CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE MINI-ALLOGGIO ISTITUTO “C.GOLGI” - ABBIATEGRASSO
Azienda di Servizi alla Persona “GOLGI – REDAELLI”
CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE MINI-ALLOGGIO ISTITUTO “X.XXXXX” - ABBIATEGRASSO
Premesso che l’Azienda di Servizi alla Persona “GOLGI – REDAELLI” è proprietaria di mini alloggi (monolocali e bilocali) destinati a soggetti soli o in coppia – o con accompagnatore - prevalentemente di età superiore a 65 anni che presentino un sufficiente grado di autonomia e/o diminuzione dell’autonomia in funzioni residuali e/o patologie gestibili a domicilio, che desiderino promuovere il mantenimento dell’autonomia ed il miglioramento della qualità della vita con la garanzia di un ambiente protetto,
con la presente scrittura privata l’Azienda di Servizi alla Persona con sede in Xxx Xxxxxxx xx 0 - Xxxxxx - Cod. Fiscale n. 80063990156 di seguito denominata AZIENDA, qui rappresentata dal Direttore dell’Istituto “Xxxxxxx Xxxxx” in Abbiategrasso, Dott. , vista la richiesta inoltrata in data………………….e previa verifica a mezzo degli organismi di valutazione interni circa la sussistenza in capo al richiedente delle caratteristiche e delle condizioni che ne consentono l’accettazione
assegna
a
………………………………………………………………………………………………………………….. nato a , il , identificato mediante rilasciata da in data , residente in , VIA , n. C.F. n. ,
(ev.: ) e a
………………………………………………………………………………………………………………….. nato a , il , identificato mediante rilasciata da in data , residente in , VIA , n. C.F. n. ,
di seguito denominato/a/i ASSEGNATARIO/I, che accetta/no, il mini-alloggio n. sito presso l’Istituto in questione.
L’assegnazione è regolata dalle seguenti pattuizioni:
ART. 1 - DURATA DEL CONTRATTO - Il presente contratto è a tempo INDETERMINATO con facoltà di recesso con il preavviso di cui all’art. 11 e non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle stesse parti.
Eventuali assenze dell’assegnatario non comportano riduzione o esenzione dall’obbligo di pagamento del corrispettivo dell’occupazione.
ART. 2 – CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEL MINI-ALLOGGIO –
Il mini-alloggio assegnato è un < MONOLOCALE costituito da zona giorno/notte con cucina attrezzata, disimpegno, bagno con doccia attrezzato per disabili, terrazzino // BILOCALE costituito da zona giorno con cucina attrezzata, zona notte, disimpegno, bagno con doccia attrezzato per disabili, terrazzino > privo di barriere architettoniche e arredato secondo criteri ergonomici e con materiali di pregio. Lo stesso è dotato di: < DESCRIZIONE ARREDI, ELETTRODOMESTICI, ATTREZZATURE CONTENUTE ALLA CONSEGNA > in ottimo stato di conservazione.
L’assegnatario dichiara di aver visitato i locali, che gli stessi sono di suo gradimento e di accettarli nello stato in cui si trovano, e di prenderli in consegna ad ogni effetto, costituendosi con ciò custode dei medesimi. L’assegnatario si impegna a riconsegnare l’alloggio nello stesso stato in cui l’ha
ricevuto, salvo il deperimento dell’uso, pena il risarcimento del danno.
ART. 3 - SERVIZI COMPRESI NELLA TARIFFA – La tariffa comprende la disponibilità dell’alloggio completamente arredato comprensivo di utenze e spese – riscaldamento, climatizzazione, acqua, energia elettrica, ascensore, quote comuni - con i seguenti servizi:
- dotazione e lavaggio di biancheria da letto (1 cambio settimanale)
- manutenzione ordinaria degli spazi e degli impianti
- 1 pulizia settimanale dell’alloggio
- accesso ai servizi comuni dell’Istituto (Chiesa interna, bar, giardini)
Dalla tariffa è escluso tutto quanto non espressamente previsto nel paragrafo precedente tra cui i servizi aggiuntivi fruibili a richiesta con spesa a carico degli intestatari del contratto, i cui costi sono disponibili presso la Direzione d’Istituto.
ART. 4 – TARIFFA DI ASSEGNAZIONE, TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO - Il
corrispettivo dell’assegnazione è convenuto in € mensili anticipati che l’assegnatario si obbliga a entro il 10°giorno di ogni mese, con le seguenti m odalità:
- Mav bancario;
- R.I.D.
- bonifico bancario da effettuarsi in favore del Tesoriere dell’Azienda – Banca Popolare di Sondrio Sede di Milano – Codice swift: XXXXXX00XXX – Codice IBAN XX00X0000000000000000000X00, con indicazione della causale: pagamento assegnazione mini-alloggio mese di …...per signor…
- versamento in contanti o a mezzo assegno bancario da effettuarsi presso il Tesoriere dell’Azienda in Milano, Via Olmetto, 6
- delega permanente all’Azienda alla riscossione delle pensioni o quota parte della stessa ed eventuali indennità di accompagnamento e saldo dell’eventuale importo residuo entro il giorno 10 del mese con le modalità di cui ai punti precedenti
Ogni altra modalità di pagamento diversa da quelle ordinarie predette deve essere concordata, per iscritto, con l’Ente.
L’assegnatario prende atto che nel corso della permanenza la tariffa potrà subire delle variazioni, che verranno comunicate per iscritto almeno 30 giorni prima dell’applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all’art. 11.
ART. 5 – REGOLARE PAGAMENTO DELLA TARIFFA - Il pagamento della tariffa di assegnazione e di quant’altro eventualmente dovuto per la fruizione di servizi aggiuntivi nel periodo di riferimento (che verranno fatturati contestualmente, all’importo unitario vigente nel periodo di fruizione) non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell’assegnatario, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola fattura costituisce in mora l’assegnatario, con la conseguente corresponsione degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente. L’inadempimento è causa di risoluzione di diritto del presente contratto ex art.1456 C.C., con obbligo dell’assegnatario di lasciare l’alloggio entro 7 giorni, fatto salvo il diritto dell’Azienda di trattenere il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti ed eventualmente di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi.
ART. 6 - DESTINAZIONE D’USO - DIVIETO DI CESSIONE, OCCUPAZIONE , OSPITALITA’ A TERZI
L’assegnatario fruisce del mini-alloggio personalmente, da solo/unitamente al Sig./Sig.ra……………………in qualità di *coniuge, che parimenti è in possesso di caratteristiche idonee all’assegnazione dell’unità, o di *accompagnatore
L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di abitazione dell’assegnatario e delle persone sopra identificate. Non è consentito dare alloggio ad altre persone neppure per breve ed occasionale ospitalità.
L’assegnatario non può sublocare, cedere o comodare, in tutto o in parte, l’alloggio, nè consentirne l’uso a terzi, ancorché gratuitamente, pena la risoluzione di diritto del contratto a norma dell’art.1456 Codice Civile.
Il nominativo di eventuale accompagnatore presente nel mini-alloggio dovrà essere comunicato alla reception per esigenze gestionali e di sicurezza.
ART. 7 – ACCESSO AL MINI-ALLOGGIO – L’assegnatario dovrà consentire, in qualunque momento, l’accesso al mini-alloggio, per ispezioni ai locali.
ART. 8 – OBBLIGAZIONI DELL’ASSEGNATARIO – L’assegnatario è considerato custode del mini-alloggio e delle cose in esso contenute (arredi, suppellettili, attrezzature e quant’altro venga
fornito dall’Azienda per consentirne il godimento), e risponde della perdita e del deterioramento che dovessero avvenire nel corso dell’assegnazione, anche per fatti di terzi, qualora non provi che siano accaduti per cause a lui non imputabili
L’assegnatario è tenuto a farsi carico della franchigia eventualmente esistente nelle polizze assicurative dell’Azienda, e in nessun caso potrà richiedere all’Azienda la corresponsione dell’importo pari alla franchigia stessa.
L’assegnatario esonera espressamente l’Azienda da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da fatto doloso o colposo, omissione o colpa di terzi, anche per furti con o senza scasso, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Si impegna, inoltre, a rispettare le norme di comportamento, i divieti e le limitazioni vigenti relativamente ai mini-alloggi e all’interno dell’Istituto presso il quale hanno sede gli stessi, pena risoluzione del contratto.
ART. 9 – GARANZIA ECONOMICA - A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, l’assegnatario consegna all’Azienda - a titolo di deposito infruttifero - una garanzia economica di € , da rilasciarsi secondo le modalità aziendali in uso.
Tale garanzia sarà restituita al termine dell’assegnazione previa verifica dello stato del mini alloggio e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale, fatta salva l’escussione – anche parziale - della stessa in caso di inadempimento senza necessità di ulteriori comunicazioni preliminari.
ART. 10 - PENALE PER MANCATO RILASCIO DEL MINI-ALLOGGIO - In caso di mancato
rilascio del mini-alloggio al verificarsi delle condizioni, l’assegnatario sarà tenuto al pagamento di una penale pari al doppio della tariffa mensile corrisposta per ogni mese di occupazione, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore a norma dell’art. 1382 del Codice Civile.
ART. 11 – RECESSO DELL’ASSEGNATARIO - L’assegnatario ha facoltà di recedere per giustificati motivi dal contratto con preavviso formalizzato almeno 3 mesi prima della data del recesso. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l’addebito della tariffa per il periodo di mancato preavviso.
Il recesso non produrrà alcun effetto ove non coincida con la cessazione dell’occupazione dell’alloggio, permanendo in tal caso l’obbligo al pagamento del doppio della tariffa mensile o della frazione di essa maturata sino alla data di effettivo rilascio.
ART. 12 - RECESSO DELL’AZIENDA – L’Azienda ha facoltà di recedere dal presente contratto e di rientrare in possesso dell’alloggio a insindacabile giudizio della Direzione:
- qualora vengano meno le condizioni che rendono possibile l’assegnazione;
- qualora vengano accertate forme patologiche o comportamentali incompatibili con la permanenza;
- in caso di mancato pagamento della tariffa di assegnazione o di quant’altro dovuto.
Le obbligazioni economiche derivanti dal presente contratto dispiegheranno i propri effetti sino alla data di effettivo rilascio dell’alloggio.
Art. 13 – DECESSO DELL’ASSEGNATARIO O DI CONVIVENTE
In caso di decesso la tariffa viene computata sino al giorno precedente l’evento e la restituzione di eventuali importi corrisposti in anticipo verrà effettuata entro 60 giorni dalla cessazione dell’occupazione. Nel caso di due occupanti, qualora deceda l’assegnatario è possibile il subentro da parte del restante occupante, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di assegnazione, e si provvederà alla regolazione della tariffa ove necessiti.
ART. 14 - MODIFICHE AL CONTRATTO - Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. Le presenti pattuizioni vengono automaticamente integrate nel caso di sottoscrizione da parte dell’assegnatario e della Direzione di Istituto di modulo o moduli di richiesta di servizi aggiuntivi a carattere continuativo, limitatamente alla tipologia di servizi richiesti, al costo ed alla durata di erogazione degli stessi.
Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente, regolamenti e disposizioni interne in materia devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.
ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISPETTO DEL CODICE ETICO –
L’assegnatario autorizza l’Azienda a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto contrattuale e con eventuali trattamenti accessori, e a trattarli nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 196/2003), come da informativa appositamente sottoscritta.
Si impegna inoltre a rispettare le vigenti disposizioni interne ed aziendali, anche in materia di sicurezza, e prende atto di essere tenuto al rispetto dei principi e delle previsioni del “Modello di Organizzazione e Controllo” e del connesso Codice Etico adottati dalla Stazione Appaltante in ottemperanza al decreto legislativo 08.06.2001, n. 231, come pubblicati sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, sezione Azienda-Statuto e Regolamenti, che dà atto di conoscere e di accettare.
Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o istaurati e dispiegano i propri effetti fino al completamento del rapporto con l’Azienda.
ART. 16 - FORO COMPETENTE – In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull’eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Milano.
ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI – Le spese del presente contratto e ogni altra inerente e dipendente sono a carico degli intestatari, ivi comprese quelle di registrazione in caso d’uso.
LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO. MILANO,
per l’Azienda di Servizi alla Persona “GOLGI – REDAELLI”
IL DIRETTORE DI ISTITUTO L’ASSEGNATARIO (DOTT. )
A mente degli artt. 1341 e 1342, secondo comma, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13.
per l’Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI – REDAELLI”
IL DIRETTORE DI ISTITUTO L’ASSEGNATARIO (DOTT. )