CONVENZIONE QUADRO
[UOR: CSI000040 - Classif. III/14]
Prot. n. 0006185 del 03/03/2015 -
CONVENZIONE QUADRO
TRA
L‘Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Ferrara C.F. 80007370382, in persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx domiciliato per la carica presso la sede legale, debitamente autorizzato alla firma del presente atto, nel prosieguo (“UNIFE”)
E
la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30,
C.F. 97329350587, in persona del Direttore Scientifico, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche indicata come “l’Istituto” o “IIT” o “Fondazione”), autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro giusta delibera del Comitato Esecutivo del 16/02/2015.
(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)
PREMESSO CHE
a) la Fondazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituita con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, in particolare contribuendo a svilupparne l’eccellenza scientifica e tecnologica assicurando l’apporto di ricercatori italiani e stranieri;
b) per il conseguimento di questi scopi, la Fondazione provvede anche tramite la costituzione di Laboratori destinati a realizzare specifici programmi scientifici, nell’ambito di accordi di collaborazione con altre Istituzioni o Enti di ricerca pubblici e/o privati;
c) ai sensi del Regolamento di Funzionamento Generale IIT, il Direttore scientifico della Fondazione è responsabile dell’attuazione delle strategie e delle delibere del Comitato Esecutivo e dell’allocazione dei fondi alle strutture di ricerca nel rispetto del piano strategico, nonché della coerenza tra le attività scientifiche e i progetti di utilizzo della tecnologia della Fondazione, coordinando le attività di formazione di IIT;
d) UNIFE è istituto pubblico di istruzione superiore e centro di ricerca scientifica nazionale ed internazionale e che è suo precipuo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con altri Istituti di ricerca operanti in tutto o in parte su programmi e progetti finanziati dallo Stato e da altri organismi pubblici, internazionali o privati;
e) le Parti hanno instaurato da tempo rapporti di collaborazione in materia di alta formazione e di ricerca, in particolare mediante la sottoscrizione della Convenzione Quadro tra IIT e il Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico-Specialistiche di UNIFE in data 24 settembre 2014;
f) UNIFE e l’IIT, ravvisando l’opportunità di sviluppare attività di ricerca congiunta utilizzando sinergicamente le reciproche risorse e valorizzando lo scambio di conoscenze e professionalità, hanno manifestato il comune interesse di proseguire le attività già proficuamente avviate mediante la sottoscrizione della presente Convenzione Quadro per la realizzazione del progetto scientifico riportato sub Allegato 1 mediante la realizzazione del Centro IIT@UNIFE for Translational Neurophysiology (da qui in poi denominato IIT@UNIFE).
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Premesse e Allegati
1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 Oggetto
2.1 UNIFE e l’IIT, nell’ambito delle finalità previste dai rispettivi ordinamenti e statuti, si impegnano reciprocamente a consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le modalità di cui alla presente Convenzione.
2.2 In particolare, le Parti dichiarano e riconoscono i propri reciproci impegni in relazione alle attività da realizzare per la prosecuzione delle attività previste presso IIT@UNIFE e l’esecuzione del progetto di ricerca indicato nell’Allegato 1.
2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che IIT@UNIFE non assume alterità giuridico patrimoniale rispetto alle Parti medesime, costituendo unicamente strumento e modalità per dare luogo alla realizzazione di una attività con comunione di scopo senza carattere corrispettivo reciproco.
Art. 3 Impegni di UNIFE
3.1 UNIFE si impegna a:
a) garantire ogni necessaria collaborazione al fine di conseguire l’oggetto della presente Convenzione assicurando a IIT ogni utile supporto affinché possa proseguire nello sviluppo del proprio Centro di Ricerca svolgendovi il progetto scientifico previsto;
b) a concedere ad IIT, per l’intera durata della presente convenzione la disponibilità gratuita di una porzione dell’immobile pari a mq. 212,37comprensiva di studi, laboratori e spazi comuni.
Tale porzione è indicata all’Allegato 6 – Planimetria.
Tutti i locali di cui alle lettere precedenti sono collocati al piano primo del chiostro dell’ex convento di Santa Xxxxx di Mortara con accesso da Via Fossato di Mortara 17-19 e fruiscono dell’approvvigionamento di acqua, energia elettrica e gas nonché dei servizi di condizionamento/riscaldamento, rete web, pulizia, portierato, guardiania e sorveglianza, relativi all’intero immobile, il tutto erogato alle medesime condizioni e con le stesse modalità con cui è erogato a UNIFE, a cui resta la gestione unitaria e integrale dell’immobile e le spese relative. Restano a carico di UNIFE gli oneri per tributi locali e le spese per la ordinaria e la straordinaria manutenzione. La straordinaria manutenzione è regolata dall’art. 4.6.
3.2 UNIFE si impegna, altresì, a consentire al personale scientifico operante presso il Centro IIT e preventivamente comunicato al Responsabile operativo di UNIFE dal Coordinatore del Centro di Ricerca IIT, l’accesso temporaneo alle strutture e alla strumentazione di UNIFE compatibilmente con le loro capacità tecniche di utilizzo e con il loro impiego in attività di ricerca di UNIFE, il tutto secondo le modalità operative che verranno stabilite dal Comitato Bilaterale di cui al successivo art. 7. UNIFE garantisce, sin d’ora, che tale strumentazione scientifica è pienamente conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e che sarà sua esclusiva responsabilità provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
3.3 UNIFE si impegna infine a:
a) consentire allo staff IIT l’accesso ai propri spazi e servizi di uso comune – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la biblioteca, la mensa, le strutture sportive e ricreative – alle stesse condizioni riservate da UNIFE ai propri collaboratori;
b) mettere a disposizione i propri docenti e ricercatori nelle forme che verranno successivamente concordate per partecipare attivamente alle attività di ricerca;
c) offrire la possibilità a studenti, ritenuti particolarmente meritevoli e muniti di spiccata motivazione per la ricerca, di svolgere periodi di studio e formazione e di attività sperimentale riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato presso le strutture di IIT@UNIFE.
Art. 4 Impegni di IIT
4.1 La Fondazione IIT si impegna a proseguire le attività previste presso IIT@UNIFE nonché a svolgere presso tale Centro il progetto scientifico dettagliato nell’Allegato 1;
4.2 la Fondazione IIT si impegna, inoltre a:
a) consentire al personale scientifico operante presso UNIFE e preventivamente comunicato al Coordinatore di IIT@UNIFE dal Direttore di UNIFE l’accesso temporaneo ad IIT@UNIFE e l’utilizzo della strumentazione scientifica e delle facilities ivi presenti, secondo le modalità previste dalle Policies e dalle procedure interne ad IIT garantendo, sin d’ora, che la strumentazione scientifica e le facilities messe a disposizione nell’ambito della presente convenzione saranno pienamente conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e che sarà sua esclusiva responsabilità provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse. IIT si impegna pertanto ad informare preventivamente il Responsabile operativo di UNIFE circa l'installazione di macchinari e attrezzature scientifiche da collocare negli spazi di UNIFE di cui all'art. 3.1. II Responsabile operativo di UNIFE dovrà comunicare entro successivi 30 giorni dalla ricezione dell'informativa gli eventuali impedimenti;
b) consentire a docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, studenti di PhD e borsisti di UNIFE, di volta in volta nominativamente indicati in apposito elenco dal Direttore o da un suo delegato, l’accesso temporaneo alle strumentazioni e facilities di cui al punto precedente alle condizioni e con le modalità stabilite dalle Policies e dalle procedure interne ad IIT;
c) offrire la possibilità a studenti, ritenuti particolarmente meritevoli e muniti di spiccata motivazione per la ricerca, di svolgere periodi di studio e formazione e di attività sperimentale riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato presso le strutture di IIT@UNIFE;
d) sostenere attività di ricerca e formazione (borse di dottorato, borse di studio, assegni di ricerca ecc …), che saranno successivamente regolate tra le Parti mediante specifici accordi;
4.3 In attuazione di quanto previsto dal punto precedente l’IIT valuterà di estendere alle categorie di cui alla lettera b) del su citato comma individuate per svolgere progetti di ricerca di comune interesse presso IIT@UNIFE, la disciplina dei soggetti “Affiliati” nel rispetto e secondo le modalità previste dalle vigenti Policies e Procedure di IIT e dall’Allegato 2 (Affiliazione) del presente Accordo.
4.4 IIT si impegna, infine, a fare uso dei locali e delle strumentazioni messi a disposizione da UNIFE esclusivamente per le finalità istituzionali di ricerca scientifica di interesse pubblico e di cui all’allegato 1, con espresso divieto di svolgimento di attività di tipo prevalentemente commerciale, e nel rispetto delle normative tempo per tempo applicabili presso UNIFE.
4.5 IIT assume i seguenti ulteriori obblighi riguardanti i locali di cui trattasi:
a) allocarvi i propri laboratori o studi/uffici;
b) osservare tutte le prescrizioni di leggi in tema di tutela ambientale;
c) conoscere, osservare e far rispettare i regolamenti interni di UNIFE e le disposizioni in materia di sicurezza, mantenendo comunque comportamenti sempre improntati agli usi di civile educazione e convivenza.
4.6 Qualora nei suddetti locali si rendessero necessarie migliorie, addizioni e manutenzioni utili allo svolgimento delle attività scientifiche, IIT e UNIFE ne valuteranno concordemente l’opportunità. Tali migliorie, addizioni e manutenzioni, anche se fornite da IIT, resteranno acquisite gratuitamente ad UNIFE senza che IIT possa asportarle o pretendere compensi al termine dell’efficacia del presente atto. IIT è obbligata al rimborso delle spese derivanti dagli interventi realizzati da UNIFE in base al presente comma.
Art. 5 Coordinatore di IIT@UNIFE
5.1 La responsabilità e il coordinamento della gestione di IIT@UNIFE per l’esecuzione
del relativo progetto scientifico sono affidate ad un Coordinatore.
5.2 Il Coordinatore di IIT@UNIFE è nominato da IIT e riporta al Direttore Scientifico della Fondazione.
5.3 Per la durata della presente Convenzione il ruolo di Coordinatore di IIT@UNIFE sarà ricoperto dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Art. 6 Progetti comuni
6.1 Le Parti convengono sull’opportunità di promuovere o partecipare ad attività di ricerca di interesse comune.
6.2 A tal fine, le Parti potranno organizzare convegni, seminari, workshop, pubblicazioni e presentare progetti per l’assegnazione di finanziamenti a livello nazionale, europeo e internazionale.
6.3 Le iniziative saranno regolate, in ogni loro aspetto, con separati e specifici accordi , stipulati nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vigente.
Art. 7 Comitato Bilaterale
7.1 Al fine di dare corretta ed integrale attuazione alla presente Convenzione, le Parti costituiranno un Comitato Bilaterale composto come segue:
-il Coordinatore del Centro, in qualità di Presidente;
-due membri nominati da IIT entro due mesi dalla firma della presente Convenzione;
-due membri nominati da UNIFE entro due mesi dalla firma della presente Convenzione.
7.2 Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione del Comitato Bilaterale verranno stabilite dal Comitato, in via preliminare, nel corso della sua prima riunione che potrà anche avvenire con modalità telematica.
7.2 Il Comitato Bilaterale assumerà tutte le decisioni necessarie a dare piena esecuzione alla Convenzione, potendo a tal fine disciplinare tutti gli aspetti non contemplati specificatamente dalla presente Convenzione.
Art. 8 Sicurezza - Responsabilità - Assicurazioni
8.1 Le Parti si impegnano a promuovere e realizzare azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante la collaborazione tra i rispettivi RSPP, anche mediante la costituzione di una commissione congiunta sulla sicurezza.
8.2 L’ente ospitante, UNIFE, è responsabile, ai fini della sicurezza, dei locali e degli impianti di fornitura; IIT si impegna, sulla base delle attività svolte presso la sede di Ferrara, agli adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in relazione ai processi e alle attrezzature di proprietà o direttamente gestiti; la valutazione dei rischi relativa ai locali in cui è installata strumentazione IIT verrà effettuata dalle due Parti ciascuna per le parti di propria competenza. Tale valutazione costituirà la base delle azioni comuni e di coordinamento da concordare fra le parti.
A tal fine le parti si impegnano ad avvalersi dei rispettivi RSPP che congiuntamente,
nell’ambito della commissione di cui al comma 1, dovranno stabilire:
a) protocolli di sicurezza di accesso ai luoghi a rischio specifico (training formativi, formazione-informazione-addestramento, etc.);
b) protocolli di sicurezza per l’uso di sostanze, attrezzature e strumentazioni nonché sui
processi lavorativi (ricerca applicata);
c) le corrette misure da attuare in caso di emergenza;
d) l’organigramma delle responsabilità nei singoli laboratori (luoghi, attrezzature, sostanze e processi lavorativi) tenendo conto delle indicazioni fornite dai dirigenti delle rispettive Parti;
8.3 In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori di IIT@UNIFE ed equiparati, devono attenersi alle norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza.
8.4 Le Parti si impegnano a fornire ai propri dipendenti e/o equiparati, nel rispetto della normativa sull'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle attività lavorative e alle attrezzature utilizzate.
8.5 La sorveglianza sanitaria del personale di UNIFE, o ad essa equiparato afferente a UNIFE stessa, operante anche nell’ambito dell’organizzazione di IIT@UNIFE e non assegnato a tempo pieno all’organizzazione medesima, è assicurata dal medico competente e/o autorizzato d UNIFE.
8.6 IIT@UNIFE provvede direttamente ad assolvere ai propri obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria del proprio personale o ad esso equiparato. A tal fine può anche avvalersi del medico competente e degli eventuali altri professionisti utilizzati da UNIFE, senza oneri e responsabilità per la stessa.
8.7 IIT@UNIFE garantisce, negli spazi dallo stesso utilizzati, la sicurezza antincendio delle proprie attrezzature e della strumentazione scientifica; si attiene altresì alle disposizioni in materia antincendio ed evacuazione messe a punto da UNIFE. I dipendenti di IIT@UNIFE sono coinvolti e coordinati, al pari dei dipendenti UNIFE, per quel che riguarda le procedure e l’organizzazione previste dal vigente Piano di Gestione delle Emergenze ed Antincendio di UNIFE.
8.8 Per quanto riguarda la gestione dei residui derivanti dall’utilizzo di materiali, sostanze o preparati in genere la presente convenzione rimanda all’Allegato 4 in tema di tutela ambientale ed aspetti ad essa collegati.
8.9 Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii..
8.10 IIT si impegna per suo conto ad assicurare, per le attività svolte all’interno dei suoi locali, l’applicazione delle misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori. Il datore di lavoro di IIT si impegna altresì ad individuare e valutare i rischi cui sono esposti i propri lavoratori per effetto dell’attività svolta, nonché a trasmettere formalmente ad UNIFE copia del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a, del D. Lgs n. 81/08. Ogni qual volta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, IIT provvederà a trasmetterne una copia ad UNIFE.
8.11 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l’altra da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.
8.12 UNIFE garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, e i propri studenti, che eventualmente svolgeranno le attività di comune interesse presso IIT@UNIFE, saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di UNIFE in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
8.13 IIT garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, che eventualmente svolga le attività di comune interesse presso i locali di UNIFE sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di IIT in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
8.14 Gli studenti di Xxxxxxxxx affiliati a IIT, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali di UNIFE, saranno soggetti alle coperture assicurative obbligatorie a carico dell’Università di appartenenza in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
8.15 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d’ora a tenere indenne e manlevata l’altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest’ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall’altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.
8.16 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 9 Pubblicazioni e Proprietà intellettuale
9.1 Tutte le pubblicazioni degli autori facenti parte del personale IIT e di quello affiliato ai sensi di quanto espresso nell’art. 10 della presente Convenzione dovranno riportare esplicitamente l’affiliazione ad IIT, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni.
9.2 L’Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, definisce l’accordo tra le parti relativamente alla protezione e alla valorizzazione della Proprietà intellettuale ed industriale relativamente alle invenzioni realizzate da dipendenti della UNIFE affiliati a IIT e da gruppi congiunti formati da dipendenti delle rispettive organizzazioni.
Art. 10 Affiliazione
L’Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, definisce l’accordo tra le parti relativamente all’affiliazione, volta a consentire e disciplinare la partecipazione di ricercatori, studenti di PhD e studenti delle Parti alle attività scientifiche di IIT@UNIFE.
Art. 11 Durata
La presente Convenzione avrà durata di cinque anni, a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata soltanto previo espresso accordo scritto tra le Parti e previa delibera dei rispettivi organi competenti.
Art. 12 Recesso o risoluzione
12.1 Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente.
12.2 La Parte che intende recedere dovrà comunicare la volontà di recesso all’altra Parte, a mezzo raccomandata AR ovvero tramite posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno sei mesi.
12.3 In caso di recesso unilaterale o di risoluzione consensuale, le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività scientifiche in corso e gli specifici accordi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Art. 13 Tutela dei dati personali e Riservatezza
13.1 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.
13.2 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento con riferimento ai dati personali - di qualsiasi soggetto - implicati dallo sviluppo del progetto di ricerca e delle attività correlate. In particolare, rispetto ai dati personali di qualsiasi soggetto rispetto ai quali ciascuna delle Parti abbia il potere autonomo di prendere le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento – ivi incluse le misure di sicurezza – ciascuna delle Parti si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi sul trattamento previsti dal su citato Xxxxxx. Le Parti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti sui propri dati personali così come disposto dall’articolo 7 del Codice medesimo.
13.3 Le Parti si impegnano a trattare con la massima segretezza tutte le informazioni confidenziali - intendendosi per informazioni confidenziali, a titolo meramente esemplificativo, sia quelle riguardanti il progetto di ricerca di all’Allegato 1 della presente Convenzione, sia quelle relative all’attività delle Parti - di cui dovessero venire a conoscenza durante l’esecuzione della Convenzione e a non rivelarle a terzi, fatta eccezione per le persone per le quali la rivelazione è essenziale per lo svolgimento del predetto progetto di ricerca. Dette persone saranno altresì soggette allo stesso obbligo di segretezza.
Art. 14 Leale Collaborazione
Le Parti si impegnano ad improntare i loro rapporti ad un principio di leale collaborazione evitando qualsiasi comportamento od azione che possa risultare dannoso ad una di esse.
Art. 15 Controversie
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito all’applicazione, interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente Convenzione, qualora le stesse non riescano a definirla amichevolmente entro tre mesi dall’inizio formalizzato per iscritto del tentativo, è competente in via esclusiva a decidere il Foro di Ferrara
Art. 16 disposizioni generali e fiscali
16.1 La presente Convenzione, completa di cinque allegati, viene redatta per scrittura
privata non autenticata, in formato digitale, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990.
16.2 La presente convenzione è esente da imposta di xxxxx e sarà soggetta a registrazione nel solo caso d’uso a cura della parte interessata trovando applicazione, in tal caso, il disposto dei commi 353 e 354, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n.266. Le imposte e tasse indirette dovute, eventualmente non coperte ad alcun titolo di esenzione, saranno assolte in misura eguale dalle Parti.
Art. 17 Clausole finali
17.1 La presente Convenzione ed i singoli diritti ed obblighi da essa nascenti non potranno essere da una Parte ceduti a terzi senza il preventivo consenso dell’altra Parte.
17.2 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Xxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxx
c.a.: Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx
tel. 010/00000000, Fax 010/720231
E-mail: xxx@xxx.xx P.E.C.: xxx@xxx.xxx.xx
Università degli Studi di Ferrara – Xxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxxx
c.a. Dott.ssa Xxxxx Xxx Xxxxx – Ripartizione Ricerca
Tel.: 0532/293277, Fax: 0532/293459
E-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx P.E.C.:
17.3 Qualora vi siano variazioni agli indirizzi o nominativi delle persone sopra citati, la Parte cui questi si riferiscono dovrà darne immediata comunicazione per iscritto all’altra.
Letto, confermato e digitalmente sottoscritto. Ferrara data della firma digitale
IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
x.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, data della firma digitale
IL DIRETTORE SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
x.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Allegato 1: Progetto Scientifico Allegato 2: Accordo di affiliazione
Allegato 3: Disciplina della Proprietà Intellettuale Allegato 4: Disciplina in materia ambientale Allegato 5: Elenco attrezzature presenti
Allegato 6: Planimetria
ALLEGATO 1 PROGETTO SCIENTIFICO
TRANSLATIONAL NEUROPHYSIOLOGY OF SPEECH AND COMMUNICATION (IIT@UNIFE)
Human language, normally expressed through speech, represents the most evolved and versatile interactive behavior. Language is multipurpose, allows the expression of desires and internal states, is based on a shared, specific, ultra-compressed code, allows creative communication of higher forms of representation. Because of these properties, unveiling the code to automatically understand/decode speech has been so far one of the main goals for scientists. Moreover, the technological applications that a similar system would make possible are almost unlimited: From a new generation of human-computer interfaces, to neuroprosthetic devices that read articulatory motor commands from the brain of paralyzed patients.
During the last years we have dedicated a significant effort to conceive and develop technologies and scientific competences to directly record cortical activity from the exposed brain of awake neurosurgery patients. The achieved results can be summarized as follows. (i) Development, fabrication and testing of high-density micro- electrocorticography arrays (up to 128 contacts in 7x7 mm) (Xxxxxxxxxx et al. 2013, Xxxxxxxxxx et. al 2014). (ii) Covering of the contact surface with various nanostructured materials (both in the arrays and in microelectrodes for intracortical recording and stimulation) (Xxxxxxxxxx et al. 2009, Xxxxxxxxxx et al. 2010, Baranauskas et al. 2011, Xxxxxxx et al. 2011, Xxxxxxxxxx et al. 2013, Xxxxxxxxxx et al. 2013b, Xxxxxxxxxx et al. 2014
). (iii) Achieved biocompatibility by covering the nanomaterials with an in situ polymerized fibrin coating (Xxxxxxxxxx et al. 2013, Xxxxxxxxxx et al. 2014). (iv) Improvement of brain tolerance by growing glial and neural cells on the electrode shaft (Xx Xxxxxx et al. 2014).(v) Design and patenting of a new device for intracortical recording which follows the brain surface during pulsations (Angotzi et al. 2012, Angotzi et al. 2014
). (vi) Development and production of a new device for multichannel electrostimulation (up to 1024 channels, waveform and current fully programmable). (vii) Achievement of Ethical approval for testing on humans. The contribution to the next scientific plan aims at realize neuroprosthetic devices to phonologically decode speech-related motor commands and to re-connect pathologically disconnected areas
Neuroprosthetic devices for speech and reconnection
The possibility to connect the brain with external components (computer, mechanic actuators, and even the nerves or the muscles of the same body) is becoming more and more scientifically and technologically plausible. The main issue remains the versatility and the real utility of these neuroprosthetic devices. We believe that BCI applications, in addition to the more traditional approaches aiming at the brain driven mobilization of prosthetic actuators, should be directed to restore communication capabilities in patients who have lost them. The state of the art we have reached at the BMI lab of RBCS, thanks to a huge investment of resources and energies, now allows us to move towards a practical implementation of neuroprostheses for speech and to explore the possibility of artificially reconnecting cortical centers disconnected by pathologic events. The technologies we
have developed (see Background3) have been conceived ‘for human use’ from the beginning, because of a long-lasting collaboration with a primary neurosurgery department (Udine Hospital) interested in the electrophysiological mapping of the border between brain tumors and normal tissue and because of the possibility to test electrodes for recording and stimulation in non-human primates (which represent a fundamental model to test technologies for chronic implants in cortical areas specific and complex enough). We believe that a speech-neuroprosthesis would represent the most useful and aiding contribution to restore the possibility to communicate in human beings suffering from pathologies such as lateral amyotrophic sclerosis or locked-in syndrome. Differently from prosthetic arms, very few groups in the world are working on speech (Guenther et al. 2009, Xxxxxxxx et al 2010, Xxxxxxxxx et al. 2011). Xxxxx and colleagues (and our group as well) have reached empirical evidence that it is possible to decode speech-related motor commands by recording from the precentral gyrus of awake neurosurgery patients (Xxxxx et al. 2012). During the next scientific period we plan to progress along three main directions.
1) On one side, we aim to further improve the technology to produce low-noise, long term implantable devices for the human brain by researching new materials for the electrode- biological interface, its supporting structure, for the wiring and in-situ signal conditioning. We foresee: (i) The development of variable stiffness biocompatible polymeric electrodes (stiff during the insertion, soft after t contact with the brain). (ii) The development of second generation high surface area nanostructured materials for electrodes, with extremely low impedance and therefore low noise. (iii) The development of biocompatible and non-biodegradable polymeric hydrogels to encapsulate nanomaterial based electrodes. The hydrogels will be transparent to ionic conduction, but impermeable to nanosize cluster diffusion to protect the tissue from direct contact with nanomaterials. (iv) The development of ultrathin, flexible and compliant highly conductive wires to drastically reduce the negative effects resulting from the relative motion between brain and skull. (v) The development of ultraflexible and stretchable circuits for recording and stimulation, provided of on-board multiplexing to drastically reduce the connectivity problem. These new devices will be tested in animal models, initially rodents and subsequently non- human primates, with particular attention to chronic implants.
2) On the other side we will extensively apply the available technologies to record from motor/premotor cortical centers of awake patients, aided also by pre-surgery functional neuroimaging data, during various speech-related tasks. The final goal is to become able to decode individual phonemes during pronunciation, on a single trial basis. Dealing with phonemes will allow us to implement an alphabetic-like system of communication devoid of the complexity arising from decoding words, which will allow paralized patients to communicate. Phonemes are indeed combinatorial by nature and can be dealt with as motor gestures, without the necessity of complex linguistic analysis.
Preliminary data from our group has shown that by linear discriminant, naïve Bayesian and nearest neighbors analyses (but alternative techniques, such as independent components analysis, work as well) we can discriminate between labial and palatal syllables with a percentage of accuracy in some cases close to 90% (see the figure, where a combination of three decoding techniques has been used to analyse the data recorded by a 64 channel array positioned over the precentral gyrus of an awake patient pronouncing some syllables presented on a screen).
3) Brain lesions often produce neuropathological effects not only because of the direct damage to a given brain center but also because they interrupt the anatomical connectivity between brain regions. The nervous system is however characterized by high plasticity and functional redundancy. It is therefore conceivable to attempt a bypass reconnection by recording upstream the lesion and stimulating downstream by using a physiologically meaningful pattern. A proof of concept of the possibility to induce plastic changes in neuronal populations by using a specific pattern of recording-stimulation has been provided in the last years by the group of X. Xxxx (Xxxxxxx et al., 2006). On these bases, it is conceivable to investigate the possibility to functionally reconnect disconnected regions. Our idea is to proceed in two directions: The first is to use animal models to first disconnect by cortical cuts specific somatotopic regions (e.g. the thumb) and test the animal’s grasping behaviour in light and dark (when tactile visual feedback becomes essential) while recording from the isolated region and stimulating with a compatible pattern the previously connected surroundings. The second one is to investigate in humans the possibility to induce specific tactile/proprioceptive sensations (even spatially dynamic) in awake neurosurgery patients by stimulating the exposed somatosensory cortex with spatial-temporal patterns of activation of the 64 channels epicortical array and the multichannel stimulator developed by our group. The relationship between multisite electrical stimulation and perceived sensation has not yet been explored in humans (very few works exist on animals). The results of this study would represent a fundamental step for the understanding and the optimization of intracortical stimulation parameters, particularly in the framework of reconnecting devices.
This double sided, technological/clinical approach represents the way to pragmatically address the issue of neuroprostheses. The three streams, progressing in parallel, will mutually benefit from a constant interaction. A specific interdisciplinary environment, as close as possible to the site where technologies are used (clinic, animal neurophysiology lab) represents a real step forward towards the practical implementation within a reasonable period of time.
References
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Xxxxxxxx F.H., J. S. Xxxxxxxx, E. J. Xxxxxx, X. Xxxxx-Xxxxxxxx, J. A. Xxxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxx, S. A. Xxxxxxx, X. X. Xxxxxxx, D, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxx, X. X. Xxxxxxx ,”A Wireless Brain-Machine Interface for Real-Time Speech Synthesis”, PlosOne, vol 14 (12), e8218, December 2009,DOI: 10.1371/journal.pone.0008218.
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Xxxxxxxxx E.C., X. Xxxxx, X.Xxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxxxx and X. Xxxxxx, “Using the electrocorticographic speech network to control a brain–computer interface in humans”, X.Xxxxxx Eng., vol.8, 036004., April 2011
ALLEGATO 2 ACCORDO DI AFFILIAZIONE
L’Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Ferrara via Savonarola 9 C.F. 80007370382 in persona del Rettore legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx domiciliato per la carica presso la sede legale, debitamente autorizzato alla firma del presente atto, nel prosieguo (“UNIFE”)
E
La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30,
C.F. 97329350587, in persona del Direttore Scientifico, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche indicata come “la Fondazione” o “IIT”)
di seguito congiuntamente denominate “le Parti”
PREMESSO CHE
a) Il presente accordo costituisce un allegato alla convenzione quadro (d’ora in poi, “la Convenzione”) finalizzata alla prosecuzione delle attività previste presso il Centro di Ricerca IIT@UNIFE (d’ora in poi, “IIT@UNIFE” o “Centro”) al fine di consentire l’esecuzione del progetto di ricerca indicato nell’Allegato 1;
b) gli articoli 3) e 4) della suddetta Convenzione prevedono gli impegni che le parti hanno vicendevolmente assunto e, in particolare, la possibilità offerta al personale dipendente, collaboratore e in formazione, delle Parti di frequentare le rispettive strutture e servizi;
c) con il presente Allegato, le Parti hanno ravvisato la necessità di regolamentare le modalità tramite le quali il personale dipendente, collaboratore e in formazione della UNIFE può essere chiamato a partecipare alle attività scientifiche di IIT@UNIFE;
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Premesse
Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 Oggetto
Con il presente atto, nell’ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, le parti intendono disciplinare le modalità di affiliazione del personale dipendente, collaboratore e in formazione, di cui all’art. 4.2 lettera b) della Convenzione, della UNIFE alle attività di IIT@UNIFE.
Art. 3 Modalità di affiliazione
3.1 Il personale della UNIFE che possa essere interessato a partecipare all’esecuzione del
programma di ricerca di IIT@UNIFE sarà individuato dal Coordinatore del Centro stesso.
3.2 L’individuazione di tali soggetti deve essere compiuta da parte del Coordinatore secondo criteri trasparenti, riferiti esclusivamente alle doti intellettuali e pratiche manifestate, al curriculum scientifico e alla capacità di inserirsi con successo nell’organizzazione e nei programmi del Centro.
3.3 Il Coordinatore inviterà il soggetto ad affiliarsi al Centro. L’affiliazione sarà predisposta per programmi scientifici specifici e per un periodo determinato comunque non superiore alla durata del programma del Centro stesso.
Art. 4 Status, diritti e doveri dell’affiliato
4.1 La qualità di affiliato non implica un cambiamento di status o l’insorgere di alcun vincolo contrattuale con IIT. Ai fini dell’affiliazione, è onere dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione.
4.2 Gli affiliati hanno pieno titolo a partecipare alle attività di ricerca in condizioni di parità con il personale dipendente e collaboratore della Fondazione IIT.
4.3 Gli affiliati avranno accesso all’uso dei servizi tecnico-scientifici, degli strumenti e delle apparecchiature del Centro IIT@UNIFE secondo le modalità stabilite dal Coordinatore del Centro, che dovranno essere coerenti con il più efficace svolgimento delle attività del Centro.
4.4 L’attività degli affiliati è a titolo gratuito e gli stessi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora la trasferta sia effettuata per finalità connesse allo svolgimento del programma di ricerca, su richiesta del Coordinatore.
4.5 Gli affiliati conformano la loro condotta, al pari dei dipendenti e collaboratori della Fondazione, ai codici di comportamento e alle disposizioni contenute nei regolamenti e nelle policy della Fondazione.
4.6 Come richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione fornirà agli affiliati tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché sui rischi specifici attinenti alle loro attività e sulle misure di prevenzione e protezione previste.
Art. 5 Assicurazioni
UNIFE dà atto che il proprio personale dipendente, collaboratore e in formazione, di cui all’art. 4.2 lettera b) della Convenzione, chiamato a svolgere attività presso i locali di IIT secondo quanto previsto dal presente Accordo in qualità di affiliato, è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa, per infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile terzi.
Art. 6 Durata dell’affiliazione
Gli affiliati partecipano alle attività di ricerca del Centro IIT@UNIFE per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della Convenzione, e con un impegno di tempo concordato con il Coordinatore del Centro IIT@UNIFE.
Art. 7 Pubblicazioni e Proprietà intellettuale
7.1 Tutte le pubblicazioni prodotte nell’ambito del progetto scientifico realizzate al centro IIT@UNIFE dovranno riportare esplicitamente l’affiliazione a IIT e a UNIFE, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni.
7.2 Tale obbligo riguarda anche le pubblicazioni dei soggetti affiliati relativamente
all’attività scientifica svolta su programmi del Centro IIT@UNIFE stesso.
7.3 La proprietà intellettuale è regolata da uno specifico accordo tra la Fondazione e la UNIFE.
Art. 8 Rinvio
Resta inteso tra le Parti che, per quanto qui non espressamente previsto e/o richiamato, restano ferme le previsioni contenute nella Convenzione, nessuna esclusa e/o eccettuata, e che, laddove non diversamente precisato, i termini utilizzati nel presente Allegato hanno lo stesso significato attribuito loro nella Convenzione.
ALLEGATO 3
DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
L’ Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Ferrara C.F. 80007370382, in persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx domiciliato per la carica presso la sede legale, debitamente autorizzato alla firma del presente atto, nel prosieguo (“UNIFE”)
E
La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, codice fiscale 97329350587, in persona del Direttore Scientifico, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche indicata come “la Fondazione” o “IIT”)
PREMESSO CHE
a) Il presente accordo costituisce un allegato alla convenzione quadro (d’ora in poi, “la Convenzione”) finalizzata alla prosecuzione delle attività previste presso il Centro di Ricerca IIT@UNIFE (d’ora in poi, “IIT@UNIFE” o “Centro”) al fine di consentire l’esecuzione del progetto di ricerca indicato nell’Allegato 1;
b) gli articoli 3) e 4) della suddetta Convenzione prevedono gli impegni che le parti hanno vicendevolmente assunto e, in particolare, la possibilità offerta al personale dipendente, collaboratore e in formazione, delle Parti di frequentare le rispettive strutture e servizi;
c) con il presente Allegato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 9 della Convenzione, le Parti hanno ravvisato la necessità di regolamentare la disciplina della proprietà intellettuale del personale dipendente, collaboratore e in formazione diUNIFE, che può essere chiamato a partecipare alle attività scientifiche di IIT@UNIFE, e/o di gruppi congiunti formati da personale di UNIFE e personale di IIT;
convengono e stipulano quanto segue:
Definizioni
a) Per “Affiliati” si intende il personale di UNIFE che, debitamente autorizzato, partecipa secondo le modalità previste dall’Allegato 2) all'esecuzione del Programma di Ricerca IIT di cui all’Allegato 1) della Convenzione.
b) Per “Personale di UNIFE” si intende i lavoratori subordinati di ogni genere, a tempo indeterminato o determinato, nonché studenti, studenti di PhD, borsisti, assegnisti, contrattisti e collaboratori di ogni genere, appartenenti a UNIFE.
c) Per “Personale IIT” si intende il personale dipendente nonché il personale a contratto di IIT, come definiti nel “Regolamento IIT sulla Proprietà Industriale” approvato in data 23 novembre 2010.
d) Per “Invenzione” si intende ogni risultato utile della ricerca scientifica che abbia un valore patrimoniale e/o sia suscettibile di un diritto di esclusiva, come le invenzioni industriali, il software, i procedimenti o i prodotti microbiologici, i disegni e modelli industriali, il know how, i marchi.
e) Per “Protezione dell’Invenzione” si intende la tutela della Proprietà Intellettuale, realizzabile in diversi modi quali, tra gli altri, le domande di brevetto, i brevetti per invenzione, le registrazioni di disegni e modelli, i marchi. Per tutela si intendono, inoltre, i titoli e le privative come definiti dalle convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale o di ogni altro stato.
Articolo 1 - Oggetto -
1.1 Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina della Proprietà Intellettuale delle Invenzioni che possano derivare dalle seguenti attività:
A. esecuzione di progetti svolti congiuntamente da IIT e UNIFE, cofinanziati dalle Parti sia in misura paritetica che in diversa proporzione;
B. esecuzione di progetti svolti congiuntamente da IIT e UNIFE, finanziati da soggetti terzi;
C. esecuzione del Programma di Ricerca IIT presso il Center for Translational Neurophysiology IIT@UNIFE indicato all'Allegato 1) della Convenzione, con la partecipazione di soggetti Affiliati appartenenti alla UNIFE.
Articolo 2 - Titolarità dei diritti sulle Invenzioni -
2.1. Fermo restando il diritto di ciascuna Parte di utilizzare in modo gratuito per le proprie attività di ricerca scientifica la Proprietà Industriale e le opere protette dal diritto d’autore frutto della ricerca svolta congiuntamente, le Parti convengono che la quota di titolarità dei diritti sulle Invenzioni è stabilita come segue:
i. per le attività di cui all’art. 1.1 (A), la quota di titolarità sarà ripartita tra le Parti in ragione del contributo inventivo degli inventori di ciascuna Parte e all'ammontare del cofinanziamento apportato da ciascuna Parte;
ii. per le attività di cui all’art. 1.1 (B), la proprietà delle Invenzioni realizzate in
comune sarà disciplinata dagli specifici accordi con le terze parti finanziatrici;
iii. per le attività di cui all’art. 1.1 (C), ossia inerenti il Programma di Ricerca IIT presso il Centro IIT@UNIFE e svolte con la collaborazione di soggetti Affiliati, la quota di titolarità dei diritti sulle Invenzioni sarà ripartita nella misura del 50% (cinquanta per cento) a favore di IIT e del 50% (cinquanta per cento) a favore della UNIFE.
2.2. Resta inteso che la Proprietà Intellettuale derivante da attività di ricerca presso il Centro IIT@UNIFE svolta mediante risorse umane e strumentali unicamente appartenenti a IIT sarà esclusivamente di IIT. Altrettanto dicasi per attività di ricerca svolte da UNIFE, presso il Centro IIT@UNIFE, mediante risorse umane e strumentali unicamente apparte- nenti ad UNIFE.
2.3 In tutti i casi, agli inventori spettano i diritti morali sulle proprie Invenzioni, i quali non sono alienabili.
Articolo 3 - Modalità operative -
3.1 Le Parti, di comune accordo, definiranno per iscritto la Parte che sarà responsabile della gestione operativa delle fasi di Protezione e sfruttamento di ciascuna Invenzione (nel seguito “Parte Operativa”).
3.2 La Parte Operativa sarà la Parte che possiede la maggiore quota di proprietà dell'Invenzione, secondo quanto disposto dal precedente art. 2, o, in via subordinata e nel caso di quote di proprietà paritetiche, la Parte che potenzialmente offre maggiori opportunità di valorizzazione secondo parametri quali, a titolo esemplificativo, il numero di contatti di potenziali licenziatari o la prossimità dell'attività di ricerca intesa sia come persone sia come strutture.
3.3 La Parte Operativa potrà in ogni momento rimettere il mandato, comunicando la sua decisione per iscritto all’altra Parte con un preavviso di 30 giorni.
3.4 La Parte Operativa, per la gestione delle attività di Protezione e sfruttamento delle
Invenzioni di cui agli artt. 3.1, 5.1 e 6.2, tratterrà una somma pari al 10% dei ricavi generati dallo sfruttamento delle Invenzioni, al netto dei costi sostenuti dalle Parti per la Protezione dell’Invenzione.
Articolo 4- Interesse alla Protezione e allo sfruttamento dell’Invenzione -
4.1 Le Parti si impegnano, entro un tempo ragionevole e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni a decorrere dalla comunicazione di concepimento dell'Invenzione, a comunicarsi reciprocamente per iscritto il proprio interesse alla Protezione dell’Invenzione e ad individuare la Parte Operativa.
4.2 Nel caso in cui una Parte non abbia interesse alla Protezione dell’Invenzione, l’altra avrà ogni diritto su tale Invenzione e sarà libera di procedere alla sua Protezione ed al relativo sfruttamento senza nulla dovere all'altra Parte, fatto salvo il diritto morale degli inventori ad esserne riconosciuti autori.
Articolo 5- Disciplina dei diritti di Proprietà Intellettuale a titolarità congiunta -
5.1 La Parte Operativa avrà competenza relativamente alla predisposizione delle domande di brevetto, o di altra forma di privativa industriale, concernenti le Invenzioni di cui è congiunta la titolarità, al loro deposito e prosecuzione, alla scelta dell’agente brevettuale cui affidare la gestione della procedura di brevettazione nonché sui Paesi e/o le Organizzazioni presso i quali depositare le domande di brevetto in questione, previa comunicazione e risposta dell'altra Parte entro il termine massimo di 30 giorni, decorsi i quali tutte le proposte avanzate dalla Parte Operativa si intenderanno approvate.
5.2 Le Parti parteciperanno agli oneri che si riferiscono al deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale, al mantenimento del medesimo, alla sua eventuale estensione internazionale e alle eventuali spese dirette legate alle procedure di valorizzazione dell’Invenzione congiuntamente decise in misura proporzionata alle rispettive quota di titolarità.
5.3 Qualora una Parte decidesse di rinunciare alla partecipazione agli oneri relativi al mantenimento del brevetto o altra forma di privativa industriale e/o all'estensione internazionale, dovrà informare tempestivamente l'altra Parte entro un termine ragionevole, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni precedenti al decorrere dell'atto previsto dalla procedura brevettuale e al relativo impegno di pagamento. In caso di mancata tempestiva comunicazione, la Parte rinunciataria sarà comunque tenuta al rimborso della sua quota di pagamento. La Parte ricevente la comunicazione avrà un diritto di opzione sulla concessione, a titolo gratuito, della piena titolarità del brevetto o altra forma di privativa industriale in quei Paesi non di interesse, o non più di interesse, della Parte rinunciataria. Resta inteso che la Parte rinunciataria non potrà vantare alcun diritto patrimoniale sui ricavi generati dallo sullo sfruttamento delle privative industriali in quei Paesi nei quali abbia rinunciato.
5.4 Ciascuna Parte s'impegna a distribuire gli eventuali utili e premi inventivi spettanti ai propri inventori in ottemperanza a quanto previsto dai propri Regolamenti interni vigenti in materia. Ciascuna Parte terrà indenne l'altra da eventuali pretese dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o diversi soggetti comunque da essa impiegati per l’esecuzione dei progetti regolati dalla Convenzione per i compensi concernenti eventuali attività inventive ai sensi delle norme vigenti.
Articolo 6 - Concessione di Licenze d’uso sulle Invenzioni a titolarità congiunta -
6.1 Ciascuna Parte potrà condurre, anche autonomamente, le attività che verranno ritenute da essa opportune per la promozione delle Invenzioni. In tale caso, ciascuna Parte
si impegna a tenere informata con tempestività e con diligenza l’altra Parte sulle azioni di
promozione che intraprende e sui risultati da essa raggiunti.
6.2 Le Parti stabiliscono sin da ora che la Parte Operativa avrà competenza esclusiva riguardo alle attività negoziali e alla gestione delle licenze d’uso sulle Invenzioni.
6.3 La Parte non Operativa s'impegna sin da ora a sottoscrivere i contratti di licenza d'uso sulle Invenzioni di cui è congiunta la titolarità, alle condizioni che la Parte Operativa ha concordato con il licenziatario e preventivamente comunicato alla Parte non Operativa; la Parte Operativa dovrà gestire tale sua competenza esclusiva secondo le regole di buon comportamento in uso nel settore di riferimento.
6.4 Le Parti stabiliscono sin da ora che tutti i proventi derivanti dalle licenze d'uso delle Invenzioni a titolarità congiunta, al netto delle spese sostenute per la Protezione dell’Invenzione e per le attività di gestione effettuate dalla Parte Operativa di cui all’art. 3.4, saranno suddivisi tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità.
Articolo 7- Riservatezza -
7.1 Le Parti si danno atto che qualunque informazione di carattere tecnico-scientifico comunicata da una delle Parti all’altra e relativa alle Invenzioni ha carattere confidenziale; pertanto, si impegnano a non utilizzarle né comunicarle a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione.
7.2 Le Parti s’impegnano, altresì, a sottoscrivere appositi accordi di riservatezza nel caso in cui sottopongano le Invenzioni a terzi possibili licenziatari prima della Protezione delle Invenzioni medesime.
Articolo 8 - Uso del Nome e del Marchio -
8.1 Nessun contenuto di questa Convenzione conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni. L'uso del nome è obbligatorio in ambienti scientifici e in documentazioni tecniche, divulgazioni scientifiche e articoli stampa.
Articolo 9
- Integrazioni e Conservazioni degli Effetti -
9.1 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Allegato verrà redatta esclusivamente in forma scritta e sarà valida se sottoscritta da entrambe le Parti.
9.2 Le Parti stabiliscono sin d'ora che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo Allegato vengano ritenute non valide, illegali, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni dell’Allegato, che verrà interpretato come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state pattuite.
Art. 10 Rinvio
Resta inteso tra le Parti che, per quanto qui non espressamente previsto e/o richiamato, restano ferme le previsioni contenute nella Convenzione, nessuna esclusa e/o eccettuata, e che, laddove non diversamente precisato, i termini utilizzati nel presente Allegato hanno lo stesso significato attribuito loro nella Convenzione.
ALLEGATO 4
DISCIPLINA IN MATERIA AMBIENTALE TRA
L‘Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Ferrara C.F. 80007370382, in persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx domiciliato per la carica presso la sede legale, debitamente autorizzato alla firma del presente atto, nel prosieguo (“UNIFE”)
E
La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30,
C.F. 97329350587, in persona del Direttore Scientifico Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx debitamente autorizzato alla firma del presente atto, nel prosieguo (“IIT”)
UNIFE e IIT nel prosieguo indicate anche come “Parti” o , singolarmente, come “Parte”
Premesso che
a) Il presente accordo costituisce un allegato alla convenzione quadro (d’ora in poi, “la Convenzione”) finalizzata alla prosecuzione delle attività previste presso il Centro di Ricerca IIT@UNIFE (d’ora in poi, “IIT@UNIFE” o “Centro”) al fine di consentire l’esecuzione del progetto di ricerca indicato nell’Allegato 1;
b) Come indicato all’Art. 3.1 della Convenzione, UNIFE si è impegnata a concedere la disponibilità gratuita di una porzione dell’immobile ubicato in Ferrara e la fruizione dei servizi di approvvigionamento idrico, energia elettrica e gas afferenti ai medesimi;
c) È intenzione delle Parti integrare la Convezione per definire congiuntamente alcuni aspetti ambientali riguardanti le attività svolte nel Centro.
Tutto ciò premesso, UNIFE e IIT convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Acque reflue dei laboratori
Le attività di ricerca, condotte nei locali concessi ad IIT, prevedono l’uso delle infrastrutture appartenenti a UNIFE. Le acque di scarico derivanti dalle attività di laboratorio (scarichi dei lavandini) vengono convogliate nella rete idrica asservita ai laboratori dello stabile stesso. UNIFE si fa carico della corretta gestione degli scarichi idrici e ne rende edotta IIT.
Il personale IIT si impegna a seguire le procedure interne di IIT di immissione negli scarichi idrici e di gestione degli stessi nel rispetto della normativa vigente.
Qualora si rendessero necessarie misure di gestione più restrittive, UNIFE comunicherà tali procedure ad IIT, che si impegnerà al rispetto più rigoroso delle medesime.
Articolo 2 Emissioni in atmosfera
IIT, per sua parte, si impegna ad osservare tutte le prescrizioni normative in merito alle emissioni atmosferiche derivanti dalle proprie strumentazioni scientifiche.
IIT si impegna a seguire le proprie procedure interne per la gestione e l’uso dei dispositivi di aspirazione - cappe chimiche, aspirazioni localizzate ed armadi aspirati- nel rispetto della normativa vigente.
Quanto di pertinenza agli impianti tecnici (riscaldamento, condizionamento, energia elettrica, ecc..) asserviti ai locali, come indicato negli Artt. 3 e 4 della Convenzione, sarà gestito da UNIFE nel pieno e completo rispetto delle normative in essere.
Articolo 3 Gestione rifiuti
Ai fini della corretta gestione dei rifiuti speciali derivanti dall’attività in oggetto, UNIFE si fa carico della gestione degli stessi a partire dal momento in cui vengono conferiti negli appositi contenitori posti nei locali all’uopo destinati, applicando le stesse procedure già in atto per i rifiuti prodotti in Ateneo, assumendo la qualità di produttore.
