TRADUZIONE
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l’Agenzia spaziale europea e l’Unione europea sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate
L’AGENZIA SPAZIALE EUROPEA,
in seguito denominata «ESA», rappresentata dal suo Direttore generale, e
L’UNIONE EUROPEA,
in seguito denominata «l’UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea, in seguito denominate «le parti»,
VISTO il trattato sull’Unione europea,
VISTA la convenzione istitutiva di un’Agenzia spaziale europea, firmata a Parigi il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980,
VISTO l’accordo tra gli Stati parti della convenzione istitutiva di un’Agenzia spaziale europea e l’Agenzia spaziale europea relativo alla protezione e allo scambio di informazioni classificate, firmato a Parigi il 19 agosto 2002 ed entrato in vigore il 20 giugno 2003,
CONSIDERANDO CHE l’ESA e l’UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza;
CONSIDERANDO CHE l’ESA e l’UE convengono che si dovrebbe sviluppare la cooperazione reciproca su questioni di interesse comune in materia di sicurezza e che il Consiglio dell’Unione europea e il Consiglio dell’ESA hanno approvato, il 22 maggio 2007, una risoluzione sulla politica spaziale europea che sottolinea, tra l’altro, la necessità di migliorare le sinergie nel settore della sicurezza;
CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra l’ESA e l’UE;
RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle infor mazioni classificate dell’ESA e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate fra l’ESA e l’UE;
CONSAPEVOLI del fatto che tale accesso e tale scambio di informazioni classificate richiedono adeguate misure di sicurezza,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, l’accordo tra l’Agenzia spaziale europea e l’Unione europea sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate (in seguito denominato «l’accordo»), si applica alle informazioni classificate, definite nell’articolo 2, for nite dalle parti o tra esse scambiate.
Articolo 2
Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intende qualunque informazione (vale a dire, conoscenze che
possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale, compresi i documenti, riconosciuti da entrambe le parti come protetti dalla divulgazione non autorizzata e che sono stati designati a tal fine con una classificazione di sicu rezza (in seguito denominate «informazioni classificate»).
Articolo 3
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) «ESA» l’Agenzia spaziale europea;
b) «UE» il Consiglio dell’Unione europea (in seguito denomi nato: il «Consiglio»), il Segretario Generale/Alto rappresen tante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commis sione delle Comunità europee (in seguito denominata la
«Commissione europea»).
Articolo 4
Ciascuna parte:
a) protegge e salvaguarda le informazioni classificate oggetto del presente accordo, fornite da una parte all’altra o con essa scambiate;
b) assicura che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda tali informazioni classificate appli cando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni classificate cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi dell’articolo 11;
c) si astiene dall’utilizzare le informazioni classificate coperte dal presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dalla parte fornitrice;
d) non comunica le informazioni classificate coperte dal pre sente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’articolo 3, senza previo consenso della parte fornitrice;
e) non consente alle persone l’accesso a tali informazioni clas sificate a meno che non abbiano una necessità di sapere e, ove occorra, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza sino al livello necessario.
Articolo 5
1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o trasmesse, conformemente al principio del controllo dell’origi natore, da una parte (la parte fornitrice) all’altra parte (la parte ricevente).
2. Per la trasmissione o divulgazione di informazioni classi ficate a destinatari diversi da quelli di cui all’articolo 3 è neces saria una decisione della parte ricevente previo consenso scritto della parte fornitrice, conformemente al principio del controllo dell’originatore, quale definito nelle sue norme in materia di sicurezza.
3. Nell’attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano definito
e concordato procedure relative a talune categorie di informa zioni, pertinenti alle loro necessità operative.
Articolo 6
Ciascuna parte e i relativi organismi, quali definiti all’articolo 3 del presente accordo, provvedono a predisporre un sistema di sicurezza e misure di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza stabiliti nelle rispettive dispo sizioni legislative o regolamentari e riportati nelle modalità che saranno stabilite a norma dell’articolo 11, per assicurare che alle informazioni classificate sia applicato un livello di protezione equivalente, conformemente al presente accordo.
Articolo 7
1. Le parti si assicurano che tutte le persone che, nel compi mento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso, o le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso, ad infor mazioni classificate fornite o scambiate nell’ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza, se necessario, prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.
2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informa zioni classificate.
Articolo 8
Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel pre sente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all’articolo 11 effettuano consultazioni e ispe zioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle mo dalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da stabilire ai sensi di detto articolo.
Articolo 9
1. Ai fini del presente accordo,
a) per l’UE:
tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea Chief Registry Officer
Xxx xx xx Xxx/Xxxxxxxxx, 000 X-0000 Xxxxxxxx.
Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2;
b) per l’ESA:
tutta la corrispondenza è inviata al seguente indirizzo: Servizio di sicurezza dell’ESA
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx X-00000 Xxxxxxxx.
2. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi com petenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, es sere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, or gani o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l’UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, o il Chief Registry Officer della Direzione «Sicurezza» della Commissione europea, allorché tali informazioni sono indirizzate alla Commissione europea. Per quanto riguarda l’ESA, questa corrispondenza è inviata at traverso il Servizio di sicurezza dell’ESA.
Articolo 10
Il Direttore generale dell’ESA, il Segretario generale del Consiglio e il membro della Commissione europea responsabile per le questioni inerenti alla sicurezza vigilano sull’attuazione del pre sente accordo.
Articolo 11
1. Ai fini dell’attuazione del presente accordo, le tre autorità designate nei paragrafi 2, 3 e 4 stabiliscono modalità in materia di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione e la salvaguardia reciproca della sicurezza delle informazioni clas sificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo.
2. Il Servizio di sicurezza dell’ESA, sotto l’autorità del suo Direttore generale, elabora le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia della sicurezza delle infor mazioni classificate fornite dall’ESA o scambiate con essa con formemente al presente accordo.
3. L’Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consi glio, sotto la direzione e a nome del Segretario Generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua auto xxxx, elabora le modalità in materia di sicurezza per la prote zione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite dall’Unione europea o scambiate con essa conformemente al presente accordo.
4. La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce sotto l’autorità del membro della Commissione responsa bile per le questioni inerenti alla sicurezza, elabora le modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate conformemente al
presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali.
5. Per l’ESA le modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all’approvazione del suo Consiglio.
6. Per l’UE le modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono soggette all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.
Articolo 12
Le autorità di cui all’articolo 11 elaborano le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo, compresa la notifica all’altra parte delle circostanze e delle mi sure adottate.
Articolo 13
Ciascuna parte è tenuta ad assumere le spese da essa sostenute nell’attuazione del presente accordo.
Articolo 14
Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informa zioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 11 devono conve nire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguar dare le informazioni contemplate nel presente accordo in ma niera conforme alle modalità da definire ai sensi di detto arti colo.
Articolo 15
Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non con trastino con le disposizioni del presente accordo.
Articolo 16
Tutte le divergenze tra l’ESA e l’UE relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trattate mediante ne goziazione tra le parti.
Articolo 17
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Ciascuna parte notifica all’altra parte eventuali modifiche delle sue disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.
3. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.
4. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica scritta reciproca come previsto dal paragrafo 1.
Articolo 18
Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto all’altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2008 in due copie ciascuna in lingua inglese.
Per l’Unione europea Il Segretario generale
X. XXXXXX XXXXXXXXX
Per l’Agenzia spaziale europea Il Direttore generale
X.-X. XXXXXXX