Contract
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATE IN LOCALITA' “DOCCIA” - “CA' DELLA ROSA”.
Art.1 - Oggetto della concessione amministrativa
0.Xx presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione amministrativa della gestione delle strutture di proprietà comunale ubicate in località “Doccia” - “Ca' della Rosa”.
Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso i terreni e gli immobili di seguito elencati, per la durata di 5 anni. La concessione avrà la durata di 5 anni, con decorrenza dalla data di consegna degli immobili all'aggiudicatario.
Il contratto oggetto di affidamento viene qualificato come concessione amministrativa.
Art 2 – Soggetti ammessi a partecipare
Sono quelli indicati nel bando e nelle norme di gara.
Art 3 – Durata
La concessione avrà la durata di 5 anni, con decorrenza dalla data di consegna del servizio all'aggiudicatario (che avverrà presumibilmente entro il 20.07.2016).
Il contratto potrà essere riaffidato al concessionario, per un ulteriori 5 anni, previo richiesta da parte dell'aggiudicatario e adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte del competente organo dell'Amministrazione comunale.
Art 4 – Descrizione degli immobili e terreni
CA’ DELLA ROSA E TERRENI CIRCOSTANTI
• IMMOBILE FOGLIO N.7 MAPPALE N. 130 “Ca' della Rosa”: edificio laboratoriale per la dimostrazione ed illustrazione dei vecchi mestieri contadini, per iniziative di educazione ambientale e apertura al pubblico per visite garantendo il servizio di custodia e manutenzione ordinaria della struttura;
• IMMOBILE FOGLIO N.7 MAPPALE N. 132 “Capanna Celtica”: edificio laboratoriale per la dimostrazione ed illustrazione dei vecchi mestieri contadini, per iniziative di educazione ambientale e apertura al pubblico per visite garantendo il servizio di custodia e manutenzione ordinaria della struttura;
• XXXXXXX XXXXXX N. 16 MAPPALI N. 1, 280,283;
• XXXXXXX XXXXXX N. 7 MAPPALI N. 194, 192, 92, 80, 81, 129, 131;
AREA PIC-NIC, AREA RICOVERO-BOX CAVALLI E TERRENI CIRCOSTANTI
• XXXXXXX XXXXXX N.7 MAPPALI N. 78,77,185,47,48,46,50,49;
( Relativamente al F.7 Mappali 48-49-50 sono escluse dalla presente procedura l'area a lato della strada comunale Via Versurone, destinata a Parcheggio, e l'area sottostante recintata e delimitata da strada Comunale Via Versurone, Parcheggio Pubblico ed Area Pic-nic )
MULINO DI DOCCIA
• IMMOBILE FOGLIO N.5 MAPPALE N. 194: edificio laboratoriale per la dimostrazione ed illustrazione dei vecchi mestieri contadini, per iniziative di educazione ambientale e apertura al pubblico per visite garantendo il servizio di custodia e manutenzione ordinaria della struttura;
Art 5 - Tipologia di attività.
1. Il Concessionario è tenuto a gestire, mediante la propria organizzazione, gli immobili e i terreni descritti precedentemente garantendone la massima apertura in termini di orario e di periodo, il massimo utilizzo e la massima fruibilità secondo criteri propri dell’uso pubblico. Il Concessionario è tenuto a promuovere, coordinare, attuare, gestire e controllare tutte le attività relative all’utilizzo degli immobili in concessione.
2. Gli immobili in concessione dovranno essere aperti al pubblico ed organizzare attività e laboratori volti alla dimostrazione ed illustrazione dei vecchi mestieri contadini, per iniziative di educazione ambientale
Art. 6 – Relazione tecnico, economica e gestionale sull’attività svolta
Entro il 31 dicembre successivo alla gestione il Concessionario dovrà fornire al Comune una relazione tecnico, economica e gestionale sull’andamento delle attività che si sono svolte nell’anno precedente. Per l'anno 2021 la suddetta relazione dovrà essere fornita contestualmente alla riconsegna degli immobili.
In particolare dovrà fornire i dati mensili relativi a:
• orari e periodi di apertura;
• dati di affluenza.
Nella relazione dovranno essere indicati, in riferimento all’anno trascorso, gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti e le date degli interventi.
Art. 7 - Corrispettivo
1. Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso gli immobili in concessione.
2. Al Concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe relative alle attività erogate.
3. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.
Art. 8 – Canone
Il concessionario corrisponderà al Comune un canone annuo, determinato in sede di gara. Il canone, dovrà essere corrisposto come di seguito specificato:
− anno 2016 : entro il 31 ottobre 2016
− anni 2017-2018-2019-2020-2021 : entro il 30 maggio
Eventuali ritardi nel pagamento del canone comporteranno l'applicazione di una penale di Euro 51,65 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni salvo diverso accordo tra le parti, motivato da situazioni oggettive. Oltre tale termine l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del Contratto.
Il Concessionario dovrà provvedere al subentro delle Utenze E.E., presenti negli Immobili oggetto del presente affidamento.
Art. 9 - Oneri a carico del Concessionario
Il Concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione di mantenere gli immobili nelle normali condizioni di manutenzione ordinaria, in modo che al termine della concessione gli stessi, nel loro complesso e nelle singole parti, risultino nelle regolari condizioni d’uso, compatibilmente con il degrado e/o l’eventuale obsolescenza dovuti al decorso del tempo.
Il Concessionario dovrà provvedere al subentro delle Utenze E.E., presenti negli Immobili oggetto del presente affidamento.
Eventuali opere di manutenzione straordinaria richieste ed a totale carico del concessionario dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale.
Note e prescrizioni gestionali relative a quanto concesso e sotto riportato:
CA’ DELLA ROSA E TERRENI CIRCOSTANTI IMMOBILE FOGLIO N.7 MAPPALE N. 130 “Ca' della Rosa”
- La destinazione degli immobili non può essere modificata.
- All'interno dell’ immobile in concessione non potrà essere effettuata alcun tipo di attività di somministrazione di alimenti e/o bevande;
- All'interno dell’immobile in concessione non potrà essere allestito nessun tipo di arredamento che possa consentire l'alloggio quindi sarà vietato allestire bivacchi, dormitori etc.
- L’intestazione ed il pagamento di tutte le utenze relative ai consumi necessari. Sono a carico esclusivo del concessionario tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi nonché quant’altro necessario per la gestione degli immobili e terreni sopra richiamati.
- All’interno dell’immobile potrà essere allestito un punto di esposizione/vendita di prodotti “finiti” (articoli prodotti e confezionati non all’interno delle strutture in concessione).
- Gli eventuali interventi necessari per dette attività saranno completamente a carico del concessionario e dovranno ottenere il preventivo assenso del Comune e il rilascio delle prescritte autorizzazioni prima della loro esecuzione. Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti.
- Tutte le migliorie e le opere realizzate dal concessionario diventeranno di proprietà del Comune al termine della concessione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al concessionario.
IMMOBILE FOGLIO N.7 MAPPALE N. 132 “Capanna Celtica” e porzione del terreno FOGLIO 7 MAPPALE 192
- La destinazione degli immobili non può essere modificata.
- All'interno dell’ immobile in concessione non potrà essere effettuata alcun tipo di attività di somministrazione di alimenti e/o bevande;
- All'interno dell’immobile in concessione non potrà essere allestito nessun tipo di arredamento che possa consentire l'alloggio quindi sarà vietato allestire bivacchi, dormitori etc.
- L’intestazione ed il pagamento di tutte le utenze relative ai consumi necessari. Sono a carico esclusivo del concessionario tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi nonché quant’altro necessario per la gestione degli immobili e terreni sopra richiamati.
- Gli eventuali interventi necessari per detta attività saranno completamente a carico del concessionario e dovranno ottenere il preventivo assenso del Comune e il rilascio delle prescritte autorizzazioni prima della loro esecuzione. Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti.
- Tutte le migliorie e le opere realizzate dal concessionario diventeranno di proprietà del Comune al termine della concessione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al concessionario.
- Manutenzione del verde con taglio periodico del manto erboso al fine di garantire la fruibilità dell’area, porzione del terreno FOGLIO 7 MAPPALE 192, nelle zone circostanti l’immobile.
TERRENI FOGLIO N. 7 MAPPALI N. 130,194
- Manutenzione del verde con taglio periodico del manto erboso al fine di garantire la fruibilità dell’area e delle strutture mobili (tavoli e sedute presenti)
- Divieto di pascolo o sosta di bestiame
XXXXXXX XXXXXX N. 16 MAPPALI N. 1, 280,283
- Manutenzione del verde con taglio periodico del manto erboso e/o pascolo o sosta di bestiame;
XXXXXXX XXXXXX N. 7 MAPPALI N. 192, 92, 80, 81, 129, 131
- Manutenzione del verde con taglio periodico del manto erboso e/o pascolo o sosta di bestiame (relativamente al mappale 192 vedi nota sopra riportata “Capanna Celtica”);
AREA PIC-NIC, AREA RICOVERO-BOX CAVALLI E TERRENI CIRCOSTANTI TERRENI FOGLIO N.7 MAPPALI N. 78,77,185
- Manutenzione del verde con taglio periodico del manto erboso e/o pascolo o sosta di bestiame;
TERRENI FOGLIO N.7 MAPPALI N. parte 47, parte 48 AREA PIC-NIC, piazzale e bosco alto fusto in dx idrografica rete Torrente Pistone
- Manutenzione del verde con taglio periodico del manto erboso al fine di garantire la fruibilità dell’area e delle strutture mobili (tavoli e sedute presenti)
- Divieto di pascolo o sosta di bestiame
TERRENI FOGLIO N.7 MAPPALI N. 46, parte 47, parte 48,49,50 AREA RICOVERO-BOX CAVALLI
- BOX per il ricovero temporaneo dei cavalli; manutenzione ordinaria della struttura. E' espressamente vietato il ricovero stanziale di cavalli per lunghi periodi ( indicativamente n.4/5 giorni consecutivi ) o l'utilizzo della strutture per attività tipo “maneggio”.
- Terreno limitrofi all’apposita struttura per il ricovero temporaneo dei cavalli: manutenzione del verde con taglio periodico del manto erboso e/o pascolo o sosta temporanea di cavalli ;
MULINO DI DOCCIA IMMOBILE FOGLIO N.5 MAPPALE N. 194
- La destinazione degli immobili non può essere modificata.
- All'interno dell’ immobile in concessione non potrà essere effettuata alcun tipo di attività di somministrazione di alimenti e/o bevande;
- All'interno dell’immobile in concessione non potrà essere allestito nessun tipo di arredamento che possa consentire l'alloggio quindi sarà vietato allestire bivacchi, dormitori etc.
- l’intestazione ed il pagamento di tutte le utenze relative ai consumi necessari. Sono a carico esclusivo del concessionario tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi nonché quant’altro necessario per la gestione degli immobili e terreni sopra richiamati.
- Gli eventuali interventi necessari per detta attività saranno completamente a carico del concessionario e dovranno ottenere il preventivo assenso del Comune e il rilascio delle prescritte autorizzazioni prima della loro esecuzione. Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti.
- Tutte le migliorie e le opere realizzate dal concessionario diventeranno di proprietà del Comune al termine della concessione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al concessionario.
- Manutenzione del verde con taglio periodico del manto erboso nelle zone circostanti l’immobile e la relativa gora di carico.
Art. 10 – Verbale di consistenza e consegna
1) Il concessionario rimane consegnatario degli immobili, terreni e di tutte le attrezzature esistenti, quali risultano dal verbale di consegna che verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, all'atto della consegna degli immobili. Con la sottoscrizione del predetto verbale, il Concessionario accetta gli immobili nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l’idoneità.
2) Al termine dell'affidamento il concessionario deve riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, il complesso degli immobili e terreni risultanti dal verbale di consegna, mediante atto di riconsegna.
3) La riconsegna verrà fatta constatare mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra il Comune e il concessionario. In tale sede gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione, a cui il concessionario dovrà rimediare senza indugio ed, al più tardi, nel termine che verrà all'uopo indicato. In caso di inadempienza si potrà provvedere all'esecuzione dei
suddetti interventi d'ufficio ed in danno del concessionario, all'uopo rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato restando l'eventuale maggior danno.
4) Contestualmente alla riconsegna, il concessionario dovrà curare lo sgombero degli immobili delle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.
Art. 11 - Norme e prescrizioni integrative
Il concessionario è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni emanate in materia per tutto quanto qui non espressamente specificato.
Ricade inoltre esclusivamente sul concessionario l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche se successivamente alla stipula del contratto) nonché di ogni altra disposizione in vigore o che intervenga nel corso della durata della concessione.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito.
Sono inoltre a carico del concessionario le spese e l'adozione di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità sia del personale che di terzi e per evitare danni ai beni pubblici. Ogni responsabilità ricadrà sul concessionario con pieno sollievo per l'Amministrazione Comunale.
Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati dall'esecuzione dei lavori e delle attività ed è obbligato ad indennizzare il committente e i terzi dei danni medesimi. Il concessionario dovrà pertanto garantirsi con adeguati contratti di assicurazione.
Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e disciplina della sub concessione
1) E’ vietata la cessione del contratto.
2) E' fatto divieto al concessionario di sub - concedere il servizio di cui al contratto, sotto pena di immediata risoluzione dell'affidamento, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa.
Art. 13 – Controlli, penalità, sanzioni
1) Il Comune, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare e di far effettuare, in qualsiasi momento accessi, ispezioni e verifiche presso gli immobili in concessione.
2) Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte del concessionario, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Servizio Comunale competente procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni ed in casi d'urgenza entro 48 ore.
3) Qualora il concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da € 150,00 a € 1.500,00 per ciascun inadempimento a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.
4) L'inadempienza contestata successiva alla terza, e comunque non ritenuta compiutamente giustificata, o gravi inadempienze, comportano la risoluzione del contratto.
5) Le penali saranno riscosse dal Comune mediante versamento da parte del Concessionario alla tesoreria comunale entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il ritardato pagamento da parte del Concessionario entro i termini prescritti implica una mora del 5% per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo.
6) Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.
Art. 14 – Risoluzione del contratto
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
1) quando il concessionario si renda responsabile di frode e di grave inadempienza;
2) quando il concessionario, per trascuratezza e per inosservanza agli obblighi e alle norme fissati, comprometta la buona riuscita del lavoro e la possibilità di svolgimento del servizio nei termini stabiliti;
3) quando insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al concessionario, tali da pregiudicare l’esercizio delle attività degli immobili anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
4) In caso di inadempienze contestate successive alla terza, così come previsto dall’art. 16;
Perché la risoluzione possa essere dichiarata, l'Amministrazione Comunale dovrà prima notificare una formale diffida che prescriva dettagliatamente, specificandone il relativo termine di adempimento, quanto debba fare il concessionario per mettersi in regola con gli obblighi e gli impegni a suo tempo assunti.
Trascorso tale termine senza che il concessionario abbia integralmente adempiuto a quanto prescritto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.
Inoltre il Comune potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453-1455 del Codice Civile, in caso di ripetute inadempienze di non scarsa importanza agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio, previa diffida con la quale venga indicato all’altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l’adempimento, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà risolto.
Allo spirare di detto termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.
Il concessionario potrà recedere dalla concessione prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi per iscritto mediante lettera raccomandata indirizzata al Comune di Fiumalbo.
Art. 15 – Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:
a. mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;
b. quando il Concessionario si trovi in stato di insolvenza;
c. cessione parziale o totale anche del servizio o subappalto ad altri;
d. episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, accertati e contestati secondo le norme vigenti in materia.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A.R., con la quale il Comune dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul concessionario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.
La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la sopra citata facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi al Concessionario.
Il Concessionario potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto.
Art.16 – Responsabilità – Coperture assicurative
Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
Il Concessionario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, specifica polizza assicurativa per un periodo pari alla durata della concessione.
In particolare il Concessionario è tenuto a contrarre a sue spese:
• polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all’uso degli immobili (con espressa indicazione dell’Amministrazione Comunale come terzo) con massimale minimo di euro 1.000.000,00 per danni a persone o cose; resta ferma la responsabilità del Concessionario anche per danni eccedenti tale massimale. Ad ulteriore chiarimento si precisa che detta polizza dovrà coprire anche i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà del Comune e che siano imputabili al gestore, in quanto comunque connessi all’utilizzo, anche da parte di terzi, degli immobili.
Con la stipulazione dell’assicurazione il Concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, il Concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità.
Art. 17 - Controversie
1.Per le controversie di natura tecnica, che dovessero eventualmente insorgere in relazione al contratto di concessione, le parti si impegnano a ricercare un amichevole componimento entro il termine di sessanta giorni dall’insorgere delle stesse.
2.Le controversie di cui al primo comma del presente articolo che non fossero state composte amichevolmente e le altre controversie saranno deferite alla giurisdizione competente in base alle norme vigenti.
Art. 18– Disposizioni finali
Tutte le spese di contratto di concessione saranno per intero a carico del concessionario.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia.
Art. 19 – Norme sulla privacy - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiumalbo e che lo stesso trattamento viene effettuato nel rispetto della normativa medesima.
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
La partecipazione alla gara, da parte di soggetti concorrenti, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Bando nonché nel presente Capitolato Speciale.
Fiumalbo lì, 25/06/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Xxxxxxx Xxx. Florini