premesso che
ACCORDO TRANSATTIVO
tra
Tepor s.p.a, (p.iva 00511500928), con sede in Cagliari, in persona del suo legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxx, con l'avv. Xxxxxx Xxxxxx
da una parte
e
Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna (p. iva 00935650903) con sede in Sassari, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore il Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx con l'avv. Xxxxx Xxxxx,
dall'altra
premesso che
- con ricorso ex art. 633 c.p.c., la società Tepor ha adito il Tribunale Civile di Cagliari al fine di ottenere che fosse ingiunto all'ATS Sardegna il pagamento della somma di € 378.260,23, a titolo di interessi per il ritardo nel pagamento delle fatture relative al contratto d'appalto stipulato tra le parti il 21 agosto 2003;
- con decreto ingiuntivo n°1200 del 2 marzo 2019, il Tribunale Civile di Cagliari, in accoglimento del predetto ricorso, ha ingiunto alla ATS Sardegna il pagamento della somma di € 378.260,23, oltre interessi, spese legali ed accessori;
- con atto di citazione notificato il 27 maggio 2019, l'ATS Sardegna ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, iscritta al r.g. n°4586/2019, eccependo la prescrizione parziale dei crediti vantati dalla società Tepor, nonché la minore entità del credito vantato dalla medesima
società (che sarebbe stato pari, secondo l'ATS, ad € 372.640,39 in luogo di
€ 378.260,23);
- la società Tepor si è costituita nel giudizio di opposizione, confermando la correttezza delle somme richieste e dando prova dell'interruzione della prescrizione e chiedendo che il Giudice dichiarasse l'immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto, quantomeno con riferimento alle somme non contestate dall'ATS;
- il Giudice, con ordinanza del 5 maggio 2020, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n°1200/2019. Con la medesima ordinanza, ha formulato, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., una proposta conciliativa consistente nel pagamento, da parte dell'ATS Sardegna ed in favore della società Tepor s.p.a., della somma di € 360.000,00 oltre spese del giudizio monitorio, con compensazione delle spese del giudizio di opposizione;
- le parti, pur insistendo nelle reciproche condizioni, intendono risolvere transattivamente la controversia alle condizioni indicate dal Giudice nell'ordinanza del 5 maggio 2020.
Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra, senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle avverse pretese ed ai soli fini transattivi,
stipulano e convengono quanto segue.
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
Art. 2
L'ATS Sardegna si obbliga a corrispondere alla società Tepor la somma di
€ 365.630,20 di cui:
- € 360.000,00 a saldo e stralcio del credito oggetto del decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Cagliari n°1200 del 2 marzo 2019, e quindi a titolo di interessi dovuti per il ritardo nel pagamento delle fatture emesse dalla società Tepor relativamente al contratto indicato in premessa;
- € 5.630,20 a titolo di rimborso delle spese del giudizio monitorio (€ 607,00 per esborsi, € 5.023,20 a titolo di onorari, comprensivi di spese generali e c.p.a.).
Art. 3
Il pagamento della somma di cui all'art. 2 dovrà avvenire con le modalità qui di seguito indicate:
a) quanto alla somma di € 360.607,00, in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario da accreditare sul c.c. aperto presso il omissis [...] intestato alla società Tepor (IBAN omissis [...]) entro il 30 giugno 2021;
b) quanto alla somma di € 5.023,20, direttamente in favore dell'avv. Xxxxxx Xxxxxx, mediante bonifico bancario sul c.c. aperto presso omissis [...] (IBAN omissis [...]), entro il 30 giugno 2021, con la precisazione che la società Tepor, sottoscrivendo il presente accordo, delega espressamente ATS Sardegna al pagamento della somma indicata in favore dell'avv. Xxxxxx Xxxxxx.
In caso di mancato integrale pagamento della somma oggetto di transazione entro il termine del 30 giugno 2021, il presente accordo dovrà intendersi integralmente risolto a tutti gli effetti, con il conseguente diritto della società Tepor s.p.a. di mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo n°1200/2019 nonché il diritto delle parti ad insistere in tutte le domande, eccezioni e deduzioni formulate nel giudizio r.g. n°4586/2019.
Art. 4
Le parti si impegnano a chiedere congiuntamente un rinvio dell’udienza fissata per il 9 giugno in vista dell’adempimento del presente accordo.
Art. 5
Avvenuto il pagamento di cui all’art. 3 le parti si impegnano a chiedere che il Tribunale Civile di Cagliari revochi il decreto ingiuntivo n°1200 del 2 marzo 2019 e dichiari l'estinzione del giudizio r.g. n°4586/2019 per avvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Art. 6
Laddove il Giudice non disponga la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, in ogni caso in cui si renda necessaria la registrazione del decreto ingiuntivo e/o del provvedimento adottato dal Giudice a conclusione del giudizio n°4586/2019, le parti concordano che le relative spese ed imposte di registrazione saranno poste interamente a carico dell'ATS, sulla quale graveranno anche i relativi adempimenti nonché l'obbligo di tenere indenne la società Tepor s.p.a. dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali ritardi nella registrazione e/o nel pagamento delle relative imposte.
Art. 7
Il presente accordo viene sottoscritto anche dai legali delle parti per rinuncia alla solidarietà.
Letto, confermato e sottoscritto Cagliari,
ATS Sardegna Tepor s.p.a
avv. Xxxxx Xxxxx avv. Xxxxxx Xxxxxx