CONTRATTO DI AGENZIA
CONTRATTO DI AGENZIA
TRA
S.p.a., con sede legale in n. di
( ), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore
(di seguito il "Preponente")
E
Il/la Sig./ra , residente in , via , , P. IVA / C.F.
(di seguito l’"Agente") (di seguito congiuntamente le "Parti")
PREMESSO CHE
(i) Il Preponente svolge attività di produzione e commercio di pelletteria, confezioni varie e accessori per l’abbigliamento;
(ii) L’Agente è iscritto al ruolo degli agenti di Commercio presso la C.C.I.A.A. di
al n. dal .
(iii) Il Preponente è interessato ad avvalersi dell’attività dell’Agente per la promozione dei prodotti sub all. A, e l’Agente intende svolgere tale attività per conto del Preponente nella Zona, come definita qui di seguito ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti stipulano quanto segue:
1. DEFINIZIONI
1.1. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente accordo, le Parti attribuiscono alle seguenti espressioni e termini, i seguenti significati:
1.2. "Contratto": il presente accordo, le premesse dello stesso e gli allegati, che ne costituiscono parte integrante.
1.3. "Clienti": i clienti e/o i potenziali clienti nella porzione di territorio assegnata all’Agente, le cui liste sono di esclusiva proprietà del Preponente.
1.4. "Prodotti": le linee di prodotti e le categorie merceologiche di cui all’all. A del Contratto, la cui promozione affidata all’Agente costituisce l’oggetto del Contratto.
1.5. "Zona": la porzione di territorio della Repubblica Italiana - indicata dall’allegato B del Contratto - in cui l’Agente è autorizzato a svolgere l’attività oggetto del Contratto.
1.6. "Obiettivi minimi di vendita": il volume minimo di fatturato del Preponente - individuato nell’allegato C e nei successivi accordi tra le Parti - che l’Agente deve generare semestralmente in esecuzione del Contratto.
2. CONFERIMENTO DELL’INCARICO.
2.1. Con il Contratto, il Preponente conferisce all’Agente - che accetta - l’incarico di promuovere presso i Clienti, nella Zona, la conclusione di contratti di vendita dei Prodotti, con espresso divieto di svolgere tale attività al di fuori della Zona;
2.2. Nel caso in cui all’Agente pervengano richieste, ordini o richieste di informazioni da parte di Clienti al di fuori della Zona, egli dovrà inoltrare senza ritardo tali richieste al Preponente, fermo restando che nessun diritto a qualsivoglia compenso e/o provvigione maturerà in favore dell’Agente per tale attività e/o per l’approvazione di tali richieste e/o ordini.
2.3. Il Preponente avrà diritto di vendere i Prodotti in prima persona (di seguito "Vendite Dirette"), all’interno ed all’esterno della Zona, ai seguenti Clienti nominativamente indicati (di seguito "Clienti Direzionali"): . Per le Vendite Dirette ai Clienti Direzionali l’Agente avrà diritto ad una provvigione calcolata secondo le disposizioni del successivo articolo 9, diminuita della metà.
2.4. Il Preponente concede all’Agente il diritto di esclusiva nella Zona assegnata, garantendogli che, per il territorio indicato nell’All. B, nessun altro incarico verrà conferito ad altri agenti in relazione ai Prodotti di cui all’All. A.
3. DIRITTI E OBBLIGHI DELL’AGENTE
3.1. L’Agente dovrà adempiere l’incarico oggetto del Contratto al meglio delle sue possibilità e capacità, con correttezza e buona fede, in conformità con le istruzioni impartite dal Preponente, e dovrà tutelare gli interessi del Preponente con la diligenza del buon padre di famiglia.
3.2. L’Agente trasmetterà senza ritardo al Preponente tutte le proposte di conclusione di contratti dei Clienti, nonché le richieste di informazioni dei medesimi e gli eventuali reclami. Ogni proposta di conclusione di contratto dovrà essere debitamente completata in ogni sua parte, e l’Agente dovrà curarne la regolare compilazione.
