CONTRATTO DI CONCESSIONE
ALLEGATO 2
CONTRATTO DI CONCESSIONE
IMMOBILI STRUMENTALI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
L’anno ………………….. addi ………………… del mese ………………..in Empoli, nella Casa Comunale sita in Via G. del Papa, 41,
TRA
1) ………………………………………. nato a ………..il , domiciliato e residente
per la carica nel palazzo comunale, non in proprio ma nella sua qualità di……………………………….del Comune di Empoli ed in applicazione dell’art 107 del D.lgs 18.8.2000 n° 267, del Regolamento per la disciplina dei contratti, di seguito denominato “Concedente”, nonché in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° … del …. con la quale è stato approvato lo schema della presente concessione ed autorizzata la sua sottoscrizione; E
2)………………………………….nato a ………..il…………………, in qualità di…………………….. .” , con sede in …………….. a ciò autorizzato con atto… , per brevità
successivamente denominato “Concessionario”, il quale dichiara di essere legittimato alla firma del presente contratto in quanto titolare del rapporto di concessione del servizio del trasporto pubblico di Empoli;
Premesso che:
- con deliberazione della G.C. n. 144 del 14.09.2007, esecutiva, è stato approvato e successivamente finanziato un Protocollo di intesa tra la Regione Toscana, R.F.I. e il Comune di Empoli allo scopo di realizzare opere per il potenziamento dei servizi ferroviari e l’integrazione modale nella stazione di Empoli;
- a seguito di detto protocollo, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 105 del 16/06/2010, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo di ristrutturazione del palazzo ex-Poste e riqualificazione dell’area ex scalo merci R.F.I. da destinare ad autostazione e Terminal bus;
- con Xxxxxxxxxxxxx xxx X.X. xx 00 xxx 00/00/0000, esecutiva, è stato disposto di aderire, ai sensi dell’Art 6 della LR 42/98 e smi, della LR 65/2010 e della Convenzione regolante l’esercizio associato delle funzioni in materia di TPL di cui alla Delibera di C.P. n. 78/2011, all’Intesa tra la Regione Toscana e gli Enti locali, quale esito della Conferenza di servizi regionale, per la definizione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, dell’attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità per gli enti, necessaria ai fini dell’attivazione della procedura di gara per
l’affidamento dei servizi di TPL sul territorio regionale, nella forma già recepita dalla Delibera di G.R. N. 492/2012;
- nelle more di espletamento di detta procedura concorsuale per l’affidamento del servizio del TPL, gli enti locali devono provvedere a garantire la continuità del servizio stesso;
- con specifica deliberazione questa Amministrazione dispone quindi temporaneamente di imporre alla Società CAP soc. coop. con sede in Xxxxxx Xxxxx 00, Xxxxx codice fiscale n. 00409720489, e per essa al suo legale rappresentante, in solido con Piubus Scarl, con sede in xxx Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx CF e PI n. 05498770485 e per essa al suo legale rappresentante, l’obbligo di svolgere il servizio di trasporto pubblico locale su gomma;
- tale affidamento è quindi strettamente legato alla procedura ad evidenza pubblica di competenza della Regione Toscana ed ai tempi procedurali per l’individuazione di un nuovo concessionario del servizio TPL;
- una volta individuato il nuovo concessionario a livello regionale, il Comune di Empoli metterà a disposizione, per l’espletamento dello stesso servizio pubblico, i seguenti beni immobili:
o una porzione ( P.T.) di detto fabbricato “ex poste” di proprietà comunale, quale biglietteria, sala attesa, servizi igienici e punto informativo;
o aree esterne di 1570 mq. in disponibilità dell’A.C. in forza del contratto di locazione n° 174 del 20/07/2011 ad oggetto “contratto di locazione di immobile di proprietà di Rete Ferrovia Italiana Spa;
- al fine di garantire il servizio di cui trattasi, nelle more di individuazione del nuovo concessionario del servizio a cura della Regione Toscana, è quindi necessario concedere i locali di detto immobile e l’uso delle relative aree esterne all’attuale gestore;
- la concessione dei locali trova quindi la sua causa nel servizio stesso di gestione del TPL pertanto la sua durata è subordinata ed inscindibilmente connessa alle vicende della gara unica della Regione Toscana per il trasporto pubblico;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1- Premessa
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione.
2) Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti danno atto che trattandosi di concessione strumentale alla gestione del servizio del TPL, non si costituisce tra le parti un rapporto di locazione e pertanto nel caso di affidamento del servizio di TPL ad un nuovo e diverso concessionario ad esito della su detta gara unica, la presente concessione decade automaticamente, senza che il concessionario firmatario del presente contratto possa esigere indennizzi alcunché al riguardo.
3) Il Concessionario dà atto che il Comune di Empoli con lettera prot. n° 31194 del 15/07/2013 ha comunicato alla Regione Toscana, per il tramite dell’Unione dei Comuni, che i beni immobili concessi con il presente contratto sono da ritenersi strumentali al TPL e pertanto tale disponibilità d’uso sarà inserita nella gara unica che la Regione Toscana effettuerà.
Art. 2. Oggetto
1) Il Comune di Empoli concede in uso a a titolo oneroso i locali al piano terra dell’immobile di proprietà sito in Xxx Xxxxxxxx 0-0 ed a titolo gratuito le aree esterne così come descritti a seguire: - locali al P.T. dell’immobile censito al CF al foglio di mappa n° 17, porzione della particella n° 2010, per una superficie di circa 169 mq. oltre parti a comune; - aree esterne per circa 1670 mq., in disponibilità dell’A.C. in forza del contratto di locazione n° 174 del 20/07/2011, rappresentate al CT al foglio di mappa 17 dalla particella 5216, il tutto come meglio risulta dall’Elaborato tecnico allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”.
2) Il Concessionario prende atto che detti locali sono stati concessi in uso dal Concedente al solo fine di permettere l’attività strettamente connessa con il servizio di TPL e pertanto devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della attività richieste con la presente concessione, salvo diversa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
La gestione dell’area da destinare al servizio di Bike Sharing sarà da porre in carico a diverso futuro gestore il quale potrà pertanto disporre liberamente dell’area destinata a tale servizio.
Art. 3 Durata
1) La presente concessione ha la durata di anni 6, decorrenti da ( data di sottoscrizione del contratto ) fino al .
2) Alla scadenza di detta durata, la concessione è rinnovabile per un massimo di ulteriori 6 anni, solo previa adozione di apposito atto da parte del Concedente.
3) Nonostante la durata stabilita, trattandosi di concessione di immobili strumentali al servizio del TPL nelle more della gara unica a livello regionale, la presente concessione si intende automaticamente decaduta in caso di affidamento del servizio di TPL ad un nuovo e diverso concessionario, ad esito di detta gara pubblica. La decadenza sarà comunicata al Concessionario, firmatario del presente contratto, con espressa richiesta di riconsegna dei locali entro la data di inizio della nuova gestione a cura del nuovo e diverso concessionario; il rapporto obbligatorio tra le parti verrà meno con detta comunicazione scritta, fermo restando il pagamento del canone di cui al successivo art. 4 fino al momento del rilascio dei locali stessi.
4) Il Concessionario si obbliga a restituire il bene ricevuto alla scadenza del contratto ovvero in conformità a quanto stabilito dalle parti con il presente contratto.
Art. 4 Canone di concessione dei locali
1) Il canone mensile, per i locali concessi a titolo oneroso, è pari ad euro 1.723,83, oltre Iva al 22% pari a 379,24, per un totale pari ad € 2.103,08 iva inclusa, oltre al rimborso per eventuali oneri accessori e quanto altro a carico del Concessionario in base alla legge ed al presente atto, da pagarsi anticipatamente in rate bimestrali anticipate, pari ad Euro 3.447,67, oltre iva.
Per il periodo Maggio- Giugno 2014, la rata bimestrale è stata già corrisposta con n. _ del ai fini della stipula della presente concessione.
2) Le successive rate per l’anno 2014 e quelle per le eventuali annualità a venire dovranno essere corrisposte entro un mese dalla scadenza bimestrale.
Per gli anni successivi al primo, il canone di cui sopra verrà rivalutato annualmente in base alla percentuale ISTAT di incremento dei prezzi al consumo, prendendo di riferimento l’indice ISTAT del mese di dicembre di ogni anno.
Il Concedente provvederà a trasmettere al Concessionario i relativi avvisi di pagamento. I pagamenti saranno effettuati, anche in caso di mancato ricevimento del suddetto avviso, con le seguenti modalità: a) versamento diretto c/0 la tesoreria Comunale ……………..; b) bonifico bancario intestato a Comune Empoli sul c/c…….
3) Detto canone di concessione è pattuito ed accettato dalle parti firmatarie della presente concessione.
