SAURO SACCHETTI
La gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti fitosanitari
XXXXX XXXXXXXXX
Servizio Rifiuti e Bonifica Siti Regione Xxxxxx-Romagna
Definizioni (art. 183, comma 1)
“a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;”
Classificazione (art. 184, comma 3)
“Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; […]”
CATASTO DEI RIFIUTI (art. 189, comma 3)
Obbligo di presentazione del MUD per i produttori di rifiuti pericolosi.
Tuttavia: “Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c. con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212 comma 8 nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti”.
REGISTRO DI CARICO E SCARICO (art. 190)
I soggetti obbligati alla redazione del MUD hanno altresì l’obbligo di tenuta di registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti.
TRASPORTO DEI RIFIUTI (art. 193)
comma 1: “Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione […]”;
comma 4-bis: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all’art. 184 comma 3 lett. a) (n.d.r. rifiuti agricoli) effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l” (nota: il comma non è presente nel nuovo testo del D.Lgs. 152/2006 in attesa di approvazione).
ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI (art. 212)
comma 5: “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi […]”;
comma 8: l’iscrizione “ordinaria” all’Albo con prestazione di idonee garanzie finanziarie allo Stato) non si applica ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 kg o 30 l al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Tali imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un’apposita sezione dell’Albo con procedura “semplificata”.
Non è comunque richiesta l’iscrizione all’Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata apposita convenzione (nota: l’ultimo periodo non è presente nel nuovo testo del D.Lgs. 152/2006 in attesa di approvazione).
ACCORDI, CONTRATTI DI PROGRAMMA, INCENTIVI (art. 206)
comma 1: “Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte IV del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, […] le autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria. Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l’attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti […]”;
comma 3: “Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative”.
POSSIBILITA’ DI INTERVENTO A LIVELLO LOCALE
(convertito in Legge 210/2008)
ALTRE MISURE URGENTI DI TUTELA AMBIENTALE (art. 9-bis)
comma 1, lettera b): “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 195 comma 2 lett. s-bis) del D.Lgs. 152/2006 gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell’art. 181 del medesimo D.Lgs. 152/2006 (n.d.r. prima del 13/02/2008) […] continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato D.Lgs. 152/2006 […] purché nel rispetto delle norme comunitarie”
Salvaguardata la validità dei previgenti accordi di programma
(problema: la norma conferisce ad una disposizione pattizia - quale l’accordo di programma – dignità legislativa ed efficacia di carattere derogatorio propria di una disposizione legislativa)
CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI – STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE
Campo di applicazione (art. 1)
“I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta […] dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”.
Allegato I, paragrafo 4.2: sono citati “imballaggi in materiali misti – codice CER 15 01 06” (contenitori vuoti bonificati di fitofarmaci) ma non “rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi
– codice CER 02 01 04” (teli agricoli di copertura e pacciamatura).
Sono tuttavia citati i “rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali”.
Approvazioni e iscrizioni (art. 2)
Realizzazione e adeguamento dei centri di raccolta devono risultare conformi alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia → no autorizzazione artt. 208-210 D.Lgs. 152/2006.
Il gestore del centro di raccolta è tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Problematicità collegata alla assimilazione dei rifiuti agricoli con conseguenti impossibilità di conferimento alle stazioni ecologiche attrezzate.
D.G.R. 80/1999: Approvazione del contratto quadro di programma in materia di gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali. D.Lgs. 22/1997 e L.R. 27/1994
L’accordo si applica a una serie di rifiuti speciali (tra cui “contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati” e “materiale plastico per la pacciamatura e la copertura delle serre”) e prevede la possibilità per “Comuni”, “gestori del servizio pubblico” e “strutture associative tra imprese che producono rifiuti o tra distributori di prodotti da cui si originano rifiuti” di allestire Stazioni Ecologiche Attrezzate (SEA), anche all’intero di quelle esistenti, per il raggruppamento e la raccolta differenziata dei rifiuti oggetto dell’accordo.
Benefici per gli aderenti:
▪ il raggruppamento dei rifiuti presso le SEA si considera deposito temporaneo collettivo (a condizione che il conferimento del rifiuto pericoloso avvenga entro 7 giorni dalla produzione)
▪ i responsabili delle SEA presentano il MUD in nome e per conto dei conferitori
Condizioni:
▪ le imprese singole o associate devono sottoscrivere specifici contratti con l’Ente gestore
▪ documento di conferimento redatto in doppia copia (una al gestore e una al conferitore)
▪i rifiuti trasportati alla SEA sono accompagnati dal FIR
▪ procedure specifiche per la bonifica dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e per il conferimento alle SEA dei contenitori bonificati
▪ una volta svuotati del loro contenuto, i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari non devono essere riutilizzati per nessun motivo
▪ non vanno conferiti nei normali cassonetti per rifiuti urbani
▪ è vietato bruciarli, interrarli o abbandonarli nell’ambiente
▪ in attesa del conferimento, è necessario conservare i contenitori in un luogo accessibile soltanto agli addetti ai lavori e riparato dalle intemperie
▪ a norma del D.Lgs. 152/2006, l’onere per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
(contenitori vuoti) è a totale carico del produttore (chi ne ha utilizzato il contenuto)
▪ i contenitori vuoti che contengono ancora residui e i prodotti fitosanitari non più utilizzabili sono classificati rifiuti speciali pericolosi
▪ bonifica prima della raccolta → gestione meno onerosa
▪ modalità di bonifica:
▪lavaggio con acqua dei contenitori vuoti (di plastica, di metallo, di carta plastificati internamente) mediante almeno 3 risciacqui consecutivi o mediante l’uso di specifiche attrezzature meccaniche. Il residuo liquido del lavaggio va utilizzato soltanto nella miscela del prodotto fitosanitario; qualora impossibile, le acque vanno smaltite come rifiuti liquidi conferendole a trasportatori iscritti all’Albo;
▪scuotimento dei contenitori di carta internamente non plastificati
▪ durante la bonifica l’operatore deve utilizzare gli idonei DPI
▪ una volta bonificati, i contenitori vuoti sono considerati rifiuti speciali non pericolosi
▪ i contenitori bonificati vanno riposti in appositi sacchi, chiusi ermeticamente e provvisti di etichetta recante gli estremi identificativi del produttore
▪ previa stipula di apposite convenzioni tra imprese agricole o associazioni di categoria e gestore, i sacchi vanno conferiti a SEA gestite da Comune o soggetti privati (D.G.R. 80/1999)
▪ il raggruppamento dei rifiuti presso le SEA si configura come deposito temporaneo collettivo a condizione che siano rispettati termini e quantitativi previsti dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 (D.G.R. 80/1999)
▪ al conferitore è rilasciato un documento di conferimento (redatto in due copie, firmato e datato dal produttore e controfirmato dal responsabile della SEA) recante:
▪nome e indirizzo del produttore;
▪origine, tipologia e quantità del rifiuto
▪dati identificativi della SEA e del soggetto che provvede a raccolta e gestione
Trasporto alla SEA dei contenitori bonificati (rifiuti non pericolosi) da parte dell’imprenditore agricolo:
▪ Formulario di trasporto
▪non obbligatorio in caso di trasporto occasionale e saltuario, quantitativi giornalieri ≤ 30 kg o 30 l, finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti
xxxxxx con il quale sia stata stipulata una convenzione
▪obbligatorio negli altri casi
▪ iscrizione all’Albo gestori rifiuti
▪con procedura “semplificata” se le operazioni di trasporto costituiscono parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa da cui i rifiuti sono prodotti (30 kg o 30 l RP)
▪con procedura “ordinaria” negli altri casi
▪non richiesta se il trasporto è finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico con il quale sia stata stipulata specifica convenzione
▪ MUD/registro di carico e scarico
▪non obbligatorio se le operazioni di trasporto costituiscono parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa da cui i rifiuti sono prodotti
ACCORDI DI PROGRAMMA: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
(G.U. n. 223 del 25/09/2006, B.U.R. n. 139 del 27/09/2006)
Contenuti peculiari dell’accordo
▪ l’adesione all’accordo, del tutto volontaria, avviene indirettamente osservando le indicazioni di conferimento
▪ il produttore agricolo conferente è tenuto a trasportare alla SEA prescelta i propri rifiuti accompagnandoli con apposito Documento Di Trasporto (DDT)
▪il documento di conferimento (redatto presso la SEA) riporta tutti i dati contenuti nel FIR → la
compilazione del FIR non è elusa ma soltanto spostata nel tempo ed effettuata dal gestore
della SEA
▪ il produttore xxxxxxxx non è tenuto all’iscrizione all’Albo qualora operi il conferimento alla SEA dei propri rifiuti per non più di 6 volte all’anno (trasporto di propri rifiuti non pericolosi “in modo ordinario e regolare” di cui al testo del D.Lgs. 152/2006 precedente le modifiche introdotte con X.Xxx. 4/2008)
▪con la sottoscrizione dell’Accordo di programma, il Consorzio fitosanitario
provinciale di Reggio Xxxxxx, in accordo con le società Enìa e Sabar, si è fatto carico degli oneri relativi allo smaltimento stesso, nel periodo agosto 2006 - 31 dicembre 2007, senza nessun aggravio per gli agricoltori.
ACCORDI DI PROGRAMMA: PROVINCIA DI RIMINI
(Deliberazione di Giunta Provinciale n. 104 del 13/05/2008)
Contenuti peculiari del contratto di programma
▪ l’adesione al contratto è realizzata con la sottoscrizione dello stesso
▪ i rifiuti oggetto del contratto possono essere, in alternativa:
▪ritirati a domicilio dal gestore
▪conferiti dal produttore presso Centri Xxxxxxx Xxxxxxxx
▪ i responsabili dei centri rifiuti agricoli riportano i rifiuti conferiti dai produttori sul proprio registro di carico/scarico e presentano il relativo MUD
▪ semplificazioni per gli aderenti:
▪l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico si intende assolto con la compilazione e conservazione dei FIR
▪la presentazione del MUD è delegata ai gestori dei centri rifiuti agricoli
ACCORDI DI PROGRAMMA: PROVINCIA DI FERRARA
(Deliberazione di Giunta Provinciale n. 132 del 21/04/2009)
Premessa dell’accordo: “considerato che il trasporto dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole risulta saltuario ed occasionale in quanto il numero dei conferimenti è limitato […]”
Contenuti peculiari dell’accordo
▪ definizioni di “centri di raggruppamento dei rifiuti agricoli”, “centri per appuntamento” e “Stazione Ecologica Attrezzata” cui le aziende agricole potranno conferire i propri rifiuti
▪il conferimento dei rifiuti nei centri, effettuato dalle aziende agricole, “potrà avvenire senza il formulario di identificazione” se sono rispettati determinati limiti quantitativi
▪ “non è richiesta l’iscrizione all’Albo per il trasporto dei propri rifiuti purché lo stesso trasporto avvenga con le modalità espresse dal presente accordo”
▪ il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato da un “documento di conferimento”
▪ il documento di conferimento sostituisce la tenuta del registro di carico e scarico (produttore)
▪ le SEA e i centri per il raggruppamento dei rifiuti agricoli che abbiano presentato apposita autodichiarazione sono autorizzati dalla Provincia di Ferrara ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (con atto dirigenziale ed eventualmente in forma collettiva) a svolgere operazioni di stoccaggio di rifiuti agricoli nel rispetto delle prescrizioni dell’accordo
ACCORDI DI PROGRAMMA: PROVINCIA DI BOLOGNA
(riattivato nel 2009)
Contenuti dell’accordo
Gli agricoltori possono conferire i propri rifiuti presso uno qualsiasi degli impianti autorizzati presenti nel territorio provinciale.
Gli agricoltori aderenti sono esentati da:
▪ registrazione carico/scarico dei rifiuti;
▪ MUD;
▪ iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per il trasporto dei propri rifiuti;
▪ compilazione del FIR, che viene sostituito dal modulo di conferimento, copia del quale viene controfirmata dal gestore dell’impianto ricevente e trattenuta dall’agricoltore.
L’Accordo elenca i rifiuti che possono essere conferiti, i quantitativi conferibili (limiti solo per i rifiuti pericolosi), le modalità di conferimento e i costi.
ACCORDI DI PROGRAMMA: PROVINCIA DI RAVENNA
(Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del 20/04/2010)
Premessa dell’accordo: si tratta di una convenzione tra associazioni di categoria (in rappresentanza degli imprenditori agricoli) e titolari di autorizzazioni all’attività di gestione rifiuti
Contenuti peculiari dell’accordo
▪ la gestione operativa del servizio convenzionato potrà avvenire con le seguenti modalità
▪raccolta a domicilio su chiamata diretta: le imprese agricole potranno richiedere il ritiro presso le sedi aziendali dei propri rifiuti agricoli, specificandone tipologia e quantità (il soggetto autorizzato rilascerà al ritiro la prima copia dei FIR e restituirà successivamente la quarta copia)
▪raccolta a calendario presso luoghi di consegna e trasbordo: l’azienda potrà conferire i propri contenitori vuoti e bonificati di fitofarmaci con mezzi propri presso il luogo di consegna e trasbordo nelle date indicate in apposito calendario (il trasporto dalla sede aziendale al luogo di consegna potrà avvenire senza FIR per quantitativi non superiori a 30 kg, il soggetto autorizzato rilascerà in sede di consegna idonea documentazione attestante tipologia e quantità di rifiuto conferito)
ACCORDI DI PROGRAMMA: PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
(Deliberazione di Giunta Provinciale n. 325 del 13/07/2010)
Contenuti del protocollo d’intesa: del tutto identici ai contenuti dell’accordo di programma stipulato dalla Provincia di Ravenna.
È prevista inoltre la possibilità di conferimento diretto al servizio pubblico di raccolta delle sole tipologie dei contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati e dei teli di pacciamatura.
ACCORDI/CONTRATTI/PROTOCOLLI PROVINCIALI: QUANTITATIVI CONFERITI
quantitativi [t] di contenitori vuoti di prodotti fitosanitari bonificati e non* conferiti nell'ambito degli accordi/contratti/protocolli provinciali
1996 | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | |
PC | - | 12,4 | 4,4 | - | - |
PR | 3 | - | 3,5 | 1,8 | 3,8 |
RE | 2,5 | 1,5 | - | 13,3 | 17,3 |
MO | 26,8 | 23,6 | 65,8 | 66,9 | - |
BO | - | 28,2 | 36,4 | 39,7 | - |
FE | 35 | 55 | - | - | - |
RA | 28 | 36,9 | 47,6 | 43,5 | 52,4 |
FC | 8,2 | 18,2 | 12,2 | 21,4 | 20,5 |
RN | - | - | 1,2 | 0,5 | - |
totale | 103,5 | 175,8 | 171,1 | 187,1 | 94 |
*si stima che i quantitativi intercettati siano pari a circa il 30% - 40% dei quantitativi immessi al consumo
PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Legislative e amministrative
▪ eventuale innovazioni legislative nel testo di modifica del D.Lgs. 152/2006 in via di approvazione
▪ eventuale stipula di un accordo di programma nazionale in tema di gestione dei rifiuti agricoli
Gestionali
▪ convenzioni con i gestori del servizio pubblico
▪ raccolte itineranti effettuate da soggetti pubblici o privati
▪ rete di centri autorizzati per il conferimento
▪Possibilità di stabilire tariffe agevolate di conferimento per incentivare la raccolta, attraverso specifici protocolli tra gestori del servizio, consorzi fitosanitari, trasportatori, ecc
Restano sullo sfondo gli adempimenti previsti e le problematiche aperte dall’avvio del SIStema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI)…