Contract
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge n. 388/2000, Edizione 4 - ID 1614
***
PREMESSA
Si informa che la Consip S.p.A., ferma restando la completezza e la correttezza della documentazione pubblicata sottoscritta digitalmente, con riferimento ai file in formato word contenuti nella cartella “Moduli di Dichiarazione”, ha provveduto a:
1. eliminare il file denominato “SL4_Allegato_1_Dichiarazione_necessaria_Gara_r.doc”;
2. inserire il file “SL4_Allegato_1_bis_Dichiarazione necessaria.doc”.
La cartella aggiornata è pubblicata sul sito xxx.xxx.xxx.xx sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito xxx.xxxxxx.xx e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Si comunica, inoltre, che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.Lgs. n.163/2006. Ne consegue che non è stato riprodotto - e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.
*** ERRATA CORRIGE
1. Al par.8.2.1 del Capitolato Tecnico “Valutazione del miglioramento tecnologico” la relazione:
Ok , y
= Pk (N PT
th ,ks
− Nth ,kf
)1,n
è da intendersi sostituita con la relazione:
Ok , y
= Pk (N PT
th ,kf
− Xxx ,xx
)0,x
2. All’appendice 2 al Capitolato Tecnico “Modello Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF)” la sezione:
I campi sottostanti, ad eccezione di quelli indicati come facoltativi, sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità della richiesta
CITTÀ
INDIRIZZO CAP PROV
* in particolare laddove presenti più immobili per lo stesso xxxxxxxxx descrivere l’immobile (es. immobile 1 di 5; oppure scuola, palestra, laboratori; oppure civico A, civico B, civico C…)
Campo facoltativo:
REFERENTE PER L’IMMOBILE se diverso dal richiedente (nome e Cognome)
TELEFONO
FAX
sono da intendersi sostituiti come segue:
I campi sottostanti, ad eccezione di quelli indicati come facoltativi, sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità della richiesta
CITTÀ
INDIRIZZO CAP PROV
Campo facoltativo:
REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE* se diverso dal richiedente (nome e Cognome)
TELEFONO
FAX
*EM/EGE o persona ad interim delegata dall’Amministrazione per accompagnare il Fornitore durante i sopralluoghi
CHIARIMENTI
I chiarimenti sono visibili sui siti: xxx.xxx.xxx.xx; xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
1) Domanda
Punto 17.1, lettera c) del bando di gara e punto 2 pag. 15 del disciplinare di gara: “si precisa che ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri” Chiediamo di confermare che il regime di incompatibilità, in linea con le previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, nonché nella determina A.N.A.C. del 4 febbraio 2015, sia circoscritto ai soli dipendenti della stazione appaltante.
Risposta
Si conferma che la condizione ostativa si riferisce ai dipendenti della stazione appaltante, ai titolari degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 presso la stazione appaltante, nonché a coloro che con la stazione appaltante abbiano concluso contratti di lavoro autonomo, sempreché abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della stessa nei confronti del soggetto privato che intenda partecipare alla gara.
2) Domanda
A pag. 8 del Disciplinare è riportato quanto segue: “Ai sensi dell’paragrafo 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Consip ha redatto il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DVRI standard - Allegato 8). Prima dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura l’Amministrazione contraente dovrà integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.” Con riferimento al periodo precedente si chiede di specificare in quale modalità detti costi, ove siano stati valutati dalle Amministrazioni contraenti e riportati nel DUVRI, possano essere riconosciuti al Fornitore. (esempio: attraverso un Atto Aggiuntivo?)
Risposta
Secondo l’art. 11 dello Schema di Convenzione, le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione tale integrazione che costituirà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno, pertanto, fatturati dal Fornitore a prestazione eseguita e rimborsati dalla singola Amministrazione Contraente nella misura dallo stesso sostenuta e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3) Domanda
Nel capitolato tecnico, paragrafo 4.4.2.2, è previsto che il Fornitore, nell’ambito del check energetico, debba raccogliere dati sul consumo energetico storico degli ultimi 36 mesi. I dati storici di consumo sono necessari alla determinazione del consumo energetico storico (Esk). Si chiede di chiarire come deve comportarsi il Fornitore qualora l’Amministrazione Comunale non disponga di tali dati (contratti con il fornitore di energia, bollette, ecc.) necessari per il calcolo del consumo storico, oppure non sia in grado di fornirli in tempi compatibili con le scadenze previste nel processo di adesione, a partire dal “preventivo sommario” di cui all’Appendice 9 (5 giorni dalla esecuzione del primo sopralluogo preliminare).
Risposta
Così come riportato al paragrafo 4.4.2.1 del Capitolato tecnico, l’Amministrazione è tenuta, in sede di primo sopralluogo, a consegnare copia di tutta la documentazione necessaria alla determinazione dei corrispettivi. Qualora l’Amministrazione non sia in possesso dei documenti comprovanti i consumi storici (contratti di fornitura, bollette, ecc.), il consumo storico Xxx verrà preso pari al 80% del consumo teorico Eck. Quindi il calcolo del consumo energetico annuo in condizioni standard Epkst rientrerà nel caso di cui alla lettera a) del paragrafo 11.1.1 del capitolato tecnico.
4) Domanda
Con riferimento a quanto riportato nel capitolato tecnico, paragrafi 8.1.2, 8.3.1 e 8.3.2 si chiede di chiarire quanto segue:
a. I risparmi energetici conseguiti vengono misurati attraverso gli apparati di misurazione energetica installati dal fornitore oppure attraverso il sistema PELL gestito da ENEA?
b. In merito all’utilizzo della piattaforma PELL, si osserva che attualmente il sistema PELL risulta ancora in fase di sperimentazione (cfr xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxx.xxx?xxx00) . Si chiede pertanto di chiarire come debba comportarsi il Fornitore qualora, a seguito di un’eventuale aggiudicazione del SL4, a valle dell’acquisizione di eventuali contratti, il sistema PELL non sia stato reso disponibile da ENEA.
Risposta
a. I risparmi energetici conseguiti vengono misurati attraverso l’intero sistema di misurazione e controllo di cui al paragrafo 8.3 del capitolato tecnico. Il sistema di misurazione e controllo è composto dagli apparati di misurazione energetica e registrazione, dal modulo di energy management di cui al paragrafo 10.1.3 del capitolato tecnico e dal PELL.
b. Qualora al momento dell’acquisizione di eventuali contratti, il sistema PELL non sia disponibile, il Fornitore, così come riportato in capitolato tecnico, dovrà provvedere al caricamento dei dati sul solo modulo di energy management di cui al paragrafo 10.1.3 del capitolato tecnico. Qualora il PELL sia presente o venga reso disponibile successivamente, il caricamento dei dati dovrà avvenire sia sul modulo di energy management che sul PELL, così come indicato in capitolato tecnico.
5) Domanda
Con riferimento alla formula per il calcolo di PUFI riportata a pag. 99 del capitolato tecnico, si chiede di confermare che per PUN si intenda il valore medio del PUN mensile del MGP. Si chiede inoltre di chiarire, con riferimento al paragrafo
11.8.2 se, ai fini della revisione trimestrale della componente energetica del canone, debba essere calcolata la media dei valori mensili del PUN per ogni trimestre.
Risposta
Sì, si conferma che ai fini della determinazione del PUFI per PUN si intende il valore medio del PUN mensile del MGP così come riportato dal sito del GME.
Così come riportato al paragrafo 11.8.2 del capitolato tecnico, non viene valutata la variazione del prezzo unitario in quanto il prezzo unitario stesso si aggiorna automaticamente sulla base delle grandezze che compongono il PUFI.
6) Domanda
Nel capitolato tecnico, paragrafo 5.5, è specificato che il Fornitore deve eseguire a proprio carico tutte le opere di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo inerenti gli impianti fino al raggiungimento della quota MSF come dettagliata nel paragrafo stesso. Si chiede di chiarire qual è il discriminante per capire se un intervento è attribuibile alla categoria “manutenzione straordinaria e adeguamento normativo” oppure alla categoria “riqualificazione energetica”. A titolo di esempio, si può considerare il caso di un apparecchio illuminante obsoleto le cui prestazioni siano insufficienti a rispettare i parametri illuminotecnici prescritti dalla normativa sulla via in oggetto, e/o abbia un’ottica non conforme alla legge regionale sull’inquinamento luminoso (necessario adeguamento normativo); il fornitore realizza, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale, un intervento di sostituzione dell’apparecchio con un nuovo apparecchio adeguato al raggiungimento dei requisiti illuminotecnici minimi richiesti
dalla normativa e adeguato alla legge regionale sull’inquinamento luminoso; l’intervento produce anche una quota di risparmio energetico; l’intervento è da considerarsi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo contribuendo al raggiungimento della quota MSF, oppure è da considerarsi come un intervento di riqualificazione energetica e quindi non contribuisce al raggiungimento della quota MSF?
Risposta
Così come definito al paragrafo 2.2 del capitolato tecnico la manutenzione straordinaria consiste in:
a. Manutenzione di adeguamento: interventi per adeguamento normativo e legislativo. Tali interventi consistono nell’insieme di attività e/o interventi atti a sanare non conformità normative ed anomalie oltre ad adeguare gli impianti alle leggi e alle norme tecniche vigenti.
b. Manutenzione sostitutiva: interventi di sostituzione parziale o totale di impianti o elementi tecnici, ad esclusione dei punti luce, per fine ciclo di vita e obsolescenza.
Al paragrafo 5.5 del capitolato tecnico si specifica altresì che detti interventi sono finalizzati:
a. Al ripristino del funzionamento delle apparecchiature e degli impianti a seguito di guasti o eventi accidentali causati da terzi che provochino danni non risolvibili mediante gli interventi di manutenzione ordinaria correttiva;
b. A rimuovere criticità, non risolvibili mediante gli interventi di manutenzione ordinaria correttiva, relative allo stato di adeguamento alle condizioni di sicurezza statica ed elettrica ed al Nuovo Codice della strada.
Qualora uno dei suddetti interventi comporti un risparmio energetico lo stesso non contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico che, invece, dovranno essere raggiunti attraverso gli interventi presenti sul piano di riqualificazione energetica descritto nel piano tecnico economico (PTE).
7) Domanda
Nel disciplinare di gara, paragrafo 1, è specificato che i costi delle verifiche ispettive sono a carico del Fornitore, fino ad un valore massimo del 0,5% del valore degli ordinativi di fornitura emessi e comunque fino ad un limite massimo come specificato per ciascun lotto a pagina 9 del disciplinare stesso. Si chiede di chiarire se tali limiti massimi, ad esempio 13.135,00€ per il lotto 1, siano da considerare validi per l’intero lotto o per ogni comune.
Risposta
Gli importi delle garanzie per le verifiche ispettive sono da intendersi per l’intero lotto.
8) Domanda
Nel documento allegato 2 al capitolato tecnico, è specificato che nel limite massimo stabilito di 120 pagine non verranno in ogni caso computati l’indice, l’indicazione della documentazione coperta da riservatezza e l’eventuale copertina della Relazione Tecnica. Si chiede se può essere esclusa dal conteggio di tale limite anche la descrizione dell’offerente, dato che ad essa non è attribuito uno specifico punteggio nella griglia dei punteggi definita nel disciplinare di gara.
Risposta
No, la descrizione dell’offerente non è esclusa dal conteggio delle pagine.
9) Domanda
Nel capitolato tecnico, paragrafo 4.4, sono specificate le modalità di adesione alla convenzione. Si chiede se una volta presentato il PTE all’Amministrazione Comunale, le eventuali modifiche al PTE richieste dall’Amministrazione stessa
possono essere oggetto di discussione e trattativa tra Fornitore e Amministrazione, oppure se il Fornitore è obbligato a recepire nel PTE tutte le modifiche richieste dall’amministrazione.
Risposta
Qualora le richieste di modifica del PTE avanzate dall’Amministrazione siano conformi con le prescrizioni del capitolato tecnico il Fornitore dovrà recepire le stesse per intero.
10) Domanda
Nel capitolato tecnico, paragrafo 5.2.2.4.1, è scritto che limitatamente alle misure dello spessore e della velocità di corrosione, può essere utilizzato un campione pari ad almeno l’ 1% del numero totale di pali gestiti per ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura. Si chiede di confermare che l’1% dei pali è da intendersi come la quantità minima di pali che devono essere oggetto delle misure dello spessore o della velocità di corrosione, da realizzarsi entro l’arco di durata dell’OPF (6 o 9 anni).
Risposta
Sì, si conferma.
11) Domanda
Nel capitolato tecnico, paragrafo 8.1.2, sono descritte in tabella 1 le categorie tecnologiche con cui deve essere qualificato ogni singolo Pod. Si chiede di chiarire come comportarsi nel caso di Pod che alimentano un parco lampade misto, ovvero le cui lampade non sono di un'unica tipologia ma fanno riferimento a più categorie tecnologiche (anche nel caso in cui essendo presenti più quadri elettrici alimentati dallo stesso Pod, almeno 1 dei quadri sottesi al Pod abbia un parco lampade di tipo misto).
Risposta
Con riferimento al calcolo dell’obiettivo di risparmio energetico di cui al paragrafo 8.1.2 del Capitolato tecnico, nel caso in cui si presentino situazioni miste così come descritte dall’impresa si utilizzeranno le seguenti modalità:
1. Nel caso in cui esista una categoria presente con una percentuale (in potenza installata) maggiore o uguale all’ 80% della potenza installata complessiva del parco lampade, il POD sarà attribuito a tale categoria;
2. Nel caso in cui nessuna categoria presente raggiunga il limite di cui al punto 1, si procederà con la scomposizione in sottosistemi, attribuendo agli stessi, in funzione dell’energia (potenza installata e ore di funzionamento), un peso percentuale. Si utilizzerà ,quindi, la media ponderata per determinare a ciascun sottosistema una quota dell’obiettivo di risparmio energetico complessivo per l’OPF.
12) Domanda
In appendice 10 al capitolato, viene dettagliato come calcolare il consumo energetico teorico, denominato all’Allegato 5 Capitolato Tecnico fabbisogno energetico calcolato “ECk”. Si chiede di chiarire se la formula indicata al paragrafo 1.4 dell’appendice 10 è valida anche nel caso di Pod dove viene operata la regolazione del flusso, oppure in caso contrario di definire la relativa formula per il calcolo di ECk.
Risposta
Sì, si conferma che la formula di cui all’Appendice 10 al capitolato tecnico viene utilizzata anche nel caso in cui sui Pod venga operata la regolazione di flusso, in quanto alle diverse potenze di funzionamento sono associate le relative durate di funzionamento in ore.
13) Domanda
Qualora la risposta al quesito precedente sia negativa, ovvero qualora esista una formula (diversa da quella indicata in appendice 10 paragrafo 1.4) dedicata al calcolo di ECk nel caso di Pod dove viene operata la regolazione del flusso, si chiede di chiarire come comportarsi nel caso di Pod misti, ovvero di Pod i cui punti luce sono in parte oggetto di regolazione del flusso ed in parte no (anche nel caso in cui essendo presenti più quadri elettrici alimentati dallo stesso Pod, in almeno 1 dei quadri sottesi al Pod siano presenti punti luce che sono in parte oggetto di regolazione del flusso ed in parte no; si pensi ad esempio alla regolazione puntuale che può essere operata sul singolo apparecchio grazie a sistemi di regolazione installati a bordo dell’apparecchio stesso come alimentatori biregime, alimentatori elettronici dimmerabili, ecc.).
Analogamente si chiede di chiarire come comportarsi nel caso di quadri elettrici dove coesistono diversi sistemi di regolazione del flusso, ciascuno operante con coefficiente di riduzione della potenza e ore di regolazione diversi tra un sistema e l’altro (ad esempio quadri elettrici dove parte dei punti luce sono a LED ed equipaggiati con alimentatore elettronico dimmerabile che opera una riduzione della potenza del 35% per 2500 h/anno, e parte dei punti luce sono di tipo SAP ed equipaggiati con alimentatore biregime che opera una riduzione della potenza del 25% per 2000 h/anno).
Risposta
Si veda risposta al quesito 12.
14) Domanda
Nel capitolato tecnico, paragrafo 11.1.1.1.1, punto b), è descritto il calcolo di HRk in caso di Funzionamento a potenza ridotta del singolo POD dell’impianto di illuminazione pubblica. Nella formula sembrerebbe mancare la divisione per 60 delle quantità a destra dell’uguale. Si chiede un chiarimento in merito.
Risposta
Così come indicato in capitolato tecnico, essendo HRk misurato in ore e gli altri tempi di funzionamento espressi in minuti, la somma dei termini a destra va divisa per 60.
15) Domanda
Nel capitolato tecnico, paragrafo 8.2.1, tabella 2, sono descritte le tipologie di sistema divise in 7 distinte tipologie. Se possibile si chiede di descrivere in maniera più esaustiva cosa caratterizza ciascuna categoria. Si chiede inoltre di chiarire come comportarsi in caso di Pod che alimentano impianti in cui sono presenti diverse tipologie di sistema (ad esempio, un impianto in cui una parte dei punti luce sono equipaggiati con telecontrollo punto-punto e una parte non sono invece telecontrollati).
Risposta
Con riferimento al calcolo dell’obiettivo di miglioramento tecnologico, si applica quanto descritto al quesito numero 11.
16) Domanda
Con riferimento alla procedura di calcolo dell’obiettivo di miglioramento tecnologico Ok,y descritto al paragrafo 8.2.1 si chiede di chiarire a che tipo di tecnologia ci si riferisce quando si parla di “n: vita utile della tecnologia” (il tipo di sorgente luminosa, o il tipo di sistema di accensione e/o regolazione, ecc.). Si chiede inoltre di chiarire come debba
essere valutata la vita utile di ogni determinata tecnologia. Si chiede infine di chiarire come comportarsi nel caso in cui la vita utile n sia >= 12.
Risposta
Al paragrafo 8.2.1 “Valutazione del miglioramento tecnologico”, con la locuzione “vita utile della tecnologia” si fa riferimento alla sorgente luminosa.
La durata di funzionamento convenzionale (espressa in ore) per ciascuna tipologia di lampada è indicata nella tabella di cui al punto 1.3 dell’appendice 1 al capitolato tecnico. Da tale tabella si evince che le lampade LED rappresentano la tecnologia con la maggiore durata convenzionale (50.000 ore).
Atteso che, come si evince dall’Allegato A alla delibera Delibera dell’AEEGSI n. ARG/elt 29/08 del 12 marzo 2008, le ore annue convenzionali di accensione degli impianti di illuminazione pubblica sono complessivamente pari a 4200, la vita utile della tecnologia “n” risulti sempre inferiore a 12 anni.
Conseguentemente l’esponente 1,n dell’equazione di cui al paragrafo 8.2.1 risulta sempre inferiore al valore di 2.
17) Domanda
Nel capitolato tecnico, paragrafo 8.3, è specificato che il Sistema di Monitoraggio e Controllo, oltre al monitoraggio dei consumi, ha l’obiettivo di evidenziare eventuali malfunzionamenti, guasti, inefficienze, errori di gestione, presenza di prelievi incongrui di energia o perdite di linea, consentendo un controllo diagnostico puntuale sul funzionamento dell’impianto. Si chiede di confermare che l’installazione di un eventuale sistema di telecontrollo è facoltativo e non obbligatorio per il fornitore.
Risposta
Si conferma che l’installazione di un sistema di telecontrollo non è obbligatoria. L’attività diagnostica del sistema di monitoraggio e controllo (obbligatorio) è legata alle grandezze che dovranno rilevare i misuratori di cui al paragrafo
8.3.2 del Capitolato tecnico e che dovranno essere interrogabili dal modulo di energy management e dal PELL.
18) Domanda
Nel capitolato, paragrafo 5.2.2.1, è richiesto che il Fornitore debba garantire che a contratto scaduto tutte le lampade di una determinata tecnologia abbiano una vita utile residua pari almeno ad 1/3 della vita utile della tecnologia installata, così come indicata nelle schede censimento. Si chiede di chiarire se il calcolo della vita utile residua debba essere fatto considerando i valori definiti nell’appendice 1 al capitolato, paragrafo 1.3, oppure se la vita utile della sorgente è funzione della specifica tipologia di sorgenti installate dal fornitore (ad esempio, nel caso in cui il fornitore installi al primo anno apparecchi led con durata di vita stimata > 50.000 ore, non sia necessario sostituire i led entro i 9 anni di durata dell’OPF per garantire la vita utile residua prescritta).
Risposta
Si conferma che per il calcolo della vita utile della tecnologia si deve fare riferimento ai valori indicati nella Tabella di cui al paragrafo 1.3. dell’Appendice 1 al capitolato tecnico.
19) Domanda
Si chiede di chiarire come deve comportarsi il Fornitore qualora siano presenti nel perimetro di gestione lampade che non sono indicate in tabella 2 e tabella 3 dell’allegato 12 al Capitolato Tecnico (si pensi soprattutto agli apparecchi led).
Risposta
Il quesito non è chiaro. Le tabelle 2 e 3 dell’allegato 12 “Prezzi” al Disciplinare di gara riportano tutte le tecnologie tra cui anche quella al LED. Si precisa che, qualora in fase di sopralluogo sia censita una lampada la cui potenza nominale non rientri tra quelle di cui alla tabella 2 dell’Allegato 12 “Prezzi” si assegnerà a quest’ultima il prezzo unitario della lampada di analoga tecnologia con potenza nominale più vicina (per difetto o per eccesso). Se ad esempio viene riscontrata una lampada a vapori di sodio a bassa pressione di potenza nominale pari a 140 W la stessa sarà valorizzata come una lampada sodio a bassa pressione di potenza nominale pari a 131 W (voce A.32). Analogamente se viene riscontrata una lampada sodio a bassa pressione di potenza nominale pari a 160 W la stessa verrà valorizzata come una lampada sodio a bassa pressione di potenza 180 W (voce A.33). Nel caso in cui, invece, venga riscontrata una lampada di una tecnologia non presente in allegato prezzi, la stessa verrà trattata come una lampada di tecnologia paragonabile presente nell’allegato prezzi. Ad esempio una lampada ad induzione magnetica sarà assimilabile ad una lampada fluorescente lineare.
20) Domanda
In riferimento al paragrafo 4.4.4.1 “Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura”, si specifica che questi possono essere emessi solo durante il periodo di efficacia della Convenzione.
Si chiede conferma se nel caso in cui intervenga, su richiesta dell’Amministrazione, la modifica del perimetro di gestione, durante il periodo di validità del contratto di fornitura ma successivamente al periodo di efficacia Convenzione, gli eventuali punti luce/lanterne semaforiche da aggiungere al perimetro non potrebbero essere presi in carico.
Risposta
Si conferma. Durante il periodo di validità dei contratti di fornitura, ma a Convenzione scaduta o esaurita, non sono ammesse variazioni in aumento del perimetro di gestione.
21) Domanda
In riferimento al paragrafo 4.4.1 “Richiesta preliminare di fornitura”, nel caso in cui, in sede di primo sopralluogo, non venga consegnata al Fornitore alcuna documentazione preliminare per una valutazione economica e non sia possibile fare una stima sommaria dell’OPF si chiede se è possibile ottenere una proroga temporale oltre i 5 giorni stabiliti per la consegna del preventivo sommario ovvero comunicazione sulla Capienza del Massimale, in accordo con l’Amministrazione richiedente.
Risposta
Fermo restando gli obblighi previsti, per l’Amministrazione e per il Fornitore, non è prevista alcuna proroga temporale rispetto ai termini previsti da capitolato tecnico per la consegna del preventivo sommario.
22) Domanda
In riferimento al paragrafo 5.2.1 Programma di manutenzione, si riporta che l’Amministrazione ha la facoltà di richiedere eventuali variazioni relative ad attività e frequenze, senza oneri aggiuntivi per la stessa.
Pertanto si richiede conferma se l’Amministrazione potrà richiedere di variare in aumento la frequenza di alcune attività manutentive rispetto al Programma di Manutenzione del Fornitore che comunque conterrà le frequenze minime riportate nell’Appendice 1 del Capitolato Tecnico, senza che questo comporti alcun riconoscimento economico da parte dell’Amministrazione.
Risposta
La richiesta da parte dell’Amministrazione di variare in aumento le frequenze minime di cui all’Appendice 1 al capitolato tecnico potrà essere avanzata soltanto nel caso in cui il piano di manutenzione dell’impianto, redatto dal progettista degli impianti e già in possesso della stessa Amministrazione, riporti frequenze maggiori rispetto a quelle indicate nella succitata appendice 1. In tal caso, il fornitore dovrà adeguare senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione il programma di manutenzione di cui al paragrafo 5.2.1 del capitolato tecnico.
23) Domanda
In riferimento al paragrafo 5.2.2.3 Verniciatura dei sostegni, si riporta che il Fornitore deve effettuare la verniciatura di tutti i sostegni dei Punti luce gestiti secondo le cadenze indicate nell’Appendice 1.
Si chiede conferma se tale attività riguarderà solo i sostegni verniciati inclusi nel perimetro di gestione (es. ferro verniciato o acciaio verniciato) o se la verniciatura dovrà essere eseguita anche su quelli non verniciati (es. acciaio zincato).
Risposta
Si conferma che l’attività di verniciatura dovrà essere eseguita esclusivamente sui sostegni verniciati inclusi nel perimetro di gestione.
24) Domanda
Nel capitolato tecnico, paragrafo 5.5 è indicato che il Fornitore deve eseguire a proprio carico tutte le opere di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo inerenti gli impianti fino al raggiungimento della quota MSF, da terminare entro il quarto anno per i contratti di durata 6 anni ed entro il sesto anno per i contratti di durata 9 anni. Si chiede di chiarire come comportarsi nel caso in cui esaurita la quota MSF, magari prima del quarto (o sesto) anno, accadano situazioni come incidenti o guasti tali da richiedere interventi di manutenzione straordinaria (ad esempio un palo incidentato, o con pericolo di cedimento dovuto a corrosione) qualora l’amministrazione non abbia stanziato corrispettivo extracanone a consumo MEX oppure quest’ultimo sia esaurito.
Risposta
Nel caso in cui l’Amministrazione non abbia stanziato un importo extra-canone, se la Convenzione è ancora attiva e il lotto ha ancora capienza, si può procedere allo stanziamento di un importo extra-canone attraverso un atto aggiuntivo così come indicato al paragrafo 4.4.4.1 del capitolato tecnico. Laddove, invece, non sussistano le condizioni di cui sopra, l’Amministrazione dovrà procedere ad affidamenti secondo la normativa vigente in materia.
25) Domanda
Con riferimento all’allegato 12 al capitolato tecnico, tabella 2, si chiede di confermare che con la potenza indicata alla terza colonna (ad esempio 50W per la voce A.1) si intende la potenza nominale delle taglie standard di lampada, ovvero la potenza esclusi accessori. Inoltre, più dettagliatamente, si chiede di chiarire cosa si intende invece con la potenza indicata alla terza colonna per gli elementi dalla voce A.37 alla voce A.50 (ovvero i Led) per i quali non esiste una potenza standard esclusi accessori visto che l’assorbimento è fortemente influenzato dalla corrente di pilotaggio. Risposta
Le potenze riportate nella tabella 2 dell’Appendice 12 al capitolato tecnico sono da intendersi, per tutte le tipologie di lampade, le potenze nominali delle taglie standard.
26) Domanda
Nell’allegato 12 al capitolato tecnico, tabella 2, alla voce A.17 è indicata una lampada Alogenuri Metallici da 39W. La taglia standardizzata che normalmente si trova in commercio è invece da 35W. Si chiede una eventuale rettifica in merito.
Risposta
Si conferma quanto riportato nell’Allegato 12 “Prezzi” al Disciplinare di gara alla voce A.17. Si veda risposta al quesito n.19.
27) Domanda
Si chiede di confermare che l’energia EPKST calcolata in funzione di ECk e di ESk, è una quantità fissa ed invariabile, essendo fisse ed invariabili le quantità ECk e ESk che la definiscono, quest’ultime calcolate come da appendice 10 al capitolato tecnico, ovvero calcolate sulla base dei dati raccolti in fase di Audit Preliminare di Fornitura (Check Energetico) che si riferiscono alla situazione iniziale degli impianti (anagrafica tecnica iniziale per ECk e consumi storici degli anni precedenti per ESk).
Risposta
Si conferma.
28) Domanda
In riferimento al paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico “Lato Fornitore – Struttura Organizzativa” si chiede di esplicitare le modalità di calcolo del costo annuo sostenuto dall’Amministrazione Contraente per il personale distaccato, che sarà detratto della componente non energetica “M” del canone dei Servizi attivati.
Risposta
Con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico, si precisa che il costo da detrarre alla componente non energetica “M”, nei limiti riportati in Capitolato, dovrà essere calcolato in virtù del costo orario del personale utilizzato e del numero di ore in cui lo stesso è impiegato sulla commessa.
Resta fermo in ogni caso che, ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione potrà chiedere di utilizzare per l’erogazione dei Servizi il proprio personale dipendente (già all’uopo impiegato per lo svolgimento dei medesimi), solo se sussiste l’interesse specifico dell’Amministrazione e se tale utilizzazione è prevista da appositi protocolli d’intesa tra le parti.
29) Domanda
In riferimento al paragrafo 11.7 “Modalità di Rendicontazione e Fatturazione del Canone” si chiede conferma del fatto che la fattura emessa riporti unicamente il valore complessivo di tutti i servizi erogati nel periodo di riferimento, rimandando ad un documento riassuntivo e separato le attività/interventi trimestrali, il relativo importo del canone dovuto, ed il corrispettivo per la fornitura del vettore energetico.
Risposta
Si conferma.
30) Domanda
In riferimento al paragrafo 11.1.2 “Valore della componente non energetica “Ma” del Servizio Luce” si chiede di confermare che tale componente è determinata applicando i prezzi unitari offerti, alla consistenza impiantistica
presente sul territorio, che potrà variare durante il periodo di vigenza della convenzione sia per quantità che per tipologia. Il tutto a prescindere dalle modalità con cui vengano remunerati gli interventi che determinano la variazione.
Risposta
Con riferimento al paragrafo 11.1.2 del Capitolato tecnico “Valore della componente non energetica “Ma” del Servizio Luce”, si precisa che tale componente è determinata applicando i prezzi unitari, al netto del ribasso, alla consistenza impiantistica presente sul territorio così come riportate nel PTE. Come indicato in capitolato tecnico al sopracitato paragrafo la variazione per perimetro di gestione comporta un ricalcolo della componente non energetica “M” del canone.
31) Domanda
In riferimento al punto 2 pag. 19 del disciplinare di gara “Documenti da presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara” si chiede di confermare che l’importo delle cauzioni provvisorie di cui al punto 2 pag. 17 del disciplinare di gara è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
Risposta
Si conferma, fermo restando quanto previsto in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi dal paragrafo 2 lett. f pag. 20 del Disciplinare.
32) Domanda
In riferimento al paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico “Lato Fornitore – Struttura Organizzativa” si chiede di chiarire se sono previste misure a tutela dell’aggiudicatario in caso di inadempienza del personale distaccato e di chiarire le tipologie di professionalità e profilo idonei rispetto al servizio attivato (CCNL di riferimento ed inquadramento per ogni figura su cui è potenzialmente attivabile un distacco).
Risposta
Con riferimento alla prima parte del quesito, si rinvia a quanto previsto alla sezione “Competenze ed Inadeguatezze” del paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico. Si rammenta in ogni caso che l’utilizzo del personale dell’Amministrazione non fa venire meno il rapporto di dipendenza tra quest’ultimo e l’Amministrazione medesima, in qualità di datore di lavoro.
In relazione alla seconda parte del quesito, si evidenzia che anche il personale dipendente dell’Amministrazione deve possedere le professionalità specificate al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico.
Resta fermo quanto precisato alla risposta al quesito n. 28.
33) Domanda
Relativamente ai requisiti di ammissioni per Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), si chiede conferma che una società con fatturato specifico (così come definito al punto 17.2 Capacità Economica Finanziaria – tabelle 1 e 2 del Bando di Gara) pari ad euro zero, può associarsi ad un RTI già in possesso della totalità del requisito richiesto.
Risposta
Si conferma che una società con fatturato specifico pari a zero può associarsi ad un RTI in possesso della totalità del requisito. In tal caso l’impresa indica il proprio fatturato specifico pari a “zero”, nel relativo campo di cui all’Allegato 1.
Resta fermo tuttavia che la partecipazione in RTI è consentita a condizione che tutte le imprese svolgano un ruolo operativo all’interno del raggruppamento e la cui attività sia attinente a quella oggetto dell’appalto. Si fa presente che nell’Allegato 1 dovranno essere dichiarate le attività svolte da ciascuna raggruppata con l’indicazione della rispettiva quota percentuale. Si precisa che la mandataria dovrà comunque possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo.
34) Domanda
In riferimento al paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico “Lato Fornitore – Struttura Organizzativa” si chiede di confermare che il personale dipendente dell’Amministrazione Contraente possa essere distaccato presso l’impresa subappaltatrice incaricata delle attività.
Risposta
Fermo restando quanto specificato alle risposte ai quesiti nn. 28 e 32, si conferma che è facoltà dell’Amministrazione richiedere all’impresa subappaltatrice di utilizzare il proprio personale dipendente nell’erogazione dei Servizi al cui svolgimento lo stesso risulta già impiegato.
35) Domanda
Si richiede di confermare che relativamente al requisito di cui al punto “17.2 Capacità Economica Finanziaria – tabelle 1 e 2” del Bando di Gara, il fatturato specifico per servizi analoghi realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziati approvati alla data di pubblicazione del bando (2012, 2013 e 2014) possa essere comprovato con fatture emesse nel 2012, 2013 e 2014 relative a lavori o servizi eseguiti anche antecedentemente a tale periodo temporale oppure sia da intendersi come fatturato che ha generato ricavi nel medesimo periodo 2012, 2013 e 2014.
Risposta
Premesso che il quesito non è chiaro, si conferma che il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 17.2 del Bando di gara può essere comprovato con fatture che hanno concorso alla formazione del fatturato riportato nel bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedentemente alla data di pubblicazione del bando medesimo.
36) Domanda
Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare alla elencazione dei “servizi analoghi” di cui a pag. 6/87 del Disciplinare di Gara, si chiede se con “gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria (rifacimento, ammodernamento, ristrutturazione, messa a norma) di impianti elettrici, semaforici e di illuminazione” si intendano solo gli impianti elettrici semaforici e gli impianti elettrici di illuminazione o ci si riferisca piuttosto agli impianti elettrici (di qualsiasi genere) e/o agli impianti semaforici e/o agli impianti di illuminazione.
Inoltre, si chiede se l’attività di sola manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti costituisca requisito valido al pari dell’esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
Risposta
Si conferma che ai fini del raggiungimento del fatturato specifico di cui alla tabella 1 del punto 17.2 del Bando di gara possono concorrere, anche singolarmente, le attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici e/o impianti semaforici e/o impianti di illuminazione.
37) Domanda
In riferimento alla gara indicata in oggetto chiediamo conferma che qualora in un raggruppamento tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria (punto 17.2 bando) siano posseduti interamente dalla mandataria, la mandante possa non esserne in possesso.
Inoltre, si chiede se l’attività pregressa di manutenzione sia spendibile al pari della “gestione, conduzione e manutenzione”.
Risposta
Si vedano risposte ai quesiti nn. 33 e 36.
38) Domanda
Energia Elettrica: Art. 11.1 Canone di Servizio Luce “A”
E’ corretto interpretare che i consumi per fasce orarie verranno consuntivati e conguagliati in base ai dati rilevati dal modulo di Energy management del software di gestione di cui al punto 10.1.3., con rilievo delle misure dal POD, applicando a ciascuna il valore medio mensile del PUN su fascia, indicato al paragrafo 11.1?
Risposta
Non è previsto nessun conguaglio per il fornitore. La componente energetica “E” del canone è fissa al netto delle variazioni di cui ai paragrafi 11.1.1.1 e 11.2.1.1 del capitolato tecnico. Le suddivisioni in fasce da applicare sono quelle di cui ai paragrafi 11.1 (relative al Servizio Luce “A”) e 11.2 (relative al Servizio Semaforico “B”) del capitolato tecnico.
39) Domanda
In riferimento alla tipologia di servizi analoghi indicati nel Disciplinare di gara ai fini del raggiungimento del requisito di fatturato specifico indicato nel punto 17.2, lettera a), Tabella 1, del Bando di gara, siamo a chiedere conferma che possa considerarsi servizio analogo la sola attività di progettazione di interventi di riqualificazione finalizzati al conseguimento dell’efficienza energetica per impianti di illuminazione pubblica e/o di illuminazione interna ed esterna ad edifici pubblici. In caso affermativo, possono prendersi a riferimento anche i servizi di progettazione di interventi di riqualificazione/efficientamento energetico prestati in ambito ospedaliero?
Risposta
Si conferma che al fine del raggiungimento del requisito specifico di cui al punto 17.2 lettera a) tabella 1 del Bando di Gara può essere considerata la sola attività di progettazione di interventi di riqualificazione finalizzati al conseguimento dell’efficienza energetica per impianti di illuminazione pubblica e/o di illuminazione interna ed esterna ad edifici pubblici ed ospedalieri. Si specifica, che tali attività non concorrono però al soddisfacimento del requisito di cui alla tabella 2 del medesimo punto 17.2 del Bando di Gara.
40) Domanda
Considerato che il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 17.2 del bando di gara, relativo al fatturato specifico per la realizzazione di interventi di efficienza energetica su impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforici, viene richiesto per la prima volta in questa quarta edizione della gara CONSIP per il Servizio Luce come tipologia di fatturato a se stante rispetto al fatturato per gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, siamo a chiedere di confermare i sottostanti assunti. Giova evidenziare che all’interno dell’oggetto della Convenzione CONSIP per il Servizio Luce 2 era espressamente prevista l’attività di riqualificazione energetica attraverso appositi interventi sugli impianti in gestione finalizzati al conseguimento di un risparmio
energetico (cfr. Capitolato di gara [all.5] paragrafi 3 e 3.2). Tuttavia il relativo importo non era scorporato e/o quantificato separatamente dall’importo relativo al fatturato per gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, in quanto ricompreso nel canone del servizio. E’ indubbio che le aggiudicatarie e successive esecutrici dei relativi lotti della Convenzione de qua hanno svolto tali attività maturando il relativo fatturato. Si chiede pertanto di confermare che la produzione in gara, nelle forme usualmente previste dalle gare CONSIP, del fatturato complessivamente maturato e risultante dall’esecuzione di singoli contratti convenzionati attraverso il Servizio Luce 2 CONSIP sia di per se idonea alla dimostrazione del relativo fatturato. Diversamente opinando, si arriverebbe al paradosso che il concorrente che ha partecipato e vinto le precedenti edizione della gara in parola si trovi nella condizione di non poter dimostrare il requisito ora richiesto nella presente edizione, in spregio ai principi di par condicio e massima partecipazione alle gare d’appalto. Si chiede pertanto di confermare che, ai fini della dimostrazione del fatturato specifico per la realizzazione di interventi di efficienza energetica su impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforici, sia sufficiente una dichiarazione dell’Ente locale attestante lo svolgimento dell’attività de qua unitamente alle fatture di acquisto dei corpi illuminanti di importo pari o superiore a quello occorrente alla partecipazione.
Risposta
Si precisa che, secondo quanto previsto al par. 6 del Disciplinare di gara in merito al “controllo sul possesso dei requisiti”, la dimostrazione del “Fatturato specifico per la realizzazione di Interventi di efficienza energetica (ad. es. sostituzione lampade, …) su impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforici” di cui alla tabella 2 del punto 17.2, lettera a), del Bando di gara potrà essere effettuata attraverso la produzione dei Certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attestino la prestazione a proprio favore di interventi di efficienza energetica su impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforici con indicazione dei relativi importi e date – attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) dei fatturati specifici dichiarati in sede di partecipazione. Qualora non prodotti in originale, i certificati dovranno essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente sottoscritta con firma digitale. Si precisa altresì che quanto sopra vale per gli interventi di efficienza energetica remunerati all’interno del canone della precedente Convenzione Consip Servizio Luce 2, mentre per quelli remunerati extra-canone la dimostrazione del suddetto fatturato specifico potrà avvenire anche attraverso le produzione delle fatture del Servizio Luce ai sensi del paragrafo 10.5 del Capitolato Tecnico della gara “Servizio Luce ed.2”.
41) Domanda
Si chiede di confermare l'interpretazione che: un'impresa neocostituita priva dei requisiti di cui ai punti 17.2 e 17.3) del bando di gara può partecipare in RTI con altre Imprese che siano in possesso complessivamente di tutti i requisiti di partecipazione purché i suddetti requisiti siano complessivamente posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria in senso relativo rispetto alle mandanti.
Risposta
Si conferma e si rinvia al quesito 33.
42) Domanda
Si chiede di confermare l'interpretazione che: nell'ambito di un RTI non vi debba essere corrispondenza tra la percentuale dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa, la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e la percentuale di prestazioni eseguite.
Risposta
Si conferma che non sussiste obbligo di corrispondenza tra percentuale dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa, quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e percentuale di prestazioni eseguite.
Si precisa, in ogni caso, che la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria in senso relativo, come prescritto ai par. 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara.
Anche in fase di esecuzione la prestazione dovrà essere eseguita in misura maggioritaria dalla mandataria (par.4.1 del Disciplinare di gara).
43) Domanda
Si chiede di confermare l'interpretazione che: relativamente al requisito di cui al punto 17.2) - Capacità economica e finanziaria, del Bando di gara, si chiede conferma che nell'ambito del fatturato specifico relativo ai servizi analoghi possa essere ricompreso il fatturato maturato in "attività di progettazione ed ingegneria nonché progetti tecnici di efficientamento energetico illuminativo“ anche nell’ambito di aree sia interne che esterne a strutture ospedaliere.
Risposta
Si veda risposta al quesito n. 39.
44) Domanda
In merito alla tabella 3 del paragrafo 8.2.1 “Valutazione del miglioramento tecnologico” si chiede di specificare a quale categoria del sistema quadro-linea di distribuzione del singolo POD appartiene un sistema di telecontrollo ad isola che consente di controllare e regolare da una postazione di controllo remota gli orari di accensione e spegnimento degli impianti e monitorare tutte le misure eseguite sul quadro elettrico.
Risposta
Il sistema di telegestione e telecontrollo ad isola appartiene alla categoria III della tabella 3 di cui al paragrafo 8.2.1 del Capitolato Tecnico.
45) Domanda
In merito alla tabella 4 del paragrafo 8.2.1 “Valutazione del miglioramento tecnologico” non è chiaro a quale situazione impiantistica e/o dispositivo si fa riferimento per le seguenti 3 voci:
• “Impianto dimmerabile manuale (alimentatore elettronico)”
• “Impianto con deflettore di flusso (alimentatore elettronico)”
• “Impianto elettronico con rilevatori di presenza (alimentatore elettronico)”
Per ciascuno dei 3 punti precedenti si chiede di specificare a quale situazione impiantistica si fa riferimento e quali apparati devono essere previsti per il controllo degli impianti di illuminazione. Ad esempio nel caso di un impianto con deflettore di flusso si vuole intendere un impianto con regolatore di flusso centralizzato di tipo elettronico?
Risposta
Con riferimento alla tabella 4 del paragrafo 8.2.1 “Valutazione del miglioramento tecnologico” si chiarisce quanto di seguito:
• Per “impianto dimmerabile” manuale (alimentatore elettronico) si intende un impianto in cui la regolazione del flusso avviene attraverso alimentatori programmati singolarmente;
• Per “impianto con deflettore di flusso (alimentatore elettronico) si intende un impianto con regolatore di flusso centralizzato di tipo elettronico;
• Per “impianto elettronico con rilevatori di presenza (alimentatore elettronico) si intende un impianto la cui accensione/spegnimento o regolazione di flusso avviene attraverso la presenza di sensori (rilevatori di presenza/traffico).
46) Domanda
In merito al formato delle coordinate indicato nelle schede censimento “Appendice 13 del Capitolato Tecnico” si chiede se in alternativa al formato Gauss-Boaga è possibile utilizzare il formato WGS84 diffusamente utilizzato nei moderni sistemi di georeferenziazione per la registrazione della posizione degli oggetti tecnici degli impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforici.
Risposta
No. Il formato da utilizzare per la georeferenziazione è il Gauss-Boaga.
47) Domanda
Con riferimento alla Convenzione CONSIP ed, in particolare,all’art.10, comma 12, si chiede di chiarire il concetto di sospensione al fine di non incorrere nella fattispecie di interruzione di pubblico servizio.
Risposta
Preliminarmente si precisa che la facoltà di sospensione dell’esecuzione dell’ordinativo principale di fornitura (OPF) è esercitabile in una fase successiva all’accettazione dello stesso da parte del fornitore.
Si ricorda in ogni caso che, come previsto dall’art. 10, comma 12, della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento delle fatture non pagate dall’Amministrazione debitrice. A tal fine il Fornitore dovrà produrre all’Amministrazione adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Pertanto, è impossibile che si prefiguri interruzione di pubblico servizio in quanto il medesimo non è stato ancora avviato.
48) Domanda
Con riferimento alla Convenzione CONSIP ed, in particolare all’art.10 comma 15, si chiede di chiarire come possano le Amministrazioni Contraenti impegnarsi a corrispondere l’importo indicato in fattura mediante addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD), atteso che la predetta modalità di pagamento non prevede l’inserimento del CIG nel tracciato bancario che è obbligatorio nel caso dei servizi oggetto di Gara come stabilito dall’ AVCP, determina n. 4/2011.
Risposta
Con riferimento al requisito della tracciabilità e all’inserimento dei CIG nella disposizione di pagamento si richiama quanto specificato al punto 5.3 della Deliberazione dell’AVCP n. 4/2011, ai sensi di cui i flussi informativi relativi al SEPA Direct Debit “prevedono un campo libero facoltativo nel quale potrebbero essere ospitati i codici in parola, consentendo quindi di rispettare il requisito della piena tracciabilità”.
49) Domanda
Con riferimento al capitolato tecnico CONSIP, cap.4.3.2, sezione “Struttura tecnica”, si chiede di chiarire se è possibile da parte del fornitore rifiutarsi di accettare personale dipendente dall’Amministrazione Contraente, se il numero complessivo di distacchi dovesse alterare la ratio che ha determinato il parametro dichiarato dal fornitore stesso in relazione al paragrafo c.3 dell’Allegato 2 dell’offerta tecnica: “Impegno centri luminosi”.
Risposta
Con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico, fermo restando il limite ivi previsto, si precisa che il Fornitore sarà tenuto ad accettare la richiesta dell’Amministrazione di utilizzo del proprio personale se sussiste l’interesse specifico dell’Amministrazione medesima nonché se previsto da appositi protocolli d’intesa tra le parti, come precisato nella seconda parte della risposta al quesito n. 28.
50) Domanda
Con riferimento alle Condizioni Generali, art.9 comma 7, “Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva”, si chiede di chiarire se il fornitore dovrà inserire in fattura l’intero importo imponibile a cui dovrà applicare la trattenuta dello 0,5% riportandola espressamente in fattura o se il fornitore dovrà fatturare l’intero corrispettivo senza evidenziazione della ritenuta che sarà effettuata direttamente dalla PA la cui fase di liquidazione è rimandata al termine dell’appalto Risposta
Si precisa che il Fornitore dovrà fatturare l’intero corrispettivo senza evidenziazione della ritenuta che sarà effettuata direttamente dalla PA la cui fase di liquidazione è rimandata al termine dell’appalto.
51) Domanda
Con riferimento all’articolo 11.5 del Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire se il listino prioritario di riferimento “Prezziario delle opere Edili edito dalla Camera di Commercio di Milano” si intende che includa anche il volume “Impianti Elettrici” che la Camera di Commercio di Milano pubblica separatamente dal volume Opere Edili.
Risposta
Si conferma.
52) Domanda
ALLEGATO 2 OFFERTA TECNICA - pagina 3 “Modalità di presentazione della Busta B- Offerta tecnica”. Premesso che:
nell’ALLEGATO 2 OFFERTA TECNICA - pagina 3, si legge “La suddetta Relazione Tecnica: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine redatta con una dimensione minima del carattere di 11 punti e dovrà essere fascicolata con rilegatura non rimovibile; (ii) dovrà essere contenuta entro le 120 (centoventi) pagine (iii) dovrà rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato. Si precisa che (i) nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla commissione ai fini della valutazione dell’offerta; (ii) nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l’indice, l’indicazione della documentazione coperta da riservatezza e l’eventuale copertina della Relazione Tecnica.”, si chiede di confermare che:
• il termine “pagina” coincide con il termine facciata;
• la suddetta relazione potrà essere stampata in n°60 pagine fronte-retro o in n°120 pagine su un’unica facciata;
• la “dimensione minima del carattere di 11 punti” non riguarda immagini, tabelle, planimetrie e grafici.
Risposta
Per i primi due quesiti si conferma l’interpretazione dell’impresa. Con riferimento alla dimensione minima del carattere relativa ad immagini, tabelle, planimetrie e grafici si precisa che l’impiego di un carattere inferiore ad 11 punti non costituisce causa di esclusione, ma il carattere prescritto è funzionale alla migliore lettura della Relazione da parte della Commissione giudicatrice.
53) Domanda
Art. 5 “GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI” - CAPITOLATO TECNICO.
Premesso che:
in riferimento all’art. 5 del Capitolato tecnico, paragrafo 5.4 “Struttura operativa minima del personale dedicato alle attività di Gestione, Conduzione e Manutenzione Ordinaria”, a pagina 50, si legge “Il Fornitore dovrà garantire la Struttura Organizzativa ed Operativa indicata nel presente Capitolato ed eventualmente migliorata dal Fornitore in Offerta Tecnica. In particolare la Struttura Operativa minima del personale dedicata alle attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dei Servizi viene proposta dal Fornitore in Offerta Tecnica con logica migliorativa rispetto ad un dimensionamento minimo della struttura che deve prevedere almeno 1 (uno) FTE (Full Time Equivalent) ogni 8.000 punti luce, rapporto eventualmente migliorato in Offerta Tecnica. (...)”, si chiede di confermare che: il significato di Full Time Equivalent corrisponde ad una persona che lavora a tempo pieno, 8 ore al giorno, per un anno lavorativo, che è quantificato in media in 220 giorni di lavoro, da intendersi come 365 giorni lavorativi esclusi sabati, domeniche, xxxxx e festività varie.
Risposta
Si conferma che un Full Time Equivalent corrisponde ad una risorsa che lavora un monte ore annuo pari a 1760 ore (8 ore per 220 giorni di lavoro annui).
54) Domanda
Articolo 6 disciplinare di gara “modalità di aggiudicazione della gara" - paragrafo progetto tecnico per il servizio smart city “d.1”. articolo 9 capitolato tecnico, altri servizi “d”.
Premesso che:
• all’Articolo 6 del Disciplinare di gara pag. 59, “criteri tecnici j.22, j.23, j.24”, si legge:
“j.22 Proposta Servizi Smart City: Il concorrente dovrà descrivere i servizi Smart City che intenderà realizzare per la città identificata nel lotto. In particolare saranno valutati gli aspetti di seguito riportati:
- I servizi che si intende mettere in campo;
- L’integrazione con la rete di Illuminazione Pubblica;
- Le attività di gestione e manutenzione che saranno eseguite nel corso dell’appalto.
j.23 Vantaggi per la PA ed i cittadini: Il concorrente dovrà descrivere i vantaggi indotti dai servizi Smart City proposti per la PA ed il cittadino; i vantaggi indotti devono essere descritti tramite parametri qualitativi (ad es. bontà del servizio, impatti sulla vita sociale, impatti ambientali, etc.), quantitativi (mediante indicatori quantitativi monitorati e monitorabili che descrivono i vantaggi indotti).
j.24 Realizzazione della Smart City: Il concorrente dovrà descrivere modalità e tempistiche per la realizzazione dei servizi proposti; devono essere altresì identificate e descritte le eventuali ulteriori attività rese necessarie per la realizzazione dei servizi stessi.”
• all’Articolo 9 del CAPITOLATO TECNICO, paragrafo 9.1 Smart City “D.1” pagina 84, si legge: “Il Fornitore, all’interno del lotto di riferimento, deve identificare una città nella quale implementerà e somministrerà uno o più servizi di pubblica utilità meglio definiti nei concetti di “città intelligente” (“Smart City”) e che sfruttino la rete di illuminazione pubblica. Una volta realizzato/i il/i servizio/i smart il Fornitore deve farsi carico, senza nessun onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione Contraente, della gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti realizzati per tutta la durata del Contratto di Fornitura. A tal proposito, il Fornitore dovrà aggiornare il programma di manutenzione inserendo le attività di manutenzione preventiva relative agli impianti. Il Fornitore deve individuare la città nella quale implementerà il/i servizio/i smart fra le città di fascia medio piccola, ovvero con un numero di punti luce gestiti compreso fra 3.000 (tremila) e 8.000 (ottomila). Sarà facoltà del Fornitore individuare una città con un maggiore numero di punti luce. Il Fornitore, successivamente all’individuazione della città, dovrà proporre all’Amministrazione l’implementazione di quanto definito al presente paragrafo. E’ facoltà dell’Amministrazione accettare questo ulteriore servizio o non considerarlo prioritario per i propri scopi e conseguentemente non accettare. In questo caso il Fornitore individuerà una altra amministrazione e proporrà alla stessa il servizio di Smart City. L’operazione sarà svolta fino alla risposta positiva di una Amministrazione. Il Fornitore con la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica, deve altresì dotare gli stessi di dispositivi elettronici che li predisporranno a supportare apparecchiature per la implementazioni di ulteriori servizi aggiuntivi di pubblica utilità che potranno essere richiesti in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale e saranno oggetto di contabilizzazione extra canone secondo le modalità di cui al paragrafo del presente Capitolato.”;
si chiede di confermare che: nel Progetto Tecnico per il Servizio Smart City il concorrente dovrà descrivere i servizi smart offerti per una città ideale tipo, rimandando alla fase di convenzionamento la comunicazione del nome della città identificata.
Risposta
Si conferma.
55) Domanda
ALLEGATO 12 “PREZZI”.
Premesso che nell’ALLEGATO 12 PREZZI:
• al paragrafo, Prezzi Unitari dei servizi, pagina 3 si legge “Relativamente alle attività che dovranno essere erogate, come meglio specificato nell’Allegato 3 “Offerta Economica”, i prezzi unitari “PU” base d’asta su cui dovranno essere effettuati ribassi, sono quelli riportati nelle successive Tabelle da 1 a 4.”;
• nella TABELLA 2 - SERVIZIO LUCE “A”- si legge “Prezzi Unitari PUA.i della Componente “M” del canone del Servizio Energia “A” (voci da A.1 ad A.71)”, si chiede di precisare:
quale “Valore” assegnare a una lampada la cui tecnologia o potenza nominale sia diversa da quelle predefinite nella TABELLA 2: SERVIZIO LUCE “A”, ovvero non presente nell’elenco della colonna “Voce” della stessa tabella.
Risposta
Si veda risposta alla domanda n.19.
56) Domanda
ARTICOLO 8 “SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT “C” CAPITOLATO TECNICO.
Premesso che, in riferimento alle indicazioni presenti nel CAPITOLATO TECNICO, Articolo 8, paragrafo 8.1.2 Obiettivi di Risparmio Energetico pagine 70 e 71, si chiede di confermare che:
qualora in un POD fossero presenti due o più categorie tecnologiche, per il calcolo dell’obiettivo di risparmio energetico di quel POD, occorrerà calcolare la media dei differenti obiettivi di risparmio energetico offerti (rt o rt9), pesata con la potenza installata di ciascuna categoria tecnologica presente nel POD stesso.
Risposta
Si veda risposta al quesito n.11.
57) Domanda
Articolo 11, MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DI SERVIZI CAPITOLATO TECNICO.
Premesso che, in riferimento:
• al paragrafo 11.8.1 “Revisione Prezzi Unitari relativi alla componente non energetica “M” pagina 119, del Capitolato Tecnico,
• all’ALLEGATO 12 PREZZI,
- nella TABELLA 2: SERVIZIO LUCE “A” Prezzi Unitari PUA.i della Componente “M” del canone del Servizio Energia “A” (voci da A.1 ad A.71)
- TABELLA 3: SERVIZIO SEMAFORICO “B” Prezzi Unitari PUB.i della Componente “M” del canone del Servizio Semaforico “B” (voci da B.1 ad B.14),
si chiede di confermare che:
a) per la revisione dei prezzi unitari della componente “M”, i prezzi indicati in TABELLA 2 e TABELLA 3 del documento “Allegato 12 Prezzi”, hanno come riferimento l’indice FOI medio dell’anno 2015 (anno di pubblicazione del Bando);
b) la componente “M” del canone iniziale sarà calcolata utilizzando prezzi revisionati al momento della stesura del PTE.
Risposta
Non si conferma. Alla data di attivazione della Convenzione non verrà applica alcuna revisione prezzi alla componente non energetica “M”. La prima revisione prezzi ai sensi del paragrafo 11.8.1 del Capitolato tecnico verrà effettuata al termine del secondo trimestre di riferimento di ogni anno calcolato a partire dalla data di attivazione e sarà valido per l’anno successivo a quello di attivazione. Ad esempio se la convenzione viene attivata in data 20 marzo 2018 la prima revisione prezzi della componente non energetica “M” sarà effettuata al termine del secondo trimestre successivo alla data di attivazione quindi al 31 agosto 2018 (secondo trimestre pari a giugno – agosto 2018) e verrà applicata a partire dall’anno successivo alla data di attivazione della Convenzione ovvero dal 20 marzo 2019. La variazione dell’indice ISTAT FOI che verrà utilizzata per la prima revisione di cui all’esempio sarà quella relativa al mese di marzo 2018 rapportata al mese di marzo 2017.
58) Domanda
Articolo 11 “MODALITÀ DI REMUNERAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI SERVIZI - CAPITOLATO TECNICO.
Premesso che:
in riferimento alle indicazioni presenti nel CAPITOLATO TECNICO, all’articolo 11, paragrafo 11.1.1 Valore della componente energetica “EA” del Servizio Luce pagine 98, 99 e 100 si legge
“Il PUA precedentemente indicato e calcolato mediante le seguenti equazioni:
1. Nel caso di POD dedicati all’illuminazione pubblica notturna:
PUA = 0,10 x PUF1 + 0,30 x PUF2 + 0,60 x PUF3,
2. Nel caso di POD dedicati alle gallerie stradali:
PUA = 0,45 x PUF1 + 0,23 x PUF2 + 0,32 x PUF3,
dove
PUF1: Prezzo Unitario, come sotto definito, espresso in €/kWh, per la fascia oraria F1, troncato alla quinta cifra decimale;
PUF2: Prezzo Unitario, come sotto definito, espresso in €/kWh, per la fascia oraria F2, troncato alla quinta cifra decimale;
PUF3: Prezzo Unitario, come sopra definito, espresso in €/kWh, per la fascia oraria F3, troncato alla quinta cifra decimale.
con
PUFi = PUEE.SPREAD + PUN + Oneri + Dispacciamento + Perdite di Rete + Trasporto + Fiscalita’” si chiede di confermare che:
per ogni Prezzo Unitario PUFi, l’addendo PUN nella formula di calcolo corrisponde alla media del PUN nella relativa fascia oraria Fi (PUN per fascia oraria Fi ).
Risposta
Si conferma. Si veda risposta al quesito n.5.
59) Domanda
In riferimento alla gara in oggetto, dall’analisi della Documentazione di gara solleviamo le seguenti perplessità: in fase di aggiudicazione bisogna presentare:
- 1 cauzione definitiva di € 600.000 che garantisca la convenzione principale (che in teoria ha durata 24 mesi)
- Numero “X” di definitive derivanti dalla conclusione dei singoli contratti nascenti in forza della Convenzione principale. Ogni singolo contratto ha una durata che va dai 6 ai 9 anni.
Sia per la cauzione principale che per le singole applicative viene precisato che cessano alla esatta esecuzione delle obbligazioni.
Si chiede di chiarire
1) Relativamente alla durata principale:
Partendo dal presupposto che si possono stipulare singoli contratti all’interno dei 24 mesi, ognuno dei quali viene emesso con separata cauzione, siamo certi che la definitiva principale non sia legata alla durata dei singoli contratti applicativi?
2) Relativamente alla durata degli applicativi:
6 o 9 anni. La cauzione che viene accesa per i singoli contratti deve avere validità iniziale di 6/9 anni o può essere emessa garanzia con proroghe? Questo anche in virtù del fatto che è previsto lo svincolo progressivo fino all’80%.
3) Relativamente alla possibilità di escussione. Riporto a quanto indicato a pag. 80 del disciplinare:
La Cauzione rilasciata a favore di Xxxxxx copre il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in convenzione e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti di fornitura.
La domanda è: quanto dura? 24 mesi oppure 24 mesi + 6/9 per gli applicativi?
In caso di inesatto adempimento di uno dei singoli contratti si escute solo la definitiva di riferimento o anche quella a favore di Xxxxxx?
Risposta
Si riportano di seguito le risposte ai singoli punti.
1) La garanzia definitiva in favore di Xxxxxx durerà fino all'esecuzione dei singoli contratti attuativi, in particolare come riportato nella documentazione di gara:
• al paragrafo 8.1 “Cauzione definitiva” del Disciplinare di gara: “Ai fini della stipula della Convenzione, l’Aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari a euro 600.000,00 (seicentomila/00), in favore di Consip S.p.A. valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.”;
• alla lett. b MOD. 1. nell’allegato 6 al Disciplinare di gara “con efficacia sino alla completa ed esatta
esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di fornitura”.
2) La cauzione che viene accesa per i singoli contratti attuativi deve avere validità iniziale di 6 o 9 anni (in ragione della scelta della singola Amministrazione) come si evince dal paragrafo 8.1 “Cauzione definitiva” del Disciplinare di gara: “Il Fornitore di ciascun Xxxxx è altresì obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi”. Lo svincolo progressivo fino all’80% è previsto per legge in ragione e misura dell'avanzamento dell'esecuzione, così come previsto al medesimo paragrafo del Disciplinare di gara.
3) In merito alla durata della cauzione rilasciata a favore di Xxxxxx si veda la risposta di cui al x.xx 1. In caso di inesatto adempimento di uno dei singoli contratti si escute solo la garanzia definitiva relativa a tale contratto; restano ferme le eventuali conseguenze che da tale inesatto adempimento possono derivare sull’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione e sulla eventuale possibilità di escutere anche la cauzione definitiva in favore di Consip.
60) Domanda
All'art. 17.3 del Bando (Capacità tecnica) è richiesto il possesso di qualificazioni SOA per le categorie OG10 e OS9, con indicazione delle relative classifiche per ciascun lotto. All'art. 4 (Regole sulla documentazione da produrre), punto 4.2 lett. c. del Disciplinare si legge che, in caso di RTI o Consorzio, detti requisiti devono essere posseduti da almeno un'impresa costituente il RTI o il Consorzio; viene, poi, precisato: "Resta inteso che l'attività oggetto della certificazione potrà essere svolta unicamente da imprese in possesso della certificazione stessa. nei limiti dei requisiti posseduti". Ciò premesso, e alla luce della precisazione testé riportata, si chiede di conoscere se, in caso di RTI o Consorzio, il possesso della classifica richiesta per ciascuna categoria possa essere dimostrato attraverso la sommatoria delle classifiche possedute dai componenti del raggruppamento, fermo restando che l'attività svolta da ciascuna impresa raggruppata deve essere contenuta entro la classifica posseduta
Risposta
Si conferma che in caso di RTI o Consorzio il possesso della classifica richiesta per la singola categoria può essere raggiunto sommando i valori delle classifiche possedute nella medesima categoria dalle singole imprese, fermo restando quanto previsto dall'art. 61 co. 2 del DPR 207/2010 e s.m.i.. Si ricorda che resta preclusa la possibilità di cumulare valori relativi a certificazioni SOA di diverse categorie.
61) Domanda
Nella documentazione di gara sono presenti due schemi di dichiarazione in formato word titolati "SL4Allegato 1_ Dichiarazione_ necessaria_ Gara", l 'uno con estensione "rv. l" l'altro con estensione "r"; si chiede di conoscere se si tratta o meno di doppioni. Inoltre si segnala che tra gli schemi in formato word manca l'Allegato l bis, riportato solo in formato pdf; si chiede se il relativo formato word è altrimenti reperibile ovvero se deve essere predisposto a cura del concorrente.
Risposta
Si veda quanto specificato in Premessa al presente documento.
62) Domanda
Bando di gara – Art 17.2. – Capacità economica e finanziaria.
Considerato che il requisito del fatturato specifico di cui al punto 17.2, tabella 1, del Bando di gara fra i servizi da intendersi come servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto rientrano anche la “gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria (rifacimento, ammodernamento, ristrutturazione, messa a norma) di impianti elettrici, semaforici e di illuminazione” si è con la presente a chiedere di confermare che gli operatori economici possono considerare, quale fatturato per servizi analoghi, anche i servizi di manutenzione di impianti elettrici interni agli edifici e/o la riqualificazione di impianti elettrici rientranti nella categoria SOA OS30. Qualora codesto spettabile Ente ritenga che per servizi analoghi possano essere ricompresi anche i servizi di manutenzione e/o riqualificazione degli impianti elettrici interni agli edifici, si chiede di chiarire se sia possibile considerare anche le forniture di ENERGIA ELETTRICA degli stessi.
Risposta
Si conferma che ai fini della dimostrazione del fatturato specifico di cui al punto 17.2, lettera a), tabella 1, del Bando di gara possono concorrere anche i servizi di manutenzione di impianti elettrici interni agli edifici e/o la loro riqualificazione. Si precisa altresì che ai fini della dimostrazione del suddetto requisito non può concorrere la fornitura di energia elettrica per gli edifici, mentre concorre esclusivamente la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica (incluse le gallerie) e semaforica.
63) Domanda
Considerando che per il requisito del fatturato specifico di cui al punto 17.2, Tabella 1, del Bando di gara fra i servizi da intendersi come servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto rientrano anche la “gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria (rifacimento, ammodernamento, ristrutturazione, messa a norma) di impianti elettrici, semaforici e di illuminazione” si è con la presente a chiedere di confermare che gli operatori economici possano considerare, quale fatturato per servizi analoghi, anche i lavori di istallazione impianti di cogenerazione e relative attività connesse (opere funzionali di natura elettrica quali fornitura e posa quadri elettrici, collegamenti elettrici).
Risposta
Non si conferma relativamente alla fornitura e posa in opera di cogeneratori. Potranno invece rientrare nel calcolo del fatturato per servizi analoghi, qualora dimostrabili puntualmente, le opere funzionali di natura elettrica.
64) Domanda
Un'impresa neocostituita priva dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 17.2 del bando di gara può partecipare in RTI con altre Imprese che siano in possesso complessivamente di tutti i requisiti di partecipazione fermo restando che la mandataria dovrà comunque possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo.
Risposta
Si veda risposta al quesito n. 33.
65) Domanda
Nell'ambito di un RTI non vi debba essere corrispondenza tra la quota % dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa, la quota % di partecipazione al costituendo raggruppamento e la percentuale di prestazioni da eseguire.
(Es.: La Ditta mandante B, priva dei requisiti di capacità economica e finanziaria, partecipa al raggruppamento formato da A, B, C per una quota ad es. del 40%, con la mandataria A che partecipa per una quota pari al 50% e la mandante C per una quota pari al 10%).
Risposta
Si veda risposta al quesito n. 42.
66) Domanda
Relativamente al requisito di cui al punto 17.2) - Capacità economica e finanziaria, del Bando di gara, si chiede conferma che nell'ambito del fatturato specifico relativo ai servizi analoghi possa essere ricompreso il fatturato maturato in "attività di progettazione ed ingegneria nonché progetti tecnici di efficientamento energetico illuminativo” anche nell’ambito di aree sia interne che esterne a strutture ospedaliere.
Risposta
Si veda risposta al quesito n. 39.
67) Domanda
Disciplinare di gara Art. 1 "Oggetto". Premesso che al punto 4 dell'art. l del Disciplinare di gara si legge "La Consip
S.p.A. potrà effettuare - anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISOIIEC 17020:2012 - apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore come meglio descritti nello Schema di Convenzione. Con riferimento a ciascun singolo lotto, il costo delle verifiche ispettive è a carico del Fornitore fino all'ammontare pari allo 0,5% del valore degli ordinativi di fornitura emessi e, comunque, fino ad un massimo pari ad euro:
- Lotto 1: Euro 13.135,00 (tredicimilacentotrentacinque/00);
- Lotto 2: Euro 13.490,00 (tredicimilaquattrocentonovanta/00);
- Lotto 3: Euro 14.555,00 (quattordicimilacinquecentocinquantacinque/00);
- Lotto 4: Euro 14.555,00 (quattordicimilacinquecentocinquantacinque/00);
- Lotto 5: Euro 17.040,00 (diciassettemilaquaranta/00);
- Lotto 6: Euro 12.070,00 (dodicimilaesettanta/00);
- Lotto 7: Euro 13.490,00 (tredicimilaquattrocentonovanta/00);
- Lotto 8: Euro 12.425,00 (dodicimilaquattrocentoventicinque/00);
- Lotto 9: Euro l O. 65 O, 00 ( diecimilaseicentocinquanta/00);
- Lotto 10: Euro 17.040,00 (diciassettemilazeroquaranta/00);
- Lotto 11: Euro 16.685,00 (sedicimilaseicentoottantacinque/00);
- Lotto 12: Euro 4. 970,00 (quattromilanovecentosettanta/00)"
si chiede di confermare che
L'importo massimo delle verifiche ispettive a carico del fornitore, per tutta la durata dell'ordinativo principale di fornitura, è pari agli importi sopra indicati, ad esempio per il lotto 1 non supererà in ogni caso il limite di € 13.135,00. Risposta
Ai sensi del Disciplinare di gara Par. 1 "Oggetto", con riferimento a ciascun singolo lotto, il costo delle verifiche ispettive è a carico del Fornitore fino all'ammontare pari allo 0,5% del valore degli ordinativi di fornitura emessi e, comunque, fino ad un massimo pari agli importi indicati nel medesimo Paragrafo 1. Pertanto, gli importi massimi, per ciascun lotto, a titolo di verifiche ispettive a carico del fornitore per tutta la durata della Convenzione, sono quelli indicati al predetto Par. 1 “Oggetto” del Disciplinare. Si veda risposta al quesito n.7.
68) Domanda
Disciplinare di gara Art. l "Oggetto". Disciplinare di gara Art. 2 "Documenti da presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara".
Premesso che al punto 4 dell'art. l del Disciplinare di gara si legge "I codici identificativi della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi del! 'art. l, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, sono i seguenti:
- Lotto 1: CIG [6518258CA7];
- Lotto 2: CIG [65182749DC];
- Lotto 3: CIG [6518279DFB];
- Lotto 4: CIG [6518290711];
- Lotto 5: CIG [6518296C03 ];
- Lotto 6: CIG [6518306446];
- Lotto 7: CIG [6518312938];
- Lotto 8: CIG [65183432CF];
- Lotto 9: CIG [6518355CB3];
- Lotto 10: CIG [65183654F6];
- Lotto 11: CIG [6518377EDA];
- Lotto 12: CIG [65183844A4];
Il contributo è dovuto per ciascun lotto per cui si presenta offerta in ragione del relativo importo del lotto stesso"
alla lettera d) dell'art. 2 del Disciplinare di gara si legge, ''per ciascun lotto al quale si presenta offerta, documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato nel Bando di gara. A tal fine si segnala che il pagamento relativo al contributo di cui sopra potrà avvenire ( .. .)" si chiede di indicare quale sia l’importo del contributo da versare per ciascun lotto.
Risposta
Come previsto nel par. 2 del Disciplinare di gara, pag. 10, “Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici)”.
Per la determinazione del contributo dovuto, si rinvia, nello specifico, a quanto previsto all’art. 2 delle Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015, secondo cui “La contribuzione dovuta da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici è calcolata in base alla delibera in vigore alla data di avvio della procedura di scelta del contraente. Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla G.U.C.E ovvero sulla G.U.R.I. ovvero sull'Albo Pretorio” nonché alla Delibera n. CP- del 09 dicembre 2014 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015” dell’ANAC.
69) Domanda
Disciplinare di gara art. 2 "Documenti da presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara".
Premesso che all’art. 2 , lett. f) del Disciplinare di gara si legge "con riferimento al punto 14 del Bando di gara, per ciascun Lotto per cui si presenta offerta, una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, di importo pari a:
- Lotto 1: Euro 1.320.000,00 (unmilionetrecentoventimila/00);
- Lotto 2: Euro 1.350.000,00 (unmilionetrecentocinquantamila/00);
- Lotto 3: Euro 1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila/ 00);
- Lotto 4: Euro 1.460.000,00 (unmilionequattrocentosessantamila/00); (..)"
a pag. 19 del Disciplinare si legge "L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI XX XX 00000 e della serie UNI XX XX XXXXXXX 00000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 ", si chiede di confermare che gli importi suddetti siano da ridurre del 50%, in caso di possesso di certificazione ISO 9001.
Risposta
Si conferma.
70) Domanda
Disciplinare di gara pag. 5.
Premesso che a pagina 5 del Disciplinare di gara si legge "A tal fine, si precisa inoltre che ai fini del raggiungimento del requisito di fatturato specifico indicato nel punto 17.2, lettera a), Tabella l, del Bando di gara, per "servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto", si intendono quelli di seguito elencati:
· esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica (incluse le gallerie) - interventi di riqualificazione energetica, interventi di adeguamento a norma e tecnologici - eventualmente comprensivo della fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento dei suddetti impianti (Servizi integrati assimilabili al Servizio Luce, così come inteso nella presente Documentazione di Gara);
· esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici- interventi di riqualificazione energetica, interventi di adeguamento a norma e tecnologici – comprensivo della fornitura di energia elettrica necessaria per il
funzionamento dei suddetti impianti (Servizi integrati assimilabili al Servizio Semaforico, così come inteso nella presente Documentazione di Gara); gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria (rifacimento, ammodernamento, ristrutturazione, messa a norma) di impianti elettrici, semaforici e di illuminazione;
· progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione finalizzati al conseguimento del! 'efficienza energetica per impianti di illuminazione pubblica e semaforici;
· servizi di Governo:
- Costituzione e Gestione del! 'Anagrafica Tecnica;
- Costituzione del Sistema Informativo;
- Call Center;
-Programmazione e controllo operativo. ",
si chiede di confermare che ai fini del soddisfacimento del requisito del fatturato suddetto, i servizi analoghi elencati sono da considerarsi alternativi.
Risposta
Si conferma.
71) Domanda
Capitolato Speciale di Appalto Art. 4. "Caratteristiche della Convenzione" - Art. 4.5.1.3. "Subappalto".
Premesso che all'art. 4.5.1.3. del Capitolato speciale di appalto si legge "In tale sezione il Fornitore, qualora voglia avvalersi del subappalto e sempre che abbia rispettato, in sede di gara, le prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara, dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare per lo specifico Ordinativo Principale di Fornitura tra quelle indicate in sede di gara, i nominativi delle società, autorizzate da Consip, a cui intende affidare i servizi, con i relativi importi e l 'attestazione della sussistenza di tutte le condizioni definite ai sensi de !l 'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s. m. i. e specificate nella Convenzione. L 'autorizzazione al subappalto verrà richiesta dal Fornitore alla Consip S.p.A. prima della redazione del Verbale di Presa in Consegna, che, invece, conterrà soltanto i servizi ed i nominativi dei subappaltatori autorizzati. ",
si chiede di confermare
a) se per Società autorizzate da Consip si intendano delle Imprese facenti parte di una lista di imprese già formalizzata da Consip s.p.a;
b) che, nel caso in cui per "Società autorizzate" si intendessero, invece, le Società per le quali l'aggiudicatario domanda l'autorizzazione al contratto di xxxxxxxxxx, si dovrà richiedere l'autorizzazione al subappalto successivamente alla firma dell'OPF e che tale autorizzazione, emessa da Consip s.p.a., verrà inserita nel verbale di presa in consegna degli impianti successivamente al suo rilascio.
Si chiede, inoltre, di specificare le modalità in cui verrà formalizzata, nel verbale di presa in consegna degli impianti, l'autorizzazione al subappalto, nel caso di attivazione posticipata del servizio "B".
Risposta
Con riferimento al primo e secondo xxxxxxx, si precisa che per società autorizzate si intendono le Società per le quali il Fornitore ha formulato richiesta di autorizzazione al subappalto e Consip S.p.A. ha rilasciato apposita autorizzazione.
Si conferma che detta richiesta dovrà essere formulata successivamente alla firma dell’OPF e che la relativa autorizzazione dovrà risultare dal Verbale di consegna. Nel caso di attivazione posticipata del Servizio “B” l’autorizzazione al subappalto dovrà essere richiesta contestualmente alla relativa richiesta per il Servizio “A”.
Capitolato Speciale di Appalto Art. 4. "Caratteristiche della Convenzione" - Art. 4.4.4 "ordinativo principale di fornitura". Premesso che all'art. 4.4.4. del Capitolato Speciale di appalto si legge "La data di presa in consegna dei primi impianti, che determina la data di inizio e fine del Contratto di Fornitura dei Servizi, deve corrispondere a quella del Servizio Luce "A". L'attivazione posticipata del Servizio "B" è consentita entro il secondo anno dalla data di emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura e la data di avvio dovrà essere indicata all'interno del Piano Tecnico Economico.", si chiede di confermare che
a) l'attivazione posticipata del servizio è prevista per tutti i servizi oggetto dell'OPF entro il secondo anno dalla data di emissione dell'ordinativo;
b) in ogni caso le parti possono concordare i termini di avvio del servizio, che saranno indicati nell'OPF.
Risposta
Premesso che il quesito non è chiaro, si precisa quanto di seguito: gli unici servizi ordinabili sono il Servizio Luce “A” e il Servizio Semaforico “B”; gli altri Servizi previsti in Capitolato Tecnico (ad. es. Servizio Energy Management “C”) si attivano, automaticamente, all’attivazione del Servizio Luce “A”. Stante quanto detto, l’attivazione posticipata è prevista, nei limiti fissati in Capitolato, per il solo Servizio Semaforico “B”.
73) Domanda
Capitolato Speciale di Appalto Art. 4. "Caratteristiche della Convenzione" - Art. 4.4.3.1. "Contenuti del Piano tecnico Economico (PTE)". Premesso che
All'alt. 4.4.3.1 si legge "Il PTE deve essere opportunamente articolato in sezioni che devono riportare in maniera chiara e dettagliata almeno le seguenti tipologie d'informazioni:
l. Configurazione dei Servizi e dati di consistenza;
2. Definizione del Perimetro di Gestione (Identificazione degli impianti);
3. Interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativa,·
4. Interventi di riqualificazione energetica;
5. Programma di misurazione dei consumi e di quantificazione dei risparmi energetici,·
6. Parametri di erogazione del Servizio;
7. Personale dedicato all'appalto,·
8. Piano di costituzione e gestione del Censimento Impiantistico,·
9. Corrispettivi.
Nei successivi paragrafi sono dettagliate le informazioni che devono essere formalizzate all’interno del Piano Tecnico Economico. ", si chiede di confermare che qualora l'amministrazione decidesse di non sottoscrivere l'ordinativo preliminare di fornitura in seguito alla presentazione del PTE, i dati inseriti nel stesso non verranno utilizzati dalle Amministrazioni per l'espletamento di altre gare e/o per eventuali altre attività poste in essere dalla stessa.
Risposta
Come previsto in Capitolato Tecnico al paragrafo 4.4.3.2 “Nel caso in cui l’Amministrazione non approvi, espressamente o tacitamente, il Piano Tecnico Economico, la stessa Amministrazione non acquisisce il diritto di disporre del PTE (ivi inclusi i dati progettuali elaborati dal Fornitore) e non potrà utilizzarlo neanche tramite terzi, potendo la violazione di tale obbligo configurare un’ipotesi di responsabilità precontrattuale”.
Capitolato Speciale di Appalto Art. 4. "Caratteristiche della Convenzione" Capitolato Speciale - Art. 4.4.4.3 "Impossibilità per l'Amministrazione Contraente ad emettere Ordinativo Principale".
Premesso che
✓ all'Art. 4.4.4.3 del Capitolato speciale di Appalto si legge "L 'Amministrazione Contraente, dopo la ricezione del PTE, non potrà emettere l 'Ordinativo Principale di Fornitura qualora si verifichi una delle seguenti due ipotesi alternative:
a) L'Amministrazione Contraente non stanzia un importo extra-canone per gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, nel caso in cui il computo di detti interventi identificato nel PTE superi la quota a carico del Fornitore (pari al 6% per i contratti a durata standard o al 9% per i contratti a durata estesa),· b) (…)
✓ in un contratto di 9 anni gli investimenti a carico del Fornitore sono pari al 9% dell'importo dell'OPF, si chiede di specificare
se ove risultassero necessari, nel PTE , lavori di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria, ad esempio, per un importo pari all'11% dell'OPF, l'amministrazione emetterà l'OPF solo nel caso in cui stanziasse un importo extra-canone pari al 2%.
- al paragrafo 1, pagina 4, si dichiara che "( .. .) atteso che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, sarà cura delle medesime Amministrazioni Contraenti integrare il predetto documento, prima dell'emissione dell’Ordinativo di fornitura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l 'appalto; l 'integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. ";
- al paragrafo 3, pagina 6, si dichiara che "( ...) il presente documento dovrà essere integrato dalla singola Amministrazione Contraente, prima del! 'emissione dell’ Ordinativo di fornitura, con i rischi specifici da inte1jerenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l 'appalto, individuando le misure atte ad eliminare, o quanto meno ridurre, tali rischi ed indicando i relativi costi; l 'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, integra gli atti contrattuali.” ,
si chiede di confermare che l'Amministrazione pubblica contraente, in qualità di Committente:
è soggetta a tutte le prescrizioni normative del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. compreso l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi di Interferenza di cui all'mi. 26 del suddetto decreto o del Piano di Sicurezza e Coordinamento se risultasse applicabile il Titolo IV del decreto citato.
Risposta
Relativamente alla prima parte del quesito si conferma l’interpretazione dell’impresa. Ad esempio nel caso di contratti a 9 anni, dove la quota massima a carico del Fornitore per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo è pari al 9% del valore del canone per i servizi attivati (cfr. Capitolato tecnico par.5.5), qualora fosse necessario per manutenzione straordinaria e adeguamento normativo un importo pari all’11% del canone totale, l’Amministrazione Contraente potrà emettere ordinativo esclusivamente nel caso in cui stanzi la restante quota del 2%.
Relativamente alla seconda parte del quesito si conferma l’interpretazione dell’impresa e si veda risposta al quesito n.2.
75) Domanda
con riferimento alle modalità di comprova del requisito di cui al punto 17.2 -lett. a) del Bando di gara (fatturato specifico) riportate al Paragrafo 6 "controllo sul possesso dei requisiti" del Disciplinare ed in particolare alla possibilità di produrre "dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, rilasciata e sottoscritta con firma digitale dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) dei fatturati specifici dichiarati in sede di partecipazione; in alternativa a quanto precede, la suddetta dichiarazione (resa sempre ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di identità del dichiarante e sottoscritta con firma autografa) potrà essere prodotta in copia informatica in formato pdf. preceduta da una dichiarazione di conformità all’originale del concorrente resa ai sensi del DPR 445/2000, che attesti altresì la disponibilità a mettere a disposizione della Consip
S.p.A. l’originale cartaceo in qualsiasi momento. L’intero documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal concorrente", si chiede conferma che una società priva di un organo preposto al controllo contabile possa comunque far sottoscrivere la dichiarazione a comprova da un professionista iscritto nel registro del Revisori Contabili.
Risposta
Si conferma che una società priva di un organo preposto al controllo contabile possa far sottoscrivere la dichiarazione a comprova del requisito di cui al punto 17.2. lettera a), Tabelle 1 e 2, del Bando di gara da un professionista iscritto nel registro del Revisori Contabili, con le stesse modalità indicate al par. 6 del Disciplinare di gara.
76) Domanda
con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 17.2) – lettera a – Tabelle 1 e 2 del Bando di Gara (fatturato specifico), si chiede conferma che non vi debba essere corrispondenza della quota % di possesso del suddetto requisito né con la quota % di partecipazione al RTI né con le singole % di esecuzione dei servizi, fermo restando che la mandataria dovrà, comunque, possedere detto requisito, sia con riferimento alla Tabella 1 che alla Tabella 2, in misura maggioritaria in senso relativo ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria, cosi come prescritto ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara.
Risposta
Si veda risposta al quesito n.42.
77) Domanda
Al § 11.1 del Capitolato Tecnico si afferma che la componente energetica del canone deve essere calcolata anche tramite l’uso del consumo energetico storico ESK di ogni k-esimo POD.
Qualora nel perimetro di gestione dell’amministrazione siano presenti punti luce cosiddetti “a forfait”, ossia senza contatori di energia, non è possibile determinare il consumo energetico storico di tali forniture.
Si chiede dunque se tali forniture “a forfait” debbano essere incluse nell’elenco dei punti di prelievo dell’Energia Elettrica (POD) previa installazione di idonea strumentazione di misurazione dei consumi e come debba essere calcolato il consumo energetico annuo, in condizioni standard, “EPKST” per tali forniture.
Risposta
Qualora attraverso i contratti delle forniture “a forfait” sia presente il valore presunto di kWh fatturati, tale valore dovrà essere utilizzato per il calcolo del consumo energetico storico ESK . Al contrario, laddove il valore presunto non sia indicato in fattura, si veda risposta al quesito n.3. Infine, si precisa che ai sensi del paragrafo 8.3.2 del Capitolato
tecnico si prevede l’installazione di misuratori di energia su ogni POD/quadro elettrico in funzione delle realtà impiantistiche.
78) Domanda
Al § 11.1.1.1.1 del Capitolato Tecnico viene descritto il caso di funzionamento a potenza ridotta del singolo POD dell’impianto di illuminazione pubblica da applicare solo nel caso di sistemi che permettono il funzionamento a potenze parziali già presenti al momento dell’Audit Preliminare di Fornitura.
Si chiede se rientra in tale caso anche un eventuale POD che in fase di Audit Preliminare di Fornitura presenta un impianto di regolazione di flusso installato ma non più funzionante.
Risposta
Premesso che il quesito non è chiaro, si conferma quanto riportato al paragrafo 11.1.1.1.1 del Capitolato Tecnico in caso di presenza di regolatore di flusso. Si precisa inoltre che le fasi di sopralluogo prevedono la possibilità di contraddittorio tra Fornitore e Amministrazione anche al fine di permettere la valutazione di situazioni puntuali. Qualora il suddetto impianto risulti non funzionante per grave guasto; si ricorda che la Convenzione prevede al proprio interno la possibilità di gestire interventi di manutenzione straordinaria. Infine nel caso in cui risulti non funzionante per scelta dell’Amministrazione ma non guasto quanto previsto dal paragrafo 11.1.1.1.1 non troverà applicazione.
79) Domanda
A pagina 106 del Capitolato Tecnico sono descritte le modalità per la determinazione della riduzione del consumo energetico per coefficiente di condivisione “ΔEα”, moltiplicando i singoli coefficienti Rn, riferiti a ciascun anno di durata contrattuale, per il consumo energetico annuo complessivo in condizioni standard dell’ordinativo “EPST”.
Nel caso in cui all’anno i-esimo intervengano, per il k-esimo POD, variazioni del tipo ΔEORE,K, ΔEP,K o ΔEF,K , ai fini della determinazione del fattore di condivisione di riduzione ΔEα nell’anno i-esimo, si deve terne conto di dette variazioni, modificando di conseguenza il valore EPST rispetto al quale computare il valore ΔEα?
Inoltre nell’anno i+1 si deve tenere conto della suddetta variazione?
Risposta
Posto che il quesito non è del tutto leggibile, come riportato al paragrafo 11.1.1.1.4 “Riduzione del Consumo energetico per coefficiente di condivisione del risparmio energetico” (∆Eα), la variazione legata al coefficiente di condivisione “alfa” va calcolata rispetto al fabbisogno energetico standard EPST, il cui valore viene determinato in fase di redazione del PTE, e non viene riparametrato rispetto alle altre variazioni in nessun successivo momento contrattuale.
80) Domanda
Al § 11.1 del Capitolato Tecnico si afferma che la componente energetica del canone deve essere calcolata anche tramite l’uso del consumo energetico storico ESK di ogni k-esimo POD.
Si chiede come debba essere calcolato il consumo energetico annuo, in condizioni standard, qualora l’Amministrazione non sia in grado di produrre tutte le informazioni necessarie alla corretta implementazione delle modalità di calcolo del consumo storico “ESK”” per uno o più punti di prelievo.
In particolare si chiede come debba essere calcolato il consumo energetico annuo, in condizioni standard, nel caso di:
- Punti luce afferenti a forniture di energia cosiddette “a forfait”, ossia non aventi contatori di energia, il cui consumo è stimato e le cui bollette si basano su un “forfait” da corrispondere periodicamente;
- Impianti per i quali l’Amministrazione non disponga dei documenti fiscali attestanti i consumi storici (es. impianti per i quali viene richiesta la presa in carico all’Appaltatore all’avvio del servizio e precedentemente in gestione a terzi, ecc.);
- Impianti per i quali non siano disponibili dati sufficienti a coprire i tre periodi di fornitura secondo le modalità descritte al punto 2 dell’Allegato 10 al Capitolato Tecnico.
Risposta
Si vedano risposte alle domande nn. 3 e 77.
81) Domanda
Ai punti 11.1.1.1 e 11.2.1.1 del Capitolato Tecnico viene stabilito che l’entità della variazione applicata sulla singola rata non può superare il 50% della rata stessa. In caso contrario si procede a distribuire la variazione su più rate.
Si chiede:
- Il valore della rata rispetto alla quale calcolare l’incidenza della variazione è quello relativo al primo trimestre dell’anno in corso (quindi relativo alla rata in cui sono già intervenute le variazioni sulla componente EA) oppure al valore della rata precedente (quindi relativo alla rata in cui non sono intervenute le variazioni)?
- ES. La rata per la componente energia relativa al primo anno EA1 sia pari a 100.000 €, mentre la variazione del rata sia pari a - 40.000 €. Se la variazione viene calcolata rispetto alla rata precedente si ha una variazione del – 40.000/100.000 = - 40%, inferiore al valore soglia del 50%. Se invece la variazione viene calcolata rispetto alla rata aggiornata si ha una variazione del – 40.000/60.000 = - 66,7%, superiore al valore limite del 50%.
- Il valore della variazione ΔE che deve essere conteggiato sulla prima rata dell’anno in corso (o su più rate in caso di superamento del limite del 50%) è quindi solo la quota che si riferisce all’anno in cui sono intervenute le variazioni?
Risposta
Il quesito non è chiaro. Fermo restando quanto previsto dai paragrafi 11.1.1.1 e 11.2.1.1 circa il calcolo delle variazioni energetiche, il valore della rata rispetto al quale calcolare l’incidenza della variazione è quello relativo alla rata calcolata sul fabbisogno energetico standard EPKST al netto delle variazioni. Se le variazioni intercorse durante ogni anno di gestione contrattuale e valorizzate entro il secondo mese dalla fine del quarto trimestre di riferimento comportano una differenza della rata superiore al 50% della rata calcolata sul fabbisogno standard, tale importo dovrà essere spalmato su due o più rate (conguaglio) a partire dalla fatturazione del primo trimestre del nuovo anno. Le variazioni dell’ultimo anno contrattuale devono essere valutate entro la data di emissione dell’ultima fattura e pertanto non si applica il vincolo del 50%.
82) Domanda
Al punto 11.1.1.1.2 del Capitolato Tecnico viene specificato che la variazione per aggiunta di un nuovo POD di pubblica illuminazione è ammessa “nel corso di validità della Convenzione”. Al punto 11.2.1.1.1, capoverso b), del Capitolato Tecnico la variazione per aggiunta di un nuovo POD semaforico è ammessa “nel corso dell’esecuzione dei Contratti di Fornitura”. Si chiede di chiarire se effettivamente i due servizi sono assoggettati a differenti regole relativamente all’inserimento di nuovi POD oppure quale delle due regole sia valida per entrambi i servizi.
Risposta
Le variazioni di cui ai paragrafi 11.1.1.1.2 e 11.2.1.1.1 possono essere effettuate durante il periodo in cui la Convenzione è attiva e devono essere gestite con Atto Aggiuntivo. Si veda risposta al quesito n.20.
83) Domanda
Il modello di RPF riportato nell’Appendice 2 al Capitolato Tecnico non sembra contenere tutte le informazioni previste nel Capitolato stesso. Si segnala in particolare che:
- contrariamente a quanto previsto al paragrafo 4.3.1 del Capitolato, non viene richiesta l’identificazione di entrambe le figure di “responsabile del Contratto” e di “Energy Manager (EM)/Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)”;
- non è chiaro cosa si intenda per “Estensione Territoriale Amministrazione” riferito alle singole tipologie di Punti Luce come indicato nella prima tabella del Modulo 1 Allegato RPF;
- non viene esplicitamente richiesto, come invece riportato al § 4.4.1 del Capitolato Tecnico, di indicare sia la tipologia che la potenza dei punti luce e delle lanterne semaforiche. Non è infine richiesto di indicare le fasce orarie di accensione degli impianti (cfr. par. 4.4.1. del C.T.);
- non è chiaro il riferimento alle informazioni sull’immobile contenute nel Modulo 2 del modello di RPF.
Risposta
Premesso che i) le Appendici allegate al Capitolato Tecnico rappresentano i modelli che il Fornitore deve prendere come riferimento durante la gestione del Contratto di Fornitura, ii) tali modelli possono essere modificati in sede di stipula della Convenzione di comune accordo tra la Consip S.p.A. e il Fornitore e iii) le informazioni che devono essere contenute al minimo nel modello di richiesta preliminare di fornitura sono quelle riportate nel Capitolato Tecnico, si riportano di seguito le risposte a ciascun punto:
- si veda errata corrige n.2;
- per Estensione Territoriale dell’Amministrazione si intende la superficie (in km2);
- le potenze delle lampade e delle lanterne semaforiche vanno inserite rispettivamente nella colonna “tipologia punto luce” e “tipologia lanterna”; le ore di accensione richieste vanno inserite in opportuno allegato sulla base delle esigenze dell’Amministrazione (ad. es. accensioni differenziate per POD, periodi dell’anno, etc.).
- si veda errata corrige n.2.
84) Domanda
Al punto 10.4.2 del Capitolato Tecnico, in merito al “Verbale di Controllo”, viene prima indicato che “dovrà risultare da apposito documento mensile” e successivamente che lo stesso “dovrà essere consegnato il primo giorno lavorativo di ogni mese successivo al termine del bimestre di riferimento”, per poi tornare ad essere “consegnato mensilmente”. Si chiede di chiarire quale sia la corretta frequenza per la redazione e consegna del verbale di controllo.
Risposta
Il Verbale di controllo verrà consegnato mensilmente e farà riferimento ai due mesi precedenti alla data di consegna dello stesso. Ad esempio a Maggio 2017 verrà consegnato il verbale di controllo relativo ai mesi di Marzo 2017 e Aprile 2017; a Giugno 2017 verrà consegnato il verbale di controllo relativo ai mesi di Aprile 2017 e Maggio 2017 e così via.
85) Domanda
Si chiede di confermare che gli importi relativi all’Extra Canone che saranno fatturati al termine di ciascun trimestre, come previsto al § 11.7.1 del capitolato tecnico, saranno corrispondenti all’intero ammontare dei lavori effettuati sino a quel momento dal Fornitore senza rateizzazione degli importi stessi.
Risposta
Si conferma.
86) Domanda
Al paragrafo 8.1.2 del Capitolato Tecnico “Si precisa che ai fini dell’identificazione del valore di rt, da applicare al EPKST, deve essere considerata la categoria tecnologica del POD. Tale caratteristica viene identificata in fase di PTE”. Si chiede di chiarire quali modalità di calcolo debbano essere adottate nel caso di POD a cui afferiscono categorie tecnologiche miste. Es.: SAP-Categoria 4 e Hg-Categoria 1)
Risposta
Si veda risposta al quesito n.11.
87) Domanda
Al paragrafo 9.1 “Smart City “D.1”” del Capitolato Tecnico si specifica che “Il Fornitore con la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica, deve altresì dotare gli stessi di dispositivi elettronici che li predisporranno a supportare apparecchiature per la implementazione di ulteriori servizi aggiuntivi di pubblica utilità che potranno essere richiesti in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale e saranno oggetto di contabilizzazione extra canone”. Si chiede di confermare che l’obbligo di cui sopra è cogente per la sola città identificata dal Fornitore per l’implementazione e somministrazione dei servizi di “Smart City”.
Risposta
Si conferma. Si veda risposta al quesito n.54.
88) Domanda
Riguardo agli obbiettivi di miglioramento tecnologico al par. 8.2.1 del Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire come viene conteggiata la categoria tecnologica t del singolo POD, da utilizzarsi nella matrice della tabella 5. In particolare si chiede di chiarire quali modalità di calcolo debbano essere adottate nel caso di POD a cui afferiscono categorie tecnologiche miste. Es.: SAP-Categoria 4 e Hg-Categoria 1)
Risposta
Si veda risposta al quesito n.15.
89) Domanda
Riguardo agli obbiettivi di miglioramento tecnologico al par. 8.2.1 del Capitolato Tecnico, la formula per la determinazione dell’obbiettivo di miglioramento tecnologico relativo al k-esimo POD Ok,y riporta in parentesi la differenza tra il valore della cella (t,h) descrivente lo stato tecnologico del k-esimo POD nello stato iniziale Nth,ks e il valore della cella (t,h) descrivente lo stato tecnologico del k-esimo POD nello stato finale Nth,kf. Tale differenza in caso di miglioramento tecnologico risulta negativa, in contraddizione con l’osservazione riportata nel paragrafo. Si chiede di chiarire se la differenza riportata nella parentesi è da intendersi con i due termini invertiti (Nth,kf - Nth,ks).
Risposta
Si veda errata corrige n.1.
90) Domanda
Riguardo agli obiettivi di miglioramento tecnologico al par. 8.2.1 del Capitolato Tecnico, la formula per la determinazione dell’obbiettivo di miglioramento tecnologico relativo al k-esimo POD Ok,y riporta come esponente il numero n calcolato sottraendo agli anni di vita utile della tecnologia il valore fisso pari a 2.
Si chiede conferma che l’esponente n non vari in funzione dell’anno y anche se diminuirebbe la sua vita utile residua.
Risposta
Si conferma.
91) Domanda
In riferimento all’obbligo del Fornitore di caricare la scheda censimento in formato excel nel portale dedicato PELL dell’ENEA come riportato a § 8.3.1 del Capitolato Tecnico, si chiede se è possibile che venga fornita la scheda censimento in formato excel come da Appendice 13.
Risposta
La scheda Censimento in formato excel verrà fornita all’aggiudicatario prima dell’attivazione della Convenzione .
92) Domanda
In relazione a quanto riportato al paragrafo 8.2.4 del Capitolato Tecnico dove si evince che “ [...] La verifica dell’illuminamento a terra deve essere eseguita da ente di parte terza con soli dipendenti al proprio servizio che garantiscano la copertura del territorio nazionale” si domanda se l’attività volta a verificare che i valori di illuminamento e di luminanza e l’intensità luminosa prodotti dall’impianto rispettino i requisiti di cui alla normativa vigente possa essere svolta “a campione” e, in tal caso, se sia prevista una percentuale di campionamento o, viceversa, debba essere effettuata su ciascun impianto oggetto di intervento.
Risposta
La verifica di cui al paragrafo 8.2.4 “Prove Illuminotecniche” dovrà avvenire secondo le frequenze di cui al paragrafo
5.2.2.4.2 “Misure periodiche dei valori di illuminamento” dove sono descritte le modalità di campionamento.
93) Domanda
Nel caso di partecipazione alla procedura di gara da parte di un’impresa estera facente parte della Comunità europea, al fine del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 17.3 del bando di gara (attestazione SOA OG10 e OS9), si chiede conferma che la stessa debba far riferimento al sistema di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici presente nel proprio Paese di origine, in conformità all’art. 47 del D.lgs. 163/2006 ed all’art. 62 del DPR 207/2010.
In considerazione di quanto sopra si chiede, altresì, conferma che l’impresa succitata, nella compilazione della dichiarazione Allegato 1 – punto 12 - debba dichiarare il possesso della qualificazione conforme alle normative vigenti nel Paese in cui ha la sede legale.
Risposta
Si conferma che un’impresa estera facente parte della Comunità europea, al fine del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 17.3 del bando di gara (attestazione SOA OG10 e OS9), debba far riferimento al sistema di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici presente nel proprio Paese di origine, in conformità all’art.
47 del D.lgs. 163/2006 ed all’art. 62 del DPR 207/2010. Pertanto, nella compilazione della dichiarazione Allegato 1 – punto 12 - tale impresa dovrà dichiarare il possesso della qualificazione conforme alle normative vigenti nel Paese in cui ha la sede legale, con indicazione del titolo che la qualifica (data di rilascio, organo competente, data di scadenza). Ai fini della comprova del requisito ex art. 48, commi 1 e 2, del D.lgs. 163/2006, la stessa impresa dovrà produrre documentazione conforme alle normative vigenti nel rispettivo Paese idonea a dimostrare il possesso dei detti requisiti nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 38 comma 5 D.Lgs. n.163/2006.
94) Domanda
Con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.2) del Bando di Xxxx,
• al paragrafo l del Disciplinare di gara tra i Servizi analoghi a quello oggetto dell'Appalto, rientro anche lo "gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria (rifacimento, ammodernamento, ristrutturazione, messa a norna) di Impianti elettrici, semaforici e di illuminazione” si è con la presente a chiedere di confermare che gli operatori economici possano considerare anche i servizi di manutenzione di impianti elettrici interni agli edifici e/o la riqualificazione di impianti elettrici rientranti nella categoria SOA OS30.
Qualora codesto Spett.le Ente ritengo che per servizi analoghi possano essere ricompresi anche i servizi di manutenzione e/o riqualificazione degli impianti elettrici interni agli edifici si chiede di chiarire se sia possibile considerare anche le forniture di energia elettrica degli stessi.
Risposta
Si veda risposta al quesito n.62.
95) Domanda
BANDO DI GARA- Art. 17.2- CAPA CITA' ECONOMICA E FINANZIARIA.
Considerato che per il requisito del fatturato specifico di cui al punto 17 .2, Tabella l, del Bando di gara fra i servizi da intendersi come servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto rientrano anche la "gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria (rifacimento, ammodernamento, ristrutturazione, messa a norma) di impianti elettrici, semaforici e di illuminazione" si è con la presente a chiedere di confermare che gli operatori economici possano considerare, quale fatturato per servizi analoghi, anche i servizi di telecontrollo.
Risposta
Si conferma. Ai fine della dimostrazione del requisito di cui al punto 17.2, tabella 1, del Bando di gara può essere considerato il servizio di telecontrollo di impianti elettrici, di illuminazione pubblica e semaforici.
96) Domanda
Nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 5.5 - “Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo” si citano interventi di manutenzione straordinaria “MEX”; si richiede conferma che tale dicitura riguardi quindi solo ed esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo.
Risposta
Si conferma.
97) Domanda
Nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 8.2.1 – “Valutazione del miglioramento tecnologico” , pagina 75 viene indicato: “Se, durante l’anno in esame, sul POD si sono svolte anche attività di riqualificazione tecnologica e/o di manutenzione
straordinaria e/o di riqualificazione energetica, lo stato del POD risulta essere variato rispetto alla valutazione precedente. Al POD viene attribuita cosi una nuova cella della matrice, idonea alla descrizione dello stato variato.”[…] “Al termine del primo anno di gestione viene valutato l’obiettivo di miglioramento tecnologico, denominato O1, come sommatoria dell’obbiettivo di miglioramento tecnologico di ogni singolo k-esimo POD
𝑂1 = ∑ 𝑂𝑘,1
𝑘
La medesima operazione viene svolta al termine di ogni anno di gestione.
Si richiede se la verifica dello stato di avanzamento deve quindi essere effettuata anno per anno: gli interventi intermedi, che impiegano più anni di servizio per essere portati a termine, anche nell’ambito dello stesso POD, come verrebbero considerati ai fini della rendicontazione richiesta? L’intervento deve essere eseguito completamente al 100% per considerare «variarto lo stato del POD»? Oppure è sufficiente (ad esempio) modificare il 50% della tipologia di sistema/categoria tecnologica associata al POD nella valutazione iniziale?
Risposta
Si vedano risposte ai quesiti 11 e 15.
98) Domanda
Nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 8.2.1 – “Valutazione del miglioramento tecnologico” la formula per il calcolo del “miglioramento tecnologico” di pagina 76 recita:
𝑂𝑘,𝑦
= PK + (N XX
xx ,xx
x Xxx,xx
)0,x
Nth,ks indica per definizione «lo stato tecnologico nello stato iniziale , come rilevato da PTE»
Nth,kf indica «lo stato tecnologico nello stato finale »
Si chiede conferma che le due variabili debbano essere invertite per assumere valore positivo.
Risposta
Si veda errata corrige n.1.
99) Domanda
Esponente della formula di pagina 76
𝑂𝑘,𝑦
= PK + (N XX
xx ,xx
x Xxx,xx
)0,x
È un parametro che indica la vita utile degli interventi di “miglioramento tecnologico” in atto, precisando che a pagina 76 vengono fornite le seguenti definizioni di “n”:
n = numero calcolato sottraendo agli anni di vita utile della tecnologia il valore fisso pari a 2. Per tecnologie con vita utile inferiore a due anni “n” e posto uguale a 0; n e il decimale successivo all’unita. Ad esempio se una tecnologia ha vita utile pari a 7 anni n e pari a 5 e l’esponente della parentesi e pari a 1,5.
Si richiede se la formula preveda un solo decimale per l’esponente.
Inoltre si richiede come verrebbero gestite vite utili superiori ai 12 anni.
Risposta
Si precisa che la formula prevede per l’esponente un solo decimale senza arrotondamento. Con riferimento all’ultima parte del quesito, si veda risposta alla domanda n.16.
100) Domanda
Nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 11.1.1 – “Valore della componente energetica EA del servizio luce” i punti luce in galleria vengono rendicontati in modo diverso rispetto a quelli dell’illuminazione pubblica notturna.
Si richiede se anche per la componente non energetica MA del Servizio Luce vi sia una rendicontazione differenziata per i POD relativi alle gallerie stradali.
Risposta
No, la rendicontazione della componente non energetica MA non è differenziata per i punti luce relativi alle gallerie stradali.
101) Domanda
A pag.3 dell’Allegato 2 - Offerta Tecnica, viene indicato “La suddetta Relazione Tecnica: (i) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine redatta con una dimensione minima del carattere di 11 punti e dovrà essere fascicolata con rilegatura non rimovibile; (ii) dovrà essere contenuta entro le 120 (centoventi) pagine (iii) dovrà rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato.” Si chiede di specificare se è corretta l’interpretazione secondo la quale potrà essere utilizzato una dimensione del carattere anche inferiore a 11 per l’eventuale testo contenuto nelle intestazioni e piè di pagina e per l’eventuale testo contenuto all’interno di figure e tabelle.
Risposta
Si veda risposta al quesito n. 52.
102) Domanda
Nell'ambito del criterio tecnico di aggiudicazione specificato nel Disciplinare di gara al punto j .6, Tabella 5 (pagg.49- 50), rubricato "Struttura Operativa che si propone per la fase di erogazione dei servizi della Convenzione sul Lotto di riferimento", uno degli elementi valutabili è quello di cui al comma 8 rubricato "Differenti strategie di marketing proposte per la fase di promozione, logiche, modalità e procedure adottate per la fase di adesione alla Convenzione sul Lotto di riferimento, in relazione agli scenari ipotizzati al precedente punto j.2".
Considerato che tale profilo fa esplicito riferimento alla 'fase di promozione' e alla ‘fase di adesione’, si chiede conferma che lo stesso va trattato nell'ambito del punto j.6 e non nell'ambito del punto j.5 ("Struttura Organizzativa che si propone per la fase di adesione dei servizi della Convenzione sul Lotto di riferimento"), che appare più pertinente agli argomenti da trattare.
Risposta
Si conferma quanto prescritto nel Disciplinare di Gara.
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
(L’Amministratore Delegato)