CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE NEL MERCATO LIBERO
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE NEL MERCATO LIBERO
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura, unitamente alle condizioni tecniche ed economiche di fornitura ed al resto della documentazione/ dichiarazioni trasmesse e/o sottoscritte, che costituiscono il contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (di seguito, il “Contratto”), hanno per oggetto: (i) la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale fornita da parte di Audax Energia S.r.l. - società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Audax Renovables S.A. - con sede legale in xxx Xxxxxxxx x. 0/0, 00000 Xxxxxx (XX), capitale sociale di Euro 100.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA 10027190015 - REA TO-1099939 (di seguito, “Audax” o il “Fornitore”) - al cliente finale (di seguito, il “Cliente”) (Audax e il Cliente di seguito congiuntamente, le “Parti”) indicato nel Modulo di Adesione allegato al Contratto (di seguito, il “Modulo di Adesione”), presso i punti di riconsegna e/o di prelievo (di seguito, anche “PDR” per le forniture di gas naturale, o “POD” per le forniture di energia elettrica, e per entrambi i tipi di punti di fornitura “PdF”) di titolarità del Cliente medesimo, (ii) la stipula, da parte di Audax nell’interesse del Cliente, dei contratti di dispacciamento, distribuzione e di trasporto con le controparti designate dalle norme vigenti in materia, nonché (iii) ove applicabile la fornitura di servizi aggiuntivi.
1.2 In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle “Condizioni Tecniche ed Economiche di fornitura” (di seguito, le “CTE”) e nelle presenti “Condizioni Generali di Fornitura” (di seguito, le “CGF”) e nel Modulo di Adesione, prevalgono le prime. Inoltre, in caso di conflitto, tra le condizioni contrattuali contenute nelle CTE e nelle presenti CGF e gli allegati contrattuali, prevalgono quelle contenute nelle prime due.
1.3 Ogni riferimento alle norme legislative o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, le successive modifiche ed integrazioni delle norme medesime. Il Contratto, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall’ARERA o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante. Al Cliente verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.
1.4 Il Cliente assume la responsabilità e garantisce nei confronti di Xxxxx la veridicità, l’esattezza e l’attendibilità dei dati forniti ad Audax e/o presenti nel Contratto e nelle dichiarazioni rilasciate e dichiara di conoscere le implicazioni fiscali e quelle relative all’attribuzione della corretta tariffa di trasporto. Il Cliente si impegna a comunicare ad Audax ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti. Pertanto, sarà cura del Cliente fornire tempestivamente ogni aggiornamento ad Audax delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), la fornitura, gli impieghi del gas naturale e/o dell’energia elettrica, la tipologia di attività svolta, la destinazione d’uso dei locali, nonché ogni altro elemento utile e/o rilevante in precedenza dichiarato e ritenuto valido ai fini del riconoscimento del trattamento fiscale applicato. Di conseguenza, il Cliente rinuncia sin d’ora a contestare il dovuto adempimento del presente Contratto per incorrettezza dei dati dichiarati e/o in caso di variazione della titolarità del POD/PDR e/o del soggetto che ha effettuato i consumi sui POD/PDR oggetto del Contratto, se non comunicati tempestivamente ad Audax. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore, inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti.
1.5 All’uopo, il Cliente, tramite la sottoscrizione del Contratto, rilascia espressa autorizzazione ad Audax per l’utilizzo di un numero di cellulare e/o indirizzo e-mail affinché quest’ultima invii eventuali comunicazioni inerenti al Contratto, in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, “ARERA”) 426/2020/R/com del 27 ottobre 2020 (di seguito, “Codice di Condotta Commerciale” in vigore dal 1° luglio 2021).
Art. 2 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
2.1 Qualora il Contratto sia concluso fuori dei locali commerciali, il Contratto si intende concluso alla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Cliente il quale ha aderito alla proposta commerciale formulata da Audax secondo quanto contenuto nel Modulo di Adesione, nelle CGF, nelle CTE e qualunque altro documento contrattuale consegnato al Cliente in sede di sottoscrizione (Scheda di confrontabilità per i clienti domestici, Scheda sintetica ed altri documenti consegnati al Cliente in sede di stipula). Qualora il Contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio online, telefonicamente o tramite firma elettronica avanzata -OTP-), ai sensi dell’art. 51, comma 7, del D. Lgs. Del 06 settembre 2005 n. 206 (di seguito, il “Codice del Consumo”), il Contratto si intende concluso con la ricezione da parte del Cliente della conferma da parte di Audax del Contratto concluso su un mezzo durevole, da effettuarsi al momento della sottoscrizione del Contratto o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto e comunque, in ogni caso, prima dell’attivazione della fornitura.
2.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente richiede dunque di essere servito alle condizioni e nei termini di cui alla scheda di Condizioni Tecnico Economiche della fornitura e alle Condizioni Generali della Fornitura. Il Cliente acconsente sin d’ora a ricevere ogni comunicazione di conferma del Contratto inviata dal Fornitore anche tramite mezzi telematici (i.e. posta elettronica, SMS o PEC), fermo restando il diritto del Cliente di richiedere l’invio delle predette comunicazioni tramite posta. Salvo prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettivo da parte di Audax.
2.3 Diritto di Ripensamento: qualora il Contratto sia stato concluso fuori dai locali commerciali di Audax o mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio online o telefonicamente o tramite firma elettronica avanzata -OTP-), con un Cliente che rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi del Codice del Consumo anche con i condomini con uso residenziale, questi possono esercitare il proprio diritto di ripensamento, anche con riferimento ad una sola fornitura, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione (sottoscrizione) del Contratto, inviandone comunicazione nelle forme e ai
recapiti indicati nell’art. 21.3 che segue, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 54 del Codice del Consumo, anche utilizzando il modulo di ripensamento allegato alla documentazione contrattuale. Nel caso non si utilizzi l’apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, PdF, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di spedizione indicato nel Contratto) o telematico e il servizio a cui si riferisce (energia elettrica, gas, o entrambi), allegando la carta d’identità del firmatario del Contratto. Ai sensi della normativa applicabile, rimane in capo al Cliente l’eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento. Resta inteso che qualora il Cliente non richieda espressamente che Audax avvii le attività connesse all’esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, tali attività saranno avviate solo successivamente allo scadere del predetto termine.
È facoltà del Cliente chiedere espressamente l’avvio delle attività connesse all’esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l’esercizio del diritto di ripensamento; in questo caso il Cliente potrà comunque esercitare - entro il termine sopra indicato - il proprio diritto di ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi per l’attivazione, voltura, riattivazione, disattivazione della fornitura e/o variazione di potenza, se richieste, previsti dal Distributore per le prestazioni effettuate, nonché gli eventuali costi di attivazione (pari ad Euro 23,00 ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012 (di seguito, “TIV”) o di disattivazione della fornitura, se richiesta, previsti dal Distributore e/o stabiliti dall’ARERA per le prestazioni effettuate, e gli importi relativi ai consumi effettuati, qualora la fornitura sia stata attivata, in applicazione delle condizioni economiche di fornitura previste dall’offerta commerciale sottoscritta/prescelta, fatto salvo quanto previsto dall’art. 66 quinquies, comma 1, del Codice del Consumo. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste.
Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento: (i) ove Audax, alla data di esercizio di tale diritto, non abbia ancora avviato le attività connesse all’esecuzione del Contratto, la somministrazione sarà garantita dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o, qualora non vi sia un precedente fornitore, per l’energia elettrica dal fornitore di maggior tutela e per il gas naturale dall’esercente il servizio di ultima istanza, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del PdF sulla base della volontà manifestata dal cliente; (ii) ove, invece, Audax, alla data di esercizio del diritto di ripensamento, abbia già avviato le attività connesse all’esecuzione del Contratto, la somministrazione sarà garantita da Audax per il solo tempo necessario al fine di cambiare fornitore o di provvedere alla chiusura del PdF.
Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PdF, il cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall’art. 81, comma 81.7, all’Allegato A alla deliberazione ARERA 646/2015/R/eel del 22 dicembre 2015 e 566/2019/R/eel del 23 dicembre 2019 (di seguito, il “TIQE”) e dall’art. 37, comma 37.6, dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019 (di seguito, “RQDG”).
2.4 Salvo i casi specificamente previsti dalla normativa applicabile, la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale, avrà indicativamente inizio, fermo restando quanto previsto all’art. 2.5, e sempre che i dati forniti dal Cliente nel Modulo di Adesione e nel resto di moduli contrattuali e dichiarazioni siano corretti, entro il primo giorno del terzo mese successivo alla data di conclusione del Contratto. Come previsto dalla normativa vigente, il Cliente sarà informato circa la data puntuale di attivazione della fornitura attraverso apposita comunicazione scritta, inviata tramite e- mail, PEC, SMS o posta ordinaria, o della mancata attivazione della fornitura ai sensi dell’art. 2.5 delle condizioni generali della fornitura, inviata tramite e- mail, PEC, sms o posta ordinaria, o della mancata attivazione della fornitura, inviata tramite e- mail, PEC, sms o posta ordinaria.
2.5 Salvo i casi specificamente previsti dalla normativa applicabile, l’obbligo di Audax di avviare le procedure per l’attivazione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e/o di provvedere ad effettuare le richieste di cui all’art. 15.5 e/o avviare l’esecuzione del Contratto è sospensivamente condizionato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:
1. buon esito della procedura di cambio fornitore (switching) o di qualsiasi altra richiesta (attivazione, cambio potenza, installazione contatori, volture, ecc.);
2. efficacia del contratto di trasporto e del contratto di dispacciamento per l’energia elettrica e dei contratti per il trasporto e la distribuzione rispettivamente con la società di trasporto e di distribuzione per il gas naturale;
3. ottenimento, in caso di richieste, da parte del Cliente e di Audax delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari rilasciati dalle competenti autorità per l’attivazione del POD/PDR;
4. conferma da parte delle società di distribuzione/Sistema Informativo Integrato dell’Acquirente Unico (di seguito, il “SII”) che – sia al momento della richiesta di switching sia al momento dell’esecuzione dello switching stesso – la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale in essere tra il Cliente con altro fornitore non sia stata sospesa per morosità del Cliente, né sia stata inoltrata una richiesta di indennizzo per morosità (CMOR);
5. conferma da parte delle società di distribuzione/SII che il PdF non sia oggetto di sospensione/richiesta di interruzione/cessazione amministrativa/chiusura per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione;
6. il PdF non sia stato oggetto di richiesta di sospensione della fornitura per morosità negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switch in corso;
7. assenza di precedenti di morosità nei confronti dei precedenti fornitori;
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8. verifica da parte di Audax circa la non provenienza del Cliente dai servizi di ultima istanza (fornitura di ultima istanza e salvaguardia) o dal servizio di Default gas;
9. il POD/PDR non sia stato oggetto di almeno un’altra richiesta di accesso per sostituzione della fornitura negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti lo switch in corso;
10. verifica da parte di Audax circa la correttezza del codice fiscale/partita IVA comunicati dal Cliente;
11. che la documentazione contrattuale sottoscritta dal Cliente sia completa e i dati forniti dal Cliente nel Modulo di Adesione e nel resto dei moduli contrattuali e dichiarazioni siano corretti, veritieri, utili e corrispondenti al vero, e che, nell’ambito dei controlli che effettua il Fornitore, non si verifichi la mancata presentazione/esibizione da parte del Cliente della documentazione richiestagli, a tal fine;
12. esito positivo della verifica circa la solvibilità e affidabilità creditizia (quali, ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievoli, e la verifica di informazioni di solvibilità e rating anche elaborate su basi statistiche, presenza di situazioni di morosità con altri fornitori di energia, di procedure esecutive, di procedure concorsuali/fallimentari/giudiziarie e/o assenza di ipoteche giudiziali/legali e/o assenza di ritagli stampa di tenore negativo, ecc.) fornite da primarie società/enti preposti a tale attività e di informazioni relative alla presenza/assenza di morosità pregressa del Cliente, per le quali il Cliente medesimo autorizza sin d’ora il trattamento dei propri dati personali;
13. il PdF sia accessibile e/o sia attivato, da parte dei distributori competenti;
14. il Fornitore ottenga un’adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del Cliente, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore abbia stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale;
15. se richiesto dal Fornitore, venga versato dal Cliente il deposito cauzionale di cui all’art. 14 delle presenti CGF;
16. il Fornitore abbia accesso alla cabina REMI alla quale il PDR sia collegato;
17. non sia stata trasmessa al distributore una richiesta di attivazione - successiva a quella di Audax - da parte di un diverso fornitore sul PdF. Qualora le sopra citate condizioni si verifichino, Audax, entro il terzo mese successivo alla data di conclusione del Contratto, confermerà al Cliente l’attivazione del servizio di fornitura, tramite e- mail, PEC, sms o posta ordinaria.
Qualora le sopra citate condizioni non si verifichino, Audax, entro il terzo mese successivo alla data di conclusione del contratto, informerà il Cliente mediante comunicazione scritta, inviata tramite e- mail, PEC, SMS o posta (ordinaria o raccomandata a/r), che non darà esecuzione al Contratto (che si intenderà risolto automaticamente), previa revoca dello switch al distributore elettrico e/o al distributore gas; pertanto, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. Resta inteso, che Xxxxx potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni di efficacia degli obblighi di somministrazione anche relativamente ad una sola delle somministrazioni di energia elettrica e gas naturale, essendo le condizioni sospensive previste nel suo esclusivo interesse. Nel caso in cui non vengano attivate tutte le forniture di energia elettrica e/o di gas naturale richieste, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente ed il Contratto si intenderà concluso solo per la/le fornitura/-e attivata/-e, secondo le relative previsioni contrattuali (fatta salva la facoltà del Cliente di esercitare il diritto di ripensamento di cui all’art. 2.3 precedente e recedere con le modalità e i termini di cui all’art. 3 che segue). In ogni caso, il Cliente è sin d’ora edotto che Xxxxx aderisce alla procedura di ripristino ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARERA 228/2017/com del 06 aprile 2017 (di seguito, il “TIRV”).
2.6 Resta, peraltro, inteso che il Fornitore può sempre revocare la Richiesta di accesso al punto di fornitura: (a) per la fornitura di gas, nei casi previsti dall’art. 12 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011 (di seguito, “TIMG”) e dall’art.
8.2 del TIMG; (b) per la fornitura di energia elettrica, nei casi di cui all’art. 6.3 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015 (di seguito, “TIMOE”). Sussistendo le condizioni previste sub (a) e (b), non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso del Cliente dal contratto con il precedente venditore verranno meno; qualora il Contratto abbia avuto inizio, il Contratto medesimo si intenderà risolto di diritto. In caso di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura di gas naturale per morosità, l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell’utente del servizio di distribuzione le seguenti informazioni circa il punto di riconsegna oggetto dell’eventuale richiesta di switching da parte del nuovo fornitore di energia: (i) l’eventuale chiusura del punto di riconsegna a seguito dell’intervento di chiusura del punto medesimo per sospensione della fornitura per morosità di cui all’art. 6 del TIMG, (ii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; (iii) le date delle eventuali richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso, (iv) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso e (v) l’accessibilità o meno del punto di riconsegna. In caso di sospensione della fornitura di energia elettrica, Audax dovrà trasmettere all’utente del trasporto e del dispacciamento le seguenti informazioni circa il PdF oggetto dell’eventuale richiesta di switching da parte del nuovo fornitore di energia: (i) se il PdF risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; (ii) se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo (CMOR), (iii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza, (iv) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching; e (v) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching.
Art. 3 – DURATA E RECESSO
3.1 Durata - Il Contratto è a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, a seconda che il Contratto si sia perfezionato per entrambe o per una sola di esse e che l’attivazione sia avvenuta simultaneamente o in momenti diversi. In quest’ultimo caso gli effetti del contratto decorreranno, per ciascun tipo di somministrazione, dalla data dell’effettivo inizio della somministrazione.
3.2 Attivazione della fornitura - Il Contratto ha esecuzione con l’attivazione della/e somministrazione/i, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Audax al Cliente nella comunicazione di accettazione del Contratto e sarà riportata nelle fatture.
Switch o cambio fornitore - Per i Clienti alimentati in media tensione (MT) o Alta Tensione (AT) o clienti multisito con almeno un punto di prelievo in MT o AT, per l’energia elettrica, ovvero per punti di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico o per usi diversi – da domestico e condominio – con consumi superiori a 200.000 Smc/anno per la fornitura di gas, l’attivazione avverrà nel rispetto di quanto richiesto dal Cliente nello specifico “Modulo di dichiarazione data presunta di attivazione” e nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017 come modificata dalla deliberazione ARERA 196/2019/R/com del 21 maggio 2019. Per il resto dei clienti, nel caso di cambio fornitore, Audax darà esecuzione al contratto e corso alle richieste di attivazione della fornitura ovvero, presenterà al SII o al distributore la relativa “richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura” (switching) o di attivazione nel rispetto delle tempistiche stabilite dall’ARERA con deliberazione 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015 (per l’energia elettrica) e con deliberazione 77/2018/R/com del 8 febbraio 2018 (per il gas naturale) e compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati ai sensi della deliberazione ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017; in questi casi, le somministrazioni avranno inizio entro la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto, fermo restando che sono subordinate al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il distributore locale (dipendente per esempio dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati sul Contratto con quelli in possesso dei distributori). Le attività necessarie a dare corso alle richieste sono volte ad ottenere l’esecuzione del contratto solo una volta decorso il tempo a disposizione per l’esercizio del diritto di ripensamento (vedi art. 2.3 precedente) o - se richiesto espressamente dal Cliente - prima del decorso del tempo a disposizione per l’esercizio del diritto di ripensamento (vedi art. 2.3 precedente) ai sensi dell’art. 50, comma 3 e art. 51, comma 8 del Codice del Consumo e delle disposizioni di cui all’art. 9.6 del Codice di Condotta Commerciale (di seguito, il “Termine per l’Attivazione”), secondo quanto previsto dal precedente art. 2.3. Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile ad Audax, lo stesso si intenderà automaticamente sciolto senza responsabilità di nessuna delle Parti, con comunicazione scritta al Cliente da parte di Audax.
Si presume che la mancata attivazione entro i termini previsti non derivi da causa imputabile al Fornitore, che comunque darà comunicazione della diversa data di avvio della fornitura, ovvero delle ragioni ostative, al Cliente a mezzo posta (ordinaria o raccomandata a/r), SMS o posta elettronica. Fermo restando quanto sopra indicato per i Clienti connessi in media tensione (MT) o con consumi di gas superiori a 200.000 Smc, qualora tale impossibilità dovesse protrarsi oltre il Termine per l’Attivazione, sarà facoltà di ciascuna delle parti, nel loro reciproco interesse, risolvere il contratto di fornitura ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1256 e 1463 c.c., dandone comunicazione all’altra parte mediante raccomandata a/r o PEC, senza che, in nessun caso, la parte che intenda avvalersi di detta risoluzione abbia diritto al risarcimento di qualsivoglia tipo di danno. Voltura/Subentro – In caso di richiesta voltura del punto di prelievo di energia elettrica e/o gas precedente al 01 ottobre 2021, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il Fornitore comunicherà al cliente la data di attivazione della fornitura, nel rispetto delle previsioni del Codice del Consumo e del Codice di Condotta Commerciale in materia di diritto di ripensamento. In caso di richiesta voltura del punto di prelievo di energia elettrica trasmessa a partire 01 ottobre 2021, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il Fornitore comunicherà al cliente la data di attivazione della fornitura, nel rispetto delle previsioni del Codice del Consumo e del Codice di Condotta Commerciale in materia di diritto di ripensamento. Resta inoltre inteso che, qualora il Contratto venga risolto perché il Cliente cessi di avere la legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati gli impianti del Cliente, il Cliente resterà responsabile anche per il pagamento dei consumi successivi di energia elettrica e/o gas naturale fino all’avvenuta accettazione da parte di Audax della richiesta di voltura e/o dell’avvenuta comunicazione circa la cessazione di tale disponibilità del Cliente di tale immobile con contestuale richiesta di disattivazione del PdF.
Attivazioni – Le richieste di attivazione e connessioni siti alla rete elettrica, secondo la Delibera n. 566/2019/R/eel dell’ARERA contenente “Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023” e ss.mm.ii., dovranno essere inviate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà come mandatario del Cliente. Secondo questo mandato, il Cliente dovrà fornire i mezzi necessari e saldare le eventuali obbligazioni che Audax contrarrà in proprio nome (art. 1719 c.c.). In particolare, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore (previsti per le singole prestazioni dall’Allegato C della Delibera ARG/ELT n. 199/11 dell’ARERA e s.m.i.), il Cliente riconoscerà ad Audax, per ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente, un importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 15.4 che segue.
Cambio offerta (Rinegoziazioni) - Nel caso di cambio offerta, il Contratto avrà esecuzione dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della data di accettazione da parte di Audax del Contratto e il precedente contratto in essere tra Audax e il Cliente relativo al/i medesimo/i PdF si intenderà automaticamente risolto. Il precedente contratto rimane invece in vigore qualora il Cliente, ove previsto, eserciti il diritto di ripensamento come sopra esposto.
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3.3 Recesso dal Contratto clienti piccole dimensioni - In conformità all’Allegato A1 della deliberazione ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, i Clienti di piccole dimensioni
– come definiti all’art. 2.3, lettera a) o lettera c) del TIV e all’art. 2.3 lettere a), b) o d) dell’Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/gas 64/09 del 28 maggio 2009 (di seguito, “TIVG”) limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc – hanno comunque facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, in qualsiasi momento, nel rispetto dei termini di preavviso di seguito indicati: (i) nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Cliente dovrà rilasciare apposita procura al nuovo fornitore affinché quest’ultimo, ovvero l’utente del dispacciamento entrante, ovvero l’utente della distribuzione entrante, provveda ad effettuare la richiesta di switching al SII, nei tempi e con le modalità definite nell’art. 3.3 dell’Allegato A2 alla deliberazione ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017 (i.e. entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese antecedente la data di switching); (ii) nei casi diversi dal cambio fornitore (i.e. cessazione della fornitura), il recesso è esercitato direttamente dal Cliente inviando ad Audax – nel rispetto del termine di preavviso di un mese decorrente dalla data di ricezione della comunicazione da parte di Audax – la relativa comunicazione di recesso scritta, ad uno dei seguenti recapiti: posta raccomandata a Audax Energia S.r.l. - Xxx Xxxxxxxx x. 0/0 - 00000 Xxxxxx (XX), fax al n. 011/0000000 o e-mail a xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o tramite PEC a xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso del cliente finale di piccole dimensioni, sono fatte salve le previsioni di cui al comma 16.5 del TIMOE e di cui al comma 19.3 lettera b) del TIMG.
Qualora il Cliente abbia tempestivamente comunicato la volontà di recesso al fine di cambiare esercente, ma non avvenga l’effettivo subentro nella somministrazione da parte dell’impresa di vendita entrante (p.e. perché la comunicazione di subentro non è correttamente effettuata dall’impresa di vendita entrante al Distributore), il Fornitore continuerà la somministrazione, alle condizioni previste in base alle presenti CGF, sino all’effettivo subentro, a meno che il Cliente non comunichi un’espressa volontà contraria (i.e. cessazione o disattivazione della fornitura); nel qual caso, il Fornitore si attiverà, nel rispetto dei tempi tecnici necessari, per richiedere la disattivazione o cessazione della fornitura di gas naturale e/o energia elettrica ed il passaggio del Cliente al mercato di maggior tutela e/o ai fornitori di ultima istanza. Ai sensi del combinato disposto della legge 125/07 e della legge 124/17 i clienti non domestici che si trovano senza un fornitore nel mercato libero e che non hanno diritto ad accedere al servizio di maggior tutela sono riforniti rispettivamente nel servizio a tutele graduali, di cui alla delibera 491/2020/R/eel, qualora siano microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW connesso in bassa tensione ovvero piccole imprese con punti di prelievo tutti connessi in bassa tensione e nel servizio di salvaguardia nei restanti casi. In ogni caso saranno fatturati al cliente tutti e solo i consumi effettuati sino all’effettivo switching o alla cessazione/disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente.
3.4 Recesso dal Contratto clienti grandi dimensioni - In riferimento ai clienti diversi dai Clienti di piccole dimensioni di cui all’art. 3.3 che precede - in particolare, a) clienti alimentati in media tensione (MT) o Alta Tensione (AT), o b) clienti multisito con almeno un punto di prelievo in MT o AT, per l’energia elettrica, ovvero c) punti di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico o per usi diversi – da domestico e condominio – con consumi superiori a 200.000 Smc/anno per la fornitura di gas, ovvero d) clienti titolari di un PdF associato ad un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico (struttura pubblica o privata che svolga un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole), ovvero ancora e) multisito, qualora almeno un punto non rientri tra le tipologie di cui al precedente art. 3.3
- costoro hanno la facoltà di recedere dal Contratto, solo una volta decorso il termine di scadenza delle condizioni tecnico economiche (indicato sulle CTE stesse), applicate dalla data di inizio fornitura, nel rispetto delle modalità e dei termini di preavviso di seguito indicati: (i) nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Cliente dovrà rilasciare apposita procura al nuovo fornitore affinché quest’ultimo, ovvero l’utente del dispacciamento entrante, ovvero l’utente della distribuzione entrante, provveda ad effettuare la richiesta di switching - la quale dovrà essere effettuata con 12 (dodici) mesi di preavviso - con le modalità definite nell’art. 3.3 dell’Allegato A2 alla deliberazione ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, ovvero, dal 1° novembre 2019, ai sensi della deliberazione ARERA 196/2019/R/com del 21 maggio 2019, il Cliente può comunicare la sua volontà di recesso dal Contratto inviando una comunicazione, con le modalità indicate nel successivo punto (ii) che segue; (ii) nei casi diversi dal cambio di fornitore (i. e. cessazione della fornitura), il recesso è esercitato direttamente dal Cliente inviando, tramite posta raccomandata ad Audax Energia S.r.l., via Candiolo n. 2/4 00000 - Xxxxxx (XX), o tramite PEC ad xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, la relativa comunicazione di recesso scritta ad Audax con un preavviso di 6 (sei) mesi che decorrono dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte di Audax. Qualora (i) il predetto Cliente receda anticipatamente dal Contratto (i.e. per cambio di fornitore) in violazione dei predetti termini e delle modalità di preavviso, ovvero (iii) nel caso di risoluzione del Contratto per motivi non imputabili ad Audax, il Cliente dovrà pagare al Fornitore una penale (a) per le forniture di energia elettrica, pari ad Euro 50,00 per ogni kW di potenza disponibile installata, (b) per le forniture di gas naturale, pari ad Euro 0,40 moltiplicati per tanti dodicesimi di Smc, relativi ai consumi annui dichiarati dal Cliente negli allegati contrattuali, quanti sono i mesi non riforniti fino alla scadenza indicata nelle CTE.
3.5 Recesso dal contratto del Fornitore - Il Fornitore potrà recedere, senza alcun onere, dal Contratto in ossequio a quanto previsto dall’art. 7 dell’Allegato A2 alla deliberazione ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, inviando comunicazione scritta al Cliente presso gli indirizzi da quest’ultimo indicati nella documentazione contrattuale, a mezzo raccomandata a/r o PEC, ovvero qualsiasi altra modalità di comunicazione della quale il fornitore possa avere evidenza dell’effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente, con un preavviso di 6 (sei) mesi, salvo che per i Clienti connessi in media tensione (MT) o alta tensione (AT) o con consumi di gas superiori a 200.000 Smc il cui termine di preavviso sarà di 2 (due) mesi. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale. Resta ferma la facoltà di Audax di recedere dal contratto nei casi di accettazione o di rifiuto della
richiesta voltura da parte di un terzo sul PdF oggetto del presente contratto, ai sensi della deliberazione ARERA 102/2016/R/com del 10 marzo 2016 per il gas naturale e dalla deliberazione ARERA 398/2014/R/eel del 31 luglio 2014 per l’energia elettrica. In questi casi Audax invierà al Cliente la comunicazione scritta di recesso nei termini e nelle modalità di cui alle predette delibere.
3.6 L’esercizio da parte di Audax o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei contratti e mandati sottoscritti ai sensi dell’art. 12 e la cessazione delle attività di somministrazione.
3.7 Il Cliente, che al termine del periodo di fornitura intenda sostituire il Fornitore, lo manleva e tiene indenne, senza alcun diritto di rivalsa, da ogni eventuale costo correlato a ritardi nella richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura di ciascun PdF (switching). Il Cliente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere ad Audax gli importi dovuti, nessuno escluso, ivi comprese eventuali maggiorazioni, oneri o penali che Audax dovesse sostenere per le forniture prestate sino all’effettivo inizio della fornitura da parte del nuovo fornitore. Il Cliente, inoltre, si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.
Art. 4 – IMPOSTE E REGISTRAZIONE
4.1 Oltre agli importi previsti nel presente Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e i tributi che Audax è tenuta a pagare in relazione al Contratto per la somministrazione di gas naturale e di energia elettrica e, ove prevista, per la prestazione di servizi aggiuntivi. I corrispettivi dovuti da una parte all’altra in forza del presente Contratto sono soggetti ad IVA, oltre ad ogni altra imposta, canone o tassa prevista dalle vigenti leggi tributarie. Maggiori informazioni circa le aliquote delle imposte, di cui all’art.
5.1 a) del Codice di Condotta Commerciale, sono ricavabili sul sito di Audax (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx).
4.2 L’applicazione del trattamento fiscale verrà effettuata da Audax sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, consegnate dal Cliente, opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi necessari all’applicazione del corretto regime fiscale. Gli effetti dell’applicazione del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione, decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente ad Audax, fatti salvi i casi in cui tale decorrenza venga diversamente determinata direttamente dall’Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa applicabile. L’istanza finalizzata alla richiesta del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o esclusione deve essere trasmessa dal Cliente ad Audax, esclusivamente ai recapiti indicati nella documentazione messa a disposizione da Audax nel proprio sito (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx_x_xxxxxxxxxxx.xxx), mediante: (i) PEC e con allegati sottoscritti con firma elettronica digitale del Cliente; (ii) PEC e con allegati non sottoscritti con firma digitale del Cliente, in questo caso - ai fini della decorrenza e del riconoscimento del trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione - il Cliente deve necessariamente procedere anche con all’invio della documentazione sottoscritta ed in originale a mezzo raccomandata a/r entro 15 (quindici) giorni dall’invio effettuato mezzo PEC; (iii) per i soli soggetti per i quali non sussiste l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC, con raccomandata a/r. In caso di incompletezza, carenza degli allegati essenziali o di scarsa comprensibilità, istanze e dichiarazioni non sottoscritte, Xxxxx si vedrà costretta a respingere la richiesta e a richiederne l’integrazione o la ripresentazione, pena lo slittamento dei termini per il riconoscimento del beneficio fiscale. In assenza di produzione dei predetti documenti verranno applicate i) per il gas naturale, l’aliquota IVA e le aliquote di accisa e di imposta addizionale (laddove prevista) per gli usi civili; ii) per l’energia elettrica, l’aliquota IVA e l’aliquota di accisa prevista in relazione alla tipologia di utenza contrattualizzata. Inoltre, in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, Audax considererà valide le istanze, le dichiarazioni e le documentazioni, riferite al/ai medesimo/i Contratto, già ritenute valide nell’ambito di un precedente Contratto tra le Parti, da cui siano susseguiti, senza soluzione di continuità, Contratti per la medesima tipologia di utenza e a condizione che non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l’integrazione o la modificazione. Qualora dovessero eventualmente emergere elementi differenti rispetto a quanto risultante dal Contratto, dalle istanze, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente ad Audax, saranno poste a carico del Cliente stesso tutte le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Audax fosse tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria, alle Regioni e/o agli Enti Locali. Ogni eventuale rimborso dovuto al Cliente da Audax di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Audax potrà ottenere il rimborso dall’Amministrazione Finanziaria, dalle Regioni e/o agli Enti Locali. Per le prestazioni di servizi aggiuntivi sarà applicato il regime IVA previsto dalla tipologia del servizio fornito.
4.3 Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore (riconoscendo il diritto della Società di rivalersi) da tutti gli oneri di cui sopra, nonché per eventuali sanzioni, indennità ed interessi, o altro onere comunque denominato, applicati dall’Amministrazione Finanziaria o da altri soggetti terzi alla Società a seguito di atti, dichiarazioni, omissioni o comportamenti del Cliente volti ad ottenere un’esenzione o una riduzione della tassazione sulla fornitura che si riveli non legittima o non riconoscibile dall’Amministrazione Finanziaria stessa.
4.4 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa perché avente oggetto prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131. Nel caso d’uso, le spese per la registrazione del Contratto saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.
Art. 5 – ALLACCIAMENTO E ADEGUAMENTI
5.1 Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente dichiara e garantisce che il PDR e/o POD, muniti di misuratore, sono in regola con la normativa vigente e sono idonei a consentire la fornitura, considerati anche i requisiti per la stipula dei contratti di trasporto, distribuzione e dispacciamento e i requisiti tecnici vigenti. Il Cliente si obbliga a
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comunicare immediatamente al Fornitore ogni evento che possa compromettere la corretta funzionalità degli apparecchi di misurazione installati presso i PDR e/o POD.
5.2 La realizzazione, l’esercizio e la manutenzione dell’insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l’adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di riconsegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese (ossia l’impianto interno che non comprende il gruppo di misura, definito dall’ art. 1.1. lett. o) della deliberazione ARERA 40/14/R/gas del 06 febbraio 2014), e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità al D.M. del 22 gennaio 2008 n. 37 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell’integrità del Contatore gas e/o elettrico e dell’eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore gas e/o elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore gas e/o elettrico o di altra parte dell’impianto di proprietà del Distributore gas e/o elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l’accesso al loro impianto. Il Cliente finale ha l’onere di garantire l’utilizzo in sicurezza del gas naturale ad uso domestico o similare, anche se combinato con usi tecnologici, laddove lo stesso sia direttamente allacciato alla rete di trasporto. A tal fine il Cliente finale dovrà adottare le opportune soluzioni tecniche (odorizzazione, strumenti di rilevamento e intercettazione, o equivalenti) in adempimento al D.M. del 18 maggio 2018. In particolare, il Cliente dovrà inviare al trasportatore: (i) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del D. M. del 18 maggio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, una dichiarazione in merito alla categoria d’uso del gas riconsegnato; (ii) entro 6 (sei) mesi dalla medesima data di pubblicazione, in caso di dichiarazione d’uso domestico o similare
- anche combinato con usi tecnologici, un’attestazione che tale uso avviene in sicurezza avendo adottato le soluzioni tecniche previste dal predetto decreto. Audax rende disponibile sul proprio sito, le informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l’uso sicuro ed efficiente del gas e per il risparmio energetico, come previsto dalla deliberazione ARERA 40/14/R/gas del 06 febbraio 2014.
Art. 6 – GRUPPI DI MISURA
I Gruppi di Misura (di seguito, “GDM”) che verranno utilizzati per la misurazione della o delle forniture oggetto del presente contratto saranno quelli attualmente esistenti presso il PDR e/o il POD, di proprietà dell’impresa di distribuzione. Il Cliente al quale sia fornito gas in media pressione o in bassa pressione e misurato con un gruppo di misura di classe non inferiore alla G40, può chiedere che il GDM sia corredato di idoneo correttore omologato, con oneri e spese a suo carico.
Art. 7 – ACCESSO E MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI MISURA
7.1 Il Cliente si obbliga a dare libero accesso ai GDM al distributore e/o al Fornitore, su semplice richiesta ogni qual volta si renda necessario in relazione all’esecuzione del presente Contratto. Il Cliente è in ogni caso custode dei GDM e si obbliga a comunicare immediatamente al Fornitore ed eventualmente al distributore che ne è proprietario, eventuali possibili malfunzionamenti, anomalie o rotture dei sigilli, alterazioni o manomissioni. Nel caso in cui le alterazioni o danneggiamenti siano ad opera di terzi, il Cliente si obbliga a sporgere denuncia alle Pubbliche Autorità e a consegnare copia della denuncia al Fornitore su semplice richiesta. Il Cliente è tenuto a consentire al distributore di accedere anche agli impianti a valle allo scopo di effettuarne verifica ove essi creassero interferenze con gli impianti a monte o con la fornitura.
7.2 Entrambe le Parti possono richiedere al distributore gas e/o elettrico la verifica del contatore gas e/o elettrico; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Audax al distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all’attività di verifica saranno a carico della sola parte che ne abbia avanzato richiesta.
7.3 Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di gas e/o energia elettrica darà facoltà al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.
Art. 8 – ERRORI DI MISURA
Il Cliente e il Fornitore hanno diritto di richiedere al distributore locale, in contraddittorio tra loro, la verifica dei GDM per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà ad inoltrarla al distributore locale. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Nel caso in cui, a seguito della verifica non si riscontrassero errori di misurazione superiori ai limiti imposti dalla normativa tecnica vigente, il Cliente sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario i GDM saranno sostituiti senza oneri per il Cliente finale e la ricostruzione dei prelievi per il periodo di malfunzionamento verrà effettuata dal distributore competente (essendo a quest’ultimo demandata la responsabilità della misura da parte dell’ARERA), con effetto retroattivo dal momento in cui l’irregolarità si è prodotta, se determinabile, o in alternativa dal momento in cui è stata per la prima volta riscontrata. Se l’inattendibilità della misura è tale da rendere impossibile la correzione, la fatturazione avverrà sulla base del consumo realizzato in periodi analoghi precedenti, ed in ulteriore mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di irregolare funzionamento ed in ogni caso secondo le disposizioni della normativa vigente. Eventuali errori di misura dovuti a qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo – nella prima fattura utile - ad un conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo in cui l’errore sia effettivamente sussistito; resta inteso che non verranno corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.
Art. 9 – DATI E UTILIZZO DELLA FORNITURA
9.1 Ai fini contrattuali verranno considerati i dati relativi ai consumi, anche stimati, e alla potenza impegnata secondo quanto indicato dal Cliente fino alla comunicazione di tale dato da parte del distributore competente/SII/Acquirente Unico; tale comunicazione prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente. Per quanto riguarda l’uso dell’energia elettrica e/o il gas naturale, la dichiarazione espressa dal Cliente prevarrà, in caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiarato in precedenza ad Audax dal Cliente relativamente allo stesso o ad altri PdF. I suddetti dati saranno poi trasmessi da Audax al
distributore competente. In merito alla tipologia di utilizzo di uno o più PdF, verrà considerato quanto indicato dal Cliente nel Contratto. In caso di incongruenza con i dati a disposizione del distributore, Xxxxx considererà valide le dichiarazioni del Cliente - delle quali il Cliente stesso si assume la responsabilità - e comunicherà al Distributore la variazione di tipologia di utilizzo. Audax potrà addebitare al Cliente gli oneri amministrativi richiesti dal Distributore ad Audax per la suddetta variazione, come definiti dal “Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione” pubblicato da ARERA nel proprio sito web. In caso di utilizzo diverso da quello dichiarato, Xxxxx altresì potrà addebitare al Cliente gli ulteriori costi, imposte e sanzioni che ne dovessero derivare.
9.2 Il gas e/o l’energia elettrica somministrati da Audax saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto. È fatto divieto al Cliente di cedere l’energia elettrica o il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
9.3 Per le forniture di energia elettrica sulle reti trifasi, il Cliente deve mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva. Qualora il valore dell’energia reattiva superi il 50% dei prelievi di energia attiva, verranno applicati i corrispettivi previsti dalla normativa vigente. L’eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi tra le parti per la relativa regolamentazione.
9.4 Il Cliente che abbia altre disponibilità di energia elettrica è tenuto – salva diversa specifica pattuizione scritta – a predisporre i circuiti alimentati da tale disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia erogata dal Fornitore in esecuzione del presente contratto, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni. Il Cliente si assume ogni responsabilità derivante dall’utilizzazione dei propri impianti.
Art. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Cliente consente che il contratto possa essere ceduto dal Fornitore a terzi. Il Fornitore ha in qualsiasi momento facoltà di cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti di credito che dovesse vantare nei confronti del Cliente quale corrispettivo della fornitura resa, previa sola comunicazione data - anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1264 c.c. - al Cliente, che dichiara fin d’ora di accettare senza riserva alcuna.
Art. 11 – PROGRAMMAZIONE
Il Cliente, su semplice richiesta del Fornitore, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l’attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, il Fornitore avrà diritto di modificare le condizioni contrattuali, secondo quanto previsto dal successivo art. 24 (Modifiche al contratto - Variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali e facoltà di recesso del cliente).
Art. 12 – PROCURA PER RECEDERE E MANDATI DI CONNESSIONE DISTRIBUZIONE, TRASPORTO E DISPACCIAMENTO, MISURA E SERVIZI ACCESSORI
12.1 Con la conclusione del presente Contratto, il Cliente manifesta la propria volontà di recedere dal contratto di gas naturale e/o energia elettrica in essere con il precedente fornitore e conferisce irrevocabilmente ad Audax e/o all’utente del dispacciamento entrante e/o all’utente della distribuzione entrante, apposita procura, esclusiva e irrevocabile a titolo gratuito e senza poteri di rappresentanza, a recedere, per conto e in nome del Cliente, dal predetto contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 3.1 dell’Allegato A1 alla deliberazione ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017. Il Cliente riconosce al Fornitore la facoltà di nominare mandatari con i medesimi poteri, affinché proceda in nome e per conto del Cliente all’invio della comunicazione di recesso dal contratto stipulato dal Cliente con il precedente fornitore, nonché ad effettuare tutte le operazioni necessarie al conseguimento dell’attivazione delle somministrazioni di energia elettrica e/o gas naturale oggetto del presente Contratto.
12.2 Il Cliente, con riferimento ai Punti di prelievo oggetto del Contratto, conferisce inoltre al Fornitore i seguenti mandati, a titolo gratuito, esclusivo ed irrevocabile, con facoltà del Fornitore di nominare mandatari con i medesimi poteri e senza obbligo di rendiconto: (i) mandato senza rappresentanza affinché il Fornitore sottoscriva, in nome proprio e nell’interesse del Cliente, il contratto di dispacciamento per la fornitura di energia elettrica con il gestore della rete, attualmente Terna S.p.A., e il contratto di trasporto con il distributore elettrico avente ad oggetto la prestazione del servizio di Trasporto per conto del cliente, ed esegua quanto necessario per il buon fine della fornitura: tale mandato si intenderà accettato da Audax con la comunicazione di accettazione del Contratto; (ii) mandato con rappresentanza ad accettare in nome e per conto del Cliente le condizioni tecniche ed economiche predisposte dal distributore e/o a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica funzionale all’erogazione del servizio di trasporto; (iii) mandato senza rappresentanza per inoltrare al distributore elettrico eventuali prestazioni di cui al TIQE e/o alla deliberazione ARERA 654/2015/R/eel del 23 dicembre 2015 (di seguito, il “TIT”) e (iv) mandato con rappresentanza allo svolgimento delle pratiche e delle attività connesse ai predetti contratti (a titolo meramente esemplificativo ed in nessun modo esaustivo, relativamente a: allacciamento, aumento di portata o di potenza, modifiche, allacci, volture, attivazioni, disattivazioni, spostamento gruppo di misura, ecc.), nonché acquisisca e gestisca i dati relativi al consumo di ogni singolo POD o PDR.
12.3 Ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto di trasporto dell’energia elettrica il Cliente è tenuto a concludere il contratto di connessione e/o qualsiasi altro contratto necessario per l’esecuzione delle richieste del Cliente (a titolo meramente esemplificativo ed in nessun modo esaustivo, relativamente a: allacciamento, aumento di portata o di potenza, modifiche, allacci, volture, attivazioni, disattivazioni, spostamento gruppo di misura, ecc.), affinché Audax acquisisca e gestisca i dati relativi al consumo di ogni singolo POD o PDR, come predisposto dalla società di distribuzione dell’energia elettrica ed inerente alle condizioni di connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Ai fini del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di connessione, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza esclusivo e irrevocabile ad Audax, affinché quest’ultima provveda alla stipulazione dei predetti contratti in nome e per conto del Cliente, nonché mandato esclusivo ed irrevocabile senza rappresentanza
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ai fini dello svolgimento delle pratiche e attività connesse all’esecuzione dei medesimi contratti, fermo restando che il Cliente resterà titolare del rapporto giuridico con la società di distribuzione derivante dal contratto di connessione. Alla data di cessazione o risoluzione per qualsiasi causa del presente contratto il Fornitore cesserà di svolgere le attività ed i servizi operati in nome e per conto del Cliente.
12.4. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del contratto di dispacciamento, del contratto di trasporto dell’energia elettrica e del contratto di connessione e di aver ricevuto dal Fornitore tutte le informazioni in relazione ai mandati di cui al presente art. 12, in particolare di: (i) mantenere gli impianti in sicurezza ed adeguarli alle norme tecniche, di volta in volta, applicabili; (ii) non effettuare prelievi eccedenti la potenza e la tensione disponibili o comunque fraudolenti o irregolari; (iii) permettere ispezioni e verifiche sui propri impianti e sui contatori; (iv) non manomettere le apparecchiature della società di distribuzione e non alterare le misurazioni dei consumi; (v) pagare i corrispettivi richiesti per le attività svolte dalla società di distribuzione. Salva diversa previsione nelle CTE, tali corrispettivi saranno pagati da Xxxxx e riaddebitati da parte di quest’ultima al Cliente. Il Cliente terrà indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti della società di distribuzione e dei terzi, che dovesse derivare dall’inadempimento degli obblighi di cui al contratto di trasporto, al contratto di dispacciamento e al contratto di connessione.
12.5 Il Cliente, con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, conferisce al Fornitore mandato irrevocabile con rappresentanza, con facoltà di quest’ultimo di nominare mandatari con i medesimi poteri, affinché proceda in nome e per conto del Cliente a richiedere a terzi o ricavare altrimenti i dati identificativi dei PdF del Cliente medesimo, anche sfruttando i dati già rilasciati da quest’ultimo e anche al fine di completare/correggere/modificare i dati già forniti.
12.6 In conformità all’art. 1715 c.c., Xxxxx risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti ad essa direttamente imputabili e in relazione ai propri obblighi contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni dei contratti di cui agli artt. 12.1, 12.2 e 13 delle presenti CGF. Il Cliente dichiara e riconosce che Xxxxx non sarà ritenuta responsabile, neanche indirettamente, dei danni causati per la qualità della somministrazione o della connessione del PdF alla rete né il Cliente avrà diritto di chiedere il risarcimento dei danni ad Audax per tali motivi, poiché Audax non esercita attività di trasporto e/o dispacciamento.
12.7 Il Cliente dichiara che il valore di potenza disponibile per cui ha corrisposto alla società di distribuzione gli oneri di allacciamento corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che, pertanto, in caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile o comunque non consentiti, il Cliente sarà responsabile per l’eventuale conseguente adeguamento dei contributi e terrà indenne Audax da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti della società di distribuzione e dei terzi. Il Cliente, inoltre, si impegna a: (a) conservare e mantenere integre le apparecchiature di misura e gli impianti di consegna dell’energia elettrica; (b) porre in essere tutto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza sulle reti e del sistema elettrico nazionale.
12.8 Il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto di dispacciamento, del contratto di trasporto dell’energia elettrica e contratto di connessione e a tenere indenne Audax in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.
12.9 Tutti i mandati previsti ai sensi del Contratto si intendono conferiti ad Audax con facoltà di quest’ultima di sostituire a sé un soggetto terzo ai sensi dell’art. 1717 c.c.
12.10 Il trasporto del gas naturale avverrà a cura della società di trasporto del gas naturale e della società di distribuzione del gas naturale in esecuzione di opportuni accordi che Xxxxx s’impegna a concludere direttamente o a far concludere da soggetti terzi nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa di volta in volta applicabile. Da parte sua, il Cliente s’impegna a prestare ad Audax tutta la propria necessaria collaborazione e a fornire in tempo utile, comunque prima dell’inizio della somministrazione, tutti i documenti e informazioni utili e/o necessari a tale scopo.
12.11 Qualora, in sede di stipula del contratto di trasporto, fosse necessario comunicare l’avvenuto subentro del Cliente in un preesistente rapporto di somministrazione di energia elettrica presso un determinato PdF, su richiesta di Audax, il Cliente corrisponderà gli eventuali oneri che dovessero essere addebitati dalla società di distribuzione dell’energia elettrica per l’espletamento delle relative pratiche di subentro. L’ammontare di tali oneri verrà comunicato da Audax al Cliente non appena Xxxxx ne venga informata da parte della società di distribuzione dell’energia elettrica.
Art. 13 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI
13.1 I distributori locali competenti sono i soggetti responsabili del servizio di misura ai sensi delle previsioni normative vigenti.
13.2 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, la rilevazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati posti a disposizione dal distributore, che, come previsto dal TIVG, è tenuto ad effettuare i tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del misuratore: a) per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno, almeno un tentativo di raccolta l’anno; b) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/ anno, almeno due tentativi di raccolta l’anno; c) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno, almeno tre tentativi di raccolta l’anno; d) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5.000 Smc/anno almeno un tentativo di raccolta mensile. Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di uno smart meter: a) una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo gas realizzato fino all’ultimo giorno del mese di riferimento; b) almeno tre tentativi di acquisizione del dato mensile di cui al precedente punto a), a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di misura. Nel caso di nuove attivazioni relative a PDR con consumi fino a 5.000 Smc/ anno, il Distributore è tenuto ad effettuare un tentativo di raccolta della misura entro 6 (sei) mesi dalla data di nuova attivazione. Nel caso in cui i volumi di gas naturale siano rilevati presso gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, ai sensi della deliberazione ARERA 367/2014/r/gas del 24 luglio 2014, i volumi considerati ai fini della fatturazione verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente di conversione
W
dei volumi misurati per il gas naturale (Coefficiente C) specifico della località in cui è ubicato il punto di misura e comunicato dal distributore al Fornitore. Con riguardo alla fornitura di gas naturale, qualora il distributore comunichi al Fornitore l’esito negativo del tentativo di lettura, il Fornitore ne darà a sua volta comunicazione al Cliente mediante comunicazione in fattura e procederà alla fatturazione dei consumi presunti, stimati secondo quanto infra previsto. L’impresa di distribuzione locale competente pubblica sul proprio sito internet il calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure del gas naturale ed è tenuta a prendere in carico la misura raccolta dal Cliente finale e lasciata a disposizione da quest’ultimo anche per il tramite di nota cartacea affissa alla porta della propria abitazione o luogo similare. In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l’impresa di distribuzione informa il Cliente, con apposita nota cartacea, della possibilità di effettuare l’autolettura secondo le modalità e tempistiche previste nell’art. 13.5 che segue.
13.3 La rilevazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati posti a disposizione dal distributore, che, come previsto dall’Allegato B alla deliberazione ARERA 568/2019/R/eel del 27 dicembre 2019 (di seguito, il “TIME”), è tenuto ad effettuare: a) per i POD trattati per fasce ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 107/09 del 30 luglio 2009 (di seguito, il “TIS”), la raccolta mensile delle misure includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base del quarto d’ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore; b) per i POD trattati monorari ai sensi del TIS, un tentativo di rilevazione dei dati misura: b.1) almeno una volta all’anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b.2) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. Qualora il distributore di energia elettrica, con riferimento ai Clienti trattati per fasce ai sensi del TIS, abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi, riconosce al Cliente un indennizzo automatico, ai sensi dell’art. 17 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 463/2016/R/com del 04 agosto 2016 (di seguito, il “TIF”), ove applicabile.
13.4 Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il Fornitore è tenuto ad utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione; b) autoletture comunicate dal cliente finale, se validate dall’impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del TIVG e dall’art. 15 del TIME; c) dati di misura stimati. Qualora il Cliente non comunichi al Fornitore l’autolettura o il distributore non proceda alla rilevazione della lettura effettiva o alla validazione dell’autolettura del Cliente, Audax addebiterà il consumo stimato calcolato e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 6.2 e 10 del TIF. Qualora la stima dei consumi venga effettuata da Audax, questa sarà calcolata sulla base dei seguenti criteri, ordinati per priorità: (i) qualora la fornitura sia rimasta attiva con Audax per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi, i dati storici di consumo del Cliente che Audax acquisisce durante almeno un anno di somministrazione, considerando i consumi effettuati dal Cliente nel mese di riferimento dell’anno precedente; (ii) qualora la fornitura non sia attiva con Audax per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi, il consumo annuo presunto e profilo di prelievo comunicato dal Distributore. Qualora i dati derivanti dai consumi storici del Cliente comunicati al Fornitore dal distributore (di seguito, “Dati del Distributore”) differissero da quelli dichiarati nel Modulo di Adesione, i Dati del Distributore avranno prevalenza ai fini contrattuali. Relativamente alla fornitura di energia elettrica, qualora il dato relativo all’effettivo prelievo di potenza del Cliente nel periodo rilevante ai fini della fatturazione non sia reso disponibile dal distributore, il Fornitore addebiterà al Cliente in base a stima la quota potenza che verrà ritenuta equivalente alla potenza impegnata o alla potenza disponibile, secondo quanto dichiarato dal distributore, salvo conguaglio con la prima fattura utile successiva alla disponibilità del dato effettivo. In caso di contestazione, il Cliente potrà chiedere al Fornitore la verifica delle letture annuali pervenute dal distributore locale.
13.5 Audax mette a disposizione del Cliente di gas naturale ed energia elettrica con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero e del Cliente di energia elettrica, anche multisito, titolare di punti alimentati unicamente in bassa tensione (BT) e trattato monorario ai sensi del TIS, un servizio di autolettura; nello specifico il Cliente ha la possibilità, per tutta la durata del mese, di comunicare l’autolettura nei seguenti modi: i) telefonando al Servizio Clienti ai recapiti indicati nell’art. 21.3 seguente, ii) inviando una e-mail all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o un fax al numero 011/0000000, iii) accedendo alla propria area personale My Audax presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o tramite la nuova App My Audax. L’autolettura validata dal distributore è equiparata ad una misura rilevata validata.
Art. 14 – GARANZIE
14.1 Salvo diverse disposizioni indicate nelle CTE, dalla conclusione del Contratto, il Fornitore avrà la facoltà di richiedere al Cliente di corrispondere, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte, un deposito cauzionale, dell’importo di seguito indicato:
• per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti domestici un importo fino a Euro 80,00 per PdF;
• per la fornitura di gas naturale ai clienti business (per uso diverso dal domestico), l’importo del deposito cauzionale verrà calcolato sulla base della seguente formula, ed in ogni caso, per un importo minimo di Euro 80,00: Importo deposito cauzionale = Base + Iva applicabile. Dove la Base è uguale a 11 + (Consumo Medio Mensile Stimato*Coef. Gas), il Consumo medio mensile stimato è uguale al Consumo Medio Annuo stimato del cliente/12 e il Coef. Gas è uguale a 0,583.
• per la fornitura di energia elettrica ai clienti business (per uso diverso dal domestico), l’importo del deposito cauzionale verrà calcolato sulla base della seguente formula, ed in ogni caso, per un importo minimo di Euro 80,00: Importo deposito cauzionale = Base + Iva applicabile. Dove la Base è uguale al [(Consumo Medio Mensile Stimato*Coef. Energia) + (Potenza impegnata*Coef. Potenza) + (Coef. Classe Utenza)]; il Consumo medio mensile stimato è uguale al Consumo Medio Annuo stimato del cliente/12 e il Coef. Energia, Coef. Potenza e Coef. Classe Utenza assumono i diversi valori a seconda della classe di utenza, come indicato nella tabella di seguito riportata:
Classe Utenza | Coef. Classe Utenza | Coef. Potenza | Coef. Energia |
V012021
€/POD/m ese | €/kW | €/kWh | |
BTA1 | 12,520 | 2,5143 | 0,1310 |
BTA2 | 25,567 | 2,3812 | 0,1478 |
BTA3 | 25,603 | 2,6473 | 0,1499 |
BTA4 | 25,612 | 2,6473 | 0,1473 |
BTA5 | 25,737 | 2,6473 | 0,1492 |
BTA6 | 24,235 | 2,5143 | 0,1380 |
MTA1 | 86,868 | 2,8432 | 0,1477 |
MTA2 | 83,336 | 2,5531 | 0,1319 |
MTA3 | 86,660 | 2,2398 | 0,1461 |
Resta inteso che il Consumo annuo stimato sopracitato sarà pari alla cifra indicata quale consumo annuo stimato indicato dal distributore, o, in caso di mancanza del predetto dato, quello indicato nella fattura che il Cliente allega al proprio Contratto.
14.2 In caso di mancato pagamento del deposito cauzionale, Audax potrà richiedere al distributore la sospensione della fornitura, nel rispetto della normativa applicabile.
14.3 Per i clienti domestici e non domestici Audax potrà addebitare l’importo relativo al deposito cauzionale a partire dalla data di perfezionamento (accettazione del Contratto) del contratto, emettendo un’apposita fattura sulla quale verrà indicato l’importo del deposito cauzionale di cui all’art. 14.1 precedente. Qualora (i) il Cliente abbia scelto come modalità di pagamento delle fatture la domiciliazione bancaria (SEPA-SDD) o carta di credito, e anche solo uno dei pagamenti non sia andato a buon fine, ovvero (ii) la compagnia di assicurazione comunichi al Fornitore il venir meno anche parziale della copertura assicurativa o il fornitore dei servizi di scoring creditizio comunichi al Fornitore il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del Cliente, il Fornitore avrà la facoltà di addebitare, nella prima fattura utile, l’importo del deposito cauzionale ai sensi dell’articolo 14.1 che precede.
14.4 Per i clienti business che non rivestano la qualità di consumatori, ai sensi del Codice del Consumo, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente di fornire, oltre al deposito cauzionale, una fideiussione bancaria a prima richiesta con rinunzia ai benefici, diritti o eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 c.c., a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto.
14.5 Il Fornitore, in caso di inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni del presente Contratto, potrà incamerare il deposito cauzionale o escutere la garanzia sino a concorrenza dei propri crediti. In questo caso, il Cliente è tenuto a ricostituire il deposito cauzionale o a contrarre una nuova fideiussione per l’intero ammontare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal momento in cui il deposito o la fideiussione sono stati escussi. Nel corso del rapporto, il Fornitore potrà richiedere al Cliente uno o più adeguamenti, dietro emissione di apposita fattura, del deposito cauzionale o della fideiussione ove i consumi effettivamente realizzati dal Cliente superino di oltre il 20% quelli dichiarati nel Modulo di Adesione.
14.6 Il deposito cauzionale è da ritenersi fruttifero di interessi e verrà restituito al Cliente nell’ultima fattura (fattura di cessazione). Qualora il Cliente abbia precedenti fatture insolute, il deposito cauzionale sarà incamerato a compensazione delle medesime fatture insolute. Qualora il Cliente abbia provveduto al pagamento delle precedenti fatture nei confronti del Fornitore, il deposito cauzionale sarà incamerato per il pagamento dell’importo dell’ultima fattura, qualora quest’ultima abbia un importo a pagare, o restituito, per intero o parzialmente, se del caso, maggiorato degli interessi moratori eventualmente maturati e spese.
14.7 Il Cliente finale precedentemente fornito dall’esercente la Salvaguardia/Default o FUI è edotto che il Fornitore è obbligato, al momento della richiesta di switch-in (cambio di fornitore entrante) a formulare al venditore uscente una proposta irrevocabile di acquisto del credito relativo alle due ultime fatture emesse; quale conseguenza, il Fornitore potrà chiedere al Cliente, a partire dalla comunicazione di cessione del credito, la costituzione e/o l’adeguamento del deposito o della fideiussione per l’importo indicato all’articolo 14.1, maggiorato dell’importo del credito ceduto da parte dell’esercente la Salvaguardia/Default/FUI.
Art. 15 – CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE DELLA FORNITURA
15.1 Per ogni fornitura, le condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità ivi indicato (decorrente dalla data di attivazione della fornitura), sono indicati nell’allegato “Condizioni Tecnico-Economiche” (CTE) della fornitura di gas naturale e/o di \energia elettrica che il Cliente ha scelto e sottoscritto. Le CTE prevalgono sulle presenti CGF in caso di discordanza. Il Cliente, oltre a garantire i requisiti tecnici specificati nel Modulo di Adesione e quelli richiesti dai contratti di dispacciamento, trasmissione, connessione, trasporto e distribuzione, dichiara, rispetto alle CTE, di (i) averle ricevute in formato intellegibile; (ii) approvare le medesime e (iii) accettarle dopo attento esame.
15.2 Il periodo di validità delle CTE è indicato nella propria CTE. Allo scadere del loro periodo di validità, le condizioni tecniche ed economiche della fornitura applicabili saranno quelle previste nelle medesime. Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13. 5 del Codice di Condotta Commerciale (in vigore dal 1° ottobre 2021), qualora il contratto
operazioni di acquisizione del sito, al Cliente saranno comunque applicate le nuove condizioni economiche. Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente finale interessato un indennizzo automatico pari a 30,00 Euro nel caso di mancato rispetto di quanto previsto in materia di termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali. Le modalità per la corresponsione degli indennizzi automatici sono quelle previsti dal comma 21.1 del TIQV; in ogni caso l’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto entro 8 (otto) mesi dalla data di mancato rispetto di quanto previsto all’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale.
15.3 Oltre agli importi previsti nel presente Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti, i costi, gli oneri e i tributi che Audax è tenuta a pagare in relazione al Contratto per la somministrazione di gas naturale e di energia elettrica e, ove prevista, per la prestazione di servizi aggiuntivi. Il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e i costi di cui al presente art. 15, ivi inclusi quelli derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto di dispacciamento, del contratto di trasporto e del contratto di connessione e a tenere Audax indenne in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dell’esecuzione del mandati conferiti. In ogni caso, il Cliente è tenuto al pagamento (i) dei contributi, oneri e costi di competenza del distributore locale relativi alle singole prestazioni di cui al TIT, nonché (ii) dei corrispettivi per i servizi di dispacciamento, trasporto, trasmissione e misura determinati dal TIT, dal TIQE e dal TIME, (iii) di eventuali contributi nella misura prevista dal TIV, (iv) dei corrispettivi e tariffe di cui alla deliberazione ARERA 570/2019/R/GAS (di seguito, il “RTDG”), (v) dei corrispettivi e oneri previsti dal TIVG, (vi) dei costi relativi ai servizi di trasporto, misura e stoccaggio per la fornitura del gas naturale e relativi ai servizi di trasmissione, misura e distribuzione per l’energia elettrica, precedentemente non riferiti e, qualsiasi altro corrispettivo o contributo stabilito dal distributore per tali attività, in conformità alla normativa di settore applicabile.
15.4 Per ogni richiesta inoltrata dal Fornitore al Distributore competente (i.e. richieste di voltura/subentro, disattivazione, aumento/diminuzione di potenza, ecc.), oltre ai costi determinati dal Distributore stesso (pubblicati sul proprio sito web) che verranno addebitati dal Fornitore al Cliente sulla prima fattura utile, il Cliente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo forfettario (IVA, imposte e tasse escluse) determinato da Audax a copertura delle spese di gestione della pratica, così come indicato nella tabella di seguito riportata e nei relativi moduli di riferimento:
Gas naturale | |
Tipo pratica | Corrispettivo forfettario determinato da Audax (IVA, tasse e imposte escluse) |
Attivazione Semplice | 50 € |
Attivazione Complessa | 70 € |
Voltura | 45 € |
Disattivazione su richiesta del cliente | 80 € |
Cessazione per rifiuto di voltura | 80 € |
Preventivo nuovo impianto | 45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€) |
70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€) | |
90 € (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€) | |
Preventivo nuovo allaccio | 45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€) |
70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€) | |
90 € (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€) | |
Riattivazione post morosità | 45 € |
Verifica metrologica | 45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€) |
70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500 € e 2.500 €) | |
90€ (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€) | |
Energia elettrica | |
Tipo pratica | Corrispettivo forfettario determinato da Audax (IVA, tasse e imposte escluse) |
Attivazione Complessa | 45€ |
Attivazione complessa + modifica potenza | 45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€) |
70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€) | |
90€ (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€) | |
Attivazione Semplice | 50 € |
Attivazione semplice + modifica potenza | 45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€) |
70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€) | |
90 € (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€) | |
Voltura | 45 € |
Disattivazione su richiesta del cliente | 45 € |
Modifica potenza | 45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€) |
70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€) | |
90€ (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€) | |
Riattivazione post morosità | 45 € |
Spostamento contatore | 45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€) |
preveda, nell’arco di 12 (dodici) mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione in forma scritta al Cliente interessato in modo che tale comunicazione pervenga al medesimo Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto al termine dei suddetti 12 (dodici) mesi. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. In caso di non accettazione della modifica delle condizioni economiche, il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione mediante raccomandata o PEC da inviare direttamente o tramite il nuovo Fornitore all’indirizzo indicato all’art. 21 che segue. Se, per evitare l’applicazione delle nuove condizioni economiche, il Cliente recede scegliendo un nuovo Fornitore, in caso di ritardo nell’acquisizione del sito da parte di quest’ultimo e fino al completamento delle stesse
V012021
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70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€) | |
90€ (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€) | |
Verifica contatore | 45€ (per preventivo con imponibile inferiore a 500€) |
70€ (per preventivo con imponibile compreso tra 500€ e 2.500€) | |
90€ (per preventivo con imponibile superiore a 2.500€) |
15.5 Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti dalle delibere ARERA o da provvedimenti di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA o da altro organo competente.
15.6 Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 13 del TIMOE, il Fornitore abbia acquistato il credito del venditore uscente, il Fornitore stesso esporrà la relativa voce per l’importo corrisposto nella prima fattura utile, notificando immediatamente al Cliente l’avvenuta cessione del credito. Il Cliente precedentemente fornito dall’esercente la salvaguardia è obbligato ad informarsi presso il Fornitore dell’assenza di cessioni di credito prima di pagare le ultime due fatture del venditore uscente.
15.7 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si verificasse una sostituzione, da parte del distributore, del gruppo di misura del Cliente da integratore a orario e/o una modifica dell’opzione tariffaria di trasporto del distributore, il Fornitore prenderà atto automaticamente dell’avvenuto cambiamento effettuando l’eventuale conguaglio nella prima fattura utile.
Art. 16 – FATTURAZIONE
16.1 In deroga a quanto previsto dal TIF e salvo diversamente indicato nelle CTE, la fatturazione dei consumi avverrà come di seguito indicato: (i) per i Clienti domestici, la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni 2 (due) mesi ad eccezione della prima fattura, che sarà mensile, e salvo per clienti che hanno scelto la modalità di invio della fattura via e-mail per i quali la fatturazione sarà mensile; (ii) per il resto dei Clienti (ivi incluse le utenze condominiali), la fatturazione dei corrispettivi avverrà mensilmente. In ogni caso, il Fornitore si riserva la facoltà di modificare la periodicità di fatturazione dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. Il Fornitore avrà inoltre la facoltà di non emettere la fattura per importi a debito e/o a credito inferiori ad Euro 10,00 e addebitare gli stessi sulla prima fattura utile successiva di importo complessivamente superiore a tale soglia.
16.2 La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori o omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica. Audax darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del contatore gas o elettrico, Audax fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal distributore competente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
16.3 In caso di ritardo nell’emissione della fattura il Fornitore nella prima fattura utile corrisponderà al Cliente con tutti i PdF in bassa tensione o con consumi complessivi di gas inferiori ai 200.000 Smc/anno, i seguenti indennizzi automatici: 6,00 Euro per un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari, maggiorato di 2,00 Euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20,00 Euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari; 40,00 Euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari; 60,00 Euro per ritardi superiori a 90 (novanta) giorni solari. In caso di cessazione della fornitura, il Cliente riceve la fattura di chiusura, contenente la restituzione del deposito cauzionale, entro 6 (sei) settimane dalla cessazione della fornitura. Nel caso di emissione della fattura di chiusura in ritardo, il Cliente con tutti i PdF in bassa tensione o con consumi complessivi di gas inferiori ai 200.000 Smc/anno ha diritto, nella medesima fattura, ad un indennizzo automatico pari a 4,00 Euro in caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari, maggiorato di 2,00 Euro ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22,00 Euro per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari. In caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del distributore competente, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi. Nei casi in cui il distributore metta a disposizione del Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale con tutti i PdF in bassa tensione o con consumi complessivi di gas inferiori ai 200.000 Smc/anno ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 35,00 Euro a carico del distributore e riconosciuto tramite Il Fornitore.
16.4 La fatturazione avverrà, unitamente o separatamente per le forniture di energia elettrica e gas naturale. Resta inteso che nei casi in cui il Cliente domestico abbia scelto quale modalità di invio della fattura l’e-mail, quest'ultimo avrà l’onere di stampare la fattura ricevuta e di conservarla ai fini delle vigenti disposizioni di legge, impegnandosi a comunicare al Fornitore le eventuali variazioni di indirizzo e-mail, nonché di qualsiasi altro dato, tramite e-mail all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o tramite l’Area Cliente (My Audax) abilitata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o tramite la nostra App. In difetto si considereranno correttamente inviate e ricevute le fatture trasmesse all’ultimo indirizzo e-mail noto al Fornitore.
16.5 Ai sensi della Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) e della deliberazione ARERA 184/2020/R/COM del 26 maggio 2020 che modifica ed integra la deliberazione ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, per le forniture di energia elettrica relativamente a utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le fornitura di gas naturale, relativamente ad utenze domestiche, condomini per cui il titolare non sia una persona giuridica e non sia utilizzato in attività produttive, e utenze relative ad una attività di servizio pubblico, in ogni caso con consumi annui complessivi inferiori a 200.000 Smc, a far data dal 1° gennaio 2020, nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di 2 (due) anni, indipendentemente che la causa sia imputabile al Cliente o al Fornitore e/o al distributore competente, i clienti hanno la possibilità di eccepire la prescrizione del credito relativo ad importi che il venditore avrebbe dovuto fatturare più di 2 (due) anni prima, e hanno il diritto a non versare gli importi fatturati, nei casi di rettifiche di dati di misura relative a periodi superiori a 2 (due) anni. Tuttavia, in tutti i casi di evidente (e provato) comportamento doloso da parte del
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cliente finale, è fatta salva la facoltà del Fornitore di respingere la richiesta di prescrizione che dovesse eventualmente essere presentata dal Cliente finale stesso, procedendo con l’apertura di un giudizio civile. La Legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) stabilisce che, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del Codice del Consumo relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate da Audax, il Cliente, che abbia presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'ARERA, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare al Cliente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto del Cliente, all'esito della predetta verifica, ottenere entro 3 (tre) mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
16.6 Per i Clienti in fornitura con Audax o per i Clienti che, a seguito dell’invio della comunicazione di recesso dal Contratto, sono in attesa dell’emissione della fattura di chiusura, qualora venga emessa una nota di credito recante importi da restituire a vario titolo al Cliente medesimo, il rimborso della somma dovuta avverrà tramite accredito sulla prima fattura emessa successiva alla data di emissione della nota di credito, sempre che il Cliente abbia provveduto al pagamento di tutte le precedenti fatture. In caso contrario (mancato pagamento delle fatture precedenti da parte del Cliente), la nota di credito sarà compensata con i debiti pregressi. Nel caso in cui la fornitura sia stata cessata e qualora il Cliente vanti un credito nei confronti di Xxxxx, quest’ultima verserà, entro i termini stabiliti dalla normativa applicabile, il relativo importo al Cliente, tramite bonifico sul conto corrente intestato o cointestato all’intestatario dell’utenza che sia stato indicato dal Cliente nel contratto o che sia stato previamente comunicato dal Cliente, sempre che il Cliente medesimo abbia provveduto al pagamento di tutte le precedenti fatture. In caso contrario, la nota di credito sarà compensata con i debiti pregressi. Ai sensi e per gli effetti della Legge 160/2019, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente, anche il pagamento di una penale pari al dieci per cento (10%) dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100,00 Euro.
16.7 Nel caso in cui presso il PdF di energia elettrica sia installato un misuratore tradizionale, le modalità di fatturazione saranno quelle previste per la tipologia monoraria secondo la normativa in vigore per il servizio di maggior tutela; nel caso in cui invece fosse installato un contatore atto a rilevare i consumi per fasce orarie o lo stesso venisse installato nel corso dell’esecuzione del contratto di fornitura, il Fornitore emetterà le fatture secondo le fasce orarie previste; solo in presenza di contatore atto a rilevare i consumi orari, sarà possibile optare per la fatturazione “Peak – Off Peak” come descritto nelle CTE.
16.8 Qualora sia previsto nelle CTE l’adeguamento su base territoriale dei corrispettivi unitari, dovuti in proporzione al consumo di gas naturale, al contenuto energetico del gas fornito deve essere applicato un valore del Potere Calorifico Superiore del gas naturale pari a P=0,03852 GJ/Smc. Inoltre, i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di gas naturale dovranno essere indicati assumendo come valore del coefficiente di conversione dei volumi C, definito dall’articolo 6 della RTDG, il valore C=1; segnalando che nel caso in cui il punto di riconsegna, ove il gruppo di misura sia installato, non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.
16.9 Audax invierà al Cliente le fatture in formato sintetico secondo lo schema della cosiddetta “Bolletta 2.0”, salvo nei casi previsti dalla normativa applicabile, per i quali si invierà anche la bolletta in formato dettagliato. Il Cliente potrà, in ogni caso, visualizzare e scaricare la fattura con il dettaglio dei costi dalla propria Area Cliente My Audax, accessibile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, o dall’App My Audax disponibile per dispositivi mobile.
16.10 La fattura è inviata preferibilmente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal Cliente al Fornitore in fase di sottoscrizione del Modulo di Adesione o successivamente. Tuttavia, a seguito di scelta/richiesta del Cliente la fattura potrà essere inviata tramite posta ordinaria, senza alcun costo addizionale. Ai Clienti che richiederanno la modalità di invio della fattura via e-mail o tramite vettore postale non verrà addebitato nessun costo aggiuntivo.
16.11 A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali sarà emessa in formato elettronico e resa disponibile, mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Per i clienti business, la bolletta, in formato PDF “di cortesia”, verrà comunque inviata tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore in fase di conclusione del Contratto.
16.12 Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx è pubblicata ed è scaricabile dal Cliente la Guida alla lettura della fattura che contiene una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati per ciascuna offerta del Fornitore, utilizzando un linguaggio semplice, comprensibile e coerente con il cosiddetto “Glossario” approvato dall’ARERA, anch’esso pubblicato sul sito internet sopra indicato.
16.13 L’indicazione relativa alla possibilità di richiedere un piano di rateizzazione degli importi fatturati è indicata nelle fatture che presentino i requisiti fissati dall’ARERA. È possibile richiedere un piano di rateizzazione nei seguenti casi: Fornitura elettrica: a) la bolletta è basata su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al 150% per i Clienti domestici o al 250% per i Clienti non domestici, dell’addebito medio delle bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi; b) la bolletta contiene ricalcoli il cui importo sia superiore al 150% per i Clienti domestici o al 250% per i Clienti non domestici, dell’addebito medio delle bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi; c) la bolletta è emessa
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successivamente alla sospensione dell’ordinaria periodicità di fatturazione il cui importo sia superiore al 150% per i Clienti domestici al 250% per i Clienti non domestici, dell’addebito medio delle bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi. Fornitura gas: a) la bolletta è basata su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi; b) la bolletta contiene ricalcoli il cui importo sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi; c) la bolletta è emessa successivamente alla sospensione dell’ordinaria periodicità di fatturazione il cui importo sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi. Fornitura elettrica e gas: a) la prima bolletta emessa successivamente all’attivazione della fornitura qualora sia basata su dati di misura superiori al 150% per i Clienti domestici o al 250% per i Clienti non domestici, rispetto all’autolettura comunicata dal Cliente prima della fatturazione o a seguito di reclamo; b) la bolletta contenga importi relativi a consumi non registrati a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente; c) laddove non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista nel Contratto. Nei predetti casi, il Fornitore potrà addebitare al Cliente gli eventuali interessi legali.
Oltre alle ipotesi di rateizzazione sopra riportate, previste dall’ARERA, il Fornitore si riserva la facoltà di analizzare eventuali richieste avanzate dal Cliente e, a suo giudizio, concedere ulteriori dilazioni di pagamento, purché il Cliente non abbia già avanzato un’altra richiesta di rateizzazione nell’arco dei 12 (dodici) mesi precedenti. Nei predetti casi, il Fornitore potrà addebitare al Cliente gli eventuali interessi legali.
Sia nei casi previsti dall’ARERA, sia in caso di rateizzazione concessa discrezionalmente dal Fornitore, la rateizzazione in ogni caso deve: a) riguardare somme superiori a 50,00 Euro; b) le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due; c) avvenire entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza della bolletta da rateizzare.
Per chi usufruisce del bonus sociale, per disagio fisico o economico, ai sensi della deliberazione ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021, in caso di mancato pagamento di una o più fatture durante il periodo di agevolazione, il Fornitore è tenuto ad offrire la possibilità di rateizzare il debito. Il Cliente può avvalersi della possibilità di rateizzare una sola volta nell’arco dei 12 (dodici) mesi del periodo di agevolazione. La rateizzazione si applica secondo le seguenti modalità: a) la prima rata non può essere superiore al 30% del debito di cui alla costituzione in mora; b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possano essere cumulate; c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 20,00 Euro; d) la rateizzazione dovrà essere richiesta entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura; e) al piano rateale non saranno applicati interessi o altro costo addizionale; f) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate. L’adesione, da parte del Cliente finale, al piano di rateizzazione si intende perfezionata anche per fatti concludenti. Il venditore non è tenuto ad offrire la rateizzazione nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.
In ogni caso, l’adesione, da parte del Cliente finale, al piano di rateizzazione si intende perfezionata anche per fatti concludenti. Qualora il cliente finale non si attenga al piano concordato e non proceda al pagamento di una o più rate, il venditore, accertato il mancato pagamento, può dar corso alle ordinarie procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.
Art. 17 – PAGAMENTO
17.1 Il Cliente si impegna a pagare ad Audax l’intero importo indicato in fattura entro e non oltre il termine di scadenza ivi indicato, che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della medesima fattura.
17.2 Il Cliente può effettuare il versamento presso: gli uffici postali, tramite bollettino postale, o con l’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale con SEPA Direct Debit (SDD) o allo sportello bancario degli istituti finanziari indicati in fattura (quest’ultima senza costi). Le Parti concordano espressamente che Audax, in aggiunta alle fatture periodiche previste dal presente Contratto, non invierà al Cliente alcuna preventiva notifica aggiuntiva circa la data di addebito e l’importo dei singoli pagamenti. Il Cliente, pertanto, riconosce e accetta che tali dati siano esplicitati direttamente ed unicamente all’interno delle rispettive fatture, anche per le finalità di cui alla normativa applicabile. Le Parti concordano, inoltre, che (i) il Cliente riceverà tali dati secondo le tempistiche applicabili alla fatturazione da parte di Audax in base a quanto previsto dal presente Contratto, e (ii) tali tempistiche potrebbero comportare un preavviso inferiore
- rispetto alla data di effettiva regolazione - a quanto eventualmente prescritto dalla normativa applicabile.
17.3 Nel caso in cui il Cliente abbia scelto come unico metodo di pagamento l’addebito in conto corrente SEPA Direct Debit (SDD), essendo tale modalità di pagamento condizione vincolante per la validità dell’offerta, qualora il suddetto addebito non venga attivato o venga meno in qualunque momento successivo all’accettazione di Audax, quest’ultima avrà la facoltà di richiedere al Cliente, tramite la corrispondente fattura, la costituzione di un deposito cauzionale, ai sensi dell’articolo 14.2 che precede, e/o di risolvere il Contratto, previa comunicazione, ai sensi dell’art. 1353 del c.c. o dell’art.1456 c.c., fatta salva ogni altra azione per la tutela degli interessi del Fornitore. Nei casi di mancato buon fine dell’addebito diretto SEPA (SDD), il pagamento della relativa fattura dovrà essere effettuato direttamente a cura del Cliente tramite bonifico bancario sui conti bancari di Audax indicati nella medesima fattura. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati bancari e anagrafici inizialmente comunicati per l’attivazione della procedura SEPA Direct Debit (SDD) di addebito automatico delle fatture.
17.4 Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della bolletta, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente abbia nei confronti della Società, salvo espresso accordo scritto tra le Parti.
17.5 In assenza di una dichiarazione da parte del Cliente ai sensi dell’art. 1193 del c.c., i pagamenti, anche parziali, si intendono riferiti ai crediti con scadenza più remota. Il Fornitore si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall’art.1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente al debito scaduto e, a parità di scadenza a quello meno garantito; tra i debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il Fornitore; tra quelli ugualmente onerosi, a quello con più anzianità del credito. In ognuno dei precedenti casi, il Fornitore seguirà il seguente ordine di imputazione: (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso e (iii) al canone RAI.
17.6 Il Cliente rimane direttamente responsabile verso la Società del pagamento dell’energia elettrica e del gas naturale, delle imposte e tasse, nonché delle altre obbligazioni previste dal Contratto, per tutto il periodo in cui è intestatario della fornitura o del PdF oggetto del Contratto.
17.7 L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Audax con apposita nota in fattura e/o sul proprio sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
17.8 I Clienti che, per la fornitura di energia elettrica, siano clienti domestici e/o titolari di punti di prelievo alimentati in BT (bassa tensione), di cui all’art. 2, comma 2.3, lett. a) e lett. c) del TIV e/o i Clienti che, per la fornitura di gas naturale, siano domestici e/o condomini con uso domestico e/o titolari di punti di riconsegna adibiti ad un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico, ovvero titolari di un punto di riconsegna per uso diverso, ai sensi dell’art. 2, comma 2.3 del TIVG, potranno richiedere ad Audax la possibilità di rateizzare il pagamento della bolletta, inviando, entro 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, un’e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx0@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o tramite PEC a xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, sempre che l’importo della singola bolletta sia superiore a 50,00 Euro. Fermo quanto indicato all’art. 16 precedente, la rateizzazione verrà eseguita nelle seguenti modalità: 1) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista nel presente Contratto, il numero di rate, di ammontare costante, sarà pari almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a due; 2) nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’art. 9, comma 9.1, del TIQV (i.e. fatture basate su dati di misura rilevati o stimati che facciano seguito ad altre bollette basate su dati rilevati o stimati, fatture contenenti ricalcoli, fatture emesse a seguito di un blocco di fatturazione, fatture basate su dati di misura che siano superiori al centocinquanta per cento per i clienti domestici o al duecentocinquanta per cento per i clienti non domestici, ecc.), il numero di rate, di ammontare costante, sarà pari al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a due; 3) per i Clienti colpiti dai terremoti nei comuni di cui alle deliberazioni ARERA 810/2016/R/com del 28 dicembre 2016, 252/2017/R/com del 18 aprile 2017 e 587/2018/R/com del 20 novembre 2018, verrà concessa la rateizzazione senza pagamento di interessi a carico del cliente finale e con una periodicità di pagamento delle rate pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al Cliente finale, l’importo di ogni rata non sarà comunque inferiore a 20,00 Euro;
17.9 Oltre alle ipotesi di cui alla precedente clausola 17.8, i Clienti che usufruiscono del c.d. “bonus sociale”, avranno la facoltà di richiedere ad Audax la rateizzazione del pagamento delle bollette, nei casi, alle condizioni e con le modalità indicati nell’art. 16.13 precedente.
17.10 È facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente finale, oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo.
17.11 L’esercente la vendita può negoziare con il proprio cliente finale un diverso accordo rispetto a quanto previsto all’art. 13bis, comma 13bis.4 del TIV (per l’energia elettrica) e all’art. 12bis, comma 12bis.4 del TIVG (per il gas naturale). In tali casi, la volontà del cliente finale deve essere manifestata espressamente.
Art. 18 – RITARDATO PAGAMENTO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
18.1 Fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dal Contratto, in caso di mancato o ritardato pagamento - anche parziale - delle fatture, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture, di cui all’art. 18.4 che segue, Audax addebiterà per i primi 7 (sette) giorni di ritardo, gli interessi legali determinati dalla normativa di riferimento di volta in volta applicabile. Sin dall’8° (ottavo) giorno addebiterà, invece, gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), aumentato di 3,5 punti percentuali (per i clienti che rivestono la qualifica di consumatore) o di 4,5 punti percentuali (per i clienti che non rivestono la qualifica di consumatore), per ogni giorno di ritardato pagamento.
18.2 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto (con particolare riferimento alle voci relative alla fornitura di gas naturale e/o energia elettrica previste nella CTE, ai corrispettivi CMOR, ovvero al credito ceduto dal precedente esercente la vendita nel mercato di Salvaguardia/FUI e/o Default, ovvero alle voci relative al deposito cauzionale), successivamente alla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà, trascorsi 5 (cinque) giorni dalla scadenza della fattura, di attivare le procedure previste in caso di morosità del Cliente, nei termini ed alle condizioni di seguito meglio indicate. Il Fornitore è tenuto a costituire in mora il Cliente finale, con riferimento a tutte le fatture non pagate, mediante l’invio di una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (di seguito, anche “lettera di messa in mora”), con un preavviso non inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della medesima lettera di messa in mora (ai sensi della Legge 160/2019 e del TIMOE e/o TIMG e ss.mm.ii), prima di provvedere alla richiesta di sospensione della fornitura. In tale lettera di messa in mora, dovranno essere indicate:
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i. il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento delle fatture non pagate e la data a partire dalla quale tale termine è calcolato;
ii. il termine decorso il quale, in costanza di xxxx, sarà inviata all’impresa distributrice competente la richiesta di sospensione della fornitura - per i clienti beneficiari di bonus sociale per disagio fisico e/o economico verranno raddoppiati i termini di cui all’art. 3 del TIMOE e art. 4 del TIMG -;
iii. le modalità con cui il Cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
iv.che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. termine minimo per la richiesta all’impresa distributrice della sospensione della fornitura;
v. qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di 2 (due) anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, l’ammontare di tali importi e l’avviso che tali importi possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), comunicando tempestivamente la volontà del cliente di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi;
vi.le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati.
In seguito all’invio della predetta lettera di messa in mora, il Cliente dovrà comunicare ad Audax l’eventuale avvenuto pagamento, mediante l’invio - tramite fax o all’indirizzo e- mail indicato nella comunicazione di sollecito - della copia della ricevuta del versamento effettuato. Diversamente, trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella lettera di messa in mora, qualora la morosità superi l’ammontare del deposito cauzionale, eventualmente costituito, di cui al precedente art. 14 (Garanzie) o comunque un ammontare equivalente all’importo medio stimato di un ciclo di fatturazione, Audax, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa applicabile, potrà richiedere al distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente se disalimentabile, nel rispetto del TIMOE, e/o la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura di gas per morosità, nell’osservanza del TIMG.
Con riferimento ai PdF di energia elettrica, nel caso il Cliente sia connesso in bassa tensione (BT) e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura di energia elettrica, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, e per un periodo di 15 (quindici) giorni. La suddetta richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione della potenza, non potrà in ogni caso essere effettuata prima del decorso del termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. In caso di perdurante mancato pagamento da parte del Cliente, oltre il suddetto periodo di 15 (quindici) giorni, verrà effettuata la sospensione della fornitura da parte del Distributore locale competente. Con riferimento al resto di PdF di energia elettrica e/o gas il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata all’impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura non potrà essere inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della lettera di messa in mora per i clienti di energia elettrica connessi in bassa tensione, ovvero 40 (quaranta) giorni solari per tutti gli altri clienti.
Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, Audax ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato da Xxxxx nella lettera di messa in mora e/o nella successiva lettera di comunicazione di risoluzione. Nel caso di fornitura di gas naturale a PDR disalimentabili morosi e in caso di impossibilità di chiusura del punto di riconsegna (PDR), qualora lo stesso risulti tecnicamente ed economicamente fattibile, il Fornitore potrà inoltre richiedere al Distributore locale competente l’esecuzione del tentativo di interruzione dell’alimentazione, ai sensi dell’art. 10 del TIMG; qualora il suddetto tentativo non vada a buon fine, il Fornitore si riserva di richiedere l’eventuale cessazione amministrativa della fornitura, in base alla disciplina definita dell’ARERA ed il distributore provvederà ad attivare il conseguente Servizio di Default. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.
Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sospensione della fornitura di energia elettrica, il Fornitore avrà la facoltà di richiedere l’interruzione della fornitura, ai sensi dell’art. 9 del TIMOE. L’esecuzione dell’intervento di interruzione e/o cessazione della fornitura comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.
In ogni caso, il Cliente si impegna a consentire all’impresa di distribuzione ad accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il PdF e pagare ad Audax i relativi oneri relativi all’interruzione, sospensione e/o cessazione della fornitura. In relazione alle suddette attività (interruzione, sospensione, cessazione amministrava per morosità della fornitura), oltre ai costi stabiliti dal distributore competente (pubblicati sul proprio sito web) che verranno addebitati dal Fornitore al Cliente sulla prima fatture utile, il Cliente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo forfettario (IVA, imposte e tasse escluse), determinato da Audax a copertura delle spese di gestione amministrativa della pratica. In particolare, verranno applicati i seguenti corrispettivi (IVA, imposte e tasse escluse): i) 45,00 Euro per ogni richiesta di sospensione per morosità di un PdF, inoltrata al distributore competente ai sensi dell’art. 4 TIMOE (per l’energia elettrica) e dell’art 5 TIMG (per il gas naturale); ii) 45,00 Euro per ogni richiesta di interruzione dell’alimentazione di un punto di riconsegna di gas naturale (PDR), ai sensi dell’art. 10 del TIMG. In caso di cessazione amministrativa per motivi di morosità, il corrispettivo richiesto sarà pari a 45,00 Euro per l’energia elettrica e pari a 80,00 Euro per il gas naturale. Il Cliente finale è sin d’ora edotto che, con esclusivo riguardo alle sole richieste di cessazione amministrativa dei punti di fornitura di gas naturale, il corrispettivo pari ad 80,00 Euro, sopra indicato, è da intendersi come costo una tantum
(IVA, imposte e tasse escluse), comprensivo anche dei costi determinati dal distributore competente.
Ove l’intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 10 del TIMOE e/o ai sensi dell’art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dell’attivazione della fornitura da parte del Fornitore di ultima Istanza (servizio di maggior tutela/servizio Default/salvaguardia). È fatta comunque salva la facoltà di Audax di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., in conformità all’art. 20 che segue, e di ottenere dal Cliente il risarcimento di qualsivoglia danno eventualmente subito in seguito al ritardato o mancato pagamento. In caso di sospensione della somministrazione per recesso da parte del Cliente, salvo il caso di recesso esercitato per cambio del fornitore, o risoluzione del Contratto, Audax potrà richiedere alla società di distribuzione la cessazione amministrativa del PdF.
18.3 In caso di cessazione amministrativa della fornitura di gas naturale per morosità, avvenuta per impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, Audax dovrà trasmettere all’impresa di distribuzione: (i) copia delle fatture non pagate,
(ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente, (iii) copia della risoluzione del contratto con il Cliente, (iv) copia del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata, (v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea ad evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
18.4 In ogni caso il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre alle somme dovute e agli interessi moratori al saggio sopra indicato, anche al pagamento del corrispettivo per la sospensione, la chiusura, l’interruzione, la cessazione e/o il ripristino della fornitura indicate dal distributore, del corrispettivo di gestione amministrativa della pratica di cui alla tabella presente nell’articolo 15.5. Inoltre, in tutti i casi di invio di sollecito di pagamento, di diffida legale, di messa in mora e/o di ciascuna comunicazione di preavviso della sospensione della somministrazione, nonché per ciascuna ulteriore comunicazione prevista in base al TIMG e/o al TIMOE che sia, comunque, conseguente allo stato di morosità del Cliente, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati e i relativi interessi, l’onere per la gestione amministrativa della pratica e per le spese sostenute per il recupero del credito pari ad Euro 30,00, al netto di IVA, imposte e tasse.
18.5 Nel caso in cui la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza (per l’energia elettrica) o la chiusura del punto di riconsegna per morosità (per il gas naturale) di cui al precedente art. 18.2 avvenga in assenza dell’invio della costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, Audax corrisponderà al Cliente a titolo di indennizzo un corrispettivo pari ad Euro 30,00. Inoltre, Xxxxx corrisponderà al Cliente a titolo di indennizzo un corrispettivo pari a 20,00 Euro, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto anche di uno dei seguenti termini: a) del termine ultimo per il pagamento indicato nella lettera di messa in mora, b) del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza (per l’energia elettrica ) o per la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (per il gas naturale). Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. Il Fornitore corrisponderà al Cliente finale l’indennizzo automatico in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura. In ogni caso l’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione o della riduzione di potenza.
18.6 Rimane inteso che la sospensione e cessazione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli del misuratore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.
Art. 19 – FORZA MAGGIORE E INTERRUZIONI TECNICHE
Eventuali sospensioni totali o parziali della somministrazione per motivi di carattere tecnico oppure provvedimenti di Pubbliche Autorità, ivi inclusi gli interventi per ispezione, potenziamento o manutenzione della rete o per fatto di terzi o dello stesso distributore non daranno luogo a responsabilità del Fornitore né ad indennizzo o risarcimento di danno alcuno. Del pari, sospensioni parziali o totali della fornitura dovute a causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità delle parti. Il Cliente dichiara e riconosce che il Fornitore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile nemmeno parzialmente e/o indirettamente di danni causati da interruzioni, sospensioni, o altre anomalie agli impianti installati a valle del POD o del PDR. In tutti i casi la mancata erogazione o le interruzioni non potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del contratto, salvi i casi in cui il fatto sia imputabile al Fornitore.
Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
20.1 Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. qualora occorra una delle seguenti ipotesi: (i) inizio di un’azione o di un procedimento per la messa in liquidazione, scioglimento o cessazione dell’attività d’impresa del Cliente; (ii) interruzione o sospensione dell’attività produttiva del Cliente; (iii) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; in tali ipotesi, fermo restando l’impegno di Audax di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dovessero pretendere dalla Società a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni; (iv) ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione della compagnia di assicurazione o bancaria, con la quale la stessa segnala il venir meno anche parziale della copertura assicurativa o bancaria di cui all’art.
2.5 n. 14 CGF, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del Cliente, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del Cliente; (v) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore medesimo nei confronti del Cliente; (vi) qualora sia stato
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scelto dal Cliente come unico metodo di pagamento possibile l’addebito in conto corrente SDD-SEPA e l’addebito non sia attivato o venga meno in qualunque momento o l’IBAN indicato dal Cliente non sia corretto o il Cliente rifiuti l’addebito anche di una sola fattura; (vii) mancato rispetto degli impegni di cui all’art. 17 ovvero mancato pagamento di una o più fatture; (viii) condizioni di sicurezza mancanti; (ix) vi sia prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del misuratore; (x) il Cliente non metta in condizione il Fornitore o il Distributore di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione; (xi) mancato versamento, estinzione, riduzione e mancata reintegrazione nel termine delle garanzie di cui al precedente art. 14 (Garanzie);
(xii) mendaci dichiarazioni rese dal Cliente, o nel caso in cui la copia dei documenti o i dati rilasciati dal Cliente non siano veritieri, siano non utili o non corrispondenti al vero, o, nell’ambito dei controlli che il Fornitore è tenuto a eseguire a campione per verificare la veridicità delle stesse, mancata presentazione/esibizione da parte del Cliente della documentazione richiestagli, a tal fine, da Audax; (xiii) occupazione illecita dell’immobile nel quale si trova il PdF o mancata consegna ad Audax del titolo attestante il legittimo possesso/proprietà dell’immobile nel quale si trova il PdF o mancata voltura della titolarità del PdF in capo all’effettivo consumatore dell’energia fornita nel relativo PdF;
(xiv) cessione del contratto del Cliente a terzi, al di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura; (xv) comunicazione da parte del distributore dell’impossibilità di dar corso alla sospensione della fornitura per morosità del Cliente;
(xvi) per inadempimento del cliente ai propri obblighi di pagamento, trascorsi 5 (cinque) giorni dalla data in cui l’impresa di distribuzione abbia provveduto alla sospensione della fornitura e/o chiusura del Punto di riconsegna, o in caso di impossibilità di provvedere alla sospensione e/o chiusura del punto di riconsegna, al momento dell’esecuzione dell’interruzione della fornitura; (xvii) nel caso in cui l’interruzione della fornitura per morosità non sia fattibile, qualora l’utente del trasporto provveda alla comunicazione al SII della risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II dell’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, fermo restando che la comunicazione di risoluzione contrattuale deve essere inviata entro il giorno 10 (dieci) del mese antecedente; e (xviii) quando la fornitura sia adibita ad un uso diverso a quello indicato nel Contratto.
20.2 In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo sarà comunque dovuto il risarcimento del danno al Fornitore, ivi compreso il pagamento degli oneri (quali ad esempio il vettoriamento) dovuti dal Fornitore ai terzi per obblighi assunti per ed in conseguenza del Contratto; il Fornitore avrà altresì diritto a richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente e degli interessi moratori. Inoltre, fatto salvo quanto già disposto dagli art. 15.5 e 18 commi 2 e 4 precedenti, in caso di inoltro da parte del Fornitore al distributore competente di una richiesta di cessazione amministrativa per motivi diversità dalla morosità (altri motivi) del/dei PdF di titolarità del Cliente finale, quest’ultimo - oltre ai costi stabiliti dal distributore competente (pubblicati sul proprio sito web) - sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo forfettario (IVA, imposte e tasse escluse), determinato da Audax a copertura delle spese di gestione amministrativa della pratica, pari a 45,00 Euro per l’energia elettrica e pari a 80,00 Euro per il gas naturale; con esclusivo riguardo alle sole richieste di cessazione amministrativa dei punti di fornitura di gas naturale, il corrispettivo pari ad 80,00, sopra indicato, è da intendersi come costo una tantum (IVA, imposte e tasse escluse), comprensivo anche dei costi determinati dal Distributore competente.
20.3 Il Fornitore potrà inoltre far valere quale condizione risolutiva del Contratto l’inefficacia dei contratti menzionati all’art. 12 stipulati in nome e per conto del Cliente, salvo il caso in cui tale inefficacia dipenda da fatto imputabile al Fornitore. Ove il contratto di trasporto e/o il contratto di dispacciamento non siano stati conclusi, siano risolti o diventino inefficaci, il Contratto perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione di energia elettrica. Ove i contratti stipulati da Audax rispettivamente con la società di distribuzione o con le società di trasporto del gas naturale competente non siano conclusi, siano risolti o diventino inefficaci ed, in particolare, ove tale PdF non sia servito da una società di distribuzione del gas naturale con cui Xxxxx abbia in essere il relativo contratto di distribuzione alla data di stipula del Contratto, perderà efficacia esclusivamente in relazione alla somministrazione di gas naturale. In entrambi i casi il Contratto si intenderà conseguentemente modificato. Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1353 c.c., senza possibilità per il Cliente di avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di Xxxxx, al realizzarsi anche di una sola delle seguenti condizioni risolutive: (a) revoca dell’autorizzazione di Audax alla vendita di gas naturale o alla vendita di energia elettrica; (b) inefficacia del contratto di trasporto dell’energia elettrica o del contratto di dispacciamento ovvero dei contratti per il trasporto o per la distribuzione di gas con la società di trasporto di gas naturale e con la società di distribuzione di gas naturale. Audax potrà rinunciare ad una o più delle suddette condizioni risolutive, anche limitatamente ad una sola delle forniture tra energia elettrica e gas naturale, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui sia venuta a conoscenza del loro avveramento, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse. In tutti i casi di cessazione anticipata del Contratto, fermo restando l’impegno di Xxxxx di recedere tempestivamente dagli accordi con le società di distribuzione, nei termini e alle condizioni ivi previsti, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che le società di distribuzione dovessero pretendere da Audax, a seguito della cessazione anticipata.
Art. 21 – ELEZIONI DI DOMICILIO – COMUNICAZIONI – RECLAMI
21.1 Il Cliente elegge domicilio all’indirizzo riportato nel Contratto.
21.2 Il Fornitore elegge domicilio in Milano (MI) – Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00.
21.3 Eventuali reclami e/o richieste di informazione (ivi inclusi quelli aventi ad oggetto il diritto di ripensamento ex art. 2.3 o recesso dal contratto ex art. 3 del presente Contratto) possono essere inoltrate, anche utilizzando i moduli predisposti da Audax e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, via posta ordinaria/raccomandata A/R (in caso di esercizio del diritto di ripensamento) ad Audax Energia S.r.l., xxx Xxxxxxxx x. 0/0 -00000 Xxxxxx (XX), o tramite fax al numero 011/0000000, oppure via e-mail a uno dei seguenti indirizzi: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure mediante PEC a xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Inoltre, qualsiasi richiesta di informazioni o segnalazione potrà essere inoltrata al Fornitore
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telefonicamente, al numero del Servizio Clienti 011/9653739 o al numero verde 800.595.455. Per maggiori informazioni sui diritti dei Clienti è possibile consultare il sito xxx.xxxxx.xx.
21.4 Qualsiasi variazione dei dati anagrafici, tecnici o dei consumi annui o altri dati del Cliente dichiarati nel Contratto, dovrà essere comunicata, senza indugio, ad Audax inviandone comunicazione scritta nelle forme e ai recapiti indicati nell’art. 21.3. Le Parti danno atto che in caso di mancata comunicazione di variazione dei dati del Cliente o in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità dei dati indicati nel Contratto o nella comunicazione di variazione, i dati indicati inizialmente nel Contratto saranno considerati corretti e ogni comunicazione e/o notifica sarà considerata effettivamente consegnata al cliente se inviata all’indirizzo postale di spedizione della fattura indicato nel Modulo di Adesione o in altre comunicazioni o all’indirizzo di residenza indicati dal Cliente nel Contratto. Al riguardo, il Cliente assume la responsabilità del rispetto del tempo e delle formalità delle comunicazioni, dell’esattezza e della veridicità dei dati e delle dichiarazioni fornite ad Audax e si impegna a tenere manlevata e indenne Audax da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione dei dati, ivi incluse le imposte.
21.5 Salvo diversamente disposto nel presente Contratto, le comunicazioni dal Fornitore al Cliente potranno essere effettuate mediante messaggio di posta elettronica o SMS ai recapiti indicati dal Cliente nel Contratto.
Art. 22 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - CONCILIAZIONE
22.1 La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Qualora il contratto sia stato concluso da un Cliente che riveste la qualifica di consumatore (come definito dal Codice del Consumo), per tutte le controversie aventi ad oggetto il perfezionamento, l’interpretazione, l’esecuzione o l’inadempimento del presente contratto o degli atti negoziali e non da esso derivanti, il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Per il resto dei casi, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.
22.2 Ai fini dell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 209/2016/R/com del 05 maggio 2016, ai sensi dell’art. 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell’art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo, per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione o Utenti finali e gli operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA, dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’ARERA, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie come condizione di procedibilità di una eventuale domanda giudiziale. Per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Sevizio Conciliazione dell’ARERA, il Cliente può presentare la relativa domanda direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo al Fornitore e dopo che questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente ovvero siano decorsi 40 (quaranta) giorni dall’invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo. La domanda di conciliazione è presentata in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, previa registrazione on-line. Il Cliente che si registra individua una username ed una password personali. Il Servizio Conciliazione rilascia apposita ricevuta telematica dell’avvenuta registrazione. Il Cliente, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione in modalità off-line, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione, fermo restando la gestione on-line della procedura.
Art. 23 – LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI
23.1 I livelli specifici di qualità commerciale definiti nel Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui alla deliberazione 413/2016/R/com del 21 luglio 2016 (di seguito, il “TIQV”) prevedono che Audax sia tenuta a: a) inviare risposta motivata ai reclami scritti entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento del reclamo; b) provvedere a rettifica di fatturazione di bolletta già pagata o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione entro 60 (giorni) giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica e/o entro 90 (novanta giorni) per le fatture con periodicità quadrimestrale; c) provvedere a rettifica di doppia fatturazione entro 20 (venti) giorni solari dal ricevimento della richiesta di rettifica. I livelli generali di qualità commerciale definiti nel TIQV prevedono che Audax sia tenuta a rispettare lo standard del 95% per quanto attiene l’invio delle risposte a richieste scritte di informazioni entro il tempo massimo di 30 (trenta) giorni solari. I livelli specifici effettivi di qualità raggiunti da Audax sono pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I livelli generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione gas di competenza del venditore di gas naturale definiti del RQDG prevedono che il distributore sia tenuto a rispettare lo standard del 90% per quanto attiene la fissazione degli appuntamenti con il cliente finale entro il tempo massimo di un giorno lavorativo a partire dalla messa a disposizione dell’esito di ammissibilità della pratica da parte del Distributore.
23.2 Nel caso in cui Audax non rispetti i livelli specifici di qualità definiti dal TIQV è tenuta al versamento di un indennizzo automatico il cui importo è variabile in base al ritardo con cui viene erogata la prestazione: qualora la prestazione venga eseguita oltre lo standard previsto ma entro un tempo doppio rispetto allo standard, l’indennizzo è pari a 25,00 Euro (indennizzo automatico base); qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo doppio dello standard previsto ma entro un tempo triplo dello standard, l’indennizzo è pari a 50,00 Euro; qualora la prestazione venga eseguita oltre un tempo triplo dello standard previsto l’indennizzo è pari a 75,00 Euro. Audax non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Audax. Inoltre Xxxxx non è tenuta alla corresponsione dell’indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 53, comma 53.6 del TIQE, nel caso in cui al Cliente sia
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stato già corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente finale, per assenza di informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento da parte di Audax del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione, ad eccezione dei clienti con periodicità di fatturazione quadrimestrale per cui il termine è fissato in 8 (otto) mesi. Inoltre, al Cliente sarà corrisposto i) un indennizzo pari a 30,00 Euro, in caso di mancato rispetto di quanto previsto all’art. 24.1 che segue, e altresì ii) un indennizzo nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il temine di cui all’art. 17 precedente.
Art. 24 – MODIFICHE AL CONTRATTO - VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E FACOLTÀ DI RECESSO DEL CLIENTE
24.1 Fermo restando quanto stabilito nell’art. 15 che precede, tutte le condizioni obbligatorie imposte per legge o per provvedimenti delle Pubbliche Autorità si intenderanno automaticamente recepite. Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare variazioni unilaterali al contratto, modificando le condizioni previste nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e negli allegati tecnici ed economici richiamati (CTE), nei seguenti casi che, per le Parti, integrano il requisito del giustificato motivo richiesto dall’art. 13 del Codice Condotta Commerciale: (i) qualora si renda necessario in conseguenza dell’entrata in vigore di leggi o delibere dell’ARERA, (ii) qualora venga meno la possibilità di fare riferimento a taluno dei parametri che concorrono alla determinazione del prezzo, (iii) qualora intervengano modificazioni nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale e/o dell’energia elettrica stabilite dall’ARERA o da qualsiasi altra Autorità competente (iv) qualora il consumo reale annuo abbia uno scostamento in eccesso o in difetto del 25% rispetto al programma di prelievo annuo comunicato dal cliente, (v) qualora il consumo reale mensile di un cliente non domestico abbia uno scostamento in eccesso o in difetto del 25% rispetto al consumo mensile dichiarato dal cliente nel Contratto e risultante dalla divisione del consumo annuo dichiarato da quest’ultimo nella proposta per dodici mesi; (vi) quando previsto nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e/o nelle “Condizioni economiche gas” e/o “Condizioni economiche energia elettrica”, sempre nel rispetto di quanto previsto all’art. 13 del Codice Condotta Commerciale o (viii) per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche, le specifiche tecniche dei servizi o le condizioni contrattuali ed economiche, dandone comunicazione al Cliente in forma scritta, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle predette variazioni, con le modalità precedentemente indicate, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest’ultima, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto. Il Cliente che non intende accettare le nuove condizioni contrattuali proposte da Xxxxx, avrà diritto di recedere dal contratto di somministrazione, dandone comunicazione per iscritto al Fornitore, secondo tempistiche e modalità di cui all’art. 3 del presente Contratto; il Cliente di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa al recesso, il diritto di richiedere di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio di tutela. Qualora il Cliente non comunichi la volontà di recedere e/o non compia quanto necessario per la liberazione del Fornitore nei termini indicati, le variazioni contrattuali si daranno per accettate.
24.2 La predetta comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal Fornitore. In questo caso il Cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate
24.3 Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente finale interessato un indennizzo automatico pari a 30,00 Euro nel caso di mancato rispetto di quanto previsto in materia di termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali. Le modalità per la corresponsione degli indennizzi automatici sono quelle previsti dal comma 21.1 del TIQV; in ogni caso l’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto entro 8 (otto) mesi dalla data di mancato rispetto di quanto previsto all’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale.
24.4 La forma scritta a pena di nullità è richiesta per ogni modifica al Contratto.
Art. 25 – RISERVATEZZA
Le parti si impegnano, nella vigenza del contratto e nei 2 (due) anni successivi al suo scioglimento per qualunque motivo intervenuto, a tenere riservate e a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo espresso consenso dell’altra parte o salvo il caso in cui la comunicazione a terzi sia necessaria per il perfezionamento del Contratto o per l’adempimento degli obblighi da esso derivanti. Il Fornitore potrà comunque riferirsi al Cliente fornito e all’ambito in cui esso opera a fini pubblicitari e promozionali. Il Cliente potrà comunicare a terzi di essere rifornito di energia elettrica e/o di gas dal Fornitore, ma non potrà diffondere dettagli economici, commerciali e tecnici del rapporto.
Art. 26 – ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI CIVILI GAS
I Clienti finali civili gas che utilizzano il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto per alimentare un impianto di utenza sono tutelati da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli infortuni (anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti), gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna. Sono esclusi da tale copertura: a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali
domestici (punti di servizio pubblico e altri usi) dotati di un misuratore di classe superiore a G25; b) i consumatori di gas metano per autotrazione. Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro da inoltrare direttamente al Comitato Italiano Gas (CIG), si può contattare direttamente lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le altre modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxx.xx. In ogni caso, sul proprio sito (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxx.xxx) Audax mette a disposizione una nota informativa dedicata alla copertura assicurativa di cui al presente articolo.
Art. 27– BONUS SOCIALE
Il cosiddetto “bonus elettrico” (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica) è uno strumento introdotto dal Governo con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico (c.d. bonus disagio fisico), cioè per i casi di grave malattia che imponga l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Il cosiddetto “bonus gas” (ovvero “il sistema di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale”) è uno strumento introdotto con il D. L. 185/08, convertito con la L. 2/09 con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per la fornitura di gas naturale. Il bonus sociale gas ed il bonus sociale elettrico sono cumulabili. Possono accedere al bonus sociale per disagio economico (i.e. elettrico e/o gas) tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale (con un misuratore gas di classe non superiore a G6) e appartenenti ad un nucleo famigliare che abbia i requisiti stabiliti di volta in volta dalla relativa normativa di riferimento e pubblicati sul sito dell’ARERA xxx.xxxxx.xx. Inoltre, possono accedere al bonus sociale gas anche i clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. Il bonus sociale viene erogato – in maniera dilazionata nell’arco dei 12 mesi
- direttamente in fattura sotto forma di sconto sul costo dell’intera bolletta; tuttavia, per i clienti che utilizzano impianti condominiali, il bonus viene corrisposto in un’unica soluzione mediante un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane. Il bonus è valido per 12 (dodici) mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico. Per accedere al bonus sociale occorre che i clienti interessati, in possesso dei requisiti necessari, ogni anno, a partire dal 2021, presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.). Se il nucleo familiare rientra in una delle condizioni di disagio economico sopra indicate, l'INPS invierà i suoi dati al SII che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di energia elettricità e/o gas naturale, permettendo così di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto. Per ottenere il bonus per disagio fisico, invece, occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte. I moduli sono reperibili sul sito dell’ARERA xxx.xxxxx.xx.
Art. 28 – PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAZIONE VOLONTARIA
In ottemperanza alla Deliberazione ARERA n. 228/2017/R/com del 06 aprile 2017 e al Codice di Consumo, Audax ha adottato un Protocollo di autoregolazione volontaria in materia di conferma della volontà negoziale dei clienti finali e in materia di contratti e attivazioni non richieste di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, in modo da contrastare il fenomeno delle eventuali pratiche commerciali scorrette e delle attivazioni di forniture non richieste.
In particolare, nel caso in cui il passaggio ad un nuovo fornitore di energia elettrica e/o gas avvenga senza rispettare le regole preventive per la conferma del contratto, dopo il reclamo il cliente potrà aderire in modo volontario alla procedura di ripristino veloce per tornare al precedente fornitore. Questa possibilità affianca le procedure previste dal Codice del Consumo in materia di accertamento di una fornitura non richiesta (valutazione che, secondo la legge, non spetta all'Autorità). Il cliente può ottenere tutela inviando, direttamente o tramite un’associazione dei consumatori di fiducia, un reclamo scritto, tramite posta, fax, e-mail o PEC, ai recapiti di cui all’art. 21.3 precedente.
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