CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA
CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA
Tra:
- CERVINO S.p.a. (di seguito, per brevità, anche solo “CERVINO” o “AFFITTANTE”), con sede legale in Valtournenche, Località Breuil Cervinia - Bardoney, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta n. 00041720079, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato a questo atto con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- ………….( di seguito, per brevità, anche solo “AFFITTUARIO”), con sede legale in
…….., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
….., in persona di ……. nato a …… il , domiciliato per la carica presso la sede
sociale, munito degli occorrenti poteri in forza di ……;
premesso che:
a) XXXXXXX è proprietaria e titolare, tra le altre attività a lei facenti capo, dell’azienda commerciale corrente nel Comune di Valtournenche, Località Cime Bianche Laghi, all’insegna “Bar Cime Bianche Laghi”, avente per oggetto l’attività di gestione di un bar ristorante;
b) per l’esercizio della suddetta attività, l’AFFITTUARIO ha conseguito l’autorizzazione numero … per la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alla durata del presente contratto;
c) l’azienda è dotata di arredi ed attrezzature e quant’altro necessario alla sua attività come da inventario che, controfirmato dalle parti, si allega al presente contratto sotto la lettera “A”), a formarne parte integrante e sostanziale;
d) il suddetto complesso aziendale si trova in buono stato ed è organizzato con impianti ed attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività commerciale in parola;
e) CERVINO ha indetto una procedura selettiva per l’assegnazione in affitto della suddetta azienda, all’esito della quale è risultato assegnatario l’AFFITTUARIO;
f) CERVINO ha verificato il possesso, in capo all’AFFITTUARIO, di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi e dell’organizzazione necessaria alla gestione dell’azienda. secondo buona tecnica;
g) l’AFFITTUARIO dovrà eseguire, a proprie cura e spese e previa autorizzazione scritta di Xxxxxxx, tutti gli interventi dallo stesso proposti nell’offerta tecnica prodotta in sede di selezione che si allega al presente contratto sotto la lettera A), a formarne parte integrante e sostanziale, unitamente alla dichiarazione di impegno (Allegato C) a realizzare gli stessi entro novembre 2023.
I predetti lavori potranno essere eseguiti soltanto previo espresso consenso scritto di Xxxxxxx. Il Conduttore potrà eseguire i lavori relativi soltanto dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni amministrative e di Legge.
Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto dell’importanza degli obblighi di cui al presente articolo, relativi ai tempi di esecuzione degli interventi; pertanto, convengono che il mancato rispetto da parte del Conduttore dei termini concordati nel presente articolo costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
TUTTO CIO’ PREMESSO
ARTICOLO 1) OGGETTO.
XXXXXXX, come sopra rappresentata, concede in affitto all’AFFITTUARIO, che accetta, il complesso aziendale come denominato “Bar Cime Bianche Laghi”, costituito da un immobile composto da: una cucina, due depositi, una zona cucina, un locale self service e bar, due magazzini-depositi, due anti latrine con nove bagni, una zona dehors. Il tutto come risulta contornato in colore giallo nella planimetria che si allega al presente contratto sotto la lettera “B”, debitamente sottoscritta dalla Parti.
L’AFFITTUARIO si obbliga a mantenere attive le licenze richiamate in premessa ed a sostenerne i relativi costi.
ARTICOLO 2) CONSEGNA.
L'AFFITTUARIO viene immesso nel possesso alla data odierna.
CERVINO garantisce il pacifico, libero e completo possesso dell’azienda, escludendo qualsiasi responsabilità dell’AFFITTUARIO per fatti o rapporti antecedenti la stipulazione del presente contratto.
L’AFFITTUARIO riconosce che i beni aziendali, mobili e immobili, si trovano in buono stato d'uso e si impegna a restituirli alla concedente nello stato attuale, salvo il normale deperimento d'uso, senza pretendere alcuna indennità neanche per eventuali miglioramenti apportati all'azienda.
In caso di perdita o deterioramento dei beni o di parte di essi l’AFFITTUARIO ne corrisponderà il valore determinato secondo il prezzo di mercato al momento della riconsegna.
ARTICOLO 3) POTERI E OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIO.
L’AFFITTUARIO si impegna a gestire l’azienda sotto l’insegna che la contraddistingue senza modificare l’attuale destinazione e conservando l’efficienza dell’organizzazione e delle dotazioni.
L’AFFITTUARIO dovrà sempre precisare la sua qualifica di “affittuario” dell’azienda. L’AFFITTUARIO non potrà in alcun modo aggiungere ulteriori autorizzazioni o licenze a quelle di cui l’azienda “Bar Cime Bianche Laghi” è dotata, salvo autorizzazione scritta di XXXXXXX.
L’AFFITTUARIO si obbliga inoltre:
- a gestire direttamente l’azienda;
- a custodire e utilizzare il complesso aziendale in conformità alle leggi e alle disposizioni anche locali che regolano il suo funzionamento, con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche e antinquinamento;
- a effettuare tutte le denunce e a sottoporre il complesso aziendale a tutti i collaudi, ispezioni e verifiche che fossero prescritti per la gestione dell'azienda da leggi e/o regolamenti;
- a gestire il complesso aziendale con la massima diligenza e probità professionale, astenendosi da qualsiasi atto che possa in qualche modo menomare il buon nome dell'esercizio e arrecare danno all’avviamento dell’azienda;
- a provvedere alla pulizia ed alla gestione dei servizi igienici della stazione Cime Bianche, nonché alla spalatura ed allo sgombero neve della zona antistante il bar (dehors);
- a fornire, durante tutto il periodo di apertura degli impianti, il servizio di mensa per i dipendenti di CERVINO e eventuali fornitori della predetta società al prezzo di € 11,00 (undici/euro), I.V.A. compresa, a pasto, alle condizioni che verranno concordate con CERVINO;
- a tenere aperta al pubblico l’azienda oggetto di affitto almeno durante tutti i giorni di apertura degli impianti e con il medesimo orario, sia nella stagione invernale che in quella estiva;
- a rispettare tutti gli ordini, regolamenti e leggi in vigore o che venissero imposti dalle competenti autorità di Pubblica Sicurezza, comunali, regionali o statali. Le eventuali violazioni accertate per suo difetto costituiranno diritto di CERVINO della rivalsa delle eventuali somme pagate o da pagarsi per multe o ammende. In caso di eccezioni o rilievi da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza, comunali, regionali, o statali ne dovrà essere tempestivamente avvertita in forma scritta.
L’AFFITTUARIO è costituito custode dell’immobile e dei beni costituenti l’azienda data in affitto e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento, qualora non provi che i fatti siano accaduti per causa allo stesso non imputabili.
E’ fatto divieto all’AFFITTUARIO di procedere a modifiche, migliorie o trasformazioni dei beni facenti parte dell'azienda affittata, senza consenso scritto della CERVINO, la quale, in difetto, potrà pretendere la messa in pristino, a spese dell'affittuaria, ovvero ritenere le nuove opere senza alcun compenso.
Sono a carico dell’AFFITTUARIO tutte le spese di riscaldamento, energia elettrica, telefonia, scarico acque, raccolta rifiuti in genere. Sarà compito dell’AFFITTUARIO provvedere alla voltura dei contratti per le forniture in questione e quant’altro si renda necessario affinché le stesse gli vengano imputate direttamente a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e per l’intera durata dello stesso.
Al termine dell’affitto, l’AFFITTUARIO dovrà altresì impegnarsi a mettere in condizioni la CERVINO di esperire tutte le pratiche occorrenti affinché le licenze ed autorizzazioni relative all’esercizio dell’azienda tornino senza ritardo in capo alla stessa.
XXXXXXX fornirà l’acqua all’AFFITTUARIO a proprie cura e spese.
Saranno a carico dell’AFFITTUARIO, nella misura del 50% (cinquanta per cento), le spese annue sostenute da CERVINO per la pulizia della fossa biologica, da effettuare ogni due anni.
ARTICOLO 4) RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE. AMMORTAMENTI.
Per quanto riguarda il fabbricato ed i relativi impianti:
- le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell’AFFITTUARIO;
- le spese di manutenzione straordinaria invece restano a carico della CERVINO;
- le parti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2561 comma 4 del codice civile, convengono che l’obbligo di conservare l'efficienza del fabbricato e dei cespiti mobiliari, ferme restando le spese di manutenzione ordinaria a carico dell’AFFITTUARIO, compete alla Società concedente, motivo per cui le quote di ammortamento relative al fabbricato e ai cespiti mobiliari continueranno ad essere dedotte da quest'ultima ai sensi dell’articolo 102 ultima parte del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917.
I beni mobili che dovessero essere acquistati dall’AFFITTUARIO durante il periodo di vigenza del contratto e immessi nell'azienda in sostituzione e/o rinnovamento di quelli
di cui all'inventario di cui sopra verranno acquisiti senza corrispettivo all'azienda e saranno di competenza dell’AFFITTUARIO. Sarà obbligo dell’AFFITTUARIO domandare a CERVINO il consenso scritto prima di effettuare dette sostituzioni e/o rinnovamenti, al fine di diversamente disciplinarne gli aspetti economici;
- eventuali altri cespiti mobiliari che dovessero essere immessi nell'azienda per scelta dell’AFFITTUARIO, in eccedenza a quelli di cui l'azienda è dotata, rimarranno di proprietà dello stesso affittuario che al termine del contratto provvederà ad asportarli. Sarà comunque facoltà di CERVINO trattenerli all’interno del complesso aziendale, pagandone il giusto prezzo;
- al momento del rilascio dell’azienda la differenza tra le consistenze dei cespiti mobiliari in inventario all'inizio e al termine del contratto sarà regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine del contratto, ai sensi dell’articolo 2561 del codice civile.
Alla stessa data l’affittuario dovrà altresì impegnarsi a mettere in condizioni la CERVINO di esperire tutte le pratiche occorrenti affinché le licenze ed autorizzazioni relative all’esercizio dell’azienda tornino senza ritardo in capo alla stessa
ARTICOLO 5) DURATA.
L’affitto dell’azienda avrà durata a decorrere dalla data di stipula del contratto fino al 31 maggio 2028.
ARTICOLO 6) CANONE.
6.1) CANONE.
Il canone di affitto, comprensivo anche del godimento dell’immobile, è convenuto in Euro …………. ( ) oltre I.V.A. annui, comprensivo delle spese di trasporto;
a partire dal secondo anno di vigenza del contratto sarà applicata la rivalutazione annua sulla base delle variazioni in aumento, accertate dall’ISTAT, in misura pari al 100% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie, gli operai e impiegati con riferimento al mese di marzo, rispetto all’anno precedente.
Il pagamento di detto canone annuale dovrà avvenire in quattro rate trimestrali anticipate di uguale importo con le seguenti scadenze: 31 agosto, 31 dicembre, 28 febbraio e 30 aprile.
Il pagamento dovrà avvenire presso la banca indicata da CERVINO e sarà considerato tempestivo solo se il relativo importo risulterà interamente accreditato e disponibile sul conto di CERVINO entro il termine di scadenza, come sopra concordato.
6.2.) CANONE – PATTUIZIONI VARIE.
In ogni caso, per il ritardato pagamento sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora al tasso e con le modalità previste dal D.Lgs. 231/2002, con decorso dal giorno nel quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e senza necessità di formale costituzione in mora
In caso di ritardo superiore a mesi tre il presente contratto si riterrà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, senza bisogno di diffida o di messa in mora e senza che l’AFFITTUARIO possa pretendere indennità di sorta per l’anticipata risoluzione. Qualsiasi eccezione, reclamo o contestazione, anche giudiziaria, di qualsiasi genere, non darà diritto di ritardare o di sospendere il pagamento alle singole scadenze.