3.3. Nel promuovere la conclusione di contratti per conto del Preponente, l’Agente dovrà scrupolosamente attenersi ai termini e condizioni di vendita prescritti dal Preponente, nonché a qualsivoglia istruzione da questi impartita.
3.4. L’Agente si terrà informato dei termini e delle condizioni di vendita, dei prezzi e dei termini di pagamento prescritti ed adottati dal Preponente, ed informerà puntualmente i Clienti delle suddette circostanze, nonché del fatto che il corrispettivo per l’acquisto dovrà essere pagato direttamente al Preponente secondo la modalità stabilita dal Preponente stesso.
3.5. L’Agente non potrà accordare ai Clienti condizioni di pagamento diverse da quelle stabilite dal Preponente, né concedere sconti e/o dilazioni di pagamento che non siano autorizzati preventivamente per iscritto dal Preponente. Qualora un potenziale Cliente dichiari l’intenzione di acquistare prodotti del Preponente a prezzi, condizioni o modalità diverse da quelle stabilite dal Preponente, l’Agente provvederà comunque a darne notizia al Preponente.
3.6. L’Agente si impegna a fare tutto ciò che sia ragionevolmente in suo potere per assicurarsi della situazione finanziaria e della solvibilità dei Clienti e si impegna a trasmettere al Preponente le relative informazioni. L’Agente, in particolare, dovrà informare immediatamente il Preponente delle difficoltà economiche dei Clienti e/o della loro sopravvenuta insolvibilità.
3.7. L’Agente, salvo espressa autorizzazione da parte del Preponente, non ha facoltà di riscuotere crediti del Preponente stesso. Ad ogni modo, l’Agente dovrà prestare tutta l’assistenza necessaria per agevolare il recupero da parte del Preponente di qualsiasi somma ad esso dovuta. Nessun compenso ulteriore sarà dovuto all’Agente per tale attività, essendosi già tenuto conto della medesima nella determinazione del valore delle provvigioni spettanti all’Agente.
3.8. L’Agente dovrà altresì assistere i Clienti per quanto concerne l’esecuzione dei contratti conclusi, riferendo al Preponente le eventuali richieste dei Clienti stessi.
4. STATUS DI AGENTE
4.1. L’Agente agirà in qualità di lavoratore autonomo ed indipendente sia nei confronti del Preponente, che nei confronti dei Clienti. Le Parti si danno reciprocamente atto che, fermo restando le obbligazioni assunte nel Contratto, l’incarico verrà svolto dall’Agente in piena autonomia organizzativa ed in assenza di direttive in ordine ai tempi ed alle concrete modalità di esecuzione dell’incarico stesso, con espressa esclusione di ogni vincolo gerarchico e/o di subordinazione.
4.2. L’Agente sarà altresì tenuto a presentarsi ai Clienti come agente indipendente di
S.p.a., specificando quanto di cui alla seguente clausola 4.3.
4.3. Il Contratto non comporta il conferimento all’Agente di alcun potere di rappresentanza nei confronti di terzi. L’Agente, pertanto, non potrà assumere obbligazioni in nome e/o per conto del Preponente, non essendo autorizzato a concludere alcun contratto in nome e/o per conto di questi, o in ogni caso a vincolare o assumere qualsivoglia obbligazione, responsabilità o impegno in nome e/o per conto del Preponente. L’Agente dovrà inoltre astenersi dal comportarsi come se disponesse di tali poteri.
5. DIRITTI E DOVERI DEL PREPONENTE
5.1. Il Preponente fornirà all’Agente le informazioni ed i documenti che siano necessari per l’adempimento da parte dell’Agente dei propri obblighi, inclusi i prezzi, i listini e le altre condizioni di vendita applicate dal Preponente stesso, così come ogni altra informazione relativa ai Prodotti ed ai Clienti.
5.2. Il Preponente potrà modificare la lista dei Prodotti nonché la Zona, purché la variazione sia di entità tale da incidere in misura non superiore al 30% del valore delle provvigioni maturate dall’Agente nell’anno precedente alla data di comunicazione della modifica, o nell’eventuale minor periodo di vigenza del Contratto. Il Preponente comunicherà la propria decisione all’Agente con un preavviso di 30 giorni. È fatto salvo il caso in cui la modifica sia tale da incidere in misura non superiore al 10% del valore delle provvigioni maturate dall’Agente nell’anno precedente, o nell’eventuale minor periodo di vigenza del Contratto, nel qual caso sarà dovuto all’Agente un preavviso di 10 giorni. Nessun preavviso sarà dovuto nel caso in cui la modifica sia tale da incidere in misura non superiore al 5% del valore delle provvigioni maturate dall’Agente nell’anno precedente, o nell’eventuale minor periodo di vigenza del Contratto.
5.3. Nel caso di mancato rispetto da parte del Preponente dei termini di preavviso di cui al presente articolo, la variazione avrà efficacia immediata e l’Agente avrà diritto ad un’indennità pari all’ammontare delle ulteriori provvigioni che durante detto periodo di preavviso l’Agente stesso avrebbe potuto maturare qualora non vi fosse stata la variazione. Tale indennità dovrà essere calcolata avuto riguardo al valore medio mensile delle provvigioni maturate prima della variazione medesima.
5.4. Le Parti pattuiscono espressamente che, nel caso in cui il Preponente dovesse cessare o limitare temporaneamente la vendita di alcuni dei Prodotti, tale fatto non potrà legittimare il recesso da parte dell’Agente, né potrà essere causa di indennizzi e/o risarcimenti a favore di questi.
5.5. Il Preponente fornirà gratuitamente all’Agente i materiali promozionali e le informazioni generali sui Prodotti, che ritenga necessari per il più efficace adempimento da parte dell’Agente degli obblighi di cui al Contratto.
5.6. Tutti i documenti, i materiali e le informazioni, nonché i dati e gli elenchi relativi ai Clienti forniti all’Agente resteranno di proprietà esclusiva del Preponente. Il Preponente conserva il diritto di richiedere all’Agente di restituire senza ritardo, ciascuno e/o tutti i materiali, documenti e elenchi Clienti ivi comprese le copie dei medesimi. Nel caso di cessazione del Contratto - per qualsiasi causa sia intervenuta
- l’Agente dovrà restituire, a proprie spese, al Preponente tutti i materiali, documenti ed elenchi Clienti di cui disponga in occasione del Contratto; in difetto, il Preponente provvederà al recupero di detti documenti, materiali ed elenchi a spese dell’Agente.
6. PROMOZIONE DELLE VENDITE
6.1. La partecipazione congiunta a fiere e manifestazioni di carattere commerciale, nonché ad altri e ulteriori eventi promozionali, sarà sempre assoggettata alla preventiva conclusione di un apposito accordo separato tra le Parti.
6.2. Il Preponente sarà libero di accettare o rifiutare le proposte di contratti trasmesse dall’Agente. L’accettazione delle proposte trasmesse dall’Agente dovrà essere comunicata per iscritto al Cliente entro 150 giorni dal ricevimento della proposta medesima, in mancanza la proposta dovrà intendersi rifiutata.
7. RESOCONTO ATTIVITÀ
7.1 Alla fine di ogni semestre, l’Agente fornirà al Preponente un rapporto scritto sullo stato e l’evoluzione dell’attività promozionale svolta. Il rapporto dovrà contenere:
- le informazioni concernenti l’andamento dell’attività promozionale e la situazione di mercato nella Zona;
- le informazioni di natura tecnico commerciale relative ai Clienti, al settore e all’attività dei soggetti concorrenti;
- le altre circostanze che incidono sulla vendita nella Zona.
7.2. Fermo restando il precedente art. 7.1, l’Agente informerà immediatamente il Preponente di tutti i cambiamenti rilevanti del mercato o relativi alla promozione delle vendite nella Zona e di qualsiasi altro evento che possa interessare il Preponente.
8. RESTRIZIONI E CONCORRENZA
8.1. Durante il periodo di vigenza del Contratto l’Agente si impegna a non svolgere, nella Zona - tanto direttamente quanto per interposta persona - alcuna attività di concessione, acquisizione, vendita, promozione e/o pubblicità in concorrenza con il Preponente e comunque con riferimento a settori commerciali analoghi a quelli in cui questi opera e che sono oggetto del Contratto, salvo quanto precisato ai successivi artt. 8.2. e 8.6.
8.2. L’Agente informa il Preponente di essere parte degli accordi di cui all’Allegato D, in virtù dei quali è incaricato della promozione dei prodotti contrassegnati dai segni distintivi indicati nel suddetto All. D. Il Preponente autorizza l’Agente, anche in deroga a quanto previsto nel precedente art. 8.1., a proseguire l’attività relativa agli accordi di cui all’All. D sino alla scadenza naturale degli stessi.
8.3. L’Agente si asterrà dal partecipare od avere qualsivoglia interesse in qualsiasi altra impresa e/o soggetto concorrente, o comunque operante nel medesimo settore del Preponente.
8.4. L’Agente, tuttavia, ha facoltà di promuovere vendite per preponenti operanti in settori di mercato diversi da quelli afferenti ai Prodotti, salvo l’obbligo di darne immediata comunicazione scritta al Preponente.
8.5. L’Agente si impegna altresì ad informare il Preponente di qualsiasi futuro contratto che intenda stipulare. Tali contratti non dovranno in nessun caso compromettere il corretto e puntuale adempimento da parte dell’Agente degli obblighi di cui al presente Contratto.
8.6. Previa autorizzazione scritta del Preponente, che questi si riserva di concedere o negare a proprio insindacabile giudizio, l’Agente potrà svolgere attività di promozione al di fuori dei limiti stabiliti dal presente articolo 8.
9. PROVVIGIONE DELL’AGENTE
9.1. Per ciascuna proposta che sia stata procurata dall’Agente nella Zona per effetto della propria attività promozionale, e che sia stata accettata dal Preponente ai sensi
del Contratto, nonché regolarmente eseguita, l’Agente ha diritto ad una provvigione complessiva lorda nella misura determinata dalle clausole successive.
9.2. La provvigione lorda cui l’Agente avrà diritto in relazione agli affari relativi ai Prodotti conclusi dal Preponente nella Zona per effetto di proposte procurate dall’Agente sarà pari al 9% del valore degli affari stessi.
9.3. Nessuna provvigione sarà pertanto dovuta per proposte, offerte od ordini procurati dall’Agente che non siano stati accettati dal Preponente.
9.4. La provvigione spetterà all’Agente soltanto al momento in cui il terzo ha eseguito la prestazione o avrebbe dovuto eseguirla qualora il Preponente avesse eseguito la propria, ai sensi dell’art. 1748, comma 4, seconda parte, c.c.
9.5. Nell’ipotesi di pagamento frazionato del credito del Preponente da parte del Cliente, in relazione ad un affare procurato dall’Agente, il diritto dell’Agente alle provvigioni si considererà acquisito soltanto ad avvenuto pagamento integrale del credito del Preponente.
9.6. Nel caso in cui l’ordine accettato non possa trovare esecuzione per una causa non imputabile al Preponente - ivi inclusa la mancata esecuzione della prestazione da parte del Preponente laddove il terzo sia divenuto insolvente - nessuna provvigione, indennità, indennizzo, risarcimento, rimborso o qualsivoglia somma a qualsiasi titolo spetterà all’Agente.
9.7. Qualora l’ordine accettato non possa essere eseguito soltanto in parte per una causa non imputabile al Preponente, l’Agente avrà diritto alla provvigione soltanto sulla parte di ordine eseguita, salvo il caso di inadempimento parziale del terzo, in relazione al quale l’Agente non avrà diritto ad alcuna provvigione fino all’esatto e totale adempimento da parte del terzo.
9.8. Fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti ed al di fuori dei casi ivi contemplati, in caso di parziale esecuzione - per effetto esclusivo di un accordo tra Preponente e terzo - delle vendite promosse dall'Agente, le provvigioni a questi dovute saranno calcolate sui corrispettivi effettivamente corrisposti al Preponente in relazione alla frazione di contratto che risulti andata a buon fine.
