INDICE
Oggetto: Comune di Città Sant’Angelo (PE). Gara a doppio oggetto per la cessione delle quote della società partecipata F.C. CSA s.r.l. e per l’affidamento, in appalto, del servizio di trasporto scolastico. DISCIPLINARE DI GARA
INDICE
▪ Articolo 1: Oggetto, durata e valore dell’appalto.
▪ Articolo 2: Soggetti ammessi alla gara.
▪ Articolo 3: Condizioni di partecipazione.
▪ Articolo 4: Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali.
▪ Articolo 5: Xxxxxxxx e garanzie richieste.
▪ Articolo 6: requisiti di idoneità professionale, di capacità economico- finanziaria e
tecnico-organizzativa.
▪ Articolo 7: Criterio di aggiudicazione.
▪ Articolo 8: Modalità di presentazione delle offerte.
▪ Articolo 9: Contenuto della busta telematica A – documentazione amministrativa.
▪ Articolo 10: Contenuto delle buste telematiche B – offerta tecnica, C – offerta
economica.
▪ Articolo 11: Procedura di aggiudicazione.
▪ Articolo 12: Definizione delle controversie.
▪ Articolo 13: Trattamento dati personali.
▪ Articolo 14: Informazioni supplementari.
CIG: 9251414C56 CPV: 60130000-8
PREMESSA
Il Comune di Città Sant’Angelo detiene il 100% del capitale della società F.C.CSA s.r.l., che gestisce, mediante affidamento in house, il servizio di trasporto scolastico, a fronte di un corrispettivo annuale, previsto per contratto, pari ad € 433.799,96 oltre IVA. Alla società è altresì riconosciuto il diritto ad incassare direttamente la contribuzione prevista a carico dell’utenza ed annualmente stabilita con specifica deliberazione di giunta comunale: nel 2019, ultimo anno senza sospensioni del servizio causa COVID e senza conseguenti rimborsi parziali delle quote versate, i ricavi si attestavano ad € 74.682,01. Nel 2020, i ricavi da utenza privata si attestavano ad € 44.491,18. Nel 2021, i ricavi da utenza privata ammontavano ad € 56.304,78. Nel 2020 e nel 2021, conseguentemente alle sospensioni del servizio causa COVID, la percorrenza chilometrica media annua era inferiore a 126.000,00.
La società F.C. CSA s.r.l., però, non raggiungendo più il fatturato minimo previsto dalla legge, in particolare dall’articolo 20 del Testo Unico in materia di Società Partecipate, con deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2021, veniva fatta oggetto di razionalizzazione, mediante ricorso allo strumento della fusione per incorporazione con altra società partecipata dell’ente (AMBIENTE S.p.A), anch’essa caratterizzata per la sussistenza in capo all’ente di poteri di “controllo analogo”: il relativo procedimento veniva solo avviato e mancano ancora diversi passaggi per la sua definizione (es. predisposizione del progetto di fusione e sua approvazione con deliberazione di consiglio comunale).
È intenzione dell’ente, prima di proseguire e concludere il procedimento di fusione, avere contezza, in maniera concreta e oggettiva, se il ricorso al mercato, in regime di massima concorrenza, possa assicurare condizioni economiche migliori rispetto alla gestione con società in house, nell’ambito dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche, così come richiesto dall’articolo 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Come chiarito da ANAC (con delibera 29 novembre 2017, n. 1234, rif. AG 17/17/AP), dalla
Corte dei Conti (sezione controllo di legittimità atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione 21 marzo 2018, n. SCCLEG/2/2018/PREV), dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Toscana, sezione I, 10 giugno 2019, n. 844) e dalla dottrina (X. Xxxxxxx in l’affidamento in house su xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx , R. De Nictolis, il nuovo codice dei contratti pubblici, in Urbanistica e appalti 2016, n. 5 sulla motivazione dell’affidamento in house), la natura di società in house non è sufficiente per considerare legittimo il singolo affidamento, dovendosi svolgere una verifica in concreto sulle condizioni di affidamento.
Nello stesso senso la delibera della Corte dei Conti Abruzzo, sezione regionale di controllo,
n. 281/2021, in base alla quale la valutazione in ordine alla scelta del modello societario in house va condotta non solo con riferimento al raggiungimento della soglia di fatturato prevista dalla norma, bensì in relazione alla dimostrazione che lo strumento societario, sia il più adeguato ad assicurare, considerando anche i relativi costi di struttura societari, l’ottimale impiego delle risorse
pubbliche.
Alla luce di quanto sopra esposto, la presente gara, strutturata non come una semplice indagine di mercato, bensì come una vera procedura ad evidenza pubblica improntata alla massima trasparenza e concorrenza, costituisce strumento serio, oggettivo e concreto, per fornire i dati sulla convenienza o meno della gestione mediante società in house.
Se l’offerta che verrà rimessa come proposta di aggiudicazione sarà migliorativa, dal punto di vista economico e tecnico, rispetto agli attuali costi e livelli di efficienza, si procederà all’aggiudicazione e conseguente stipula dei contratti, nonché alla revoca della deliberazione di autorizzazione alla fusione per incorporazione.
Se, viceversa, la proposta di aggiudicazione non riguarderà un’offerta migliorativa rispetto alla situazione attuale, sotto il profilo tecnico ed economico, non si procederà all’aggiudicazione e si proseguirà il procedimento di fusione per incorporazione verso la sua conclusione. Nei confronti della ditta che avrà presentato comunque la migliore offerta tra i partecipanti, proposta come aggiudicataria, verrà riconosciuto, come rimborso spese, una somma forfettaria di € 500,00, oltre ovviamente all’esonero dell’obbligo di rimborso alla stazione appaltante delle spese di pubblicazione/pubblicità del bando.
Oggetto di comparazione saranno non solamente le condizioni tecniche ed economiche della gestione in house rispetto a quelle della gestione mediante ricorso al mercato, bensì anche i vantaggi economici conseguibili con il ricorso al mercato per la vendita delle quote rispetto ai costi anche indiretti di un’operazione di fusione per incorporazione.
Sulla legittimità di un arresto procedimentale dopo la trasmissione della proposta di aggiudicazione, la giurisprudenza si esprimeva in senso favorevole: la proposta di aggiudicazione è un atto endoprocedimentale, che fa sorgere in capo all’interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso, avendo per sua natura un’efficacia destinata ad essere superata all’esito dell’aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato, sezione V, 25 settembre 2019, n. 6432); persino dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, la revoca è sempre possibile, salvo un particolare e più aggravato onere motivazionale, in considerazione del legittimo affidamento dell’aggiudicatario (TAR Lazio, Roma, sezione II-ter, 14 settembre 2016, n. 9729 – Consiglio di Stato, sezione III, 29 novembre 2016, n. 5026).
Qualora non si proceda all’accettazione della proposta di aggiudicazione, stante la finalità conoscitiva e solo eventualmente anche dispositiva/costitutiva della procedura, avendo la stazione appaltante, preventivamente, fin dall’inizio, messo a conoscenza l’operatore economico dell’eventualità di non aggiudicazione definitiva, nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e diligenza, non ricorrerà alcuna violazione della buona fede del contraente nelle trattative e del suo affidamento/aspettativa/fiducia verso la formazione del contratto: non potrà invocarsi, di conseguenza, l’esistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del codice civile.
1. Oggetto dell’appalto, durata e valore
Primo oggetto di gara (l’affidamento del servizio)
Il servizio comprende:
⮚ il trasporto scolastico mediante scuolabus degli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, fino all’età consentita dai libretti di circolazione dei mezzi. il servizio è articolato su n. 5 (cinque) giorni settimanali e per l’intera durata del calendario scolastico. L’Appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, per l’esecuzione dei servizi di trasporto e dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti in materia.
⮚ la gestione della raccolta delle iscrizioni al servizio, con garanzia all’utenza della presenza di un ufficio fisico sul territorio comunale;
⮚ la predisposizione, prima dell’inizio dell’anno scolastico, dei percorsi degli scuolabus e dei punti di raccolta degli alunni, comprese le variazioni necessarie in corso d’anno;
⮚ l’indicazione agli utenti delle modalità di versamento della quota di contribuzione in favore del Comune: sarà infatti quest’ultimo ad incassare la tariffa prevista dalle deliberazioni di giunta comunale. Il Comune registrerà gli incassi e lì comunicherà all’appaltatore, il quale provvederà a stilare l’elenco dei paganti, dei non paganti o dei paganti in parte (completo di tutti i dati), monitorando altresì il rispetto dei pagamenti oggetto di rateizzazione. Provvederà invece l’ente alla notifica dei solleciti di pagamento/diffide/messa in mora e alla riscossione della tariffa nei confronti degli evasori.
Il Comune mette a disposizione un ufficio, in esclusiva, all’interno del palazzo municipale, per lo svolgimento delle attività sopra elencate, con facoltà dell’appaltatore di non servirsene, qualora individui una diversa e migliore soluzione di ubicazione dell’ufficio fisico. Il diritto d’uso di che trattasi, in caso di accettazione dell’appaltatore, è attribuito ai sensi dell’articolo 1021 del codice civile, diritto riconosciuto anche in favore di persone giuridiche (Cassazione 26 febbraio 2008, n. 5034). Il Comune mette altresì a disposizione, sempre a titolo di riconoscimento di un diritto d’uso, l’area attualmente usata per la rimessa degli automezzi, con facoltà dell’appaltatore di non servirsene, qualora individui una diversa e migliore soluzione.
Secondo oggetto di gara (cessione delle quote detenute dal Comune in
F.C.CSA s.r.l.)
La cessione riguarda le quote pari al 100% del capitale sociale della F.C.CSA s.r.l. Il cedente ha l’esclusiva proprietà e libera disponibilità delle quote, che sono interamente liberate e non soggette a pegni, oneri, privilegi, vincoli, gravami pregiudiziali o diritti di terzi di qualsiasi natura. Non sono stati stipulati con terzi “pacta de non vendendo” e non sono stati concessi a terzi, mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, diritti di prelazione o di opzione di alcun genere che conferiscano diritti o facoltà di acquistare in tutto o in parte le quote.
Durata
Il presente appalto ha la durata di circa 9 (nove) anni scolastici, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2022/2023. Qualora non si riuscisse ad assicurare la corrispondenza tra inizio dell’esecuzione dell’appalto e inizio dell’anno scolastico, la durata del rapporto, pari ad anni nove, avrà decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione del contratto. I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario scolastico, con interruzione delle festività natalizie e pasquali, fatte salve eventuali variazioni apportate dall’autorità scolastica locale. Ove, alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, il soggetto aggiudicatario del presente appalto è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino alla individuazione del nuovo soggetto e comunque non oltre (6) SEI mesi dalla scadenza di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione Comunale, in attesa della stipula del contratto, può, se necessario, chiedere l’avvio del servizio alla ditta aggiudicataria: in tal caso, la ditta si impegna a rispettare tutte le norme previste dal capitolato speciale d’appalto.
Complessivamente, la durata del contratto è contenuta entro il limite massimo di nove anni, previsto dall’articolo 12, comma 1, del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923.
Valore dell’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico
Il valore presunto e stimato dell’appalto è pari a euro 4.536.000 I.V.A. esclusa: n. 126.000 Km. all’anno di media x € 4,00 I.V.A. esclusa come prezzo a base d’asta per ogni chilometro (€ 504.000,00 I.V.A. esclusa all’anno) da assoggettare a ribasso x n. 9 (nove) anni di durata contrattuale. Tale importo è espresso a titolo puramente indicativo/orientativo e non costituisce alcun impegno o garanzia da parte dell’ente sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste e, pertanto, esclude qualsiasi pretesa da parte dell’appaltatore di compensi integrativi o aggiuntivi ovvero revisioni contrattuali per variazione della quantità dei servizi (es. in diminuzione causa COVID, causa riduzione iscrizioni o altri motivi di sospensione delle attività didattiche), fermo restando quanto previsto dall’articolo 106, comma 11 del codice dei contratti in base al quale “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In Tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto “…Le prestazioni che verranno pagate, come chilometraggio, saranno solo quelle effettivamente eseguite dalla ditta su specifica richiesta dell’ente appaltante o, in subordine ed in via eventuale, quelle riconosciute da quest’ultimo a seguito di valutazione ponderata e funzionale degli interessi pubblici sottesi in ordine alle cause delle prestazioni aggiuntive.
In merito agli oneri della sicurezza per la prevenzione e protezione dei rischi da interferenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00: il fatto che i servizi vengano svolti contemporaneamente a quelli di sorveglianza sugli scuolabus e non abbiano, per loro natura, dei pericoli derivanti direttamente dal loro svolgimento, ma provenienti soltanto da comportamenti impropri da parte degli operatori, fa sì che non vi siano rischi apprezzabili da interferenze. I rischi di interferenze non sussistono nemmeno nel caso in cui l’appaltatore accetti di ubicare l’ufficio fisico nella stanza offerta in uso dal Comune, trattandosi di un’utilizzazione della stessa in via esclusiva, senza sovrapposizione con dipendenti di altri datori di lavoro.
Valore della cessione delle quote di F.C.CSA s.r.l.
Il valore presunto e stimato della cessione delle quote che il Comune detiene in F.C. CSA
s.r.l. è pari ad € 400.000,00, come prezzo a base d’asta.
La valorizzazione di cui sopra veniva ricavata dai dati di bilancio degli ultimi tre anni (2019- 2020 e 2021), tenendo altresì in considerazione tanto il valore per parco mezzi (11 scuolabus), quanto la liquidità giacente sul conto corrente della società: successivamente alla pubblicazione del bando della presente gara e fino alla data di sottoscrizione del contratto di cessione delle quote, il Comune di Città Sant’Angelo, nell’esercizio dei suoi poteri di socio unico nonché di controllo analogo, non autorizzerà, alla società, la stipula di accordi, patti, vincoli, contratti, promesse, né l’assunzione di obbligazioni oneri o impegni che eccedano la gestione ordinaria delle attività della società riducendo la giacenza media del conto corrente
Il saldo dei conti correnti, tra entrate e uscite, al 31 dicembre 2019, ammontava a + € 22.030,32 presso la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Xxxxxxxx e Pianella e a
+ € 31.106,06 presso le Poste Italiane, per un totale di € 53.136,38.
Il saldo dei conti correnti, tra entrate e uscite, al 31 dicembre 2020, ammontava a + € 131.677,59 presso la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Xxxxxxxx e Pianella e a
+ € 48.579.44 presso le Poste Italiane, per un totale di € 180.256,03.
Il saldo dei conti correnti, tra entrate e uscite, al 31 dicembre 2021, ammontava a + € 357.636,34 presso la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Xxxxxxxx e Pianella e a
+ € 50.129,56 presso le Poste Italiane, per un totale di € 407.765,90.
La giacenza media del conto corrente presso la Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Xxxxxxxx e Pianella era pari ad + € 143.214,11 nell’anno 2019 a + € 151.288,21 nell’anno 2020 e a + € 257.129,41 nell’anno 2021.
Alla data del 25 maggio 2022:
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sul conto corrente bancario della società sono depositati € 409.798,84;
sul conto corrente postale della società sono depositati
€ 17.672,00
per un totale di € 427.470,84
La società F.C. CSA s.r.l. si trova in una situazione di gestione equilibrata, che le permette di far fronte ai costi con il fatturato. Ha una ottima liquidità che le permette di non far ricorso all’indebitamento presso terzi o istituti di credito. La somma che costituisce il corrispettivo per la gestione del servizio di trasporto scolastico è di certa esigibilità. Si trova in posizione di regolarità nei confronti degli istituti previdenziali INPS e INAIL per i contributi relativi ai rapporti di lavoro in essere. Non ha mai fatto registrare una perdita, essendo costantemente in utile a fine esercizio, fin dall’inizio della sua costituzione (es. + € 58.054 nel 2019, + € 37.905,00 mel 2020, + € 24.264,00 nel 2021). Il totale del patrimonio netto si attestava ad € 209.631,00 nel 2019, ad € 333.437,00 nel 2020, ad € 337.701,00 nel 2021.
Le quote poste in vendita costituiscono un lotto funzionale unico e non frazionabile che coincide con l’intera partecipazione societaria detenuta dal Comune.
Costituisce parte integrante del presente disciplinare tutta la documentazione amministrativa e contabile della società in vendita (es. bilanci).
2. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare, costituiti da:
1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c (consorzi stabili), dell’articolo 45, commi 1 e 2 del Codice;
2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 45, commi 1 e 2, del Codice;
3) da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 47, comma 8, del Codice;
4) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea.
Ai già menzionati soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
Gli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento devono indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.
3. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali:
▪ sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
▪ sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
▪ sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
▪ sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura. È infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura.
È prevista l’espressa accettazione degli obblighi derivanti dall’allegato patto di integrità.
Ciascun concorrente deve inoltre dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
4. Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali
4.0. Piattaforma telematica
La procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. La piattaforma telematica e-procurement del Comune di Città Sant’Angelo (sul sito denominata come gare appalti telematici) è disponibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx-x.xx/.
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L’Acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
4.1. Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento è lo scrivente (tel. 000 0000000, mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
4.2. Consultazione della documentazione di gara
La documentazione di gara è visionabile sul sito istituzionale del Comune di Città Sant’Angelo: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
4.3. Informazioni e chiarimenti
Tutte le informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate sulla piattaforma telematica e-procurement del Comune di Città Sant’Angelo disponibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx-x.xx/.
Le informazioni o richieste di chiarimento potranno essere inviate per il tramite della piattaforma telematica suddetta, non oltre il termine previsto dal TIMING DI GARA. Le domande pervenute
oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima.
Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati e a tutti gli operatori economici ausiliari.
Costituisce onere degli Operatori Economici interessati a partecipare alla Procedura verificare la pubblicazione dei chiarimenti. L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà altresì notificata, come avviso, all'indirizzo posta elettronica certificata della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti nella richiesta. Le precisazioni ed i chiarimenti pubblicati, anche su iniziativa della Stazione Appaltante, costituiranno chiarimento del presente Disciplinare, vincolante per la Stazione Appaltante e per tutti i Concorrenti.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice andranno recapitate ad entrambe le parti ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.lgs. n.50/2016.
4.4. Modalità di presentazione della documentazione
L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate in carta semplice e con la sottoscrizione del/i rappresentante/i legale/i del candidato o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso nonché, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive, dei soggetti chiamati dalla legge al rilascio delle predette dichiarazioni; al tale fine l’istanza e/o le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti);
b) possono essere sottoscritte, altresì, da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; segnatamente, nel caso di partecipazione in RTI o consorzi già costituti l’istanza e le relative dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo, mentre nel caso di associazioni o consorzi non ancora costituiti il modello di
domanda e le prescritte dichiarazioni dovranno essere firmate dai legali rappresentanti o procuratori delle rispettive imprese.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante.
In alternativa, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti generali e speciali, le imprese potranno compilare documento di gara unico europeo – DGUE.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”.
4.5. Finanziamento L’appalto è finanziato con fondi comunali.
4.6. Subappalto
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Il comma 13 dell’articolo 105 del Codice prevede che la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista e al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di essi che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni del capitolato speciale e le norme di legge.
4.7. Ulteriori disposizioni
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, commi 3 e 6, del Codice.
Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.
5. Xxxxxxxx e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad € 90.720,00 (novantamila/settecentoventi) e costituita, a scelta del concorrente:
▪ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
▪ in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale;
▪ con assegno circolare;
▪ con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
La cauzione provvisoria dii cui sopra copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, mediante assegno circolare o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
▪ essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004,
n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile;
▪ essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
▪ avere validità per 180gg dalla scadenza termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
▪ essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
▪ essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
▪ prevedere espressamente:
o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice civile;
o la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
o la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante.
