LEGGE 19 gennaio 1968, n. 62
LEGGE 19 gennaio 1968, n. 62
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI STRANIERE,
ADOTTATA A NEW YORK IL 10 GIUGNO 1958
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1968, n. 46)
Articolo 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958.
Articolo 2
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 12 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Articolo I
(traduzione non ufficiale)
1. La presente Convenzione si applica al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze arbitrali emesse, sul territorio di uno Stato diverso da quello dove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, in controversie tra persone fisiche e giuridiche. Essa è parimente applicabile alle sentenze arbitrali non considerate nazionali nello Stato in cui il riconoscimento e l’esecuzione sono domandati.
2. Per «sentenze arbitrali» non s’intendono soltanto quelle emesse da arbitri designati in determinati casi, bensì anche quelle emesse da organi d’arbitrato permanenti, cui le parti si siano sottoposte.
3. Al momento della firma o della ratificazione della presente Convenzione, dell’adesione alla stessa o della notificazione d’estensione, di cui all’articolo X, ogni Stato potrà dichiarare, fondandosi sulla reciprocità, che applicherà la Convenzione unicamente al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze emesse sul territorio d’un altro Stato contraente. Esso avrà parimente la facoltà di dichiarare che applicherà la Convenzione soltanto alle controversie derivanti da rapporti giuridici, contrattuali o non contrattuali, considerati commerciali dalla sua legge nazionale.
Articolo II
1. Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d’essere regolata in xxx xxxxxxxxx.
0. Per «convenzione scritta» s’intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.
3. Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d’essere applicata.
Articolo III
Ciascuno Stato contraente riconoscerà l’autorità d’una sentenza e ne accorderà l’esecuzione, conformemente alle norme di procedura osservate nel territorio, dove la sentenza è invocata, secondo le condizioni stabilite negli articoli seguenti. Il riconoscimento o l’esecuzione di sentenze arbitrali, cui si applica la presente Convenzione, non devono soggiacere a condizioni considerevolmente più rigorose, nè a tasse di procedura notevolmente più elevate di quelle applicate per il riconoscimento o l’esecuzione di sentenze arbitrali nazionali.
Articolo IV
1. Per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione menzionati nell’articolo precedente, la parte che li domanda deve fornire, nel tempo stesso della domanda:
a) l’originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell’originale che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità;
b) l’originale della convenzione, di cui all’articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità.
2. Ove la sentenza o la detta convenzione non sia compilata in una lingua ufficiale del paese in cui la sentenza è invocata, la parte che domanda il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza deve presentare una traduzione di tali documenti in quella lingua. La traduzione deve essere certificata da un traduttore ufficiale o giurato, oppure da un agente diplomatico o consolare.
Articolo V
1. Il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca all’autorità competente del paese, ove sono domandati il riconoscimento e l’esecuzione, la prova che:
a) le parti nella convenzione di cui all’articolo II, erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida, secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza d’una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa; o
b) la parte contro la quale è invocata la sentenza non è stata debitamente informata della designazione dell’arbitro o della procedura d’arbitrato, oppure non sia stata in grado per altro motivo, di far valere i suoi mezzi; o
c) la sentenza concerne una controversia non contemplata nel compromesso o non prevista nella clausola compromissoria, oppure contiene delle decisioni che superano i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, ove le disposizioni della sentenza concernenti questioni sottoposte all’arbitrato possano essere disgiunte da quelle concernenti questioni non sottoposte all’arbitrato, le prime possono essere riconosciute ed eseguite; o
d) la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura d’arbitrato non è stata conforme alla convenzione delle parti oppure, in mancanza d’una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l’arbitrato; o
e) la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un’autorità competente del paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza.
2. Il riconoscimento e l’esecuzione d’una sentenza arbitrale potranno essere negati, se l’autorità competente del paese dove sono domandati, riscontra che:
a) l’oggetto della controversia, secondo la legge di tali paesi, non può essere regolato in via arbitrale; o
b) il riconoscimento o l’esecuzione della sentenza sia contrario all’ordine pubblico.
Articolo VI
Xxx l’annullamento o la sospensione della sentenza siano domandati all’autorità competente, di cui all’articolo V, paragrafo 1 lett. e), l’autorità davanti alla quale è invocata la sentenza, può, se crede opportuno, soprassedere alla decisione circa l’esecuzione della sentenza; a richiesta della parte che domanda l’esecuzione della sentenza, essa può parimente esigere che l’altra fornisca garanzie adeguate.
Articolo VII
1. Le disposizioni della presente Convenzione non toccano gli accordi multilaterali o bilaterali, conchiusi dagli Stati contraenti, sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali, ne privano alcuna parte del diritto di valersi di una sentenza arbitrale nella maniera e nella misura ammesse dalla legislazione o dai trattati del paese dove la sentenza è invocata.
2. Il Protocollo di Ginevra del 1923, relativo alle clausole d’arbitrato e la Convenzione di Ginevra del 1927 per l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere cessano d’avere effetti tra gli Stati contraenti, nel momento e nella misura in cui saranno vincolati dalla presente Convenzione.
Articolo VIII
1. La presente Convenzione è aperta, sino al 31 dicembre 1958, alla firma di ciascuno Stato Membro delle Nazioni Unite e di ogni altro Stato che è o diverrà membro di una o più istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, oppure parte allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia, o che sarà invitato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. La presente Convenzione dev’essere ratificata e gli strumenti di ratificazione depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo IX
1. Ciascuno Stato, di cui all’articolo VIII, può aderire alla presente Convenzione.
2. L’adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo X
1. Ciascuno Stato potrà dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, che la presente Convenzione s’estenderà a tutti o a parte dei territori che rappresenta nell’ambito internazionale. Tale dichiarazione avrà effetto al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per tale Stato.
2. In seguito, ogni estensione di questa natura avverrà mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e avrà effetto a contare dal novantesimo giorno da quello in cui il Segretario dell’Organizzazione avrà ricevuto la notificazione, o da quello della entrata in vigore della Convenzione per tale Stato, se questo giorno è successivo al primo.
3. Riguardo ai territori cui la presente Convenzione non si applica al momento della firma, della ratificazione o dell’adesione, ciascuno Stato interessato esaminerà la possibilità di prendere le misure volute per estendere la Convenzione a tali territori, con riserva del consenso dei loro governi, ove sia necessario per ragioni costituzionali.
Articolo XI
Nel caso di Stati federali o non unitari si applicano le disposizioni seguenti:
a) riguardo agli articoli della presente Convenzione attenenti alla competenza legislativa del potere federale, gli obblighi del governo federale sono uguali a quelli degli Stati contraenti che non siano federativi;
b) riguardo agli articoli della presente Convenzione che disciplinano la competenza legislativa di ciascuno degli Stati o di ciascuna delle province costituenti, che, in virtù del sistema costituzionale della federazione, non siano tenuti a prendere delle misure legislative, il governo federale indicherà il più presto e con il suo parere favorevole, tali articoli alle autorità competenti degli Stati o delle province costituenti;
c) uno Stato federale partecipe alla presente Convenzione comunicherà, a domanda di qualsiasi altro Stato contraente, trasmessagli dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, una relazione sulla legislazione e sulle pratiche vigenti nella federazione e nelle unità che la costituiscono, circa una o un’altra disposizione della Convenzione, indicando la misura, legislativa o di altra natura, che ha dato effetto a tale disposizione.
Articolo XII
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno da quello del deposito del terzo strumento di ratificazione o d’adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del terzo strumento di ratificazione o d’adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno da quello del deposito del suo strumento di ratificazione o d’adesione.
Articolo XIII
1. Ciascuno Stato contraente potrà disdire la presente Convenzione mediante notificazione scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La disdetta avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione.
2. Ciascuno Stato contraente, che avrà fatto una dichiarazione o una notificazione conformemente all’articolo X, potrà notificare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la Convenzione cesserà d’applicarsi al territorio del quale si tratta, un anno dopo il giorno in cui il Segretario generale avrà ricevuto tale notificazione.
3. La presente Convenzione rimarrà applicabile alle sentenze arbitrali, la cui procedura di riconoscimento o d’esecuzione sia stata promossa prima dell’entrata in vigore della disdetta.
Articolo XIV
Nessuno Stato contraente potrà invocare a suo favore, contro altri Stati contraenti, alcuna norma della presente Convenzione, se non nella misura in cui sia tenuto ad applicare la Convenzione.
Articolo XV
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite deve notificare a tutti gli Stati indicati nell’articolo VIII:
a) le firme e le ratificazioni, di cui all’articolo VIII;
b) le adesioni, di cui all’articolo IX;
c) le dichiarazioni e le notificazioni, di cui agli articoli I, X e XI;
d) il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all’articolo XII;
e) le disdette e le notificazioni, di cui all’articolo XIII.
Articolo XVI
1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, xxxxxxxxx, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositata nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà agli Stati, di cui all’articolo VIII, una copia, certificata conforme, della presente Convenzione.