9.9. Le provvigioni saranno conteggiate sull’importo netto della fattura, detratti eventuali sconti, tasse, spese e accrediti per resi concessi o accettati dal Preponente anche successivamente alla fatturazione per qualsiasi ragione o titolo, abbuoni e/o riduzioni di prezzo accordate ai Clienti (anche in via transattiva).
9.10. La Provvigione prevista dal presente articolo verrà corrisposta quale corrispettivo per qualsivoglia attività svolta dall’Agente in esecuzione del Contratto. Essa sarà considerata comprensiva di ogni spesa, tassa, tributo e onere di qualunque natura sostenuti dall’Agente nell’esecuzione della sua attività di cui al Contratto.
9.11. L’Agente, nell’esecuzione dell’incarico affidatogli, è libero di organizzare autonomamente - con le modalità, termini e i mezzi che riterrà più opportuni - la promozione degli affari, non sussistendo alcun rapporto di subordinazione con il Preponente; pertanto, al di fuori delle provvigioni sopra indicate, nessuna pretesa
creditoria potrà essere vantata dall’Agente come rimborso spese, quali, a titolo esemplificativo, spese di viaggio, alberghiere, telefoniche e simili.
10. CALCOLO E PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI
10.1. Il Preponente invierà all’Agente un estratto conto delle Provvigioni dovute in relazione ad ogni trimestre. L’estratto conto deve essere inviato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre; la Provvigione sarà pagata entro lo stesso termine, previa emissione di regolare fattura da parte dell’Agente. L’estratto conto si considererà accettato dall’Agente qualora quest’ultimo non lo contesti per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla sua ricezione.
10.2. L’Agente avrà diritto alla Provvigione per le vendite concluse dal Preponente dopo la data di scioglimento del Contratto se le relative proposte siano state trasmesse dall’Agente al Preponente prima dello scioglimento suddetto.
10.3. Qualora dopo lo scioglimento del Contratto sia subentrato un altro agente, l’Agente non avrà diritto ad alcuna Provvigione per le vendite concluse dal Preponente dopo la data di scioglimento del Contratto se le relative proposte siano state trasmesse dal nuovo agente dopo lo scioglimento suddetto.
11. SUBAGENTI
11.1. L’Agente non potrà autorizzare ed incaricare alcun sub-agente o altri soggetti terzi per lo svolgimento dell’attività oggetto del Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta del Preponente. Anche nel caso di autorizzazione del Preponente, l’Agente sarà il solo ed esclusivo responsabile:
(i) per ogni atto e/o fatto e/o inadempimento e/o illecito posto in essere da tali sub- agenti in esecuzione del Contratto;
(ii) per ogni danno e/o pregiudizio che tali sub-agenti abbiano a subire nell’esecuzione della loro attività;
(iii) per qualsivoglia pretesa da tali sub-agenti vantata e che sia occasionata, derivata, connessa all’attività che essi svolgono in favore del Preponente.
12. OBIETTIVI MINIMI DI VENDITA
12.1. L’Agente si obbliga a raggiungere gli Obiettivi minimi di vendita semestrali di cui all’allegato C.
12.2. Nel caso di mancato raggiungimento da parte dell’Agente degli Obiettivi minimi di vendita previsti per due semestri anche non consecutivi, il Preponente potrà risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.
12.3. Almeno un mese prima della fine di ciascun semestre le Parti si incontreranno per fissare di comune accordo gli Obiettivi minimi di vendita per il semestre successivo. In caso di mancato accordo, gli Obiettivi minimi di vendita saranno pari a quelli del semestre precedente incrementati del 10%. Qualora le Parti non si
accordino per due semestri consecutivi, il Contratto potrà essere risolto sia dal Preponente che dall’Agente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
13. SEGNI DISTINTIVI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
13.1. L’Agente non dovrà, senza previo consenso scritto del Preponente, utilizzare direttamente o tramite terzi il nome, la ditta, l’insegna, il marchio nonché ogni altro segno distintivo e/o diritto di proprietà intellettuale ed industriale del Preponente, o comunque di cui il Preponente sia autorizzato a disporre a qualsiasi titolo (di seguito il "Marchio"). L’Agente dichiara esplicitamente che il Contratto non costituisce autorizzazione ad un tale uso.
13.2. L’Agente non dovrà, senza previo consenso scritto del Preponente, utilizzare o registrare marchi, nomi o segni distintivi analoghi o simili a quelli utilizzati dal Preponente, in relazione ad attività connesse od analoghe a quelle svolte dal Preponente.
13.3. Qualora l’Agente sia autorizzato mediante un accordo diverso dal Contratto ad utilizzare il Marchio, l’Agente dovrà utilizzarlo esclusivamente per e secondo le precise istruzioni fornite dal Preponente.
13.4. Alla cessazione del Contratto, per qualsiasi motivo essa sia avvenuta, l’Agente dovrà cessare immediatamente di presentarsi quale agente del Preponente e dovrà cessare qualsiasi utilizzo eventualmente autorizzato del Xxxxxxx, e dovrà restituire a sue spese al Preponente, rimuovere o fare in modo che venga rimosso o mettere a disposizione, secondo le indicazioni del Preponente, tutti gli oggetti e materiali, documenti riportanti il Marchio, di cui sia in possesso.
13.5. Il Preponente, avrà il diritto di cessare l’utilizzo del Marchio e di iniziare ad utilizzare altro marchio, nome, segno distintivo, modello o altro sostitutivo del Marchio e di chiedere all’Agente di sosituire ove impiegato il Marchio con il nuovo marchio. L’Agente non avrà alcun diritto di percepire qualsivoglia rimborso per spese che egli abbia a sostenere in conseguenza dei suddetti cambiamenti del Marchio; l’Agente rinunzia, altresì, espressamente a qualsiasi compenso che gli potrebbe spettare ai sensi delle leggi applicabili.
13.6. L’Agente provvederà ad informare senza indugio il Preponente di qualsiasi contraffazione dei marchi e dei diritti di proprietà industriale del Preponente verificatasi nella Zona e di cui l’Agente sia venuto a conoscenza e, se richiesto, assisterà il Preponente nell’adozione di tutte le misure di legge, ivi incluso l’avvio delle azioni giudiziali necessarie per proteggere i marchi ed i diritti di proprietà industriale di cui sopra.
14. CAMPIONARIO
14.1. All’inizio di ogni campagna vendita il Preponente consegnerà all’Agente il campionario relativo ai Prodotti da promuovere nella Zona. La trasmissione del campionario sarà accompagnata da apposito documento di trasporto indicante come causale “conto campionario”.
14.2. Alla fine della campagna vendita l’Agente dovrà restituire il campionario al Preponente in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all’uso. Nel caso in cui uno o più prodotti risultino danneggiati, essi verranno addebitati all’Agente al prezzo di listino, mediante compensazione da effettuarsi in occasione del primo pagamento utile ai sensi del Contratto.
14.3. La restituzione da parte dell’Agente del campionario al Preponente dovrà essere accompagnata da apposito documento di trasporto indicante come causale “reso conto campionario”, nonché da un dettagliato elenco dei prodotti inclusi nel campionario ed oggetto di restituzione, redatto a cura dell’Agente. Nel caso in cui l’Agente ometta la compilazione dell’elenco suddetto, l’Agente stesso sarà tenuto al pagamento di una penale di euro 250,00 nei confronti del Preponente; l’addebito della penale sarà effettuato mediante compensazione in occasione del primo pagamento utile ai sensi del Contratto.
14.4. In alternativa alla restituzione, l’Agente potrà proporre al Preponente di vendere il campionario ad uno o più Clienti all’interno della Zona. Il Preponente si riserva la facoltà di concedere o negare, a proprio insindacabile giudizio, l’autorizzazione alla vendita del campionario. Nell’autorizzazione, ove concessa, verranno stabilite le condizioni di vendita e le eventuali provvigioni spettanti all’Agente per l’operazione.
14.5. In difetto dell’autorizzazione di cui al precedente art. 14.4., in caso di mancata restituzione al Preponente del campionario da parte dell’Agente, quest’ultimo sarà tenuto al pagamento del valore del campionario determinato secondo il prezzo di listino, nonché al versamento di una penale pari allo stesso valore del campionario determinato secondo il prezzo di listino; l’addebito di tali importi sarà effettuato mediante compensazione in occasione del primo pagamento utile ai sensi del Contratto.
15. DURATA E RECESSO DAL CONTRATTO
15.1. Il Contratto avrà efficacia a partire dal 14 gennaio 2008 e sarà a tempo indeterminato.
15.2. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto tramite raccomandata a/r agli indirizzi in epigrafe, per giusta causa, ovvero, in mancanza di giusta causa, con preavviso nei seguenti termini: un mese per il primo anno di durata del contratto; due mesi per il secondo anno iniziato; tre mesi per il terzo anno iniziato; quattro mesi per il quarto anno iniziato; cinque mesi per il quinto anno iniziato; sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
15.3. La Parte recedente avrà facoltà di corrispondere all’altra Parte una indennità sostitutiva del preavviso di recesso. Tale indennità sarà commisurata alla durata del periodo di preavviso e andrà calcolata sulla base della media mensile delle provvigioni corrisposte all’Agente nei dodici mesi precedenti alla comunicazione di recesso o nel minor periodo di durata del rapporto.
15.4. La comunicazione del recesso dispiegherà i propri effetti secondo le regole di cui all’art. 1335 c.c. Per il computo del termine si osserverà il calendario comune; il
termine scadrà nel giorno corrispondente del/dei mese/mesi successivo/i a quello in cui la comunicazione del recesso avrà dispiegato i propri effetti.
16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
16.1. Entrambe le Parti potranno risolvere il Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta all’altra Parte, qualora si verifichi una delle seguenti cause:
(i) se sia aperta una procedura concorsuale o di liquidazione a carico dell’altra Parte;
(ii) se l’altra Parte è inadempiente o viola una disposizione o un termine sostanziale del Contratto e non dà rimedio ad esso entro un temine di quindici (15) giorni dalla ricezione di una comunicazione scritta che indica tale inadempimento o violazione;
(iii) in caso di qualsiasi cambiamento o modifica dell’assetto proprietario, della struttura legale, del management o della situazione finanziaria dell’Agente, che possano compromettere l’adempimento da parte dell’Agente delle obbligazioni assunte con il Contratto;
(iv) qualora le Parti non raggiungano per due semestri consecutivi un accordo sugli Obiettivi minimi di vendita;
(v) nei casi di mancato raggiungimento - per due semestri anche non consecutivi - degli Obiettivi minimi di vendita semestrali da parte dell’Agente;
(vi) in caso di violazione da parte dell’Agente di uno degli obblighi previsti a suo carico da una delle seguenti clausole del Contratto: 8 (Restrizioni e concorrenza); 13 (Segni distintivi e proprietà intellettuale); 18 (Riservatezza); 22 (Cessione del Contratto);
(vii) in caso di mancato raggiungimento - per due semestri anche non consecutivi - dell’obiettivo semestrale dell’avvenuto e puntuale pagamento del 95% dei corrispettivi dovuti al Preponente da parte dei Clienti a fronte delle vendite dei Prodotti procurate dall’Agente nella Zona;
(viii) in caso di violazione dell’obbligo di cui all’art. 3.6 (informazioni sulla solvibilità dei Clienti);
17. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
17.1. All’atto della cessazione del Contratto, l’Agente potrà aver diritto ad un’indennità secondo quanto previsto dall’art. 1751 c.c.
18. RISERVATEZZA
18.1. L’Agente si impegna ad osservare - anche successivamente alla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta - la più stretta riservatezza ed a mantenere il segreto professionale su tutti i dati, le informazioni, le notizie ed i
documenti cui abbia avuto accesso in esecuzione e/o in occasione del Contratto. L’Agente non potrà - nemmeno successivamente alla cessazione del Contratto - pubblicare, diffondere, comunicare a terzi, utilizzare tali informazioni, notizie, dati e documenti.
