Contratto di assicurazione Infortuni
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Polizza Convenzione Infortuni Odontoiatri ANDI n° 000763.31.000001
- ALLEGATO INTEGRATIVO N. 474/2015
Contratto di assicurazione Infortuni
Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o,
dove prevista, della proposta di assicurazione
polizza n. 00076331000001
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
polizza n. 00076331000001
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Edizione 12/2014
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
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GLOSSARIO
Assicurato Il socio aderente il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.
Assicurazione o contratto Il contratto di assicurazione.
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Beneficiario La persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale Cattolica deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'Assicurato.
In assenza di designazione specifica i beneficiari sono gli eredi in parti uguali tra loro.
Cattolica Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.
Contraente Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
Convalescenza a domicilio Il periodo di tempo successivo a un ricovero durante il quale l'Assicurato è costretto al riposo assoluto presso il proprio domicilio per non compromettere la guarigione clinica e prescritto dai medici che hanno curato l'Assicurato.
Costo - Importo Quanto dovuto dall’Assicurato per l’adesione alla Polizza e per le variazioni.
Day hospital La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Durata della Polizza Il numero di anni che XXXX Xxxxxxxx srl e la Compagnia fissano per la durata del contratto al quale i singoli Soci possono aderire se iscritti all’A.N.D.I. ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Franchigia La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Oris Broker Srl Intermediario della Polizza, iscritto alla Sezione B del RUI n. B000245478.
Inabilità Temporanea La perdita temporanea a seguito di infortunio, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.
Indennizzo La prestazione in denaro dovuta da Cattolica in caso di sinistro.
polizza n. 00076331000001
Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.
Invalidità permanente La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza e il soggiorno.
Modulo di adesione Il modulo sottoscritto dall’Assicurato, contenente dichiarazioni rilevanti ai fini dell’assicurazione.
Odontoiatra l’odontoiatra o il medico abilitato all’esercizio dell’odontoiatria.
Periodo di assicurazione L'annualità assicurativa o la frazione di anno indicata nel RIEPILOGO DELLA COPERTURA.
Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio La prestazione in denaro dovuta dal Contraente a Cattolica.
Ricovero / Degenza La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Riepilogo della copertura Gli elementi essenziali della copertura contenuti nel documento che viene rilasciato all’Assicurato in occasione di pagamenti o variazioni.
Rischio La possibilità che si verifichi il sinistro.
Sforzo Impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell’Assicurato.
Sinistro Il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.
Socio L’odontoiatra iscritto ad A.N.D.I. ed in regola con il pagamento della quota associativa.
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Glossario valido per la Sezione “Estensione H.I.V. da contagio accidentale”
Sinistro l’evento dannoso accidentale verificatosi per il quale è prestata l’assicurazione;
polizza n. 00076331000001
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Contagio l’evento dovuto a causa esterna, violenta ed improvvisa che produca all’organismo come conseguenza diretta ed esclusiva, una infezione da virus H.I.V. clinicamente accertabile.
A. INFORMAZIONI GENERALI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 00000 Xxxxxx – tel. 0000000000 – fax 0000000000 – sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx – e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all’albo Imprese IVASS n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio approvato è pari a 1.341 milioni di euro (capitale sociale: 170 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.087 milioni di euro).
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L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,99 ed è determinato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
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Il presente contratto è stipulato da XXXX Xxxxxxxx srl (contraente) nella forma di polizza collettiva a favore dei Soci ANDI (assicurati) che intendono aderire alla convenzione stessa. Il contratto ha durata annuale e decorre dalle ore 24 del 31 dicembre 2014. In mancanza di disdetta invitata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente.
Nei confronti dei singoli assicurati la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel modulo di adesione, sempre che sia stato corrisposto l’importo dovuto, in caso contrario la copertura ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento e cessa alle ore 24 del 31/12 di ciascun anno, ma in assenza di revoca dell’adesione da parte del singolo Assicurato, effettuata tramite la Contraente, o di altra causa di cessazione dell’assicurazione, al 31/12 le prestazioni si intendono tacitamente prorogate per l’annualità successiva, senza soluzione di continuità. Tuttavia condizione del rinnovo è anche la corresponsione da parte del singolo Assicurato dell’importo dovuto entro il 31/01 dell’annualità cui si riferisce la copertura. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 3 e 4 delle condizioni contrattuali.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:
– morte per infortunio; meglio descritta e disciplinata negli artt. 33, 34, 35 e 36 delle condizioni contrattuali cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
– invalidità permanente per infortunio; meglio descritta e disciplinata negli artt. 37, 38, 39, 40, 41 e 42 delle condizioni contrattuali cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
polizza n. 00076331000001
– diaria da ricovero per infortunio; meglio descritta e disciplinata negli artt. 45, 46 e 47 delle condizioni contrattuali cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
– diaria da gessatura; meglio descritta e disciplinata nell’art. 48 delle condizioni contrattuali cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
– inabilità temporanea per infortunio; meglio descritta e disciplinata negli artt. 49 e 50 delle condizioni contrattuali cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
– contagio da virus H.I.V; meglio descritta e disciplinata negli artt. 51, 52, 53, 54 e 55 delle condizioni contrattuali cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
– epatite B e C; meglio descritta e disciplinata negli artt. 56 e 57 delle condizioni contrattuali cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
La copertura infortuni può essere operante durante lo svolgimento dell’attività professionale indicata in polizza e/o di ogni altra attività di carattere non professionale come indicato nell’ art. 1 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia.
AVVERTENZA: L’assicurazione non comprende gli infortuni causati dalla pratica degli sports elencati e dalla guida di veicoli o natanti senza abilitazione a norma di legge in vigore, da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni, da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche. Per l’elenco dettagliato delle esclusioni si rinvia agli artt. 22 e 26 delle condizioni contrattuali.
AVVERTENZA: Al verificarsi di un infortunio e/o malattia compreso nell’assicurazione, l’assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie previste agli artt. 42, 46, 47, 50 e 57 delle condizioni contrattuali.