La corretta classificazione e codifica resta in carico ai soggetti individuato come responsabili delle attività di IIT@UNIFE.
I costi per lo smaltimento sono a carico di UNIFE.
Articolo 4 Disposizioni generali
Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce che svolgerà le attività previste nel presente Allegato nel rispetto delle sue previsioni e della normativa vigente in materia, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d’ora a tenere indenne e manlevata l’altra Parte per ogni danno o pregiudizio, comprese le sanzioni pecuniarie, quest’ultima e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori abbiano a subire, anche dopo la scadenza dell’efficacia della Convenzione, in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall’altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, del presente Allegato e/o della normativa vigente.
Il presente Allegato integra il contenuto della Convenzione in epigrafe richiamata.
Per quanto qui non espressamente previsto e/o richiamato restano ferme le previsioni contenute nella Convenzione, nessuna esclusa e/o eccettuata.
Resta in particolare fermo quanto previsto agli Artt. 3 e 4 della Convenzione.
ALLEGATO 5
ELENCO ATTREZZATURE UNIFE PRESENTI
2 | Agitatore Elettromagnetico Falc |
1 | Agitatore Heidolph Rotamax 120 |
4 | Agitatore magnetico Heidolph MR-Xxx |
2 | Agitatore magnetico compatto VWR |
1 | Agitatore orbitale Ika KS130 |
1 | Agitatore VELP Scientifica ZX Classic |
1 | Alimentatore Agilent E3616A highV |
1 | Alimentatore Agilent E3616A lowV |
1 | Analizzatore Agilent 4395A |
1 | Aplificatore HV TREK 609 |
1 | Armadio Acidi Basi sottocappa ASECOS |
1 | Armadio Infiammabili sottocappa ASECOS |
1 | Armadio stabulario Tecniplast |
1 | Armadio stock due ante+B144 infiammabili ASECOS |
1 | Aspirapolvere EPA |
1 | Aspiratore per bilancia filtro EPA |
1 | Audio Monitor AM10 |
1 | Autoclave Smeg AVS2 |
1 | Bagno ad Ultrasuoni 2510MT |
1 | Bagno sonico Soltec mod. 3200 ETH |
2 | Bagno sonico VWR USC300D |
1 | Bilancia analitica Mettler Toledo XS205 |
1 | Bilancia Ohaus Pioneer 4100G X 0.01G |
0 | Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx XX0000 |
1 | Bilancia Pioneer Ohaus |
1 | Bilancia tecnica Ohaus |
1 | Cameretta con lampada UV |
1 | Cappa a filtrazione BP |
1 | Cappa aspirata BICASA Lite A10 |
1 | Cappa laminare Thermofisher |
1 | Carrello portapotenziostato |
1 | Centrifuga Eppendorf 5804 |
1 | Centrifuga refrigerata Thermofisher |
1 | Conduttivimetro Mettler |
1 | Convertitore I-V mod.1211 |
2 | Convertitore USB GPIB Keythley |
1 | Cuscinetto termoregolatore Fine Science Tools |
1 | Dip-coater KSV DX2S-300 |
2 | EEG wireless 8 canali BioPlux - 1 |
1 | Electrode Etcher Bak Electronics EE-ID |
1 | Electrode Tip Grinding Machine TREC |
1 | Elettrometro Keithley 6517A |
1 | Essiccatore a vuoto Buchi B585 |
1 | Film maker ZUA |
1 | Fornace Thermo Scientific FB1410M-35 |
1 | Fotocamera digitale Leica |
1 | Freezer -80 Thermofisher |
1 | Freezer ad azoto liquido Thermofisher |
1 | Frigorifero Liebherr |
1 | Generatore forme d'onda Agilent 33522B |
1 | Generatore impulsi Agilent 3220A |
1 | Impedenzimetro Omega tip-z |
1 | Incubatore Thermofisher |
2 | Interfaccia GPIB Agilent |
1 | Lampada UV alta intensità Thorlabs CS2010 |
Lampada UV Savatec doppia lunghezza d'onda | |
1 | LCR Agilent E4980A |
1 | Macroscopio Leica Zoom APO 16 |
1 | Matrice 196 canali National Xxxxx. XXX |
0 | Micrometro digitale Mitutoyo |
2 | Microscopio digitale DINO-lite AD4013M |
1 | Microscopio OLYMPUS BX51 |
1 | Microtomo Leica SM2000 R |
1 | Miscelatore orbitale Thinky ARE-250 |
1 | Multimetro digitale Agilent 34411A |
3 | Multimetro digitale Keithley 2000 |
3 | Multimetro palmare Fluke |
1 | Multimetro palmare Fluke 189 |
1 | Neurolucida System + telecamera |
1 | Oscilloscopio a batteria + accessori Tektronix |
2 | Oscilloscopio Agilent DSO6012A |
1 | Phmetro Mettler Toledo FiveEasy |
1 | Pompa a vuoto 1 stadio KNF MOD.N820 |
1 | Pompa a vuoto due stadi KNF/VWR |
1 | Pompa perisltaltica Techma |
1 | Pompa peristaltica Heidolph 5001 |
1 | Potenziostato Gamry Ref 600 |
1 | Potenziostato Parstat 2273+K0264 MICRO CELL |
1 | Preamp. Stanford Research SR560 |
1 | Preamplificatore a basso rumore DL Instruments |
1 | Prototipo sistema deposizione CVD comprendente 2 fornaci a tubo split - controllo valvole e flussi gas controllato al computer – generatore d’idrogeno - pompa da vuoto rotativa e turbomolecolare |
1 | Prototipo sistema di misura elettrica sotto stress meccanico |
1 | Server multiprocessore Dell |
1 | Sistema di controllo perfusione NI PCI-6514 |
1 | Sistema acqua ultrapura Millipore |
1 | Sistema acquisizione dati neurali (prototipo) |
1 | Sistema di pipette Xxxxxx |
1 | Sistema Stereotassico Xxxx 1760-61SB |
1 | Sistema Stereotassico Xxxx 1771 |
1 | Sistema Stereotassico Xxxx 2650 |
1 | Sistema Stereotassico Xxxx 930 |
1 | Sistema stimolatore baffo (exciter+ampli) Bruel&Kjaer |
1 | Sistema TDT 256 canali |
1 | Sonicatore a sonda Xxxxxxx X0000-000 |
1 | Sonicatore a sonda Sonics VEX 130 |
1 | SourceMeter + GPIB Keithley 2612 |
1 | SourceMeter HV + GPIB Keithley 2410 |
1 | Spin coater Laurell WS-650S-6NPP-Lite |
1 | Stereomicroscopio chirurgico Zeiss |
1 | Stereoscopio fluo Leica M205FA |
1 | Stereotassico MyNeurolab(x 2 matrici) |
1 | Stufa a ventilazione forzata Binder ED53 |
1 | Stufa con ingresso gas Binder FP53 |
1 | Telecamera Moticam 2300 |
1 | Termometro digitale |
13 | Workstation con monitor |