Oggetto: Contratto di formazione specialistica – Adempimenti derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 368/1999
Oggetto: Contratto di formazione specialistica – Adempimenti derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 368/1999
A decorrere dall’anno accademico 2006/2007 è entrato in vigore il contratto di formazione specialistica per i medici specializzandi, a seguito dell’applicazione del D.Lgs. 368/1999 e successive modificazioni e/o integrazioni dettate dalla Legge 266/2005 e dall’abrogazione del D.Lgs. 257/1991.
All’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico viene chiamato a stipulare uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato dal predetto decreto legislativo e dalla normativa vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto non incompatibile.
La nuova normativa ha introdotto delle importanti novità non solo per quanto riguarda le attività didattiche, ma anche per quanto concerne gli adempimenti amministrativi che ne derivano. A tale scopo si riportano qui di seguito i principali punti introdotti dalla nuova normativa:
Il contratto di formazione specialistica
Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
Il contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
Il contratto di formazione specialistica è sottoscritto dallo specializzando, dal rappresentante legale per l’Università e dal rappresentante delegato per la firma per la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie. Il contratto ha durata annuale ed è rinnovabile di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. La decorrenza per coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo, non coincide necessariamente con l’avvio dell’anno accademico di riferimento ma inizierà dopo l’esame di passaggio da un anno di corso al successivo, al completamento del periodo di formazione annuale. Il rapporto instaurato cessa alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto riportato al successivo punto 4).
Sono causa di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 37 comma 5 D.Lgs. 368/1999:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell’ambito della durata del corso di specializzazione;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.
Al seguente link è disponibile il modello del contratto di formazione specialistica: xxxx://xxx0.xxxxxxxxxx.xx/xx-xxxx/xxxx/xxxxxx-xxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xx- specializzazione/articolo3035.html
Incompatibilità
Per tutta la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero- professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. E’ assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.
Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell’art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.
Il medico in formazione potrà pertanto svolgere le attività remunerate soltanto nei modi e nei casi previsti dal dettato normativo.
Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l’Amministrazione di appartenenza.
Periodo all’estero:
Ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D. Lgs. 17 agosto 1999. n. 368, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica puo' svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, 162.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. 81 del 18/04/2007 ha stabilito che:
“si concorda che i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere anche in strutture sanitarie di paesi stranieri, nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico- scientifica, non possano essere superiori ai diciotto mesi.”
Esami annuali di profitto e discussione tesi
Al termine del singolo anno accademico e del relativo periodo formativo, lo specializzando deve sostenere l’esame annuale di profitto il cui mancato superamento comporta la risoluzione anticipata del contratto. Non è più prevista alcuna sessione di recupero.
In caso di sospensione della formazione per un periodo superiore a 40 giorni, l’esame annuale di profitto potrà essere sostenuto solo dopo il periodo di recupero identico al periodo di assenza.
In tali casi il consiglio della scuola dovrà stabilire degli appelli straordinari per consentire agli interessati di poter rinnovare il contratto di formazione specialistica dopo il recupero dell’assenza.
Anche per gli iscritti all’ultimo anno di corso che, avendo sospeso, devono recuperare il periodo di assenza, dovranno essere stabiliti degli appelli straordinari per la discussione della tesi, entro trenta giorni dal completamento del periodo di formazione.
Al seguente link sono disponibili le scadenze amministrative: xxxx://xxx0.xxxxxxxxxx.xx/xx-xxxx/xxxx/xxxxxx-xxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xx- specializzazione/articolo470.html
Attività di formazione:
– Libretto personale
Il contratto regola l’attività formativa del medico specializzando che si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall’ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs 368/99, le attività e interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire, come concordati dal Consiglio della Scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione, sono illustrati e certificati, controfirmati dallo specializzando, su un apposito libretto
personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell’unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.
Il libretto dovrà essere esibito obbligatoriamente dallo specializzando, controfirmato anche dal Direttore della Scuola, in sede di esame annuale di profitto.
A conclusione del corso il libretto dovrà essere consegnato alla Segreteria unitamente alla domanda di tesi.
- Piano di frequenza
Per consentire all’Università di trasmettere alle strutture della rete formativa i nominativi dei medici in formazione specialistica alle stesse assegnati, con i relativi periodi di frequenza previsti e per consentire altresì all’Università di gestire le presenze, gli uffici hanno la necessità di disporre dei piani di frequenza.
A tal fine si richiede di inviare alla Divisione Segreterie Studenti - Segreteria Scuole di specializzazione- entro e non oltre la data di inizio del periodo di formazione il piano di frequenza annuale deliberato dal Consiglio della Scuola.
Si anticipa che è in fase di sviluppo la predisposizione di una procedura telematica per la trasmissione dei dati relativi ai piani di frequenza, per la quale l’Amministrazione si riserva di fornire le opportune indicazioni per la compilazione in una successiva circolare. In attesa della definizione di tale procedura, le Scuole saranno tenute a comunicare sia alle Aziende Sanitarie interessate che alla Divisione Segreteria tutte le variazioni dei piani di frequenza dei propri specializzandi.
Gestione del contratto di formazione:
- trattamento economico
Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo. Si ricorda che il trattamento economico per i medici specializzandi e' costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso di specializzazione, e da una parte variabile differenziata per anno di corso. Il trattamento economico, corrisposto mensilmente in rate posticipate, è assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (la retribuzione è esente IRPEF) e al contributo INPS ai sensi del comma 26, dell’art. 2 della Legge n. 335/1995 (Il D.lgs n. 368/1999 è stato modificato dall’art. 1, comma 300, Legge 266/2005).
Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste del D.Lgs. n. 151/2001, malattia e servizio militare, sospendono il periodo di formazione con l’obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate, non essendo possibile compattare l’effettiva attività dello specializzando in periodi di tempo inferiori all’anno. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell’anno di pertinenza del contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
- foglio firma
Al fine di provvedere alla rilevazione delle presenze durante tutto il periodo di formazione e permettere una corretta gestione del contratto è stato predisposto un foglio firma giornaliero che dovrà essere compilato dal tutor indicato dal Direttore della Scuola di Specializzazione per ciascun
medico in formazione per il singolo periodo di riferimento, dove dovranno essere riportate tutte le assenze comprese quelle riguardanti la partecipazione a convegni, seminari e conferenze, nell’ambito del loro percorso formativo.
- Tutela della maternità
Al fine di consentire all’Università l’attuazione delle disposizioni di legge a tutela della sicurezza e della salute delle specializzande durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53").
Le Specializzande che intendano usufruire della procastinazione del periodo di astensione obbligatoria per maternità (1 mese prima del parto - 4 mesi dopo il parto) sono tenute a prendere contatti con lo sportello accettazione dell'Unità Operativa di Medicina del Lavoro e Preventiva dell'Azienda Ospedaliera di Varese, sita c/o il Padiglione 13, Xxxxx Xxxxx 00 - Xxxxxx - tel. 0332/278989, ai fini dell'ottenimento della certificazione attestante che l'opzione procastinata non arreca pregiudizio nè alla gestante nè al nascituro. Per analogia di prassi, le Specializzande che svolgano la loro attività presso Aziende Ospedaliere diverse dall'Ospedale Macchi, si dovranno rivolgere al Medico competente nominato in Loco. Non verranno prese in considerazione richieste di congedo procastinato se presentate in modalità differenti rispetto a quella prevista. Tutta la modulistica è disponibile al seguente link:
xxxx://xxx0.xxxxxxxxxx.xx/xx-xxxx/xxxx/xxxxxx-xxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xx- specializzazione/articolo3035.html
Durante la sospensione la specializzanda non può svolgere alcuna attività formativa, né sostener esame di profitto o finale che verranno recuperati alla ripresa in apposita sessione stabilita dal Consiglio della Scuola, entro trenta giorni dal completamento del periodo di formazione.
Esami annuali di profitto e discussione tesi
In base alle nuove disposizioni sui medici in formazione specialistica, al termine del singolo anno accademico e del relativo periodo formativo, lo specializzando deve sostenere l’esame annuale di profitto il cui mancato superamento comporta la risoluzione anticipata del contratto. Non è più prevista alcuna sessione di recupero.
A tal proposito si ricorda che in caso di sospensione della formazione per un periodo superiore a quaranta giorni, l’esame annuale di profitto potrà essere sostenuto solo dopo un periodo di recupero identico al periodo di assenza.
In tali casi la Direzione della Scuola dovrà stabilire degli appelli straordinari per consentire agli interessati di poter rinnovare il contratto di formazione specialistica dopo il recupero dell’assenza.
Anche per gli iscritti all’ultimo anno di corso che, avendo sospeso, devono recuperare il periodo di assenza, dovranno essere stabiliti degli appelli straordinari per la discussione della tesi, entro trenta giorni dal completamento del periodo di formazione.
Copertura assicurativa per i rischi professionali, responsabilità civile contro terzi e gli infortuni
In base alla nuova normativa, le aziende sanitarie presso le quali il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa, provvedono con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.
In base alla nuova normativa, le aziende sanitarie presso le quali il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa, provvedono con oneri a proprio carico alla copertura
assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro xxxxx e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.
In caso di infortuni degli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell’Area medica in servizio presso l’Ospedale di Circolo “Fondazione Macchi” di Varese, le denunce di infortunio competono all’Azienda Ospedaliera stessa: Area Gestione Risorse Umane in Viale Borri n. 57 - signora Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, tel. 0332/278495 alla quale dovrà pertanto essere recapitata la documentazione medica da allegare alla pratica (verbale del pronto soccorso), nonché comunicata ogni altra informazione riguardante il sinistro necessaria per la compilazione del modulo di denuncia.
Gli iscritti alle scuole di specializzazione frequentanti presso Aziende Ospedaliere Convenzionate, sono tenuti a presentare la documentazione relativa direttamente presso l'area risorse umane dell'azienda ospitante.
Si ricorda infine che ai sensi del comma 6 dell’articolo 40 del D.Lgs. 368/99, nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico scientifica integrata tra università italiane ed università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della Scuola. Il periodo di permanenza all’estero non potrà essere superiore complessivamente a 18 mesi, fermo restando che lo specializzando dovrà sostenere l’esame annuale di profitto nei termini sopra riportati.
La delibera della Scuola che autorizza il periodo all’estero dovrà essere inoltrata all’Ufficio Post Lauream, e sarà cura della Scuola stessa riportare il periodo di assenza sul foglio presenza giornaliero.
Affinché il medico in formazione possa svolgere la propria attività presso le aziende ospedaliere straniere sarà necessario che il Direttore della Scuola prenda contatto con i competenti Uffici dell’Ateneo cha avranno cura di fornire tutte le istruzioni operative del caso per garantire l’estensione della copertura assicurativa durante il periodo di permanenza all’estero.