La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e la garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale o nella maggiore misura determinata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria e quella definitiva sono ridotte della metà.
Si precisa che dovrà essere indicato come beneficiario della cauzione provvisoria e di quella definitiva il Comune di Città Sant’Angelo.
Si precisa, altresì, che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 1, secondo periodo del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della già menzionata
certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la già menzionata certificazione sia posseduta dal consorzio.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, previa attivazione del soccorso istruttorio (fermo restando, al fine di scongiurare la successiva espulsione dalla gara, che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta).
Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice;
b) polizza assicurativa alla RCT/RCO, per un massimale di entità pari a quella stabilita nel capitolato speciale d’appalto.
La polizza RCT / RCO deve recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto.
La polizza assicurativa dovrà, inoltre, essere rilasciata completa di appendice con la quale la compagnia si impegna a coprire i rischi derivanti dall’esecuzione del presente appalto.
6. Idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico - organizzativa
Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti, di seguito indicati:
a) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente/analoga all’oggetto del presente appalto ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato
U.E. di residenza, nonché autorizzazione all’esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP), comprovata dall’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN), come previsto all’articolo 11 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, n. 291 del 25/11/2011, in osservanza del Regolamento (CE) n. 1071/2009 o
equivalente titolo emesso in ambito comunitario;
b) Requisiti di carattere economico-finanziario: fatturato globale complessivo realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore a € 400.000,00 all’anno, IVA esclusa.
c) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: aver eseguito, con buon esito, negli ultimi tre anni - dalla data di pubblicazione del bando a ritroso - servizi di trasporto scolastico o di trasporto anche non di linea, nei confronti di Enti Pubblici e/o privati (l’operatore economico fornirà, a tal fine e ai sensi dell’art. 86 co. 5 del Codice, un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati).
Indicazioni per concorrenti a identità plurisoggettiva e consorzi
Il requisito di cui alla lettera a):
1. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete che esegue la prestazione deve essere in possesso del requisito di cui alla lett. a);
2. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il suddetto requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.
I requisiti di cui alla lettera b), relativo al fatturato, e alla lettera c), relativo ai servizi svolti, devono essere soddisfatti:
1. nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.
2. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), direttamente dal consorzio;
2.1. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. c (consorzi stabili) vengono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività] – cfr. sul punto determinazione Aut. Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 15/1/2014 n. 1
– “Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.”
Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.
In attuazione della disposizione di cui all’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla procedura sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il divieto di avvalersi dei requisiti della stessa impresa non riguarda i concorrenti riuniti in associazione temporanea o consorzio ordinario (sentenza Consiglio di Stato sez III del 04.11.2015)
È possibile l’avvalimento tra imprese facenti parte di un medesimo RTI (cfr. deliberazione AVCP n. 2/2012).
È ammesso l’avvalimento plurimo o frazionato ciò in conformità a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. V, 10 ottobre 2013, in causa C-94/12 nonché dalla giurisprudenza amministrativa nazionale (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 8/02/2011, n. 857 e sentenza 9/12/2013 n. 5874); ne consegue che ciascun concorrente può avvalersi delle capacità di più imprese ausiliarie.
L’avvalimento è ammesso per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Non è ammesso, viceversa, per i requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettera
a) del codice dei contratti (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 9 marzo 2020, n. 1667 – TAR Campania, Napoli, Sezione VIII, 15 luglio 2020, n. 3137)
6 bis. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
7. Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del X.X.xx 50/2016. I criteri di valutazione sono i seguenti:
a) Caratteristiche metodologiche e tecniche del progetto per lo svolgimento del servizio. Nella relazione tecnica di offerta, la ditta concorrente dovrà precisare:
1) Il supporto all’ente e le relazioni con gli utenti mediante indicazione dei sistemi di raccolta delle iscrizioni, di monitoraggio dello stato dei pagamenti e di comunicazione con gli utenti;
2) Il rinnovo del parco automezzi, con indicazione dell’anno di immatricolazione, del tipo di alimentazione (es. elettrica se esistenti in commercio, GPL o metano), della classe di EURO (es. 4,5,6), di soluzioni per disabili, dell’impianto di climatizzazione;
3) il programma di manutenzione, pulizia e disinfezione/sanificazione periodica degli automezzi,
4) le eventuali ed ulteriori proposte migliorative senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante
in termini di locali e orari a disposizione degli utenti, report verso il committente e monitoraggio della qualità dei servizi/carta dei servizi, chilometraggio aggiuntivo gratuito per gite scolastiche.
La relazione di progetto dovrà essere riportata su non più di 20 pagine (solo frontali e non fronte retro), foglio A4, tipo di carattere Arial o Times New Roman, dimensione carattere almeno 11. Le pagine ulteriori non saranno tenute in considerazione ai fini della valutazione del progetto e dell’attribuzione dei consequenziali punteggi.
b) Offerta economica. L’offerta, su uno dei due oggetti di gara (affidamento del servizio), va riferita al prezzo chilometrico richiesto (prezzo a ribasso rispetto alla base di gara di € 4,00) Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola. L’offerta deve essere comprensiva di tutte le spese, nessuna esclusa, ad eccezione dell’I.V.A. Dovrà essere indicata in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere. Il prezzo è unitario (l’offerta economica deve essere unica). Non è consentita la presentazione di offerte plurime o alternative, condizionate, parziali o in aumento, pena l’esclusione dalla gara. L’offerta, sull’altro oggetto di gara (cessione quote di F.C.CSA s.r.l.), va riferita al prezzo di acquisto delle quote sociali detenute dall’ente nella sua partecipata.
Per la valutazione dell’offerta, agli elementi di cui sopra saranno assegnati i seguenti punteggi (parametri di valutazione o fattori ponderali):
a) Caratteristiche metodologiche e tecniche del progetto per lo svolgimento del servizio = max. punti 70;
b) Offerta economica = max. punti 30 (di cui max. 15 punti per il prezzo chilometrico e max. 15 punti per il prezzo di acquisto delle quote sociali);
Con riferimento al coefficiente A (caratteristiche metodologiche e tecniche del progetto per lo svolgimento del servizio), i punteggi attribuibili al progetto saranno contenuti tra un minimo pari a 0 ed un massimo pari 1 e poi moltiplicati per il fattore ponderale specifico. Nel caso in cui i componenti della commissione non si esprimano all’unanimità, ognuno attribuirà all’offerta tecnica un coefficiente discrezionale compreso tra 0 ed 1 ed il coefficiente unico da moltiplicare per il fattore ponderale specifico si ricaverà dal calcolo della media aritmetica dei coefficienti individuali. I sub criteri di valutazione, i punti assegnabili, i sub – coefficienti discrezionali e la motivazione sintetica sono di seguito riportati.
