Copertura Assicurativa abbinata ai mutui nuovi erogati dalle Banche del Gruppo Bipiemme CONTRATTO DI PURO RISCHIO
Copertura Assicurativa abbinata ai mutui nuovi erogati dalle Banche del Gruppo Bipiemme
CONTRATTO DI PURO RISCHIO
Il presente Fascicolo Informativo, contiene:
• Nota Informativa
• Condizioni di Assicurazione
• Glossario
CNP Assurances S.A. - Sede Legale 4, Place Xxxxx Xxxxxx - Parigi Rappresentanza generale per l'Italia - Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx GRUPPO CAISSE DES DEPOTS
Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. La Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie all'Assicurando per poter aderire alla presente Polizza con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE Informazioni Generali
CNP IAM, Rappresentanza Generale per l'Italia (indicate di seguito, per brevità, "CNP") Indirizzo: Xxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
Recapiti: 00.00.00.00.00
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx Indirizzo mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx
CNP IAM SA è autorizzata con Protocollo ISVAP n. 19 04-432533 del 18 Maggio 2004 all'esercizio in regime di stabilimento in Italia. Società di Revisione:
KPMG, 0 xxxxx Xxxxx, 00000 Xxxxx - Xx Xxxxxxx Xxxxx (Xxxxxx)
MAZARS & XXXXXXX, Le Vinci, 0 Xxxxx xx x'Xxxxx, 00000 Xxxxx-Xx Xxxxxxx Xxxxx (Xxxxxx)
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Le Prestazioni Assicurative e le Garanzie offerte
Con la presente polizza, qualora si verifichi un sinistro, la Compagnia corrisponde al Beneficiario, nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione, le seguenti
prestazioni:
A) PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia valida per tutti gli Assicurati): consiste nell'impegno di CNP, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che si verifichi nel corso di validità della Copertura Assicurativa dal quale derivi un'invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, di pagare una prestazione in capitale come dettagliata all'art. 26 delle Condizioni di Assicurazione.
B) PRESTAZIONE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO (garanzia valida per tutti gli Assicurati): consiste nell'impegno di CNP in caso di infortunio o malattia durante il periodo di validità della Copertura Assicurativa dai quali derivi Ricovero Ospedaliero di pagare una prestazione in rata come dettagliata agli artt. 27, 28 , 29 e 30 delle Condizioni di Assicurazione.
C) PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITA' TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia riservata solo ai Lavoratori Autonomi): consiste nell'impegno di CNP, in caso di infortunio o malattia durante il periodo di validità della Copertura Assicurativa dai quali derivi un'inabilità temporanea in misura totale della capacità dell'Assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa, di pagare una prestazione in rata come dettagliata agli artt. 31, 32, 33 e 34 delle Condizioni di Assicurazione.
D) PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D'IMPIEGO (garanzia riservata ai Lavoratori dipendenti privati): consiste nell'impegno di CNP in caso di perdita dell'impiego durante il periodo di validità della Copertura Assicurativa di pagare al Beneficiario una prestazione in rata come dettagliata agli artt. 35, 36, 37 e 38 delle Condizioni di Assicurazione.
La garanzia è prestata con il limite massimo di dieci anni.
E) PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE (garanzia riservata ai lavoratori dipendenti pubblici e ai Non lavoratori): consiste nell'impegno di CNP, ove l'Assicurato durante il periodo contrattuale sia colpito da una delle malattie gravi indicate all'art. 39 delle Condizioni di Assicurazione, di pagare una prestazione come dettagliata agli artt. 39 e 40.
Massimali Assicurati
Per ciascun Assicurato il capitale massimo assicurabile è pari a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00).
Qualora ci fosse la richiesta di assicurare un capitale superiore a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) il Contraente dovrà informarne CNP che valuterà di volta in volta l' accettazione del rischio.
Il capitale massimo assicurabile, da intendersi come somma di tutte le coperture di rischio pendenti tra l'Assicurato e CNP, è pari ad euro 500.000,00. (cinquecentomila/00).
Per ciascun Assicurato la prestazione massima garantita da CNP per le garanzie Ricovero Ospedaliero, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego e Malattia Grave è pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per indennizzo mensile.
La prestazione delle garanzie Ricovero Ospedaliero, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego è inoltre limitata ad un massimo di 12 indennizzi mensili per sinistro e un massimo di 24 per il periodo di validità della Copertura Assicurativa.
Limiti Assuntivi
L'Assicurando manifesta l'interesse ad aderire alla Copertura Assicurativa mediante la sottoscrizione della Richiesta di Adesione.
Al momento della decorrenza della copertura, come prevista all'art. 5, l'Assicurato dovrà avere una età compresa tra i 18 ed i 70 anni compiuti. Non potranno essere assicurati coloro il cui mutuo scade successivamente al 31/12 dell'anno del 75° compleanno.
Il capitale massimo assicurabile per Assicurato, previa sottoscrizione della "Dichiarazione di Buono Stato di Salute" presente nella Richiesta di Adesione, sarà pari ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00). Per Capitali Assicurati superiori a tale importo e comunque mai eccedenti euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) CNP valuterà di volta in volta le modalità assuntive.
All'atto della sottoscrizione della Richiesta di Adesione l'Assicurato dovrà dichiarare quanto espressamente richiesto nella stessa, ossia:
• di godere di un buono stato di salute;
• di non essere mai stato ricoverato negli ultimi 2 anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inguinale, colecistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, meniscectomia;
• di non aver sofferto di tumori, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, infarto miocardico, epatite, cirrosi epatica, insufficienza renale, insufficienza respiratoria, infezione da HIV e, per quanto a conoscenza, di non soffrire di alcuna delle suddette patologie;
• di assumere ogni responsabilità per le informazioni riportate nel documento, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del C.C., che sono veritiere e complete ed indicare se stesso come Assicurato.
In caso di cointestazione del contratto di mutuo la copertura assicurativa deve essere sottoscritta da tutti gli intestatari. Qualora anche uno solo dei cointestatari non abbia i requisiti di assicurabilità previsti al presente articolo, nessuno potrà aderire alla copertura assicurativa.
Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere le AVVERTENZE contenute nella Richiesta di Adesione relativamente alla "Dichiarazione di Buono Stato di Salute".
Decorrenza e durata delle garanzie
Decorrenza delle garanzie
La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 00.00 della data di erogazione del mutuo a patto che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto.
Termine delle garanzie
La durata della Copertura Assicurativa, è pari all'arco di tempo che intercorre tra la data di attivazione della Copertura stessa e quella di scadenza del rapporto di mutuo e non può comunque essere superiore a 30 anni.
La Copertura Assicurativa ha comunque termine:
• in caso di liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato;
• al 31/12 dell'anno del 75° compleanno dell'Assicurato.
La garanzia Perdita d'Impiego ha inoltre termine alla fine del decimo anno dalla data di attivazione della Copertura Assicurativa.
Ove, con riferimento a un medesimo contratto di mutuo, vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi della Copertura Assicurativa non pregiudica la continuazione delle garanzie a favore degli altri.
Termine delle garanzie per i mutui a durata variabile
Per mutui a rata fissa e tasso e durata variabile la Copertura Assicurativa ha valore per una durata non superiore a quella stabilita dal piano di ammortamento iniziale del mutuo.
Si precisa che in caso di:
- Estinzione anticipata parziale del contratto di mutuo: la Copertura Assicurativa continuerà a vigere a favore dell'Assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento iniziale fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabile. In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione parziale del contratto di mutuo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento iniziale. All' Istituto verrà liquidata una somma pari alla prestazione assicurata fino al raggiungimento del credito vantato, esclusi eventuali importi di rate insolute prima del sinistro. L'eccedenza verrà corrisposta all'Assicurato o in difetto agli eredi testamentari o legittimi.
- Estinzione anticipata totale, rinegoziazione, surroga o accollo ad altra persona del contratto di mutuo: la Copertura Assicurativa continuerà a vigere a favore dell'Assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento iniziale. In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione totale, della rinegoziazione, della surroga o dell'accollo, CNP liquiderà all'Assicurato o in difetto agli eredi testamentari o legittimi la prestazione assicurata. L'indennizzo sarà determinato in base al piano di ammortamento iniziale.
L'Assicurato ha la facoltà di richiedere altresì la risoluzione della Copertura Assicurativa ed il premio pagato gli verrà restituito dalla Compagnia per la parte non goduta. CNP provvederà alla quantificazione del rateo di premio applicando la seguente formulazione:
Rateo di premio= Premio*(n-t-1)/n
dove:
Premio = premio versato al netto delle imposte di assicurazione n= durata iniziale del contratto di mutuo (espressa in mesi interi) t= permanenza effettiva in copertura (espressa in mesi interi)
Pagamento delle prestazioni
I pagamenti relativi alle prestazioni garantite dalla presente Polizza Collettiva vengono effettuati da CNP entro i termini e con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione che regolano le singole garanzie assicurate. Alla determinazione degli indennizzi dovuti da CNP non concorreranno le rate del Mutuo non corrisposte dall'Assicurato all' Istituto per cause diverse da quelle garantite dalla presente Polizza.
E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive legittime contestazioni di CNP che potrebbero anche pregiudicare il diritto di ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate.
Premi
La Copertura Assicurativa viene prestata dietro corresponsione da parte di ogni Assicurato di un premio unico ed anticipato, comprensivo dell'imposta di assicurazione, per l'insieme delle coperture assicurative prestate da CNP e per tutta la durata delle stesse. Il premio è calcolato in percentuale del Capitale Assicurato. Il tasso di premio lordo comprensivo di imposte di assicurazione (2,50%) è pari a 1,50%. La Compagnia conferisce all' Istituto mandato all'incasso del premio che viene addebitato sul C/C dell'Assicurato. L'incasso di tale somma da parte dell'Istituto varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. Il premio unico relativo alle Coperture Assicurative risulterà esplicitato nella Lettera di Conferma.
Se il premio non viene pagato al momento della decorrenza della Copertura Assicurativa le garanzie restano sospese fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio dovuto. Trascorsi 30 giorni, senza che sia avvenuto il pagamento, la Copertura Assicurativa si risolve di diritto.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEI PREMI UNICI (Euro)
Capitale Assicurato (Euro) | Premio Netto | Premio Lordo* |
50.000 | 731,71 | 750,00 |
75.000 | 1.097,56 | 1.125,00 |
125.000 | 1.829,27 | 1.875,00 |
175.000 | 2.560,98 | 2.625,00 |
250.000 | 3.658,54 | 3.750,00 |
* comprensivi di imposte pari al 2,50%
C. INFORMAZIONI SUI COSTI E REGIME FISCALE Imposte ed oneri fiscali
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni; invece i premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla
persona e quelli per le perdite pecuniarie sono soggetti all'imposta del 2,5%.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in caso di Decesso o di Invalidità Totale Permanente sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare del premio pagato (art. 6 del D.P.R. n. 917/86 "Nuovo T.U.I.R.").
Detrazione fiscale dei premi
I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di Decesso o di Invalidità Permanente superiore al 5%, danno diritto annualmente ad una detrazione dall'Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall'Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Alla data di redazione della presente nota è facoltà dell'Assicurato detrarre dalla suddetta imposta un importo pari al 19% dei premi versati per l'assicurazione di cui sopra
sino a euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. Per i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto è concluso (perfezionato) nel giorno in cui CNP, per il tramite dell'Istituto, emette la Lettera di Conferma come accettazione alla Richiesta di Adesione alla
copertura assicurativa.
La polizza entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio contrattualmente previsto, dalle ore 00.00 del giorno di erogazione del mutuo.
Risoluzione del contratto
Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi di un evento tra quelli di seguito elencati:
• liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato;
• termine del periodo di ammortamento inizialmente stabilito.
Revoca della Richiesta di Adesione prima dell'erogazione del mutuo
L'Assicurando ha il diritto di revocare la propria Richiesta di Adesione fino al giorno in cui il mutuo non sia stato erogato. L'Assicurando deve chiedere per iscritto la revoca della Richiesta di Adesione all'Agenzia/Filiale dell'Istituto.
Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni
L'elenco della documentazione necessaria per richiedere la liquidazione delle prestazioni è riportato nel modulo messo a disposizione da CNP (Modulo di Denuncia Sinistro allegato al presente fascicolo).
I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Legge applicabile al contratto
Alla polizza si applica la legge italiana.
Lingua utilizzabile
La polizza viene redatta in lingua italiana.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
CNP IAM - Ufficio Reclami Xxx Xxxxx, 00 - 00000 XXXXXX
Numero Verde: 000.000.000 Fax: 02/00.00.00.00
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1 corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni / prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Informazioni in corso di contratto
Informazioni relative alla Compagnia
La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto all'Assicurato qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale con riferimento alla propria denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo, informando contestualmente la Contraente.
Informazioni relative al contratto
La Compagnia fornirà per iscritto all'Assicurato nel corso della durata contrattuale le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile, informando contestualmente la Contraente.
Cambio attività o stato professionale
L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Compagnia in caso di cambiamento di attività o di stato professionale; solo in caso di sinistro verrà accertato a quale categoria appartenga per verificare il diritto ad ottenere la prestazione.
CNP IAM è responsabile della veridicità, della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Direttore Xxxxxxxx Xxxxxxxx
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e sensibili - quali in particolare i dati idonei a rilevare lo stato di salute - (i "Dati"), raccolti eventualmente anche per il tramite di soggetti terzi (quali ad esempio agenti, broker o istituti di credito che svolgono per il nostro conto attività distributiva) saranno trattati da CNP IAM, previo consenso scritto, laddove necessario, con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. conclusione del contratto, gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, attività riassicurativa;
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il conferimento dei Dati è:
a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. in mancanza di tali Dati CNP IAM non potrebbe fornire i propri servizi, in tutto o in parte. I Dati potranno essere comunicati ai, e trattati dai, seguenti soggetti che operano per conto di CNP IAM quali autonomi Titolari la cui lista aggiornata è disponibile sul sito e comunque può essere richiesta gratuitamente all'Ufficio Protezione Dati sotto indicato:
a. soggetti determinati, incaricati da CNP IAM della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, anche in paesi al di fuori dell'Unione Europea, quali, a titolo esemplificativo, soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa", quali eventuali agenti, subagenti, broker, produttori liberi incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito ed altri canali di acquisizione di prodotti assicurativi, Assicuratori, coAssicuratori e riAssicuratori, periti, medici legali, strutture sanitarie per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.a;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
c. società controllate o collegate a CNP IAM o dalle stesse incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, - ivi inclusa la prestazione di servizi informatici, finanziari, amministrativi, di stampa, - o altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione).
4. Titolare del trattamento è CNP IAM, Rappresentanza Generale per l'Italia - Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di Dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:
CNP IAM, Rappresentanza Generale per l'Italia, Xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Ufficio Protezione Dati
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Tra
BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.a.r.l. con sede sociale in Xxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx P. IVA 00715120150 e d'ora in avanti denominata "Contraente" (che agisce anche in nome e per conto degli "Istituti")
e
CNP IAM, Rappresentanza Generale per l'Italia, (indicata di seguito, per brevità, "CNP"), Xxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxx viene stipulata la presente Polizza Collettiva N. 020000039.
PARTE I: Condizioni generali per tutte le garanzie assicurate
Art. 1 - Garanzie Assicurate
La presente Convenzione prevede le seguenti garanzie:
A) Assicurazione di Invalidità Totale e Permanente derivante da infortunio o malattia (valida per tutti gli Assicurati)
La prestazione consiste nell'impegno di CNP, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che si verifichi nel corso di validità della Copertura Assicurativa dal quale derivi un'invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale e ferme restando le esclusioni all'art. 41, di pagare una prestazione in capitale come dettagliata all'art. 26 delle Condizioni di Assicurazione.
B) Assicurazione Ricovero Ospedaliero (valida per tutti gli Assicurati)
CNP, ove l'Assicurato si trovi in degenza ininterrotta a causa di un infortunio o malattia ferme restando le esclusioni all'art. 41, corrisponde una somma pari all'ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, dopo il periodo di franchigia, durante il restante periodo di ricovero ospedaliero come meglio indicato dalle Condizioni di Assicurazione previste per tale garanzia (artt. 27, 28 ,29 e 30).
C) Assicurazione di Inabilità Temporanea Totale al lavoro da infortunio o malattia (garanzia riservata solo ai Lavoratori Autonomi)
CNP, ove l'Assicurato subisca un infortunio o una malattia durante il periodo contrattuale dai quali derivi un'inabilità temporanea in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria normale attività lavorativa, per il periodo di inabilità, fermo restando le esclusioni all'art. 41, garantisce la corresponsione di una somma pari all'ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, dopo il periodo di franchigia, durante il restante periodo dell'inabilità stessa come meglio indicato dalle Condizioni di Assicurazione previste per tale garanzia (artt. 31, 32, 33 e 34).
D) Assicurazione Perdita d'Impiego (garanzia riservata solo ai Lavoratori Dipendenti Privati)
CNP, in caso di perdita d'impiego, fermo restando le esclusioni all'art. 41, corrisponde una somma pari a quella delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, dopo il periodo di franchigia, durante il restante periodo della disoccupazione come indicato dalle Condizioni di Assicurazione previste per tale garanzia (artt. 35, 36, 37 e 38).
Tale garanzia è prestata con il limite massimo di dieci anni.
E) Malattia Grave (garanzia riservata solo ai Lavoratori Dipendenti Pubblici e ai Non lavoratori)
CNP, nel caso in cui all'Assicurato durante il periodo contrattuale sia diagnosticata una Malattia Grave, così come definite al successivo all'art. 39, corrisponde, in un'unica soluzione, un indennizzo pari a 12 rate mensili di rimborso del mutuo con scadenza immediatamente successiva alla data di diagnosi della Malattia Grave. La rata in corso al momento della citata diagnosi (comprensiva di capitale e interessi) sarà utilizzata per il calcolo dell'indennizzo.
Art. 2 - Massimali Assicurati
Per ciascun Assicurato il capitale massimo assicurabile è pari a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) .
Qualora ci fosse la richiesta di assicurare un capitale superiore a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) il Contraente dovrà informarne CNP che valuterà di volta in volta l' accettazione del rischio.
Il capitale massimo assicurabile, da intendersi come somma di tutte le coperture di rischio pendenti tra l'Assicurato e CNP, è pari ad euro 500.000,00. (cinquecentomila/00).
Per ciascun Assicurato la prestazione massima garantita da CNP per le garanzie Ricovero Ospedaliero, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego e Malattia Grave è pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per indennizzo mensile.
La prestazione delle garanzie Ricovero Ospedaliero, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego è inoltre limitata ad un massimo di 12 indennizzi mensili per sinistro e un massimo di 24 per il periodo di validità della Copertura Assicurativa.
Art. 3 - Obblighi degli Istituti
Nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 6 "Limiti assuntivi", gli Istituti si impegnano a consentire l'ingresso alla Polizza Collettiva a tutti coloro con i quali hanno stipulato un contratto di mutuo e che hanno espresso la loro adesione alla presente Convenzione con la sottoscrizione della Richiesta di Adesione che gli Istituti provvederanno a trasmettere a CNP, dopo l'erogazione del mutuo unitamente alla "Lettera di Conferma".
Art. 4 - Obblighi di CNP
CNP rilascia agli Istituti, per il tramite della Contraente, in base alle adesioni da questi forniti, gli elenchi degli Assicurati, dettagliati per ciascun Istituto, con l'indicazione per ciascuno dei capitali assicurati e dei premi; tali elenchi formano parte integrante della Convenzione. Gli elenchi sono aggiornati mensilmente da CNP in base ai dati forniti dalla Contraente. CNP provvede, inoltre, a fornire agli Istituti la Nota Informativa nonché le Condizioni di Assicurazione relative alla presente Polizza Collettiva che vengono consegnate agli Assicurati prima della sottoscrizione della Richiesta di Adesione.
Art. 5 - Decorrenza e durata delle garanzie
Decorrenza delle garanzie
La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 00.00 della data di erogazione del mutuo a patto che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto.
Termine delle garanzie
La durata della Copertura Assicurativa, è pari all'arco di tempo che intercorre tra la data di attivazione della Copertura stessa a quella di scadenza del rapporto di mutuo e non può comunque essere superiore a 30 anni.
La Copertura Assicurativa ha comunque termine:
• in caso di liquidazione dell'indennizzo per Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato;
• al 31/12 dell'anno del 75° compleanno dell'Assicurato.
La garanzia Perdita d'Impiego ha inoltre termine alla fine del decimo anno dalla data di attivazione della Copertura Assicurativa (come prevista all'art. 5 “Decorrenza delle garanzie”).
Ove, con riferimento a un medesimo contratto di mutuo, vi siano più Assicurati, la cessazione per uno di essi della Copertura Assicurativa non pregiudica la continuazione delle garanzie a favore degli altri.
Termine delle garanzie per i mutui a durata variabile
Per mutui a rata fissa e tasso e durata variabile la Copertura Assicurativa ha valore per una durata non superiore a quella stabilita dal piano di ammortamento iniziale del mutuo.
Si precisa che in caso di:
- Estinzione anticipata parziale del contratto di mutuo: la Copertura Assicurativa continuerà a vigere a favore dell'Assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento iniziale fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabile. In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione parziale del contratto di mutuo, l'indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento iniziale. All' Istituto verrà liquidata una somma pari alla prestazione assicurata fino al raggiungimento del credito vantato, esclusi eventuali importi di rate insolute prima del sinistro. L'eccedenza verrà corrisposta all'Assicurato o in difetto agli eredi testamentari o legittimi.
- Estinzione anticipata totale, rinegoziazione, surroga o accollo ad altra persona del contratto di mutuo: la Copertura Assicurativa continuerà a vigere a favore dell'Assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento iniziale. In caso di sinistro successivo alla data dell'estinzione totale, della rinegoziazione, della surroga o dell'accollo, CNP liquiderà all'Assicurato o in difetto agli eredi testamentari o legittimi la prestazione assicurata. L'indennizzo sarà determinato in base al piano di ammortamento iniziale.
L'Assicurato ha la facoltà di richiedere altresì la risoluzione della Copertura Assicurativa ed il premio pagato gli verrà restituito dalla Compagnia per la parte non goduta. CNP provvederà alla quantificazione del rateo di premio applicando la seguente formulazione:
Rateo di premio= Premio*(n-t-1)/n
dove:
Premio = premio versato al netto delle imposte di assicurazione n= durata iniziale del contratto di mutuo (espressa in mesi interi) t= permanenza effettiva in copertura (espressa in mesi interi)
Art. 6 - Limiti Assuntivi
L'Assicurando manifesta l'interesse ad aderire alla Copertura Assicurativa mediante la sottoscrizione della Richiesta di Adesione.
Al momento della decorrenza della copertura, come prevista all'art. 5, l'Assicurato dovrà avere una età compresa tra i 18 ed i 70 anni compiuti. Non potranno essere assicurati coloro il cui mutuo scade successivamente al 31/12 dell'anno del 75° compleanno.
Il capitale massimo assicurabile per Assicurato, previa sottoscrizione della "Dichiarazione di Buono Stato di Salute" presente nella Richiesta di Adesione, sarà pari ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00). Per Capitali Assicurati superiori a tale importo e comunque mai eccedenti euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) CNP valuterà di volta in volta le modalità assuntive.
All'atto della sottoscrizione della Richiesta di Adesione l'Assicurato dovrà dichiarare quanto espressamente richiesto nella stessa, ossia:
– di godere di un buono stato di salute;
– di non essere mai stato ricoverato negli ultimi 2 anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inguinale, colecistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, meniscectomia;
– di non aver sofferto di tumori, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, infarto miocardico, epatite, cirrosi epatica, insufficienza renale, insufficienza respiratoria, infezione da HIV e, per quanto a sua conoscenza, di non soffrire di alcuna delle suddette patologie;
– di assumere ogni responsabilità per le informazioni riportate nella Richiesta di Adesione, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del C.C., che sono veritiere e complete ed indica se stesso come Assicurato.
In caso di cointestazione del contratto di mutuo ciascun cointestatario deve sottoscrivere la Richiesta di Adesione. Qualora anche uno solo dei cointestatari non abbia i requisiti di assicurabilità previsti al presente articolo, nessuno di essi potrà aderire alla copertura assicurativa.
Art. 7 - Pagamento del premio
Le garanzie assicurate dalla presente Polizza Collettiva vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio unico, il cui tasso di premio lordo è indicato nella Nota Informativa e nella Richiesta di Adesione e l'importo del premio lordo è indicato nella Lettera di Conferma.
Art. 8 - Modifica stato professionale
L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Compagnia del cambiamento della propria condizione occupazionale; solo in caso di sinistro verrà verificato a quale categoria appartenga per ottenere il diritto alla prestazione.
Art. 9 - Revoca della Richiesta di Adesione
L'Assicurando ha il diritto di revocare la propria Richiesta di Adesione fino al giorno in cui il mutuo non sia stato erogato.
L'Assicurando deve chiedere la revoca della Richiesta di Adesione per iscritto all'Agenzia/Filiale dell'Istituto presso il quale ha sottoscritto la Richiesta di Adesione.
Art. 10 - Vincolo
Le prestazioni assicurative, nel limite del capitale assicurato, sono vincolate a favore dell'Istituto per l'estinzione/decurtazione del mutuo. L'eventuale eccedenza rispetto al debito residuo/rate mensili vantato dall'Istituto , sarà liquidata a favore del Beneficiario.
Art. 11 - Beneficiari
Beneficiario delle prestazioni assicurative previste dalla Copertura Assicurativa , fermo il vincolo di cui sopra, è l'Assicurato o in difetto i suoi eredi testamentari o legittimi.
Art. 12 - Denuncia del Sinistro
I sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto dall'Assicurato o dai suoi aventi causa, utilizzando il modulo messo a disposizione da CNP (Modulo di Denuncia Sinistro allegato al presente Fascicolo Informativo) indirizzandolo tramite lettera raccomandata A/R a:
CNP - Ufficio Liquidazione Sinistri Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
La denuncia del sinistro dovrà essere corredata della documentazione così come dettagliata nel Modulo di denuncia sinistro.
L'Assicurato e/o suoi aventi causa devono consentire a CNP di effettuare gli accertamenti del caso e sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e il datore di lavoro a fornire le informazioni necessarie.
L'Assicurato e/o suoi aventi causa possono chiedere informazioni relative allo stato del sinistro telefonando a:
CNP - SERVIZIO CLIENTI N° Verde 800.222.662
Art. 13 - Pagamento delle prestazioni assicurate
CNP, dopo la denuncia di un sinistro per uno degli eventi previsti dalla Copertura Assicurativa, qualora questo sia indennizzabile, provvederà entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, a corrispondere le somme dovute.
Art. 14 - Inadempimenti e/o ritardi dell'Assicurato
Le presenti garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da parte dell'Assicurato verso l'Istituto in base al contratto di mutuo; alla determinazione degli indennizzi dovuti da CNP non concorreranno le rate del mutuo risultanti non corrisposte dall'Assicurato all'Istituto per cause diverse da quelle garantite dalla presente Polizza Collettiva.
L'Istituto, tramite la Contraente, provvederà a comunicare a CNP la parte di debito da indennizzare.
Art. 15 - Rinuncia al diritto di surrogazione
CNP rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile.
Art. 16 - Prescrizione
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 17 - Imposte e tasse
Le imposte e le tasse relative alla presente Polizza Collettiva sono a carico dell'Assicurato. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati alla Contraente.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge in materia.
Art. 19 - Diritto alle prestazioni
In caso di disdetta della presente Polizza Collettiva da parte della Contraente resta salvo per ogni Assicurato il diritto alle prestazioni già acquisite che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni di seguito indicate che regolano le singole garanzie assicurate.
Art. 20 - Cointestazione del contratto di mutuo
Le operazioni di mutuo che prevedono la cointestazione sono coperte dalla presente Polizza Collettiva. Resta inteso che in caso di cointestazione è possibile assicurare fino ad un massimo di 8 cointestatari. In caso di mutui con più di 8 cointestatari CNP si riserva di decidere in merito all'accettazione del rischio caso per caso. L'importo di mutuo erogato, nell'ambito dei massimali assicurati, si intende suddiviso in parti uguali tra tutti i cointestatari. Qualora anche uno solo dei cointestatari non abbia tutti i requisiti previsti all'art. 6 (Limiti Assuntivi) la Copertura Assicurativa non potrà essere attivata per alcun intestatario del contratto di mutuo.
Art. 21 - Clausola Liberatoria
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Polizza Collettiva, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro nei confronti di CNP eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
Art. 22 - Controversie
Le Parti (Assicurato -o aventi causa- e CNP) hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione delle lesioni e delle malattie che sono oggetto delle coperture prestate dalla presente Polizza Collettiva. In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici. Tale luogo si intende la città sede dell'istituto di medicina legale più vicino all'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Consiglio dei Medici sono vincolanti per le Parti.
Art. 23 - Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza Collettiva, foro competente sarà quello dell'Assicurato.
Art. 24 - Comunicazioni
Eventuali comunicazioni da parte di CNP saranno indirizzate al domicilio indicato dall'Assicurato nella Richiesta di Adesione ovvero, in caso di sinistro, nel Modulo di Denuncia Sinistro.
Art. 25 - Dichiarazioni dell'Assicurato relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni sottoscritte dall'Assicurando nella Richiesta di Adesione devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, le stesse possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione delle coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894 del codice civile.
PARTE II- Le garanzie assicurate
Art. 26 - Prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente da infortunio o malattia (valida per tutti gli Assicurati)
CNP garantisce, ove l'Assicurato subisca un infortunio o malattia durante il periodo contrattuale, dal quale derivi un'invalidità totale e permanente riconosciuta della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, di grado pari o superiore al 60% della totale e fermo restando le esclusioni all'art. 41 la corresponsione di una somma, esclusi eventuali importi di rate insolute prima del sinistro, che alla data dell'evento residua dal contratto di mutuo stipulato dall'Assicurato con l'Istituto. Per data dell'evento si intende, la data di diagnosi della malattia o la data dell'infortunio che hanno generato l'invalidità indennizzabile.
La valutazione dell'Invalidità Totale Permanente verrà effettuata da un medico legale incaricato dalla Compagnia in un periodo compreso tra sei e diciotto mesi dalla data dell'evento. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato in base alla Tabella di cui al D.P.R. n°1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL e successive modificazioni ed integrazioni).
La prestazione di Invalidità Totale e Permanente non si cumula con alcuna contemporanea liquidazione prevista dalle altre garanzie.
Art. 27 - Prestazione in caso di Ricovero Ospedaliero (valida per tutti gli Assicurati)
CNP garantisce, ove l'Assicurato si trovi durante il periodo contrattuale in uno stato di Ricovero Ospedaliero, dovuto a infortunio o malattia, reso necessario per, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'esecuzione di accertamenti, operazioni chirurgiche, cure e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali, la corresponsione di una somma pari all'importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, trascorsi 7 giorni di franchigia, durante il restante periodo del ricovero stesso, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile.
CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 24 nel corso della durata contrattuale.
La prestazione di ricovero ospedaliero non si cumula con la contemporanea liquidazione in rata prevista dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e dalla garanzia Malattia Grave. La garanzia Ricovero Ospedaliero non è operante se il ricovero avviene durante il periodo di indennizzo per la garanzia Inabilità Temporanea Totale o nei 12 mesi successivi alla data di diagnosi della Malattia Grave.
Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente.
Art. 28 - Franchigia
La garanzia Ricovero Ospedaliero è sottoposta ad un periodo di franchigia pari a 7 giorni. L'inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di ricovero ospedaliero.
Art. 29 - Carenza
La garanzia Ricovero Ospedaliero è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il ricovero avvenga entro 60 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l'indennità non verrà corrisposta.
Art. 30 - Denunce successive
Quando un sinistro per Ricovero Ospedaliero sia stato pagato, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi ricoveri ospedalieri salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l'Assicurato sia stato dimesso per un periodo di 90 giorni consecutivi.
Art. 31 - Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro da infortunio o malattia (garanzia riservata solo ai Lavoratori Autonomi)
CNP in caso di sinistro liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, fermo restando le esclusioni all'art. 41 una somma pari all'importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, trascorsi 30 giorni di franchigia, durante il restante periodo dell' inabilità stessa, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile.
La prestazione di Inabilità Temporanea Totale al lavoro non si cumula con la contemporanea liquidazione in rata prevista dalla garanzia Ricovero Ospedaliero. In caso di infortunio o malattia dal quale derivi Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx la prestazione per Inabilità Temporanea Totale verrà liquidata trascorsi 30 giorni di franchigia dalla data di dimissioni dall'ospedale.
CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e un massimo di 24 nel corso della durata contrattuale. Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente.
Art. 32 - Franchigia
La garanzia Inabilità Temporanea Totale è sottoposta ad un periodo di franchigia di 30 giorni. L'inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inabilità lavorativa medicalmente accertata.
Art. 33 - Carenza
La garanzia Inabilità Temporanea Totale è sottoposta ad un periodo di carenza di 30 giorni se è causata da malattia: in questo caso, qualora l'Inabilità insorga entro 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa (come prevista all’art.5), l'indennità non verrà corrisposta.
Art. 34 - Denunce successive
Quando un sinistro per Inabilità Temporanea Totale sia stato pagato, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di Inabilità Temporanea Totale salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l'Assicurato sia tornato alla sua normale attività lavorativa per un periodo di 90 giorni consecutivi.
Art. 35 - Prestazione in caso di Perdita d'Impiego (garanzia riservata a Lavoratori dipendenti privati)
CNP in caso di Perdita d'Impiego liquiderà mensilmente, secondo le indicazioni del contratto di mutuo, e fermo restando le esclusioni all'art.41, una somma pari all'importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, trascorsi 30 giorni di franchigia, durante il restante periodo della disoccupazione stessa, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile.
CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 24 nel corso della durata contrattuale. Tale garanzia cessa la sua efficacia se è stato liquidato un sinistro di Invalidità Totale e Permanente.
Tale garanzia è prestata con il limite massimo di 10 anni dalla data di attivazione della Copertura Assicurativa (come prevista all'art. 5).
Art. 36 - Carenza
In caso di licenziamento comunicato all'Assicurato durante il periodo di carenza pari a 60 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa (come prevista all'art. 5), l'indennità non verrà corrisposta.
Art. 37 - Franchigia
La garanzia Perdita d'Impiego è sottoposta ad un periodo di franchigia pari a 30 giorni. L'inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento).
Art. 38 - Denunce successive
Quando un sinistro per Xxxxxxx d'Impiego sia stato pagato, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l'Assicurato sia tornato ad essere lavoratore dipendente per un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 90 giorni consecutivi.
Art. 39 - Prestazione in caso di Malattia Grave (garanzia riservata a Lavoratori dipendenti pubblici e ai Non lavoratori)
CNP, nel caso in cui all'Assicurato durante il periodo contrattuale sia diagnosticata una Malattia Grave, così come definite di seguito, corrisponde, in un'unica soluzione, un indennizzo pari a 12 rate mensili di rimborso del mutuo con scadenza immediatamente successiva alla data di diagnosi della Malattia Grave. La rata in corso al momento della citata diagnosi (comprensiva di capitale e interessi) sarà utilizzata per il calcolo dell'indennizzo. Qualora la durata residua del piano di ammortamento fosse inferiore a 12 mesi, l'importo liquidato sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla scadenza del piano stesso.
Ai fini della presente copertura sono considerati indennizzabili i sinistri derivanti dalle seguenti malattie gravi:
1. Tumore - Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Dalla garanzia vengono esclusi: i carcinomi in situ, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio e i tumori cutanei ad eccezione del melanoma maligno del II° e IV° stadio di Clarck. Si escludono altresì il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS).
2. Chirurgia cardiovascolare - Cardiopatia coronarica con necessità d'intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico.
3. Infarto miocardico - Evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell'ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci.
4. Ictus cerebrale - Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o infarto cerebrale (trombosi embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, etc.). L'infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza.
5. Insufficienza renale - Malattia renale irreversibile in dialisi cronica.
6. Trapianto d'organo - Malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo e dell'intestino. E' necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato.
Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale Permanente.
Art. 40 - Carenza
Qualora la Malattia Grave insorga entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa (come prevista all'art. 5) non verrà corrisposto alcun indennizzo.
PARTE III: Esclusioni Art. 41 - Esclusioni
Le coperture relative ai rischi Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero non sono operanti nei seguenti casi:
1) invalidità, malattie, malformazioni, lesioni dell'Assicurato verificatesi e note all'Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da esse derivanti;
2) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
3) incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
4) partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Istituto, per il tramite della Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. Verranno corrisposti altresì gli indennizzi derivanti da sinistri causati da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o di insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in Paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi;
5) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e rivoluzioni;
6) contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici;
7) dolo dell'Assicurato;
8) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
9) infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
10) i sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato;
11) i sinistri causati da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
12) operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell'Assicurato;
13) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di Inabilità temporanea totale;
14) atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o nel caso in cui si trovi in uno stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
15) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco-depressive o stati paranoici;
16) conseguenze della pratica dei seguenti sport : equitazione o partecipazione a concorsi ippici , sport aerei, salto con gli sci, combinata nordica, bobsleigh, skeleton, skiathlon, sci alpinismo o fuori pista e snowboard fuori pista, alpinismo, immersioni subacquee, volo a vela, pratica di speleologia, scalate in cordata o in solitario, bungee jumping, tauromachia;
17) tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
18) conseguenze della pratica di tutti gli sport professionali che comporti un compenso o una remunerazione;
19) trasformazioni o assestamento energetico dell'atomo naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
20) gravidanza e parto, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi; la garanzia Perdita d'Impiego non è operante nei seguenti casi:
21) l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore dipendente privato in modo consecutivo con obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
22) il licenziamento è dovuto a giusta causa;
23) il licenziamento è dovuto a giustificato motivo soggettivo;
24) risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell'Assicurato;
25) il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali;
26) la messa in mobilità del Lavoratore dipendente privato che nell'arco del periodo di mobilità stessa maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
27) il licenziamento è tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
28) se la perdita d'impiego è conseguenza della cessazione alla loro scadenza di contratti a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, contratti di lavoro interinale e tutte le categorie di lavoro atipico;
29) l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria o Edilizia;
30) i contratti di lavoro stipulati all'estero a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge italiana;
31) all'atto della sottoscrizione della Richiesta di adesione l'Assicurato è a conoscenza della prossima disoccupazione o è al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
32) l'Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale (lavori socialmente utili);
33) l'Assicurato non si è iscritto nella lista del Centro per l'impiego salvo che sia in CIGS;
34) l'Assicurato, al momento dell'evento, era in periodo di prova.
GLOSSARIO
Ammortamento
Modalità di rimborso di una somma predeterminata erogata a titolo di mutuo.
Assicurando
La persona fisica che sottoscrivendo la Richiesta di Adesione manifesta l'intenzione di aderire alla Polizza Collettiva.
Assicurato
La persona fisica, intestatario o cointestatario del contratto di mutuo concesso dall'Istituto che ha le caratteristiche previste all'art. 6 (Limiti Assuntivi), che ha aderito alla Polizza Collettiva sottoscrivendo la Richiesta di Adesione e che ha pagato il premio. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.
Assicurazione
Il contratto di Assicurazione (Polizza Collettiva) e il suo contenuto.
Beneficiario
Beneficiario delle prestazioni assicurative previste dalla Copertura Assicurativa , fermo il vincolo di cui all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione, è l'Assicurato o in difetto i suoi eredi testamentari o legittimi.
Capitale Assicurato
La somma pari all'importi del mutuo erogato per cui è prestata la Copertura Assicurativa. In caso di mutui cointestati tale somma è pari all'importo del mutuo erogato ripartito in parti uguali tra tutte le teste assicurate .
Carenza
Periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza della Copertura Assicurativa durante il quale le garanzie non sono operative. Ciò significa che se l'evento assicurato si dovesse verificare nel corso di tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.
Compagnia
CNP IAM, Rappresentanza Generale per l'Italia (anche indicata, per brevità, "CNP"), Xxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxx.
Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale la Contraente stipula la Polizza Convenzione, anche in nome e p/c degli altri Istituti.
Condizioni di Assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.
Contraente
La Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. che agisce anche in nome e per conto degli Istituti.
Contratto di mutuo
Il mutuo Ipotecario di durata non superiore ai 30 anni, concesso dagli Istituti all'Assicurato al quale si riferiscono le coperture assicurative oggetto della presente Polizza.
Copertura Assicurativa
Garanzia assicurativa concessa dalla Compagnia all'Assicurato ai sensi della Polizza Collettiva e in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento della prestazione, a favore del Beneficiario, fermo il vincolo di cui all'art.10 delle Condizioni di Assicurazione, al verificarsi del sinistro.
Debito Residuo
Debito in linea capitale del mutuo risultante alla data del sinistro con esclusione di eventuali importi di rate insolute prima del sinistro.
Decorrenza della copertura assicurativa
Termine dal quale le garanzie assicurative cominciano ad operare; coincide con le ore 00,00 del giorno di erogazione del mutuo.
Detraibilità fiscale
Facoltà di portare in diminuzione dall'imposta calcolata sul reddito imponibile IRPEF, nei limiti previsti dalla legge, un importo che permette di ridurre l'ammontare dell'imposta da versare.
Dichiarazione di Buono Stato di Salute
Dichiarazione sullo stato di salute dell'Assicurando, sottoscritta dallo stesso, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del c.c. mediante apposita clausola prevista all'interno della Richiesta di Adesione.
Disoccupato
La posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un lavoratore dipendente privato che è iscritto nelle liste del Centro per l'impiego o percepisce reddito da mobilità o da cassa integrazione guadagni straordinaria. Durante la disoccupazione il lavoratore non dovrà svolgere alcuna attività lavorativa.
Durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Franchigia
Periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità.
Indennizzo
La somma dovuta da CNP in caso di sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e della malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; xxxxx xxxxxxxxxx, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.
Inabilità Temporanea Totale
La perdita temporanea a seguito di infortunio o malattia, in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria normale attività.
Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia
La perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.
Istituti
Tutti gli Istituti appartenenti al Gruppo Bipiemme che agiscono i qualità di Intermediari e che hanno stipulato un contratto di mutuo con l'Assicurato.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal governo.
Lavoratore autonomo
La persona fisica che abbia presentato ai fini dell'imposta sul reddito (IRPEF) una dichiarazione relativa all'anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (come sopra definiti) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 32 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.
A titolo esemplificativo sono considerati lavoratori autonomi:
• i "Lavoratori a progetto";
• i "Collaboratori coordinati e continuativi";
• gli apprendisti;
• i lavoratori stagionali;
• le persone fisiche che hanno una contratto di lavoro che non rientra tra le tipologie elencate nelle definizioni di lavoratore dipendente privato o lavoratore dipendente pubblico.
Lavoratore dipendente privato
Persona fisica che svolge la propria attività lavorativa, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria in un'unità giuridico-economica, che è iscritta nei libri paga dell'impresa con un contratto di lavoro dipendente non del pubblico impiego, comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.
A titolo esemplificativo sono considerati lavoratori dipendenti:
• i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai;
• i soci di cooperativa iscritti nei libri paga;
• i lavoratori con contratto di inserimento (ex contratto di formazione lavoro);
• i lavoratori con contratto a termine;
• i lavoratori con contratto di somministrazione (ex interinali).
Lavoratore dipendente pubblico
La persona fisica che sia Xxxxxxxxxx dipendente come sopra definito ma presso la Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo ma non limitativo fanno parte della Pubblica Amministrazione:
• le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado;
• le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
• le Regioni - le Province - i Comuni;
• le Comunità Xxxxxxx e loro consorzi e associazioni;
• le Istituzioni Universitarie;
• le Camere di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura e loro associazioni;
• le Aziende e gli Enti del servizio sanitario Nazionale.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattie Gravi
I casi di tumore, chirurgia cardiovascolare, infarto del miocardio, ictus cerebrale, insufficienza renale, trapianto d'organo, come da specifiche definizioni integrate nella sezione Malattia Grave.
Massimale
Somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro, la Compagnia presta le garanzie.
Richiesta di Adesione
Il modulo contenente dichiarazioni rilevanti ai fini delle Coperture Assicurative sottoscrivendo il quale ciascuna persona fisica che ha richiesto un mutuo all'Istituto dichiara di voler aderire alla Polizza Collettiva.
Non lavoratori
Studenti, Casalinghe e Pensionati.
Nota Informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia, per il tramite dell'Istituto, deve consegnare all'Assicurato prima della sottoscrizione della Richiesta di Adesione alla Polizza Collettiva e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso ed alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Copertura Assicurativa.
Polizza Collettiva
Contratto di assicurazione stipulato da un Contraente nell'interesse di più Assicurati.
Premio
Il premio che viene versato dall'Assicurato all'Istituto all'erogazione del mutuo e, per il tramite del Contraente, viene riversato a CNP in relazione alla Copertura Assicurativa.
Ricovero Ospedaliero
Lo stato di degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di cura, pubblico o privato, dovuta ad infortunio o malattia, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti, operazioni chirurgiche, cure e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali o in day hospital.
Ripresa di occupazione
Periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per Perdita d'Impiego, durante il quale l'Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa prima di poter presentare un'altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro per Perdita d'Impiego.
Sinistro
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.