4) Il Concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone o degli oneri accessori oltre i termini stabiliti e non potrà far valere alcun’azione od eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute.
5) Il mancato rispetto delle scadenze di pagamento determina l’automatica costituzione in mora del Concessionario ai sensi dell’art. 1219 del Codice Civile.
Art. 5 Condizioni di uso
1) Il Concessionario dichiara di aver visitato gli immobili concessi e di ritenerli idonei allo svolgimento delle predette attività.
Al riguardo, a norma delle disposizioni di cui all’art. 6 del D. Lgs. 19/08/2005 n° 192 e s.m.i., il Concessionario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edificio. Al riguardo si consegna l’Attestato di prestazione energetica, rilasciato in data a firma di , in allegato al presente contratto sotto la lettera “B”.
2) L’immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per le finalità indicate, rimanendo inibito di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente a qualsiasi altro uso. Il Comune di Empoli, allo scopo di rafforzare i servizi turistici, ha dotato l’immobile
oggetto della presente concessione di un punto informativo turistico con tecnologia touch screen in alta definizione, multimediale e aggiornabile via internet, pertanto l’A.C. si riserva la facoltà di poter accedere in qualsiasi momento alla manutenzione del dispositivo mentre l’alimentazione elettrica dell’impianto di detto punto informativo sarà a carico del concessionario.
3) Il Concessionario dichiara di accettare l’immobile, in relazione al canone stabilito all’art. 4, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al Concessionario.
4) Il Concessionario è costituito custode dei locali in concessione e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Il Concessionario è quindi tenuto a custodire e conservare l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia.
5) Il Concessionario si obbliga a mantenere l’immobile in condizione di decoro ed osservare e far rispettare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, per la prevenzione dei danni, degli infortuni, degli incendi, nonché riguardanti la sanità, l’igiene e quanto altro attenga all’uso ed al godimento dell’immobile .
6) Il Concessionario, quale custode dell’immobile, esonera espressamente il Comune di Empoli da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando il Comune stesso da ogni responsabilità.
E’ quindi escluso ogni eventuale diritto di rivalsa dall’assicurazione prescelta dal Concessionario nei confronti del Comune di Empoli.
Il Concessionario terrà l’Amministrazione Comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione che possa derivare al Comune stesso da terzi, assumendo ogni responsabilità a riguardo.
Il Concessionario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell’immobile stesso nei confronti di persone o cose.
Le parti danno atto che il Concessionario ha prodotto idonea polizza assicurativa avente a oggetto la responsabilità civile nei confronti di terzi per fatti o atti derivanti dall’uso dell’immobile. Il Concessionario ha quindi provveduto a depositare in comune la polizza n° rilasciata da
.
7) Durante la vigenza contrattuale il Comune si riserva, nei modi che riterrà opportuni, il controllo sull’uso degli immobili.
Art. 6 Spese per l’uso della cosa
1) Per quanto riguarda gli obblighi di manutenzione del bene, si stabilisce che sono a carico del Concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c..
2) Le spese per i consumi di acqua potabile, energia elettrica, gas, asportazione rifiuti ecc sono a carico del Concessionario, il quale oltre a provvedere al pagamento dovrà provvedere, ove
tecnicamente possibile, a far intestare le relative utenze facendone immediata richiesta agli enti interessati.
3) Il Concessionario dovrà quindi provvedere alla tempestiva voltura delle utenze a propria cura e spese. Nelle more di detto adempimento, il Concessionario si impegna sin d'ora a rimborsare al Comune le spese relative ai consumi di propria spettanza, fino alla totale copertura delle stesse, su semplice richiesta a cura del competente ufficio comunale.
Art. 7- Addizioni e miglioramenti
1) Il Concessionario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all’immobile concesso senza il preventivo consenso scritto e l’approvazione del relativo progetto da parte dell'Amministrazione Comunale.
Al Concedente è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l’immediata remissione nell’ originario stato dei luoghi, il tutto a spese del Concessionario e con il riconoscimento dell’eventuale danno. Il Concessionario si obbliga a non erigere sull’area opere abusive.
I lavori che il Concessionario eseguirà durante il periodo della concessione rimarranno, al termine del rapporto, a totale beneficio del Concedente, senza che il Concessionario stesso abbia diritto a compenso alcuno, fermo restando il diritto del Comune di Empoli di richiedere il ripristino stato, perché così per patti e non altrimenti.
2) Per quanto attiene i beni mobili e le attrezzature, non eventualmente forniti dal concedente, gli stessi restano di proprietà del Concessionario ed al termine della durata della presente concessione, restano nella sua disponibilità, potendo quindi rimuoverli, a proprie spese, ovvero concordarne l’uso futuro con il nuovo Concessionario. Al fine di una più puntuale individuazione di tali beni, è allegato al presente contratto l’Elenco dei beni mobili presenti nei locali sotto la lettera “C”.
Art. 8- Cauzione -
1) A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e degli eventuali pregiudizi che possano derivare all’immobile, il Concessionario ha effettuato il deposito cauzionale, pari a 1 mensilità del canone di concessione, giusta quietanza del ………………
rilasciata dalla Banca ……………………………... .
2) Tale somma sarà rimborsata al Concessionario, solo quando sarà completamente definito, liquidato ed estinto ogni rapporto sorto o che possa sorgere in dipendenza del presente atto.
3) Nell’ipotesi di inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, il Concedente è autorizzato espressamente, fino da ora, dal Concessionario che acconsente, a procedere direttamente all’incameramento del deposito di cui sopra, oltre agli interessi maturati sullo stesso. Detto incameramento potrà avvenire solo previa richiesta di adempimento della prestazione, per la cui
esecuzione dovrà essere assegnato un congruo termine, da inoltrare a cura del Concedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 9 – Riconsegna
1) Al termine del contratto di concessione, il Comune di Empoli, salvo un eventuale subentro del nuovo gestore del TPL, tornerà in possesso dei locali, che il Concessionario dovrà lasciare entro il termine comunicato, in perfetto stato di pulizia, manutenzione ed in buono stato di conservazione.
2) Così come già previsto al precedente art. 8, per quanto attiene i beni mobili e le attrezzature, non eventualmente forniti dal Concedente, gli stessi restano di proprietà del Concessionario ed al termine della durata della presente concessione, restano nella sua disponibilità, potendo quindi rimuoverli, a proprie spese, ovvero concordarne l’uso futuro con il nuovo Concessionario.
3) Verrà a tal proposito redatto un verbale di riconsegna in contradditorio tra il concedente e Concessionario e qualora si ravvisino danni arrecati a strutture ed impianti dovuti ad incuria o mancata manutenzione, gli stessi verranno stimati ed addebitati al concessionario.
4) Nel caso in cui il Concessionario non rispettasse i tempi di restituzione degli immobili, essendo l’uso gli stessi strumentale alla gestione del TPL, quale servizio pubblico, si procederà ad uno sgombero forzato, con addebito delle spese a carico dello stesso concessionario, a valere sulla cauzione depositata, oltre al risarcimento degli eventuali ed ulteriori danni.
Art. 10- Revoca della concessione
1) L’Amministrazione Comunale può dichiarare la risoluzione del contratto e la conseguente revoca della concessione nel caso in cui sia stata accertata violazione degli obblighi e degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto.
2) L’atto di risoluzione deve essere preceduto da diffida scritta dell’Amministrazione Comunale notificata al Concessionario ed è eseguibile dalla scadenza del termine in esso stabilito, che non può essere inferiore a 30gg.
Art. 11– Controversie
Eventuali controversie sono rimandate al giudice ordinario con competenza del Foro di Firenze.
Art. 12- Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 30.6.2003 n° 196 e successive modificazioni, le parti attestano il proprio consenso affinché venga effettuato il trattamento dei dati personali in possesso e la comunicazione degli stessi, soltanto per gli usi legati alla gestione del presente contratto.
Art. 13- Spese contrattuali
Le spese dell’atto di concessione e tutte quelle consequenziali all’atto stesso nonché l’imposta di registro faranno carico al CONCESSIONARIO che se le assume.
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 c.2 del DPR n° 131/86.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Concedente
Il Concessionario
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificamente ed accettare espressamente le clausole contenute nei punti:
art. 4) ammontare canone, interessi moratori, e aggiornamento ISTAT automatico; art. 10) revoca della concessione;
art. 5) uso dell’immobile /controlli;
art 6-7) responsabilità del Concessionario;
artt 3-4 -5) accettazione stato immobile ed autorizzazioni; art.7) manutenzione del bene;
art. 6-7) obblighi inerenti i lavori e uso specifico dell’immobile; art. 7) diritto di ispezionare i locali;
art. 6) spese utenze;
art. 3-9) restituzione dell’immobile art. 8) cauzione,
art. 14) spese contrattuali.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Concessionario