18.2. Nel caso di violazione dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo, l’Agente sarà tenuto al pagamento in favore del Preponente di una penale pari a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), fatto salvo il maggior danno eventualmente subito.
19. RINVIO
19.1. Per tutto quanto non sia diversamente previsto e regolato dal Contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui gli artt. 1742 ss. c.c.
20. UNICITA’ DEL CONTRATTO
20.1. Il Contratto costituisce il solo e unico accordo tra le Parti in relazione all’oggetto regolato dal Contratto e sostituirà qualsiasi altro eventuale accordo intercorso o esistente tra le Parti in relazione alle materie in esso trattate. Ogni modifica e integrazione al Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta.
20.2. La presente scrittura privata ha efficacia novativa di tutti gli accordi e/o rapporti eventualmente intercorsi tra il Preponente e l’Agente, che dal momento della sottoscrizione del Contratto perdono ogni efficacia e validità; a tal fine, le Parti dichiarano che nessuna pretende dall’altra alcunché a qualsiasi titolo e/o ragione e/o azione per retribuzioni, provvigioni, indennità e/o altri trattamenti economici arretrati o comunque non percepiti.
21. CESSIONE DI CONTRATTO
21.1. Nessuna delle Parti potrà cedere a terzi - senza il consenso scritto dell’altra - il Contratto o uno qualsiasi dei diritti o delle obbligazioni, previsti, connessi o originati dal Contratto.
22. INVALIDITÀ PARZIALE
22.1 Qualora una o più clausole del Contratto dovessero essere ritenute nulle, annullabili, inefficaci o altrimenti invalide, resteranno comunque valide le restanti disposizioni del Contratto e le Parti si incontreranno per sostituire le previsioni invalide e/o inefficaci con previsioni analoghe, ma valide, aventi il medesimo contenuto economico.
23. RINUNZIE
23.1. La tolleranza di una della Parti all’inadempimento dell’altra parte di uno o più obblighi previsti dal Contratto non potrà essere considerata quale rinunzia a far valere i diritti derivanti dalla disposizione violata o dalla sua violazione.
24. ALLEGATI
24.1. Gli Allegati al Contratto sono i seguenti:
Allegato A Prodotti Allegato B Zona
Allegato C Obiettivi Minimi di Vendita Allegato D Altri Accordi dell’Agente
24.2. In caso di differenze tra gli Allegati ed il Contratto, dovrà prevalere il Contratto.
25. COMUNICAZIONI
25.1. Fatta eccezione per le comunicazioni di recesso o di risoluzione del Contratto, le quali dovranno essere effettuate in ogni caso con raccomandata a/r, tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo fax, e-mail, o a mezzo di lettera raccomandata, e dispiegheranno i loro effetti secondo le regole di cui all’art. 1335 c.c.
25.2. Le comunicazioni dovranno essere effettuate:
- presso l’indirizzo indicato in epigrafe;
- ovvero ai seguenti numeri di fax:
a) [ ], per il Preponente;
b) [ ], per l’Agente;
- ovvero ai seguenti indirizzi e-mail:
a) [ ] per il Preponente;
b) [ ] per l’Agente;
- ovvero presso il diverso indirizzo che le Parti vorranno indicare nei modi e con i mezzi sopra indicati.
Luogo, Data
Il Preponente L’Agente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c le Parti sottoscrivono per specifica approvazione le clausole di cui ai seguenti articoli: 5 (Diritti e doveri del Preponente), 8 (Restrizione e Concorrenza), 9 (Provvigione dell’Agente), 10 (Calcolo e pagamento delle provvigioni); 12 (Obiettivi Minimi di Vendite), 13 (Segni distintivi e proprietà Intellettuale), 15 (Xxxxxx e recesso dal contratto), 16 (Clausola Risolutiva Espressa), 17 (Effetti della Cessazione del Contratto), 18 (Riservatezza).
Il Preponente L’Agente