INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Allegato 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse
SEZIONE I
Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.
1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Nome e Cognome | XXXXXXXX XXXXXX | |||
Sezione RUI | E | Numero Iscrizione: | E000586732 | |
Data Iscrizione: | 15 novembre 2017 | Indirizzo: | XXX X.XXXXXX, 00 - 00000 Xxxxxx | |
Tel. | 000 0000000 | |||
Sito internet: |
Nella sua qualità di:
☐ Ditta individuale
☐ Rappresentante legale
☐ Amministratore delegato
☐ Direttore Generale
☐ Responsabile dell’attività d’intermediazione
Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del broker ( dipendente/collaboratore)
☐ Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker
☐ Responsabile dell’attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker
Nel caso in cui l’intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:
Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:
Nome Cognome/Denominazione sociale | |
Sede Operativa | |
N° Iscrizione RUI Sez.E | ( ovvero) N° Iscrizione RUI Sez. E accessorio |
Data Iscrizione | |
Telefono |
2. ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI:
Denominazione sociale | MAG SPA |
Sede Legale | Via delle Tre Madonne, 12 – 00000 XXXX |
Sede Operativa | Filiale |
N° Iscrizione RUI Sez. B: B000400942 | Data Iscrizione: 5 Dicembre 2011 |
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx | Telefono: 06/00000000 |
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx |
3. I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: xxx.xxxxx.xx - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187Roma.
SEZIONE II
Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
1. L’elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale
2. L’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018
In caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il cliente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto 1 recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale.
SEZIONE III
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse
Il soggetto che entra in contatto con il cliente NON DETIENE una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese diassicurazione.
MAG SPA NON DETIENE una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta oindiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.
SEZIONE IV
MAG SPA informa:
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
a) che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
b) che il contraente l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:
MAG SPA
UFFICIO RECLAMI DI GRUPPO
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00- 00000- Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivi.
- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06/00000000 E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.
Allegato 4 TER
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore:
ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiaturetecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
DATI DELL’INTERMEDIARIO | |||
MAG SPA | |||
VIA DELLE TRE MADONNE, 12 – 00000 XXXX | |||
N. ISCRIZIONE AL RUI B000400942 | DEL | 05 DICEMBRE 2011 | |
Sito Internet: | Telefono: 06/00000000 | ||
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx |
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker
▪ consegna e mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
▪ consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 alRegolamento Ivass n. 40/2018)
b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e diogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
d) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
e) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al
contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza
in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’appositadichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice
Allegato 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite
DATI DELL’INTERMEDIARIO | ||
NOME E COGNOME: | XXXXXXXX XXXXXX | |
SEDE: | Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx | |
TEL: | 000 0000000 | |
N. DI ISCRIZIONE AL RUI: E000586732 | ||
OPERA PER CONTO DI : MAG SPA |
SEZIONE I.
Informazioni sul modello di distribuzione
a. ☒ L’attività del broker MAG SPA viene svolta su incarico del cliente
b. □ Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale) Intermediario ex art. 22 L. 22/2012
Sezione di appartenenza Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente)
c. □ Dati del Broker per il quale è svolta l’attività (compilazione riservata all’intermediario iscritto in sezione E)
Nome e Cognome/Denominazione sociale Sede legale Numero Iscrizione RUI Eventuale intermediario collaboratore orizzontale
SEZIONE II
Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto il Broker MAG SPA dichiara che: (sbarrare l’opzione ricorrente):
a) 🗆 fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
b) 🗆 fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell’ambito della
consulenza
c) 🗆 fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP;
d) ☒ propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
Avvertenza: fornire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste in tema di conflitto di interessi (art. 119-bis comma 7 del CAP). Ad esempio la presenza di relazioni tra l’intermediario e la compagnia ovvero l’agenzia con cui il contratto proposto viene intermediato derivante da rapporti di partecipazioni, d’affari o familiari derivanti da stretti legami
SEZIONE III
Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso relativo all’attività svolta da MAG SPA per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:
a. 🗆 onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro ; (ove non sia possibile specificare l’importo indicare il metodo di calcolo);
b. ☒ commissione inclusa nel premio assicurativo;
c. 🗆 altra tipologia di compenso;
d. 🗆 combinazione delle diverse tipologie di compenso
Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA
(in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)
Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all’intermediario
dall’impresa di assicurazione.
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione all’intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.
SEZIONE IV
Informazioni relative al pagamento dei premi
a. Con riferimento al pagamento dei premi il broker MAG SPA dichiara che:
🡺 Ha costituito ai sensi dell’art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.
b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
▪ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure
all’intermediario, espressamente in tale qualità;
▪ ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità;
▪ denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Con riferimento aI contratti proposti emessi/emittendi, i seguenti rischi sono collocati come segue:
RAMO | IMPRESA DI ASSICURAZIONE | CON AUTORIZZAZIONE EX ART. 118 * | SENZA AUTORIZZAZIONE EX ART. 118 ** |
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE | SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Ag. Roma Gerenza | X | |
INFORTUNI | LINK SRL – AG. CATTOLICA NAPOLI 410 | X | |
TUTELA LEGALE | ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS AG Rappresentanza Generale per l’Italia | X | |
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E/O AMMINISTRATIVO/CONTABILE | SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Ag. Roma Gerenza | X |
* con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
** senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice.