Contract
Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per per la Fornitura Multibrand di licenze SW, sottoscrizioni, rinnovo della manutenzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID Sigef 2110.
I chiarimenti saranno visibili su: xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx
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1) Domanda
RIF Disciplinare di Gara “Parte IV Criteri di selezione” pag. 24
Si chiede conferma che oltre a Xxxxxxx la sezione «α» del DGUE pag. 10, debbano essere anche compilate:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del Disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del Disciplinare
Risposta
Nonostante il Disciplinare di Xxxx consenta la possibilità di dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» del DGUE, l’indicazione del requisito relativo al fatturato specifico, di cui alla Parte IV, sezione B, del medesimo DGUE, è necessaria, in caso di partecipazione in forma di RTI o Consorzio ordinario, ai fini della valutazione di cui al paragrafo 5 del Disciplinare di Gara in ordine alla partecipazione di RTI o Consorzi ordinari sovrabbondanti.
2) Domanda
Nr. 2 Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi Par. 5 Pag. 16
In relazione alla consegna degli ordinativi previsti per ciascun lotto della gara si richiede quale comportamento debba tenere il fornitore (es rifiutare l’ordine) in caso di ordinativi che presentano una o più delle seguenti condizioni nelle note all’ordinativo stesso:
A. viene richiesta l’imposta di bollo
B.viene richiesta la sottoscrizione patto di integrità
C.viene richiesta la Dichiarazione sostitutiva Art. 80
D. viene richiesto DGUE
E. richiesta dell’emissione di nuove Polizze Fidejussorie oppure copia delle Polizze Fidejussorie già emesse a garanzia
F. viene richiesta la certificazione antimafia
G. viene richiesta la tracciabilità dei flussi
H. viene richiesta la documentazione per l’iscrizione nell’Albo Fornitori dell’Amministrazione ordinante
I. viene indicato un pagamento a 60 GG (a cui solo alcune Amministrazioni ne hanno diritto) o inseriti nelle note all’ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti
J. nelle note dell’ordine vengono indicate penali diverse da quelle del contratto
K.ordini condizionati all’approvazione di impegni di spesa da altri soggetti
L. ordini condizionati all’approvazione di decreti attuativi
M. ordini con consegne ripartite su più dipartimenti interni con piani di consegna mancanti o incompleti per poter eseguire l’ordinativo
Risposta
Tenuto conto che gli ordinativi di fornitura devono contenere “prezzi e condizioni” così come previsti e fissati nella Convenzione, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti dovrebbero essere limitati all’eventuale presenza di condizioni normative.
In particolare, considerato che, come previsto all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, “i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti[…]. Spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta”, si precisa quanto segue:
1. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura corrispondenti alle ipotesi di cui alle
lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K e L del quesito, l’Ordinativo si intenderà perfezionato decorso il termine di cui all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, a prescindere dalla possibilità per l’affidatario di dare corso alla richiesta, di cui si dirà di seguito, e dal momento in cui ciò si realizzerà in concreto;
2. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura inerenti all’introduzione di termini di pagamento difformi rispetto a quelli di cui di cui alla normativa vigente e/o inerenti all’introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella Convenzione, stante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui alla Convenzione, analogamente a quanto avviene nei casi di cui all’art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali, l’Ordinativo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, e quest’ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura;
3. quanto all’ipotesi di cui alla lettera M del quesito, nell’ambito della presente iniziativa, avente ad oggetto la fornitura di software, non sono previsti piani di consegna. Si rinvia a tal fine al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e agli appositi articoli relativi alla consegna contenuti negli schemi di convenzione relativi ai vari lotti. Si precisa in ogni caso che, nell’ambito del solo lotto 4, è previsto che l’Ordinativo sia corredato da apposita “Distinta d’Ordine” (art. 4, comma 3, dello Schema di Convenzione). In tal caso, l’incompletezza della Distinta comporterà l’incompletezza dell’Ordinativo, con conseguente applicazione dell’art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali.
In merito al precedente punto 1., fermo restando quanto ivi previsto, si precisa altresì che:
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera A del quesito, come previsto all’art. 10, comma 1, delle Condizioni Generali “sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo”. A tal fine, il fornitore sarà tenuto al pagamento dell’imposta di bollo solo in caso d’uso, come rappresentato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’Interpello 954-915/2015;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera B del quesito, ciascuna Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di sottoscrivere il proprio patto di integrità, purché ciò non comporti l’introduzione di penali contrattuali o condizioni risolutive ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinate nella Convenzione;
• con riferimento alle condizioni di cui alle lettere C e D del quesito, in conformità rispetto a quanto previsto all’art. 18 delle Regole del Sistema di eProcurement allegate alla lex specialis di gara, il fornitore sarà comunque tenuto a comunicare direttamente a Consip S.p.A., sul Sistema, qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi. Si rammenta altresì che la Consip S.p.A. effettua controlli nel corso della procedura di gara sul possesso da parte dell’operatore dei requisiti di legge il cui esito positivo è condizionante l’aggiudicazione;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera E del quesito, fermo restando che il Fornitore non sarà tenuto ad emettere Polizze Fidejussorie eventualmente richieste dalla PA ulteriori rispetto a quelle richieste nella lex specialis di gara, il medesimo potrà fornire alle PA, ove richiesto, copia della Polizza Fidejussoria emessa in favore delle stesse ai sensi del paragrafo 21.2, n. 2), del Disciplinare di Gara;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera F del quesito, ciascuna Amministrazione potrà svolgere le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 in capo al Fornitore e, qualora l’accertamento dia esiti positivi (nel senso dell’accertamento di cause di decadenza, sospensione, divieto, ecc., in capo al Fornitore), l’Amministrazione
potrà risolvere il singolo Contratto Attuativo come previsto all’art. 14, comma 2, lettera a), delle Condizioni Generali;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera G del quesito, il conto corrente dedicato e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente saranno quelli comunicati alla Consip S.p.A. prima della stipula della Convenzione. A tal fine troveranno applicazione le previsioni contenute nell’articolo rubricato “Corrispettivi e modalità di Pagamento” di ciascuno schema di Convenzione. Il fornitore inoltre sarà tenuto a garantire il rispetto delle previsioni di cui all’art. 23 delle Condizioni Generali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
• con riferimento alla condizione di cui alla lettera H del quesito, il Fornitore non sarà tenuto ad essere iscritto nell’Albo Fornitori della singola Amministrazione;
• con riferimento alle condizioni di cui alle lettere K e L del quesito, resta ferma la possibilità, per le Amministrazioni, di esercitare il diritto di recesso nel rispetto dell’art. 15 delle Condizioni Generali, qualora gli impegni di spesa o i decreti attuativi non fossero approvati.
3) Domanda
Nr. 3 Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi - Consegna Par. 5.1 Pag. 16
In relazione alla consegna degli ordinativi previsti per ciascun lotto della gara, si richiede in quale
documento il cliente debba indicare l’indirizzo “e-mail” che il fornitore deve utilizzare per la consegna dei prodotti ordinati, considerato che attraverso tale comunicazione viene comprovato il rispetto dei termini di esecuzione degli ordinativi.
Risposta
L’indicazione dell’indirizzo “e-mail” che il fornitore deve utilizzare per la consegna dei prodotti ordinati sarà contenuto nell’ordinativo di fornitura.
In ogni caso, come previsto al paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico, le Amministrazioni potranno richiedere informazioni al Contact center del Fornitore in merito alle modalità di Ordine e di consegna.
4) Domanda
Nr. 4 Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi - Consegna Par. 5.1 Pag. 16
Considerato che lo schema dell’ordinativo inviato dal PO e trasmesso tramite il portale xxxxxxxxxxxxxxx.xx, riporta delle informazioni non esaustive al fine di poter processare l’ordinativo stesso, si chiede se ogni ordinativo dovrà essere accompagnato da una “distinta” all’ordine che obbligatoriamente dovrà essere allegata all’ordinativo stesso dal PO. Risposta
Non si conferma, la distinta all’ordine è richiesta soltanto per il Lotto 4 come previsto all’art. 4, comma 3, del relativo schema di Convenzione.
5) Domanda
Nr. 5 Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi - Consegna Par. 5.1 Pag. 16
Si chiede se il PO possa emettere un unico ordinativo per più licenze che preveda l’attivazione delle medesime in tempi diversi tra loro, oppure se l’attivazione di tutte le licenze ordinate debba intervenire con decorrenza da un’unica data per l’intero ordinativo, corrispondente alla data di invio della e-mail di consegna dei prodotti ordinati
Risposta
L’erogazione di ciascuna delle singole prestazioni contrattuali, siano esse oggetto del medesimo o di più ordinativi, decorre a partire dalla rispettiva “Data di accettazione”, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione contraente ed il Fornitore, come previsto all’art. 7 degli Schemi di Convenzione (comma 7 per i lotti 1, 2, 4, 6 e 7; comma 9 per i lotti 3
e 5).
6) Domanda
Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi – Rinnovo della manutenzione del SW Par. 5.1 Pag. 16
Relativamente ai lotti in cui è prevista la possibilità di ordinare il rinnovo della manutenzione del SW, si chiede conferma che nell’ordinativo il PO debba specificare la scadenza del precedente contratto e gli estremi dello stesso, ai
fini della verifica necessaria all’accettazione dell’ordine, così da rispettare la condizione che sia stato emesso “ nei
trenta giorni antecedenti alla scadenza del precedente contratto di manutenzione.”
Risposta
Nell’ambito dell’ordinativo di fornitura relativo ai lotti 3 e 5 le Amministrazioni indicheranno la data di scadenza del precedente contratto di manutenzione e gli estremi dello stesso.
7) Domanda
Rif. Schema di Convenzione – “Corrispettivi e modalità di pagamento” Art. 8
Relativamente ai lotti in cui è prevista la possibilità di ordinare i codici prodotto per il rinnovo della manutenzione del SW separatamente dalle licenze, si chiede conferma che il corrispettivo per la fornitura di detti codici possa essere fatturato alla consegna degli stessi.
Risposta
Non si conferma. Come si evince dal combinato disposto del paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico e dell’art. 8 degli Schemi di Convenzione (comma 4 per il lotto 3 e comma 2 per il lotto 5), il corrispettivo per il rinnovo della manutenzione nell’ambito dei lotti 3 e 5, sarà fatturato con cadenza trimestrale a decorrere dalla relativa Data di Accettazione e, pertanto, in rate trimestrali posticipate.
8) Domanda
Rif. Schema di Convenzione – “Consegna, accettazione, verifica di conformità etc” Art. 7 e capitolato tecnico “Verifica di conformità delle licenze ....” par 7.1 pag. 35
Considerato che la predetta gara ha ad oggetto dei prodotti software standard che vengono attivati per il tramite delle credenziali rilasciate dal produttore, si chiede conferma che il termine dal quale decorre l’accettazione della fornitura e la conseguente emissione della fattura sia di cinque giorni, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato tecnico ove viene testualmente precisato che “Tale verifica dovrà essere effettuata non appena l’Amministrazione abbia ricevuto l’e-mail di consegna e comunque entro e non oltre 5 giorni solari dalla Data di Consegna e riguarderà la corrispondenza della fornitura disponibile rispetto a quanto ordinato”.
Al riguardo si segnala che una diversa interpretazione che possa condurre i Xxxxx ordinanti addirittura a posticipare fino ad un massimo di sei mesi i tempi di attivazione, attraverso un richiamo dell’art. 7 dello Schema di Convenzione, potrebbe comportare forti ripercussioni sulla economicità della fornitura per il concorrente ed in particolare sulla formulazione del prezzo e delle dichiarazioni integrative previste dal DGUE in merito alla remuneratività dell’offerta presentata, potendosi addirittura prospettare una dichiarazione non veritiera con le conseguenze del caso Considerato che i produttori internazionali applicano condizioni di vendita inderogabili che prevedono l’attivazione ed il pagamento delle licenze al momento della loro messa a disposizione via e-mail e non dalla effettuazione della verifica di conformità, una tardiva accettazione comporterebbe delle gravose ripercussioni finanziarie ed economiche a carico del concorrente, sia per il ritardo nel pagamento della fornitura, sia perché lo stesso dovrebbe assicurare il servizio di manutenzione per un arco temporale superiore a quello garantito dal produttore.
Un simile stato di incertezza potrebbe restringere il numero dei concorrenti disposti ad affrontare tali rischi e quindi limitare la partecipazione a dette iniziative, pertanto si chiede conferma che per tali prodotti Software Standard l’attivazione deve intervenire nel termine massimo di 5 giorni dalla consegna dei prodotti stessi.
Risposta
Si conferma quanto previsto al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, in merito al termine di 5 giorni solari entro cui deve essere effettuata la verifica di conformità delle licenze dei prodotti e delle sottoscrizioni. Come previsto all’art. 8 degli Schemi di Convenzione, inoltre, i corrispettivi saranno fatturati a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura. Si precisa altresì che, nel caso in cui l’Amministrazione contraente non compia, immotivatamente, quanto necessario affinché il fornitore possa adempiere l’obbligazione, sarà a suo carico l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (fornitore).
9) Domanda
Capitolato tecnico, paragrafo n. 3.1.2 Oggetto Lotto 2, Pagina n. 6
“…e, solo con riferimento ai Prodotti OLP NL Gov, manutenzione per 12 mesi, come meglio dettagliati nei successivi paragrafi…”; Paragrafo n. 5.2.2 Manutenzione Lotto 2, Pagina n. 22 “…la manutenzione di 12 mesi dei Prodotti
Microsoft Gol OLP NL Gov consente la manutenzione evolutiva del software, durante il periodo di validità, attraverso il continuo aggiornamento all’ultima versione disponibile dei pacchetti di programmi software Microsoft. Inoltre consente l’accesso al supporto telefonico e sul web e alla formazione per gli utenti finali…”
Per quanto a nostra conoscenza la manutenzione menzionata, nel caso del Lotto 2 relativo ai Prodotti Microsoft Gol OLP NL Gov, è prevista soltanto con l’acquisto dei prodotti SA OLP NL Gov o LicSAPk OLP NL Gov, per la durata di 24 mesi.
Si chiede pertanto di confermare che la manutenzione in questione sia prevista soltanto con l’acquisto dei prodotti SA
OLP NL Gov o LicSAPk OLP NL Gov.
Risposta
Si conferma che, come si evince da quanto previsto ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico, la manutenzione connessa alla fornitura dei prodotti OLP NL GOV per 12 mesi di cui al paragrafo 5.2.2 si intende limitata a tutte le correzioni ai malfunzionamenti, ma anche tutte le funzioni, rilasciate ufficialmente dal Produttore, che migliorano la disponibilità del servizio e le prestazioni della versione software acquistata con licenza OLP NL Gov. Detta manutenzione non è da confondersi con la Software Assurance di 24 mesi inclusa nei prodotti SA OLP NL Gov e LicSAPk OLP NL Gov, che prevede, tra l’altro, la disponibilità delle nuove release. Pertanto i Prodotti Microsoft Gol SA OLP NL Gov e LicSAPk OLP NL Gov non necessitano del servizio connesso di manutenzione per 12 mesi, in quanto comprensivi della Software Assurance. Fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma 4, dello schema di convenzione relativo al lotto 2, per quanto non espressamente disciplinato dalla documentazione contrattuale e dalla normativa vigente, trovano applicazione le Condizioni Microsoft Government Open License e relativi allegati.
10)Domanda
DISCIPLINARE DI GARA, paragrafo: n. 14.3.1 Dichiarazioni integrative, pagina n. 26 punto 8
“….In particolare il Fornitore è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.”
Si chiede di confermare che l’aggiudicatario, considerato che non effettuerà per le PA alcun trattamento dei dati personali in quanto si configura come mero rivenditore dei prodotti SW contenuti nei listini relativi a ciascun lotto, non potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali da parte delle stesse PA.
Per gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d’uso Online (laddove previste), il Responsabile del Trattamento sarà direttamente il Vendor, mentre per gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d’uso On Premises, il Responsabile del Trattamento sarà il soggetto che gestisce l’infrastruttura informatica dell’Amministrazione Contraente (interna/in house o esterna/in outsourcing) presso la quale sarà installato il prodotto software licenziato.
Si chiede quindi di indicare con quali modalità avverrà tale nomina da parte delle Amministrazioni Contraenti, dal momento che la documentazione di gara prevede la nomina in capo all’aggiudicatario che in questo caso opera esclusivamente in qualità di rivenditore.
Risposta
Come previsto all’art. 6 degli schemi di Convenzione, “In ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall’Amministrazione Contraente “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato alla presente Convenzione”. Tenuto conto della merceologia oggetto di affidamento (fornitura di software), non può escludersi a priori la possibilità di trattamento dei dati personali anche nell’ambito delle attività di mera rivendita di forniture software (es. eventuali dati personali indicati dalle PA nell’ambito degli ordinativi di fornitura o comunque dei quali il fornitore possa venire a conoscenza nell’esecuzione dei servizi connessi, tra cui anche quello di contact center). Ciascuna Amministrazione valuterà se le prestazioni oggetto dell’ordinativo, anche tenuto conto del proprio contesto, comportino il trattamento di dati personali.
11) Domanda
Capitolato Tecnico, paragrafo: 4.3 Rinnovo della manutenzione Software (Lotti 3 e 5), pagina n. 12,Testo1:4.3.1 Lotto 3 “…Per il Lotto 3, la fornitura ha ad oggetto, oltre alle licenze d’uso descritte la precedente paragrafo 4.1, il rinnovo della manutenzione per le licenze IBM Passport già in uso presso la Pubblica Amministrazione. Il rinnovo di manutenzione delle licenze IBM Passport già in uso sarà acquistato mediante emissione dell’ordinativo di fornitura entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza del precedente contratto di manutenzione. L’Amministrazione usufruirà della manutenzione SW per il periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio del rinnovo della manutenzione (che coinciderà con la scadenza della precedente manutenzione).
Il rinnovo della manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. disponibilità per l’apertura della richiesta d’intervento tramite contatto telefonico o via internet;
b. rilascio delle correzioni e aggiornamenti disponibili.
Il rinnovo della manutenzione sarà erogato in modalità remota sia tramite il portale sia tramite contatto telefonico…” All. 2C Schema di Convenzione Lotto 3 paragrafo: ARTICOLO 8 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO Pagina n. 11, Testo2: “…I predetti corrispettivi saranno fatturati a decorrere dalla rispettiva “Data di Accettazione” delle Licenze e/o del rinnovo della manutenzione e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate….”
Il servizio di Manutenzione per il Lotto 3, così come descritto nei passaggi summenzionati, si configura, analogamente ad altri prodotti simili sui restanti lotti (es. Software Assurance Microsoft), come un normale codice prodotto contenente dei servizi tipicamente standard.
A conferma di quanto suddetto l’aggiudicatario che acquista in distribuzione tali prodotti per la rivendita riceve fattura in unica soluzione e deve invece attualmente gestire la fatturazione nei confronti delle Amministrazioni in modalità trimestrale posticipata, con evidente squilibrio “di cassa”, oltre che onerosità di gestione dell’emissione delle quattro fatture nel tempo e relativa rendicontazione per le FEE semestrali.
Si chiede pertanto di confermare che i relativi corrispettivi siano da fatturare in unica soluzione a decorrere dalla rispettiva “Data di Accettazione”, ovviamente previo accertamento dell’avvio/disponibilità delle prestazioni acquistate.
Risposta
Si rinvia alla risposta alla domanda n. 7).
12) Domanda
Da questo link:xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-x-xxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx-0Xxxxxxx la variazione di alcuni listini tra i quali anche quello di Adobe ma non è stato riportato nel portale MEPA. E' corretto che sia così?
Risposta
Si conferma. I listini posti a base d’asta afferiscono esclusivamente alla gara in oggetto.
13) Domanda
Capitolato tecnico Paragrafo n. 4.2 Prodotti Software (Lotto 2) Pagina n. 11. Testo: “…Si precisa che i prodotti SA OLP NL Gov (Software Assurance) potranno essere acquistati in Convenzione esclusivamente qualora:
1) l’Amministrazione Contraente abbia già una licenza Microsoft Office OEM acquisita con un nuovo personal computer, purché l’Ordinativo di Fornitura sia inviato entro 90 giorni solari dall’acquisto del pc con la suddetta licenza;
2) l’Amministrazione Contraente rinnovi licenze già coperte da Software Assurance, purché l’Ordinativo di Fornitura sia inviato:
a. entro 90 giorni solari successivi alla scadenza di un accordo Microsoft Government Open License (GOL) con Software Assurance (SA);
b. entro 30 giorni solari successivi alla scadenza di un contratto Microsoft Enterprise Agreement.…”
Nel punto 1) del testo ripreso dal capitolato tecnico sembrerebbe possibile acquistare un prodotto SA qualora si abbia già una qualsiasi licenza Microsoft Office OEM.
Nel documento “Microsoft Product Term, Appendice B – Software Assurance – Acquisto di Software Assurance”, vengono specificate in dettaglio le modalità ed i vincoli per l’acquisto della Software Assurance (di seguito).
“…La copertura SA dovrà essere acquisita al momento dell’acquisizione della Licenza o al rinnovo di un periodo di validità della copertura SA in essere. Salvo quanto diversamente stabilito, solo le licenze per l’ultima versione di un Prodotto sono idonee per SA…
…Le Società che acquistano SA per licenze OEM o al dettaglio hanno la possibilità di installare e utilizzare in qualsiasi momento il software dei Contratti Multilicenza per la versione attuale.”
Pertanto, al fine di evitare qualsiasi tipo di interpretazione diversa ed incomprensione con le Amministrazioni, si chiede di confermare che le stesse Amministrazioni in fase di ordine dovranno attenersi a quanto previsto nella documentazione ufficiale di Microsoft e pertanto potranno acquistare prodotti SA soltanto per l’ultima versione di un Prodotto, a meno delle eccezioni previste nel documento stesso.
Risposta
Fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma 4, dello schema di convenzione relativo al lotto 2, per quanto non espressamente disciplinato dalla documentazione contrattuale e dalla normativa vigente, trovano applicazione le Condizioni Microsoft Government Open License e relativi allegati.
Divisione Sourcing ICT Il Responsabile
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx)