CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RESPONSABILITA’ CIVILE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI ED OPERATORI POLIZZA N.
Contraente:
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 00000 – Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) partita IVA: p.i. 00481880268
EFFETTO: ore 24:00 del 30.06.2015
SCADENZA: ore 24:00 del 31.05.2017
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
CONTRAENTE l'Ente che stipula il contratto;
ASSICURATO Il Comune di Castelfranco Veneto il cui interesse è tutelato dalla presente assicurazione e pertanto:
L’Amministrazione Comunale
Gli Amministratori¸ il Segretario e dipendenti tutti¸ nonché i soggetti che partecipano alle attività svolte dall’Assicurato.
SOCIETÀ L’ Impresa Assicuratrice;
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione;
POLIZZA il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione; INDENNIZZO la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro; COSE sia gli oggetti materiali sia gli animali.
ART. 1 − ATTIVITA'
L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste o allo stesso attribuite "ope legis"¸ comprese tutte le attività ed i servizi che l'Assicurato/Contraente ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettivitภe comunque di fatto svolge¸ in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo¸ sia direttamente sia in concerto con altri Enti¸ Società e Consorzi¸ sia in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione¸ sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.
L’Assicurazione comprende tutte le attività accessorie¸ complementari¸ connesse e collegate¸ preliminari e conseguenti alle principali¸ comunque e dovunque svolte¸ nessuna esclusa né eccettuata.
L'Amministrazione Comunale¸ qualora non gestisca in proprio totalmente o parzialmente tali servizi e competenze¸ può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal caso la garanzia vale per la Responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato¸ a qualunque titolo¸ per fatti da questi commessi o subiti¸ nella esecuzione delle attività ad essi demandate.
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO ART. 2 − ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso¸ per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza¸ ma non coperto dalle altre¸ la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre¸ la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro¸ se ne è a conoscenza.
ART. 3 − DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza – 30/6/2015. La polizza scade il 31/05/2017 e non sarà tacitamente rinnovabile.
ART. 4 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 45 giorni dalla data di ricezione¸ da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi¸ l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento¸ ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti¸ come data di avvenuto pagamento¸ a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio¸ quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o e.mail
Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente¸ in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio¸ anche oltre i termini di mora¸ fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
Il premio annuo lordo anticipato sarà suddiviso nelle seguenti rate:
pagamento premio rata iniziale dal 30/06/2015 al 31/12/2015: entro il 15/7/2015 pagamento premio rata successiva dal 1/1/2016 al 31/05/2016: entro il 15/1/2016 pagamento premio rata successiva dal 1/6/2016 al 31/12/2016: entro il 15/7/2016 pagamento premio rata successiva dal 1/1/2017 al 31/5/2017: entro il 15/1/2017
ART. 5 − DURATA DELL'ASSICURAZIONE FACOLTA' ANNUALE DI RECESSO
FACOLTA’ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno¸ la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo¸ alla scadenza di ciascun periodo assicurativo¸ mediante lettera raccomandata¸ telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza
Si conviene che nell’ ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso¸ è in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione¸ per il periodo massimo suddetto¸ alle medesime condizioni¸ contrattuali ed economiche¸ in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali¸ franchigie e quant’altro¸ gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale¸ salvo diversi accordi fra le parti¸ intercorsi al momento della richiesta di proroga.
La Società e/o il Contraente hanno facoltภdopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo¸ di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Societภla stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte
Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo¸ la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi¸ tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice¸ essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1¸ comma 13¸ DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario¸ nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione¸ e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
ART. 6 − ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 7 − MODIFICA DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche del presente contratto devono essere approvate dalle parti per iscritto.
ART. 8 − ESTENSIONE TERRITORIALE
La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.
ART. 9 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato¸ valgono le norme di legge.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
ART. 10 − OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro¸ il Contraente deve darne avviso scritto alla Società ¸ entro 60 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :
• in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
• in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965¸ n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 11 − GESTIONE DEI SINISTRI – OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto¸ con cadenza semestrale ¸ si impegna a fornire al Contraente dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo¸ possibilmente in formato elettronico (excel)
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
• numerazione attribuita alla pratica
• data di accadimento¸
• estremi di controparte e/o assicurato
• stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
• importo liquidato o posto a riserva Si precisa in proposito che:
• i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate¸ anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente ;
• in previsione della scadenza definitiva del contratto¸ ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara¸ gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
• l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto¸ a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente¸ da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
ART. 12 −GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume la gestione delle vertenze¸ tanto in sede stragiudiziale che giudiziale¸ civile e penale a nome dell'Assicurato¸ designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso¸ e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari¸ l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia giภin quel momento¸ deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute¸ sia per le vertenze civili che per quelle penali¸ per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.
La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.
La Societภanche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato¸ è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederภall’atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui alla presente polizza¸ ad incassare¸ a mezzo di apposita appendice di incasso¸ le franchigie e/o gli scoperti anticipati. Il Contraente/Assicurato si impegna ad effettuare il pagamento delle franchigie/scoperti¸ entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa appendice di incasso.
In ogni caso¸ si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all’uopo organizzazione e strutturate.
La Società provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni¸ compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.
Con cadenza annuale¸ la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante:
▪ Data del sinistro
▪ Nominativo della Controparte
▪ Importo liquidato
▪ Data del pagamento
▪ Importo da recuperare
Per detti sinistri¸ sin d’ora¸ il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somma da quest’ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo.
Resta inteso che per i sinistri denunciati sia sotto franchigia che per quelli al di sopra della stessa¸ la Società richiederà formale consenso per la liquidazione in favore al terzo danneggiato¸ fermo restando che l’Ente Contraente ha trenta giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società. In assenza di risposta da parte del Contraente¸ la proposta di liquidazione s’intenderà accettata.
In caso di disaccordo tra le parti¸ la Società rimarrà esposta sul danno in questione fino al massimo dell’importo indicato nella propria proposta¸ rigettata dal Contraente¸ che manterrà pertanto a suo carico eventuali spese legali.
La Societภdopo la denuncia del sinistro¸ entro entro 30 giorni dalla ricezione della completa documentazione riferita all’evento¸ s’impegna a fornire all’Ente Contraente apposita comunicazione in merito all’ammissibilità o meno del sinistro stesso nelle garanzie previste dalla presente polizza.
ART. 13 −RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:
− degli Amministratori
− dei dipendenti del Contraente/Assicurato;
− di tutte le persone¸ non dipendenti¸ delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività compreso i Consigli di quartiere (con esclusione delle Ditte e/o Imprese che eseguono i lavori appaltati dal Comune);
salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.
NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO
ART. 14 − DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO − BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio¸ possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo¸ nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione¸ ai sensi degli artt. 1892 − 1893 − 1894 C.C.
Tuttavia l'omissione¸ incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio¸ durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa¸ non pregiudicano il diritto al completo indennizzo semprechè tali omissioni¸ incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.
ART. 15 − VARIAZIONI DEL RISCHIO
L'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione¸ ai sensi dell'art. 1898 C.C.¸ fermo tuttavia quanto espressamente previsto nel presente capitolato.
Nel caso di diminuzione del rischio¸ la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato¸ ai sensi dell'art. 1897 C.C.¸ e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 16 −FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO
Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale dell’Assicurato.
Resta escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. E’ vietato in ogni caso il compromesso
ART. 17 −RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato¸ valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
ART. 18− RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell’Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali¸ estere¸ internazionali¸ comunitarie¸ usi e costumi ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale¸ interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte¸ lesioni personali¸ danni materiali a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione¸ come specificato all'art.1) e/o nella sua qualità di:
a) PROPRIETARIO¸ CONDUTTORE O GESTORE
di tutto quanto necessita all'attività descritta¸ nulla escluso né eccettuato;
b) ESERCENTE
tutte le attivitภnulla escluso né eccettuato;
c) COMMITTENTE e/o PATROCINANTE
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L’assicurazione vale¸ nell’ambito del limite per danni a cose¸ anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni − totali o parziali – dell’utilizzo di beni¸ nonché di attività industriali¸ commerciali¸ agricole e di servizi¸ purchè conseguenti ad un sinistro risarcibile.
ART. 19 −NOVERO DEI TERZI
Si prende atto fra le Parti che:
a) quando l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza¸ non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge¸ i genitori¸ i figli dell'Assicurato stesso;
b) quando l'Assicurato è il Comune non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modifiche¸ interpretazioni e integrazioni¸ nonché i collaboratori parasubordinati di cui al D.Lgs. 38/2000¸ limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio.
Pertanto le persone indicate ai precedenti punti a) e b) sono considerati terzi qualora subiscano il danno¸ mentre non sono in servizio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo ¸ si prende atto fra le parti che sono considerati terzi;
- tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti¸ (compresi gli amministratori) anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso¸ (manuali e non)¸ a qualsiasi titolo intraprese¸ nonchè per la presenza¸ a qualsiasi titolo e/o scopo¸ nell'ambito delle suddette attività;
- le persone investite di una carica in seno all’ente contraente¸ in relazione ai danni che possono subire alla persona e alle cose durante l’espletamento del mandato;
- I dipendenti e/o collaboratori non obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL.
- Obiettori di coscienza che operano nell’ambito delle attività comunali.
- Collaboratori che a vario titolo prestano la loro attività a favore dell’Assicurato.
ART. 20 −RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare¸ (capitali¸ interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche e integrazioni nonché dell’art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38¸ per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modifiche e/o integrazioni¸ cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un’ invalidità permanente¸ calcolata sulla base dei criteri adottati dall’INAIL.
L’assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che¸ al momento del sinistro¸ l'Assicurato/Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
L’Assicurazione conserva tuttavia la sua validità anche se l’Assicurato/Contraente non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti¸ borsisti¸ allievi¸ tirocinanti¸ ecc) che prestano attività presso l'Assicurato per addestramento¸ corsi di formazione professionale¸ studi¸ prove ed altro.
I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite sia dall'INAIL che dall'INPS a norma di Xxxxx.
La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti¸ lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D. Lgs. 276/03 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario
ART. 21 −MALATTIE PROFESSIONALI
La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965¸ o completate dal D.P.R. 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche¸ integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro¸ nonchè a quelle malattie che fossero riconosciute¸ dalla magistratura¸ come professionali o dovute a causa di servizio.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge¸ da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno¸ per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni¸ da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato;
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui¸ per porre rimedio alla situazione¸ vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni¸ anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia¸ originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato¸ ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Ferme¸ in quanto compatibili¸ le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri¸ l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito¸ con la massima tempestivitภcon le notizie¸ i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
ART. 22 −RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI ED EQUIPARATI – COLLABORATORI – AMMINISTRATORI
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente – collaboratore – Amministratore dell’Assicurato¸ con esplicita rinuncia di rivalsa nei loro confronti¸ per danni¸ conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgimenti delle proprie mansioni e arrecati:
a) a terzi¸ entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
b) ai dipendenti dell'Assicurato¸ entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta¸ per ogni effetto¸ unico¸ anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
ART. 23 −ESTENSIONE DI GARANZIA
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
23. 1 – DOLO E COLPA GRAVE
Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
23. 2 – DANNI PROVOCATI E SUBITI DA APPALTATORI LORO SUBAPPALTATORI E COTTIMISTI
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile che a qualunque titolo derivi all'Assicurato per danni provocati a terzi dagli appaltatori (e loro subappaltatori) e/o cottimisti mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.
Gli appaltatori e loro sub appaltatori¸ i cottimisti¸ ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.
23. 3 – GESTIONE ED ESERCIZIO DI SCUOLE − COLONIE – SOGGIORNI
Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente per la gestione ed esercizio di scuole di qualsiasi grado¸ attività di educazione¸ per il tempo libero¸ centri per disabili ecc.. Inoltre la presente assicurazione deve valere anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per la gestione¸ l’organizzazione¸ l’accompagnamento ed il trasporto¸ inclusa la vigilanza degli alunni¸ degli anziani e dei minori partecipanti ai soggiorni marini e/o montani e/o lacustri¸ presso alberghi in genere¸ compreso il fatto degli alunni e/o minori e degli anziani che generi responsabilità in capo all’Assicurato.
La garanzia vale anche per la responsabilità civile degli addetti e degli animatori.
Le garanzie assicurative si riferiscono anche alla responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. per tutte le attività inerenti la gestione e/o conduzione degli asili infantili − scuole materne − colonie¸ per conto del Contraente¸ da parte di Enti diversi.
23. 4 – ASSISTENZA E CURA AGLI ANZIANI¸ INVALIDI¸ MALATI E/O BISOGNOSI
Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente¸ a termini di legge¸ per l'esercizio dell'assistenza domiciliare a favore degli anziani¸ invalidi¸ portatori di handicapp¸ che viene prestata con proprio personale dipendente o attraverso l'opera di incaricati dell’Assicurato . Rientra pure nelle garanzie assicurative l’opera degli assistenti sociali¸ degli assistenti domiciliari¸ del personale amministrativo e degli obiettori che svolgono attività specifica¸ ivi compreso l’accompagnamento¸ con vettura propria e non¸ di assistiti presso uffici per l’assistenza¸ per pratiche varie¸ per riscossioni di pensioni e/o assegni vari¸ presso ambulatori per visite mediche¸ ecc. nonché di personale infermieristico diplomato per eventuali terapie a domicilio o in ambulatorio ed altre cure consimili.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
➢ i danni derivanti dal rischio della circolazione così come disciplinato dalla legge 24.12.69 n°990 s.m.i.;
➢ la R.C. Personale di eventuali Medici Operanti per conto dell’Ente.
23. 5 – COMMITTENZA AUTO
L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dagli Assicurati in relazione alla guida di autocarri¸ autovetture¸ ciclomotori¸ motocicli e qualsiasi altro mezzo¸ purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
23. 6 – VELOCIPEDI E CICLOFURGONCINI SENZA MOTORE
L'assicurazione copre il rischio della responsabilità civile del Contraente per la circolazione di biciclette e ciclofurgoncini senza motore¸ compreso l’eventuale utilizzo di biciclette in bikesharing di proprietà dell’Ente.
23. 7 – MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di qualsiasi tipo di macchine operatrici anche semoventi e mezzi meccanici in genere¸ escluso il rischio della circolazione disciplinato dalla legge 24.12.69 n°990 e s.m.i..
23. 8 – INSEGNE E CARTELLI
L'assicurazione comprende il rischio della responsabilità civile derivante dalla proprietà e gestione di insegne¸ cartelli pubblicitari¸ cartelli della segnaletica stradale.
23. 9 – MANCATA O INSUFFICIENTE SEGNALETICA
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi per mancata o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica.
23.10 – RICORSO TERZI DA INCENDIO
Sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio¸esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute nelle sedi di svolgimento dell'attività oggetto della presente assicurazione.
Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di
€.1.000.000¸00
Resta inteso che¸ qualora l’Assicurato fosse già coperto da polizza Incendio con la garanzia “Ricorso terzi” o “Ricorso vicini” ¸ la presente opererà in secondo rischio¸ per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
23.11 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni diretti e conseguenti a contaminazione dell’aria¸ dell’acqua o del suolo¸ congiuntamente o disgiuntamente¸ unicamente se causati da fatto improvviso o accidentale derivante dalle attività esercitate dall’Assicurato.
L’assicurazione comprende altresì¸ entro il massimo del 10% del limite di risarcimento previsto per la presente garanzia¸ le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con il massimo pari a € 250.000¸00 per sinistro e anno assicurativo.
23.12 – LAVORATORI OCCASIONALI E GRUPPI DI VOLONTARIATO
Si conviene che per tutte le persone non dipendenti dell’Assicurato¸comprese quelle facenti parte dei Consigli di Quartiere¸ non dipendenti dell'Assicurato¸ di cui lo stesso si avvalga in forma continuativa¸ saltuaria od occasionale¸ per l'espletamento della attività oggetto dell'assicurazione¸ le garanzie tutte di polizza valgono:
a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone;
b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.
23.13 – QUALIFICA DI TERZI
Sono considerati terzi gli Amministratori e loro familiari¸ quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.
23.14 – R.C. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARI ¸ BEVANDE L’assicurazione comprende il rischio derivante :
− dalla somministrazione di prodotti alimentari¸ bevande e simili anche tramite distributori automatici;
− dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
− dalla gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture del Comune¸ anche se affidate a terzi¸ compreso il rischio dello smercio di alimenti;
La garanzia vale anche per la responsabilità derivante all’assicurato in relazione alla gestione di mense scolastiche¸ della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti¸ in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi
23.15 – R.C. ORGANIZZAZIONE MOSTRE ¸ FIERE ¸ CONVEGNI
L’assicurazione comprende il rischio derivante :dalla partecipazione e organizzazione di mostre¸ fiere convegni feste e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands)¸ attività promozionali di qualunque tipo¸ anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende in caso di concorsi¸ seminari¸ convegni¸ tavole rotonde e mostre ovunque organizzati¸ la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
23.16 – R.C. ATTIVITA’ SPORTIVE ¸ RICREATIVE
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per l’organizzazione di attività sportive e ricreative interne all’amministrazione comunale.
La copertura comprende i rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione degli impianti sportivi.
Si conviene inoltre che la garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo derivi dall’Assicurato per danni provocati a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti sportivi eseguiti direttamente dall’Assicurato e/o terzi. Si conviene che tutti gli esecutori di detti lavori¸ esclusi i dipendenti comunali¸ sono considerato terzi nei confronti dell’Assicurato.
23.17 – R.C. DANNI A VEICOLI
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni subiti (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti nell'ambito di luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;
23.18 – DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito
di esecuzione delle anzidette operazioni¸ compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto.
23.19 – DANNI A COSE TROVATISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L'assicurazione è estesa ai danni alle cose e veicoli di terzi e egli Assicurati trovatisi nell'ambito dell’esecuzione dei lavori eseguiti o commessi dal Comune.
Per tale garanzia il massimo risarcimento annuo sarà di € 100.000¸00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
23.20 – XXXXX XXXXXXXXX
L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali¸ commerciali¸ artigianali¸ agricole o di servizi¸ purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Per tale garanzia il massimo risarcimento annuo sarà di € 250.000¸00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
23.21 – DANNI A CAVI¸ CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
La garanzia comprende i danni alle condutture¸ cavi e agli impianti sotterranei in genere.
Per tale garanzia il massimo risarcimento annuo sarà di € 50.000¸00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
23.22 – DANNI DA NEVE
La garanzia comprende i danni a terzi o cose degli stessi¸ causati da ghiaccio o neve caduta dai tetti o non rimossa dalla pubblica via.
23.23 – DANNI DA CEDIMENTO − FRANAMENTO ED ASSESTAMENTO DEL TERRENO
La garanzia comprende¸ i danni a cose di terzi dovuti a cedimento¸ franamento e assestamento del terreno¸ a seguito di lavori eseguiti o commessi dal Comune.
Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni danni ad impianti e condutture sotterranei¸ s’intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti.
Per tale garanzia il massimo risarcimento annuo sarà di € 100.000¸00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
23.24 – DANNI A SEGUITO DI SCAVI E REINTERRI
La garanzia vale per danni a terzi anche dopo il reinterro degli scavi fino a novanta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori¸ restando compresi¸ entro tale periodo¸ gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.
Per tale garanzia il massimo risarcimento annuo sarà di € 50.000¸00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
23.25 – IMPIANTI SPORTIVI − ATTIVITA' RICREATIVE¸ ARTISTICO CULTURALI − MOSTRE − RECITALS − FESTE − CERIMONIE − FIERE E SAGRE.
Per queste attività vengono garantiti i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente¸ a titolo esemplificativo ma non limitativo¸ per l'organizzazione di manifestazioni di carattere pubblico o di gare¸ spettacoli artistico/ricreativi da tenersi sia all'aperto che all'interno dei locali per recitals¸ feste¸ cerimonie etc.¸ intendendosi peraltro che la validità della garanzia viene subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza.
Sono pure garantiti i rischi dell'esercizio e della proprietà dei relativi impianti.
E' compreso nelle garanzie assicurative il rischio di responsabilità civile relativo ai danni corporali subiti dagli artisti e dagli orchestrali ingaggiati dal Contraente col limite massimo di € 25.000¸00 per sinistro e per danno¸ per danni a cose di loro proprietà durante le manifestazioni artistico ricreative.
In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti da fuochi di artificio o relativi ad altre consimili attivitภnonchè concerti rock.
Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo¸ le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C.
23.26 – R.C. FABBRICATI −PROPRIETA’ E/O CONDUZIONE E/O USO La garanzia vale anche per la responsabilità derivante all’assicurato:
a) di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L’assicurazione comprende tra l’altro i rischi relativi all’esistenza di: impianti fissi e strutture destinati alla loro conduzione¸ compresi ascensori¸ montacarichi¸ scale mobili ecc.¸ antenne radiotelevisive¸ aree di pertinenza dei fabbricati¸ compresi relativi cancelli¸ recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati¸ la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali¸ da spargimento di acqua e rigurgito di fogna¸ salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture
b) tensostrutture¸ aree pubbliche e del territorio in genere¸ terreni e relativi impianti ed attrezzature¸ boschi e parchi anche aperti al pubblico. Il tutto può essere usato¸ oltre che dall'Assicurato per la sua attivitภda Terzi per¸ a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
• attività sportive¸ ricreative¸ assistenziali¸ didattiche;
• civili abitazioni¸ uffici;
• attività rurali;
• attività industriali¸ commerciali e/o di deposito merci.
c)campi sportivi¸ stadi¸ palestre¸ piscine ecc.¸ compreso l’esercizio dell’attività svolta negli stessi dall’Ente Contraente ed escluso l’esercizio e l’organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente.
d)statue e altri manufatti e/o oggetti artistici¸ siti anche all’aperto¸ e collocati sul territorio di competenza dell’Assicurato.
23.27 – PROPRIETA' E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da:
ordinaria e straordinaria manutenzione¸ costruzione¸ ristrutturazione¸ ampliamento¸ sopraelevazione¸ demolizione¸ di fabbricati ed impianti in genere di proprietà o in uso all’Ente Contraente;
proprietภmanutenzione e taglio di boschi e pascoli;
proprietภgestione e manutenzione di malghe¸ di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico. Resta inteso che¸ qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi¸ l'assicurazione sarà operante per la
responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
23.28 – R.C. PER DANNI A TERZI
derivanti da furto¸ sottrazione o deterioramento di cose¸ nei locali adibiti alle Attività dell’Assicurato¸ esclusi i titoli al portatore¸ denaro¸ valori bollati.
Per tale garanzia il massimo risarcimento annuo sarà di € 25.000¸00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
23.29 –""RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” siano essi dei dipendenti del Contraente¸ abilitati ad assumere tale incarico.
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi del D.L. n° 81/2008 ex D.Lgs. 626 del 19.09.1994 per:
−danni subiti dai "responsabili del servizio di prevenzione e protezione"¸ nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.;
−la responsabilità che ricade sul Contraente per danni provocati a terzi e/o ad altri dipendenti per fatti od omissioni dei "responsabili del servizio di prevenzione e protezione"nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali.;
−L’ assicurazione copre la responsabilità personale dei "responsabili del servizio di prevenzione e protezione" relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto del Comune.
23.30 – PROGETTI SOCIALMENTE UTILI −Lavoratori di cui al D. Lgs. di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003
L’assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al D. Lgs. 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (Legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale¸ per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione.
Si considerano terzi¸ nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti¸ i lavoratori di cui al D. Lgs. di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l’Assicurato si avvale nello svolgimento dell’attività oggetto dell’assicurazione.
23.31 – SERVIZIO CIVILE
La garanzia della presente polizza si intende estesa alla:
a) responsabilità civile derivante al Contraente per danni causati a terzi da persone che effettuano attività di servizio civile ¸ durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
b) responsabilità civile derivante al Contraente per danni subiti da persone che effettuano attività di servizio civile ¸ durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
23.32 – COSE DI TERZI TRASPORTATE¸ RIMORCHIATE¸ RIMOSSE¸ SOLLEVATE¸ CARICATE¸ TRAINATE
La garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni a cose di Xxxxx¸ trasportate¸ rimorchiate¸ rimosse¸ sollevate¸ caricate¸ trainate¸ causati:
- sia da fatto dell'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere;
- sia a seguito di guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.
Per tale garanzia il massimo risarcimento annuo sarà di € 100.000¸00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
23.33 – SICUREZZA NEI CANTIERI − D. L.vo 81/2008 – legge 123/2007
La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’Ente si avvale o di cui debba rispondere a norma di legge¸ per danni involontariamente cagionati a terzi¸ escluso l’Assicurato stesso¸ nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente¸ comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81/2008¸ Legge 123/2007 e successive modificazioni.
Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi¸ limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime¸ così come definite dall’art. 583 del Codice Penale¸ gli appaltatori ed i loro dipendenti¸ e tutte le persone fisiche impiegate nelle attività dell’Ente.
23.34 – DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
La garanzia si intende estesa ai danni arrecati alle cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia¸ o detenga a qualsiasi titolo comprese operazioni di loro sollevamento¸ a carico e scarico (esclusa la responsabilità del vettore ex art. 1693 Codice Civile). Rimangono comunque esclusi i danni agli immobili¸ nonché alle cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria.
Per tale garanzia il massimo risarcimento annuo sarà di € 75.000¸00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
23.35 R.C. GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
Premesso che il Comune si è dotato di un piano di Emergenza Alluvioni e di un Piano Comunale di Protezione Civile¸ le garanzie tutte di polizza valgono:
1. per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni causati a terzi da tutti i soggetti appartenenti alle varie Associazioni di Volontariato inserite nei piani sopra citati.
2. per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni subiti da tutti i soggetti facenti capo alle Associazioni di Volontariato di cui al precedente punto 1).
ART. 24 −ESCLUSIONI
Art. 24.01 – Esclusioni
L’assicurazione r.c.t. non comprende i danni se non diversamente previsti nei precedenti articoli:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore¸ da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b) derivanti dall’uso di veicoli a motore¸ macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di etภo comunque non sia in possesso dei requisiti psico−fisici necessari per l’abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute;
d) di cui l’assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783¸ 1784¸ 1785 bis e 1786 C.C.;
e) alle cose trasportate su mezzi di trasporto¸ sia in fase di carico o scarico¸ sia durante la sosta nell’ambito di dette operazioni; nonchè a quelle che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate¸ rimorchiate o sollevate;
f) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico¸ ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni;
g) alle opere in costruzione¸ alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori
h) cagionati da macchine¸ merci e prodotti fabbricati¸ lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o¸ qualora si tratti di operazioni di riparazioni¸ manutenzione o posa in opera¸ quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e¸ comunque¸ ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili¸ si tiene conto del compimento di ogni singola parte¸ che si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e¸ comunque¸ dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico;
i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento¸ cedimento¸ franamento o vibrazioni del terreno¸ da qualsiasi causa determinati;
j) derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati e relativi impianti fissi;
k) dei quali l’assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge.
Tanto l’assicurazione r.c.t. quanto quella r.c.o. non comprendono i danni:
l) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
m) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto;
n) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
Art. 24.02 – Rischi atomici e danni da inquinamento
Sono esclusi dall’assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo¸ naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare¸ isotopi radioattivi¸ macchine acceleratrici¸ ecc.).
Sono esclusi altresì¸ dall’assicurazione r.c.t.¸ i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione¸ impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua¸ alterazioni od impoverimento di falde acquifere¸ di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.
ART. 25 −MASSIMALI DI GARANZIA
€. 5.000.000¸00 per sinistro con il limite di:
€ 3.000.000¸00 per persona
€ 5.000.000¸00 per danni a cose
€ 5.000.000¸00 per prestatori di lavoro infortunati
Si conviene che¸ nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e quella R.C.O.¸ il risarcimento massimo a carico della Società non potrà superare¸ complessivamente per le due garanzie impegnate¸ la somma di €10.000.000¸00. ; tale massimale vale anche quale massimo risarcimento per anno assicurativo per tutte le garanzie previste dalla polizza.
ART. 26 – FRANCHIGA FISSA E ASSOLUTA
.
Opzione base
L’assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale di € 6.000¸00 per ogni sinistro¸ salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.
Variante 1)
L’assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale di € 8.000¸00 per ogni sinistro¸ salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.
Variante 2)
L’assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale di € 4.000¸00 per ogni sinistro¸ salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.
ART. 27 – POSTA CERTIFICATA
Qualora il Contraente lo richieda¸ La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.
ART. 28 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
L’assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010¸ n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. ..........
Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto¸ il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 29 − INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
LA SOCIETA' IL CONTRAENTE