TIPO DI CONTRATTO
Allegato A
LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
Il/La sig./soc. (1) ………………………………………………………………….. di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2)……………………………………… in persona di
…………………………...) concede in locazione al/ alla sig. (1) ……………………………………..
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)………………………………
(assistito/ a da (2) ……………………..in persona di ),
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in …………………………
via ………………………. n. ……. piano …… scala …… int. ….. composta di x. xxxx,
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. )
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà ……………… riscaldamento ………………………
acqua ………………………. altre …………………………………………….…………..
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 con-
vertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : ……………………….……...………
b) codice fiscale del locatore ………………………………………………………………….
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
…………………………………………………………………………………………………... CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
…………………………………………………………………………………………………... La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ……………… anni (5), dal al
……………… , e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del perio- do di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 2
(Canone)
A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale definito tra
………………………………………………… e depositato il presso il Comune di
………………………………………. , è convenuto in euro ………………….. , che il con- duttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico ban- cario, ovvero………………………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro
……………… ciascuna, alle seguenti date (4)
Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene ag- giornato ogni anno nella misura contrattata del , che comunque non può superare
il 75% della variazione Istat.
B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro , importo che il
conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero…………………………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro
……………………ciascuna, alle seguenti date (4)
Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella mi- sura contrattata del ……………,che comunque non può superare il 75% della variazione Istat.
(6)
Articolo 3
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
……………………….. pari a mensilità del canone, non imputabile in conto ca-
noni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per due anni - di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: ……………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………. (4)
Articolo 4
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazio- ne specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere vi- sione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettua- te. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quo- ta di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno prece-
dente.
Articolo 5
(Spese di bollo e di registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del con- duttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi cor- risponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 6
(Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire so- speso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato pun- tuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il con- duttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene /non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 7
(Uso)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle se- guenti persone attualmente con lui conviventi ……………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………. . Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.
Articolo 8
(Recesso del conduttore)
E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
Articolo 9
(Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta al- l'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, co- stituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'u- nità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimen- to del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esi-
xxxxxx, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………… . ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)
Articolo 10
(Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indi- retti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interru- zioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 11
(Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 12
(Impianti)
Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbli- ga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosser- vanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del citato DPR.
Articolo 13
(Accesso)
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve con- sentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ……………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………… . (4)
Articolo 14
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infra- strutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 15
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed al- l'Accordo territoriale.
Altre clausole: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. Xxxxx, approvato e sottoscritto
…………………………..., li ……………….
Il locatore ……………………………………
Il conduttore …………………………………
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.
Il locatore ……………………………………
Il conduttore …………………………………
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fisca- le. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'i - scrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cit- tadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima è di anni tre.
(6) Cancellare la lettera A oppure B.
Allegato B
LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
Il/La sig./soc. (1) di seguito
denominata LOCATRICE, (assistita da (2) ………...…………………………………in persona di
………………………… ) concede in locazione al/ alla sig. (1) ……………………………………………...
di seguito denominato/a CONDUTTORE, identificato mediante (3)………………………………….
(assistito da (2) ………………………….in persona di ),
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in ………………………………
via ………………………… n…….piano …….. scala …….. int. …….. composta di n. …………
vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. )
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….... non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà …………………… riscaldamento ………………………….
acqua …………………altre …………………………………………………………………………
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:…………………………………….……... .
b) codice fiscale della LOCATRICE ………………………………………………………………….
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
………………………………………………………………………………………………………… CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
……………………………………………………………………………………………………….... RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E/O DELL’UNI-
TA’ IMMOBILIARE: …………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………… La locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione del CONDUTTORE e dei suoi familiari con- viventi che attualmente sono: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………… Il CONDUTTORE si impegna a comunicare alla LOCATRICE ogni successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra indicato.
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di anni .……….………(5), dal ..………….…… al .
……………………. e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte della LOCATRICE che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immo- bile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della co- municazione il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.
Nel caso in cui la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilità dell’unità immobiliare alla prima scadenza e non l'adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibi- lità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il CONDUTTORE ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 2
(Canone)
A. Il canone annuo di locazione è convenuto in euro , importo che il
CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero………….…………….., in n. ……………… rate eguali anticipate di euro ………… ciascuna, alle seguenti date (4)
Le parti si danno reciprocamente atto che il canone è determinato fra i valori minimi e massimi ri- sultanti dall’Accordo territoriale stipulato tra organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e dei conduttori relativo al Comune di …………………………….. , depositato presso detto Comune il ………………… , prot , ed inoltre che detto canone è conforme a quan-
to stabilito dall’Accordo integrativo stipulato in …………………………. il tra la
LOCATRICE e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori
…………………………………………………………. del Comune di …………………………... .
Nel caso in cui nel predetto Accordo territoriale e/o integrativo sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del ……………………, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat.
B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro , importo che il CONDUTTO-
RE si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero a mezzo di bonifico banca- rio, ovvero…………………………, in n. ……… rate eguali anticipate di euro …………….
……………ciascuna, alle seguenti date (4)
Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del , che comunque non può superare il 75% della variazione Istat.
(6)
Articolo 3
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni tutte che assume col presente contratto, il CONDUTTORE versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una som- ma di euro ……………………………….. pari a mensilità del canone, non imputa-
bile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per anni due - di interessi legali, riconosciuti al CONDUTTORE al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia del- l'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. (4)
Articolo 4
(Quote di ripartizione di spese ed oneri)
La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relati- ve pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito ri- portate, che il CONDUTTORE approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concer- ne il riparto delle relative spese:
a) spese generali …………………………….
b) spese ascensore ………………………….
c) spese riscaldamento ……………………...
d) spese condizionamento ………………….
e) ………………………………………… ...
f) ………………………………………….…
g) ……………………………………………
La LOCATRICE, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifi- che agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dando- ne comunicazione tempestiva e motivata al CONDUTTORE. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla LOCATRICE, il CONDUTTORE può adire la Com- missione di conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, com- ma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all’articolo 20 del presente contratto.
Articolo 5
(Spese ed oneri a carico del conduttore)
Sono a carico del CONDUTTORE, per le quote di competenza esposte all’articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastruttu- re e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’artico- lo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l’allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Xxxxxxx la LOCATRICE e il CONDUTTORE dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il CONDUTTORE ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - an- che tramite organizzazioni sindacali - presso la LOCATRICE (o il suo amministratore o l'ammini- stratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il CONDUTTORE versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 6
(Riscaldamento, raffrescamento, condizionamento)
Sono interamente a carico del CONDUTTORE i costi sostenuti dalla LOCATRICE per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all’articolo precedente. Il CONDUTTORE è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza di cui all’articolo 4.
Il CONDUTTORE è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla LOCATRICE, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo pre- cedente. E' in facoltà della LOCATRICE richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in fun- zione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere
versato entro sessanta giorni dalla richiesta della LOCATRICE, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta leg- ge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ………………….. , da corrispondere in rate alle seguenti scadenze:
al ………………….euro ……………………………………………………
al ………………….euro ……………………………………………………
al ………………….euro …………………………………………………...
al ………………… euro ,
salvo conguaglio. (7)
Articolo 7
(Imposte, tasse, spese di contratto)
Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, sono a carico del CONDUTTORE.
La LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che ab- bia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 8
(Pagamento)
Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli 4 e 5, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modali- tà stabilite dalla LOCATRICE. Per quanto concerne i conguagli delle spese previste dagli articoli 4 e 5 si rinvia a quanto ivi previsto. Il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o delle altre spese sopraddette, trascorsi i termini di cui all'articolo 5 della legge n. 392/78, dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento de- gli eventuali danni.
In caso di ritardato pagamento del canone e di quant'altro dovuto, il CONDUTTORE è tenuto a cor- rispondere gli interessi moratori, da calcolarsi ad un tasso pari a quello d'interesse legale. Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente risarci- mento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto.
Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo, salvo restando il separato esercizio delle proprie eventuali ragioni.
Resta salvo quanto disposto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.
Articolo 9
(Risoluzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la risolu- zione del contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE, la LOCATRICE è tenuta a restitui- re solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa ricon- segna della cosa locata.
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene / non viene (4) concessa la prelazione al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 10
(Cessione, sublocazione, comodato, successione)
E' fatto espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto ogget- to del presente contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non facciano parte del nucleo fami- liare, così come descritto nelle premesse del presente contratto. L'inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a se- guito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.
Articolo 11
(Uso e riparazioni)
Il CONDUTTORE si obbliga ad usare l’unità immobiliare locata con la diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli inter- venti di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTTORE gli interventi resi neces- sari da un uso negligente o cattivo dell’unità immobiliare o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi può provvedere la LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora l’unità immobiliare abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest'ultimo è tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità delle riparazioni stesse.
Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni.
Il CONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o di regolamento emanate dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualun- que sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale suo obbligo. Deve altresì osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento dello stabile" o nel "Regolamento di condominio" ove esistente, ovvero, in mancanza, nel "Regolamento generale per gli inquilini" regi- strato per la provincia in cui si trova l'immobile, dichiarando il CONDUTTORE di avere avuto pie- na conoscenza di quello applicabile al presente contratto, posto a sua disposizione dalla LOCATRI- CE, contestualmente alla consegna delle chiavi.
La LOCATRICE si riserva il diritto di far eseguire, sia all'interno che all'esterno dell'unità immobi- liare oggetto del presente contratto, tutti gli interventi che si rendessero necessari, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile.
Articolo 12
(Consegna)
Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE di - chiara, altresì, di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui det - ti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare adatta - menti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati.
La LOCATRICE si impegna peraltro ad eseguire entro il i seguenti interventi:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...………, senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di indennizzo ov- vero il CONDUTTORE eseguirà entro il ………………………………. i seguenti interventi:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… e l'ammontare della spesa relativa (forfettariamente determinata dalle parti consensualmente in euro
………………………… ) verrà dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4)
Qualora si tratti di unità immobiliare già occupata dal medesimo CONDUTTORE, il CONDUTTO- RE stesso dichiara di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per abitarli sin dal
………………………. in virtù di contratto stipulato in data ……………………….. .
e di non avere eccezioni da sollevare al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze, il cui onere ricade per legge a carico della LOCATRICE: ……………. …….
………………… ..
…………………………………………………………………………………………………….(8)
Articolo 13
(Riconsegna)
Alla data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall'uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico della LOCATRICE purché pre- ventivamente segnalati dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.
Articolo 14
(Modifiche e migliorie)
E' vietato al CONDUTTORE apportare qualsiasi innovazione o modifica nei locali locati ed agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della LOCATRICE e modificarne, an- che parzialmente, la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od in- fissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono, per patto espresso, a benefi- cio della LOCATRICE, senza che il CONDUTTORE possa pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.
Articolo 15
(Divieti)
E' vietato al CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fis- si, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobi- liare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, la qua- le si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' fatto altresì divieto di installa- re antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le moda- lità di installazione. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale.
Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortili, nei viali di accesso e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è vie- tato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE.
In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condo-
miniale.
Articolo16
(Esonero di responsabilità)
Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRI- CE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate.
Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, di- pendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a te- nere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas, dell'acqua o dell'elettricità.
Articolo 17
(Servizi)
Il CONDUTTORE esonera la LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni e/o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione de- gli impianti per il periodo necessario per l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato.
Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e ri- scaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le moda- lità stabilite all’articolo 6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assem- blea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in appo- sita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori.
Articolo 18
(Visite)
La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione.
Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita verrà del pari concorda- to, e sarà comunque compreso nell’arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16
e le 20, per una durata di due ore.
Articolo 19
(Inadempimento)
Le clausole del presente contratto di cui agli articoli hanno carattere essen-
ziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Articolo 20
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’artico- lo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra ap- partenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designa- zioni, rispettivamente, della LOCATRICE e del CONDUTTORE ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni con- trattuali.
Articolo 21
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della com- petenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile loca- to.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
La LOCATRICE ed il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi as- sunti solidalmente.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Co- dice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali non- ché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all’articolo 2.
Altre clausole …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Xxxxx, approvato e sottoscritto
………………, li………………….
La LOCATRICE ………………………………….
Il CONDUTTORE ………………………………
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presen - te contratto.
La LOCATRICE ………………………………….
Il CONDUTTORE ……………………………….
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tri- bunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978,
n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomuni - tario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa .
(5) La durata minima è di anni tre.
(6) Cancellare la lettera A o B.
(7) In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in sostituzione – una clausola del seguente tenore:
"Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11, c. 2, dello stesso DPR".
(8) Cancellare per intero o nelle parti interessate.
Allegato C
LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITO- RIA
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)
Il/La sig./soc. (1) di seguito de-
nominato/ a locatore (assistito/ a da (2)………………………………. in persona di…………………………) concede in locazione al/ alla sig. (1) ……………………………………..
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3) ……………………………...
(assistito/ a da (2) …………………………………..in persona di ),
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in ………………………….
via ……………………. n. ……...piano …….scala …… int. ……..composta di x. xxxx,
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) ……………………….
…………………………………………………………………………………………………... non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà ………………. riscaldamento ……………………..
acqua ………………… altre …………………………………………………………………...
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 con-
vertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: ……………………………………
b) codice fiscale del locatore………………………………………………………………….
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
……………………………………………………………………………………………….….. CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
………………………………………………………………………………………………….. La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ………………mesi (5), dal al
………………., allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di al- cuna disdetta.
Articolo 2
(Esigenza del locatore) (4)
Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'arti- colo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l’allega- to C- e dall'Accordo tra ……………………………. depositato il presso il Co-
mune di , dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del
contratto: …………………………………………………..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………... Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presen- te contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro
………… giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera op- pure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s'in- tende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rap- porto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in al- ternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazio- ne corrisposto.
Articolo 3
(Esigenza del conduttore) (4)
Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra ……………………………………………….…...
………….depositato il ………… presso il Comune di………………, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esi- genza di abitare l’unità immobiliare per un periodo non eccedente i mesi per il se-
guente motivo: …………………………………………………………….…,che documenta allegando al presente contratto ……………………………………………………………... …...
Articolo 4
(Canone)
A. Il canone di locazione è convenuto in euro , importo che
il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………………………………, in n. ……… rate eguali anticipate di euro ………………ciascuna, alle seguenti date (4)
B. Il canone di locazione (per le aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bolo- gna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con essi confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia) è convenuto in euro …………………….….., importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bo- nifico bancario, ovvero ……………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro
……………… ciascuna, alle seguenti date (4).
C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro… , che il conduttore si obbliga a cor-
rispondere nel domicilio del locatore ovvero……………………, in n. rate eguali
anticipate di euro ………….. ciascuna, alle seguenti date:
……………………………………………………………. (4)
(6)
Articolo 5
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
………………………….. pari a n. mensilità del canone (7), non imputabile in conto
canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: ……………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………. (4)
Articolo 6
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazio- ne specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere vi- sione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettua- te. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quo- ta di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno prece- dente.
Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del con- duttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi cor- risponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 8
(Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire so- speso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quan- t'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa
la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 9
(Uso)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle se- guenti persone attualmente con lui conviventi: …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 10
(Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.
Articolo 11
(Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta al- l'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, co- stituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'u- nità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimen- to del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esi- stente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:…………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………...… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)
Articolo 12
(Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indi- retti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interru- zioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 13
(Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 14
(Impianti)
Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbli- ga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inos- servanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del condut- tore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso.
Articolo 15
(Accesso)
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ………………………………...
………………………………………………………………………………………………..(4)
Articolo 16
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infra- strutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 17
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della
competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed al- l'Accordo territoriale.
Altre clausole …………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………… Xxxxx, approvato e sottoscritto
…………………………….., li …………………
Il locatore ………………………………………..
Il conduttore ……………………………………..
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente appro- vano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto.
Il locatore ………………………………………...
Il conduttore ………………………………………
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2)L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cit- tadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
5) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto.
(6) Cancellare delle lettere A, B e C le due che non interessano.
(7) massimo tre mensilità.
Allegato D
LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITO- RIA
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)
Il/La sig./ soc. (1) di seguito deno-
xxxxxx/ a LOCATRICE, (assistita da (2) ………………………………..in persona di
………………… ) concede in locazione al/ alla sig. (1) di seguito denomi-
nato/ a CONDUTTORE, identificato mediante (3)…………………… (assistito da (2)
…………………………………… in persona di …………………………… ), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via
……………………… n….. piano … scala …… int……. composta di x. xxxx, oltre cu-
cina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.)
………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………….. non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà ……………….. riscaldamento …………………..……
acqua …………………… altre ………………………………………………………..……….
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 con-
vertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:………………………………………..
b) codice fiscale della LOCATRICE …………………………………………………………. .
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
………………………………………………………………………………………………….. CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
……………………………………………………………………………………………. RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E/O DEL-
L’UNITA’IMMOBILIARE: ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………..… La locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione del CONDUTTORE e dei suoi familiari conviventi che attualmente sono: ……………………………………….………….....
……………………………………………………………………………………………...…… Il CONDUTTORE si impegna a comunicare alla LOCATRICE ogni successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra indicato.
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ……..………. mesi (5), dal …………. al ……………..
allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2
(Esigenza della locatrice) (4)
La LOCATRICE, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi del- l’articolo 4, comma 2, della legge 431/98 - di cui il presente contratto costituisce allegato D - e dall'Accordo tra …………………..……depositato il …………… presso il Comune di
……………….. , dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: …..
…………………………………………………………………………..………………………. La LOCATRICE ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al CONDUTTORE entro ……….. giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transito- rietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della leg- ge n. 431/98. In ogni caso, ove la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilità dell'allog- gio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il CON- DUTTORE ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trenta- sei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 3
(Esigenza del conduttore) (4)
Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra depo-
sitato il ……………. presso il Comune di , le parti concordano che la pre-
sente locazione ha natura transitoria in quanto il CONDUTTORE espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i ………. mesi per il seguente motivo:
………………………….………………………………………………………...……, che do- cumenta allegando al presente contratto……………………………………………… …
Articolo 4
(Canone)
A. Il canone di locazione è stabilito in euro… , importo che il CONDUTTORE si
obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero con le diverse modalità che verranno indicate dalla LOCATRICE stessa in n. …………...rate eguali anticipate di euro
……………...……… ciascuna, alle seguenti date: (4)
B. Il canone di locazione (per le aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bolo- gna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con essi confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia) è convenuto in euro …………………….….., importo che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero con le diverse modalità che verranno indicate dalla LOCATRICE stessa in n. rate
eguali anticipate di euro …………….………ciascuna, alle seguenti date:
…………………………………..………..…(4).
C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro…………..…, che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero con le diverse modalità che verran- no indicate dalla LOCATRICE stessa, in n. …………… rate eguali anticipate di euro
…………..ciascuna, alle seguenti date (4)
(6)
Articolo 5
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il CONDUTTORE versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro …………………………… pari a mensilità del canone (7),
non imputabile in conto canoni di locazione e produttiva di interessi legali, riconosciuti al CONDUTTORE al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immo- biliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: ……………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………. (4)
Articolo 6
(Quote di ripartizione di spese ed oneri)
La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il CONDUTTORE approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:
a) spese generali ……………………………….
b) spese ascensore ……………………………..
c) spese riscaldamento ………………………...
d) spese condizionamento ……………………..
e) ………………………………………………
f) ………………………………………………
g) ……………………………………………..
La LOCATRICE, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni cata- stali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi com- portanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al CONDUTTORE. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta.
In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla LOCATRICE, il CONDUTTORE può adire la Commissione di conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle in- frastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all’articolo
23 del presente contratto.
Articolo 7
(Spese ed oneri a carico del conduttore )
Sono a carico del CONDUTTORE per le quote di competenza esposte all’articolo 6 le spese che - in base alla Tabella oneri accessori allegato G al decreto del Ministro delle infrastruttu- re e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - risultano a carico dello stesso. Di tale Xxxxxxx la LOCATRICE e il CONDUTTORE dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il CONDUTTORE ha diritto di ottenere l'in- dicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di pren- dere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso la LOCATRICE (o il suo ammi- nistratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il CONDUT- TORE versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal con- suntivo dell'anno precedente.
Articolo 8
(Riscaldamento, raffrescamento, condizionamento)
Sono interamente a carico del CONDUTTORE i costi sostenuti dalla LOCATRICE per la forni- tura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al precedente articolo. Il CONDUTTORE è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza di cui all’articolo 6.
Il CONDUTTORE è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla LOCATRICE, per le spe- se di cui sopra che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risul- tante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della LOCATRICE richiedere, a titolo di accon- to, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servi- zi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro 60 giorni dalla richiesta della LOCATRI- CE, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ,
da corrispondere in rate alle seguenti scadenze:
al ………………… euro ……………………………………
al ………………… euro …………………………………….
al ………………… euro …………………………………….
al ………………… euro ,
salvo conguaglio. (8)
Articolo 9
(Imposte, tasse, spese di contratto)
Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, sono a carico del CONDUTTORE.
La LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CON- DUTTORE. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sin- dacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 10
(Pagamento)
Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli importi do- vuti ai sensi di quanto previsto ai punti 5 e 6, il primo giorno del mese/trimestre (4) di compe- tenza, secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE.
Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conse- guente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto.
Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del xxxx- ne (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.
Articolo 11
(Risoluzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso conve- nuto, che non sia imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE, la LOCATRICE è tenuta a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di manca- to godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarci- mento di danni e previa riconsegna della cosa locata.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 12
(Cessione, sublocazione, comodato, successione)
E' fatto espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata e di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della bre- ve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non faccia- no parte del nucleo familiare, così come descritto nel presente contratto. L'inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE di chiede- re la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 13
(Recesso)
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da reca- pitare mediante lettera raccomandata almeno mesi prima.
