Contract
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTI NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI DELL’AZIENDA SANITARIA DI NUORO
CIG 0598984939 - C.U.P. H69E10000920002
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 1 – Oggetto e durata del contratto. Quantitativi presunti.
Il presente capitolato ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di facchinaggio e trasporti che questa Azienda intende affidare per un periodo di anni uno decorrenti dalla data di effettivo inizio. E’ facoltà della stazione appaltante, alla scadenza del suddetto periodo contrattuale, procedere al rinnovo a favore dell’aggiudicatario del contratto iniziale, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett. b) del D. Lgs. N. 163/06, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno. Alla scadenza del contratto l’aggiudicatario sarà comunque tenuto alla prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario all’effettivo subentro, a seguito di nuova procedura di scelta, di altro soggetto contraente. Il servizio dovrà essere espletato presso tutte le strutture sanitarie ed amministrative ubicate nell’ambito territoriale aziendale. Durante il periodo contrattuale tali strutture potranno variare sia nella localizzazione, a seguito di trasferimenti, sia nel numero, in aumento o in diminuzione, per acquisizione o dismissione o chiusura di sedi, senza che tali circostanze possano costituire pretesto per richiedere compensi ulteriori o maggiori rispetto a quelli pattuiti all’atto dell’affidamento. Ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 163/06, la componente principale e unica del contratto è il servizio di facchinaggio e trasporti.
Si prevede un utilizzo annuale presunto di prestazioni pari a circa N. 16.000 ore/operaio,
N. 4.500 ore/automezzi con autista operaio, N. 200 ore/piattaforma aerea con relativo operatore.
L’importo presunto annuale del servizio è pari a € 270.000,00 al netto dell’IVA di legge. L’offerta economica sarà soggetta alle verifiche di legge sulla congruità e sull’eventuale anomalia; essa è libera, non vincolata al, o condizionata dal, suddetto importo.
Art. 2 – Costi per la sicurezza.
Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, come evidenziato nel D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza), allegato al presente capitolato, redatto in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 26 del D . Lgs. N. 81/2008, allo stato non sono individuabili rischi da interferenza, nonostante si preveda che le operazioni oggetto dell’appalto vengano poste in essere durante orari di lavoro in cui possono essere presenti dipendenti della Stazione Appaltante od operatori di altre Ditte affidatarie di altri contratti. Pertanto i costi per la sicurezza sono pari a € 0,00.
Gli interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurale che saranno messi in campo dalla ASL in accordo con la ditta aggiudicataria saranno, si presume, sufficienti ad evitare le interferenze.
Successivamente all’aggiudicazione, in accordo con la Ditta affidataria dell’appalto, saranno valutate eventuali ulteriori interferenze con altre attività, e determinati gli eventuali costi per approntare le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi.
Art. 3 – Descrizione delle prestazioni
Il servizio ha per oggetto le seguenti prestazioni:
− impacchettatura catalogata di faldoni, cartelle e oggetti in genere;
− smontaggio ed imballaggio di materiale di arredo (scrivanie, armadi, librerie, cassettiere, ecc….) con distintivo del numero di riferimento;
− imballaggio di computer, stampanti, fotocopiatrici, ecc…;
− posizionamento accurato ed ancorato di tutta la merce traslocata sulle attrezzature utilizzate e sui mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l’imballaggio allo scopo di evitare danni alle persone ed alle cose;
− trasporto con mezzi della ditta nei luoghi indicati dai competenti uffici dell’Azienda Sanitaria;
− disimballaggio, montaggio e sistemazione della merce traslocata, secondo quanto indicato dal personale dell’Azienda Sanitaria;
− posizionamento ordinato nella nuova collocazione;
− carico e trasporto a pubblica discarica, a spese della Ditta aggiudicataria, dei materiali di risulta e di ogni altro materiale non più idoneo (scatole di cartone vuote, carte da macero, etc. …);
− trasporto di materiale farmaceutico;
− trasporto di pasti e bevande, calde e fredde, in contenitori idonei forniti dall’azienda sanitaria, mediante automezzo idoneo ed allestito a norma della vigente normativa, da strutture dotate di cucina ad eventuali altre non dotate;
Il facchinaggio all’interno di uno stesso immobile può comprendere:
− movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il montaggio di quegli arredi che, per le loro dimensioni, non si dovessero riuscire a trasportare montati;
− movimentazione di macchine fotocopiatrici, computer, stampanti, ecc.;
− smontaggio di pareti divisorie e trasporto delle stesse in un luogo indicato dai competenti uffici dell’Azienda Sanitaria;
− montaggio di pareti divisorie previo trasporto dal luogo di immagazzinaggio;
− sistemazione di magazzini e stoccaggio di arredi per il “fuori uso” su indicazione del personale dell’Azienda Sanitaria;
− sistemazione di archivi correnti, compreso l’imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere;
− quant’altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito dell’operazione.
L’elencazione delle suddette prestazioni è a titolo puramente indicativo e non esaustivo. La messa a disposizione del personale, degli automezzi, degli imballi e quanto altro necessario alla perfetta esecuzione delle prestazioni, é completamente a carico dell’Appaltatore, che assumerà pertanto la gestione complessiva del servizio, garantendone l’ottimale organizzazione tecnica.
Art. 4 – Nomina referente responsabile
La ditta aggiudicataria dovrà indicare un referente unico per la corretta ed efficiente gestione dei rapporti derivanti dal contratto in oggetto. Tale referente dovrà rendersi reperibile, a mezzo contatto telefonico, tutti i giorni della settimana nella fascia oraria 08:00
– 20:00, compresi festivi. In caso di temporaneo impedimento provvederà a nominare un suo delegato dando tempestiva comunicazione all’Azienda Sanitaria.
Art. 5 – Obblighi della ditta aggiudicataria nei confronti del personale
La Ditta si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché da tutte le disposizioni comunque applicabili restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell’Azienda Sanitaria. La ditta si obbliga altresì a corrispondere al personale un trattamento economico non inferiore ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore nazionale e decentrata.
Art. 6 – Obblighi del personale della ditta aggiudicataria
Gli operai dovranno indossare idonee divise di lavoro, uniformi tra loro, con cartellino indicante le generalità del dipendente e la denominazione della Ditta.
Il personale dovrà essere di provata esperienza e competenza, di massima fiducia, onestà ed onorabilità e comunque di gradimento dell’Azienda Sanitaria. La Ditta è responsabile dell’osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dall’Azienda Sanitaria, che potrà richiedere, in qualsiasi momento, dandone adeguata motivazione, l’allontanamento del personale ritenuto non idoneo.
Il personale è tenuto al segreto d’ufficio in relazione ad atti, fatti, circostanze ed informazioni, correlate alle attività istituzionali proprie dell’Azienda Sanitaria, delle quali dovesse in qualsiasi modo venire a conoscenza in occasione dell’espletamento del servizio.
Nello svolgimento del servizio la ditta aggiudicataria deve operare in maniera tale da evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale ordine delle attività; a questo scopo il personale deve essere adeguatamente istruito, coordinato e diretto in relazione alle particolari caratteristiche dell’ambiente ove presta la propria opera.
Il personale incaricato a svolgere il servizio in oggetto deve,
−evitare di intrattenersi, durante la prestazione, con il pubblico,
−mantenere un contegno decoroso;
−rispettare gli eventuali divieti e le norme antinfortunistiche; ed in particolare:
−eseguire con la massima cura lo smontaggio degli arredi ed il successivo imballo;
−osservare adeguato scrupolo nelle operazioni di carico e trasporto degli arredi e di quant’altro oggetto del trasloco;
−osservare eguale scrupolo nelle operazioni di scarico e risalita nei nuovi locali, disimballo e montaggio degli arredi, etc., nel riassetto dei locali con ritiro dei contenitori e del materiale da imballo a conclusione delle operazioni di trasloco.
Art. 7 – Responsabilità civile
La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o alle cose nello svolgimento del servizio in oggetto, sollevando l’Azienda Sanitaria da ogni qualsivoglia responsabilità. La stessa dovrà quindi adottare, nell'esecuzione delle operazioni, tutte le precauzioni e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso operatore economico appaltatore e restando del tutto esonerata l'Azienda Sanitaria. Fra le citate cautele è compresa quella conseguente all'obbligo di utilizzare per il servizio solo ed esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e/o nella Comunità Economica Europea.
La ditta aggiudicataria è comunque obbligata alla stipula di una polizza assicurativa per la copertura R.C. derivante dall’esercizio delle attività oggetto dell’appalto, anche se per essa svolte da terzi, da produrre prima dell’inizio del servizio, che preveda un massimale per sinistro non inferiore ad €uro 2.500.000,00 per evento e per anno, con un limite non inferiore ad €uro 1.000.000,00, per ciascun danno a persone per anno.
La mancata stipulazione della polizza assicurativa, ovvero il mancato pagamento di rate scadenti in vigenza dell’appalto, comporterà, per questa Azienda Sanitaria, il diritto di considerare il Soggetto aggiudicatario decaduto dall’aggiudicazione stessa.
Art. 8 – Tempi di intervento
Per le prestazioni del personale la Ditta sarà contattata dai competenti Uffici dell’Azienda Sanitaria entro le ore 17,00 del giorno precedente l’intervento; per le prestazioni di automezzi la richiesta sarà inoltrata con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla prestazione; per le prestazioni di piattaforma aerea la richiesta sarà inoltrata con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla prestazione stessa. Per le prestazioni lavorative che dovranno svolgersi nella giornata di sabato e/o festivi non è prevista alcuna maggiorazione tariffaria.
Art. 9 – Dotazione minima automezzi e attrezzature
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la disponibilità delle seguenti attrezzature:
- autocarro con portata fino x.xx 35
- autocarro con portata oltre x.xx 35
- piattaforma aerea/carrello elevatore fino a mt. 25
- automezzo coibentato per il trasporto di alimenti;
A tal fine l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la dimostrazione dell’effettivo possesso delle attrezzature dichiarate attraverso l’esibizione di idonea documentazione.
Art. 10 – Direzione dell’esecuzione del contratto, fatturazione e pagamenti. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato si svolgerà sotto la direzione, il controllo ed il coordinamento di un referente designato dal Responsabile del Servizio Tecnico Logistico. Il suddetto referente potrà in ogni momento intervenire, nei modi e nelle forme che riterrà opportune, per verificare la corretta e tempestiva esecuzione degli interventi richiesti, nonché la conformità dei medesimi alle condizioni ed alle tempistiche stabilite.
Il pagamento delle prestazioni eseguite sarà effettuato, su presentazione di apposite fatture relative alle singole operazioni di facchinaggio e trasloco, tramite mandato di pagamento a 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture: la decorrenza dei termini si intende riferita al ricevimento delle suddette fatture presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria. Le fatture dovranno contenere i seguenti elementi:
−data e numero del contratto di appalto;
−data e numero della Deliberazione del Direttore Generale di aggiudicazione;
−i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs N. 23/2002, gli interessi di mora, stabiliti nella misura di cui al medesimo decreto, decorrono dalla data, da parte dell’Azienda Sanitaria, della formale intimazione di pagamento.
Alle suddette fatture dovrà essere allegato il rapporto di esecuzione del servizio, in cui oltre alla sintetica descrizione dell’intervento effettuato, dovranno essere indicate le unità lavorative impiegate, il tempo di esecuzione, l’orario di inizio e fine delle operazioni, il numero e la tipologia degli automezzi e delle attrezzature eventualmente utilizzati. Il suddetto rapporto, a certificazione dell’effettiva e corretta esecuzione dell’intervento, dovrà essere timbrato e sottoscritto dal Responsabile del Servizio richiedente e dal referente della ditta aggiudicataria.
Art. 11 – Contestazioni, inadempienze e penalità.
La ditta aggiudicataria è tenuta al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed al puntuale rispetto dei termini di cui al presente Capitolato d’oneri.
Sarà pertanto considerato inadempimento il ritardo nell’inizio del servizio ed ogni ritardo o difformità nell’esecuzione del trasloco stesso. Sarà altresì considerato inadempimento la mancata messa a disposizione del materiale d’imballo e di quant’altro previsto e, più in generale, ogni mancanza nella puntuale osservanza delle norme che disciplinano l’esecuzione dell’appalto.
Contestazione dell’inadempimento
L’eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte della ditta aggiudicataria, debitamente accertato dai competenti uffici dell’Azienda sanitaria, dovrà essere oggetto di formale contestazione di addebito.
La ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue contro deduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le contro deduzioni eventualmente prodotte, l’Azienda sanitaria potrà dare corso a quanto di seguito previsto.
Penalità
In caso di ritardo nell’adempimento rispetto al termine fissato la ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere una penale pari ad € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo.
Per ogni giorno di ritardo nel completamento delle operazioni di trasloco secondo le modalità ed i tempi previsti e stimati, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere una penale pari ad €. 3.000,00.
In ogni caso di mancata o ritardata obbligazione, successivamente all’inizio del servizio, quali ritardi, inadempienze nelle prestazioni, etc., la ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere una penale pari ad € 500,00 per ogni inadempimento riscontrato.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. Le penalità ed il risarcimento per il maggiore danno subito, saranno trattenuti sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva ex art. 113 del D. Lgs. N. 163/06.
La risoluzione del contratto, in caso di gravi e reiterate inadempienze, interverrà ricorrendone i presupposti di legge.
Art. 12 – Cessione del contratto e subappalto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all’articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.
La ditta aggiudicataria non potrà subappaltare il servizio oggetto del presente Capitolato senza il consenso scritto dell’Azienda sanitaria.
Il subappalto non autorizzato sarà causa di risoluzione contrattuale e farà sorgere il diritto ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
Qualora formalmente indicato in fase di presentazione dell’offerta dalla ditta aggiudicataria, l’Azienda sanitaria autorizzerà la concessione in subappalto di una quota del servizio, comunque non superiore al 30% del valore del contratto, purché il richiedente abbia debitamente rispettato le prescrizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
In tal caso la ditta aggiudicataria resterà, ugualmente, sola ed unica responsabile di fronte all’Azienda delle prestazioni sub-appaltate.
L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 117 del D. Lgs. N. 163/06.
Art. 13 – Controversie e foro competente.
Si precisa che per la soluzione di eventuali controversie relative al servizio in oggetto è esclusa la competenza arbitrale. E’ escluso che il contratto possa contenere la clausola compromissoria Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda Sanitaria e la ditta aggiudicataria dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine la ditta aggiudicataria, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all’Azienda sanitaria, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 gg. dal ricevimento della notifica. Fallito tale tentativo, la controversia verrà devoluta alla Autorità Giudiziaria Competente. Il foro competente è comunque quello di Nuoro, luogo in cui la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale ad ogni effetto del presente contratto.
Art. 14 – Normativa di riferimento.
Per quanto non disciplinato nel presente capitolato si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare al D. Lgs. N. 163/06 e ss.mm.ii..
Art. 15 – Norma finale.
Si fa presente che, a seguito della prevista attuazione di processi di scorporo di alcune strutture ospedaliere dalle rispettive attuali aziende sanitarie e dalla conseguente costituzione di nuove aziende ospedaliere autonome, ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 della L.R. 3 agosto 2009 N. 3, l’aggiudicatario potrà essere tenuto a rendere i servizi di cui al presente capitolato non più nei confronti di un unico soggetto, questa Azienda Sanitaria, bensì, a mezzo divisione del contratto originario, a due soggetti distinti, ovvero la medesima Azienda Sanitaria e la costituenda Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxxx – X. Xxxxxxxxx, agli stessi patti e condizioni e con le forme e gli adempimenti che a suo tempo verranno comunicati.
Tale mutamento soggettivo non potrà in nessun caso costituire presupposto per richiedere nuovi, ulteriori o maggiorati compensi rispetto a quelli pattuiti con l’affidamento originario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Nuoro, 14 dicembre 2010 Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx