Delibera nr. 533 del 19/07/2022
Delibera nr. 533 del 19/07/2022
OGGETTO: PRESA ATTO ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA E L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA E SUCCESSIVO CONVENZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI MANERBIO.
IL DIRETTORE GENERALE – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021
Coadiuvato da:
Direttore Amministrativo - Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Direttore Sanitario - Xxxxxxx Xxxx
Direttore Sociosanitario - Xxxxxxx Xxxxxx
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, che all'art. 6 ha previsto la stipula di specifici protocolli d'intesa con le Università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20950 del 16 febbraio 2005 di Regione Lombardia, avente per oggetto “Approvazione del protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie”;
- la Legge Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 dicembre 2009, n. 33, “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità”, che ha previsto la disciplina dei rapporti assistenziali con le Università lombarde;
- lo Statuto nell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. il 14 settembre 2020 n. 616, nello specifico:
• l’art. 2, comma 7, secondo il quale l’Università organizza attività di tutorato al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi;
• l’art. 2, comma 10, secondo il quale l’Università può stabilire rapporti con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
• l’art. 26, comma 4, secondo il quale i Consigli dei Corsi di Studio hanno, in particolare, il compito di provvedere all’organizzazione della didattica;
- la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. IX/1053 del 22.12.2010, avente per oggetto “Protocollo Generale d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca”;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, che prevede all’art. 2 una nuova articolazione interna delle strutture universitarie e all’art.6, c.13, la predisposizione di uno schema-tipo delle convenzioni, non ancora adottato, al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- il decreto interministeriale 04.02.2015 n.68 di “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- il decreto ministeriale 13.12.2017, “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
RILEVATO che:
- l’obiettivo di Regione e Università è creare i presupposti per l’erogazione di un servizio di riconosciuta qualità dell'assistenza, fondata sul principio della centralità della persona, promuovendo la formazione costante delle figure sanitarie. La sinergia tra il sistema sanitario nazionale e regionale ed il sistema universitario è indispensabile al fine di garantire la necessaria integrazione tra la formazione, la ricerca e l’assistenza;
- le finalità proprie dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale sono la qualità nell'assistenza e nella formazione, strettamente correlate alla qualità della ricerca biomedica e sanitaria; pertanto, le parti si impegnano ad una leale e positiva collaborazione finalizzata a realizzare un sistema integrato
al fine di migliorare il servizio all’utenza, accrescere la qualità dei processi formativi degli operatori, studenti in Medicina e Chirurgia e Professioni Sanitarie e dei Medici in formazione Specialistica dell’area sanitaria e a implementare la ricerca nel settore sviluppando l’innovazione tecnologica e le risorse cliniche nella salvaguardia del principio di autonomia dell’ASST e delle finalità istituzionali dell’Università;
- l’Università, nello spirito di leale collaborazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 502/92, concorre al perseguimento della mission dell’ASST, garantendo il supporto necessario alla realizzazione degli obiettivi di qualità, efficacia, efficienza ed economicità propri alle specifiche esigenze del Servizio Sanitario Regionale;
PRESO ATTO della bozza dell’accordo quadro tra l’Università degli Studi di Brescia e l’ASST del Garda per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca, con il quale le parti disciplinano l’utilizzo delle risorse dalle stesse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione pre e post- laurea e assistenziali, di ricerca scientifica, sulla base dei rispettivi ordinamenti e prerogative;
ATTESO altresì che con nota di Regione Lombardia pervenuta in data 13.07.2022 prot. n. 27221 è stato dato parere favorevole alla richiesta di autorizzazione al convenzionamento dell’U.O.C. Ortopedia di Manerbio, quale struttura clinicizzata, considerata la necessità di salvaguardare la continuità dell’attività, nelle more dei lavori di stesura del protocollo d’intesa di cui la legge Regionale n. 33/2009, così come modificata dalla Legge Regionale 33 del 12.12.2017 e del relativo allegato delle strutture a direzione universitaria;
RITENUTO pertanto opportuno, sulla base dei principi sopra enunciati, procedere alla formalizzazione del suddetto Accordo quadro al fine di poter dare attuazione a quanto in esso previsto, in particolare con la successiva sottoscrizione di specifico atto tra Università degli Studi di Brescia e ASST del Garda finalizzato al convenzionamento dell’U.O.C.di Ortopedia di Manerbio per attività assistenziali, formative e di ricerca, condotta dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, professore associato per il settore scientifico disciplinare MED/33 “ Malattie dell’Apparato Locomotore”, per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2027;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso del Direttore Servizio Gestione Risorse Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
VISTA la proposta del Responsabile Servizio Affari Generali e Legali f.f., Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di prendere atto della bozza dell’accordo quadro tra l’Università degli Studi di Brescia e l’ASST del
Garda per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca, con il quale le parti disciplinano l’utilizzo delle risorse dalle stesse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione pre e post-laurea e assistenziali, di ricerca scientifica, sulla base dei rispettivi ordinamenti e prerogative, (Allegato 1 composto da n. 14 pagine);
2. di procedere, conseguentemente, alla formalizzazione del suddetto Accordo quadro al fine di poter dare attuazione a quanto in esso previsto, in particolare con la successiva sottoscrizione di specifico atto tra Università di Brescia e ASST del Garda finalizzato al convenzionamento dell’U.O.C. di Ortopedia di Manerbio per attività assistenziali, formative e di ricerca, condotta dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, professore associato per il settore scientifico disciplinare MED/33 “ Malattie dell’Apparato Locomotore”, per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2027 (Allegato 2 composto da n. 4 pagine);
3. di dare mandato all’ U.O. AA.GG.LL. per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;
4. di dare atto che l’onere derivante dal convenzionamento dell’U.O.C. di Ortopedia di Manerbio per attività assistenziale, formative e di ricerca verrà quantificato con successivo provvedimento;
5. di dare atto che il costo dell’imposta di bollo, pari ad € 80,00 sarà registrato nella contabilità aziendale del 2022 al conto “ Imposte, tasse, tributi vari” codice 13.50.001.040 e sarà gestito con il budget 1350001040/CON/P2200477. L’Università si impegna a corrispondere entro i termini di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo un importo pari alla metà dell’imposta di bollo complessiva dovuta;
6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Esprimono parere favorevole:
Direttore Amministrativo - Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Direttore Sanitario - Xxxxxxx Xxxx
Direttore Sociosanitario - Xxxxxxx Xxxxxx
ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA E L’ASST SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA
L'Università degli Studi di Brescia (d’ora in poi “Università”), codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Xxxxxxxx Xxxx, domiciliato per la carica in Brescia, Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, PEC xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx;
E
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (di seguito denominata ASST) codice
fiscale n. 03775660982, rappresentata dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica in Desenzano del Garda (BS), Località Montecroce, PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxxx.xx,
VISTI:
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, che all'art. 6 ha previsto la stipula di specifici protocolli d'intesa con le Università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, “Disciplina dei rapporti fra Servizio
sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20950 del 16 febbraio 2005 di Regione Lombardia, avente per oggetto “Approvazione del protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie”;
- la legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, “Testo
Unico delle leggi regionali in materia di sanità”, che ha previsto la disciplina dei rapporti assistenziali con le Università lombarde, in particolare:
o l’art. 28, comma 3, secondo il quale la Regione, sentito il comitato di indirizzo,
definisce, previo parere della competente commissione consiliare, l’articolazione
territoriale della rete regionale comprendendo le strutture degli erogatori di cui agli
art. 7 e 8 della medesima legge regionale, degli IRCCS e degli erogatori sociosanitari pubblici, nonché le Università lombarde sedi di facoltà di Medicina e Chirurgia;
o l’art. 28, comma 4, secondo il quale la rete regionale può
articolarsi in aree
geografiche corrispondenti ai territori delle ATS anche in forma aggregata;
o l’art. 28, comma 5, secondo il quale le strutture di cui al comma 3 del medesimo articolo devono essere in possesso delle dotazioni strutturali, organizzative, strumentali, nonché dei requisiti di qualità formative idonei a garantire:
a) lo svolgimento dei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia;
b) la formazione specialistica post-lauream relativa alla facoltà di medicina chirurgia;
c) lo svolgimento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie;
d) lo svolgimento del corso regionale di formazione in medicina generale;
e) l’innovazione, la ricerca e l’aggiornamento continuo in medicina che non siano ricompresi nelle lettere da a) a d);
o l’art. 29, comma 1, secondo il quale la Regione stipula con le Università lombarde, sedi di facoltà di medicina e chirurgia, un protocollo generale d’intesa per lo
svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di definisce in particolare:
ricerca; il protocollo
o le modalità di collaborazione tra l’Università e gli erogatori coinvolti a soddisfare le specifiche esigenze formative;
o l’organizzazione delle reti di insegnamento all’interno degli erogatori;
o le modalità di partecipazione del personale del SSL alla formazione didattica di base e specialistica;
o l’art. 29 comma 3, secondo il quale il protocollo d’intesa è attivato mediante apposite convenzioni stipulate tra le singole Università con gli erogatori;
RICHIAMATI, INOLTRE:
- lo Statuto nell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. il 14 settembre 2020
n. 616, nello specifico:
- l’art. 2, comma 7, secondo il quale l’Università organizza attività di tutorato al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi;
- l’art. 2, comma 10, secondo il quale l’Università può stabilire rapporti con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di
attrezzature e servizi di
terzi per lo svolgimento di attività di
ricerca e didattiche,
finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l’art. 26, comma 4, secondo il quale i Consigli dei Corsi di Studio hanno, in particolare, il compito di provvedere all’organizzazione della didattica;
- la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. IX/1053 del 22.12.2010, avente per
oggetto “Protocollo Generale d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università della
Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività
assistenziali, formative e di ricerca”;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del articolazione interna delle
sistema universitario”, che prevede all’art. 2 una nuova strutture universitarie e all’art.6, c.13, la predisposizione di
uno schema-tipo delle convenzioni, non ancora adottato, al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- il decreto interministeriale 04.02.2015 n.68 di “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- il decreto ministeriale 13.12.2017, “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
Ritenuto, nell’interesse delle missione istituzionale
parti e al fine di promuovere reciprocamente la propria
DI ADOTTARE IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO:
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 PREMESSE
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.
2) Scopo essenziale del presente Accordo è la definizione di regole e criteri condivisi finalizzati allo svolgimento integrato delle attività di assistenza, didattica e ricerca, negli ambiti indicati negli articoli che seguono.
3) Nelle more dell’emanazione dello schema tipo di Protocollo d’Intesa
Regione/Università previsto dall’art. 29 della legge della Regione Lombardia n. 33/2009, l’Università e l’ASST ritengono opportuno sottoscrivere un accordo, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le Istituzioni, al fine di definire un atto per regolamentare i reciproci rapporti
4) Le parti si impegnano a rivedere ed aggiornare il contenuto del presente accordo
quadro nel caso in cui vengano emanate disposizioni nazionali e/o regionali integrative o modificative a quanto qui pattuito. Previa intesa tra le Parti, l’accordo è comunque suscettibile di aggiornamento in corso di validità, anche in relazione a possibili variazioni organizzative.
Art. 2
PRINCIPI GENERALI: MISSION
1) Obiettivo di Regione e Università è creare i presupposti per l’erogazione di un servizio di riconosciuta qualità dell'assistenza, fondata sul principio della centralità della persona, promuovendo la formazione costante delle figure sanitarie.
2) La sinergia tra il sistema sanitario nazionale e regionale ed il sistema universitario è
indispensabile al fine di ricerca e l’assistenza.
garantire la necessaria integrazione tra la formazione, la
3) L’ASST del Garda, ente del Servizio Sanitario Regionale, persegue i fini istituzionali di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività. L'ASST concorre con
tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato,
all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione, nella logica di presa incarico della persona, garantendo la massima accessibilità e la libertà di scelta, l'equità delle prestazioni, l'ottimizzazione delle risorse, promuovendo l’integrazione ed il raccordo istituzionale, dotandosi di un sistema organizzativo ispirato, tra gli altri, ai seguenti principi: il rispetto della persona e collaborazione interna ed esterna degli operatori a tutti i livelli con le organizzazioni sanitarie e del volontariato, l’integrazione delle competenze, l’innovazione scientifica in tutti i campi di
propria competenza, inte
a come promozione di tutte le forme
di coordinamento e
integrazione con il mondo della ricerca clinico-sanitaria e la crescita professionale di tutti i propri collaboratori;
4) Nel riconoscimento delle
rispettive autonomie e delle specifiche
finalità istituzionali,
costituisce obiettivo dell’Università e dell’ASST promuovere una fattiva collaborazione
con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, tramite i Corsi di Laurea/Laurea Magistrale di
area sanitaria e le Scuole di specializzazione di area sanitaria. A detto fine e per
quanto di rispettiva competenza, le parti intendono sviluppare rapporti rispettosi dei principi di efficacia, efficienza e ‘qualità’ dell’attività integrata di assistenza, di didattica e di ricerca, il tutto nell’interesse congiunto della tutela della salute della collettività.
5) Le modalità di cooperazione tra le due istituzioni si ispirano ai
principi istitutivi e di
sviluppo di una rete dell’assistenza, della didattica della formazione e della ricerca, così come prevista dall’art. 28 della legge della Regione Lombardia n. 33/09, nel territorio di riferimento.
Art. 3 FINALITÀ
1) Finalità proprie dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale sono qualità
nell'assistenza e nella formazione, strettamente correlate alla qualità della ricerca
biomedica e sanitaria; pertanto, le parti si impegnano ad una leale e positiva
collaborazione finalizzata
a realizzare un sistema integrato al
fine di migliorare il
servizio all’utenza, accrescere la qualità dei processi formativi degli operatori, studenti in Medicina e Chirurgia e Professioni Sanitarie e dei Medici in formazione Specialistica dell’area sanitaria e a implementare la ricerca nel settore sviluppando l’innovazione tecnologica e le risorse cliniche nella salvaguardia del principio di autonomia dell’ASST e delle finalità istituzionali dell’Università.
2) Per quanto sopra, è interesse reciproco che l’Università si avvalga delle strutture, delle
tecnologie di avanguardia dall’ASST.
e delle competenze professionali messe a disposizione
3) L’ASST, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e in coerenza con gli obiettivi di cui alle Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario lombardo, dei vincoli di Bilancio e del Piano di gestione delle risorse umane, concorre alla formazione dell’iter formativo dei Corsi di Studio, Laurea Magistrale e Scuole di Specializzazione di area sanitaria, al fine di garantire il pieno svolgimento delle funzioni didattiche, scientifiche, formative e
di ricerca in integrazione
con le attività assistenziali, secondo i
criteri e le modalità
identificate a livello regionale, e nel rispetto degli obiettivi del sistema Qualità dell’Università.
4) L’Università, nello spirito
di leale collaborazione e nel rispetto
di quanto previsto
dall’art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 502/92, concorre al perseguimento della
mission dell’ASST, garantendo il supporto necessario alla realizzazione degli obiettivi di qualità, efficacia, efficienza ed economicità propri alle specifiche esigenze del Servizio Sanitario Regionale.
5) L’Università e l’ASST concordano nel riconoscere le finalità generali del presente accordo, in conformità con i principi sanciti dalla legge della Regione Lombardia n.
33/2009, nonché il perseguimento degli obiettivi sopra citati ed intendono, con la
sottoscrizione del presente accordo, disciplinare l’utilizzo delle risorse dalle stesse
messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione pre e post-laurea e
assistenziali, di ricerca scientifica, sulla base dei rispettivi ordinamenti e prerogative.
In quest’ottica, in data 16 dicembre 2021 è stata stipulata la convenzione per la
formazione degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia, inoltre l’ASST si rende disponibile quale sede collegata della formazione degli studenti dei Corsi di Studio professionalizzanti e delle Scuole di Specializzazione dell’Area
Sanitaria laddove specificamente richiesto.
Lo svolgimento di attività inerenti ai Corsi di Studio delle classi delle Professioni
Sanitarie presso l’ASST è disciplinato da apposite convenzioni attive, stipulate ai sensi del Protocollo d’Intesa Università-Regione per i Corsi di Studio delle classi delle Professioni Sanitarie in vigore.
Lo svolgimento di attività inerenti le Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria è, altresì, disciplinato da apposite convenzioni stipulate dalle parti nel rispetto delle regole
e dei requisiti di accreditamento previsti per ogni singola Ministeriale del 13.12.2017.
scuola dal Decreto
In questo modo l’Università, con l’ampliamento delle strutture didattiche e assistenziali, garantisce agli studenti dei Corsi di Studio pre e post-laurea, delle Professioni sanitarie e delle Scuole di Specializzazione dell’area medica una adeguata formazione professionalizzante.
TITOLO II PROGRAMMAZIONE STRATEGICA CONGIUNTA
ART. 4
TEMI OGGETTO DI PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA
1) L’Università e l’ASST convengono che il conseguimento di quanto declinato nel presente atto richiede una continua condivisione ed una sinergia di impegni tra la
componente universitaria, a cui la formazione e la ricerca competono
istituzionalmente, e la componente ospedaliera e territoriale, che ha competenza istituzionale in materia di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza clinica e la comune finalità della ricerca.
2) Al fine di garantire l’integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca, nonché l’ottimizzazione delle risorse, l’Università e ASST, nel rispetto delle reciproche finalità
e delle autonomie, si
impegnano ad individuare modalità
di programmazione
congiunta delle rispettive attività, condividendo responsabilità di processo ed escludendo interferenze nelle singole attività gestionali.
TITOLO III STRUTTURE
Art. 5 STRUTTURE DELL’ASST
1) L’ASST pone a disposizione dell’Università, per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca, le proprie strutture organizzative.
2) In funzione delle esigenze didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di
Specializzazione interessati, l’attività didattica si svolge previo accordo e d’intesa con i responsabili delle stesse, nel rispetto delle regole vigenti d’Ateneo.
Art. 6
UNITÀ COMPLESSE, UNITA’ SEMPLICI A VALENZA DIPARTIMENTALE O UNITA’ SEMPLICI A DIREZIONE UNIVERSITARIA
1) L’ASST ha un’organizzazione dipartimentale ritenuta, dall’Università, idonea a garantire lo sviluppo congiunto delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca scientifica, per il perseguimento delle finalità declinate nel presente accordo. L’assetto organizzativo dell’ASST è descritto nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico vigente.
2) In relazione allo svolgimento delle collaborazioni e dei tirocini indicati all’articolo 3.5
del presente accordo, le unità complesse o semplici a valenza dipartimentale, a
direzione universitaria, possono essere:
a. convenzionate a seguito di vincita di concorso pubblico per complessa da parte di personale dell’Università;
Direttore di Struttura
b. convenzionate a seguito di affidamento di incarichi di responsabile di struttura complessa, unità semplice dipartimentale o semplice.
Nei casi sopra indicati il convenzionamento è per il solo tempo di durata dell’incarico al fine di dare continuità alle attività di didattica e ricerca.
Art. 7
PERSONALE OSPEDALIERO NELLE UNITÀ A DIREZIONE UNIVERSITARIA
1) Il personale dirigente medico delle strutture a direzione universitaria, come individuate nell’articolo 6 del presente accordo, oltre a svolgere attività assistenziali di
competenza, collabora, didattiche e di ricerca
nel rispetto della normativa di riferimento, alle attività scientifica svolte nell’ambito della struttura a direzione
universitaria, su indicazione del Direttore della medesima.
Art. 8
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CONVENZIONATO CON LA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA
1) Al personale docente e ricercatore universitario convenzionato è riconosciuta
l’equiparazione stipendiale con il personale dirigente dell’ASST di pari posizione e
funzione in applicazione del CCNL della dirigenza medica e non medica.
2) Al personale docente e ricercatore convenzionato universitario viene erogato, in
aggiunta alle retribuzioni corrisposte dall’Università:
• un’indennità pari all’eventuale differenza positiva tra la sommatoria delle voci retributive previste dal CCNL della Dirigenza Medica (stipendio ospedaliero, RIA,
indennità di posizione minima unificata ed indennità di specificità medica) e la
sommatoria di tutte le voci retributive universitarie (stipendio, assegno aggiuntivo);
• un trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione
classi/scatti, IIS ed
alle responsabilità
connesse ai diversi tipi di incarico: esso comprende le retribuzioni previste dai CCNL
correlate ad incarichi di variabile e, se dovute in
direzione ed in particolare: la retribuzione di posizione quanto titolari del corrispondente incarico, l’indennità di
struttura complessa e l’indennità di direttore di dipartimento;
• un trattamento economico aggiuntivo correlato all’effettivo raggiungimento dei risultati ottenuti nell’attività assistenziale pari all’intera retribuzione di risultato: esso è erogato in funzione dei risultati raggiunti così come stabilito dalla Struttura sanitaria nel rispetto
dei vincoli contrattuali della sanità pubblica, con le medesime modalità e in misura pari alla quota media individuale di fondo di risultato prevista per le corrispondenti figure;
• l’indennità di esclusività, riservata a coloro che abbiano
optato per l’attività
professionale intramoenia: essa è riconosciuta per intero con le stesse modalità e valori previsti per le corrispondenti figure ospedaliere, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia di incompatibilità.
3) Le risorse collegate alla raggiungimento di questi
premialità, riconosciute dalla normativa vigente per il obiettivi, vengono corrisposte al personale universitario
secondo i medesimi criteri applicati per il personale ospedaliero.
4) La vigente normativa non riconosce al personale convenzionato le Risorse Aggiuntive Regionali.
5) In caso di passaggio del personale dai ruoli della dirigenza dell’Università, viene riconosciuta per intero, ai soli fini del
sanitaria a quelli riconoscimento dei
trattamenti economici di cui sopra e per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie, l’attività assistenziale precedentemente svolta presso altre Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale.
6) L’ASST si impegna a comunicare preventivamente all’Università le competenze aventi carattere fisso e continuativo facenti parte della retribuzione del personale universitario
convenzionato. L’Azienda
si impegna, altresì, a comunicare con
cadenza mensile il
rimborso della quota costituita dalla differenza positiva tra la sommatoria delle voci retributive previste dal CCNL dell’Area Sanità e la sommatoria di tutte le voci retributive universitarie, aumentata dei relativi costi sostenuti.
Art. 9
LIBERA PROFESSIONE
1) L’ASST garantisce al personale universitario convenzionato con
rapporto di lavoro
esclusivo l’esercizio della libera professione intramuraria nell’ambito e nei limiti delle
norme di legge, contrattuali e aziendali che la regolamentano.
TITOLO IV ASPETTI GESTIONALI
Art. 10
UTILIZZO DI SERVIZI DA PARTE DI PERSONALE UNIVERSITARIO
1) Il personale della Università che ha la propria sede di lavoro nel complesso
convenzionato è ammesso ad usufruire dei servizi erogati al personale ospedaliero,
compreso il parcheggio auto, nel limite dei posti disponibili, ed il servizio mensa, con rimborso all’Azienda dei relativi corrispettivi economici.
2) Il personale universitario viene dotato di apposito tesserino di riconoscimento.
Art. 11 ONERI GESTIONALI
1) I costi di gestione dell'attività assistenziale svolta dalle strutture organizzative convenzionate restano ad esclusivo carico dell’ASST, ivi compresa la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione dell'Università.
2) Pertanto, l’ASST si fa carico degli oneri relativi a:
a) arredamento, manutenzione, somministrazione di generi di vitto, medicinali e quant'altro occorra per l'assistenza ai degenti;
a) arredamento nelle sale di infermeria, nei servizi sanitari di supporto, negli ambulatori, e nei laboratori clinici e di ricerca afferenti alle strutture convenzionate;
b) fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle
apparecchiature destinate ai compiti istituzionali delle Unità Operative, globalmente
considerati nei loro aspetti didattici, scientifici e assistenziali;
c) arredamento e manutenzione di quanto occorre nei locali destinati al personale universitario;
d) messa a disposizione di personale medico, infermieristico e tecnico per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
3) L’ASST mette gratuitamente a disposizione dell'Università idonei spazi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento alle attività didattiche.
4) Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali strutture sono a carico dell’ASST.
5) L’ASST mette a disposizione dell'Università, secondo quanto previsto in apposita
convenzione, le aule e i sussidi didattici per l’attività formativa dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, di cui all’allegato 1 provvedendo alla loro gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria. Assicura, altresì, i servizi ed i sussidi
accessori per gli studenti iscritti agli stessi Corsi nonché, nei limiti dei contributi erogati
allo scopo annualmente dalla Regione Lombardia, la retribuzione al personale
ospedaliero per lo svolgimento delle attività didattiche di cui al successivo art. 17 e la retribuzione per i Direttori Didattici dei Corsi di Studio.
TITOLO V
RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE CLINICA
Art. 12 RICERCA SCIENTIFICA
1) Le Parti si impegnano a favorire in ogni modo lo sviluppo della ricerca scientifica,
intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambi.
2) I progetti di ricerca universitaria che verranno svolti presso l’ASST dal personale universitario e ospedaliero che presta servizio presso le Strutture convenzionate, saranno inquadrati nel piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale nonché, per quanto compatibili, nella programmazione pluriennale di ricerca dell’ASST.
3) Il personale universitario e ospedaliero indica entrambe le Istituzioni (Università ed
ASST) nella pubblicazione di tutte le ricerche svolte presso l’ASST. In questo quadro potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario e personale ospedaliero non convenzionato.
4) Allo scopo di favorire presso la struttura ospedaliera la formazione di gruppi di ricerca tali da consentire un ottimale raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo,
5) l’ASST - nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari di Ateneo - potrà mettere a disposizione dell’Università i finanziamenti necessari per l’istituzione di posti di Ricercatore (art.24, c.3 Legge 240/2010) o Professore universitario di ruolo o a tempo determinato e/o finanziare, annualmente, assegni di collaborazione alla ricerca.
6) L’ASST si impegna ad
individuare idonei spazi da dedicare
all'attività di ricerca
scientifica dell’Università, che potranno essere utilizzati anche per la costituzione di
eventuali Centri di ricerca universitari, aperti alla collaborazione del personale
ospedaliero, ed utilizzati anche dalle Unità Operative a direzione ospedaliera e dai
Laboratori di ricerca. L’ASST si impegna, inoltre, a far partecipare i Professori e ricercatori universitari a propri progetti di ricerca.
7) Tali spazi verranno identificati dall’ASST in accordo tra le Parti, sentiti i Responsabili dei Progetti di ricerca, i Direttori delle Strutture interessate e la Direzione Scientifica e Sanitaria dell’ASST, in relazione alle esigenze della ricerca e all'assetto organizzativo della struttura ospedaliera. L'ASST si impegna a realizzare la rete telematica locale
dedicata agli spazi in questione ed alla sua connessione diretta Universitaria.
alla rete telematica
Art. 13
SPERIMENTAZIONE CLINICA, PROPRIETÀ INTELLETTUALI ED ATTIVITÀ PER CONTO TERZI
1) Le Parti concordano sulla importanza, per entrambe, dello sviluppo della
sperimentazione clinica, intesa come strumento di sviluppo culturale e professionale nel campo della ricerca applicata e di autofinanziamento per la ricerca svolta all'interno del complesso didattico – assistenziale.
2) Le ricerche commissionate da soggetti pubblici e privati esterni dovranno prevedere tra le Parti sia l’ASST che l’Università e indicare segnatamente le rispettive prestazioni e i relativi corrispettivi.
TITOLO VI
STUDENTI, MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E FREQUENTATORI
Art. 14
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE: RETE FORMATIVA
1) L’attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata dalla normativa
vigente in materia, dagli ordinamenti didattici e da specifico progetto formativo
elaborato dal Consiglio
della Scuola. In attuazione del D.lgs.
n. 368/99 e della
normativa dell'Unione Europea, i medici in formazione specialistica, sotto la guida di tutor e mai in sostituzione del personale di ruolo, sulla base delle rispettive e peculiari finalità formative:
• compiono atti diagnostici e terapeutici sia nelle divisioni di
degenza sia negli
ambulatori e nei servizi; partecipano all'attività di emergenza, sia di pronto soccorso sia di guardia divisionale;
• dispongono di adeguati spazi fisici per esigenze di studio,
• accedono alla mensa con le modalità concordate con l’Amministrazione dell’ASST;
• utilizzano strumentazione e camici forniti dall’ASST;
• dispongono di adeguati spogliatoi.
2) Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono individuate e
tracciate in relazione al secondo i seguenti livelli:
a) attività di appoggio;
progressivo grado di autonomia operativa e decisionale
b) attività di collaborazione;
c) attività autonoma.
3) Le Parti convengono che, al momento della stipula del presente
Accordo, l’ASST è
struttura inserita nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione di cui all’allegato 2
4) Le Parti si danno, altresì, reciproco atto che l’elenco di cui al citato allegato 2 può essere suscettibile di ulteriore ampliamento, concordato tra esse, ove anche altre Scuole di Specializzazione fossero eventualmente interessate all’utilizzo di strutture dell’ASST.
5) L’ASST riconosce che il programma formativo delle Scuole di Specializzazione della Università prevede la rotazione dei medici in formazione specialistica tra diverse
Strutture, così da consentire agli stessi l’accesso al maggior qualificate esperienze professionalizzanti.
numero possibile di
6) La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito al comma 2 art. 34 lr 33/09, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, considerate le proposte definite d'intesa trai medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle unità operative clinicizzate e non nelle quali si svolge la formazione. Le attività
svolte dal medico in formazione specialistica, sono contemplate nei piani di attività
della struttura nella quale si svolge la formazione. L’Università e l’ASST definiscono le
modalità di sottoscrizione degli atti assistenziali compiuti dal soggetto in formazione
specialistica nell'ambito digitale.
del piano formativo, anche attraverso l’utilizzo di supporto
7) Il medico in formazione specialistica può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo sotto la guida del responsabile della ricerca secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
8) Le parti convengono altresì che, per quanto espresso ai commi precedenti, il progetto
formativo deve essere condiviso con i responsabili delle strutture, anche non
clinicizzate, coinvolte nella formazione dello specializzando. A tal fine verrà sottoscritto un ‘Protocollo Operativo’ tra ASST e Università che dovrà disciplinare le modalità di
definizione/condivisione del progetto formativo e i criteri di verifica del percorso
formativo dello specializzando.
1) L’Università si impegna
Art. 15 OBBLIGHI RECIPROCI
a trasmettere periodicamente, previe
intese, un flusso
informatico aggiornato con tutte le figure di studenti, tirocinanti accederanno all’ASST.
e specializzandi che
2) Agli studenti dei Corsi di
Laurea dell’area medica/sanitaria, agli
specializzandi delle
Scuole di Specializzazione ad oggi attive, ai tirocinanti, nonché agli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dall’Università, vengono consentiti, previo nulla osta dell’Ente, l’accesso e la permanenza oltre che negli spazi espressamente dedicati alla didattica anche in tutte le strutture assistenziali dell’ASST,
comprese quelle ambulatoriali ad esse afferenti, sotto la responsabile della struttura.
responsabilità del
3) I soggetti di cui al presente articolo sono adeguatamente coperti da assicurazione
infortuni e Responsabilità Civile verso terzi a cura dell’Università, fatta salva per i
medici in formazione specialistica l’applicazione del disposto di cui all’art. 41 del Dlgs 368/99 e s.m.e i.
TITOLO VII
APPORTO ALLA DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO
Art. 16
XXXXXXXX’ DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO
1) Il personale ospedaliero convenzionato e non, partecipa, nell'ambito delle proprie
attività istituzionali ed in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, alla attività didattica di tipo formale e tutoriale della formazione pre-laurea dell’Area di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso
l’Università e comunque dell’ASST.
2) Al personale dell’ASST Dipartimenti è conferita “professore a contratto”.
secondo le regole aziendali e fatta salva l’autorizzazione
impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dai dall’Università, rispettivamente, la qualifica di “tutore” o di
3) La valutazione dell'effettivo contributo quali-quantitativo reso da personale ospedaliero convenzionato e non, e dal personale universitario convenzionato alla attività didattica, e risultante dal sistema di valutazione operante presso la Facoltà, viene comunicata all'Amministrazione dell’ASST.
TITOLO VIII FORMAZIONE PERMANENTE
Art. 17 FORMAZIONE PERMANENTE
1) Le Parti, partendo dalla comune convinzione dell’importanza degli aspetti collegati alla formazione continua dei Medici e degli Operatori Sanitari in genere, si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Formazione Continua in Medicina.
TITOLO IX
RAPPORTI TECNICI, ECONOMICI ED ASSICURATIVI
Art. 18 COPERTURA ASSICURATIVA
1) L’ASST provvede a propria cura e spese all’assicurazione sulla base dei massimali in
uso e a primo rischio, per la responsabilità civile derivante dal servizio assistenziale
svolto dal personale universitario convenzionato, con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero dipendente. I contratti di assicurazione dovranno contenere la clausola di esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell’Università. Nei casi di dolo e
colpa grave la rivalsa potrà avvenire nei confronti del personale universitario
convenzionato con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero.
2) L’ASST provvede a propria cura e spese all’assicurazione dei medici in formazione specialistica per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta; tale copertura assicurativa sarà estesa, a cura e spese dell’ASST, su richiesta dell’Università, ai tirocinanti, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.
3) L’Università provvede direttamente ed autonomamente ad assicurare contro il furto e l’incendio e per la responsabilità civile le attrezzature di sua proprietà impiegate nei settori convenzionati e destinate esclusivamente a programmi di didattica e di ricerca.
In caso di infortunio occorso al personale universitario ed ai soggetti ad esso equiparati
nelle strutture dell’ASST, questa provvede ad effettuare le comunicazioni all’INAIL e
all’Università nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente
Art. 19
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
1) L’ASST, nella persona del Datore di Xxxxxx individuato ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. del 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del
citato Decreto, assicura al personale universitario convenzionato e ai medici in
formazione specialistica
nonché ad altro personale non
convenzionato, ma
preventivamente autorizzato dall’ASST, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell’ASST medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di
prevenzione, sicurezza e
tutela della salute pone a carico del
datore di lavoro, ivi
compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, art. 134 D.Lgs 101/2020).
2) L’ASST comunica periodicamente all’Università l’elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell’ASST stessa e i risultati dell’eventuale sorveglianza sanitaria.
3) Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall’ASST.
4) Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l’ASST e l’Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.
Art. 20
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
1) L’ASST è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
nei termini previsti
1) L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati
personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in applicazione delle vigenti disposizioni normative.
2) L'ASST si impegna a trattare i suddetti dati personali dell’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo.
TITOLO X NORME FINALI
Art. 22
LOGHI ISTITUZIONALI
1) I loghi dell’ASST del Garda e dell’Università degli Studi di Brescia devono essere
presenti all’ingresso dei convenzionate.
presìdi dell’ASST e all’ingresso delle Unità operative
2) Nel sito web dell’Università è esplicitato il rapporto convenzionale con l’ASST quale ente convenzionato di riferimento e vengono riportate le relative Unità Operative Complesse a Direzione Universitaria.
3) L’ASST si impegna ad esporre targhe con l’indicazione del logo dell’Università
4) Nel sito web dell’ASST è riportato il logo dell’Università e le Unità operative sede di Scuola di Specializzazione ed esplicitata la comune mission assistenziale, formativa e di ricerca.
Art. 23 TRASPARENZA
1) L’ASST provvede agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza mediante la pubblicazione delle indennità corrisposte per il personale universitario convenzionato che svolge funzioni assistenziali.
Art.24
CODICE DI COMPORTAMENTO
1) Entrambe le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di
comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.
Art. 25
ATTUAZIONE E VALIDITA’ DELL’ACCORDO
1) Le parti concordano
che l’attuazione del presente accordo
avverrà attraverso
successivi provvedimenti formali. Il presente accordo decorre dal 1 settembre 2022
ed avrà la durata di cinque anni, con scadenza, quindi, il 31 agosto 2027, fatte
salve eventuali differenti disposizioni in materia. Eventuali modifiche del testo
potranno essere concordate tra le Parti anche nel corso della vigenza dell’attuale testo.
2) Il presente accordo potrà essere rinnovato, con preavviso scritto di almeno 60 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.
3) L’eventuale volontà di dare disdetta, in tutto o in parte, all’accordo dovrà essere
comunicata all’altra parte con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla naturale data di scadenza dell’accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l’invio di nota PEC.
Art. 26 REGISTRAZIONE E BOLLO
1) Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 26/04/86
n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.
2) Le spese di bollo sono a carico, in eguale misura, alle Parti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brescia,
Per l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA IL RETTORE
(Prof. Xxxxxxxx Xxxx)
[X.xx digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]
Per l’ASST DEL GARDA IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
[X.xx digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]
UOC Sanità e Supporto alla Struttura di Coordinamento della Didattica
Il Responsabile del Procedimento
Xxxx X. Xxxxxxxxxx attesta la regolarità e legittimità del presente provvedimento
ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA E ASST DEL GARDA PER IL CONVENZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI ORTOPEDIA DEL PRESIDIO DI MANERBIO PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA
e
Premesso che:
per l’attuazione dell’Accordo Quadro per attività assistenziali, formative e di ricerca tra l’Università degli Studi di Brescia e l’ASST del Garda, approvato dal Senato Accademico in data 25 luglio 2022 con delibera n. xxx prot. n. xxx: le parti concordano che l’attuazione del presente accordo avviene attraverso la sottoscrizione congiunta del presente atto da parte dei legali rappresentanti.
Al fine di garantire l’integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca, l’Università degli Studi di Brescia e l’ASST del Garda, nel rispetto delle reciproche finalità e autonomie, concordano l’esigenza di convenzionare la Direzione della Struttura Complessa di Ortopedia del Presidio di Manerbio.
A tale scopo è stato verificato che il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, Professore Associato per il Settore Scientifico Disciplinare MED/33 “Malattie dell’apparato locomotore”, collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 della Legge 240/2010, in quanto vincitore del concorso per Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia presso l’ASST del Garda in data 7 settembre 2020, ha chiesto di rientrare in servizio dal 1° settembre 2022 e pertanto al fine di proseguire l’attività assistenziale, si rende necessario il convenzionamento;
si concorda che Art.1
Xxxxx Xxxxxx, 00 | Partita IVA: 01773710171 | x00 000 0000000 |
00000 Xxxxxxx, Xxxxxx | Cod. Fiscale: 98007650173 | |
+39 030 3715.1 |
a decorrere dal 1 settembre 2022 e sino al 31 agosto 2027, termine di scadenza del suddetto Accordo Quadro, il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx è convenzionato in qualità di Direttore della Struttura Complessa di Ortopedia del Presidio di Manerbio e pertanto, per lo svolgimento delle attività assistenziali, lo stesso è soggetto ai diritti e doveri previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dei vigenti CCNL per il personale dirigente medico di pari qualifica, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario secondo il combinato disposto di cui al DPR 382/80 e alla L. 240/2010 ed è tenuto ad operare in conformità con la legislazione vigente, nel rispetto dell’Accordo Quadro e dell’Ordinamento dell’ASST.
All’avvio dell’attività in convenzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx dovrà sottoscrivere presso i competenti uffici dell’ASST apposita modulistica attestante l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità con particolare riferimento all’art.53 del D.lgs.165/01, alla Legge n.190/2012, al D.Lgs. n.39/2013 e al DPR n.62/2013.
Art.2
Ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 33/2017, il docente convenzionato, in coerenza con il proprio stato giuridico, esercita funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca.
L’impegno orario del docente convenzionato, onnicomprensivo delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca, è pari a quello del corrispondente personale ospedaliero. La presenza all’interno della struttura ospedaliera è rilevata attraverso i sistemi elettronici adottati nella struttura e deve essere pari almeno al 60% dell’orario complessivo (38 ore settimanali); tale rilevazione ha lo scopo di certificare l’effettiva presenza fisica nel perimetro della struttura sanitaria e l’assolvimento degli adempimenti previsti dal citato Accordo Quadro. La rilevazione e il controllo dell’orario all’interno della struttura ospedaliera sono effettuati dall’ASST con modalità telematiche condivise con l’Università. L’orario di attività del docente convenzionato è articolato nel rispetto della programmazione delle attività assistenziali e delle connesse attività di didattica e di ricerca nonché del piano di lavoro della struttura di appartenenza, secondo criteri volti a favorire un’armonica e collaborativa integrazione tra le diverse componenti operanti presso la struttura medesima.
Art.3
Il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx sarà dotato di badge magnetico di rilevazione presenze e di apposito tesserino di riconoscimento fornito da ASST.
La rilevazione delle presenze, compresa la fruizione delle ferie maturate, verrà effettuata su base mensile e seguirà il medesimo iter anche autorizzatorio previsto per il personale ospedaliero.
Il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx sarà ammesso ad usufruire dei servizi erogati al personale ospedaliero, compreso il parcheggio auto e il servizio mensa, con onere di acquisto da parte dello stesso dei buoni mensa alla medesima tariffa prevista dal regolamento aziendale per il personale dipendente. In caso di infortunio occorso al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx nelle strutture dell’ASST, lo stesso dovrà presentare ai competenti uffici di ASST la denuncia di infortunio secondo la prevista modulistica, e ASST provvederà ad effettuare le comunicazioni all’INAIL e all’Università nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
Al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx sono assicurate da parte di ASST, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi della medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute
dei lavoratori nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria. L’ASST comunica periodicamente all’Università i risultati della sorveglianza sanitaria garantita al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx.
L’ASST garantisce al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx l’esercizio della libera professione intramuraria nell’ambito e nei limiti delle norme di legge, contrattuali e aziendali che la regolamentano
E’ fatto obbligo al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx di stipulare, con oneri a proprio carico, adeguata polizza di assicurazione della Responsabilità Civile per colpa grave derivante dal servizio assistenziale svolto presso ASST.
Art. 4
L’attività assistenziale e gestionale del docente convenzionato è sottoposta a verifiche periodiche, con la stessa metodologia prevista per il personale ospedaliero con analogo incarico, così come stabilito dalla normativa vigente e secondo i sistemi di valutazione adottati dall’ASST (valutazione individuale annuale e quinquennale).
Gli obiettivi sono fissati dal Direttore Generale, sentito il Responsabile del Dipartimento assistenziale ad esso afferente e devono essere formalmente assegnati con esplicitazione dei rispettivi indicatori e target di riferimento.
Eventuali valutazioni negative sono oggetto di esame congiunto tra il Direttore Generale dell’Azienda e il Rettore dell’Università che individuano, di comune accordo, gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Art.5
Al docente convenzionato è riconosciuta l’equiparazione stipendiale con il personale dirigente dell’ASST di pari posizione e funzione, in applicazione del CCNL della dirigenza medica, costituita dalla differenza positiva tra la sommatoria di tutte le voci retributive previste dal CCNL dell’Area Sanità e la sommatoria di tutte le voci retributive universitarie.
In particolare al docente viene erogata:
1) un’indennità pari all’eventuale differenza positiva tra la sommatoria delle voci retributive previste dal CCNL della Dirigenza Medica (stipendio tabellare, indennità di vacanza contrattuale, RIA, retribuzione di posizione di incarico parte fissa ed indennità di specificità medica) e la sommatoria di tutte le voci retributive universitarie (stipendio, classi/scatti, IIS ed assegno aggiuntivo);
2) un trattamento economico aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico: esso comprende le retribuzioni previste dai CCNL correlate ad incarichi di direzione ed in particolare: la retribuzione di posizione variabile e l’indennità di struttura complessa;
3) un trattamento economico aggiuntivo correlato all’effettivo raggiungimento dei risultati ottenuti nell’attività assistenziale pari all’intera retribuzione di risultato: esso è erogato in funzione dei risultati raggiunti così come stabilito dall’ASST del Garda nel rispetto dei vincoli contrattuali della sanità pubblica, con le medesime modalità previste per la corrispondente figura ospedaliera;
4) l’indennità di esclusività per l’attività professionale intramoenia, riconosciuta per intero con le stesse modalità e valori previsti per la corrispondente figura ospedaliera, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia di incompatibilità.
Poiché il trattamento economico potrebbe variare nel tempo in relazione a rinnovi contrattuali e ad altre disposizioni di legge entrambe le parti si impegnano a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute ai fini dell’adeguamento stipendiale. L’ASST si impegna altresì a comunicare, con cadenza mensile, all’Università degli Studi di Brescia le eventuali competenze accessorie spettanti.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia all’Accordo Quadro per attività assistenziali, formative e di ricerca tra l’Università degli Studi di Brescia, e l’ASST del Garda, approvato dal Senato Accademico in data 25 luglio 2022 con delibera n. XXX, prot. n. XXX.
Per l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA Per l’ASST DEL GARDA
Il Rettore Il Direttore Generale
(Prof. Xxxxxxxx Xxxx) (Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx) X.xx digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05 X.xx digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05