Assicurazione Multirischi
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Impresa: Assimoco S.p.A. Impresa di assicurazione con sede legale in Italia numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00051
Prodotto: “Assirisk Fabbricati”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
La polizza multirischio Assirisk Fabbricati, sviluppata da Assimoco S.p.A. per le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali, gli associati o dipendenti degli intermediari o i clienti di Assicura Agenzia S.r.l., è dedicata ai:
• proprietari di fabbricati in corso di costruzione, vuoti e inoccupati o in corso di costruzione con destinazione d’uso
commerciale, artigianale o uffici;
• proprietari di fabbricati adibiti a case accoglienza, strutture sociosanitarie e luoghi di culto con un massimo di 50 addetti.
Che cosa è assicurato?
L’assicurazione copre:
✓ Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni: danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi;
✓ Sezione Cristalli:
le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l’installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
✓ Sezione Responsabilità Civile:
Responsabilità civile della proprietà di Fabbricati: danni involontariamente cagionati a persone e/o a beni tangibili in qualità di proprietario dei fabbricati assicurati;
✓ Sezione Assistenza:
i beni immobili e mobili assicurati attraverso una serie di prestazioni fornite da BLUE ASSISTANCE S.p.A.;
Con riferimento alle suddette sezioni, per il dettaglio delle garanzie sempre comprese e delle estensioni operanti con pagamento di un premio aggiuntivo di rimanda al DIP aggiuntivo.
L’ampiezza dell’impegno di Assimoco è rapportata alle somme assicurate e/o massimali prescelti dal Contraente e indicati puntualmente nella scheda di polizza.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre:
🗶 Sezione Incendio, Eventi naturali e altri danni ai beni:
- fabbricati, macchinari e impianti in stato di inattività;
- macchinari, attrezzature ed arredamento in leasing o impianti fotovoltaici e pannelli solari termici, qualora già coperti da apposita assicurazione;
- le apparecchiature elettroniche per la sola garanzia fenomeno elettrico, se operante, costruite da oltre 10 anni dalla data del sinistro.
🗶 Sezione Cristalli
- le lastre oggetto di compravendita, aventi valore
artistico e/o d’antiquariato;
- i lucernari;
- le lastre di fabbricati in corso di costruzione.
🗶 Sezione Responsabilità Civile:
Ai fini dell’assicurazione RCT non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché
qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti inail, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia;
- le società le quali, rispetto all’assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
Che cosa non è assicurato? 🗶 Sezione Assistenza - i beni immobili e mobili posti in ubicazioni diverse da quelle assicurate; - i fabbricati vuoti ed inoccupati; - i fabbricati in corso di costruzione. | Ci sono limiti di copertura? ! Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo; ! Puoi perdere il diritto all’indennizzo se intenzionalmente (dolo) esageri l’ammontare del danno da te subito; ! Per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro l’assicurazione non opera quando l’Assicurato non è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, salvo che l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. |
Dove vale la copertura? Le Sezioni assicuranti i beni sono operanti nell’ubicazione del rischio indicata in polizza, entro i confini della Repubblica Italiana. | |
Che obblighi ho? Hai l’obbligo di: - dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. - comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; - comunicare ogni sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell’Art. 1910 Codice Civile, in presenza di altre assicurazioni, esistenti o stipulate successivamente, che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza. - denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile, inviando ad Assimoco o all’intermediario il modulo di denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l’evento; Qualora le tue dichiarazioni risultino false o reticenti o se ometti uno dei precedenti adempimenti, puoi perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all’indennizzo o provocare la decadenza della copertura. | |
Quando e come devo pagare? Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. La polizza può prevedere il frazionamento del premio senza ulteriori oneri aggiuntivi. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura sepa), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato aa Assimoco o all’intermediario, bonifico bancario con accredito sull’apposito conto corrente intestato ad Assimoco o all’intermediario, in contanti (entro il limite di 750 euro annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. | |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure ad Assimoco. Il contratto ha durata minima trimestrale per i Fabbricati vuoti ed inoccupati e per i Fabbricati in corso di Costruzione e annuale in tutti gli altri casi e prevede la possibilità di stipulazione sia con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo, a scelta del Cliente. In caso di tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del Contraente o di Assimoco, il contratto si intende rinnovato per una nuova annualità. In caso di assenza di tacito rinnovo il contratto cessa alla data di scadenza indicata in polizza senza necessità di |
Come posso disdire la polizza?
Hai facoltà di recedere dalla polizza inviando comunicazione scritta ad Assimoco:
- per polizza di durata annuale a mezzo raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza annuale.
- entro 60 giorni dalla data di effetto/stipulazione, esclusivamente qualora la polizza sia abbinata ad un finanziamento sottostante assicurato per la garanzia incendio.
In assenza di formale disdetta, data nei termini esposti, la polizza si rinnova automaticamente per ogni successivo periodo annuo di durata.
Assicurazione multirischi Fabbricati
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Assimoco S.p.A.
Prodotto: “FABBRICATI”
Data ultimo aggiornamento: 17/06/2022 - il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Assimoco S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo - Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) – Telefono 02/269621 - Fax 02/00000000 – xxx.xxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v..
Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* –
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 – G.U.
n. 195 del 18.07.1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco.
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia: | ||||
Patrimonio netto | Capitale Sociale | Riserve Patrimoniali | ||
€ 263.907.645 | € 107.870.685 | € 128.793.344 | ||
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxx-xxxxx/Xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxx-xxx- finanziaria.html, di cui si specificano i seguenti importi: | ||||
Requisito patrimoniale di solvibilità | Fondi propri a copertura | Indice di solvibilità | Requisito patrimoniale minimo | Fondi propri a copertura |
€ 106.414.139 | € 343.760.414 | 323% | € 47.886.363 | € 343.760.414 |
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
L’ampiezza dell’impiego di Assimoco è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni – Garanzie sempre operanti |
Sono indennizzati i danni materiali e direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da: ✓ incendio; fulmine; ✓ Implosione; ✓ Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi; ✓ caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; ✓ onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica; ✓ sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse; ✓ urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via e/o su strada privata ad uso pubblico; ✓ fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato; ✓ danni causati per ordine dell’Autorità resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti in Polizza; ✓ caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti; ✓ autocombustione; ✓ scoppio od esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli; Sono altresì indennizzate: ✓ le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro; ✓ spese per rimuovere, depositare e ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento e merci illese; ✓ spese per ricostruire o riparare cose particolari; ✓ spese per la ricerca e la riparazione in caso di dispersione di gas; ✓ i costi e gli oneri di ricostruzione. |
Sezione Cristalli – Garanzie sempre operanti |
Sono risarcibili le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l’installazione, per la sostituzione delle lastre anche di terzi in seguito a qualunque evento accidentale nonché la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento dei residui del sinistro. |
Sezione Responsabilità Civile – Garanzia sempre operante |
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati e di committente di lavori di straordinaria manutenzione. La Responsabilità Civile della proprietà dei Fabbricati comprende i danni corporali e materiali conseguenti a: ✓ lavori di ordinaria manutenzione; ✓ spargimento d’acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna; ✓ incendio, scoppio ed esplosione del Fabbricato di proprietà per i danni provocati dalle cose di terzi; ✓ proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del Fabbricato; ✓ quota parte di proprietà dell’Assicurato, quando quest’ultima sia riferita ad una singola porzione di Fabbricato e per i danni di cui debba rispondere in proprio; ✓ mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché da marciapiedi o dalle aree di accesso al Fabbricato; ✓ interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge. Inoltre comprende i danni materiali agli autoveicoli o motoveicoli di terzi, degli addetti e delle persone delle cui prestazioni si avvale l’Assicurato, stazionanti nelle aree adibite a parcheggio poste nell’ambito dei Fabbricati. |
Sezione Assistenza – Garanzie sempre operanti | |
Assimoco per l’erogazione delle prestazioni di assistenza e per la gestione e liquidazione dei relativi sinistri si avvale di BLUE ASSISTANCE – Xxx Xxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011. In caso di sinistro, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente ad BLUE ASSISTANCE S.P.A. che provvede all’erogazione delle prestazioni. BLUE ASSISTANCE assicura l’erogazione delle seguenti prestazioni: ✓ invio di un elettricista se manca la corrente elettrica in tutti i locali assicurati a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell’impianto di allarme; ✓ invio di un fabbro se è impossibile accedere ai locali assicurati a causa del Furto, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello scasso delle serrature; dello scasso di fissi ed infissi, a seguito di Xxxxx tentato o consumato, Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Azienda. ✓ invio di un frigorista nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell’impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione che possa determinare un danno alle Merci in refrigerazione. ✓ invio di un serrandista in caso di smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l’accesso; quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento. ✓ invio di un idraulico se i Fabbricati sono allagati o se, in essa, manca l’acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell’otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico; se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dei fabbricati assicurati a causa dell’otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico; mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento nei fabbricati assicurati; allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamento dei fabbricati assicurati; ✓ invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per il salvataggio o il risanamento dell'Azienda e del relativo contenuto se, in un punto qualsiasi dell’Azienda assicurata, si è verificato un allagamento o un’infiltrazione d’acqua a causa della rottura, dell’otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico; se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’Azienda assicurata a causa dell’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico. ✓ invio di un sorvegliante se risulta compromessa la sicurezza nei fabbricati assicurati a causa di atti di vandalismo, di Furto o di tentato Furto; Blue Assistance si obbliga a fornire all’amministratore dell’Azienda e dietro sua richiesta, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata qualora lo stesso si trovi in una località posta a oltre 50 Km dal comune di residenza dell’Assicurato in Italia o all’estero e a causa di Furto, tentato Furto, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, o altro danno per cui sia prevista l’attivazione di una delle precedenti Prestazioni debba rientrare immediatamente presso l’ubicazione assicurata. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Opzioni con riduzione del premio | |
Non sono previste dal prodotto. | |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni | |
Fenomeno Elettrico (non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione) | Assimoco indennizza, nella forma a Primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici, a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte, di Fabbricato o di Macchinario, Attrezzature ed Arredamento; apparecchiature elettroniche. |
Furto Fissi e Infissi (non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e vuoti e inoccupati) | Assimoco indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, di furto di fissi e infissi e i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati. |
Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione (non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e vuoti e inoccupati) | Assimoco indennizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato indicato in polizza e di sua esclusiva pertinenza, con esclusione dei danni alle merci collocate ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo; rottura di tubazioni interrate, sempre che si determini un danno materiale e diretto ai beni assicurati. |
Acqua piovana (non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e vuoti e inoccupati) | Assimoco indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati dall’acqua piovana e disgelo qualora l’acqua sia penetrata dal tetto o si sia infiltrata nel fabbricato in seguito a ingorgo o traboccamento delle grondaie, pluviali o delle condutture di scarico. |
Gelo (non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e vuoti e inoccupati) | Assimoco indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo, comprese le spese per riparare o sostituire la parte di tubazione e relativi raccordi danneggiati. Sono comprese le spese conseguenti alla demolizione e ripristino di parti del fabbricato effettuate per la ricerca della rottura. |
Occlusione e rigurgito di fogna (non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e vuoti e inoccupati) | Assimoco indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio del fabbricato e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti. Sono comprese le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato. |
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio | Assimoco indennizza: • i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi; • i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio. |
Eventi atmosferici (non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e vuoti e inoccupati) | Assimoco indennizza i Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: • uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non; • bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. |
Ricorso terzi e/o Locatari | Assimoco, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, risarcisce le somme che l’Assicurato, per capitale, interessi e spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia indennizza l’assicurato anche quando il sinistro è causato da colpa grave dello stesso ed è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. |
Rischio Locativo | Assimoco, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, i danni diretti e materiali causati da incendio od altro evento garantito dalla presente Polizza ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'Assicurato. |
Spese demolizione e sgombero in aumento | La garanzia s’intende prestata per l’ulteriore somma assicurata prevista in polizza. |
Eventi Speciali Plus (non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione) | Il pacchetto prevede l’indennizzo dei danni materiali e diretti • causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre in cemento- amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati; impianti fotovoltaici e pannelli solari termici; • causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve; • causati da eventi atmosferici a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors (escluso il relativo contenuto); tende e tendoni parasole o frangisole purché installate su strutture fisse a protezione di vetrine, ingressi e finestre; • causati da eventi atmosferici a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (escluso comunque il relativo contenuto). |
Che cosa NON è assicurato? | |
Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni, Cristalli, Responsabilità Civile e Assistenza | |
🗶 Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel Dip. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Valide per tutte le Sezioni: | |
Inoperatività della copertura a seguito dell’applicazione di sanzioni | ! Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi sinistro, se il fatto di: a) garantire la copertura assicurativa; b) pagare un sinistro; c) fornire una prestazione; possa esporre Assimoco all’applicazione o al rischio di applicazione di: 1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite; 2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali Assimoco deve attenersi. |
Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni | |
Esclusioni sempre operanti: ! causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; ! causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; ! causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! di furto, rapina, occupazione abusiva; ! indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati; ! subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’Assicurazione; ! causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. | |
Fenomeno Elettrico - (non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione) Dalla copertura sono esclusi i danni causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione; verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura. Per le apparecchiature assicurate che prevedono l’installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni imputabili a variazione di tensione della rete elettrica di alimentazione saranno indennizzabili solo se installati e funzionanti i suddetti apparecchi. |
Per le sole Apparecchiature Elettroniche sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato sottoscritto dall’Assicurato; i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’impianto. I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature siano protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione richiesti dal costruttore e conformi alle sue indicazioni. |
Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione - (non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e vuoti e inoccupati) Dalla copertura sono esclusi i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature; provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione; provocati da gelo, umidità e stillicidio; derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni. |
Acqua piovana - (non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e vuoti e inoccupati) Dalla copertura sono esclusi i danni che si verificassero ai Fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse; indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; che si verificassero a Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto; a cose poste all’aperto o sotto tettoie; a Merci poste a meno di 12cm dal livello del pavimento dei locali; da umidità e stillicidio; dovuti a mancata o cattiva manutenzione del Fabbricato. |
Gelo - (non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e vuoti e inoccupati) Dalla copertura sono esclusi i danni: • provocati dal gelo per rotture di condutture installate all’esterno del Fabbricato anche se interrate; • verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 consecutive prima del sinistro. |
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio Dalla copertura sono esclusi i danni di Furto, Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; da imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato assicurato; cagionati dai ladri a Fissi e infissi in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati; subiti da enti mobili posti all’aperto. Relativamente ai danni causati da Terrorismo restano esclusi i danni causati da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni. |
Eventi atmosferici - (non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e vuoti e inoccupati) ! Dalla copertura sono esclusi i danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve, cedimento o franamento del terreno; valanghe, slavine. ! Dalla copertura sono esclusi i danni subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, Pannelli solari termici, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole; Serre, tunnel, fungaie; serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti; lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, Impianti fotovoltaici, Pannelli solari termici per effetto di grandine. |
Ricorso terzi e/o Locatari ! Dalla copertura sono esclusi i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo. ! Non sono comunque considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. |
Eventi Speciali Plus - (non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione) ! Grandine su elementi fragili Si intendono comunque esclusi i danni alle Serre. ! Sovraccarico Neve Si intendono esclusi i danni a Fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto, nonché a Fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia. Sono inoltre esclusi i danni causati da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del Fabbricato assicurato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne; da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito al sovraccarico di neve. ! Eventi atmosferici su tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti Sono comunque esclusi i danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. | |
Schema riepilogativo – Sezione incendio e altri danni ai beni | |
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | |
Garanzia | Franchigia - EURO |
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi | 1.000 |
Terrorismo o sabotaggio | 3.000 |
Eventi atmosferici | 1.000 |
Grandine su elementi fragili (pacchetto e venti speciali plus – facoltativo) | 1.000 |
Sovraccarico neve (pacchetto eventi speciali plus - facoltativo) | 1.000 |
Eventi atmosferici su tettoie e /o fabbricati aperti su uno o più lati | 1.000 |
Fenomeno elettrico a Fabbricati o Macchinario, Attrezzature ed Arredamento | 250 |
Fenomeno elettrico a Apparecchiature elettroniche senza palese riscontrabilità di cause esterne | scoperto 5% con minimo di € 1.000 |
Fenomeno elettrico a Apparecchiature elettroniche imputabile a variazione di tensione nella rete elettrica: | € 250 elevata a: • € 300 in caso in cui gli apparecchi di protezione e di stabilizzazione non risultino contestualmente danneggiati. • scoperto 5% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 500 in caso di inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione. |
Acqua piovana | 1.000 |
Ogni altra causa | 250 |
Garanzia | Limite indennizzo - EURO |
Valori | € 5.000 per annualità assicurativa |
Incendio, Fulmine | La somma assicurata |
Implosione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi | La somma assicurata |
Caduta aeromobili | La somma assicurata |
Onda sonica | La somma assicurata |
Sviluppo di fumi, gas, vapori | La somma assicurata |
Urto di veicoli | La somma assicurata |
Fumo | La somma assicurata |
Danni causati per ordine delle Autorità | La somma assicurata |
Caduta rovinosa di ascensori e montacarichi | La somma assicurata |
Autocombustione | La somma assicurata |
Scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli | La somma assicurata |
Demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro | 15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa |
Demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati “pericolosi” | 1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa |
Rimuovere e per ricollocare macchinario, attrezzature, arredamento, merci assicurati e comunque illesi | € 10.000 per annualità assicurativa |
Ricostruire cose particolari | € 10.000 per annualità assicurativa |
Le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | € 5.000 per annualità assicurativa |
Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato | 5 % dell’importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Fenomeno Elettrico | La somma assicurata |
Furto di fissi e infissi | La somma assicurata |
Acqua condotta e spese di ricerca | La somma assicurata con il limite di € 10.000 per annualità assicurativa per spese di ricerca e riparazione del guasto |
Rottura tubazioni interrate | € 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimite di: € 2.500 per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto |
Acqua piovana | La somma assicurata |
Gelo | La somma assicurata |
Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna | La somma assicurata con il sottolimite di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto |
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio | La somma assicurata con il limite del 50 % della somma assicurata per atti di terrorismo |
Eventi Atmosferici | La somma assicurata, con il massimo di € 15.000 per impianti fotovoltaici |
Ricorso terzi e/o locatari | La somma assicurata |
Rischio locativo | La somma assicurata |
Spese demolizione e sgombero in aumento | La somma assicurata |
Grandine | € 15.000 per annualità assicurativa |
Sovraccarico neve | 50 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci |
Eventi atmosferici causati a installazioni esterne | € 15.000 per annualità assicurativa |
Eventi atmosferici causati a fabbricati/tettoie aperti da uno o più lati | 5 % della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il massimo di 25.000 per annualità assicurativa |
Onorari dei periti | 5% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 10.000 |
Sezione Cristalli | ||
Esclusioni sempre operanti Dalla copertura sono esclusi i danni: ! causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato; ! determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato; ! derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione; alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito; avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l’Attività esercitata; derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione Furto e Rapina, se operanti. ! Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza. | ||
Schema riepilogativo – Sezione Cristalli | ||
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | ||
Garanzia | Limite di indennizzo - € | Franchigia € |
Ogni causa | € 2.000 per singola lastra con il massimo di € 1.000 per le insegne comprensivi delle eventuali spese di demolizione e sgombero e smaltimento | € 250 |
Sezione Responsabilità Civile | ||
Operatività della Sezione ! Efficacia dell’assicurazione L’Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi. ! Massimali L’Assicurazione è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in Polizza che rappresentano il massimo esborso di Assimoco per ogni Sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto di Assicurazione. Il Massimale stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati. È escluso dall’Assicurazione l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà. | ||
Responsabilità civile verso terzi (RCT) Dalla copertura sono esclusi i danni: ! derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ! derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; ! conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; ! derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi; ! derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici; ! verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; ! direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni. L’Assicurazione - non comprende altresì i danni: ! alle Cose e/o merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell’ambito di dette operazioni; alle Cose e/o merci che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ! da Furto e quelli a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o che lo stesso detenga; ! di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; |
! a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a Cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a fabbricati ed a Cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati; ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; ! alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore; ! derivanti dalla conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi; ! da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; ! da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l’Assicurazione è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i Danni corporali, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall’erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall’Assicurato. ! da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge. | ||
Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati Sono esclusi i danni a Cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; corporali e materiali derivanti dall’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall’Assicurato o da terzi nei Fabbricati assicurati; causati da Fabbricati adibiti ad uso civile/abitativo; causati da Fabbricati ubicati al di fuori dei confini della Repubblica Italiana; causati da Fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione. | ||
Veicoli in sosta nell’area dell’azienda Sono esclusi i danni da Xxxxx, quelli conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle Cose trovantisi sui/nei veicoli stessi; i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità diretta dell’Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere. | ||
Schema riepilogativo – Sezione Responsabilità civile | ||
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | ||
Garanzia | Limite di indennizzo - € | Franchigia € |
Responsabilità civile della proprietà dei Fabbricati | Il massimale assicurato | € 250 per danni a cose |
Interruzione o sospensione di attività | € 100.000 | 10 % con il minimo di € 250 danni a cose |
Veicoli in sosta nell’area dei fabbricati | € 50.000 solo danni a cose | € 250 danni a cose |
Sezione Assistenza | ||
Quando non si ha diritto alla prestazione Blue Assistance non fornirà alcuna prestazione: • per i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • per i danni causati da dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. • per i danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. • Ogni diritto nei confronti di Assimoco si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. | ||
Quando non si ha diritto all’invio di tecnici per interventi di emergenza Blue Assistance non è tenuta all’invio: • dell’elettricista se la mancanza di corrente elettrica nell’immobile assicurato è stata causata da: o corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato o dei suoi collaboratori; o interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; o guasto al cavo di alimentazione dei locali dell’Azienda a monte del contatore. • di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura relativamente a: o sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; |
o sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Azienda o sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato e dei suoi collaboratori; o interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore. o danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari. • di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura relativamente a sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. | |
Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza Tutte le Prestazioni della Sezione Assistenza vengono erogate direttamente da Blue Assistance o da soggetti esplicitamente autorizzati da Blue Assistance ad erogarle. Tutte le Prestazioni di Assistenza sono fornite, nel corso di un’annualità assicurativa di validità della Polizza, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia. Qualora non si usufruisca di una o più prestazioni, Blue Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Gli interventi su immobili di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che Blue Assistance avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. | |
Schema riepilogativo – Sezione Assistenza | |
! Per alcune garanzie può essere prevista una franchigia (somma fissa), uno scoperto (in percentuale) e un limite di indennizzo (importo massimo prestabilito con cui viene liquidato il danno) per ciascun sinistro. | |
Garanzia | Limite indennizzo - EURO |
Elettricista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
Fabbro | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
Frigorista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
Serrandista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
Idraulico | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
personale specializzato in tecniche di asciugatura | € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
Sorvegliante | € 500 per sinistro e per annualità assicurativa |
Rientro anticipato per i danni all’Azienda | € 500 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall’Italia € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall’estero |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: Sezione Incendio, Eventi Naturali e altri danni ai beni • darne avviso scritto all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza; • fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; Sezione Cristalli • darne avviso scritto all’Intermediario ai cui è assegnata la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Sezione Responsabilità Civile • darne avviso scritto (all’Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure ad Assimoco) entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza; • fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti. Sezione Assistenza Per poter fruire delle Prestazioni previste dalla Sezione Assistenza, il Contraente/Assicurato dell’Azienda assicurata dovrà sempre richiederle telefonicamente a Blue Assistance, componendo uno dei seguenti numeri telefonici: 800 257 114 (numero verde), se chiama dall’Italia; x00 00 00 000 000 (numero a pagamento), se chiama dall’Estero o dall’Italia. I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24. Durante la telefonata di richiesta, il Contraente/Assicurato deve comunicare con precisione: • il tipo di prestazione di cui necessita; • l’indirizzo dell’Azienda assicurata; • il suo nome e cognome; • il numero di Polizza preceduto dalla sigla: ASSF; • l’indirizzo del luogo in cui si trova; • il numero telefonico al quale Blue Assistance lo richiamerà. Il Contraente/Assicurato è obbligato a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che Blue Assistance richiederà e riterrà necessaria per l’erogazione delle Prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza. |
Assistenza diretta/in convenzione: | non prevista dal contratto. |
Gestione da parte di altre imprese: | per l’erogazione delle prestazioni di assistenza la Compagnia si avvale di una Struttura Organizzativa esterna. La Compagnia per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di BLUE ASSISTANCE S.P.A. con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx. |
Prescrizione: | i diritti derivanti dal contatto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Hai l’obbligo di dichiarare tutte le circostanze ritenute necessarie da Assimoco per valutare il rischio da assicurare. Ogni reticenza o inesattezza delle tue dichiarazioni può comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto a ricevere l’indennizzo. |
Obblighi dell’Impresa | Salvo per la Sezione Assistenza Assimoco si impegna a pagare l’indennizzo a te dovuto entro un termine di 30 giorni dalla data in cui è in possesso di tutti gli elementi necessari alla sua liquidazione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio quando Assimoco si avvale della facoltà di recesso per sinistro. Nel caso l’assicurazione sia abbinata a un finanziamento, hai diritto al rimborso del premio se ti avvali di una della facoltà di disdetta previste dalla polizza. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non sono previste ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto del Dip. |
Sospensione | La copertura è sospesa se non paghi il premio al momento della stipulazione e/o alle successive scadenze di pagamento previste. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto dal contratto. |
Risoluzione | Non prevista dal contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
La polizza multirischio Assirisk Fabbricati, sviluppata da Assimoco S.p.A. per i correntisti delle Banche, gli associati agli intermediari, i dipendenti dei distributori, compresi i loro familiari, nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l., è dedicata a imprese aventi fino a 50 addetti e ai proprietari, anche se persone fisiche, di fabbricati vuoti ed inoccupato, in corso di costruzione o destinati a rischi civili. |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione | I costi di intermediazione sono pari al 34 % calcolati sul premio imponibile. |
Costi del PPI | I costi complessivi sono pari al 36 % di cui il 94,44 % per costi di intermediazione. |
Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie? | |
Alla Compagnia Assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Direzionale “MILANO OLTRE” - Palazzo Giotto – Xxx Xxxxxxxxx, 000 - 00000 XXXXXXX XX; in alternativa via fax al numero 02- 2696.2405, o via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: xxx.xxxxxxxx.xx sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga: a. il numero di polizza o il numero di sinistro; b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; c. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali. Sarà cura dell’Ufficio Xxxxxxx, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.. Xxxxxx, invece, all’intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, l’esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell’intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento. È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell’informativa che viene consegnata dall’intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’Autorità di Xxxxxxxxx inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere: a. dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; b. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c. una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; d. la copia del reclamo presentato alla Compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per i Consumatori” sotto-sezione “Reclami” “Guida ai Reclami”, ove è anche possibile trovare il modulo che l’esponente può utilizzare. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx). Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi. |
Negoziazione assistita | È un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162. Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. Questo invita la Compagnia di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Una volta comunicato l’invito, la Compagnia può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto. a) Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa. b) Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l’oggetto della controversia. i. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa. ii. Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Perizia contrattuale e arbitrato : Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed una Compagnia avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Compagnia di Assicurazione che ha stipulato il contratto ( individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, LA COMPAGNIA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLA COMPAGNIA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni di Assicurazione
Assicurazione multirischi per la micro e piccola Impresa. | |
Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione. | Organizzazione dei contenuti: • Guida all’utilizzo della polizza • Condizioni di Assicurazione • Allegato 1 - Glossario |
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 – Aggiornamento del 10/2021 | |
Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari. |
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021
Chi siamo
Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.
Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie,
da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie e alle imprese con soluzioni assicurative danni e vita.
L’offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.
Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania
ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane);
il Credito Cooperativo (BCC).
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021
Gentile Cliente,
vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la Polizza
Fabbricati.
La Polizza multirischi Fabbricati sviluppata da Assimoco per le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali, è dedicata:
• ai correntisti delle Banche;
• agli associati agli intermediari ed ai dipendenti dei distributori, inclusi i loro familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l.;
• ai clienti di Assicura Agenzia S.r.l.;
• a proprietari di fabbricati vuoti e inoccupati o in corso di costruzione con destinazione
d’uso commerciale, artigianale o uffici;
• a imprese aventi fino a 50 addetti operanti in uno dei seguenti settori:
o case accoglienza, case famiglia, comunità alloggio per persone bisognose;
o ospedali, case di cura, case di riposo;
o strutture sociosanitarie, assistenziali, centri di recupero persone disagiate;
• a proprietari di fabbricati adibiti a:
o chiese e relative dipendenze;
o box / garage uso privato.
COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all’interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un’icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.
Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione.
Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi , contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.
IL GLOSSARIO
Nel testo di Polizza sono state evidenziate, riportandole in grassetto corsivo, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: Polizza).
Cordialmente,
Gruppo Assimoco
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021
Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire
la certificazione B Corp.
COS’È UNA BCORP?
Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta
da B-Lab, l’ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B
Corporation.
A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.
Il Gruppo Assimoco ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito
della misurazione sia superiore a 80/200 punti.
IL NOSTRO IMPEGNO
Il Gruppo Assimoco conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali.
Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo Assimoco oltre al perseguimento del business.
Il Gruppo Assimoco desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove Assimoco è presente grazie
ai suoi partner intermediari.
PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP
Già da molto tempo, il Gruppo Assimoco ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone
e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta. Esempi concreti di questo impegno sono:
- il Rapporto Neo Welfare che annualmente Assimoco presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della Rete del Welfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo Assimoco ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Indice
INDICE
SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI
COSA È SEMPRE ASSICURATO 4
I beni assicurabili 4
Caratteristiche del rischio 4
Vicinanze che possono influenzare la valutazione del rischio 4
I danni assicurati 5
Spese assicurate 5
Buona fede 6
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 6
Fenomeno elettrico 6
Furto fissi ed infissi 7
Acqua condotta e spese di ricerca 7
Acqua piovana 7
Gelo 7
Occlusione e rigurgito di fogna 8
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio 8
Eventi atmosferici 9
Ricorso Terzi e/o Locatari 9
Rischio Locativo 10
Spese demolizione e sgombero in aumento 10
Eventi speciali plus 10
COSA NON È ASSICURATO
I beni non assicurabili
11
11
LIMITI DI COPERTURA
I danni non assicurati
11
11
Limite massimo dell’indennizzo 11
Franchigia 11
DOVE VALE LA COPERTURA
Validità territoriale della copertura
13
13
Riepilogo dei limiti delle garanzie 12
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 13
Xxxx deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 13
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 14
Modalità di valutazione del danno 14
Compiti dei periti 14
Onorari dei periti 14
Ispezione delle cose assicurate 15
Esagerazione dolosa del danno 15
Rinuncia alla rivalsa 15
Forma dell’assicurazione – Valore a nuovo 15
Determinazione dell’ammontare del danno 15
Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale 16
Offerta e pagamento dell’indennizzo 17
Anticipo in caso di sinistro 17
SEZIONE CRISTALLI 18
COSA È SEMPRE ASSICURATO 18
I beni assicurabili 18
I danni assicurati 18
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021
COSA NON È ASSICURATO
I beni non assicurabili
18
18
LIMITI DI COPERTURA
I danni non assicurati
18
18
Limite massimo dell’indennizzo 18
DOVE VALE LA COPERTURA
Validità territoriale della copertura
19
19
Riepilogo dei limiti e delle garanzie 18
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 19
Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro 19
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 19
Modalità di valutazione del danno 19
Compiti dei periti 19
Ispezione delle cose assicurate 20
Esagerazione dolosa del danno 20
Rinuncia alla rivalsa 20
Forma dell’assicurazione – primo rischio assoluto 20
Determinazione dell’ammontare del danno 20
Offerta e pagamento dell’indennizzo 20
COSA È SEMPRE ASSICURATO
Destinatari dell’assicurazione
21
21
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 21
I danni assicurati - rct 21
CHI E COSA NON È ASSICURATO 22
Persone non considerate Terzi 22
LIMITI DI COPERTURA
Efficacia dell’assicurazione
23
23
I danni non assicurati 22
Massimali 23
Parametro per il calcolo del premio 23
Franchigia e scoperto 23
DOVE VALE LA COPERTURA
Validità territoriale dell’assicurazione
23
23
Riepilogo dei limiti delle garanzie 23
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 23
Xxxx deve fare il contraente/assicurato in caso di sinistro 23
Rinuncia alla rivalsa 24
Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza 24
Offerta e pagamento dell’indennizzo 24
SEZIONE ASSISTENZA 25
COSA È SEMPRE ASSICURATO 25
Il fornitore delle prestazioni previste dalla garanzia Assistenza 25
I beni assicurabili 25
Prestazioni Assicurate 25
COSA NON È ASSICURATO 26
I beni non assicurabili 26
Quando non si ha diritto alla prestazione 26
Quando non si ha diritto all’invio di tecnici per interventi di emergenza 26
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021
LIMITI DI COPERTURA 26
Limiti di copertura per tutte le prestazioni di assistenza 26
Diritto di rivalsa per i danni attribuibili alla responsabilità di terzi 26
DOVE VALE LA COPERTURA
Validità territoriale della garanzia assistenza
27
27
Limiti di copertura per gli interventi di emergenza 27
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 27
Obbligo di preventiva richiesta telefonica delle prestazioni della garanzia assistenza 27
Obbligo di fornire la documentazione richiesta e di rimborsare le prestazioni non dovute 27
PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE 28
OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO 28
Obbligo di comunicazione dell’aggravamento e della diminuzione del rischio 28
Modifiche dell’assicurazione 28
Oneri fiscali a carico del contraente 28
Foro competente 28
Dolo e colpa grave 28
Rinvio alle norme di legge 28
QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO
Termini e modalità di pagamento del premio
28
28
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L’ASSICURAZIONE
Durata temporale dell’assicurazione
29
29
COME DISDIRE L’ASSICURAZIONE 29
Diritto di recesso del contraente 29
Disdetta del contratto 29
Perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell’intermediario che
collabora o di cliente di Assicura agenzia srl 29
Recesso in caso di sinistro 29
Xxxxxxxxxx anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o del finanziamento 30
Rinegoziazione del mutuo o del finanziamento 30
Assicurazione Incendio esplosione e scoppio in abbinamento a Mutuo o Finanziamento 30
Inoperatività della copertura a seguito dell’applicazione di sanzioni 30
NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 31
ALLEGATO 1 - GLOSSARIO 36
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI
COSA È SEMPRE ASSICURATO
I BENI ASSICURABILI
Assimoco assicura, nell’ambito dell’attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l.
Tali beni possono essere:
a) Fabbricati o porzione di fabbricati vuoti e inoccupati con destinazione d’uso commerciale,
artigianale o uffici;
b) Fabbricati in corso di costruzione con destinazione d’uso commerciale, artigianale o uffici;
c) Fabbricati destinati a:
• case accoglienza, case famiglia, comunità alloggio per persone bisognose;
• ospedali, case di cura, case di riposo;
• strutture sociosanitarie, assistenziali, centri di recupero persone disagiate;
• chiese e relative dipendenze;
• box / garage uso privato.
inclusi Macchinario, attrezzature ed arredamento, compresi i Valori, purché attinenti l’attività.
NOTA BENE
Se si assicura un Fabbricato di cui alle categorie a) o b) e successivamente lo stesso viene destinato a qualsiasi tipo di attività o completato, il Contraente/Assicurato è tenuto ad avvisare Assimoco della variazione del Rischio ai sensi di quanto previsto all’Art. 81 - Obbligo di comunicazione dell’aggravamento e della diminuzione del rischio.
CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Le garanzie sono operanti a condizione che:
a) relativamente alle caratteristiche costruttive il Fabbricato abbia:
- strutture portanti verticali, pareti esterne, copertura del Tetto e rivestimenti in materiali incombustibili;
Nelle pareti esterne, nella copertura del Tetto, nei rivestimenti è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici.
- strutture portanti del Tetto, solai e coibentazioni anche in materiali combustibili; Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile.
Tali caratteristiche non sono richieste per:
b) eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all’interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiamo area coperta superiore al 20 % di quella complessiva;
c) installazioni esterne quali verande, dehors purché queste non abbiamo area coperta superiore al 25% di quella complessiva.
Relativamente all’uso del Fabbricato le attività aggravanti il rischio, diverse da quella esercitata, possono occupare una superficie inferiore a 1/3 dell’intera superficie complessiva dei piani del Fabbricato (compresi i sotterranei ma escluso il sottotetto).
Ai fini dell’efficacia dell’Assicurazione è tollerata la presenza di:
- Infiammabili, sia in deposito che in lavorazione, in quantità non superiore a 500Kg;
- Merci speciali in quantità non superiore a 500Kg;
- Esplodenti, esistenti nei fabbricati in quantità non superiore a 1Kg.
VICINANZE CHE POSSONO INFLUENZARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La vicinanza di boschi o depositi di sostanze Esplodenti o Infiammabili, non tenendo conto degli Infiammabili esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del Rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in Polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli Artt. 81 – Obbligo di comunicazione dell’aggravamento e della diminuzione del Rischio e 82 – Modifiche dell’Assicurazione.
È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza, l’esistenza di boschi o depositi di sostanze Esplodenti o Infiammabili qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20mt dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
I DANNI ASSICURATI
Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati, da:
1 Incendio;
2 fulmine;
3 Implosione, Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, a insaputa dell’Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà, con esclusione dei danni provocati da usura, corrosione o difetto del materiale;
4 caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
5 onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
6 sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20mt da esse;
7 urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via e/o su strada privata ad uso pubblico, non appartenenti al Contraente o all’Assicurato né al suo servizio;
8 fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
9 i guasti causati per ordine dell’autorità e quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi garantiti in Polizza;
10 caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
11 autocombustione (combustione spontanea senza fiamma);
Ai fini dell’operatività della garanzia si considerano condizioni essenziali:
- che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;
- che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede;
12 Scoppio od Esplosione, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio, del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli o automezzi in sosta e/o in rimessa, anche di terzi, nell’ambito dell’area di pertinenza del Fabbricato assicurato.
SPESE ASSICURATE
Assimoco, nell’ambito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e della somma assicurata, indennizza, nella forma a “Primo rischio assoluto”, le spese necessarie che siano conseguenza diretta e materiale del danno alle cose assicurate:
1 per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro (esclusi quelli radioattivi disciplinati dal DL 230/95 e successive modifiche o integrazioni) fermo quanto previsto all’Art. 21 – Limite massimo dell’indennizzo;
2 per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui rientranti nella categoria “pericolosi” di cui al D.lgs. 152/2006 e successive modifiche o integrazioni, fino alla concorrenza del 10 % di quanto complessivamente indennizzabile al punto precedente.
3 per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e per ricollocare Macchinario, Attrezzature ed Arredamento assicurati e comunque illesi, resesi necessarie a seguito di Sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, fermo quanto previsto all’Art. 21 – Limite massimo dell’indennizzo;
4 per ricostruire o riparare le Cose particolari. Il Risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal Sinistro.
Assimoco indennizza altresì:
5 le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato, posti a servizio del Fabbricato assicurato, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco dell’erogazione.
Sono comprese:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione od il ripristino di parti del Fabbricato assicurato.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato;
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
6 i costi ed oneri, conseguenti agli eventi assicurati e nei limiti delle somme assicurate, (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, nonché le spese per la eventuale riprogettazione del Fabbricato e per la Direzione Lavori.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti indicati nelle singole garanzie e riportati nello schema riepilogativo.
BUONA FEDE
L’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente Polizza e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un Premio maggiore, l’Assicurato si impegna ad integrare il Premio di Polizza in misura corrispondente al maggior Rischio che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.
OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
FENOMENO ELETTRICO
(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione)
PREMIO AGGIUNTIVO
Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a:
a) impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte, di
Fabbricato o di Macchinario, Attrezzature ed Arredamento;
b) Apparecchiature elettroniche.
Assimoco non indennizza i danni:
- causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non commessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della stipulazione della Polizza
nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.
Per le apparecchiature assicurate che prevedono l’installazione di apparecchi di protezione e stabilizzazione, i danni imputabili a variazione di tensione della rete elettrica di alimentazione saranno indennizzabili solo se installati e funzionanti i suddetti apparecchi.
Per le sole Apparecchiature Elettroniche di cui al punto b) Assimoco non indennizza:
a) i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non sia stato
sottoscritto dall’Assicurato;
b) i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’impianto.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature siano protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione richiesti dal costruttore e conformi alle sue indicazioni.
In caso di inesistenza, mancato allacciamento o mancato funzionamento Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
FURTO FISSI ED INFISSI
(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati) Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, di Furto di Fissi e infissi, sempreché risulti assicurata la partita Fabbricato, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di Furto o rapina consumati o tentati.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ACQUA CONDOTTA E SPESE DI RICERCA
(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati) Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:
a) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel Fabbricato indicato in Polizza e di sua esclusiva pertinenza, con esclusione dei danni alle merci collocate ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo;
b) rottura di tubazioni interrate.
Assimoco non indennizza i danni:
- derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;
- provocati da gelo, umidità e stillicidio;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni. Sono comprese, solo se assicurato il Fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di Fabbricato.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
ACQUA PIOVANA
(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati) Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati dall’acqua piovana e disgelo qualora l’acqua sia penetrata dal Tetto o si sia infiltrata nel Fabbricato in seguito a ingorgo o traboccamento delle grondaie, pluviali o delle condutture di scarico.
Assimoco non indennizza i danni:
a) che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse;
b) indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
c) che si verificassero a fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
d) a cose poste all’aperto o sotto tettoie;
e) a merci poste a meno di 12cm dal livello del pavimento dei locali;
f) da umidità e stillicidio;
g) dovuti a mancata o cattiva manutenzione del Fabbricato.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
GELO
(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati) Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da bagnamento avvenuto per rottura delle tubazioni provocata dal gelo, comprese le spese per riparare o sostituire la parte di tubazione e relativi raccordi danneggiati, nonché le spese conseguenti alla demolizione e ripristino di parti del Fabbricato effettuate per la ricerca della rottura.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
Assimoco non indennizza i danni:
a) provocati dal gelo per rotture di condutture installate all’esterno del Fabbricato anche se interrate;
b) verificatisi in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
OCCLUSIONE E RIGURGITO DI FOGNA
(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati) Assimoco si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio del Fabbricato e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti.
Sono comprese, in caso di danno risarcibile e solo se assicurato il Fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, comprese quelle per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di Fabbricato.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO O SABOTAGGIO
Assimoco risponde:
1 dei Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi;
2 degli altri Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi
- da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.
Assimoco non indennizza i danni:
a) di Xxxxx, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
e) da imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato assicurato;
f) cagionati dai ladri a Fissi e infissi in occasione di Furto o rapina consumati o tentati;
g) subiti da enti mobili posti all’aperto.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Assimoco non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residuati del Sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente sezione.
Relativamente ai danni causati da Terrorismo restano esclusi i danni causati da:
h) contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
i) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
EVENTI ATMOSFERICI
(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati)
Assimoco risponde dei Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:
1 uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
2 bagnamento dovuto a pioggia o grandine penetrate attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Assimoco non indennizza i danni:
causati da:
a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) gelo;
e) neve;
f) cedimento o franamento del terreno;
g) valanghe e slavine;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché i danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;
subiti da:
h) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
i) cancelli, muri di cinta e recinzioni, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, Pannelli solari termici, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
j) enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
k) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), gazebo, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
l) installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole;
m) Serre, tunnel, fungaie;
n) serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento-amianto a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
o) lastre in cemento-amianto o fibrocemento, manufatti di materia plastica, Impianti fotovoltaici, Pannelli solari termici per effetto di grandine.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
RICORSO TERZI E/O LOCATARI
Assimoco, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, risarcisce le somme che l’Assicurato, per capitale, interessi e spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
Assimoco pagherà il Risarcimento anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del Massimale assicurato.
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
c) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
d) quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
e) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
L’Assicurato deve immediatamente informare Assimoco delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Assimoco avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Assimoco. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.
ESEMPIO
Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un Incendio che bruci il Tetto del capannone. L’Incendio si propaga al Tetto del vicino, causando gravi danni. Se ho una Polizza Incendio sul Fabbricato questa mi ripagherà dei danni al mio Tetto e se è compreso il “Ricorso terzi” anche i danni al Tetto del vicino.
È importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti nella “Sezione responsabilità civile”.
RISCHIO LOCATIVO
Assimoco, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le presenti Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, i danni diretti e materiali cagionati da Incendio od altro evento garantito dalla presente Polizza ai locali tenuti in locazione, usufrutto o comodato ad uso gratuito dall'Assicurato.
ESEMPIO
La garanzia Xxxxxxx locativo è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in un immobile oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L’Assicurazione stipulata per il rischio locativo
consente quindi all’inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.
SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO
La garanzia di cui all’Art. 5 – Spese assicurate - punti 1 e 2 si intende prestata per l’ulteriore somma
assicurata indicata alla specifica partita.
EVENTI SPECIALI PLUS
(Garanzia non acquistabile per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati)
Assimoco indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata i Danni materiali e diretti
1 causati dalla grandine ai:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto (se risulta bonificato secondo le tecniche in uso), fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
- Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici. Si intendono comunque esclusi i danni alle Serre.
2 causati agli enti assicurati conseguenti a crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve.
Si intendono esclusi i danni a fabbricati (e relativo contenuto) che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto, nonché a fabbricati (e relativo contenuto) in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tali lavori siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia.
Sono inoltre esclusi i danni causati:
a) da scivolamento della neve sui tetti o comunque dalle coperture del Fabbricato assicurato nonché dal trascinamento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne;
b) da valanghe e slavine;
c) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari e/o fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
3 Causati, se assicurata la partita Fabbricato, a installazioni esterne quali cancelli, muri di cinta e recinzioni, verande e/o dehors (escluso il relativo contenuto); tende e tendoni parasole o frangisole purché installate su strutture fisse a protezione di vetrine, ingressi e finestre, dovuti agli eventi di cui all’Art. 14 – Eventi Atmosferici;
4 Causati, se assicurata la partita Fabbricato, a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (escluso comunque il relativo contenuto) dagli eventi di cui all’Art. 14 – Eventi atmosferici;
Sono comunque esclusi i danni a lastre in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
COSA NON È ASSICURATO
LIMITI DI COPERTURA
I BENI NON ASSICURABILI
Assimoco non assicura:
a) Fabbricati, Macchinari e impianti in stato di inattività;
b) Fabbricati ubicati in paesi esteri;
c) Macchinario, Attrezzature ed Arredamento in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione;
d) Impianti fotovoltaici e Xxxxxxxx solari termici qualora già coperti da apposita Assicurazione.
e) le Apparecchiature elettroniche per la sola garanzia Fenomeno elettrico, se operante, costruite da oltre 10 anni dalla data del Sinistro;
I DANNI NON ASSICURATI
Assimoco non assicura i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) di Furto, rapina, occupazione abusiva;
e) indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
g) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
FRANCHIGIA
Per ogni Sinistro, indennizzabile a termini di Polizza, saranno applicate le franchigie indicate nello schema riepilogativo.
Franchigia
Art./Comma | Garanzia | Franchigia |
Art. 7 a) | Fenomeno elettrico a Fabbricati o Macchinario, Attrezzature ed Arredamento | € 250 |
Art. 7 b) | Fenomeno elettrico a Apparecchiature elettroniche senza palese riscontrabilità di cause esterne | scoperto 5% con minimo di € 1.000 |
Fenomeno elettrico a Apparecchiature elettroniche imputabile a variazione di tensione nella rete elettrica: | € 250 elevata a: - € 300 in caso in cui gli apparecchi di protezione e di stabilizzazione non risultino contestualmente danneggiati. - scoperto 5% dell’importo indennizzabile con il minimo di € 500 in caso di inesistenza o mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione. |
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
Art. 10 | Acqua piovana | € 1.000 |
Art. 13 | Tumulti, scioperi, sommosse, | € 1.000 |
Art. 13 | Terrorismo o sabotaggio | € 3.000 |
Art. 14 | Eventi atmosferici | € 1.000 |
Art. 18/1 | Grandine su elementi fragili | € 1.000 |
Art. 18/2 | Sovraccarico neve (pacchetto | € 1.000 |
Art. 18/4 | Eventi atmosferici su tettoie e | € 1.000 |
Ogni altra causa | € 250 |
COSA SONO LA FRANCHIGIA E LO SCOPERTO
La Franchigia corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell’Assicurato e l’inserimento della stessa tra le clausole contrattuali consente di limitare l’entità del Premio assicurativo. Ad esempio, se un danno accertato è pari a 5.000 euro e la Franchigia fissa è di 1.000 euro l’Indennizzo sarà di 4.000 euro.
Lo Scoperto, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale sull’importo del danno accertato. Con la Franchigia e lo Scoperto anche il Contraente si fa carico di parte del Rischio che si possa verificare un evento dannoso e ciò comporta anche una riduzione del Premio.
RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata con i limiti di Xxxxxxxxxx indicati nel seguente schema riepilogativo:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI | ||
Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo |
1/c | Valori | € 5.000 per annualità assicurativa |
4/1,2 | Incendio, Fulmine | La somma assicurata |
4/3 | Implosione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi | La somma assicurata |
4/4 | Caduta aeromobili | La somma assicurata |
4/5 | Onda sonica | La somma assicurata |
4/6 | Sviluppo di fumi, gas, vapori | La somma assicurata |
4/7 | Urto di veicoli | La somma assicurata |
4/8 | Fumo | La somma assicurata |
4/9 | Danni causati per ordine delle Autorità | La somma assicurata |
4/10 | Caduta rovinosa di ascensori e montacarichi | La somma assicurata |
4/11 | Autocombustione | La somma assicurata |
4/12 | Scoppio o esplosione del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli | La somma assicurata |
5/1 | Demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro | 15 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura, Arredamento con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa |
5/2 | Demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residuati “pericolosi” | 1,5 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, Macchinario, attrezzatura e Arredamento con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa |
5/3 | Rimuovere e per ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento assicurati e comunque illesi | € 10.000 per annualità assicurativa |
5/4 | Ricostruire cose particolari | € 10.000 per annualità assicurativa |
5/5 | Le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | € 5.000 per annualità assicurativa |
5/6 | Costi e/o oneri per la ricostruzione del fabbricato | 5 % dell’importo indennizzabile con il massimo di € 10.000 per annualità assicurativa |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | ||
7 | Fenomeno Elettrico | La somma assicurata |
8 | Furto di fissi e infissi | La somma assicurata |
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo - € | |
9/a | Acqua condotta e spese di ricerca | La somma assicurata con il limite di € 10.000 per annualità assicurativa per spese di ricerca e riparazione del guasto | |
9/b | Rottura tubazioni interrate | € 5.000 per annualità assicurativa con il sottolimite di: € 2.500 per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto | |
10 | Acqua piovana | La somma assicurata | |
11 | Gelo | La somma assicurata | |
12 | Occlusioni di tubazioni e rigurgiti di fogna | La somma assicurata con il sottolimite di € 1.000 per spese di ricerca e riparazione del guasto | |
13 | Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio | La somma assicurata con il limite del 50 % della somma assicurata per atti di terrorismo | |
14 | Eventi Atmosferici | La somma assicurata, con il massimo di € 15.000 per impianti fotovoltaici | |
15 | Ricorso terzi e/o locatari | La somma assicurata | |
16 | Rischio locativo | La somma assicurata | |
17 | Spese demolizione e sgombero in aumento | La somma assicurata | |
18/1 | Grandine | € 15.000 per annualità assicurativa | |
18/2 | Sovraccarico neve | 50 % della somma assicurata alle partite Fabbricato, | |
Macchinario, attrezzatura | e Arredamento | ||
18/3 | Eventi atmosferici causati a installazioni esterne | € 15.000 per annualità assicurativa | |
18/4 | Eventi atmosferici causati a fabbricati/tettoie aperti da uno o più lati | 5 % della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il massimo di € 25.000 per annualità assicurativa | |
29 | Onorari dei periti | 5% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di 10.000 |
DOVE VALE LA
COPERTURA
VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA
L’Assicurazione vale nell’ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.
Nel caso in cui l’attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo di trasloco, sia
nel vecchio che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del
trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo.
In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto all’Art. 81 – Obbligo di comunicazione
dell’aggravamento e della diminuzione del Rischio.
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:
1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Assimoco;
2 darne avviso scritto all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la Polizza oppure ad
Assimoco entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
3 fare, nei cinque giorni successivi da quando ne ha avuto conoscenza, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad Assimoco;
4 conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Assimoco o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di una di tali incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. In caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del Sinistro.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure,
2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio, nonché verificare se il Contraente e/o Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di Sinistro;
3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ONORARI DEI PERITI
Assimoco si obbliga, nell’ambito della somma assicurata, in caso di Sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito e ciò, complessivamente, fino a concorrenza del 5% del danno indennizzabile a termini di Polizza, con il massimo di € 10.000.
Resta convenuto che il Contraente è tenuto a dimostrare ad Assimoco le somme pagate al perito od ai periti anzidetti.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo.
NOTA BENE
L’esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:
1 le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile medesimo.
Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del Sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di Risarcimento.
FORMA DELL’ASSICURAZIONE – VALORE A NUOVO
L’Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo. Per “Valore a nuovo” si intende:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato
assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Sono esclusi Preziosi, Valori e Beni pregiati, nonché fabbricati, macchinari o impianti in stato di inattività.
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Le garanzie di cui alla sezione Incendio sono prestate nella forma Valore a nuovo e più precisamente:
1 per fabbricati si stima:
a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2 per Macchinario, Attrezzature ed Arredamento si stima:
a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
b) deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
3 per merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
4 per supplemento di indennità si stima l’importo che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per Fabbricato, Macchinario, Attrezzature ed Arredamento, determina l’indennità complessiva calcolata in base al “Valore a nuovo”.
Agli effetti dell’Art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo “Valore a nuovo” è dato dall’intero ammontare del
supplemento medesimo;
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
b) inferiore al rispettivo “Valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata sola una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale Assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, diventa nullo.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento
d’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Agli effetti dell’Indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun Fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente 1 e 2 sopra riportati.
Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
5 per Beni pregiati si stima il costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro.
6 per titoli di credito si stabilisce che:
a) Assimoco, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle
rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire ad Assimoco l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione
vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
NOTA BENE
Per Valore a nuovo s’intende una particolare formula assicurativa la quale prevede, in caso di legittimazione al Risarcimento, un rimborso di pari entità alla spesa che necessariamente andrebbe sostenuta per la completa riparazione o comunque per il nuovo acquisto del bene oggetto della Polizza.
Ha ad oggetto quindi il valore del bene, garantendone il Risarcimento senza tener conto del livello
di degrado, o del rendimento economico o dell’uso del bene stesso.
ESEMPIO
Incendio Fabbricato con danno totale ad una pavimentazione in legno.
Costo di ripristino del pavimento: € 5.000;
Valore a stato d’uso del pavimento € 3.500; supplemento di Indennizzo € 1.500
Indennizzo: € 5.000.
ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Se dalle stime effettuate con le modalità di cui all’Art. 34 – Determinazione dell’ammontare del danno - risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, Assimoco risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.
Resta comunque convenuto fra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui:
- tale eccedenza risulti essere minore del 20%;
- l’ammontare del danno, calcolato con le modalità di cui all’Art. 34 – Determinazione dell’ammontare del danno - comprensivo del supplemento d’indennità (al lordo di eventuali franchigie o scoperti che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell’Indennizzo) non risulti essere superiore ad € 3.000.
ESEMPIO
Applicazione Regola proporzionale:
Valore immobile: 100.000 euro
Valore assicurato in Polizza: 50.000 euro
In caso di Danno totale: Indennizzo pari a 50.000 euro
In caso di Danno parziale ad es. di € 10.000: Indennizzo pari a 5.000 euro (poiché in Polizza
l’Assicurato ha previsto un valore pari al 50% del valore dell’immobile)
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni
OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx e su richiesta dell’Assicurato presentata almeno 60 gg. dopo la data di denuncia, Assimoco anticipa un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.
Questo anticipo sull'Indennizzo sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni:
1 che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore a € 50.000;
2 che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l’indennizzabilità del Sinistro;
3 che il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di Sinistro;
4 che non sussistano sull’immobile oggetto di Assicurazione vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche;
5 che l’Assicurato non si trovi in stato fallimentare.
L’acconto non potrà comunque essere superiore ad € 500.000 qualunque sia l’ammontare stimato
del Sinistro.
Nel caso in cui l’Assicurazione sia stipulata in base al Valore a nuovo, la determinazione
dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante gli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione Cristalli
SEZIONE CRISTALLI
COSA È SEMPRE
ASSICURATO
I BENI ASSICURABILI
Assimoco assicura, nell’ambito dell’attività svolta, i beni dei correntisti delle Banche, degli associati
agli intermediari e dei dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con
Assicura Agenzia S.r.l. nonché quelli dei clienti di Assicura Agenzia S.r.l. Tali beni possono essere:
- Lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
- Lastre costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all’esterno dei fabbricati purché nell’area di pertinenza dello studio/ufficio, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni.
I DANNI ASSICURATI
Assimoco si obbliga nei limiti e alle condizioni che seguono a risarcire:
a) le spese, comprensive di quelle per il trasporto e l’installazione, necessarie per la sostituzione delle Lastre, anche di terzi, rotte in seguito a un qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
b) le spese per la demolizione e lo sgombero e lo smaltimento dei residuati del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata.
COSA NON È ASSICURATO
LIMITI DI COPERTURA
I BENI NON ASSICURABILI
Assimoco non assicura:
a) le Lastre oggetto di compravendita;
b) i lucernari;
c) le Lastre aventi valore artistico e/o d’antiquariato;
d) le Lastre di fabbricati in corso di costruzione.
I DANNI NON ASSICURATI
Assimoco non indennizza i danni:
a) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, assestamenti del Fabbricato, crollo totale o parziale del Fabbricato;
b) determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato;
c) derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
d) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
f) derivanti da vizi di costruzione, difettosa installazione, mancanza o carenza di manutenzione;
g) alle sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
h) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria o
di riadattamento dei locali nei quali si svolge l’attività esercitata;
i) derivanti da eventi indennizzabili a termini della sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni e della sezione furto e rapina, se operanti.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza.
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
RIEPILOGO DEI LIMITI E DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata con i limiti di Indennizzo e/o con l’applicazione della Franchigia/Scoperto indicati nel seguente schema riepilogativo:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE CRISTALLI | |||
Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Franchigia |
39 | Ogni causa | € 2.000 per singola lastra con il massimo di € 1.000 per le insegne comprensivi delle eventuali spese di demolizione e sgombero e smaltimento | 250 |
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione Cristalli
DOVE VALE LA
COPERTURA
VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA COPERTURA
L’Assicurazione vale nell’ubicazione indicata in Polizza, entro i confini della Repubblica Italiana.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario a cui è assegnata la Polizza oppure ad Assimoco entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza. Il Contraente o l’Assicurato ha inoltre l’obbligo di conservare i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del Sinistro onde contribuire all’accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. In caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del Sinistro.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure,
2 a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da Assimoco ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
In caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
COMPITI DEI PERITI
I periti devono:
1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il Rischio, nonché verificare se il Contraente e/o Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di Sinistro;
3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contradditorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per Assimoco ed uno per il Contraente.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione Cristalli
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’Indennizzo.
NOTA BENE
L’esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:
1 le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
2 le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile medesimo.
Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del Sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di Risarcimento.
FORMA DELL’ASSICURAZIONE – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la Regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile.
NOTA BENE
Cosa significa Primo rischio assoluto?
L'Assicurazione a Primo rischio assoluto è la forma di Assicurazione che impegna la compagnia assicuratrice ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma assicurata, anche se quest'ultima risulta inferiore al valore reale (valore di ricostruzione) dei beni assicurati (valore assicurabile) senza applicare la Regola proporzionale.
Esempio applicazione Primo rischio assoluto
Valore immobile: 100.000 euro
Valore assicurato in Polizza: 50.000 euro (massimo danno che l’Assicurato ritiene di poter subire in caso di Sinistro)
In caso di Danno totale: Indennizzo pari a 50.000 euro (massima esposizione) In caso di Danno parziale ad es. di 10.000 euro: Indennizzo pari a 10.000 euro
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è determinato in base alle spese occorrenti per il rimpiazzo delle Lastre
danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche.
OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione Responsabilità Civile
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
COSA È SEMPRE ASSICURATO
DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE
Assimoco assicura i correntisti delle Banche e gli associati agli intermediari ed i dipendenti dei distributori, inclusi i loro Familiari, che collaborano con Assicura Agenzia S.r.l. nonché i clienti di Assicura Agenzia S.r.l.
I destinatari sono tutelati per danni involontariamente cagionati a terzi collegati ad immobili di cui sono proprietari o locatari.
I DANNI ASSICURATI - RCT
1 Responsabilità civile della proprietà dei Fabbricati
(Garanzia non operante per fabbricati in corso di costruzione)
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati, il cui valore è indicato in Polizza, compresa la responsabilità derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione.
L’Assicurazione è estesa i Danni corporali e materiali conseguenti:
a) a lavori di ordinaria manutenzione; qualora tali lavori siano affidati a terzi, la garanzia opera a
favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
b) a spargimento d’acqua verificatosi a seguito di guasti o rotture accidentali degli impianti idrici, di riscaldamento e/o condizionamento, compresi i danni conseguenti a rigurgiti di fogna, ma sempreché gli impianti siano di stretta pertinenza del Fabbricato assicurato;
c) ad Incendio, Xxxxxxx ed Esplosione del Fabbricato di proprietà dell’Assicurato per i danni provocati a persone o a Cose di terzi, e ciò a parziale deroga di quanto disposto all’Art. 58 – I danni non assicurati - lettera i);
Qualora per la presente garanzia fosse valida ed operante analoga Assicurazione Incendio,
l’Assicurazione opererà in secondo rischio e cioè solo per l’eccedenza rispetto ai massimali e/o
limiti di Risarcimento assicurati con la predetta Assicurazione Incendio;
d) alla proprietà di parchi, aree verdi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni a condizione che siano di diretta pertinenza del Fabbricato;
e) alla quota parte di proprietà dell’Assicurato, quando quest’ultima sia riferita ad una singola porzione di Fabbricato e per i danni di cui debba rispondere in proprio; per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali altri soggetti;
f) alla mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, da piante, nonché
da marciapiedi o dalle aree di accesso all’Azienda;
g) a interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Danni materiali per i quali l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge.
Assimoco inoltre, fermo quanto disposto all’Art. 58 – I danni non assicurati - non indennizza i danni:
- a Cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- corporali e materiali derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- materiali derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- corporali e materiali derivanti dall’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di arti e professioni esercitate dall’Assicurato o da terzi nei Fabbricati assicurati;
- causati da Fabbricati adibiti ad uso civile/abitativo;
- causati da Fabbricati ubicati al di fuori dei confini della Repubblica Italiana;
- causati da Fabbricati in cattivo stato di manutenzione e conservazione.
2 Veicoli in sosta nell’area dei Fabbricati
(Garanzia non operante per fabbricati in corso di costruzione e per fabbricati vuoti e inoccupati) La garanzia comprende i Danni materiali agli autoveicoli o motoveicoli di terzi, degli addetti e delle persone delle cui prestazioni si avvale l’Assicurato, stazionanti nelle aree adibite a parcheggio
poste nell’ambito dei Fabbricati. Assimoco non indennizza:
a) i danni da Xxxxx, quelli conseguenti al mancato uso degli autoveicoli/motoveicoli e quelli alle
Cose situate sui/nei veicoli stessi;
b) i danni causati da atti vandalici o comunque provocati senza una qualsivoglia responsabilità
diretta dell’Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere.
Assimoco corrisponderà l'Indennizzo applicando i limiti, le franchigie e gli scoperti riportati nello schema riepilogativo.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione Responsabilità Civile
CHI E COSA NON È ASSICURATO
PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini dell’Assicurazione Responsabilità Civile non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di
cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL, eventuali subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia, comprese qualsiasi
attività complementare svolta presso dipendenze dell’Assicurato;
d) le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
I DANNI NON ASSICURATI
L’Assicurazione responsabilità civile di cui all’Art. 56 - I danni assicurati - RCT non comprende i danni:
a) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per
l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
e) derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
f) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
g) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di Terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.
L’Assicurazione di cui all’Art. 56 – I danni assicurati - RCT - non comprende altresì i danni:
h) alle Cose e/o merci trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e/o scarico dai mezzi, sia in sosta nell’ambito di dette operazioni; alle Cose e/o merci che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
i) da Furto e quelli a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o che lo stesso detenga, salvo, se operante, quanto previsto all’Art. 56 – I danni assicurati - punto 1-c);
j) di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
k) a condutture ed impianti sotterranei in genere inclusi quelli ad essi conseguenti; i danni a Cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati; i danni a fabbricati ed a Cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno da qualunque causa determinati;
l) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
m) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
n) alle persone trasportate su veicoli e/o natanti a motore;
o) derivanti dalla conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
p) da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all’Art. 56 – I danni assicurati - punto 1-g;
q) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo; quando l’Assicurazione è stipulata per assicurare uno studio professionale e/o una Società di professionisti, sono esclusi i Danni corporali, materiali e patrimoniali inerenti la responsabilità di natura professionale derivante dall’erogazione delle prestazioni professionali esercitate dall’Assicurato;
r) da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione Responsabilità Civile
LIMITI DI COPERTURA
EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è efficace per i sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo annuale, annuale più frazione di anno e/o temporaneo, sempreché tali sinistri siano conseguenti ad eventi accidentali posti in essere durante tali periodi.
MASSIMALI
L’Assicurazione è prestata sino a concorrenza dei massimali indicati in Polizza che rappresentano il massimo esborso di Assimoco per ogni Sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto di Assicurazione.
Detti massimali, in presenza di clausole speciali, sono ridotti nei limiti e per gli importi – compresi e non in aggiunta – espressamente indicati nello schema riepilogativo.
Il Massimale stabilito resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.
Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi del presente contratto, l’Assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dall’Assicurazione l’obbligo di Risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO
Il Premio della garanzia responsabilità civile della proprietà è calcolato in base al valore di ricostruzione a nuovo dei fabbricati di proprietà comunicato dal Contraente/Assicurato e indicato in Polizza.
Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al Valore a nuovo dei Fabbricati. Se al momento del Sinistro il Valore a nuovo supera di oltre il 20% il valore dichiarato in Polizza dall'Assicurato, Assimoco risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e in ogni caso nel limite del Massimale ridotto in eguale proporzione.
FRANCHIGIA E SCOPERTO
L’Assicurazione opera con l’applicazione per ciascun Sinistro indennizzabile di una Franchigia
assoluta o di uno Scoperto con un eventuale minimo riportati nello schema riepilogativo.
Pertanto, Assimoco risponderà dei sinistri solamente qualora l’Indennizzo superi l’ammontare della
Franchigia/Scoperto e limitatamente alla parte eccedente.
RIEPILOGO DEI LIMITI DELLE GARANZIE
La garanzia è prestata con i limiti di Indennizzo e/o con l’applicazione della Franchigia/Scoperto
indicati nel seguente schema riepilogativo:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI | |||
Articolo/ Comma | Garanzia | Limite indennizzo | Franchigia / Scoperto |
56/1 | Responsabilità civile della proprietà dei Fabbricati | Il massimale assicurato | € 250 per danni a cose |
56/1 lettera g | Interruzione o sospensione di attività | € 100.000 | 10 % con il minimo di € 250 danni a cose |
56/2 | Veicoli in sosta nell’area dei fabbricati | € 50.000 solo danni a cose | € 250 danni a cose |
DOVE VALE LA COPERTURA
VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione Responsabilità Civile - punti 1 e 2 - vale per i sinistri verificatisi entro i confini della Repubblica Italiana.
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto (all’Intermediario al quale è
assegnato il contratto oppure ad Assimoco) entro cinque giorni da quando ne ha avuto
conoscenza.
Deve inoltre fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro successivamente a lui pervenuti.
Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, Assimoco ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 del Codice Civile).
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione Responsabilità Civile
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Assimoco rinuncia all'azione di rivalsa, salvo il caso di dolo, verso:
1 committenti e/o fornitori;
2 le imprese associate e/o collegate od affiliate alla Contraente o di qualsiasi altro Ente nel quale la Contraente e/o l’Assicurato abbia partecipazioni azionarie;
3 amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell’Assicurato e/o di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità.
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile medesimo.
Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del Sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di Risarcimento.
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE DI RESISTENZA
Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e
tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Assimoco ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico di Assimoco le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nel contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx le spese vengono ripartite tra Assimoco e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Assimoco non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.
OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’Indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’“Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento avverrà quando l'Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione Assistenza
SEZIONE ASSISTENZA
COSA È SEMPRE ASSICURATO
IL FORNITORE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA GARANZIA ASSISTENZA
In caso di Sinistro, le Prestazioni della Garanzia Assistenza, descritte negli articoli di questa sezione delle Condizioni di Assicurazione, sono fornite da da BLUE ASSISTANCE – Xxx Xxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011, in forza di una specifica convenzione stipulata tra la stessa BLUE ASSISTANCE ITALIA S.p.A. (di seguito denominata Blue Assistance) e Assimoco S.p.A.
I BENI ASSICURABILI
Sono assicurabili e possono fruire delle Prestazioni della Garanzia Assistenza solo i proprietari e/o locatari dei beni immobili e mobili, posti nelle ubicazioni assicurate, e ad uso esclusivo dell’attività dichiarata in Polizza.
PRESTAZIONI ASSICURATE
Blue Assistance, in caso di emergenza, invierà presso l’ubicazione assicurata e su richiesta del
Contraente/Assicurato:
1 un elettricista se manca la corrente elettrica in tutti i locali assicurati a causa di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, oppure a causa di un guasto o dello scasso dell’impianto di allarme;
2 un fabbro se è impossibile accedere ai locali assicurati a causa:
a) del Furto, dello smarrimento o della rottura delle chiavi, o a causa del guasto o dello scasso delle serrature;
b) dello scasso di fissi ed infissi, a seguito di Xxxxx tentato o consumato, Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali.
3 un frigorista nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell’impianto elettrico o della valvola termostatica, si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione che possa determinare un danno alle merci in refrigerazione.
4 un serrandista nei seguenti casi:
a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che
rendano impossibile l’accesso;
b) quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento.
5 un idraulico, nei seguenti casi:
a) se i Fabbricati sono allagati o se, in essi, manca l’acqua o ci sono infiltrazioni a causa della rottura, dell’otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dei fabbricati assicurati a
causa dell’otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
c) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento nei Fabbricati assicurati;
d) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamento dei fabbricati assicurati;
6 personale specializzato in tecniche di asciugatura per il salvataggio o il risanamento dei fabbricati e del relativo contenuto, nei seguenti casi:
a) se, in un punto qualsiasi dei fabbricati assicurati, si è verificato un allagamento o un’infiltrazione d’acqua a causa della rottura, dell’otturazione o di un guasto delle tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) se è impossibile scaricare le acque nere degli impianti igienico-sanitari dei fabbricati assicurati a
causa dell’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico;
7 un sorvegliante se risulta compromessa la sicurezza dei fabbricati assicurati a causa di atti di vandalismo, di Furto o di tentato Furto;
Blue Assistance si obbliga a fornire all’amministratore dell’attività assicurata e dietro sua richiesta, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata qualora lo stesso si trovi in una località posta a oltre 50 Km dal comune di residenza dell’Assicurato in Italia o all’estero e a causa di Furto, tentato Furto, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, o altro danno per cui sia prevista l’attivazione di una delle precedenti Prestazioni debba rientrare immediatamente presso l’ubicazione assicurata. Nel caso in cui l’Amministratore, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, Blue Assistance metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione Assistenza
COSA NON È ASSICURATO
I BENI NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili:
- i beni immobili e mobili posti in ubicazioni diverse da quelle assicurate;
- I fabbricati vuoti ed inoccupati;
- I fabbricati in corso di costruzione.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
QUANDO NON SI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
Blue Assistance non fornirà alcuna prestazione:
a) per i sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) per i danni causati da dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, da
abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
c) per i danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o
conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Ogni diritto nei confronti di Assimoco si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha
dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 del Codice Civile.
QUANDO NON SI HA DIRITTO ALL’INVIO DI TECNICI PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Blue Assistance non è tenuta all’invio:
1 dell’elettricista, previsto dall’Art. 71 – Prestazioni assicurate - punto 1, se la mancanza di
corrente elettrica nell’immobile assicurato è stata causata da:
a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato o dei suoi collaboratori;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell’azienda a monte del contatore.
2 di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura per i casi previsti alle lettere a) e b) punto 5 e lettere a) e b) punto 6 dall’Art. 71 – Prestazioni assicurate – relativamente a:
a) sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
b) sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dei fabbricati assicurati;
c) sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato e dei suoi collaboratori;
d) interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore.
e) danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.
3 di un idraulico o di personale specializzato in tecniche di asciugatura per i casi previsti alle lettere c) e d) punto 5 e lettere a) e b) punto 6 dall’Art. 71 – Prestazioni assicurate – relativamente a sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
LIMITI DI COPERTURA
LIMITI DI COPERTURA PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Tutte le Prestazioni della Sezione Assistenza vengono erogate direttamente da Blue Assistance o da soggetti esplicitamente autorizzati da Blue Assistance ad erogarle.
Tutte le Prestazioni di Assistenza sono fornite, nel corso di un’annualità assicurativa di validità
della Polizza, fino ad un massimo di 3 (tre) volte per singola tipologia.
Qualora non si usufruisca di una o più Prestazioni, Blue Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Gli interventi su immobili di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che Blue Assistance avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.
Se per la Sezione Assistenza sono state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori e se ne è stata attivata una diversa da quella contratta con Assimoco, Blue Assistance erogherà le Prestazioni previste solo nella misura necessaria a rimborsare, per l’immobile assicurato, gli
eventuali maggiori costi addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha emesso la Polizza attivata.
DIRITTO DI RIVALSA PER I DANNI ATTRIBUIBILI ALLA RESPONSABILITÀ DI TERZI
Qualora si accerti che le Prestazioni della Sezione Assistenza siano state erogate a seguito di danni attribuibili alla responsabilità di terzi o del condominio, Blue Assistance potrà rivalersi direttamente
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Sezione Assistenza
verso i responsabili di tali danni per l'intero costo delle Prestazioni erogate.
LIMITI DI COPERTURA PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA
La garanzia è prestata con i limiti di Indennizzo indicati nello schema riepilogativo di seguito riportato:
SCHEMA RIEPILOGATIVO – SEZIONE Assistenza | ||
Art./Comma | Garanzia | Limite indennizzo |
71/1 | Elettricista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
71/2 | Fabbro | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
71/3 | Frigorista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
71/4 | Serrandista | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
71/5 | Idraulico | € 350 per sinistro e € 700 per annualità assicurativa |
71/6 | Personale specializzato in tecniche di asciugatura | € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
71/7 | Sorvegliante | € 500 per sinistro e per annualità assicurativa |
123 | Rientro anticipato | € 500 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall’Italia € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa per rientri dall’estero |
DOVE VALE LA
COPERTURA
VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA ASSISTENZA
I beni immobili e mobili assicurati devono essere ubicati entro i confini della Repubblica italiana.
OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO
OBBLIGO DI PREVENTIVA RICHIESTA TELEFONICA DELLE PRESTAZIONI DELLA GARANZIA
ASSISTENZA
Per poter fruire delle Prestazioni previste dalla Sezione Assistenza, il Contraente/Assicurato dovrà sempre richiederle telefonicamente a Blue Assistance, componendo uno dei seguenti numeri telefonici:
800 257 114 (numero verde), se chiama dall’Italia;
x00 00 00 000 000 (numero a pagamento), se chiama dall’Estero o dall’Italia.
I numeri sopraindicati sono operativi 24 ore su 24.
Durante la telefonata di richiesta, il Contraente/Assicurato deve comunicare con precisione:
- il tipo di prestazione di cui necessita;
- l’indirizzo dell’ubicazione assicurata;
- il suo nome e cognome;
- il numero di Polizza preceduto dalla sigla: ASSF;
- l’indirizzo del luogo in cui si trova;
- il numero telefonico al quale Blue Assistance lo richiamerà.
Nessun rimborso e nessun Indennizzo saranno erogati al Contraente/Assicurato, se, subito dopo il Sinistro, non avrà richiesto telefonicamente a Blue Assistance le Prestazioni garantite, salvo il caso in cui non possano mettersi in contatto con Blue Assistance per causa di forza maggiore (come, ad esempio, l’intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza). Il Contraente/Assicurato è tenuto a documentare in maniera esaustiva tale eventuale causa di forza maggiore (tramite l’invio del verbale delle forze dell’ordine e/o del certificato del pronto soccorso). Se l’Assicurato ha stipulato più assicurazioni per il medesimo Rischio è obbligato a dare avviso del Sinistro ad Assimoco ed a Blue Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza della garanzia. Nel caso in cui Il Contraente abbia già attivato la garanzia con altra o altre Compagnie Assicuratrici, le Prestazioni qui garantite, fermi i limiti previsti, si intendono operanti per gli eventuali maggiori costi sostenuti dallo stesso e non corrisposti dalle altre Compagnie Assicuratrici.
OBBLIGO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DI RIMBORSARE LE PRESTAZIONI NON DOVUTE
Il Contraente/Assicurato è obbligato a fornire, in originale, tutta la documentazione (giustificativi, fatture, ricevute, ecc.) che Blue Assistance richiederà e riterrà necessaria per l’erogazione delle Prestazioni previste dalla Garanzia Assistenza.
Il Contraente è tenuto a rimborsare ad Assimoco le spese da essa sostenute per l’erogazione di
Prestazioni di assistenza che dovessero rivelarsi contrattualmente non dovute.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Parte comune a tutte le garanzie
PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE
OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’AGGRAVAMENTO E DELLA DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del Rischio Assimoco è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Assimoco l’eventuale aggravamento del Rischio mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo di telefax. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati da Assimoco possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione.
ESEMPIO
Aggravamento del Rischio: uno dei fabbricati assicurati (negozio) viene ampliato con la costruzione di deposito; in tal caso il Rischio deve essere rivalutato, considerando il possibile aumento di valore dell’immobile.
Diminuzione del Rischio: uno dei fabbricati assicurati (negozio) viene venduto a terzi; in tal caso il
Premio del contratto deve essere adeguato non considerando più l’immobile alienato.
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazioni devono essere provate per iscritto.
ONERI FISCALI A CARICO DEL CONTRAENTE
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Le aliquote fiscali applicate sono pari al:
a) 22,25% per le Sezioni Incendio, Eventi Naturali ed Altri Danni ai Beni e Responsabilità Civile;
b) 21,25% per la Sezione Cristalli;
c) 10,00% per la Sezione Assistenza.
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Contraente
o dell’Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica.
DOLO E COLPA GRAVE
Assimoco esclude i danni causati con dolo del Contraente e/o Assicurato.
Ad eccezione della Sezione Furto e Rapina Assimoco indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.
È altresì compreso il dolo delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui derogato, valgono le norme di Legge.
QUANDO E COME
PAGARE IL PREMIO
TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può pagare il Premio all’Intermediario assicurativo o ad Assimoco tramite:
1 SEPA (addebito sul C/C);
2 Bonifico bancario con accredito sull’apposito conto corrente intestato ad Assimoco
3 Altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge, qualora l’intermediario assicurativo ne sia abilitato. Il primo Premio o la prima rata di Premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto.
Si precisa che:
1 Nel caso di pagamento tramite SEPA, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, o dalla data di emissione della Polizza stessa se successiva, a condizione che lo stesso abbia buon esito o, in caso contrario, che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni;
2 In caso di pagamento effettuato tramite bonifico, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data dell’ordine del Bonifico stesso con esecuzione immediata da parte del cliente, a condizione che lo stesso abbia buon esito; tuttavia nel caso di ordine di bonifico con indicazione di esecuzione posticipata, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di esecuzione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di pagamento successivi, l’Assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende in vigore dalle ore 24 del giorno
del pagamento, xxxxx le successive scadenze ed il diritto di Assimoco al pagamento dei premi
scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Parte comune a tutte le garanzie
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE
L’ASSICURAZIONE
COME DISDIRE
L’ASSICURAZIONE
DURATA TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE
A parziale deroga dell’Art. 1899 del Codice Civile l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto ha durata minima:
• trimestrale per i Fabbricati vuoti ed inoccupati e per i Fabbricati in corso di Costruzione;
• annuale in tutti gli altri casi.
L’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e cosi successivamente.
L’Assicurazione termina:
1 quando il Contraente o Assimoco inviano disdetta secondo le modalità di cui agli Artt. 89 –
Diritto di recesso del Contraente, 90 – Disdetta del contratto - e 92 – Recesso in caso di sinistro;
2 quando il Contraente perde la qualifica di correntista o di associato all’Intermediario o dipendente del distributore cosi come previsto dall'art.91 - perdita della qualifica di correntista o di associato o dipendente dell’intermediario che collabora con Assicura Agenzia S.r.l.
DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
Il diritto di recesso è operante solo se nella scheda di Polizza è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco S.p.A. – Centro Leoni- Edificio B – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX (XX), oppure tramite PEC da inviare a: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella Scheda di Polizza.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.
Il Contraente avrà diritto al rimborso del Premio pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di Assicurazione.
ESEMPIO
Premio imponibile di Polizza € 100
Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)
Polizza annuale con 360 gg di copertura
Premio da rimborsare = Premio imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati) - € 100 x (gg 320 / gg 360) = € 88,88 da rimborsare
DISDETTA DEL CONTRATTO
In mancanza di disdetta del Contraente o di Assimoco, mediante l’invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata annuale è prorogata per un anno e cosi successivamente.
Nel caso in cui la comunicazione di esercizio della facoltà di disdetta non sia pervenuta ad Assimoco entro tali termini, il contratto si rinnoverà ancora per un anno e la disdetta verrà tenuta valida per l’annualità successiva senza che il Contraente sia tenuto ad inviare ulteriori comunicazioni ad Assimoco.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI CORRENTISTA O DI ASSOCIATO O DIPENDENTE
DELL’INTERMEDIARIO CHE COLLABORA O DI CLIENTE DI ASSICURA AGENZIA SRL
Nel caso in cui il Contraente perda la qualifica di correntista o associato dell’intermediario o dipendente del distributore o di cliente di Assicura Agenzia S.r.l., l’Assicurazione rimarrà comunque in vigore fino alla scadenza, senza rinnovarsi tacitamente
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo Assimoco può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra parte.
La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o dalla data di ricezione della posta elettronica certificata. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Assimoco rimborsa la parte di Premio pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di Rischio non corso.
Assimoco provvede alla revoca della delega di addebito - di tale rata e di quelle successive - sul rapporto di conto corrente, mediante i quali i premi sono pagati tramite procedura SEPA, intrattenuto dal Contraente con il proprio Istituto di Credito.
L’eventuale incasso di premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di Assimoco ad avvalersi della facoltà di recesso.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Parte comune a tutte le garanzie
ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O DEL FINANZIAMENTO
Qualora l’Assicurazione sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario o a un finanziamento e lo stesso venga estinto anticipatamente, il Contraente potrà chiedere alternativamente:
1 la continuazione della presente Xxxxxxx, in accordo con il nuovo soggetto mutuante o ente finanziatore, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con Assimoco che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle prestazioni (vincolo);
2 l’estinzione della presente Polizza. In tal caso il Contraente avrà diritto al rimborso del Premio
imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il Xxxxxxx è cessato.
MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO | |
Esempio di calcolo premio annuale | |
Durata copertura assicurativa in giorni | 365 |
Durata copertura del premio | 365 |
Xxxxxx trascorsi dall’effetto | 170 |
Caricamenti | 58% |
Premio versato lordo | € 250,00 |
Imposte | € 45,50 |
Premio versato netto | € 204,50 |
Premio di rischio da rimborsare | € 45,89 |
Caricamenti da rimborsare | € 63,36 |
Importo totale rimborsato | € 109,25 |
Esempio di calcolo premio unico | |
Durata copertura assicurativa in giorni | 3650 |
Durata copertura del premio | 3650 |
Giorni trascorsi dall’effetto | 1700 |
Caricamenti | 58% |
Premio versato lordo | € 2.500,00 |
Imposte | € 455,01 |
Premio versato netto | € 2044,99 |
Premio di rischio da rimborsare | € 458,86 |
Caricamenti da rimborsare | € 633,67 |
Importo totale rimborsato | € 1092,53 |
RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO
Nel caso il mutuo o il finanziamento sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente Polizza continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della Polizza o al momento della rinegoziazione del contratto di mutuo o di finanziamento la presente Assicurazione potrà essere integrata mediante una nuova Polizza a nuove condizioni da concordare fra le Parti.
ASSICURAZIONE INCENDIO ESPLOSIONE E SCOPPIO IN ABBINAMENTO A MUTUO O FINANZIAMENTO
Nel caso in cui l’Assicurazione sia emessa in abbinamento ad un mutuo o a un finanziamento erogato da una banca, operante sul territorio della Repubblica Italiana, e Assimoco si avvalga della facoltà concessa dagli Artt. 88 - Durata temporale dell’assicurazione e 92 - Recesso in caso di sinistro, qualunque siano le Sezioni attivate, la stessa si impegna a mantenere valida la copertura assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente per gli eventi previsti dall’Art. 4 - I danni assicurati - punti da 1) a 7) della Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni.
Per il mantenimento della copertura sarà emessa apposita appendice di annullamento, relativamente alle sezioni interessate, e/o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all’Assicurato con abbuono dell’eventuale Premio (al netto delle imposte) pagato e non goduto.
INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DI SANZIONI
Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi
Xxxxxxxx, se il fatto di:
a) garantire la copertura assicurativa; b) pagare un Sinistro;
c) fornire una Prestazione,
possa esporre Assimoco all’applicazione o al rischio di applicazione di:
1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;
2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali Assimoco deve attenersi.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Norme generali sui contratti assicurativi
NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI
Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art.1342)
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Perdita e deterioramento della cosa locata (Art. 1588 del Codice Civile)
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da Incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse,
anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Incendio di cosa assicurata (Art. 1589 del Codice Civile)
Se la cosa distrutta o deteriorata per Xxxxxxxx era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’Indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e
l’Assicurazione stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in
confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
Incendio di casa abitata da più inquilini (Art. 1611 del Codice Civile)
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’Incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’Incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questa prova che l’Incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Responsabilità per le cose portate in albergo (Art. 1783 del Codice Civile)
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose
portate dal cliente in albergo.
Sono considerate Cose portate in albergo:
1 le Cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2 le Cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3 le Cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Norme generali sui contratti assicurativi
Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore (Art. 1784 del Codice Civile)
La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
1 quando le Cose gli sono state consegnate in custodia;
2 quando ha rifiutato di ricevere in custodia Xxxx che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Responsabilità per colpa dell'albergatore (Art. 1785 bis del Codice Civile)
L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle Cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Nozione (Art. 1803 del Codice Civile)
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Stima (Art. 1806 del Codice Civile)
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)
L'Assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un Sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)
Il contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la Polizza di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può̀ esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)
Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.
All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle Cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'Assicurazione riguarda più persone o più Cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle Cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Norme generali sui contratti assicurativi
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio , si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)
Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del Rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)
Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Xxxxxxx fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Durata dell'assicurazione (Art. 1899 del Codice Civile)
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita
Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'Assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 C.C.) L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il Sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali
l'Assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì,̀ nonostante patto contrario, per i sinistri
conseguenti ad atti del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà̀ umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Norme generali sui contratti assicurativi
Mancato Pagamento del premio (Art- 1901 del Codice Civile)
Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita
Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)
Se l'Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)
Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di Xxxxxxxx , l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro (Art.1913 del Codice Civile)
L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza . Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)
L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno .
Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro , anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle Cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle Cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile) L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Norme generali sui contratti assicurativi
Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art.1916 del Codice Civile)
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali
Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile)
Nell'Assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi .
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
Responsabilità dei padroni e dei committenti (Art. 2049 del Codice Civile)
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e
commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Responsabilità solidale (Art. 2055 del Codice Civile)
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al Risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Prestatore di lavoro subordinato (Art. 2094 del Codice Civile)
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore.
Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)
Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'Assicurazione della responsabilità̀ civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto
il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità̀.
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Allegato 1 - GLOSSARIO
ALLEGATO 1 - GLOSSARIO
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, personal computer e relative unità periferiche, Conduttori esterni, stampanti, terminali, P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, pese e bilance, modem, scanner, plotter, elaboratori di processo o di automazione industriali non al servizio esclusivo di singole macchine, server, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme e videosorveglianza, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, router. Il tutto ad uso esclusivo dell’Azienda, purché non oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione, né in semplice deposito. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari, smartphone, tablet, smartwatch. |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. |
ASSICURAZIONE | II contratto di Assicurazione. |
ASSIMOCO | Assimoco S.p.A. - Centro Leoni - Edificio B – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX (XX). |
BENI PREGIATI | Quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, xxxxxx, statue, oggetti e/o servizi di argenteria, raccolte e/o collezioni d’antichità, numismatiche, filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio o valore artistico. Il tutto non costituente merce dell’attività dichiarata e non destinata alla vendita. |
CONDUTTORI ESTERNI | Cavi di collegamento tra le Apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle Apparecchiature elettroniche. |
CONTRAENTE | Il soggetto che stipula l’Assicurazione sottoscrivendo la Polizza. Il Contraente e l’Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi. |
COSE (SEZIONE RCT) | Beni tangibili, ivi compresi gli animali. |
COSE PARTICOLARI | Documenti anche d’archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. |
DANNI CORPORALI | Morte o lesioni personali. |
DANNI MATERIALI | Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati. |
DANNO DIRETTO | Il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l’Assicurazione. |
ESPLODENTI | Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: - a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono. |
ESPLOSIONE | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto- propaga con elevata velocità. |
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Allegato 1 - GLOSSARIO
FABBRICATO | I locali di proprietà o in locazione all’Assicurato destinati all’esercizio dichiarato in Polizza, costituenti l’intero Fabbricato o una sua porzione, esclusa l’area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune. Sono compresi: - impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, antenne e parabole, impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria e trasporto; - ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (comprese le insegne), Impianti fotovoltaici e Pannelli solari termici; - recinzioni fisse e cancelli e portoni, anche azionati elettricamente; - installazioni esterne quali verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole; - dipendenze, porzioni adibite a civile abitazione, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza; - affreschi e statue non aventi valore artistico. |
FAMILIARI | il coniuge o convivente more uxorio dell’Assicurato/Contraente; gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affiliati, gli affini dell’Assicurato/Contraente purché conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di Famiglia”; i minori in affido, nonché i figli dell’Assicurato fiscalmente a carico dello stesso anche se non conviventi/residenti stabilmente nel Nucleo Famigliare assicurato. |
FENOMENO ELETTRICO | Sono manifestazioni di Fenomeno elettrico: - corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; - variazione di corrente: scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto; - sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; - arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete. |
FISSI E INFISSI | Manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l’illuminazione e l’aerazione (ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. |
FRANCHIGIA | La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato. |
FURTO | Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
IMPIANTO FOTOVOLTAICO | Sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l’effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori. |
IMPLOSIONE | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna. |
INCENDIO | Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. |
INCOMBUSTIBILITÀ | Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze dei Ministero dell’Interno. |
INDENNIZZO/RISARCIMENTO | La somma dovuta da Assimoco in caso di Sinistro. |
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Allegato 1 - GLOSSARIO
INFIAMMABILI | Sostanze e prodotti non classificabili Esplodenti ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato X. |
XXXXXX | Xxxxxx xx xxxxxxxxx x/x xxxxx (xxx compresi gli specchi), piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. Sono comprese le Lastre costituenti insegne, anche se di materiale plastico rigido, anche poste all’esterno dei fabbricati purché nell’area di pertinenza degli stessi, a condizione che siano stabilmente impiantate in apposite installazioni. Sono escluse le Lastre oggetto di compravendita, i lucernari e le Lastre aventi valore artistico e/o d’antiquariato. |
LIMITE DI INDENNIZZO O DI RISARCIMENTO | L’importo massimo che Assimoco si impegna a corrispondere in caso di Sinistro. |
MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO | Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, traino e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), pesa, mobilio e Arredamento compresi soppalchi, mobili d’ufficio, cancelleria, stampati, macchine di ufficio, Apparecchiature elettroniche, impianti non inclusi nella definizione di Fabbricato, silos, serbatoi, casseforti, armadi di sicurezza; impianti di prevenzione e di allarme e di video sorveglianza; Beni pregiati purché di valore unitario non superiore a € 7.500. È escluso quanto previsto nella definizione Cose particolari; indumenti del personale dipendente che si trovino nell’ubicazione indicata in Polizza. Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del Fabbricato e quant’altro funzionalmente connesso allo svolgimento dell’attività dichiarata in Polizza. |
MASSIMALE | Il massimo esborso di Assimoco per Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati per Sinistro indennizzabile. |
MERCI SPECIALI | Si intendono Merci speciali: - celluloide (grezza ed oggetti di); - schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - espansite; - materie plastiche espanse o alveolari; - imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. I materiali di cui sopra non vengono considerati come Merci speciali quando costituiscono confezione delle merci. Non si considerano Xxxxx speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. |
PANNELLI SOLARI TERMICI | Impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all’acqua del serbatoio di accumulo dell’acqua calda, dai collegamenti idraulici ed elettrici. |
PERDITE PATRIMONIALI | le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni a terzi, nonché le spese di difesa ad essi inerenti. |
POLIZZA | Il documento che prova l’Assicurazione. |
PREMIO | Somma dovuta dal Contraente ad Assimoco a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita. |
Set Informativo Mod. DA0H - Ed. 09/2020 - Aggiornamento del 10/2021 Allegato 1 - GLOSSARIO
PRESTAZIONI (ASSISTENZA) | L’Assistenza da erogarsi in natura da parte dell’Impresa tramite la Blue Assistance, nel momento del bisogno. |
PREZIOSI | Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura. |
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | Forma di Assicurazione per la quale Assimoco, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l’applicazione della Regola proporzionale. |
REGOLA PROPORZIONALE | Nelle assicurazioni a Valore intero o che prendono a riferimento l’intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in Polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto all’Art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del Sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l’Indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto. |
RISCHIO | La probabilità che si verifichi il Sinistro. |
SCOPERTO | La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato. |
SCOPPIO | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati Scoppio. |
SERRE | Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di fiori e piante in genere, con strutture portanti in ferro e/o cemento armato e la copertura in vetro. |
SINISTRO | Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. |
SOLAIO | Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature. |
TERRORISMO | Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa. |
TETTO | L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici. |
VALORE A NUOVO | Per Fabbricato e Rischio locativo: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area; Per Macchinario, Attrezzature ed Arredamento: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. |
VALORE INTERO | Forma di Assicurazione che copre per l’intero valore le cose assicurate. Se al momento del Sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Assimoco risponde del danno in proporzione, così come previsto all’Art. 1907 del Codice Civile. |
VALORI | Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore. |
Mod. DA0H – Ed.09/2020