Esempio:
“somma assicurata per invalidità permanente per infortunio 100.000,00 € franchigia pari al 5% assoluta
in caso di sinistro con accertamento di un’invalidità pari al 10%
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indennizzo pagato all’assicurato pari a 5.000€; l’indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata sottraendo la franchigia (€ 100.000*10% - € 100.000*5%) ”.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente o dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono essere causa di annullamento del contratto e/o di limitazione dell’indennizzo dovuto, secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
AVVERTENZA: Si evidenzia che sono assicurati i Soci ANDI che hanno sottoscritto il modulo di adesione e corrisposto l’importo dovuto come specificato nell’art 1 delle condizioni contrattuali. L'inesistenza o la cessazione della qualità di Socio A.N.D.I. rende nulla la copertura per il periodo durante il quale non vi è stata partecipazione all'Associazione.
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La sopravvenienza in corso di contratto di alcune affezioni quali intossicazione cronico alcolica, tossicodipendenza, sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, immunodeficienza acquisita (HIV). L’assicurazione cessa di conseguenza al manifestarsi di tali affezioni come indicato all’art. 27 delle condizioni contrattuali.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
L’assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia tramite Oris Broker srl i mutamenti che producono una diminuzione o aggravamento del rischio secondo quando previsto dagli artt.1897 – 1898 C.C.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la risoluzione del contratto.
Se il cambiamento dell’attività non comporta né diminuzione né aggravamento di rischio, l’assicurazione prosegue senza variazioni di sorta.
6. Premi
In base al numero effettivo degli assicurati, il premio è regolato dalla Contraente entro il 15 del mese successivo alla data di adesione degli stessi. Il pagamento da parte degli assicurati deve essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul c/c indicato da XXXX Xxxxxxxx.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 6 e 7 delle condizioni contrattuali.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
L’assicurazione non prevede adeguamento del premio e delle somme assicurate
8. Diritto di Recesso
polizza n. 00076331000001
AVVERTENZA: La compagnia e Xxxx Xxxxxxxx s.r.l. possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo mediante raccomandata a.r. con effetto dal 120° giorno successivo alla data di ricevimento.
Si rinvia all’art. 10 delle condizioni di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: nel caso in cui la singola adesione al contratto si avvenuta tramite tecniche di promozione e collocamento a distanza, l'Assicurato ha diritto di recedere dall'adesione al contratto senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla data di conclusione dell'adesione stessa o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando una richiesta tramite raccomandata
a.r. a Oris Broker srl, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, o a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00, 00000 Xxxxxx. In caso di recesso, la Compagnia provvederà a restituire l'importo corrisposto per l'adesione al contratto entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Si rinvia all’art. 5 delle condizioni di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda. (art. 2952 C.C.)
10.Legge applicabile al contratto
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana.
11.Regime fiscale
La polizza è soggetta all’imposta nella misura del 2,5%
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12.Sinistri – Liquidazione indennizzo
AVVERTENZA: Per la copertura infortuni il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data in cui è avvenuto l’infortunio. Entro 15 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l’assicurato, o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata tramite Xxxx broker alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 28, 29 e 30 delle condizioni contrattuali.
Per i sinistri infortuni è facoltà della Società sottoporre l’assicurato a visita medico legale da parte di un proprio medico fiduciario qualora lo ritenga necessario.
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Per la copertura da contagio H.I.V. e Epatite B e C, l’assicurato deve darne avviso per iscritto a Cattolica entro il termine di 3 giorni da quando si è verificato il sinistro. Si rinvia agli artt. 54, 55, e 57 delle condizioni contrattuali per il dettaglio degli adempimenti da eseguire e della documentazione medica da presentare in caso di sinistro dell’assicurato.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
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Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. – Servizio Reclami Lungadige Cangrande n° 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/0000000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indicando i seguenti dati:
− Nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
− Numero della polizza e nominativo del contraente;
− Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
− Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio tutela degli utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx xx 00 – 00000 Xxxx – Fax 06/00000000, allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo eventuale riscontro.
polizza n. 00076331000001
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx.
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all’autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Eventuali controversie di natura medica sulla determinazione dell’indennizzo possono essere risolte in via arbitrale mediante l’incarico di un collegio di tre medici. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato coincide con il comune ove ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell’assicurato. Si rinvia all’art. 31 delle condizioni contrattuali.
AVVERTENZA: Resta ferma la facoltà dell’assicurato di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
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Cattolica Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il legale rappresentante (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
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POLIZZA INFORTUNI ODONTOIATRI N. 763.31.000001 detta in seguito
semplicemente POLIZZA, stipulata tra
A.N.D.I. Xxxxxxxx Xxx – Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxx – P.I. 13106951000
– e Società CATTOLICA di ASSICURAZIONE Società Cooperativa – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
AGENZIA | COD. | RAMO | N. POL. | CONTRAENTE |
GERENZA DANNI VERONA | 763 | 31 | 000001 | A.N.D.I. PROGETTI S.r.l. |
CONTRAENTE A.N.D.I. PROGETTI S.r.l.
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxx
cod.fisc./P.I. 13106951000
ASSICURATI Soci dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani assicurati, come definiti all’art. 1 - Oggetto del Contratto delle Condizioni Generali di Assicurazione
DURATA anni 1 (uno) con xxxxxx xxxxxxx.
Effetto ore 24.00 del 31/12/2014
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2015
Il presente contratto, composto di n. 14 pagine è redatto in tre esemplari ad un solo effetto in Verona il .
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. IL CONTRAENTE
Clausola Broker
La Contraente dichiara di aver affidato l’intermediazione e gli ulteriori adempimenti del presente contratto a ORIS BROKER Srl con Unico Socio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti dalla summenzionata Società.
Per quanto riguarda gli incassi degli importi dovuti dagli Assicurati, verranno effettuati da ORIS BROKER Srl, che provvederà al versamento degli stessi alla Compagnia. Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, dei pagamenti così effettuati.
polizza n. 00076331000001
Agli effetti dei termini fissati dalle “Norme” ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto degli Assicurati alla Compagnia s’intenderà come fatta dagli Assicurati stessi. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come inviata alla Compagnia, se trasmessa alla stessa, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. IL CONTRAENTE
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Il sottoscritto, con riferimento a quanto disposto dall'art. 1341 del cod.civ. dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli che regolano l'assicurazione:
Art. 3 – Durata e effetto;
Art. 7 – Regolazione del premio; Art. 10 – Recesso in caso di sinistro; Art. 17 – Regime degli sconti;
Art. 27 – Persone assicurabili;
Art. 31 – Controversie sulla determinazione dell’indennizzo.
IL CONTRAENTE
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Il contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza ai sensi del regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informativo contenente:
la nota informativa;
le condizioni di assicurazione;
il modulo di proposta, ove previsto.
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IL CONTRAENTE
Ai sensi del Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 il Contraente ha l’obbligo di consegnare agli assicurati, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione ed eventuali appendici ove previste.
polizza n. 00076331000001
IL CONTRAENTE
INDICE | ||
Definizioni | 4 | |
Condizioni Generali di assicurazione | 5 | |
Norme che regolano l'assicurazione infortuni | 8 | |
Denuncia e gestione del sinistro | 9 | |
Garanzie | 10 | |
Estensione h.i.v. in conseguenza di contagio accidentale | 13 | |
Epatite B e C | 13 |
polizza n. 00076331000001
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DEFINIZIONI
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Nel testo si intende per:
Assicurato Il socio aderente il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.
Assicurazione o contratto Il contratto di assicurazione.
Beneficiario La persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale Cattolica deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio con decesso dell'Assicurato.
In assenza di designazione specifica i beneficiari sono gli eredi in parti uguali tra loro.
Cattolica Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.
Contraente Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
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Convalescenza a domicilio Il periodo di tempo successivo a un ricovero durante il quale l'Assicurato è costretto al riposo assoluto presso il proprio domicilio per non compromettere la guarigione clinica e prescritto dai medici che hanno curato l'Assicurato.
Costo - Importo Quanto dovuto dall’Assicurato per l’adesione alla Polizza e per le variazioni.
Day hospital La degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Durata della Polizza Il numero di anni che XXXX Xxxxxxxx srl e la Compagnia fissano per la durata del contratto al quale i singoli Soci possono aderire se iscritti all’A.N.D.I. ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Franchigia La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Oris Broker Srl Intermediario della Polizza, iscritto alla Sezione B del RUI n. B000245478.
Inabilità Temporanea La perdita temporanea a seguito di infortunio, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.
Indennizzo La prestazione in denaro dovuta da Cattolica in caso di sinistro.
Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea.
Invalidità permanente La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di cura per la convalescenza e il soggiorno.
polizza n. 00076331000001
Modulo di adesione Il modulo sottoscritto dall’Assicurato, contenente dichiarazioni rilevanti ai fini dell’assicurazione.
Odontoiatra L’odontoiatra o il medico abilitato all’esercizio dell’odontoiatria.
Periodo di assicurazione L'annualità assicurativa o la frazione di anno indicata nel RIEPILOGO DELLA COPERTURA.
Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio La prestazione in denaro dovuta dal Contraente a Cattolica.
Ricovero / Degenza La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
Riepilogo della copertura Gli elementi essenziali della copertura contenuti nel documento che viene rilasciato all’Assicurato in occasione di pagamenti o variazioni.
Rischio La possibilità che si verifichi il sinistro.
Sforzo Impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell’Assicurato.
Sinistro Il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.
Socio L’odontoiatra iscritto ad A.N.D.I. ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Definizioni valide per la Sezione “Estensione H.I.V. da contagio accidentale”
Sinistro L’evento dannoso accidentale verificatosi per il quale è prestata l’assicurazione;
Contagio L’evento dovuto a causa esterna, violenta ed improvvisa che produca all’organismo come conseguenza diretta ed esclusiva, una infezione da virus H.I.V. clinicamente accertabile.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
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Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente contratto assicura i soci dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani. L’assicurazione è prestata per gli infortuni avvenuti durante l’attività professionale e/o ogni altra attività non professionale, fatta eccezione per quelle escluse. Sono assicurati i Soci ANDI che hanno sottoscritto il modulo di adesione alla presente assicurazione e corrisposto l’importo dovuto.
Art. 2 – Garanzie e somme assicurate
Ciascuna persona si intende assicurata per una delle seguenti opzioni di garanzie e somme assicurate:
Opzione 1)
100.000,00 € per morte
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150.000,00 € per invalidità permanente da infortunio 25,00 € per inabilità temporanea
25,00 € per diaria da ricovero per infortunio 25,00 € per diaria gesso
50.000,00 € per contagio hiv ed epatite B e C
Opzione 2)
250.000,00 € per morte
500.000,00 € per invalidità permanente da infortunio 50,00 € per inabilità temporanea
50,00 € per diaria da ricovero per infortunio 50,00 € per diaria gesso
100.000,00 € per contagio hiv ed epatite B e C
Opzione 3)
500.000,00 € per morte
750.000,00 € per invalidità permanente da infortunio 75,00 € per inabilità temporanea
75,00 € per diaria da ricovero per infortunio 75,00 € per diaria gesso
150.000,00 € per contagio hiv ed epatite B e C
L’opzione assicurativa prescelta deve risultare dal modulo di adesione sottoscritto dall’Assicurato.
polizza n. 00076331000001
Art. 3 – Durata e effetto
ll contratto è stipulato per la durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data della sottoscrizione dello stesso ed ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2014. In mancanza di disdetta invitata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Per le adesioni rinnovate prima della scadenza, il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Per le adesioni rinnovate al 31/12 di ogni annualità il Contraente è tenuto a versare il premio entro e non oltre il 15 del mese di febbraio, successivo alla scadenza annuale, con le modalità previste all’art. 7 – Regolazione del premio. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ai sensi dell’art. 1901 cod. civ. La disdetta inviata dal Contraente o da Cattolica ai sensi del presente articolo comporta l’estinzione automatica delle prestazioni nei confronti degli Assicurati.
Inoltre, la Compagnia potrà manifestare alla Contraente la non opportunità, per sinistrosità, di accettare il rinnovo dell’adesione alla garanzia riguardante singoli Assicurati. In tal caso, la Contraente potrà fornire le proprie osservazioni entro 15 giorni. Qualora Cattolica dovesse comunque ravvisare l’opportunità di non accettare una o più singole adesioni, la Contraente si impegna a rifiutare il rinnovo della garanzia riguardante detti singoli Assicurati. La decisione di non accettare l’adesione al rinnovo dovrà essere comunicata dalla Contraente all’Assicurato almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Diversamente, sempre che la polizza non cessi per altro motivo, l’Assicurato con il contestuale pagamento del premio pro rata temporis potrà richiedere che il rinnovo della copertura prosegua limitatamente ai giorni mancanti per il raggiungimento del preavviso di 60 giorni.
Art. 4 – Decorrenza e durata dell’assicurazione
Nei confronti dei singoli assicurati la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel modulo di adesione, sempre che sia stato corrisposto il premio secondo le modalità di cui all’art. 6 – Importi annui finiti. In caso contrario la copertura ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento e cessa alle ore 24 del 31/12 di ciascun anno, ma in assenza di revoca dell’adesione da parte del singolo Assicurato, effettuata tramite la Contraente, o di altra causa di cessazione dell’assicurazione, al 31/12 le prestazioni si intendono tacitamente prorogate per l’annualità successiva, senza soluzione di continuità. Tuttavia condizione del rinnovo è anche la corresponsione da parte del singolo Assicurato dell’importo dovuto entro il 31/01 dell’annualità cui si riferisce la copertura in deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 c.c.. In caso di ritardo la garanzia prende effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento, il quale deve comunque essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Detto bonifico, dal
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quale dovranno sempre risultare il nominativo dell’Assicurato e le eventuali sigle identificative indicate da Oris Broker srl, andrà effettuato sul c/c bancario che verrà indicato da Oris Broker srl e si considera sempre come giorno di pagamento quello in cui viene dato ordine di bonifico o, se posteriore, quello della valuta. Inoltre i pagamenti effettuati dall’Assicurato devono essere arrotondati all’unità di euro, per difetto se la frazione di euro è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore. Il ritardo dell’accredito successivo all’ordine di bonifico non influisce sulla copertura se non è imputabile all’Assicurato, purché questi regolarizzi la sua posizione contabile non appena ne verrà richiesto.
A ciascun Assicurato verrà rilasciato da Xxxx Xxxxxx srl un documento che riepiloga gli elementi essenziali della sua copertura.
Art. 5 – Recesso
- ALLEGATO INTEGRATIVO N. 474/2015
Nel caso in cui la singola adesione al contratto sia avvenuta tramite tecniche di promozione e collocamento a distanza, l'Assicurato ha diritto di recedere dall'adesione al contratto senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla data di conclusione dell'adesione stessa o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando una richiesta tramite raccomandata a.r. a Oris Broker srl o Cattolica. In caso di recesso, la Compagnia provvederà a restituire l'importo corrisposto per l'adesione al contratto entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Art. 6 – Importi Xxxxx finiti
L’importo annuo per Assicurato, comprensivo di imposte è pari a:
Opzione 1)
353,00 euro (trecentocinquantatrè/00)
di cui 186,04 euro (centoottantasei/04) detraibili dall’Assicurato ai fini fiscali sulla base delle disposizioni di legge in vigore alla stipulazione del presente contratto.
Opzione 2)
874,00 euro (ottocentosettantaquattro/00)
di cui 563,75 euro (cinquecentosessantatre/75) detraibili dall’Assicurato ai fini fiscali sulla base delle disposizioni di legge in vigore alla stipulazione del presente contratto.
Opzione 3)
1.384,00 euro (milletrecentoottantaquattro/00)
di cui 930,19 euro (novecentotrenta/19) detraibili dall’Assicurato ai fini fiscali sulla base delle disposizioni di legge in vigore alla stipulazione del presente contratto.
Per le adesioni pervenute nel corso dell’annualità assicurativa, il costo è determinato in ragione dei giorni di effettiva garanzia prestata nell’anno di assicurazione. In nessun caso l’importo potrà essere inferiore a 50,00 euro (cinquanta/00).
Art. 7 - Regolazione del premio
polizza n. 00076331000001
In base al numero effettivo degli assicurati, il premio è regolato entro il 15 del mese successivo alla data di adesione degli stessi, salvo che per il mese di luglio che verrà cumulato con il mese di agosto. In occasione di ogni regolazione verranno comunicati i dati consuntivi attestanti il numero delle adesioni pervenute nel periodo di riferimento oltre che delle variazioni intervenute nello stesso, la data di adesione, di decorrenza della copertura e l’opzione assicurativa prescelta.
Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Cattolica, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Cattolica ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 8– Limite massimo di esborso per evento che colpisca più persone
Nel caso di infortunio che colpisca, in conseguenza di un unico evento, più persone assicurate l’esborso massimo complessivo a carico di Cattolica non potrà essere superiore a 20.000.000,00 euro.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto eccedessero complessivamente tale importo, le stesse verranno ridotte proporzionalmente.
Art. 9 – Xxxxxxx denuncia altre assicurazioni
L’eventuale coesistenza di altre polizze stipulate personalmente dai singoli assicurati con altre compagnie per la copertura degli stessi rischi, anche nel caso in cui gli interessati non ne abbiano dato notizia a Cattolica, non pregiudica la garanzia prestata con la presente polizza e, pertanto, il pagamento della relativa indennità verrà effettuato in ogni caso nella misura dovuta.
Art. 10 - Recesso in caso di sinistro
Sia Cattolica che il Contraente hanno la facoltà fino al sessantesimo giorno da ogni denuncia di sinistro, di disdettare il presente contratto con un preavviso di 120 giorni, tramite lettera raccomandata a.r.
Tuttavia, se il recesso viene effettuato da Cattolica, questo è subordinato alle seguenti condizioni:
l’ammontare totale dei danni dell’anno liquidati o riservati superi l’80% del montepremi annuale dell’intero contratto.
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sulla base delle risultanze dell’analisi delle cause che hanno determinato lo squilibrio tecnico, Xxxxxxxxx abbia proposto equi correttivi tecnici, almeno 30 giorni prima della cessazione del contratto, e questi non vengano accettati dal Contraente. Il recesso non avrà effetto se Cattolica nei tempi indicati non effettuerà alcuna proposta o nel caso in cui il Contraente accetti i correttivi tecnici proposti.
In caso di recesso da parte di Cattolica, questa restituisce al Contraente la parte di premio imponibile non goduta.
Art. 11 – Raccolta dati degli assicurati.
Il Contraente, al fine di consentire alla Compagnia di ottemperare alle disposizioni del Regolamento Isvap n.27 del 14 ottobre 2008 ed eventuali successive modifiche, si impegna a fornire alla Compagnia entro 15 giorni dalla richiesta di quest’ultima i seguenti dati:
data di adesione alla copertura assicurativa per ogni singola applicazione; nome e cognome dell’aderente;
codice fiscale dell’aderente;
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data effetto copertura della singola adesione; data scadenza della singola adesione;
premio di prima annualità o prima rata di premio.
La Compagnia potrà sospendere il pagamento di eventuali sinistri fino a che non vengano forniti tutti i dati richiesti.
Art. 12 – Protezione dati personali
In applicazione a quanto disposto dalle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni), si conviene che con riferimento al trattamento dei dati personali dei soggetti contraenti, Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona e A.N.D.I. Progetti S.r.l. con sede in Roma, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano a vicenda che:
i dati personali dell’altra parte saranno trattati, sia mediante strumenti elettronici che non, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale e per quelle connesse agli obblighi di legge;
i dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito, numeri telefonici, indirizzi telematici, etc.), altri codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione;
il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per dare corso alla gestione del suddetto rapporto;
il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le suddette finalità, direttamente dagli incaricati preposti dalle parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le stesse; ad essi vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
nella loro qualità di interessati hanno il diritto, ai sensi di legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto, l’origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in violazione di legge, le parti hanno il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre si possono opporre in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento;
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l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dati è a disposizione presso le rispettive sedi dei contraenti.
Art. 13 - Trattamento dei dati sensibili
Il Contraente e/o l’Assicurato presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte della Società, in particolare dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n° 196 (e successive modificazioni).
Art. 14 - Obbligo di consegna dell’informativa agli assicurandi e raccolta del relativo consenso
Il Contraente si obbliga a consegnare all’Assicurando/i l’informativa sul trattamento dei dati personali comuni e sensibili predisposta dalla Società ed, al fine di consentire a quest’ultima di poter prestare la garanzia assicurativa di cui al presente contratto, a raccoglierne il consenso facendo sottoscrivere la relativa modulistica predisposta dalla Società ed a conservarla presso di sé rendendola disponibile dietro richiesta della Società stessa
Art. 15 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 – Regime degli sconti
Al termine di ogni periodo assicurativo annuo, viene riconosciuto il diritto alla partecipazione ai benefici di gestione, che verranno calcolati come segue:
Entro 6 mesi dal termine di ogni periodo assicurativo annuo sarà disposto un bilancio della polizza e dell'eventuale saldo attivo il 35% verrà versato alla Contraente.
Il bilancio sarà così redatto:
A) - IN ENTRATA
l'ammontare dei premi (escluse imposte), comprese le eventuali regolazioni, relativi all’annualità assicurativa considerata (premi per competenza);
B) - IN USCITA
l'ammontare dei sinistri avvenuti nell’annualità assicurativa considerata (data accadimento) pagati, comprese le relative spese di liquidazione, e riservati;
spese generali della Società, da computare a forfait nella misura del 15% dei premi (escluse imposte); commissioni, da computare nella misura del 10% dei premi (escluse imposte).
Qualora il contratto cessasse anticipatamente, la partecipazione agli utili per il periodo assicurativo in corso al momento
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della cessazione è dovuta solo se il recesso è imputabile a Cattolica. In nessun caso il conguaglio con gli anni precedenti, sia anticipato o che avvenga al termine della Convenzione, potrà dar luogo a rimborsi a favore di Cattolica.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
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Art. 18 – Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie, meglio descritte nelle singole sezioni: morte per infortunio;
invalidità permanente per infortunio; inabilità temporanea per infortunio; diaria da ricovero per infortunio; diaria da gessatura;
L’assicurazione è prestata per gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell'attività professionale di odontoiatra e di ogni altra attività di carattere non professionale (infortuni extraprofessionali), salve le esclusioni previste.
Art. 19 – Criteri generali di indennizzabilità
L'indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato sulla base degli esiti diretti, esclusivi e obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell'infortunio ed indipendenti da condizioni patologiche preesistenti.
Nel caso in cui l'Assicurato abbia lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.
Art. 20 – Rischi compresi
Sono compresi:
infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (in deroga all'art. 1900 cod. civ.);
infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all' art.1912 cod. civ.);
infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie.
Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità permanente e inabilità temporanea per infortunio se prevista dal contratto.
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Se l'ernia addominale risulta operabile, viene corrisposta un'indennità per inabilità temporanea fino ad un massimo di 15 giorni; se l'ernia non risulta operabile, viene corrisposta un'indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente.
Sono inoltre compresi, anche se non conseguenti ad infortunio: asfissia di origine non morbosa;
avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; annegamento;
assideramento o congelamento; colpi di sole o di calore;
le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
Art. 21 – Rischi sportivi inclusi
La garanzia vale durante:
la pratica di attività sportive a carattere ricreativo o che prevedono la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali compresi i relativi allenamenti;
la partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti di: atletica leggera, bocce, golf, pesca anche subacquea purché senza autorespiratore, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela.
la pratica dell'alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai fino al 3° grado (scala di Monaco) purché non avvenga in solitaria.
Art. 22 – Rischi sportivi esclusi
L’assicurazione non comprende gli infortuni causati da
pratica di sport che prevedono l'uso di veicoli o natanti a motore;
la pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, scalata di roccia o di ghiaccio, sci d'alpinismo e/o fuoripista, snowboard fuori pista, guidoslitta, motonautica,
arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, slittino, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, immersioni subacquee con autorespiratore, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting, canyoning, bungee jumping;
partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque sport che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive ad eccezione di: atletica leggera, bocce, golf, pesca subacquea senza autorespiratore, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela;
- ALLEGATO INTEGRATIVO N. 474/2015
guida e pratica di sport che prevedono l'utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili);
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Art. 23 – Rischio volo
La garanzia vale per gli infortuni che l'Assicurato subisce in qualità di passeggero durante i voli di linea regolari e per quelli non regolari o di trasporto a domanda (voli charter) a condizione che non siano esercitati da società e/o aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e/o da aeroclub.
Art. 24– Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il mondo intero. Se l'inabilità temporanea si verifica al di fuori dell'Europa, l'indennizzo viene erogato limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero: tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell'Assicurato.
Art. 25 – Rischio guerra
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1912 cod. civ., la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guer ra per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno Stato estero.
Art. 26 – Rischi esclusi
L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:
a) guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta se rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui l’Assicurato ha potuto riprendere le sue normali attività dopo aver superato i postumi derivanti dal sinistro stesso;
b) guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di natanti a motore, di macchine agricole e operatrici salvo che siano utilizzate per l’espletamento delle attività concernenti la normale vita privata.
c) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
d) azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
e) manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare in tempo di pace.
f) l'ubriachezza, l’abuso di psicofarmaci, l'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
polizza n. 00076331000001
g) l'intossicazione cronica alcolica, la tossicodipendenza, le sindromi psico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoidi;
h) i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
i) rischi di energia nucleare (Nuclear Energy Risks Exclusion Clause NMA 1975°1994);
j) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;
k) le conseguenze dovute a contaminazioni nucleari, biologiche e chimiche prodotte da atti di terrorismo.
Art. 27 – Persone assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da intossicazione cronico alcolica, tossicodipendenza, sindromi psico- organiche, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, immunodeficienza acquisita (HIV).
L’assicurazione cessa di conseguenza al manifestarsi di tali affezioni.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
Art. 28 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Salvo quanto previsto dagli artt. 54 e 57 (Denuncia Contagio HIV o Epatite), l’Assicurato, o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, al più presto e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, è tenuto a darne tramite Oris Broker srl comunicazione a Cattolica, per iscritto a mezzo lettera raccomandata.
Art. 29 – Denuncia del sinistro
La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di polizza. L'Assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi devono consentire a Cattolica le indagini e gli accertamenti necessari.
Per la garanzia di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
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Per la diaria da ricovero per malattia o parto e per la diaria da ricovero per infortunio, Cattolica provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato su presentazione della seguente documentazione:
- per il ricovero, il documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica;
- per la convalescenza a domicilio, il certificato medico dove risulta la prescrizione da parte dei sanitari che hanno curato l'Assicurato.
Il pagamento avviene a ricovero ultimato o al termine della convalescenza prescritta.
Per la diaria per gessatura Cattolica provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato su presentazione del certificato dell'istituto di cura o del personale medico specializzato che ha provveduto alla gessatura e del certificato rilasciato al momento della rimozione.
Nel caso di frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale, o di frattura completa della costola è necessario presentare le radiografie e i referti.
Il pagamento viene effettuato dopo la rimozione della gessatura.
La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata a Cattolica, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.
La mancata produzione del suddetto termine può comportare la perdita del diritto al rimborso.
- ALLEGATO INTEGRATIVO N. 474/2015
Restano fermi le procedure e gli adempimenti previsti dagli artt. 54 e 57 - Denuncia del sinistro ed obblighi relativi.
Art. 30 – Pagamento dell’indennizzo
Cattolica provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. L’indennità viene corrisposta in Italia in valuta italiana.
Art. 31 – Controversie sulla determinazione dell’indennizzo
Qualora tra Cattolica e l'Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio l’Assicurato ha facoltà di richiedere che la loro determinazione venga demandata a un collegio di tre medici.
L’incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici legali la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell’inizio dell’arbitrato.
Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.
Se non vi è accordo sull’individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal presidente del consiglio dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci.
Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Il collegio può, se ne ravvisa l’opportunità, rinviare l’accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal collegio stesso.
Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente.
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Xxxxxxxx parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.
Art. 32 – Rinuncia al diritto di surrogazione
Cattolica rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
GARANZIE
Art. 33 - Morte
Cattolica corrisponde in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio la somma assicurata ai beneficiari o in difetto di designazione agli eredi in parti uguali.
Art. 34 - Morte presunta
Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, Cattolica liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ..
Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, Cattolica ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.
Art. 35 – Morte e Invalidità Permanente
Se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza dell'infortunio l'Assicurato muore, Cattolica corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.
Art. 36 – Commorienza del coniuge
Se lo stesso infortunio causa il decesso dell’Assicurato e quello del coniuge o convivente more uxorio, il capitale verrà corrisposto con la maggiorazione del 100% e con il limite massimo di maggiorazione di € 500.000,00 nei seguenti casi:
a favore di uno o più figli minori che risultino fiscalmente a carico dell’Assicurato e/o del coniuge (o del convivente more uxorio) deceduti;
a favore di un figlio con handicap che abbia una invalidità di almeno il 60%.
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Art. 37 – Invalidità permanente per infortunio
Cattolica corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell'Assicurato per infortunio totale o parziale.
Art. 38 – Calcolo dell’indennizzo
L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente al netto dell'eventuale franchigia, secondo i seguenti criteri:
- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, Cattolica corrisponde l'intera somma assicurata;
- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertata con riferimento alla tabella di cui all’allegato 1 alla legge degli infortuni sul lavoro D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 INAIL, e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.
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Limitatamente per i distretti anatomici sotto elencati (arti superiori), l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato facendo riferimento alla Tabella 1. Le percentuali indicate nella Tabella 1 sono applicabili solo ed esclusivamente in caso di perdita totale, funzionale o anatomica dei distretti anatomici elencati, mentre in caso di invalidità permanente parziale la valutazione dovrà essere effettuata con riferimento alla Tabella INAIL di cui sopra.
Per gli infortuni derivanti dalla pratica degli sport inclusi in garanzia così come previsti dall’art. 21 – Rischi sportivi inclusi
– l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato facendo sempre riferimento alla Tabella INAIL di cui sopra, senza alcun riferimento alle percentuali di cui alla Tabella 1.
TABELLA 1
Perdita totale, anatomica o funzionale: | |
del braccio, dell’avambraccio o della mano | 100% |
del pollice | 100% |
della falange del pollice | 60% |
dell’indice | 100% |
della falange dell’indice | 60% |
del medio | 80% |
della falange del medio | 40% |
dell’anulare | 20% |
del mignolo | 20% |
percentuale massima per la perdita totale del pollice, indice e medio di una mano o di due delle dita anzidette | 100% |
anchilosi di una spalla, di un polso o di un gomito | 80% |
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 80% |
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 80% |
polizza n. 00076331000001
Art. 39 – Criteri specifici di indennizzabilità
In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali delle tabelle di cui all’art. 38 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 40 – Criteri particolari di indennizzabilità
Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale non prevista dalle tabelle indicate all’art. 38 –
Calcolo dell’indennizzo si fa riferimento ai seguenti criteri:
- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella suddetta e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.
Art. 41 – Xxxxxxx xxxxxxxxxx per lesioni plurime
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%, ferme le modalità di liquidazione previste dall’art. 42– Franchigia sull’invalidità permanente.
Art. 42 – Franchigia sull’invalidità permanente
Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sopra elencate sono soggette all'applicazione della seguente franchigia:
- se l'invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 5% della totale non si fa luogo a indennizzo;
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- se l'invalidità permanente definitiva supera il 5% della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.
In caso di invalidità permanente pari o superiore al 80% l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.
Art. 43 – Cumulo dell’indennità per Invalidità Permanente e morte
Fermo quanto previsto dall’art. 35 il cumulo di indennità per invalidità permanente e morte non è ammesso.
Art. 44 – Decesso indipendente dall’infortunio
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, Cattolica corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato.
Art. 45 – Diaria da ricovero per infortunio
- ALLEGATO INTEGRATIVO N. 474/2015
Cattolica corrisponde in caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in istituto di cura un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di 150 giorni per evento e per anno assicurativo.
Cattolica provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica
Art. 46 – Day hospital
In caso di day hospital per un periodo non inferiore a 3 giorni, la garanzia è operante per una indennità pari al 30% dell'indennità prevista in polizza per il ricovero purché risulti che il day hospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza interruzione.
Art. 47 – Diaria da convalescenza post ricovero
In caso di ricovero di durata superiore a 10 giorni, seguito da convalescenza domiciliare prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato e corredata da certificato medico, Cattolica corrisponde un'indennità per un periodo non superiore alla metà di quello del ricovero e per un numero massimo di 30 giorni per evento.
Cattolica provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato su presentazione del certificato medico in cui risulti la prescrizione da parte dei sanitari che hanno curato l'Assicurato. Il pagamento avviene al termine della convalescenza prescritta.
Art. 48 – Diaria da gessatura
Se l'infortunio comporta immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi e i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche, Cattolica corrisponde all'Assicurato un'indennità pari a quella prevista per la diaria da ricovero per infortunio fino alla rimozione della gessatura e comunque per un periodo massimo di 40 giorni.
polizza n. 00076331000001
Viene riconosciuta la diaria per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per frattura completa della costola purchè radiologicamente accertate. Non verrà invece equiparata all'immobilizzazione con gesso o altro materiale, l'applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali.
Per la frattura della costola verrà corrisposta l'indennità prevista in polizza per una durata forfetaria di 20 giorni, per le altre fratture la durata forfetaria è pari a 40 giorni.
Sono equiparati al gesso i seguenti apparecchi immobilizzanti:
Apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast), in materiale acrilico Bendaggi amidati
Docce/valve gessate Bendaggio Desault Minerve (anche in cuoio)
Apparecchio di trazione cranica (tipo Halo) Trazione/immobilizzazione dita (tipo Xxxxxx)
Non sono equiparati al gesso i seguenti apparecchi, in quanto tutori non equivalenti ad apparecchio gessato: Xxxxxxxx, apparecchi, busti, corsetti c.d. “semirigidi”
Apparecchi toraco-brachiali non gessati ed amovibili Bendaggi elastici adesivi (Tensoplast, etc.)
Ortesi in genere (app. di posizione – es.: plantari) Collari Xxxxxxx, Camp, simili
Ginocchiere DonJoy
Relativamente alla ginocchiera Donjoy ed alla stecca di Zimmer le modalità con cui queste vengono ammesse all’indennizzo sono le seguenti:
Ginocchiera donjoy
pur non essendo, in alcuni casi, apparecchio immobilizzante, viene ammessa all’indennizzo, limitatamente al primo periodo di assoluta immobilizzazione (che deve essere documentato con idonea certificazione medica), solo quando è stata documentata radiologicamente una frattura o una rottura completa di legamento del ginocchio.
Stecca di zimmer
pur non essendo un apparecchio rimovibile solo mediante demolizione, viene ammessa all’indennizzo, limitatamente al primo periodo di assoluta immobilizzazione (che deve essere documentato con idonea certificazione medica), limitatamente al caso di frattura radiologicamente accertata.
Se l'infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l'indennità da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno della dimissione.
Cattolica provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato su presentazione del certificato dell'istituto di cura o del personale medico specializzato che vi ha provveduto e del certificato rilasciato al momento della rimozione della gessatura.
Nel caso di frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale, o di frattura completa della costola è necessario presentare le radiografie e i referti.
Il pagamento viene effettuato dopo la rimozione della gessatura.
Art. 49 –Inabilità temporanea per infortunio
- ALLEGATO INTEGRATIVO N. 474/2015
Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità temporanea, Cattolica liquida una diaria per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.
Se l'Assicurato ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni, la diaria è pari al 50% di quella indicata in polizza.
La diaria è corrisposta per un massimo di 365 giorni per ogni sinistro.
Nel caso di ernie addominali da sforzo operabili viene corrisposto un indennizzo per un periodo massimo di 15 giorni.
Art. 50 – Franchigia sull’inabilità temporanea
polizza n. 00076331000001
L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto a partire dall'11° giorno successivo a quello dell'infortunio.
ESTENSIONE H.I.V. IN CONSEGUENZA DI CONTAGIO ACCIDENTALE
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Art. 51 – Oggetto dell’assicurazione
La copertura vale esclusivamente per le conseguenze derivanti da contagio da virus H.I.V., come precedentemente definito (vedi definizioni), purché avvenuto durante l’espletamento dell’attività professionale.
Qualora l’Assicurato risulti sieropositivo a seguito di detto contagio Cattolica corrisponde, a titolo di indennizzo, la somma assicurata indicata al successivo art. 53 – Somma assicurata secondo gli accertamenti previsti dall’art. 54 – “Denuncia del sinistro ed obblighi relativi”.
Con la liquidazione dell’indennizzo cessa la copertura assicurativa oggetto del presente contratto.
Art. 52 – Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, e quindi escluse dall’assicurazione, le persone affette da emofilia e tossicomania nonché quelle già sieropositive al momento del sinistro.
Art. 53 – Somma assicurata
In caso di sieropositività accertata secondo le modalità in seguito precisate, Cattolica corrisponde all’Assicurato, a titolo di indennizzo, la somma indicata in polizza in relazione all’opzione prescelta (art. 2).
Art. 54 – Denuncia del sinistro ed obblighi relativi
L’Assicurato che ritiene di essere contagiato da H.I.V. a causa di un evento accidentale avvenuto durante lo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione, entro il termine di 3 giorni da quando si è verificato il sinistro, tramite Oris Broker srl deve darne avviso a Cattolica a mezzo telegramma, telex o fax.
Sempre tramite Oris Broker srl è fatto altresì obbligo all’Assicurato di inviare a mezzo raccomandata a Cattolica una relazione dettagliata dell’evento dannoso.
Entro 6 giorni dall’evento denunciato l’Assicurato deve sottoporsi ad una prima serie di accertamenti clinici volti ad individuare la presenza del virus H.I.V. presso un Centro specializzato.
Nel caso l’Assicurato risulti sieropositivo non verrà corrisposto l’indennizzo previsto e l’assicurazione si intende automaticamente cessata nei suoi confronti.
Qualora invece i risultati di detti esami risultassero negativi l’Assicurato dovrà sottoporsi, presso lo stesso Centro specializzato, ad un successivo test immunologico entro i 180 giorni successivi.
Gli accertamenti di cui sopra non saranno ritenuti probatori se effettuati in forma anonima; l’Assicurato è pertanto obbligato a dichiarare le proprie generalità all’istituto di analisi prima di sottoporsi ad ogni test immunologico.
Le spese relative agli accertamenti clinici di cui sopra saranno interamente rimborsati da Cattolica solo in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza diversamente dette spese rimarranno a carico dell’Assicurato-
Art. 55 – Criteri di indennizzabilità
Il rispetto degli obblighi precedentemente indicati è determinante ai fini della validità delle garanzie pena decadenza della stessa in caso di inadempimento con conseguente perdita del diritto all’indennizzo.
Fermo restando quanto premesso Cattolica, in caso di sieropositività accertata in occasione del secondo test immunologico, liquiderà l’indennizzo previsto al precedente art. 53 – Somma assicurata.
EPATITE B E C
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Art. 56 – Oggetto dell’assicurazione
La garanzia si intende estesa al rischio di contagio da virus dell’EPATITE B e C, nel limite del massimale indicato in polizza per tale garanzia. Il contagio da Epatite B e C deve essere avvenuto durante l’espletamento dell’attività professionale svolta.
Con la liquidazione dell’indennizzo cessa la copertura assicurativa limitatamente alla garanzia contagio da epatite B e C.
Art. 57 – Denuncia del sinistro ed obblighi relativi. Criteri di indennizzabilità
- ALLEGATO INTEGRATIVO N. 474/2015
Sono confermati i termini previsti dall’art. “54 – Denuncia del sinistro ed obblighi relativi”, alle cui modalità ci si riferisce anche per il seguente articolo (denuncia a Cattolica del sinistro entro 3 giorni, accertamenti diagnostici entro 6 giorni per il primo test e 180 per il secondo). Qualora il primo test per l’epatite risultasse positivo, non sarà dovuto alcun indennizzo; viceversa se fornirà un risultato negativo, l’Assicurato entro i 180 giorni successivi, dovrà sottoporsi al secondo test; se da questo risulterà che l’Assicurato è positivo al virus dell’Epatite si procederà come segue:
-se l’EPATITE è di tipo C si liquiderà il 60% della somma assicurata;
-se l’EPATITE è di tipo B si valuterà il grado di Invalidità Permanente accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri di seguito elencati:
a) Valutazione del grado di Invalidità Permanente
Il grado di Invalidità viene valutato - non prima che sia trascorso un anno dalla denuncia - secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia, di cui al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124. La valutazione è concordata tra il Medico dell’Assicurato ed il Consulente Medico di Cattolica che terranno conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità lavorativa generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Ove, a giudizio sia del Medico dell’Assicurato sia del Consulente Medico di Cattolica, un adeguato trattamento terapeutico possa modificare positivamente la prognosi e qualora l’Assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che risulterebbero se l’Assicurato stesso si fosse sottoposto al trattamento terapeutico proposto e questo avesse avuto completo successo.
b) Tabella di liquidazione dell’Indennizzo
Fermo restando quanto previsto al comma a) precedente, si conviene che:
1) nessun indennizzo è dovuto se l’invalidità è inferiore al 25% della totale;
polizza n. 00076331000001
2) i casi di invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 25% della totale, danno diritto ad un indennizzo calcolato applicando al capitale assicurato la percentuale riportata nella seguente tabella, in corrispondenza del grado di invalidità permanente accertata:
% di invalidità permanente accertata | indennizzo % del capitale assicurato | % di invalidità permanente accertata | indennizzo % del capitale assicurato |
25 | 5 | 65 | 70 |
26 | 8 | 66 | 73 |
27 | 11 | 67 | 76 |
28 | 14 | 68 | 79 |
29 | 17 | 69 | 82 |
30 | 20 | 70 | 85 |
31 | 23 | 71 | 88 |
32 | 26 | 72 | 91 |
33 | 29 | 73 | 94 |
34 | 32 | 74 | 97 |
dal 35 al 63 | dal 35 al 63 | 75 ed oltre | 100 |
64 | 67 |
c) Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l’Assicurato muore prima dell’indennizzo, già concordato o comunque offerto in misura determinata sia stato pagato, Cattolica liquida agli eredi il relativo importo.