tra
Convenzione tra il Comune di Serra Riccò ed il Comune di Mignanego per la gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale.
Il giorno otto del mese di maggio dell’anno duemilaquindici
tra
- il Comune di Serra Riccò (Ge), con sede in Xxx Xxxxxxxx 00 C.F. e P.IVA 00853850105, rappresentato dal sindaco pro-tempore Xxxxxxx Xxxxx, nato a Modica (RG) il 21.07.1958 elettivamente domiciliato presso la sede del Comune stesso, in seguito denominato anche “Comune Capo Convenzione”, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 08.05.2015 dichiarata immediatamente esecutiva;
e
- il Comune di Mignanego (Ge), con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, C.F. e P.IVA 00576500102 rappresentato dal sindaco pro-tempore Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, nata a Mignanego il (GE) il 08.03.1958, elettivamente domiciliato presso la sede del Comune stesso, in seguito denominato anche “Comune Convenzionato”, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 23 in data 07.05.2015 , dichiarata immediatamente esecutiva;
PREMESSO
- che gli artt. 98, c. 3 e 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’ art. 10 del D. P. R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro, anche nell’ ambito di più ampi accordi per l’ esercizio associato di funzioni, convenzioni per l’ ufficio di segreteria;
- che il Consiglio di Amministrazione dell’ Agenzia Autonoma per la Gestione dell’ Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con delibera n. 150 del 29/07/1999 e le successive deliberazioni in materia ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- che i Comuni di Serra Riccò e di Mignanego, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’ Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, intendono convenzionare tra loro l’ ufficio del Segretario Comunale per attuare modalità di fattiva collaborazione tra enti ed in ragione di criteri di convenienza ed economicità;
Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
Art.1. Premessa.
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2. Oggetto.
La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Serra Riccò ed il Comune di Mignanego che si avvalgono in forma associata dell’opera di un unico Segretario Comunale per l’ espletamento delle funzioni che per disposizione di Legge, Statuti Comunali, Regolamenti e provvedimenti dei Sindaci o altri equivalenti sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli enti.
Il Comune di Serra Riccò assume la veste di Comune capo convenzione.
Art. 3. Fini della convenzione.
Il fine della gestione associata è quello che entrambi i comuni si avvalgano di un unico Segretario, in considerazione della possibilità di assolvere i compiti d’istituto realizzando una proficua collaborazione improntata allo scambio di esperienze amministrative e gestionali e conseguendo una positiva economia di spesa.
Art. 4. Durata, scioglimento e recesso.
La convenzione ha durata dalla data di presa in servizio del Segretario Comunale fino al 31 maggio 2018 ferma restando la facoltà delle amministrazioni di rinnovarla per un periodo da definire, con deliberazioni da assumere entro la data di scadenza della presente.
La convenzione può essere sciolta prima della scadenza naturale per mutuo consenso dei comuni.
Ciascuno dei due comuni ha diritto di recedere unilateralmente dalla convenzione, dandone all’altro un preavviso di almeno 30 giorni.
Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d’intesa tra loro e con l’accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga all’accordo tra i Sindaci ed il segretario quest’ultimo conserva la titolarità del Comune sede della convenzione.
Dei provvedimenti di costituzione, scioglimento, recesso e di ogni evento influente sull’esistenza della convenzione viene, a cura del Comune Capo Convenzione, data notizia alla Sezione Regionale dell’ Agenzia Autonoma per la Gestione dell’ Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
Art. 5. Sede.
La sede del Servizio di segreteria convenzionato è stabilita nella sede del Comune Capo Convenzione.
Art. 6. Nomina e revoca del Segretario.
La nomina e la revoca del Segretario della convenzione, a norma di quanto previsto dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000 sono disposte, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, dal sindaco del Comune Capo Convenzione su conforme parere del Sindaco del Comune Convenzionato.
In sede di prima applicazione, il titolare della sede convenzionata è individuato nel segretario titolare del Comune di Mignanego.
Art. 7. Forme di consultazione.
Per tutte le questioni inerenti la posizione giuridica, economica e funzionale del Segretario, il Sindaco del Comune Capo Convenzione si impegna ad informare il Sindaco del Comune Convenzionato.
Le consultazioni per qualsiasi problema inerente le materie di cui al comma precedente, il funzionamento del servizio, le modalità di riparto della spesa derivante dalla convenzione, per l’adozione di specifici provvedimenti nonché ogni altra questione di comune interesse attinente la convenzione, possono svolgersi in apposite riunioni cui intervengano i Sindaci o loro delegati, previa richiesta di un Sindaco.
Art. 8. Funzionamento del servizio.
L’orario di lavoro del segretario della Convenzione è disciplinato dal CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali vigente.
Il servizio è articolato su 5 giorni settimanali, nel modo seguente:
- Comune Capo convenzione nei giorni di martedì, giovedì e venerdì;
- Comune Convenzionato nei giorni di lunedì e mercoledì.
Il calendario di cui al comma precedente può essere variato, anche informalmente, di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, per necessità di servizio, senza incidere sulla entità degli oneri stabiliti nella presente convenzione.
Art.9. Retribuzione del Segretario.
Il trattamento economico del Segretario è stabilito dal vigente CCNL di categoria. Saranno erogate dal Comune di Serra Riccò e soggette a riparto le seguenti voci:
- trattamento stipendiale;
- indennità integrativa speciale;
- retribuzione individuale di anzianità;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico annuo;
- retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate;
- tredicesima mensilità.
Saranno inoltre liquidate dal comune Capo convenzione e soggette a riparto:
- fondo finanziario di mobilità di cui all’ art. 102, c. 5 del T.U. 267/2000;
- il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dal successivo art. 14;
- oneri previdenziali ed assistenziali;
- spese per la formazione e l’ aggiornamento, la cui autorizzazione sarà data dal Sindaco Capo Convenzione in accordo con il Sindaco convenzionato;
- coperture assicurative integrate per la convenzione secondo quanto disposto dall’ art. 49 del vigente CCNL.
Art. 10. Spese a carico delle singole amministrazioni.
Saranno a carico di ciascun comune per la propria parte e direttamente liquidate le spese per:
- diritti di segreteria da ripartire e liquidare al segretario per l’ attività di rogito;
- eventuale retribuzione di risultato secondo l’ ordinamento e la programmazione del singolo comune;
- compensi per supplenza in caso di assenza o impedimento del segretario titolare;
- la fornitura al segretario dei buoni pasto per i giorni di servizio secondo la disciplina vigente.
Art. 11. Modalità del riparto delle spese.
Il Comune di Mignanego concorre alla spesa complessiva di cui al precedente art. 9 nella misura del 40%.
All’ inizio di ogni anno, il Comune Capo Convenzione comunica al Comune Convenzionato l’ammontare dettagliato della spesa complessiva presunta per l’anno di competenza e quest’ultimo provvede, entro il mese di marzo, al versamento in acconto nella misura del 50%; il saldo sarà versato al comune Capo convenzione entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto finale, da approvarsi con determinazione del Responsabile del Servizio del Personale del Comune Capo convenzione.
In caso di necessità finanziarie, il Comune Capo convenzione può eccezionalmente richiedere ulteriori acconti.
Per eventuali altre voci di spesa non previste dalla presente convenzione, in base alla loro natura, i contraenti si impegnano al raggiungimento di un accordo sulla base dei principi generali delineati negli articoli precedenti e della normativa vigente.
Art. 12. Congedi, ferie, festività, assenze dal servizio.
Ferma l’applicazione della disciplina del vigente CCNL di categoria, la gestione di eventuali aspetti discrezionali in ordine alle assenze dal servizio è di competenza del Sindaco del Comune Capo convenzione, in accordo con il Sindaco del Comune convenzionato.
Art. 13. Rimborso spese di viaggio per l’accesso ai Comuni. Il Segretario è autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio.
Al Segretario spetta il rimborso chilometrico, calcolato secondo le tabelle fornite dall’ A.C.I.:
- nelle giornate lavorative presso il solo Comune convenzionato, per il percorso di andata e ritorno tra Comune Capo convenzione e Comune convenzionato;
- per ogni ulteriore spostamento tra gli enti convenzionati.
Art. 14. Servizio mensa.
Il Segretario può avvalersi delle mense di servizio istituite presso i singoli enti o dei buoni pasto sostitutivi secondo la disciplina di cui agli artt. 50 e 51 del vigente CCNL.
Art. 15. Altri incarichi.
Compete al Sindaco Capo convenzione rilasciare l’autorizzazione al Segretario per lo svolgimento di altri incarichi.
Art. 16. Modifiche contrattuali.
Nel caso della sopravvenuta stipula in corso della convenzione del nuovo CCNL di categoria, così come di disposizioni legislative sopravvenute, i Comuni contraenti si impegnano a rivedere la convenzione, se necessario.
Art. 17. Impegni reciproci.
I comuni convenzionati si impegnano a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l’ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.
I comuni si impegnano ad iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale gli stanziamenti derivanti dalla presente convenzione.
Nello spirito delle disposizioni in merito, i comuni convenzionati possono instaurare trattative per concordare la gestione in forma associata di altri servizi mediante la stipula di ulteriori convenzioni.
Art. 18. Rapporti con l’ex Agenzia.
La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei Consigli Comunali, è trasmessa, a cura del Comune Capo convenzione, alla Prefettura - UTG di Genova – Albo sei segretari comunali e provinciali per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 19. Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono le disposizioni di cui a:
- Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;
- DPR 465/1997 e s.m.i.;
- CCNL di categoria vigente.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco di Serra Riccò Il Sindaco di Mignanego
(Xxxxxxx Xxxxx) (Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx)