PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL’ECONOMIA LEGALE
Prefettura di Napoli Città Metropolitana di Napoli
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL’ECONOMIA LEGALE
TRA
LA PREFETTURA DI NAPOLI
LA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
I COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA DI NAPOLI LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI
Soggetti sottoscrittori:
- la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- la Città Metropolitana di Napoli;
- il Comune di Napoli;
- la Camera di Commercio di Napoli;
Il Protocollo è aperto all'adesione di ulteriori Comuni e stazioni appaltanti pubbliche dell'Area Metropolitana di Napoli.
PREMESSO CHE
La Prefettura - UTG di Napoli e le altre parti contraenti concordano sull'esigenza di assicurare la massima sinergia nella direzione di un rafforzamento delle misure di prevenzione a tutela dell'economia legale nel territorio dell'area metropolitana di Napoli, con particolare riguardo ai settori più esposti a rischio di penetrazione criminale:
i risultati dell'attività di prevenzione e contrasto, sul piano amministrativo e giudiziario, hanno confermato che il territorio metropolitano è oggetto di mire espansionistiche da parte di organizzazioni criminali, volte all’accaparramento di settori dell'economia legale per riciclare e far fruttare il denaro proveniente dalle attività delittuose;
è, quindi, volontà delle parti firmatarie assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia attraverso meccanismi di maggiore rigore rispetto agli ordinari strumenti di controllo, in relazione ad interventi, per tipologia di prestazione e/o per valore contrattuale, più esposti a rischi di infiltrazioni;
ciò richiede un monitoraggio assiduo sul territorio e interventi preventivi preordinati a impedire eventuali propagazioni del fenomeno mafioso;
tale obiettivo può essere efficacemente perseguito con la stipula di accordi fra la Prefettura - UTG e stazioni appaltanti pubbliche, che coinvolgano anche il mondo delle imprese, volti ad innalzare, attraverso il ricorso a strumenti pattizi, il livello di efficacia dell'azione di prevenzione amministrativa;
il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ai pericoli di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
in tale contesto è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti e altri
settori collaterali;
proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma di subappalto ed assimilati di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia.
CONSIDERATO CHE
il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto in data 15/07/2014 un Protocollo d'intesa recante Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e la trasparenza dell'azione amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dalla corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni, nonché dell'affidabilità del sistema Paese a livello internazionale;
il Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, con circolare n. 11001/119/20(8) in data 20 maggio 2014 , ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";
in tale prospettiva, le parti hanno, quindi, convenuto sull'opportunità di rafforzare le linee di collaborazione già in atto, con ulteriori e specifiche azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell'economia, con particolare riguardo ai settori degli appalti e contratti pubblici, del commercio, dell'urbanistica e dell'edilizia.
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 ed integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486;
- VISTO il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e s.m.i.;
- VISTO il decreto interministeriale del 21 marzo 2017 che disciplina il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (ex Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere);
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, istitutivo dei Gruppi Provinciali Interforze;
- VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice degli appalti;
- VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94;
- VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136;
- VISTO il decreto legge 12 novembre 2010,n. 187, convertito dalla
legge 17 dicembre 2010, n. 217 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge l2 luglio 2011, n. 106;
- VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, codice antimafia e s.m.i.;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;
- VISTO il d.lgs.15 novembre 2012, n. 218;
- VISTO il D.P.C.M. del 18 aprile 2013, che regolamenta l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list"), previsti dai commi da 52 a 56 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- VISTI gli artt. 29 e 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- VISTO il D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive ai decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
- VISTO l'art. 11 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n.125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”;
- VISTA la legge 6 agosto 2015, n. 121 e la legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia";
- VISTE le Seconde Linee Guida del 27 gennaio 2015 per l’applic azione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio ai fini antimafia e anticorruzione, previste dall’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione delle decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell’UE, datato 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”, che ha novellato l’articolo 2635 del codice civile;
- VISTO il decreto interministeriale 21 marzo 2017 “Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di coordinamento”;
- VISTO il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con riferimento all’art. 25 (Sanzioni in materia di subappalti illeciti) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in data 7 marzo 2019;
- VISTA la nota n. 11001/119/7/4 in data14.05.2019 cui il Ministero dell’Interno ha comunicato il proprio nullaosta alla sottoscrizione del presente Protocollo;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art.1 FINALITÀ
1. Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l'applicazione dei controlli antimafia al settore delle opere pubbliche, concessioni, servizi e forniture, del commercio e dell'urbanistica mira a incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nell'economia legale, garantendo altresì la trasparenza e la prevenzione di ingerenze indebite nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere ed autorizzazioni nei settori suindicati.
2. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata.
Art. 2 CONTROLLI ANTIMAFIA
1. La Stazione Appaltante s'impegna ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subappalti ed i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e sul conto delle imprese ausiliarie che a seguito di contratto di avvalimento hanno fornito i propri requisiti alle ditte aggiudicatarie di appalti pubblici.
2. L'informazione antimafia dovrà in ogni caso essere acquisita, indipendentemente dal valore, relativamente alle seguenti attività considerate "sensibili", individuate dal comma 53 dell'art. 1 della legge
6 novembre 2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, con cui sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, presso ciascuna Prefettura, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list"), istituito dal comma 52 dell'art.1 della legge 190/2012:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
3. L'informazione antimafia dovrà inoltre essere acquisita per le seguenti tipologie di attività ritenute sensibili ai fini del presente Protocollo:
a) fornitura e trasporto di acqua;
b) servizi di mensa, di pulizia, di autotrasporti e alloggiamento del personale;
c) somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con partita iva senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
4. A termini del comma 1 dell'art. 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito il sopra citato comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ha aggiunto allo stesso articolo il comma 52 bis, per le attività "sensibili" di cui al precedente comma 2, l'iscrizione dell'impresa nella
"white list" provinciale, tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria. Conseguentemente, il diniego di iscrizione da parte della Prefettura, basato sulla sussistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva.
5. Pertanto, sulle stazioni appaltanti, grava l'obbligo di acquisire, solo attraverso la consultazione delle "white list", la documentazione antimafia nei casi in cui l'attività contrattuale afferisca ai settori cosiddetti sensibili, come sopra identificati.
6. Con l'attivazione, dal 7 gennaio 2016, della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n.193, l'iscrizione nelle "white list" avviene a seguito della preventiva consultazione della suddetta Banca Dati, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013.
Art. 3
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMATIVE ANTIMAFIA
1. Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub - contraenti.
2. Esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia la necessaria documentazione antimafia.
3. Solo in caso di esito non immediatamente liberatorio di tale consultazione, si procederà all'acquisizione dell'informazione antimafia secondo le procedure di cui agli artt.84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
4. Riguardo ai termini per il rilascio dell'informazione antimafia e alla disciplina dei casi d'urgenza, si rinvia a quanto previsto dall'art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ivi compresa la clausola risolutiva in caso di informazione interdittiva intervenuta successivamente alla stipula del contratto.
Art.4 CLAUSOLE
1. Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Stazione appaltante prevede ne l bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:
che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, siano sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione/autorizzazione e allo scioglimento del contratto, qualora dovessero interveni re informazioni interdittive con riferimento all’impresa aggiudicataria. Per quanto concerne l’impresa ausiliaria che, ancorché non firmataria del contratto di appalto, ha consentito con i propri requisiti l’aggiudicazione dell’appalto stesso, sono fatti salvi gli effetti di cui agli articoli art. 89, comma 3, del codice dei contratti (sostituzione dell’ausiliaria) e quelli di cui all’art. 48, comma 18, (sostituzione della mandante o prosecuzione con il mandatario);
l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all’art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il comma 55 dell’art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art.4 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella “white list”;
l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 92 dei d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dal comma 3 dell'art. 3 del presente Protocollo;
la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella c. d. white list, per i settori di interesse, in virtù dell'equiparazione richiamata ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 del presente Protocollo.
2. La Stazione appaltante si impegna a inserire nei contratti con gli appaltatori, apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante medesima i dati relativi alle società, alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione delle sanzioni previste nel successivo art. 14. A tal fine verrà sottoposta alla firma dell'impresa interessata apposita dichiarazione di accettazione, in particolare, di tutte le disposizioni del presente protocollo, come da clausole in allegato.
3. La stazione appaltante si impegna, altresì, a prevedere l'inserimento nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel
capitolato di tutte le clausole riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente Protocollo e ad acquisire, dai soggetti aggiudicatari, la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, di cui allo stesso allegato 1.
Art. 5
PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE
1. La Stazione appaltante s'impegna ad acquisire l'espressa accettazione, da parte di ciascuna società o impresa cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, dell'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia e di segnalare alla Prefettura qualsiasi tentativo di interferenza illecita, in qualsiasi forma esso si manifesti.
2. A tal fine la Stazione appaltante curerà l'inserimento di apposite clausole risolutive espresse, come in allegato 1, all'interno dei contratti o subcontratti.
3. La Stazione appaltante s'impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1 siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici della filiera delle imprese e che la violazione degli obblighi, di cui al predetto comma 1, sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. La Stazione appaltante valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.
4. La Stazione appaltante s'impegna, altresì, a prevedere nei contratti stipulati e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto per la realizzazione delle opere quanto segue:
l'obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell'appalt atore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
l'obbligo dell'appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1;
l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della
Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico de l cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura competente fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;
l'obbligo per l'appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
5. La stazione appaltante s'impegna a denunciare con immediatezza all’Autorità giudiziaria o alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente, nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
6. La Stazione appaltante si impegna a informare senza ritardo la Prefettura in ordine alla avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto 5.
7. La Stazione appaltante s'impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
8. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. 18aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denunciano di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata.
Art. 6
NORME ANTICORRUZIONE
ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLAPREVENZIONE DI INTERFERENZE ILLECITE E ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
1. In ottemperanza a quanto previsto nelle prime Linee Guida allegate al
Protocollo d'intesa fra Autorità nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014, in occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di opere, servizi o forniture, nonché di tutte le attività di cui all'art 2 , comma 2, del presente protocollo, la Stazione appaltante si impegna a dare evidenza nel Disciplinare di gara e nei relativi Contratti:
a) dell’obbligo in capo all’operatore economico, sia nella qualità di partecipante alla gara sia nella qualità di aggiudicatario appaltatore, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’ art. 317 del codice penale;
b) dell’impegno in capo alla Stazione appaltante ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 e ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".
2. Le presenti clausole sono specificamente accettate unitamente a tutti gli ulteriori obblighi derivanti dal rispetto del presente Protocollo di legalità.
3. Nei casi in cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio del la potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, tenendo conto delle indicazioni di cui all e seconde Linee Guida redatte dall'autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno in data 27 gennaio 2015.
Art. 7
VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RETRIBUIVI E
CONTRIBUTIVI
1. La Stazione appaltante verificherà, anche ai fini dell'aggiudicazione, il rispetto delle norme in materia di collocamento, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici.
2. Il pagamento del corrispettivo all'appaltatore ovvero subappaltatore sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio e di regolarità fiscale per i pagamenti pari o superiori a 5 mila euro, obbligo di verifica scaturente dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 8
MONITORAGGIO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Le parti si obbligano al rigoroso rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 e all’articolo 6 del decreto legge 12 novembre
2010, n. n.187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 2017.
A tale scopo gli enti sottoscrittori si impegnano a verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori e con tutti i soggetti della filiera delle imprese sia stata inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 9
CONTRASTO AL LAVORO NERO E SICUREZZA SUL LAVORO
1. Gli Enti sottoscrittori si impegnano affinché l'affidamento di ciascun appalto sia conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, di salute dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo si impegnano a verif icare (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge n. 13 agosto 2010, n. 136.
2. Ai fini di conferire massima efficacia alle predette disposizioni le stazioni appaltanti si impegnano a inserire nei bandi di gara, o comunque negli atti di affidamento, e a vigilare affinché nei contratti e sub contratti sia inserita una clausola risolutiva del seguente tenore:
"la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la
revoca dell'autorizzazione dei contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.”
Art. 10
AZIONI A TUTELA DELLA LEGALITÀ' NEL CAMPO DELL'EDILIZIA E DELL'URBANISTICA
1. I Comuni firmatari si impegnano a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al d.lgs.159/2011 anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle cosiddette convenzioni di lottizzazione (tra cui rientra il Piano di Edilizia Convenzionata - P.E.C.) mediante le quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato - a proprie spese - le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (opere a scomputo). Quanto sopra anche nelle ipotesi che i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.
2. Fermo restando che, secondo la giurisprudenza anche comunitaria, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell'ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvede ad acquisire le informazioni antimafia di cui al d. lgs. n. 159/2011:
a) per obbligo di legge nell'ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio aventi valore superiore alla soglia di 5 milioni di euro, ovvero nell'ipotesi che gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria "a scomputo" siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune, individuati previo esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica a prescindere dalla circostanza che l'intervento sia di valore inferiore o superiore alla soglia comunitaria;
b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all'intervento di trasformazione del territorio cosiddette 'sotto soglia' (valore compreso tra uno e 5 milioni di euro).
3. La richiesta di documentazione antimafia di cui all’art. 84 del decreto legislativo n. 159/2011 deve essere richiesta anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle convenzioni urbanistiche annesse ai Piani Urbanistici attuativi ed ai permessi di costruire convenzionati ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. o anche ai soggetti affidatari degli interventi diversi dai sottoscrittori delle convenzioni. A tale scopo le stazioni appaltanti devono procedere a pena di decadenza o di annullamento quale ordine sospensivo a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui al d.lgs n. 159/2011 per tutti gli interventi urbanistici sia superiori, che pari o inferiori alla soglia comunitaria. Il presente Protocollo comporta che fra i sottoscrittori venga costituito un flusso informativo standardizzato e telematico che consenta la verifica degli obblighi delle stazioni appaltanti.
Art. 11
AZIONI PER LA TUTELA DELLA LEGALITÀ' E DEL CONTRASTO DELLE INFILTRAZIONI NELLE ATTIVITA' ECONOMICO COMMERCIALI
1. Ai fini della massima tutela della legalità delle attività economico - commerciali in particolare nei settori più "sensibili" afferenti la ristorazione, le attività ricettive, l'intrattenimento, i giochi e, la raccolta di scommesse, la vendita al dettaglio e all'ingrosso, i compro- oro la Prefettura di Napoli ed i Comuni firmatari, fermo restando l'esercizio delle competenze rimesse dalle normative vigenti, si impegnano a porre in essere azioni condivise volte a implementare e finalizzare i controlli nonché a sviluppare uno scambio informativo volto ad intercettare, anche attraverso analisi e monitoraggio dei passaggi proprietari o di gestione, eventuali fenomeni di riciclaggio, usura ed estorsione.
2. In particolare, i Comuni si impegnano a monitorare:
a) i subentri ripetuti, all'interno di ristretti archi temporali nella medesima licenza commerciale di società diverse ovvero della medesima società;
b) le ripetute volture di una medesima licenza commerciale per opera di società diverse.
Le risultanze del predetto monitoraggio sono comunicate con cadenza mensile alla Prefettura di Napoli ai fini delle valutazioni e dei conseguenti accertamenti, anche sotto il profilo antimafia, che verran no tempestivamente comunicati al Comune interessato. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 84, comma 2, e 67, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .
3. Per le finalità di cui al presente articolo viene costituito presso la Prefettura di Napoli, un apposito Tavolo presieduto dal Prefetto e composto dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, dal Presidente della Camera di Commercio industria e Artigianato di Napoli, o da loro delegati, da rappresentanti delle Forze di Polizia, nonché dai Sindaci dei Comuni di volta in volta interessati. Ai lavori del Tavolo possono essere chiamati a partecipare anche rappresentanti delle singole categorie produttive, nonché le associazioni antiracket. Nell'ambito del Tavolo verranno approfonditi gli aspetti di criticità che emergano sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio dei Comuni e/o delle Forze di Polizia, ed elaborati indicatori sintomatici di anomalie che consentano un controllo mirato su specifici segmenti di mercato.
Art.12
ATTIVITA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO
1. La Camera di Commercio Industria e Artigianato di Napoli, si impegna:
a) a mettere a disposizione della Prefettura, senza oneri a carico di questa, il proprio patrimonio informativo al fine di rendere più efficace l'attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni malavitose nell'economia legale della provincia, facilitando l'individuazione di situazioni di criticità e di anomalie sintomatiche di possibili rischi di distorsione della trasparenza e della legalità del circuito produttivo e consentendo, in particolare, il monitoraggio dei trasferimenti di ramo d'azienda e gli avvicendamenti nella titolarità delle imprese che avvengano in ristretti archi temporali. Quanto sopra sarà realizzato attraverso l’istituzione di un indirizzo di posta elettronica dedicato al quale le stazioni appaltanti potranno inviare le richieste di informazioni che saranno evase in giornata;
b) a diffondere tra gli imprenditori per il tramite delle associazioni di categoria, anche attraverso specifici corsi di formazione ed incontri mirati, la cultura e le regole della legalità nella scelta dei propri partner commerciali e nell' adozione di modelli organizzativi e comportamentali corretti;
c) a favorire per il tramite delle associazioni di categoria la conoscenza e la condivisione nel mondo delle imprese dei contenuti e delle finalità del presente protocollo agevolandone la concreta attuazione.
Art. 13
OBBLIGHI DICOMUNICAZIONE
1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 86, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione
intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4 ,del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia.
2. La mancata osservanza di tale obbligo potrà comportare l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 dell'art. 14.
3. La Stazione appaltante darà tempestiva informativa alla Prefettura delle comunicazioni ricevute.
4. Oltre alle informazioni e comunicazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente Protocollo attraverso accessi mirati del gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto Interministeriale 14/03/2003.
Art. 14 SANZIONI
1. La Stazione appaltante, nel caso d'inosservanza da parte dell'appaltatore dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie di cui ai precedenti articoli 4,comma 2, e 9, comma 1, comprese le variazioni degli assetti societari, applicherà alle imprese affidatarie o appaltatrici una sanzione pecuniaria fino al 10 % del contratto o del subcontratto, salvo il maggior danno, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.
2. In caso d'inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice o sub - appaltatrice degli obblighi previsti dall'art. 5, comma 4, del presente Protocollo la Stazione appaltante applicherà immediatamente al primo SAL successivo una sanzione, fino al 10% del valore del contratto o sub contratto. Tale sanzione sarà ricompresa tra le inadempienze contrattuali da applicare fino al 10 % dell'importo del contratto.
3. Le penali di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo saranno affidate in custodia alla Stazione appaltante e utilizzate nei limiti dei costi sostenuti direttamente o indirettamente per la sostituzione del subcontraente o del fornitore; la parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura. Analoga sanzione pecuniaria, oltre al maggior danno, sarà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazioni antimafia.
4. Qualora siano riscontrate violazioni di quanto previsto al precedente art. 7, la Stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.
5. In caso di violazione di quanto previsto al precedente art. 1 3, comma 1, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nonché della revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e all'applicazione di una penale come da relativa clausola in allegato 2 e 3. In nessun caso la risoluzione automatica del contratto,
la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al sub appalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste nell'art. 5 del presente Protocollo, comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della Stazione appaltante, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.
Art. 15
EFFICACIA GIURIDICA DEL PROTOCOLLO E DURATA
1. Il presente Protocollo si applica a tutti gli appalti la cui pubblicazione sia successiva alla data della sua sottoscrizione.
2. Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle norme del presente Protocollo, ivi comprese le clausole, la Stazione appaltante ne curerà l'inserimento nei bandi di gara.
3. Il presente Protocollo, aperto alla sottoscrizione di eventuali altri soggetti portatori di un qualificato interesse, ha la durata di due anni decorrenti dalla data della sottoscrizione e s'intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo di tempo, salva diversa manifestazione di volontà delle parti.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente Napoli, 2 agosto 2019
Il Prefetto di Napoli (Xxxxxxx XXXXXX)
Il Sindaco della Città Metropolitana (Xxxxx xx XXXXXXXXX)
Il Sindaco di Napoli (Xxxxx xx XXXXXXXXX)
Il Presidente della Camera di Commercio Industria agricoltura e Artigianato di Napoli (Xxxx XXXXX)
ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA A NORMA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO FRA LA PREFETTURA DI NAPOLI E LE STAZIONI APPALTANTI.
Il/la sottoscritto/a nato/a ……………………..il…………… residente in ………………….
in via ……………………………………….
iscritto/a al nr del Registro delle Imprese tenuto presso
la Camera di Commercio di ……………………………..
/
beneficiaria di finanziamento/affidataria di……………………………………………………..
nell'ambito di ………………………
SI IMPEGNA
AD ACCETTARE E DARE APPLICAZIONE A TUTTE LE DISPOSIZIONI IN ESSO CONTENUTE, NONCHÉ ALLE SPECIFICHE CLAUSOLE DI SEGUITO RIPORTATE:
Clausola n. 1
"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso. "
Xxxxxxxx x. 0
La sottoscritta impresa s’impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui
all’art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.”
Xxxxxxxx x. 0
“La sottoscritta impresa s’impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.”
Clausola n. 4
" La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.".
Clausola n. 5
" La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.".
Clausola .6
“La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.
Xxxxxxxx x. 0
“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto
analogo a quelle riportate nel presente Allegato.
Clausola n. 8
“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.
Xxxxxxxx x. 0
“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
Clausola n. 10
" Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. ";
Clausola n. 11
" La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti dì cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".
Clausola n.12
"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".
Clausola n. 13
"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione dei contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.”
Xxxxxxxx x. 00
“La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4,del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 14 del Protocollo.
Clausola n. 15
"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto ".