Contratto di assicurazione collettiva
Contratto di assicurazione collettiva
Temporanea Caso Morte, Invalidità Totale e Permanente al 50% e Malattia Grave anticipativa al 30% del Capitale Assicurato - Cassa Previdenza Dipendenti Gruppo Credito Emiliano
N. Certificato di Polizza 3328 copertura base
N. Certificato di Polizza 3329 copertura facoltativa
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione ed il Glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Mod. 10117 - 10/2019
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Indice pag. 2
Nota Informativa ...................................................................................................................................... pag. 4
A - Informazioni sull’impresa di assicurazione ....................................................................................... pag. 4
1. Informazioni generali............................................................................................................................ pag. 4
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa...................................................................... pag. 4
B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte........................................ ………. pag. 4
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte........................................................................................... pag. 4
3.1 Durata - Modalità assuntive................................................................................................................ pag. 5
3.2 Rischio Morte...................................................................................................................................... pag. 5
3.3 Rischio di Invalidità Totale e Permanente........................................................................................... pag. 6
3.4 Rischio Malattia grave (Dread Disease) ............................................................................................. pag. 6
3.5 Periodo di carenza.............................................................................................................................. pag. 8
3.6 Esclusioni............................................................................................................................................ pag. 8
4. Premi ................................................................................................................................................... pag. 9
5. Ingressi e cessazioni nel corso del periodo assicurativo e regolazione del premio............................. pag. 9
C - Informazione su costi, sconti e regime fiscale ................................................................................. pag.10 6. Costi .................................................................................................................................................... pag.10
6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente...................................................................................... pag.10
6.1.1 Costi gravanti sul premio................................................................................................................ pag.10
7. Sconti .................................................................................................................................................. pag.10
8. Regime Fiscale .................................................................................................................................... pag.10
8.1 Tassazione delle prestazioni assicurate............................................................................................. pag.10
D - Altre informazioni sul contratto ...................................................................................................... pag.10
9. Modalità di perfezionamento del contratto........................................................................................ pag.10
10. Disdetta del contratto....................................................................................................................... pag.10
10.1. Risoluzione per inadempimento.................................................................................................... pag.11
11. Xxxxxxxx e riduzione ......................................................................................................................... pag.11
12. Revoca della Proposta...................................................................................................................... pag.11
13. Diritto di Recesso............................................................................................................................. pag.11
14. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione
delle prestazioni e termini di prescrizione........................................................................................ pag.11
15. Legge applicabile al contratto.......................................................................................................... pag.12
16. Lingua............................................................................................................................................... pag.12
17. Reclami............................................................................................................................................. pag.12
18. Conflitto di interesse........................................................................................................................ pag.13
Condizioni di Assicurazione................................................................................................................... pag.14
Art. 1 - Oggetto del contratto................................................................................................................. pag.14
Art. 2 - Assicurati.................................................................................................................................... pag.14
Art. 3 - Conclusione del contratto ed effetto dell’assicurazione........................................................... pag.14
Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato.......................................................................... pag.14
Art. 5 - Durata del contratto - Modalità assuntive................................................................................ pag.15 Art. 6 - Diritto di Recesso....................................................................................................................... pag.15
Art. 7 - Disdetta..................................................................................................................................... pag.15
Art. 8 - Prestazioni................................................................................................................................. pag.16
8.1 Rischio morte.................................................................................................................................. pag.16
8.2 Rischio di Invalidità Totale e Permanente....................................................................................... pag.16
8.3 Rischio Malattia grave (Dread Disease) .......................................................................................... pag.16
8.4 Capitale Assicurato.......................................................................................................................... pag.19
Mod. 10117 - 10/2019
8.5 Capitale Assicurato Integrativo....................................................................................................... pag.19
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Art. 9 - Denuncia dell’evento assicurato e relativi obblighi ................................................................. 9.1 Denuncia di decesso....................................................................................................................... | pag.19 pag.19 |
9.2 Accertamento dell’Invalidità Permanente...................................................................................... | pag 20 |
9.3 Denuncia della malattia grave e obblighi conseguenti .................................................................. | pag.20 |
Art. 10 - Pagamenti della Società............................................................................................................. | pag.21 |
Art. 11 - Suicidio....................................................................................................................................... | pag.21 |
Art. 12 - Carenza...................................................................................................................................... | pag.21 |
Art. 13 - Esclusioni.................................................................................................................................... | pag.22 |
Art. 14 - Pagamento del premio............................................................................................................... | pag.22 |
Art. 15 - Struttura del contratto............................................................................................................... | pag.23 |
Art. 16 - Xxxxxxxx e permanenza in assicurazione.................................................................................... | pag.23 |
16.1 Modifica capitali assicurati copertura base...................................................................................... | pag.24 |
16.2 Modifica capitali assicurati copertura facoltativa............................................................................. | pag.24 |
Art. 17 - Ingressi e cessazioni nel corso del periodo assicurativo e regolazione del premio.................... | pag.25 |
Art. 18 - Inclusioni ed Esclusioni nel corso del periodo assicurativo........................................................ | pag.25 |
Art. 19 - Sinistro che colpisca più teste.................................................................................................... | pag.25 |
Art. 20 - Beneficiari ................................................................................................................................. | pag.25 |
Art. 21 - Obbligo di comunicazioni da inoltrare alla Compagnia | |
in caso di decesso e/o Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato............................................ | pag.25 |
Art. 22 - Legislazione applicabile.............................................................................................................. | pag.26 |
Art. 23 - Trattamento dei dati personali .................................................................................................. | pag.26 |
Art. 24 - Tasse e Imposte.......................................................................................................................... | pag.26 |
Art. 25 - Foro competente........................................................................................................................ | pag.26 |
Art. 26 - Controversie............................................................................................................................... | pag.26 |
Art. 27 - Clausola Broker........................................................................................................................... | pag.27 |
Glossario.................................................................................................................................................. | pag.28 |
Informativa generale sul trattamento dei dati personali...................................................................... | pag.30 |
ALLEGATO 1............................................................................................................................................. ALLEGATO 2A elenco teste assicurate certificato N. 3328 IMP_QD1_QD2 COPERTURA BASE | pag.39 |
ALLEGATO 2B elenco teste assicurate certificato N. 3328 QD3_QD4_DIR COPERTURA BASE |
Mod. 10117 - 10/2019
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Nota Informativa
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA TEMPORANEA CASO MORTE, INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE AL 50% E MALATTIA GRAVE ANTICIPATIVA AL 30% DEL CAPITALE ASSICURATO - CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI GRUPPO CREDITO EMILIANO
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione (comprensive di Glossario) prima della sottoscrizione della polizza.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx 00 (20154), è soggetta alla direzione e al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxx) ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico (x00)00-000000; fax: (x00)00-00000000; indirizzo internet: xxx.xxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 31.12.1935, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 09.04.1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese Ivass n. 1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi Ivass con il n. 041.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio (esercizio 2019) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., ammonta a € 850 milioni di cui € 233 milioni di capitale sociale interamente versato e € 617 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
Al 31 dicembre 2019 il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., è pari a 750 milioni di euro. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Compagnia coerentemente con gli esistenti dettami regolamentari, il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2019 ammonta a 337 milioni di euro. L’indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 169%. L’importo dei Fondi Propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali è pari a 1.265 milioni di euro.
Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa - SFCR) è possibile consultare il sito: xxxxx://xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx-xxxxxx-xxx-xxxxx.
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Ai sensi della presente Xxxxxxx, si definiscono “Assicurati” le persone fisiche sulla cui vita viene stipulato il contratto ai sensi dell’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
Il Contratto prevede la liquidazione di un capitale (di seguito, il “Capitale Assicurato”) in un’unica soluzione agli aventi diritto, in caso di decesso, di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato oppure di Malattia Grave anticipativa al 30% del capitale assicurato, sempreché l’evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale, a condizione che l’Assicurato sia incluso in assicurazione e il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi e ferme restando le cause di esclusione di cui al punto 3.6.
Il piano assicurativo prevede due tipi di coperture:
COPERTURA BASE
Caso Morte o Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 50% e Malattia Grave anticipativa al 30% per gli assicurati che alla data di inserimento in Convenzione abbiano età compresa tra 18 e 70 anni; si precisa che tale copertura è rinnovabile sino al compimento del 70 anno di età.
I capitali assicurabili pro-capite sono i seguenti, a scelta dell’assicurato:
- per il personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi di l e II livello:
Mod. 10117 - 10/2019
• Euro 20.000
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
• Euro 30.000
• Euro 50.000
• Euro 80.000
• Euro 120.000
- per il personale appartenente ai quadri direttivi di III e IV livello e dirigenti:
Euro 50.000
Euro 80.000
Euro 120.000
COPERTURA FACOLTATIVA INTEGRATIVA ALLA COPERTURA BASE
Caso Morte o Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 50% e Malattia Grave anticipativa al 30% per gli assicurati che alla data di inserimento in Convenzione abbiano età compresa tra 18 e 70 anni; si precisa che tale copertura è rinnovabile sino al compimento del 70 anno di età.
Il capitale assicurato complessivo, dato dalla somma del capitale relativo alla copertura Base e quella Integrativa, non può essere di importo superiore ad Euro 400.000,00.
Il capitale assicurato relativo alla copertura facoltativa integrativa è dato dalla differenza tra il capitale totale richiesto dall’Assicurato, con un massimo pari a Euro 400.000,00, e l’importo della prestazione massima assicurabile per la parte obbligatoria, pari a Euro 120.000,00.
