PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI (CS)
ACCORDO TERITORIALE
PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI (CS)
(ex art. 2, comma 3 legge 431/98)
L’ Associazione della proprietà:
UNIONCASA – Associazione Nazionale Proprietari Immobiliari, in persona del legale rappresentante pro tempore della sede Unioncasa Cosenza avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
E
L’ Associazione dell’inquilinato:
CO.N.IA. COSENZA - Confederazione Nazionale Inquilini e Assegnatari - rappresentato dal vice segretario provinciale CO.N.I.A. di Cosenza delegato alla stipula degli Accordi Territoriali sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxx
PREMESSO
• Che il comune di Castrovillari rientra fra i comuni definiti ad Alta Tensione Abitativa ai sensi della Delibera CIPE 13 novembre 2003 “Aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa” (Legge n. 431/1998, art. 8) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40 ;
• Che l’ art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, prevede l’applicazione di agevolazioni fiscali a favore dei proprietari che stipulino o rinnovino contratti di locazione secondo la modalità “concertata” nei Comuni di cui all’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1989, n. 61;
• Che l’art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in ossequio al D.M. 16.01.2017 Min. Infrastrutture e Trasporti “Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari”, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge” , consente alle parti di stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 5, c. 1 della predetta legge, e comunque nel rispetto di
quanto disposto dal c. 5 del medesimo art. 2 ;
• Che gli accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all’art. 2 comma 3 della legge 431/98, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali, secondo le caratteristiche dell’edificio e dell’unità immobiliare, è da concordare tra le parti il canone per i singoli contratti;
• Che le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali che tengano contodella specificità del mercato delle locazioni e si propongono di favorirne l’allargamento agli immobili attualmente sfitti;
• Che le parti intendono valorizzare gli edifici e le unità immobiliari che presentano un buono stato manutentivo e che sono state oggetto di interventi mirati all’efficientamento energetico ;
• Che le parti sono consapevoli della necessità di incentivare la riduzione dei consumi energetici domestici al fine di ridurre l’impatto ambientale dei combustibili fossili e delle emissioni di CO2 in atmosfera e far conseguire al conduttore notevoli risparmi in termini economici;
• Che le parti intendono avviare a soluzione il problema degli sfratti, in particolare quelli dovuti a morosità incolpevole promuovendo la trasformazione in nuovi contratti a canoni più sostenibili;
• Che le parti intendono ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso e irregolare.
• Che le parti riconoscono la necessità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo e sulla necessità che gli stessi siano riconosciuti solo ed esclusivamente a coloro che ne applicheranno correttamente le relative disposizioni, impegnandosi a dare continuità al perseguimento dei suddetti obiettivi
curando la promozione dello strumento contrattuale e la verifica della sua corretta applicazione;
• Che le parti convengono che sia assicurata continuità operativa allo strumento del fondo sociale finalizzato al contributo in conto affitto e alla riduzione della morosità incolpevole auspicando un incremento della relativa dotazione;
• Che le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive Organizzazioni della Proprietà Immobiliare o dei Conduttori.
• Che per i contratti non assistiti è richiesta l’Attestazione di Rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo stesso, che verrà rilasciata da parte di almeno una Organizzazione firmataria dell’Accordo, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali in ossequio al D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2017 e sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalla parte richiedente, .
• Che pertanto, preso atto di quanto sopra, le Organizzazioni Sindacali comparenti, e ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2017 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (pubblicato G.U. n.62 del 15-3-2017), con Formale Richiesta del 07.01.2022 inviata a mezzo Pec, hanno chiesto al comune di Castrovillari di convocare entro 30 gg. le XX.XX. di categoria territoriali per procedere al recepimento delle previsioni del nuovo D.M. e provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per il Comune di Castrovillari in sostituzione di quello precedentemente stipulato;
• Che detta richiesta di convocazione non è stata disposta ,e pertanto le XX.XX. hanno proceduto all’ autoconvocazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431 del 1998 dell’art. 1 comma 1 e 2 del richiamato D.M 16 gennaio 2017, presso la sede Territoriale di UNIONCASA , ove poi tutti sono comparse;
• Che tutte le parti comparenti nella predetta sede, hanno proceduto alla elaborazione
dell’Accordo Territoriale per il comune di Castrovillari;
CONVENGONO E SI STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI
Il presente Accordo ha valore su tutto il territorio del comune di CASTROVILLARI.
Ai fini dell’attribuzione degli immobili locati ad una precisa fascia di oscillazione del canone, si fa riferimento alla zonizzazione, alla data odierna (per Fascia e Zona) effettuata dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, come risultante dal sito dell’Agenzia delle Entrate GEOPOI : xxxxx://xxx0.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx_xxx/xxxxx.xxx.
Ai sensi e con le finalità di cui all’art. 2, comma 3 L. 431/98, le parti, come sopra costituite, hanno suddiviso il territorio del Comune Castrovillari in Tre Zone aventi caratteristiche omogenee per i valori di mercato, dotazioni infrastrutturali, di seguito denominate:
TABELLA 1. ZONIZZAZIONE
AREA CENTRALE - Zona Omi B1 (Centro Storico e Aree Limitrofe, Corso Garibaldi, Via Roma, XX Settembre, Coscile, Schiavello; |
AREA PERIFERICA - Zona Omi D 1 Localita Piano Delle Rose, Pieta’, Giardini, Pietrapiana, Ferrocinto, Vigne, Feliceto, |
AREA EXTRAURBANA - Zone Omi R1- R2 Area a Nord Verso Il Pollino – Cammarata e Altre Frazioni |
Si precisa che l’Area Extraurbana comprende le zone OMI R1 e R2
Per la precisa individuazione e delimitazione delle 3 Aree omogenee individuate, le parti rimandano espressamente alla lettura delle zone omogenee che si riferiscono al sito dell’Agenzia delle Entrate GEOPOI : xxxxx://xxx0.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx_xxx/xxxxx.xxx.
E’ parte integrante del presente Accordo la mappa riferita all’ intero territorio del comune di Castrovillari suddiviso in Zone omogenee e le Mappe riferite alle singole Aree Omogenee individuate.
All’interno delle predette Zone omogenee, le parti sociali individuano un valore minimo e massimo del canone di locazione, entro cui, i contraenti (locatore/conduttore) determinano il canone effettivo tenendo conto dei seguenti elementi oggettivi, nel rispetto del valore massimo:
- tipologia dell’alloggio; (categoria catastale)
- stato manutentivo dell’alloggio; (necessitante o non, parzialmente necessitante di
manutenzione)
- stato manutentivo dell’edificio; (necessitante o non, parzialmente necessitante di
manutenzione)
- dotazioni tecniche; (ascensore, autoclave, riscaldamenti, condizionatori, impianto a metano etc.)
- pertinenze dell’alloggio; (posto auto scoperto, posto auto coperto, box auto, cantina, giardino, etc.)
- presenza di spazi comuni; (corti, piazzali, impianti sportivi, aree a verde, terrazzo
condominiale etc.)
- dotazione di mobilio; (parziale con soli elettrodomestici ototale)
Art. 2 MODALITA’ PER IL CALCOLO DEL CANONE CONCORDATO
I metri quadrati delle unità immobiliari (c.d. superficie convenzionale) sono dati dalla somma dei seguenti elementi:
a) l’intera superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali e di quelli interni ;
b) il 50 % della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20 % della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine, sottoscala, verande e simili, sarà computata nella misura:
- del 50% qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
- del 25% qualora non comunicanti;
e) la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 30% fino a mq. 25 e del 15% per la quota eccedente;
f) il 20 % del giardino o superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento
esclusivo del conduttore;
g) la superficie dei vani con altezza inferiore a m 1,70 è conteggiata al 15% ;
h) per le abitazioni con superficie pari o inferiore o pari a mq 50 si applicherà una maggiorazione massima del 20 % e comunque non oltre i 60 mq ;
i) per le abitazioni con superficie compresa fra mq 51 e mq. 70 si applicherà una maggiorazione massima del 15 % e comunque non oltre gli 80 mq ;
La superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto del 5%.
Art. 3 MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI NEL CALCOLO DEL CANONE CONCORDATO
Le maggiorazioni e le detrazioni di seguito descritte sono cumulabili.
1. E’ consentito stabilire durate contrattuali superiori a quelle minime fissate dalla Legge. Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale di anni 4 + 2 , le fasce di oscillazione come sopra determinate potranno subire, nei valori minimi e massimi, un aumento del 4 % per cento a valere per l’intera durata contrattuale. Qualora le parti concordino una durata contrattuale di anni 5 + 2 , le fasce di oscillazione come sopra determinate potranno subire, nei valori minimi e massimi, un aumento del 6 % per cento
a valere per l’intera durata contrattuale. Qualora le parti concordino una durata contrattuale di anni 6 + 2 o superiore, le fasce di oscillazione come sopra determinate potranno subire, nei valori minimi e massimi, un aumento del 8 % per cento a valere per l’intera durata contrattuale .
2. Ove le parti contraenti pattuiscano espressamente di riconoscere al conduttore la facoltà di recedere dal contratto , in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, con preavviso inferiore o uguale a tre mesi, le fasce di oscillazione dei canoni potranno aumentare fino ad un massimo del 5 % a valere per l’intera durata contrattuale.
3. Ove le parti contraenti pattuiscano espressamente di riconoscere al conduttore la facoltà di versare un deposito cauzionale pari o inferiore a n° 2 rate mensili di canone di locazione concordato o meglio di non prevederne alcun versamento , le fasce di oscillazione dei canoni potranno aumentare fino ad un massimo del 5 % a valere per l’intera durata contrattuale.
4. Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato e con elettrodomestici completamente funzionanti, i valori delle fasce di oscillazione potranno aumentare fin ad un massimo del 20% a valere per l’intera durata contrattuale. Per le unità immobiliari parzialmente arredate e/o con mobilio scadente i valori delle fasce di oscillazione potranno aumentare fino ad un massimo del 10% a valere per l’intera durata contrattuale.
5. Le parti sindacali partecipanti, consapevoli della necessità di incentivare la riduzione dei consumi energetici domestici al fine di ridurre l’impatto ambientale dei combustibili fossili e delle emissioni di CO2 in atmosfera e far conseguire al conduttore notevoli risparmi in termini economici, concordano nel voler concedere una forte premialità per l’efficientamento energetico degli alloggi concessi in locazione.
Per tale motivo, per gli alloggi la cui Attestazione di Prestazione Energetica espone :
- classe A o B, le fasce di oscillazione nei valori minimi e massimi, possono subire un aumento del 15 % a valere per l’intera durata contrattuale ;
- classe C o D, le fasce di oscillazione nei valori minimi e massimi, possono subire un aumento del 10 % a valere per l’intera durata contrattuale ;
- classe E o F, le fasce di oscillazione nei valori minimi e massimi, possono subire un aumento del 5 % a valere per l’intera durata contrattuale .
6. Per le unità immobiliari unifamiliari e per le unità abitative censite con la categoria catastale A/7, i valori delle fasce di oscillazione potranno aumentare fin ad un massimo del 15% a valere per l’intera durata contrattuale .
7. Per le unità abitative con Permesso di Costruire a far data 01 Gennaio 2012, le fasce di oscillazione come sopra determinate potranno subire, nei valori minimi e massimi, un aumento del 15% a valere per l’intera durata contrattuale.
8. Per gli alloggi situati al piano attico panoramico, i valori delle fasce di oscillazione potranno aumentare fin ad un massimo del 10% a valere per l’intera durata contrattuale .
9. Gli immobili con affaccio su zone di pregio quali Corso Garibaldi, piazza Municipio e via Roma avranno un incremento del 15% delle fasce di oscillazione a valere per l’intera durata contrattuale.
10. Per alloggi situati al piano seminterrato – abitabile il canone individuato potrà essere diminuito di una percentuale pari al 20%, mentre per quelli posti oltre il quarto piano fuori terra senza ascensore potrà essere diminuito del 15% .
11. Il valore delle fasce di oscillazione potrà essere ulteriormente ridotto per tutta la durata contrattuale , previo accordo delle parti contrattuali e con l’ assistenza di almeno una delle associazioni di categoria sottoscriventi, in caso di dichiarazione di Stato di Emergenza dichiarato dalle Autorità Centrali o locali ( a titolo esemplificativo causa pandemia, terremoti, alluvioni ecc.).
Art. 4 FASCE DI OSCILLAZIONE
Sono individuate le seguenti fasce di oscillazione: TABELLA 2 . FASCE DI OSCILLAZIONE
AREA E ZONA OMI | Fascia Minima (€/mq mese) | Fascia Massima (€/mq mese) |
AREA CENTRALE - Zona Omi B1 (Centro Storico e Aree Limitrofe, Corso Garibaldi, Xxx Xxxx, XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx; | 1,30 - 3,20 | 3,21 - 4,00 |
AREA PERIFERICA - Zona Omi D 1 Località Piano Delle Rose, Pietà, Giardini, Pietrapiana, Ferrocinto, Vigne, Feliceto, | 1,20 - 3,00 | 3,01 - 3,80 |
AREA EXTRAURBANA - Zone Omi R1- R2 Area a Nord Verso Il Pollino – Cammarata e Altre Frazioni | 1,10 - 2,80 | 2,81 - 3,60 |
Al fine di individuare la specifica fascia di oscillazione di riferimento, per determinare il canone di locazione da applicare nei singoli casi, le parti convengono sulla definizione di alloggio “normale”, ogni unità abitativa che sia dotata di allacciamento alla rete idrica, di erogazione di gas(anche tramite deposito rispondente alle vigenti normative di sicurezza), di allacciamento alla rete fognante o Vasca Imhoff, di idoneo impianto di riscaldamento, di uno stato di manutenzione generale normale che potrà far oscillare il canone all’interno della fascia in rapporto agli elementi richiamati.
L’alloggio di tipo “normale”, come sopra definito, potrà collocarsi all’interno della fascia massima in presenza di almeno 8 parametri tra quelli indicati all’art 6 del presente accordo. L’alloggio di tipo “sufficiente” con meno di 8 parametri di cui all’art. 6 si colloca nella fascia di oscillazione “minima”.
La determinazione del canone effettivamente applicabile, all’interno delle singole fasce – minima e massima - è determinata dalle parti le quali potranno farsi assistere nella contrattazione dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria se richiesta anche da una sola parte.
Per la definizione del canone ed all’interno della fascia di oscillazione, si terrà altresì conto dello stato di manutenzione dell’alloggio e dello stabile, della tipologia, dell’efficientamento energetico , dei servizi utilizzabili quali mezzi di trasporto, scuole, etc., e di ogni elemento che lo caratterizzi tra quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare: esposizione, rifiniture, e stato degli infissi, etc.
ART. 5 ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTIDEL 16/01/2017
Per i contratti non assistiti da una delle OO SS. firmatarie, è richiesta l’Attestazione di Rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo stesso, che verrà rilasciata da parte di almeno una Organizzazione firmataria del presente Accordo, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali in ossequio al D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16/01/2017 e sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalla parte richiedente e che dovrà essere allegata in calce al contratto. È fatta salva la possibilità di verifiche a campione per le dichiarazioni o richieste di esenzione ovvero di applicazione di aliquote agevolate, non corredate dal contratto validato dalle Associazioni. Per tutti i contratti si potrà procedere ad un’attività adeguata di verifica e controllo, a campione, con modalità concordate tra l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni firmatarie del presente accordo.
Art. 6 ELEMENTI E PARAMETRI
La determinazione del canone effettivo, ai sensi D.M.L.P. del 5/3/99, D.M. MIT 30/12/2002, DM MIT 16/01/2017 e s.m.i., terrà conto dei seguenti elementi parametri indicati nella seguente tabella ELEMENTI E PARAMETRI.
TABELLA 3 . ELEMENTI E PARAMETRI
1 | tipologia catastale A/2 |
2 | riscaldamento autonomo |
3 | allaccio alla rete metanifera o predisposizione |
4 | aria condizionata o climatizzata |
5 | doppi infissi oppure infissi con vetrocamera o infissi antirumore |
6 | impianto di produzione energie rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, etc...) |
7 | stabile ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10anni |
8 | caldaia a condensazione e/o stufe o caminetti con alimentazione a biomasse |
9 | corpi illuminanti a LED nella totalità dell’alloggio |
10 | impianto di videosorveglianza o sistema di sicurezza o di allarme |
11 | antenna centralizzata o impianto satellitare |
12 | citofono o videocitofono |
13 | doppi servizi |
14 | box auto |
15 | posto auto assegnato |
16 | cantina, sottotetto, soffitta o sottoscala (uno a scelta) |
17 | cortile , giardino o impianti sportivi condominiali (uno a scelta) |
18 | giardino a uso esclusivo con superficie di 80 mq. ooltre |
19 | doppio ingresso |
20 | linea telefonica e ADSL o presenza di Wi-Filibero |
21 | porta blindata e/o finestre blindate |
22 | cucina con finestra/balcone |
23 | balcone o terrazzo |
24 | alloggio situato nel raggio di 300 m. da fermate di linee di trasporto pubblico urbano |
25 | alloggio situato nel raggio di 500 m dall’ Autostazione Bus |
26 | alloggio situato nel raggio di 300 m da supermercati o mercati alimentari giornalieri |
27 | alloggio situato nel raggio di 300 m da scuole pubbliche primarie e secondarie |
28 | alloggio o complesso condominiale completamente recintato con cancello carrabile |
29 | palazzina non superiore a quattro piani, con un massimo di 3 appartamenti a piano |
30 | ascensore |
31 | strutture di superamento di barriere architettoniche (rampe disabili, etc) |
Art. 7 LOCAZIONE PARZIALE
E’ ammissibile la locazione parziale dell’intera unità immobiliare: il locatore potrà locare anche una porzione o parte dell'immobile. In questo caso il canone dell'intera unità immobiliare subirà un frazionamento in relazione alla superficie di ciascuna porzione locata mentre le parti comuni ed i servizi (bagni e cucina) verranno calcolati proporzionalmente al numero di porzioni concesse in locazione ad uno o più conduttori; ; in ragione di quanto detto il canone convenzionale massimo individuato per l’intera unità abitativa non dovrà
superare il massimo individuato, con l’obbligo di allegazione della planimetria dell’immobile de quo ed individuazione della parte locata ad uso esclusivo e della parte locata ad uso comune con gli eventuali altri inquilini. In ognicaso ilcanone di locazione non potrà eccedere il valore massimo individuato per ogni zona o microzona, fattisalvi gli elementi variabili di cui all’art. 4.
Art. 8 . ACCORDI INTEGRATIVI E LOCAZIONI ENTI PUBBLICI
Per le compagnie assicurative, gli Enti privatizzati, i canoni sono definiti all’interno dei valori minimie massimi come sopra indicati, in base ad appositi accordi integrativi fra la Proprietà, assistita – a sua richiesta – delle organizzazioni Sindacali dei proprietari della stessa prescelta e le Organizzazioni sindacali dei conduttori, rappresentative dell’inquilinato firmatarie degli accordi territoriali.
Pergli Enti Previdenziali Pubblici icanoni sonodeterminati inbase alle aree omogeneeed agli elementi individuati nel presente accordo. I canoni massimi dell’alloggio sociale, in applicazione dell’articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all’interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 15/1/2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presenteAccordo.
Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dalla “Tabella degli oneri accessori” ALLEGATO D del D.M. 15/1/2017 Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.
Art. 9 CONTRATTO TIPO
Le parti, come sopra costituite, adottano il contratto tipo approvato denominato ALLEGATO A del D.M. 16/01/2017, la cui utilizzazione, come da modelli allegati alla presente convenzione, costituisce esclusiva condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 8 della Legge 431/98 e all’art. 1, commi 53 e 54 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, nonché per l'applicazione della cedolare secca al 10% nel Comune di Castrovillari elencato fra i Comuni di cui al D.L. 30.12.1988 n. 551, sulla base dei seguenti elementi:
- Rinnovo tacito in assenza di disdetta;
- Previsione, nel caso in cui il locatore abbia riacquistato l’alloggio a seguito di legittimo esercizio della disdetta, ovvero non lo adibisca agli usi richiesti, di un risarcimento pari a quanto previstodalla legge;
- Facoltà di recesso da parte del conduttore previo preavviso di mesi sei/tre;
- Esclusione della sublocazione;
- Modalità di consegna dell’alloggio con verbale, o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell’immobile;
- Deposito cauzionale non superiore a tre mensilità o, in alternativa, polizza fideiussoria con Istituti convenzionati;
- Adozione della tabella degli oneri accessori di cui all’allegato D del Decreto Ministero Infrastrutture- Trasporti del 16.01.2017;
- Aggiornamento ISTAT al 75% in assenza di opzione per la cedolare secca;
- Espresso richiamo all’art. 6 comma 4 del D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2017
- Previsione di una Commissione di negoziazione paritetica e di Conciliazione Stragiudiziale;
- Modalità di calcolo del canone di locazione da riportare sul contratto.
Il contratto, inoltre dovrà prevedere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali ove esistenti, lo stato degli impianti edelle attrezzature tecnologiche, anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, l’esistenza dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), l’opzione eventuale per la cedolare secca con rinuncia espressa di qualsivoglia aumento e/o variazione Istat,lasuperficiecalpestabile, l’assenzadiascensoree se trattasi di piano terra, la zona in cui è situato l’immobile, la clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini
della normativa sulla protezione e sul trattamento dei dati personali (DLGS 196/2003),la modalità di calcolo del canone di locazione, nonché l’ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA rilasciata daparte di almeno una Organizzazione firmataria dell’Accordo, in calce al contratto pena la nullità dello stesso.
Art. 10 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E DEI CONTRATTI TIPO PER GLI USI TRANSITORI (Art. 5, comma 1, L. 431/98)
a) Per soddisfare le esigenze di stipula di contratti transitori, da parte dei proprietari e dei conduttori, si conviene che essi abbiano una durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
b) Il contratto deve prevedere specifica clausola che individui particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori prevedendo specifica clausola, che individui l’esigenza transitoria del locatore e del conduttore, i quali, dovranno confermare il verificarsi della stessa tramite lettera raccomandata, da inviarsi prima della scadenza del contratto di locazione.
c) Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale, oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista dell’art. 2, comma 1 della legge 431/98
d) L’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita dichiarazione, da allegareal contratto.
e) Per i contratti di locazione di natura transitoria le fasce di oscillazione per le zone omogenee individuate dal presente Accordo potranno essere incrementate nei valori minimi e massimi, nella fino a un massimo del 20% a valere per l’intera durata contrattuale.
Le parti, come sopra costituite, adottano il contratto tipo, denominato ALLEGATO B del D.M. 16/01/2017, la cui utilizzazione, come da modello allegato alla presente convenzione (Mod B), costituisce esclusiva condizione per l'applicazione dei canoni determinati secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2 della Legge 431/98-. Il contratto, inoltre dovrà prevedere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali ove esistenti, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, l’esistenza dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), l’opzione eventuale per la cedolare secca con rinunci espressa di qualsivoglia aumento e/o variazione Istat, la superficie calpestabile, l’assenza di ascensore e se trattasi di piano terra, la zona in cui è situato l’immobile, la clausola che faccia
riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla protezione e sul trattamento dei dati personali (DLGS 196/2003), la modalità di calcolo del canone di locazione nonché l’ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA in calce al contratto pena la nullità dello stesso.
Fattispecie di esigenze dei proprietari
quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- rientro all’estero;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per gli immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
- destinazione ad abitazione propria dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggiodi servizio;
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Fattispecie di esigenze dei conduttori
quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:
- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;
- trasferimento temporaneo dalla/della sede di lavoro;
- lavoro in modalità smart working per lavoratori dipendenti o autonomi;
- necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;
- acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;
- ristrutturazione oesecuzione di lavori cherendano temporaneamente inutilizzabile
l’abitazione del conduttore;
- campagna elettorale;
- matrimonio
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data
prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Sispecificacheper la stipula deicontrattidicui al presente articolo èsufficiente la sussistenza di una tra le esigenze prima indicate in capo anche a una sola delle parti contraenti ;
ART. 11 COMMISSIONE E PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
Le parti firmatarie del presente Accordi Territoriale si dotano di una “Commissione” per la risoluzione delle controversie sui canoni, sulla classificazione degli immobili, sugli oneri accessori, sulla ripartizione delle spese e sui diritti contrattuali e sindacali.
Locatori e Conduttori, assistiti dalle rispettive Associazioni firmatarie dell’ Accordo Territoriale e prima di adire l'autorità giudiziaria, potranno attivare una procedura di conciliazione e nello specifico, ciascuna parte può richiedere che sia nominata una Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale che deve, sempreché l'altra parte aderisca alla procedura, concludere il suo operato non oltre sessanta giorni dalla data della sua costituzione, secondo le modalità stabilite nel citato Allegato E.
L’allegato E in attuazione dell’art 6 del D.M. 16 gennaio 2017, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 4 , comma 2 della legge n° 431del 1998, disciplina “ le procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonchè la modalità di funzionamento della Commissione” attivate alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dell’art 6 :
• controversia che sorga in merito all’interpretazione ed esecuzione dei contratti nonchè in ordine all’esatta applicazione degli Accordi territoriali o integrativi;
• attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento ;
• variazione dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare locata , nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno , rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
• accertamento con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale.
Se il tentativo di conciliazione darà esito positivo si procederà alla stipula di un Verbale di intesa conclusiva, il quale costituirà parte integrante del Contratto di Locazione.
Il ricorso alla Commissione di Conciliazione Comunale, o il mancato accordo, non annullano il diritto delle parti sociali di promuovere ricorso alla Magistratura Ordinaria.
ART.12 CONTRATTI DI LOCAZIONE COME PREVISTI DALL’ART. 1 COMMA 6 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 62 DEL 16/01/2017 (G.U. 15/03/2017)
Le associazioni firmatarie dell’accordo hanno convenuto, uniformandosi alla fattispecie di cui all’art. 1 comma 6 del DM 62 del 15/03/2017, sulla possibilità di stipulare contratti di locazione - regolati dall’art. 2 comma 3 della Legge 431/98 (contratti agevolati di cui al capitolo I) -, stipulati in qualità di parte conduttrice, da Imprese o Associazioni di Imprese, datori di lavoro e Associazioni Onlus (che si occupano di immigrazione, per quanto riguarda queste ultime) - per la locazione di appartamenti destinati: al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti, nel caso di Imprese, Associazioni di Imprese e datori di lavoro ; al soddisfacimento di esigenze abitative di immigrati comunitari ed extra-comunitari, per quanto attiene alle Associazioni Onlus che si occupano di immigrazione ; al soddisfacimento di esigenze abitative di famiglie e/o persone inserite in progetti di inclusione sociale e/o segnalate dal comune. Le associazioni firmatarie dell’accordo hanno convenuto che nella locuzione “fruitore” - utilizzata nel comma 6 dell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale -debba intendersi che il fruitore, quindi intestatario del contratto quale parte conduttrice, sarà l’Associazione di Impresa, l’Impresa, il datore di lavoro o la Onlus. Nel contratto di locazione dovrà essere resa esplicita la destinazione dell’unità immobiliare ed il contratto sarà valido solo se sottoscritto e vidimato da almeno un rappresentante delle Associazioni firmatarie.
ART. 13 PRECISAZIONI SU RINNOVI TACITI CONTRATTI CANONE CONCORDATO
L’articolo 19 bis, inserito dalla legge n.58 del 28.6.2019, in fase di conversione, nel decreto 30.4.2019 n.34 (cd “Decreto Crescita”) ha stabilito che, al termine del periodo biennale di proroga dei contraƫti a canone agevolato, gli stessi si debbano intendere rinnovati tacitamente di un ulteriore biennio, in assenza di disdetta tempestiva. La norma è stata introdotta quale “interpretazione autentica” della legge 431/2019 per quanto riguarda i rinnovi delle locazioni agevolate, risolvendo il contrasto giurisprudenziale e dottrinale sorto al riguardo (varie sentenze prevedevano, al termine della proroga biennale, il rinnovo del contratto per il periodo contrattuale pattuito, solitamente triennale). Pertanto, in caso di tacito rinnovo, in forza del richiamato intervento legislativo, i contratti si devono intendere rinnovati sempre di anni due e non di anni 3 o altra durata inizialmente pattuita.
ART . 14 RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL’ACCORDO
Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, del DM 15/1/2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito. Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l’avvio della procedura di rinnovo.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione, inviando una nota per detta convocazione a tutte le altre parti firmatarie del presente accordo almeno dieci giorni prima della data fissata. In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell’Accordo, da motivare nella
richiesta, ogni organizzazione firmataria dell’Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche e integrazioni. Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune, e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l’Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione. Si precisa, comunque, che nessuna modifica, integrazione o abrogazione di cui ai commi precedenti, prima della naturale scadenza dell’accordo, potrà essere discussa senza la necessaria convocazione e il concorso di tutte le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo e dovranno essere approvate con decisione unanime delle stesse.
Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo. Accordo Territoriale sottoscritto in Castrovillari addi' 28.02.2022
IL PRESENTE ACCORDO È SOTTOSCRITTO IN CASTROVILLARI ADDI' 28.02.2022
L’ ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA’ L’ ASSOCIAZIONE DELL’INQUILINATO
UNIONCASA COSENZA CO.N.I.A.
Associazione Nazionale Proprietari Immobiliari Confederazione Nazionale Inquilini e Associati
in persona del Presidente Provinciale in persona del vicesegretario provinciale
e legale rappresentante pro tempore delegata alla stipula degli accordi territoriali
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxx sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxx
ALLEGATI
Sono parte integrante del presente Accordo Territoriale i seguenti Allegati:
1) Mappa e Zonizzazione del territorio del comune di Castrovillari
2) ALLEGATO A del D.M. 16/01/2017 – Contratto tipo ;
3) ALLEGATO B del D.M. 16/01/2017 – Contratto tipo di natura transitoria;
4) ALLEGATO D del D.M. 15/1/2017 - Tabella degli oneri accessori ;
5) ALLEGATO E del D.M. 15/1/2017 - Procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché la modalità di funzionamento della Commissione.
6) Modello Scheda richiesta per rilascio Attestazione di Rispondenza ex DM 16.01. 2017
7) Modello Attestazione di Rispondenza ex DM 16 01.2017 rilasciato dalle OO SS Firmatarie.
AREA CENTRALE - Zona Omi B1 (Centro Storico e Aree Limitrofe, Corso Garibaldi, Via Roma, XX Settembre, Coscile, Schiavello; |
AREA PERIFERICA - Zona Omi D 1 Localita Piano Delle Rose, Pieta’, Giardini, Pietrapiana, Ferrocinto, Vigne, Feliceto, |
AREA EXTRAURBANA - Zone Omi R1- R2 Area a Nord Verso Il Pollino – Cammarata e Altre Frazioni |
AREA CENTRALE - Zona Omi B1
(Centro Storico e Aree Limitrofe, Corso Garibaldi, Via Roma, XX Settembre, Coscile, Schiavello)
AREA PERIFERICA - Zona Omi D 1
Località Piano Delle Rose, Pieta’, Giardini, Pietrapiana, Ferrocinto, Xxxxx, Feliceto
AREA EXTRAURBANA - Zone Omi R1- R2
Area a Nord Verso Il Pollino – Cammarata e Altre Frazioni
15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62
ALLEGATO A
LOCAZIONE ABITATIVA
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
Il/La sig./soc. (1) ………………………………………………………………….. di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) ……………………………………… in persona di
…………………………...) concede in locazione al/ alla sig. (1) …………………………………..
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3) ……………………………………
(assistito/a da (2) ……………………..in persona di ……………………………………. ), che accetta, per sé e suoi aventi causa,
A) l’unità immobiliare posta in ………………………… via ………………………. n. piano
…… scala …… int. ….. composta di n. ……. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………... non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
B) una porzione dell’unità immobiliare posta in via
………………………. n. ……. piano …… scala …… int. ….. composta di x. xxxx, oltre
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5) ……………………………………………………………………………………………
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : ……………………………..……...………
b) prestazione energetica:…………………………………………………………………………….
c) sicurezza impianti ………………………………………………………………………………..…
d) tabelle millesimali: proprietà ……… riscaldamento …….… acqua …… altre …………………...
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ……………… anni (6), dal …………….. al ,
e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
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Articolo 2
(Canone)
A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra
………………………………………………… e depositato il …………. presso il Comune di
………………………………………. , ovvero dall’accordo integrativo sottoscritto tra ……(7) in data ……., è convenuto in euro , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel
domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero… , in n.
……… rate eguali anticipate di euro ……………… ciascuna, alle seguenti date:
………………………………………………... (4)
Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del , che comunque non può superare il 75% della
variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la “cedolare secca” per la durata dell’opzione. (8)
B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro , importo che il conduttore si
obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero…………………………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro
……………………ciascuna, alle seguenti date (4)
Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del ……………,che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la “cedolare secca” (8)
Articolo 3
(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
……………………….. pari a mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni
e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia: (10)
Articolo 4
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non
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superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11). Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro……………
xxxxx xxxxxxxxxx (12).
Articolo 5
(Spese di bollo e di registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all’Amministratore del condominio ai sensi dell’art. 13 legge 431 del 1998.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)
Articolo 6
(Pagamento)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Articolo 7
(Uso)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi ……………………………………..…
Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.
Articolo 8
(Recesso del conduttore)
E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
Articolo 9
(Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:
………………………………………..………………………………………………………………
……………………………… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.
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Articolo 10
(Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 11
(Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 12
(Impianti)
Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.
Articolo 13
(Accesso)
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:
……………………………………….……………………………………………..………………....
…………………………………………………………………………………………………………
Articolo 14
(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)
La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.
L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e
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conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione”, Allegato E al citato decreto.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
Articolo 15
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.
Altre clausole: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. Xxxxx, approvato e sottoscritto
…………………………..., lì, ……………….
Il locatore ……………………………………
Il conduttore …………………………………
A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento, risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.
Il locatore ……………………………………
Il conduttore …………………………………
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
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(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l’uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all’art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
(6) La durata minima è di anni tre.
(7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell’Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).
(8) Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di richiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
L’applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.
(9) Xxxxxxx tre mensilità.
(10) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro
(11) Per le proprietà di cui all’art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell’intero articolo:
Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all’articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98
- e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:
a) spese generali …………………………….
b) spese ascensore ………………………….
c) spese riscaldamento ……………………...
d) spese condizionamento ………………….
e) …………………………………………
f) ………………………………………….…
g) ……………………………………………
La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il
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conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all’articolo 14 del presente contratto.
Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.
Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ………………….. , da corrispondere in rate alle seguenti scadenze:
al ………………….euro ……………………………………………………
al ………………….euro ……………………………………………………
al ………………….euro …………………………………………………...
al ………………… euro ,
salvo conguaglio.
(12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.
(13) Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.
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ALLEGATO B
LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)
Il/La sig./soc. (1) ………………………………………………………………….. di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) ………………… in persona di )
concede in locazione al/ alla sig. (1) di seguito denominato/ a
conduttore, identificato/a mediante (3)……………………………………………… (assistito/ a da
(2) …………… in persona di ), che accetta, per sé e suoi aventi causa,
A) l’unità immobiliare posta in ………………………… via ………………………. n. piano
…… scala …… int. ….. composta di n. ……. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) ……………………………………………………………………………
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
B) una porzione dell’unità immobiliare posta in via
………………………. n. ……. piano …… scala …… int. ….. composta di n. ……. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (5) :…………………………………………………………………………………………...…
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : ……………………….……...………….…
b) prestazione energetica:……………………………………………………………………….…….
c) sicurezza impianti …………………………………………………………………………………..
d) tabelle millesimali: proprietà ……… riscaldamento …….… acqua …… altre …………………
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ………………mesi/giorni (6), dal al
………………., allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2
(Esigenza del locatore/conduttore) (4)
A) Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l’Allegato B - e dall'Accordo territoriale tra ……………………………. depositato il ……………..
presso il Comune di ……………., ovvero dall’Accordo integrativo sottoscritto tra… in
data………….(7) dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto………………………………, e che documenta, in caso di durata superiore a 30 giorni, allegando ………………………………
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B) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 4 del decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti, ex art. 4 comma 2 legge 431/98, e dall’Accordo territoriale tra……………………..
depositato il …………. presso il Comune di ………………….., ovvero dall’Accordo integrativo sottoscritto tra…….. (7) in data… le parti concordano, assistite con il supporto, quanto al
locatore da …. in persona di ……. e quanto al conduttore da ……. in persona di che la
presente locazione ha natura transitoria per il seguente motivo………………………………………………………………………………………………
(Il presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
Articolo 3
(Inadempimento delle modalità di stipula)
Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall’art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.
In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
Articolo 4
(Canone)
A. Il canone di locazione è convenuto in euro …………………….………..….. , importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………………………………, in n. ……… rate eguali anticipate di euro
………………ciascuna, alle seguenti date: (4)
B. Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell’ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale depositato il …..…. presso il Comune di , ovvero dall’Accordo integrativo (7) sottoscritto
tra……. in data………, è convenuto in euro , importo che il conduttore si
obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero
……………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti
date: (4).
(Il periodo B non si applica nei contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro… , che il conduttore si obbliga a corrispondere
nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario ovvero……………………, in n.
…………… rate eguali anticipate di euro ………….. ciascuna, alle seguenti date:
……………………………………………………………. (4)
(Il periodo C non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
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Articolo 5
(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
………………………….. pari a n. mensilità del canone (8), non imputabile in conto canoni
e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: (9)
Articolo 6
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’Allegato B.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (10)
Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro ).
Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro… (11), salvo
conguaglio.
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all’Amministratore del Condominio ai sensi dell’art. 13 della legge 431/98.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (12)
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
Articolo 8
(Pagamento)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto,
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ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.
Articolo 9
(Uso)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 10
(Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
Articolo 11
(Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:…………………………………………/ di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)
Articolo 12
(Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
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Articolo 13
(Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
Articolo 14
(Impianti)
Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n.192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
Articolo 15
(Accesso)
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:
…………………………………….……………………………………………… (4)
(Il secondo periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
Articolo 16
(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)
La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.
L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e
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conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al sopracitato decreto.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
Articolo 17
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.
Altre clausole …………………………………………………………………………………... …
Xxxxx, approvato e sottoscritto
…………………………….., li …………………
Il locatore ………………………………………..
Il conduttore ……………………………………..
A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratto.
Il locatore ………………………………………...
Il conduttore ………………………………………
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NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l’uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all’art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.
(6) La durata massima è di mesi diciotto.
(7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell’Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori)
(8) Xxxxxxx tre mensilità.
(9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.
(10) Per le proprietà di cui all’art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione sostitutiva dell’intero articolo:
Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all’articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98
- e di cui il presente contratto costituisce l’allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:
a) spese generali …………………………….
b) spese ascensore ………………………….
c) spese riscaldamento ……………………...
d) spese condizionamento ………………….
e) …………………………………………
f) ………………………………………….…
g) ……………………………………………
La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva
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e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all’articolo 14 del presente contratto.
Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.
Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ………………….. , da corrispondere in rate alle seguenti scadenze:
al ………………….euro ……………………………………………………
al ………………….euro ……………………………………………………
al ………………….euro …………………………………………………...
al ………………… euro ……………………………………………………
salvo conguaglio.
(11) indicare: mensile, bimestrale, trimestrale ecc.
(12) Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.
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ALLEGATO D
TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
ASCENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti | L | C |
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione | L | C |
Ispezioni e collaudi | C | |
AUTOCLAVE Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) Manutenzione ordinaria Imposte e tasse di impianto Forza motrice | L L | C C |
Ricarico pressione del serbatoio | C | |
Ispezioni, collaudi e lettura contatori | C | |
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza | L L L L L | C C C C C |
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA, Installazione e sostituzione degli impianti | L | |
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario | L | C |
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale | C | |
Lettura dei contatori | C | |
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua | C |
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IMPIANTI SPORTIVI
Installazione e manutenzione straordinaria L
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) C Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale
per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) C
IMPIANTO ANTINCENDIO
Installazione e sostituzione dell’impianto L
Acquisti degli estintori L
Manutenzione ordinaria C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi C
IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE DATI INFORMATIVI
Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato e per l’accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo
o satellitare L
Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato e per l’accesso
a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare C
PARTI COMUNI
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari L Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C Manutenzione straordinaria della rete di fognatura L Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione
dei condotti e pozzetti C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere L Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C Installazione e sostituzione di serrature L
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati C Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, L armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli C segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide
e altro materiale di arredo
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile C Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali L
PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti C Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento
e sanitario C
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Rifacimento di chiavi e serrature C
Tinteggiatura di pareti C
Sostituzione di vetri C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo, dell’impianto citofonico e videocitofonico e dell’impianto individuale
di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare
C
Verniciatura di opere in legno e metallo C
Manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento C Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento e condizionamento L
PORTIERATO
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima,
premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. L10% C90% Materiale per le pulizie C
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. L10% C90%
Manutenzione ordinaria della guardiola L10% C90%
Manutenzione straordinaria della guardiola L
PULIZIA
Spese per l’assunzione dell’addetto L
Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi,
ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. C Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L
Spese per le pulizie appaltate a ditta C
Materiale per le pulizie C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C
Acquisto di bidoni, xxxxxxxx e contenitori L
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C
SGOMBERO NEVE
Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso
LEGENDA
L = locatore C = conduttore
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ALLEGATO E
PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHE’ MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
Il presente Allegato stabilisce, in attuazione dell’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431 del 1998 “le procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della Commissione” attivate in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dello articolo 6:
- controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali o integrativi;
- attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento;
- variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
- accertamento, con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale.
Articolo 2
(Richiesta per l’avvio della procedura)
La parte interessata ad attivare la procedura rivolge ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare o dei conduttori firmatarie dell’accordo territoriale, richiesta per la procedura di negoziazione paritetica e conciliazione presentando istanza nelle forme previste dall’Organizzazione .
L’Organizzazione, valutata l’ammissibilità della richiesta, indica il negoziatore.
La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
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Articolo 3
(Comunicazione)
Il negoziatore indicato provvede, nel termine di 7 giorni dalla presentazione, a dare comunicazione all’altra parte della richiesta ricevuta allegando l’istanza sottoscritta dal richiedente, copia del presente Allegato E e dichiarazione di adesione alla procedura.
Tale dichiarazione contiene l’indicazione della Organizzazione scelta dal ricevente e la sottoscrizione da parte del negoziatore da questa nominato.
Trascorsi 20 giorni dal ricevimento, in assenza della adesione ovvero in caso di esplicito rifiuto, l’Organizzazione comunica alle due parti il mancato esito.
Articolo 4
(Ruolo, obblighi e condotta dei negoziatori)
I negoziatori non assumono poteri decisionali o arbitrali e sono tenuti a svolgere il loro ruolo con diligenza e imparzialità con la finalità di consentire alle parti, con il necessario apporto di competenza ed esperienza, il raggiungimento di un accordo.
E’ loro obbligo astenersi dal partecipare alla procedura, ovvero di sospenderne il proseguimento se iniziata, ove ravvisino motivi, anche sopraggiunti, connessi ai rapporti con le parti, che costituiscano possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento dell’incarico.
E’ loro obbligo astenersi dall’assumere il ruolo di difensore o arbitro o conciliatore in qualsiasi procedimento di natura contenziosa instaurato tra le parti.
E’ loro obbligo portare a termine le procedure di negoziazione per le quali sono stati nominati. Solo nel caso di comprovata impossibilità a proseguire l’adempimento dell’incarico ricevuto, l’Organizzazione di riferimento nomina un nuovo negoziatore.
Articolo 5
(Obblighi di riservatezza)
La procedura di negoziazione è riservata e non è consentita la verbalizzazione di qualsiasi dichiarazione, comunicazione e scambio di informazioni.
E’ vietato a negoziatori, parti, tecnici, consulenti e comunque ad ogni altro partecipante alla negoziazione ed agli incontri conseguenti, di comunicare a terzi quanto appreso nel corso della procedura.
E’ altresì vietato, in ogni eventuale procedimento giudiziario o arbitrale o conciliativo relativo alla stessa controversia, avvalersi delle informazioni di cui i partecipanti abbiano avuto conoscenza in ragione della loro presenza alla procedura.
Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il negoziatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura, a testimoniare, nel corso del giudizio eventualmente promosso sulla stessa controversia, in merito ai fatti ed alle circostanze di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione della procedura
I negoziatori ed ogni eventuale collaboratore sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal D. lgs
n.196 del 2003.
15-3-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 62
Articolo 6
(Avvio della procedura)
Con il ricevimento dell’adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita.
I negoziatori, nel primo contatto, esaminate attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l’accettazione. Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti. Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia.
I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all’espletamento della procedura.
Articolo 7
(Nomina di consulenti)
Ove la particolare natura della controversia lo richieda, le parti possono concordare la nomina di un consulente tecnico terzo sulla base di criteri di scelta condivisi e il cui onere ricade sulle due parti in uguale misura.
Articolo 8
(Proposta di risoluzione)
Al termine della procedura, la Commissione, ove richiesto concordemente dalle parti, formula, non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, una proposta di verbale di accordo che, sottoscritto dalle parti, definisce la controversia quale atto transattivo ai sensi dell’articolo 1965 del Codice civile.
Il verbale stabilisce altresì ogni conseguente adempimento fiscale e contrattuale a carico delle parti, compresa la possibilità dei stipulare un nuovo contratto, per assicurare compiuta attuazione dell’accordo.
17A01858
MODELLO RICHIESTA PER RILASCIO ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16 Gennaio 2017
******
Il/ La sig./xxx.xx C.F.: in qualità Locatore dell’immobile sito in Xxxxxxxxxxxxx (XX) xxx/xxxxx/xxxxxx xx xxxxxx Xxxxx , Xxxxx , censito al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio
Particella Sub Categoria , Classe Vani Rendita Catastale € , locato con
contratto di locazione a canone concordato / di natura transitoria per motivi di - durata e decorrenza dal
, stipulato in data il/ la sig./xxx.xx C.F.: in corso di registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, presenta richiesta per l’attestazione ex D.M. 16 Gennaio 2017, dichiarando, sotto la sua responsabilità, i seguenti elementi:
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell’ Accordo territoriale -
SUPERFICI | MQ | Coefficiente | Superficie |
Superficie calpestabile alloggio superiore a 80,00 mq compresa fra 51,00 e 70,00 mq non oltre 80 mq uguale o inferiore a 50,00 mq non oltre 60 mq | mq mq mq | X 1,00 X 1,15 X 1,20 | mq mq mq |
Superficie dei vani con altezza inferiore a m 1,70 | mq | X 0,15 | mq |
Superficie delle autorimesse singole | mq | X 0,50 | mq |
Superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune | mq | X 0,20 | mq |
Superficie vani accessori comunicanti aservizio dei vani principali | mq | X 0,50 | mq |
Superficie vani accessori non comunicanti a servizio dei vani principali | mq | X 0,25 | mq |
Balconi, terrazze o simili di pertinenza esclusiva fino a 25 mq quota eccedente i 25 mq | mq mq | X 0,30 X 0,10 | mq mq |
Giardino o superficie scoperta di pertinenza in godimento esclusivo del conduttore | mq | X 0,20 | mq |
TOTALE SUPERFICIE CONVENZIONALE Mq.
IN CASO DI LOCAZIONE PARZIALE | PORZIONE USO ESCLUSIVO DI IMMOBILE LOCATO Mq. PORZIONE USO COMUNE DI IMMOBILE LOCATO Mq. PORZIONE DI IMMOBILE LOCATO Mq. |
Allacciamento rete fognante Impianto di Riscaldamento Erogazione Gas Normale stato di manutenzione Rete Idrica
ELEMENTI E PARAMETRI
1 | tipologia catastale A/2 | |
2 | riscaldamento autonomo | |
3 | allaccio alla rete metanifera o predisposizione | |
4 | aria condizionata o climatizzata | |
5 | doppi infissi oppure infissi con vetrocamera o infissi antirumore | |
6 | impianto di produzione energie rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, etc...) | |
7 | stabile ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10anni | |
8 | caldaia a condensazione e/o stufe o caminetti con alimentazione a biomasse | |
9 | corpi illuminanti a LED nella totalità dell’alloggio | |
10 | impianto di videosorveglianza o sistema di sicurezza o di allarme | |
11 | antenna centralizzata o impianto satellitare | |
12 | citofono o videocitofono | |
13 | doppi servizi | |
14 | box auto | |
15 | posto auto assegnato | |
16 | cantina, sottotetto, soffitta o sottoscala (uno a scelta) | |
17 | cortile , giardino o impianti sportivi condominiali (uno a scelta) | |
18 | giardino a uso esclusivo con superficie di 80 mq. ooltre | |
19 | doppio ingresso | |
20 | linea telefonica e ADSL o presenza di Wi-Filibero | |
21 | porta blindata e/o finestre blindate | |
22 | cucina con finestra/balcone | |
23 | balcone o terrazzo | |
24 | alloggio situato nel raggio di 300 m. da fermate di linee di trasporto pubblico urbano | |
25 | alloggio situato nel raggio di 500 m dall’ Autostazione Bus | |
26 | alloggio situato nel raggio di 300 m da supermercati o mercati alimentari giornalieri | |
27 | alloggio situato nel raggio di 300 m da scuole pubbliche primarie e secondarie | |
28 | alloggio o complesso condominiale completamente recintato con cancello carrabile | |
29 | palazzina non superiore a quattro piani, con un massimo di 3 appartamenti a piano | |
30 | ascensore | |
31 | strutture di superamento di barriere architettoniche (rampe disabili, etc) |
ELEMENTI E PARAMETRI n°
Tabella A - MAGGIORAZIONI E DIMINUZIONI FASCE DI OSCILLAZIONE CANONI DI LOCAZIONE
A.1 - DURATA | ||||||
Durata contrattuale di anni 4 + 2 | + 4 % | min / max | + | min | xxx | |
Xxxxxx contrattuale di anni 5 + 2 | + 6 % | min / max | + | min | xxx | |
Xxxxxx contrattuale di anni 6 + 2 e oltre | + 8 % | min / max | + | min | max | |
A.2 - PREAVVISO E DEPOSITO CAUZIONALE | ||||||
Recesso con preavviso inferiore o uguale a tre mesi | + 5 % | min / max | + | min | max | |
Deposito cauzionale uguale o inferiore a n° 2 rate mensili di canone / o non versa | + 5 % | min / max | + | min | max | |
A.3 - ARREDAMENTO | ||||||
Completamente arredato con mobilio efficiente e elettrodomestici funzionanti | + 20% | min / max | + | min | max | |
Parzialmente arredata e/o con mobilio scadente | + 10% | min / max | + | min | max | |
A.4 - CLASSE ENERGETICA | ||||||
Classe energetica A.P.E. - A o B | + 15% | min / max | + | min | max | |
Classe energetica A.P.E. - C o D | + 10% | min / max | + | min | max | |
Classe energetica A.P.E. - E o F | + 5% | min / max | + | min | max |
A. 5 - CATEGORIA CATASTALE E/O UNIFAMILIARE | ||||||
Unità immobiliare unifamiliare e/o Unità abitative categoria catastale. A/7 | + 15% | min / max | + | min | max | |
A. 6 - ANNO DI COSTRUZIONE | ||||||
Unità abitative con Permesso di Costruire a far data 01 Gennaio 2012 | + 15% | min / max | + | min | max | |
A. 7 - ALLOCAZIONE IMMOBILE | ||||||
Alloggi situati al piano attico panoramico | + 10% | min / max | + | min | max | |
A. 8 - ZONE DI PREGIO | ||||||
Affaccio su zone di pregio quali Corso Garibaldi, piazza Municipio e via Roma | + 15% | min / max | + | min | max | |
A. 9 - DURATA TRANSITORIA | ||||||
Contratto locazione di natura transitoria | + 20% | min / max | + | min | max | |
TOTALE MAGGIORAZIONI A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6 + A.7 + A.8 + A.9 = | + | + | min | max | ||
A.10 DIMINUZIONI FASCE | ||||||
Alloggi posti oltre il quarto piano fuori terra senza ascensore | - 15% | min / max | + | min | max | |
Alloggi situati al piano seminterrato – abitabile | - 20% | min / max | + | min | max | |
TOTALE DETRAZIONI | - | + | min | max |
TOTALE MAGGIORAZIONI/DIMINUZIONI /
Il/la Sig./Sig.ra nella qualità di locatore dichiara che i dati sopra comunicati sono stati dallo/a stesso/a rilevati e verificati. Pertanto, riconoscendo che la Attestazione di Rispondenza verrà rilasciata, secondo quanto previsto dal D.
M. 16/1/2017, sulla base di quanto dichiarato dallo/a stesso/a, solleva espressamente l'Organizzazione in persona dell'attestatore da qualsiasi responsabilità derivante da errori, omissioni o asserzioni non veritiere relative ai dati dichiarati nel presente atto.
Castrovillari lì ……………………………………………
Il/La dichiarante
ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16 Gennaio 2017
******
L’Associazione di Categoria ………………………, in persona di ………………………..
PREMESSO CHE
Il/ La sig./xxx.xx C.F.: in qualità Locatore dell’immobile sito in Xxxxxxxxxxxxx (XX) xxx/xxxxx/xxxxxx xx xxxxxx Xxxxx , Xxxxx , censito al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio
Particella Sub Categoria , Classe Vani Rendita Catastale € , locato con
contratto di locazione a canone concordato / di natura transitoria per motivi di - durata e decorrenza dal
, stipulato in data il/ la sig./xxx.xx C.F.: in corso di registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, ha presentato richiesta per l’attestazione ex D.M. 16 Gennaio 2017, dichiarando, sotto la sua responsabilità, i seguenti elementi:
CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell’ Accordo territoriale -
SUPERFICI | MQ | Coefficiente | Superficie |
Superficie calpestabile alloggio superiore a 80,00 mq compresa fra 51,00 e 70,00 mq non oltre 80 mq uguale o inferiore a 50,00 mq non oltre 60 mq | mq mq mq | X 1,00 X 1,15 X 1,20 | mq mq mq |
Superficie dei vani con altezza inferiore a m 1,70 | mq | X 0,15 | mq |
Superficie delle autorimesse singole | mq | X 0,50 | mq |
Superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune | mq | X 0,20 | mq |
Superficie vani accessori comunicanti aservizio dei vani principali | mq | X 0,50 | mq |
Superficie vani accessori non comunicanti a servizio dei vani principali | mq | X 0,25 | mq |
Balconi, terrazze o simili di pertinenza esclusiva fino a 25 mq quota eccedente i 25 mq | mq mq | X 0,30 X 0,10 | mq mq |
Giardino o superficie scoperta di pertinenza in godimento esclusivo del conduttore | mq | X 0,20 | mq |
TOTALE SUPERFICIE CONVENZIONALE Mq.
IN CASO DI LOCAZIONE PARZIALE | PORZIONE USO ESCLUSIVO DI IMMOBILE LOCATO Mq. PORZIONE USO COMUNE DI IMMOBILE LOCATO Mq. PORZIONE DI IMMOBILE LOCATO Mq. |
Allacciamento rete fognante Impianto di Riscaldamento Erogazione Gas Normale stato di manutenzione Rete Idrica
AREA ZONA OMI
ELEMENTI E PARAMETRI
1 | tipologia catastale A/2 | |
2 | riscaldamento autonomo | |
3 | allaccio alla rete metanifera o predisposizione | |
4 | aria condizionata o climatizzata | |
5 | doppi infissi oppure infissi con vetrocamera o infissi antirumore | |
6 | impianto di produzione energie rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, etc...) | |
7 | stabile ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10anni | |
8 | caldaia a condensazione e/o stufe o caminetti con alimentazione a biomasse | |
9 | corpi illuminanti a LED nella totalità dell’alloggio | |
10 | impianto di videosorveglianza o sistema di sicurezza o di allarme | |
11 | antenna centralizzata o impianto satellitare | |
12 | citofono o videocitofono | |
13 | doppi servizi | |
14 | box auto | |
15 | posto auto assegnato | |
16 | cantina, sottotetto, soffitta o sottoscala (uno a scelta) | |
17 | cortile , giardino o impianti sportivi condominiali (uno a scelta) | |
18 | giardino a uso esclusivo con superficie di 80 mq. ooltre | |
19 | doppio ingresso | |
20 | linea telefonica e ADSL o presenza di Wi-Filibero | |
21 | porta blindata e/o finestre blindate | |
22 | cucina con finestra/balcone | |
23 | balcone o terrazzo | |
24 | alloggio situato nel raggio di 300 m. da fermate di linee di trasporto pubblico urbano | |
25 | alloggio situato nel raggio di 500 m dall’ Autostazione Bus | |
26 | alloggio situato nel raggio di 300 m da supermercati o mercati alimentari giornalieri | |
27 | alloggio situato nel raggio di 300 m da scuole pubbliche primarie e secondarie | |
28 | alloggio o complesso condominiale completamente recintato con cancello carrabile | |
29 | palazzina non superiore a quattro piani, con un massimo di 3 appartamenti a piano | |
30 | ascensore | |
31 | strutture di superamento di barriere architettoniche (rampe disabili, etc) |
ELEMENTI E PARAMETRI n°
FASCIA DI OSCILLAZIONE APPLICATA
€ mq/ mese /
Tabella A - MAGGIORAZIONI E DIMINUZIONI FASCE DI OSCILLAZIONE CANONI DI LOCAZIONE
A.1 - DURATA | ||||||
Durata contrattuale di anni 4 + 2 | + 4 % | min / max | + | min | xxx | |
Xxxxxx contrattuale di anni 5 + 2 | + 6 % | min / max | + | min | xxx | |
Xxxxxx contrattuale di anni 6 + 2 e oltre | + 8 % | min / max | + | min | max | |
A.2 - PREAVVISO E DEPOSITO CAUZIONALE | ||||||
Recesso con preavviso inferiore o uguale a tre mesi | + 5 % | min / max | + | min | max | |
Deposito cauzionale uguale o inferiore a n° 2 rate mensili di canone / o non versa | + 5 % | min / max | + | min | max | |
A.3 - ARREDAMENTO | ||||||
Completamente arredato con mobilio efficiente e elettrodomestici funzionanti | + 20% | min / max | + | min | max | |
Parzialmente arredata e/o con mobilio scadente | + 10% | min / max | + | min | max | |
A.4 - CLASSE ENERGETICA | ||||||
Classe energetica A.P.E. - A o B | + 15% | min / max | + | min | max | |
Classe energetica A.P.E. - C o D | + 10% | min / max | + | min | max | |
Classe energetica A.P.E. - E o F | + 5% | min / max | + | min | max | |
A. 5 - CATEGORIA CATASTALE E/O UNIFAMILIARE | ||||||
Unità immobiliare unifamiliare e/o Unità abitative categoria catastale. A/7 | + 15% | min / max | + | min | max |
A. 6 - ANNO DI COSTRUZIONE | ||||||
Unità abitative con Permesso di Costruire a far data 01 Gennaio 2012 | + 15% | min / max | + | min | max | |
A. 7 - ALLOCAZIONE IMMOBILE | ||||||
Alloggi situati al piano attico panoramico | + 10% | min / max | + | min | max | |
A. 8 - ZONE DI PREGIO | ||||||
Affaccio su zone di pregio quali Corso Garibaldi, piazza Municipio e via Roma | + 15% | min / max | + | min | max | |
A. 9 - DURATA TRANSITORIA | ||||||
Contratto locazione di natura transitoria | + 20% | min / max | + | min | max | |
TOTALE MAGGIORAZIONI A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6 + A.7 + A.8 + A.9 = | + | + | min | max | ||
A.10 DIMINUZIONI FASCE | ||||||
Alloggi posti oltre il quarto piano fuori terra senza ascensore | - 15% | min / max | + | min | max | |
Alloggi situati al piano seminterrato – abitabile | - 20% | min / max | + | min | max | |
TOTALE DETRAZIONI | - | + | min | max |
TOTALE MAGGIORAZIONI/DIMINUZIONI /
FASCIA DI OSCILLAZIONE CON INCREMENTI/ DECREMENTI /
CANONE MASSIMO APPLICABILE : €/mq mese X mq = mensili
CANONE MASSIMO APPLICABILE PORZIONE LOCATA: €/mq mese X mq = mensili (in caso di locazione parziale.)
VALORE APPLICATO €/mq mese
CANONE APPLICATO : € mq/mese X mq € mensili = €_ annui (arrotondamento per )
- Che Il/la Sig./Sig.ra nella qualità di locatore dichiara che i dati sopra comunicati sono stati dallo/a stesso/a rilevati e verificati. Pertanto, riconoscendo che la presente Attestazione è rilasciata, secondo quanto previsto dal D. M. 16/1/2017, sulla base di quanto dichiarato dallo/a stesso/a, solleva espressamente l'Organizzazione in persona dell'attestatore da qualsiasi responsabilità derivante da errori, omissioni o asserzioni non veritiere relative ai dati dichiarati nel presente atto.
Il/La dichiarante
- Tutto ciò premesso, l’Organizzazione come sopra rappresentata, sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell’ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,
ATTESTA
che i contenuti economici e normativi del contratto corrispondono a quanto previsto dall’Accordo territoriale vigente per il Comune di Castrovillari definito tra le Organizzazioni sindacali della proprietà Edilizia e degli Inquilini, firmato e depositato il ( prot. n. ).
Castrovillari lì
Il dichiarante p. l’Organizzazione
…………………………………………………………………