▪ Supporto all’ente e relazioni = fattore ponderale specifico max. punti 25 (le valutazioni e l’attribuzione dei punteggi terranno in particolare considerazione:
a) i sistemi di raccolta delle iscrizioni per max. punti 10 (punteggio maggiore alle proposte più comode per l’utenza, nell’ambito di un ventaglio quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’ufficio fisico, una piattaforma on-line, il fax, le e-mail, la PEC, gli sms, ecc.…);
b) il monitoraggio dello stato dei pagamenti per max. punti 7,5 (maggiore sarà la frequenza e maggiore sarà il punteggio);
c) i sistemi di comunicazione con gli utenti per max. punti 7,5 (maggior rilievo saranno dati ai sistemi più comodi per l’utenza).
Al fine di rendere uniforme l’attribuzione del punteggio, la commissione esprimerà i seguenti giudizi ai quali corrisponderanno i relativi punteggi:
o elemento non trattato = 0 (nessuna offerta presentata)
o carente = 0,20 (l’offerta è scarsa)
o insufficiente = 0,40 (l’offerta non è sufficiente rispetto alle aspettative minime dell’ente);
o sufficiente = 0,60 (l’offerta è apprezzabile e risponde alle aspettative minime dell’ente);
o discreto = 0,70 (l’offerta è più che apprezzabile e risponde alle aspettative dell’ente);
o buono = 0,80 (l’offerta merita particolare considerazione poiché risponde pienamente alle esigenze dell’ente)
o più che buono =0,90 (l’offerta si distingue in quanto supera le attese dell’ente, andando oltre le aspettative).
o ottimo = 1 (l’offerta è la migliore sotto ogni punto di vista, tra quelle presentate da tutti i concorrenti).
▪
Offerta di rinnovo del parco automezzi = fattore ponderale specifico max. punti 20 - le valutazioni e l’attribuzione dei punteggi terranno in particolare considerazione:
a) l’anno di immatricolazione per max. punti 5 (ovviamente in maggiore considerazione verranno tenuti i mezzi di immatricolazione più recente per riservare un punteggio minore a quelli di immatricolazione meno recente);
b) il tipo di alimentazione per max. punti 5 (valutazioni più alte saranno riservate ai mezzi ad alimentazione elettrica se esistenti in commercio, a metano, in subordine a quelli alimentati a GPL, infine per quelli con alimentazione diesel);
c) la classe di EURO per max. punti 5 (es. più alta è la classe di appartenenza e maggiore sarà il punteggio);
d) le soluzioni per i disabili per max. punti 4 (es. più alto sarà il numero dei posti attrezzati per disabili e maggiore sarà il punteggio);
e) l’impianto di climatizzazione per max. punti 1 (più punti se automatico e meno punti se manuale).
Al fine di rendere uniforme l’attribuzione del punteggio, la commissione esprimerà i seguenti giudizi ai quali corrisponderanno i relativi punteggi:
o elemento non trattato = 0 (nessuna offerta presentata)
o carente = 0,20 (l’offerta è scarsa)
o insufficiente = 0,40 (l’offerta non è sufficiente rispetto alle aspettative minime dell’ente);
o sufficiente = 0,60 (l’offerta è apprezzabile e risponde alle aspettative minime dell’ente);
o discreto = 0,70 (l’offerta è più che apprezzabile e risponde alle aspettative dell’ente);
o buono = 0,80 (l’offerta merita particolare considerazione poiché risponde pienamente alle esigenze dell’ente)
o più che buono =0,90 (l’offerta si distingue in quanto supera le attese dell’ente, andando oltre le aspettative).
o ottimo = 1 (l’offerta è la migliore sotto ogni punto di vista, tra quelle presentate da tutti i concorrenti).
▪ Manutenzioni = fattore ponderale specifico max. punti 12,5 (le valutazioni e l’attribuzione dei punteggi terranno in particolare considerazione: | ||
a) il piano di manutenzione periodica dei mezzi per max. punti 5 (valutazioni più alte in caso di |
maggiore frequenza della sostituzione di olio motore, filtri, altre componenti meccaniche e/o elettriche);
b) la frequenza della pulizia dei mezzi per max. punti 5 (maggiore sarà la frequenza e maggiore sarà il punteggio - es. giornaliera, settimanale, mensile, interna, esterna);
c) la frequenza della disinfezione/sanificazione dei mezzi per max punti 2,5 (maggiore sarà la frequenza e maggiore sarà il punteggio es. mensile, semestrale o annuale).
Al fine di rendere uniforme l’attribuzione del punteggio, la commissione esprimerà i seguenti giudizi ai quali corrisponderanno i relativi punteggi:
o elemento non trattato = 0 (nessuna offerta presentata)
o carente = 0,20 (l’offerta è scarsa)
o insufficiente = 0,40 (l’offerta non è sufficiente rispetto alle aspettative minime dell’ente);
o sufficiente = 0,60 (l’offerta è apprezzabile e risponde alle aspettative minime dell’ente);
o discreto = 0,70 (l’offerta è più che apprezzabile e risponde alle aspettative dell’ente);
o buono = 0,80 (l’offerta merita particolare considerazione poiché risponde pienamente alle esigenze dell’ente)
o più che buono =0,90 (l’offerta si distingue in quanto supera le attese dell’ente, andando oltre le aspettative).
o ottimo = 1 (l’offerta è la migliore sotto ogni punto di vista, tra quelle presentate da tutti i concorrenti).
▪ Proposte migliorative = fattore ponderale specifico max. punti 12,5 (le valutazioni e l’attribuzione dei punteggi terranno in particolare considerazione:
a) messa a disposizione di locali e/o orari di apertura al pubblico per max. punti 5 (in maggior rilievo si terranno la migliore accessibilità all’ufficio fisico e l’ampiezza della fascia oraria di apertura al pubblico);
b) report in favore del committente sul monitoraggio della qualità dei servizi (maggiore sarà la frequenza e maggiore sarà il punteggio) e adozione carta dei servizi per max. punti 5 (valutazioni più alte saranno assegnate in base alla maggiore completezza, chiarezza, migliori soluzioni grafiche ed efficacia della diffusione);
c) chilometraggio aggiuntivo gratuito per gite scolastiche per max. punti 2,5 (maggiore sarà il chilometraggio gratuito offerto e maggiore sarà il punteggio).
Al fine di rendere uniforme l’attribuzione del punteggio, la commissione esprimerà i seguenti giudizi ai quali corrisponderanno i relativi punteggi:
o elemento non trattato = 0 (nessuna offerta presentata)
o carente = 0,20 (l’offerta è scarsa)
o insufficiente = 0,40 (l’offerta non è sufficiente rispetto alle aspettative minime dell’ente);
o sufficiente = 0,60 (l’offerta è apprezzabile e risponde alle aspettative minime dell’ente);
o discreto = 0,70 (l’offerta è più che apprezzabile e risponde alle aspettative dell’ente);
o buono = 0,80 (l’offerta merita particolare considerazione poiché risponde pienamente alle esigenze dell’ente)
o più che buono =0,90 (l’offerta si distingue in quanto supera le attese dell’ente, andando oltre le aspettative).
o ottimo = 1 (l’offerta è la migliore sotto ogni punto di vista, tra quelle presentate da tutti i
concorrenti).
Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta tecnica che ottenga il punteggio massimo (70), al fine di ristabilire l’equilibrio dei vari elementi di valutazione, la commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando, al concorrente con il punteggio più alto, il punteggio massimo di
70 punti ed agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. Se, ad esempio, i punteggi complessivi ottenuti, per il merito tecnico, dagli unici ipotetici 3 concorrenti, sono rispettivamente 40, 30 e 20, si procederà nel modo che segue: PT1 = 40:40x70=70; PT2 = 30:40x70=52,5; PT3
=20:40x70=35.
Con riferimento al coefficiente B (offerta economica), relativamente al prezzo chilometrico, su uno dei due oggetti di gara, i punti saranno attribuiti con l’utilizzazione della seguente formula: POE = C x PB / PO dove: POE = punteggio offerta economica; C = fattore ponderale (15); PB = prezzo chilometrico più basso; PO = prezzo chilometrico offerto.
La ditta dovrà presentare l’offerta economica mediante indicazione del prezzo chilometrico, con specificazione del ribasso percentuale rispetto al prezzo chilometrico a base d’asta.
Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi superiori rispetto a quelli posti a base di gara, IVA esclusa (non sono ammesse le offerte in aumento).
Sempre con riferimento al coefficiente B (offerta economica), ma relativamente al prezzo di acquisto delle quote sociali, sull’altro dei due oggetti di gara, i punti saranno attribuiti con l’utilizzazione della seguente formula: POE = X x XX / XX dove: POE = punteggio offerta economica; C = fattore ponderale (15); PO = prezzo offerto di acquisto delle quote sociali; PA = prezzo più alto di acquisto delle quote sociali.
La ditta dovrà presentare l’offerta economica mediante indicazione del prezzo d’acquisto delle quote sociali.
Diversamente rispetto all’offerta economica per lo svolgimento del servizio, da formulare indicando il prezzo chilometrico a ribasso, su quello posto a base di gara (€ 4,00 con divieto delle offerte in aumento), relativamente all’offerta economica per l’acquisto delle quote sociali, si potrà anche indicare un prezzo inferiore rispetto a quello posto a base di gara (€ 400.000,00), essendo cioè consentita la presentazione di offerte in diminuzione e non solamente a rialzo, al fine di incentivare la massima partecipazione alla procedura di gara. In tale ultimo caso (presentazione di offerta in diminuzione), se l’offerta complessiva risulterà comunque la migliore, tanto da essere oggetto di proposta di aggiudicazione, sarà però più alta l’eventualità che l’ente possa non procedere all’aggiudicazione definitiva, essendo contrario all’interesse pubblico “svendere” la società. Qualora non si proceda all’accettazione della proposta di aggiudicazione di un’offerta sul prezzo di acquisto delle quote sociali inferiore rispetto alla base d’asta di € 400.000,00, non ricorrendo alcuna violazione della buona fede del contraente nelle trattative e del suo affidamento/aspettativa/fiducia verso la formazione del contratto, avendo la stazione appaltante, preventivamente, fin dall’inizio, messo a conoscenza l’operatore economico di tale eventualità, nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e diligenza, non potrà invocarsi l’esistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del codice civile
A parità di punteggio complessivo, verrà preferita la ditta che avrà attenuto il punteggio maggiore sul progetto di svolgimento del servizio (area qualità).
8. Modalità di presentazione delle offerte
Per partecipare alla gara, ciascun concorrente dovrà trasmettere un’offerta costituita, pena la sua irricevibilità, esclusivamente in formato elettronico, mediante la piattaforma telematica e- procurement del Comune di Città Sant’Angelo disponibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx- x.xx/, entro le ore 11:00 del giorno 11 luglio 2022.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.
L’operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura, dovrà caricare i documenti di partecipazione così denominati:
➢ busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
➢ busta B – “OFFERTA TECNICA”
➢ busta n. C – “OFFERTA ECONOMICA”
TIMING GARA | DATA | ORARIO |
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti | 01/07/2022 | 11:00 |
Scadenza gara: Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per il caricamento telematico della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica firmate digitalmente | 11/07/2022 | 11:00 |
Prima seduta pubblica di gara: in sala consiliare presso il palazzo municipale | 14/07/2022 | 10:00 |
9. Contenuto della busta telematica “A- Documentazione amministrativa”
Nella busta telematica “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
I) Domanda di partecipazione, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il già menzionato raggruppamento o consorzio, mentre nel caso di RTI o consorzi già costituti l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della sola impresa capogruppo.
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Nell’istanza di partecipazione il concorrente dovrà, altresì:
1. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
2. indicare i servizi per i quali intende ricorrere al subappalto;
3. accettare gli obblighi derivanti dall’allegato patto di integrità, debitamente compilato, sottoscritto e incluso nella documentazione amministrativa da presentare all’interno della busta A;
4. dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara;
6. dichiarare di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
7. nel caso di consorzi di cooperative e artigiani: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del
servizio non possono essere diversi da quelli indicati);
8. nel caso di consorzi stabili: dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati);
9. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente;
10. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: allegare atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente.
11. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: indicare
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente;
a) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:
1. allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. indicare (con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) per quali imprese la rete concorre, e relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarare la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente;
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la qualifica di mandataria:
1. allegare copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;
ovvero
2. allegare copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 26.
12) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dei requisiti tecnici, economici e professionali.
13) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
a) Xxxxxxx, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 del Codice, precisamente:
1. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. (Oppure, nel caso di autorizzazione alla partecipazione alle gare rilasciata dal giudice delegato al curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, ex art. 110, comma 3, del Codice)
1. Di trovarsi in stato fallimento e di aver, tuttavia, ottenuto, ai sensi dell’art. 110, comma 3, del Codice, autorizzazione alla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni giusto provvedimento ………..………. [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal
…………………. [inserire riferimenti relativi all’autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] (eventuale; inserire nel caso in cui l’ANAC abbia imposto che la partecipazione alle suddette
procedure debba avvenire alle condizioni indicate nell’art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016) alle seguenti condizioni ;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
1. Di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici giusto provvedimento ………..………. [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal
…………………. [inserire riferimenti relativi all’autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] (eventuale; inserire nel caso in cui l’ANAC abbia imposto che la partecipazione alle suddette procedure debba avvenire alle condizioni indicate nell’art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016) alle seguenti condizioni ; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4. (Oppure)
1. Di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, giusto decreto [inserire gli estremi del provvedimento]
adottato dal …………………. [inserire riferimenti relativi all’autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici giusto provvedimento [inserire gli estremi del provvedimento] adottato dal
…………………. [inserire riferimenti relativi all’autorità giudiziaria che ha adottato il decreto] (eventuale; inserire nel caso in cui l’ANAC abbia imposto che la partecipazione alle suddette procedure debba avvenire alle condizioni indicate nell’art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016) alle seguenti condizioni ; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica e professionali, richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 2. L’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. L’esclusione ed il divieto operano nei confronti dei soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia – D.lgs.
n. 159/20111 (l’autocertificazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti.
Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, l’esclusione va disposta se la misura interdittiva è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
1 Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia: “1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2- bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.”
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
3. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di impresa individuale; del socio, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o figura equivalente, del titolare di poteri institori ex art.
2203 del c.c. o del procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, ovvero, ancora, del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (l’autocertificazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, dovrà essere resa separatamente dai predetti soggetti). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
Le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; in tal caso, quale che sia la tipologia e la natura dell’impresa partecipante, la dichiarazione circa la inesistenza di tali requisiti negativi deve essere resa dai soggetti cessati da una delle predette cariche nell’anno precedente la data del presente bando ovvero, in loro sostituzione, dal legale rappresentante dell’impresa medesima.
Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società cedenti rami di azienda.
Le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
Nella dichiarazione devono essere indicate tutte le condanne penali riportate dal dichiarante, xxx comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, mentre non sono obbligatorie le informazioni in merito alle condanne subite per reati che sono stati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna la pena, anche accessoria, inflitta ed ogni altra circostanza utile alla verifica di cui all’art. 80, comma 1, del Codice; in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale.
Nell’ipotesi in cui la sentenza definitiva di condanna abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, il concorrente è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati. Se la stazione appaltante ritiene che le suddette misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto. Non si può avvalere di questa facoltà l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di appalto, ciò per tutto il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
5. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del Codice.
6. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
7. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
8. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
9. Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.
10. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68.
11. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 11-bis) Xx non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.
11-ter) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.
12. Di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del Codice.
13. Che la sua partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice2.
14. Che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti.
15. Che non sussistono nell’impresa le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
16. L’impresa non versa in nessun’altra causa di esclusione prevista dalla legge.
17. Xxxxxxx, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell’art. 80 del Codice:
opzione 1: di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
opzione 3: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
b) Xxxxxxx di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi.
c) Indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando.
d) Xxxxxxx di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
2 Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
e) Xxxxxxx di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni e degli oneri contrattuali.
f) Xxxxxxx di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.
g) Xxxxxxx di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice per i casi di eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario.
h) Xxxxxxx di aver preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi oggetto di appalto.
i) Indica le posizioni INPS, INAIL.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 il concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione:
a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economici;
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45, del Codice;
f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
A pena di esclusione, documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con
allegata la dichiarazione dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente, a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice.
PASSOE rilasciato dall’X.X.X.X.xx ottemperanza alla Deliberazione n. 111/12, previa registrazion e on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità, fra i servizi ad accesso riservato, second o le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utiliz zo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione.
Ricevuta del versamento della somma di € 140,00 a favore dell’A.N.A.C. da effettuarsi con una delle seguenti modalità:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure del manuale del servizio.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Imposta di bollo: L’istanza di partecipazione, in quanto rivolta ad ottenere un provvedimento amministrativo (l’ammissione), dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di BOLLO (Agenzia delle Entrate il 5 gennaio 2021, con la “Risposta ad interpello n. 7”). (. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23 messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del
d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5);
- del codice ufficio o ente (campo 6: inserire il codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per il Comune presso il quale si sta presentando l’istanza. Per il codice ufficio si deve fare riferimento alle Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Regionali e Provinciali pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, cliccando sul seguente link:
xxxxx://xxx0.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxxxXx bella.php?ArcName=UFFICI);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Bollo su istanza telematica – CIG:_).
- Estremi dell’atto o del documento (campo 10: Anno pubblicazione bando e codice C.I.G.) Una volta compilato il modello, l’importo dovuto può essere versato online oppure presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nella documentazione amministrativa entro il termine di presentazione dell’offerta copia informatica (scansione) del modello F23, opportunamente compilato, con il quale è stato effettuato il pagamento.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della
stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
10. Contenuto della Buste telematiche “B- Offerta Tecnica” e “C – offerta economica”
Nella busta telematica “B- Offerta tecnica”, deve essere contenuta, una relazione contenente:
⮚ il supporto all’ente e le relazioni con gli utenti mediante indicazione dei sistemi di raccolta delle iscrizioni, di monitoraggio dello stato dei pagamenti e di comunicazione con gli utenti;
⮚ l’offerta di rinnovo del parco automezzi, con indicazione dell’anno di immatricolazione, del tipo di alimentazione (es. GPL o metano), della classe di EURO (es. 3,4,5,6), di soluzioni per disabili, dell’impianto di climatizzazione;
⮚ il programma di manutenzione, pulizia e disinfezione/sanificazione periodica degli automezzi;
⮚ le eventuali ed ulteriori proposte migliorative senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante in termini di locali e orari a disposizione degli utenti, report verso il committente e monitoraggio della qualità dei servizi/carta dei servizi, chilometraggio aggiuntivo gratuito per gite scolastiche.
La relazione deve caratterizzarsi per sinteticità e chiarezza, evitando indicazioni prolisse, ripetitive e generiche: deve infatti essere contenuta in non più di 20 pagine/facciate (solo frontali e non fronte retro), foglio A4, tipo di carattere Arial o Times New Roman, dimensione carattere almeno 11 (la parte eccedente della relazione non verrà tenuta in considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi). La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l’impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nella busta telematica “C- Offerta economica”, deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione, in bollo, redatta in lingua italiana, contenente:
⮚ il prezzo chilometrico richiesto, con l’indicazione del ribasso percentuale rispetto al prezzo chilometrico posto a base d’asta (€ 4,00);
⮚ il prezzo di acquisto delle quote sociali;
I prezzi vanno indicati in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta - in caso di difformità tra l’offerta indicata in lettere e l’offerta indicata in cifre, prevale sempre l’offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13 novembre 2015 n. 10). La dichiarazione deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da altro/i soggetto/i dotato/i del potere di impegnare contrattualmente l’impresa medesima. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o un GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Nell'offerta economica l'operatore deve, altresì, indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Lo schema di offerta economica deve essere inserito nella sezione telematica “offerta economica”.
Le fasi successive al download delle “offerte economiche” saranno gestite dalla commissione al di fuori della piattaforma telematica, in quanto la stessa non riesce a gestire più di un’offerta economica, di cui una certamente a ribasso (rispetto al prezzo chilometrico posto a base di gara pari ad € 4,00) e un’altra che può essere tanto a rialzo quanto a ribasso rispetto al prezzo di vendita delle quote sociali posto a base di gara (€ 400.000,00).
11. Procedura di aggiudicazione
11.1. Verifica della documentazione amministrativa
Il R.U.P., scaduto il termine per la presentazione delle offerte, procede:
a) a verificare la tempestività e la correttezza formale delle offerte e dell’allegata documentazione;
b) a verificare che i consorziati − per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45 comma 1, lettera
b) del Codice (consorzi cooperative e artigiani) hanno indicato che concorrono − non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, ultimo periodo, del Codice, il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 1, lettera c) del Codice, partecipante alla gara abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.
e) a verificare che non hanno presentato domande concorrenti che, in base alle dichiarazioni effettuate, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara.
11.2. Apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, l’offerta economica ed eventuale valutazione di anomalia delle offerte.
Si procederà, in seduta riservata, all’esame e valutazione dell’offerta tecnica.
Successivamente si procederà, in seduta pubblica, all’apertura dell’offerta economica con lettura dei prezzi offerti.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
11.3. Proposta di aggiudicazione.
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
La verifica della proposta di aggiudicazione, come già diffusamente precisato nella premessa al presente disciplinare, avrà per oggetto anche e soprattutto la convenienza economica e tecnica della gestione in appalto rispetto alla gestione mediante società in house: se l’offerta che verrà rimessa come proposta di aggiudicazione sarà migliorativa, dal punto di vista economico e tecnico, rispetto agli attuali e futuri costi e livelli di efficienza (caratterizzanti la gestione in house prima e dopo la fusione), si potrà procedere all’aggiudicazione e conseguente stipula dei contratti, nonché alla revoca della deliberazione di consiglio di autorizzazione alla fusione per incorporazione. Se, viceversa, la proposta di aggiudicazione non interesserà un’offerta migliorativa rispetto alla situazione attuale e futura post fusione, sotto il profilo tecnico ed economico, si potrà evitare l’aggiudicazione, potendo proseguire il procedimento di fusione per incorporazione verso la sua conclusione. Considerato che, relativamente al prezzo di acquisto delle quote sociali, sono consentite le offerte in diminuzione rispetto al prezzo posto a base di gara (€ 400.000,00), il rischio
di non aggiudicazione è più alto in simili casi, rispetto alle ipotesi in cui, invece, si ricevano delle offerte a rialzo sul prezzo posto a base di gara.
Oggetto di comparazione saranno non solamente le condizioni tecniche ed economiche della gestione in house rispetto a quelle della gestione mediante ricorso al mercato, bensì anche i vantaggi economici conseguibili con il ricorso al mercato per la vendita delle quote.
Sulla legittimità di un arresto procedimentale dopo la trasmissione della proposta di aggiudicazione, la giurisprudenza si esprimeva in senso favorevole: la proposta di aggiudicazione è un atto endoprocedimentale, che fa sorgere in capo all’interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso, avendo per sua natura un’efficacia destinata ad essere superata all’esito dell’aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato, sezione V, 25 settembre 2019, n. 6432); persino dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, la revoca è sempre possibile, salvo un particolare e più aggravato onere motivazionale, in considerazione del legittimo affidamento dell’aggiudicatario (TAR Lazio, Roma, sezione II-ter, 14 settembre 2016, n. 9729 – Consiglio di Stato, sezione III, 29 novembre 2016, n. 5026).
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, ma sempre successivamente alla stipula del contratto di cessione delle quote ed al versamento del prezzo.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice (es. fallimento) la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, cesserà di avere efficacia il contratto rep. n. 2133 del 25 settembre 2008, tra Comune e F.C.CSA s.r.l., essendo venuto meno il presupposto di tale contratto, ovvero la natura in house della società ed il conseguente affidamento diretto del servizio. Sorgerà un nuovo rapporto obbligatorio, in sostituzione di quello precedente (novazione oggettiva ex art. 1230 c.c.) e diverso per titolo (appalto e non più concessione) per contenuto (es. corrispettivo non più forfettario ma per prezzo chilometrico) e per causa (in seguito a procedimento ad evidenza pubblica e non più per affidamento diretto).
12. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Pescara, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. I ricorsi giurisdizionali in materia di contratti pubblici sono disciplinati dall’articolo 204 del D.L. vo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede uno specifico rito accelerato.
13. Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”, si precisa che:
1) Le finalità di trattamento dei dati personali sono:
a. in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di
esclusione, dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
b. in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento degli obblighi contrattuali;
Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con riguardo alle differenti finalità;
2) la base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gare di appalto (ex d.lgs. 50/2016 s.m.i. e regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di legge a seguito dell’aggiudicazione definitiva;
3) il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che, all’occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione;
4) le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l’anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all’art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. In particolare, sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il trattamento consiste nell’accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;
5) per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati;
6) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
7) i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di gara e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno
conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l’integrità e la disponibilità nel tempo in caso d’uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;
8) il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla presente gara di appalto, ha il diritto di rivolgersi alla stazione appaltante, per ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l’accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a:
a. le finalità del trattamento;
b. le categorie di dati personali trattati;
c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l’indicazione delle relative garanzie adeguate che legittimano tale comunicazione di dati);
d. il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
Inoltre, ove applicabili, l’interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in particolare:
♣ la rettifica dei dati, ossia l’aggiornamento o la modifica degli stessi;
♣ la cancellazione dei dati;
♣ la limitazione del trattamento;
♣ la portabilità dei dati
♣ l’accesso ai dati personali
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa.
9) L’Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all’esecuzione contrattuale. L’Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
x.xx xxxx. Xxxxxxxx X’Xxxxxxxxx Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93