DANNI AL CONTENUTO
MY BUSINESS CARE
DANNI AL CONTENUTO
Nel presente Set informativo sono contenuti:
• Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
• Documento informativo aggiuntivo relativo al prodotto assicurativo
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
Edizione 06/2020
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all’interno del presente documento
“MY BUSINESS CARE” è distribuito da
Società del Gruppo Assicurativo
Assicurazione contro i danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: My Business Care - Danni al contenuto
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
✘ Alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere a meno che costituiscano merci proprie dell’attività dichiarata;
✘ Locali adibiti ad attività diversa da quella dichiarata;
✘ Fabbricato con specifiche caratteristiche costruttive.
È un’assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa Incendio per il contenuto dei locali in cui si svolge l’attività professionale
Che cosa è assicurato?
✔ Incendio e altri rischi nominati: danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio.
Il prodotto offre ulteriori garanzie con pagamento di un pre- mio aggiuntivo.
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assi- curate e dei massimali.
Ci sono limiti di copertura?
Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza.
DIP – Ed. 06/2020 Pagina 1 di 2
Dove vale la copertura?
✔ L’assicurazione vale per i danni verificatisi in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di co- municare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo. Puoi chiedere il frazionamento annuale o mensile con una maggiorazione del 4,5%, in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite. Puoi pagare il premio mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione. L’assicurazione ha durata di un anno dalla data di decorrenza e, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.
Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.
Come posso disdire la polizza?
Puoi esercitare il diritto di ripensamento dall’Assicurazione entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza Quadro.
Puoi disdettare alla scadenza annuale sottoscrivendo l’apposito modulo disponibile presso la filiale dell’Intermediario.
Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.
DIP – Ed. 06/2020 Pagina 2 di 2
Assicurazione contro i danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
CreditRas Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz Prodotto “My Business Care – Danni al Contenuto”
01/06/2020 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
CreditRas Assicurazioni S.p.A - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. 000000000 - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
CreditRas Assicurazioni S.p.A, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti: Il Patrimonio netto dell’Impresa è pari a 114,8 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 47,2 milioni di euro.
Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxx-XXXX e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 83.423
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 28.270
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 173.933
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 173.933 e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) della Società pari al 208%
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Incendio ed altri eventi nominati | L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da: • incendio; • fulmine e Xxxxxxx non causati da ordigni esplosivi; • implosione; • caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi; • caduta di meteoriti ed altri corpi celesti; • onda sonica; • caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all’impianto; • fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte delle Cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; • urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d’acqua • sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, purché conseguenti agli eventi previsti nel presente articolo e per i quali è prestata la copertura assicurativa che abbiano colpito le Cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 50 metri da esse. |
DIP aggiuntivo – Ed. 06/2020 Pagina 1 di 11
Sono compresi i guasti causati per ordine dell’Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannoso. L’Impresa indennizza inoltre una serie di spese, oneri e onorari resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate. | |
Si precisa che per ciascuna garanzia prestata, l’ampiezza dell’impegno dell’impresa di assicurazione è rapportata ai massimali e, ove previste, alle somme assicurate concordate con l’Assicurato Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO | |
Onorari dei periti Garanzia aggiuntiva | L’impresa rimborsa gli onorari del perito scelto e nominato nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. |
Eventi atmosferici ed atti vandalici Garanzia aggiuntiva | Eventi atmosferici Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non. Sono inoltre compresi i danni di bagnamento verificatisi all’interno dei locali, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi sopra citati. Sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra citati, sono inoltre compresi i danni conseguenti a: • rigurgito delle fognature; • trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali causato da incapacità degli elementi stessi di smaltire l’acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima oppure causato da occlusioni determinate esclusivamente da grandine, neve e ghiaccio. Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio- politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo. Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate in conseguenza della occupazione non militare della Ubicazione assicurata, gli stessi sono indennizzabili qualora l’occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi. |
Sovraccarico neve Xxxxxxxx aggiuntiva | Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovraccarico neve che abbia provocato un crollo totale o parziale esclusivamente delle strutture portanti del Fabbricato, ad esclusione di tettoie e pensiline, nonché del manto di copertura qualora non vi sia crollo totale o parziale delle strutture portanti del Tetto. |
Estensione beni posti all’aperto Garanzia aggiuntiva | Sono compresi i danni materiali direttamente causati al Macchinario e/o alle Merci posti all’aperto o in fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), verificatisi per effetto di: • eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non; • atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo. Tali Cose assicurate devono trovarsi nell’ambito dell’Ubicazione del rischio in un’area recintata di esclusiva pertinenza dell’attività, provvista di illuminazione notturna. Il perimetro della Ubicazione dovrà essere recintato come di seguito descritto: a) inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri saldamente ancorate al suolo; oppure: b) muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica saldamente ancorata di altezza complessiva non inferiore a 1,50 metri. L’altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’introduzione di persone dall’esterno, senza effrazione delle strutture. |
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Bagnamento Garanzia aggiuntiva | Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da fuoriuscita di liquidi dovuta a rottura accidentale di impianti al servizio del fabbricato e/o del Macchinario, anche se causata da gelo. |
Danni da fenomeno elettrico (versione base) Garanzia aggiuntiva | Garanzia acquistabile in alternativa a Danni da fenomeno elettrico (versione estesa). Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovratensioni provocate da: • azione diretta del Fulmine; • azione indiretta del Fulmine, intendendosi per tali i fenomeni di natura capacitiva e/o induttiva associati alla scarica del Fulmine; • derivanti da manovre e/o interventi sugli impianti di generazione, di trasformazione o sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica da parte dell’ente erogatore. |
Danni da fenomeno elettrico (versione estesa) Garanzia aggiuntiva | Garanzia acquistabile in alternativa a Danni da fenomeno elettrico (versione base). Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici. |
Dispersione liquidi Garanzia aggiuntiva | Sono comprese le spese per il rimpiazzo di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenuti in appositi contenitori a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati. |
Protezione aggiuntiva per apparecchiature elettroniche Garanzia aggiuntiva | Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Apparecchiature elettroniche di pertinenza dell’attività indicata in Scheda tecnica di modulo, verificatisi per effetto di: • imperizia, negligenza, errata manipolazione; • urto, caduta e rovesciamento di liquidi in genere. |
Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi senza sistemi di controllo Garanzia aggiuntiva | Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Merci in refrigerazione determinati da: • mancato od anormale mantenimento della temperatura; • fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxx conseguenti: • a danno indennizzabile ai sensi della copertura assicurativa; • a guasti o rotture nell’impianto frigorifero, nonché dei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. |
Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi con sistemi di controllo Garanzia aggiuntiva | Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Merci in refrigerazione conservate in celle frigorifere con sistema di controllo determinati da: • mancato od anormale mantenimento della temperatura; • fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxx conseguenti: • a danno indennizzabile ai sensi della presente copertura assicurativa; • a guasti o rotture nell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. La garanzia ha effetto a condizione che siano rispettate tutte le seguenti disposizioni: • esistano sistemi di controllo; • tali sistemi siano attivi e consentano di segnalare all’Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore; • il mancato od anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore; • l’Assicurato ne dia avviso all’Impresa con il mezzo ritenuto più idoneo, entro e non oltre le 6 ore dal malfunzionamento. |
Indennità per interruzione di attività Garanzia aggiuntiva | In caso di Sinistro indennizzabile a termini della garanzia Incendio ed altri eventi nominati e, qualora previste, le seguenti garanzie: • Eventi atmosferici e atti vandalici; • Bagnamento; l’Impresa corrisponde un importo giornaliero a titolo di indennità per interruzione totale o parziale dell’attività indicata in Scheda tecnica di modulo, per il numero dei giorni ivi indicati. La garanzia s’intende operante anche nel caso in cui il Sinistro riconducibile alle summenzionate garanzie indennizzabili, abbia un importo inferiore alla Franchigia della garanzia stessa (qualora prevista), purché lo stesso determini una effettiva interruzione totale o parziale dell’attività. L’indennità corrisposta si intende comprensiva delle spese straordinarie documentate, purché necessariamente e ragionevolmente sostenute per la ripresa dell’attività stessa, comprese quelle sostenute al solo scopo di evitare o ridurre la perdita, nel limite però del risparmio ottenuto sulla perdita che sarebbe stata altrimenti indennizzabile in base alle condizioni previste dalla garanzia. Non sono considerati giorni di interruzione dell’attività quelli durante i quali l’attività stessa sarebbe stata in ogni modo sospesa anche se il Sinistro non si fosse verificato. |
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Che cosa NON è assicurato? | |
Caratteristiche costruttive del fabbricato | Le garanzie prestate sono operanti purché l’attività indicata in Scheda tecnica di modulo sia svolta sottotetto a locali di fabbricati realizzati con: • strutture portanti verticali in materiali Incombustibili; • pareti esterne in materiali Incombustibili; • manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili o in tegole bituminose; • strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili; • solai in materiali anche combustibili. Le pareti esterne possono comunque: • essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari; • impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all’esterno delle pareti esterne e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo. Il manto di copertura del Tetto può impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all’esterno del manto di copertura e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo. Il manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili: • per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del Tetto: • sono costituite in materiali Incombustibili; • sono costituite in materiali combustibili ma esistono Solai che sono tutti costituiti in materiali Incombustibili; oppure • fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari; oppure • fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi. È consentito non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di Fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dal Fabbricato stesso e delle eventuali pertinenze. Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile. Inoltre, quando le attività assicurate contemplano la lavorazione del legno, almeno la metà delle Macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore risulti superiore a 1,00 kW – dovranno essere collegate ad impianto di aspirazione che preveda la raccolta dei residui in sili esterni incombustibili. |
Ci sono limiti di copertura? | |
ESCLUSIONI | |
Incendio ed altri eventi nominati | A) La copertura assicurativa non vale per i danni: a1) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; a2) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; a3) verificatisi in conseguenza di Esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; qualora il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi. a4) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici; a5) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; a6) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; a7) di furto o rapina tentati o consumati alle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l’assicurazione e i guasti causati dai ladri; a8) di ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo, xxxxx, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario; |
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a9) infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell’Assicurato, dei Prestatori di lavoro degli stessi e di persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere; a10) causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi atmosferici, maremoto, mareggiate, penetrazioni di acqua marina; a11) variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati; a12) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificata una Esplosione, uno Scoppio o un’Implosione determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; a13) di fenomeno elettrico ad apparecchiature, macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; a14) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate. Sono inoltre esclusi i danni: B) di rischio informatico intendendosi per tale: b1) la perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; b2) l’indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; b3) l’interruzione di esercizio conseguente direttamente ai danni di cui ai precedenti punti b1) e b2); C) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: c1) uso di internet o intranet; c2) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c3) computer virus o software simili; c4) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet; c5) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet; e, per i danni di cui ai precedenti punti b2) e b3), dovuti a: c6) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale; c7) violazione del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente copertura assicurativa. Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti b1) e b2) derivi altro danno indennizzabile, l’Impresa indennizzerà solo tale parte di danno. D) Sono altresì esclusi i danni: d1) subiti dalle Merci e causati da o dovuti a mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci, mancato od anormale mantenimento dell’atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione. | |
Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive/condizioni particolari che integrano le esclusioni della Garanzia Responsabilità civile dell’esercizio | |
Onorari dei periti Garanzia aggiuntiva | Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l’applicazione delle esclusioni della Garanzia Incendio ed altri eventi nominati. |
Eventi atmosferici ed atti vandalici Garanzia aggiuntiva | Eventi atmosferici l’Impresa non risponde dei danni: a) causati da: • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali o da qualsiasi scorrimento di acqua piovana esterno; • formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi, rottura di impianti al servizio del fabbricato e/o del Macchinario; • carenza di manutenzione; • gelo, sovraccarico di neve; • umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; b) subiti da: • Contenuto posto sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro); • Contenuto posto sottotetto a strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, tende esterne frangisole; • recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne, pannelli solari, pannelli termici e fotovoltaici e consimili installazioni esterne a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto e/o delle pareti; • tettoie e pensiline; • Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve; • Contenuto all’aperto salvo gli impianti fissi e serbatoi considerati immobili per natura e destinazione; • manufatti in fibro-cemento o cemento-amianto per solo effetto di grandine. |
DIP aggiuntivo – Ed. 06/2020 Pagina 5 di 11
Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo l’Impresa non risponde dei danni: • derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia; • cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati; • verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate; • di imbrattamento; • causati da alterazione od omissione di controlli o manovre; • subiti dalle cose all’aperto; • di inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale nucleare/chimico/biologico utilizzato per compiere tali atti; • di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate; • derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro. | |
Sovraccarico neve Xxxxxxxx aggiuntiva | Sono esclusi i danni subiti da: • strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento; • fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia; • strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili. |
Estensione beni posti all’aperto Garanzia aggiuntiva | Sono esclusi indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti personali degli Addetti e dei clienti, cose in genere che per natura e destinazione non sono state concepite per stare all’aperto. |
Bagnamento Garanzia aggiuntiva | In caso di gelo sono esclusi i danni causati dalla rottura degli impianti al servizio del fabbricato e/o del Macchinario se: • installati all’aperto, anche interrati, ed anche se protetti da apposite coibentazioni; • l’attività assicurata risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro, Sono inoltre esclusi i danni: • causati dalla rottura di impianti automatici di estinzione; • provocati da trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali e da rigurgito delle fognature; • alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets; • subiti dal Contenuto posto all’aperto o in fabbricati aperti da uno o più lati, sotto tettoie e/o pensiline; • nonché quelli causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di liquidi. Sono escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione. |
Danni da fenomeno elettrico (versione base) Garanzia aggiuntiva | Sono esclusi i danni: • derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione; • dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; • verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione; • a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce. |
Danni da fenomeno elettrico (versione estesa) Garanzia aggiuntiva | Sono esclusi i danni: • derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione; • dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; • verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione; • a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce. |
Protezione aggiuntiva per apparecchiature elettroniche Garanzia aggiuntiva | Sono escluse dalla garanzia le Apparecchiature ad impiego mobile. |
Dispersione liquidi Garanzia aggiuntiva | Sono esclusi i danni: • derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto; • dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori; • di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; • di fuoriuscita di materiale fuso; • causati ad altre Cose assicurate per effetto della dispersione del liquido; Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione. |
DIP aggiuntivo – Ed. 06/2020 Pagina 6 di 11
Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi senza sistemi di controllo Garanzia aggiuntiva | Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l’applicazione delle esclusioni della Garanzia Incendio ed altri eventi nominati. |
Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi con sistemi di controllo Garanzia aggiuntiva | Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l’applicazione delle esclusioni della Garanzia Incendio ed altri eventi nominati. |
Indennità per interruzione di attività Garanzia aggiuntiva | L’Impresa non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: • scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; • difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all’attività indicata in Scheda tecnica di modulo e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; • miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; • cessazione definitiva dell’attività indicata in Scheda tecnica di modulo dovuta o meno al verificarsi del Sinistro. |
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO E PERIODI DI CARENZA (quando presenti) | |
Merci diverse da quelle proprie dell’attività assicurata (tolleranza) | Limite di indennizzo |
Cose assicurate (tranne valori e preziosi) poste in ubicazioni diverse da quella indicata nella scheda tecnica di modulo | Limite di indennizzo |
Valori e preziosi | Limite di indennizzo |
Beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro e clienti ad esclusione di valori e preziosi | Limite di indennizzo |
Cose pregiate che fanno parte delle merci proprie dell’attività indicata nella scheda tecnica di modulo | Limite di indennizzo |
Cose pregiate di arredamento che non fanno parte delle merci proprie dell’attività indicata nella scheda tecnica di modulo | Limite di indennizzo |
DIP aggiuntivo – Ed. 06/2020 Pagina 7 di 11
Cose particolari distrutte o danneggiate compreso il rifacimento di documenti d’identità. Se costituiscono merci, tale limite non è operante | Limite di indennizzo |
Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi | Limite di indennizzo |
Onorari dei progettisti e consulenti | Limite di indennizzo |
Onorari dei periti | Limite di indennizzo |
Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi | Limite di indennizzo Franchigia Scoperto |
Terrorismo | Limite di indennizzo Franchigia |
Eventi atmosferici | Limite di indennizzo Franchigia |
Eventi atmosferici - relativamente a rigurgito fognature | Limite di indennizzo Franchigia |
Eventi atmosferici - relativamente a grandine su manufatti in materia plastica, lastre | Limite di indennizzo Franchigia |
Sovraccarico neve | Limite di indennizzo Franchigia |
Beni posti all’aperto | Limite di indennizzo Franchigia |
Bagnamento | Limite di indennizzo Franchigia |
Bagnamento – relativamente a rotture originate da gelo | Limite di indennizzo Franchigia |
Danni da fenomeno elettrico (versione base) | Franchigia |
Danni da fenomeno elettrico (versione estesa) | Franchigia |
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Protezione aggiuntiva per apparecchiature elettroniche | Franchigia |
Dispersione liquidi | Franchigia |
Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi senza sistemi di controllo | Franchigia |
Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi con sistemi di controllo | Franchigia |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: il Contraente o l’Assicurato deve: a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge; b) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 000.00.00.00; c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio ed eventi socio-politici effettuare, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Impresa. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: • conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro; • mettere a disposizione dell’Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell’Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; • denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese). |
Assistenza diretta/in convenzione: AWP Vixxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xervizio di salvataggio e risanamento, il Contraente e/o l’Assicurato ha la facoltà di attivare, in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assicurate, l’erogazione - da parte di un’azienda specializzata - di servizi di pronto intervento per l’esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro. Il servizio viene prestato da: BELFOR Vix Xxxxxxxx XXXXX,000 - 00000 Xxxxxxx xx Xxxxx (XX) | |
Gestione da parte di altre imprese: Allianz S.x.X - Xxxxxx 0 Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (come ad esempio, la dichiarazione inesatta o reticente relativa all’utilizzo di quantitativi di infiammabili in relazione all’attività dichiarata) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’Impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo |
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Quando e come devo pagare? | |
Premio | Alla scadenza di ogni annualità il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all’evoluzione dell’indice mensile nazionale dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati”, pubblicato dall’ISTAT. |
Rimborso | Ripensamento In caso di ripensamento l’Impresa rimborsa il Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta, qualora l’Assicurazione sia già decorsa, ovvero al lordo dell’imposta nel caso in cui la Polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti. Recesso in caso di sinistro Per le polizze con frazionamento annuale di premio, in caso di recesso per sinistro l’Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo |
Sospensione | Non prevista |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo |
Prodotto destinato alle persone giuridiche titolari di un conto corrente UniCredit:
- che svolgono un’attività rientrante tra quelle assicurabili;
- con fatturato annuo inferiore a Euro 4.000.000,00;
- con numero di addetti (intesi come dipendenti regolarmente assunti, ma anche i titolari, i soci lavoratori) fino a 5;
- con mono-ubicazione della sede operativa, che deve essere operante unicamente sul territorio italiano (con esclusione della Repubblica di San Marino e Della Città del Vaticano).
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
La quota parte percepita dagli intermediari è stabilita nella misura del 24% (calcolata sul premio imponibile).
Quali costi devo sostenere?
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • posta cartacea indirizzata a CreditRas Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Pixxxx Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx; • Fax: 00 00000000; • tramite indirizzo email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all’Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell’Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall’impresa e dall’intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità Giudiziaria. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS - Vix xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - fax 00.00000000 - PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Info su xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. Il Luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria. Risoluzione di liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRI- ZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Condizioni
di Assicurazione
MY BUSINESS CARE
DANNI AL CONTENUTO
Contratto di Assicurazione incendio e altri danni ai beni
Edizione 06/2020
Il presente documento, contenente le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Società del Gruppo Assicurativo
“MY BUSINESS CARE” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:
le Agenzie UniCredit
Per informazioni è attivo:
il Servizio Clienti UniCredit
al numero gratuito 000.00.00.00
Per Sinistri, può chiamare il seguente numero:
000.00.00.00
Indice
3
Glossario
4
Condizioni di Assicurazione
7
Condizioni generali di Assicurazione 7
Oggetto dell’Assicurazione 9
Garanzie aggiuntive opzionali 12
Operatività 16
In caso di sinistro 18
Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione
a distanza 24
4
GLOSSARIO
Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svol- gono, anche se per periodi inferiori all’anno, l’Attività dichiarata a favore dell’Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compresi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.
Apparecchiature ad impiego mobile: appa- recchiature elettroniche che, per loro natura e costru- zione, possono essere utilizzate in qualsiasi luogo, anche all’aperto.
Apparecchiature elettroniche: dispositivi elet- tronici autonomi finalizzati prevalentemente all’elabora- zione e/o la trasmissione di segnali elettrici, dati analo- gici o digitali e non all’erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dal- la presente Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione
Attività dichiarata: l’attività o le attività dichiarata/e nella Scheda tecnica di modulo.
Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.
Colpo d’ariete: l’urto violento provocato in una con- duttura dall’immissione d’acqua o dalla sua interruzione.
Contraente: persona giuridica che stipula l’Assicu- razione.
Cose assicurate: le Cose individuate all’interno dell’Articolo “Cosa assicuriamo”.
Costo commerciale: valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri Fiscali e i diritti dogana- li, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valuta- zione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest’ultimo.
Costo Industriale: prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Si- nistro e degli Oneri Fiscali. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mer- cato, si applicherà quest’ultimo.
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in pic- cola quantità:
• a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
• per azione meccanica o termica esplodono;
• e comunque gli esplosivi indicati nell’articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o in- tegrazioni.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta tempe- ratura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fis- sa, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.
Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Impresa: CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Glossario - Ed. 06/2020 - BU2514/08
Incendio: combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili: le sostanze ed i prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifesta- zione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperien- ze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo: somma dovuta dall’Impresa all’Assicu- rato in caso di Sinistro, dopo l’applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili Esplodenti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoli- che di gradazione non superiore a 35 gradi centesi- mali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi non esplosivi con punto di infiamma- bilità inferiore a 55° C;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili ge- neranti ossigeno;
• sostanze e prodotti che a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spon- taneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle nor- me di cui al D.M. 17-12-1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.
Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Intermediario: UniCredit S.p.A.
Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mez- zo cristallo, vetro ed altri materiali traslucidi (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incernierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all’esterno che all’interno del fabbricato, stabil- mente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, ban- chi, mensole e simili.
Limite di Indennizzo: l’importo, entro la Somma As- sicurata, che rappresenta il massimo esborso dell’Im- presa in relazione alla singola garanzia prestata.
Macchine Mordenti: macchine operatrici i cui re- sidui di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatu- ra o polvere.
Merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o mi- croporosa, materie plastiche espanse o alveolari, im-
Glossario
5
ballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli rac- chiusi nella confezione delle merci). Non si conside- rano merci speciali quelle entrate a far parte del pro- dotto finito.
Polizza: Il documento sottoscritto dal Contraente che prova l’Assicurazione.
Premio: somma dovuta dal Contraente all’Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Prestatori di lavoro: le persone fisiche che svol- gono l’Attività dichiarata a favore dell’Assicurato sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.
Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.
Primo rischio assoluto: forma di Assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
Regola proporzionale: criterio secondo il quale l’Impresa riduce proporzionalmente l’Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicura- te dichiarato nella presente Assicurazione sia inferio- re a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell’art. 1907 del codice civile.
Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Scheda di Polizza: documento riepilogativo del contratto di Assicurazione quadro, sottoscritta dal Contraente.
Scheda di Preventivo: documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione.
Scheda tecnica di modulo: documento riepilo- gativo delle specifiche garanzie sottoscritte.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per ec- cesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d’ariete non sono considerati Scoppio.
Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, per- siane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, Tetti o soffitti.
Ed. 06/2020 - BU2514/08 - Glossario
Glossario
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Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Solaio: complesso degli elementi che costitui- scono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffitta- ture.
Somma Assicurata: l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa in relazione alle garanzie prestate.
Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singo- la) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione, o una parte im- portante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guer- ra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tu- multi popolari o come atto vandalico.
Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiran- ti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, e tutti gli elementi atti alla rac- colta e allo smaltimento dell’acqua piovana.
Ubicazione: insediamento specificato nella Sche- da di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo in cui si trovano le Cose assicurate. Sono comprese le per- tinenze entro i 200 metri in linea d’aria dal corpo di fabbricato principale.
Valore a nuovo: la spesa necessaria per rimpiaz- zare le Cose assicurate con altre nuove eguali oppu- re equivalenti per uso e rendimento economico, com- prese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore allo stato d’uso: il Valore a nuovo al mo- mento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabi- lito in relazione al grado di vetustà, allo stato di con- servazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manu- tenzione e ogni altra circostanza concomitante.
Valore intero: forma di Assicurazione che preve- de, in caso di Sinistro, l’applicazione della Regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA Le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.
AVVERTENZA Il Glossario costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicura- zione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile da parte del Contraente)
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga- mento. Il suddetto Premio viene corrisposto con pe- riodicità mensile, mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente ed è dovuto per l’intera annualità.
In caso di mancato pagamento di una singola mensili- tà, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l’Assicurazione conti- nua a produrre i propri effetti.
Diversamente l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato paga- mento di due mensilità consecutive.
L’Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l’addeb- bito sul conto corrente UniCredit del Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la par- te del Premio residuo a completamento dell’annualità. Nel caso di chiusura del rapporto di conto corrente, l’Assicurazione si chiude con effetto alla scadenza della mensilità successiva alla richiesta di chiusura.
Art. 1bis Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale da parte del Contraente)
L’ Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indi- cato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effet- to dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi annuali successivi, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle suc-
cessive scadenze. I premi dovranno essere pagati mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente e sono dovuti per l’intera an- nualità.
Nel caso di chiusura del rapporto di conto corren- te, l’Assicurazione si chiude con effetto immediato con conseguente rimborso del rateo di premio non goduto.
Art. 2 Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di recedere dall’Assicu- razione, entro 14 giorni dalla conclusione della Po- lizza Quadro, e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta, qualora l’Assicurazione sia già decorsa, ovvero al lordo dell’imposta nel caso in cui la polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti. Il Contraente, per
esercitare tale diritto, dovrà, entro il suddetto ter- mine, compilare e sottoscrivere l’apposito modulo, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione. Per la determinazione del Premio pagato e non goduto da rimborsare si considera la data della comuni- cazione all’Intermediario.
Ed. 06/2020 - BU2514/08 - Condizioni di Assicurazione
Condizioni di Assicurazione
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Nel caso in cui il Sinistro si verifichi successiva- mente all’esercizio del diritto di ripensamento,
l’Impresa non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.
Art. 3 Durata e proroga dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 dell’ultimo giorno previsto dalla durata indi- cata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecni- ca di modulo.
In mancanza di disdetta, dell’intera Polizza quadro o del singolo/i modulo/i sottoscritti, da parte del Contraente, esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata
sottoscritta l’Assicurazione. almeno 15 giorni pri- ma della scadenza, la durata della Assicurazione è rinnovata per un anno e così successivamente. L’Impresa ha diritto di esercitare la disdetta, dell’in- tera polizza quadro o del singolo/i modulo/i sotto- scritti dal Contraente, entro 15 giorni dalla scaden- za annuale dell’intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i.
Art. 4 Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione
Nel caso di variazione o aggiunta di singolo/i modulo/i, o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di sostituzione, disponibile presso la Filiale dell’Interme-
diario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione. Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono esse- re provate per iscritto e risultare da apposito atto fir- mato dall’Impresa e dal Contraente.
Art. 5 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio, non noti o non accettati
dall’Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art. 6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Impresa è tenu- ta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successivi
alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influi- scano sulla valutazione del rischio, possono compor-
tare la perdita totale o parziale del diritto all’Indenniz- zo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art. 8 Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare all’Impresa l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da al-
tro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico, quali garanzie accessorie ad altri servizi.
Art. 9 Recesso in caso di Sinistro
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile da parte del Contraente)
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termi- ni contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa ha diritto di recedere dalla presente Assicu- razione con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha ef- fetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo ri- entri nella categoria dei consumatori ai sensi dell’art.
3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed in- tegrazioni.
Il Contraente o l’Assicurato può darne comunicazione all’Impresa mediante lettera raccomandata.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsi- voglia altro atto dell’Impresa, non può essere in- terpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presen- te articolo.
Art. 9bis Recesso in caso di Sinistro
(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento annuale da parte del Contraente)
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° gior-
Condizioni di Assicurazione - Ed. 06/2020 - BU2514/08
no dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa ha diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni.
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs. 206/2005.
In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del
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Premio annuale, al netto delle imposte, relativa al pe- riodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivo- glia altro atto dell’Impresa, non può essere interpreta- to come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 10 Interruzione dell’Assicurazione per cessato rischio
Nel caso di interruzione dell’Assicurazione per ces- sato rischio, il Contraente dovrà compilare e sotto- scrivere l’apposito modulo di interruzione per cessato rischio, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione.
CreditRas Assicurazioni si riserva la facoltà di verifi- care le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della documentazione che prova il cessato rischio, ai sensi dell’art. 1896 del codice civile.
Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio con- seguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali bene- fici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l’assi- curatore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restri-
zione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative x xxxx- lamentari dell’Unione Europea, dell’Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale appli- cabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 13 Cosa assicuriamo
È assicurato, anche se di proprietà di terzi, il Conte- nuto dell’azienda posto nella Ubicazione indicata nel- la Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modu- lo, relativamente a:
• Macchinario;
• Merci;
• Cose particolari;
• Valori e Preziosi;
• Cose pregiate.
Per Macchinario si intende:
• macchine, impianti, attrezzi, utensili comprese tut- te le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elet- troniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
• impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascenso- ri, montacarichi, scale mobili), di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.;
• impianti e attrezzature di imballaggio;
• attrezzatura, arredamento, mobilio, mezzi di cu- stodia, apparecchi mobili di illuminazione, riscal- damento, condizionamento; materiale d’ufficio e tutto quanto serve per l’esercizio dell’Attività di-
chiarata;
• serbatoi, cisterne, silos e relative tubazioni;
• distributori automatici di Merci, cibi e bevande po- sti all’interno dei locali. A tale riguardo, sono com- presi anche quelli posti all’interno del fabbricato la cui distribuzione di Merci, cibi e bevande avviene all’esterno;
• tende esterne frangisole ed insegne installate sull’edificio o nell’area esterna ad uso esclusivo dell’Attività dichiarata;
• sistemi di elaborazione dati, computer e relative unità periferiche, macchine da ufficio, audio-fono- visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, Apparecchiature elettroniche in genere;
• gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, si- stemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà purché non già assicurati con al- tra Assicurazione;
• indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti per- sonali degli Addetti e dei clienti esclusi Valori e Preziosi;
• dotazioni varie e quanto in genere di appartenen- za ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali an- che per attività ricreative, servizi generali, deposi-
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ti, xxxxxxxxx e quant’altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell’Attività dichiarata.
Sono compresi nei limiti indicati all’Articolo “Circo-
stanze non influenti”:
• gazebo e tettoie esterne amovibili;
• strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pa- reti esterne in teli fissi o mobili.
Per Merci si intende:
• merci proprie dell’Attività dichiarata;
• materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti;
• scorte e materiali di consumo;
• imballaggi e supporti;
• stampati e materiale pubblicitario;
• lubrificanti, carburanti e combustibili;
• scarti e residui di lavorazione.
sono comprese, fino alla concorrenza di quanto indi- cato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, le Merci diverse da quelle proprie dell’Attività dichiarata. Entro predetti limiti non è operante l’even- tuale esclusione prevista nella descrizione dell’Attivi- tà dichiarata.
Per Cose particolari si intende:
• Archivi: archivi in genere, documenti, licenze, re- gistri, disegni, stampati, films e microfilms, pellico- le e fotocolor;
• Supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercam- biabile utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
• Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per inci- sioni e simili.
Tali Cose, si intendono assicurate con i Limiti di Inden- nizzo indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Per Valori si intende:
• carte valori, denaro, titoli di credito in genere (os- sia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i li- bretti di risparmio e simili);
• buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
• valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro docu- mento o carta rappresentante un valore.
Per Preziosi si intende:
• gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle natura- li o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavo- rati o grezzi, collezioni e raccolte di oggetti pre- ziosi.
Valori e Preziosi sono assicurati con il Limite di Inden- nizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Per Cose pregiate si intende:
• quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d’arte (esclusi i Preziosi);
• Collezioni e/o raccolte scientifiche, d’antichità, nu- mismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
• pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi. Tali Cose, si intendono assicurate con i Limiti di Inden- nizzo indicati nella Scheda di Polizza e nella Sche- da tecnica di modulo.
L’Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità opera- tive con cui viene svolta l’Attività dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. Il Contraente e/o Assicurato hanno l’obbligo di forni- re all’Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed infor- mazioni.
Art. 14 Disposizioni particolari
Fermo quanto stabilito all’Articolo “Gli eventi assicu- rati” ed alla Sezione Operatività, sono garantiti entro gli eventuali limiti riportati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo:
• Macchinario e Merci posti all’aperto all’interno dell’area aziendale od in spazi ove si svolge l’Atti- vità dichiarata ed adiacenti ai locali della Ubica- zione indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo;
• Macchinario, Merci e Cose particolari posti sottotet- to a fabbricati in ubicazioni diverse da quelle dichia-
rate nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, purché non all’aperto. Tali ubicazioni de- vono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana. Ciò premesso, in caso di Sinistro, il valore di dette Cose non verrà utilizzato per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell’applicazione della re- gola proporzionale stabilita all’Articolo “Assicurazio- ne parziale, deroga alla proporzionale”;
• Infiammabili, Merci speciali, Esplodenti. Tali cose, se non si tratta di Merci, sono assicurate con i limi- ti indicati all’Articolo “Circostanze non influenti”.
Art. 15 Cosa non assicuriamo
Alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere a meno che costituiscano Merci proprie dell’Attività
dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tec- nica di modulo;
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• Macchinario in godimento all’Assicurato in virtù di un contratto di leasing e/o di noleggio;
• aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), a meno che tali Cose siano oggetto di attività di noleggio, gestione di autorimesse, autotrasporto, riparazio-
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ne e/o commercio degli stessi in funzione dell’Atti- vità dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo;
• Apparecchiature elettroniche se assicurate con altra Assicurazione;
• Merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se as- sicurate con altra Assicurazione.
Art. 16 Gli eventi assicurati
L’Assicurazione vale, fatto salvo quanto espressa- mente escluso dall’Articolo “Le esclusioni dell’Assicu- razione”, per i danni materiali e diretti alle Cose assi- curate causati da:
Incendio;
• Fulmine;
• Esplosione e Xxxxxxx non causati da ordigni esplosivi;
• Implosione;
• caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordi- gni esplosivi;
• caduta di meteoriti ed altri corpi celesti;
• onda sonica;
• caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
• fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facen ti parte delle Cose assicurate, purché detti impian- ti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
• urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all’Assicurato, in tran- sito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d’acqua.
L’Impresa indennizza inoltre i danni causati da:
• sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia
elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, purché conseguen- ti agli eventi, previsti nel presente Articolo e per i quali è prestata l’Assicurazione, che abbiano col- pito le Cose assicurate oppure cose poste nell’am- bito di 50 metri da esse.
Sono compresi i guasti causati per ordine dell’Autori- tà e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso.
L’Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Assicurazione, rimborsa:
• le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi delle Cose assicurate poste nei locali indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, nel caso in cui la rimo- zione sia indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali. Nell’ambito delle stesse spese si consi- derano comprese anche le spese di demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro;
• gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite del- le tariffe stabilite dagli ordini professionali di cate- goria;
Tali oneri e spese sono rimborsati a Primo rischio as- soluto, fino a concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 17 Le esclusioni dell’Assicurazione
A) L’Assicurazione non vale per i danni:
a1) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
a2) verificatisi in conseguenza di tumulti popola ri, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sa- botaggio, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, se- questri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
a3) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelera- zione artificiale di particelle atomiche;
qualora il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi.
a4) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
a5) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, non- ché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
a6) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabi- lità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
a7) di furto o rapina tentati o consumati alle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l’Assicurazione e i guasti causati dai ladri;
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a8) di ammanco, smarrimento, saccheggio, estor- sione, malversazione, scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita ri- scontrata in sede di inventario;
a9) infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell’Assicurato, dei Prestatori di lavoro degli stessi e di persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
a10) causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allaga- menti, eventi atmosferici, maremoto, ma- reggiate, penetrazioni di acqua marina;
a11) variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, va- langhe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
a12) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificata una Esplosione, uno Scoppio o un’Implosione determinato da usura, cor- rosione o difetti di materiale;
a13) di fenomeno elettrico ad apparecchiature, macchine ed impianti elettrici ed elettroni- ci, apparecchi e circuiti compresi, da qua- lunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è presta- ta l’Assicurazione;
a14) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, man- canza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di la- voro o qualsiasi danno che non riguardi la mate- rialità delle Cose assicurate.
Sono inoltre esclusi i danni:
B) di rischio informatico intendendosi per tale:
b1) la perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
b2) l’indisponibilità di dati e malfunzionamento di
hardware e software e circuiti integrati;
b3) l’interruzione di esercizio conseguente diretta- mente ai danni di cui ai precedenti punti b1) e b2);
C) causati da modifica o alterazione ai programmi do- vuti a:
c1) uso di internet o intranet;
c2) trasmissione elettronica dei dati o altre infor- mazioni;
c3) computer virus o software simili;
c4) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet; c5) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento
di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet; e, per i danni di cui ai pre- cedenti punti b2) e b3), dovuti a:
c6) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale; c7) violazione del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, sempreché tali danni non sia- no conseguenza di un danno materiale e di- retto coperto dalla presente Assicurazione. Nel caso che, in conseguenza dei danni di cui ai punti b1) e b2), derivi altro danno in- dennizzabile, l’Impresa indennizzerà solo tale parte di danno.
D) Sono altresì esclusi i danni:
d1) subiti dalle Merci e causati da o dovuti a man- cata od anormale refrigerazione, raffredda- mento, surgelamento, congelamento, riscal- damento e climatizzazione in genere, manca- ta od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci, mancato od anormale mantenimento dell’at- mosfera controllata, fuoriuscita del fluido fri- gorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione.
GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI
Oltre a quanto previsto nei precedenti Articoli, sono altresì operanti le seguenti garanzie aggiuntive opzionali,
sempreché siano state richiamate nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e sia stato corrispo- sto il relativo Premio, con le somme assicurate, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti ivi indicati.
Art. 18 Onorari dei periti
Ad integrazione di quanto previsto dall’Articolo “Gli eventi assicurati”, sono rimborsati gli onorari del peri- to scelto e nominato conformemente al disposto dell’Articolo “Procedura per la valutazione del dan-
no”, nonché la eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito di no- mina del terzo perito.
L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 19 Eventi atmosferici e atti vandalici
Ad integrazione di quanto previsto dall’Articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’ar- ticolo “Le esclusioni della Assicurazione”, sono operanti anche le garanzie disciplinate nei succes- sivi articoli “Eventi socio-politici, atti vandalici e
dolosi, terrorismo”, “Eventi atmosferici”, “Sovrac- carico neve”.
In ogni momento l’Impresa ha diritto di recedere dalla garanzia Eventi atmosferici e atti vandalici con preav-
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viso di 15 giorni, mediante l’invio di lettera racco- mandata. Il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 15 giorni.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso inviata dall’Impresa, il Contraente ha la facol- tà, fermo il preavviso di 15 giorni, di recedere a sua volta dall’Assicurazione, inviando lettera raccoman- data. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio succes- siva al termine dei 15 giorni.
Art. 19.1 Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo
Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e som- mosse, Terrorismo.
Ferme tutte le esclusioni previste dall’Articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, l’Impresa non risponde dei danni:
• derivanti da interruzione di processi di lavorazio- ne, da mancata od anormale produzione o distri- buzione di energia;
• cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati;
• verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasio- ne di serrate;
• di imbrattamento;
• causati da alterazione od omissione di controlli o manovre;
• subiti dalle cose all’aperto;
• di inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale nucleare/chimico/biologico utilizzato per compiere tali atti;
• di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate;
• derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti con- seguente alla sospensione del lavoro.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate in conseguenza della occupa- zione non militare della Ubicazione assicurata, gli stessi sono indennizzabili qualora l’occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se cau- sati da Incendio, Esplosione e Xxxxxxx non a mezzo di ordigni esplosivi.
Art. 19.2 Eventi atmosferici Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da eventi atmosferici quali ura-
gano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento
e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, quando detti eventi atmosferici siano
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caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non.
Sono inoltre compresi i danni di bagnamento verifica- tisi all’interno dei locali, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Ser- ramenti dalla violenza degli eventi sopra citati.
Sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosfe- rici sopra citati, sono inoltre compresi i danni conse- guenti a:
• Rigurgito delle fognature;
• trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali causato da incapacità degli elementi stessi di smaltire l’acqua piovana caduta in eccesso rispet- to alla loro portata massima oppure causato da occlusioni determinate esclusivamente da grandi- ne, neve e ghiaccio.
Ferme tutte le esclusioni previste dall’Articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, l’Impresa non risponde dei danni:
a) causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali od artificiali o da qualsiasi scorri- mento di acqua piovana esterno;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi, rottura di impianti al servizio del fabbricato e/o del Macchinario;
• carenza di manutenzione;
• gelo, sovraccarico di neve umidità, stillicidio, tra- sudamento, infiltrazione; sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
b) subiti da:
• Contenuto posto sottotetto a fabbricati o tettoie aper- ti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro);
• Contenuto posto sottotetto a strutture pressostati- che, tensostrutture, tendostrutture, gazebo, ba- racche e/o costruzioni in legno o plastica, struttu- re con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, tende esterne frangisole;
• recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, an- tenne, pannelli solari, pannelli termici e fotovoltaici e consimili installazioni esterne a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto e/o delle pareti;
• tettoie e pensiline;
• Cose assicurate per effetto del sovraccarico neve;
• Contenuto all’aperto salvo gli impianti fissi e ser- batoi considerati immobili per natura e destinazio- ne; manufatti in fibro-cemento o cemento-amianto per solo effetto di grandine.
Art. 19.3 Sovraccarico neve Sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da sovraccarico neve che abbia
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provocato un crollo totale o parziale esclusivamente delle strutture portanti del fabbricato, ad esclusione di tettoie e pensiline, nonché del manto di copertura qualora non vi sia crollo totale o parziale delle struttu- re portanti del Tetto.
Sono esclusi i danni subiti dalle Cose assicurate con- tenute all’interno di:
• strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e so-
vraccarichi vigenti all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento;
• fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia;
• strutture pressostatiche, tensostrutture, tendo- strutture, gazebo, baracche e/o costruzioni in le- gno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili.
Art. 20 Beni posti all’aperto
Ad integrazione ed a parziale deroga di quanto previ- sto dall’Articolo “Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi, terrorismo” e dall’articolo “Eventi atmosferici”, sono compresi fino alla concorrenza del Limite di In- dennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo i danni materiali diretta- mente causati al Macchinario e/o alle Merci posti all’aperto o in fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino con- seguenti o non a Sinistro), verificatisi per effetto di:
• eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d’aria, vento e cose da esso tra- sportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose assicurate e non;
• atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici quali tu- multi popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo.
Tali Cose assicurate devono trovarsi nell’ambito dell’Ubicazione del rischio in un’area recintata di esclusiva pertinenza dell’attività, provvista di illumina- zione notturna. Il perimetro della Ubicazione dovrà essere recintato come di seguito descritto:
a) inferriate di altezza non inferiore a 1,50 metri sal- damente ancorate al suolo; oppure:
b) muretti in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 centimetri con recinzione metallica salda- mente ancorata di altezza complessiva non infe- riore a 1,50 metri.
L’altezza della recinzione deve essere computata dal piano del sito.
Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e/o porte di metallo, lega metallica o legno pieno, chiuse con serrature antisfondamento e antistrappo, movi- menti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratu- ra. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse Luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’introdu- zione di persone dall’esterno, senza effrazione delle strutture.
In assenza delle caratteristiche sopra indicate, in caso di Sinistro la garanzia non è operante.
Sono in ogni caso esclusi indumenti di lavoro, acces- sori, beni ed effetti personali degli Addetti e dei clienti, cose in genere che per natura e destinazione non sono state concepite per stare all’aperto.
L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 21 Bagnamento (compresa rottura originata da gelo)
Ad integrazione di quanto previsto dall’Articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’Articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicu- rate da fuoriuscita di liquidi dovuta a rottura acciden- tale di impianti al servizio del fabbricato e/o del Mac- chinario, anche se causata da gelo.
In caso di gelo sono esclusi i danni causati dalla rottu- ra degli impianti suddetti se:
• installati all’aperto, anche interrati, ed anche se protetti da apposite coibentazioni;
• l’attività assicurata risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedente- mente al Sinistro.
Sono inoltre esclusi i danni:
• causati dalla rottura di impianti automatici di estin- zione;
• provocati da trabocco di acqua piovana da gron- daie e pluviali e da rigurgito delle fognature;
• alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimen- sione e/o peso, possono essere riposte su scaffa- lature, ripiani e/o pallets;
• subiti dal Contenuto posto all’aperto o in fabbrica- ti aperti da uno o più lati, sotto tettoie e/o pensiline, nonché quelli causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di liquidi.
Sono escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.
Art. 22 Danni da fenomeno elettrico (versione base)
Ad integrazione di quanto previsto all’Articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’Articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, sono compresi i
danni materiali direttamente causati alle Cose assicu- rate da sovratensioni provocate da:
• azione diretta del Fulmine;
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• azione indiretta del Fulmine, intendendosi per tali i fenomeni di natura capacitiva e/o induttiva asso- ciati alla scarica del Fulmine;
• derivanti da manovre e/o interventi sugli impianti di generazione, di trasformazione o sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica da parte dell’ente erogatore.
Sono esclusi i danni:
• derivanti da usura e dall’inosservanza delle pre-
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scrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione;
• dei quali deve rispondere, per legge o per contrat- to, il costruttore o fornitore;
• verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
• a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 23 Danni da fenomeno elettrico (versione estesa)
Ad integrazione di quanto previsto dall’Articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’Articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicu- rate da correnti, scariche, sovratensioni ed altri feno- meni elettrici.
Sono esclusi i danni:
• derivanti da usura e dall’inosservanza delle pre- scrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione;
• dei quali deve rispondere, per legge o per contrat- to, il costruttore o fornitore;
• verificatisi in occasione di montaggio o smontag- gio, non connessi a lavori di manutenzione o revi- sione;
• a tubi e valvole elettronici, lampade ed altre fonti di luce. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 24 Protezione aggiuntiva per apparecchiature elettroniche
Ad integrazione di quanto previsto dall’Articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Apparec- chiature elettroniche di pertinenza dell’Attività dichia- rata, verificatisi per effetto di:
imperizia, negligenza, errata manipolazione; urto, ca- duta e rovesciamento di liquidi in genere;
Sono escluse dalla garanzia le Apparecchiature ad impiego mobile. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 25 Dispersione liquidi
Ad integrazione di quanto previsto dall’Articolo “Gli eventi assicurati” sono comprese le spese per il rim- piazzo di liquidi, in quanto parte delle Merci, contenu- ti in appositi contenitori a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.
Sono esclusi i danni:
• derivanti o conseguenti ad imperizia x/x xxxxxxxx- xx, xxxxxx apertura o chiusura di valvole e/o rubi-
netti anche se conseguenti a guasto;
• dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
• di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; di fuoriuscita di materiale fuso;
• causati ad altre Cose assicurate per effetto della dispersione del liquido;
Sono inoltre escluse le spese sostenute per la ricer ca della rottura e la sua riparazione. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 26 Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi senza sistemi di controllo
Ad integrazione di quanto previsto dall’Articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’Articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Merci in refri- gerazione determinati da:
• mancato od anormale mantenimento della tempe- ratura; fuoriuscita del fluido frigorigeno;
purché conseguenti:
• a danno indennizzabile, ai sensi della presente Assicurazione;
• a guasti o rotture nell’impianto frigorifero, nonché dei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzio- ne o distribuzione dell’energia elettrica diretta- mente pertinenti all’impianto stesso.
• L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 27 Danni alle merci conservate in impianti frigoriferi con sistemi di controllo
Ad integrazione di quanto previsto dall’Articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’Articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, sono compresi i danni materiali direttamente causati alle Merci in refri-
gerazione conservate in celle frigorifere con sistema di controllo determinati da:
• mancato od anormale mantenimento della tempe- ratura; fuoriuscita del fluido frigorigeno;
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purché conseguenti:
• a danno indennizzabile, ai sensi della presente Assicurazione;
• a guasti o rotture nell’impianto frigorifero o dei re- lativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzio- ne o distribuzione dell’energia elettrica diretta- mente pertinenti all’impianto stesso.
La garanzia ha effetto a condizione che siano rispetta- te tutte le seguenti disposizioni:
• esistano sistemi di controllo come dichiarato dal Contraente e/o Assicurato in sede di stipulazione dell’Assicurazione;
• tali sistemi siano attivi e consentano di segnalare all’Assicurato il mancato o anormale mantenimen- to della temperatura con intervalli che non superi- no le 6 ore;
• il mancato od anormale mantenimento della tem- peratura abbia avuto durata continuativa non mi- nore di 12 ore;
• l’Assicurato ne dia avviso all’Impresa con il mezzo ritenuto più idoneo, entro e non oltre le 6 ore dal malfunzionamento. L’Assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 28 Indennità per interruzione di attività
Ad integrazione di quanto previsto dall’Articolo “Gli eventi assicurati” ed a parziale deroga dell’Articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione” si precisa quanto segue.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle ga- ranzie prestate nell’ambito dell’Articolo “Gli eventi assicurati” e, qualora previste, le seguenti garanzie:
• Articolo “Eventi atmosferici e atti vandalici”;
• Articolo “Bagnamento”,
l’Impresa corrisponde un importo giornaliero a tito- lo di indennità per interruzione totale o parziale dell’Attività dichiarata, per il numero dei giorni indi- cati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
La garanzia s’intende operante anche nel caso in cui il Sinistro riconducibile alle summenzionate garanzie indennizzabili, abbia un importo inferiore alla Franchi- gia della garanzia stessa (qualora prevista), purché lo stesso determini una effettiva interruzione totale o parziale dell’attività.
L’indennità corrisposta si intende comprensiva delle spese straordinarie documentate, purché necessa- riamente e ragionevolmente sostenute per la ripresa dell’attività stessa, comprese quelle sostenute al solo scopo di evitare o ridurre la perdita, nel limite però del risparmio ottenuto sulla perdita che sarebbe stata al- trimenti indennizzabile in base alle condizioni previste dalla garanzia. Non sono considerati giorni di interru- zione dell’attività quelli durante i quali l’attività stessa sarebbe stata in ogni modo sospesa anche se il Sini- stro non si fosse verificato. La presente garanzia non sarà più operante in caso di fallimento o di ammissio- ne dell’Assicurato alle altre procedure concorsuali.
OPERATIVITÀ
L’Impresa non indennizza le maggiori spese conse- guenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Auto- xxxx;
• difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiaz- zo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all’Atti- vità dichiarata e imputabili ad eventi eccezio- nali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che im- pediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
• miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
• cessazione definitiva dell’Attività dichiarata dovu- ta o meno al verificarsi del Sinistro.
La garanzia è operante alle stesse condizioni e con le medesime modalità anche a seguito di Sinistro inden- nizzabile a termini dell’Assicurazione Danni ai locali, se acquistata.
La garanzia decorre dal quarto giorno dalla data di accadimento del Sinistro, se lo stesso è denunciato entro tre giorni dall’avvenimento, oppure dal quarto giorno dalla data in cui l’Impresa ne è venuta a cono- scenza in caso di denuncia tardiva.
La limitazione temporale sopra indicata non si appli- ca alla quota di indennità relativa alle spese straordi- narie. Per la determinazione della diaria, occorrerà fare riferimento all’Articolo “Determinazione della in- dennità per interruzione di attività”.
Art. 29 La validità territoriale
L’Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana.
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Art. 30 Destinazione dei locali
L’Assicurazione è prestata a condizione che i locali del fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all’Attività dichiarata.
Art. 31 Colpa grave e dolo
La garanzia è operante anche per i danni causati da:
• colpa, anche grave, del Contraente, dell’Assicura- to, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle perso-
ne del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• dolo delle persone delle quali l’Assicurato o il Con- traente deve rispondere a norma di legge.
Art. 32 Caratteristiche del rischio
Le garanzie prestate sono operanti purché l’Attività dichiarata sia svolta sottotetto a locali di fabbricati re- alizzati con:
• strutture portanti verticali in materiali Incombusti- bili;
• pareti esterne in materiali Incombustibili;
• manto di copertura del Tetto in materiali Incombu- stibili o in tegole bituminose;
• strutture portanti del Tetto in materiali anche com- bustibili;
• Solai in materiali anche combustibili.
Le pareti esterne possono comunque:
• essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i mate- riali combustibili sono costituiti da materie plasti- che non espanse né alveolari;
• impiegare materiali combustibili per impermeabi- lizzazione, coibentazione o rivestimento se appli- cati all’esterno delle pareti esterne e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.
Il manto di copertura del Tetto può impiegare materia- li combustibili per impermeabilizzazione, coibenta- zione o rivestimento se applicati all’esterno del manto di copertura e se aderenti a strutture continue in late- rizio, cemento armato o calcestruzzo.
Il manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili:
• per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del Tetto:
• sono costituite in materiali Incombustibili;
• sono costituite in materiali combustibili ma esistono Solai che sono tutti costituiti in materiali Incombustibili;
oppure
• fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
oppure
• fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.
È consentito non considerare le caratteristiche co- struttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dal fabbricato stesso e delle even- tuali pertinenze. Ai fini della determinazione delle ca- ratteristiche costruttive del fabbricato, il legno lamel- lare utilizzato in edilizia è considerato materiale in- combustibile.
Inoltre, quando le attività assicurate contemplano la lavorazione del legno, almeno la metà delle Macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore ri- sulti superiore a 1,00 kW - dovranno essere collegate ad impianto di aspirazione che preveda la raccolta dei residui in sili esterni incombustibili.
Art. 33 Circostanze non influenti
È tollerata, e quindi può anche non essere espressa- mente dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo:
• l’esistenza di non oltre 500 Kg. di Infiammabili, in- tendendosi ininfluenti agli effetti della tolleranza i carburanti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati;
• l’esistenza di non oltre 500 Kg. di Merci speciali che si intendono automaticamente inclusi nella voce Merci, non considerando Merci speciali quel- le entrate a far parte del prodotto finito;
• l’esistenza di manufatti di cui al n. 5 lettera E) del Decreto Ministeriale del 19/09/2002 n. 272 e successive modifiche ed integrazioni e i giocat- toli pirici in libera vendita per quantitativi non
superiori ai 10 Kg, purché contenuti nelle loro confezioni originali;
• l’esistenza di non oltre 1 Kg di Esplodenti;
• l’esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie, purché la loro superficie complessiva sia inferiore al 25% di quella totale coperta;
è ammesso, inoltre, lo svolgimento di:
• operazioni di misurazione, pesatura, sollevamen- to, trasporto, confezionamento e imballaggio, cer- nita, calibratura e pulitura; manutenzione e ripara- zione delle attrezzature e degli impianti; conser- vazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Merci.
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Relativamente alle caratteristiche costruttive di ogni singo- lo locale del fabbricato o struttura, non hanno influenza:
• gazebo, tettoie e pensiline esterne amovibili, strut- ture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pare- ti esterne in teli fissi o mobili;
purché, presi singolarmente, non superino 1/4 della superficie coperta dai locali dove si svolge l’Attività dichiarata.
Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all’Articolo “Dichiarazioni inesatte od omissioni” ed all’Articolo “Determinazione del danno”.
Art. 34 Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il ri- schio, così come le inesatte od incomplete dichiara- zioni rese all’atto della stipula della presente Assicu- razione, non comporteranno decadenza del diritto all’Indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché
tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave. L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la cir- costanza si è verificata.
Art. 35 Operatività delle garanzie in fase di trasloco
Nel caso l’azienda in cui viene svolta l’Attività dichia- rata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indi- xxxxx per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione
della predetta attività sia conforme al disposto di cui ai precedenti:
• Articolo “La validità territoriale”
• Articolo “Caratteristiche del rischio”
• Articolo “Circostanze non influenti”
Art. 36 Criteri per la determinazione delle somme assicurate
Le Cose assicurate, se non diversamente specificato, sono assicurate a Valore intero. Per quelle di seguito elencate, la somma assicurata deve corrispondere:
• il Macchinario al Valore a nuovo;
• le Merci al Costo commerciale per le attività com- merciali, al Costo industriale per le attività che pre-
vedano lavorazioni e trasformazioni delle Merci;
• le Cose particolari al Valore allo stato d’uso;
• i Valori al loro valore nominale;
• i Preziosi al loro valore di mercato;
• le Cose pregiate al Valore allo stato d’uso.
Art. 37 Indicizzazione
Premesso che con l’espressione:
• “indice” si intende l’indice mensile nazionale dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed im- piegati” pubblicato dall’ISTAT;
• “indice di riferimento annuale” si intende l’indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;
alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Pre- mio stesso, le Somme/Massimali assicurati ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) previsti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di mo- dulo vengono adeguati in conformità al rapporto tra l’indice di riferimento annuale e quello immediata- mente precedente.
Resta inteso che il Premio, le somme assicurate ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale)
IN CASO DI SINISTRO
così determinati non potranno essere inferiori ai valori del Premio, delle somme assicurate e dei li- miti di Indennizzo (non espressi in percentuale) indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo al momento della stipula della presente Assicurazione.
Sono esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/ Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di mo- dulo.
Qualora l’indice ISTAT non fosse più disponibile, l’Impresa si riserva di adottare un indice equipol- lente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indi- cate.
Art. 38 Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il dan- no; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del codice civile;
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b) contattare immediatamente il servizio telefoni- co al numero verde 000.00.00.00. L’operatore procederà all’identificazione dell’assicurato al quale fornirà immediatamente il numero di sini- stro e le informazioni per l’inoltro all’ufficio competente della documentazione necessaria all’istruzione della pratica.
c) per xxxxxxxx conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio ed eventi socio-politici effettuare, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altri- menti conoscenza, formale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Impresa.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere
a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
• conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del
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danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stes- sa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
• mettere a disposizione dell’Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documenta- zione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposi- zione dell’Impresa la documentazione contabi- le di magazzino e, per le sole aziende manifat- turiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
• denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).
Art. 39 Assicurazione presso diversi assicuratori
Nel caso in cui esistano altre Assicurazioni per lo stes- so rischio il Contraente o l’Assicurato, in caso di Sini- stro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indican- do a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato può chiedere l’intero In-
dennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l’Inden- nizzo corrisposto.
In caso di richiesta all’Impresa, essa corrisponderà l’Indennizzo a termini della presente Assicurazione, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.
Art. 40 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di ri- solvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a mag- gioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coa- diuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Nel caso in cui sia stata richiamata la garanzia opzio- nale presente all’Articolo “Onorari dei periti”, l’Impresa sostiene le spese per gli onorari del perito nominato dal Contraente, o persona da lui designata, con appo- sito atto unico più la quota parte delle spese sostenute per il terzo perito, fino alla concorrenza di quanto indi- ca to nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 41 Mandato dei periti
I periti devono:
a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle di- chiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostan- ze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicura- to ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Articolo “Obblighi”;
c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stima- re, secondo i criteri di valutazione di cui all’Articolo
“Criteri per la determinazione delle somme assicu- rate”, il valore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all’Articolo “Determinazione del danno”.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime detta- gliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti
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c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, im- pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o ecce- zione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si ri- fiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attesta- to dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
L’Impresa si riserva il diritto di fare trasportare le Cose assicurate e danneggiate presso laboratori di fiducia specializzati, al fine del migliore espletamento delle operazioni peritali.
Trattamento dei dati personali in occasione delle atti- vità di perizia su supporti informatici
La perizia sui supporti informatici è effettuata alle condizioni precisate nella presente Assicurazio- ne, fermo restando che l’Impresa non svolge nes- suna attività di trattamento dei dati eventualmente presenti nei supporti. Rispetto a tali dati l’Assicu- rato agisce quale titolare del trattamento ed è quindi suo onere adottare le cautele necessarie per il corretto trattamento di tali dati, definendo con il perito le misure di sicurezza da adottare per il corretto trattamento dei dati stessi, rispetto al quale l’Impresa resta del tutto estranea.
Art. 42 Determinazione del danno
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Assicurazione, l’ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all’atto del Sinistro con i criteri di seguito riportati.
Si premette che per le Merci, i veicoli, gli oggetti d’arte e di antiquariato, i Preziosi, i Valori, le Collezioni, gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e l’Assi- curazione è prestata in base al Valore allo stato d’uso. Per le Collezioni, inoltre, l’Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristi- no di quelli solo danneggiati, escluso qualsiasi conse- guente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti.
Macchinario ed Apparecchiature elettroniche:
1) si stima il Valore a nuovo;
2) si stima il Valore a stato d’uso degli stessi dedu- cendo il valore eventualmente ricavabile dai resi- dui nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
3) si determina la differenza, eventualmente esisten- te, fra i valori di cui ai punti precedenti, denomina- ta supplemento d’indennità.
Si procede con l’indennizzare il Sinistro in base al Va- lore a stato d’uso.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordi- nato all’effettivo rimpiazzo ed avverrà in un’unica solu- zione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avve- nuto rimpiazzo, purché questo sia documentato ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquida- zione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Fermo quanto previsto dal successivo Articolo “Assi- curazione parziale, deroga alla proporzionale”, se le somme assicurate nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo risultano:
• superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall’intero am- montare del supplemento medesimo;
• inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d’uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale Assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene ridotto proporzio- nalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
• uguali o inferiori al Valore allo stato d’uso, il supple- mento di indennità diventa nullo.
In caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicura- ta dalle Assicurazioni stesse.
Merci:
si stima, al momento del Sinistro, il Costo commercia- le o il Costo industriale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore even- tualmente ricavabile dai residui.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corri- spondenti eventuali prezzi di mercato si applicheran- no questi ultimi. Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti, qualora fosse espe- ri ta azione di rivalsa da altro assicuratore nei con- fronti dell’Assicurato, la presente Assicurazione sarà operante sino alla concorrenza della Somma assicu- rata, al netto di quanto eventualmente già indennizza- to per effetto dell’art. 1910 del codice civile, sempre ché il danno sia indennizzabile.
L’Indennizzo per la riparazione di un autoveicolo dan- neggiato non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d’uso.
Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi:
si stima il Valore a stato d’uso delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, dedu- cendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L’Indennizzo per la riparazione di una Cosa assicurata
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danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valo- re allo stato d’uso.
Cose particolari:
• per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifaci- mento, riparazione o ricostruzione delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il va- lore eventualmente ricavabile dai residui, esclu- so qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L’Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostru- zione ultimata e sarà limitato alle spese effettiva- mente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
• per i Supporti dati si tiene conto del costo di ri- acquisto delle Cose assicurate colpite da Sini- stro, nonché delle spese necessarie per la rico- stituzione dei dati contenuti negli stessi (memo- rizzati nell’ultima copia di sicurezza, purché non danneggiata dal Sinistro), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L’Indenniz- zo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente soste- nute entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquida- zione amichevole o del verbale definitivo di peri- zia. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l’Indennizzo ri- guarderà le sole spese per il riacquisto dei sup- porti dati privi d’informazioni.
L’Indennizzo per la riparazione di una Cosa assicurata danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valo- re allo stato d’uso.
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Merci in refrigerazione:
l’Indennizzo viene corrisposto qualora il mancato od anormale mantenimento della temperatura abbia avu- to come conseguenza un deterioramento delle Merci assicurate tale da impedirne lo smercio e/o l’utilizzo. A tale riguardo, anche in osservanza a quanto stabili- to dal D.L. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011, si precisa quanto segue:
• per lo smaltimento di Merci di valore sino ad Euro 10.000,00, l’Assicurato deve fornire l’autocertifica- zione che attesti le operazioni di distruzione delle Merci stesse;
• per lo smaltimento di Merci di valore superiore ad Euro 10.000,00, l’Assicurato deve fornire il verbale / certificazione (predisposti da pubblici funzionari, dal personale della Guardia di Finanza o dal nota- io), che dimostri la distruzione delle Merci stesse, secondo le modalità contenute nella Circolare Mi- nisteriale n. 193/E del 1998 e successive modifi- che ed integrazioni.
Valori:
si determina il valore nominale del denaro e delle car- te valori e si sommano le spese relative alla procedu- ra di ammortamento relativa ai titoli di credito.
Per i danni relativi ai titoli di credito, l’Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L’Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell’esercizio to- talmente o parzialmente infruttuoso di tali adempi- menti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.
Per gli effetti cambiari, l’Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 43 Determinazione della indennità per interruzione di attività
Relativamente alla garanzia presente all’Articolo “In- dennità per interruzione attività”, qualora richiamata, la misura massima dell’indennità è determinata dal rapporto tra il trenta per cento del fatturato annuo ri- ferito all’ultimo esercizio contabile chiuso prima del Sinistro e il numero dei giorni annui stabilito conven- zionalmente in 365 giorni.
Il valore così determinato non potrà eccedere il valore della Somma assicurata riportata nella Scheda di Po- lizza e nella Scheda tecnica di modulo. In caso di in- terruzione parziale, la misura dell’indennità verrà ri- dotta della metà.
Art. 44 Liquidazione a primo rischio assoluto
A condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro, per le garanzie prestate a Valore intero, l’Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del 10% della som- ma del capitale assicurato e fino al limite massimo di euro 5.000,00.
La presente condizione non è operante:
• nel caso di esistenza al momento del Sinistro di
polizze stipulate con altre Compagnie sulle mede- sime Cose assicurate e per i medesimi rischi;
• qualora l’importo complessivo del danno (determi- nato secondo quanto previsto all’Articolo “Determi- nazione del danno”) sia superiore al 10% della som- ma complessivamente assicurata, o comunque su- peri il limite massimo complessivo di euro 5.000,00. Resta inteso che tale limite è da considerarsi già al netto di eventuali franchigie presenti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
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Art. 45 Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale
Se, dalle stime effettuate al momento del Sinistro ri- sulta che il valore delle Cose assicurate, escluse quelle poste sottotetto a fabbricati in ubicazioni diver- se da quelle dichiarate nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e quelli assicurati a Primo rischio assoluto in deroga all’art. 1907 del codice ci- vile, determinato secondo i criteri di cui all’Articolo “Criteri per la determinazione delle somme assicura- te” delle norme di Operatività eccede la Somma assi- curata alla rispettiva garanzia,
separatamente considerata, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra Somma assicu- rata e valore risultante al momento del Sinistro.
Tuttavia l’Impresa rinuncia all’applicazione della sud- detta proporzionale, qualora l’eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l’ecceden- za rispetto a detta percentuale.
Art. 46 Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della li- quidazione del Sinistro, il pagamento di un accon- to pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell’Indennizzo complessivo sia pari ad almeno euro 25.000,00.
Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre- ché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a euro 500.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro. La determinazione dell’acconto dovrà es- sere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento del suddetto impor- to, l’Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di in- dennità, un solo anticipo che verrà determinato in re- lazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’Indennizzo.
Art. 47 Limite massimo di indennizzo
Salvo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l’Impresa può essere tenuta a pa-
gare, per ciascun Sinistro, indennizzi maggiori delle somme assicurate, partita per partita.
Art. 48 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il dan- no e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impre- sa provvede al pagamento dell’Indennizzo, dovuto a termini della presente Assicurazione, entro 30 giorni dalla in cui l’Indennizzo sia stato ufficialmente offerto. Su richiesta dell’Assicurato tale disposto verrà appli- cato per ciascuna partita singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.
Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o dell’Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è facoltà dell’Impresa posticipare il pagamento sino alla con-
clusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicura- to ha il dirit to di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria, purché presenti fidejussione, di gradimento all’Impresa, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualo- ra dal certificato di chiusura dell’istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di deca- denza della garanzia o del diritto all’Indennizzo.
Ogni pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle Cose assicurate, ai sensi dell’art. 2742 del codice civile.
Art. 49 Titolarità dei diritti nascenti dall’Assicurazione
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall’Assicura- zione non possono essere esercitati che dal Contra- ente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così
effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, re- stando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini dell’Assicurazione non può tuttavia essere pagato, se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 50 Rinuncia al diritto di surrogazione
L’ Impresa rinuncia salvo in caso di dolo al diritto di surro- gazione derivante dall’art. 1916 del codice civile verso:
a) le persone delle quali l’Assicurato deve risponde- re a norma di legge;
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b) le Società controllanti, controllate e collegate; ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
c) i clienti,
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purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 51 Numero degli addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali
Se al momento del Sinistro il numero degli Addetti risulti superiore di una unità rispetto a quanto di- chiarato dal Contraente al momento della stipula del Contratto, l’impresa procederà comunque al paga- mento del Sinistro. Fermo quanto disposto all’Arti- colo “Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione”, nel caso in cui, al momento del Sinistro, il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall’Assicu- rato nell’esercizio della propria attività risulti supe- riore a quanto dichiarato al momento della stipula- zione della presente Assicurazione, come indicato
nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, l’Impresa rinuncia all’applicazione del di- sposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del codice civile e applica lo Scoperto riportato nella sotto- stante Tabella.
Numero degli Addetti maggiore alle 5 unità | Scoperto applicato |
+1 | Nessuno Scoperto |
>+1 | 35% |
Art. 52 Servizio di salvataggio e risanamento
Il Contraente e/o l’Assicurato ha la facoltà di attiva re, in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assi- curate, l’erogazione - da parte di un’azienda specializ- zata - di servizi di pronto intervento per l’esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamen- to delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro.
A fronte di evento indennizzabile a termini della pre- sente Assicurazione, i servizi di salvataggio e risana- mento potranno essere attivati utilizzando il numero verde dell’Impresa.
000.00.00.00
attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l’a- zienda specializzata.
Il personale inviato dall’azienda specializzata provve- derà ad identificare e coordinare, con la collaborazio- ne e in accordo con l’Assicurato, tutte le azioni neces- sarie a limitare l’entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell’attività, quali a titolo esemplifi- cativo: salvataggio mediante deumidificazione,
salvataggio mediante “stop corrosion”, salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di grup- po elettrogeno. L’azienda specializzata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l’Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bo- nifica e di risanamento delle Cose assicurate.
I costi riconducibili ai servizi prestati dall’azienda spe- cializzata saranno a carico dell’Assicurato.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della pre- sente Assicurazione, i costi sostenuti dall’Assicurato verranno rimborsati dall’Impresa in conformità alle condizioni del contratto.
In caso di evento indennizzabile a termini della presente Assicurazione, le spese sostenute ai soli fini di salvatag- gio, saranno a carico dell’Impresa stessa secondo quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile.
In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della presente Assicurazione, l’Assicurato potrà comun- que, a sue spese, avvalersi dell’azienda specializzata. Resteranno a carico dell’Impresa i soli costi relativi al diritto di chiamata dell’azienda specializzata.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
La normativa vigente, definita in relazione al Re- golamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità del- le persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.
Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell’interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che per- vengono dagli interessati stessi. A tal fine le precisia- mo che la nostra società deve acquisire (o già de- tiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/ Assicurati).
1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto
Il titolare del trattamento dei dati è CreditRas Assi- curazioni S.p.A., con sede a Milano in P.zza Tre Torri 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.
La presente informativa riguarda pertanto anche l’attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costan- temente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo CreditRas Assicurazioni S.p.A
– X.xxx Tre Torri 3 – 00000 Xxxxxx, ove sonodisponi-
bili anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabi- le della Protezione dei dati (DPO) potrà essere con- tattato scrivendo all’indirizzo: Allianz S.p.A., P.zza Tre Torri 3 – Milano, oppure scrivendo all’indirizzo mail: Xxx.XxxxxxXxx.Xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Categorie di dati raccolti
La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a catego- rie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all’appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto sia- no strumentali all’esecuzione del rapporto assicurativo.
Le categoria di dati che potremo trattare sono le se- guenti:
• Dati personali;
• Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati rela- tivi alla salute, vita sessuale, orientamento sessuale, origine razziale o etnica, ecc.) per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento;
• Dati giudiziari;
• Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).
3. Finalità del trattamento
I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che ef- fettuano operazioni che li riguardano o che, per soddi- sfare loro richieste, forniscono all’azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc.. sono utiliz- zati da CreditRas Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comu-
xxxxxx, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:
• dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all’eroga- zione della prestazione assicurativa e, ancora, dare
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esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli
interessati hanno richiesto;
• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
• limitatamente ad alcuni dati, anche eventualmente comunicati a CreditRas Assicurazioni S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di pre- venzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo.
I dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di an- tifrode (come anche indicato nel Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l’altro, anche per l’individuazione e/o il perseguimento di frodi assi- curative). I dati degli interessati, potranno altresì esse- re trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.
3.a Base Giuridica del trattamento
La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappre- sentata dal fatto che il trattamento è necessario all’esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell’avvenuta in-
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staurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell’Interessato stesso.
In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l’Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.
3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze
CreditRas Assicurazioni S.p.A chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interes- sati. Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati “sensibili” e/o giudi- ziari, strettamente strumentali all’erogazione degli stessi come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.
Premesso che il consenso al trattamento dei dati perso- nali è facoltativo, preme precisare che, in caso di rifiuto, CreditRas Assicurazioni S.p.A. si vedrà costretta a non poter procedere all’esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamente dagli interessati per l’ese- cuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell’ interessato stesso.
4. Modalità d’uso dei dati
I dati personali sono trattati solo con modalità e proce- dure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si ac- consenta, anche mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono an- che cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed in-
formatici. La Società utilizza le medesime modalità an- che quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all’estero e ad al- tre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all’estero.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni mo- mento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.
5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati
Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgano per conto di CreditRas Assicurazioni S.p.A., compiti di natura tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il persegui- mento delle finalità di fornitura del servizio assicu- rativo finalizzato alla liquidazione dei sinistri e per la ridistribuzione del rischio.
Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’e- stero.
Questi soggetti sono diretti collaboratori di CreditRas Assicurazioni S.p.A. e ricoprono la funzione di “respon- sabile”, di incaricato, ovvero operano in totale autono- mia come distinti “titolari” del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti par- te del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali(intermediari bancari, agenti, subagenti, mediato- ri di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione), consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di ser- vizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pa- gamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telemati-
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ci o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finan- ziari, società di servizi per il controllo delle frodi, socie- tà di recupero crediti.
Così pure i dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da CreditRas Assicurazioni
S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazio- ni Sociali Obbligatorie, nonché all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.
In considerazione della complessità dell’organizza- zione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e colla- boratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambi- to delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
Si informa inoltre che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute so- spette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vi- gilanza e Controllo.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momen- to, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.
5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati personali
Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
6. Trasferimento all’estero dei suoi dati
I dati personali degli interessati potrebbero essere tra- sferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclu- sivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Grup- po Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovas- sero applicazione, CreditRas Assicurazioni S.p.A. at- tuerà tutte le misure di sicurezza previste dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferi- mento dei dati personali.
Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di
conservazione può scrivere a: CreditRas Assicu- razioni - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - telefono 000.00.00.00 e mail privacy@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In ogni caso, qualora i dati personali dovessero esse- re trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, CreditRas Assicurazioni
S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello speci- fico, grazie all’adozione di particolari clausole contrat- tuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commis- sione Europea.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al tratta- mento degli stessi.
7. I suoi diritti nello specifico
Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trat- tamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezio- ne dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l’e- lenco specifico dei diritti dell’interessato in relazione al
trattamento dei dati che lo riguardano. L’interessato potrà:
1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in
ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di CreditRas Assicurazioni S.p.A. (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (limi-
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tazione) in determinate circostanze per esempio qua-
xxxx venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere l’esistenza di eventuale processo de- cisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.
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7.a) Diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati
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In ogni momento, gli interessati potranno anche eser- citare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.
L’eventuale richiesta di cancellazione non pregiudiche- rà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.
Per l’esercizio dei suoi diritti derivanti dal contratto di assi- curazione può rivolgersi a CreditRas Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx, Tel.: 000.00.00.00 o e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispet- to delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilan- ciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conser- vazioni differenti, CreditRas Assicurazioni S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla
persona cui si riferiscono. I dati saranno perciò con- servati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per eser- citare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
9. Diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo
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Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.5078 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000
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