COMUNE DI NERVIANO
COMUNE DI NERVIANO
(Provincia di Milano)
Regolamento per la concessione di benefici e agevolazioni
socio – assistenziali
per famiglie e singoli cittadini
(ex art. 12 – Legge n. 241/90)
Approvato con deliberazione n. 107/C.C. del 25/9/2008 e modificato con deliberazione n. 56/C.C. del 25/9/2014
SERVIZI SOCIALI
INDICE
CAPO I - Norme Generali
⮚ Art. 1 - Finalità
⮚ Art. 2 - Materie escluse
CAPO II - Interventi a favore di singoli e famiglie
⮚ Art. 3 – Destinatari
⮚ Art. 4 – Casi eccezionali
⮚ Art. 5 - Stato di bisogno
⮚ Art. 6 - Tipologia dei benefici economici
⮚ Art. 7 - Limiti dei benefici economici
⮚ Art. 8 - Istruttoria delle istanze
⮚ Art. 9 - Istruttoria delle istanze per integrazione rette di ricovero in strutture assistenziali e socio-sanitarie
⮚ Art. 10 - Provvedimento di accoglimento o non accoglimento della domanda
Capo I: Norme generali
Art. 1 - Finalità
Il Comune di Nerviano stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di agevolazioni e benefici, economici o finanziari, a soggetti privati, ai fini dell’applicazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Gli interventi socio-assistenziali sono rivolti a tutta la popolazione presente a Nerviano e devono essere erogati, a fronte di un quadro di risorse limitate, sulla base di scelte che garantiscano priorità di fruizione alle persone e alle famiglie che vivono una condizione di bisogno come di seguito individuata.
Art. 2 - Materie escluse
1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o sub-delegate;
b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali o ad accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
c) i trasferimenti finanziari per l’esercizio di servizi e attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da esso affidati a soggetti terzi;
d) le rette e tariffe per l’uso di attrezzature e strutture comunali, disposte in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l’utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso delle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
f) gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale;
g) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.
2 . L'erogazione dei finanziamenti e dei benefici economici di cui al presente regolamento è subordinato alle effettive disponibilità di bilancio definite annualmente dal Comune.
Capo II: Interventi a favore di singoli e famiglie.
Art. 3 - Destinatari
La concessione dei benefici e delle prestazioni di cui al presente regolamento può essere disposta dall’Amministrazione comunale a favore di nuclei familiari intesi come unità sociologica fondata sul matrimonio o sulla convivenza, in condizione di esclusività ovvero di singoli cittadini di Nerviano e di coloro che ne abbiano diritto per legge a seguito di istanze di assistenza per far fronte a situazioni di bisogno, condizioni di necessità o di sostegno.
Gli interventi di cui al presente capo sono erogati senza distinzioni di sesso, etnia, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché di condizioni personali o sociali.
L’art. 22 della Legge 328/2000 dispone tra i livelli essenziali dei servizi le misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito.
La Legge Regionale 3/2008 all’art. 6 prevede che alla rete delle unità d’offerta sociali e socio-assistenziali accedono:
a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Nerviano e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea (UE) temporaneamente presenti;
b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla Unione Europea in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Nerviano;
c) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del D.Lvo 286/98, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale.
Art. 4- Casi eccezionali
Gli interventi di cui al presente regolamento sono anche indirizzati a persone diverse da quelle indicate dal precedente articolo comunque presenti sul territorio di Nerviano, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune, della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole, della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore e tutti i servizi assistenziali da garantire in base alla normativa vigente.
Nel caso sopradetto è facoltà dell’Amministrazione comunale prevedere interventi economici a favore dei cittadini interessati, previa motivata relazione dell’Assistente sociale e sentito il parere della Giunta comunale.
Art.5 - Stato di bisogno
I suddetti destinatari devono essere in stato di bisogno ovvero devono essere nuclei familiari o singoli per i quali è stata verificata da parte dei servizi sociali la condizione di effettivo bisogno, secondo una o più delle seguenti condizioni:
a) Insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze vitali dei suoi membri e tenuto conto anche delle circostanze a causa delle quali il soggetto e la famiglia siano esposti al rischio di emarginazione sociale. Si applicheranno i criteri necessari a stabilire la situazione economica del nucleo sia attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (così come indicato nel Regolamento dell’ISEE) e i criteri di seguito riportati;
b) Incapacità di provvedere a sé stessi o ad un membro della famiglia. Si intende l’incapacità totale o parziale di una persona di provvedere alle proprie esigenze di vita quotidiana per inabilità di ordine fisico o psichico o l’impossibilità/inadeguatezza della famiglia ad assicurare la cura necessaria a un suo componente in condizioni di dipendenza o fragilità;
c) Xxxxxxx di grave pregiudizio psico-fisico o di emarginazione sociale. Si intende l’esistenza di fattori e condizioni che determinano stati di marginalità ed esclusione sociale (es.: difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro) o altre situazioni di bisogno anche di carattere affettivo-educativo;
d) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Si intende la presenza di persone per le quali si richiedono interventi assistenziali, educativi, specialistici ecc. per effetto di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, del Tribunale Ordinario, del Giudice Tutelare.
Il presente regolamento seguirà tutte le indicazioni definite nei commi 3 e 4 dell’art. 6 della Legge Regionale 3/2008.
Lo stato di bisogno è accertato dall'Assistente Sociale secondo uno o più dei seguenti criteri:
a. situazione reddituale dell’individuo e della famiglia, individuata sia attraverso la certificazione ISEE sia attraverso la conoscenza del reddito reale netto della persona o nucleo familiare verificata periodicamente, attraverso i seguenti elementi:
- composizione anagrafica del nucleo
- soglia del minimo vitale
- spese fisse (es. affitto, mutuo)
- situazione patrimoniale ed economica
- indebitamento;
x. xxxxxxx assistenziali, socio-sanitari ed educativi di uno o più membri della famiglia;
c. capacità assistenziali ed educative della rete parentale;
d. mandato dell’Autorità Giudiziaria nei confronti di minori soggetti a Tutela, famiglie in conflitto per separazioni e divorzi e/o soggetti fragili anziani e disabili ecc.
e. necessità varie dei singoli e famiglie che motivano la presa in carico professionale e la predisposizione di un Progetto Individualizzato di intervento.
Art. 6 - Tipologia dei benefici economici
Gli interventi di cui al presente capo possono articolarsi in forma di:
a) sussidi, quando si tratti di erogazioni economico-finanziarie finalizzate a favorire il miglioramento delle condizioni socio-assistenziali ed economiche di persone singole o nuclei familiari che versino in stato di bisogno;
b) prestazioni agevolate, quando si tratti di benefici sotto forma di riduzione delle tariffe e delle rette per l’accesso o l’uso di servizi a domanda individuale;
c) interventi per rette di ricovero, consistenti nel pagamento diretto alla struttura di ricovero della retta o parte di essa;
d) assistenza sostituiva dei ricoveri, consistenti in contributi in denaro alle famiglie finalizzato al pagamento di personale regolarmente assunto che garantisca assistenza continuativa a persone non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana;
X. Xxxxxxxxx nella tipologia dei “sussidi”:
A1. L’assistenza economica: trattasi di erogazioni di contributi in denaro destinati a persone o nuclei che per età, o per inabilità, o per malattia o per altri gravi eventi della vita sociale e professionale siano sprovvisti in modo irreversibile o temporaneo di reddito sufficiente a far fronte alle esigenze vitali.
I sussidi possono essere:
- Continuativi: quando l’erogazione è prevista a scadenze ricorrenti definite nel progetto individualizzato di intervento;
- Straordinari: per erogazioni una tantum a fronte di situazioni specifiche o casi di particolare emergenza e bisogno.
X. Xxxxxxxxx nella tipologia delle “prestazioni agevolate”:
B1. Agevolazioni fiscali o tariffarie quando vengono applicate riduzioni dal pagamento della tariffa dei servizi pubblici, anche ad integrazione di riduzioni applicate attraverso lo strumento ISEE, delle tariffe di contribuzione dei servizi a domanda individuale e di altri servizi.
C. Rientrano nella tipologia “interventi per rette di ricovero”:
C1) Integrazione rette di ricovero per anziani che non dispongono di redditi sufficienti al pagamento della retta di ricovero di residenze sanitarie assistenziali e/o strutture protette; le modalità di accesso al beneficio sono determinate in base alla soglia massima ISEE stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
C2) Integrazione rette di ricovero per disabili che non dispongono di redditi sufficienti al pagamento della retta di ricovero di comunità e/o strutture protette;
C3) Integrazione rette di Centri Diurni Integrati per anziani; nel caso di famiglie che non dispongono di redditi sufficienti al pagamento della retta dei Centri Diurni Integrati.
C4) Integrazione rette di Centri Diurni per disabili; nel caso di disabili inseriti in Centri Diurni.
C5)Anticipazione degli importi per indennità di accompagnamento o indennità di frequenza con impegno scritto alla restituzione, parziale o integrale, qualora riconosciuta dagli enti competenti;
C6) Integrazione rette di inserimento per minori soggetti a provvedimento dell’autorità giudiziaria. Sulla base di quanto disposto dal Decreto dell’Autorità Giudiziaria, nonché della situazione educativa del minore, del progetto e delle sue finalità, il servizio sociale determinerà la quota di compartecipazione da chiedere ai nuclei aventi un importo ISEE superiore alla soglia stabilita ed aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale.
D. Rientrano nella categoria della “assistenza sostituiva dei ricoveri”:
D1. Contributi a nuclei che assicurino l’assistenza continuativa per compiere gli atti della vita quotidiana a persone in stato di bisogno (anziani, disabili) e/o con invalidità riconosciuta al 100% per evitare il ricorso a strutture di ricovero; le modalità di accesso al contributo sono determinate in base alla soglia massima ISEE stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
D2. Contributi per affido familiare: trattasi di contributi a famiglie che accolgono minori in affido.
Art. 7 - Limiti dei benefici economici
Per ognuno dei benefici e delle agevolazioni di cui all’art. 6 il Consiglio Comunale potrà stabilire, all’interno della relazione previsionale e programmatica, anche fissando i limiti massimi delle prestazioni, i criteri aggiuntivi e le modalità di intervento.
Resta inteso che tali limiti potranno essere indicati nel pieno rispetto della normativa sul minimo vitale e non potranno intaccare impegni continuativi già assunti a titolo assistenziale.
Art. 8 - Istruttoria delle istanze
1. Le richieste di benefici ed agevolazioni socio-assistenziali sono attivate d’ufficio ovvero vengono presentate dagli interessati all’ufficio servizi sociali.
2. Le richieste di provvidenze di cui all’articolo 5 sono assegnate per l'istruttoria all'Assistente Sociale che, ricevuta l'istanza, espleta i seguenti adempimenti:
a) valuta le condizioni di ammissibilità richiedendo la documentazione relativa alla composizione del nucleo familiare e alla situazione reddituale e patrimoniale dello stesso anche mediante eventuali controlli incrociati con la Guardia di Finanza sulla base dei seguenti elementi di carattere economico:
• soglia del minimo vitale
• spese fisse (affitto, mutuo, utenze etc)
• situazione patrimoniale ed economica
• eventuale condizione di indebitamento e dei seguenti elementi di carattere sociale:
• stato di salute ed eventuale fragilità (es. invalidità civile, handicap, dipendenze)
• condizione occupazionale
• sostegni parentali
• condizione abitativa
b) procede all'individuazione dell'epoca e della consistenza dell'ultimo sussidio di cui il richiedente ha beneficiato, dandone atto nella relazione indirizzata al Responsabile dei Servizi Sociali;
c) chiede, se del caso, il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica o integrazione di istanze errate o incomplete;
d) valuta i requisiti di legittimità e ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione del sussidio, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
e) verifica ed eventualmente acquisisce l'impegno scritto al pagamento da parte dei familiari tenuti al mantenimento;
f) ordina l'eventuale esibizione documentale ritenuta necessaria;
g) provvede a svolgere accertamenti tecnici e verifiche –tra i quali la visita domiciliare- anche avvalendosi della collaborazione di altri Settori dell'Amministrazione Comunale, di servizi specialistici ed altri enti sociali, sanitari e previdenziali;
h) può richiedere relazioni sociali redatte da Assistenti sociali di enti diversi dal Comune;
i) trasmette al Responsabile dei Servizi Sociali una relazione sociale con allegato il progetto individualizzato concordato e con gli impegni sottoscritti dal beneficiario e/o dagli obbligati agli alimenti.
Il progetto di intervento deve contenere:
- finalità e obiettivi della proposta
- tipologia di intervento proposto
- interventi e benefici pregressi
- durata/ricorrenza dell’intervento proposto
- impegni del beneficiario
- momenti di verifica intermedia e finale
- proposte ulteriori e integrative attinenti il caso in oggetto
- eventuale modalità di restituzione di somme anticipate.
Art. 9. Istruttoria delle istanze per integrazione rette di ricovero in strutture assistenziali e socio-sanitarie.
1. Nei casi di inserimento presso strutture assistenziali e socio-sanitarie di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti in stato di bisogno, il contributo comunale è attivabile attraverso una dettagliata relazione dell'Assistente Sociale, la quale dovrà almeno indicare:
a) la ratio secondo la quale il ricovero in istituto costituisce la risposta più adeguata ai bisogni del soggetto e non esistono possibilità di attivare adeguati interventi di sostegno che consentano al destinatario la permanenza nel suo contesto di vita;
b) la valutazione della posizione reddituale della persona ricoverata (patrimonio mobiliare e immobiliare), assicurando comunque alla stessa la disponibilità di una somma mensile per spese individuali e personali;
c) l’eventuale compartecipazione dei soggetti obbligati al mantenimento - ex art. 433 del Codice Civile;
d) la quota del costo, non coperta dal reddito individuale dell'utente e dall’eventuale concorso degli obbligati agli alimenti, da considerarsi quale integrazione della retta a carico del Comune.
2. Alla persona ricoverata sarà comunque garantito il mantenimento a risparmio di una somma adeguata a sostegno delle spese funerarie.
Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero alla persona ricoverata durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza delle somme dovute.
Art.10 - Provvedimento di accoglimento o non accoglimento della domanda
Il Responsabile dei Servizi Sociali adotta il provvedimento di accoglimento o di non accoglimento della domanda di sussidio entro un massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della stessa al protocollo comunale, a seguito del completamento da parte dell’Assistente Sociale dell’istruttoria della domanda di contributo dopo aver acquisito tutta la documentazione utile a definire il progetto di intervento.
Il provvedimento di accoglimento della domanda di sussidio viene effettuato attraverso apposita determinazione nella quale devono essere indicati:
- l'esplicito richiamo alla relazione sociale e al progetto individualizzato elaborato dall’Assistente Sociale e sottoscritto dal beneficiario e/o dagli obbligati agli alimenti, che per motivi legati al diritto di riservatezza è depositata presso la Segreteria dei Servizi Sociali nel pieno rispetto del D. Lgs. n° 196/03;
- gli elementi caratterizzanti lo stato di bisogno, l'obiettivo che il progetto d'intervento si prefigge, il tipo di beneficio o agevolazione che s'intende attivare;
- la presa d'atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento.
Il provvedimento di non accoglimento della domanda di sussidio viene comunicato per iscritto al richiedente con l'indicazione delle motivazioni.