ISTITUTO COMPRENSIVO “GUIDO MILANESI”
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO “XXXXX XXXXXXXX”
Xxx Xxxxxx, 00- 00000 XXXX 18° Distretto Scolastico
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REGOLAMENTO PER STIPULA DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Con l’avvento dell’autonomia, le Istituzioni scolastiche hanno acquisito la personalità giuridica e, di conseguenza, la possibilità di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali. L’art. 43 della Legge n. 449/97 prevede che le pubbliche amministrazioni, “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati” possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni.
L’art. 33, c. 2, del D.I. n. 44/2001 (“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica”) stabilisce che al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione.
Lo stesso D.I. 44/2001, all’art. 41, precisa: “è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. E’ fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola”.
Premesso ciò
Vista la L. n. 59/1997, art. 21 Vista la L. n. 449/1997, art. 43
Visto il D.I. n. 44/2001 artt. 33, 41,
il Consiglio di Istituto formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione di cui l’Istituto Comprensivo “Xxxxx Xxxxxxxx” intende avvalersi, al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell’organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare contributi economici per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato relativamente all’offerta formativa.
ART. 1- DEFINIZIONE
Particolari progetti e attività, gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere cofinanziati da enti, associazioni o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo o marchio, a fronte dell’obbligo di versare un determinato corrispettivo.
Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto. I criteri per l’individuazione degli sponsor e i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico (o i suoi delegati) possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d’Istituto.
La gestione delle sponsorizzazioni all’interno di ogni singolo progetto viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono indicati:
a) l’oggetto della sponsorizzazione;
b) la completa descrizione delle modalità di attuazione della sponsorizzazione;
c) l’eventuale diritto di “esclusiva”;
d) la durata del contratto e l’eventuale sua rinnovabilità;
e) il corrispettivo;
f) le modalità procedurali e le eventuali garanzie richieste;
g) le responsabilità e gli impegni reciproci;
h) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
i) l’indicazione del Foro competente per la risoluzione di controversie.
ART. 2 – OGGETTO
Possono essere oggetto di sponsorizzazione:
− attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
− interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.);
− interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico- scientifiche etc.;
− iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
− iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, ecc.);
− realizzazione, allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi per le attività didattiche, (con annessa fornitura di materiale specifico), laboratori di informatica (con eventuale manutenzione), laboratori di arte e immagine, laboratori musicali;
− materiale per la pulizia degli ambienti, materiale didattico per le classi per la gestione delle attività amministrative( carta, toner, fotocopiatrici, ecc.);
− materiale per la piccola manutenzione degli ambienti di didattica (piccola ferramenta, lampade di illuminazione, ecc.);
− interventi di manutenzione delle aree esterne dell’Istituto (manutenzione del verde, fornitura e posa in opera di materiale per la cura degli spazi esterni, ecc.);
− ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.
ART. 3 – FORME DI SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
− contributi economici:lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente all’Istituto Comprensivo. Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa;
− cessione gratuita di beni e/o servizi: gli Enti, le Aziende, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. La Scuola, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate;
− compartecipazione economica diretta: lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dalla Scuola, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta tra quelle definite.
Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel PTOF della scuola.
Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ma è, eventualmente, rinnovabile.
Le somme percepite a seguito di contratto di sponsorizzazione e di convenzione verranno utilizzate per finanziare il progetto specifico correlato al contratto stesso o, nel caso di una mancanza di correlazione, utilizzate secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto.
Le somme eventualmente non utilizzate sono considerate risparmi di spesa ed utilizzate con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Istituto, nell’ambito del Programma Annuale.
ART. 4 – OBBLIGHI DELLA SCUOLA
La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:
− riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc...);
− pubblicazione nel sito WEB della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
− posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
− distribuzione in loco di materiale pubblicitario.
Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.
Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.
Le spese delle forme pubblicitarie e l'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura di Legge.
ART.5 – VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONI
L’Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di rifiutare proposte di sponsorizzazione, quando è ravvisata la possibilità che la scuola, nella figura del suo legale rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere di eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.
In particolare, l’Istituto Comprensivo non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:
− probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata dello sponsor: tutte le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazioni se direttamente interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti;
− possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalle qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
− messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
− pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc. ;
− messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
− in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
L'apprezzamento definitivo ed esaustivo, delle proposte di sponsorizzazione, con eventuali note del Dirigente sarà operato a cura del Consiglio di Istituto.
Annualmente il Consiglio potrà delegare a ciò una Commissione composta dal Dirigente Scolastico, il Presidente del Consiglio di Istituto, un genitore, un docente, un ATA e il DSGA con poteri deliberativi esclusivamente all’unanimità, che se non raggiunta, riporterà la discussione in sede consigliare.
ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DELLO SPONSOR
L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:
− Recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti individuati;
− Avviso pubblico, sul Sito Web della Scuola, delle iniziative da sponsorizzare ed accettazione delle proposte di maggiore interesse;
− Gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione di quelle più convenient
Negli ultimi due casi, l’avviso deve contenere i seguenti dati:
a) l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor;
b) l’esatta determinazione dell’offerta per la pubblicità;
c) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
In ambedue i casi l’offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare, di regola:
a) il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
b) l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso o esplicitate negli incontri con il Dirigente Scolastico.
L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche:
− l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24/11/81 n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
− l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
− la non corrispondenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
b) per le persone giuridiche:
− oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale (o dei legali) rappresentante;
− l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari.
L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
ART. 7 – MONITORAGGIO
Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l’applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.
Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Consiglio di Istituto, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
ART. 8 – FACOLTA’ DI RECESSO
E’ prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all’immagine dell’Istituto Comprensivo, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.
ART. 9 - PRIVACY
La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell’Istituto Comprensivo non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.
Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per l’amministrazione dell’Istituto Comprensivo di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 13 della Legge n. 675/1996 e successive modificazioni. Titolare del trattamento è l’istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Xxxxxxxxxx, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti.
ART. 11 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia.
LETTO E APPROVATO CON DELIBERA n°3 del 30/11/2016