Sono, inoltre a carico dell’AFFITTUARIO le spese relative al riscaldamento, che verranno contabilizzate in seguito di comune accordo.
L’acqua verrà fornita a cura e spese di CERVINO.
ARTICOLO 7) GARANZIE – COPERTURE ASSICURATIVE - CAUZIONE
a) cauzione a garanzia del pagamento del canone e del corretto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente contratto.
A garanzia dell’esatto e puntuale pagamento del canone e del corretto di tutti gli ulteriori obblighi nascenti dal presente contratto, L’AFFITTUARIO consegna a CERVINO una fidejussione bancaria, escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto di credito, per l’importo pari al canone annuo oltre IVA. La polizza dovrà essere tenuta attiva per tutta la durata del presente contratto e scadrà 60 giorni dopo la scadenza del contratto.
L’AFFITTUARIO si impegna a rinnovarla e/o integrarla in caso di escussione, anche parziale, della stessa, consegnando la quietanza del rinnovo/integrazione entro trenta giorni dall’escussione.
b) assicurazione.
L’AFFITTUARIO ha consegnato a XXXXXXX copia della polizza assicurativa numero
….. rilasciata dalla società …. in data per la copertura dei rischi di incendio anche
del fabbricato, furto e responsabilità civile nonché per tutti i danni che tutti i beni oggetto del presente contratto dovessero subire, anche per negligenze di terzi o di dipendenti; il massimale per la polizza incendio è di Euro 500.000 (cinquecentomila virgola zero zero) per il fabbricato e di Euro 50.000 (cinquantamila virgola zero zero) per i restanti beni aziendali contenuti all’interno del fabbricato, oltre ad un massimale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per furto; il massimale per la polizza di
responsabilità civile è pari ad Euro 1.5000.000,00 (unmilione virgola zero zero) per responsabilità civile verso terzi e di 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) verso i dipendenti. La polizza ha durata fino alla scadenza del presente contratto.
La polizza dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata del contratto di affitto d’azienda e l’AFFITTUARIO dovrà consegnare alla CERVINO copia delle quietanze relative ai periodici rinnovi entro quindici giorni dal rilascio delle stesse da parte della Compagnia Assicuratrice.
Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto dell’importanza degli obblighi di cui al presente articolo, relativi al mantenimento delle garanzie e della trasmissione della relativa prova alla CERVINO; pertanto convengono che il mancato rispetto da parte dell’AFFITTUARIA dei termini concordati nel presente articolo costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
ARTICOLO 8) DIVIETO DI SUBAFFITTO O CESSIONE.
E’ fatto espresso divieto all’AFFITTUARIO di subaffittare o di cedere a qualsiasi titolo in tutto o in parte il contratto o l’esercizio affittato, senza il consenso scritto di XXXXXXX.
ARTICOLO 9) CLAUSOLA PENALE.
Qualora il contratto venisse risolto per colpa o inadempienza dell’AFFITTUARIO, le parti convengono quale clausola essenziale, che l’AFFITTUARIO dovrà pagare una penale a titolo di indennizzo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero), salvo il maggior danno.
ARTICOLO 10) POTERI DI CONTROLLO DELLA CERVINO.
Allo scopo di accertare la diligente e puntuale manutenzione dei beni affittati, ai sensi dell’art. 1619 del codice civile, CERVINO ha diritto di controllare la corretta gestione dell’azienda affittata e, all’uopo, di effettuare dei sopralluoghi, anche a mezzo di suoi fiduciari o tecnici incaricati, previo avviso anche solo telefonico.
ARTICOLO 11) LAVORATORI DIPENDENTI.
L’AFFITTUARIO è obbligato a fornire a CERVINO ogni informazione circa i propri dipendenti operanti nell’azienda e a produrre periodicamente prova dell’avvenuto puntuale ed integrale pagamento degli stipendi e dei relativi oneri previdenziali.
Quale pattuizione essenziale del presente contratto, le parti stabiliscono che, alla data della riconsegna da parte dell’AFFITTUARIO, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’azienda concessa in affitto dovrà essere stato preventivamente risolto da parte dell’AFFITTUARIO stesso. La risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere operata attraverso un accordo consensuale nella forma stabilita ai sensi dell’art.2113 c.c., eseguendo altresì il cedente tutte le obbligazioni a suo carico derivanti da tale accordo. Nel caso in cui il cedente fosse inadempiente a tali obblighi, lo stesso manterrà CERVINO interamente manlevata ed indenne da qualunque pregiudizio di qualsiasi natura (ivi incluse, senza limitazione alcuna, le indennità dovute per la cessazione del rapporto, incluso il trattamento di fine rapporto e quelle sostitutive del preavviso) in cui possa incorrere il cessionario anche in applicazione dell’art.2112 c.c. a seguito di tale inadempimento.
Le parti si danno reciprocamente atto che, ove occorre possa, saranno esperite le procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall’art.47, L. n.428/90. L’AFFITTUARIO, infine, è tenuto a trasmettere ogni 6 mesi a CERVINO il proprio Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), onde consentire a CERVINO di verificare il corretto adempimento degli obblighi contributivo gravanti sull’AFFITTUARIO in qualità di datore di lavoro.
ARTICOLO 12) CREDITI E DEBITI RELATIVI ALL’AZIENDA AFFITTATA.
Tutti i crediti e i debiti per rapporti sorti anteriormente alla data del presente contratto continuano a competere e a gravare esclusivamente sulla CERVINO, mentre i crediti e i debiti sorti nel corso dell'affitto, ancorché non scaduti alla data di cessazione del contratto, saranno rispettivamente a vantaggio e a carico dell’AFFITTUARIO.
ARTICOLO 13) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Le Parti convengono che la violazione anche di una sola delle obbligazioni di cui agli articoli 3, 6, 7 ed 8 del presente contratto costituisca causa di risoluzione unilaterale espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In ogni ipotesi di risoluzione espressa del presente contratto, l’AFFITTUARIO sarà tenuto in ogni caso a risarcire i danni patiti da CERVINO.
Ai fini di quanto sopra, si conviene, che XXXXXXX dovrà comunicare all’AFFITTUARIO, a pena di decadenza, a mezzo posta elettronica certificata, l’intenzione di avvalersi della presente clausola entro quaranta giorni dal verificarsi dell’inadempimento o, in alternativa, dal momento in cui XXXXXXX ne ha avuta piena
conoscenza e che l'effetto risolutivo si produrrà di diritto in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.
Le Parti precisano che l'eventuale mancata attivazione della presente clausola non avrà altro ed ulteriore significato rispetto a quello suo proprio ed in particolare non costituirà silenzio assenso, acquiescenza né rinuncia ad eventuali future attivazioni della stessa da parte di CERVINO.
ARTICOLO 14) RESTITUZIONE DELL’AZIENDA.
Al termine dell'affitto l'azienda, unitamente all'immobile in cui la stessa è gestita, nulla eccettuato e/o escluso, dovrà essere restituita alla CERVINO libera da qualsiasi debito relativo alla conduzione e nello stato in cui è stata ricevuta, tranne il normale deperimento d'uso.
All'atto del rilascio dell'azienda la CERVINO non sarà tenuta a rilevare:
- i dipendenti e/o i collaboratori dell’AFFITTUARIO, che dovrà provvedere per tempo a licenziarli e liquidarli in ogni loro spettanza, come innanzi precisato;
- le attrezzature, i mobili e le migliorie che l’AFFITTUARIO dovesse acquistare nel corso del contratto in eccedenza rispetto alla dotazione dell'azienda risultante dall'inventario come sopra allegato, salvo diversi accordi scritti intercorsi tra le parti. Nessuna indennità, rimborso, compenso o risarcimento di qualsiasi genere competerà all'AFFITTUARIO alla scadenza del contratto, nemmeno a titolo di avviamento commerciale perché di tanto si è tenuto presente nello stabilire il canone di affitto.
Il danneggiamento e il perimento dei beni componenti l'azienda, fatti salvi il normale deperimento d'uso e l'ipotesi di caso fortuito, saranno a carico dell'AFFITTUARIO.
ARTICOLO 15) CONDIZIONI DI ACQUISTO SKIPASS.
L’AFFITTUARIO dovrà individuare nominativamente i propri dipendenti addetti all’azienda-bar Cime Bianche Laghi che avranno diritto ad acquistare lo ski-pass stagionale a condizioni particolari e inviare richiesta scritta alle casse centrali di CERVINO prima dell’apertura dell’esercizio; tutte le persone sprovviste, anche temporaneamente, dello skipass potranno accedere agli impianti solo dietro pagamento delle tariffe previste per il pubblico.
ARTICOLO 16) TRASPORTI.
L’AFFITTUARIO, ove ravvisi la necessità di utilizzare mezzi battipista e/o motoslitte, si impegna ad ottenere la preventiva autorizzazione da parte del direttore delle piste,
nominato da CERVINO, sulla base di quanto definito dalla legge regionale della Valle d’Aosta n. 9 del 17.3.92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il servizio delle funivie per il collegamento di Cime Bianche Laghi è garantito da CERVINO, salvo cause di forza maggiore, durante il normale orario di apertura degli impianti.
Le parti convengono che le condizioni climatiche che potranno impedire il collegamento rientrano tra le cause di forza maggiore, e non potranno generare responsabilità o risarcimenti in capo a CERVINO.
L’AFFITTUARIO dovrà provvedere al trasporto di tutti i rifiuti urbani solidi da Cime Bianche Laghi a Breuil Cervinia e al loro stoccaggio negli appositi cassonetti, avendo cura di rispettare il regolamento comunale vigente in materia di rifiuti.
Le parti convengono che il pagamento della tassa rifiuti è a carico dell’AFFITTUARIO. Ove si rendesse necessario il trasporto di materiali con l’ausilio dei mezzi battipista, il relativo costo orario verrà stabilito annualmente in misura pari alle tariffe praticate da CERVINO a terzi per analoghi servizi.
ARTICOLO 16) FORO COMPETENTE.
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, è competente il Foro di Aosta.
ARTICOLO 17) PRIVACY.
Con la sottoscrizione del presente contratto le parti danno altresì atto di essere state informate circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 679/2016.
ARTICOLO 18) CODICE ETICO E MOG 231/2001
dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (e successive modifiche ed integrazioni) e di impegnarsi ad osservare i predetti precetti legislativi, il Modello organizzativo ed il Codice Etico di CERVINO. Pertanto, L’AFFITTUARIO si impegna fin da ora a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nel predetto Decreto Legislativo, nel Modello organizzativo e nel Codice Etico di CERVINO. L’inosservanza a una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto, Modello organizzativo e Codice Etico comporterà un inadempimento grave
degli obblighi di cui al presente accordo e legittimerà XXXXXXX a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C.
ARTICOLO 19) DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è soggetto ad I.V.A. nella misura ordinaria oltre all’imposta di registro nella misura dell’1% sul canone pattuito. L’imposta di registro è a carico dell’AFFITTUARIO.
Sono a carico di CERVINO le imposte, tasse e tributi gravanti sulla proprietà dell’immobile.
ARTICOLO 20) SPESE.
Le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto, sono a carico dell’AFFITTUARIO.
Breuil Cervinia, lì….
, lì ….
CERVINO S.p.A. Società………….
A norma dell’articolo 1341 del Codice Civile, …… ……. dichiara di approvare espressamente, avendone compreso il contenuto, le seguenti clausole: 3 (divieto di mutamento della destinazione d’uso), 5 (tacita proroga; facoltà di recesso), 8 (divieto di subaffitto e di cessione), 11 (manleva per rapporti di lavoro) e 16 (foro competente).
Breuil Cervinia, lì ……..
Firma del solo legale rappresentante della società Affittuaria.