Per ciascun Assicurato, il capitale viene comunicato dal Contraente all’inizio di ciascun periodo assicurativo, anche in caso di modifica della somma da assicurare.
3.1 Durata - Modalità assuntive
La durata del contratto è il periodo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.
La durata della copertura assicurativa è monoannuale e alla scadenza si rinnova automaticamente sino al 1 Gennaio 2024. La copertura potrà proseguire oltre detta scadenza solo previo accordo tra le Parti. In caso di rinnovo, il Premio potrà subire delle variazioni in funzione dei capitali assicurati, nonché della numerosità del Collettivo Assicurato riscontrato alla data di scadenza del Contratto, sulla base di quanto disposto al successivo Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.
L’età assicurativa minima in ingresso dell’Assicurato, nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in Polizza, non deve essere inferiore ad anni 18, mentre quella massima non superiore ad anni 70.
La copertura assicurativa non è rinnovabile per gli assicurati che alla data del rinnovo abbiano superato il settantesimo anno di età.
L’età “computabile” si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta se alla decorrenza della copertura non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno, e all’età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo compleanno.
I rischi vengono assunti dalla Compagnia senza effettuazione di accertamenti sanitari, salvo in caso di adesione volontaria alla copertura Facoltativa Integrativa, per la quale è prevista la compilazione del questionario anamnestico.
La Società si riserva comunque, in base all’esito del suddetto questionario, la facoltà di richiedere accertamenti sanitari e di subordinare la concessione della garanzia all’applicazione di un eventuale sovrappremio, o di rifiutare il rischio.
Si precisa che, in caso di presenza di tarature, il sovrappremio sanitario sarà calcolato esclusivamente sulla parte integrativa, mentre la parte obbligatoria rimarrà comunque inalterata.
ln caso di rifiuto del rischio la copertura resterà operante per il capitale base preesistente.
3.2 Rischio Morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia garantisce, per ciascun Assicurato incluso in assicurazione ed a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione, agli aventi diritto, sempreché l’Evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all’Art. 3.6.
Si rinvia all’Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia.
Mod. 10117 - 10/2019
In caso di commorienza dell’assicurato e del proprio coniuge/unito (senza che sia possibile stabilire quale dei due sia morto prima, ai sensi dell’art. 4 del codice civile), nella copertura base è garantito il raddoppio del capitale assicurato (totale o residuo) ai beneficiari legittimi
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
3.3 Rischio di Invalidità Totale e Permanente
Fatte salve le cause di esclusione di cui all’Art. 3.6 e dell’Art.13 delle Condizioni di Assicurazione, si intende colpito da Invalidità Totale e Permanente l’Assicurato che per sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale, indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perso in modo totale e permanente la capacità lavorativa generica all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti in misura pari o superiore al 50%.
La Compagnia garantisce, nel caso sia stata accertata nel corso della durata contrattuale, l’Invalidità Totale e Permanente, senza necessario abbandono del posto di lavoro, per ciascun Assicurato incluso in assicurazione ed a condizione che il Con- traente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione, all’Assicurato stesso.
Il decesso dell’Assicurato intervenuto durante l’accertamento dello stato di Invalidità equivale all’avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Compagnia.
Una volta eseguito il pagamento del Capitale Assicurato per l’Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato, la garanzia relativa al predetto Assicurato si estingue e nulla è più dovuto per il caso di Morte o Malattia Grave di tale Assicurato.
3.4 Rischio Malattia grave (Dread Disease)
Il Contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: “Prestazione in caso di Malattia Grave”. Qualora, nel periodo di copertura annuale, venga diagnosticata all’Assicurato una delle malattie gravi di cui all’Art.8.3 delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia si impegna a corrispondere all’Assicurato stesso il pagamento del capitale assicurato previsto.
Nel caso di Malattia Grave, qualora sussistano le condizioni di pagamento della prestazione, all’assicurato verrà liquidato il 30% della prestazione assicurata. Il capitale rimanente sarà liquidato solamente in caso di Morte o Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato.
Nel caso in cui, al termine della copertura assicurativa, non sia stata diagnostica all’Assicurato alcuna malattia grave, nessuna prestazione sarà prevista a carico della Società ed i premi versati resteranno acquisiti da quest’ultima.
Sono esclusi i rischi di insorgenza di una malattia grave verificatasi a seguito di:
1. Malattie dovute/correlate all’uso di droghe (se non prescritte) o da alcolismo cronico o acuto dell’assicurato;
2. Eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
3. Danni alla propria persona procurati dall’Assicurato stesso, ovvero volontario rifiuto di seguire prescrizioni o consigli medici.
La Compagnia in ogni caso non consente l’accesso alla copertura da parte di una collettività che rientri nella categoria professionale del personale operante in siti industriali e direttamente coinvolto nella ricerca, estrazione e/o smaltimento di amianto.
Ferme le esclusioni e le altre limitazioni e condizioni previste ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia riconosce all’Assicurato la corresponsione di una somma assicurata nel caso sia diagnosticata a quest’ultimo, nel corso della durata contrattuale, una Malattia Grave come di seguito definita.
Per “Malattia Grave” si intendono esclusivamente le seguenti malattie:
- cancro;
- infarto;
- ictus;
- chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS);
- cecità;
- insufficienza renale;
- trapianto degli organi principali;
- perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi.
Cancro:
La prima diagnosi inequivocabile di un tumore maligno interno che richiede un trattamento di chirurgia, radioterapia, ormonoterapia o chemioterapia. È necessario che la diagnosi sia confermata da prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo.
Sono esclusi:
Mod. 10117 - 10/2019
- tumori classificati come carcinoma in situ;
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
- tutti i tumori che sono istologicamente descritti come benigni, premaligni, maligni borderline, a bassa potenzialità di malignità, non-invasivi, o qualsiasi grado di displasia;
- tumori trattati solo con procedure endoscopiche e tumori della vescica che non hanno invaso lo strato muscolare (Tis e Ta),
- tumori della pelle, ad eccezione del melanoma maligno superiore ad 1,00 mm di spessore di Xxxxxxx e istologicamente descritto dalla Classificazione TNM dell’AJCC settima Edizione come stadio uguale o superiore a T2N0M0;
- tutti i tumori della prostata, a meno che siano istologicamente classificati con un punteggio di Xxxxxxx superiore a 6 o abbiano progredito almeno allo stadio T2N0M0;
- tumori alla tiroide in stadio precoce che misurino meno di 2cm di diametro e istologicamente descritti come T1N0M0 dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione
Infarto:
Morte del muscolo cardiaco a causa di insufficiente apporto di sangue. La diagnosi deve accertare che l’episodio di infarto miocardico sopravvenuto sia nuovo ed acuto e deve essere sostenuta da ambedue i seguenti criteri:
- comparsa di nuove alterazioni elettrocardiografiche: nuove alterazioni ST-T o nuove del blocco di branca sinistra o nuove onde Q;
- caratteristico aumento dei biomarcatori cardiaci o troponine che registrino i seguenti livelli o superiori:
• troponina T> 1,0 ng / ml;
• AccuTnI > 0.5 ng/ml o valori equivalenti in altri metodi Troponin I. Angina e altre sindromi coronariche acute sono escluse.
Ictus:
È il danno del tessuto cerebrale a seguito di un incidente cerebrovascolare causato da emorragia, embolia o trombosi, associato a insorgenza improvvisa di oggettivo deficit neurologico. Questo evento deve contribuire ad una compromissione permanente della funzione neurologica. Si devono riscontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l’esame fisico eseguito da un neurologo. Il danno deve essere dimostrato dalla risonanza magnetica (MRI), tomografia computerizzata (TC) o altre tecniche di imaging affidabili approvate dalla Compagnia.
Sono esclusi:
- attacco ischemico transitorio (TIA);
- danno al tessuto cerebrale causato da un trauma cranico;
- sintomi cerebrali associati a deficit neurologico reversibile.
Chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS):
La fase di chirurgia di bypass aortocoronarico che richiede sternotomia mediana, quando è considerato medicalmente necessario per trattare la malattia coronarica, ma non include i seguenti casi: angioplastica; procedura intra-arteriosa, tecniche laser, altre tecniche non chirurgiche.
Cecità:
Si intende la perdita permanente della vista in entrambi gli occhi come conseguenza di una malattia o infortunio nella misura in cui l'acuità visiva è di 6/60 o meno in entrambi gli occhi o nella misura in cui il campo visivo è ridotto a 20 gradi o meno di arco a prescindere dalla corretta acuità visiva.
Insufficienza renale:
L’insufficienza renale totale ed irreversibile di entrambi i reni. È necessaria prova che l’assicurato si sottopone a emodialisi renale continua, ritenuta necessaria da un nefrologo. Non è coperta l’insufficienza renale acuta reversibile che richiede soltanto dialisi temporanea, inoltre non è coperta l’insufficienza renale monolaterale.
Trapianto degli organi principali:
Mod. 10117 - 10/2019
L'effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto tra esseri umani o l'inclusione in una lista di attesa ufficiale con lo scopo di sostituire gli organi mancanti o danneggiati del ricevente di uno dei seguenti organi: cuore, polmone, fegato, pancreas, rene, midollo osseo (usando le cellule staminali ematopoietiche preceduta da ablazione totale del midollo osseo). Il trapianto deve essere ritenuto clinicamente indispensabile per il trattamento dell’insufficienza irreversibile dell’organo trapiantato. Il trapianto di altre cellule staminali o di parti di un organo è escluso.
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi:
È la perdita totale e permanente dell’uso dei seguenti organi:
- entrambe le mani a partire dal polso;
- entrambi i piedi a partire dal collo del piede;
- una mano a partire dal polso e un piede a partire dal collo del piede;
- una mano a partire dal polso e la totale vista da un occhio;
- un piede a partire dal collo del piede e la totale vista da un occhio.
3.5 Periodo di carenza
La copertura in oggetto non prevede periodi di Carenza.
3.6 Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura i casi di decesso e di Invalidità Totale e Permanente causati direttamente, indirettamente o parzialmente da:
- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
- partecipazione attiva dall’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta degli aventi diritto, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc)
Limitatamente ai casi di Invalidità totale e permanente, sono esclusi dalla copertura i soggetti ai quali, in epoca antecedente al momento dell’ingresso in assicurazione, sia già stato riconosciuto, da parte dell’INPS in ambito previdenziale, la pensione di inabilità o in subordine l’assegno di invalidità.
4. Premi
A fronte delle prestazioni assicurate, il Contraente è tenuto a pagare un Premio, da corrispondere tramite un versamento unico annuale entro il 30 Aprile di ciascun periodo assicurativo.
I premi potranno essere pagati alla Società anche per il tramite del broker.
L’entità del premio per ogni Assicurato per la copertura base viene determinata alla decorrenza di ogni copertura moltiplicando il capitale assicurato per il relativo tasso di premio in funzione delle categorie di appartenenza:
- Assicurato appartenente al personale delle aree professionali - impiegati e quadri direttivi di I e II livello:
Tasso di premio annuo per 1.000 euro: 2,67
- Assicurato appartenente ai quadri direttivi di III e IV livello e dirigenti:
Tasso di premio annuo per 1.000 euro: 4,20
Per la copertura facoltativa il premio viene determinato moltiplicando il capitale assicurato al tasso, individuato in base al genere e all’età computabile dell’assicurato alla decorrenza di ogni copertura, secondo la tabella dei tassi riportata in calce alle condizioni di polizza (Allegato 1).
Mod. 10117 - 10/2019
Per gli assicurati che dovessero accedere alla garanzia assicurativa in corso d’anno, il premio è determinato in quel momento in proporzione alla durata della garanzia. Il Premio, dovuto dal Contraente per ciascun Assicurato ed all’inizio di ciascun
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
periodo assicurativo, verrà determinato, secondo la tariffa per l’Assicurazione Temporanea per il caso di Morte, di Invalidità Totale e Permanente e di Malattia Grave. In occasione di ogni rinnovo annuale, il premio unico annuale dovuto per il rinnovo della copertura assicurativa è rideterminato in funzione dei nuovi ingressi o dell’uscite dall’elenco degli Assicurati.
La Compagnia in fase di rinnovo, qualora sia in corso l’accertamento dell’Invalidità Totale e Permanente o della Malattia Grave, si impegna a mantenere comunque in vigore le garanzie di cui al presente Contratto con i medesimi capitali assicurati nella precedente annualità relativi alla posizione assicurativa dell’Assicurato per il quale è in corso l’accertamento dell’invalidità dietro corresponsione del relativo premio da parte del Contraente.
La Compagnia si impegna inoltre a mantenere in copertura, con i medesimi capitali assicurati nella precedente annualità, gli assicurati che hanno già ricevuto indennizzo per la garanzia Malattia Grave, a valere sulla polizza stipulata dal contraente anche in data precedente alla sottoscrizione del presente contratto. In questi casi la Contraente comunicherà soltanto il capitale residuo e su tale capitale verrà conteggiato il premio di polizza.
Nel caso di ingressi di nuovi assicurati in Polizza nel corso dell’anno, il premio dovuto per gli stessi è determinato proporzionalmente alla durata della copertura effettiva di ciascun Assicurato (calcolo effettuato su base mensile).
L’assicurazione non prevede valore di riscatto e nessuna prestazione è dovuta in caso di sospensione del pagamento dei premi. In caso di cessazione dell’efficacia della Polizza, per qualsiasi motivo, i premi pagati restano acquisiti dalla Società a titolo di corrispettivo per il rischio corso.
5. Ingressi e cessazioni nel corso del periodo assicurativo e regolazione del premio
Per i nuovi Assicurati inseriti in copertura nel corso del periodo assicurativo si applicherà un rateo di premio calcolato in proporzione alla durata della copertura, tenuto conto della scadenza annuale della Polizza di seguito meglio specificata (calcolo effettuato su base mensile).
Gli inserimenti dei nuovi Assicurati, nel corso della durata contrattuale, verranno perfezionati attraverso l’emissione mensile di apposita Appendice di Polizza da parte della Compagnia, il cui pagamento avverrà entro 60 giorni dall’emissione.
Per i nuovi ingressi in corso d’anno la garanzia assicurativa decorrerà dalle ore 00 del primo giorno del mese dal giorno di iscrizione al Fondo del singolo nuovo Assicurato e terminerà alle ore 00 della data di scadenza del contratto, rinnovandosi automaticamente di anno in anno e sempre nel rispetto dei limiti ivi indicati. Per il calcolo del premio si farà riferimento al premio annuo diviso in dodicesimi e moltiplicato per i mesi intercorrenti tra la data di effetto e quella di scadenza della copertura.
La cessazione della garanzia assicurativa degli Assicurati, dovuta al venir meno dei requisiti di cui all’Art. 3, avverrà con decorrenza dalle ore 00 della scadenza dell’annualità in corso.
Prima della scadenza annuale dell’assicurazione, la Contraente dovrà comunicare, per il conseguente rinnovo, le eventuali modifiche intervenute nella Contraente medesima (e/o nelle società od enti ad essa raggruppati, convenzionati, associati o iscritti) e le eventuali variazioni da apportare per ciascun Assicurato. Lo stato di rischio definitivo potrà essere comunicato dalla Contraente entro il 31 gennaio di ogni anno.
C. Informazione su costi, sconti e regime fiscale
6. Costi
6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1 Costi gravanti sul premio
Non grava nessun costo sul premio.
7. Sconti
La Compagnia si riserva di stipulare convenzioni con determinate categorie di soggetti tempo per tempo individuate.
Mod. 10117 - 10/2019
8. Regime Fiscale
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
La Compagnia ha la propria sede in Italia e quindi viene considerata ivi residente.
Sono a carico del Contraente le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano il Contratto, e non è prevista la corresponsione al Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta in qualche modo a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al contratto.
8.1 Tassazione delle prestazioni assicurate
Le somme corrisposte dalla Compagnia ai sensi del presente contratto, in seguito al decesso dell’Assicurato, sono esenti da IRPEF e dall’imposta sulle successioni (Art. 34 del D.P.R. n. 601/73 e Art. 6, comma 2, del D.P.R. 917/1986).
D. Altre informazioni sul contratto
9. Modalità di perfezionamento del contratto
Il Contratto si intende concluso all’atto del perfezionamento, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla Polizza stessa, le firme della Società e del Contraente.
10. Disdetta del contratto
Il Contraente ha la facoltà di richiedere la disdetta del contratto, così come meglio disciplinato nell’Art.7 delle Condizioni di Assicurazione.
10.1 Risoluzione per inadempimento
Il presente Contratto potrà essere anticipatamente risolto da una delle due parti, con effetto dalla data di ricevimento della raccomandata AR.R. inviata dalla parte che intende risolvere il Contratto all’altra parte, in presenza di un essenziale inadempimento dell’altra parte rispetto ad uno degli obblighi previsti in questo Contratto, ameno che tale inadempimento non risulti sanato nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di richiesta scritta ad adempiere, da effettuarsi mediante lettera raccomandata AR.R. La risoluzione del contratto non esime la parte inadempiente dall’obbligo del risarcimento del danno dovuto alla parte adempiente.
11. Riscatto e riduzione
La presente assicurazione, in quanto di puro rischio, non dà diritto, in alcun tempo ed in alcun caso, a valori di riduzione o di riscatto e, di conseguenza, a prestiti.
12. Revoca della Proposta
La proposta contrattuale può essere revocata, attraverso apposita comunicazione, da inviare nel periodo antecedente la conclusione del contratto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
AXA Assicurazioni SpA
Ufficio Front Office Contabilità Tecnica Xxxxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx - XX
Il contratto decorre dalla data effetto della Polizza.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di Revoca, la Compagnia restituirà alla Contraente l’intero Premio eventualmente già corrisposto.
13. Diritto di Recesso
La Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informata che lo stesso è concluso come indicato dall’articolo 2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della polizza, ed inviata alla Compagnia (rif. Ufficio Front Office Contabilità Tecnica, Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx -XX) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento.
Il Recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore
24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di Recesso, quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso, la Compagnia rimborsa alla Contraente il Premio da questa eventualmente corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.
L'impresa rinuncia al diritto di recuperare le spese sostenute per l'emissione del Contratto.
Mod. 10117 - 10/2019
14. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Per ottenere la liquidazione del capitale assicurato in caso di decesso dell’Assicurato, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento ed individuare gli aventi diritto. Tali documenti sono elencati nel “Modulo di richiesta documentazione per la liquidazione del capitale in caso di decesso dell’Assicurato” allegato alla presente.
La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.).
Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell’interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo “depositi dormienti”.
15. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
16. Lingua
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti, salvo che le parti non ne concordino la redazione in una diversa lingua, in lingua italiana.
17. Reclami
Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di assicurazione o dell’Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:
- pec - xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
- posta - AXA Assicurazioni S.p.A c.a Ufficio Gestione Reclami Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
- fax- x00 00 00000000
I reclami indirizzati alla Compagnia contengono:
- nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Si segnala che a fronte dell’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46, dal 26 novembre 2016 per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall’Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.
Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’XXXXX (Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/XXX IL CONSUMATORE/come presentare un reclamo.
Mod. 10117 - 10/2019
Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
- Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).
Per attivare la procedura, il contraente, l’assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.
La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
- Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.
Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa.
La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito xxx.xxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN- NET.
Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate.
I reclami relativi ad aspetti di trasparenza informativa dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione, devono essere inviati alla CONSOB Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, xxx X.X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx
18. Conflitto di interesse
In relazione al presente Xxxxxxxxx non sussistono, al momento della redazione della presente Nota Informativa, situazioni di conflitto d’interesse anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Mod. 10117 - 10/2019
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Condizioni di Assicurazione
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA TEMPORANEA CASO MORTE, INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE AL 50% E MALATTIA GRAVE ANTICIPATIVA AL 30% DEL CAPITALE ASSICURATO - CASSA PREVIDENZA DIPENDENTI GRUPPO CREDITO EMILIANO
Art. 1 - Oggetto del contratto
In caso di decesso, Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato oppure di Malattia Grave anticipativa al 30% del capitale assicurato, come di seguito meglio individuato, prima della scadenza contrattuale, la Compagnia si impegna, a fronte del pagamento del premio annuo, a corrispondere ai Beneficiari o aventi diritto il pagamento del capitale assicurato.
In caso di sopravvivenza e/o di non sopraggiunta Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato e/o non diagnosi di una Malattia Grave alla scadenza della Polizza, questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia. Il presente Contratto, in particolare, presuppone:
- un unico Contraente ed unico contratto di assicurazione;
- la determinazione del capitale assicurato, per ogni testa, in base a criteri uniformi.
L’importo del Capitale Assicurato è indicato, per ciascuna testa, nell’Elenco degli Assicurati. Per gli Assicurati già liquidati per Malattia Grave verrà comunicato il solo capitale residuo.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, fatte salve le esclusioni indicate al successivo articolo 13.
Art. 2 - Assicurati
Ai sensi della presente Xxxxxxx, si definiscono “Assicurati” le persone fisiche sulla cui vita viene stipulato il contratto. Il Contraente (Cassa di Previdenza dei Dipendenti del Gruppo Credito Emiliano) prevede prestazioni accessorie di invalidità e premorienza agli “Assicurati”, come sopra definiti, con le modalità e le eccezioni previste dal proprio Statuto.
Art. 3 - Conclusione del contratto ed effetto dell’assicurazione
Il presente Contratto è concluso nel momento in cui la Polizza, firmata dalla Compagnia, viene sottoscritta dal Contraente. L’assicurazione entra in vigore entro le ore 00 della data di decorrenza indicata nel Certificato di Polizza. Il Contraente si impegna a pagare il premio unico indicato nel certificato di Polizza da effettuarsi entro il 30 Aprile di ciascun periodo assicurativo.
Il Contraente prende atto ed accetta che il premio sarà soggetto a regolazione nelle modalità meglio specificate sub Art. 17 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni rese dal Contraente formano parte integrante del presente Contratto.
Le dichiarazioni del Contraente e di ciascun Assicurato effettuate in relazione alla Polizza devono essere esatte, complete e veritiere.
In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti del Contraente, relative a circostanze tali per cui Axa Assicurazioni, se le avesse conosciute, non avrebbe dato il proprio consenso o non Io avrebbe dato alle stesse condizioni di cui al presente Contratto, si fa riferimento a quanto dispongono gli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui la Compagnia, se le avesse conosciute, non avrebbe dato il proprio consenso o non Io avrebbe dato alle stesse condizioni, la Società ha diritto, relativamente agli Assicurati nei confronti dei quali è riferita la dichiarazione inesatta o la reticenza:
a) in caso di dolo o colpa grave del Contraente, (Art. 1892 del Codice Civile), di:
- impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto le inesattezze o la reticenza delle dichiarazioni fornite dal Contraente e dall’Assicurato;
- rifiutare, al verificarsi del sinistro, qualsiasi pagamento se tale sinistro si sia verificato prima del decorrere del predetto termine di tre mesi.
b) nel caso non esista dolo o colpa grave del Contraente, (Art. 1893 del Codice Civile) di:
Mod. 10117 - 10/2019
- ridurre, al verificarsi del sinistro, le somme dovute in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose; ciò laddove il sinistro si sia verificato prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia stata conosciuta da Axa Assicurazioni S.p.A. o prima che questa abbia dichiarato di voler recedere dal contratto;
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
- recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza (Art 1893 del Codice Civile).
Per il piano facoltativo, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle prestazioni in base all’età reale.
Art. 5 - Durata del contratto - Modalità assuntive
La durata del contratto è il periodo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.
La durata della copertura assicurativa è monoannuale, e alla scadenza si rinnova automaticamente sino al 1 Gennaio 2024. La copertura potrà proseguire oltre detta scadenza solo previo accordo tra le Parti.
In caso di rinnovo, il premio potrà subire delle variazioni in funzione dei capitali assicurati, nonché della numerosità del Collettivo Assicurato riscontrato alla data di scadenza del Contratto, sulla base di quanto disposto al successivo Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.
L’età assicurativa minima in ingresso dell’Assicurato, nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in Polizza, non deve essere inferiore ad anni 18, mentre quella massima non superiore ad anni 70.
La copertura assicurativa non è rinnovabile per gli Assicurati che alla data del rinnovo abbiano superato il settantesimo anno di età.
L’età “computabile” si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta se alla decorrenza della copertura non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno, e all’età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo compleanno.
I rischi vengono assunti dalla Compagnia senza effettuazione di accertamenti sanitari, salvo in caso di adesione volontaria alla copertura facoltativa integrativa, per la quale è prevista la compilazione del questionario anamnestico.
Non vengono inseriti in copertura gli aderenti al Contraente ai quali sia già stata liquidata la posizione assicurativa per invalidità permanente totale stipulata per il tramite del Contraente in periodi antecedenti la sottoscrizione del presente contratto.
Art. 6 - Diritto di Recesso
La Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informata che lo stesso è concluso come indicato dall’articolo 2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della polizza, ed inviata alla Compagnia (rif. Ufficio Front Office Contabilità Tecnica, Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx -XX) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento.
Il Recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore
24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di Recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso, la Compagnia rimborsa alla Contraente il Premio da questa eventualmente corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.
L'impresa rinuncia al diritto di recuperare le spese sostenute per l'emissione del Contratto.
Art. 7 - Disdetta
Il Contraente ha la facoltà di disdire il Contratto entro 30 giorni prima della data di scadenza del Contratto. La disdetta deve essere comunicata alla Compagnia tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:
AXA Assicurazioni SpA
Ufficio Front Office Contabilità Tecnica Xxxxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx -TO
Art. 8 - Prestazioni
Mod. 10117 - 10/2019
Il Contratto prevede la liquidazione di un capitale (di seguito, il “Capitale Assicurato”) in un’unica soluzione agli aventi diritto in caso di decesso, di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato oppure di Malattia Grave anticipativa al 30% del capitale assicurato.
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
I suddetti casi rientrano in copertura a condizione che l’Assicurato sia incluso in assicurazione e il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi e ferme restando le cause di esclusione dell’Art. 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
L’importo del capitale assicurato è indicato nel seguente Art. 8.4 e riportato per ciascuna testa nell’Elenco degli Assicurati allegato al presente Contratto. Il Contraente prende atto ed accetta che ai fini dell’applicazione della presente Xxxxxxx, in caso di contrasto tra quanto indicato nel predetto allegato e quanto indicato nel presente Contratto, le disposizioni di quest’ultimo prevarranno.
Art. 8.1 - Rischio Morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Compagnia garantisce, per ciascun assicurato incluso in assicurazione e a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione, agli aventi diritto, sempreché l’Evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all’Art. 13 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia.
In caso di commorienza dell’Assicurato e del proprio coniuge/unito (senza che sia possibile stabilire quale dei due sia morto prima, ai sensi dell’art. 4 del codice civile), nella copertura base è garantito il raddoppio del capitale assicurato (totale o residuo) ai beneficiari legittimi.
Art. 8.2 - Rischio di Invalidità Totale e Permanente
Fatte salve le cause di esclusione di cui all’ Art.13 delle presenti Condizioni di Assicurazione, si intende colpito da Invalidità Totale e Permanente l’Assicurato che per sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale, indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perso in modo totale e permanente la capacità lavorativa generica all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, in misura pari o superiore al 50%.
Nel caso in cui l’iscritto attivo si trovi già in condizioni di invalidità, la riduzione permanente della sua capacità lavorativa sarà sempre commisurata al 50%, ma tale 50% sarà applicato alla sola parte rimanente non invalidante, con esclusione pertanto delle invalidità preesistenti o comunque manifeste.
A titolo esemplificativo: nel caso di invalidità in ingresso del 25%, la prestazione è dovuta al raggiungimento di un’invalidità pari al 62,5%.
La Compagnia garantisce, nel caso sia stata accertata l’Invalidità Totale e Permanente, per ciascun Assicurato incluso in assicurazione ed a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione all’Assicurato stesso.
Il decesso dell’Assicurato intervenuto durante l’accertamento dello stato di Invalidità equivale all’avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Compagnia.
Una volta eseguito il pagamento del Capitale Assicurato per l’Invalidità Totale e Permanente di un Assicurato, la garanzia si estingue relativamente al predetto Assicurato e nulla è più dovuto per il caso di morte di quest’ultimo.
