CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN PONTEDERA CORSO MATTEOTTI N. 35 PER IL PERIODO DAL 15/08/2019 AL 14/08/2025.
COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa REG. N.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE SITO IN PONTEDERA CORSO MATTEOTTI N. 35 PER IL PERIODO DAL 15/08/2019 AL 14/08/2025.
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L'anno duemiladiciannove e questo giorno X del mese di Luglio presso la sede del Comune di Pontedera, sita a Palazzo Xxxxxxxxxx in Corso Matteotti n. 35, con la presente scrittura privata,
tra
il COMUNE DI PONTEDERA (C.F. e P.IVA 00353170509), di seguito
Locatore, con sede a Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, rappresentato in
questo atto da che
interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità
di Dirigente del del Comune di
Pontedera, con sede in CF. 00353170509, in applicazione dell’art.
107 del D.Lgs. 267/2000,
e
di seguito Conduttore;
PREMESSO CHE:
• il Locatore è proprietario di immobile ubicato in Corso Matteotti denominato “Palazzo Xxxxxxxxxx” dal quale fanno parte, oltre ai locali destinati alla propria sede comunale, anche il fondo in oggetto al piano terra destinato al libero mercato;
• sul predetto fondo risultava in essere precedente contratto di locazione (rep. n. 11.418 del 29/07/2014) in scadenza il giorno 08/08/2019 per recesso del conduttore comunicato con nota del 08/02/2019;
• con determinazione n. del è stata approvata la relativa procedura di evidenza pubblica unitamente all'avviso pubblico e al presente schema contrattuale;
• che il giorno alle ore 12, termine di scadenza per l'invio
delle domande di partecipazione ;
…...
Ciò premesso, dovendosi ora procedere alla stipulazione del contratto di locazione, fra le parti come sopra costituite;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - PREMESSE
Si approvano le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
contratto.
Art. 2 - OGGETTO
lettera
Il Locatore, come sopra legalmente rappresentato, concede in locazione al Conduttore, che accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, l'immobile di sua proprietà, posto in Pontedera, Corso Matteotti n 35 individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Pontedera, Foglio 12 particella 151 sub 11 cat. C/1 (negozi e botteghe) classe 10, consistenza m² 62 come rappresentato nella planimetria che si allega al presente contratto sotto la
La consistenza dell’immobile oggetto della locazione è indicata nella planimetria allegata e comprende un ampio locale di ingresso ingresso ed un più piccolo spazio adibito a magazzino.
Art. 3 - DESTINAZIONE D'USO
I locali oggetto del presente contratto sono destinati a .
L’immobile viene concesso ed accettato in locazione per tale specifico ed esclusivo uso.
Il Conduttore si obbliga a non modificare tale destinazione senza un preventivo consenso scritto del Locatore e dichiara di essere in possesso di tutte le licenze e autorizzazioni amministrative per l'espletamento della propria attività.
Il Conduttore solleva il Locatore da ogni responsabilità penale e civile verso terzi e da qualsiasi onere a carico del Locatore, dandosi le parti reciprocamente atto che tutti gli spazi concessi in godimento comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
Art. 4 - DURATA
La locazione di cui trattasi ha la durata di anni 6 a decorrere dal e
pertanto scadrà il e salvo preventiva disdetta da parte del Locatore nei casi, entro i termini e con le modalità di cui agli art. 28-29 Legge
n. 392/1978, potrà essere rinnovata alla scadenza per ulteriori anni 6, in presenza di esplicito atto di assenso dell’Amministrazione Comunale, in ogni caso escludendosi il tacito rinnovo.
Art. 5 - RECESSO
Il Conduttore ha facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo, in conformità al settimo comma dell’art. 27 della Legge n. 392/1978, dandone avviso al Locatore a mezzo Posta Elettronica Certificata o tramite Raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della data in cui il recesso o rilascio devono avere esecuzione.
Qualsiasi eventuale spesa derivante da recesso anticipato della parte conduttrice, come da modifiche contrattuali richieste dalla parte conduttrice, sarà a suo carico.
Art. 6 - CANONE, AGGIORNAMENTO ISTAT E SPESE ACCESSORIE
Il canone annuale iniziale del contratto di locazione è stabilito in Euro
(euro / ), in regime IVA ma esente IVA ai
sensi del comma 1, n. 8 dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972; dovrà essere versato mediante pagamento presso la Tesoreria Comunale, Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo, filiale di Pontedera - IBAN IT 76 V085 6270 9100 0003 0002 018 - in rate trimestrali anticipate entro i primi cinque giorni del trimestre di competenza e quindi ogni anno entro i giorni 05/01, 05/04, 05/07, 05/10.
A decorrere dal secondo anno il canone verrà aggiornato annualmente, nella misura del 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per i dodici mesi precedenti (INDICE FOI) e comunque nella misura massima consentita dalla legge. Le parti convengono che non sarà necessaria una richiesta scritta da parte del Locatore al fine dell'aggiornamento del canone che quindi sarà automatico nella misura e con le modalità di cui sopra. Il pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario. E' esclusa ogni differente modalità di pagamento e, in caso di controversia, l'unica prova del pagamento sarà la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale.
Il Conduttore non potrà in alcun modo sospendere o ritardare il pagamento del canone di locazione e non potrà far valere alcuna eccezione o azione, qualunque ne sia il titolo, anche in caso di giudizio pendente, se non dopo il
pagamento delle rate scadute.
Nel canone non sono incluse le spese accessorie, di cui all’art. 9 della Legge
n. 392/1978, che, previa dimostrazione, il Locatore richiederà a parte.
Art. 0 - XXXXX XXX XXXXXX X XXXXXXXX
Xx dà atto che gli spazi locati, al momento della consegna, sono in buono stato di manutenzione. Il Conduttore dichiara di conoscere i locali, gli impianti esistenti, di trovare gli stessi idonei all'uso di cui all'art. 3 e si impegna a riconsegnarli nello stesso stato alla scadenza del contratto, liberi da persone e cose, fatto salvo il normale deperimento d’uso e le eventuali modifiche ai sensi dell'art. 9.
Tutto quanto messo in opera dal Conduttore, pur se infisso, rimarrà di proprietà del Conduttore, che dovrà asportarlo a fine locazione, sempre che ciò non rechi danno o alterazione all’immobile.
Alla scadenza naturale del contratto o al verificarsi di una delle cause di risoluzione di cui all'art. 13, in caso di ritardo nella riconsegna, il Conduttore dovrà corrispondere l'indennità di occupazione extracontrattuale pari al canone a quel tempo dovuto, fatti salvi l'eventuale risarcimento del maggior danno nonchè il diritto di agire giudizialmente per il rilascio coattivo dei locali. Per quanto non asportabile e/o per ogni miglioria, non spetterà comunque al Conduttore alcun indennizzo.
Il Locatore assicura la regolarità edilizia e urbanistica degli spazi locati.
A garanzia delle obbligazioni tutte che si assume con il presente contratto, il
Conduttore ha versato al Locatore la somma di € pari a 2 mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni.
Il deposito cauzionale, come sopra costituito, sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’assenza di ogni obbligazione contrattuale.
Il conduttore dichiara di essere in possesso di apposita polizza di RCT adeguata alla copertura dei danni a propri dipendenti o terzi nel corso della propria attività e si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'art. 48 “Obblighi del locatario e comodatario” vigente Regolamento comunale per la gestione e valorizzazione del patrimonio.
Art. 8 - ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA
Il Locatore dichiara di aver consegnato al Conduttore copia dell’Attestato di Prestazione Energetica dell’immobile (APE), di cui alla Legge n. 90/2013, e di aver depositato tale attestato al Servizio "Edilizia Privata" del Comune di Pontedera
Il Locatore dichiara altresì di aver fornito al Conduttore (ai sensi dell’art. 6, c.4, D.Lgs. 192/05) tutte le informazioni riguardo l’Attestato di Prestazione Energetica dell’immobile, assumendosi, in via esclusiva, ogni e qualsivoglia responsabilità in merito all’osservanza della normativa al riguardo.
Art. 9 - LAVORI DI ADATTAMENTO, MIGLIORIE E RIPRISTINO LUOGHI
Il Conduttore potrà adattare gli spazi locati alle proprie necessità ed eseguire opere, anche ove necessarie per l'adeguamento dei locali e/o degli impianti a sopravvenuti obblighi di legge, previa presentazione della relativa pratica edilizia ai competenti uffici comunali e conseguente rilascio del titolo edilizio necessario e fermo restando l'obbligo di acquisire ogni permesso eventualmente necessario dalle competenti Autorità terze. In ogni caso eventuali migliorie successive alla stipulazione del presente contratto dovranno essere sempre autorizzate e concordate. Si applicano le disposizioni dell'art. 11 del Regolamento comunale per la gestione e valorizzazione del patrimonio
Art. 10 - RESPONSABILITÀ
Il Conduttore, oltre che per la responsabilità nei confronti di terzi e Autorità per l'adeguamento degli impianti eventualmente richiesto dalla normativa vigente e futura, esonera il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potranno derivare da fatti dolosi e colposi suoi, di suoi dipendenti o terzi in genere, anche in occasione degli eventuali lavori e opere di cui all'art. 9, nei confronti di terzi, vicini e/o personale delle ditte e/o imprese durante lo svolgimento dei suddetti interventi.
Il Conduttore si obbliga altresì ad osservare le norme in materia di antinfortunistica e sicurezza sul lavoro. Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi e utenze per cause indipendenti dalla propria volontà.
Art. 11 - SPESE ED ONERI
Saranno a carico del Conduttore oltre al canone di locazione:
- le spese per eventuali allacciamenti e/o volture relative ad utenze che dovranno ad esso essere intestate;
- tutte le utenze;
- le tasse e i tributi inerenti lo svolgimento dell'attività;
- le spese condominiali se esistenti;
- le riparazioni e le spese di ordinaria manutenzione, comprese quelle derivanti da caso fortuito cui il Conduttore dovrà provvedere tempestivamente, salvo il diritto del Locatore di provvedere direttamente, in caso di inerzia, a valere sul deposito cauzionale versato e conseguente diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza entro 2 giorni dalla richiesta;
- le spese derivanti da opere di modificazione o trasformazione dei locali e/o degli impianti a prescindere dalla motivazione di tali opere, quindi anche se necessarie per sopravvenuti obblighi di legge al fine di rendere i locali idonei all'uso.
Saranno a carico del Locatore gli interventi e le spese di manutenzione straordinaria e, in generale, quelle di cui agli artt. 1576 e 1577 del Codice Civile tranne quelle che si rendessero necessarie per incauto uso e/o carenza di manutenzione da parte del Conduttore.
Il Locatore realizzerà gli interventi di manutenzione straordinaria compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, con priorità per gli adeguamenti alle norme di legge.
Per gli interventi di manutenzione a carico del Locatore, anche se la durata dei lavori superasse i 20 giorni le parti concordano che, in deroga al disposto di cui all'art. 1584 del Codice Civile, il Locatore non corrisponderà al Conduttore alcun indennizzo.
Art. 12 - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO E DIRITTI DI PRELAZIONE
Le parti di danno reciprocamente atto di derogare alle disposizioni di cui all’art. 34 legge 392/78 in materia di indennità per la perdita dell’avviamento, cui il Conduttore dichiara espressamente di rinunciare così come al diritto di prelazione di cui all'art. 38 della Legge n. 392/1978 in caso di trasferimento a titolo oneroso - anche in ipotesi di trasferimento di una più vasta porzione dell’immobile di cui gli spazi locati sono parte - e dell’art. 40 legge 392/78 in materia di prelazione in caso di nuova locazione.
Art. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto di locazione potrà essere risolto in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, compresa la responsabilità, dolosa o colposa, a carico del Conduttore di danni cagionati all’immobile dell’Amministrazione Comunale, non eliminati dal Conduttore, anche a seguito di diffide ad adempiere.
Il contratto di locazione si risolve automaticamente, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di diffida o messa in mora e senza ripetizione anche parziale di quanto già corrisposto dal Conduttore, con rivalsa da parte
del Locatore, sulla garanzia di cui all'art. 7 (oltre che con richiesta dell'eventuale maggior danno e di rimborso di tutte le spese, nessuna esclusa, giudiziali e stragiudiziali) per:
- mancato pagamento di tre rate consecutive del canone rispetto alle scadenze pattuite;
- sublocazione e il comodato salvo quanto disposto dall'art. 14;
- diversa destinazione del locale senza previo consenso del Locatore ai sensi dell'art. 3.
Il contratto di locazione potrà essere risolto, oltre che per i motivi previsti dalla normativa nazionale in materia di locazioni commerciali, anche per fallimento, liquidazione volontaria o similari forme.
Nell'ipotesi in cui il Locatore intenda avvalersi della presente clausola ne darà comunicazione tramite PEC, Raccomandata A/R o altro mezzo idoneo al Conduttore, che dovrà riconsegnare il locale entro il termine indicato dal Locatore che comunque non sarà inferiore a 30 giorni.
Art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBLOCAZIONE, CESSIONE DEI CREDITI
Il Locatore, sin d’ora, concede al Conduttore il diritto di cedere il presente contratto ai sensi dell'art. 36 Legge n. 392/1978 e di sublocare totalmente o parzialmente l’immobile qui concesso in godimento a Società controllate o partecipate dallo stesso Conduttore e/o dalla Società capogruppo.
Resta inteso che, in caso di inadempimento del cessionario, il Locatore potrà
comunque rivalersi sulla garanzia di cui all'art. 7 che pertanto dovrà prevedere copertura anche per inadempimento dell'eventuale cessionario.
Le parti convengono inoltre, espressamente ed irrevocabilmente, di escludere la cedibilità dei crediti derivanti dal presente contratto.
Art. 15 - VISITE AI LOCALI
Il Locatore potrà visitare i locali oggetto del presente contratto in qualsiasi giorno salvo preventiva comunicazione al Conduttore. Qualora il Locatore intenda vendere l'immobile locato nei tre mesi antecedenti la fine della locazione, il Conduttore, entro trenta giorni dalla richiesta, dovrà indicare al Locatore almeno un giorno della settimana in cui, per due ore consecutive, tra le ore 8 e le ore 20, lo stesso avrà diritto di visitare o di far visitare l'immobile da eventuali acquirenti o aspiranti alla locazione.
Art. 16 - PRIVACY
Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento GDPR 679/2016, i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula e l'esecuzione del presente contratto, verranno utilizzati informaticamente e/o manualmente solo per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione del rapporto locativo, i rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'Autorità Giudiziaria e per gli altri adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.
Art. 17 - SPESE E ONERI FISCALI
Le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a carico del Conduttore, escluse le spese di registrazione, che, ai sensi dell’art. 8 della Legge 392/1978, sono a carico del Conduttore e del Locatore in parti uguali.
Sarà compito esclusivo del Locatore effettuare ogni anno il versamento dell’imposta di registro e darne dimostrazione al Conduttore per il relativo rimborso pro-quota.
Art. 18 - NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si rinvia a quanto disposto dalla Legge n. 392/1978 e dal Libro IV, Titolo III, Capo VI "Della Locazione" del Codice Civile, T.U. Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), Regolamento comunale per la gestione e valorizzazione del patrimonio approvato con DCC n. 40/2017; D.P.R. n. 296/2005 "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato", X.X. x. 0000/0000, X.X. n. 827 e s.m.i., ove compatibili.
Il Foro competente in caso di eventuali controversie è quello di Pisa.
Art. 19 - CONTATTI, COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO
Il responsabile per la gestione del presente contratto è individuato nel Funzionario Responsabile delegato del 2° Servizio “Finanziamenti,
Provveditorato, Economato e Patrimonio” del 4° Settore “Servizi di Staff”. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente contratto dovrà essere effettuata per scritto, a mezzo Posta Elettronica Certificata, e dovrà essere indirizzata:
- se al Locatore all'indirizzo PEC: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
- se al Conduttore all'indirizzo PEC:
ovvero presso i diversi indirizzi di posta elettronica certificata che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra successivamente alla data odierna, restando inteso che questi costituiscono elezione di domicilio.
Art. 20 - DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Si dà atto che il contratto è stato concluso in base a condizioni e ad un testo concordemente elaborati dai contraenti.
Il presente atto, redatto in duplice originale, è composto da n. 14 pagine intere
e dall’allegato “ ”.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL LOCATORE
COMUNE DI PONTEDERA
Il dirigente del 4° Settore dott.
IL CONDUTTORE
Il Conduttore dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare quanto previsto dagli articoli 00-00-00-00 ai sensi dell'art. 1341 CC.