Articolo 14
(Uso e riparazioni)
Il CONDUTTORE si obbliga ad usare la cosa locata con la diligenza del buon padre di fami- glia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli in- terventi di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTTORE gli interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo della cosa locata o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi può provvedere la LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora la cosa locata abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest'ultimo è tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità delle ripa- razioni stesse.
Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono adde- bitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per ripara- re i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utili- tà comuni.
Il CONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescri- zioni di legge o dei regolamenti emanati dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale suo obbligo. Il CONDUTTORE deve, altresì, osservare le disposizioni contenute nel "Re- golamento dello stabile" o nel "Regolamento di condominio" ove esistente, ovvero, in man- canza, nel "Regolamento generale per gli inquilini" registrato per la provincia in cui si trova l'immobile, dichiarando di avere avuto piena conoscenza di quello applicabile al presente contratto, posto a sua disposizione dalla LOCATRICE.
La LOCATRICE si riserva il diritto di far eseguire sia all'interno che all'esterno dell'unità im- mobiliare oggetto del presente contratto tutti gli interventi che si rendessero necessari, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile
Articolo 15
(Consegna)
Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE dichiara altresì di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fat - to e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi ob - bligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati.
La LOCATRICE si impegna peraltro ad eseguire entro il ……… i seguenti interventi
…………………………………………………………………………………………………
……………………………. senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendica- re anche a titolo di indennizzo ovvero il CONDUTTORE eseguirà entro il i seguen-
ti interventi: …………………………………………………………………………...
…………….. ………………………………………………………………………………..… e l'ammontare della spesa relativa (forfettariamente determinata dalle parti consensualmente
in euro ) verrà dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal xxxx-
ne. (4)
Qualora si tratti di unità immobiliare già occupata dal medesimo CONDUTTORE, il CON- DUTTORE stesso dichiara di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per abi- tarli sin dal …………. in virtù di contratto stipulato in data ……………
e di non avere eccezioni da sollevare al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti ca- renze, il cui onere ricade per legge a carico della LOCATRICE:
………………………………………………………………………………………………...(9)
Articolo 16
(Riconsegna)
Alla data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCA- TRICE i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il nor- male deperimento derivante dall'uso e danni attribuibili a mancati interventi a carico della LOCATRICE purché preventivamente segnalati dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.
Articolo 17
(Modifiche e migliorie)
E' vietato al CONDUTTORE apportare qualsiasi innovazione o modifica nei locali ed agli im- pianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della LOCATRICE e modificarne, anche parzialmente, la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono per patto espresso a beneficio della LOCATRICE, senza che perciò il CONDUTTORE possa pretende- re rimborso o indennizzo qualsiasi.
Articolo 18
(Divieti)
E' fatto divieto al CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'u- nità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla LO- CATRICE, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' altresì vietato installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le modalità di installazione.
Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortili, nei viali di accesso e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE.
In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale.
Articolo 19
(Esonero di responsabilità)
Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LO- CATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate.
Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inol- tre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'ac- qua o dell'elettricità.
Articolo 20
(Servizi)
Il CONDUTTORE esonera la LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni o irregola- xxxx dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, ac- qua calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato.
Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all’articolo 6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimer- si dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'as- semblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscalda- mento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibera- zioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica an- che ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto ap- plicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riu- niscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori.
Articolo 21
(Visite)
La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione.
Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di ven- dita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LO-
XXXXXXX un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e comunque compreso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore.
Articolo 22
(Inadempimento)
Le clausole del presente contratto di cui agli articoli hanno carattere
essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Articolo 23
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infra- strutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, della LOCATRICE e del CONDUTTORE ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due compo- nenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
Articolo 24
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto.
La LOCATRICE ed il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all’articolo 2.
In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente.
Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l’articolo 3 della legge n. 431/98. Altre clausole:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. .
Xxxxx, approvato e sottoscritto
……………………, li …………………….
La LOCATRICE …………………………………..
Il CONDUTTORE ………………………………...
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente appro- vano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3 , 4, 5 ,6, 7 , 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24.
La LOCATRICE ……………………………………
Il CONDUTTORE …………………………………
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fisca- le. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'i- scrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cit - tadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima è di mesi uno e quella massima di mesi diciotto.
(6) Cancellare delle lettere A, B, C le due che non interessano.
(7) massimo tre mensilità.
(8) In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in sostituzione - una clausola del seguente tenore:
"Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR".
(9) Cancellare per intero o nelle parti non interessate.
Allegato E
LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSI- TARI
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)
Il/La sig./ soc. (1) di seguito denomina-
to/ a locatore (assistito/ a da (2)………………………………………………. in persona di
…………………………... ) concede in locazione al/ alla sig. (1) ……………………………………………
ai sig. ri (1)…………………………………………………………………………………………………………….
di seguito denominato/ a/ i conduttore/ i, identificato/ a/ i mediante (3) ……………………………
(assistito/a/ i da (2) …………………………..in persona di ), che
accetta/ no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in …………………………………….
via …………………………n. ……. piano ……. scala …… int. ……. composta di x. xxxx,
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) ……………………………………...
………………………………………………………………………………………………………… non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà …………………….. riscaldamento ……………………..
acqua …………………………. altre …………………………………………………………………
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare………………………….……...….………...
b) codice fiscale del locatore…………………………………………………………………….…….
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
………………………………………………………………………………………………………… CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
………………………………………………………………………………………………………… La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi (5), dal al
…………………………… Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di sca- denza del contratto.
Articolo 2
(Natura transitoria)
Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra ……………………………….. depositato il ……………… presso il Comune di ………………………, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i ………………….. frequentando il corso di studi di …………… presso l'Università di
………………………………
Articolo 3
(Canone)
Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui all’articolo 2 è convenuto in euro ……………………………… , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………………….., in n. rate
eguali anticipate di euro …………………………………………….ciascuna, alle seguenti date:
…………………………………………………………….……… (4)
Articolo 4
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/ non versa (4) al lo- catore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
………………….pari a mensilità del canone (6), non imputabile in conto pigioni e
produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………(4)
Articolo 5
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decre- to del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contrat- to costituisce l’allegato E.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche trami- te organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condomi- niale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 6
(Spese di bollo e di registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del condutto- re.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corri- sponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che ab- bia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 7
(Pagamento, risoluzione e prelazione)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previ- sto dall'articolo55 della legge n. 392/78.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene/non viene (5) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 8
(Uso)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 9
(Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi me- diante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pre- gressi periodi di conduzione.
Articolo 10
(Consegna)
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nel- lo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevu- ta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazio- ni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere compor- tamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)
Articolo 11
(Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incol- pevoli dei servizi.
Articolo 12
(Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deli- berazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibe- razioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si trat- ti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposi- zioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assem- blea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 13
(Impianti)
Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza au- torizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR.
Articolo 14
(Accessi)
Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore non- ché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità:……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………... (4)
Articolo 15
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’artico- lo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra ap- partenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designa- zioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni con- trattuali.
Articolo 16
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della com- petenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Co- dice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali non- ché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
Altre clausole …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
Xxxxx, approvato e sottoscritto
………………………., li …………………...
Il locatore ……………………………………
Il conduttore …………………………………
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto.
Il locatore ………………………………….
Il conduttore ……………………………….
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tri- bunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978,
n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomuni - tario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.
(6) Xxxxxxx tre mensilità.
Allegato F
LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSI- TARI
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)
Il/La sig./ soc. (1) di seguito
denominato/ a LOCATRICE, (assistita da (2)… in persona di
……………………………) concede in locazione al/ alla sig. (1) ……………………………………………
di seguito denominato/ a/ i CONDUTTORE/I identificato/ a/ i mediante (3)………………………...……
(assistito/ a/ i da (2) …………………………in persona di ), che
accetta/ no, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in…………………………………..
via ……………………. n……...piano……….scala……..int…….. composta di x. xxxx, ol-
tre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. )
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà………………………riscaldamento…………………………
acqua …………………….altre ………………………………………………………………………
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:……………………………………………...
b) codice fiscale della LOCATRICE …………………………………………………………………
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
………………………………………………………………………………………………………… CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
……………………………………………………………………………………………………….. La locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione del CONDUTTORE.
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E/O DELL’UNI-
TA’ IMMOBILIARE: …………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………… La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di …………………… mesi (5), dal al
……………………. Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale perio- do se il CONDUTTORE non comunica alla LOCATRICE disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Articolo 2
(Natura transitoria)
Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra …………………………depositato il ……………… presso il Comune di
……………………… , le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il CONDUTTORE espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i ……………………..frequentando il corso di studi di ………………….. presso l'Università di
………………………………... .
Articolo 3
(Canone)
Il canone di locazione, è convenuto in euro …………………………………
che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero …………………………………………………….., in n. rate
eguali anticipate di euro …………………………….. ciascuna, alle seguenti date:
………………………………… (4)
Le parti si danno reciprocamente atto che il canone è determinato tra i valori minimi e massimi ri - sultanti dall’Accordo territoriale stipulato tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e dei conduttori relativo al Comune di , depositato presso detto Comune il
…………. , prot , ed inoltre che detto canone è conforme a quanto stabilito dall’Accordo
integrativo stipulato in …………………. il ……………. tra la LOCATRICE e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori …………………….. del Comune di
…………………………………….…………..
ovvero
secondo quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 431/1998 (4).
Articolo 4
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il CONDUTTORE versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
………………………………. pari a ………… mensilità del canone (6), non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al CONDUTTORE al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. (4)
Articolo 5
(Quote di ripartizione di spese ed oneri)
La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relati- ve pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito ri- portate, che il CONDUTTORE approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concer- ne il riparto delle relative spese:
a) spese generali ……………………………
b) spese ascensore ………………………….
c) spese riscaldamento ……………………..
d) spese condizionamento ………………….
e) …………………………………………...
f) ……………………………………………
g) ……………………………………………
La LOCATRICE, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifi- che agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dando- ne comunicazione tempestiva e motivata al CONDUTTORE. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta.
In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla LOCATRICE, il CONDUTTORE può adire la
Commissione di conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrut- ture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all’articolo 22 del presente con- tratto.
Articolo 6
(Spese ed oneri a carico del conduttore)
Sono a carico del CONDUTTORE per le quote di competenza esposte al punto 5 le spese che - in base alla Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra- sporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 - risultano a carico dello stesso. Di tale Xxxxxxx la LOCATRICE e il CONDUTTORE dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il CONDUTTORE ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - an- che tramite organizzazioni sindacali - presso la LOCATRICE (o il suo amministratore o l'ammini- stratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il CONDUTTORE versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
Articolo 7
(Riscaldamento, raffrescamento, condizionamento)
Sono interamente a carico del CONDUTTORE i costi sostenuti dalla LOCATRICE per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al punto precedente. Il CONDUTTORE è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza di cui al punto 5.
