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DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.-Prodotto: “Bike Noproblem Urban e Sport” Mod. 18225
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Una polizza di assistenza completa per te e la tua bicicletta, nelle due versioni Urban e Sport.
Assistenza tecnica
Bike no Problem è l’Assistenza alla bicicletta a due ruote.
È assicurata la bicicletta e il conducente della stessa autorizzato. Per la versione Xxxxx sono assicurati anche i bambini con meno di 4 anni posti sui loro seggiolini omologati. Trasporto bicicletta: puoi richiedere l’invio di un mezzo di soccorso quando la bicicletta per guasto e/o incidente non è in grado di spostarsi in autonomia, e si trova su una strada pubblica. Europ Assistance trasporterà a sue spese la bicicletta al tuo domicilio. Nella versione Urban le spese di trasporto sono pagate da Europ Assistance fino a 20 km tra andata e ritorno dal luogo in cui la bicicletta è ferma, o 50km per la versione Sport.
Assistenza alla persona in seguito a incidente stradale:
Consulenza medica telefonica
Invio di un medico o di un’ambulanza: se a seguito del consulto telefonico emerge la necessità di un controllo più approfondito sul tuo stato di salute, sarai raggiunto da un medico o da un’auto medica per il trasferimento al centro medico che si trovi entro 100km di distanza per la versione Urban o 200km per la versione Sport.
Invio di un fisioterapista (solo in Italia): a seguito di infortunio per incidente avvenuto con la bicicletta potrai richiedere il servizio di fisioterapista a domicilio. Europ Assistance pagherà le spese fino a massimo di Euro 500,00 per sinistro per la versione Urban o Euro 750,00 per la versione Sport.
Versione Sport:
Rientro sanitario: se hai avuto un infortunio per un incidente con la bicicletta e i medici del posto lo ritengono necessario, verrai trasportato in un istituto di cura attrezzato o casa con il mezzo di trasporto più adatto. Questa garanzia può essere utilizzata se ti trovi a più di 50 km dal tuo domicilio.
Infortuni al conducente
Sei assicurato per gli infortuni cha hai avuto guidando la bicicletta. Sono infortuni anche: le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni, l’assideramento e il congelamento, gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita; l’asfissia non di origine morbosa, l’annegamento, le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio; le conseguenze degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno; gli infortuni sofferti in conseguenza di tua imperizia, imprudenza e negligenza gravi; le lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura del tendine di Achille; gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che tu non vi abbia preso parte attiva; gli infortuni a te derivanti da alluvioni,
Che cosa non è assicurato?
mezzi diversi da una bicicletta a due ruote, funzionante a pedali o a pedalata assistita (e-bike), come i risciò, i tandem e i monopattini.
le persone di età non superiore a 75 anni.
le persone affette da patologie quali alcolismo, tossicodipendenza, AIDS.
Europ Assistance interviene esclusivamente se l’immobilizzo del veicolo avviene a seguito di guasto e/o incidente.
le spese per i pezzi di ricambio, le spese di ordinaria manutenzione e ogni altra spesa di riparazione del mezzo incidentato.
Le conseguenze di infortunio avvenute dopo che siano trascorsi più di due anni dall’infortunio stesso.
! Le prestazioni sono fornite tre volte per ciascun tipo
! Qualora il fermo della bicicletta si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l’Assicurato dovrà portare autonomamente il Veicolo su una strada pubblica per consentire l’intervento del mezzo di soccorso;
! il rientro sanitario è prestato solo nei casi in cui il sinistro è avvenuto oltre 50km dal tuo comune di domicilio.
! Sono esclusi i sinistri:
– se pratichi sport estremi con l’uso della bicicletta, pratichi ciclismo a livello professionistico e partecipi a gare, prove e allenamenti;
– causati da guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
– se si verificano scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
– avvenuti con dolo o tua colpa grave;
– avvenuti in caso di abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
– avvenuti in caso di malattia, patologie mentali e disturbi psichici in genere, schizofrenici, paranoici, forme maniaco- depressive e relative complicanze;
– avvenuti in caso di tentato suicidio o suicidio.
– Per gli infortuni che si verificano in caso di circolazione del veicolo a tua insaputa o contro la tua volontà;
– si verificano ernie determinate da qualcunque causa, lesioni muscolari o sottocutanee dei tendini dovute a sforzi, e infezioni del virus H.I.V. anche se derivanti dall’infortunio stesso;
– sono esclusi li infortuni derivanti da infarti e le ernie di ogni natura;
! Per le prestazioni di Infortunio si aggiungono i seguenti limiti ed esclusioni:
– Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque
verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
– In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di “Invalidità permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente
! Per le prestazioni di Assistenza alla persona si aggiungono i seguenti limiti ed esclusioni:
– sono escluse le lesioni che possono essere curate sul posto, le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
– sono esclusi tutti i casi in cui tu o un tuo familiare firma deliberatamente le dimissioni contro il parere dei medici della struttura presso il quale sei ricoverato.
– non è mai ricompresa qualsiasi spesa di albergo diversa da camera e prima colazione.
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Per le prestazioni di Rimborso Spese Mediche da Infortunio si aggiungono i seguenti limiti ed esclusioni:
– è escluso il rimborso delle spese per cure idropiniche e i massaggi non rieducativi
Franchigie:
– per l’invalidità permanente il capitale è soggetto a franchigia assoluta del 5% assorbibile dopo il 20%; se il grado di invalidità supera il 60% allora Europ Assistance corrisponde il 100% della somma assicurata.
– il rimborso spese mediche è sempre prestato con una franchigia fissa di Euro 100,00 per sinistro.
– In caso di calamità naturali che coinvolgano più assicurati, Europ Assistance pagherà fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 per l’intero sinistro.
inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche e le lesioni corporali derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe. Sei assicurato inoltre nel caso di morte avvenuta (o dedotta) a seguito di infortunio (o sparizione) purché avvenuta entro due anni dall’infortunio.
L’indennizzo in caso di invalidità permanente ti verrà pagato solo se la stessa viene determinata entro due anni dall’infortunio che hai avuto. L’indennizzo è stabilito dalle “tabelle delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria”.
Xxxxxxxx spese mediche da infortunio:
In caso di intervento chirurgico conseguente all’infortunio avvenuto mentre eri alla guida della bicicletta, Europ Assistance ti rimborserà tutte le spese sostenute per pagare il chirurgo, l’anestesista e l’équipe operatoria, per l’uso della sala operatoria e del materiale per l’intervento, per le rette di degenza presso la struttura, per gli accertamenti diagnostici. I trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali verranno pagati fino al 20% del massimale di rimborso spese mediche.
Responsabilità civile (opzionale)
Tutela legale circolazione (opzionale)
Furto (opzionale)
Dove vale la copertura?
L’assicurazione è valida in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o
non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa
comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.
In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o semestrale con una maggiorazione del 2% rispetto al premio annuale. Il premio è comprensivo delle imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, l’assicurazione, è prorogata tacitamente di anno in anno. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della prima rata di premio.
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.
Prodotto: “ Bike Noproblem Urban e Sport - Mod. 18225” Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Europ Assistance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxxx, x.0 - 00000 Xxxxxx - tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge Italiana
Assistenza (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Infortuni del conducente (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso spese mediche (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Responsabilità civile (opzionale) | Sei assicurato per le somme che sei tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose o animali) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sola circolazione della bicicletta. La garanzia è prestata fino ad Euro 250.000,00 per sinistro e per persona oppure fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per danni a cose e animali. |
In caso di sinistro avvenuto durante l’utilizzo della tua bicicletta, Europ Assistance ti rimborsa nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno di Euro 5.000,00: – le spese per la mediazione/negoziazione necessari per poter partecipare al Processo. Europ Assistance ti rimborsa in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; – le spese per un solo Avvocato che ha trattato la tua lite. Europ Assistance ti rimborsa le spese in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; – le spese, solo per la fase del processo, per un secondo legale domiciliatario, fino ad un massimo di Euro 2.500,00. Tali spese vengono rimborsate da Europ Assistance solo quando il distretto della Corte d’Appello nel quale si deve svolgere il processo, è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; – le spese investigative per ricercare e ottenere delle prove utili per difenderti; – le eventuali spese dell’Avvocato dell’avversario, nel caso caso in cui perdi la causa o hai raggiunto un accordo autorizzato da Europ Assistance; |
– le spese del Consulente Tecnico d’Ufficio quando il giudice decide che è necessaria la sua attività; – le spese del Consulente Tecnico da te scelto e dei Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance; – le spese di giustizia; – le spese dell’arbitro che ha deciso come risolvere il disaccordo. Sono comprese le spese degli arbitri da te pagate in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche; – il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non possono essere recuperate dall’avversario che ha perso la causa. – le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad massimo di Euro 500,00. Le garanzie per cui puoi utilizzare la polizza sono: – per chiedere alla Controparte il risarcimento dei danni che non derivano da un accordo, un patto o un contratto. Il danno deve nascere da un fatto illecito di un altro soggetto. Puoi richiedere il risarcimento alla controparte anche quando ti sei presentato come parte civile in un processo penale che vede coinvolta la Controparte; – quando ti devi difendere in un processo penale, per un delitto colposo e per contravvenzioni derivanti da incidente stradale. La polizza ti copre anche prima che sia stato indicato in modo ufficiale il reato; – la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza del limite di Euro 5.000,00 per sinistro. Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto. Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale. | |
(opzionale) | È assicurato il furto totale della tua bicicletta, qualora il ladro si sia introdotto nei locali dell’abitazione o del luogo di lavoro (comprese eventuali dipendenze di pertinenza come box e cantina) regolarmente chiusi a chiave: – con scasso dei sistemi di chiusura e protezione o con sfondamento dei muri, soffitti o pavimenti; – con introduzione tramite mezzi artificiosi, corde, scale o simili, o particolari agilità personali; – con l’utilizzo di chiavi false; – con l’uso di chiavi vere, da te smarrite o sottratte a te, ai tuoi familiari, ai tuoi domestici o amici, purché sia stato denunciato lo smarrimento alle autorità competenti. Per la versione di prodotto Urban puoi ricevere un rimborso fino ad un massimo di Euro 700,00; mentre per la versione Sport l’importo può arrivare fino ad Euro 2.000,00. |
Assistenza (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Infortuni del conducente (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso spese mediche (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Responsabilità civile (opzionale) | Sono esclusi i danni: – non causati dall’utilizzo della bicicletta; – alle cose che detieni a qualsiasi titolo; |
– alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; – derivanti in occasione di gare e competizioni; – derivanti dalla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare; – derivanti dalla pratica di sport estremi (come Freeride, Slopestyle o Downhill) con l’uso della bicicletta; – inerenti all’esercizio di attività ciclistica professionale. | |
La garanzia Tutela Legale Circolazione non è prestata: – per eventi che non riguardano la circolazione della bicicletta; – quando la controversia ha per oggetto danni conseguenti alla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, alla pratica di ciclismo a livello professionistico, alla pratica di sport estremi con l’uso della bicicletta; – per controversie in materia di diritto tributario e fiscale; – per controversie in materia di diritto amministrativo e/o davanti agli organi della giustizia amministrativa; – per controversie non espressamente indicate in polizza; – per il recupero crediti; – per controversie di valore inferiore ad Euro 250,00; – per controversie contrattuali con Europ Assistance. | |
(opzionale) | L’assicurazione dai furti non agisce quando la bicicletta: – si trovava all’aperto o in spazi ad uso comune; – viene smarrita o sottratta in caso di incendio, esplosione o scoppio; – viene sottratta da: o persone che abitano con te od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; o persone del fatto delle quali devi rispondere, esclusi i collaboratori domestici; o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; o persone a te legate da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’ articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti. – viene sottratta in occasione di fatti di guerra, anche civile e senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi; – viene sottratta in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maerggiate, frane, valanghe e slavine; – è di tua proprietà e/o il suo utilizzo è inerente ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi; – viene sottratta a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali dove era stata posta rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. Inoltre Europ Assistance non riconosce indennizzo qualora l’assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdure cose che non esistevano al momento del sinistro, sottrae o manomette cose salvate, adopera documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro oppure se facilita il progresso di questo. |
Assistenza (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Infortuni del conducente (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Rimborso spese mediche (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Responsabilità civile (opzionale) | Non sono considerati terzi: il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente. Per i danni causati a cose o animali è prevista una franchigia fissa di Euro 300,00 per sinistro. Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a tuo nome.Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro di te entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra te e Europ Assistance in proporzione del rispettivo interesse. Europ Assistance non riconosce le spese per legali o tecnici da te incaricati che non siano designati dalla compagnia assicuratrice; inoltre non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. |
La garanzia viene prestata per i sinistri che siano insorti : – durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; – trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza per le controversie contrattuali; La garanzia non agisce su liti che derivano da contratti quando Europ Assistance o il Contraente hanno già inviato disdetta, non hanno chiesto il rinnovo, oppure quando è stata chiesta la modifica del contratto stesso. Europ Assistance considera come unico sinistro: – le liti/disaccordi che coinvolgono più persone ma che derivano dalla stessa richiesta o siano collegate a questa; – indagini, chiamate davanti al Tribunale o processi per coinvolgimenti in liti per responsabilità di cui devi rispondere davanti al TAR che coinvolgano una o più persone assicurate ma dovute al medesimo fatto o accadimento; – nel caso in cui ci sia una accusa penale per comportamenti ripetuti più volte nel tempo. – In tutti questi casi, Europ Assistance copre tutti gli Assicurati coinvolti, ma il massimale scelto in Polizza viene diviso tra loro, senza considerare il numero degli Assicurati e le spese che ognuno di loro ha avuto. Europ Assistance non paga: – multe, ammende o sanzioni di denaro in genere; – spese che il giudice stabilisce che devono essere pagate alle parti civili che si sono presentate contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); – spese di trasferta (viaggi dell’Avvocato, taxi, etc.); – le spese collegate alla messa in atto delle pene che prevedono il carcere; – le spese collegate alla sorveglianza di cose. La garanzia Tutela legale circolazione non è prestata: – per controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, ad eccezione di quanto riportato nella sezione “Che cosa è assicurato?” relativamente alla difesa nei processi penali; – per controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive. | |
(opzionale) | L’assicurazione è valida solo per le biciclette con vetustà massima di 36 mesi, per le quali sono stati forniti i dati relativi a marca, modello, data di acquisto comprovata da scontrino fiscale o ricevuta d’acquisto. L’assicurazione furto, inoltre, è operante a condizione che i locali dell’abitazione abbiano: – le pareti, i pavimenti e i solai confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; – tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o particolari abilità personali, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi : o serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre,catenacci o simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx; o inferriate (anche quelle costruire con lega metalliche diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti. Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e manchi anche solo uno dei punti sopra descritti, in caso di sinistro Europ Assistance non sarà tenuta a corrispendere alcun indennizzo. Per determinare l’ammontare del danno, al valore di acquisto della bici (comprovato da scontrino fiscale/ricevuta di acquisto) viene applicata una percentuale di degrado, in base alla vetustà del mezzo, e uno scoperto, secondo quanto riportato di seguito: – per vetustà inferiore ai 6 mesi dalla data di acquisto, si applica il 20% di degrado e il 10% di scoperto con un minimo di Euro 50,00; – per vetustà dal 7° al 12° mese dalla data di acquisto, si applica il 35% di degrado e il 10% di scoperto con un minimo di Euro 50,00; – per vetustà superiore ai 12 mesi dalla data di acquisto, si applica il 50% di degrado e il 10% di scoperto L’ammontare del danno è concordato dalle parti oppure è possibile richiedere l’intervento di due (con possibilità di terzo in caso di disaccordo tra i primi due) periti nominati con atto unico. |
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle per l’eventuale terzo sono ripartite a metà. L’assicurato mantiene la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria. I periti devono : – Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; – Verificare l’esattezza di quanto contrattualizzato e riferire eventuali aggravamenti del rischio non comunicate alla stipula, nonché verificare che l’assicurato abbia rispettato quanto previsto nei suoi obblighi; – Verificare l’esistenza, la qualità e la quantità della bicicletta assicurata, determinandone il valore che aveva al momento del sinistro secondo i criteri sopra riportati; – Procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità con le disposizione contrattuali. L’esito peritale deve essere esplicitato in appositi verbali, in duplice copia, una per ogni parte interessata. I risultati delle valutazioni sul bene assicurato e sul danno stimato sono obbligatorie per entrambe le parti, a meno che il sinistro non sia avvenuto per dolo, violenza o violazione dei patti contrattuali, il ché implica l’impossibilità di adire l’Autorità Giudiziaria per l’indennizzabilità del danno. La garanzia Xxxxx decorre dal 15° giorno successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Denuncia di sinistro: | Assistenza (obbligatoria) In caso di sinistro devi chiamare immediatamente la Struttura Organizzativa di Europ Assistance ai numeri dall’Italia 800.2516.92 dall’Italia o dall’estero Tel: 00.00.00.00.00. Se non puoi telefonare, invia un fax alla Struttura Organizzativa al | |
numero 00.00.00.00.00, oppure invia un telegramma a EUROP | ||
ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX. | ||
Infortuni al conducente (obbligatoria) Il sinistro deve essere denunciato a Europ Assistance entro tre giorni dal verificarsi dello stesso o da quando ne hai avuto la xxxxxxxxxxx.Xx denuncia del sinistro puoi farla in uno di questi modi: - andando sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni; - andando direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri; - dandone avviso scritto con raccomandata inviata a Europ Assistance Italia S.p.A. Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Infortuni " E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. | ||
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura Organizzativa stessa, dovrai effettuare, entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri), oppure, dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. Xxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Spese Mediche". | ||
E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Responsabilità civile (opzionale) |
In caso di sinistro dovrai effettuare, entro tre giorni dal verificarsi dello stesso o da quando ne hai avuto la possibilità, una denuncia accedendo al portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri), oppure, dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. Xxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C." E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. | ||
In caso di sinistro dovrai effettuare, nel momento in cui si è verificato o quando ne hai avuto la possibilità, una denuncia accedendo al portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri), oppure, dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. Xxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Tutela Legale" fax 00.00000000, Numero Verde 800.085820, E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. | ||
Furto (opzionale) In caso di sinistro devi: fare quanto possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate; contattare la Struttura Organizzativa al numero verde 000.00.00.00 oppure al numero 00.00.00.00.00, attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne sei venuto a conoscenza; sporgere regolare denuncia alle Autorità competenti, precisando le circostanze dell’evento e una stima approssimativa del danno; conservare le tracce e i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro; allegare alla denuncia lo scontrino fiscale/ricevuta che attesti il valore della bicicletta al momento del suo acquisto; inviare, entro dieci giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa, tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente a : Europ Assistance Italia S.p.A. Xxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx, "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratica Furto" E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. | ||
Assistenza Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Assistenza. | ||
Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | ||
Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Rimborso Spese Mediche. | ||
Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. |
Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | ||
Furto (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance. | ||
Assistenza Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
(obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Furto (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese. | ||
Prescrizione: | Assistenza (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | ||
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | ||
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. | ||
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. |
In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. | ||
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | ||
Assistenza Non è previsto il pagamento di alcun indennizzo in quanto le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima. |
Premio | I mezzi di pagamento ammessi sono: - assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza), - accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario,bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Xxx l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l’importo di Euro 750,00 (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza). |
Xxxx recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua |
comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. |
Durata | Assistenza (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Furto (opzionale) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie |
Ripensamento dopo la stipulazione | Recesso in caso di sinistro: puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di 30 giorni. |
Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso” |
Il prodotto risponde alle esigenze di chi utilizza la bicicletta per spostamenti quotidiani o per attività sportive amatoriali e vuole tutelarsi in caso di fermo della bicicletta. Il prodotto copre anche in caso di infortunio del conducente a seguito di incidente stradale. Inoltre, offre assistenza alla persona/ la tutela del patrimonio in caso di controversie legali relative alla circolazione e per danni arrecati a terzi e in caso di furto della bicicletta.
A chi è rivolto questo prodotto?
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall’intermediario/i è pari al 6,20%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx a mezzo: - Posta: Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; - Fax: 00.00.00.00.00 - Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa . |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, xxxxxx rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 06/00.00.00.00, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all’indirizzo |
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9 /8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. |
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. | |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende “qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi”
Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 – Milano.
Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP danni, nel DIP aggiuntivo Xxxxx e in maniera completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all’indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente.
Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.
Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.
Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.
INDICE
DEFINIZIONI 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA. 4
SEZIONE II - ASSICURAZIONI INFORTUNI DEL CONDUCENTE 7
SEZIONE III - ASSICURAZIONI RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO 11
SEZIONE IV – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 13
SEZIONE V - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE 14
COME RICHIEDERE ASSISTENZA 22
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA. 1
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.
Contraente: la persona fisica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance: l’Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento n.8 - 00000 Xxxxxx – Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: l’importo o la percentuale di Invalidità prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro. Garanzia: l’Assicurazione, diversa dall’ Assicurazione assistenza, per la quale in caso di Sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell’Indennizzo.
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro.
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.
Polizza: il documento contrattuale che prova il contratto assicurativo e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il
Contraente/Assicurato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’Assicurazione.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nell’accadimento di un Sinistro rientrante nell’ Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro: Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa. Per l’Assicurazione
Tutela Legale per sinistro si intende, il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l’assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”)
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Veicolo: la bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
Ai fini della presente polizza non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede i risciò, i tandem, i monopattini.
Viaggio: qualunque spostamento dell’Assicurato che preveda l’utilizzo del Veicolo come sopra definito.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 X.X.
Xx xxxx xx Xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’ Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio.
Data ultimo aggiornamento 01.01.2019
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I Premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all’intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all’incasso dei premi.
Art. 4 - RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. o via mail all’indirizzo XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx specificando “Disdetta + numero di polizza”, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.
Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la
differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del Rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il Premio successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 8 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 11 - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata della Polizza per cessazione del Rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. “DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO” e “AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO”, spetta ad Europ Assistance l’intero ammontare del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXXX
Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di Premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del
Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed
eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma
denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Qualora esista e sia operante un’altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, l’Assicurazione prevista dalla Sezione Tutela Legale circolazione, nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’Assicuratore di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso di costituzione civile nell’ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.
Art. 14 - PRESCRIZIONE (ARTICOLO VALIDO PER LA SEZIONE V ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIOINE)
Per la sola Tutela Legale i diritti nascenti dal presente contratto si prescrivono in due anni. A tal fine è obbligo dell’Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dall’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”, che precede.
In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l’obbligo dell’Assicurato di e interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.
Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Domicilio: Il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
Guasto: il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incidente: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento o uscita di strada.
Infortunio: il Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che
abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 16 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
per la versione URBAN
la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata all’utilizzo dello stesso, nonché i bambini di età inferiore a 4 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati.
per la versione SPORT
la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata all’utilizzo dello stesso.
Art. 17 - OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Le Prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del Veicolo dal luogo dell’immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio dell’Assicurato stesso.
Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio:
percorsi fuoristrada), l’Assicurato dovrà portare autonomamente il Veicolo su una strada pubblica per consentire l’intervento del mezzo di soccorso.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto sino ad un massimo di 20 Km per la versione URBAN o 50 Km per la versione SPORT, tra andata e ritorno dal luogo del fermo.
Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell’Assicurato.
Sono escluse dalla Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
2. RIENTRO DELL’ ASSICURATO O PROSEGUIMENTO VIAGGIO
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che organizzerà il rientro dell’Assicurato (compreso il Veicolo) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio fornendo:
- una bicicletta in sostituzione compatibilmente con le disponibilità sul luogo del fermo;
- un biglietto autoferrotranviario;
- la disponibilità di un taxi.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 50,00 per la versione URBAN o Euro 100,00 per la versione SPORT per sinistro e per Assicurato.
Sono esclusi dalla Prestazione:
- i casi di immobilizzo del Veicolo non dovuti a guasto e/o incidente;
- le operazioni di ordinaria manutenzione;
- le eventuali cauzioni richieste dalla Società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di noleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.
Qualora l’Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del Veicolo, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è
prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
4. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una “Consulenza Medica”, emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino purché si trovi entro 100 Km di percorrenza per la versione URBAN o 200 Km di percorrenza per la versione SPORT.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
5. INVIO DI UN FISIOTERAPISTA IN ITALIA
Qualora l’Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del Veicolo, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un fisioterapista. Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico l’onorario del fisioterapista fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro per la versione URBAN o Euro 750,00 per sinistro per la versione SPORT.
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l’intervento del fisioterapista.
ASSISTENZA ALLA PERSONA VERSIONE SPORT
Prestazioni valide solo nel caso in cui l’Assicurato abbia scelto la versione SPORT
La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km dal comune in cui l’Assicurato ha il proprio domicilio.
Qualora l’Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del Veicolo, necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia ed Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al solo trasporto della salma, in conformità con le norme nazionali.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per il rientro.
Sono escluse dalla Prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
La presente prestazione è erogabile solo per sinistri avvenuti ad oltre 50 Km comune in cui l’Assicurato ha il proprio domicilio.
Se l'Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del Veicolo, venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, Europ Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo.
La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall’Assicurato ricoverato.
Massimale
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 400,00.
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
Art. 18 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
a. pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
b. pratica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
c. guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
x. xxxxxxxx, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e. dolo dell'Assicurato;
f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
g. malattia;
h. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
i. tentato suicidio o suicidio.
Art. 20 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell’art. 1915 X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la Prestazione.
Art. 22 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXX PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
SEZIONE II - ASSICURAZIONI INFORTUNI DEL CONDUCENTE
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica
dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
È assicurata:
per la versione URBAN
la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo, nonché i bambini di età inferiore a 4 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati.
per la versione SPORT
la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo.
Art. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L' Assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicurato possa subire alla guida del Veicolo.
Sono compresi anche gli Infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del Veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico.
L’Assicurazione comprende anche:
a. l’asfissia non di origine morbosa;
b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c. l’annegamento;
d. la folgorazione;
e. l’assideramento o il congelamento;
f. i colpi di sole, di calore o di freddo;
g. le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
h. gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
i. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
j. le lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
k. gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
l. gli Infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all’azione del fulmine;
m. gli Infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe.
L’assicurazione è prestata nei limiti delle somme assicurate indicate nel Modulo di Polizza.
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell’Infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata, agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato.
L’Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Europ Assistance corrisponde agli eredi legittimi o testamentari soltanto la differenza tra l’Indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.
Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Xxxxxxx e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato la somma assicurata per il caso di morte.
La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del C.C.
Se dopo il pagamento dell’indennizzo è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire
nei confronti sia dei beneficiari, sia dell’Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.
A restituzione avvenuta l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente residuata.
L’indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per l’Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria” allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra
indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.
Franchigia standard:
Il capitale assicurato per Invalidità permanente è soggetto alla franchigia assoluta del 5% assorbibile dopo il 20%, sul massimale indicato nel Modulo di Polizza.
Pertanto per Invalidità Permanente pari o inferiore al 5% non è dovuto alcun indennizzo; per Invalidità Permanente superiore al 5%, l’indennizzo viene riconosciuto solo per l’aliquota eccedente il 5%.
Nel caso in cui l’Invalidità Permanente sia di grado superiore al 20% della totale, l’indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia.
Supervalutazione della Invalidità Permanente superiore al 60%
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, l’Assicurato riporti postumi invalidanti superiori al 60%, Europ Assistance corrisponderà allo stesso il 100% della somma assicurata in Polizza.
Percentuali | ||
Destro | Sinistro | |
Sordità completa di un orecchio | 15 | |
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdità della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdità anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | ||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
Perdità di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio | 5 | |
Perdita del braccio | ||
a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75 | 65 |
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | 60 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell'indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | |
Perdita totale dell'anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle ultime due falangi dell'indice | 11 | 9 |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare | 6 | |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | 80 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16 |
A parziale deroga dell’Art. “Esclusioni”, l’assicurazione è estesa agli infortuni derivanti all’Assicurato da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
Resta convenuto, però, che in caso di evento che colpisca più Assicurati con Europ Assistance, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà comunque superare la somma di Euro 1.000.000,00 per l’intero evento. Nell’eventualità in cui i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
Art. 26 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Sono esclusi dall’ Assicurazione:
a. gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all’insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
b. gli Infortuni avvenuti quando l’Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l’uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
c. gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
d. gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
e. gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
f. gli Infortuni sofferti dall’Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
g. gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazioni, alluvioni;
h. gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i. le ernie da qualunque causa determinate
Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.
Art. 28 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA’
Europ Assistance corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio.
Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. “Invalidità permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 29 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve effettuare, entro tre giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne hanno avuto la possibilità, una denuncia accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri, pratiche Infortuni, inviando:
1. nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
2. certificato medico/copia conforme all’originale della cartella clinica (in caso di ricovero);
3. indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento;
4. dettagliata descrizione delle modalità di accadimento dell’evento.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
L' Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del Premio.
L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Europ Assistance, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.
Art. 31 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l’Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX
Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio.
Art. 33 - VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO IRRITUALE
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.
In caso di disaccordo fra l’Assicurato ed Europ Assistance, in merito all’indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
È comunque fatta salva la facoltà per l’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 34 - SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
SEZIONE III - ASSICURAZIONI RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
È assicurata:
per la versione URBAN
la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo, nonché i bambini di età inferiore a 4 anni regolarmente trasportati su appositi seggiolini omologati.
per la versione SPORT
la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo.
Art. 36 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso di intervento chirurgico conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di Polizza, Europ Assistance rimborserà, fino al massimale indicato sul Modulo di Polizza, le spese sostenute per:
a) onorari del chirurgo, dell’anestesista e dell’équipe operatoria;
b) uso della sala operatoria e materiale di intervento;
c) rette di degenza in istituto di cura;
d) accertamenti diagnostici;
e) trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure termali (escluse le idropiniche e i massaggi non rieducativi) praticati entro 180 giorni dal verificarsi dell’infortunio con il limite del 20% della somma assicurata per tale garanzia; da dette spese sono comunque escluse quelle di natura alberghiera.
Europ Assistance effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione degli originali dei documenti giustificativi. La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 100,00 per sinistro.
Art. 37 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Sono esclusi dall’ Assicurazione:
a. gli Infortuni avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all’insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
b. gli Infortuni avvenuti quando l’Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l’uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
c. gli Infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
d. gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
e. gli Infortuni subiti in conseguenza alla pratica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill);
f. gli Infortuni sofferti dall’Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
g. gli Infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;
h. gli Infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i. le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini. Salvo quanto previsto al punto j dell’Art. 23 della Sezione II per il solo tendine di Xxxxxxx.
Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da Infortunio.
Art. 39 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente/’Assicurato deve effettuare, entro tre giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne hanno avuto la possibilità, una denuncia accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri, pratiche Rimborso Spese Mediche da Infortunio, inviando:
1. nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
2. certificato medico/copia conforme all’originale della cartella clinica (in caso di ricovero);
3. indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento;
4. dettagliata descrizione delle modalità di accadimento dell’evento;
5. originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
L' Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’Assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del Premio.
L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Europ Assistance, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.
Art. 41 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l’Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX
Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio.
Art. 43 - SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
SEZIONE IV – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
La presente garanzia può essere acquistata in abbinamento alla garanzia “Tutela Legale”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 44 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo. In caso di assicurati minorenni è assicurato chi ne detiene la patria potestà.
Art. 45 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:
- morte,
- lesioni personali,
- danneggiamenti a cose o animali,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sola circolazione del Veicolo assicurato, esclusi, quindi, i rischi inerenti a qualsiasi attività professionale.
Sia per la versione URBAN che per la versione SPORT, la garanzia è prestata nei limiti dei massimali sotto riportati:
Euro 250.000,00 | per sinistro |
Euro 250.000,00 | per persona |
Euro 50.000,00 | per danni a cose e animali con una franchigia di Euro 300,00 per sinistro. |
Art. 46 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Sono esclusi i danni:
a. alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
b. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
c. derivanti in occasione di gare e competizioni;
d. derivanti dalla pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
e. derivanti dalla pratica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle, Downhill);
f. inerenti all’esercizio di attività ciclistica professionale;
g. derivanti da quanto non specificato nell’ “Oggetto dell’Assicurazione”.
Art. 48 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 C.C., dovranno effettuare, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri)
oppure
dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – garanzia R.C.".
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del X.X.
Xxx. 00 - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XX XXXXXXXXXX
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 50 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi: il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente.
SEZIONE V - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE
La presente garanzia può essere acquistata in abbinamento alla garanzia “Responsabilità Civile”
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite
contratti, patti o accordi.
Delitto: la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.
Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
Delitto Doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati
all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante
"informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata la Garanzia assicurativa.
Si intende unico il Sinistro che coinvolge più Assicurati (vedi anche ultimo comma dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”).
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: l’Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 174.
Art. 51 - INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente Xxxxxxx, per insorgenza del Sinistro si intende:
per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La Garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in Polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all’Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.
La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.
La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:
vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 52 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Milano, Piazza Trento n° 8, Fax 00.00000000, Numero Verde 800.085820.
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
3. il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 54 - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di Xxxxxxxx, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo del Sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’ Assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione
della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’Indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte. E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della Polizza e/o alla gestione del Sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE “CIRCOLAZIONE”
Art. 56 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del massimale per Sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B).
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’Assicurazione, l’Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 57 - DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
spese di trasferta
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
È assicurata:
la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che conduce il Veicolo.
Le garanzie sono prestate per fatti relativi al Veicolo come precedentemente definito.
Art. 59 - PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del Veicolo indicato in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si
fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza del limite di Euro 5.000,00 per sinistro;
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della Assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di Polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.
Art. 60 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le Garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l’Assicurazione non è prestata per:
a. le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art.
“PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
b. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
d. il ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in xxx xxxxxxxxxxxxxx;
x. xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a Euro 250,00;
f. le controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. il recupero crediti;
h. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
L' Assicurazione non vale, inoltre:
j. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, dalla pratica del ciclismo a livello professionistico, dalla pratica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo Freeride, Slopestyle Downhill).
SEZIONE VI - ASSICURAZIONE FURTO
La presente garanzia può essere acquistata solo in abbinamento alle garanzie “Tutela Legale” e “Responsabilità Civile”.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 62 - SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata:
la persona fisica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Art. 63 - OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
1. OGGETTO FURTO
Europ Assistance indennizza l’Assicurato, in base ai criteri riportati all’articolo “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” a seguito di Furto totale del Veicolo, qualora l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione/luogo di lavoro (comprese relative dipendenze di pertinenza es: Box e Cantina) regolarmente chiusi a chiave:
a. con scasso dei mezzi di protezione e chiusura o con sfondamento dei muri o soffitti o pavimenti;
b. con scalata ovvero per via diversa da quella ordinaria, con impiego di mezzi artificiosi, corde, scale o simili o di particolare agilità personale;
c. con uso di chiavi false;
d. con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato, ai familiari conviventi, ai domestici od eventuali ospiti e di cui abbiano denunciato alle autorità lo smarrimento.
2. OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è operante per il Veicolo identificato in polizza (fornendo: marca, modello e data di acquisto) purché abbia una vetustà massima di 36 mesi, comprovata da scontrino fiscale o ricevuta d’acquisto.
Qualora il veicolo dovesse raggiungere la vetustà massima di 36 mesi durante il periodo di validità della polizza, il veicolo si intenderà coperto fino alla naturale scadenza della polizza assicurativa.
L’assicurazione furto è operante a condizione che i locali dell’abitazione abbiano:
le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l’introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai
precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
Art. 64 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita in base al valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, calcolato applicando il degrado riportato nella tabella che segue, secondo le modalità sotto indicate, sino ad un massimo di Euro 700,00 per la versione URBAN o Euro 2.000,00 per la versione SPORT.
Al valore di acquisto del Veicolo come comprovato da scontrino fiscale/ricevuta d’acquisto, verrà applicato il degrado in base alla vetustà del Veicolo stesso e lo scoperto secondo la seguente tabella:
VETUSTÀ | DEGRADO | SCOPERTO E MINIMO |
fino a 6 mesi dalla data di acquisto | 20% | 10% con un minimo di Euro 50,00 |
dal 7° al 12° mese dalla data di acquisto | 35% | 10% con un minimo di Euro 50,00 |
dal 12° mese dalla data di acquisto | 50% | 10% |
Art. 65 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Sono esclusi dall’assicurazione i sinistri occorsi al Veicolo qualora:
a. lo stesso sia posto all’aperto o in spazi di uso comune;
b. lo stesso venga smarrito o venga sottratto in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
c. lo stesso venga sottratto da:
- persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti;
d. si verifichino in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
e. si verifichino in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
f. non sia di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi;
g. avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.
La garanzia decorre dal 15° giorno successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione.
Art. 68 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
b) darne avviso ad Europ Assistance, contattando la Struttura Organizzativa al Numero Verde 000.00.00.00, oppure al numero 00.00.00.00.00, attivi 24 ore su 24, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
c) sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
e) allegare alla denuncia del sinistro lo scontrino fiscale/ricevuta d’acquisto attestante il Valore del Veicolo al momento dell’acquisto.
L’Assicurato è tenuto ad inviare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal contatto con la Struttura Organizzativa tutta la documentazione utile alla gestione della pratica direttamente ad Europ Assistance – P.zza Trento, 8 –00000 Xxxxxx – Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratica Furto.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Art. 69 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola
delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Resta salva comunque la possibilità per l’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria.
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relativamente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 71 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Per la sola versione SPORT, Europ Assistance erogherà agli Assicurati a titolo gratuito i seguenti servizi:
CONSULENZA MEDICO SPORTIVA
La Struttura Organizzativa sarà a disposizione dell’Assicurato per fornire indicazioni utili alla pratica ottimale dell’attività fisica quali:
• consigli inerenti l’alimentazione;
• indicazioni utili alla prevenzione degli infortuni;
• suggerimenti sulla attività sportiva più idonea in base alla condizione fisica e alla storia clinica.
La Struttura Organizzativa sarà a disposizione dell’Assicurato per organizzare un programma di prevenzione mirato per la pratica della attività sportiva non agonistica senza rischi, tutelando la propria salute.
• visita medico-sportiva completa;
• elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo fino ai 35 anni. Prova da sforzo massimale al cicloergometro per gli over 35;
• spirografia;
• esame urine completo.
I costi per l’effettuazione del check-up sono interamente a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa nei soli giorni feriali (dal lunedì al venerdì), dalle ore 9:00 alle 18:00.
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.
Per i sinistri di Assistenza stradale contattare:
dall’Italia 000.00.00.00
dall’Italia o dall’estero (x00) 00.00.00.00.00
Per i sinistri di Tutela Legale contattare:
dall’Italia 800.085.820
dall’Italia o dall’estero fax (x00) 00.00.00.00.00
Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- numero della Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00.00.00.00 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l’accesso all’area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.
L’accesso all’area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell’area clienti del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 000.00.00.00 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA
Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)
I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l’infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.
Esistono norme1 che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali2.
Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Xxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx o via mail a XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti finalità assicurative:
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- svolgere l’attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Xxxx Xxxx, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
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Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l’attività per le finalità assicurative e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.
Inoltre Xxx, fornendo il relativo consenso, potrà autorizzare Europ Assistance Italia ad utilizzare i suoi Dati personali (non quelli relativi allo stato di salute o alle condanne penali) per le seguenti finalità commerciali:
1. per ricevere pubblicità o offerte a Lei dedicate per i prodotti di Europ Assistance Italia, per permetterci di contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Effettueremo queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare3;
2. per comunicare i Suoi Dati personali ad Europ Assistance Vai SpA4 che li utilizzerà per mandarle pubblicità dei prodotti di Europ Assistance Vai, per contattarla per sapere quale nuovo servizio Le piacerebbe e come si è trovato quando ha avuto bisogno dei servizi che ha utilizzato. Europ Assistance Vai effettuerà queste attività inviandole una lettera, un fax o una e-mail, contattandola ai suoi numeri di telefono, mandandole messaggi sul cellulare;
3. per fare una attività di profilazione, anche attraverso computer, ovvero una analisi dei prodotti e servizi che Lei ha utilizzato, con lo scopo di individuare le sue esigenze/preferenze e migliorare così la nostra offerta. Questa analisi verrà effettuata tramite processi decisionali automatizzati.
Per ricevere le PRESTAZIONI e le GARANZIE della polizza, non è necessaria l’autorizzazione per le finalità commerciali.
Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica
1 Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria
2 Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy
3 Questa autorizzazione viene richiesta non solo dal Regolamento Privacy, ma anche dalla normativa assicurativa
4 Europ Assistance Vai utilizzerà i Dati personali in qualità di autonomo Titolare del trattamento.
Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,5 utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un suo parente o dal medico che l’ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.
Per le finalità assicurative e commerciali Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa6.
Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all’estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell’Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l’Ufficio Protezione Dati.
Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.
Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati personali
Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.
I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo..) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il suo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei suoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
I Dati personali raccolti a seguito dell’esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall’ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall’articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.
Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali
In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo “Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali”. I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Europ Assistance Vai se Lei ha fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Europ Assistance Vai.
Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali
- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia o da Europ Assistance Vai (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia o Europ Assistance Vai;
5 Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
6 Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suo Dati personali per finalità di marketing diretto
può scrivere a
Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, anche via mail: XxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.
Europ Assistance Italia S.p.A.
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PREVENTIVO N.
DATI DI PREVENTIVO
Decorrenza ore 24 del: Scadenza ore 24 del:
Durata
anni: mesi:
Frazionamento
Tacito rinnovo Rata successiva Pol. sostituita n°
gg:
INTESTATARIO DI POLIZZA
Cognome e Nome:
ASSICURATO
Data di nascita:
VEICOLO ASSICURATO (dati validi per la garanzia Furto)
GARANZIE/SOMME ASSICURATE/MASSIMALI/PREMIO PER GARANZIA
BENEFICIARI (nel caso sia stata selezionata la Garanzia Infortuni): eredi legittimi e/o testamentari.
Preventivo di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI – BIKE NOPROBLEM ESTENSIONE TERRITORIALE ITALIA
Cognome e Nome: | |||
Indirizzo: | Città: | Cap: | Prov: |
Data nascita: | Comune di nascita: | Prov: | Codice fiscale: |
Cod Prod
PdV
PREVENTIVO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE (dati riservati alla Direzione)
Denominazione
Cod Convenzione
Marca: | Modello: | Data Acquisto: |
Garanzie | Somme assicurate/massimali (Euro) | Premio Imponibile (Euro) | Imposte (Euro) | Premio Lordo (Euro) |
Premio alla firma | |||
Rate successive |
L’Intestatario di polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto la Documentazione Informativa Mod. 18225 e l’Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi.
Firma
Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della polizza, del contenuto dell’Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati.
Inoltre, per le finalità commerciali:
☐ do il consenso ☐ non do il consenso al trattamento dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente
☐ do il consenso ☐ non do il consenso alla comunicazione dei miei Dati a Europ Assistance Vai e al trattamento da parte di Europ Assistance Vai dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente
☐ do il consenso ☐ non do il consenso al trattamento dei miei Dati personali per eseguire le attività di profilazione
Firma
(le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: potrai in ogni momento modificarle scrivendo a UfficioProtezioneDati@europassistance o collegandoti alla tua area riservata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx)
AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia
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Data emissione preventivo:
Validità preventivo:
Premio Imponibile
PREMIO (Euro)
Imposte
Premio Lordo
Data ultimo aggiornamento 01.01.2019 Pag 1 di 1
Milano, 01 Gennaio 2020
Oggetto: Comunicazione relativa alla tua polizza
Gentile Cliente,
ti segnaliamo che Europ Assistance Italia S.p.A. non potrà garantirti la copertura assicurativa e non potrà fornirti assistenza se per fare questo è esposta a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzione delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell’Unione Europea o degli USA.
Per questo motivo alle tue Condizioni di Assicurazione viene aggiunto il seguente articolo:
Art. – SANZIONI INTERNAZIONALI
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Condizioni di Assicurazione.
Al seguente link trovi l’elenco aggiornato dei Paesi soggetti a sanzioni:
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxxxx.xxx/xx/xxx-xx-xxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx
La Polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran e Venezuela e in Crimea. Attenzione
Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti
previsti in Xxxxxxx xxxx dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA.
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia S.p.A. non può erogare fornire l’assistenza e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti.
Ti segnaliamo che qualora i paesi o i territori sopra indicati sono contenuti nell’Art/Definizione “Estensione Territoriale”, essi sono da intendersi esclusi dalle Condizioni di Assicurazione.
Tutto quanto sopra prevarrà su qualsiasi articolo contrario eventualmente contenuto nelle Condizioni di Assicurazione.
Cordiali Saluti,
Europ Assistance Italia S.p.A.
OGGETTO: Trasferimento sede legale
Gentile Cliente,
con la presente le comunichiamo che Europ Assistance Italia S.p.A. con effetto dal 1 novembre 2021 ha variato la sua sede legale da: Xxxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx in
Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX).
Denominazione aziendale, dati fiscali, recapiti telefonici, indirizzi e-mail sono rimasti invariati.
Resta inteso che ogni riferimento alla sede legale presente nella sua polizza si intende modificato come sopra riportato, rimanendo invariato il resto.
La invitiamo a prendere nota di quanto sopra riportato, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti.
Europ Assistance Italia S.p.A.
ALLEGATO 3
INFORMATIVA DELL’IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE
Sezione I - Informazioni generali sull’Impresa che opera in qualità di distributore
Gli estremi identificativi dell’impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
La presente informativa è rilasciata dall’impresa di assicurazione Europ Assistance Italia S.p.A. in qualità di distributore.
Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede legale: Xxx xxx Xxxxxx 0, 00000, Xxxxxx (XX)
Tel. 00000000 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - Indirizzo PEC: XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152) – Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Sezione II – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Il Contraente/Assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Reclami - Xxx xxx Xxxxxx 0, 00000, Xxxxxx (XX), Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, fax n. 0000000000 in relazione alla condotta dell’Impresa.
Il Contraente/Assicurato, nel caso di reclamo scritto rivolto a Europ Assistance Italia S.p.A., qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. entro i termini di legge, può rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance Italia S.p.A.
E’ data facoltà al Contraente/Assicurato di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa vigente, indicati nei DIP Aggiuntivi.
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
IMPRESA CHE OPERA IN QUALITA’ DI DISTRIBUTORE
Europ Assistance Italia S.p.A., iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108
Sezione I – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Europ Assistance Italia S.p.A. non fornisce una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice.
Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni
I dipendenti di Europ Assistance Italia S.p.A. direttamente coinvolti nella distribuzione dei contratti di assicurazione percepiscono lo stipendio in coerenza con quanto previsto dai C.C.N.L. applicabile. Inoltre, sono previsti schemi di incentivazione caratterizzati da una parte variabile percepita unicamente al raggiungimento di determinati volumi di vendita riferibili all’intera gamma di prodotti collocati dall’Impresa.
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
Europ Assistance Italia S.p.A., iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, ha l’obbligo di:
a. consegnare al contraente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet;
b. consegnare l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
c. consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d. proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
e. informare il contraente, laddove il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f. valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile;
g. fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.