CITTA’ DI NOVATE MILANESE
CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Servizi alla Persona – Settore Interventi Sociali
CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI – CDD Novate Milanese
e lo sviluppo ed ampliamento di attività e servizi per persone con disabilità e loro famiglie Periodo 01/09/2022 – 31/08/2027
CIG: 922674787D
Capitolato speciale d’oneri
CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Servizi alla Persona – Settore Interventi Sociali
Art. 1 - Oggetto della concessione e finalità
Oggetto del presente capitolato è la concessione del servizio di gestione del Centro Diurno per persone disabili di Novate Milanese, la cui titolarità era in capo all’Amministrazione di Novate Milanese e da settembre 2016 è stata data in concessione all'attuale Gestore.
Oltre alla gestione del CDD di novate milanese è oggetto dela concessione anche lo svilupppo ed ampliamento di attività e servizi rivolti a persone con disabilità e loro famiglie.
Il Comune di Novate Milanese, in qualità di proprietario della struttura e del servizio Centro Diurno Disabili (più avanti per brevità denominato CDD), intende procedere alla concessione di tale servizio.
Sede del servizio sono i locali di via Manzoni all’interno del parco Ghezzi a Novate Milanese, annotati nel patrimonio comunale tra i beni indisponibili, completi degli impianti, degli arredi e delle attrezzature specificate nello stato di consistenza allegato al presente capitolato.
Tale stato di consistenza è costituito da:
a) Descrizione dell’immobile destinate al Centro Diurno Disabili e relative planimetrie (Allegato 1 planimetria Centro Diurno Disabili);
b) Elenco arredi, attrezzature e automezzi in dotazione al Centro Diurno Disabili e relative caratteristiche tecniche (Allegato 2 inventario beni mobili).
La struttura è accreditata per n. 17 posti per l’assistenza diurna di persone in grave situazione di disabilità, con delibera ASL n. 636 del 4/11/2011.
Gli ospiti presenti nel CDD, a tempo pieno, secondo la classificazione SIDI al 31/12/2021 sono:
Classe di fragilità n. utenti
Classe 1 | 1 |
Classe 2 | 4 |
Classe 3 | 5 |
Classe 4 | 5 |
Classe 5 | 1 |
I 16 utenti, sono 9 maschi e 7 femmine, con una età variabile dai 24 a 64 anni, 13 residenti, una ragazza proviene da Xxxxxx Milanino e altri due utenti da Paderno Dugnano.
Tutte le incombenze relative alla gestione caratteristica delle attività e al mantenimento ordinario della struttura e delle pertinenze sono poste a totale carico del concessionario (nel seguito definito anche “ente gestore” o “gestore”), così come tutti gli adempimenti normativi in materia.
Rimane inteso che il concessionario sostituisce il Comune di Novate Milanese nella cura e negli adempimenti connessi al mantenimento dei requisiti per l’accreditamento, e ciò a far data dal giorno della formale notifica dell’avvenuta aggiudicazione, salvo diverso avviso da parte del Comune.
Art. 2 - Normativa applicabile alla concessione
Premesso che il valore stimato della presente concessione è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del contratto sono
disciplinati dagli atti di gara (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d’oneri e relativi allegati), dai principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e dalle norme del citato Decreto 50/2016 e del codice civile espressamente richiamate.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, da esercitarsi a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento ex art.95 co 12 Dlgs 50/2016 ovvero di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta valida.
La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o per parte del servizio.
Le offerte sono irrevocabili ed hanno una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad ele- menti specifici, appaiano anormalmente basse.
Art. 3 - Durata della concessione
La concessione in parola decorre dal 01/09/2022 e termina il 31/08/2027.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata della concessione per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il concessionario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune concedente.
In caso di mancato rispetto della presente norma si applica la penale prevista all’Art. 34 - “Penalità”.
Art. 4 - Importo a base di gara
Il valore presunto della concessione, per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2027, è stimato in € 2.285.000,00 al netto dell’IVA, di cui oneri di sicurezza totali, non soggetti a ribasso, pari ad € 0,00; detto importo totale è calcolato su n. 17 posti accreditati. Tale importo potrà variare in base al numero di utenti effettivamente inseriti.
La gara sarà effettuata sul valore economico del costo medio del singolo utente (tariffa) per i cinque anni di concessione e che non potrà superare l’importo di € 134.500,00 al netto dell'IVA.
Le offerte potranno, quindi, essere solo al ribasso rispetto a tale importo a pena di esclusione.
Il valore posto a base d'asta - considerato tariffa - si compone delle parti indicate all'art. 6 punti a), b) e c) del presente capitolato.
L’Amministrazione concedente verserà il valore economico risultante dall'offerta di ribasso posta in sede di gara detratti gli importi derivanti dall’art. 6 punti a) e b) - ovvero tariffa remunerata da Regione Lombardia in applicazione scheda SIDI e tariffa derivante da compartecipazione dell’utenza in base all’attestazione ISEE presentata - per il numero di utenti/ospiti residenti.
Per gli utenti/ospiti non residenti il valore economico risultante sarà versato direttamente al Concessionario dal Comune di riferimento seguendo il medesimo criterio.
Art. 5 – Canone
In rapporto alla concessione del servizio e all’uso della struttura, delle pertinenze e dei beni immobili, l’ente gestore corrisponde al Comune di Novate Milanese un canone annuo omnicomprensivo pari a € 22.000,00. Il pagamento del canone avviene a cadenza semestrale posticipata a decorrere dalla data di inizio della concessione.
L’importo annuo del canone di concessione verrà aggiornato ogni due anni sulla base dell’intera variazione dell’indice Istat FOI del mese di dicembre dell’anno precedente.
Art. 6 – Sistema tariffario
Il Concessionario è abilitato a svolgere per l’intera durata della concessione i servizi socio-sanitari, i servizi accessori e connessi per garantire la gestione del CDD.
I proventi per l’attività di gestione e per le prestazioni rese all’interno del Centro sono costituiti come di seguito indicato:
a) tariffe previste dalle D.G.R. Lombardia n. VII/19874 del 16/12/2004 aggiornate con D.G.R. Lombardia del 04.10.2021 n. XI/5340 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l’esercizio 2021 con particolare riferimento alla rete delle unità di offerta sociosanitarie territoriali” attraverso la quale Regione Lombardia ha stabilito il sistema tariffario a carico del sistema sanitario regionale anche e soprattutto in relazione alle condizioni di fragilità della persona con disabilità (SIDI) frequentante il CDD.
Gli importi relative alle predette tariffe vengono erogati in favore dell’Ente concessionario a seguito della sottoscrizione del contratto annuale stipulato fra quest’ultimo e la ATS (ora Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano).
In forza del predetto contratto vengono anticipati mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del budget. Viene garantito inoltre l’erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate.
b) tariffe derivanti dalla compartecipazione degli utenti in base all’attestazione ISEE presentata annualmente e secondo i piani tariffari approvati dall'Amministrazione Concedente. Attualmente si fa riferimento al “Regolamento in materia di servizi alla persona per l’accesso, l’erogazione e la compartecipazione delle prestazioni sociali, socio sanitarie, educative ed alle prestazioni agevolate” approvato con Delibera di C.C. x.xx 83 del 15/12/2015 e alle tariffe approvate con atto G.C. n. 196 del 02/12/2021 in ottemperanza al DPCM 159/2013 e DGR n. 3230 del 6/03/2015 come di seguito indicate:
ISEE | QUOTA COMPARTECIPAZIONE MENSILE |
da 0 a 6.000,00 | € 230,00 |
da 6.000,01 a 12.000,00 | € 280,00 |
da 12.000,01 a 24.000,00 | € 350,00 |
da 24.000,01 a 48.000,00 | € 450,00 |
da 48.001 in poi | € 750,00 |
Il costo del pasto è compreso nella tariffa e non scorporabile.
I versamenti delle tariffe da parte degli utenti sono a cadenza mensile ed eseguiti a favore del Concessionario.
c) tariffe derivanti dalla compartecipazione dei Comuni, pari alla differenza fra la tariffa indicata in sede di gara e le entrate derivanti dalla quota sanitaria e compartecipazione dell’utente, con fatturazione trimestrale al Comune di residenza, indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza.
Diverse condizioni di pagamento del prezzo annuo potranno essere valutate tra le parti nei limiti dell’importo aggiudicato, a fronte di motivazioni oggettive e documentabili da parte del Concessionario;
d) quota di compartecipazione degli utenti al servizio mensa è prevista all'interno della tariffa mensile che sarà versata direttamente al concessionario da parte del singolo utente e non è scorporabile.
e) quota di compartecipazione degli utenti relativa alle attività di sviluppo ed ampliamento dei servizi per disabili e loro famiglie realizzati durante i fine settimana e/o oltre l’orario di normale esercizio del CDD.
Nel caso l’utente/ospite sia in una condizione socio economica di disagio il Concessionario riceverà la quota, o parte della stessa, dai familiari - se del caso - e dal Comune di residenza del beneficiario, nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge e dai Regolamenti.
Utenza non residente
Per utenti/ospiti non residenti a Novate Milanese il Concessionario comunica al Comune di Novate la richiesta di nuovo inserimento.
L’inserimento della persona non residente a Novate Milanese è subordinato all’impegno formale da parte del Comune di provenienza dell’utente a riconoscere la tariffa mensile per la frequenza del CDD per ogni utente, indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza (come indicato al punto c del presente articolo) e l’applicazione della quota di compartecipazione a carico dell’ospite (come indicato al punto b del presente articolo). In caso di impossibilità da parte dell’utente non residente a compartecipare alla tariffa sarà il Comune di provenienza a farsi carico della cifra dovuta.
Per gli ospiti non residenti non è offerto dall’Amministrazione Concedente il servizio di trasporto da e per la struttura CDD salvo diversi accordi tra le Amministrazioni.
La struttura CDD di Novate vede quale prioritario l'accesso di utenti residenti sul territorio.
In caso di impossibilità ad accogliere i residenti per la presenza di utenti provenienti da fuori territorio, il Concessionario si impegna a intraprendere, in accordo con le Amministrazioni invianti e le famiglie, il trasferimento degli utenti provenienti da fuori territorio verso altre strutture al fine di favorire la giusta priorità territoriale. Tale procedura dovrà curare e preservare i Progetti individualizzati sia degli utenti fuori territorio che il cittadino novatese subentrante.
Art. 7 - Variazione straordinaria delle tariffe
Nell’ipotesi di introduzione di norme di legge o di applicazione di norme o disposizioni dettate dalla Regione Lombardia che determinino variazioni significative nella struttura dei costi di gestione l’ente gestore può richiedere al Comune di Novate Milanese una variazione straordinaria delle rette. Il Comune concedente avvia le relative procedure di valutazione ed ha facoltà di accogliere o respingere le proposte avanzate dal concessionario, a cadenza annuale nell’ottica del mantenimento della qualità e degli standards di gestione dei servizi.
Nel caso di variazioni al ribasso delle quote di compartecipazione dell’utenza potrebbero verificarsi per effetto di riduzione dei costi, variazioni incrementative dei contributi regionali sanitari, o per il verificarsi di sopravvenienze attive di qualsiasi genere (contributi straordinari, donazioni, ecc.). Tali variazioni al ribasso, mai connesse a riduzione degli standard di servizio, formano oggetto di valutazione da parte del Comune di Novate Milanese con modalità analoghe a quelle stabilite per le variazioni incrementative delle rette.
Il gestore è tenuto a comunicare prontamente al concedente il verificarsi di situazioni che possono giustificare la riduzione delle rette, fatte salve le riduzioni già previste in fase di offerta. Il Comune ha – in ogni modo – facoltà di attivarsi autonomamente per acquisire tali informazioni e per promuovere le riduzione di rette all’utenza.
Art. 8 - Definizione del Centro Diurno Disabili e riferimenti normativi
Il Centro Diurno per persone Disabili è un’unità di offerta semiresidenziale per disabili all’interno del sistema socio-sanitario regionale, che accoglie giornalmente persone con gravi e gravissime disabilità, limitanti la possibilità di partecipare alle attività della vita quotidiana; tali persone necessitano di una continua e/o specifica assistenza e/o affiancamento nell’assolvimento delle attività della vita quotidiana e delle funzioni elementari.
In conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, il CDD è aperto all’utenza per almeno 47 settimane l’anno e 35 ore settimanali, secondo il seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 16,00.
Attualmente nel mese di agosto è prevista la chiusura del Centro per tre settimane; altri giorni di chiusura sono previsti nei periodi di festività natalizie x xxxxxxxx e per sei giornate all’anno dedicate ad attività di aggiornamento e programmazione.
Attualmente, vengono svolte riunioni d’équipe per almeno 2 ore settimanali oltre al normale orario di funzionamento del servizio.
Il CDD si configura come “struttura d’appoggio alla famiglia” in quanto consente a quest’ultima di mantenere il soggetto al suo interno.
Il CDD mira a sviluppare un percorso di crescita dell’individuo nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con il duplice obiettivo di sviluppare le capacità residue, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi e di operare per il mantenimento dei livelli acquisiti.
Ne consegue che tali centri offrono ai loro utenti la specifica e continua assistenza, nonché gli interventi educativi, socio-riabilitativi e socio-sanitari mirati e personalizzati di cui essi necessitano. In particolare deve essere prevista la presenza obbligatoria minima di figure professionali appartenenti alle aree socio assistenziali, educative, riabilitative e infermieristiche nelle percentuali più consone alle esigenze assistenziali degli ospiti, a cui può concorrere anche il personale medico e psicologico, nel rispetto del seguenti rapporti:
• 20% ausiliari socio assistenziali (XXX - XXX)
• 50% figure professionali appartenenti all’area educativa, all’area riabilitativa e all’area infermieristica
• 30% definito dalla struttura sulla base del progetti individualizzati, tra le diverse figure professionali sopra indicate, a cui concorre anche il personale medico e psicologico.
Si precisa che la composizione percentuale degli standard di assistenza deve essere rispettata in relazione alle necessità determinate dalla Classificazione della scheda SIDI degli utenti, tenendo presente che le composizioni percentuali si riferiscono alle funzioni che devono essere garantite dal servizio agli utenti, cioè prestazioni di assistenza diretta alla persona, educative e/o riabilitative e/o infermieristiche e/o assistenziali.
Per quanto riguarda gli standard gestionali e strutturali si fa riferimento a quanto previsto negli allegati A e B della Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. VII/18334 del 23 luglio 2004 e n. X/2569 del 31/10/2014.
Si richiamano, altresì, le seguenti normative regionali:
• Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie” e D.P.C.M 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
• D.G.R. n. VII/14369 del 30 novembre 2003, con la quale Regione Lombardia ha individuato all’interno del sistema socio sanitario regionale il Centro Diurno Disabili (CDD) quale unità d’offerta semiresidenziale per disabili gravi;
• D.G.R. Lombardia 23 luglio 2004 n. 18334 “Definizione della nuova unità d’offerta Centro Diurno per persone con Disabilità CDD: requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento”;
• L.R. Lombardia n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
• D.G.R Lombardia 13 giugno 2008 n. 7438 “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociosanitaria ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008”;
• D.G.R. Lombardia 26 novembre 2008 n. VIII/8496 “Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie”;
• DGR IX/399 del 5 agosto 2010 “Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del fondo sanitario regionale delle prestazioni erogate nelle RSA, RSD,CDI,CDD,CSS e negli ospice”;
• D.G.R. Lombardia n. IX/2734 del 22 dicembre 2011 “Testo unico delle regole di gestione del sistema sociosanitario regionale”;
• D.G.R. Lombardia n. 3540 del 30 maggio 2012 “Determinazioni in materia di esercizio ed accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo”;
• D.G.R. 1953/2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio 2014 – Integrazione regolamentazione assenze nei servizi residenziali e semiresidenziali area disabili e dipendenze”;
• X.X.X. Xxxxxxxxx 00 ottobre 2014 n. X/2569 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo”;
• DGR Lombardia del 03.11.2020 n. XI/3782 “Determinazioni in merito alla remunerazione delle strutture sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l’emergenza COVID-19”.
• DGR Lombardia del 04.10.2021 n. XI/5340 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l’esercizio 2021 con particolare riferimento alla rete delle unità di offerta sociosanitarie territoriali”.
Informazioni sulla struttura e sui servizi erogati sono riportate nel presente capitolato e nella Carta dei Servizi (Allegato 3 Carta dei Servizi).
Impostazione metodologica
II CDD di Novate Milanese offre agli utenti una gamma di prestazioni diversificate in coerenza con le caratteristiche della classe di fragilità e “capacità” della persona disabile, secondo quanto previsto dalla delibera regionale n. VII/18334 del 23/7/2004 e n. X/2569 del 31/10/2014 - e relativi allegati.
Vengono garantite agli ospiti:
• attività socio sanitarie ad elevato grado di integrazione: prestazioni mediche, infermieristiche e psicologiche
• attività di riabilitazione (ad esempio fisioterapia, psicomotricità, musicoterapia, ippoterapia, idroterapia)
• attività di socioriabilitazione (ad es.: uscite sul territorio, collaborazioni con agenzie scolastiche, formative e di volontariato del territorio, interviste ad anziani, collaborazioni con altri Centri Diurni)
• attività educative/assistenziali: prestazioni rivolte alla crescita e allo sviluppo della persona nelle autonomie personali, cognitive, relazionali/comportamentali e prestazioni di assistenza nell’espletamento dei bisogni primari.
Il CDD deve assicurare l’erogazione delle prestazioni ai propri ospiti sulla base dei progetti individualizzati prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie.
Per le procedure di ammissione e dimissione si rinvia a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.
Il Concessionario si impegna a presentare, annualmente, al Comune di Novate Milanese Settore Interventi Sociali - Servizio Fragilità idonea documentazione contenente la programmazione delle attività che si intende realizzare unitamente ad una specifica rendicontazione delle attività svolte.
Tipologia utenza
Sono destinatari del Centro Diurno Disabili le persone con disabilità, di età superiore ai 18 anni e di norma sino ai 65 anni, la cui fragilità sia compresa nelle cinque classi della scheda individuale di rilevazione della fragilità e delle capacità dell’ospite (scheda individuale del disabile SIDI).
Hanno priorità di inserimento le persone con disabilità residenti sul territorio di Novate Milanese e del Piano di Zona del garbagnatese (ospiti non residenti a Novate Milanese possono accedere previa Convenzione del Comune di residenza con il Comune di Novate Milanese).
Gli ospiti presenti nel CDD, a tempo pieno, secondo la classificazione scheda SIDI al 31/12/2021 sono:
Classe di fragilità n. utenti
Classe 1 | 1 |
Classe 2 | 4 |
Classe 3 | 5 |
Classe 4 | 5 |
Classe 5 | 1 |
I 16 utenti sono 9 maschi e 7 femmine, con una età variabile dai 24 a 64 anni, 13 residenti a Novate Milanese, una ragazza proviene da Cusano Milanino e altri due utenti da Paderno Dugnano.
Art. 9 - Servizi complementari e accessori al CDD
A complemento di quanto già indicato in ordine alle caratteristiche del servizio, si annotano le seguenti precisazioni riguardanti i cosiddetti servizi accessori, i quali in sede di offerta debbono presentare le caratteristiche minime sotto indicate:
a) Fornitura pasti
L’ente gestore provvede al servizio di ristorazione attraverso servizio di catering, con porzionatura/ somministrazione di pasti e bevande secondo le esigenze individuali.
Nell’ambito del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere garantiti:
• il rispetto della normativa vigente;
• la sicurezza igienica;
• l'equilibrio nutrizionale;
• l'appetibilità delle preparazioni presentate;
• la varietà delle preparazioni tenendo conto anche della stagionalità e delle richieste;
• la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie e con modalità di somministrazione e frazionamento delle porzioni (sminuzzamento e frullatura) delle porzioni stesse in funzione delle particolari patologie degli ospiti.
L’Ente gestore, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere al Comune di Novate Milanese di avvalersi del servizio di preparazione pasti gestito dalla Società di ristorazione individuata per la preparazione dei pasti della refezione scolastica, avvalendosi del Cento cottura territoriale valutandone i costi commerciali proposti.
Nel progetto tecnico di gestione richiesto ai fini dell’aggiudicazione devono essere indicati:
• modalità prevista di fornitura;
• qualità del pasto (con illustrazione delle tabelle dietetiche);
• varietà del menù.
Ogni successiva variazione degli standard indicati in offerta deve essere previamente autorizzata dal Comune di Novate Milanese.
b) Pulizia e sanificazione degli ambienti
L’ente gestore provvede – direttamente o attraverso terzi – all’esecuzione degli interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti costituenti il C.D.D.
Le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura nonché le aree esterne e devono essere eseguite garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche da effettuarsi in occasione delle chiusure del servizio per vacanze o festività e pulizie straordinarie, da concordare con l'Amministrazione Comunale, in occasione di eventi imprevedibili quali lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti, ecc.
Possono essere utilizzate solo macchine ed attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea e prodotti chimici rispondenti alle normative vigenti in Italia.
Il concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.
Nel progetto di gestione richiesto ai fini dell’aggiudicazione devono essere indicati:
• modalità prevista di gestione dei servizi di pulizia (giornaliera e settimanale) e sanificazione (almeno 3 volte l’anno);
• frequenza degli interventi;
• apparecchiature, prodotti e tecniche utilizzati.
Ogni successiva variazione degli standard indicati in offerta dovrà essere previamente autorizzata dal Comune di Novate Milanese.
c) Servizio trasporti uscite di socializzazione
L’ente gestore provvede direttamente, con l’ausilio di mezzi propri o attraverso terzi, all’esecuzione del servizio di trasporto in riferimento allo svolgimento delle attività interne; i mezzi dovranno essere condotti da personale in possesso di Patente di guida tipo B.
Nel progetto di gestione richiesto ai fini dell’aggiudicazione devono essere indicati:
• mezzi a disposizione per la realizzazione di tale servizio;
• tipologia delle uscite/attività socializzanti;
• modalità di esecuzione di tale tipo di servizio.
d) Soggiorni climatici: almeno due all’anno della durata totale di minimo 10 giorni per ospite.
e) attività motorie (in acqua ed in strutture adeguate…);
f) partecipazione genitori alla predisposizione del PAl e sua condivisione: riunioni periodiche, almeno 3 all’anno;
g) interventi socio sanitari, infermieristici e di riabilitazione.
Art. 10 - Sviluppo e ampliamento offerta servizi per persone con disabilità e loro famiglie
Gli spazi interni ed esterni della struttura concessa per la gestione del CDD di Novate Milanese consentono di sviluppare ulteriormente attività o proposte rivolte alla cittadinanza con particolare riferimento a persone con disabilità e loro famiglie.
L'organizzazione oraria del CDD consente di intraprendere, a cura del Concessionario, ulteriori proposte, iniziative, attività che rinforzino servizi adatti a sviluppare integrazione, sostegno ai carichi di cura da parte delle famiglie, implementazione di opportunità di socializzazione per persone con disabilità.
Sarà la capacità del Concessionario, l'integrazione col tessuto sociale di Novate e la capacità imprenditoriale a dover guidare l'organizzazione e lo sviluppo di tali attività.
Saranno ben accette proposte finalizzate alla realizzazione di laboratori o lo sviluppo in parternariato di Progetti finanziabili sempre con il focus riferibile all'integrazione ed alla valorizzazione di iniziative per persone con disabilità e i loro familiari.
E’ richiesto al Concessionario di presentare all’interno dell’offerta tecnica un Progetto di sviluppo e di ampliamento dell’offerta di servizi per persone con disabilità e le loro famiglie da realizzarsi oltre l’orario di normale esercizio del CDD.
Nello specifico di tale Progettazione tutte le attività proposte dovranno essere presentate con un piano dettagliato che metta in evidenza le forme di copertura dei costi che saranno adottate
attraverso un adeguato piano tariffario applicato ai partecipanti e/o il ricorso a finanziamenti di altra natura.
L’attuazione e l’implementazione dei servizi presentati sarà soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell’ente concedente.
Resta evidente che la valutazione di tale Progetto di sviluppo favorirà interventi che si realizzino con il pieno autofinanziamento escludendo o limitando al massimo l’intervento economico dell’utenza.
Art. 11 - Obblighi del concessionario
Sono a carico esclusivo del concessionario la gestione di tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione complessiva del CDD.
In particolar modo l’ente gestore:
- assume tutte le funzioni connesse al mantenimento dell’accreditamento ai sensi della D.G.R. n. X/ 2569 del 31/10/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che resta comunque legato alla struttura di cui al presente affidamento. In seguito all’aggiudicazione definitiva della presente Concessione l'attuale concessionario, titolare dell’autorizzazione al funzionamento e accreditamento della struttura si impegna a inoltrare la domanda di subentro del proprio titolo autorizzativo e accreditamento a favore del nuovo Concessionario secondo le modalità definite dalla Regione Lombardia al fine dell’ottenimento del nuovo titolo autorizzativo intestato al Concessionario e al subentro nel contratto di budget;
- assume la gestione del personale ed i relativi oneri;
- assume tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale;
- assume tutte le funzioni connesse alla gestione dei servizi accessori (pulizie, mensa, rifiuti, disinfestazione, reception, facchinaggio, logistica, sgombero neve, ecc.);
- assume tutte le funzioni connesse all’amministrazione della struttura e dei rapporti con gli utenti, i fornitori, gli enti pubblici e privati e anche la titolarità della responsabilità verso terzi;
- assume, altresì, la responsabilità dei rapporti con gli utenti ed i loro familiari garantendo forme di partecipazione al territorio ed agli eventuali volontari;
- assume tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi all’esercizio dell’attività caratteristica del CDD, con la sola eccezione degli oneri concernenti gli interventi straordinari sulla struttura;
- assume tutti gli oneri concernenti il normale mantenimento dell’immobile, delle sue pertinenze, ivi compresi gli spazi verdi evidenziati in planimetria e dei beni mobili inventariati oggetto di consegna;
- provvede alle manutenzioni degli arredi e delle attrezzature presenti nel CDD, oltre che all’acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature funzionali all’attività;
- subentra al Concedente nei contratti in essere. Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi a:
- volturazione e registrazione di contratti ovvero stipula di nuovi contratti;
- esecuzione di lavori di adeguamento posti a carico del concessionario/locatario;
- assume tutti gli oneri fiscali e tributari direttamente o indirettamente connessi e/o conseguenti all’utilizzo dell’immobile (compresa la Tassa smaltimento Rifiuti solidi urbani…), con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano esclusivamente sulla proprietà;
- diventa titolare di tutti i ricavi concernenti il servizio e la gestione del CDD, sia per quanto riguarda le rette a carico dell’utenza, sia per quanto riguarda la quota sanitaria di contribuzione regionale, ed ancora per ogni altra contribuzione alla gestione corrente a qualunque titolo erogata da enti, istituti o strutture aventi funzioni pubbliche previdenziali, assistenziali, assicurative ecc. Non possono essere previsti ulteriori oneri in capo all’utenza in relazione alla frequenza ordinaria del Centro;
- diventa titolare di tutti i ricavi concernenti i servizi di sviluppo ed ampliamento dei servizi per persone con disabilità e loro famiglie realizzati durante i fine settimana e/o oltre l’orario di normale esercizio del CDD;
- assume tutte le responsabilità conseguenti alla gestione del servizio sia nei confronti degli utenti che nei confronti del Comune, il quale se chiamato in causa dovrà essere man levato dal concessionario/gestore;
L’ente gestore assicura – come requisito minimo e imprescindibile – che il personale impiegato sia conforme nel numero e nelle qualifiche a quanto previsto dagli standard gestionali della Regione Lombardia e come meglio specificato nell’art. 15.
Resta inteso che l’ente gestore provvede ad introdurre variazioni nell’organico e nell’organizzazione del lavoro ogni qualvolta detti standards dovessero essere modificati e comunque con la gradualità richiesta nel citato articolo e con la tempistica e le modalità indicate nell’offerta tecnica.
Relativamente alle utenze il concessionario provvede alla voltura dei relativi contratti, assumendosi interamente i costi per quanto attiene le utenze di riscaldamento, illuminazione interna ed esterna, acqua, gas, rifiuti, telefono e rete dati.
Per le tipologie di utenza non frazionabili a causa degli impianti già presenti nella struttura si provvederà, con accordo scritto da redigersi entro l'avvio della concessione, a suddividere i costi secondo eque ed accurate modalità che ripartiscano il giusto costo in funzione dell'ampiezza dei locali e dell'uso effettivamente realizzato.
Il concessionario garantisce che per effetto della conduzione dei suddetti servizi vengano assicurati agli utenti condizioni di comfort adeguate alle indicazioni tecniche previste nei diversi settori di attività.
Il Concessionario si obbliga a mantenere i livelli qualitativi sinora erogati inerenti l’organizzazione, la gestione delle risorse umane e strumentali, la programmazione integrata delle attività socio sanitarie, di animazione e sociali, l’attenzione per i nuclei familiari di riferimento ed alla persona ospite con evidente tensione al costante miglioramento degli standard qualitativi e di offerta di servizi.
Obiettivo primario del Concessionario, che deve evincersi dall’offerta tecnica presentata, sarà quello di portare a pieno regime il numero di posti occupati dall’utenza frequentante il CDD passando dagli attuali 16 ai 17 autorizzati oltre a sviluppare ed ampliare l’offerta di servizi per disabili e le loro famiglie durante i fine settimana e/o oltre l’orario di normale esercizio del CDD.
II Concessionario si obbliga ad applicare quanto proposto nell’offerta tecnica.
Art. 12 - Patrimonio immobiliare e mobiliare
L’immobile è di proprietà del Comune di Novate Milanese. Sarà realizzato un contratto con canone di concessione come definito dall’art. 5 del presente capitolato. Per la descrizione della struttura si rimanda all’allegato (allegato 1 planimetria Centro Diurno Disabili) del presente capitolato.
Per quanto attiene al patrimonio mobiliare presente all’interno del CDD, si rimanda all’elenco arredi, attrezzature e automezzi di cui allo stato di consistenza (allegato 2 inventario beni mobili) al presente capitolato.
Il Comune di Novate Milanese cede in comodato d’uso gratuito gli arredi e le attrezzature di cui al citato documento per tutta la durata della concessione.
I beni saranno presi in consegna dal Concessionario, previo inventario sottoscritto dalle parti e ricognizione sul loro stato di conservazione. E’ facoltà del Concessionario non prendere in consegna i beni che ritenga non utili all’espletamento della concessione.
I beni vengono presi in consegna nello stato in cui si trovano, con obbligo di non distrarli dall’uso convenuto, di provvedere alla custodia e manutenzione con cura e diligenza e di restituirli al termine della concessione nello stato attuale, fatto salvo il normale deterioramento d’uso.
Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi a:
• manutenzione, ordinaria e straordinaria dei beni mobili presi in consegna;
• acquisto di ulteriori arredi, materiali, attrezzature e/o automezzi ritenuti necessari per l’espletamento del servizio che diventeranno di proprietà comunale allo scadere della concessione;
• eliminazione di beni mobili presi in consegna e non più utilizzabili, previa autorizzazione del Concedente.
Art. 13 - Manutenzioni ordinarie
L’ente gestore è tenuto ad assicurare il normale mantenimento in efficienza della struttura, delle pertinenze e degli impianti destinati a uso esclusivo del C.D.D.
La manutenzione ordinaria comprende tutti i normali interventi non accrescitivi che si rendono necessari per il mantenimento in efficienza della struttura e degli impianti, comprese le piccole riparazioni, che devono avvenire tempestivamente e comunque entro 7 giorni dalla rilevazione del guasto.
In caso di inerzia del concessionario da cui derivi un danno o un pregiudizio per l'utenza il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ovvero tramite altro soggetto incaricato a quanto omesso dal concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi nonché i danni derivati al Comune.
Con riferimento agli oneri di manutenzione ordinaria derivanti dall’utilizzo e dalla gestione dell’immobile, degli impianti e delle aree verdi pertinenziali evidenziate in planimetria sono a carico del concessionario, a titolo esemplificativo:
• per quanto riguarda gli impianti termici – sanitari e relativi alla sicurezza (caldaia, estintori ecc.), gli adempimenti di legge tramite i controlli periodici e programmati previsti, secondo le modalità e la tempistica indicate dalla normativa vigente;
• le opere di imbiancatura;
• le verifiche sugli impianti inclusa la messa a terra dell’impianto elettrico, la manutenzione ed il controllo dei presidi antincendio, la gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08;
• l’acquisizione di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc…
Art. 14 - Manutenzioni straordinarie
Il concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune di Novate Milanese gli interventi straordinari che si rendano necessari nel corso della gestione.
Gli interventi di natura straordinaria a carattere conservativo, incrementativo e/o migliorativo sono a carico del Comune di Novate Milanese.
Sono, inoltre, a carico del Comune gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari per la sicurezza degli impianti, anche a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della gestione.
L’ente gestore ha facoltà di proporre al Comune la realizzazione di interventi di carattere straordinario.
Il Comune concedente esprime il proprio parere sia per quanto concerne l’opportunità di realizzazione degli interventi, sia in ordine alla relativa spesa.
Art. 15 - Personale da impiegare e standard SIDI
La dotazione di personale del CDD deve essere conforme agli standard previsti dall’allegato A alla deliberazione n. 18334 del 23 luglio 2004 e DGR n. X/2569 del 31/10/2014 “Standard di assistenza prescritti per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei CDD” ed alle
normative regionali di riferimento. In particolare deve essere prevista la presenza obbligatoria minima di un mix di figure professionali appartenenti alle aree socio assistenziali, educative, riabilitative e infermieristiche nelle percentuali più consone alle esigenze assistenziali degli ospiti, a cui può concorrere anche il personale medico e psicologico.
Al 31/12/2021 il totale di ore annue dovute in base agli standard SIDI è pari a 11.398 (tabella 1) da confrontarsi con i dati del CDD di Novate Milanese relativi allo stesso anno (tabella 2)
Numero posti accreditati 17
Numero ospiti adulti frequentanti 16 presenza full-time 16 ospiti presenza part-time 0 ospiti
settimane apertura centro 47 5 gg settimana
Tabella 1
Standard SIDI | carico assistenziale min/sett per ospite | carico assistenziale min/gg per ospite | tot. giorni presenza | totale minuti annuali dovuti da standard SIDI | totale ore annuali dovute standard SIDI |
classe 1 | 1.300 | 260 | 235*1 | 61100 | 1018 |
classe 2 | 1.100 | 220 | 235*4 | 206800 | 3447 |
classe 3 | 900 | 180 | 235*5 | 211500 | 3525 |
classe 4 | 750 | 150 | 235*5 | 176250 | 2938 |
classe 5 | 600 | 120 | 235*1 | 28200 | 470 |
683850 | 11398 |
Tabella 2
presenza figura professionale | ore lavorate attuale Gestore nel 2021 | Standard SIDI | |
educatori/tecnici riabil./infermieri | Si | 7360 | 5699 |
medici/psicologi/"altro" | Si | 2294 | 3419 |
Asa/Oss | Si | 3294 | 2280 |
TOTALE | 12948 | 11398 |
Considerato che, come si evince dalla tabella sottostante (tabella 3), al 31/12/21 la media delle ore lavorate ad utente nell’anno di riferimento è pari a 809,00 ore, il concessionario, in sede di offerta, dovrà presentare un piano di organizzazione del personale destinato al servizio non inferiore alla media del numero di ore lavorate attualmente ad utente, dimostrando piena valutazione sulle singole esigenze dell’utenza, anche rispetto alla distribuzione percentuale delle figure professionali destinate al servizio.
Tabella 3
media ore lavorate per utente (n.16 utenti) | Media ore Standard SIDI per utente | ||
TOTALE | 809 | 712 |
Si precisa che la composizione percentuale dello standard di assistenza deve essere rispettata in relazione alle necessità determinate dalla classificazione della scheda SIDI degli utenti, tenendo presente che le composizioni percentuali si riferiscono alle funzioni che devono essere garantite dal servizio agli utenti, cioè prestazioni di assistenza diretta alla persona, educative e/o riabilitative e/o infermieristiche e/o assistenziali.
Oltre al personale che svolge funzioni di assistenza diretta agli ospiti del CDD è necessaria la presenza di figure che svolgano funzioni di coordinamento e di supervisione.
Il Responsabile/Coordinatore deve aver maturato esperienze professionali nei servizi per persone con disabilità oppure esperienze di coordinamento di servizi educativi, avere esperienza nella conduzione di gruppi, nella programmazione e nella gestione del budget.
Il Coordinatore predispone, in collaborazione con gli operatori presenti nel servizio, la programmazione delle attività e la loro organizzazione, la programmazione degli interventi individuali e risponde delle verifiche dei programmi attuati.
Mantiene il raccordo con le famiglie degli ospiti, cura i rapporti con l’esterno (risorse del territorio quali volontariato, agenzie educative, ecc.) e promuove collaborazioni sul territorio funzionali a garantire percorsi di integrazione sociale a favore degli utenti.
E’ responsabile della compilazione della scheda SIDI e della tenuta del fascicolo individuale per ogni ospite, compilato all’ingresso e aggiornato almeno ogni due mesi e comunque ogni qual volta vi sia un cambiamento significativo della condizione biopsicosociale dell’ospite o eventi la cui registrazione sia utile o necessaria alla corretta compilazione della scheda di rilevazione SIDI e alla definizione dei Progetti Individualizzati (secondo le indicazioni degli allegati B e C della D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004).
Cura tutti gli aspetti inerenti i flussi informativi nei confronti dell’Amministrazione e della Regione Lombardia (con particolare riferimento a quanto previsto nell’allegato C della D.G.R. n. VII/18334 del 23/07/2004).
Assolve le funzioni di carattere amministrativo necessarie al buon funzionamento del Centro. Si avvale, eventualmente, della consulenza specialistica di uno psicologo che svolge funzioni di supervisione nei confronti dell’équipe, conduce colloqui con gli ospiti del CDD, con i loro familiari e con i servizi sociali dei Comuni invianti, secondo le necessità rilevate.
Il coordinatore svolge, altresì, interventi di formazione, verifica e controllo nei confronti degli operatori e dei volontari su tematiche specifiche.
Il personale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Coordinatore, con tutti i seguenti requisiti:
- Laurea in discipline psicologico/educative o giuridico/amministrative o, comunque, titolo abilitante l’esercizio della professione di educatore professionale ai sensi del DPR 220/01 o titolo equipollente (decreto 27.07.2000 Ministero della Sanità);
- esperienza lavorativa di almeno cinque anni come coordinatore di Servizi e gestione di centri diurni disabili.
b) Educatori professionali, con i seguenti requisiti:
- Diploma di educatore professionale rilasciato da una scuola riconosciuta oppure Laurea in Scienze dell’Educazione o, comunque, titolo abilitante l’esercizio della professione di educatore professionale ai sensi del DPR 220/01 o titolo equipollente (decreto 27.07.2000 Ministero della Sanità) e almeno tre anni di esperienza lavorativa in centri diurni disabili o in servizi per disabili, oppure:
- altro diploma universitario in ambito educativo oppure Laurea in Psicologia/Sociologia e almeno tre anni di esperienza lavorativa in centri diurni disabili o in servizi per disabili; oppure educatore in deroga purchè in servizio da almeno cinque anni presso Centri diurni per Disabili;
c) Personale Socio Assistenziale, deve essere in possesso:
- Attestato di ausiliario socio assistenziale rilasciato dalla Regione con un’esperienza di almeno tre anni in qualità di ASA in centri diurni disabili o in servizi per disabili;
- Operatore socio sanitario – OSS - deve essere in possesso dell’attestato di Operatore socio sanitario rilasciato dalla Regione con un’esperienza di almeno tre anni in qualità di OSS in Centri diurni disabili o in servizi per disabili.
d) Personale area sanitaria, infermieristica e riabilitativa in possesso di titoli di studio abilitanti ed adeguata esperienza professionale, meglio se con utenza disabile.
Prima dell’inizio dell’esecuzione della concessione dovrà essere trasmesso un elenco nominativo del personale impiegato corrispondente alle figure professionali, con relativi curricula indicati in sede di offerta.
E’ requisito preferenziale il possesso di patente di guida per i veicoli almeno di grado B. È, altresì, preferibile un equilibrio di “genere” nel personale addetto al servizio.
Il Concessionario deve realizzare i servizi con risorse umane nella dotazione organica adeguata alle esigenze degli ospiti secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, garantendo al personale medesimo formazione continua permanente e supervisione secondo quanto formulato nella propria offerta di gara.
Il Concessionario deve garantire, sulla base della classe SIDI e della condizione sanitaria della persona ospite, prestazioni e interventi di assistenza, riabilitazione e di tipo educativo degli ospiti secondo il Piano Assistenziale Individualizzato.
Il Concessionario deve dotarsi di un’organizzazione efficace ed efficiente così da assicurare il mantenimento del livello standard offerto anche in caso di assenza del personale incaricato, al fine di non arrecare disservizi e disagi al servizio e agli ospiti, né tanto meno la diminuzione del livello standard gestionale previsto dalla normativa. La sostituzione di personale assente dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. La sostituzione del personale è dovuta contrattualmente ai sensi del presente Capitolato, con oneri interamente a carico del Concessionario.
Il Concessionario si impegna a fornire prima dell’esecuzione dell’affidamento e, ogni qualvolta sia necessario, al Settore Interventi Sociali-Servizio Fragilità, l’elenco e la documentazione relativa alle risorse umane impiegate per la gestione dei servizi oggetto della concessione e di eventuali sostituzioni.
Il Concessionario, annualmente prima dell'avvio dell'anno educativo, si impegna a fornire al Settore Interventi Sociali – Servizio Fragilità, ai sensi del DPR 207/2010 art. 300, la seguente documentazione: documento di identità degli operatori, copia del titolo di studio, curriculum professionale, contratto individuale di lavoro.
Il Concessionario si impegna a fornire, se del caso, comunicazione sulla variazione eventuale del nominativo del coordinatore, responsabile dei servizi oggetto dell’appalto e relativo curriculum professionale.
Sciopero— In caso di sciopero del personale, cosi come precisato dalla legge 146/90 e s.m.i. il Concessionario è tenuto a dare comunicazione agli utenti con modalità adeguate, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello stesso comunicando modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero.
II Concessionario adotta ogni strumento organizzativo utile al fine di non arrecare disagio e disservizi all’utenza.
Il Concessionario sostiene tutti gli oneri delle risorse umane impiegate per l’espletamento del servizio come:
• le retribuzioni del personale secondo il CCNL compreso di oneri riflessi previdenziali e assicurativi;
• oneri derivanti dagli adempimenti dovuti alla normativa sulla sicurezza d.lgs.81/08 compresi i dispositivi di protezione individuale;
• l’onere del pasto in caso di orario a tempo pieno;
• eventuali accessori previsti nel progetto tecnico, formulato quale offerta di gara.
Il Concessionario si impegna ad assicurare la stabilità degli Operatori, provvedendo ad una gestione del personale che assicuri la permanenza degli operatori atteso che la continuità d’azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per una relazione qualitativa con l’ospite.
Il personale impiegato per l’espletamento del servizio deve:
• conoscere le norme di igiene, di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
• sottoporsi ai controlli sulla salute anche specifici per la tipologia dei servizi oggetto dell’appalto e che l’appaltatore programma in base al DUVR aziendale;
• effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, assicurando Ia massima collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio.
Trattamento economico e normativo del personale
II Concessionario si impegna ad applicare nei confronti di tutto il personale che si trova o si troverà ad operare nei servizi oggetto della Concessione il CCNL di settore, il contratto integrativo regionale vigente, firmati dalle Organizzazioni Sindacali, maggiormente rappresentative e gli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di vista retributivo, previdenziale che del livello di inquadramento, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo lll del Codice Civile sia per la parte economica che normativa senza eccezioni regolamentari interne.
Sulla busta paga dei dipendenti potranno essere effettuate solamente trattenute contributive e fiscali.
L’applicazione del CCNL del settore è dovuta anche agli operatori economici che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria.
Il Concessionario nell’applicazione del trattamento economico di cui ai minimi previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 142 del 2001, deve garantire ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR) ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedono voci retributive fisse, ovvero, il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale).
Il Concessionario deve, inoltre, applicare gli istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori (TFR, ferie…).
L‘inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dal Committente direttamente o tramite altri soggetti preposti al controllo comporta Ia possibilità di risoluzione del contratto successivamente stipulato tra le parti. In quest’ultimo caso, il Committente si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, dopo aver provveduto all’incameramento della cauzione, in qualsiasi forma costituita.
Il Concessionario tenuto al rispetto della normativa in particolare del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. dovrà attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori; dovrà in ogni momento dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
Art. 16 - Requisiti del personale e tutele
La gestione del personale ed i relativi oneri sono compito esclusivo del Concessionario. Ciò premesso, il Concessionario si impegna:
• ad impiegare personale adeguato rispetto agli standard di accreditamento;
• ad utilizzare personale capace ed in possesso dei titoli di studio, dei requisiti professionali e giuridici per l’espletamento dei compiti affidati;
• a sostituire gli operatori dei quali, per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l’operato;
• ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
• ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro (sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative) per i propri dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
• a sostituire il personale assente a qualsiasi titolo con altro di pari professionalità garantendo quanto stabilito nel presente capitolato;
• a garantire, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 ed in analogia a quanto previsto dall’art. 37 del C.C.N.L. delle cooperative sociali, l’attuazione delle procedure previste in materia di cambio d’appalto relativamente al riassorbimento del personale, ciò al fine di garantire la continuità del servizio;
• a partecipare ad un tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali più rappresentative competenti per il territorio e l’Impresa appaltatrice uscente per valutare le modalità più idonee a garantire il livello occupazionale in essere, verificando la possibilità di procedere all’assunzione del personale della ditta cessante, in possesso dei titoli specifici;
• a consentire, in caso di cambio di gestione, al personale la conservazione del salario di anzianità maturato.
Il Concessionario produrrà, come stabilito dall’art. 15 “Personale da impiegare e standard SIDI”, all’inizio della concessione l’elenco nominativo di tutto il personale che verrà utilizzato, comprensivo dei rispettivi titoli di studio e dei numeri di posizione assicurativa INAIL. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato per tutta la durata della Concessione. Qualora il Concessionario utilizzi personale non avente cittadinanza italiana o della UE dovranno inoltre essere indicati gli estremi del rilascio permesso di soggiorno per l’espletamento di attività lavorativa in Italia.
Il Concessionario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del personale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto. Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento che dovrà essere portato in modo ben visibile durante l’orario di lavoro.
E’ fatto divieto al personale del Concessionario lo svolgimento in qualunque forma di attività privata a favore degli utenti del servizio sia durante che al di fuori dell'orario di lavoro, tranne che per particolari progettazioni concordate con l’ente.
Il Concessionario, riconoscendo la continuità operativa come valore s’impegna a porre in essere le più efficaci azioni al fine del contenimento del turn over del personale.
L’impresa aggiudicataria fornisce al Comune i servizi richiesti attraverso operatori alle proprie dipendenze, adeguatamente preparati e con esperienza, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dai Servizi Sociali comunali.
Essa risponde dell’esecuzione dei servizi unitamente all’operato ed al contegno dei propri dipendenti e/o incaricati, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare all’Amministrazione o a terzi.
Al presente contratto si applicano per quanto compatibili i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed approvato con atto di G.C. n 29 DEL 25/02/2021 di cui l’affidataria prenderà visione all’atto di sottoscrizione del contratto.
Le risorse umane impegnate dall’affidataria nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto dovranno, in particolare:
a) svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;
b) rispettare le norme di legge ed i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
c) agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conflitto di interessi;
d) non usare a fini privati le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio incarico/della propria attività; osservare il segreto d’ufficio e la normativa sul trattamento dei dati personali;
e) garantire la piena parità di trattamento a parità di condizioni;
f) effettuare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino l’esigenza di contenimento di costi con quella di assicurare la qualità dei
risultati e dei servizi da fornire;
g) astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
h) mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con altre pp.aa. garantendo anche lo scambio di informazioni e dati in qualunque forma;
i) evitare ed astenersi da comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.
Costituisce causa risolutiva espressa del presente contratto la mancata osservanza delle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n° 62 del 16.04.2013, ai sensi dell’art. 2, 3° comma dello stesso decreto.
Tutti gli oneri inerenti la gestione del personale preposto, inclusi gli eventuali rimborsi spese, sono in capo all’Impresa, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso. Gli operatori adibiti alla guida dei mezzi devono essere muniti di patente ed eventuali ulteriori abilitazioni in termini di legge.
L’impresa dovrà trasmettere, prima dell’attivazione del servizio, l’elenco del personale operante, certificando di essere in regola con le vigenti norme in materia di lavoro, di copertura assicurativa e di abilitazione alla guida dei mezzi necessari al servizio.
Ogni variazione dovrà essere comunicata entro sette giorni al Servizio comunale.
L’Impresa, almeno 15 giorni prima dell’attivazione del servizio, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi.
La documentazione da trasmettere al Comune è la seguente:
1. elenco degli operatori utilizzati
2. fascicolo nominativo per ciascun operatore contenente:
a. certificato di identità con fotografia di riconoscimento
b. fotocopia autenticata patente di guida ed ulteriori eventuali abilitazioni in termini di legge
c. curriculum professionale;
d. livello di inquadramento contrattuale, monte ore settimanale assegnato;
e. documentazione relativa all’inquadramento previdenziale ed assicurativo.
Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane precedentemente impiegate, dovuti sia a cessazione del rapporto di lavoro, che a sostituzione temporanea di personale per malattia, infortunio, xxxxx, etc.
Art. 17 – Inadempienze contributive
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del d.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del concessionario, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Comune concedente trattiene dagli acconti di cui all’art. 36 del presente capitolato l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del concedente di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 18 - Obbligo di riservatezza
Nel rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l’esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’amministrazione comunale.
Art. 19 Compiti del Responsabile del procedimento
Le funzioni e i compiti del Responsabile del Procedimento sono definiti dall’art. 6 Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. , dall’art. 31 co 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni del presente Capi- tolato.
Il RUP ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di pro- grammazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non sia- no specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Responsabile del procedimento:
a) formulare proposte e fornire dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizio- ne di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predi- sposizione dell’avviso di preinformazione;
b) curare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
e) accertare la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornire all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svol- gimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e control- lo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
g) proporre all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse ammini- strazioni;
h) proporre l’indizione o, ove competente, indire la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 ago- sto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, au- torizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni;
j) comunicare i dati e le informazioni richieste dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
k) autorizzare il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione, anche anticipata, del contrat- to;
m) vistare, in segno di conferma, il “verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”;
n) trasmettere al direttore dell’esecuzione del contratto tutta la documentazione necessaria previ- sta dal capitolato;
o) acquisire tutte le segnalazioni dal Direttore dell’esecuzione del contratto per provvedimenti nei confronti dei dipendenti della ditta aggiudicataria e provvede alla notifica;
p) promuovere l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto, nei casi previsti dal presente ca- pitolato e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili all’appalto in oggetto;
q) comminare le penali sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell’esecuzione...
Il Responsabile del procedimento può assumere anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto, previste al comma 5 del medesimo articolo.
La competenza per la stipula dei contratti è del Dirigente Area Servizi Generali ed alla Persona, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx.
Responsabile del presente procedimento di gara è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Responsabile Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili che svolgerà anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 20 - Direttore dell’esecuzione
La Stazione appaltante verifica il regolare andamento del contratto da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione è soggetto diverso dal Responsabile del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tenico-contabile dell’esecuzione del contratto., in modo da assicurarne la regolare esecuzione.
In particolare, sulla base delle indicazioni del RUP:
a) dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo al concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo;
b) provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto e alla compilazione dei documenti contabili;
c) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali anche al fine dell’applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti;
d) comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del servizio redigendo in contraddittorio con il concessionario un processo verbale delle circostanze contestate. Copia del verbale deve essere comunicata al concessionario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il verbale è inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili;
e) trasmette senza indugio apposita relazione al RUP qualora nell’esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;
f) ordina la sospensione dell’esecuzione, nei casi previsti al successivo art. 27 e redige l’apposito verbale;
g) trasmette al concessionario la disposizione di ripresa dell’esecuzione del servizio ordinata dal RUP e redige l’apposito verbale;
h) rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che il concessionario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Art. 21 - Avvio dell’esecuzione del servizio
Dell’avvio dell’esecuzione del servizio viene redatto apposito verbale firmato dal Direttore dell’esecuzione e dal concessionario, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l’attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dal
concedente, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività. Il verbale deve essere inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il RUP può disporre l’esecuzione anticipata delle prestazioni ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 22 - Verifica di conformità delle prestazioni
Al termine del periodo contrattuale, la concessione è soggetta a verifica di conformità per certificare che il servizio, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato gestito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.
La verifica di conformità è svolta dal Direttore dell’esecuzione in presenza del RUP e dando avviso al concessionario della data del controllo affinché quest’ultimo possa intervenire.
La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dal termine della concessione e conclusa entro i successivi sessanta giorni.
Al termine dell’attività di verifica, il Direttore dell’esecuzione redige apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
Il concessionario deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell’esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al concessionario.
Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal Responsabile del procedimento su richiesta del direttore dell’esecuzione.
Il certificato viene trasmesso per l’accettazione al concessionario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento. All’atto della firma il concessionari può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il direttore dell’esecuzione riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni del concessionario anche ai fini dell’eventuale applicazione di penali. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione di procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dal concessionario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 23 - Controlli e monitoraggio da parte del Comune concedente
Fermo restando i controlli ed i compiti ispettivi spettanti alla ATS in tema di accreditamento, il comune concedente si riserva la facoltà di effettuare controlli nelle forme ritenute più opportune: sopralluoghi, ispezioni, anche con personale esterno debitamente autorizzato, e/o richieste scritte, al fine di verificare l’effettiva corrispondenza tra le finalità indicate nel presente capitolato e l’attività del Concessionario, con particolare attenzione al rispetto degli standard di servizio richiesti.
Il Concessionario entro il 30/11 dovrà presentare il bilancio preventivo per l’anno successivo ed entro il 30/04 dovrà presentare un rendiconto economico della gestione correlata dalla relazione gestionale.
Il Concessionario - annualmente ed entro 15gg dal ricevimento da parte di ATS del Budget posto a contratto - dovrà far pervenire copia del contratto con gli importi riconosciuti in qualità di acconto mensile e copia dei documenti relativi al conguaglio.
In particolare il Comune di Novate Milanese svolge le seguenti funzioni:
• verifica la realizzazione dei programmi operativi presentati dal concessionario;
• verifica l’osservanza degli standard gestionali finalizzati al mantenimento dell’accreditamento, ai sensi della D.G.R. n. VII/18334/2004;
• verifica la correttezza dei flussi informativi tra concessionario e ATS competente in merito all’ottenimento dei fondi sanitari, ai sensi della D.G.R. n. VII/18334/2004;
• esegue controlli sull’effettivo andamento della gestione;
• analizza il gradimento dei servizi da parte degli utenti e delle loro famiglie;
• verifica l’applicazione delle rette all’utenza secondo i termini e i modi stabiliti dagli atti concessori;
• verifica la preparazione e la somministrazione dei pasti;
• verifica la dichiarazione periodica del gestore relativa agli adempimenti per il personale dipendente e/o collaboratori esterni in relazione alle norme contrattuali e ai contenuti del programma di valorizzazione delle risorse umane offerte in gara;
• verifica l’attuazione delle disposizioni e degli accorgimenti contenuti nel piano di prevenzione e sicurezza, in riferimento a quanto previsto dalle normative e da quanto indicato in offerta;
• verifica l’esecuzione dei programmi di manutenzione ordinaria dell’immobile, delle pertinenze e degli impianti, sulla base di quanto indicato in offerta;
• controlla e verifica la corretta esecuzione delle ulteriori previsioni contenute nel progetto tecnico presentato in sede di gara dal concessionario.
Per quanto attiene specificatamente al personale, il comune concedente acquisirà nei termini di legge, la documentazione necessaria ad attestare il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del C.C.N.L. di riferimento e le coperture assicurative a tutela dei dipendenti.
L’Ente si riserva, inoltre, di verificare in qualunque momento che tutto il personale addetto al servizio possieda gli attestati e le qualifiche richieste per lo svolgimento delle mansioni espletate.
Il Concessionario si impegna a presentare, su richiesta, idonea documentazione contenente la programmazione delle attività che si intende realizzare, unitamente ad una specifica rendicontazione delle attività svolte.
Il Concessionario individua un proprio referente responsabile della gestione e ne dà comunicazione all’Ente all’atto di inizio della concessione. Il referente garantirà il raccordo con il responsabile unico del procedimento del Comune di Novate Milanese, cui spetta verificare la regolare esecuzione del contratto di concessione.
L’Amministrazione aggiudicatrice provvede, nell’ambito di durata del contratto relativo alla presente concessione, a verificare il mantenimento da parte dell’Impresa aggiudicataria, dei requisiti generali sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo/previdenziale.
In relazione a quanto previsto dal precedente punto, l’Amministrazione: per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall’Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa; per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale) procede alla richiesta del Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla Legge 266/2002 e dal D. Lgs. 276/2003, come sintetizzate dalla Circolare INPS n. 92 del 26/7/2005.
L’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’appaltatore in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
Art. 24 - Garanzia definitiva
Il concessionario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire garanzia definitiva pari al 10 per centro dell’importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione.
Nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il concedente può richiedere al concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al concessionario.
Per le modalità di costituzione della garanzia definitiva si fa espresso rinvio all’art. 93 commi 2, 3 e 7 del D.Lgs. 50/2016.
Il comune concedente ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del servizio oggetto di concessione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta del concessionario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni con- trarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
Art. 25 - Polizze di assicurazione
Il Concessionario è obbligato a costituire e consegnare al Comune concedente almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio le seguenti polizze di assicurazione:
a) polizza che copra il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio. Tali oneri saranno a totale carico del Concessionario e con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Concedente.
b) polizza con primaria compagnia per l’intera durata del contratto a copertura del rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) per i danni agli utenti servizio e/o ai terzi per fatti o atti commessi con dolo o colpa grave dal personale che presti servizio e/o da qualsiasi persona della cui opera la stessa si avvale, con un massimale annuo aggregato non inferiore a 4.000.000,00 di euro.
Il Concessionario si impegna inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa per il rischio incendio e per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla conduzione dei fabbricati o porzioni di essi.
Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia restano a carico del Concessionario e non possono essere opposte al Concedente.
Per completezza, si informa che la Regione Lombardia garantisce la copertura assicurativa degli utenti dei CDD, disponibile e liberamente scaricabile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Art. 26 – Obblighi generali del concessionario in materia di sicurezza sul lavoro
Il Concessionario si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., anche rispetto ai rischi da interferenza, così come meglio specificato all’art. 27. Per le attività e la tipologia dei servizi oggetto del presente Capitolato non si ravvisa rischio da interferenza, pertanto non si ritiene di redigere DUVRI.
Il Concessionario è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far os- servare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
Per le attività oggetto del presente Capitolato che si svolgono all’interno dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione, l’Impresa appaltatrice si obbliga ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 81/2008 a coordi- narsi ed a cooperare con la stazione appaltante ed ogni altro soggetto eventualmente coinvolto per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
L’Impresa si impegna a fornire all’Amministrazione, in corrispondenza con l’inizio dell’appalto, le in- formazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
• Nominativo del responsabile della sicurezza;
• Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
• Formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell’appalto;
• Eventuali dotazioni di dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari;
• Altre informazioni che l’appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
Art. 27 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – D. LGS. 81/2008 Il DUVRI preliminare è predisposto preventivamente all’affidamento del servizio in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.”
Il DUVRI definitivo verrà compilato successivamente all’aggiudicazione, preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in concessione.
In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro dell’Amministrazione appaltante finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per:
• l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
• coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
• l’informazione reciproca in merito a tali misure;
al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il documento contiene anche le informazioni sui rischi specifici esistenti nella sede presso cui verranno svolte le attività in appalto. Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori (già valutati all’interno del documento di valutazione dei rischi proprio dell’appaltatore), che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro.
Le caratteristiche dei servizi oggetto del presente appalto non rendono necessaria una valutazione dei possibili rischi da interferenza effettuata congiuntamente tra Impresa appaltatrice e Amministrazione aggiudicatrice con tutte le connesse responsabilità e competenze.
Ciò comporta che l’Amministrazione non è tenuta a redigere preventivamente il DUVRI in forma ricognitiva dei rischi standard. Il DUVRI definitivo vedrà il coinvolgimento oltre che dell’Impresa appaltatrice anche delle figure che intervengono a vario titolo nelle strutture interessate.1 Comporta inoltre che l’Amministrazione appaltante non sia nella condizione di vigilare costantemente sull’applicazione del DUVRI definitivo.
Per le ragioni fin qui descritte e a titolo prudenziale, si quantificano i costi per la sicurezza ai fini del DUVRI nella somma di € 0,00 (ZERO).
Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. e sanzionati all’art. 6 della medesima Xxxxx.
In particolare, è tenuta a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affida- mento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata (con strumento tracciabile: raccomandata postale, PEC, etc.) entro 7 giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i o, nel caso di conto/i corrente/i già esi- stenti, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, riportando tutti gli elementi utili all’effettuazione delle transazioni finanziarie quali:
• riferimenti del soggetto beneficiario (denominazione dell’impresa, ragione sociale, sede legale e codice fiscale);
• dati del conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN (nonché codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e relativa filiale/agenzia nella quale è acceso il conto cor- rente);
• nominativi e riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare sul conto corrente dedicato (dati anagrafici, codice fiscale);
La Stazione Appaltante verificherà che i pagamenti delle retribuzioni siano eseguiti nel rispetto del- le disposizioni contenute nella L. 136/2010 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e sopra ri- chiamate.
1 ART. 26 D. Lgs. 81/2008 (…) 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del de- creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il sog- getto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”.
Art. 29 - Subappalto
Si applica per la presente concessione quanto stabilito dall’art. 174 del D.lgs. 50/2016 in tema di subappalto.
Art. 30 - Modifiche della concessione
La concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di concessione nei seguenti casi:
a) per la necessità di affidare al concessionario servizi supplementari non affidabili ad altro soggetto per motivi economici o tecnici;
b) per circostanze imprevedibili, fatta salva la natura generale della concessione;
c) sostituzione dell’originario concessionario, per successione universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, fermo restando il possesso in capo al nuovo operatore economico dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti nel bando e nel disciplinare di gara; la sostituzione è subordinata ad autorizzazione del concedente e non può implicare altre modifiche sostanziali del contratto;
d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7 dell’art. 175 del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di modifiche di cui alle lettere a) e b), l’aumento di valore non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione.
Sono sempre ammesse modifiche entro il 10 per cento del valore della concessione. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Art. 31 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nul- lo. In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all’esecuto- re del contratto è ammesso il subentro del contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall’art. 106 co 1 – 2) D.Lgs. 50/2016 ed a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal Disciplinare di gara per la gestione del servizio oggetto dell’appalto.
E’ ammessa la cessione dei crediti purché sia preventivamente notificata al Comune e dallo stesso accettata.
Art. 32 - Sospensione del servizio
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione del servizio, il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l’intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio e l’imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti del CDD non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario e inviato al RUP entro i successivi cinque giorni.
La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del
Direttore dell’esecuzione. Il verbale deve essere firmato dal concessionario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riposta l’eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio.
Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.
Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal concedente per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionari può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.
Art. 33 - Risoluzione del contratto
Oltre che nei casi previsti dal codice civile e dalle ulteriori disposizioni del presente capitolato speciale, il comune concedente può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) quando la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione
c) per inadempimento del concessionario;
d) quando nei confronti del concessionario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
e) revoca dell’autorizzazione e/o accreditamento della struttura rilasciata dalle competenti autorità, ai sensi della vigente normativa.
f) quando nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
g) interruzione non autorizzata del servizio per più di cinque giorni lavorativi consecutivi senza giusta causa;
h) gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
i) gravissime azioni a danno degli utenti da parte del personale del Concessionario;
j) inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza nei termini di legge;
In tali casi il Concedente comunica al Concessionario l’avvio del procedimento con raccomandata con avviso di ricevimento e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la rimozione delle cause dell’inadempimento, se possibile, ovvero invitando a produrre le proprie controdeduzioni.
Qualora il Concedente non rimuova le cause di inadempimento ovvero non presenti controdeduzioni ritenute sufficienti, il Concedente risolve il contratto.
Le spese subite dall’Amministrazione a causa della risoluzione del contratto saranno poste a carico della Ditta aggiudicataria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l’art. 1453 del codice civile.
Il concessionario è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuta aggiudicazione a
terzi della concessione. Il concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all’Ente per effetto dell’intervenuta risoluzione del contratto.
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del concessionario o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il concedente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione per il tempo rimanente. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario concessionario in sede in offerta.
Art. 34 - Penalità
In casi di ripetute violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento di cui all’Art. 33 - “Risoluzione del contratto”, il Concedente, qualora ritenga che l’entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell’inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Dirigente dell’Area Servizi Generali ed alla Persona e detratta dagli importi dovuti dal comune al concessionario a titolo di compartecipazione al pagamento della retta, in base ai seguenti livelli:
a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente del Comune di Novate Milanese, mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione al referente del Comune di Novate Milanese, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale).
Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione.
In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal Concessionario siano ritenute insufficienti, il Comune concedente assumerà il provvedimento di applicazione della penale.
L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune concedente.
Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile.
Se il Concessionario sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune capofila, ai sensi dell’Art. 33 -“Risoluzione del contratto”.
Art. 35 - Revoca della concessione e recesso del concedente
Il Concedente potrà revocare la concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non imputabili a fatto del Concessionario dando avviso di avvio del procedimento allo stesso.
In tali casi spetta al Concessionario un indennizzo pari al 10 per cento del valore attuale della parte del servizio ancora da eseguire.
La concessione s’intende inoltre revocata ed il contratto risolto, senza diritto a indennizzo e o risarcimento di danni, qualora il servizio venisse soppresso o diversamente regolato per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comune concedente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Il decimo dell'importo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il concedente prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.
Il concessionario deve mettere l’immobile dove si svolgono le attività a disposizione del comune concedente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 36 – Fatturazione e pagamenti
Pagamenti in acconto
Non è consentita la corresponsione di anticipazioni sul prezzo d’appalto. L’impresa avrà diritto a pagamenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, a misura dell’avanzamento delle prestazioni regolarmente eseguite. I pagamenti sono disposti alle condizioni e con le modalità sotto indicati, successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del direttore dell’esecuzione, in termini di quantità e di qualità.
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, al netto del ribasso di gara, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.
Il pagamento del corrispettivo è liquidato con cadenza trimestrale posticipato, entro 30 gg dalla data di protocollo della fattura.
Il corrispettivo sarà commisurato secondo quanto indicato agli artt. 4 e 6 del presente Capitolato, a cui verranno aggiunti gli oneri per la sicurezza e applicata l’aliquota IVA dovuta.
Condizioni per il pagamento delle fatture Il pagamento della fattura è subordinato:
1. all’acquisizione dell’attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all’acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare, in corso di validità e concernente l’appaltatore;
3. all’indicazione in calce alla fattura dell’oggetto dell’appalto: degli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, del Bilancio di Previsione, del capitolo e numero dell’impegno di spesa assunto per l’esecuzione del servizio, del Codice di Identificazione della Gara, del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Uffi- cio di cui all’art.3, comma 1 del dm. n. 55/2013 e che sarà tempestivamente comunicato all’aggiudicatario.
Termine per il pagamento delle fatture
Il termine per il pagamento delle fatture è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013 salvo
diversa pattuizione fra le parti per un termine maggiore e s’intende rispettato con l’emissione del mandato di pagamento.
Ai fini dell’accettazione, la fattura deve essere trasmessa esclusivamente all’indirizzo di posta elet- tronica che sarà tempestivamente comunicato all’aggiudicatario.
Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all’interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungi- mento dell’accordo, si darà applicazione all’art. 5 del citato X.Xxx n. 231/2002.
Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l’Ente provveda a formalizzare in maniera motivata all’impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo ad- debitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.
A seguito della contestazione di cui sopra, l’impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e conse- cutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l’Amministrazione si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.
Ai sensi dell’art. 30 co 5 del Dlgs 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal do- cumento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario , impiegato nell’esecuzione del contratto , il Comune appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’impor- to corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e as- sicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte dell’appaltante di verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contri- butiva art. 30 co 5-bis Dlgs 50/2016.
Art. 37 - Contenzioso
In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell’accordo bonario.
È escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime il concessionario dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
Art. 38 – Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxxxx parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:
• Capitolato Speciale d'oneri e relativi allegati
• il Progetto gestionale/Offerta tecnica offerto in sede di gara;
• l’offerta economica;
Art. 39 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il concessionario è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti la presente concessione e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione della stessa.
Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti generali a esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’Impresa aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.
L’Amministrazione e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei
propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 40 – Stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.
Pertanto, l’aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.
Art. 41 – Spese contrattuali, imposte e tasse
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione, sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.
In particolare sono a carico dell’affidatario le spese inerenti l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto e sugli eventuali allegati al medesimo, i diritti di segreteria e la registrazione del contratto ai sensi del vigente regolamento comunale delle procedure per la stipula dei contratti.
Art. 42 – Proprietà degli elaborati
Tutti gli elaborati prodotti durante e per l’esecuzione dell’appalto saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. L’Appaltatore non potrà utilizzare in tutto od in parte tali elaborati, se non previa espressa autorizzazione.
Art. 43 – Comunicazioni
Ogni comunicazione o notifica relativa alla concessione sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e s’intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento, in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (p.e.c.).
Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.
Il concessionario ha l’obbligo di comunicare al Comune concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell’Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.
Art. 44 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l’oggetto.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato e negli ulteriori atti di gara, per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli appalti di servizi e forniture e in particolare:
• D. Lgs. n. 50/2016 .
Si richiamano altresì, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.
Novate Milanese, li 31/05/2022
X.xx
IL DIRIGENTE DELL’AREA
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx