COMUNE DI FONDI
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)
REPERTORIO N.
OGGETTO: Accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con unico operatore economico, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e servizio di pronto intervento delle strade e degli impianti di pubblica illuminazione.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno del mese di in Fondi nei locali della sede comunale, Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 0, innanzi a me XXXXXXXXXXXX, Segretario Generale del Comune di Fondi, autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, a rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Amministrazione Comunale,
sono presenti
IL COMUNE DI FONDI, con sede in Piazza Municipio, n.1, C.F. 8100329059 rappresentato dal Dirigente del Settore I XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nata a (LT) il
, in esecuzione dell'art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dello Statuto comunale vigente e del Decreto Sindacale n. del , in seguito denominato anche Comune.
L’impresa con sede a Via , Codice Fiscale e Partita Iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese
presso la CCIAA di
,rappresentata da
nato
a il e residente in
nella sua qualità di come risulta dal
, depositato agli atti di questa Amministrazione, in seguito denominata Appaltatore.
I Signori Comparenti, della cui identità personale e sopraindicate qualifiche io Segretario Generale rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto al quale
PREMESSO:
A. che con determina a contrarre n. XXXX xxx XXXXXXXX, del responsabile del settore n. 4 del Comune di Fondi ha indetto, una procedura negoziata per l’ accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con unico operatore economico, attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, il Comune Fondi potrà basare l’affidamento di appalti per l’esecuzione dei lavori per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e servizio di pronto intervento delle strade e degli impianti di pubblica illuminazione.
B. con determina del responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fondi, Monte San Xxxxxx e Santi Cosmi e Xxxxxxx n. XXXX del XXXX è stata definita la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
C. il Dirigente del Settore n. 4, con determina n. , ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l’appalto in favore di ;
D. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
E. l’aggiudicataria dell’appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
F. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 — comma 9 — del Codice;
G. che l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati — ivi compreso il capitolato parte amministrativa, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la relazione tecnica - definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
H. che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il capitolato parte amministrativa, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la relazione tecnica, l’elenco immobili e la lettera d’invito.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice degli appalti e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal capitolato generale di cui al DM 145/2000 per le parti ancora vigenti
c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle linee guida di attuazione del Codice adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Amministrazione, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Art. 2 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto l’ accordo quadro ex art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, con unico operatore economico, attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, il comune di Fondi potrà basare l’affidamento di appalti per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e servizio di pronto intervento delle strade e degli impianti di pubblica illuminazione, per la durata massima di tre anni. CIG Master 8055333F11
Art. 3 - Durata del Contratto
L’accordo quadro, come stabilito nell’art. XXX del capitolato avrà una durata di 3(tre) anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto di accordo quadro e comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’Appaltatore, non venga raggiunto con i singoli contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall’Appaltatore, venga raggiunto in un termine inferiore.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare un numero di contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati ovvero di stipulare i contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato. Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore, anche se prima dei termini fissati oppure alla suddetta scadenza pur nell’eventualità che l’importo contrattuale non venga raggiunto.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 4 anni massimi previsti dall’art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell’intervento e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo e quindi dell’intero accordo quadro.
Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l’Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. Qualora, nel periodo di vigenza dell’accordo quadro, non sia affidata alcuna attività all’Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.
Art. 4 – Ammontare dell’accordo quadro
L’accordo quadro è stabilito a misura.
Il corrispettivo spettante all’Appaltatore per i lavori oggetto dell’accordo quadro, ammonta per l’intero periodo dello stesso ad un massimo di Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXx IVA esclusa, di cui Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXX oltre IVA per lavori da assoggettare al ribasso d’asta di aggiudicazione, e XXXXXXXXXXXX oltre IVA per oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso.
Le prestazioni complessivamente oggetto dell’accordo quadro saranno affidate secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo.
Art.5 - Modalità di affidamento dei contratti applicativi
L'affidamento dei singoli contratti applicativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.
In sede di affidamento l’Ente potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove ritenuto necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 6 - Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi
L'esecuzione dei lavori di cui ai singoli Contratti applicativi avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di quanto espressamente indicato negli atti di gara.
Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 del d.P.R. n. 207/2010.
Tutti i lavori previsti nel presente accordo quadro relativo al presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la direzione lavori e l'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara.
Tale elenco prezzi è costituito dai prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 412 del 6 agosto 2012 e, in carenza, possono essere formati in accordo Nuovi Prezzi.
Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'esecutore che, a richiesta, deve fornire gli
strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
Art. 7 - Pagamento del corrispettivo dell’appalto
L’operatore economico avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica, solo a seguito dell’esecuzione di uno o più contratti attuativi e nei limiti del corrispettivo previsto dal singolo contratto applicativo.
Il Comune di Fondi corrisponderà la somma offerta in sede di gara, proporzionata all’entità del singolo contratto applicativo.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 8 - Fatturazione
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di conferma dell’accettazione del ricevimento delle fatture al sistema di interscambio, elettronicamente, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04//2013.
Il Codice univoco da utilizzare per l’inoltro al Comune di Fondi è XXXXXX.
Ferme restando le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR 633/72 e dall’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, le fatture, bolle o altri documenti di spesa, inviate al Comune di Fondi devono riportare, oltre quelle previste dalla norma, le seguenti ulteriori informazioni:
a) il numero delle determinazioni dirigenziali di impegno;
b) l numero e la data del contratto: Rep. N. XXXX del XXXXX;
c) il capitolo impegnato: Cap. n. XXXXXXX;
d) il numero dell’impegno: impegno n. XXXX dell’esercizio XXXXX;
e) il codice identificativo gara: CIG XXXXXXX;
f) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
g) la scadenza del pagamento;
L’Appaltatore dichiara di essere informato che in mancanza anche di uno solo dei suddetti dati il Settore competente per la liquidazione delle fatture provvederà a notificare al Sistema di Interscambio (SdI) del Comune di Fondi un Esito Committente di “Rifiuto” della fattura elettronica.
In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della stazione appaltante e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo generale della nuova fattura corretta e della documentazione contabile di storno di quella precedentemente emessa.
Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva eventualmente irregolare.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217, comunicato dall’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento, anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo conseguente all’Accordo Quadro si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
L’esecutore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
L’Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della L. n. 136/2010.
Art. 8 - Modalità di effettuazione dei lavori
Le modalità di effettuazione dei sono contenute nel capitolato di gara e nei documenti allegati alla procedura.
Art. 9 - Rapporti con il Comune
L’operatore economico dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, quale unico referente del Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che dovessero presentarsi. Si precisa che la figura del responsabile è ravvisabile, per la gestione del presente contratto applicativo, di norma, nel Sig.
.
Art. 10 - Altre obbligazioni e obblighi assicurativi dell’operatore economico
L’operatore economico, con il presente contratto, si obbliga:
a rispondere, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’operatore economico – compresa la responsabilità civile verso terzi (R.C.) – il quale ne è il solo responsabile. In tal senso l’affidataria ha prodotto polizza di responsabilità civile n. . La polizza è stata prodotta dalla
, per dare copertura ai rischi ed ai danni di cui sopra, escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa; tale assicurazione dovrà rimanere in essere per tutta la durata della concessione. Il massimale assicurato è di euro
per R.C. Terzi e R.C. Dipendenti.
Art. 11 - Garanzia definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita cauzione oppure garanzia fideiussoria mediante (se fidejussione)
Atto di Fidejussione n.
rilasciata in data
dalla compagnia
dell’importo di € ,
( , ) al momento della sottoscrizione del contratto normativo/Accordo Quadro, per l’intero valore dell’Accordo Quadro stesso.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La cauzione definitiva è conforme a quanto prescritto dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 12 - Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori
Si applica quanto contenuto nei documenti di gara di gara per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
Art. 13 Subappalto, divieto di cessione
E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere il contratto.
Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro del presente appalto, nei limiti del 40% e alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia.
E’ vietato altresì subappaltare i lavori, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 14 - Penalità
E’ fatto obbligo all’operatore di iniziare e completare l’esecuzione dei lavori entro la data prestabilita. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. L’amministrazione comunale ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le penali indicate nell’art. 24 del capitolato.
seguenti penali:
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza.
L’appaltatore nei tre giorni dalla data di notifica dell’inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio. Tali penali saranno detratte in sede di pagamento dei lavori. L’amministrazione comunale oltre all’applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 15 - Recesso
Si applicano le norme contenute nel capitolato di gara.
Art. 16 - Risoluzione del contratto
Si applicano le norme contenute nel capitolato di gara.
Art. 17 - Controversie
Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie sull’interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e l’operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di Latina.
Art.18 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Amministrazione e
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ Amministrazione. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’ Amministrazione. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 19 - Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. L’Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’ dell’art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
Titolare del trattamento è il Comune di Fondi. Responsabile del trattamento è .
Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i in data XXXXXX è stata richiesta alla Prefettura di xxxxxxx attraverso il Sistema Informatico B.D.N.A. Banca Dati Nazionale Antimafia la comunicazione antimafia e che XXXXXXXXXX.
L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 21 - Dichiarazioni finali di legge dell’operatore economico Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013:
L’Appaltatore prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso
degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs.165/2001:
Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell’ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell’appalto
L’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell’organizzazione, gestione e controllo dell’appalto.
Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell’appalto
Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del contratto e delle prestazioni dell’operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale quale documento contrattuale.
L’operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.
Art. 25 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione
Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 14 del Codice e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto. L’Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere all’Amministrazione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffuzione locale, per l’importo XXXXXXXX (XXXXXXXXXX) IVA inclusa. L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l’Amministrazioneà, da appoggiare a: Banca Popolare di Fondi CODICE IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG XXXXXXXXXX”. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del
d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Art. 26 – Elezione di domicilio e comunicazioni
Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente: - Comune di Fondi, Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxx (XX) PEC: comune.fondi@pecaziendale.it- (Appaltatore)
XXXXXXXXXXX, XXX:XXXXXXXX
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato speciale, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
IL DIRIGENTE
L’APPALTATORE
IL SEGRETARIO GENERALE