Contract
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE E L'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE CULTURALE AUTOGESTITO CROCE DEL BIACCO PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE SITO A BOLOGNA VIA XXXXXXXX XXXXXX N. 1 FINO AL 31.12.2018
In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n. 88368/2018
TRA
Il Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale C.F. 01232710374, di seguito denominato Quartiere, legalmente rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, nata a il , in virtù dell'ordinanza P.G. n. 360655/2016 di cui alla circolare n.64/2016 della Direzione Generale, e domiciliata per la carica a Bologna in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0,
X
L'ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE CULTURALE AUTOGESTITO CROCE
DEL BIACCO C.F. 92034200375 avente sede legale a Bologna Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 1 di seguito denominata “Associazione”, e legalmente rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, nella qualità di Presidente, nato a il C.F. , residente a in Via ;
si conviene quanto segue:
ART. 1 OGGETTO
1. Il Quartiere concede, a titolo gratuito, all’Associazione la gestione del Centro Sociale Croce del Biacco di seguito denominato "Centro", bene indisponibile del Comune, sito in Bologna Via Xxxxxxxx Xxxxxx n. 1, identificato al C.U. al Foglio 221, Mappale 137 Subalterno 4 (Cod. Inv. C 1729), categoria C/4, con una superficie pari a mq. 206 + 154 (Spazio Giovani), compresa l'area esterna di
pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti, come da planimetria allegata (Allegato 1);
2. l’immobile è assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
ART. 2 FINALITÀ
1. L’Associazione ha il compito di gestire il Centro in forma autonoma nel rispetto del pluralismo, nell’ambito delle linee di indirizzo sulla programmazione delle attività e sull’uso degli spazi, concordate periodicamente col Quartiere.
2. Ha altresì il compito di garantire la funzione sussidiaria del Centro quale servizio comunale rivolto alla comunità e in particolare agli anziani, costituito ed autogestito dai soci ed aperto al territorio.
3. La programmazione delle attività del Centro può prevedere anche iniziative aperte al pubblico.
ART. 3 MODELLO GESTIONALE
1. L’Associazione non percepirà alcun compenso per la gestione del Centro ed utilizzerà prevalentemente soci volontari dell'Associazione o prestatori d'opera aventi diretto e regolare rapporto di lavoro con l'Associazione stessa.
2. E' consentita la gestione di servizi o attività accessorie da parte di soggetti terzi che non perseguano scopo di lucro.
3. L’Associazione favorisce l'uso di spazi del Centro da parte di organizzazioni senza fini di lucro, per periodi di tempo limitato, informando di ciò il Presidente e la Direttrice di Quartiere, previo accordo tra le parti nel merito degli obblighi reciproci. Tali organizzazioni possono concordare con l’Associazione la programmazione e la gestione delle attività del centro sociale, impegnandosi a contribuire pro quota agli oneri diretti ed indiretti della gestione. L’uso di spazi e sale del Centro da parte di organizzazioni sindacali, associazioni, movimenti e
partiti politici, è consentito esclusivamente per riunioni ed iniziative occasionali, salvaguardando la par condicio dei richiedenti, rispetto alla quale l’organo di garanzia è il Presidente del Centro Sociale.
4. L’Associazione può stipulare accordi di collaborazione con istituzioni presenti sul territorio, ivi compreso il Quartiere stesso, e con altre associazioni culturali e di promozione sociale al fine di valorizzare gli spazi del Centro attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative, rassegne e simili. Degli accordi va data informazione preventiva al Presidente e alla Direttrice di Quartiere.
5. Con gli accordi di collaborazione sopra citati può essere previsto che i soci delle altre associazioni o gli utenti delle istituzioni coinvolte possano essere equiparati ai soci dell’Associazione ai soli fini della possibilità di frequentare il Centro in relazione alle iniziative oggetto dell'accordo.
ART. 4 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
1. L’Associazione è tenuta ad acquisire preventivamente le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alle diverse attività promosse.
ART. 5 RELAZIONI COL QUARTIERE
1. L'Associazione si impegna ad informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, il Presidente e la Direttrice di Quartiere in merito alla programmazione delle attività del Centro, e ad inviare, al termine di ogni anno di attività, una relazione sull'attività svolta, i progetti per il futuro e il bilancio consuntivo.
2. Il Quartiere è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente dell’Associazione ogni evento che possa incidere sulla regolare gestione del Centro e delle sue attività, nonché ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.
3. Le relazioni tra il Quartiere ed il coordinamento di area, articolazione dei Centri sul territorio, si sviluppano in riunioni periodiche collegiali per singoli temi ed iniziative, promosse dal Quartiere o dal responsabile d’area eletto in seno al coordinamento.
ART. 6 ONERI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ
1. L’Associazione assume, con effetto dalla data di sua decorrenza, ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della convenzione per danni a persone e/o cose subiti e/o causati a terzi (incluso il Comune di Bologna) dai beneficiari della convenzione, nonché dai dipendenti, volontari, operatori o altri soggetti di cui l’Associazione si avvalga ed esonera espressamente il Comune per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in relazione alle attività dalla stessa promosse e/o gestite.
2. L'Associazione si obbliga a stipulare adeguata polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità Civile verso Terzi (RCT), responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), nonché polizza infortuni in favore dei propri soci.
3. L'Associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti.
ART. 7 RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI
1. Le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile, nonché quelle relative alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi non gravanti sull’Associazione ai sensi del precedente art. 6, sono a carico del Comune.
2. Spetta all’Associazione farsi carico della manutenzione ordinaria così come definita dagli usi locali.
3. Sono a carico dell'Associazione le spese relative alla gestione del servizio, all’attuazione delle attività e delle iniziative, nonché al pagamento delle utenze.
4. I contratti per le utenze sono intestati direttamente all'Associazione, ad esclusione del contratto riferito al riscaldamento, in quanto tale contratto è condiviso con un’altra struttura di proprietà comunale e più in specifico la palestra della scuola primaria ”Xxxxx Xxxxxxxx “, che l’Associazione si impegna a corrispondere a titolo di rimborso, calcolata in relazione alla serie storica dei consumi, all’Amministrazione Comunale che tenga conto, oltre che della superficie utilizzata dal centro sociale, anche dello scorporo degli oneri, sostenuti dal centro sociale e riconducibili all’utilizzo di n. 2 locali, rispettivamente denominati “spazio giovani” e “saletta computer, a disposizione prioritariamente del Quartiere San Donato-San Vitale, in conformità con quanto espresso nella deliberazione del Consiglio di quartiere O.d.G n. 66/2002. Pertanto il rimborso per il riscaldamento sarà corrisposto dalla concessionaria al Comune nella cifra di Euro 2.314,00.= e sarà soggetto ad aggiornamento annuale nella misura del 100% della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tale adeguamento verrà applicato automaticamente senza necessità di apposita comunicazione.
ART. 8 ADEMPIMENTI CONTABILI
1. L’Associazione registrerà cronologicamente nel proprio Bilancio, senza omissione alcuna, le entrate e le spese relative alla gestione del Centro.
2. Il Bilancio e ogni altro documento contabile è in qualsiasi momento a disposizione del Direttore di Quartiere.
3. I dati di Xxxxxxxx vanno riportati in un quadro affisso all'entrata del Centro, aggiornato anno per anno.
4. Al termine di ogni anno l’Associazione comunicherà al Direttore di Quartiere l'entità dell'eventuale avanzo di gestione, proponendone l'impiego per iniziative
solidaristiche specificamente indicate, per migliorie agli immobili, per acquisizione di attrezzature o per accantonamenti in vista di future iniziative. Il Presidente di Quartiere e il Presidente dell’Associazione concorderanno l'uso della disponibilità. I Quartieri favoriscono la cooperazione tra i diversi centr i sociali al fine di programmare investimenti congiunti degli avanzi di gestione.
ART. 9 VINCOLI SULL’UTILIZZO DEGLI IMMOBILI
1. L'edificio e l'area di pertinenza sono assegnati in uso per le finalità della presente Convenzione nello stato di fatto risultante dal verbale di consegna. Eventuali utilizzi diversi da quanto espressamente previsto in convenzione, devono essere preventivamente autorizzati dal Quartiere, che si riserva di valutarne la compatibilità con la naturale destinazione dei Centri Sociali e con le prescrizioni di sicurezza.
2. E' vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche del fabbricato o le condizioni d'uso, senza l’autorizzazione del Quartiere e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.
3. L’Associazione si impegna a non adibire gli spazi concessi o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza;
4. L'Associazione fisserà la propria sede legale presso il Centro.
5. Dopo la convocazione dei Comizi elettorali, in occasione di consultazioni elettorali o referendum, l’uso degli spazi, da parte dei partiti e formazioni partecipanti a tali consultazioni, è regolata dalla Commissione elettorale tenendo espressamente conto delle norme che regolano la par condicio, previa verifica
della programmazione fatta dalla singola Associazione e dei profili di responsabilità conseguenti alla presenza di non soci ai fini assicurativi.
L’uso temporaneo degli spazi del Centro è altresì consentito, compatibilmente alle iniziative già programmate dall’Associazione e, ad associazioni, movimenti e partiti politici per lo svolgimento di consultazioni della popolazione, quali primarie, ecc… Anche in questo caso sarà garantita la par condicio ed il Presidente del Quartiere fungerà da garante.
ART. 10 DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della concessione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018.
ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. Sono a carico dell’Associazione i relativi adempimenti nonché oneri.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Bologna.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Bologna,
per Comune di Bologna per l'Associazione Quartiere San Donato-San Vitale Centro Sociale Culturale Autogestito
La Direttrice Croce del Biacco
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx Il Legale Rappresentante Sig.Xxxxx Xxxxxxxxx
Allegato 1 Planimetria