Art. 8.3 - Rischio Malattia grave (Dread Disease)
Il Contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: “Prestazione in caso di Malattia Grave”. Qualora, nel periodo di copertura annuale, venga diagnosticata all’Assicurato una delle Malattie Gravi elencate, e sempre che l’assicurato sia sopravvissuto trenta giorni dalla data di diagnosi, la Compagnia si impegna a corrispondere all’Assicurato stesso il pagamento del capitale assicurato previsto.
Nel caso di malattia grave, qualora sussistano le condizioni di pagamento della prestazione, all’assicurato verrà liquidato il 30% della prestazione assicurata. Il capitale rimanente sarà liquidato solamente in caso di Morte o Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato.
Mod. 10117 - 10/2019
Nel caso in cui, al termine della copertura assicurativa, non sia stata diagnostica all’Assicurato alcuna Malattia Grave, nessuna prestazione sarà prevista a carico della Società ed i premi versati resteranno acquisiti da quest’ultima.
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Sono esclusi i rischi di insorgenza di una malattia grave verificatasi a seguito di:
- Malattie dovute/correlate all’uso di droghe (se non prescritte) o da alcolismo cronico o acuto dell’Assicurato;
- Eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate arti- ficialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- Danni alla propria persona procurati dall’Assicurato stesso, ovvero volontario rifiuto di seguire prescrizioni o consigli medici.
La Compagnia in ogni caso non consente l’accesso alla copertura da parte di una collettività che rientri nella categoria professionale del personale operante in siti industriali e direttamente coinvolto nella ricerca, estrazione e/o smaltimento di amianto.
Ferme le esclusioni e le altre limitazioni e condizioni previste ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia riconosce all’Assicurato la corresponsione di una somma assicurata nel caso sia diagnosticata a quest’ultimo, nel corso della durata contrattuale, una Malattia Grave come di seguito definita.
Per “Malattia Grave” si intendono esclusivamente le seguenti malattie:
- cancro;
- infarto;
- ictus;
- chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS);
- cecità;
- insufficienza renale;
- trapianto degli organi principali;
- perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi.
Cancro:
La prima diagnosi inequivocabile di un tumore maligno interno che richiede un trattamento di chirurgia, radioterapia, ormonoterapia o chemioterapia. È necessario che la diagnosi sia confermata da prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo.
Sono esclusi:
- tumori classificati come carcinoma in situ;
- tutti i tumori che sono istologicamente descritti come benigni, premaligni, maligni borderline, a bassa potenzialità di malignità, non-invasivi, o qualsiasi grado di displasia;
- tumori trattati solo con procedure endoscopiche e tumori della vescica che non hanno invaso lo strato muscolare (Tis e Ta);
- tumori della pelle, ad eccezione del melanoma maligno superiore a 1,00 mm di spessore di Xxxxxxx e istologicamente descritto dalla Classificazione TNM dell’AJCC settima Edizione come stadio uguale o superiore a T2N0M0;
- tutti i tumori della prostata, a meno che sia istologicamente classificato con un punteggio di Xxxxxxx superiore a 6 o abbia progredito almeno allo stadio T2N0M0;
- tumori alla tiroide in stadio precoce che misurino meno di 2 cm di diametro e istologicamente descritti come T1N0M0 dalla Classificazione TNM dell’AJCC Settima Edizione
Infarto:
Morte del muscolo cardiaco a causa di insufficiente apporto di sangue. La diagnosi deve accertare che l’episodio di infarto miocardico sopravvenuto sia nuovo ed acuto e deve essere sostenuta da ambedue i seguenti criteri:
- comparsa di nuove alterazioni elettrocardiografiche: nuove alterazioni ST-T o nuove del blocco di branca sinistra o nuove onde Q;
- caratteristico aumento dei biomarcatori cardiaci o troponine che registrino i seguenti livelli o superiori:
• troponina T> 1,0 ng / ml;
• AccuTnI > 0.5 ng/ml o valori equivalenti in altri metodi Troponin I. Angina e altre sindromi coronariche acute sono escluse.
Ictus:
Mod. 10117 - 10/2019
È il danno del tessuto cerebrale a seguito di un incidente cerebrovascolare causato da emorragia, embolia o trombosi, associato a insorgenza improvvisa di oggettivo deficit neurologico. Questo evento deve contribuire ad una compromissione
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
permanente della funzione neurologica. Si devono riscontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l’esame fisico eseguito da un neurologo. Il danno deve essere dimostrato dalla risonanza magnetica (MRI), tomografia computerizzata (TC) o altre tecniche di imaging affidabili approvate dalla Compagnia.
Sono esclusi:
- attacco ischemico transitorio (TIA);
- danno al tessuto cerebrale causato da un trauma cranico;
- sintomi cerebrali associati a deficit neurologico reversibile.
Chirurgia di by-pass aorto-coronarico (CABS):
La fase di chirurgia di bypass aortocoronarico che richiede sternotomia mediana, quando è considerato medicalmente necessario per trattare la malattia coronarica, ma non include i seguenti casi: angioplastica; procedura intra-arteriosa, tecniche laser, altre tecniche non chirurgiche
Cecità:
Si intende la perdita permanente della vista in entrambi gli occhi come conseguenza di una malattia o infortunio nella misura in cui l'acuità visiva è di 6/60 o meno in entrambi gli occhi o nella misura in cui il campo visivo è ridotto a 20 gradi o meno di arco a prescindere dalla corretta acuità visiva.
Insufficienza renale:
L’insufficienza renale totale ed irreversibile di entrambi i reni. È necessaria prova che l’assicurato si sottopone a emodialisi renale continua ritenuta necessaria da un nefrologo. Non è coperta l’insufficienza renale acuta reversibile che richiede soltanto dialisi temporanea, inoltre non è coperta l’insufficienza renale monolaterale.
Trapianto degli organi principali:
L 'effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto tra esseri umani o l'inclusione in una lista di attesa ufficiale con lo scopo di sostituire gli organi mancanti o danneggiati del ricevente di uno dei seguenti organi: cuore, polmone, fegato, pancreas, rene, midollo osseo (usando le cellule staminali ematopoietiche preceduta da ablazione totale del midollo osseo). Il trapianto deve essere ritenuto clinicamente indispensabile per il trattamento dell’insufficienza irreversibile dell’organo trapiantato. Il trapianto di altre cellule staminali o di parti di un organo è escluso.
Perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi:
È la perdita totale e permanente dell’uso dei seguenti organi:
- entrambe le mani a partire dal polso;
- entrambi i piedi a partire dal collo del piede;
- una mano a partire dal polso e un piede a partire dal collo del piede;
- una mano a partire dal polso e la totale vista da un occhio;
- un piede a partire dal collo del piede e la totale vista da un occhio.
Art. 8.4 - Capitale Assicurato
Per ogni decesso, Invalidità Totale e Permanente o Malattia Grave, avvenuto (il decesso), accertato (l’Invalidità Permanente) o diagnosticato (la Malattia Grave) durante il periodo di validità contrattuale relativamente ad un Assicurato appartenente al Collettivo Assicurato, il Contratto prevede il riconoscimento del relativo diritto a ricevere il pagamento del Capitale Assicurato (indicato nel Certificato di Polizza e pari al 30% nel caso di Malattia Grave) da liquidare in un’unica soluzione nelle modalità meglio specificate ai successivi Artt. 9.1 e 9.3. delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 8.5 - Capitale Assicurato Integrativo
Ciascun Assicurato avrà la facoltà, previa compilazione del questionario anamnestico e dopo specifica accettazione da parte della Compagnia, di attivare il capitale integrativo o di innalzare il valore del proprio Capitale Assicurato iniziale fino al limite previsto.
Mod. 10117 - 10/2019
In caso di nuova attivazione o di modifica in aumento del capitale, l’invio del questionario avverrà entro il 31 gennaio di ogni annualità assicurativa e la Compagnia si riserva di esaminarlo e se necessario, di richiedere documentazione integrativa. La Compagnia è tenuta entro 30 giorni dall’invio del questionario o della documentazione integrativa richiesta a fornire all’assicurato l’accettazione, l’accettazione con sovrappremio, oppure l’eventuale diniego.
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Per gli assicurati assunti nella copertura facoltativa in costanza di copertura, o per quanti richiedessero riduzione del capitale assicurato, o il nuovo capitale in riduzione, non è richiesta alcuna documentazione sanitaria.
Art. 9 - Denuncia dell’evento assicurato e relativi obblighi
In caso di malattia o infortunio, l’Assicurato o chi per esso, eventualmente inclusa anche la società Contraente, deve darne avviso, corredato da certificazione ASL, INPS o INAIL ove disponibile, certificazione medica, eventuali cartelle cliniche e successivi controlli clinici e strumentali effettuati, con lettera raccomandata A.R. da inviare alla Compagnia o altro mezzo idoneo a certificare la notifica.
Il sinistro verrà gestito secondo quanto normato ai punti successivi
Art. 9.1 - Denuncia di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari, per il tramite della Contraente, devono inviare alla Compagnia:
a) richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
b) certificato di morte dell’Assicurato;
c) per le designazioni di Beneficiari persone fisiche:
- nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria respon- sabilità, che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie da parte dell’Assicurato, nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari per quanto a conoscenza del dichiarante, con indicazione della loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie da parte dell’Assicurato:
(i) dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari men- zionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari;
(ii) copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà.
d) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Axa Assicurazioni S.p.A. da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa;
e) per ogni Beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale (non necessario qualora il beneficiario sia il Contraente);
f) documentazione di carattere sanitario (cartelle ed xxxxx xXxxxxx) e, in caso di ricovero precedente il decesso, cartella clinica dell’Ospedale o Scheda ISTAT di decesso con l’indicazione della seriazione causale (causa iniziale, intermedia e finale);
g) in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) a causa della quale sia intervenuta l’Autorità Giudiziaria copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall’Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
h) comunicazione redatta e sottoscritta dal vincolatario o dal creditore pignoratizio, sull’ammontare del debito residuo ed autorizzazione al pagamento, solo nel caso in cui la polizza risulti vincolata o ceduta in pegno.
Art. 9.2 - Accertamento dell’Invalidità Permanente
Verificatasi l’invalidità dell’Assicurato, la Contraente, ovvero l’Assicurato medesimo, devono farne denuncia alla Compagnia, allegando alla denuncia la certificazione medica, eventuali cartelle cliniche e successivi controlli clinici e strumentali effettuati.
Qualora la documentazione inviata non fosse esaustiva, la Compagnia si riserva la facoltà di sottoporre l’Assicurato ad accertamento medico-legale presso il proprio fiduciario. L’Assicurato deve altresì sottoporsi agli accertamenti e controlli medici eventualmente disposti dalla Compagnia e fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Per il calcolo del grado di invalidità si farà riferimento alla tavola allegata al DPR. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche.
Mod. 10117 - 10/2019
Gli assicurati hanno la facoltà di richiedere l’accesso alle perizie di carattere medico-legale elaborate dal medico di fiducia della Compagnia, in caso di qualsiasi controversia di carattere medico-legale sulle conseguenze invalidanti il sinistro.
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Su richiesta dell’assicurato, la procedura di accertamento può essere sostituita da certificazione definitiva rilasciata dall’Ente preposto (INPS, ASL o INAIL) nella quale risulti:
- riconoscimento dell’invalidità in modo definitivo e non rivedibile;
- causa e natura della malattia o dell’infortunio che ha procurato l’invalidità permanente;
- esistenza, quantificazione e causa di eventuali invalidità precedenti già certificate da ASL, INPS o INAIL.
In questa ipotesi non sarà necessario procedere con l’accertamento autonomo e verrà assunto in modo definitivo come valido il giudizio formulato da ASL, INAIL o INPS in qualità di enti preposti.
Si precisa che è altresì incluso in garanzia l’evento accertato dalla Compagnia, così come sopra definito, in costanza di copertura assicurativa, anche se tale evento è conseguente ad uno stato invalidante verificatosi in epoca antecedente alla stipula del contratto (se il sinistro è stato già denunciato alla precedente Compagnia prima della decorrenza del presente contratto, questo, poiché mancante dell’accertamento dello stato non rivedibile di invalidità, non deve aver prodotto alcuna liquidazione).
Art. 9.3 - Denuncia della malattia grave e obblighi conseguenti
ln base alla presente condizione la Società anticipa, nel caso in cui venga diagnosticata all’Assicurato una malattia grave prima della scadenza contrattuale e sempre che quest’ultimo sia sopravvissuto 30 giorni dalla data di diagnosi, il pagamento di un capitale pari al 30% di quello assicurato per il caso di morte.
ln caso di insorgenza di cancro dell’Assicurato devono essere trasmessi i seguenti documenti:
a) denuncia di Xxxxxxxx;
b) diagnosi confermata da medico specialista con valida relazione medica della patologia esistente. ln caso di insorgenza di infarto del miocardio dell’Assicurato devono essere trasmessi i seguenti documenti:
a) denuncia di Xxxxxxxx;
b) diagnosi formulata in base ai seguenti tre criteri:
1) dolore cardiaco tipico;
2) modifiche tipiche all’elettrocardiogramma non riconducibili ad eventi avvenuti precedentemente alla data di decorrenza della copertura;
3) tipico aumento dei markers cardiaci.
ln caso di insorgenza di ictus dell’Assicurato devono essere trasmessi i seguenti documenti:
a) denuncia di Xxxxxxxx;
b) referto dell’esame obiettivo eseguito da un medico specialista, che attesti il significativo indebolimento della funzione neurologica riscontrabile attraverso chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali e/o motorie;
c) referto di un esame strumentale che confermi la diagnosi quale R.M.N. (risonanza magnetica nucleare), o TAC (tomografia assiale computerizzata) o altre tecniche di imaging affidabili approvate dalla Compagnia.
ln caso di necessità di innesto di by-pass aortocoronarico dell’Assicurato trasmessi prima dell’intervento, i seguenti documenti:
a) denuncia di Xxxxxxxx;
b) prova angiografica significativa dell’occlusione dell’arteria coronaria;
c) referto del cardiologo che indichi come clinicamente necessario l’intervento.
ln caso di sopraggiunta cecità dell’Assicurato devono essere trasmessi i seguenti documenti:
a) denuncia di Xxxxxxxx;
b) referto del medico specialista
ln caso di insorgenza di insufficienza renale dell’Assicurato devono essere trasmessi i seguenti documenti:
a) denuncia di Xxxxxxxx;
b) diagnosi confermata da medico specialista che attesti l’alterato stato cronico ed irreversibile della funzionalità di entrambi i reni che necessiti di dialisi extracorporea continua.
ln caso di necessità di trapianto dell’Assicurato devono essere trasmessi i seguenti documenti:
a) denuncia di Xxxxxxxx;
b) referto del medico specialista che indichi come indispensabile il trapianto. In caso di perdita combinata di due organi tra mani, piedi e occhi:
a) denuncia di Xxxxxxxx;
Mod. 10117 - 10/2019
b) referto del medico specialista
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Nel caso in cui non venga diagnosticata all’Assicurato nessuna Malattia grave entro la scadenza contrattuale, non è prevista alcuna incombenza a carico della Società, ed i premi pagati restano acquisiti da quest’ultima.
Art. 10 - Pagamenti della Società
La Società esegue il pagamento entro 30 giorni:
- dal ricevimento della documentazione completa in caso di decesso;
- dal riconoscimento dello stato di invalidità;
- dal riconoscimento della malattia grave.
Le spese relative all’acquisizione della documentazione necessaria gravano direttamente sugli aventi diritto.
Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.
Art. 11 - Suicidio
In deroga a quanto previsto dall’Art. 1927 del Codice Civile, la garanzia comprende anche il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall’ingresso in assicurazione.
Art. 12 - Carenza
La copertura in oggetto non prevede periodi di Carenza.
Art. 13 - Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura i casi di decesso e di Invalidità Totale e Permanente causati direttamente, indirettamente o parzialmente da:
- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
- partecipazione attiva dall’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta degli aventi diritto, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc )
Limitatamente ai casi di Invalidità totale e permanente, sono esclusi dalla copertura i soggetti ai quali, in epoca
antecedente al momento dell’ingresso in assicurazione, sia già stata riconosciuta, da parte dell’INPS in ambito previdenziale, la pensione di inabilità o in subordine l’assegno di invalidità.
Art. 14 - Pagamento del premio
A fronte delle prestazioni assicurate, il Contraente è tenuto a pagare un Premio, da corrispondere tramite un versamento unico entro il 30 Aprile.
I premi potranno essere pagati alla Società anche per il tramite del broker.
L’entità del premio per ogni Assicurato viene determinata alla decorrenza di ogni copertura moltiplicando il capitale assicurato per il relativo tasso di premio in funzione delle categorie di appartenenza:
- Assicurato appartenente al personale delle aree professionali - impiegati e quadri direttivi di I e II livello:
Mod. 10117 - 10/2019
Tasso di premio annuo per ogni 1.000 euro di capitale: 2,67
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
- Assicurato appartenente ai quadri direttivi di III e IV livello e dirigenti:
Tasso di premio annuo per ogni 1.000 euro di capitale: 4,20
Per la copertura facoltativa il premio viene determinato moltiplicando il capitale assicurato al tasso, individuato in base al sesso e all’età computabile dell’assicurato alla decorrenza di ogni copertura, secondo la tabella dei tassi riportata in calce alle condizioni di polizza (allegato 1).
Il Premio, dovuto dal Contraente per ciascun Assicurato ed all’inizio di ciascun periodo assicurativo, verrà determinato secondo la tariffa per l’assicurazione temporanea per il caso di Morte, di Invalidità Totale e Permanente e di Malattia Grave. In occasione di ogni rinnovo annuale, il premio unico annuale dovuto per il rinnovo della copertura assicurativa è rideterminato in funzione dei nuovi ingressi o dell’uscite dall’elenco degli assicurati e dell’eventuale cambiamento di capitale assicurato o di categoria di appartenenza.
Nel caso di passaggio in corso d’anno da una categoria ad un’altra la decorrenza è pari al 1 Gennaio del successivo rinnovo annuale.
Nel caso di richiesta di modifica del capitale assicurato in corso d’anno, da presentare esclusivamente entro il termine del 31/01 la decorrenza è:
- per la copertura base il retroattivamente il 1 Gennaio, in occasione del rinnovo annuale;
- per la copertura facoltativa dovrà essere presentato questionario anamnestico compilato entro il 31/01, come previsto all’art.8.5, e in caso di accettazione della Compagnia l’aumento di capitale decorrerà retroattivamente al 1 gennaio, in occasione del rinnovo annuale. In caso di decesso dell’assicurato, nel periodo di valutazione del questionario anamnestico, il capitale assicurato deve intendersi quello in corso antecedentemente alla richiesta non perfezionata.
La Compagnia, per la garanzia di Invalidità Totale e Permanente, in fase di rinnovo, qualora sia in corso l’accertamento dello stato di invalidità e/o di malattia grave, si impegna a mantenere comunque in vigore le garanzie di cui al presente Contratto, con i medesimi capitali assicurati nella precedete annualità, relativi alla posizione assicurativa dell’Assicurato per il quale è in corso l’accertamento dell’invalidità dietro corresponsione del relativo premio da parte del Contraente.
Nel caso di ingressi di nuovi assicurati in Polizza nel corso dell’anno, il premio dovuto per gli stessi è determinato proporzionalmente alla durata della copertura effettiva di ciascun Assicurato, secondo quanto in precedenza normato.
Si precisa che per gli assicurati che hanno ricevuto la liquidazione per il caso di Malattia Grave il capitale che verrà comunicato al rinnovo annuale sarà pari al capitale residuo. Questa informazione deve essere evidenziata anche nei flussi.
L’assicurazione non prevede valore di riscatto e nessuna prestazione è dovuta in caso di sospensione del pagamento dei premi. In caso di cessazione dell’efficacia della Polizza, per qualsiasi motivo, i premi pagati restano acquisiti dalla Società a titolo di corrispettivo per il rischio corso.
Art. 15 - Struttura del contratto
Il presente contratto è composto:
- dalle presenti “Condizioni di Assicurazione” (con relativo Glossario) che regolano l’assicurazione temporanea per il caso di morte e di Invalidità Totale e Permanente;
- dall’Elenco degli Assicurati, rilasciato dal Contraente alla Compagnia;
- da eventuali Condizioni particolari di polizza e Appendici rilasciate dalla Compagnia e controfirmate dalla stessa e dal Contraente;
- dall’informativa sul trattamento dei dati personali.
Art. 16 - Ingresso e permanenza in assicurazione
La copertura assicurativa decorre dalle ore 00 della data indicata nel Certificato di Polizza ed è subordinata:
- alle dichiarazioni rese dall’Assicurato al momento dell’adesione;
- al pagamento del premio;
Mod. 10117 - 10/2019
- per la sola copertura facoltativa: all’esito favorevole degli accertamenti sanitari, eventualmente previsti, formalizzato dalla Compagnia attraverso l’emissione di una apposita Appendice;
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Il Contraente si impegna per ciascun Assicurato, per il quale verrà richiesto l’inserimento in copertura assicurativa, a provvedere ai seguenti adempimenti:
- effettuare l’elencazione nominativa degli Assicurati, con l’indicazione della data e del luogo di nascita, del luogo di residenza, del codice fiscale, del capitale da garantire e dell’inquadramento contrattuale. Gli elenchi degli Assicurati potranno essere forniti su supporto informatico, previo accordo con la Compagnia. Tali comunicazioni dei dati personali dovranno avvenire nel rispetto delle cautele previste dalla normativa in materia di privacy in modo da garantirne sempre la riservatezza e il corretto trattamento;
- consegnare, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web, agli Assicurati copia delle presenti Condizioni di Assicurazione, indicando altresì ai medesimi Assicurati tutte le informazioni contenute nel Certificato di Polizza relativamente alla decorrenza della copertura assicurativa, alle caratteristiche concordate per individuare il Collettivo Assicurato, nonché al Capitale Assicurato e al Capitale Assicurato Integrativo, laddove richiesto;
- consegnare, anche mediate pubblicazione sul proprio sito web, l’informativa, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- consegnare, anche mediate pubblicazione sul proprio sito web, ogni altro documento previsto dal contratto di assicurazione ovvero dalle Condizioni di Assicurazione, compresa l’Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Contraente dà atto di essere autorizzato a comunicare i dati personali degli Assicurati per le finalità di cui al presente contratto.
Il Contraente sarà tenuto a fornire ogni ulteriore documentazione richiesta dalla Compagnia per l’inserimento degli Assicurati nella polizza collettiva e per il pagamento delle prestazioni garantite.
Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate per tutti i nuovi ingressi nel corso del periodo di validità dell’assicurazione.
Per il piano facoltativo, la Compagnia garantisce per gli Assicurati in costanza di copertura i medesimi capitali assicurati nell’annualità precedente senza richiedere il questionario anamnestico. I capitali assicurati saranno suddivisi tra copertura base e facoltativa secondo quanto stabilito dall’art. 3 della Nota Informativa.
Resta inoltre inteso che i sovrappremi eventualmente previsti nell’annualità precedente resteranno validi e verranno di conseguenza inseriti nel calcolo del premio della copertura facoltativa.
La richiesta di inserimento, modifica o revoca della copertura facoltativa, unitamente all’eventuale modulistica richiesta, deve essere effettuata come normato di seguito, a valere per l’annualità successiva.
16.1 Modifica capitali assicurati copertura base
È data facoltà agli assicurati di modificare i capitali assicurati previa comunicazione alla Compagnia da presentare esclusivamente entro il termine del 31/01. Le modifiche avranno decorrenza dal 01/01.
Tale facoltà non è concessa a coloro i quali hanno già ricevuto indennizzo per la garanzia Malattie Gravi, anche in data precedente alla sottoscrizione del presente contratto, né per coloro i quali è in corso, per le prestazioni garantite dal presente contratto, l’accertamento della Compagnia precedente sia per il caso Malattia Grave che per il caso Invalidità Permanente Totale.
16.2 Modifica capitali assicurati copertura facoltativa
È data facoltà agli assicurati, per ogni annualità, di modificare i capitali assicurati con la copertura base e di attivare, modificare in aumento o riduzione, o annullare la copertura facoltativa, dandone comunicazione alla Compagnia entro il termine del 31/01.
Si segnala che:
- per la copertura base la decorrenza è pari, retroattivamente, al 1 Gennaio, in occasione del rinnovo annuale;
Mod. 10117 - 10/2019
- per la copertura facoltativa dovrà essere presentato questionario anamnestico compilato entro il 31/01, come previsto all’art.8.5, e in caso di accettazione della Compagnia l’aumento di capitale decorrerà retroattivamente al 1 gennaio, in occasione del rinnovo annuale. In caso di decesso dell’assicurato nel periodo di valutazione del questionario anamnestico, il capitale assicurato deve intendersi quello in corso antecedentemente alla richiesta non perfezionata.
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
La Compagnia si impegna ad esaminare i questionari e comunicare il risultato entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione.
La possibilità di attivare o aumentare i capitali assicurati non è concessa a coloro i quali hanno già ricevuto indennizzo per la garanzia Malattie Gravi, anche in data precedente alla sottoscrizione del presente contratto, né per coloro i quali è in corso, per le prestazioni garantite dal presente contratto, l’accertamento della Compagnia precedente per i casi di Invalidità Permanente totale o Malattia Grave.
In caso di richiesta annullamento o diminuzione dei capitali assicurati della copertura facoltativa non è richiesta la presentazione del questionario anamnestico e tale modifica avrà decorrenza dal 01/01 dell’annualità successiva alla richiesta.
Art. 17 - Ingressi e cessazioni nel corso del periodo assicurativo e regolazione del premio
Per gli Assicurati inclusi in copertura, nel corso del periodo assicurativo, si applicherà un rateo di premio calcolato in proporzione alla durata della copertura ed al relativo capitale assicurato.
Gli inserimenti dei nuovi Assicurati, nel corso della durata contrattuale, verranno perfezionati attraverso l’emissione con cadenza mensile di apposita Appendice di Polizza da parte della Compagnia, il cui pagamento avverrà entro 60 giorni dall’e- missione. Per i nuovi ingressi in corso d’anno la garanzia assicurativa decorrerà dalle ore 00 del primo giorno del mese dal giorno di iscrizione al Fondo del singolo nuovo Assicurato e terminerà alle ore 00 della data di scadenza del contratto, rinnovandosi automaticamente di anno in anno e sempre nel rispetto dei limiti ivi indicati.
La cessazione della garanzia assicurativa degli Assicurati, dovuta al venir meno dei requisiti di cui agli Artt. 2 e 5 delle Condizioni di Assicurazione, avverrà con decorrenza dalle ore 00 della scadenza dell’annualità in corso.
Il Contraente dovrà comunicare i nuovi ingressi relative a ciascun Assicurato mediante e-mail da inviare alla Compagnia, entro il 15 del mese successivo, alla seguente casella di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 18 - Inclusioni ed Esclusioni nel corso del periodo assicurativo
Le operazioni per i nuovi entrati verranno perfezionate attraverso l’emissione mensile di apposita Appendice di Polizza da parte della Compagnia.
La garanzia assicurativa cesserà di essere operativa relativamente al singolo Assicurato a decorrere dalle ore 00 del giorno di scadenza dell’annualità in corso.
Art. 19 - Sinistro che colpisca più teste
L’assicurazione è estesa anche al sinistro che colpisca, in conseguenza di un unico evento, più persone assicurate con la Compagnia. In tali casi il presente contratto garantisce i capitali assicurati individualmente con il limite massimo complessivo di Euro 20.000.000.
Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, la Compagnia procederà alla loro riduzione proporzionale. Detto importo verrà suddiviso in relazione al numero degli Assicurati colpiti dal sinistro e al rispettivo capitale assicurato
Art. 20 - Beneficiari
Beneficiari delle prestazioni assicurative sono:
- In caso di Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave, l’Assicurato medesimo;
- In caso di decesso, i Beneficiari sono quelli indicati dall’Assicurato o, in difetto di designazione, gli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi.
In caso di sinistro sono valide le comunicazioni di designazione del beneficiario fatte dall’assicurato alla contraente, la quale le produrrà alla Compagnia unitamente alla denuncia di sinistro.
La designazione non può essere revocata o modificata nei casi previsti dall’Art. 1921 Codice Civile.
Art. 21 - Obbligo di comunicazioni da inoltrare alla Compagnia in caso di decesso e/o Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato
Mod. 10117 - 10/2019
Per ottenere la liquidazione del capitale assicurato in caso di decesso dell’Assicurato, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento ed individuare
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
gli aventi diritto. Tali documenti sono elencati nel “Modulo di richiesta documentazione per la liquidazione del capitale in caso di decesso dell’Assicurato” reperibile presso l’Intermediario.
La Compagnia liquida la prestazione che risulti dovuta e provvede al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della completa documentazione richiesta, previa consegna della relativa quietanza controfirmata. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali moratori a favore dei Beneficiari.
Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive.
Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell’interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo “depositi dormienti”.
Art. 22 - Legislazione applicabile
Al presente contratto si applica la legge italiana.
Art. 23 - Trattamento dei dati personali
Axa Assicurazioni S.p.A., in qualità di Titolare dei dati personali, opererà nel pieno rispetto delle disposizioni di vigenti. I dati personali, compresi quelli sensibili, degli Assicurati (e degli eventuali beneficiari), saranno trattati per le sole finalità di esecuzione del contratto e per il tempo strettamente necessario alla durata dello stesso. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.
La Compagnia dichiara di adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, al fine di assicurare il corretto trattamento e la sicurezza dei dati. Per quanto riguarda il trattamento specifico dei dati personali degli Assicurati (e degli eventuali beneficiari), nella loro qualità di soggetti interessati, si rimanda alle informazioni di dettaglio contenute nell’apposito allegato modulo di “Informativa generale sul trattamento dei dati Personali”.
Art. 24 - Tasse e Imposte
Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 25 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al presente contratto sarà competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente, del Beneficiano o degli aventi diritto previo esperimento del procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (così come da ultimo modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di legge pro tempore vigenti.
Art. 26 – Controversie
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, sulla natura delle lesioni o della malattia, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico ha sede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo, il Collegio Medico ha sede nel Comune in cui è situato l’Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dello stato di invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti. anche qualora uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto dovrà essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.
Mod. 10117 - 10/2019
Le Parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
Art. 27 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a Marsh S.p.A. (di seguito, il “Broker”).
Su espressa richiesta del contraente, tutti i rapporti inerenti la presente polizza, compresa la gestione amministrativa dei sinistri, potranno essere svolti dal Broker medesimo per conto dell’Assicurato/Contraente al contraente.
Agli effetti di quanto precede, ogni comunicazione fatta al Broker dall’Assicurato/Contraente deve intendersi come fatta dalla Società.
Inoltre, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società, nel nome e per conto dell’Assicurato/Contraente, si intenderà come fatta dall’Assicurato/Contraente.
Parimenti, ogni comunicazione resa dalla Società al Broker s’intenderà valida come se effettuata direttamente all’Assicurato/Contraente, fermi i casi di risoluzione contrattuale e tutti gli atti di straordinaria gestione del contratto medesimo.
Ciò premesso, tutte le comunicazioni e, per espressa delega, il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall’una all’altra parte per il tramite del Broker che tratterà con la Società.
La Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal Contraente al Broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per il Contraente.
L’onere economico a carico della Compagnia per la remunerazione della suddetta attività è stato concordato nella percentuale del 5 per cento di ogni premio annuo. Nessun onere a carico del Contraente.
Mod. 10117 - 10/2019
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Glossario
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificare alcuni aspetti concordati tra la Compagnia. ed il Contraente.
Assicurato: le persone fisiche sulla cui vita viene stipulato il contratto. Il Contraente (Cassa di Previdenza dei Dipendenti del Gruppo Credito Emiliano) prevede prestazioni accessorie di invalidità e premorienza agli “Assicurati”, come sopra definiti, con le modalità e le eccezioni previste dal proprio Statuto.
Beneficiario: la persona fisica o giuridica che viene designata in polizza dal Contraente o dall’Assicurato, e che riceve il Capitale Assicurato in caso di decesso o in caso di infortunio o di malattia dell’Assicurato che hanno come conseguenza un’invalidità totale e permanente così come definita nelle condizioni contrattuali nel corso della durata contrattuale.
Capitale Assicurato: indennità (indicata nel Certificato di Polizza) liquidabile al Beneficiario sotto forma di capitale in caso di decesso o in caso di infortunio o di malattia dell’Assicurato che hanno come conseguenza un’invalidità totale e permanente così come definita nelle condizioni contrattuali nel corso della durata contrattuale.
Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci.
Cessione, pegno e vincolo: condizione per cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
Collettivo Assicurato: il gruppo di Assicurati nel cui interesse è prestata l’assicurazione.
Compagnia: Axa Assicurazioni S.p.A., società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita anche Società o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente: il soggetto che firma il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio di polizza
Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto con il quale Axa Assicurazioni S.p.A., a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente la vita dell’Assicurato.
Costi: oneri a carico del Contraente gravante sui premi versati.
Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio o la prima rata di premio entro i termini indicati in Polizza.
Diritto di Recesso: il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Evento: Invalidità Permanente Totale, Morte o Malattia Grave.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Mod. 10117 - 10/2019
Invalidità Totale e Permanente: sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale, indipendente dalla volontà dell’Assicurato ed oggettivamente accertabile, che abbia causato la perdita permanente del 50% della capacità
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
lavorativa generica all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti.
IVASS: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. È l’Autorità incaricata di vigilare sulle attività delle Imprese di Assicurazione.
Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Massimale: somma fino alla cui concorrenza, per ciascun evento e per ciascun anno assicurativo, la società presta le garanzie assicurative.
Polizza: documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza Collettiva: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione stipulato dal Contraente, costituita da un soggetto giuridico, quale ad esempio il datore di lavoro o un determinato ente rappresentante una categoria professionale, nell’interesse di un gruppo di Assicurati, quali ad esempio i dipendenti dell’Azienda o gli appartenenti alla categoria professionale stessa.
Premio: importo che la Contraente deve corrispondere alle scadenze pattuite nel corso della Durata Contrattuale.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione Assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia garantisce all’Assicurato o al Beneficiario, a seconda dei casi, al verificarsi dell’evento assicurato.
Ricorrenza annuale: l’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Sinistro: verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
Mod. 10117 - 10/2019
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Chi decide perché e come trattare i dati?
AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.
Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?
a) Finalità assicurativa1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti2, anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.
In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
riassicurazione e coassicurazione;
prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
gestione e controllo interno;
Mod. 10117 - 10/2019
attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box
1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse
derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi
(quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati4.
Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.
Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.
Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.
Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati5, quali i dati inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso
4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi
Mod. 10117 - 10/2019
delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"6 effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.
b) Finalità commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Mod. 10117 - 10/2019
Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di
5 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e
all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto
7 Cfr. nota 2.
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
proporle le attività qui di seguito elencate:
comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
realizzare ricerche di mercato;
effettuare indagini statistiche;
proporle prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
invio di materiale pubblicitario;
vendita diretta;
compimento di ricerche di mercato;
comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà via posta elettronica.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia.
Mod. 10117 - 10/2019
c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Inoltre, con suo specifico e separato consenso potremo svolgere attività di profilazione, attraverso l'analisi dei suoi dati personali, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze anche in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.
Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:
informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
informazioni elaborate anche da terzi come Xxxxxxxx o Responsabili del trattamento dei dati.
Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.
Per maggiori informazioni sulla logica del processo di trattamento automatizzato connesso alla profilazione, sul credit scoring e sul fornitore che tratta i dati sottesi, visita la sezione Privacy del sito xxx.xxx.xx.
Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Modalità di trattamento
I suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
A chi sono comunicati i dati?
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Mod. 10117 - 10/2019
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo- contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
società partner, autonome titolari del trattamento:
o se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
o per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
o ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica di della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Mod. 10117 - 10/2019
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza. Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Per quanto tempo i dati vengono conservati?
I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi.
Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta.
Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati?
Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (x00) 00.000000; xxxxxxx@xxxx.xx. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web xxx.xxx.xx
Mod. 10117 - 10/2019
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
INFORMATIVA PRIVACY
SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE
A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
Mod. 10117 - 10/2019
ALLEGATO 1
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
Tassi per copertura facoltativa
età | xxxxx x0000 | età | tasso x1000 |
18 | 0,446 | 45 | 3,030 |
19 | 0,476 | 46 | 3,391 |
20 | 0,496 | 47 | 3,781 |
21 | 0,507 | 48 | 4,200 |
22 | 0,520 | 49 | 4,658 |
23 | 0,532 | 50 | 5,161 |
24 | 0,541 | 51 | 5,701 |
25 | 0,549 | 52 | 6,282 |
26 | 0,558 | 53 | 6,908 |
27 | 0,572 | 54 | 7,572 |
28 | 0,589 | 55 | 8,253 |
29 | 0,616 | 56 | 8,954 |
30 | 0,652 | 57 | 9,708 |
31 | 0,701 | 58 | 10,533 |
32 | 0,755 | 59 | 11,488 |
33 | 0,812 | 60 | 12,527 |
34 | 0,874 | 61 | 13,674 |
35 | 0,947 | 62 | 14,767 |
36 | 1,040 | 63 | 15,893 |
37 | 1,148 | 64 | 17,114 |
38 | 1,281 | 65 | 18,565 |
39 | 1,449 | 66 | 20,166 |
40 | 1,653 | 67 | 21,917 |
41 | 1,884 | 68 | 23,674 |
42 | 2,137 | 69 | 24,768 |
43 | 2,408 | 70 | 25,798 |
44 | 2,706 |
Mod. 10117 - 10/2019
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)