Assicurazione dei
linea
CAUZIONI
Fascicolo Informativo
Assicurazione dei
finanziamenti assistiti da garanzia reale e concessi da istituti abilitati
all’esercizio del credito a medio e lungo termine
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
Informativa ex art.13 ◼
del D.lgs.196 del 30/6/2003
Nota Informativa ◼
Glossario ◼
Condizioni di assicurazione ◼
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
POLIZZA FIDEIUSSORIA MUTUI
Indice
Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) | pag. | 2 |
Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative | pag. | 7 |
Modalità d’uso dei dati personali | pag. | 8 |
Diritti dell'interessato | pag. | 9 |
Glossario | pag. | 10 |
Condizioni di Assicurazione | pag | 12 |
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Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni Generali
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni Sede e Direzione: Xxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx. 0
Telefono x00 00 00 00 00 - Fax x00 00 00 00 00 00
Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Posta elettronica: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – (nr,verde 800.016611)
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984
Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 – Capogruppo del gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa*
Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 283,326.183 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 215,947.259 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,6 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
“Avvertenza”
POLIZZA FIDEIUSSORIA MUTUI
La polizza fideiussoria è regolata oltre che dalle Condizioni Generali di Polizza anche e soprattutto dagli articoli che vanno dal 1936 al 1957 del codice civile compresi che disciplinano “LA FIDEIUSSIONE”.
La polizza fideiussoria è stipulata senza tacito rinnovo e non prevede la facoltà di disdetta. La polizza ha la stessa durata del contratto di mutuo erogato dall’istituto finanziatore e cesserà solo alla scadenza in essa indicata oppure a seguito di estinzione anticipata del rimborso del finanziamento percepito dal Contraente.
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3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La polizza fideiussoria è prestata a garanzia del debito residuo relativo al mutuo erogato da un istituto finanziatore al Contraente ed è prestata per un importo massimo pari all’importo indicato nella prima pagina della polizza fideiussoria.
Avvertenza
Il presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede limitazioni, esclusioni o condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato indennizzo.
Il presente contratto, inoltre, non prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali
4. Dichiarazioni dell’assicurato/contraente in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Al presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non sono applicabili le disposizioni assicurative in materia di dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede aggravamento o diminuzione del rischio a carico dell’Assicurato/Contraente.
6. Premi
Il premio per la garanzia prestata è unico ed è dovuto per intero all’atto del perfezionamento ed è determinato moltiplicando la somma garantita per il tasso di premio lordo annuo.
Il versamento del premio è effettuato direttamente in favore di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. o in favore dell’Agenzia/Intermediario assicurativo iscritto al RUI presso cui viene perfezionato il contratto.
E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
Il pagamento a mezzo contanti è previsto solo nei limiti della normativa generale e di settore.
6.1 Costi gravanti sul premio
La sottoscrizione del presente contratto comporta esclusivamente dei costi gravanti sul premio corrisposto al netto delle imposte di assicurazione.
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Il premio imponibile è comprensivo di costi variabili, a copertura delle spese di amministrazione e commerciali sostenute dalla Società nelle seguenti misure percentuali:
quanto al 33% del totale del premio imponibile deve considerarsi quale costo complessivo;
di questo costo complessivo, il 16% viene indicato come costo dell’intermediazione assicurativa (provvigioni riconosciute all’intermediario).
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La precisa indicazione dei costi di cui sopra in termini assoluti è esposta ai sensi del Regolamento Isvap n° 35/2010 nella Polizza Fideiussoria consegnato all’Assicurato/Contraente.
6.2 Rimborso del premio Avvertenza
In caso di riduzione o di anticipata estinzione del contratto di mutuo o di finanziamento la Società restituirà al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.
Resta sempre salva la facoltà di volturare il beneficio della fidejussione in caso di trasferimento del mutuo (portabilità) in capo al nuovo istituto finanziatore.
Si rimanda all’articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
7. Rivalse
Avvertenza
Il presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, prevede l’azione di surroga e rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato in caso di pagamento della prestazione.
Per surrogazione si intende il subentro del fideiussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore (l’istituto finanziatore) nei confronti del debitore (il Contraente).
Per rivalsa o regresso si intende il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti del beneficiario (l’istituto finanziatore).
Si rimanda all’articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
8. Diritto di recesso
Il presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede la facoltà di recesso delle parti.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Considerata la particolare natura fideiussoria, la prescrizione dell’obbligazione garantita (cioè la restituzione da parte del Contraente dell’intero finanziamento ricevuto) comporta il venir meno anche dell’accessoria obbligazione fideiussoria.
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Al presente contratto si applicano le ipotesi di decadenza applicabili alla fideiussione (art. 1957 codice civile).
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10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.
• Tassazione del Premio
Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del contraente pari all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.
• Detrazione Fiscale
Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri Liquidazione dell’indennizzo
“Avvertenza”
Il contratto vista la particolare natura del rischio garantito, è vincolato all’ente erogatore del finanziamento pertanto l’indennizzo avverrà esclusivamente nei confronti di quest’ultimo.
L’ammontare del pagamento dovuto dalla Società, nei limiti della percentuale di finanziamento garantita, di cui in premessa, è dato dall’importo risultante secondo la scala di decrescenza della fideiussione, a cui va aggiunto l’importo in linea capitale delle rate impagate.
Termini e modalità per l’indennizzo sono regolati dagli articoli 4, 5, 6 e 7 delle Condizioni di Assicurazione ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio e le conseguenze giuridiche.
13. Reclami
Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Xxxxxxx Xxxxxxxx, n. 2 – 00000 Xxxxxx (e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – fax.00.0000.0000).
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP - Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx.
Devono essere presentati direttamente all’ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:
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a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.
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In particolare i reclami indirizzati all’ISVAP dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all’Impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell’ISVAP:
a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’Impresa: in caso di ricezione l’ISVAP provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - xxx X.X.Xxxxxxx 0 - 00000 Xxxx;
d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - xxx xx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
14. Arbitrato
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.
Si rimanda all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza
Eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, vanno indirizzate per iscritto a:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx – (n. verde 800.016611 – e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
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Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxx Xxxxxxx
L’Amministratore Delegato
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Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196 30/6/03
Codice in materia di protezione dei dati personali In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative1
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti2 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge3 - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili4 strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela5, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”5.
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.
4 Sono i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., ad Europ Assistance S.p.A. e a Belfor Italia S.r.l. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti, i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati della fornitura di servizi stumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia e all’Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati e taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
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• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
• ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Xxxxxx, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
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Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota6, che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.
Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità.
Modalità d’uso dei dati personali
I dati sono trattati7 dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
• organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali:
- assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- assicurazioni r.c. generale: Pool per l’Assicurazione X.X. Xxxxxxxxxxxx (Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, 00 - Xxxxxx), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
• CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
• commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
• ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n.137;
• nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria - Banca d’Xxxxxx (Xxxxx Xxxxxx, 00 - Xxxx) ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
• CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Xxxxxxx, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216;
• Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Xxxx il Grande, 21 - Roma), IMPDAI (Viale delle
Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
• Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il
consorzio a cui aderisce l’assicurato);
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• Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.
7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
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Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa8; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento9.
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Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. Assistenza Clienti, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx (N° verde 800.016.661 e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)10.
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella
c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
10 L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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Glossario
Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nel presente fascicolo, di seguito si riportano quelli d’uso più comune con le relative definizioni:
Istituto Finanziatore
il soggetto che eroga il mutuo al Contraente nonchè beneficiario della Polizza Fidejussoria ovvero soggetto a cui spetta la prestazione garantita.
Beneficio del termine
concessione data dall’Istituto Finanziatore alla restituzione rateale del finanziamento ottenuto, secondo un piano di ammortamento deciso con l’Istituto stesso.
Contratto di Mutuo/Finanziamento
contratto di finanziamento in particolare di mutuo fondiario finalizzato all’acquisto di un immobile ad uso abitazione, sottoscritto con l’istituto finanziatore da parte del Contraente, con il,quale quest’ultimo si obbliga alla restituzione dell’importo finanziato oltre i relativi interessi.
Contraente
è la persona fisica che ha contratto il Mutuo/Finanziamento, che sottoscrive la Polizza ed è obbligata alla prestazione in essa contenuta a favore dell’Istituto finanziatore.
Durata contrattuale
è l’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza della Polizza, periodo durante il quale è operante la garanzia prestata.
Fidejussore
è il soggetto Vittoria Assicurazioni Spa che è obbligato ad assolvere l'impegno del Contraente in caso di inadempienza di quest'ultimo.
Fidejussione
la Polizza fideiussoria o Polizza
Polizza
È il documento che comprova l’esistenza del contratto fidejussorio.
Premio
È la somma che il Contraente paga a fronte della Fidejussione rilasciata.
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Rivalsa o regresso
il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti dell’istituto finanziatore.
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G L O S S A R I O
Sinistro
il mancato pagamento di almeno 7 rate di mutuo che comporta la decadenza dal beneficio del termine e di conseguenza l’immediata restituzione di tutte e rate ancora insolute del finanziamento.
Società
È l’impresa autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società viene utilizzato per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Surrogazione
POLIZZA FIDEIUSSORIA MUTUI
il subentro del fideiussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore (l’istituto finanziatore) nei confronti del debitore (il Contraente).
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G L O S S A R I O
Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1 - Il pagamento del premio, conteggiato in base alla durata indicata nel frontespizio di polizza, viene effettuato dal contraente alla sottoscrizione della polizza. La garanzia prestata con la presente polizza sarà valida a decorrere dalla data indicata nel frontespizio e fino alla scadenza ivi indicata, allorchè perderà ogni efficacia con conseguente liberazione della Società.
La polizza non crea alcun vincolo giuridico a carico della Società in ognuna delle seguenti ipotesi:
1. mancato pagamento del premio liquidato in unica soluzione per l’intero periodo di durata della polizza del premio di proroga laddove richiesto con apposita appendice;
2. mancata sottoscrizione da tutte le parti degli originali di polizza.
Art. 2 - Nel caso di riduzione, di anticipata estinzione totale o parziale o di trasferimento del finanziamento, l’Istituto finanziatore ne darà comunicazione alla società.
La Società nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento restituirà al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
La parte di premio da restituire è calcolata:
- per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della polizza e del massimale assicurato residuo;
- per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della polizza.
In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, previa richiesta del Contraente, la Società presta la garanzia fideiussoria, fino alla scadenza contrattuale, in favore del nuovo beneficiario designato.
Art. 3 - La fidejussione come innanzi prestata resterà valida, nei limiti e con la modalità previste nella presente polizza, anche nelle seguenti ipotesi:
a) aumento o riduzione del tasso di interesse indicato nel contratto di finanziamento;
b) riduzione della somma finanziata consentita dall’Istituto finanziatore successivamente alla stipulazione del contratto medesimo;
La fidejussione di cui alla presente polizza potrà estendere la sua validità nella ipotesi che l’Istituto finanziatore consentisse modifiche e proroghe dei termini di pagamento o di scadenza di alcune o di tutte le rate del finanziamento e dei relativi interessi di preammortamento, anche mediante aumento o riduzione del loro numero e del loro importo. In tal caso l’ Istituto Finanziatore dovrà comunicare la richiesta di proroga della presente fidejussione per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.
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La proroga avverrà mediante emissione di apposita appendice e dopo la corresponsione di un premio calcolato in ragione della durata delle proroga stessa.
In ogni caso la presente garanzia non potrà essere prolungata di oltre due anni dalla data di scadenza prevista nel frontespizio.
Nel caso in cui sopra alla lettera b), come nel caso di risoluzione del contratto di finanziamento prima che l’importo sia stato integralmente erogato, la somma massima
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assicurata e quelle indicate nella scala di decrescenza si intenderanno ridotte nella stessa proporzione esistente fra l’importo del finanziamento in linea capitale quale previsto in polizza e quello effettivamente erogato.
L’Istituto finanziatore si impegna a non concludere, senza il consenso della Società, atti o transazioni che possano comportare rinuncia totale o parziale alle garanzie reali acquisite con il contratto di finanziamento, pena, in difetto, l’estinzione della fidejussione.
Art. 4 – Nel caso di mancato pagamento di sette rate mensili anche non consecutive (ai sensi dell’art.40 del Decreto Legislativo n° 385 del 01.09.1993) l’Istituto finanziatore dovrà invocare la decadenza del contraente dal beneficio del termine e/o risolvere il contratto di finanziamento salvo diversi accordi scritti tra l’Istituto e la Società (raccomandata R./R.).
Quanto precede anche in deroga all’art. 1957 del codice civile.
Verificatasi ai sensi del precedente comma la decadenza del contraente dal beneficio del termine o per, qualsiasi ragione, la risoluzione del contratto, l’Istituto finanziatore dovrà darne avviso entro 15 giorni alla Società e dovrà intraprendere tempestivamente, coltivandole poi con diligenza in tutte le fasi delle procedure individuali e/o concorsuali, le appropriate azioni legali per il miglior ricupero del credito tenendone informata la Società medesima.
Art. 5 - I pagamenti che in virtù della presente polizza saranno dovuti all’Istituto finanziatore dalla Società verranno eseguiti da quest’ultima dal momento in cui saranno state attivate le procedure di recupero, ovvero trascorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica del precetto rimanendo, comunque, l’Istituto finanziatore obbligato a completare il processo di esecuzione e previa esibizione della seguente documentazione:
a) dichiarazione dell’Istituto finanziatore, accompagnata dai relativi conteggi, attestante il residuo credito distinto per capitale e per interessi;
b) comunicazione sull’ammontare dei versamenti in linea capitale effettuati dal contraente, dai coobbligati o garanti a restituzione delle somme mutuate sino alla data di richiesta di pagamento alla Società in virtù della presente polizza
c) copia della lettera di messa in mora del contraente, della lettera di revoca del finanziamento nonché copia dell’atto di precetto.
Art. 6 – L’ammontare del pagamento dovuto dalla Società, nei limiti della percentuale di finanziamento garantita, di cui in premessa, è dato dall’importo risultante secondo la scala di decrescenza della fideiussione, a cui va aggiunto l’importo in linea capitale delle rate impagate.
in caso di recupero da parte dell’Istituto finanziatore successivo al pagamento di cui al precedente art. 5, le somme recuperate verranno imputate al beneficiario sino alla concorrenza del suo credito in linea capitale e quota interessi contrattuali delle rate insolute; l’eventuale eccedenza sarà imputata alla società fino alla concorrenza delle somme versate ex art. 5.
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Il pagamento sarà effettuato dalla Società nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento da parte della Società stessa dei documenti di cui al precedente art. 5.
Art. 7 - Fermo restando quanto stabilito nel precedente art. 3 resta espressamente convenuto che l’Istituto finanziatore ha la facoltà in qualsiasi momento di riammettere il contraente al beneficio del termine o di concedere allo stesso dilazione per il pagamento dell’eventuale debito scaduto, stabilendo le relative condizioni e modalità, senza che la Società possa ritenersi liberata dalla fideiussione prestata con la presente polizza, la quale, pertanto, rimarrà valida alle condizioni tutte del presente contratto.
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Di tanto l’Istituto finanziatore darà comunicazione alla Società.
La Società quindi limitatamente alle ipotesi anzidette rinuncia al diritto di cui all’art.1956 del codice civile.
Art. 8 - Il contraente si impegna a rimborsare alla Società e/o all’Istituto finanziatore, a semplice richiesta, tutte le somme da questo versate in forza della presente polizza, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall’art.1952 del codice civile.
Art. 9 - L’Istituto finanziatore è esonerato da eventuali oneri che dovessero derivare da norme legislative comportanti modifica del grado di priorità delle garanzie reali indicate nel contratto di finanziamento, emanate successivamente alla data del predetto contratto o comunque dall’esistenza di crediti privilegiati ex lege non risultanti da pubblici registri e aventi grado poziore rispetto alle garanzie reali stesse.
Art. 10 - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società.
Art. 11 - Le imposte o le tasse, i contributi e tutti gli oneri presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 12 - Per le controversie riguardanti la presente polizza è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio il contraente.
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Il Contraente dichiara espressamente di conoscere e accettare tutte le condizioni contrattuali della presente polizza e, preso atto dell’informativa resa ai fini del d.lgs. 196/2003 acconsente anche al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nell’ambito e con i limiti indicati nell’informativa e a condizione che siano rispettate le disposizioni della normativa vigente. Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità di aver controllato l’esattezza del suo codice fiscale indicato nella presente polizza.
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MOD. PB 071.807.0412 - POLIZZA FIDEJUSSORIA PER ASSICURAZIONE DEI FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA REALE E CONCESSI DA ISTITUTI ABILITATI ALL’ESERCIZIO DEL CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. - CAP. SOC. EURO 67.378.924 INT. VERS. - P. IVA, C.F. E REG. IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20149 XXXXXX - XXX XXXXXXX XXXXXXXX, 0 ISCRITTA ALL’ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014 - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008