CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
COMUNE D IMEZZOLOMBARDO Provincia di Trento
Rep. n. atti privati
CONTRATTO DI LOCAZIONE
AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
concordato fra le organizzazioni della proprietà edilizia: CONFEDILIZIA – A.P.P.I. - U.P.P.I.
e le organizzazioni dei conduttori: S.U.N.I.A. – S.I.C.E.T. – U.N.I.A.T. depositato presso il COMUNE di MEZZOLOMBARDO il 30 dicembre 2016.
L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno del mese di gennaio, nella sede
comunale di Mezzolombardo, tra le parti:
- Comune di Mezzolombardo, C.F. 80014070223, rappresentato dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Trento il 23 marzo 1954, Segretario Generale del Comune di Mezzolombardo, domiciliato per la carica a Mezzolombardo in Corso del Popolo n. 17, a ciò autorizzato ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 268 dd. 28/12/2016 e della determinazione del Segretario Generale n. 12 di data 25.01.2017, di seguito
denominato LOCATORE;
- signor Pezzi Xxxxx nato a Denno il 19 aprile 1957, ed ivi residente in xxx X.Xxxxxxxxx x. 00, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, di seguito denominato CONDUTTORE.
si stipula il seguente contratto di locazione di natura transitoria:
IL LOCATORE, come sopra rappresentato, concede in locazione al CONDUTTORE, che
accetta l’immobile sotto identificato:
- l’appartamento di proprietà comunale sito al secondo piano di xxx X.Xxxxxxxxxxx x. 00/x, corrispondente alla p.ed. 556, sub. 2, C.C. Mezzolombardo, composto da ingresso,
bagno, stanza con un balcone, soggiorno con zona cottura, di mq. 36,18.
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1. il contratto è stipulato per la durata di mesi 5 (cinque) dal 15 gennaio 2018;
2. il conduttore ha l’onere di confermare il verificarsi dell’evento e della dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al locatore nel termine di giorni 30 prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera ovvero di venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 431/98. In ogni caso ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza e non lo adibisca nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto
di locazione alle condizioni di cui all’art.2, comma 1 legge 431/98;
3. Ai fini del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla
certificazione energetica dell’immobile oggetto del presente atto.
4. ai sensi dell’accordo territoriale depositato presso il Comune di Mezzolombardo in data 30.12.2016, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto l'alloggio è stato assegnato ai sensi dell'articolo 36 del Titolo III del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi comunali approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 61 dd. 22.12.2016 (assegnazioni temporanee);
5. l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del
conduttore;
6. nel caso previsto dall’art. 2, il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno due mesi prima. Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392 nel testo
vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 1988 n. 404;
7. Il canone per la durata della locazione pari a 5 mesi è convenuto in euro 500,00 (cinquecentoeuro) che il conduttore si obbliga a corrispondere con le modalità e secondo le scadenze che saranno indicate dal Comune, con apposita comunicazione
scritta;
8. il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone) costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5, e 55
L. 27 luglio 1978 n. 392;
9. il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola –
ragione;
10. il conduttore dichiara di avere visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma dei presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art.1590 C.C., che il conduttore deve restituire la cosa
al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento o il
consumo risultante dall’uso della cosa;
11. il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali consegnatigli ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il
preventivo consenso scritto del locatore;
12. il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore
medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi;
13. a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro 200,00 pari a n. 2 mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al
conduttore al termine della locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione
contrattuale;
14. per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della “Tabella oneri accessori” allegata all’accordo di cui al punto 4. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese –in quanto esistenti- relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90%. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire –in sede di consuntivo – entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di
ripartizione. Ha diritto inoltre di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali. Col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella
di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente;
15. il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia riscaldamento e condizionamento dell’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà
o da almeno tre conduttori;
16. il conduttore – in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore
– in caso di inosservanza – autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo,
fatte salve le eccezioni di legge;
17. nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due
ore con l'esclusione dei giorni festivi;
18. il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita
dell'immobile locato;
19. il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione,
alla scadenza del contratto;
20. le spese di registro derivanti dal presente contratto sono assunte in parti uguali tra conduttore e locatore, mentre le altre spese contrattuali rimangono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al
conduttore;
21. a tutti gli effetti dei presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio dì segreteria dei
Comune ove è situato l'immobile locato;
22. qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere
provata, se non mediante atto scritto;
23. il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri
dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione;
24. la conclusione del presente contratto non comporta di per sé il trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo, di quanto locato (art. 121, comma 4, lett. f), d.
lgs. 1° settembre 1993, n. 385);
25. per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale di cui articolo 4 comma 1 della legge 431/98, al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, della legge 431/98 del 5 marzo 1999, all'accordo di cui al punto 4, depositato presso il Comune di Mezzolombardo il 30.12.2016, alle disposizioni del codice civile, della legge 27 luglio 1978 n. 392, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e
comunque alle norme vigenti ed agli usi di legge;
26. ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione dei presente contratto, nonché in ordine all'esatta
applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato anche a riguardo dei canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire alla Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà nel termine perentorio di
novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla scadenza del rapporto contrattuale.
Ai sensi del D.L.g.s. 00.0.0000 x.000 il conduttore dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali e dà il consenso al Comune al loro utilizzo ai fini di attività finalizzate all’assolvimento di obblighi previsti per legge o
regolamento.
Ai sensi dell'articolo 2) del Codice di Comportamento del Comune di Mezzolombardo, previsto dal DPR 16/04/2013 n. 62 e approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 148 dd. 09/09/2014, il conduttore si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili,, codice che il conduttore dichiara di conoscere in ogni sua parte, pur non venendo
materialmente allegato al presente contratto.
Il presente atto è sottoscritto con firma autografa dalla parte privata. Dopo la scansione ottica in formato pdf dell’atto così sottoscritto, il medesimo è stato sottoposto alla firma
digitale dal legale rappresentante dell’ente pubblico, ai sensi di legge. Letto, approvato e sottoscritto.
IL CONDUTTORE
signor Pezzi Xxxxx
A mente dell’art. 1342, comma 2 del codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti 1, 2, 4, 5 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 23 e 24.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
Per il Comune di Mezzolombardo signor Pezzi Xxxxx IL SEGRETARIO GENERALE
x.xx xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx