DOCUMENTO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUL DDL LEGGE DI STABILITÀ
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/116/CU09/C2
DOCUMENTO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUL DDL LEGGE DI STABILITÀ
Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata
Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2011-2013, presentato dal Governo alla Camera dei Deputati il 19 ottobre 2010 (AC n. 3778), è stato predisposto sulla base della nuova disciplina prevista dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
L’emendamento nella versione originaria presentata dal Governo, determina complessivamente maggiori entrate nette pari a 3.121,7 milioni nel 2011, 889,9 milioni nel 2012 e 1.077,6 milioni nel 2013 (in termini di saldo netto da finanziare).
A fronte di maggiori spese nette pari a 3.092,4 milioni nel 2011, 444,7 milioni nel 2012 e 512,7 milioni nel 2013, si determina un miglioramento del saldo in ciascuno degli anni del triennio: 29,3 milioni nel 2011, 445,2 milioni nel 2012 e 564,9 milioni nel 2013. Analoghi effetti, sia pure di misura più contenuta, si registrano in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Non si determinano invece effetti sui saldi relativi al 2010, a fronte di una corrispondente variazione delle entrate e delle spese.
Disposizioni di interesse per la finanza regionale Ripartizione FAS (art.1, comma 5)
Si riafferma la ripartizione dei fondi Fas nella misura dell’85% a favore del Sud e del 15% a favore del centro-Nord. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica.
Emendamento (conseguente all’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre):
Il comma 6 dell’articolo 1 del DDL di Stabilità 2011 (AC 3778) è così riformulato:
“Le risorse pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2012, incluse quelli derivanti dalle rimodulazioni disposte ai sensi della Tabella E, sono destinate alla realizzazione dei programmi attuativi regionali 2007-2013 del Fondo per le Aree Sottosviluppate.”.
Trasporto pubblico locale. (art. 1, commi 6 e 7 ).
Previa adozione di misure di efficientamento e razionalizzazione da inserire nei contratti di servizio, vengono destinati 425 milioni a favore del trasporto pubblico locale. Le risorse sono ripartite con decreto MEF e MIT, acquisito il parere favorevole della
Conferenza Unificata, per sostenere i costi relativi al materiale rotabile. I criteri di riparto terranno conto:
1. programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;
2. aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
3. razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;
4. ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.
Il comma 7 prevede che i contratti di servizio per le Regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e razionalizzazione, e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore delle regioni a statuto ordinario. La relazione tecnica della RGS evidenzia che non si determinano effetti sui saldi di finanza pubblica e, pertanto, le risorse vanno escluse dal Patto di Stabilità per le Regioni, in quanto precedentemente autorizzate..
Emendamento
Al comma 7 dell’articolo 1 del DDL di Stabilità 2011 (AC 3778) sono aggiunti i seguenti commi:
7-ter. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato. Torna pertanto
in vigore il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7-quater. All’articolo 1, comma 302 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole
“15 febbraio 2010” sono sostituite dalle parole “15 febbraio 2011.
7-quinqies. Le risorse di cui al comma 7 sono escluse dal Patto di Stabilità per le Regioni.”.
Relazione
La proposta di emendamento consente di ristabilire la fiscalizzazione delle risorse finanziarie destinate al trasporto ferroviario regionale di Trenitalia (di cu all’articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997), originariamente prevista dall’articolo 1, comma 302 della legge n. 244 del 2007 e successivamente soppressa dall’articolo 14, comma 2
del decreto-legge n. 78 del 2010.
La riespansione degli effetti del predetto comma 302 comporta la necessità di aggiornare il termine entro cui va adottato il provvedimento per l’individuazione della somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario
Federalismo Fiscale (art. 1, comma 23)
Con la finalità di favorire il federalismo fiscale, viene affidato alla SOSE, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata dal MEF, l’incarico (per 5 milioni di euro annui) di predisporre le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle Regioni e dagli enti locali, in settori diversi dalla sanità.
È attribuita all’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) l’analisi dei bilanci e della spesa dei Comuni. Si prevede a favore di SOSE spa e di IFEL lo stanziamento, rispettivamente, di 5 milioni per gli anni 2011-2012 e 2013 e l’incremento dallo 0,8 per mille all’1 per mille ICI.
A riguardo si osserva che il disegno di legge viola la legge delega n. 42/09 prevede l’invarianza delle risorse nell’attuazione del federalismo fiscale.
Inoltre, si segnala il mancato coinvolgimento delle regioni o della Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nell’affidare a SOSE anche la definizione dei costi standard in settori diversi dalla sanità.
Emendamento
All’articolo 1, comma 23, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per il finanziamento dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale su ferro.”.
Sostegno alla ricerca (art. 1, comma 25).
E’ prevista la concessione di un credito d'imposta per le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Il credito d’imposta non costituisce base imponibile ai fini IRAP con conseguente perdita di gettito per le Regioni in violazione del principio dell’art. 2, comma 2, lett. t) della legge n. 42/09 che prevede la compensazione della riduzione di gettito.
Emendamento
Alla fine del comma 25 è aggiunto il seguente periodo: “Ai sensi dell’articolo 2, comma2, lettera t) della legge n. 42/2009, il minor gettito IRAP viene compensato a favore delle Regioni con oneri a carico del bilancio dello Stato.
Prestiti d’onore e borse di studio (art.1, comma 26).
Viene incrementato di 100 mln il fondo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio. La relazione tecnica della RGS evidenzia che non si determinano effetti sui saldi di finanza pubblica in assenza di deroghe al PSI e, pertanto, per renderli spendibili occorre modificare il Patto.
Fondo politiche sociali (art.1, comma 38).
Viene incrementato il fondo (già ridotto dalla Finanziaria 2010) di 200 mln.
La relazione tecnica al maxi emendamento prevede un effetto negativo sull'indebitamento netto e sul fabbisogno.
Emendamento:
Al comma 38 dell’articolo 1 del DDL di Stabilità 2011 (AC 3778) è aggiunto il seguente periodo:
“ Le risorse di cui al presente comma sono escluse dal Patto di Stabilità per le Regioni.”.
Proroga detassazione produttività (art. 1, comma 47)
La norma proroga, per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2011, il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato limitatamente alle remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10% in luogo del regime di tassazione ordinaria.
Da questa norma consegue un minor gettito dell’addizionale regionale all’Irpef stimato, dalla relazione tecnica, in 72 milioni di euro per l’anno 2012.
Emendamento
Alla fine del comma 47 è aggiunto il seguente periodo: “Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera t) della legge n. 42/2009, il minor gettito dell’addizionale regionale all’IRPEF viene compensato a favore delle Regioni con oneri a carico del bilancio dello Stato.
SANITÀ
Tickets sanitari (art.1, comma 48).
L'abolizione del ticket sanitario per le visite specialistiche e diagnostiche (347,5 milioni) è assicurata per soli 5 mesi dell’anno e non sono assicurate le risorse per la spesa farmaceutica (600 mln).
Piani di rientro sanitari (art.1, comma 49). Viene prevista la copertura del disavanzo a valere su risorse del bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura risultino essere state approvate entro il 31/12/2010. (art.1, c.56)
Azioni esecutive verso le ASL. (art.1, comma 50): Fino al 31/12/2011, per le regioni in piano di rientro e già commissariate, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie. I pignoramenti effettuati prima della entrata in vigore del dl 78/2010, non producono effetti fino al 31/12/2011.
Sblocco parziale turn-over (art.1, comma 51)
Nel caso in cui in sede di verifica dell’attuazione dei piani di rientro sanitari, da effettuarsi entro il 31/10/2010, venisse certificata una attuazione parziale degli stessi, le misure di blocco totale del turn over e delle spese non obbligatorie non operano nella misura del 10%.
Pagamenti dei Comuni (art. 1, commi 58 e 59)
Viene istituito un fondo di 60 milioni di euro, nello stato di previsione del MEF, per il pagamento di interessi passivi maturati dai Comuni per il ritardato pagamento di fornitori.
Possono accedere a detto fondo i Comuni c.d. virtuosi che:
abbiano rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;
abbiano un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti inferiore alla media nazionale.
Emendamento
Sono soppressi all’articolo 1 i commi 58 e 59.
Patto di stabilità per le Regioni (commi da 123 a 148)
La norma regola il patto di stabilità per il triennio 2011 – 2013. L’obiettivo sarà calcolato sulla media della spesa finale degli anni 2007 – 2009 rettificata per un importo pari alla somma algebrica delle differenze tra gli obiettivi programmatici del triennio 2007-2009 ed i relativi risultati. Sono previste percentuali diverse di taglio per ciascun anno e diversificate per competenza e per cassa (per l’anno 2011 -12,3% per la competenza e 13,6% per la cassa)
Dal complesso delle spese finali è possibile detrarre le:
- spese per la sanità, cui si applica specifica disciplina di settore;
- spese per la concessione di crediti;
- quote UE di cofinanziamento per la programmazione comunitaria (correnti e in c/capitale);
- spese relative ai beni trasferiti ai sensi del DL 85/10 (federalismo demaniale);
- spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n.42;
- pagamenti correnti in conto residui passivi erogati a EELL;
- spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del sesto censimento in agricoltura nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT.
È ridefinibile il proprio obiettivo di cassa riducendo l’obiettivo di competenza nelle voci interessi passivi, oneri finanziari, personale e produzione dei servizi.
Le regioni possono estendere le regole del patto nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali.
Le regioni possono autorizzare gli EELL del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in capitale e contestualmente procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa (riduzione dei pagamenti in conto capitale) o competenza (riduzione degli impegni correnti).
A decorrere dal 2011 le Regioni possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l’importo dell'obiettivo determinato Le disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con la Conferenza unificata.
In favore delle Regioni viene autorizzato lo svincolo di destinazione delle risorse vincolate spettanti alle Regioni nella misura del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali da utilizzarsi solo per spese di investimento.
In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, la Regione non può:
- ricorrere a indebitamento per investimenti;
- Impegnare spese correnti superiore all’importo minimo dei corrispondenti impegni nell’ultimo triennio;
- procedere ad assunzione del personale a qualsiasi titolo.
È prevista la mancata applicazione della sanzione relativa alla restituzione delle risorse al Governo nel caso in cui lo sforamento sia dovuto alla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’UE.
Emendamenti
All’art.1 è inserito il seguente comma 146 bis:
“146 bis. Le Regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, procedono autonomamente ad applicare le seguenti prescrizioni:
1) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
2) non ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;
3) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;
che il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano mensilmente. In tale caso le Regioni si considerano adempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 4, dell’art.14 del DL 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, scattano entro un mese dalla mancata certificazione mensile.”
All’art.1 è inserito il seguente comma 127 bis:
“127 bis. Ai fini della determinazione del totale delle spese nette soggette a patto di stabilità, le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale “Ordinamento degli uffici - Amministrazione generale ed organi istituzionali” ai sensi dell’art.19 bis della legge 166/2009, sono ponderate con un coefficiente compreso fra 1,05 e 1,10 mentre il totale delle spese nette in conto capitale è ponderato con un coefficiente compreso fra 1,20 e 0,80.”
All’art. 1, comma 141, nel primo periodo, la parola: “doppio” è sostituita dalla parola “triplo”. Nel secondo periodo, le parole: “solo per spese di investimento” sono sostituite dalle parole: “prevalentemente per spese di investimento”.
All’art.1 è inserito il seguente comma 146 ter:
“146 bis. Ciascun ente può utilizzare le differenze negative fra il risultato registrato e l’obiettivo programmato annualmente a riduzione delle spese in capitale che concorrono al risultato dell’anno successivo a quello di riferimento”.
All’art.1, comma 133, dopo le parole: “alla spesa di personale”, sono aggiunte, “ai trasferimenti correnti a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,”.
Patto di Stabilità territoriale Emendamento:
Dopo il comma 138 è aggiunto il seguente:
“138bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 136, 137 e 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonome locali e ove non istituito con i rappresentanti regionali delle autonomie locali
Dopo il comma 139 è aggiunto il seguente:
139 bis. A decorrere dall’anno 2011, in alternativa a quanto disposto dal comma 139, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 86 a 119 per gli enti locali della regione integrato con l’obiettivo determinato in applicazione dei commi da 121 a 148 per la regione stessa. In tal caso, le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni si applicano solo nei confronti della regione la quale è tenuta a garantire il rispetto dell’obiettivo complessivamente determinato per l’intero territorio ed esercita, nei confronti degli enti locali, le funzioni di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 107 e 108. La regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza unificata.
La specifica della destinazione delle risorse viene riepilogata nella seguente tabella:
Specifica destinazione maggiori risorse (milioni euro) | ||||
oggetto 2011 | 2012 | 2013 | ||
a favore ENTI LOCALI | 551,00 | 7,00 | 7,00 | |
Art. 1 | Sose-Potenziamento sistema informativo EELL | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Art. 1 | Ifel-Potenziamento sistema informativo EELL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Art. 1 | PSI Comuni | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 1 | PSI Comune Parma | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
Art.1 | fondo pagamento dei comuni alle impese | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
a favore UNIVERSITA' | 805,20 | 500,00 | 500,00 | |
Art. 1 | Fondo università | 800,00 | 500,00 | 500,00 |
Art.1 | Scuole superiori universitarie | 3,20 | 0,00 | 0,00 |
Art.1 | Scuola Alti studi di Lucca | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
a favore ECONOMIA E IMPRESE | 2.658,00 | 848,00 | 612,00 | |
Art. 1 | Credito imposta ricerca e sviluppo | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 1 | Fondo occupazione (ammortizzatori sociali) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 1 | Sopp aumento contributivo ass generale obb | 363,00 | 335,00 | 362,00 |
Art. 1 | Agevolazioni piccola proprietà contadina | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
Art. 1 | Agevolazioni contributive agricoltura | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
Art. 1 | Proroga detassazione produttività | 835,00 | 167,00 | 0,00 |
Art. 1 | Produttività Irpef-add comuni | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
Art. 1 | Produttività Irpef-add regioni | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
Art. 1 | TV locali | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 1 | Contributi a stampa estero | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 1 | Tab. C - Editoria | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
a favore REGIONI | 650,50 | 3,00 | 0,00 | |
Art. 1 | Borse studio e prestiti d'onore | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 1 | Fondo nazionale politiche sociali | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 1 | Tickets sanità | 347,50 | 0,00 | 0,00 |
Art.1 | Terremoto Umbria | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
a favore ALTRE STATO | 1.587,70 | 4,70 | 0,00 | |
Art. 1 | Missioni di pace | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 1 | Strade sicure (froze armate - polizia) | 36,40 | 0,00 | 0,00 |
Art. 1 | Fondo art. 7 quinq dl 5/2009 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 1 | Detrazioni italiani estero | 1,30 | 4,70 | 0,00 |
TOTALE | 6.252,40 | 1.362,70 | 1.119,00 |
Roma, 18 novembre 2010