Il CONDUTTORE è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla LOCATRICE, per le spese di cui sopra che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della LOCATRICE richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della LOCATRICE, fermo quanto pre- visto al riguardo dall'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n.392. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ,
da corrispondere in rate alle seguenti scadenze:
al …………………. euro ………………………………………………………..
al …………………..euro ………………………………………………………..
al …………………. euro ………………………………………………………..
al …………………. euro ,
salvo conguaglio. (7)
Articolo 8
(Imposte, tasse, spese di contratto)
Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, compresi i diritti di banca, sono a carico del CONDUTTORE.
La LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che ab-
bia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 9
(Pagamento)
Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli 5 e 6, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, se- condo le modalità stabilite dalla LOCATRICE.
Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto.
Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il CON- DUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.
Articolo 10
(Risoluzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la risolu- zione del contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE, la LOCATRICE è tenuta a restitui- re solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa ricon- segna della cosa locata.
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene / non viene (4) concessa la prelazione al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 11
(Cessione, sublocazione, comodato, successione)
E' fatto espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto ogget- to del presente contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non sia il CONDUTTORE. L'inos- servanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a se- guito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 12
(Recesso)
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei CONDUTTORI firmatari e in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del CONDUTTORE recedente per i pregressi periodi di conduzione.
Articolo 13
(Uso e riparazioni)
Il CONDUTTORE si obbliga ad usare la cosa locata con la diligenza del padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi di manu- tenzione ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTTORE gl'interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo della cosa locata o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi può provvedere la LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesi- mo.
Qualora la cosa locata abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest'ultimo è te- nuto a dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità delle riparazioni stesse.
Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni.
Il CONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o dei regolamenti emanati dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualun- que sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale suo obbligo. Deve altresì osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento dello stabile" o nel "Regolamento di condominio" ove esistente, ovvero, in mancanza, nel "Regolamento generale per gli inquilini" regi- strato per la provincia in cui si trova l'immobile, dichiarando il CONDUTTORE di avere avuto pie- na conoscenza di quello applicabile al presente contratto, posto a sua disposizione dalla LOCATRI- CE.
La LOCATRICE si riserva il diritto di far eseguire sia all'interno sia all'esterno dell'unità immobi- liare oggetto del presente contratto tutti gl'interventi che si rendessero necessari, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile.
Articolo 14
(Consegna)
Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gl'impianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE di - chiara altresì di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati.
La LOCATRICE s'impegna peraltro ad eseguire entro il………………… i seguenti interventi
………………………………………………………………………………………………………..., senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di indennizzo ov- vero il CONDUTTORE eseguirà entro il ……………... i seguenti interventi:
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………… e l'ammontare della spesa relativa (forfettariamente determinata dalle parti consensualmente in euro
…………………………. ) verrà dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4)
Qualora si tratti di unità immobiliare già occupata dal medesimo CONDUTTORE, il CONDUTTO- RE stesso dichiara di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per abitarli sin dal
…………… in virtù di contratto stipulato in data e di non avere eccezioni da solle-
vare al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze, il cui onere ricade per legge a ca- rico della LOCATRICE:…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...……….(8)
Articolo 15
(Riconsegna)
Alla data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall'uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico della LOCATRICE purché pre- ventivamente segnalati dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.
Articolo 16
(Modifiche e migliorie)
E' vietato al CONDUTTORE fare qualsiasi innovazione o modifica nei locali ed agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della LOCATRICE e modificarne, anche parzialmen- te, la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono per patto espresso a beneficio della LOCA- TRICE, senza che il CONDUTTORE possa pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.
Articolo 17
(Divieti)
E' fatto divieto al CONDUTTORE di occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' altresì vietato installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le modalità di installazione.
Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortili, nei viali di accesso e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è vie- tato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condomi- niale.
Articolo 18
(Esonero di responsabilità)
Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRI- CE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate.
Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, di- pendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a te- nere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.
Articolo 19
(Servizi)
Il CONDUTTORE esonera la LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione de- gli impianti per il periodo necessario per l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato.
Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e ri- scaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le moda- lità stabilite all’articolo 5, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assem- blea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in appo- sita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori.
Articolo 20
(Visite)
La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione.
Il CONDUTTORE s'impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e com- preso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore.
Articolo 21
(Inadempimento)
Le clausole del presente contratto di cui agli articoli hanno carattere
essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà dirit- to alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile
Articolo 22
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra apparte - nenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, della LOCATRICE e del CONDUTTORE ed un terzo - che svolge funzioni di pre- sidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi
ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni con- trattuali.
Articolo 23
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della com- petenza a giudicare, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile loca- to.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
La LOCATRICE ed il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Co- dice Civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali non- ché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto si intendono dagli stessi as- sunti solidalmente.
Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l’articolo 3 della legge n. 431/98.
Altre clausole ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…...
Xxxxx, approvato e sottoscritto
………………………., li ……………………
La LOCATRICE ……………………………………
Il CONDUTTORE …………………………………
A mente dell'articolo 1342, secondo xxxxx, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
La LOCATRICE…………………………………
Il CONDUTTORE ………………………………
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tri- bunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978,
n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomuni - tario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima è di mesi sei e quella massima di mesi trentasei.
(6) Xxxxxxx tre mensilità.
(7) In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in sostituzione - una clausola del seguente tenore:
"Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello specificato DPR".
(8) Cancellare per intero o nelle parti non interessate.
TABELLA ONERI ACCESSORI
Allegato G
RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
AMMINISTRAZIONE Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali | L | C |
ASCENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti | L | C |
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione | L | C |
Ispezioni e collaudi | C | |
AUTOCLAVE Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) Manutenzione ordinaria Imposte e tasse di impianto Forza motrice | L L | C C |
Ricarico pressione del serbatoio | C | |
Ispezioni, collaudi e lettura contatori | C | |
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | L L L L | C C C |
C
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA
Installazione e sostituzione degli impianti L
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti L Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale C
Lettura dei contatori C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua C
IMPIANTI SPORTIVI Installazione e manutenzione straordinaria Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) | L | C C |
IMPIANTO ANTINCENDIO Installazione e sostituzione dell’impianto | L | |
Acquisti degli estintori Manutenzione ordinaria Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi | L C | C |
IMPIANTO TELEVISIVO Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato | L | C |
PARTI COMUNI Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari Manutenzione straordinaria della rete di fognatura Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni | L L L L | C C C C |
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni Installazione e sostituzione di serrature Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | L L | C C C |
PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario | L | C C |
Rifacimento di chiavi e serrature | C | |
Tinteggiatura di pareti | C | |
Sostituzione di vetri Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell’impianto citofonico e videocitofonico | C C | |
Verniciatura di opere in legno e metallo | C |
Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento L
PORTIERATO
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima,
premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. L10% C90% Materiale per le pulizie C
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. L10% C90%
Manutenzione ordinaria della guardiola L10% C90%
Manutenzione straordinaria della guardiola L
PULIZIA
Spese per l’assunzione dell’addetto L
Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi,
ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. C Spese per il conferimento dell’appalto a ditta L
Spese per le pulizie appaltate a ditta C
Materiale per le pulizie C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia L Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia C Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie C Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva C
Acquisto di bidoni, xxxxxxxx e contenitori L
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti C
SGOMBERO NEVE
Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso C
LEGENDA
L = locatore C = conduttore
MODELLO H
( Art. 3 3. 2 ed Art. 8 degli Accordi Locali )
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Prospetto di calcolo della superficie dell’unità immobiliare e degli accessori DPR 23 marzo 1998 n. 138
Ubicazione dell’immobile
Locatore
Conduttore
Anno di costruzione Piano di ubicazione dell’ unità immobiliare
Determinazione superficie ( compresi i muri interni, i perimetrali esterni fino a cm. 50 ed in comunione fino a cm. 25 )
Coefficienti | Superficie Superficie Effettiva Convenzionale | |
Locali principali ed accessori a servizio diretto di quelli principali ( Bagni, ripostigli,ingressi,corridoi e simili con altezza > m. 1,5 ) | 100% |
|
Superficie di collegamento verticale ad uso esclusivo ( scale, rampe, ascensori, ecc. ) sono computati in misura pari alla loro proiezione | 100% | |
orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati |
| |
Autorimessa singola o box singolo | 50% |
|
Locali accessori ( Cantine , Soffitte e simili = es. : posto auto assegnato coperto , stanzina privata per lavanderia ecc. ) collegati alla Unità principale con altezza > a m. 1,5 | 50% |
|
Locali accessori ( Cantine , Soffitte e simili = es. : posto auto assegnato coperto , stanzina privata per lavanderia ecc. ) non collegati alla Unità principale con altezza > a m. 1,5 | 25% |
|
Balconi e terrazze al piano dell’unità abitativa fino a 25 mq. | 30% |
|
e la parte oltre i 25 mq. | 10% |
|
Balconi e terrazze non al piano dell’unità abitativa fino a 25 mq. | 15% |
|
e la parte oltre i 25 mq. | 5% |
|
Aree scoperte esclusive, resedi pertinenziali, tettoie e portici privati , giardini privati, posto auto scoperto assegnato ecc. fino a copertura superficie totale dell’unità immobiliare principale | 10% |
|
Aree scoperte esclusive, resedi pertinenziali, tettoie e portici privati , giardini privati, posto auto scoperto assegnato ecc. oltre la copertura superficie totale dell’unità immobiliare principale | 2% |
|
TOTALI SUPERFICIE EFFETTIVA E CONVENZIONALE | ……. |
|
N.B. Sul retro Determinazione del canone |
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MODELLO H
( Art. 3 3. 2 ed Art. 8 degli Accordi Locali )
DETERMINAZIONE DEL CANONE
ZONA UBICAZIONE DELL’ UNITA’ IMMOBILIARE
REQUISITI UNITA’ IMMOBILIARE ( scrivere si o no sulla riga corrispondente )
( riscaldamento singolo , doppi servizi , posto auto assegnato , autorimessa privata ,
ascensore , cantina
, soffitta
, area a verde , xxxxxxxx non condominiali ,
impianti sportivi , portierato , videocitofono , addolcitore , antenna satellitare , mancanza di barriere architettoniche , elementi di isolamento termico , autoclave , portone blindato , finestre con vetri termici , condizionamento termico minimo in un vano , riscaldamento centralizzato , parcheggio condominiale , cortili condominiali , lastrici solari di uso esclusivo a livello , stenditoio , lavanderia , locali condominiali
per riunioni , aree a verde condominiali ) .
Annotare eventuali altri requisiti non elencati sopra
FASCIA APPARTENENZA DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
VALORE MENSILE tra min. EURO e max. EURO
al mq.
TOTALE CANONE MENSILE CONCORDATO Euro
( Totale superficie convenzionale MQ X Valore Mensile a Mq. Euro )
EVENTUALE Maggiorazione
per durata superiore ai 3 anni + 2 anni
( 3 % per ogni anno di durata contrattuale
ulteriore ai primi tre previsti per legge ) Euro
TOTALE CANONE MENSILE
CON MAGGIORAZIONE EVENTUALE Euro TOTALE CANONE ANNUALE Euro
IL LOCATORE IL CONDUTTORE