CONTRATTO QUADRO DI
CONTRATTO QUADRO DI
CONFERIMENTO “LEGNO PROJECT”
16 GIUGNO 2021
Sommario
Articolo 1 – Premesse ed allegati 3
Articolo 2 – Oggetto del Contratto di appalto del servizio di avvio al recupero del materiale trattato 3
Articolo 3 – Modalità esecutive del servizio 3
Articolo 4 – Responsabilità del Prestatore 4
Articolo 5 - Corrispettivo, fatturazione e pagamento 4
Articolo 6 – Verifica congruità 4
Articolo 7 – Validità del contratto 4
Articolo 8 – Licenze, autorizzazioni, permessi 5
Articolo 11 – Hardship Clause 5
Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa 6
Articolo 13 - Forza maggiore 6
Articolo 14 – Modifiche del Contratto 6
Articolo 16 – Norme conclusive 6
CONTRATTO QUADRO DI CONFERIMENTO LEGNO ECORICICLI
Tra
Eco–Ricicli Veritas s.r.l., con sede in Venezia, via della Geologia “Area 43 ettari”, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo, Codice Fiscale e Partita IVA 03643900230, REA n. VE–336658, in persona del Procuratore Speciale Xxxxx XXXXXXX, nato a Gorizia il 27 aprile 1976, munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito denominata anche, per brevità, “ECORICICLI”);
E
XXX.XX, con sede in Venezia, via della Geologia “Area 43 ettari”, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo, Codice Fiscale e Partita IVA , REA n. VE- , in persona dell’Amministratore Delegato , nato a ( ) il , munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito denominata anche, per brevità, “XXX.XX”);
insieme identificati in questo Contratto Quadro come “Parti”;
Premesso che:
(a) ECORICICLI è una società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Veritas
S.p.A. e svolge principalmente attività di raccolta, anche differenziata, commercializzazione, cernita, lavorazione, selezione e trasformazione di rottami in materiale vetroso, cascami di vetro, di metalli (ferrosi e non ferrosi), di carta da macero, di plastica e di altri materiali di recupero o comunque riciclabili derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, simili agli urbani e speciali, il tutto in proprie e/o per conto di terzi;
(b) ECORICICLI partecipa all’iniziativa di VERITAS S.p.A. e del Comune di Venezia per la realizzazione di un progetto di sviluppo delle attività e degli impianti del settore del riciclo, in particolare anche della filiera del recupero dei rifiuti in legno, denominato ECODISTRETTO MARGHERA, nell’ambito del quale si prevede l’insediamento di nuovi impianti per il riciclo, riuso e/o recupero della materia riciclabile e dei rifiuti;
(c) ERV ha sottoscritto con la società VERITAS S.p.A., anche per conto di ASVO S.p.A., un contratto di concessione, avente durata di 12 anni a partire dal 1 gennaio 2021, avente ad oggetto i servizi di trattamento e selezione, ai fini della successiva valorizzazione e/o avvio allo smaltimento, dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata effettuata sul Bacino della Città Metropolitana di Venezia e del comune di Mogliano Veneto, ai sensi del comma 15 dell’articolo 183 del D.lgs. 50/2016, tra cui anche quelli identificati dai codici EER 150103 e 200138, da ora in avanti per brevità anche il “Legno Project”;
(d) ECORICICLI è proprietaria di un impianto di recupero rifiuti differenziati urbani sito in via della Geologia “Area 43 ettari” a Malcontenta – Marghera (VE), autorizzato dalla Città Metropolitana di Venezia con determina 2020/3253 prot. n. 2020/66886 del 24/12/2020, che prevede la possibilità di selezionare e trattare il Legno Project ovvero di selezionare altri rifiuti a composizione legnosa nell’ambito delle attività di trattamento di una linea destinata al trattamento dei rifiuti ingombranti e degli imballaggi misti provenienti dalle utenze non domestiche;
(e) In data 16 giugno 2021 ECORICICLI ha avviato una manifestazione di interesse volta ad individuare dei soggetti interessati a sviluppare in partnership la filiera del recupero dei rifiuti a matrice legnosa;
(f) La sollecitazione di manifestazione di interesse si è conclusa in data xx luglio 2021 con la presentazione di xxx proposte di collaborazione. A seguito delle fasi di valutazione delle medesime, la miglior proposta di collaborazione (da ora in avanti per brevità Offerta) è risultata quella presentata da BUSINESS ASSOCIATE;
(g) ECORICICLI e BUSINESS ASSOCIATE, in ottemperanza agli impegni assunti in sede di manifestazione di interesse, in data xx agosto 2021 hanno costituito XXX.XX, assegnando alla medesima, tra le altre, le attività di avvio al recupero, presso gli impianti autorizzati messi a disposizione da BUSINESS ASSOCIATE, del materiale a composizione legnosa di proprietà ECORICICLI di cui alle precedenti lettere (c) e (d);
(h) XXX.XX è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, categoria 8° (“intermediazione e commercio rifiuti senza detenzione degli stessi”), al n. xxxxxxxxxxxx del xx/08/2021 con scadenza al gg/mm/aaaa;
(i) XXX.XX e ECORICICLI, al fine di dare esecuzione al business model descritto nella Manifestazione di Interesse 01/2021, hanno sottoscritto un Contratto di Gestione Operativa in cui si è pattuito l’impegno in capo ad ECORICICLI di affidare a XXX.XX l’avvio al recupero di tutti i rifiuti a matrice legnosa di cui venisse in disponibilità, eccezione fatta per il LEGNO PROJECT identificato dal codice EER 150103 che potrà essere conferito liberamente ad altro soggetto da parte di ECORICICLI medesima;
(j) Pare opportuno alle Parti fissare nel presente Contratto Quadro di fornitura i principi generali della propria futura collaborazione.
Tutto quanto richiamato e premesso, tra le Parti come sopra indicate si conviene quanto segue:
Articolo 1 – Premesse ed allegati
1. Le definizioni, le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto Quadro.
2. Il presente Contratto Xxxxxx ha lo scopo di predeterminare le regole generali che le Parti osserveranno nei propri futuri reciproci rapporti.
3. Le Parti espressamente qui richiamano i contenuti e le previsioni del Contratto Quadro di Gestione Operativa.
Articolo 2 – Oggetto del Contratto di appalto del servizio di avvio al recupero del materiale trattato.
1. ECORICICLI si impegna a mettere a disposizione di XXX.XX, per il ritiro ed il successivo conferimento presso gli impianti indicati dal BUSINESS ASSOCIATE, tutti i rifiuti a matrice legnosa di cui venisse in disponibilità, eccezione fatta per il LEGNO PROJECT identificato dal codice EER 150103 che potrà essere conferito liberamente ad altro soggetto da parte di ECORICICLI medesima.
2. XXX.XX si impegna a far ritirare, con continuità e senza possibilità di interruzione alcuna, il materiale di cui al comma precedente messo a disposizione da ECORICICLI in quantità omogeneamente distribuite nell’arco delle 52 settimane.
3. Il materiale oggetto di conferimento sarà identificato dai seguenti codici EER: 150103, 200138 e 191207.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che la quantità presunta di LEGNO PROJECT è stimabile alla data odierna in circa 13.500,00 tonnellate per anno.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che il materiale di cui al precedente comma 1 verrà messo a disposizione da ECORICICLI franco impianto di cui alla lettera (d) delle Premesse.
Articolo 3 – Modalità esecutive del servizio.
1. XXX.XX provvederà a ritirare il materiale di cui al comma 1 del precedente Articolo 2 presso l’impianto di cui al punto (e) delle Premesse nei seguenti orari:
dalle 7:00 alle 17:30 orario continuato da lunedì a venerdì
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che le operazioni di programmazione dei conferimenti avverranno direttamente tra il personale di BUSINESS ASSOCIATE, per conto di XXX.XX, e il personale di ECORICICLI con frequenza settimanale da comunicarsi entro le ore 12:00 del giovedì per la settimana successiva.
3. La programmazione verrà comunicata da BUSINESS ASSOCIATE a ECORICICLI mediante invio mail ai seguenti indirizzi:
4. ECORICICLI provvederà mensilmente, entro il giorno xx di ogni mese, a inviare a XXX.XX e a BUSINESS ASSOCIATE statistica relativa ai ritiri effettuati da XXX.XX medesima.
5. Eventuali conferimenti che dovessero risultare anomali (frazione estranea > 10% o presenza corpi anomali) saranno isolati e gestiti previo accordo tra le Parti.
Articolo 4 – Responsabilità del Prestatore.
1. XXX.XX s’impegna a svolgere i servizi di cui al precedente Articolo 2 con la diligenza del buon padre di famiglia.
Articolo 5 - Corrispettivo, fatturazione e pagamento.
1. Le Parti stabiliscono che il corrispettivo pattuito per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente Articolo 2 è determinato dalla sommatoria di tre componenti:
a. Costo di selezione così come determinato nel Contratto di Gestione Operativa n. xx del gg/06/2021;
b. Costo di avvio a recupero riservato a LEGNO PROJECT così come determinato nel Contratto di Gestione Operativa n. xx del gg/06/2021;
c. Margine di intermediazione fissato dalle Parti in €uro €,€€ (€€€€,€€).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi di cui al precedente comma 1 si calcolano sul totale delle quantità di LEGNO PROJECT conferito in ingresso a ECORICICLI, ridotto eventualmente delle quantità di LEGNO PROJECT identificato dal codice EER 150103 conferite presso altri impianti da parte di ECORICICLI medesima.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è fissato dalle Parti, in riferimento a quanto previsto al successivo Articolo 6, pari ad euro €€€€,€€ ed è fisso e immutabile sino al 31 dicembre 2021.
4. La fatturazione dei corrispettivi da parte di XXX.XX avrà cadenza mensile a seguito di regolare emissione da parte di ECORICICLI di opportuni Ordine di Acquisto (OdA).
5. Le fatture intestate a ECORICICLI dovranno essere inviate in formato elettronico, codice destinatario W7YVJK9.
6. Le prestazioni del presente Contratto sono soggette ad Iva di Legge. ECORICICLI è soggetta al Regime Iva della Scissione dei pagamenti “Split Payment”.
7. Il pagamento sarà corrisposto, mediante bonifico bancario, sul conto corrente intestato a XXX.XX e da questi indicati nella prima fattura, entro 90 giorni dalla data fattura fine mese.
Articolo 6 – Verifica congruità e adeguamento corrispettivi
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le componenti del corrispettivo di cui al comma 1 del precedente Articolo 5, anche ai fini della verifica di congruità rispetto all’andamento del mercato, saranno oggetto di adeguamento a partire dal 1 gennaio 2022 secondo le medesime modalità definite all’Articolo 12 del Contratto di Gestione Operativa n. xxxx del gg giugno 2021.
Articolo 7 – Validità del contratto
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto decorre dal 01/07/2021 e per tutto il periodo di vigore della Concessione richiamata alla lettera c) delle Premesse.
Articolo 8 – Licenze, autorizzazioni, permessi
1. ECORICICLI dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, le licenze, i permessi e quanto altro richiesto dalla normativa vigente per il ricevimento del materiale di cui al precedente Articolo 4, nonché per l’esercizio dei servizi di trasporto correlati, e di mantenerli in essere per tutta la sua durata.
2. XXX.XX dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, le licenze, i permessi e quanto altro richiesto dalla normativa vigente per le attività di ricevimento del materiale di cui al precedente Articolo 8, nonché per l’esercizio dei servizi di trasporto correlati, e di mantenerli in essere per tutta la sua durata.
Articolo 9 – Cessioni
1. Le Parti si autorizzano reciprocamente sin d’ora a cedere i crediti derivanti dall’esecuzione del presente Contratto a Istituti Finanziari e Creditizi ai fini dello smobilizzo dei crediti medesimi.
2. Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti in essa contenuti non possono essere dalle medesime ceduti o delegati.
Articolo 10 - Penali
1. Le Parti concordano che laddove XXX.XX interrompesse il ritiro del materiale da avviare a recupero, senza fornire adeguato preavviso a ECORICICLI almeno 48 ore prima, ovvero per un periodo ininterrotto superiore a 2 giorni, sarà facoltà di ECORICICLI avviare allo smaltimento predetto materiale addebitando a XXX.XX una penale pari ad € 195,00 (centonovantacinque/00) per tonnellata effettivamente avviata a smaltimento.
Articolo 11 – Hardship Clause
1. Ciascuna Parte è tenuta ad adempiere ai propri obblighi contrattuali anche se le circostanze rendono l’esecuzione più onerosa di quanto avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del presente Contratto.
2. Fatto salvo il comma 1 del presente Articolo, se una Parte dimostra che l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali è divenuto eccessivamente oneroso a causa di un evento fuori dal suo controllo e che non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del presente Contratto e che non avrebbe ragionevolmente potuto evitare o superare, Le Parti medesime si obbligano, entro 30 giorni dalla invocazione da parte di una delle stesse della presente clausola, a negoziare nuove condizioni contrattuali che prendano ragionevolmente in considerazione gli effetti dell’evento denunciato.
3. Nei casi in cui trova applicazione il comma 2 del presente Articolo, ma non sono state accettate le disposizioni contrattuali alternative che, come previsto nel comma precedente, prendono ragionevolmente in considerazione gli effetti dell’evento denunciato, la Parte che abbia invocato il presente Articolo ha il diritto di risolvere il Contratto.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dell’applicazione del presente Articolo, rientrano tra gli eventi non ragionevolmente prevedibili:
a. le eventuali modifiche all’Accordo Quadro ANCI-CONAI e dei correlati Allegati Tecnici che dovessero intervenire nel periodo di decorrenza del presente Contratto;
b. l’esistenza stessa del Sistema CONAI;
c. l’elaborazione, e le successive eventuali variazioni, del sistema tariffario dei rifiuti da parte di ARERA.
Articolo 12 - Clausola risolutiva espressa
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che laddove XXX.XX venisse meno ai propri impegni di ritiro del Materiale, salvo diverso accordo preliminare con ECORICICLI o causa di forza maggiore, per 5 giorni lavorativi consecutivi e/o per 15 giorni lavorativi non consecutivi nell’arco di un semestre (conteggiato dall’ultimo giorno di mancato ritiro), sarà facoltà di ECORICICLI, simultaneamente o alternativamente, risolvere il presente Contratto e/o procedere a consegnare ad altro destino il proprio materiale addebitando gli eventuali maggiori costi o minori ricavi a XXX.XX per l’intero periodo.
Articolo 13 - Forza maggiore
1. In caso di forza maggiore sarà facoltà delle stesse Parti, o una di esse, chiedere la sospensione e la ripresa della esecuzione del contratto entro termine da fissarsi di comune accordo.
2. Costituiscono casi di forza maggiore: guerre, rivoluzioni, incendi, calamità naturali, scioperi generali, modifiche normative ed altri eventi non dipendenti dalla volontà o colpa delle Parti e/o di una di esse che impediscano il normale proseguimento dell’attività.
3. La revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’impianto, la mancanza di materiale e i provvedimenti di sequestro, sono considerati causa di forza maggiore solo se non causati da comportamenti, omesse azioni, atti o decisioni di una delle Parti. In caso contrario la Parte inadempiente sarà responsabile di tutte le conseguenze di qualsiasi natura e specie sia nei confronti dell’altra Parte che dei terzi.
4. La Parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire la propria prestazione in ragione del verificarsi di una causa di forza maggiore, è tenuta a darne notizia all’altra nel tempo più breve dal suo verificarsi, indicando la data in cui si è manifestata e quella in cui, presumibilmente, essa cesserà di avere effetto.
Articolo 14 – Modifiche del Contratto.
1. Sono consentite modifiche al presente Contratto e ai relativi Allegati solo per accordo scritto tra le Parti.
2. Le Parti si dichiarano che sono nulli i patti attraverso cui una Parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, determinando comunque un rilevante squilibrio di diritti e obblighi. L’abusività del comportamento di una Parte deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità dell’altra Parte di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Articolo 15 – Privacy
1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del GDPR 679/16, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulla circostanza che i dati personali raccolti per la conclusione del presente contratto saranno oggetto di trattamento nell’archivio clienti/fornitori e che essi sono necessari per la collegata gestione degli adempimenti civili e fiscali previsti dalle vigenti leggi.
2. Le Parti dichiarano, altresì, di essere a conoscenza del contenuto dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 6 e 13 del GDPR 679/2016. Le informative sul trattamento dei dati personali sono recuperabili sui rispettivi siti web istituzionali.
Articolo 16 – Norme conclusive
1. Le spese del presente atto, comprese quelle eventuali per imposta di registro, sono a carico di ECORICICLI.
2. Le spese inerenti alle altre prestazioni professionali restano ad esclusivo carico della parte che ne abbia fatto richiesta.
3. La competenza a conoscere delle controversie derivanti, anche solo occasionalmente, dal presente Contratto Quadro, ivi comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, integrazione, rescissione, risoluzione, è attribuita in via esclusiva al Foro di …..
4. Le eventuali comunicazioni, da inviarsi ai sensi del presente Contratto Quadro, dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata presso gli indirizzi pec indicati nelle visure camerali delle Parti, che costituiscono, a tutti gli effetti, i rispettivi indirizzi per le comunicazioni alle Parti.
5. Il presente Contratto Quadro, unitamente ai relativi allegati, costituisce la manifestazione integrale e completa di tutte le intese intervenute tra le Parti, in merito al suo oggetto ed annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso fra le Parti stesse.
6. Le Parti riconoscono espressamente che il presente Contratto, in ogni sua clausola, è stato oggetto di specifica trattativa tra di esse e rappresenta l’equo contemperamento dei reciproci interessi. Pertanto non trova applicazione la disciplina di cui agli artt.1341 e 1342 c.c
Malcontenta - Venezia, xx agosto 2021
PER ECO-RICICLI VERITAS SRL
PER XXX.XX S.R.L.