ACCORDO DI RISERVATEZZA HABITAMI
ACCORDO DI RISERVATEZZA HABITAMI
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Tabula Rasa Srl con sede in Monza, xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00xX,
PARTITA IVA 08971460962, in persona della sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Presidente del CDA (di seguito denominata Gestore)
e
la società ...................................................................................................................................................
con sede in ........................................................................, via ,
iscritta al Registro Imprese di ............................................................................. al n ,
P.IVA............................................., in persona del sig ,
in qualità di .................................................................................................................................................
della Società (di seguito denominata Aderente).
Premesso:
- che fra le suddette parti è stato concluso in data un accordo avente ad oggetto
Habitami Network - che tale accordo comporta l’acquisizione da parte della Aderente di informazioni, di cui è proprietaria esclusiva il Gestore e viceversa, da considerarsi confidenziali e quindi segrete, come meglio specificato di seguito all’art. 1 del presente accordo; tutto ciò premesso, che costituisce parte in- tegrante ed inscindibile del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue.
1. Informazioni confidenziali
1.1 Con il termine informazioni confidenziali devono intendersi, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 98 del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, tutte le informazioni comunicate tra le Parti (Gestore e Aderente) o a apprese in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile, in conseguenza e per effetto dell’accordo di cui in premess. Più in particolare, tali devono intendersi, seppur a titolo esemplificativo, le informazioni riguardanti l'iter e l'attività applicati e non (brevettati e non, di proprietà e/o in disponibilità delle parti - Gestore e Aderente); la progettazione e/o la ricerca e sviluppo; l’organizzazione di Habitami Network; i servizi resi in esclusiva dalle e tra le Parti (Gestore e Aderente); le informazioni commerciali e la politica gestionale di Habitami Network ; i rapporti delle Parti (Gestore e Aderente) con i terzi, e così via1.
(1) Come ricordato nella presentazione al modello, affinché operi la tutela prevista dagli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale è necessario che (oltre agli altri requisiti indicati dalle norme sopra citate) le informazioni in questione siano state sottoposte dall’azienda a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, vale a dire che l’azienda abbia approntato un’adeguata politica interna atta a mantenere riservate tutte quelle infor- mazioni che costituiscono patrimonio aziendale e che non siano diversamente proteggibili, ad es. con brevetti o altri depositi. In questo senso, ad esempio, appare opportuno che l’insieme delle informazioni considerate confidenziali venga almeno contraddistinto dalle Parti (Gestore e Aderente) con idonee diciture quali “riservato” o “segreto” e similari e, quindi, sottoposte a procedure di segretazione interna.
ALLEGATO 1
Foglio 1/2
ALLEGATO 1
Foglio 2/2
ACCORDO DI RISERVATEZZA HABITAMI
2. Obblighi delle Parti (Gestore e Aderente)
2.1 Le parti (Gestore e Aderente) si obbligano a garantire la riservatezza sulle informazioni considerate con- fidenziali ai sensi del precedente art. 1 del presente accordo nonché a utilizzarle esclusivamente per il limitato scopo specificato in premessa, non potendo pertanto in alcun caso farne uso differente; si obbligano inoltre a non rivelare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi (Società, enti o persone fisiche) né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenenti le informazioni confidenziali o parte delle stesse, se non con il pre- ventivo consenso scritto delle parti (Gestore e Aderente) e a esclusione delle informazioni necessarie al cor- retto funzionamento di Habitami. Gli obblighi sopra previsti dovranno anche esercitarsi con riferimento, ma non limitatamente, a quei dati, informazioni e documenti che le Parti (Gestore e Aderente) avranno espres- samente qualificato come segreti o riservati.
2.2 Le Parti (Gestore e Aderente) si obbligano infine a garantire la riservatezza delle informazioni, adottando tutte le misure necessarie nei confronti dei propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all’interno della sua azienda, anche ai sensi dell’art. 1381 del Codice civile.
3. Durata del vincolo di riservatezza
Il vincolo di riservatezza previsto dal presente accordo durerà fino a quando le informazioni confidenziali ai sensi dell’art. 1, non siano venute note alla generalità degli operatori del settore. Qualora uno o più el- ementi costituenti le informazioni confidenziali diventi noto, il vincolo di segretezza rimarrà comunque in vigore in riferimento a quegli elementi che non siano ancora noti. Tale vincolo opera anche in epoca suc- cessiva alla cessazione dell’accordo di cui in premessa, per un periodo fissato dalle Parti (Gestore e Ader- ente) di anni tre (3).
4. Clausola compromissoria
Il presente Accordo, nonché la giurisdizione in caso di qualsiasi controversia che concerne la sua inter- pretazione, esecuzione o la sua risoluzione, sono regolate dalla legge italiana e di competenza, in via es- clusiva, del Foro di Monza
A , IN DATA
Il Gestore l'Aderente
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, la Ricevente dichiara di dare espressa approvazione alle clausole di cui agli articoli 2 (ulteriori obblighi delle Parti), 3 (durata del vincolo di riservatezza) e 4 (clausola compromissoria) del presente accordo.
Il Gestore l'Aderente