sino alla concorrenza massima di
€ 200.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 200.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di € 200.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone, per anno assicurativo.
È inoltre prevista, nel caso di RC da spargimento d’acqua, una franchigia di € 100.
SETTORE B DENUNCIA DI SINISTRO
ART. 43 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
L’Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro al broker:
Xxxxxx Xxxxxx Via Lazzari 32- 73014-GALLIPOLI(LE) tel. 0833.262580-fax.0000.000000
Od alla Compagnia:
Cattolica – Divisione On Line Ufficio sinistri
Via Valle di Pruviniano, 20
37020 X. Xxxxxxxx di San Xxxxxx in Cariano, Verona (VR) oppure telefonando al numero verde 800-206692
entro 10 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome ed il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all’Assicurato.
ART. 44 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell’Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.