COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Allegato 3_Bozza di Convenzione
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
REP. N.
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E L’ASSOCIAZIONE
……………………..PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE. TRIENNIO 2022-DAL 01 APRILE/2023/2024.
L'anno ......... addì ...............del mese di .................. alle ore ................, nel Comune di Vigarano Mainarda tra:
Il Capo Settore Servizi alla Persona Cazziari Xxxxxxxx che dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Vigarano Mainarda cf. 00289820383 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n…………………..del esecutiva a termini di legge.
L'Associazione ……………….., C.F. n…………., con sede legale in ………... via……………..
iscritta nel registro regionale del volontariato di cui alla legge n. 266 11 Agosto 1991 con Decreto n. 197 del 8.9.93 del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata dal Sig… nato
a…...il………….. e residente in………………...Via …………….. in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa
PREMESSO
• il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
• detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;
• quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
• il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
• la Regione Xxxxxx Xxxxxxx con la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, e successive modificazioni come da L.R. 8/2014, “riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell’autonomia, ne sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale”;
si conviene quanto segue:
Art. 1 – Attività da Svolgere
L'Amministrazione Comunale intende garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza:
• Servizio di trasporto sociale
• Biblioteca distribuzioni libri
• Sociale presso “Casa Generosa”
• Vigilanza alunni e supporto ai servizi scolastici ed educativi delle scuole del territorio
• Centri Estivi Ricreativi
• Guardiania e apertura delle sale e delle palestre
• Scuola Infanzia Statale – supporto alla refezione scolastica
• Attività di Pubblica utilità
• Collaborazione nella fase di progettazione delle attività, sociali, ricreative e culturali che si realizzeranno nella Casa della Musica a Vigarano Pieve
• Attività di volontariato presso la Ludoteca comunale e il Centro Giovani
• Attività di addetto stampa per il Comune di Vigarano Mainarda per il triennio 2022 DAL 01 APRILE/2023/2024.
Art. 2 – Trasporto Sociale
Il Comune mette a disposizione dell’Associazione, che si impegna ad utilizzarli con la dovuta diligenza, per il servizio di trasporto sociale, gli autoveicoli:
Opel Movano targato ER030AJ Renault Trafic targato FC102AZ Per il servizio di trasporto sociale
Ai volontari dell’Associazione è fatto espresso divieto di effettuare il trasporto in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
L’Associazione risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse dal volontario, conducente dei veicoli, in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri e le relative contravvenzioni oltre le spese.
La manutenzione ordinaria dei mezzi sarà effettuata dall’Associazione………….che emetterà in seguito fattura al Comune di Vigarano Mainarda.
La manutenzione straordinaria sarà gestita direttamente dal Comune di Vigarano Mainarda.
La gestione ed il pagamento dell’assicurazione RC auto e dei bolli verrà effettuata dal Comune di Vigarano Mainarda.
Il rifornimento dei mezzi verrà effettuato con tessera carburanti intestata all’Associazione… , che emetterà in seguito fattura al Comune di Vigarano Mainarda.
I mezzi rimarranno depositati presso l’ufficio servizi alla persona del Comune di Vigarano Mainarda, da dove partirà il servizio dei volontari, salvo diversi, successivi accordi tra l’associazione ed il Comune di Vigarano Mainarda.
L’utente che intende fruire del servizio deve rivolgersi all’ufficio servizi sociali tel 0000 000000 per prenotare almeno 48 ore prima. La modalità di prenotazione potrà subire variazione in base a diversi accordi con l’Associazione.
Il servizio di trasporto sociale dovrà svolgersi in conformità alla normativa vigente in materia di COVID 19, vigente e futura.
Il pulmino sarà condotto da personale munito di green pass e protetto da DPI, sino a quando tali misure saranno obbligatorie.
Tra la cabina di guida e gli utenti sarà presente una struttura in plexiglass.
Il numero di persone trasportate sarà quello stabilito dalle limitazioni in materia di COVID19, attualmente stabilito in 2 persone per ogni fila di sedili, per un massimo di 4 utenti per ognuno dei due veicoli. Qualora dovessero decadere le limitazioni stabilite dalla normativa in materia di COVID19, il numero dei trasportati rispetterà quanto stabilito dal codice della strada e dalla carta di circolazione dei mezzi.
Verrà effettuata, a seguito di ogni trasporto, l’igienizzazione dei sedili e delle maniglie dei mezzi, mediante l’utilizzo di prodotti igienizzanti, a cura del volontario in servizio.
Dovrà essere rispettata ogni futura disposizione normativa.
Art. 3 – Attività Prestata
L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici.
Art. 4 - Volontari
L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda, ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Nel Rispetto delle finalità del volontariato, l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Vigarano Mainarda e l’Ufficio dell’associazione…………. coordineranno i volontari con il proprio personale, tenendo conto che l'attività di volontariato è complementare e non sostitutiva alle normali attività degli Enti istituzionalmente preposti ai servizi pubblici.
Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione indicativamente
n. …
L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche.
L’Ente pubblico s’impegna a formare adeguatamente i volontari in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente.
L’Ente pubblico s’impegna inoltre a fornire ai volontari tutti i sistemi di protezione individuali prescritti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art 5 – Copertura Assicurativa
L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione.
Art. 6 - Rimborsi
L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni. Al volontario possono essere soltanto rimborsati, tramite l'Associazione, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata sollevando questa Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.
L’Ente Pubblico si impegna a rimborsare all’Associazione le spese da quest’ultima sostenute per l’attività svolta, che si identificano in:
1) Rimborso spese ai volontari, quali:
• Spese per i mezzi di trasporto dei soci volontari per accedere ai servizi;
• Quote per il tesseramento annuale dei volontari;
• Cura della persona e vestiario sempre consono al servizio pubblico da prestare;
• Piccole consumazioni per ristoro e spese telefoniche attinenti al servizio.
2) Oneri assicurativi e spese organizzative, d’ufficio e generali, quali:
• copertura assicurativa dei soci volontari in attività (come previsto dall’ART. 4 della Legge 266/91);
• spese per il preventivo addestramento ai volontari, affitti locali, mezzi di trasporto, personale dipendente, spese telefoniche, fax, postali, canoni vari, cancelleria, pulizia e spese generali dei locali, acquisto e manutenzione attrezzature, oneri bancari e finanziari, viaggi e trasferte, ecc. ecc.
3) per la parte relativa al trasporto sociale
• spese per il rifornimento dei mezzi
• spese per la manutenzione ordinaria dei mezzi (in quanto curata dall'associazione, per la manutenzione straordinaria provvederà direttamente il Comune di Vigarano Mainarda).
L’Ente Pubblico si impegna a rimborsare all’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività svolta dai volontari su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'Associazione con scadenza mensile.
L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese medesime entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione delle stesse.
La somma annua massima messa a disposizione dall’Amministrazione per la durata della convezione è di euro 8.000 annui per un totale di euro 24.000 nel triennio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel corso dell’attività l’andamento dei servizi con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento del servizio.
Art. 7 – Riqualificazione ed aggiornamento dei volontari
L'Ente pubblico si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione contraente.
L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.
Art. 8 – Relazione sull’attività svolta
Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, i responsabili della gestione del progetto presentano agli enti di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.
Art. 9 – Durata e Risoluzione
La presente convenzione ha validità dal 01/04/2022 al 31/12/2024. Per l'eventuale rinnovo verrà stipulata apposita nuova convenzione.
L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione scritta, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.
L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione da trasmettere almeno trenta giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.
Articolo 10 – Controversie
I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l’esplicazione dell’attività, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.
Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010 in quanto prevede solo eventuale riconoscimento all’associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, cioè il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta dai volontari. (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).
Articolo 12 – Trattamento dati personali
Il Comune ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003, così come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di recepimento del Regolamento Europeo n. 679/2016, informa l’associazione che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
L'Associazione, con l'apposizione della firma sulla presente convenzione, dichiara di aver ricevuto, con atto a parte, l'informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 di cui sopra.
Articolo 13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – DPR 62/2013
L'Associazione, durante l'esecuzione della convenzione, è soggetta al rispetto e all'osservanza del codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e comunale (Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2014), nelle parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale. La condotta in violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici e in particolare (anche se non esaustiva) la violazione dell'art. 4 del DPR 62/2013 è causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.
Articolo 14 – Rinvio dinamico
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno Applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente
Art. 16 - Registrazione
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991 e verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi della vigente normativa in materia.
Il Presidente Il Capo Settore Servizi alla Persona
……………….. Comune di Vigarano Mainarda Cazziari Xxxxxxxx