PROSPETTO
Candriam Money Market
Società di Investimento a Capitale Variabile Lussemburgo
PROSPETTO
Le sottoscrizioni verranno accettate esclusivamente sulla base del presente prospetto informativo ("il Prospetto"), che è da ritenersi valido soltanto se accompagnato dall’ultima relazione annuale disponibile nonché dall’ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente all’ultima relazione annuale. Tali documenti costituiscono parte integrante del presente Prospetto.
1° luglio 2022
Candriam Money Market e l'insieme dei suoi comparti si qualificano come Fondi comuni monetari (o FCM, secondo la definizione sotto riportata) e sono stati riconosciuti dalla CSSF (secondo la definizione sotto riportata) nel rispetto delle disposizioni del Regolamento MMF (secondo la definizione sotto riportata) e a questo titolo (in seguito la "SICAV" o il "Fondo") sono iscritti nell'elenco ufficiale degli OIC (secondo la definizione sotto riportata) in quanto Fondi comuni monetari nel rispetto della Legge del 2010 (secondo la definizione sotto riportata). Tale registrazione non può essere interpretata come un giudizio positivo dell’autorità di controllo in merito al contenuto del presente Prospetto o alla qualità dei titoli offerti e detenuti dalla SICAV. Qualunque affermazione in tal senso deve essere ritenuta non autorizzata e illegale.
Il presente Xxxxxxxxx non può essere utilizzato al fine di offrire o sollecitare la vendita nei paesi o nelle circostanze in cui una tale offerta o sollecitazione di vendita non sia autorizzata.
Le azioni di questa SICAV non sono e non saranno registrate negli Stati Uniti in applicazione del
U.S Securities Act del 1933 e successive modifiche ("Securities Xxx 0000"), o ammesse in virtù di qualunque legge degli Stati Uniti. Tali azioni non devono essere offerte, vendute o trasferite negli Stati Uniti (ivi inclusi i loro territori e possedimenti), né arrecare beneficio, diretto o indiretto, a una US Person (così come definita nel Regolamento S dello U.S. Securities Act del 1933 e della regola 4.7 in virtù della legge “U.S Commodity Exchange Act”). Tuttavia, nonostante quanto precede, la SICAV si riserva il diritto di effettuare investimenti privati delle sue azioni presso un numero limitato di US Person, nella misura consentita dalle leggi statunitensi in vigore.
I sottoscrittori di azioni della SICAV possono essere tenuti a fornire un attestato scritto che conferma che essi non sono U.S. Person. Se i titolari di quote diventano U.S. Person, devono immediatamente comunicarlo alla Società di Gestione e sono tenuti a cedere le loro quote a soggetti non U.S. Person. La SICAV si riserva un diritto di riacquisto su tutte le azioni che sono o diventano di proprietà diretta o indiretta di un soggetto U.S. Person o su ogni detenzione di quote, da parte di chiunque, che sia illegale o pregiudizievole per gli interessi della SICAV.
Inoltre, le istituzioni finanziarie che non si conformano ("non compliant") al programma Fatca (la sigla "FATCA" designa il "Foreign Account Tax Compliance Act" americano, incluso nell’"Hiring Incentives to Restore Employment Act" ("HIRE Act"), e i relativi provvedimenti applicativi, comprese le analoghe disposizioni adottate dai paesi partner che hanno sottoscritto un "Intergovernmental Agreement" con gli Stati Uniti), devono aspettarsi a che le loro quote vengano obbligatoriamente riscattate al momento dell’entrata in vigore di tale programma.
Le azioni di questa SICAV non possono essere proposte, vendute trasferite ad un piano previdenziale regolato dalla legge statunitense sulla protezione dei piani previdenziali ("Employee Retirement Income Security Act of 1974" o legge ERISA) né ad alcun altro piano previdenziale statunitense o ad un conto pensionistico individuale (IRA) statunitense, e non possono essere proposte, vendute trasferite ad un fiduciario né ad alcuna altra persona o entità incaricata della gestione patrimoniale di un piano previdenziale o di un conto pensionistico individuale statunitense, collettivamente denominati "gestori di investimenti di piani previdenziali statunitensi" (o "U.S. benefit plan investor"). I sottoscrittori di azioni della SICAV possono essere tenuti a fornire un attestato scritto che conferma che essi non sono gestori di investimenti di piani previdenziali statunitensi. Se gli azionisti sono o diventano gestori di investimenti di piani previdenziali statunitensi, devono immediatamente informarne la SICAV e saranno tenuti a cedere le loro azioni a gestori degli investimenti di piani previdenziali non statunitensi. La SICAV si riserva il diritto di riscatto per ogni azione che diventa di proprietà diretta o indiretta di un gestore degli investimenti di piani previdenziali statunitensi. Tuttavia, nonostante quanto precede,
la SICAV si riserva il diritto di effettuare investimenti privati delle sue azioni presso un numero limitato di gestori degli investimenti di piani previdenziali statunitensi, nella misura consentita dalle leggi statunitensi in vigore.
La SICAV soddisfa le condizioni stabilite dalla parte I della Legge 2010 e dalla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche (come di seguito riportate).
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV si assume la responsabilità dell’esattezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto alla data della sua pubblicazione. Nessun soggetto è autorizzato a diffondere informazioni diverse da quanto contenuto nel Prospetto o nei documenti in esso menzionati che il pubblico ha facoltà di consultare.
Al fine di prendere nota di importanti variazioni, il presente Prospetto verrà aggiornato al momento opportuno. Si raccomanda pertanto ai potenziali sottoscrittori di informarsi presso la SICAV circa la pubblicazione di nuovi Prospetti.
Si raccomanda ai potenziali sottoscrittori e acquirenti di azioni della SICAV di informarsi circa le eventuali conseguenze fiscali, i requisiti di legge, eventuali restrizioni o disposizioni di controllo valutario contenuti nelle leggi dei loro paesi d’origine, di residenza o di domicilio che possano influire sulla sottoscrizione, l’acquisto, la detenzione o la vendita di quote della SICAV.
Conformemente alle disposizioni della legge lussemburghese belga relativa alla protezione dei dati personali in merito al trattamento dei dati a carattere personale e di tutte le leggi e i regolamenti locali applicabili, in ogni caso, e successive modifiche, revisioni o sostituzioni [compreso a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 (in seguito il “GDPR”)], la Società di Gestione raccoglie, registra e tratta, in formato elettronico o con ogni altro mezzo, i dati personali degli investitori al fine di eseguire i servizi richiesti dagli investitori e di rispettare gli obblighi ad essa imposti dalle leggi e dai regolamenti. I dati personali degli investitori trattati dalla Società di Gestione comprendono, in particolare, il nome, le coordinate (compreso l’indirizzo postale o di posta elettronica), il codice fiscale (CF), le coordinate bancarie, l’importo investito e detenuto nel Fondo (“Dati personali”). Ogni investitore può a propria discrezione, rifiutare di comunicare i Dati personali alla Società di Gestione. In questo caso tuttavia, la Società di Gestione può rifiutare una domanda di sottoscrizione di Azioni. Ogni investitore ha il diritto: (i) di consultare i propri Dati personali (compresi in alcuni casi, in un formato normalmente utilizzato, leggibile dalla macchina); (ii) di ottenere che i propri Dati personali siano rettificati (se non sono corretti o se sono incompleti); (iii) di ottenere che i propri Dati personali siano eliminati se la Società di Gestione o la SICAV non ha più una ragione legittima per trattarli; (iv) di ottenere che il trattamento dei propri Dati personali sia limitato; (v) di opporsi al trattamento dei propri Dati personali da parte della Società di Gestione in talune circostanze; e (vi) di inoltrare un reclamo all’autorità di controllo competente, scrivendo alla Società di Gestione all’indirizzo della sua sede legale. I Dati personali sono trattati, in particolare, ai fini dell’esecuzione degli ordini di sottoscrizione, acquisto e conversione delle Azioni, del pagamento dei dividendi agli investitori, dell’amministrazione dei conti, della gestione delle relazioni con i clienti, dell’esecuzione dei controlli sulle pratiche di excessive trading e di market timing, dell’identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti lussemburghesi o di altri paesi [comprese le leggi e regolamenti relativi al programma FATCA o al CRS (CRS è l’abbreviazione di “Common Reporting Standard”, o norma comune in materia di dichiarazione, e indica la Norma per lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari per fini fiscali, elaborata dall’OCSE e attuata, in particolare, dalla direttiva europea 2014/107/UE)] e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di capitali. Anche i Dati personali forniti dagli investitori sono trattati ai fini della tenuta del registro degli azionisti della SICAV. I Dati personali possono inoltre essere trattati per fini di indagine. Ogni investitore ha il diritto di opporsi all’utilizzo dei propri Dati personali per fini di indagine, scrivendo alla SICAV. La Società di Gestione può richiedere il consenso degli investitori a raccogliere o trattare i loro Dati personali in talune
occasioni, ad esempio, per fini di marketing. Gli investitori possono ritirare il loro consenso in qualsiasi momento. La Società di Gestione tratta anche i Dati personali degli investitori se tale trattamento è necessario per onorare il suo contratto con gli investitori interessati o se la legge lo richiede, ad esempio, se la SICAV riceve una domanda in tal senso da agenti delle forze pubbliche o da altri agenti di Stato. La Società di Gestione tratta inoltre i Dati personali degli investitori se ha un interesse legittimo in tal senso e se i diritti degli investitori alla protezione dei loro dati non prevalgono su questo interesse. Ad esempio, la SICAV ha un interesse legittimo a garantire il suo buon funzionamento.
I Dati personali possono essere trasferiti a talune filiali ed entità terze che partecipano all’attività della SICAV, tra i quali, in particolare, la Società di Gestione, l’Amministrazione Centrale, il Depositario, l’Agente per i trasferimenti e i Distributori, che si trovano nell’Unione europea. I Dati personali possono anche essere trasferiti ad entità che si trovano in paesi che non sono membri dell’Unione europea e le cui leggi sulla protezione dei dati non garantiscono necessariamente un livello di protezione adeguato. Con la sottoscrizione di Xxxxxx, ogni investitore accetta espressamente il trasferimento dei propri Dati personali alle entità sopra descritte e il loro trattamento da parte delle medesime, comprese le entità situate al di fuori dell’Unione europea, e in particolare nei paesi che non garantiscono necessariamente un livello di protezione adeguato. La Società di Gestione o la SICAV può anche trasferire i Dati personali a terzi, quali enti governativi o di regolamentazione, comprese le autorità fiscali, all’interno o all’esterno dell’Unione europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili. In particolare, i Dati personali possono essere divulgati alle autorità fiscali lussemburghesi, che possono a loro volta, svolgere la funzione di responsabile del trattamento e divulgarli alle autorità fiscali di altri paesi. Gli investitori possono ottenere maggiori informazioni sul modo in cui la SICAV si accerta che i trasferimenti di Dati personali siano conformi al GDPR, rivolgendosi alla SICAV, presso la sede legale della Società di Gestione. Fatta salva la durata di conservazione minima richiesta per legge, i Dati personali non sono conservati per una durata superiore a quella necessaria per i fini del trattamento dei dati.
La SICAV attira l’attenzione degli investitori sul fatto che ciascun investitore potrà esercitare pienamente e direttamente i suoi diritti di investitore nei confronti della SICAV [in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti] solo nel caso in cui figuri personalmente e a proprio nome nel registro degli azionisti della SICAV. Qualora un investitore investa nella SICAV attraverso un intermediario che agisce a suo nome ma per conto dell’investitore, alcuni diritti legati al ruolo di azionista non potranno necessariamente essere esercitati dall’investitore direttamente nei confronti della SICAV. Si consiglia all’investitore di informarsi sui propri diritti.
Un investimento nella SICAV e nei suoi comparto non è un investimento garantito. Un investimento in un fondo è diverso da un investimento in depositi e il capitale d'investimento è suscettibile di oscillazioni. I comparti non fanno affidamento su di un supporto esterno per garantire la loro liquidità o per stabilizzare il loro valore netto d’inventario per azione. L'azionista sostiene il rischio di perdita del capitale investito.
1. Amministrazione della SICAV 9
2. Caratteristiche generali della SICAV 12
3. Gestione e amministrazione 14
5. Obiettivi d’investimento 22
7. Restrizioni di investimento 32
11. Quotazione delle azioni 43
12. Emissione delle azioni e procedura di sottoscrizione e di pagamento 43
15. Market timing e Late trading 48
16. Lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo 49
17. Valore patrimoniale netto 49
18. Sospensione temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto dell'emissione, del riscatto e delle conversioni di azioni 53
19. Destinazione degli utili 54
20. Dissociazione dagli impegni dei comparti 54
23. Chiusura, fusione e scissione di comparti, classi o tipi di azioni – Liquidazione della SICAV 55
25. Informazioni agli azionisti 59
Scheda Tecnica Candriam Money Market Euro 62
Scheda Tecnica Candriam Money Market Euro AAA 66
Scheda Tecnica Candriam Money Market USD Sustainable 70
Classe | Una classe di azioni di un comparto della SICAV. |
CSSF | La Commissione di Sorveglianza del Settore finanziario, che è l'ente di regolamentazione e l'autorità di sorveglianza prudenziale della SICAV nel Granducato di Lussemburgo. |
Direttiva 78/660/CEE | La Quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 fondata sull'articolo 54 paragrafo 3 trattino g) del trattato e che riguarda il bilancio d'esercizio di talune forme societarie. |
Direttiva 2004/39/CE | La direttiva 2004/39/CE del Parlamento e del Consiglio datata 21 aprile 2004 relativa al mercato degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. |
Direttiva 2005/60/CE | La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. |
Direttiva 2009/65/CE | La direttiva 2009/65/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 riportante il coordinamento delle disposizioni legislative, normative e amministrative riguardanti alcuni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). |
Direttiva 2013/34/UE | La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. |
ESG | Indica i criteri ambientali, sociali e di governance. |
EUR | La moneta dei paesi che partecipano all'Unione monetaria europea, ossia l'euro. |
Fondi | Candriam Money Market. |
Fondo comune monetario | Un OIC o un comparto di questo che si qualifica come fondo comune monetario ai sensi del Regolamento MMF. |
Fondo comune monetario a breve termine | Un Fondo comune monetario che investe negli Strumenti del mercato monetario ammissibili di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento MMF, e che è sottoposto alle regole relative al portafoglio contenute all'articolo 24 del Regolamento MMF. |
Fondo comune monetario standard | Un Fondo comune monetario che investe negli Strumenti del mercato monetario ammissibili di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del Regolamento MMF, e che è sottoposto alle regole relative al portafoglio contenute all'articolo 25 del Regolamento MMF. |
G20 | Il gruppo dei venti, che raggruppa diciannove paesi e l'Unione europea. |
Impronta di carbonio | Le emissioni di carbonio di un’azienda sono espresse in tonnellate equivalenti di biossido di carbonio (tCO2-eq), criterio che consente di raggruppare le diverse emissioni di gas a effetto serra (GES) in un solo dato. Per ogni quantità e tipo di gas a effetto serra, la CO2 equivalente significa la quantità di CO2 che avrebbe un impatto equivalente sul riscaldamento climatico. L’impronta di carbonio misura le emissioni di GES ponderate per gli attivi di un portafoglio, normalizzate per un milione di euro investiti (espresse in tCO2-eq /milione di euro investiti). Questa misura può essere utilizzata a fini di benchmarking e di confronto. L'impronta di carbonio può essere calcolata utilizzando un altro strumento approvato. I dati utilizzati per questi calcoli possono provenire da fornitori di dati esterni a Candriam. Il calcolo dell’impronta di carbonio non prende in considerazione l’insieme delle emissioni delle aziende, talune emissioni indirette possono essere difficili da misurare o non coperte dai dati disponibili. |
Legge del 2010 | La legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo. |
OCSE | L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. |
OIC | Organismo di investimento collettivo. |
OICVM | Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari. |
Procedura di Valutazione interna della Qualità del Credito | La procedura di Valutazione interna della qualità del credito della Società di Gestione che risponde ai requisiti degli articoli da 19 a 23 del Regolamento MMF e come descritta al punto 3.2.3 del Capitolo Gestione e Amministrazione del Prospetto. |
Punteggio ESG | Il punteggio ESG è una misura del risultato dell’analisi ESG interna condotta da Xxxxxxxx sulla base della sua analisi proprietaria. È un punteggio prodotto per le aziende o gli Stati, e consente di calcolare un punteggio ESG per i portafogli, aggiungendo i punteggi dei titoli che compongono il portafoglio in funzione della loro ponderazione nell’attivo del comparto. Per le aziende, l’analisi proprietaria di Candriam integra le analisi delle attività e la gestione delle parti interessate essenziali delle aziende. A livello geografico, integra le 4 dimensioni essenziali della sostenibilità, ossia: capitale umano, capitale naturale, capitale sociale e capitale economico. Questo punteggio va da 0 (punteggio peggiore) a 100 (punteggio migliore). |
Regolamento 575/2013 | Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) no 648/2012. |
Regolamento 2017/2402 | Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. |
Regolamento delegato 2015/61 | Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi. |
Regolamento (UE) 2019/2088 o Regolamento SFDR | Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari |
Regolamento MMF | Il Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari. |
Scheda Tecnica | La scheda tecnica di un comparto della SICAV che contiene le caratteristiche di ogni comparto. |
SICAV | Candriam Money Market. |
Società di Gestione | Candriam. |
Stato Membro | il termine "Stato membro" si riferisce ad uno Stato membro dell'Unione europea. Nei limiti definiti dal presente accordo e agli atti relativi, sono assimilati agli Stati membri dell'Unione Europea gli stati che fanno parte dello Spazio economico europeo e gli stati appartenenti all'Unione Europea. |
Statuto | Lo statuto della SICAV e successive modifiche. |
Strumenti del mercato monetario | Strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto o), della Direttiva 2009/65/CE e gli strumenti di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/16/CE della Commissione. |
USD | La moneta degli Stati Uniti d'America, ossia il dollaro statunitense. |
VNAV | Il "valore patrimoniale netto variabile" consiste in un valore netto d’inventario che non è stabile e che, in principio, oscilla quotidianamente e che è calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del Regolamento MMF e che è arrotondato al punto base più vicino o suo equivalente. |
XXX | "Weighted average life" (vita media ponderata) la vita media residua fino alla scadenza legale di tutti gli attivi sottostanti del Fondo comune monetario, tenuto conto della quota relativa di ciascun attivo detenuto. |
WAM | "Weighted average maturity" (scadenza media ponderata) la durata media residua fino alla scadenza legale o, se questa è più breve, fino al prossimo aggiornamento del tasso d’interesse in funzione di un tasso del mercato monetario, di tutti gli del Fondo comune monetario, tenuta conto la quota relativa di ciascun attivo detenuto. |
1. Amministrazione della SICAV
Consiglio di Amministrazione Presidente
▪ Sig. Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx Amministratore Delegato Candriam
Amministratori
▪ Sig. ra Xxxxxxxxx Xxxxx
Amministratore indipendente
▪ Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Amministratore indipendente
▪ Sig. Tanguy De Villenfagne
Global Head of Risk Management Member of the Group Strategic Committee Candriam – Belgian Branch
▪ Sig. Xxxxxx Xxx
Deputy Global Head of Legal Candriam – Succursale française
▪ Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxx
Global Head of Product Management Candriam – Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxx xxxxxx 0, Xxxxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx
Depositario e CACEIS Bank Luxembourg Branch
Agente pagatore principale 0, Xxxxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx
Società di Gestione Candriam
SERENITY - Bloc B
19-21 route d’Xxxxx L – 8009 Strassen
Presidente
▪ Sig.xx Xxx-Xxxx Xxxx
Chairman and Chief Executive Officer
New York Life Investment Management Holdings LLC Vice Presidente Senior
New York Life Insurance Company
Membri
▪ Sig. Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx Amministratore Delegato Candriam
▪ Sig. Xxxx Xxxx-Xxxxxx Chief Executive Officer Xxxxxxxx
x Xxx. Xxxx X. Xxxxx
Senior Managing Director
New York Life Investment Management Holdings LLC Vice Presidente Senior
New York Life Insurance Company
▪ Sig. Xxxxxxx Xxxxxx
Executive Vice President & Chief Investment Officer, New York Life Insurance Company
Chief Executive Officer NYL Investors LLC
▪ Sig. Xxxxx Xxxxx
Senior Managing Director, Chief Financial Officer & Treasurer, New York Life Investment Management Holdings LLC
Senior Vice President, New York Life Insurance Company
▪ Sig. Xxxxxxx XXXXXXXX
Member of the Group Strategic Committee Candriam - Belgian Branch
Comitato Direttivo
Presidente
▪ Sig. Xxxx-Xxxx XXXXXXXX, Amministratore Delegato Candriam
Membri
▪ Sig. Xxxx XXXX-XXXXXX, Direttore
▪ Sig. Xxxxxx XXXXXXXX, Direttore
▪ Sig. Xxxxxx XX XXXXXXXXXXX, Direttore
▪ Sig. Xxxxxx XXXXXXXXX, Direttore
▪ Sig. Xxxxx XXXXXX, Direttore
La funzione di gestione del portafoglio è garantita direttamente a Candriam e/o da una o più delle sue filiali:
Candriam – Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xxx Xxxx 00 X-0000 Xxxxxxxxx
Xxxxxxxx – Succursale française
00, xxx Xxxxxxxxxx
X-00000 Xxxxxx Cedex 08
Candriam – UK Establishment
Xxxxxxxxxx Street 200 London EC1A 4 HD
Le funzioni di Agente Amministrativo e di Agente Domiciliatario sono affidate a:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer L–2520 Lussemburgo
Le funzioni di Agente per i Trasferimenti sono delegate a:
CACEIS Bank, Xxxxxxxxxx Xxxxxx
0, Xxxxx Xxxxxxxx X–0000 Xxxxxxxxxxx
Società di revisione autorizzata PricewaterhouseCoopers
0, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx XX 0000
L – 1014 Lussemburgo
2. Caratteristiche generali della SICAV
Candriam Money Market è una società di investimento a capitale variabile, costituita conformemente all'ordinamento legislativo del Granducato del Lussemburgo in materia di OIC e riconosciuta come Fondo comune monetario conformemente al Regolamento MMF.
La SICAV è stata costituita in data 16 novembre 1987 con la denominazione "BIL GLOBAL FUND", sotto forma di società d’investimento a capitale variabile (SICAV) con durata illimitata, ai sensi dell’ordinamento legislativo del Granducato del Lussemburgo.
Lo Statuto è stato pubblicato sul Mémorial dell'11 dicembre 1987. Lo Statuto è stato modificato per l’ultima volta il xxxx; le relative modifiche saranno pubblicate sul Recueil Electronique des Sociétés et Associations. Una versione dello Statuto coordinato è depositata presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo.
Il capitale della SICAV è sempre pari al valore del patrimonio netto ed è rappresentato da azioni prive di valore nominale e interamente liberate. Le variazioni del capitale vengono effettuate di diritto e senza le procedure di divulgazione e iscrizione nel Registro di Commercio e delle Società previste per gli aumenti e le riduzioni del capitale delle società anonime. Il capitale minimo ammonta a EUR 1.250.000.
La SICAV è iscritta nel Registro di Commercio e delle Imprese di e in Lussemburgo con il numero B-26803.
La sede legale della SICAV è stabilita a Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo.
La SICAV si presenta come un OICVM a comparti multipli, cioè è composta da diversi comparti, ciascuno costituito da un portafoglio di attività e di passività specifiche, nonché da una distinta politica d'investimento.
La struttura a comparti multipli offre agli investitori il vantaggio di poter scegliere fra diversi comparti, ma anche quello di poter passare in seguito da un comparto all’altro. All’interno di ciascun comparto, la SICAV potrà emettere azioni di diverse Classi che si distinguano per diritti, commissioni e politiche di distribuzione diversi.
I seguenti comparti sono attualmente accessibili agli investitori:
▪ Candriam Money Market Euro
▪ Candriam Money Market Euro AAA
▪ Candriam Money Market USD Sustainable
A scelta del Consiglio di Amministrazione, ogni comparto della SICAV può essere costituito da una sola classe o essere suddiviso in una o più Classi, le cui liquidità saranno investite in comune secondo la specifica politica di investimento del comparto in questione; ad ogni Classe saranno applicate una struttura specifica di commissioni di sottoscrizione o di riscatto, una struttura specifica di spese, una politica di distribuzione specifica, una politica di copertura speciale, una diversa valuta di riferimento o altre specificità.
Inoltre, ogni Classe potrà applicare una politica di copertura specifica - come riportato nelle Schede tecniche dei comparti - ossia:
- Una copertura contro le oscillazioni della valuta di riferimento: una tale copertura mira a ridurre l'effetto delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta di riferimento del comparto e la valuta in cui è denominata la Classe. Questo tipo di copertura mira ad ottenere una performance (rettificata soprattutto alla differenza di tasso d'interesse tra le due valute) ragionevolmente comparabile tra la Classe coperta e quella (equivalente) denominata nella valuta di riferimento del comparto. Questo tipo di copertura sarà identificato dall’aggiunta del suffisso H nella denominazione della Classe.
- Una copertura contro l’esposizione al cambio degli attivi che compongono il portafoglio: una simile copertura mira a ridurre l’effetto delle oscillazioni del tasso di cambio tra le valute in cui sono detenuti gli attivi del comparto e la valuta in cui è denominata la Classe. Questo tipo di copertura sarà identificato dall’aggiunta del suffisso AH nella denominazione della Classe.
Questi due tipi di copertura si prefiggono di ridurre il rischio di cambio.
Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che poiché il processo di copertura di cambio non può essere totale e permanente, non può pertanto annullare del tutto il rischio di cambio e possono sussistere scarti di performance.
Tutti i guadagni/le perdite che provengono dal processo di copertura sono sostenuti separatamente dai titolari di queste Classi.
Le Classi che potranno essere emesse sono le seguenti:
▪ La Classe Classique viene offerta alle persone fisiche e giuridiche.
▪ La Classe I è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali.
▪ La Classe R è riservata agli intermediari finanziari (compresi i distributori e le piattaforme) che:
- hanno predisposto accordi diversi con i loro clienti per la fornitura di servizi d’investimento in merito al comparto e
- non hanno il diritto di accettare e conservare dalla Società di Gestione, per via delle leggi e regolamenti applicabili, o a seguito di convenzioni con i loro clienti, taluni diritti, commissioni o altri vantaggi monetari in relazione alla fornitura del servizio d’investimento summenzionato;
▪ La Classe R2 è riservata
- ai distributori e/o intermediari approvati dalla Società di Gestione che non percepiscono, per gli investimenti in detta Classe, alcuna forma di remunerazione da un'entità del gruppo Candriam, se gli investimenti finali nelle azioni sono effettuati nell'ambito di un mandato.
- agli OIC approvati dalla Società di Gestione.
▪ La Classe S è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali approvati dalla Società di Gestione, la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a Euro 100.000.000 (questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli azionisti in una stessa data di valutazione).
▪ La Classe V è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a Euro 30.000.000 (questa soglia minima può essere modificata a discrezione del Consiglio di Amministrazione a condizione che si assicuri il trattamento paritario degli azionisti in una stessa data di valutazione).
▪ La Classe Z è riservata
- agli investitori istituzionali/professionali riconosciuti dalla Società di Gestione. Poiché l’attività di gestione di portafoglio per questa Classe è remunerata direttamente mediante il contratto stipulato con l’investitore, nessuna commissione di gestione sarà prelevata sugli attivi di questa Classe.
- agli OIC approvati dalla Società di Gestione e gestiti da un’entità del gruppo Candriam.
Se un investitore non soddisfa più le condizioni di accesso alla Classe in cui si trova, il Consiglio d’amministrazione può adottare ogni misura necessaria ed eventualmente procedere alla conversione delle azioni in un’altra Classe appropriata.
Le attività delle diverse Classi vengono raggruppate in un unico portafoglio.
Prima della sottoscrizione, l’investitore verificherà, nelle Schede tecniche in allegato al presente Prospetto, in quali Classi e sotto quali forme sono disponibili le azioni di ogni comparto e prenderà visione delle relative commissioni e delle altre spese applicabili.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire nuovi comparti e altre Classi la cui politica d’investimento e le modalità di offerta verranno comunicate agli investitori mediante aggiornamento del presente Prospetto e avvisi sulla stampa, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
3. Gestione e amministrazione
3.1. Il Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV definisce la politica di investimento di ciascun comparto.
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV è responsabile della gestione degli attivi di ciascun comparto della SICAV.
Può compiere tutti gli atti di gestione e di amministrazione per conto della SICAV, in particolare l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di tutti i valori mobiliari, ed esercitare tutti i diritti direttamente o indirettamente connessi agli attivi della SICAV.
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV può nominare una Società di Gestione.
L’elenco dei membri del Consiglio di Amministrazione è riportato nel presente Prospetto e nelle relazioni periodiche.
3.2. Domiciliazione
La SICAV e CACEIS Bank, Luxembourg Branch hanno stipulato una convenzione di domiciliazione per una durata indeterminata.
A fini di questa convenzione, CACEIS Bank, Luxembourg Branch fornisce alla SICAV la sede legale, un indirizzo e gli altri servizi legati alla domiciliazione.
Attraverso un preavviso scritto di tre mesi, la SICAV potrà mettere fine alle funzioni di CACEIS Bank, Luxembourg Branch agendo in qualità di agente domiciliatario e quest'ultima potrà mettere fine alle sue funzioni alle stesse condizioni.
3.3. La Società di Gestione
Candriam (denominata qui di seguito la "Società di Gestione"), società in accomandita per azioni, con sede legale a L-8009 Strassen, 19-21 route d’Arlon, SERENITY - Bloc B, è nominata Società di Gestione della SICAV ai sensi di un contratto a durata indeterminata stipulato tra la SICAV e la Società di Gestione. Questo contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni.
Candriam (in precedenza Candriam Luxembourg) è stata costituita in Lussemburgo il 10 luglio 1991. La Società di Gestione ha avviato l'attività di gestione il 1° febbraio 1999. È una filiale di Candriam Group un'entità del Gruppo New York Life Insurance Company.
Xxxxxxxx ha ricevuto la qualifica di Società di Gestione ai sensi del capitolo 15 della Legge 2010 ed è autorizzata a esercitare le attività di gestione collettiva di portafogli, di gestione di portafogli di investimento e di consulenza per gli investimenti. Lo Statuto sociale è stato modificato l’ultima volta in data 1° luglio 2022 e i relativi emendamenti sono stati pubblicati sul Mémorial C (Recueil des Sociétés et Associations). Una versione dello statuto coordinato è depositata presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo.
L'elenco delle entità gestite dalla Società di Gestione è disponibile presso la Società di Gestione, su semplice richiesta.
Xxxxxxxx è iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di e in Lussemburgo con il numero B 37.647. La sua durata è illimitata. L’esercizio sociale si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
3.3.1. Funzioni e responsabilità
La Società di Gestione è investita dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di gestione e di amministrazione di OIC, nell'ambito del proprio oggetto sociale.
È responsabile delle attività di gestione portafoglio, di amministrazione (Agente Amministrativo, Agente Domiciliatario, Agente per i Trasferimenti e per la Custodia dei Registri) e di commercializzazione (distribuzione) della SICAV.
Conformemente alla Legge del 2010, la Società di Gestione è autorizzata a delegare la totalità o una parte delle sue funzioni, dei suoi poteri e obblighi a qualunque persona o società ritenuta appropriata, perché il Prospetto venga preventivamente aggiornato. La Società di Gestione mantiene comunque l'intera responsabilità degli atti compiuti da tale/i delegato/i.
Le varie funzioni svolte dalla Società di Gestione, o da uno dei suoi delegati, danno diritto alla percezione di commissioni, come indicato nelle Schede Tecniche del prospetto informativo.
L’investitore è invitato a consultare le relazioni annuali della SICAV per ottenere informazioni dettagliate relative alle commissioni versate alla Società di Gestione o ai suoi delegati, a titolo di compenso dei loro servizi.
3.3.1.1. Funzione di gestione del portafoglio
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV è responsabile della politica di investimento
dei vari comparti della SICAV e ha nominato la Società di Gestione affinché si occupi dell’attuazione della politica di investimento dei diversi comparti della SICAV.
La Società di Gestione potrà peraltro esercitare per conto della SICAV tutti i diritti di voto legati ai valori mobiliari che costituiscono il patrimonio della SICAV.
La Società di Gestione assicura la gestione di portafoglio direttamente e/o tramite una o più delle sue filiali.
3.3.1.2. Funzioni di Agente Amministrativo, Agente per i Trasferimenti e le attività di Custodia dei Registri e Agente incaricato delle quotazioni
La Società di Gestione delegherà le funzioni di agente amministrativo ("Agente Amministrativo") e di agente per i trasferimenti e le attività di custodia dei registri ("Agente per i Trasferimenti e le attività di Custodia dei Registri") della SICAV a CACEIS Bank, Luxembourg Branch, secondo i termini di una convenzione d'amministrazione centrale conclusa tra la Società di Gestione e CACEIS Bank, Luxembourg Branch per una durata indeterminata (la "Convenzione di Amministrazione centrale").
La Convenzione di Amministrazione centrale è conclusa per una durata indeterminata e può essere rescissa da ciascuna delle parti mediante un preavviso di tre mesi.
CACEIS Bank, Luxembourg Branch opera in quanto filiale lussemburghese di CACEIS Bank, una società anonima, di diritto francese, con sede legale in 0-0, xxxxx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx, immatricolata presso il Registro del Commercio e delle Società di Parigi con il numero RCS Paris 692 024 722. Si tratta di un istituto di credito riconosciuto, sotto la supervisione della Banca centrale europea (BCE) e dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Questo istituto è anche autorizzato ad esercitare attività bancarie e di amministrazione centrale in Lussemburgo tramite la sua filiale lussemburghese.
Le funzioni di Agente Amministrativo consistono in particolare nel calcolo del valore netto d’inventario per azione di ciascun comparto e/o di ciascuna classi di azioni, secondo il caso, nella gestione dei conti, nella preparazione della relazioni finanziarie annuali e semestrali e nell'esecuzione dei compiti richiesti in qualità di Agente Amministrativo.
Le funzioni di Agente per i Trasferimenti consistono in particolare nell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, riscatto e conversione e alla tenuta del registro degli azionisti.
In tale veste, l'Agente per i Trasferimenti è anche responsabile della supervisione delle misure in materia di antiriciclaggio del denaro, nel rispetto della regolamentazione lussemburghese vigente relativa alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e alla prevenzione dell'utilizzo del settore finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. CACEIS Bank, Luxembourg Branch è autorizzata a chiedere i documenti necessari per l'identificazione degli investitori.
3.3.1.3. Funzione di Commercializzazione
La funzione di Commercializzazione consiste nel coordinare la commercializzazione delle quote della SICAV tramite distributori e/o intermediari nominati dalla Società di Gestione (definiti qui di seguito “Distributori”). L’elenco dei Distributori è messo gratuitamente a disposizione dell’investitore che desideri procurarselo presso la sede della Società di Gestione.
Fra la Società di Gestione e i vari Distributori saranno conclusi dei contratti di Distribuzione o collocamento.
Conformemente a tali contratti, il Distributore, in quanto collocatore, potrà essere iscritto al registro degli azionisti, anziché i clienti che hanno investito nella SICAV.
Tali contratti prevederanno, quindi, che un cliente che abbia investito nella SICAV tramite il Distributore possa esigere in qualunque momento il trasferimento a proprio nome delle azioni sottoscritte tramite il Distributore; in seguito a ciò il cliente sarà iscritto a suo nome nel registro, non appena perverranno le istruzioni di trasferimento dal Distributore.
Gli azionisti possono sottoscrivere direttamente presso la SICAV, senza essere obbligati a passare attraverso un Distributore.
In caso di nomina di un Distributore, questi deve applicare le procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro sporco, così come definite nel Prospetto.
Il Distributore nominato deve disporre dei requisiti legali e normativi necessari per la commercializzazione della SICAV e deve risiedere in un paese soggetto ad obblighi di rispetto di misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle contemplate dal diritto lussemburghese o dalla Direttiva 2015/849/UE.
3.3.2. Politica di remunerazione
La Società di Gestione ha attuato un quadro generale in materia di remunerazione del personale, e ha appositamente elaborato una politica di remunerazione (la "Politica di remunerazione") nel rispetto della regolamentazione in vigore, e in particolare dei seguenti principi:
La Politica di remunerazione è compatibile con una gestione sana ed efficace dei rischi, compresi i rischi di sostenibilità. Favorisce e non incoraggia un'assunzione di rischi che sarebbe incompatibile con i profili di rischio e/o lo statuto della SICAV. Xxxxxxxx ha progettato politiche volte a promuovere un comportamento responsabile del personale, che tenga conto degli impatti in materia di sostenibilità.
La Politica di remunerazione è conforme alla strategia economica, agli obiettivi, ai titoli e agli interessi della Società di Gestione, della SICAV e degli investitori e comprende misure volte a gestire al meglio i conflitti d'interesse.
La struttura di remunerazione di Candriam è collegata a una performance rettificata per i rischi. La valutazione delle performance si iscrive in un contesto pluriennale adattato al periodo di detenzione minima consigliato agli azionisti della SICAV in modo che questa verta sulle performance a lungo termine della SICAV e sui relativi rischi d'investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione che dipendono dalle performance si distribuisca sul medesimo periodo;
Xxxxxxxx mira a garantire che i dipendenti non siano sollecitati ad assumersi rischi inadeguati e/o eccessivi, compresi quelli relativi alla sostenibilità che sono incompatibili con il profilo di rischio di Candriam e, secondo il caso, dei fondi gestiti. Inoltre, nel caso in cui gli impatti in materia di sostenibilità siano presi in considerazione dal fondo, Xxxxxxxx sovrintende affinché tale persona prenda questi ultimi debitamente in conto.
La Politica di Remunerazione garantisce un equilibrio appropriato tra le componenti fissa e variabile della remunerazione globale; la componente fissa rappresenta sempre una parte sufficientemente elevata della remunerazione globale; la politica in materia di componenti variabili della remunerazione è sufficientemente flessibile e consente in particolare la possibilità di non pagare alcuna componente variabile.
Una copia stampata sarà messa a disposizione gratuita su richiesta.
3.3.3. Procedura di Valutazione interna della Qualità del Credito
Conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1131, la Società di Gestione ha istituito una procedura di valutazione interna della qualità del credito (in seguito la "Procedura di Valutazione") che sarà applicata in modo sistematico, al fine di determinare la qualità del credito degli strumenti del mercato monetario, delle cartolarizzazioni e degli ABCP (commercial paper garantite da attivi) detenuti in portafoglio, tenendo conto dell'emittente degli strumenti e delle caratteristiche dello strumento stesso, nell'ottica di consentire l'investimento in attivi che beneficiano di una valutazione interna della qualità del credito.
A/ I partecipanti a questa Procedura di valutazione all'interno del Gruppo Candriam sono i seguenti, sotto la responsabilità della Società di Gestione:
▪ Gli analisti del credito di Candriam:
- raccolgono le informazioni finanziarie e non finanziarie,
- analizzano le informazioni raccolte,
- forniscono una proposta di valutazione della qualità creditizia degli emittenti e/o degli strumenti ai comitati incaricati di convalidare queste valutazioni,
- assicurano la gestione quotidiana della valutazione degli emittenti/strumenti sulla base del flusso di informazioni disponibili,
- esaminano, se le circostanze lo richiedono, o in caso di variazione della metodologia o di evento creditizio, la valutazione degli emittenti/strumenti,
- realizzano un esame esaustivo della valutazione degli emittenti/strumenti su base trimestrale.
- aggiornano l'elenco degli emittenti/strumenti riconosciuti;
- esaminano la Procedura di valutazione con cadenza annuale o, in circostanze eccezionali, in caso di necessità.
▪ I gestori di portafoglio del mercato monetario di Candriam:
- non sono coinvolti nelle diverse analisi, al fine di granire una totale indipendenza della valutazione degli emittenti e/o degli strumenti,
- sono membri senza diritto di voto dei comitati incaricati della convalida di tali valutazioni,
- applicano le decisioni dei comitati per influenzare le loro scelte d'investimento.
▪ I comitati di Candriam responsabili della convalida delle valutazioni:
- due comitati: uno dedicato all'universo degli emittenti del settore privato e uno per l’universo degli emittenti sovrani,
- sono composti da analisti di credito e gestori di portafoglio;
- sono presieduti dalla divisione Risk Management che convalida le valutazioni degli emittenti e/o degli strumenti del mercato monetario,
- ufficializzano le decisioni, aggiornando l'elenco degli emittenti e/o degli strumenti riconosciuti,
- convalidano le valutazioni degli emittenti e/o degli strumenti,
- votano in maniera collegiale (solo gli analisti di credito);
▪ La Divisione Risk Management di Candriam:
- rivede e convalida la Procedura di valutazione attraverso un comitato preposto,
- controlla l’applicazione della Procedura di Valutazione,
- può trovarsi a dover adottare decisioni specifiche in caso di sopravvenienza di un evento eccezionale,
- informa il comitato di gestione della Società di Gestione circa il funzionamento della Procedura di valutazione, i settori in cui sono state riscontrate debolezze e lo stato di avanzamento delle azioni e dei lavori intrapresi per rimediare alle debolezze precedentemente rilevate,
- redige un rapporto sul profilo di rischio del fondo basato su di un'analisi delle valutazioni interne della qualità del credito del fondo e o sottopone al Consiglio d'amministrazione della Società di Gestione con cadenza annuale.
▪ Il Comitato di gestione della Società di Gestione:
- approva la Procedura di valutazione e i suoi diversi aggiornamenti,
- si assicura permanentemente del buon funzionamento della Procedura di valutazione,
- convalida ogni cambiamento di metodologia in materia di qualità del credito.
▪ Il Consiglio d’amministrazione della Società di Gestione:
- approva la Procedura di valutazione e i suoi diversi aggiornamenti.
La Procedura di valutazione si fonda su un certo numero di criteri qualitativi e quantitativi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2017/1131.
▪ Criteri quantitativi
Al fine di quantificare il rischio di credito di un emittente o garante e il rischio relativo all'inadempienza di un emittente o garante e di uno strumento, i criteri quantitativi seguenti sono in linea di principio utilizzati nel metodo di valutazione della qualità di credito:
- Struttura del capitale: analisi della struttura del capitale, della diversificazione delle fonti di finanziamento, dei coefficienti chiave del credito, ecc.
- Salute finanziaria: analisi della generazione di flusso di cassa, livello di oneri finanziari, dei coefficienti finanziari chiave, ecc.
- Qualità del patrimonio: capacità di gestire il livello di debito, analisi degli impegni fuori bilancio, coefficienti finanziari chiave, ecc.
- Liquidità della società: fonti/utilizzi critici delle liquidità per valutare la riserva di liquidità, i coefficienti finanziari chiave, ecc.
- Valutazione dell’indebitamento della società: valutazione del mercato delle obbligazioni e dei CDS dell'emittente, valutazione del mercato dei buoni del Tesoro dell'emittente.
- Liquidità del mercato: l’esistenza e la capacità del mercato secondario dello strumento o del titolo, e il periodo che rimane fino al recupero dell'importo del capitale su richiesta (alla scadenza).
▪ Criteri qualitativi
I criteri per stabilire gli indicatori qualitativi del rischio di credito legati all’emittente dello strumento sono in linea di principio:
- La situazione finanziaria e l’analisi dei rendiconti finanziari più recenti disponibili.
- Sulla base delle informazioni di mercato, capacità di reagire in base all’annuncio di eventi futuri specifici di un mercato, di un emittente o di un garante, in particolare la capacità di rimborso in una situazione estremamente sfavorevole.
- Sulla base delle informazioni di mercato, capacità di reagire a elementi che incideranno sul settore dell'emittente o del garante, o sul sistema economico in rapporto alle tendenze economiche e alle posizioni concorrenziali.
- Valutazione del profilo di liquidità dell'emittente, in particolare le fonti di liquidità, tenendo in considerazione le linee di credito bancarie e altre fonti di liquidità, oltre alla capacità dell'emittente di rimborsare il suo debito a breve termine.
- Per gli emittenti sovrani: la politica fiscale (proventi pubblici rispetto alle necessità di spesa), la politica monetaria (massa monetaria e livello e tendenza dei tassi d'interesse), la bilancia dei pagamenti (vigore del conto capitale del paese), il conto corrente e il saldo commerciale, la dimensione delle riserve internazionali e la loro incidenza sulle prospettive di crescita della valuta.
I criteri specifici per la valutazione qualitativa dell'emittente o del garante e di uno strumento quale indicato dalla Società di Gestione comprendono in linea di principio:
- La natura di breve termine degli strumenti del mercato monetario: il rating interno a breve termine consente al gestore del portafoglio di investire su scadenze che vanno da tre mesi a due anni.
- La categoria di attivi alla quale appartiene lo strumento: nonostante la valutazione interna dell'analista di credito, il gestore di portafoglio tiene conto dei parametri di mercato che gli consentono di prendere in considerazione la categoria di attivi alla quale appartengono i diversi strumenti.
- La dimensione dell'azienda: attivi, politica di determinazione dei prezzi, volume d'affari.
- La qualità della gestione lo storico a lungo termine delle strategie, la struttura dell'azionariato, la politica dei dividendi, l’analisi microeconomica ISR, le relazioni della società con gli azionisti
- Il modello economico: la ripartizione geografica e i prodotti, la quota di mercato, il portafoglio clienti, l’analisi macroeconomica ISR, il modo in cui la società affronta i fattori chiave della riuscita
- Il rischio settoriale: la resilienza ai cicli economici del settore, i rischi politici e regolamentari, le barriere d’ingresso, l’identificazione delle sfide in materia di sostenibilità
- I rating di credito esterni: i diversi comparti della SICAV cercheranno di detenere solo titoli che beneficiano di una valutazione di qualità di credito giudicata favorevole o positiva. Se un'agenzia di rating registrata e autorizzata ha attribuito un rating a questo strumento del mercato monetario, la Società di Gestione può tener conto di questo rating, e delle informazioni e analisi complementari, nel procedere alla valutazione interna della qualità di credito, evitando di fare affidamento meccanicamente o esclusivamente su questi rating.
- I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), in particolare: la valutazione delle relazioni delle aziende con gli stakeholder, l’esposizione o l'impatto delle aziende sui principali temi connessi alla sostenibilità, la valutazione degli emittenti sovrani sulle dimensioni essenziali della sostenibilità.
Se la SICAV dovesse investire commercial paper garantite da attivi (ABCP) o altri strumenti finanziari strutturati, la valutazione della qualità del credito terrebbe conto del rischio operativo e di controparte inerenti lo strumento finanziario strutturato, e in caso di esposizione a una cartolarizzazione, del rischio di credito dell'emittente, della struttura della cartolarizzazione e del rischio di credito degli attivi sottostanti.
4. Il Depositario
CACEIS Bank, Luxembourg Branch agisce in qualità di depositario della SICAV (il "Depositario") nel rispetto di un contratto di banca depositaria per una durata indeterminata come di volta in
volta modificata (il "Contratto di Banca Depositaria") e delle disposizioni pertinenti della Legge e del regolamento applicabili.
Il Depositario è incaricato della conservazione e/o, secondo il caso, della registrazione e della verifica della proprietà degli attivi del comparto, e assolve agli obblighi e alle responsabilità di cui alla Parte I della Legge e al regolamento applicabile. In particolare, il Depositario effettua un follow-up adeguato ed efficace dei flussi di liquidità della SICAV.
Conformemente al regolamento applicabile, il Depositario:
(i) si accerta che la vendita, l’emissione, il riscatto, il rimborso e l'annullamento delle azioni della SICAV siano conformi alla Legge e al regolamento applicabile o allo statuto della SICAV;
(ii) si accerta che il calcolo del valore delle azioni avvenga conformemente alla regolamentazione applicabile, allo statuto della SICAV e alle procedure di cui alla direttiva 2009/65/CE;
(iii) esegue le istruzioni della SICAV, tranne se queste sono contrarie al regolamento applicabile o allo statuto della SICAV;
(iv) si assicura che per tutte le operazioni a valere sul patrimonio della SICAV, il corrispettivo venga rimesso alla stessa entro i termini d’uso;
(v) si assicura che i proventi della SICAV vengano destinati conformemente alla regolamentazione applicabile e allo statuto della SICAV.
Il Depositario non può delegare nessuno degli obblighi e responsabilità summenzionati ai capoversi da (i) a (v) di cui sopra.
Conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/65/CE, il Depositario potrà, in talune condizioni, affidare tutta o parte degli attivi di cui garantisce la conservazione e/o la registrazione a corrispondenti o depositari terzi come designati di volta in volta (la "Delega"). La responsabilità del Depositario non sarà messa in discussione da tale Delega, tranne disposizione contraria, ma solo nei limiti consentiti dalla Legge.
Un elenco di questi corrispondenti / depositari terzi è disponibile sul sito internet del Depositario (xxx.xxxxxx.xxx, sezione "monitoraggio normativo"). Questo elenco può essere aggiornato di volta in volta. L'elenco completo di tutti i corrispondenti / depositari terzi è disponibile su domanda presso il Depositario.
Le informazioni aggiornate relative all'identità del Depositario, alla descrizione delle sue responsabilità e dei conflitti d'interesse che possono sopraggiungere, la funzione di custodia degli attivi delegata dal Depositario e i conflitti d'interesse che possono sopraggiungere a seguito di tale Delega sono anche disponibili per gli investitori sul sito internet del Depositario, come sopra riportato, e gratuitamente, su semplice domanda.
Esistono numerose situazioni in cui può sopraggiungere un conflitto d'interessi, soprattutto quando il Depositario delega le sue funzioni di custodia del patrimonio, o quando il Depositario presta altri servizi per conto della SICAV, ad esempio la funzione di amministrazione centrale e agente per le attività di custodia dei registri. Queste situazioni e i relativi conflitti d'interesse potenziali sono stati identificati dal Depositario. Al fine di proteggere gli interessi della SICAV e quelli degli investitori, e di essere conformi alla regolamentazione applicabile, il Depositario ha attuato e garantisce l'applicazione di una politica di gestione dei conflitti d'interesse, nonché delle procedure destinate a prevenire e a gestire ogni situazione potenziale o dimostrata di conflitto d'interesse, mirando in particolare a:
(a) identificare e analizzare le possibili situazioni di conflitti d'interesse;
(b) registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitti d'interesse:
- basandosi sulle misure permanenti adottate per gestire i conflitti d'interesse, come il mantenimento di persone giuridiche distinte, la segregazione delle funzioni, la separazione delle strutture gerarchiche, degli elenchi degli aventi diritto d'accesso per i membri del personale; ovvero
- tramite la creazione di una gestione su base individuale che mira (i) ad adottare le misure preventive appropriate, quali l'elaborazione di un nuovo elenco dei sorvegliati (black list), l'adozione di nuove "muraglie cinesi", a garantire che le operazioni siano effettuate secondo le condizioni di mercato e/o informare gli investitori interessati della SICAV, o (ii) a rifiutare di effettuare un'attività che darebbe luogo a un conflitto d'interesse.
Il Depositario ha attuato una separazione funzionale, gerarchica e/o contrattuale tra l'assolvimento delle sue funzioni di banca depositaria e l'assolvimento di altri compiti per conto della SICAV, in particolare la prestazione di servizi di agente amministrativo e di agente per le attività di custodia dei registri.
La SICAV e il Depositario possono risolvere il Contratto di Banca Depositaria in qualsiasi momento con un preavviso scritto di novanta (90) giorni. Tuttavia, la SICAV può sollevare il Depositario dalle sue funzioni unicamente se un nuovo depositario viene nominato entro due mesi per riprendere le funzioni e responsabilità di banca depositaria. Una volta sollevato dall'incarico, il Depositario deve continuare ad assolvere le sue funzioni e responsabilità fino quando la totalità degli attivi è stata trasferita alla nuova banca depositaria.
5. Obiettivi d’investimento
La SICAV è stata creata nell'intento di favorire l'accesso degli investitori ai mercati monetari, offrendo nel contempo una gestione professionale del loro portafoglio, in base al grado di rischio che gli investitori sono disposti ad accettare.
La SICAV mira ad ottenere la più elevata remunerazione possibile dei capitali investiti, tenendo conto dei seguenti criteri od obiettivi di investimento:
▪ un elevato coefficiente di liquidità
▪ la stabilità del valore degli attivi
▪ la sicurezza del capitale.
Nell’ambito di tale obiettivo, la SICAV offre agli investitori la scelta tra vari comparti gestiti e amministrati singolarmente e che si distinguono per la valuta nella quale sono denominati o per una politica di investimento specifica.
Si richiama l’attenzione dell’investitore sul fatto che non viene fornita alcuna garanzia formale implicita o esplicita sul capitale investito.
6. Politica d’investimento
6.1 Gli investimenti dei vari comparti della SICAV saranno esclusivamente costituiti da uno o più dei seguenti elementi:
A) Strumenti del mercato monetario
1. Gli Strumenti del mercato monetario in cui i comparti possono investire soddisfano obbligatoriamente tutte le seguenti condizioni:
a) rientrano in una delle categorie di Strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 50, paragrafo 1, punto a), b), c) o h), della Direttiva 2009/65/CE, ossia, in particolare in:
(i) Strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su di un mercato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE;
(ii) Strumenti del Mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno Stato Membro, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
(iii) Strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una Borsa Valori di uno Stato europeo (al di fuori di quelli facenti parte dell’Unione europea), del continente americano, dell’Asia, dell’Oceania o dell’Africa, oppure negoziati su altro mercato regolamentato di un Paese europeo (al di fuori di quelli facenti parte dell’Unione europea), del continente americano, dell’Asia, dell’Oceania o dell’Africa;
(iv) Strumenti del mercato monetario diversi da quelli solitamente negoziati sul mercato monetario, liquidi e il cui valore può essere determinato in qualunque momento con precisione, purché l’emissione o l’emittente di tali strumenti siano essi stessi sottoposti ad una regolamentazione tesa a salvaguardare gli investitori e il risparmio, e che questi strumenti siano:
▪ emessi o garantiti da un’amministrazione centrale, regionale o locale, dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall’Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri della sua federazione, o da un organismo pubblico internazionale al quale aderiscano uno o più Stati membri, o
▪ emessi da un’azienda i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), o
▪ emessi o garantiti da un istituto sottoposto a una sorveglianza prudenziale in base ai criteri definiti dal diritto dell'Unione europea, oppure da un istituto che sia soggetto e che si conformi a regole prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto severe di quelle previste dalla legislazione dell'Unione europea, o
▪ emessi da altre entità appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, purché gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a regole di protezione degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo o terzo capoverso, e che l'emittente sia una società il cui capitale e le riserve ammontino almeno a dieci milioni di EUR (10.000.000 EUR), che presenti e pubblichi i suoi rendiconti annuali conformemente alla quarta Direttiva 78/660/CEE, che sia un'entità che, nell'ambito di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, si dedichi al finanziamento del gruppo o sia un'entità destinata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione grazie ad una linea di credito bancaria.
b) presentano una delle due caratteristiche seguenti:
(i) una scadenza legale all'emissione di 397 giorni o meno;
(ii) una scadenza residua di 397 giorni o meno;
c) il loro emittente o la loro qualità sono stati oggetti di una valutazione positiva in applicazione della Procedura di Valutazione Interna della Qualità del Credito della Società di Gestione.
2. Nonostante il paragrafo 1, punto b), i comparti che si qualificano come Fondi comuni monetari standard sono anche autorizzati a investire negli Strumenti del mercato monetario che presentano una scadenza residua fino alla data di rimborso legale inferiore o uguale a due anni, purché la scadenza fino al successivo aggiornamento del tasso d'interesse sia inferiore o uguale a 397 giorni. A questo fine, gli Strumenti del mercato monetario a tasso variabile e gli Strumenti del mercato monetario a tasso fisso coperti da un contratto di scambio sono aggiornati in base a un tasso o un indice di mercato monetario.
3. Il paragrafo 1, punto c), non si applica agli Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'Unione europea, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il meccanismo europeo di stabilità o il Fondo europeo di stabilità finanziaria.
4. Gli Strumenti del mercato monetario comprendono anche gli strumenti finanziari emessi o garantiti singolarmente o congiuntamente dall'Unione europea, le amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri o loro banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca europea degli investimenti, il Fondo europeo d'investimento, il meccanismo europeo di stabilità, il Fondo europeo di stabilità finanziaria, un'autorità centrale o la banca centrale di un paese terzo, il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca dei regolamenti internazionali o qualsiasi altro istituto o organizzazione finanziaria internazionale pertinente di cui facciano parte uno o più Stati membri.
B) Cartolarizzazioni e commercial paper garantite da attivi (ABCP)
1. Una cartolarizzazione e una ABCP sono considerate come ammissibili all'investimento di un comparto se la cartolarizzazione o l'ABCP sono sufficientemente liquide, hanno beneficiato di una valutazione positiva in applicazione della Procedura di Valutazione Interna della Qualità del Credito della Società di Gestione, e uno dei seguenti elementi:
a) una cartolarizzazione di cui all'articolo 13 del Regolamento Delegato 2015/61;
b) un'ABCP emessa da un programma ABCP:
(i) che è pienamente garantita da un istituto di credito che copre tutti i rischi di liquidità, di credito e di diluizione importante, nonché i costi di transazione correnti e i costi indotti dall'insieme del programma connessi alle ABCP correnti, se necessario per garantire all'investitore il pagamento integrale di tutti gli importi legati all'ABCP;
(ii) che non è una ri-cartolarizzazione, e le esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione a livello di ciascuna operazione di ABCP non comprendono
nessuna posizione di cartolarizzazione;
(iii) che non comprende una cartolarizzazione sintetica come definita all'articolo 242, punto 11), del Regolamento 575/2013, ossia una cartolarizzazione in cui il trasferimento di rischi si effettua attraverso l'utilizzo di derivati di credito o di garanzie e in cui le esposizioni cartolarizzate rimangono esposizioni per l'ente cedente;
c) una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS), come definita nel rispetto dei criteri contenuti negli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento 2017/2402, o un'ABCP STS, come definita nel rispetto dei criteri e delle condizioni contenuti negli articoli 24, 25 e 26 di detto regolamento; questi criteri e condizioni comprendono almeno i seguenti elementi:
(i) i requisiti relativi alla semplicità della cartolarizzazione, compreso il fatto che quest'ultima si effettua con pro soluto e con il rispetto delle regole di ingaggio sulle esposizioni sottoscritte;
(ii) i requisiti relativi alla standardizzazione della cartolarizzazione, compresi i requisiti relativi al mantenimento del rischio;
(iii) i requisiti relativi alla trasparenza della cartolarizzazione compreso per quanto concerne la fornitura di informazioni ai potenziali investitori;
(iv) per le ABCP, oltre ai punti i., ii. e iii., i requisiti relativi allo sponsor e al sostegno dello sponsor al programma ABCP.
2. Un comparto riconosciuto come Fondo comune monetario a breve termine può investire in cartolarizzazioni o ABCP di cui al paragrafo 1 purché una delle seguenti condizioni sia soddisfatta, secondo il caso:
a) la scadenza legale all'emissione delle cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1, punto a), è inferiore o uguale a due anni, e il termine fino alla data del successivo aggiornamento del tasso d'interesse è inferiore o uguale a 397 giorni;
b) la scadenza legale o la scadenza residua all'emissione delle cartolarizzazioni o delle ABCP di cui al paragrafo 1, punti b) e c), è inferiore o uguale a 397 giorni;
c) le cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1, punti p) e c), sono strumenti ammortizzabili e hanno una WAL inferiore o uguale a due anni.
3. Un comparto riconosciuto come Fondo comune monetario standard può investire in cartolarizzazioni o ABCP di cui al paragrafo 1 purché una delle seguenti condizioni sia soddisfatta, secondo il caso:
a) la scadenza legale all'emissione o la scadenza residua delle cartolarizzazioni e delle ABCP di cui al paragrafo 1, punti a), b) e c), è inferiore o uguale a due anni, e il termine fino al successivo aggiornamento del tasso d'interesse è inferiore o uguale a 397 giorni;
b) le cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1, punti p) e c), sono strumenti ammortizzabili e hanno una WAL inferiore o uguale a due anni.
C) depositi presso istituti di credito
I depositi presso istituti di credito in cui i comparti possono investire soddisfano obbligatoriamente tutte le seguenti condizioni:
a) sono rimborsabili su richiesta o possono essere ritirati in ogni momento;
b) arrivano a scadenza al massimo entro dodici mesi;
c) l'istituto di credito ha la sua sede legale in uno Stato membro o, se la sua sede è in un paese terzo, è sottoposto a regole prudenziali considerate equivalenti alle regole stabilite dal diritto dell'Unione europea.
D) Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati nei quali i comparti possono investire sono obbligatoriamente negoziati su un mercato regolamentato, come indicato ai punti (i), (ii) e (iii) del punto 1. a) del punto A) Strumenti del mercato monetario sopra riportati, o fuori borsa e soddisfano obbligatoriamente tutte le seguenti condizioni:
a) hanno come sottostante dei tassi d'interesse, tassi di cambio, valute o indici rappresentativi di una di queste categorie;
b) servono unicamente a coprire i rischi di tasso d'interesse o di cambio legati ad altri investimenti del comparto;
c) le controparti delle transazioni su strumenti derivati negoziati fuori borsa sono degli istituti sottoposti a regolamentazione e sorveglianza prudenziali e appartenenti alle categorie approvate dall'autorità competente per il comparto;
d) gli strumenti derivati negoziati fuori sono oggetto di una valorizzazione quotidiana affidabile, verificabile e possano, su iniziativa del comparto, essere venduti, liquidati o chiusi tramite una transazione simmetrica, in qualunque momento e al loro giusto valore.
E) Operazioni repo
Ogni comparto è autorizzato ad effettuare operazioni repo consistenti in operazioni al termine delle quali il comparto ha l'obbligo di riscattare il titolo repo mentre il cessionario (controparte) ha l’obbligo di restituire il titolo repo.
Un'operazione repo può essere conclusa da un comparto, a condizione che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a) il comparto ha il diritto di terminare l'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi.
b) ha una durata temporale di soli sette giorni lavorativi al massimo, ed è utilizzata solo per fini di gestione della liquidità e non per fini d'investimento diversi da quelli di cui al punto c);
c) la controparte che riceve gli attivi trasferiti dal comparto in quanto garanzia collaterale a titolo di operazione repo non può cedere, investire, impegnare o trasferire in qualsiasi altro modo questi attivi, senza la previa autorizzazione del comparto;
d) le liquidità ricevute dal comparto nell'ambito dell'operazione repo possono essere:
(i) depositate presso un istituto di credito rimborsabili su richiesta o possono essere ritirate, e avendo una scadenza inferiore o uguale a dodici mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la sua sede legale in uno Stato membro o, se ha la sua sede legale in un altro paese terzo, che sia sottoposto a regole prudenziali considerate dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell'OICVM come equivalenti a quelle previste dalla legislazione dell'Unione europea; o
(ii) investite negli attivi di cui al punto F), paragrafo 6, ma non sono in alcun caso investite negli attivi ammissibili di cui ai punti A) à G), trasferite o riutilizzate in qualche altro modo;
e) le liquidità ricevute dal comparto nell'ambito dell'operazione repo non superano il 10% dei suoi attivi;
La proporzione prevista e la proporzione massima di attivi in gestione che saranno oggetto di tali operazioni sono comunicate nella Scheda Tecnica di ciascun comparto.
F) Operazioni reverse repo
Ogni comparto è autorizzato ad effettuare operazioni reverse repo consistenti in operazioni al termine delle quali il cedente (controparte) ha l'obbligo di riscattare il titolo repo e il comparto ha l’obbligo di restituire il titolo repo.
1. Un'operazione reverse repo può essere conclusa da un comparto, a condizione che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a) il comparto ha il diritto di terminare l'operazione in qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi;
b) il valore di mercato degli attivi ricevuti nell'ambito di un'operazione reverse repo è in qualsiasi momento almeno uguale al valore delle liquidità versate.
2. Gli attivi ricevuti dal comparto nell'ambito di un'operazione reverse repo sono degli Strumenti del mercato monetario conformi ai requisiti del punto A) sopra riportato.
Gli attivi ricevuti dal comparto nell'ambito di un'operazione reverse repo non vengono ceduti, reinvestiti, impegnati, né trasferiti in nessun modo.
3. Il comparto non riceve cartolarizzazioni o ABCP nell'ambito di un'operazione reverse repo.
4. Gli attivi ricevuti dal comparto nell'ambito di un'operazione reverse repo sono sufficientemente diversificati, con un'esposizione massima a un'emittente data del 15% del valore netto d’inventario del comparto, tranne nel caso in cui tali attivi assumano la forma di Strumenti del mercato monetario conformi ai requisiti del punto 7 del capitolo Restrizioni di investimento. Inoltre, gli attivi ricevuti dal comparto nell'ambito di un'operazione reverse repo sono emessi da un'entità indipendente della controparte che non dovrebbe avere una stretta correlazione con la performance della controparte.
5. Un comparto che perfeziona un'operazione reverse repo controlla di essere in grado di richiamare in ogni momento l'importo totale delle liquidità sia su base di proporzionalità temporale, sia sulla base della valorizzazione al prezzo di mercato. Sebbene le liquidità possano essere richiamate in qualsiasi momento sulla base della valorizzazione al prezzo di mercato, il valore di mercato dell'operazione reverse repo è utilizzato ai fini della determinazione del valore netto d'inventario del comparto.
6. In deroga al paragrafo 2 del presente punto F), un comparto può, nell'ambito di un'operazione reverse repo, ricevere valori mobiliari liquidi o Strumenti del mercato monetario liquidi diversi dagli strumenti conformi ai requisiti stabiliti al punto A) purché tali attivi soddisfino a una delle seguenti condizioni:
a) sono emessi o garantiti dall'Unione europea, un'autorità centrale o la banca centrale di uno Stato membro, la Banca centrale europea, la Banca europea degli investimenti, il meccanismo europeo di stabilità i il Fondo europeo di stabilità finanziaria, e hanno beneficiato di una valutazione positiva in applicazione della Procedura di Valutazione Interna della Qualità del credito della Società di Gestione;
b) sono emessi o garantiti da un'autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo, e hanno beneficiato di una valutazione positiva in applicazione della Procedura di Valutazione Interna della Qualità del credito della Società di Gestione.
Gli attivi ricevuti nell'ambito di un'operazione reverse repo nel rispetto del primo comma del presente paragrafo sono sottoposti ai requisiti del punto 7 del capitolo Restrizioni di investimento.
La proporzione prevista e la proporzione massima di attivi in gestione che saranno oggetto di tali operazioni sono comunicate nella Scheda Tecnica di ciascun comparto.
G) Quote o azioni di altri Fondi comuni monetari
1. Un comparto può acquistare azioni o quote di altri Fondi comuni monetari (in seguito denominati "Fondi comuni monetari obiettivo"), a condizione che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a) non più del 10% degli attivi del Fondo comune monetario obiettivo possono, nel rispetto del regolamento del fondo o dei suoi documenti costitutivi, essere investiti complessivamente in azioni o quote di altri Fondi comuni monetari;
b) Il Fondo comune monetario obiettivo non detiene alcuna quota o azione del Fondo comune monetario acquirente.
Un Fondo comune monetario le cui quote o azioni sono state acquistate non investe nel Fondo comune monetario acquirente in quanto questo detiene quote o azioni del primo.
2. Le quote o azioni di altri Fondi comuni monetari in cui comparto investire soddisfano obbligatoriamente tutte le seguenti condizioni:
a) Il Fondo comune monetario obiettivo è autorizzato in virtù del Regolamento MMF;
b) Se il Fondo comune monetario obiettivo è gestito, direttamente o per delega, dal medesimo gestore di quello del Fondo comune monetario acquirente o da qualsivoglia società alla quale il gestore del Fondo comune monetario acquirente è legato nell'ambito di una comunità di gestione o di controllo, o da un'importante
partecipazione diretta o indiretta, questo gestore o altra società non possono fatturare le spese di sottoscrizione o di rimborso a titolo dell'investimento del Fondo comune monetario acquirente nelle quote o azioni del Fondo comune monetario obiettivo;
3. In deroga ai punti c) e d) del 1° paragrafo del Capitolo Restrizioni di investimento, un comparto può acquistare quote o azioni di altri Fondi comuni monetari nel rispetto dell'articolo 55 o dell'articolo 58 della Direttiva 2009/65/CE, a condizione che:
a) tali fondi siano unicamente commercializzati attraverso regimi di risparmio salariale disciplinasti dal diritto nazionale e i cui investitori non siano persone fisiche;
b) questi regimi di risparmio salariale di cui al punto a) non consentono agli investitori di ottenere il rimborso del loro investimento se non a condizioni molto rigide, previste dal diritto nazionale, in virtù delle quali un tale rimborso non può avere luogo se non in talune circostanze che non sono legate all'andamento del mercato.
4. Un comparto approvato in quanto Fondo comune monetario a breve termine può investire solo in quote o azioni di altri Fondi comuni monetari a breve termine.
5. Un comparto approvato in quanto Fondo comune monetario standard può investire in quote o azioni di altri Fondi comuni monetari standard.
6.2 I comparti della SICAV possono detenere liquidità a titolo accessorio (fino al 20% del patrimonio netto). Le liquidità detenute a titolo accessorio si limitano ai depositi bancari a vista, come il contante detenuto su conti correnti in essere presso una banca, accessibili in ogni momento.
6.3 I comparti della SICAV non svolgono nessuna delle seguenti attività:
a) l'investimento in attivi diversi da quelli di cui alla sezione 6.1;
b) la vendita allo scoperto di uno dei seguenti strumenti: Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni, ABCP e quote o azioni di altri Fondi comuni monetari;
c) l'esposizione diretta o indiretta ad azioni o materie prime, compreso tramite l'intermediario di prodotti derivati, certificati rappresentativi di queste azioni o materie prime o indici basati su queste, o qualsiasi altro mezzo o strumento che espone ad un rischio rispetto a queste;
d) la conclusione di contratti di cessione o assunzione di titoli, o di qualsiasi altro contratto che graverebbe sugli attivi del comparto;
e) il prestito o l'assunzione di liquidità.
6.4 Considerazione degli aspetti ambientali, sociali e di governance (“ESG”)
Nella Scheda tecnica di ciascun Comparto, sarà riportato in quale categorie è classificato, a norma del regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il “Regolamento SFDR”), ossia:
- Comparto con un obiettivo di investimento sostenibile (“Art. 9 del Regolamento SFDR”);
- Comparti che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali e/o sociali (“Art. 8 del Regolamento SFDR”);
- Altro Comparto privo di un obiettivo di investimento sostenibile e che non promuove specificamente le caratteristiche ambientali e/o sociali.
Se risulta dalla politica di investimento di un comparto della SICAV, la Società di Gestione può effettuare investimenti tenendo in considerazione gli aspetti Ambientali, sociali e di Governance.
La considerazione di questi criteri viene effettuata nell'ambito della gestione definita per ciascun comparto. Xxxxxxxx ha sviluppato un suo approccio a questa analisi. È attuato dal team di ricerca e investimento ESG.
Per gli emittenti privati:
Al fine di prendere in considerazione il rischio di sostenibilità i e l’andamento dei profondi cambiamenti societari, alcuni comparti mirano ad escludere le società che:
1. hanno infranto in modo significativo e ripetuto uno dei principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite. Tale Patto copre i diritti dell’uomo, le norme internazionali sul lavoro, l'ambiente e la lotta alla corruzione; e/o
2. sono particolarmente esposte a talune attività controverse quali quelle definite all’interno di ciascun comparto.
La Società di Xxxxxxxx definisce un quadro che consente ai gestori di identificare le opportunità e i rischi derivanti dalle grandi sfide dello sviluppo sostenibile, e che potrebbero incidere i maniera considerevole sui portafogli.
Pertanto, le società emittenti sono valutate in base a due angolazioni diverse ma collegate:
1. l’analisi delle attività (prodotti e servizi) di ciascuna azienda al fine di valutare il modo in cui tali attività rispondono alle grandi sfide a lungo termine dello sviluppo sostenibile che comprende in particolare il cambiamento climatico, la gestione delle risorse e dei rifiuti; e
2. l’analisi della gestione degli stakeholder essenziali di ciascuna azienda che valuta il modo in cui le aziende integrano gli interessi dei loro stakeholder (clienti, dipendenti, fornitori, investitori, la società e l’ambiente) nelle loro strategie, nelle loro attività e nella definizione della loro strategia.
Inoltre, il processo d’analisi può essere accompagnato da un dialogo con gli emittenti. Questo dialogo può, ad esempio, tradursi in un dialogo attivo con gli emittenti o nella partecipazione a iniziative collaborative. Questo impegno riguarda innanzitutto gli emittenti privati situati all’interno di un paese dell’OCSE e considerati di buona qualità (rating almeno XXX- /Xxx0 assegnato da un’agenzia di rating), e si esprime secondo le modalità indicate nella politica di impegno verso le aziende di Candriam.
I dettagli della politica di esclusione di Xxxxxxxx e le politiche di impegno verso le aziende sono disponibili sul sito internet di Candriam (vedere sotto “Link utili”)
Per gli emittenti sovrani:
L’analisi ESG degli emittenti sovrani di Xxxxxxxx mira a valutare la performance di questi emittenti in base a 4 dimensioni essenziali di sostenibilità, ossia: capitale umano, capitale
naturale, capitale sociale e capitale economico. Questi aspetti ESG sono integrati nella gestione finanziaria del portafoglio.
Le politiche legate alle pratiche ESG degli emittenti privati e sovrani sopra illustrate si applicano alle posizioni detenute direttamente, ai sottostanti dei derivati (esclusi derivati su indici) e agli OIC/OICVM gestiti da Candriam
Allineamento sulla tassonomia
La tassonomia europea delle attività verdi (la “Tassonomia”) – Regolamento (UE) 2020/852 si iscrive nel quadro degli sforzi globali messi in atto dall’UE al fine di ottenere gli obiettivi del patto verde per l’Europa e di consentire all’Europa di giungere alla neutralità climatica da qui al 2050. Il presente Regolamento prevede in particolare sei obiettivi ambientali:
- L’attenuazione del cambiamento climatico;
- L’adattamento al cambiamento climatico;
- L’utilizzo sostenibile e la tutela delle risorse idriche e marine;
- La transizione verso un’economia circolare;
- La prevenzione e il controllo dell’inquinamento;
- La protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Sia per gli investimenti gestiti direttamente e/o per i fondi sottostanti gestiti da Xxxxxxxx, gli aspetti ambientali che compongono questi sei obiettivi ambientali sono al centro dell’analisi ESG sugli emittenti.
Per i comparti che hanno un obiettivo d'investimento sostenibile e per i comparti che promuovono, tra le altre caratteristiche, delle caratteristiche ambientali e/o sociali, questo lavoro di valutazione del contributo degli emittenti ai grandi obiettivi ambientali, in particolare alla lotta contro il cambiamento climatico, necessita una valutazione settoriale, basata su un insieme di dati eterogenei, di realtà complesse con interdipendenze multiple. Gli analisti ESG di Candriam hanno sviluppato un loro quadro d'analisi. Ciò consente di valutare in modo sistematico il contributo delle attività di un’azienda a diversi obiettivi ambientali definiti da Candriam e in linea con l'obiettivo della Tassonomia.
A seguito della pubblicazione dei criteri tecnici per i 2 obiettivi ambientali legati al cambiamento climatico della Tassonomia da parte del gruppo di esperti creato a livello europeo, Xxxxxxxx ha deciso di integrare questi criteri tecnici nel suo quadro d’analisi preesistente.
Per svolgere una simile analisi sull’insieme del perimetro degli emittenti in questione occorre basarsi fortemente sulla pubblicazione effettiva di taluni dati da parte di questi emittenti chiave, che rendono possibile la valutazione approfondita del loro contributo.
Attualmente, poche società al mondo sono in grado di fornire i dati minimi necessari che consentono una valutazione rigorosa del loro livello di allineamento alla Tassonomia.
La debolezza dei dati che consentono di valutare con precisione il merito dei criteri stabiliti per la Tassonomia rende difficile la definizione di una percentuale minima di allineamento di questi comparti alla Tassonomia europea. Pertanto, i comparti interessati non possono attualmente impegnarsi per una percentuale minima di allineamento. Tale percentuale minima di allineamento deve quindi essere considerata pari a 0.
Per i comparto che promuovono, tra le altre caratteristiche, quelle ambientali e/o sociali, il principio che consiste nel “non provocare pregiudizio grave” si applica solo agli investimenti sottostanti al prodotto finanziario che prende in considerazione i criteri dell’Unione europea in
materia di attività economiche sostenibili a livello ambientale. Gli investimenti sottostanti alla porzione rimanente di questo prodotto finanziario non prendono in considerazione i criteri dell’Unione europea in materia di attività economiche sostenibili a livello ambientale.
Per i comparti che non hanno un obiettivo d'investimento sostenibile e che non promuovono specificamente talune caratteristiche ambientali e/o sociali, gli investimenti sottostanti a tale prodotto finanziario non prendono in considerazione i criteri dell’Unione europea in materia di attività economiche sostenibili sul piano ambientale, e a questo proposito detti comparti non sono tenuti a pubblicare informazioni sull'allineamento alla Tassonomia.
Le informazioni complementari sono disponibili nel codice di trasparenza sul sito Internet di Candriam (vedere qui sotto “Link utili”).
Link utili
- Politica di esclusione:
- Codice di trasparenza:
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxx-xxxxxxxxxxxx/#xxxxxxxxxxxx
7. Restrizioni di investimento
A. Regole di diversificazione
1. Un comparto non investe oltre:
a) il 5% degli attivi in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP ammissibili per una medesima entità;
b) il 10% dei suoi attivi in depositi collocati presso un medesimo istituto di credito;
c) Il 17,5%, in modo concordato, dei propri attivi nelle quote o azioni di altri Fondi comuni monetari;
d) il 5% dei suoi attivi che siano investiti in quote o azioni di un solo Fondo comune monetario.
2. In deroga al paragrafo 1, punto a), un comparto che si qualifica come Fondo comune monetario standard di tipo VNAV o Fondo comune monetario a breve termine di tipo VNAV può investire fino al 10% dei suoi attivi in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP emessi da una medesima entità, a condizione che il valore totale degli Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP detenuti dal comparto presso ciascun emittente nel quale investe oltre il 5% dei suoi attivi non superi il 40% del valore dei suoi attivi.
3. La somma di tutte le esposizioni di un comparto a cartolarizzazioni e ad ABCP non supera il 20% dei suoi attivi, con un massimo del 15% degli attivi del comparto che può essere investito in cartolarizzazioni e ABCP non conformi ai criteri relativi alle cartolarizzazioni e alle ABCP STS.
4. Il rischio totale al quale un comparto si espone verso una controparte nel quadro delle transazioni su strumenti derivati negoziati fuori borsa che rispondono alle condizioni di cui al punto D) del capitolo Politica d’investimento non supera il 5% dei suoi attivi.
5. L'importo totale di liquidità che un comparto fornisce ad una medesima controparte nell'ambito di operazioni reverse repo non supera il 15% degli attivi del comparto.
6. Malgrado i singoli limiti stabiliti ai precedenti paragrafi 1 e 4 sopra riportati, un comparto non può combinare più elementi tra quelli seguenti, qualora ciò lo induca ad investire più del 15% del proprio patrimonio in una stessa entità:
a) degli attivi in Strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni e ABCP per una medesima entità;
b) depositi presso la suddetta entità;
c) strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa che espongono ad un rischio di controparte su questa entità.
7. In deroga al paragrafo 1, punto a), ogni comparto è autorizzato a collocare, nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi, fino al 100% dei suoi attivi in diversi Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti singolarmente o congiuntamente dall'Unione europea, le amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri o loro banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca europea degli investimenti, il Fondo europeo d'investimento, il meccanismo europeo di stabilità, il Fondo europeo di stabilità finanziaria, un'autorità centrale o la banca centrale di un paese membro dell'OCSE, del G20 o di Singapore, il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca dei regolamenti internazionali o qualsiasi altro istituto o organizzazione finanziaria internazionale pertinente di cui facciano parte uno o più Stati membri.
Se un comparto si avvale di quest'ultima possibilità, dovrà detenere Strumenti del mercato monetario appartenenti ad almeno sei diverse emissioni, senza che i valori appartenenti a una stessa emissione possano superare il 30% dell’ammontare complessivo del patrimonio netto.
8. Nonostante i limiti individuali stabiliti al paragrafo 1, un comparto può investire fino al 10% dei suoi attivi in obbligazioni emesse da un solo istituto di credito che abbia sede legale in uno Stato membro e sottoposto, nel rispetto della legislazione, a una sorveglianza speciale da parte delle autorità pubbliche, volta a tutelare i titolari di tali obbligazioni. Nella fattispecie, le somme derivanti dall’emissione di suddette obbligazioni sono investite in conformità alla legislazione, in attivi che, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, possono coprire i crediti collegati alle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell’emittente, sarebbero utilizzati in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati.
Qualora un comparto investa più del 5% del suo patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma ed emesse da un solo emittente, il valore totale di questi investimenti non supera il 40% del valore del patrimonio del comparto.
9. Nonostante i singoli limiti stabiliti al paragrafo 1, un comparto può investire fino al 20% dei suoi attivi in obbligazioni emesse da un solo istituto di credito a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, punto f), o all'articolo 11, paragrafo 1,
punto c), del Regolamento Delegato 2015/61, compresi gli eventuali investimenti negli attivi di cui al paragrafo 8 del presente capitolo.
Qualora un comparto investa più del 5% del suo patrimonio nelle obbligazioni di cui al primo comma ed emesse da un solo emittente, il valore totale di questi investimenti non supera il 60
% del valore del patrimonio del comparto, compresi gli eventuali investimenti negli attivi di cui al paragrafo 8 nei limiti previsti in detto paragrafo.
10. Le società raggruppate per motivi di consolidamento dei rendiconti, secondo la Direttiva 2013/34/UE o nel rispetto delle regole contabili internazionali riconosciute, sono considerate una sola entità ai fini del calcolo dei limiti descritti ai paragrafi da 1 a 6 del presente capitolo.
B. Regole di concentrazione
1. Un comparto non detiene oltre il 10% degli Strumenti del mercato monetario, delle cartolarizzazioni e delle ABCP emesse da una sola entità.
2. Questo limite non si applica agli Strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 4 del punto A) del capitolo Politica d’investimento.
C. Regole relative al portafoglio dei Fondi comuni monetari
1. Fondi comuni monetari a breve termine
Il portafoglio dei Fondi comuni monetari a breve termine soddisfa su base continuativa tutti i seguenti requisiti:
a) la sua WAM non supera 60 giorni;
b) la sua WAL non supera i 120 giorni, fatte salve le disposizioni del Regolamento MMF relative al calcolo della WAL;
c) per i Fondi comuni monetari a breve termine di tipo VNAV, almeno il 7,5% dei loro attivi è scambiato a scadenza giornaliera o è costituito da operazioni di reverse repo che possono essere terminate con un preavviso di un giorno lavorativo o di liquidità il cui ritiro può essere effettuato con un preavviso di un giorno lavorativo. I Fondi comuni monetari a breve termine di tipo VNAV si astengono dall'acquistare qualsiasi attivo che abbia scadenza giornaliera, se tale acquisto farà scendere a meno del 7,5 % la quota dei loro investimenti in attivi di questa scadenza;
d) per i Fondi comuni monetari a breve termine di tipo VNAV, almeno il 15 % dei loro attivi è scambiato a scadenza settimanale o è costituito da operazioni di reverse repo che possono essere terminate con un preavviso di cinque giorni lavorativi o di liquidità il cui ritiro può essere effettuato con un preavviso di cinque giorni lavorativi. I Fondi comuni monetari a breve termine di tipo VNAV si astengono dall'acquistare qualsiasi attivo che abbia scadenza settimanale, se tale acquisto farà scendere a meno del 15% la quota dei loro investimenti in attivi di questa scadenza.
e) ai fini del calcolo di cui al punto d), gli Strumenti del mercato monetario o le quote o azioni di altri Fondi comuni monetari possono essere inclusi negli attivi a scadenza settimanale di un Fondo comune monetario a breve termine di tipo VNAV fino ad un massimo del 7,5% a condizione che possano essere venduti e regolati entro cinque giorni lavorativi.
Qualora i limiti sopra citati vengano superati per ragioni che esulano dal controllo di un Fondo comune monetario a breve termine di tipo VNAV, o in seguito all’esercizio di diritti di sottoscrizione o di rimborso, obiettivo prioritario di detto Fondo comune monetario a breve termine di tipo VNAV dovrà essere quello di porre rimedio a tale situazione, tenendo conto degli interessi degli azionisti.
2. Fondi comuni monetari standard
Il portafoglio dei Fondi comuni monetari standard soddisfa su base continuativa tutti i seguenti requisiti:
a) detiene costantemente una WAM non superiore a sei mesi;
b) il detiene costantemente una WAL non superiore a dodici mesi, fatte salve le disposizioni del Regolamento MMF relative al calcolo della WAL;
c) almeno il 7,5% dei suoi attivi è scambiato a scadenza giornaliera o è costituito da operazioni di reverse repo che possono essere terminate con un preavviso di un giorno lavorativo o di liquidità il cui ritiro può essere effettuato con un preavviso di un giorno lavorativo. I Fondi comuni monetari standard si astengono dall'acquistare qualsiasi attivo che abbia scadenza giornaliera se tale acquisto farà scendere a meno del 7,5% la quota dei suoi investimenti in attivi di questa scadenza;
d) almeno il 15% dei suoi attivi è scambiato a scadenza settimanale o è costituito da operazioni di reverse repo che possono essere terminate con un preavviso di cinque giorni lavorativi o di liquidità il cui ritiro può essere effettuato con un preavviso di cinque giorni lavorativi. I Fondi comuni monetari standard si astengono dall'acquistare qualsiasi attivo che abbia scadenza settimanale se tale acquisto farà scendere a meno del 15% la quota dei suoi investimenti in attivi di questa scadenza.
e) ai fini del calcolo di cui al punto d), gli Strumenti del mercato monetario o le quote o azioni di altri Fondi comuni monetari possono essere inclusi negli attivi a scadenza settimanale fino ad un massimo del 7,5% a condizione che possano essere venduti e regolati entro cinque giorni lavorativi.
Qualora i limiti sopra citati vengano superati per ragioni che esulano dal controllo di un Fondo comune monetario standard, o in seguito all’esercizio di diritti di sottoscrizione o di rimborso, obiettivo prioritario di detto Fondo comune monetario standard dovrà essere quello di porre rimedio a tale situazione, tenendo conto degli interessi degli azionisti.
D. Gestione delle garanzie finanziarie
Il presente paragrafo relativo alle garanzie finanziarie che possono essere ricevute da un comparto si applica anche alle operazioni repo e reverse repo nella misura in cui trali disposizioni non siano incompatibili con la disposizioni di cui alla Sezione 6.1, punti E) e
F) sopra riportati.
a) Criteri generali
Tutte le garanzie volte a ridurre l’esposizione al rischio di controparte dovranno soddisfare in qualsiasi momento i seguenti criteri:
• Liquidità: qualunque garanzia ricevuta in forma diversa da fondi in contanti presenterà una forte liquidità e sarà negoziata su un mercato regolamentato o nell’ambito di un sistema multilaterale di negoziazione, ricorrendo a metodi di determinazione dei prezzi trasparenti,
affinché possa essere venduta rapidamente ad un prezzo prossimo alla valutazione preventiva alla vendita.
• Valutazione: le garanzie ricevute saranno valutate quotidianamente e gli attivi i cui prezzi sono soggetti ad una forte volatilità saranno accettati come garanzie solo in presenza di margini di sicurezza sufficientemente prudenti.
• Qualità di credito degli emittenti: la garanzia finanziaria ricevuta dovrà essere di qualità eccellente.
• Correlazione: la garanzia finanziaria ricevuta dovrà essere emessa da un’entità indipendente dalla controparte e non dovrà presentare una forte correlazione con la performance di quest’ultima.
• Diversificazione: la garanzia finanziaria dovrà essere sufficientemente diversificata in termini di paesi, mercati ed emittenti (a livello del patrimonio netto). Per quanto riguarda la diversificazione per emittenti, l’esposizione massima ad un emittente, attraverso le garanzie ricevuto, non potrà superare il 15% del patrimonio netto del comparto in questione. Tuttavia questo limite è innalzato al 100% per i titoli emessi o garantiti da uno Stato che aderisce allo Spazio economico europeo (“SEE”), sue collettività pubbliche, da uno paese appartenente all’OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più paesi aderenti allo SEE. Questi emittenti sono ritenuti di buona qualità (ovvero beneficano di un rating minimo BBB- / Baa3 emesso da una delle agenzie di rating riconosciute e/o considerate come tali dalla Società di Gestione). Inoltre, se il comparto ricorre a quest'ultima possibilità, dovrà detenere titoli appartenenti ad almeno 6 diverse emissioni dell'emittente, nessuna delle quali deve superare il 30% del patrimonio netto.
I rischi connessi alla gestione delle garanzie, come i rischi operativi e giuridici, saranno individuati, gestiti e limitati nell’ambito del processo di gestione dei rischi.
Le garanzie ricevute potranno essere interamente smobilizzate in qualunque momento, senza che occorra riferirne alla controparte né ottenerne l’accordo.
b) Tipi di garanzie autorizzati
I tipi di garanzie finanziarie consentiti sono i seguenti:
• contanti denominati in una valuta di uno degli Stati membri dell’OCSE;
• titoli di credito di buona qualità (con rating minimo BBB-/ Baa3, o equivalente, attribuito da una delle agenzie di rating), emessi da un emittente del settore pubblico di un paese dell’OCSE (Stati, sovranazionali,…) e la cui emissione ammonti almeno a 250 milioni minimo e con scadenza massima residua di 30 anni;
• titoli di credito di buona qualità (con rating minimo BBB-/ Baa3, o equivalente, attribuito da una delle agenzie di rating), emessi da un emittente del settore privato di un paese dell’OCSE e la cui emissione ammonti almeno a 250 milioni minimo e con scadenza massima residua di 15 anni;
• azioni o quote di organismi di investimento collettivo che offrano un’adeguata liquidità e che investano in Strumenti del mercato monetario o in obbligazioni di buona qualità.
Il dipartimento Risk Management della Società di Gestione può imporre criteri più severi in termini
di garanzie ricevute ed escludere in questo modo determinati tipi di strumenti, alcuni paesi, emittenti e, addirittura, titoli.
In caso di materializzazione del rischio di controparte, la SICAV potrebbe ritrovarsi proprietario della garanzia finanziaria ricevuta. Se la SICAV riesce ad alienare tale garanzia a un valore corrispondente a quello degli attivi prestati o ceduti, non subirà conseguenze finanziarie negative. In caso contrario (se il valore degli attivi ricevuti in garanzia è sceso al di sotto di quello degli attivi prestati o ceduti prima che si sia proceduto alla loro vendita), potrebbe subire una perdita corrispondente alla differenza tra il valore degli attivi prestati o ceduti e il valore della garanzia, una volta liquidata.
c) Livello delle garanzie finanziarie
La Società di Gestione ha introdotto una politica che prevede un livello di garanzia finanziaria in funzione del tipo di operazione.
Il livello di garanzia richiesto per gli strumenti finanziari negoziati fuori borsa e per le operazioni repo e reverse repo è determinato dagli accordi stabiliti con ciascuna delle controparti, tenendo in considerazione fattori quali la natura e le caratteristiche delle transazioni, la qualità del credito e l’identità delle controparti, nonché le condizioni di mercato in vigore. In ogni momento, l’esposizione della controparte non coperta garanzia resterà al di sotto dei limiti di rischio di controparte stabiliti nel Prospetto.
In particolare per l’attività di prestito di titoli, il livello delle garanzie finanziarie corrisponderà al 100% del valore dei titoli prestati.
Per le operazioni repo e reverse repo, il livello delle garanzie finanziarie è del 100% all’avvio della transazione. Se l’importo della collateralizzazione scende al di sotto di questo livello, questo sarà oggetto di rettifiche, nel rispetto degli importi minimi trasferibili come stabiliti negli accordi stipulati con le controparti. In nessun caso, il rischio di controparte supererà i limiti regolamentari autorizzati.
Per gli strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa: Nell’ambito delle operazioni su strumenti finanziari negoziati fuori borsa, taluni comparti possono coprire alcune operazioni effettuando richieste di margine in cash nella divisa del comparto nel rispetto delle limitazioni di cui al punto
7.A. del presente Prospetto per quanto riguarda il rischio di controparte.
d) Politica in materia di riduzione
La Società di Gestione ha introdotto una politica di riduzione adeguata a ciascuna categoria di attivi ricevuti a titolo di garanzia finanziaria.
Per ciascuna delle categorie di attivi sotto riportata, la Società di Gestione può applicare le seguenti riduzioni e si riserva il diritto di applicare riduzioni supplementari in base alle condizioni di mercato:
Categorie di attivi | Riduzione |
Contanti | 0% |
Titoli di credito di emittenti del settore pubblico | 0-3% |
Titoli di credito di emittenti del settore privato | 0-5% |
Quote/azioni di OIC | 0-5% |
e) Restrizioni relative ai reinvestimento delle garanzie finanziarie ricevute
Le garanzie finanziarie in forma diversa dal contante non vengono né vendute, né reinvestite né impegnate.
Le garanzie ricevute in contanti possono essere unicamente depositate presso le controparti che rispondono ai criteri di ammissibilità sopra definiti, al punto C) del capitolo Politica d’investimento del Prospetto, investite in prestiti di stato di buona qualità, utilizzate ai fini di operazioni reverse repo richiamabili in qualunque momento o investite in Fondi comuni monetari a breve termine, nel rispetto dei criteri di diversificazione applicabili.
Sebbene investiti in attivi che presentano un grado di rischio limitato, gli investimenti effettuati potrebbero comunque comportare un lieve rischio finanziario.
f) Conservazione delle garanzie
In caso di trasferimento di proprietà, la garanzia ricevuta sarà custodita dal Depositario o da un sub-depositario. Per gli altri tipi di accordi che diano luogo a garanzie, queste ultime sono custodite da un depositario terzo soggetto ad una sorveglianza prudenziale e che non abbia nessun legame con il fornitore delle garanzie finanziarie.
Le garanzie ricevute potranno essere interamente smobilizzate in qualunque momento, senza che occorra riferirne alla controparte né ottenerne l’accordo.
g) Garanzia finanziaria a favore della controparte
Alcuni strumenti finanziari derivati possono essere sottoposti a depositi di garanzie collaterali iniziali a favore della controparte (in contanti e/o titoli).
h) Informazione periodica degli investitori
Informazioni supplementari sull’utilizzo delle operazioni repo e reverse repo sono riportate nelle relazioni annuali e semestrali.
i) Valutazione
• Repo e reverse repo
Le operazioni repo o reverse repo sono valorizzate in base al prezzo di vendita, maggiorato degli interessi. In caso di contratti superiori a tre mesi, lo spread di credito della controparte potrà essere rivalutato.
• Garanzie
La garanzia collaterale ricevuta è valutata quotidianamente dalla Società di Gestione e/o dall'agente incaricato della garanzia collaterale. Questa valutazione segue i principi di valutazione definiti nel Prospetto con l'applicazione delle riduzioni in base al tipo di strumenti.
La garanzia collaterale fornita è valutata quotidianamente dalla Società di Gestione e/o dall'agente incaricato della garanzia collaterale.
8. Fattori di rischio
I vari comparti della SICAV possono essere esposti a rischi diversi in base alla loro politica
d'investimento. Qui di seguito sono descritti i principali rischi a cui possono essere esposti i comparti. Ciascuna Scheda Tecnica riporta i rischi non marginali ai quali può essere esposto il comparto in questione.
Il valore netto d'inventario di un comparto può aumentare o diminuire e gli azionisti possono non coprire l'importo investito né ottenere alcun rendimento sul loro investimento.
La descrizione dei rischi che segue non pretende tuttavia di essere esaustiva e i potenziali investitori devono prendere conoscenza, da una parte del presente prospetto nella sua integralità e dall’altra parte "Profilo di rischio e di rendimento" contenuto nelle informazioni chiave per l’investitore.
Si consiglia inoltre ai potenziali investitori di rivolgersi a consulenti professionali prima di procedere a un investimento.
Rischio di perdita di capitale: l’investitore non beneficia di alcuna garanzia sul capitale investito nel comparto interessato; è possibile che il capitale investito non gli venga interamente restituito.
Rischio di tasso: una variazione dei tassi (determinata, ad esempio, dall'inflazione) può comportare rischi di perdita e causare una diminuzione del valore netto d'inventario del comparto (specialmente in caso di aumento dei tassi se il comparto ha una sensibilità positiva ai tassi e in caso di calo dei tassi se il comparto ha sensibilità negativa ai tassi).
Una variazione dell'inflazione, ovvero un aumento o diminuzione generale del costo della vita, è uno dei fattori che possono incidere sui tassi e quindi sul valore netto d’inventario.
Rischi legati a fattori esterni: incertezza sulla continuità di alcuni fattori ambientali esterni (come il regime fiscale o le modifiche normative) suscettibili di ripercuotersi sul funzionamento dell'OIC. Il comparto può essere assoggettato ad un certo numero di rischi giuridici e regolamentari, soprattutto ad interpretazioni o applicazioni delle leggi contraddittorie, incomplete, poco chiare e mutevoli, delle restrizioni all'accesso da parte del pubblico ai regolamenti, pratiche e usanze, all'ignoranza o alle infrazioni alle leggi da parte delle controparti e di altri partecipanti al mercato, di documenti di transazione incompleti o non corretti, all'assenza di clausole stabilite o disposte in modo conforme per ottenere risarcimento, la protezioni insufficiente degli investitori o l'assenza di applicazione delle leggi esistenti. Le difficoltà a far valere, proteggere e far rispettare i diritti possono avere un effetto negativo importante sul comparto e sulle sue operazioni. In particolare, i regolamenti fiscali possono essere modificati regolarmente o in base ad un’interpretazione controversa che comporta un aumento del carico fiscale sostenuto dall’investitore o dal comparto su patrimonio, ricavi, utili di capitale, operazioni finanziarie o spese pagate o ricevute dai fornitori di servizi.
Rischio di credito: rischio di insolvenza di un emittente o di una controparte. Questo rischio contempla il rischio di evoluzione degli spread creditizi e il rischio di default.
Alcuni comparti possono essere esposti al mercato del credito e/o ad alcuni emittenti in particolare i cui corsi evolvono in funzione delle attese del mercato sulle loro capacità di rimborsare il debito contratto. Questi comparti possono anche essere esposti al rischio di insolvenza di un emittente selezionato, o alla sua impossibilità di onorare il rimborso del suo debito, sotto forma di cedole e/o di capitale.
Rischio associato agli strumenti finanziari derivati: Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti il cui valore dipende (o è derivato) da una o più attività finanziarie sottostanti (tasso di interesse, valute,...). L’utilizzo di derivati comporta quindi il rischio associato ai sottostanti. In caso di strategia di copertura, gli strumenti finanziari derivati possono, in presenza di alcune condizioni di mercato, non essere perfettamente correlati rispetto alle attività da coprire. Per le opzioni, a causa della fluttuazione sfavorevole del prezzo degli attivi sottostanti, il comparto potrebbe perdere la totalità dei premi pagati. Gli strumenti finanziari derivati fuori borsa inducono inoltre un rischio di controparte (che può essere tuttavia attenuato da attivi ricevuti in collaterale) e possono
comportare un rischio di valorizzazione, ovvero di liquidità (difficoltà di vendita o di chiusura delle posizioni aperte).
Rischio di cambio: il rischio di cambio deriva dagli investimenti diretti del comparto e dai sui interventi sugli strumenti finanziari a termine, con conseguente esposizione a una valuta diversa da quella di valorizzazione del comparto. Le variazioni del tasso di cambio di questa valuta rispetto a quella di valorizzazione del comparto possono influire negativamente sul valore degli attivi in portafoglio.
Rischio di controparte: I comparti possono utilizzare prodotti derivati negoziati fuori borsa e/o ricorrere a operazioni repo e reverse repo. Tali operazioni possono generare un rischio di controparte, o perdite subìte in relazione agli impegni assunti presso una controparte inadempiente.
Rischio di concentrazione: rischio legato a una concentrazione sostanziale degli investimenti in una categoria di attivi o su alcuni mercati. Ciò significa che l'evoluzione di tali attivi o mercati incide fortemente sul valore del portafoglio del comparto. Maggiore è la diversificazione del portafoglio del comparto, minore è il rischio di concentrazione. Tale rischio, ad esempio, è superiore su mercati specifici (determinate regioni, settori o temi) che su mercati largamente diversificati (ripartizione mondiale).
Rischio di conflitti d’interesse: Una scelta della controparte orientata per motivi diversi dall’interesse esclusivo della SICAV, e/o un trattamento disuguale nella gestione di portafogli equivalenti potrebbero costituire le principali fonti di conflitti d'interesse.
Rischio di conservazione: il rischio di perdita di attivi detenuti da un depositario a causa di insolvenza, negligenza o atti fraudolenti del depositario o di un sub-depositario. Questo rischio è mitigato dagli obblighi regolamentari dei depositari.
Rischio giuridico: Il rischio di controversia di qualsiasi natura con una controparte o con terzi. La Società di Gestione mira a ridurre questo rischio attraverso l’attuazione di controlli e procedure.
Rischio operativo: Il rischio operativo comprende i rischi di perdite dirette o indirette connesse ad un certo numero di fattori (ad esempio gli errori umani, le frodi e gli atti malevoli, i guasti dei sistemi informatici e gli eventi esterni, ecc.) che potrebbero avere un impatto negativo sul comparto e/o sugli investitori. La Società di Gestione mira a ridurre questo rischio attraverso l’attuazione di controlli e procedure.
Rischio di copertura delle classi di azioni: In alcuni comparti, la SICAV può mettere a disposizione due tipi di copertura che hanno come obiettivo quello di ridurre il rischio di cambio: una copertura contro le oscillazioni della valuta di riferimento e una copertura contro l’esposizione di cambio degli attivi che compongono il portafoglio. Queste tecniche implicano rischi diversi. Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che poiché il processo di copertura di cambio non può essere totale e permanente, non può pertanto annullare del tutto il rischio di cambio e possono sussistere scarti di performance. Tutti i guadagni/le perdite che provengono dal processo di copertura sono sostenuti separatamente dai titolari di queste classi.
Rischio di investimento ESG: Il rischio d’investimento ESG da riferimento ai rischi indotti dalla considerazione di fattori ESG nel processo di gestione, quali l’esclusione di attività di emittenti, o l’integrazione di rischi di sostenibilità nella selezione e/o l’allocazione degli emittenti in portafoglio. Maggiore è la considerazione di questi fattori, maggiore sarà il rischio di investimento ESG.
La metodologia si basa sulla definizione di modelli settoriali ESG da parte degli analisti ESG interni del gestore. I limiti della ricerca sono in gran parte legati alla natura, alla postata e alla
coerenza dei dati ESG disponibili attualmente.
- Natura: Alcune dimensioni ESG si prestano meglio a informazioni qualitative narrative. Tali informazioni sono soggette a interpretazione e introducono di conseguenza un grado di incertezza nei modelli.
- Portata: Una volta definite le dimensioni ESG che gli analisti ritengono importanti per ogni settore, non vi è garanzia che i dati siano disponibili per tutte le aziende del settore. Per quanto possibile, i dati mancanti saranno completati dall’analisi ESG propria del gestore.
- Omogeneità: i diversi fornitori di dati ESG applicano metodologie diverse. Anche presso un unico fornitore, dimensioni ESG analoghe possono essere trattate differentemente in base al settore. Ciò rende più difficile il confronto dei dati di diversi fornitori.
L’assenza di definizioni ed etichette comuni o armonizzate che integrano i criteri ESG e di sostenibilità su scala europea può tradursi in approcci diversi dei gestori per stabilire gli obiettivi ESG e stabilire se questi obiettivi sono stati raggiunti dai fondi che gestiscono.
La metodologia perseguita esclude o limita l'esposizione ai titoli di taluni emittenti per ragioni ESG. Di conseguenza, è possibile che talune condizioni di mercato generino opportunità finanziarie che potrebbero non essere sfruttate dal comparto.
A seconda del caso, le misure di esclusione o di integrazione relative al rischio di investimento ESG sono descritte nella sezione del Prospetto dedicata alla politica d'investimento e/o nella Scheda tecnica di ogni comparto.
Rischio di sostenibilità: il rischio di sostenibilità fa riferimento a ogni evento o situazione nel settore ambientale, sociale o di governance che potrebbe incidere sulla performance e/o sulla reputazione degli emittenti in portafoglio.
I rischi di sostenibilità possono essere suddivisi in 3 categorie:
- Ambientale: taluni eventi ambientali possono creare rischi fisici per le aziende in portafoglio. Tali eventi potrebbero ad esempio comportare conseguenze per il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, il cambiamento della composizione chimica degli oceani, ecc. Oltre ai rischi fisici, le aziende potrebbero anche essere colpite negativamente dalle misure adottate dai governi al fine di fronteggiare i rischi ambientali (come ad esempio una carbon tax). Questi rischi di attenuazione potrebbero incidere sulle aziende in base alla loro esposizione ai rischi summenzionati e alla loro capacità di adattamento a questi.
- Sociale: rinvia ai fattori di rischio legati al capitale umano, alla catena di approvvigionamento e al modo in cui le aziende gestiscono il loro impatto sulla società. Le tematiche relative all’uguaglianza di genere, alle politiche di remunerazione, alla salute e alla sicurezza e ai rischi associati alle condizioni di lavoro in generale dipendono dalla dimensione sociale. I rischi di violazione dei diritti umani o dei diritti del lavoro all’interno della catena di approvvigionamento fanno anch'essi parti della dimensione sociale.
- Di governance: Questi aspetti sono legati alle strutture di governance quali l’indipendenza del consiglio d'amministrazione, le strutture di gestione, le relazioni con i lavoratori, la remunerazione e la conformità alle pratiche fiscali. I rischi legati alla governance hanno come punto comune il fatto che provengono da una mancanza di sorveglianza dell’azienda e/o dall’assenza di incoraggiamento che spingano la direzione dell'azienda a far rispettare le norme previste in materia di governance.
Il rischio di sostenibilità può essere specifico dell’emittente, in funzione delle sue attività e pratiche, ma può anche essere dovuto al fattori esterni. Se un evento imprevisto sopravviene
presso un emittente specifico, come uno sciopero del personale, o più in generale come una catastrofe ambientale, tale evento può incidere negativamente sulla performance del portafoglio. Inoltre, gli emittenti che adattano le loro attività e/o politiche possono essere meno esposti al rischio di sostenibilità.
Al fine di gestire l’esposizione al rischio, le misure di attenuazione possono essere le seguenti:
- esclusione di attività o di emittenti controversi
- esclusione di emittenti in base a criteri di sostenibilità
- integrazione dei rischi di sostenibilità nella selezione degli emittenti o della ponderazione degli emittenti nel portafoglio
- impegno e sana gestione degli emittenti
A seconda dei casi, tali misure sono descritte nella sezione del Prospetto dedicata alla politica d'investimento e/o nella Scheda tecnica di ogni comparto.
9. Risk Management
La Società di Gestione ha attuato un sistema di procedure di gestione dei rischi che consente di valutare il rischio delle posizioni e il loro contributo al rischio complessivo del portafoglio.
Il metodo di determinazione del rischio complessivo viene stabilito in funzione della politica e della strategia di investimento di ciascun comparto (anche in base all’utilizzo di strumenti finanziari derivati).
Uno dei due metodi seguenti è utilizzato per il controllo del rischio complessivo: il metodo delle passività o metodo del Value-at-Risk. Il metodo adottato è indicato nella Scheda Tecnica di ciascun comparto.
A) Metodo delle passività
Questo metodo consiste nel convertire gli strumenti finanziari derivati in posizioni equivalenti dell’attivo sottostante (all’occorrenza, in funzione della loro rispettiva sensibilità). In caso contrario, questa conversione può essere sostituita dal valore figurativo.
Uno strumento finanziario derivato non sarà preso in considerazione per il calcolo del rischio complessivo nelle seguenti situazioni:
• se la detenzione simultanea di tale strumento legato ad un attivo finanziario e di liquidità investite in attivi senza rischio è pari alla detenzione diretta dell’attivo finanziario in questione;
• se detto strumento finanziario scambia la performance di attivi finanziari detenuti nel portafoglio con la performance di altri attivi finanziari di riferimento (senza rischi aggiuntivi rispetto alla detenzione diretta degli attivi finanziari di riferimento).
Il comparto può procedere a compensazioni tra posizioni acquirenti e venditrici su strumenti finanziari derivati aventi per oggetto attivi soggiacenti identici, indipendentemente dalla scadenza dei contatti. Inoltre, sono consentite le compensazioni anche tra strumenti derivati e attivi direttamente detenuti, a patto che le due posizioni abbiano per oggetto lo stesso attivo oppure attivi i cui rendimenti storici siano strettamente correlati. Le compensazioni possono avvenire in termini sia di valore di mercato che di indicatore di rischio.
Il rischio globale assunto dai comparti della SICAV non può superare il 210% del valore netto d’inventario.
B) Metodo del Value-at-Risk (VaR)
Un modello VaR è volto a quantificare la perdita potenziale massima che può essere generata dal portafoglio del comparto in condizioni normali di mercato. Tale perdita viene stimata su un
determinato orizzonte temporale (periodo di possesso di 1 mese) e un intervallo di fiducia (99%). Il Value-at-Risk può essere calcolato in termini assoluti o relativi.
• Limite di VaR relativo
Il rischio complessivo legato all’insieme delle posizioni di portafoglio calcolato tramite il VaR non può essere superiore al doppio del VaR di un portafoglio di riferimento, dello stesso valore di mercato del comparto. Tale limite gestionale è applicabile a tutti i comparti per i quali è possibile o adeguato definire un portafoglio di riferimento. Per i comparti interessati, il portafoglio di riferimento è riportato nella Scheda Tecnica.
• Limite di VaR assoluto
Il rischio complessivo legato all’insieme delle posizioni di portafoglio calcolato mediante il VaR non può superare un VaR assoluto del 20%. Tale VaR deve essere calcolato sulla base dell’analisi del portafoglio di investimento.
In caso di calcolo del rischio complessivo tramite il metodo del VaR, il livello di leva atteso e la possibilità di livelli più elevati di effetto leva sono riportati nella Scheda Tecnica del comparto interessato.
10. Le azioni
Fin dalla loro emissione, esse partecipano in eguale maniera agli eventuali utili e dividendi della SICAV, nonché ai proventi della sua liquidazione. Le azioni non conferiscono alcun diritto di opzione o di prelazione; ciascuna azione intera, indipendentemente dal suo valore netto d'inventario, dà diritto a un voto in occasione delle Assemblee Generali degli azionisti. Le azioni devono essere interamente liberate e sono prive di valore nominale.
Il numero di azioni che si possono emettere non è soggetto ad alcun limite. In caso di liquidazione, ogni azione dà diritto a una percentuale paritaria dei proventi netti di liquidazione.
Per ciascun comparto la SICAV propone più Classi, come viene riportato in dettaglio nella Scheda Tecnica del comparto interessato.
Le azioni sono disponibili unicamente in forma nominativa.
Gli azionisti non riceveranno alcun certificato rappresentativo delle loro azioni, salvo dietro loro espressa richiesta. La SICAV si limiterà ad emettere una conferma dell’avvenuta iscrizione nel registro.
Potranno essere emesse frazioni di azioni fino ad un millesimo.
11. Quotazione delle azioni
Le azioni della SICAV potranno essere quotate presso la Borsa di Lussemburgo, su decisione del Consiglio d'amministrazione.
12. Emissione delle azioni e procedura di sottoscrizione e di pagamento
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a emettere azioni in qualunque momento e senza limite alcuno. Le azioni devono essere interamente liberate.
Sottoscrizione ordinaria
Le azioni di ciascun comparto verranno emesse a un prezzo corrispondente al valore patrimoniale netto per azione, maggiorato di una commissione spettante agli agenti incaricati del collocamento, come precisato nelle Schede tecniche dei vari comparti.
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV si riserva il diritto di istituire delle modalità diverse per alcuni Paesi, al fine di rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tali Paesi e a condizione che la documentazione di investimento in tali Paesi faccia debito riferimento a siffatte specificità.
Procedura
1) Per i comparti Candriam Money Market Euro e Candriam Money Market USD Sustainable:
Alle richieste di sottoscrizione ricevute dall’Agente per i Trasferimenti a Lussemburgo prima delle ore 12:00 (ora locale) del giorno lavorativo bancario precedente una data di valutazione, se accettate, si applicherà il valore netto d'inventario determinato in tale data di valutazione. Alle richieste di sottoscrizione notificate dopo tale termine si applicherà un prezzo calcolato alla data di valutazione successiva.
Alle richieste di sottoscrizione si applicherà pertanto un valore netto d’inventario ignoto.
La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio di Amministrazione, di accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di un’ora e mezza dopo il cut-off ufficiale del comparto al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all'Agente per i Trasferimenti, il valore netto d’inventario rimarrà ignoto.
Il pagamento dell'importo complessivo da corrispondere dovrà essere effettuato nella valuta del comparto entro i 2 giorni lavorativi bancari successivi alla data di valutazione applicabile.
2) Per il comparto Candriam Money Market Euro AAA:
Alle richieste di sottoscrizione ricevute dall’Agente per i Trasferimenti a Lussemburgo entro le ore
11.00 (ora locale) della data di valutazione, se accettate, si applicherà il valore netto d'inventario determinato in tale data di valutazione. Alle richieste di sottoscrizione notificate dopo tale termine si applicherà un prezzo calcolato alla data di valutazione successiva. Alle richieste di sottoscrizione si applicherà pertanto un valore netto d’inventario ignoto.
La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio di Amministrazione, di accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di 45 minuti dopo il cut-off ufficiale del comparto al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all'Agente per i Trasferimenti; il valore netto d'inventario rimarrà ignoto.
Il pagamento dell'importo complessivo da corrispondere dovrà essere effettuato nella valuta del comparto, alla data di valutazione.
Le richieste dovranno riportare il comparto e la Classe desiderati e precisare se si tratta di azioni di capitalizzazione o di azioni di distribuzione; esse dovranno inoltre essere accompagnate da una dichiarazione attestante che l’acquirente ha ricevuto e preso visione di una copia del presente Prospetto e che la richiesta di sottoscrizione è stata presentata conformemente ai termini del Prospetto.
Le sottoscrizioni saranno accettate in importi e, su decisione del Consiglio di Amministrazione, in numero di azioni. Tale richiesta dovrà indicare il nome e l’indirizzo della persona a nome della
quale le azioni verranno registrate, nonché l’indirizzo al quale dovrà essere inviata la conferma d’iscrizione nel registro degli azionisti.
Successivamente alla determinazione del prezzo al quale le azioni saranno emesse, l'Agente per i Trasferimenti informerà l’agente di vendita il quale comunicherà a sua volta all’acquirente l’importo totale da versare, comprensivo della commissione di vendita per il numero di azioni richieste.
Il pagamento dell’importo complessivo da corrispondere dovrà essere effettuato nella divisa del comparto tramite bonifico a favore dell’Agente per i Trasferimenti per conto della SICAV. Al fine di una corretta identificazione, gli acquirenti dovranno dare disposizioni alle banche di informare l'Agente per i Trasferimenti dell’avvenuto pagamento indicando il nome dell’acquirente.
Qualora una richiesta di sottoscrizione scritta e il relativo pagamento non siano pervenuti entro i termini prescritti, tale richiesta potrà essere respinta e qualsiasi attribuzione di azioni effettuata sulla base della stessa annullata.
Qualora un pagamento relativo a una domanda di acquisto pervenga successivamente alla scadenza stabilita, l’Agente per i Trasferimenti potrà gestire tale richiesta calcolando il numero di azioni da sottoscrivere mediante siffatto importo in base alla determinazione del valore patrimoniale netto successiva alla ricezione del pagamento.
Qualora una richiesta non venga accolta in tutto o in parte, l’importo versato o il saldo sarà rimborsato al richiedente a mezzo posta o tramite bonifico bancario, a rischio di quest’ultimo.
Disposizioni generali
La SICAV si riserva il diritto di respingere qualsiasi richiesta di sottoscrizione o di accettarla solo in parte. Inoltre, ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento e senza preavviso l’emissione e la vendita di azioni della SICAV.
La SICAV non emetterà alcuna azione durante i periodi in cui la stessa sospenderà la determinazione del valore netto d’inventario per azione in virtù dei poteri ad essa conferiti dallo Statuto e riportati nel presente Prospetto. Comunicazione di tale sospensione verrà inviata a tutti coloro che avranno presentato una richiesta di sottoscrizione. Nel corso di tale interruzione, le richieste presentate o in sospeso potranno essere ritirate mediante notifica scritta, a condizione che l'Agente per i Trasferimenti le abbia ricevute prima della revoca della sospensione. Qualora le richieste non vengano ritirate, esse saranno gestite alla prima data di valutazione successiva alla fine del periodo di sospensione.
13. Conversione di azioni
Qualunque azionista può richiedere la conversione, in tutto o in parte, delle proprie azioni in azioni di un’altra Classe o di un altro comparto, purché ne soddisfi i requisiti, inviandone preavviso scritto, a mezzo telex o telefax, all’Agente per i Trasferimenti, indicando se le azioni da convertire sono nominative o al portatore.
Il preavviso richiesto per la conversione delle azioni è lo stesso di quello dei riscatti.
Salvo in caso di sospensione della determinazione del valore netto d'inventario, la conversione verrà effettuata alla data di valutazione successiva alla ricezione della relativa domanda, a un tasso calcolato facendo riferimento al prezzo delle azioni dei comparti in questione stabilito il giorno stesso. Alle conversioni si applica pertanto un valore netto d'inventario ignoto.
La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio di Amministrazione, di accordare ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, un'equa proroga con estensione massima di un’ora e mezza dopo il cut-off ufficiale dei vari comparti (fatta eccezione per il comparto Candriam Money Market Euro AAA per il quale l'estensione massima della proroga accordata sarà di 45 minuti) al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all'Agente per i Trasferimenti; il valore netto d'inventario rimarrà ignoto.
La conversione dalla Classe Classique nelle Classi I, S, V o Z non è possibile.
Il tasso in base al quale viene effettuata la conversione delle azioni di un comparto o di una Classe ("il comparto o la Classe d’origine") in azioni di un altro comparto o Classe ("il nuovo comparto o la nuova Classe") viene determinato secondo la formula seguente:
A = B x C x E D
A indica il numero di azioni del nuovo comparto o Classe da attribuire; B indica il numero di azioni dell'ex comparto o Classe da convertire;
C indica il valore netto d'inventario per azione del comparto o Classe d’origine, calcolato alla data di valutazione in questione;
D indica il valore netto d'inventario per azione del nuovo comparto o Classe, calcolato alla data di valutazione in questione;
E indica il tasso di cambio tra la valuta di denominazione del comparto da convertire e la valuta del nuovo comparto vigente alla data di valutazione in questione.
Dopo la conversione, i soci saranno informati dall’Agente per i Trasferimenti del numero di azioni del nuovo comparto o della nuova Classe a loro spettanti, nonché del relativo prezzo.
14. Riscatto di azioni
Gli azionisti hanno il diritto di richiedere, in qualsiasi momento e senza limite alcuno, il rimborso delle proprie azioni da parte della SICAV. Le azioni rimborsate da quest’ultima verranno annullate.
Procedura
Qualora un azionista desideri richiedere il rimborso della totalità o di parte delle proprie azioni, potrà farne domanda scritta all’Agente per i Trasferimenti. La richiesta deve essere irrevocabile (fatte salve le disposizioni riportate qui di seguito in relazione alla sospensione temporanea dei riscatti) e deve indicare il numero, il comparto interessato e la Classe delle azioni da riscattare e, in caso di azioni nominative, il nome con il quale sono registrate. La domanda dovrà altresì riportare il numero di telex o di fax o l’indirizzo (se esistente) dell'azionista che richieda il rimborso.
1) Per i comparti Candriam Money Market Euro e Candriam Money Market USD Sustainable:
Tutte le azioni presentate per il rimborso, la cui domanda sia stata notificata all’Agente per i Trasferimenti a Lussemburgo entro le ore 12.00 (ora locale) del giorno lavorativo bancario precedente una data di valutazione, saranno rimborsate al valore netto d'inventario per azione del
comparto interessato, determinato in tale data di valutazione. Ai riscatti si applica pertanto un valore netto d’inventario ignoto.
La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio di Amministrazione, di accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di un'ora e mezza dopo il cut-off ufficiale del comparto al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all'Agente per i Trasferimenti, il valore netto d'inventario rimarrà ignoto.
Il pagamento del prezzo delle azioni riscattate avverrà entro e non oltre i due giorni lavorativi successivi alla data di valutazione applicabile e previo ricevimento dei documenti summenzionati da parte dell’Agente per i Trasferimenti. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario a favore del conto indicato dall'azionista o mediante assegno nella divisa di denominazione del comparto in questione spedito per posta all'azionista.
2) Per il comparto Candriam Money Market Euro AAA:
Tutte le azioni presentate per il rimborso, la cui domanda sia stata notificata all’Agente per i Trasferimenti a Lussemburgo entro le ore 11.00 (ora locale) della data di valutazione, saranno rimborsate al valore netto d'inventario per azione del comparto interessato, determinato in tale data di valutazione. Ai riscatti si applica pertanto un valore netto d’inventario ignoto.
La SICAV avrà però la facoltà, a discrezione del proprio Consiglio di Amministrazione, di accordare deroghe ai distributori, dietro richiesta di questi ultimi, concedendo loro un equo termine aggiuntivo massimo di 45 minuti dopo il cut-off ufficiale del comparto al fine di consentire loro di centralizzare, globalizzare ed inviare gli ordini all'Agente per i Trasferimenti; il valore netto d'inventario rimarrà ignoto.
Il pagamento del prezzo delle azioni riscattate avverrà nella valuta del comparto interessato, entro e non oltre la data di valutazione applicabile e previo ricevimento dei documenti summenzionati da parte dell’Agente per i Trasferimenti. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario a favore del conto indicato dall'azionista o mediante assegno nella divisa di denominazione del comparto in questione spedito per posta all'azionista.
Una volta determinato il prezzo di riscatto, l'Agente per i Trasferimenti ne darà, per quanto possibile, comunicazione ai richiedenti.
Il prezzo di rimborso delle azioni di una Classe della SICAV potrà essere superiore o inferiore al prezzo di acquisto pagato dall'azionista all’atto della sottoscrizione, in funzione dell’apprezzamento o del deprezzamento del valore netto d'inventario.
Sospensione temporanea del riscatto
Il diritto di ciascun azionista di richiedere alla SICAV il rimborso delle proprie azioni sarà sospeso nel periodo di interruzione della determinazione del valore patrimoniale netto per azione da parte della SICAV in virtù delle disposizioni riportate nel presente Prospetto al paragrafo "sospensione temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto". Gli azionisti che presentino richiesta di rimborso delle azioni saranno avvisati dell’inizio e della fine di tale periodo di sospensione. Le azioni in questione saranno rimborsate il primo giorno lavorativo in Lussemburgo successivo alla cessazione di tale sospensione.
Qualora la durata della sospensione si protragga per oltre un mese dalla notifica della domanda di rimborso, essa potrà essere annullata mediante comunicazione scritta all’Agente per i Trasferimenti, a condizione che tale comunicazione pervenga all’Agente per i Trasferimenti prima della cessazione della sospensione.
Rimborsi forzosi
Il Consiglio d’Amministrazione o la Società di Gestione possono, a loro discrezione e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della SICAV, procedere al rimborso forzoso di tutte o parte delle azioni detenute da un azionista se il Consiglio d'Amministrazione o la Società di Gestione ritengono che una simile detenzione possa:
(i) costituire una violazione di qualsiasi (a) legge o regolamento lussemburghese applicabili o altri leggi e regolamenti, (b) requisito di qualsiasi paese o (c) requisito di qualsiasi autorità governativa,
(ii) far ricadere sulla SICAV (compresi gli azionisti) o su uno qualsiasi dei suoi delegati alcuna sanzione, penalità, spesa o altro svantaggio (pecuniario, amministrativo o operativo) che la SICAV (compresi i suoi azionisti) o i suoi delegati potrebbero non aver altrimenti dovuto sostenere o subire o essere altrimenti pregiudizievole per gli interessi della SICAV (compresi quelli dei suoi azionisti), o
(iii) giungere ala conclusione che la liquidità della SICAV o del comparto in questione potrebbero essere messi in pericolo dalla concentrazione delle azioni di questo azionista,
(iv) concludere che tale azionista supera ogni limite al quale la sua partecipazione è sottoposta.
Qualora risulti che una persona alla quale converrebbe impedire la detenzione di azioni, sola o congiuntamente a qualsiasi altra persona, sia detentore di azioni, il Consiglio di Amministrazione o la società di Gestione possono obbligatoriamente rimborsare tutte le azioni così detenute conformemente alle disposizioni dello Statuto.
15. Market timing e Late trading
Le pratiche di Market Timing e Late Trading di seguito definite sono formalmente vietate per quanto riguarda le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione.
La SICAV si riserva la facoltà di rifiutare le richieste di sottoscrizione o conversione di un investitore qualora essa sospetti che tale investitore possa svolgere siffatte pratiche e potrà adottare, a seconda del caso, le misure necessarie al fine di proteggere gli altri investitori.
15.1 Market Timing
Le pratiche associate al Market Timing non sono ammesse.
Per Market Timing si intende la tecnica di arbitraggio con cui un investitore sottoscrive e chiede il rimborso o converte sistematicamente azioni di uno stesso organismo di investimento collettivo in un breve lasso di tempo, sfruttando i fusi orari e/o le imperfezioni o i difetti del sistema di determinazione del valore netto d’inventario di tale organismo di investimento collettivo.
15.2 Late Trading
Le pratiche associate al Late Trading non sono ammesse.
Per Late Trading si intende l’accettazione di una richiesta di sottoscrizione, conversione o rimborso ricevuta dopo il termine massimo di accettazione delle domande (cut-off time) del giorno in questione e la sua espletazione al prezzo determinato in base al valore netto d’inventario applicabile in tale data.
16. Lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo
16.1 Identificazione dei sottoscrittori
La SICAV, la Società di gestione, l’Agente per i Trasferimenti e tutti gli agenti di vendita devono in ogni momento conformarsi alla regolamentazione lussemburghese in vigore relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, nonché alla prevenzione dell’impiego del settore finanziario a tali fini.
Nell’ottica della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, la SICAV, la Società di gestione, l’Agente per i Trasferimenti sovrintenderanno al rispetto della legislazione lussemburghese applicabile in materia e si accerteranno che l’identificazione dei sottoscrittori venga effettuata in Lussemburgo, nel rispetto della regolamentazione in vigore, come (elenco non esaustivo) la Direttiva (UE) 2015/849, la legge del 12 novembre 2004 e il regolamento CSSF N. 12-02 del 14 dicembre 2012, e successive modifiche apportate di volta in volta.
Spetta all'Agente per i Trasferimenti conformarsi alla regolamentazione lussemburghese quando viene presentata una richiesta di sottoscrizione. Pertanto, quando un azionista o un futuro azionista presenta la sua domanda, l’Agente per i Trasferimenti è tenuto a procedere all’identificazione del cliente e dei suoi beneficiari effettivi e alla verifica della loro identità, sulla base di documenti, dati o informazioni provenienti da fonti affidabili e indipendenti, applicando un approccio basato sui rischi.
Se le azioni sono sottoscritte da un intermediario che agisce per conto di altri, l’Agente per i Trasferimenti deve attuare misure di vigilanza rafforzate nei confronti di tale intermediario, volte soprattutto ad analizzare la solidità del quadro di controllo della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo di quest’ultimo.
In caso di dubbi circa l'identità di colui che richiede la sottoscrizione o il riscatto delle azioni, a causa dell'assenza, dell'irregolarità o della carenza delle prove relative alla sua identità, l'Agente per i Trasferimenti ha il dovere di sospendere tale richiesta e persino di respingere la richiesta di sottoscrizione per le ragioni esposte in precedenza. In tal caso, l'Agente per i Trasferimenti non sarà soggetto ad alcuna spesa o interesse.
16.2 Identificazione del rischio a livello di investimento
Inoltre, nel quadro dell’esecuzione di operazioni di investimento, la SICAV, la Società di gestione, secondo il caso, l’entità a cui è delegata la funzione di gestione del portafoglio, devono effettuare un’analisi del rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo presentato dall’investimento e intraprendere misure di vigilanza adattate al rischio valutato e documentato.
17. Valore patrimoniale netto
Il valore netto d’inventario per azione di ciascun comparto viene determinato nella valuta del comparto stesso, ai sensi dello Statuto, il quale prevede che tale determinazione venga effettuata una volta ogni giorno lavorativo bancario.
Il valore netto d'inventario per azione dei comparti attivi viene calcolato a Lussemburgo ogni giorno di valutazione (data di valutazione), così come indicato nelle schede tecniche. Qualora la data di valutazione sia un giorno festivo legale o bancario in Lussemburgo, la data di valutazione sarà il giorno lavorativo bancario successivo.
Il valore netto d’inventario per azione viene determinato in base agli ultimi corsi noti sui mercati in cui gli Strumenti del mercato monetario detenuti nel portafoglio di ogni comparto sono principalmente negoziati.
Il valore patrimoniale netto della SICAV è pari alla somma dei valori netti dei vari comparti, convertiti in EUR in base ai tassi in vigore a Lussemburgo alla data di valutazione in questione.
Il valore netto d’inventario per azione di ciascun comparto è pari alla differenza fra le attività lorde e le passività esigibili di questo comparto, diviso per il numero di azioni. Per la determinazione del valore netto d’inventario per azione, i ricavi e le spese saranno contabilizzati fino al giorno di pagamento valido per le sottoscrizioni e i rimborsi che saranno trattati in base al valore netto d’inventario applicabile.
Il valore netto d'inventario per azione delle diverse Classi verrà determinato come segue:
A. Il patrimonio della SICAV comprenderà in particolare:
a) tutte le disponibilità in cassa o in deposito, ivi compresi gli interessi maturati;
b) tutti gli effetti e le cambiali pagabili a vista nonché i crediti (ivi compresi i risultati della vendita di titoli non ancora riscossi);
c) tutti gli Strumenti del mercato monetario (comprese le obbligazioni con scadenza inferiore a
397 giorni), quote o azioni di Fondi comuni monetari, cartolarizzazioni, ABCP e altri investimenti che sono di proprietà della SICAV;
d) tutti i dividendi e distribuzioni dovuti alla SICAV (fermo restando che la SICAV potrà procedere a rettifiche onde tenere conto delle fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari dovuti a pratiche quali la contrattazione ex-dividendi o ex-diritti o pratiche analoghe);
e) tutti gli interessi maturati sui titoli di proprietà della SICAV, salvo che tali interessi siano inclusi nel valore capitale di detti titoli;
f) le spese di costituzione della SICAV relativamente alla quota non ammortizzata;
g) ogni altra attività di qualsiasi natura, ivi compresi i risconti attivi.
Il valore dei suddetti attivi sarà determinato come segue:
a) le cartolarizzazioni, ABCP e gli Strumenti del mercato monetario sono valutati al prezzo di mercato;
b) le azioni o quote dei Fondi comuni monetari sono valutate sulla base del loro ultimo valore netto pubblicato;
c) i contanti, i depositi, i crediti, i conti passivi, le operazioni repo e reverse repo, sono valutati al loro valore nominale;
d) Gli strumenti finanziari derivai quotati e compensati da una controparte centrale sono valorizzati al prezzo di regolamento sui diversi mercati; gli altri strumenti finanziari derivati sono valutati in base a modelli convalidati dalla Società di Gestione;
I diversi attivi sopra menzionati sono valorizzati alla data di riferimento, o altrimenti alla prima data disponibile precedente.
In alternativa, se il ricorso alla valorizzazione al prezzo di mercato non è possibile, o se i dati di mercato sono di qualità insufficiente o se gli attivi non sono oggetto di un numero significativo di transazioni o il cui prezzo non è disponibile o è chiaramente non rappresentativo del mercato, gli attivi della SICAV saranno oggetto di una valorizzazione prudente, facendo ricorso alla valorizzazione in riferimento ad un modello.
Il metodo di valutazione per modello si basa su alcuni modelli finanziari per attribuire un giusto valore a un attivo, utilizzando:
(i) modelli sviluppati internamente dal Consiglio d'amministrazione e/o dalla Società di Gestione, o
(ii) modelli esistenti provenienti da parti esterne, quali fornitori di dati o
(iii) una combinazione dei due (i) e (ii).
Gli attivi espressi in una divisa diversa dalla valuta di denominazione del comparto verranno convertiti in tale divisa in base al tasso di cambio in vigore in Lussemburgo alla data di valutazione considerata.
B. Le passività della SICAV includeranno in particolare:
(a) tutti i prestiti contratti, gli effetti scaduti e i debiti;
(b) tutte le spese amministrative maturate o pagabili (ivi comprese, ma non solo, le remunerazioni dei gestori, dei depositari, dei mandatari e degli agenti della SICAV);
(c) tutte le obbligazioni note, maturate e non, ivi comprese le obbligazioni contrattuali di pagamento di importi in denaro o in natura giunte a scadenza, allorché la data di valutazione coincida con quella di determinazione degli aventi diritto;
(d) un accantonamento adeguato per future imposte e tasse sul capitale e sul reddito maturate sino alla data di valutazione, come determinato periodicamente dalla SICAV, nonché altre eventuali riserve autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione;
(e) ogni altra passività della SICAV di qualsiasi tipo e natura, ad eccezione delle passività rappresentate dai mezzi propri. Per la valutazione di queste altre passività, la SICAV considererà tutte le spese a suo carico, e precisamente: le spese di costituzione, le spese pagabili alle controparti che forniscono un servizio alla SICAV, e tra le altre le commissioni di gestione, performance e consulenza, le commissioni versate al Depositario e agenti corrispondenti, all’Agente Amministrativo, all’Agente per i Trasferimenti, agli Agenti Pagatori, ecc., incluse le spese "out-of-pocket", le spese legali e le spese di revisione, le spese di promozione, le spese di stampa e di pubblicazione dei documenti riguardanti la vendita di azioni nonché di qualunque altro documento relativo alla SICAV, e in particolare le relazioni finanziarie, le spese di convocazione e di tenuta delle assemblee degli azionisti e le spese legate a un’eventuale variazione dello Statuto, le spese di convocazione e di tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, le spese di trasferta ragionevolmente sostenute dagli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni, nonché i gettoni di presenza, le spese legate all’emissione e al riscatto di azioni, le spese legate al pagamento di dividendi, le tasse dovute alle autorità di supervisione estera nel paese in cui è registrata la SICAV, incluse le commissioni e spese pagabili ai rappresentanti permanenti sul posto, come pure i costi legati
al mantenimento delle registrazioni, le tasse, imposte e diritti prelevati dalle autorità governative, le spese di quotazione e mantenimento in Borsa, le spese finanziarie, bancarie o di intermediazione, le spese e costi legati alla sottoscrizione di un abbonamento o di una licenza, o a qualsiasi altra richiesta di dati o informazioni a pagamento presso fornitori di indici finanziari, agenzie di rating o qualunque altro fornitore di dati, nonché tutte le altre spese di esercizio e amministrative. Ai fini della valutazione dell'importo di tali passività, la SICAV potrà tenere conto delle spese amministrative e di altra natura aventi carattere regolare o periodico, per la durata di un anno o per un periodo diverso ripartendo proporzionalmente il suddetto importo per frazioni di detto periodo, o potrà fissare una commissione calcolata e pagabile secondo le modalità specificate nei documenti di vendita.
La SICAV potrà calcolare le spese amministrative e altre spese di natura regolare o periodica sulla base di un importo stimato per un anno o per un periodo diverso, eventualmente ripartendo proporzionalmente tale stima per frazioni di detto periodo.
C. Suddivisione delle attività e delle passività:
Per ogni comparto gli amministratori stabiliranno un portafoglio di attività comuni procedendo nel seguente modo:
a) Se due o più Classi di azioni si riferiscono a un determinato Comparto, le attività attribuite a tali Classi verranno investite insieme secondo la politica di investimento specifica del Comparto interessato.
b) il prodotto dell’emissione delle azioni di ogni Comparto sarà imputato nei libri della SICAV al portafoglio di attività stabilito per tale Classe o Comparto, fermo restando che se più Classi di azioni vengono emesse in relazione a un Comparto, l’ importo corrispondente accrescerà la proporzione del patrimonio netto di tale Comparto attribuibile alla Classe da emettere.
c) le attività, passività, redditi e spese relativi a tale Comparto saranno imputati alla o alle Classi corrispondenti al Comparto.
d) le attività derivanti da altre attività saranno attribuite nei libri contabili della SICAV allo stesso portafoglio di attività delle attività da cui derivano. In caso di plusvalenze o minusvalenze di un’attività, l’incremento o la diminuzione del valore dell’attivo sarà imputato al portafoglio di attività del Comparto al quale tale attivo è attribuibile;
e) tutte le passività della SICAV imputabili a un Comparto particolare saranno attribuite al portafoglio di attività di tale Comparto;
f) le attività, le passività, gli oneri e le spese non attribuibili ad un determinato Comparto, saranno imputati ai vari Comparti in parti uguali o, qualora gli importi in oggetto lo giustifichino, proporzionalmente al loro rispettivo patrimonio netto;
A seguito delle distribuzioni effettuate ai detentori di azioni di una Classe, il valore netto d'inventario di tale Classe di azioni sarà ridotto dell'ammontare di tali distribuzioni.
D. Ai fini del presente Articolo:
a) le azioni della SICAV di cui sia stato richiesto il riscatto saranno considerate emesse ed esistenti sino alla chiusura della data di Valutazione e, a partire da quel momento e sino al pagamento, il prezzo di riscatto sarà considerato una passività della SICAV.
b) le azioni che devono essere emesse dalla SICAV in base alle richieste di sottoscrizione
ricevute, saranno considerate come emesse a partire dalla chiusura della Data di Valutazione, e il prezzo sarà considerato come un debito dovuto alla SICAV fino al suo incasso da parte di quest’ultima;
c) tutti gli investimenti, i saldi in contanti e le altre attività della SICAV saranno valutati dopo aver tenuto conto dei tassi del mercato o dei tassi di cambio in vigore alla data della determinazione del valore netto d'inventario delle azioni e
d) per quanto possibile, alla Data di valutazione verranno resi effettivi tutti gli acquisti e le vendite di valori mobiliari contratti dalla SICAV in tale Data di valutazione.
e) in seguito al pagamento dei dividendi ai proprietari delle azioni di un qualsiasi Comparto, il valore del patrimonio netto del Comparto sarà ridotto dell’importo di tali dividendi.
18. Sospensione temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto dell'emissione, del riscatto e delle conversioni di azioni
Ai sensi dello Statuto, la SICAV è autorizzata a sospendere la valutazione del patrimonio netto di ciascun comparto:
a) durante i periodi di chiusura, salvo i giorni di chiusura abituali di un mercato o una borsa valori che sia un mercato o una borsa valori principale in cui è negoziata o quotata una parte sostanziale degli investimenti della SICAV, ovvero allorché le contrattazioni siano ivi sospese o soggette a restrizioni significative (ad esempio, sospensione di ordini di rimborso/sottoscrizione in caso di chiusura della borsa per mezza giornata);
b) qualora si verifichi una situazione che costituisce uno stato di emergenza durante la quale la SICAV non possa disporre dei propri investimenti;
c) in caso d’interruzione nei sistemi di comunicazione abitualmente utilizzati per determinare il valore di un qualsiasi investimento della SICAV o i prezzi correnti su un qualunque mercato o borsa valori;
d) durante i periodi in cui non sia possibile effettuare alcun versamento degli importi che siano o possano risultare necessari alla realizzazione o al versamento relativo a qualsiasi investimento della SICAV; ovvero durante i periodi in cui sia impossibile rimpatriare i capitali destinati al rimborso delle azioni;
e) in caso di soppressione/chiusura o scissione di uno o più Comparti o Classi o tipi di azioni, purché tale sospensione sia giustificata dall'intento di proteggere gli azionisti dei Comparti, Classi o tipi di azioni in questione.
f) dalla convocazione di un’Assemblea nel corso della quale verrà proposto lo scioglimento della SICAV.
La sospensione del calcolo del valore netto d'inventario sarà notificata ai sottoscrittori e agli azionisti che abbiano richiesto il rimborso delle proprie azioni.
Le richieste di sottoscrizione e di riscatto in sospeso potranno essere ritirate mediante notifica scritta, a condizione che essa pervenga all'Agente per i Trasferimenti prima della fine del periodo di sospensione.
Le sottoscrizioni e i rimborsi in sospeso verranno presi in considerazione alla data di valutazione immediatamente successiva alla cessazione del periodo di sospensione.
19. Destinazione degli utili
Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea Generale delibererà sulla destinazione degli utili.
Per le azioni di distribuzione, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'Assemblea Generale il pagamento di un dividendo; quest'ultimo sarà costituito dai proventi netti di investimento disponibili, eventualmente maggiorati degli utili di capitale non realizzati, detratte le perdite realizzate e non realizzate.
Per le azioni di capitalizzazione, il Consiglio di Amministrazione proporrà la capitalizzazione del relativo risultato.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di distribuire, durante l’esercizio, acconti sui dividendi.
Ove gli azionisti omettano di ritirare i dividendi loro spettanti entro i 5 anni successivi alla data di messa in pagamento, essi perderanno ogni diritto su tali importi, che verranno ridestinati alla rispettiva Classe di azioni.
20. Dissociazione dagli impegni dei comparti
La SICAV possiede una sola ed unica persona giuridica, tuttavia, il patrimonio di un determinato comparto risponde unicamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi relativi a tale comparto; nelle relazioni fra gli azionisti ciascun comparto viene considerato un’entità a sé stante.
21. Tassazione
Tassazione della SICAV
In virtù delle leggi vigenti e della pratica corrente, la SICAV non è soggetta ad alcuna imposta lussemburghese sul reddito. Parimenti i dividendi distribuiti dalla SICAV non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte in Lussemburgo.
La SICAV è invece assoggettata in Lussemburgo ad un'imposta annuale, conformemente all'articolo 174 della Legge del 2010, pari allo 0,01% del valore netto d'inventario della SICAV, equivalente a sua volta alla somma dei valori netti d'inventario dei vari comparti, ponderata in base al rispettivo tasso di cambio in EUR delle diverse valute di ciascun comparto.
Le classi I, V, S e Z del comparto Candriam Money Market Euro AAA sono però esentate da questa tassa di iscrizione, conformemente all'articolo 175 della Legge del 2010, in quanto dette classi soddisfano la totalità dei requisiti stabiliti in tale articolo.
Siffatta imposta è pagabile trimestralmente sulla base dell’attivo netto della SICAV calcolato alla fine del trimestre a cui si riferisce l’imposta.
Ai sensi di legge e della prassi in vigore, la SICAV non è soggetta in Lussemburgo ad alcuna imposta sulle plusvalenze realizzate sulle proprie attività.
Alcuni ricavi incassati dalla SICAV in dividendi ed interessi o plusvalenze provenienti da attivi di fonti esterne al Lussemburgo possono però essere assoggettati ad imposte generalmente percepite sotto forma di ritenute alla fonte, ad aliquota variabile. Dette imposte o ritenute alla
fonte non sono generalmente recuperabili, né in tutto né in parte. In tale contesto, l’attenuazione di queste imposte e ritenute alla fonte, prevista dalle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione stipulate tra il Granducato di Lussemburgo e i paesi interessati, non è sempre applicabile.
Tassazione degli azionisti
In virtù delle leggi vigenti, gli azionisti non sono soggetti in Lussemburgo, ad alcuna imposta sulle donazioni o successioni, salvo gli azionisti domiciliati, residenti o aventi una stabile organizzazione in Lussemburgo.
In sede di imposta sui redditi, gli azionisti residenti in Lussemburgo sono soggetti ad un’imposizione tramite imponibile sui dividendi incassati e le plusvalenze realizzate al momento della cessione delle loro quote in caso di loro detenzione per un periodo inferiore a 6 mesi o di detenzione di oltre il 10% delle azioni della società.
Gli azionisti non residenti in Lussemburgo non sono soggetti in Lussemburgo all’imposta sui dividendi incassati o sulle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle loro quote.
Si raccomanda agli azionisti di informarsi e, all’occorrenza, di farsi consigliare in merito alle leggi e alle regolamentazioni relative alla fiscalità e al controllo dei cambi, applicabili alla sottoscrizione, all’acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni nel loro luogo d’origine, di residenza e/o di domicilio.
22. Assemblee Generali
L’Assemblea Generale Annuale degli azionisti della SICAV si terrà ogni anno presso la sede legale della SICAV o in altro luogo in Lussemburgo specificato nell’avviso di convocazione. L’Assemblea avrà luogo entro sei mesi dalla fine dell’esercizio sociale
Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali vengono inviati per lettera a tutti gli azionisti titolari di azioni nominative presso l’indirizzo annotato nel registro degli azionisti, almeno 8 giorni prima dell’assemblea generale, conformemente alla legislazione in vigore.
Tali avvisi indicheranno l’ora e il luogo in cui si terrà l’Assemblea Generale, come pure le condizioni di ammissione, l’ordine del giorno e le disposizioni della legge lussemburghese in materia di quorum e di maggioranze.
Inoltre, gli avvisi di convocazione verranno pubblicati sul Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg e su un quotidiano lussemburghese, il "Luxemburger Wort", secondo quanto richiesto dalla legislazione.
Essi saranno inoltre pubblicati sulla stampa dei paesi nei quali è commercializzata la SICAV, qualora ciò sia prescritto dalle rispettive leggi nazionali.
Le disposizioni in materia di partecipazione, quorum e maggioranze applicabili alle assemblee generali sono contenute nello Statuto.
23. Chiusura, fusione e scissione di comparti, classi o tipi di azioni – Liquidazione della SICAV
23.1. Chiusura, soppressione e liquidazione di comparti, Classi o tipi di azioni
Il Consiglio d'amministrazione ha la facoltà di decidere la chiusura, la soppressione o la
liquidazione di uno o più comparti, Classi o tipi di azioni, tramite annullamento delle relative azioni, rimborsando agli azionisti di tale/i comparto/i, Classe/i o tipo/i di azioni il valore netto d’inventario totale delle relative azioni di tale/i comparto/i, Classe/i o tipo/i, dedotte le spese di liquidazione, oppure consentendo a detti azionisti il passaggio ad un altro comparto della SICAV, senza spese di conversione, ed attribuendo conseguentemente loro nuove azioni fino ad esaurimento della partecipazione precedente, dedotte le spese di liquidazione.
In particolare, una tale decisione può essere assunta nei seguenti casi:
▪ trasformazioni sostanziali e sfavorevoli nel contesto della situazione economica, politica e sociale dei paesi in cui sono stati effettuati investimenti o in cui sono distribuite le azioni dei comparti interessati;
▪ qualora il patrimonio netto di un comparto scenda al di sotto di una certa soglia considerata dal Consiglio di Amministrazione insufficiente per il proseguimento di una gestione efficiente di detto comparto;
▪ nell’ambito di una razionalizzazione dei prodotti offerti agli azionisti.
Una tale decisione del Consiglio di amministrazione sarà pubblicata conformemente alle informazioni contenute nel capitolo 25.2 sotto riportato.
I proventi netti di liquidazione di ciascun comparto verranno distribuiti agli azionisti di ciascun comparto in misura proporzionale alla partecipazione degli stessi.
I proventi dello scioglimento spettanti ai titoli i cui detentori non si siano presentati entro la chiusura delle operazioni di scioglimento di un comparto saranno depositati presso la Caisse de Consignation a Lussemburgo a beneficio degli aventi diritto.
23.2. Fusione di Comparti, Classi o tipi di azioni
23.2.1 Fusione di Classi o tipi di azioni
Nei casi previsti dal precedente articolo 23.1, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la fusione di una o più Classi o tipi di azioni della SICAV.
Una tale decisione del Consiglio di amministrazione sarà pubblicata conformemente alle informazioni contenute nel capitolo 25.2 sotto riportato.
Tale pubblicazione avverrà almeno un mese prima della data in cui la fusione diventerà effettiva per consentire agli azionisti di richiedere il riscatto o il rimborso gratuito delle loro azioni.
23.2.2 Fusione di comparti
Nei casi previsti dal precedente articolo 23.1, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la fusione di uno o più comparti della SICAV tra loro o con un altro OICVM contemplato dalla Direttiva 2009/65/CE, in base alle condizioni previste dalla Legge del 2010.
Tuttavia, per qualunque fusione che determini la scomparsa della SICAV, l’effettiva attuazione di tale fusione sarà decisa dall’Assemblea Generale degli azionisti, i quali delibereranno in base alle modalità e ai requisiti di quorum e di maggioranza previsti dallo Statuto.
La SICAV comunicherà agli azionisti informazioni utili e precise relativamente alla fusione proposta affinché possano valutarne in perfetta conoscenza di causa l’impatto sul loro
investimento.
Le suddette informazioni saranno comunicate in base alle condizioni stabilite dalla legge del 2010.
A partire dalla data di comunicazione di tali informazioni, gli azionisti avranno a disposizione 30 giorni per esigere, senza spese oltre a quelle trattenute dalla SICAV a copertura dei costi di disinvestimento, il riscatto o il rimborso delle loro azioni o, all’occorrenza, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la conversione in azioni di un altro comparto o OICVM che persegua una politica di investimento analoga e che sia gestito dalla Società di Gestione o da qualunque altra società alla quale la Società di Gestione sia legata nell’ambito di una comunità di gestione o di controllo oppure tramite una rilevante partecipazione diretta o indiretta.
Il suddetto termine di 30 giorni scadrà 5 giorni lavorativi bancari prima della data di calcolo del rapporto di scambio.
23.3. Scissione di Comparti, Classi o tipi di azioni
Se lo ritiene opportuno nell'interesse degli azionisti del comparto, della Classe o del tipo di azioni, nei casi previsti dal precedente articolo 23.1, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di suddividere il comparto, la Classe o il tipo di azioni in uno o più comparti, Classe o tipi di azioni.
Una tale decisione del Consiglio di amministrazione sarà pubblicata conformemente alle informazioni contenute nel capitolo 25.2 sotto riportato.
Tale pubblicazione avverrà almeno un mese prima della data in cui la scissione diventerà effettiva per consentire agli azionisti di richiedere il riscatto o il rimborso gratuito delle loro azioni.
23.4. Liquidazione della SICAV
Qualora il capitale sociale della SICAV divenga inferiore ai due terzi del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all’assemblea generale, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo e con la maggioranza semplice delle azioni rappresentate in assemblea.
Qualora il capitale sociale della SICAV divenga inferiore a un quarto del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all’assemblea generale, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo; la deliberazione di scioglimento potrà essere adottata dai soci aventi un quarto delle azioni rappresentate all’assemblea.
Gli azionisti saranno convocati affinché l’assemblea si tenga entro il termine di quaranta giorni a partire dalla data in cui si è constatato che il patrimonio netto è divenuto inferiore rispettivamente ai due terzi o a un quarto del capitale minimo.
La liquidazione giudiziaria o meno della SICAV avverrà conformemente alla Legge del 2010 e allo Statuto.
In caso di liquidazione stragiudiziale, le operazioni saranno effettuate da uno o più liquidatori nominati dall’Assemblea Generale degli azionisti, che determinerà altresì i loro poteri e le loro remunerazioni.
Le somme e i valori relativi ad azioni i cui detentori non si siano presentati alla chiusura delle operazioni di liquidazione, saranno depositati presso la Caisse de Consignation a beneficio degli aventi diritto.
24. Oneri e spese
24.1. Commissione di gestione
A titolo di compenso per la propria attività di gestione di portafoglio, la Società di Gestione percepisce una commissione di gestione annua, come precisato in dettaglio in ciascuna Scheda Tecnica.
La commissione di gestione è espressa in percentuale annua del valore netto d’inventario medio per ciascuna Classe ed è versata mensilmente.
24.2. Commissioni di performance
A titolo di compenso per la propria attività di gestione di portafoglio, la Società di Gestione può anche percepire talune commissioni di performance, come descritto di volta in volta nelle Schede Tecniche.
24.3. Commissione di distribuzione
A titolo di compenso per la propria attività di commercializzazione, la Società di Gestione può anche percepire talune commissioni di distribuzione, come descritto di volta in volta nelle Schede Tecniche.
24.4. Oneri operativi e amministrativi
La SICAV si fa carico degli oneri operativi e amministrativi correnti a copertura di tutte le spese fisse e variabili, degli oneri, delle commissioni e delle altre spese, come in seguito definite (gli "Oneri Operativi e Amministrativi").
Gli Oneri Operativi e Amministrativi coprono le seguenti spese, riportate nel presente elenco non esaustivo:
(a) le spese direttamente sostenute dalla SICAV, comprese tra l’altro, le commissioni e gli oneri del Depositario, dell’agente pagatore principale, le commissioni e le spese delle società di revisione riconosciute, le spese di copertura delle azioni (“share class hedging”), comprese quelle fatturate dalla Società di Gestione, gli onorari corrisposti agli Amministratori e le spese e gli esborsi ragionevolmente sostenuti da o da parte degli Amministratori;
(b) una “commissione di servizio” versata alla Società di Gestione che comprende la somma restante degli Oneri Operativi e Amministrativi al netto delle spese riportate alla sezione (a) seguente, ossia, tra le altre, le commissioni e spese dell’agente Domiciliatario, dell’agente Amministrativo, dell’Agente per i Trasferimenti e per la Custodia dei Registri, i costi connessi alla registrazione e al mantenimento di detta registrazione in tutte le giurisdizioni (tali che le commissioni prelevate dalle autorità di sorveglianza in questione, le spese di traduzione e la remunerazione dei Rappresentanti all’estero e degli agenti pagatori locali), le spese di iscrizione e di mantenimento in Borsa, i costi di pubblicazione dei corsi azionari, le spese postali, le spese di telecomunicazione, le spese di redazione, stampa, traduzione e distribuzione dei prospetti, dei documenti informativi chiave per gli investitori (KIID), degli avvisi agli azionisti, delle relazioni finanziarie o qualsiasi altro documento destinato agli azionisti, gli onorari e le spese legali, gli oneri e le spese legati alla sottoscrizione di abbonamenti, licenze o qualunque altra richiesta di dati o informazioni a pagamento, le spese relative ai sevizi d’analisi, le spese generate dall’utilizzo di un marchio depositato
dalla SICAV, le spese e le commissioni relative alla Società di Gestione e/o a delegati e/o ad ogni atro agente nominato dalla SICAV stessa e/o agli esperti indipendenti.
Gli Oneri Operativi e Amministrativi sono espressi in percentuale annua del valore netto d’inventario medio di ciascuna Classe.
Sono pagabili mensilmente ad un tasso massimo stabilito in ciascuna Scheda Tecnica.
Al termine di un determinato periodo, se gli oneri e le spese effettive risultano superiori al tasso degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilito per un una Classe, la Società di Gestione si farà carico della differenza. Di contro, qualora gli oneri e le spese effettive risultino inferiori alla percentuale degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilita per una determinata Classe, la Società di Gestione tratterrà la differenza.
La Società di Gestione potrà fornire istruzioni alla SICAV su come procedere al regolamento di tutte o parte delle spese quali indicate oltre nel presente documento direttamente a partire dal proprio patrimonio. Analogamente, l’importo degli Oneri Operativi e Amministrativi sarà ridotto di conseguenza.
Gli Oneri Operativi e Amministrativi non coprono:
▪ le tasse, imposte, prelievi, diritti o spese analoghe di natura fiscale imposte alla SICAV o ai suoi attivi, compresa la taxe d’abonnement lussemburghese.
▪ Le spese legate alle transazioni: ogni comparto supporta gli oneri e le spese di acquisto e dei vendita di valori mobiliari, strumenti finanziari e prodotti derivati, le commissioni e le spese di intermediazione, gli interessi (tra l’altro gli interessi su swap, su prestiti, ecc…) o tasse dovute e altre spese legate alle transazioni.
▪ Le spese legate all’attività di prestito attivo e passivo di titoli;
▪ Le spese generate dal meccanismo antidiluizione;
▪ Le spese bancarie quali, tra gli altri, gli interessi sullo scoperto;
▪ Le spese per le linee di credito;
▪ Le spese straordinarie, alcune delle quali non possono essere ragionevolmente prevedibili nel normale corso delle attività della SICAV, tra cui, senza limitazioni, il costo delle misure eccezionali e/o ad hoc compresi gli onorari dei consulenti fiscali, della consulenza (legale), di esperti, d’introduzione o di procedure giuridiche avviate per proteggere gli interessi degli azionisti e ogni spesa connessa ad accordi specifici conclusi da una qualsiasi parte terza nell’interesse degli azionisti.
Gli oneri e le spese derivanti dall’aggiornamento del Prospetto potranno essere ammortizzate nei primi cinque esercizi sociali successivi.
Gli oneri e le spese relativi all’apertura di un determinato comparto potranno essere ammortizzati su cinque anni, esclusivamente sul patrimonio di tale nuovo comparto.
Gli oneri e le spese che non sono attribuibili ad un determinato comparto saranno imputati ai vari comparti in parti uguali o, qualora gli importi in gioco lo giustifichino, proporzionalmente alle loro rispettive attività nette.
25. Informazioni agli azionisti
1. Pubblicazione del Valore netto d’inventario
2. Avvisi finanziari e altre informazioni
Le comunicazioni di carattere finanziario destinate agli azionisti saranno inviate agli azionisti titolari di azioni nominative ai rispettivi indirizzi riportati nel registro degli azionisti, conformemente alla legislazione in vigore; saranno altresì pubblicate a Lussemburgo, sul “Luxemburger Wort” secondo quanto prescritto dalla legge.
Saranno inoltre pubblicate sulla stampa dei paesi nei quali è commercializzata la SICAV, qualora ciò sia prescritto dalle rispettive leggi nazionali.
3. Esercizio sociale e relazioni destinate agli azionisti
Le relazioni agli azionisti relative all’esercizio precedente e ai risultati sono disponibili presso la sede della SICAV.
L’esercizio della SICAV si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio della SICAV è redatto conformemente ai principi contabili generalmente ammessi in Lussemburgo, ossia i "GAAP lussemburghesi".
4. Informazioni e documenti disponibili
Il Prospetto, i documenti delle informazioni chiave per gli investitori, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali della SICAV sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede legale della SICAV a Lussemburgo durante i giorni bancari e i normali orari di apertura degli uffici e presso la sede degli organismi incaricati del servizio finanziario nei paesi in cui sono commercializzate le azioni della SICAV.
Il contratto d’incarico della Società di Gestione, il contratto relativo alle spese operative e amministrative e il contratto di banca depositaria e di agente pagatore principale possono essere consultati dagli investitori presso la sede legale della SICAV durante i giorni bancari lavorativi e i normali orari d’apertura degli uffici.
Inoltre, il Prospetto può essere consultato al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxx.
Le seguenti informazioni sono disponibili ogni settimana, conformemente al Regolamento MMF, sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx:
- la ripartizione per scadenze del portafoglio dei comparti;
- il profilo di credito dei comparti;
- la WAM e la WAL dei comparti;
- alcune precisazioni sulle dieci maggiori partecipazioni di ciascun comparto;
- Il valore totale degli attivi dei comparti;
- il rendimento netto dei comparti.
5. Società di revisione autorizzata
La revisione dei conti e dei rendiconti annuali della SICAV viene affidata alla società PricewaterhouseCoopers, Lussemburgo.
6. Informazioni aggiuntive
Per esigenze regolamentari e/o fiscali, la Società di Gestione può trasmettere, oltre alle pubblicazioni legali, la composizione del portafoglio della SICAV e ogni informazione relativa agli investitori che ne faranno richiesta.
7. Informazioni per gli informazioni che si trovano in Asia
Per facilitare le comunicazione tra i fusi orari asiatici, gli investitori hanno la possibilità di contattare direttamente CACEIS Hong Kong Trust Company Limited per la trasmissione dei loro ordini di sottoscrizione, riscatto o conversione di azioni, oltre che per ottenere ogni informazione o documentazione relativa all'identificazione del cliente e/o ai Dati personali.
Scheda Tecnica Candriam Money Market Euro
Questo comparto è autorizzato in quanto Fondo comune monetario standard al VNAV ai sensi del Regolamento MMF.
Questo comparto è classificato in base all’art. 8. del Regolamento SFDR, ossia promuove caratteristiche ambientali e sociali, senza tuttavia perseguire un obiettivo di investimento sostenibile.
1. Obiettivo d'investimento e profilo dell'investitore
Il comparto ha come obiettivi distinti o cumulati l'offerta di rendimenti paragonabili a quelli del mercato monetario o di preservare il valore dell'investimento. Obiettivo del comparto è beneficiare della performance del mercato degli strumenti monetari denominati prevalentemente in EUR, con scadenza residua inferiore a 397 giorni o con tasso di interesse rivedibile almeno annualmente, emessi principalmente da emittenti di buona qualità, attraverso una gestione discrezionale.
Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a breve termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.
2. Politica di investimento
Il comparto sarà investito in Strumenti del mercato monetario (comprese le obbligazioni con scadenza residua inferiore a 397 giorni o il cui tasso d'interesse sarà rivedibile almeno annualmente) e in depositi.
Gli strumenti del Mercato monetario (comprese le obbligazioni) conservati sono emessi principalmente da emittenti di buona qualità o garantiti da garanti di prim'ordine (con rating minimo A2/P2, o equivalente, assegnato da una delle agenzie di rating).
Il comparto potrà fare uso della deroga alla regola di diversificazione che richiede che un comparto non investa oltre il 5% dei suoi attivi in Strumenti del mercato monetario emessi da una stessa entità, come dettagliato alla sezione Restrizioni di investimento al punto 7 del Prospetto. Potrà altresì investire fino al 100% del suo patrimonio in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti individualmente o congiuntamente da:
▪ l’Unione europea
▪ le amministrazioni nazionali (paesi o agenzie di stato – ad esempio per lo Stato tedesco, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), o la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)) degli Stati membri dell’Unione europea;
▪ le amministrazioni regionali (ad esempio: una regione belga, un dipartimento francese, un land tedesco) degli Stati membri dell’Unione europea;
▪ le amministrazioni locali (ad esempio: alcune città europee come Bruxelles e Torino) degli Stati membri dell’Unione europea.
Gli investimenti saranno denominati in EUR e in valute dei paesi membri dell'OCSE.
Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% del proprio patrimonio in Fondi comuni monetari.
Il comparto può detenere liquidità a titolo accessorio.
Il comparto prende in considerazione l'analisi degli aspetti ESG riportata nella sezione
Politica d’investimento del Prospetto.
L’analisi delle emissioni di gas serra delle aziende è presa in considerazione nell'ottica di ottenere un’impronta di carbonio del comparto inferiore a una soglia assoluta. Questa soglia è definita in funzione dell'universo d’investimento e potrà essere rivista in funzione dell’andamento di quest’ultimo.
Quest’analisi degli emittenti privati si applica come minimo al 90% degli investimenti del comparto, ad esclusione di depositi, liquidità e derivati su indici.
Anche l’analisi degli aspetti ESG è integrata nella gestione finanziaria del portafoglio. In quest’ottica, il punteggio ESG del comparto è valutato rispetto a una soglia assoluta. Questa soglia è definita in funzione dell'universo d’investimento e potrà essere rivista in funzione dell’andamento di quest’ultimo.
Le soglie e il dettaglio della metodologia sono disponibili nel codice di trasparenza disponibile attraverso il link riportato al paragrafo Xxxx utili della sezione Politica d’investimento del Prospetto.
Il comparto mira ad escludere le aziende che:
1. hanno infranto in modo significativo e ripetuto uno dei principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite e/o
2. sono particolarmente esposte ad attività controverse quali il tabacco e il carbone termico. La strategia non consente di investire in società che fabbricano, utilizzano o possiedono mine antiuomo, bombe a frammentazione, armi chimiche, biologiche, al fosforo bianco e all’uranio impoverito.
Queste esclusioni si applicano agli investimenti in linea diretta e ai Fondi comuni monetari per i quali Candriam è la Società di Gestione.
In talune condizioni, il processo di analisi e di selezione può essere accompagnato da un coinvolgimento attivo attraverso il dialogo con le società.
Il comparto potrà anche fare ricorso a prodotti derivati, che abbiano come sottostanti dei tassi d'interesse, tassi di cambio, valute o indici rappresentativi di una di queste categorie, a fini di copertura.
3. Operazioni repo e reverse repo
Il comparto potrà ricorrere ad operazioni reverse repo, per una percentuale prevista che potrà variare tra lo 0 e il 25% degli attivi netti di portafoglio, che potranno ammontare al massimo al 50% del patrimonio netto.
Il comparto farà ricorso a operazioni reverse repo, in particolare se le condizioni di mercato lo giustificheranno e unicamente se sarà giustificato un investimento in contanti tramite dette operazioni.
Il comparto potrà ricorrere ad operazioni di repo per una percentuale prevista che potrà variare tra lo 0% e il 10% degli attivi netti di portafoglio e che potranno ammontare al massimo al 10% del patrimonio netto, in condizioni di mercato specifiche.
In tutti i casi, tali operazioni saranno giustificate dalla necessità di liquidità temporanea.
4. Fattori di rischio specifici del comparto e Gestione del rischio
4.1 Fattori di rischio specifici del comparto
- Rischio di credito
- Rischio di controparte
- Rischio di sostenibilità
- Rischio legato all’investimento ESG
- Rischio di perdita di capitale
- Rischio di tasso
- Rischio di liquidità
- Rischio associato agli strumenti finanziari derivati
- Rischio legato a fattori esterni
L'illustrazione generale dei diversi fattori di rischio è riportata al punto 8. Fattori di Rischio del prospetto.
4.2 Risk Management
L’esposizione globale sui derivati sarà calcolata in funzione dell’approccio dell’impegno conformemente alla circolare CSSF 11/512.
5. Indice di riferimento
Il comparto è gestito in modo attivo e il processo d'investimento implica il riferimento a un indice. L’indice scelto non prende esplicitamente in considerazione i criteri di sostenibilità.
Nome dell'indice | €STR |
Definizione dell'indice | Tasso a breve termine in euro che riflette i costi di prestito overnight non garantiti per le banche della zona euro. |
Utilizzo dell'indice | - per fini di confronto tra le performance, Per le classi di azioni in una valuta diversa da quella del comparto, è possibile utilizzare un altro indice corrispondente, per fini di confronto tra le performance. |
Fornitore dell'indice | Banca Centrale europea |
La Società di Gestione ha implementato piani scritti e solidi che contemplano le ipotesi in cui l’indice di riferimento non venga più pubblicato o la sua composizione subisca modifiche sostanziali. Il Consiglio di Amministrazione della SICAV, sulla base di detti piani e se lo riterrà opportuno, sceglierà un altro indice di riferimento. Qualunque variazione dell’indice di riferimento sarà inserita nel Prospetto, che verrà modificato a tale scopo. I suddetti piani sono disponibili a richiesta presso la sede legale della Società di Gestione. |
6. Divisa di valutazione del comparto: EUR
7. Forma delle azioni: Esclusivamente azioni nominative.
8. Classi
• Azioni di capitalizzazione della Classe Classique (LU0093583077)
• Azioni di distribuzione della Classe Classique (LU0093583234)
• Azioni di capitalizzazione della Classe I (LU0206982331)
• Azioni di capitalizzazione della Classe R (LU0936337848)
• Azioni di capitalizzazione della Classe R2 (LU1389878098)
• Azioni di distribuzione della Classe R2 (LU1389877876)
• Azioni di capitalizzazione della Classe V (LU0323048693)
• Azioni di distribuzione della Classe V (LU0323048776)
• Azioni di capitalizzazione della Classe Z (LU0391999124)
• Azioni di distribuzione della Classe Z (LU1389877520)
9. Commissioni e spese
Classi | Commissioni e spese | ||||
Emissione | Uscita | Conversione | Gestione di portafoglio | Oneri Operativi e Amministrativi | |
Classique | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,50% | Massimo 0,30% |
I | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,20% | Massimo 0,17% |
R | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,30% | Massimo 0,30% |
R2 | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,13% | Massimo 0,30% |
V | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,06% | Massimo 0,17% |
Z | 0% | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,17% |
10. Determinazione del valore netto d’inventario: ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo.
La presente Scheda Tecnica è parte integrante del Prospetto datato 1° luglio 2022.
Scheda Tecnica Candriam Money Market Euro AAA
Questo comparto è autorizzato in quanto Fondo comune monetario a breve termine al VNAV ai sensi del Regolamento MMF.
Questo comparto è classificato in base all’art. 8. del Regolamento SFDR, ossia promuove caratteristiche ambientali e sociali, senza tuttavia perseguire un obiettivo di investimento sostenibile.
1. Obiettivo d'investimento e profilo dell'investitore
Il comparto ha come obiettivi distinti o cumulati l'offerta di rendimenti paragonabili a quelli del mercato monetario o di preservare il valore dell'investimento. Obiettivo del comparto è beneficiare della performance del mercato degli strumenti monetari denominati prevalentemente in EUR, con scadenza residua inferiore a 397 giorni o con tasso di interesse rivedibile almeno annualmente, emessi principalmente da emittenti di buona qualità, attraverso una gestione discrezionale.
Il comparto mira a mantenere un rating AAA emesso da un'agenzia di rating e finanziato dal comparto.
Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a brevissimo termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.
2. Politica di investimento
Il comparto sarà investito in Strumenti del mercato monetario (comprese le obbligazioni con scadenza residua inferiore a 397 giorni o il cui tasso d'interesse sarà rivedibile almeno annualmente) e in depositi.
Il rating degli strumenti a breve sarà almeno A1 (S&P) o equivalente.
La scadenza residua ponderata (tasso duration) del portafoglio non supererà 60 giorni.
Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% del proprio patrimonio in Fondi comuni monetari a breve termine.
Il comparto può detenere liquidità a titolo accessorio.
Per deroga, il comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti individualmente o congiuntamente da:
▪ l’Unione europea
▪ le amministrazioni nazionali (paesi o agenzie di stato – ad esempio per lo Stato tedesco, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), o la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)) degli Stati membri dell’Unione europea;
▪ le amministrazioni regionali (ad esempio: una regione belga, un dipartimento francese, un land tedesco) degli Stati membri dell’Unione europea;
▪ le amministrazioni locali (ad esempio: alcune città europee come Bruxelles e Torino) degli Stati membri dell’Unione europea.
Il comparto prende in considerazione l'analisi degli aspetti ESG riportata nella sezione
Politica d’investimento del Prospetto.
L’analisi delle emissioni di gas serra delle aziende è presa in considerazione nell'ottica di ottenere un’impronta di carbonio del comparto inferiore a una soglia assoluta. Questa soglia è definita in funzione dell'universo d’investimento e potrà essere rivista in funzione dell’andamento di quest’ultimo.
Quest’analisi degli emittenti privati si applica come minimo al 90% degli investimenti del comparto, ad esclusione di depositi, liquidità e derivati su indici.
Anche l’analisi degli aspetti ESG è integrata nella gestione finanziaria del portafoglio. In quest’ottica, il punteggio ESG del comparto è valutato rispetto a una soglia assoluta. Questa soglia è definita in funzione dell'universo d’investimento e potrà essere rivista in funzione dell’andamento di quest’ultimo.
Le soglie e il dettaglio della metodologia sono disponibili nel codice di trasparenza disponibile attraverso il link riportato al paragrafo Xxxx utili della sezione Politica d’investimento del Prospetto.
Il comparto mira ad escludere le aziende che:
1. hanno infranto in modo significativo e ripetuto uno dei principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite e/o
2. sono particolarmente esposte ad attività controverse quali il tabacco e il carbone termico. La strategia non consente di investire in società che fabbricano, utilizzano o possiedono mine antiuomo, bombe a frammentazione, armi chimiche, biologiche, al fosforo bianco e all’uranio impoverito.
Queste esclusioni si applicano agli investimenti in linea diretta e ai Fondi comuni monetari per i quali Candriam è la Società di Gestione.
In talune condizioni, il processo di analisi e di selezione può essere accompagnato da un coinvolgimento attivo attraverso il dialogo con le società.
Nell'ambito e nel rispetto della sua politica d'investimento, il comparto potrà anche fare ricorso all'utilizzo di prodotti derivati, che abbiano come sottostanti dei tassi d'interesse, tassi di cambio, valute o indici rappresentativi di una di queste categorie, a fini di copertura.
3. Operazioni repo e reverse repo
Il comparto potrà ricorrere ad operazioni reverse repo, per una percentuale prevista che potrà variare tra lo 0 e il 25% degli attivi netti di portafoglio, che potranno ammontare al massimo al 50% del patrimonio netto.
Il comparto farà ricorso a operazioni reverse repo, in particolare se le condizioni di mercato lo giustificheranno e unicamente se sarà giustificato un investimento in contanti tramite dette operazioni.
Il comparto potrà ricorrere ad operazioni repo (riacquisto), per una percentuale prevista che potrà variare tra lo 0 e il 10% degli attivi netti di portafoglio, e che potranno ammontare al
massimo al 10% del patrimonio netto.
In tutti i casi, tali operazioni saranno giustificate dalla necessità di liquidità temporanea.
4. Fattori di rischio specifici del comparto e Gestione del rischio
4.1 Fattori di rischio specifici del comparto
- Rischio di controparte
- Rischio di sostenibilità
- Rischio legato all’investimento ESG
- Rischio di perdita di capitale
- Rischio di tasso
- Rischio di credito
- Rischio di liquidità
- Rischio associato agli strumenti finanziari derivati
- Rischio legato a fattori esterni
L'illustrazione generale dei diversi fattori di rischio è riportata al punto 8. Fattori di Rischio del prospetto.
4.2 Gestione del rischio
L’esposizione globale sui derivati sarà calcolata in funzione dell’approccio dell’impegno conformemente alla circolare CSSF 11/512.
5. Indice di riferimento
Il comparto è gestito in modo attivo e il processo d'investimento implica il riferimento a un indice. L’indice scelto non prende esplicitamente in considerazione i criteri di sostenibilità.
Nome dell'indice | €STR |
Definizione dell'indice | Tasso a breve termine in euro che riflette i costi di prestito overnight non garantiti per le banche della zona euro. |
Utilizzo dell'indice | - per fini di confronto tra le performance, Per le classi di azioni in una valuta diversa da quella del comparto, è possibile utilizzare un altro indice corrispondente, per fini di confronto tra le performance. |
Fornitore dell'indice | Banca Centrale europea |
La Società di Gestione ha implementato piani scritti e solidi che contemplano le ipotesi in cui l’indice di riferimento non venga più pubblicato o la sua composizione subisca modifiche sostanziali. Il Consiglio di Amministrazione della SICAV, sulla base di detti piani e se lo riterrà opportuno, sceglierà un altro indice di riferimento. Qualunque variazione dell’indice di riferimento sarà inserita nel Prospetto, che verrà modificato a tale scopo. I suddetti piani sono disponibili a richiesta presso la sede legale della Società di Gestione. |
6. Divisa di valutazione del comparto: EUR
7. Forma delle azioni: esclusivamente azioni nominative.
8. Classe
• Azioni di capitalizzazione della Classe Classique (LU0354091653)
• Azioni di distribuzione della Classe Classique (LU0354091737)
• Azioni di capitalizzazione della Classe I (LU0354091901)
• Azioni di distribuzione della Classe I (LU0354127358)
• Azioni di capitalizzazione della Classe R (LU0936338655)
• Azioni di capitalizzazione della Classe R2 (LU1389879575)
• Azioni di distribuzione della Classe R2 (LU1389879229)
• Azioni di capitalizzazione della Classe S (LU0875858168)
• Azioni di capitalizzazione della Classe V (LU0354092115)
• Azioni di distribuzione della Classe V (LU0354092206)
• Azioni di capitalizzazione della Classe Z (LU0391999470)
• Azioni di distribuzione della Classe Z (LU1389879062)
9. Caratteristiche di sottoscrizione: le sottoscrizioni saranno accettate in importi e, unicamente su decisione del Consiglio di Amministrazione, in numero di azioni.
10. Commissioni e spese
Classi | Commissioni e spese | ||||
Emissione | Uscita | Conversione | Gestione di portafoglio | Oneri Operativi e Amministrativi (*) | |
Classique | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,50% | Massimo 0,30% |
I | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,14% | Massimo 0,17% |
R | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,30% | Massimo 0,30% |
R2 | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,13% | Massimo 0,30% |
S | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,05% | Massimo 0,17% |
V | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,10% | Massimo 0,17% |
Z | 0% | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,17% |
(*) comprese in particolare le spese sostenute dal comparto per il conseguimento di un rating da parte di un'agenzia di rating.
11. Determinazione del valore netto d’inventario: ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo.
La presente Scheda Tecnica è parte integrante del Prospetto datato 1° luglio 2022.
Scheda Tecnica Candriam Money Market USD Sustainable
Questo comparto è autorizzato in quanto Fondo comune monetario standard al VNAV ai sensi del Regolamento MMF.
Questo comparto è classificato in base all’art. 9. del Regolamento SFDR, ossia promuove un obiettivo di investimento sostenibile.
1. Obiettivo d'investimento e profilo dell'investitore
Il comparto ha come obiettivi distinti o cumulati l'offerta di rendimenti paragonabili a quelli del mercato monetario o di preservare il valore dell'investimento. Obiettivo del comparto è beneficiare della performance del mercato degli strumenti monetari denominati prevalentemente in USD, con scadenza residua inferiore a 397 giorni o con tasso di interesse rivedibile almeno annualmente, emessi principalmente da emittenti di buona qualità, attraverso una gestione discrezionale.
Il comparto mira a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra grazie a
obiettivi specifici e all’integrazione di indicatori legati al clima nell’analisi degli emittenti e dei titoli, e mira ad avere un impatto positivo nel lungo termine sugli aspetti ambientali e sociali.
Questo comparto è adatto a qualunque tipo di investitore che intenda perseguire tale obiettivo su un orizzonte d'investimento a breve termine e che sia consapevole, comprenda e possa sostenere i rischi specifici del comparto descritti sotto e definiti nella sezione Fattori di rischio del Prospetto.
2. Politica di investimento
Il comparto sarà investito in Strumenti del mercato monetario (comprese le obbligazioni con scadenza residua inferiore a 397 giorni o il cui tasso d'interesse sarà rivedibile almeno annualmente) e in depositi.
Gli strumenti del mercato monetario (comprese le obbligazioni) adottati beneficeranno di una valutazione di qualità del credito reputata favorevole o positiva. Gli attivi ammissibili sono emessi principalmente da emittenti di buona qualità o garantiti da garanti di buona qualità: hanno rating minimo A2/P2 o considerato di qualità di credito equivalente in base alla metodologia proprietaria della Società di gestione; il comparto eviterà di ricorrere in modo meccanico ed eccessivo ai rating pubblicati dalle agenzie esterne.
Gli investimenti sono denominati in USD e in valute dei paesi membri dell'OCSE.
Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% del proprio patrimonio in Fondi comuni monetari.
Il comparto può detenere liquidità a titolo accessorio.
Per deroga, il comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti individualmente o congiuntamente da:
▪ l’Unione europea
▪ le amministrazioni nazionali (paesi o agenzie di stato – ad esempio per lo Stato tedesco, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), o la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)) degli Stati membri dell’Unione europea;
▪ le amministrazioni regionali (ad esempio: una regione belga, un dipartimento francese, un land tedesco) degli Stati membri dell’Unione europea;
▪ le amministrazioni locali (ad esempio: alcune città europee come Bruxelles e Torino) degli Stati membri dell’Unione europea.
La scelta dei valori/degli emittenti si basa su analisi economico-finanziarie nonché su considerazioni ESG, che rappresentano entrambe indicatori dei rischi e delle opportunità a lungo termine.
Gli aspetti ESG sono analizzati mediante una metodologia sviluppata dalla Società di gestione, illustrata qui di seguito.
I risultati dell’analisi ESG sono integrati nella gestione finanziaria del portafoglio. Quest’analisi mira a consentire ai gestori di identificare meglio i rischi, ma anche le opportunità, che derivano dalle principali sfide dello sviluppo sostenibile.
L'analisi ESG copre l’insieme del portafoglio del comparto, ad esclusione dei depositi, delle liquidità e dei derivati su indici.
PER GLI EMITTENTI
Il comparto seleziona i titoli sulla base dell'analisi ESG di Candriam che valuta gli emittenti, la quale valuta gli emittenti in base a due angolazioni distinte, ma connesse:
- l’analisi delle attività dell'azienda: una valutazione del modo in cui le attività dell'azienda dipendono dalle principali sfide dello sviluppo sostenibile, compreso il cambiamento climatico e la gestione delle risorse e dei rifiuti; e
- l’analisi degli stakeholder: valutazione del modo in cui le aziende gestiscono le questioni pertinenti per gli stakeholder, in particolare i dipendenti, i clienti, la società civile, l'ambiente, i fornitori, gli investitori.
VALUTAZIONE NORMATIVA ED ESCLUSIONI APPLICABILI AGLI EMITTENTI
Al fine di ridurre i rischi associati ai temi ESG e al fine di tener conto dei cambiamenti sociali di grande portata, il comparto tende ad escludere le aziende che cadono sotto il taglio della Politica di Esclusione SRI di Candriam.
Il comparto mira ad escludere le aziende che:
- infrangono in modo significativo e ripetuto uno dei principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite;
- sono esposte in modo significativo ad attività controverse rispetto in particolare a tabacco, carbone per caldaie, armi e produzione di petrolio e gas non convenzionali. La strategia non consente di investire in società che fabbricano, utilizzano o possiedono mine antiuomo, bombe a frammentazione, armi chimiche, biologiche, al fosforo bianco, all’uranio impoverito e nucleari; e
- sono esposte a paesi considerati come regimi altamente repressivi.
Maggiori informazioni sulla Politica di Esclusione SRI di Candriam sono disponibili sul sito internet di Candriam, vedere il link alla sezione Politica d’investimento del Prospetto.
PER GLI EMITTENTI SOVRANI:
Il processo di selezione ESG di Candriam permette di mantenere i paesi che sono ben preparati per gestire il loro capitale umano, naturale e sociale oltre al capitale economico, e che non sono considerati come regimi altamente repressivi e/o che non sono esposti al rischio di finanziamento al terrorismo e/o di riciclaggio di denaro.
ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DELLA SICAV
Obiettivo di sostenibilità legato al cambiamento climatico
Il cambiamento climatico costituisce una delle sfide ambientali più critiche della nostra epoca.
La possibilità di dipendere da altre sfide ambientali urgenti, come la limitazione della deforestazione, la lotta alla perdita di biodiversità o la protezione delle risorse di acqua dolce, dipenderà dalla capacità dell'umanità di limitare il riscaldamento climatico nel corso dei prossimi 30 anni.
Analogamente, la via da seguire per limitare le emissioni di gas serra non è mai stata più chiara. In effetti, numerose convenzioni a livello internazionale ed europeo sostenute da rapporti scientifici, hanno stabilito scenari specifici per giungere a una tale riduzione delle emissioni. Pertanto, la Commissione europea si è impegnata, secondo i termini dell’Accordo di Parigi, a ridurre le sue emissioni globali di gas serra del 40% da qui al 2030, rispetto ai livelli del 1990. Questo impegno è stato aggiornato nel 2019 per fare dell’Europa il primo continente al mondo a presentare un bilancio neutro di carbonio su una base netta da qui al 2050, e a ridurre le emissioni di gas serra del 55% al posto del 40% da qui al 2030.
In questo contesto, il comparto ha come obiettivo quello di avere un’impronta di carbonio inferiore a una soglia assoluta determinata. Questa soglia è inferiore di circa il 30% a quella dell’universo d’investimento e può essere rivista in base all'andamento dell’universo di investimento.
Per conoscere la Portata (o perimetro) presa in considerazione, e la metodologia relativa all’impronta di carbonio, fare riferimento al Codice di Trasparenza sul sito internet di Candriam, vedere il link alla sezione Politica d’investimento del Prospetto.
Sulla base dell’analisi ESG e delle fasi di selezione (analisi ESG, violazioni del Patto mondiale delle Nazioni Unite, esclusione delle attività controverse) elencate alla sezione Obiettivi di investimento del Prospetto, l’universo di investimento analizzato del comparto è ridotto almeno del 20%, con l’eliminazione, in primo luogo, degli emittenti che presentano rischi importanti legati ai fattori ESG, dell’universo d’investimento analizzato.
Obiettivo sostenibile globale
Inoltre, il comparto mira anche ad avere impatti positivi a lungo termine sull’ambiente, in misura maggiore sul cambiamento climatico, e anche negli ambiti sociali.
Diversi impatti sostenibili sono integrati nelle decisioni di investimento delle aziende. Per questo motivo Xxxxxxxx ha sviluppato una metodologia di valutazione dell'impatto basata sull’analisi delle attività commerciali e sul loro contributo ai principali obiettivi sostenibili. Nel quadro di questa valutazione, gli analisti di Candriam cercano di determinare in quale misura i prodotti e servizi delle aziende contribuiscono alla realizzazione di questi grandi obiettivi sostenibili, che sono i seguenti:
- l'attenuazione e l’adattamento al cambiamento climatico;
- la gestione delle risorse e dei rifiuti;
- la promozione della salute e del benessere;
- la digitalizzazione e la promozione dell’innovazione;
- l’adattamento ai cambiamenti demografici.
Questa valutazione costituisce la base della valutazione globale di ogni azienda, nonché l’analisi della gestione dei suoi stakeholder. Grazie all’integrazione di questa valutazione dell’impatto delle attività commerciali, Candriam è in grado di concentrarsi sugli investimenti in strategie ben diversificate su aziende che contribuiscono a numerosi obiettivi sostenibili.
L'obiettivo di ottenere un impatto positivo a lungo termine nei settori ambientali e sociali è attualmente valutato attraverso il calcolo di un punteggio ESG calcolato da Candriam.
Per raggiungere un obiettivo sostenibile, il punteggio ESG medio ponderato del comparto mira ad essere superiore al punteggio ESG medio ponderato dell’indice di riferimento.
L'obiettivo di ottenere un impatto positivo a lungo termine sull’ambiente e sugli aspetti sociali è attualmente valutato attraverso il calcolo di un punteggio ESG frutto dall’analisi ESG esclusiva di Candriam.
Per rispondere a questo obiettivo di sostenibilità, il punteggio ESG medio ponderato del comparto, compresi gli emittenti sovrani e gli emittenti corporate, deve essere superiore a 55 (su una scala da 0 a 100).
Le soglie e il dettaglio della metodologia sono disponibili nel Codice di Trasparenza sul sito Candriam; vedere il link alla sezione Politica d’investimento del Prospetto.
Impegno e voto
Il processo di analisi e di selezione delle società emittenti si accompagna ad attività di buona gestione aziendale (ad es. dialogo diretto attivo con le aziende, partecipazione alle iniziative di impegno collaborativo) descritte nella Politica di buona gestione (Stewardship Policy) di Candriam, vedere il link alla sezione Politica d’investimento del Prospetto.
Utilizzo di strumenti derivati
Il comparto può altresì ricorrere agli strumenti finanziari derivati su mercati regolamentati o fuori borsa unicamente per fini di copertura.
Hanno come sottostante dei tassi d'interesse, tassi di cambio, valute o indici rappresentativi di una di queste categorie;
3. Operazioni repo e reverse repo
Il comparto potrà ricorrere ad operazioni reverse repo, per una percentuale prevista che potrà variare tra lo 0 e il 25% degli attivi netti di portafoglio, che potranno ammontare al massimo al 50% del patrimonio netto.
Il comparto farà ricorso a operazioni reverse repo, in particolare se le condizioni di mercato lo giustificheranno e unicamente se sarà giustificato un investimento in contanti tramite dette operazioni.
Il comparto potrà ricorrere ad operazioni repo (riacquisto), per una percentuale prevista che potrà variare tra lo 0 e il 10% degli attivi netti di portafoglio, e che potranno ammontare al massimo al 10% del patrimonio netto.
In tutti i casi, tali operazioni saranno giustificate dalla necessità di liquidità temporanea.
4. Fattori di rischio specifici del comparto e Gestione del rischio
4.1 Fattori di rischio specifici del comparto
- Rischio legato all’investimento ESG
- Rischio di credito
- Rischio di controparte
- Rischio di perdita di capitale
- Rischio di tasso
- Rischio di liquidità
- Rischio associato agli strumenti finanziari derivati
- Rischio legato a fattori esterni
- Rischio di sostenibilità
L'illustrazione generale dei diversi fattori di rischio è riportata al punto 8. Fattori di Rischio del prospetto.
4.2 Gestione del rischio
L’esposizione globale sui derivati sarà calcolata in funzione dell’approccio dell’impegno conformemente alla circolare CSSF 11/512.
5. Indice di riferimento
Il comparto è gestito in modo attivo e il processo d'investimento implica il riferimento a un indice. L’indice scelto non prende esplicitamente in considerazione i criteri di sostenibilità.
Nome dell'indice | Effective Federal Funds Rate |
Definizione dell'indice | Tasso d'interesse dei fed fund rappresenta il tasso al quale gli istituti di deposito negoziano tra loro i fed fund (venduti in USD detenuti presso alcune banche della Federal Reserve) di giorno in giorno. |
Utilizzo dell'indice | - per fini di confronto tra le performance, Per le classi di azioni in una valuta diversa da quella del comparto, è possibile utilizzare un altro indice corrispondente, per fini di confronto tra le performance. |
Fornitore dell'indice | New York Fed |
La Società di Gestione ha implementato piani scritti e solidi che contemplano le ipotesi in cui l’indice di riferimento non venga più pubblicato o la sua composizione subisca modifiche sostanziali. Il Consiglio di Amministrazione della SICAV, sulla base di detti piani e se lo riterrà opportuno, sceglierà un altro indice di riferimento. Qualunque variazione dell’indice di riferimento sarà inserita nel Prospetto, che verrà modificato a tale scopo. I suddetti piani sono disponibili a richiesta presso la sede legale della Società di Gestione. |
6. Divisa di valutazione del comparto: USD
7. Forma delle azioni: Esclusivamente azioni nominative.
8. Classe:
• Azioni di capitalizzazione della Classe Classique (LU0049341216)
• Azioni di distribuzione della Classe Classique (LU0094032728)
• Azioni di capitalizzazione della Classe I (LU0206982414)
• Azioni di distribuzione della Classe I (LU0355214700)
• Azioni di capitalizzazione della Classe R2 (LU1389878684)
• Azioni di distribuzione della Classe R2 (LU1389878411)
• Azioni di capitalizzazione della Classe V (LU0323048347)
• Azioni di distribuzione della Classe V (LU0323048420)
• Azioni di capitalizzazione della Classe Z (LU0391999553)
• Azioni di distribuzione della Classe Z (LU1389878254)
9. Commissioni e spese
Classi | Commissioni e spese | ||||
Emissione | Uscita | Conversione | Gestione di portafoglio | Oneri Operativi e Amministrativi | |
Classique | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,50% | Massimo 0,25% |
I | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,20% | Massimo 0,16% |
R2 | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,130% | Massimo 0,25% |
V | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,06% | Massimo 0,16% |
Z | 0% | 0% | 0% | 0% | Massimo 0,16% |
10. Determinazione del valore netto d’inventario: ogni giorno lavorativo bancario a Lussemburgo.
La presente Scheda Tecnica è parte integrante del Prospetto datato 1° luglio 2022.
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Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni dei comparti di
CANDRIAM MONEY MARKET
Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, multiclasse e multicomparto, che si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione. sede sociale in 0, Xxxxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx
Prima della sottoscrizione delle azioni deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del documento contenente le “Informazioni chiave per gli investitori” (KIID) in lingua italiana
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Soggetto Collocatore (Ente Mandatario)
Rif. di sottoscrizione (ad uso interno del Collocatore)
Dossier/Posizione nr.
PRIMO SOTTOSCRITTORE - (Persona Fisica - Persona giuridica o Ente) SOTTOSCRIZIONE SUCCESSIVA
Cognome e Nome/Denominazione sociale Forma giurid. M/F Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza/Sede legale Comune CAP Provincia Stato
Attività/Professione Codice fiscale Partita IVA
Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da
Località
SECONDO SOTTOSCRITTORE - In caso di Persona giuridica o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza
SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)
Cognome e Nome/Denominazione sociale Forma giurid. M/F Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza/Sede legale Comune CAP Provincia Stato
Attività/Professione Codice fiscale Partita IVA
Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo
Numero Data di rilascio Rilasciato da
Località
TERZO SOTTOSCRITTORE SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)
Cognome e Nome/Denominazione sociale Forma giurid. M/F Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza/Sede legale Comune CAP Provincia Stato
Attività/Professione Codice fiscale Partita IVA
Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo
Numero Data di rilascio Rilasciato da
Località
QUARTO SOTTOSCRITTORE
SOGGETTO DELEGATO (Nota 1)
Cognome e Nome/Denominazione sociale Forma giurid. M/F Indirizzo Internet
Indirizzo di residenza/Sede legale Comune CAP Provincia Stato
Attività/Professione Codice fiscale Partita IVA
Data di nascita Comune di nascita Provincia Stato di nascita Numero telefonico
Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Località
In caso di sottoscrizione di azioni a nome di più di un sottoscrittore, la SICAV eseguirà le successive operazioni / istruzioni provenienti dal primo sottoscrittore, che sarà considerato mandatario degli altri cointestatari delle azioni.
Qualora invece, in deroga a quanto precede, i sottoscrittori intendessero impartire le successive operazioni / istruzioni a firma congiunta oppure disgiunta (a firma di uno dei sottoscrittori diverso dal primo sottoscrittore), gli stessi sono tenuti a compiere la scelta desiderata compilando correttamente il campo sottostante.
a firme disgiunte a firme congiunte
In ogni caso le comunicazioni previste dalla legge, dalla documentazione di offerta e dal presente documento verranno trasmesse al primo sottoscrittore.
Nota 1: Il soggetto “Delegato” può impartire ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini aventi ad oggetto sottoscrizioni successive alla prima ed ogni altra operazione relativa alle Azioni della SICAV con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. I poteri conferiti al soggetto delegato sono comunicati al Collocatore dal sottoscrittore/dai sottoscrittori nel contesto dell’accordo di collocamento tra il sottoscrittore/i sottoscrittori e il Collocatore e saranno oggetto di verifica da parte del Collocatore. Detti poteri saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al medesimo Collocatore la relativa comunicazione di revoca o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche.
DETTAGLI SULL’INVESTIMENTO
Il/i Sottoscritto/i accetta/no di investire in Azioni dei comparti di Candriam Money Market (1), secondo le modalità di seguito indicate:
Classi di azioni:
Le commissioni massime di sottoscrizione sono indicate nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Document, in breve “KIID”), da leggere congiuntamente con le informazioni economiche contenute nell’Allegato al Modulo di Sottoscrizione.
Investimento in un’unica soluzione
Codice ISIN del comparto | Nome comparto | Classe | Sconto | Importo dell’investimento (2) |
Investimento mediante adesione a piano di accumulo
Codice ISIN e nome del comparto | Classe | Sconto | Versamento iniziale | Totale versamenti programmati (3) | Importo LORDO DI OGNI RATA |
(1) L’elenco dei comparti di Candriam Money Market commercializzati in Italia è contenuto nella Tavola I “Elenco comparti commercializzatI in Italia” dell’Allegato al modulo di sottoscrizione.
(2) Eventuali minimi di sottoscrizione sono indicati nei KIID.
(3) Piano di accumulo di minimo 60 rate mensili o 20 rate trimestrali, con un minimo versamento di 200 Euro mensili o 600 Euro trimestrali per comparto, con un versamento iniziale pari ad un minimo di 5 rate mensili o 2 rate trimestrali per comparto
(4) Frequenza: mensile ○, trimestrale ○
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (2) del paragrafo “Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati” mediante:
ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C
Intestato al Sottoscrittore/i c/o il Soggetto Collocatore Ente Mandatario o c/o la Banca di supporto per la liquidità. Tale c/c verrà utilizzato da quest’ultimo per l’accredito dei rimborsi e degli eventuali dividendi distribuiti.
IBAN
Presso la Filiale di
ASSEGNO BANCARIO non trasferibile ASSEGNO CIRCOLARE non trasferibile
Emesso all’ordine del Soggetto Collocatore Ente Mandatario o della Banca di supporto per la liquidità. Gli assegni sono accettati salvo buon fine.
Banca ABI CAB
Numero assegno
Emesso dall’Intestatario numero
BONIFICO BANCARIO
Pagamento proveniente da (Denominazione ed indirizzo della banca)
Filiale di ABI CAB
A favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.
IBAN
SDD (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore Ente Mandatario
o alla Banca di supporto per la liquidità.
IBAN
BONIFICO PERMANENTE (Solo in caso di PAC per il pagamento delle rate successive), a favore del c/c intestato al Soggetto Collocatore
Ente Mandatario o alla Banca di supporto per la liquidità.
IBAN
La sottoscrizione è eseguita per un importo in euro o nella divisa del fondo. Poiché il pagamento tramite assegno può ritardare la negoziazione fino alla ricezione del relativo importo, il pagamento tramite addebito o bonifico è fortemente raccomandato.
La valuta riconosciuta all’addebito sul conto corrente o al bonifico bancario è il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. La valuta riconosciuta agli assegni bancari/circolari sarà il giorno lavorativo successivo all’esito positivo dell’incasso del mezzo di Pagamento da parte del Soggetto Collocatore o della Banca di supporto per la liquidità. Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contanti o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopraindicati.
Il Soggetto Collocatore o la Banca di supporto per la liquidità disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto all’ordinante, bonifico a favore di Candriam Money Market sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei Pagamenti.
TIPO DI AZIONI
Non è prevista l’emissione di certificati per le Azioni Nominative sottoscritte, delle quali sarà dato riscontro esclusivamente tramite la Lettera di Conferma dell'investimento.
La presente sottoscrizione è effettuata:
presso la sede legale o le dipendenze del Soggetto Collocatore
fuori dalle sedi sopra citate e tramite Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
In caso di azioni a distribuzione, i dividendi vengono distribuiti e pagati all’investitore dal Soggetto Collocatore/ente mandatario o dalla Banca di supporto per la liquidità secondo le istruzioni di pagamento dallo stesso impartite. Qualora l’investitore desideri reinvestire i dividendi liquidati, dovrà espressamente effettuare una nuova operazione di sottoscrizione.
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da indicare solo se diverso da quello del Primo Sottoscrittore)
Presso
Indirizzo Comune CAP Provincia
SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI E CONFERIMENTO DEI MANDATI
Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per la seguente operazione è: ALLFUNDS BANK, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
CONFERIMENTO MANDATI
Con la sottoscrizione del presente modulo:
A) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (nel prosieguo Ente Mandatario) affinché questi provveda, in nome e per conto del sottoscrittore ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di recesso e trattenendo la modulistica originale.
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
B) Viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA all’Ente Mandatario affinché questi provveda in nome e per conto del sottoscrittore a gestire l’incasso dei mezzi di pagamento e ad accreditare il sottoscrittore con i proventi risultanti dal riscatto
delle azioni o con i proventi risultanti da dividendi - Nota (2) -
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
C) Viene conferito MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA al Soggetto Incaricato dei Pagamenti affinchè questi su istruzioni dell’Ente Mandatario possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a (i) trasmettere in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso, sottoscrivere le azioni della Sicav e procedere alle successive eventuali operazioni ivi incluse quelle di conversione e rimborso delle stesse; (ii) richiedere la registrazione delle azioni in nome proprio e per conto terzi nel registro degli azionisti della SICAV; e (iii) di espletare tutte le necessarie procedure amministrative connesse all’esecuzione del mandato nonché dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. I mandati possono essere revocati in ogni momento. In caso di sostituzione del Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti, il presente mandato, salvo diversa istruzione, si intende conferito al nuovo incaricato.
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
La revoca di uno dei mandati implica automaticamente la revoca dell’altro mandato e determina in ogni caso la cessazione dell’operatività di Allfunds Bank, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx quale Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti nei confronti dell’azionista revocante il mandato.
PRIMA DI APPORRE LA FIRMA, LEGGERE CON ATTENZIONE LE “DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO” E LE “NOTE” DI
SEGUITO RIPORTATE.
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
Luogo e data
Firma dell’addetto del Soggetto Collocatore che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione facente fede della corretta compilazione e dell’identificazione dei firmatari anche ai sensi del D.lgs. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni.
Firma
UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE FIRMA ELETTRONICA PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 - CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO LA "FIRMA ELETTRONICA")
Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni del presente modulo cartaceo.
Si specifica inoltre che il presente Modulo di sottoscrizione può essere sottoscritto mediante l’utilizzo della firma elettronica, in conformità con il d. lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte del Soggetto Collocatore degli obblighi ivi previsti.
Nota (2): nel caso in cui l’Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, tale mandato sarà conferito direttamente dal sottoscrittore – con atto separato – al soggetto terzo (c.d.: Banca di supporto per la liquidità).
DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO
Il/i Sottoscritto/i dichiara/ono e/o prende/ono atto e accetta/no:
1. Dichiaro/iamo di aver ricevuto copia del KIID in lingua italiana e di averne preso visione prima della sottoscrizione.
2. Dichiaro/iamo di aver ricevuto e di aver preso visione dell’Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle azioni della Sicav ed i soggetti che le commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi (ove previsti), i termini di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale, di cui ho/abbiamo ricevuto gratuitamente copia in lingua italiana.
3. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione viene fatta in base e in conformità al vigente KIID, al Prospetto della Sicav ed allo Statuto.
4. Dichiaro/iamo di aver un’età superiore ai 18 anni.
5. Accetto/iamo di ritirare le azioni al valore richiesto o a quel minor valore che può essere loro assegnato e richiedo/iamo che le stesse
vengano emesse in nome dei succitati sottoscrittori.
6. Di essere consapevole/i che il presente atto irrevocabile si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui il pagamento sarà disponibile.
7. Dichiaro/iamo di aver conservato una copia del presente modulo di sottoscrizione.
8. Prendo/iamo atto che, salvo diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del Primo Sottoscrittore.
9. Prendo/iamo atto che le domande di sottoscrizione per importi inferiori a quelli indicati nel Prospetto possono non essere accettate.
10. Che gli assegni sono accettati “salvo buon fine” e che, pertanto, il/i sottoscritto/i si impegna/no fin da ora, in caso di mancato buon fine, previo storno dell’operazione, alla rifusione di tutti i danni sopportati dal Soggetto Collocatore, dal Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e/o dalla Sicav.
11. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizioni tramite conferimento di mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, le Azioni sottoscritte vengono registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mentre presso quest’ultimo vengono conservati i dati del/i sottoscrittore/i. La registrazione a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti non pregiudica in alcun modo la titolarità delle Azioni in capo agli Investitori. Con riferimento al Dossier/Posizione di cui epigrafe, il Soggetto Collocatore, in qualità di Ente Mandatario, terrà presso di sé mera evidenza contabile e pertanto a soli fini informativi delle azioni della Sicav possedute dal sottoscrittore.
12. Prendo/iamo atto che la partecipazione alla SICAV è regolata dalla legge lussemburghese ed ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione di azioni della SICAV è rimessa all’esclusiva competenza del Foro del Lussemburgo, salvo che il sottoscrittore rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
13. Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs. 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d’uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosciamo che la SICAV è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio e rinunciando conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.
14. Dichiaro/iamo di non essere "Soggetto/i statunitense/i" - come definito nel Prospetto e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a "Soggetti Statunitensi" ed a informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Xxxxxxxx Statunitense.
15. Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) nonché dei successivi provvedimenti attuativi in materia, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2015 e successivi aggiornamenti (Common Reporting Standard “CRS”) ed a quanto disciplinato nel Prospetto, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA e CRS. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.
16. Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca e CRS, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto al Soggetto Collocatore qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ Prendiamo atto che tale comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.
FACOLTA' DI RECESSO
Ai sensi dell’art. 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato.
La sospensiva non riguarda i casi di promozione e collocamento delle azioni presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Inoltre, essa non si applica nei casi di sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle dei comparti successivamente inseriti nel Prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.
Il recesso e la sospensiva previsti dell’art. 67-duodecies (c. 5, lett. a, n. 4) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”) non si applicano ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a, del "Codice del Consumo").
Autocertificazione a fini fiscali – persone fisiche1
Classificazione ai fini FATCA
Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono un soggetto statunitense, cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (“U.S”) o con una doppia cittadinanza statunitense a fini fiscali e che il numero di identificazione quale contribuente negli U.S è:
Nome e Cognome | Data di nascita | Indirizzo di residenza US | US TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) |
Classificazione ai fini CRS
Il/I sottoscritto/i dichiara/no che è/sono soggetto/i residenti fiscalmente nel Paese di seguito riportato ed il numero di identificazione quale contribuente in tale Paese è:
Nome e Cognome | Data di nascita | Paese di residenza fiscale | Numero di identificazione |
Il/I sottoscritto/i dichiara/no con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà/informeranno entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Quarto Sottoscrittore
Autocertificazione a fini fiscali – persone giuridiche
Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che:
Classificazione ai fini FATCA
Istituzione Finanziaria in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN) | GIIN: |
□ Istituzione finanziaria italiana □ Istituzione finanziaria di altro paese firmatario di specifico accordo intergovernativo con gli USA su FATCA. □ Direct Reporting NFFE (possiede GIIN e riporta direttamente i beneficiari effettivi statunitensi | □ Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution (membri italiani di gruppi di istituzioni finanziarie partecipanti, veicoli di investimento qualificati italiani, OICR soggetti a restrizioni, emittenti italiani di carte di credito qualificati, Istituzioni finanziarie estere considerate adempienti) |
1 Compilare alternativamente la sezione FATCA se i sottoscrittori sono residenti fiscalmente negli Stati Uniti d’America o la sezione CRS per ogni altro Paese di residenza fiscale, inclusa l’Italia.
2 Numero di identificazione fiscale: codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per Italia
Società che non sono in possesso di Global Intermediary Identification Number (GIIN) | |
□ Entità non finanziaria attiva (Società quotata o appartenente a gruppo quotato, ente non profit, soggetti esenti quali Governi, Banche Centrali, etc..) □ Entità non finanziaria passiva*. | □ Certified Deemed Compliant financial institution (Istituzione finanziaria locale italiana, taluni veicoli di investimento collettivo italiani, società veicolo italiane, beneficiari effettivi italiani esenti, banche locali italiane non tenute a registrarsi, Specifiche categorie di fondi pensione, istituzioni finanziarie estere certificate) |
Classificazione ai fini CRS
Istituzione Finanziaria | Istituzione non Finanziaria (NFE) |
□ Istituzione Finanziaria diversa da entità di investimento □ Entità di investimento residente in una giurisdizione non partecipante e gestita da un’istituzione finanziaria* □ Entità di investimento diversa dalle precedenti | □ Società quotata o appartenente a gruppo quotato □ Ente Governativo o Banca Centrale □ Organizzazione Internazionale □ Entità non finanziaria attiva diversa dalle precedenti classificazioni □ Entità non finanziaria passiva* |
*Entità non finanziarie passive così come indicate ai fini FATCA e CRS, nonché le entità di investimento residenti in una giurisdizione non partecipante e gestite da un’istituzione finanziaria
Se la Società è una Entità non finanziaria passiva, per favore indicare i dettagli delle persone fisiche che in ultima istanza esercitano il controllo sulla Società stessa. Il termine Beneficiario Effettivo deve essere interpretato secondo la normativa in vigore in materia di materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
Nome e Cognome | Data di nascita | Paese di residenza fiscale | % possesso | Numero di identificazione |
Il legale rappresentante dichiara con la propria firma sotto apposta che le sopra riportate informazioni a fini fiscali sono vere, complete ed accurate e che informerà entro 90 giorni il Collocatore ove dette informazioni si modifichino.
Firma
3 Numero di identificazione fiscale: un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale. Per
INFORMATIVA EX art. 13 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
I.- Titolari del trattamento:
I Titolari del trattamento sono:
- l’OICR a cui si riferisce il presente Modulo di sottoscrizione, o, se applicabile la relativa Società di Gestione, e
- ALLFUNDS BANK, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx, domiciliata in Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx in qualità di Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli azionisti.
L’informativa sul trattamento dei dati da parte dell’OICR/Società di Gestione è riportata nell’Allegato al presente Modulo. L’Informativa sul trattamento dei dati da parte di ALLFUNDS è riportata nella presente sezione del Modulo.
Il contatto del Responsabile della protezione dei dati presso ALLFUNDS BANK è: xxx@xxxxxxxx.xxx.
II.- Finalità e liceità del trattamento
ALLFUNDS informa che i Vostri dati saranno trattati per il compimento delle seguenti finalità:
1.- Operazioni in Italia aventi ad oggetto quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (compilazione del modulo di sottoscrizione, verifica della regolarità dei dati, emissione delle lettere di conferma delle operazioni, etc..) anche mediante uso di procedure informatiche e telematiche.
Le finalità del trattamento sono dunque connesse con obblighi di legge o regolamento nonché con gli obblighi contrattuali derivanti dalla sottoscrizione di quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per adempiere a obblighi normativi e per dare esecuzione alle pattuizioni di cui al modulo di sottoscrizione, nonché alla documentazione di offerta dell’organismo di investimento collettivo del risparmio. La mancata comunicazione comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di sottoscrizione e alle attività successive alla stessa.
2.- Comunicazione dei dati personali:
I dati personali raccolti potranno essere messi a disposizione (anche successivamente al momento della raccolta) degli emittenti (SICAV), della Società di Gestione, della banca depositaria, dei Soggetti incaricati dei pagamenti, dei Soggetti Collocatori, tutti operanti in qualità di Titolari del trattamento tra loro autonomi, i quali, per taluni servizi, possono avvalersi di soggetti terzi di propria fiducia, (ad esempio società che svolgono servizi bancari, finanziari ed amministrativi o dei loro incaricati, che intervengono a vario titolo nelle operazioni di sottoscrizione, acquisto, vendita, trasferimenti) che, nell’ambito del trattamento di dati personali, assumono la qualifica di Responsabili del trattamento.
Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti che effettuano operazioni di spedizione e/o di imbustamento, società o soggetti incaricati della certificazione dei bilanci, a società esterne specializzate nella riproduzione digitalizzata e nell’archiviazione in qualunque forma ammissibile. I soggetti destinatari della comunicazione dei dati tratteranno gli stessi solo per finalità connesse al rapporto, con preclusione di comunicazione a terzi.
In relazione al trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che gli stessi potranno essere trasferiti verso Paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche al di fuori dell’Unione Europea, nella misura ragionevolmente necessaria per consentire di prestare i servizi di sottoscrizione delle quote / azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio in Italia, nonché ogni altra attività successiva all’operazione di sottoscrizione purché in ogni caso detto trasferimento sia eseguito in conformità con le normative applicabili ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.
III.- Per quanto tempo Allfunds procederà alla conservazione dei dati degli interessati:
ALLFUNDS effettuerà il trattamento dei dati dell’interessato fino a che il Collocatore non informerà ALLFUNDS della cessazione del rapporto contrattuale tra il Collocatore e il cliente finale. ALLFUNDS conserverà i dati per metterli a disposizione di enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di vigilanza o per la risoluzione delle controversie che siano potute insorgere e che derivino dal compimento delle obbligazioni delle Parti del presente contratto. Una volta scaduto il termine di prescrizione legale applicabile alla conservazione dei documenti, ALLFUNDS procederà alla cancellazione dei dati personali.
IV.- A chi potranno essere comunicati i dati dell’interessato:
I dati personali degli interessati potranno essere trasmessi alle Società di seguito riportate, sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di protezione dei dati personali:
1. Altre Entità del Gruppo Allfunds.
2. La Sicav, La Società di Gestione, la Banca Depositaria, i Collocatori, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
3. Enti pubblici, enti amministrativi, organi giurisdizionali, autorità giudiziaria, autorità di polizia, autorità di
vigilanza.
4. Fornitori terzi di servizi che ALLFUNDS può contrattare e che possono avere accesso ai dati personali dell’interessato.
Qualora la comunicazione possa essere fatta verso Entità residenti in Paesi terzi, anche al di fuori dell’Unione Europea, il trasferimento verrà effettuato in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in Paesi verso i quali esiste una decisione di adeguatezza promulgata dalla Commissione Europea.
V.- Diritti dell’interessato:
ALLFUNDS informa l’interessato che può esercitare i seguenti diritti:
Diritto all’accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso alle finalità del trattamento, al tempo di conservazione, alle categorie di destinatari ai quali i dati potrebbero essere comunicati, etc..
Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Diritto di cancellazione: l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.
Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati per motivi connessi alla sua situazione particolare.
Diritto di portabilità: l’interessato ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso dell’interessato o in base al compimento di un obbligo contrattuale.
Diritto di limitazione del trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando:
- l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
- l’interessato manifesta la sua opposizione al trattamento, mentre il titolare ribadisce i motivi legittimi per il trattamento dei dati.
Diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato: l’interessato ha il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato qualora non sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione del contratto, non sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dal diritto italiano, e non si basi sul consenso esplicito dell’interessato. In ogni caso, l’interessato ha il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti sopra elencati tramite richiesta scritta inviata a: ALLFUNDS
BANK, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx o mediante posta elettronica a: xxx@xxxxxxxx.xxx.
VI.- Possibili reclami alle Autorità di Vigilanza
L’interessato, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare un reclamo alle Autorità di vigilanza competenti in materia di protezione dei dati personali, qualora non abbia ottenuto soddisfazione nell’esercizio dei suoi diritti.
Il/i sottoscritto/i prende/prendono visione delle modalità e delle finalità indicate nel precedente paragrafo relative al trattamento dei dati personali forniti
Firma Primo Sottoscrittore
Firma Secondo Sottoscrittore
Firma Terzo Sottoscrittore
Firma Quarto Sottoscrittore
Allegato al Modulo di Sottoscrizione
Data di deposito alla CONSOB del Modulo di sottoscrizione dal 11/08/2022 Data di validità del Modulo di sottoscrizione dal 12/08/2022
Informazioni concernenti il collocamento in Italia di azioni di CANDRIAM MONEY MARKET, società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese, con struttura multiclasse e multicomparto (di seguito “SICAV”).
Tavola I – Elenco dei Comparti e classi commercializzate in Italia alla clientela al dettaglio:
Comparto | Classe di Azioni | Destinazione dei Proventi | Codice ISIN | Divisa | Inizio della commercializzazione retail in Italia |
Candriam Money Market Euro | C | Capitalizzazione | LU0093583077 | EUR | 09/06/2009 |
Candriam Money Market Euro AAA | C | Capitalizzazione | LU0354091653 | EUR | 26/08/2009 |
Candriam Money Market USD Sustainable | C | Capitalizzazione | LU0049341216 | USD | 28/08/2013 |
Non tutti gli ISIN sono disponibili presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento.
A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L’OICVM IN ITALIA
Soggetti Collocatori
Ai Soggetti Collocatori sono state attribuite le funzioni di tenuta dei rapporti con gli investitori, ivi compresi l’eventuale ricezione ed esame di loro reclami.
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricati di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia
Soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti (anche in breve “Soggetti incaricati dei pagamenti”) in Italia sono:
- Banca Sella Holding S.p.A.(anche in breve “BSH”), con sede legale in Biella, Via Italia n. 2
- Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in X/ xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx) che svolge le proprie funzioni operative presso la Succursale di Milano – Allfunds Bank, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx -, in xxx Xxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (anche indicata “BMPS”) con sede legale Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx – sede operativa Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx.
Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare l'operazione è indicato nel modulo di sottoscrizione. Il Soggetto incaricato dei pagamenti è inoltre il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della Società di Gestione e della SICAV all'estero (Soggetto che cura l’offerta in Italia).
Il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti e incaricato di curare i rapporti con gli investitori residenti in Italia (in breve “Soggetto incaricato dei pagamenti”), nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati, assolve alle seguenti funzioni:
- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni), compresa l’eventuale conversione della valuta per la sottoscrizione e il rimborso;
- trasmissione alla Banca Depositaria della SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso (la richiesta di sottoscrizione è inoltrata alla Banca Depositaria entro il giorno lavorativo in Italia successivo alla ricezione dei dati necessari alla sottoscrizione e alla disponibilità effettiva del pagamento; le azioni sono valorizzate al prezzo determinato nel Giorno di Valutazione successivo a quello in cui la relativa domanda di sottoscrizione è pervenuta alla Banca Depositaria dal Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti, a condizione che sia pervenuta entro le ore 12,00 locali di un giorno lavorativo di banca a Lussemburgo);
- accensione presso di sé per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun comparto;
- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori;
- tenere a disposizione degli investitori lo Statuto della SICAV e i documenti che il Prospetto indica a loro disposizione, laddove forniti dall’offerente; in alcuni casi queste funzioni sono demandate al Soggetto Collocatore;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell’ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dalla SICAV. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, laddove forniti dall’offerente; in alcuni casi queste funzioni sono demandate al Soggetto Collocatore.
I suddetti compiti vengono svolti: da Banca Sella Holding, in Xxx Xxxxxx, x. 0– 13900 Biella, da Allfunds Bank S.A.U. presso la Succursale di Milano, in via Bocchetto, 6 e da BMPS presso la sede operativa in Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx.
Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la richiesta di sottoscrizione è deputato alla ricezione e all'esame degli eventuali reclami inerenti alla SICAV. In alcuni casi i collocatori curano anche le funzioni agli ultimi due alinea del terzo comma del presente paragrafo.
I Soggetti Incaricati dei Pagamenti agiscono altresì in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Informativa privacy ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e le relative informative sono consultabili ai seguenti indirizzi Internet:
- Allfunds Bank, S.A.U. – Xxxxx Xxxxxx all’indirizzo:
xxxxx://xxxxxxxx.xxx/xx/xxxx-xxxxxxxxxx/ o nella prima parte del modulo di sottoscrizione utilizzato da taluni Collocatori;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx.xxxx.
- Banca Sella Holding S.p.A. all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxx.
Banca Depositaria
Banca Depositaria di Candriam Money Market è CACEIS Bank, Luxembourg Branch, con sede in 0, Xxxxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx, dove sono svolte le funzioni.
B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN ITALIA
Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione /rimborso
La richiesta di sottoscrizione redatta sull’apposito modulo, deve essere presentata ad uno dei Soggetti Collocatori che entro e non oltre il primo giorno lavorativo in Italia successivo a quello di ricezione la trasmettono al Soggetto incaricato dei pagamenti, insieme agli eventuali mezzi di pagamento consegnati dal sottoscrittore.
Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, alcuni Soggetti Collocatori sono responsabili della gestione della sospensiva di recesso, provvedono all’inoltro entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l’esercizio del recesso.
Il Soggetto Collocatore che agisce in qualità di Ente Mandatario trasmette le richieste di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell’avvenuto accredito, se posteriore. Entro lo stesso termine, l'Ente Mandatario effettua il pagamento dell'importo lordo della sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite bonifico, anche cumulativo, a favore della SICAV con la stessa valuta con cui si è reso disponibile il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore - ovvero, nell’ipotesi di utilizzo di diversi mezzi di pagamento, l’ultimo di tali mezzi. In caso di sottoscrizioni soggette alla sospensiva di cui all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58/98, l’Ente Mandatario effettua il pagamento con valuta coincidente con la data di termine della sospensiva medesima.
Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle azioni presentate al Soggetto Collocatore, entro il giorno lavorativo successivo sono da questi inviate al Soggetto incaricato dei pagamenti. Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario indicare il numero di azioni per le quali si chiede l’operazione e ogni altro dato necessario all’esecuzione dell’operazione, con precisazione del Comparto e Classe, delle modalità di pagamento del rimborso netto (bonifico bancario o assegno non trasferibile da inviare a rischio e spese del sottoscrittore) e, per la conversione, del Comparto e Classe o, se più di uno, dei Comparti e/o Classi con la relativa quota di ripartizione tra essi, in cui investire gli importi. Si ricorda che non è consentita la conversione di azioni Classique in azioni della classe I.
Il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti trasmette alla Banca Depositaria entro il giorno lavorativo in Italia successivo alla ricezione delle domande di sottoscrizione e alla disponibilità effettiva dei relativi mezzi di pagamento, nonché delle richieste di rimborso e conversione, via telefax o altri mezzi elettronici di trasmissione (es. swift), i dati per eseguire la/e richiesta/e di sottoscrizione/ conversione / rimborso delle azioni della SICAV. Il pagamento dei rimborsi agli investitori operanti per il tramite di alcuni soggetti incaricati dei pagamenti è curato dal Soggetto Collocatore/Ente Mandatario, in esecuzione del mandato che riceve da essi col modulo di sottoscrizione, entro il secondo giorno lavorativo successivo all’accredito da parte della Banca Depositaria sul Conto della SICAV.
Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti
Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l’applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal KIID e dal Prospetto - salvo che, sulla base di flussi condivisi tra i soggetti collocatori e i soggetti abilitati alla funzione di intermediazione nei pagamenti, sia possibile mettere a disposizione del soggetto che deve operare la ritenuta la provvista per il pagamento dell’imposta - la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.
Piano di Investimento o di Accumulo (PAC)
Presso alcuni soggetti incaricati del collocamento indicati nell’apposito Elenco, è possibile la sottoscrizione mediante adesione ad un Piano di Investimento o di Accumulo (in breve “PAC”), con rate periodiche mensili o trimestrali. Il PAC prevede un minimo di 60 rate mensili di almeno Euro 200 cadauna per ciascun Comparto o di 20 trimestrali di importo unitario non inferiore a Euro 600 per ciascun Comparto e Classe e il versamento minimo di 5 rate mensili o 2 trimestrali per l’apertura del PAC. Il versamento iniziale e la somma delle rate previste costituisce l’Ammontare del PAC.
L’investitore può interrompere o porre fine al pagamento delle rate del PAC in qualsiasi momento
senza oneri aggiuntivi.
Le commissioni di sottoscrizione determinate con le aliquote previste dal KIID e dal Prospetto sono prelevate linearmente sul versamento iniziale e sulle rate successive del PAC.
Lettere di Conferma dell'operazione
Il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti o il Soggetto Collocatore invia tempestivamente una lettera di conferma dell’operazione con le seguenti informazioni:
- conferma d’investimento: in Comparto e la Classe di azioni emesse, il valore unitario di emissione delle azioni, il Giorno di Valutazione applicato, il numero di azioni assegnate, l’importo lordo versato, le eventuali commissioni e/o spese applicate, l’importo netto investito, il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, il tasso di cambio applicato (qualora si sia resa necessaria una conversione di divisa)
- conferma di conversione: il numero di azioni riscattate del Comparto e la relativa Classe di origine, il valore unitario, il controvalore totale in divisa del riscatto, il numero di azioni emesse del Comparto e relativa Classe di destinazione, il valore unitario di emissione e il controvalore totale in divisa, le commissioni, spese e le ritenute fiscali eventualmente applicate, il tasso di cambio dell’eventuale conversione delle divise; alternativamente ad una conferma unitaria, a fronte della conversione potranno essere inviate due distinte conferme: di disinvestimento e d’investimento.
- conferma di disinvestimento: il Comparto e la classe di azioni riscattate, il valore unitario di rimborso, il Giorno di Valutazione applicato, il numero di azioni rimborsate, le eventuali commissioni e/o spese applicate, il tasso di cambio della divisa e la ritenta fiscale operata.
Nel caso di cointestazione dell’investimento, tutte le conferme ed ogni comunicazione sono esclusivamente inviate al sottoscrittore il cui nominativo è indicato per primo nel Modulo di Sottoscrizione.
In caso di sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell’investimento è inviata per il primo versamento e, successivamente, anche solo con cadenza semestrale nei semestri in cui sono versate le rate.
Con la lettera di conferma dell’investimento sono assolti anche gli obblighi dell’Ente Mandatario di comunicazione dell’eseguito mandato e di rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 del c.c. italiano).
Operazioni di sottoscrizione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza
La sottoscrizione delle azioni può essere altresì effettuata direttamente dal sottoscrittore attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, i Soggetti Collocatori possono attivare servizi “on line” che consentono all’investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di password e codice identificativo, di impartire richieste di acquisto in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che il Soggetto Collocatore, ai sensi dell’art. dell’art. 67-undecies del Codice del Consumo è tenuto a portare a conoscenza dei clienti sono riportate nei siti operativi. La lingua utilizzata nel sito Internet e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono essere indirizzati al Soggetto Collocatore, il cui indirizzo è indicato nel relativo sito internet. Non sono previste procedure extragiudiziali di ricorso e non sono previsti collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari.
L’utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all’investitore la possibilità di acquisire il KIID e il Prospetto nonché gli altri documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet della Società di Gestione.
Gli investimenti successivi, le operazioni di conversione e le richieste di rimborso possono essere effettuati
- oltre che mediante Internet - tramite il servizio di banca telefonica, attivato dal Soggetto Collocatore.
Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il bonifico bancario.
L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le disposizioni inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
L’utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.
Previo consenso dell’investitore, la lettera di conferma dell’avvenuta operazione (di investimento/ rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (ad esempio, mediante e- mail), conservandone evidenza.
C) INFORMAZIONI ECONOMICHE
Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia
Per la sottoscrizione delle Classi di Azioni di cui al presente modulo non si applicano commissioni di sottoscrizione
Remunerazione dei Soggetti collocatori
Comparto – Classe “Classique” | Quota partedella Commissione di sottoscrizionecorrisposta in media ai soggetti collocatori | Quota partedella Commissione di Gestione corrisposta in media ai soggetti collocatori |
Candriam Money Market Euro | 100% | 50% |
Candriam Money Market Euro AAA | di quanto effettivamente addebitato | 50% |
Candriam Money Market USD Sustainable | 50% |
Agevolazioni finanziarie
Il Xxxxxxxx incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare parte dei costi connessi all'intermediazione dei pagamenti, nel caso in cui i flussi e i processi vengano consensualmente semplificati e/o condivisi con il Soggetto Collocatore.
Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti
Oltre alle commissioni e spese indicate nel KIID, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti, di cui alla sezione “23 Oneri e Spese” (a pagina 38), del Prospetto: (i) Banca Sella Holding, per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso in ciascun Comparto applica al massimo 14 Euro per sottoscrizioni e rimborsi, un diritto fisso di 10 Euro per l’apertura di Piani d’Investimento e di 2 Euro per ogni singolo pagamento di rate nel Piano d’Investimento; (ii) Allfunds Bank, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx, per ciascuna operazione di sottoscrizione e/o rimborso in ciascuna Classe e Comparto e per l’attivazione del PAC applica al massimo Euro 25 e per ciascuna rata periodica dello stesso, al massimo Euro 2; per il pagamento/reinvestimento di proventi al massimo Euro 2; (iii) BMPS applica: diritto variabile dello 0,15% sull’importo lordo di ogni sottoscrizione e rimborso PIC, versamenti aggiuntivi e rimborsi PAC: minimo 12 euro e massimo 25 euro; diritto variabile dello 0,07% dell’importo da convertire, minimo 12 e massimo 25 euro sulle conversioni tra comparti diversi; nessuno onere sulle conversioni all’interno dello stesso comparto; diritto fisso di 15 euro per l’apertura di ogni PAC; 2 Euro per ogni rata del piano a mezzo SDD e 1 euro per ogni rata a mezzo addebito in conto corrente; dividendi: 1 euro per accrediti sul conto presso banche del gruppo bancario MPS e 3 euro pagamenti con bonifico o assegno; per l’eventuale negoziazione di valuta, lo 0,10% al massimo dell’importo lordo negoziato.
D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Modalità e termini di diffusione della documentazione informativa
Lo Statuto della SICAV, i rendiconti periodici (nonché gli eventuali ulteriori documenti e informazioni diffusi in Lussemburgo), il KIID e il Prospetto sono messi a disposizione dei partecipanti sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx, con facoltà di acquisizione su supporto durevole (stampa e salvataggio file). Tali documenti sono inoltre disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e presso i Soggetti Collocatori.
Gli investitori hanno facoltà di ottenere anche a domicilio, copia dei predetti documenti, entro 30 giorni dalla richiesta da presentare al Soggetto incaricato dei pagamenti. L’invio dei predetti documenti al domicilio dell’investitore è gratuito. Ove richiesto dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto durevole.
In caso di variazioni al KIID e al Prospetto i medesimi documenti aggiornati sono messi a
disposizione nel suddetto sito internet della Società di Gestione, contestualmente al tempestivo deposito dello stesso presso la CONSOB.
Il valore unitario delle azioni della SICAV, calcolato giornalmente, è pubblicato giornalmente sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx, con indicazione della relativa data di riferimento. Al medesimo sito internet sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee degli azionisti e quelli eventuali di pagamento di proventi.
Su Il Sole 24 Ore sono pubblicati gli ulteriori diversi avvisi ai sottoscrittori eventualmente diffusi a mezzo stampa in Lussemburgo.
Regime fiscale per i residenti italiani
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all’articolo 10-ter della Legge 23/4/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la SICAV fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.
Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data, si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.
Tra le operazioni di rimborso – relativamente ai fondi multicomparto - sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV.
La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.
La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.
Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione
della base imponibile ai fini dell’imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione(*). A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.
(*) L’imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L.
n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l’applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.
Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione ereditaria o di atti di liberalità è opportuno di consultare un esperto fiscale di fiducia.
INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” in breve (“Regolamento (UE) 2016/679” o “GDPR”) e diritti degli interessati
La SICAV e Candriam, la Società di Gestione della SICAV, informano che Candriam, con sede in SERENITY - Bloc B 19-21 route d’Arlon X-0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx è il Titolare del trattamento dei dati personali.
Conformemente alle disposizioni della legge lussemburghese relativa alla protezione dei dati personali in merito al trattamento dei dati a carattere personale e di tutte le leggi e i regolamenti locali applicabili, in ogni caso, e successive modifiche, revisioni o sostituzioni [compreso a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito l'“RGPD” o “GDPR”)], la Società di Gestione raccoglie, registra e tratta, in formato elettronico o con ogni altro mezzo, i dati personali degli investitori al fine di eseguire i servizi richiesti dagli investitori e di rispettare gli obblighi ad essa imposti dalle leggi e dai regolamenti. I dati personali degli investitori trattati dalla Società di Gestione comprendono, in particolare, il nome, le coordinate (compreso l’indirizzo postale o di posta elettronica), il codice fiscale (CF), le coordinate bancarie, l’importo investito e detenuto nel Fondo (“Dati personali”). Ogni investitore può a propria discrezione, rifiutare di comunicare i Dati personali alla Società di Gestione. In questo caso, tuttavia, la Società di Gestione può rifiutare una domanda di sottoscrizione di Azioni. Ogni investitore ha il diritto: (i) di consultare i propri Dati personali (compresi in alcuni casi, in un formato normalmente utilizzato, leggibile dalla macchina) ; (ii) di ottenere che i propri Dati personali siano rettificati (se non sono corretti o se sono incompleti) ; (iii) di ottenere che i propri Dati personali siano eliminati se la Società di Gestione o la SICAV non ha più una ragione legittima per trattarli; (iv) di ottenere che il trattamento dei propri Dati personali sia limitato; (v) di opporsi al trattamento dei propri Dati personali da parte della Società di Gestione in talune circostanze; e (vi) di inoltrare un reclamo all’autorità di controllo competente, scrivendo alla Società di Gestione all’indirizzo della sua sede legale. I Dati personali sono trattati, in particolare, ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, acquisto e conversione delle Azioni, del pagamento dei dividendi agli investitori, dell’amministrazione dei conti, della gestione delle relazioni con i clienti, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di excessive trading e di market timing, dell’identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti lussemburghesi o di altri paesi [comprese le leggi e regolamenti relativi al programma FATCA o al CRS (CRS è l'abbreviazione di “Common Reporting Standard”, o norma comune in materia di dichiarazione, e indica la Norma per lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari per fini fiscali, elaborata dall’OCSE e attuata, in particolare, dalla direttiva europea 2014/107/UE)] e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di capitali. Anche i Dati personali forniti dagli investitori sono trattati ai fini della tenuta del registro degli azionisti della SICAV. I Dati personali possono inoltre essere trattati per fini di indagine. Ogni investitore ha il diritto di opporsi all’utilizzo dei propri Dati personali per fini di indagine, scrivendo alla SICAV. La Società di Gestione può richiedere il consenso degli investitori a raccogliere o trattare i loro Dati personali in talune occasioni, ad esempio, per fini di marketing. Gli investitori possono ritirare il loro consenso in qualsiasi momento. La Società di Gestione tratta anche i Dati personali degli investitori se tale trattamento è necessario per onorare il suo contratto con gli investitori interessati o se la legge lo richiede, ad esempio, se la SICAV riceve una domanda in tal senso da agenti delle forze pubbliche o da altri agenti di Stato. La Società di Gestione tratta inoltre i Dati personali degli investitori se ha un interesse legittimo in tal senso e se i diritti degli investitori alla protezione dei loro dati non prevalgono su questo interesse. Ad esempio, la SICAV ha un interesse legittimo a garantire il suo buon funzionamento. I Dati personali possono essere trasferiti a talune filiali ed entità terze che partecipano all’attività della SICAV, tra i quali, in particolare, la Società di Gestione, l’Amministrazione Centrale, il Depositario, l’Agente per i trasferimenti, i Soggetti incaricati
dei pagamenti e i Distributori, che si trovano nell’Unione europea. I Dati personali possono anche essere trasferiti ad entità che si trovano in paesi che non sono membri dell’Unione europea e le cui leggi sulla protezione dei dati non garantiscono necessariamente un livello di protezione adeguato, comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all’adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare il Titolare del trattamento. Con la sottoscrizione di Xxxxxx, ogni investitore accetta espressamente il trasferimento dei propri Dati personali alle entità sopra descritte e il loro trattamento da parte delle medesime, comprese le entità situate al di fuori dell’Unione europea, e in particolare nei paesi che non garantiscono necessariamente un livello di protezione adeguato. La Società di Gestione o la SICAV può anche trasferire i Dati personali a terzi, quali enti governativi o di regolamentazione, comprese le autorità fiscali, all’interno o all'esterno dell’Unione europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili. In particolare, i Dati personali possono essere divulgati alle autorità fiscali lussemburghesi, che possono a loro volta, svolgere la funzione di responsabile del trattamento e divulgarli alle autorità fiscali di altri paesi. Gli investitori possono ottenere maggiori informazioni sul modo in cui la SICAV si accerta che i trasferimenti di Dati personali siano conformi all'RGPD, rivolgendosi alla SICAV, presso la sede legale della Società di Gestione. Fatta salva la durata di conservazione minima richiesta per legge, i Dati personali non sono conservati per una durata superiore a quella necessaria per i fini del trattamento dei dati.
Modulo di Sottoscrizione per l’offerta in Italia delle azioni di
CANDRIAM MONEY MARKET Società d’Investimento a Capitale Variabile multicomparto e multiclasse.
0, Xxxxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx
Il presente Xxxxxx è valido a decorrere dall’8 agosto 2022
Modulo di sottoscrizione n°………….Riferimenti del Soggetto Collocatore………………………...
CANDRIAM MONEY MARKET ( di seguito anche “SICAV” ) si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di Sottoscrizione.
Il presente Modulo di Sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV – Società d’Investimento a Capitale Variabile multicomparto di diritto lussemburghese .
Al destinatario del presente Xxxxxx deve essere consegnato il documento con le informazioni chiave per gli investitori ( di seguito “KIID” ) prima della sottoscrizione.
L’offerta in Italia delle azioni di CANDRIAM MONEY MARKET riguarda i comparti e le classi come nel seguito specificato.
Per le sottoscrizioni tramite Sito Internet il Modulo di Sottoscrizione presente su Internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.
Sottoscrizione effettuata tramite Sito SI □ NO □;
se si, la sottoscrizione è subordinata alla comunicazione di password identificativa del Sottoscrittore, attribuitagli preventivamente dal Soggetto Collocatore.
Sottoscrizione sottoposta alla facoltà di recesso del Sottoscrittore di cui all’art. 30 – comma sei – D. Lgs. n° 58/98.
SI □ NO □
Sottoscrizione attribuita per l’esecuzione al soggetto che cura l’offerta in Italia ( di seguito “Soggetto Incaricato dei Pagamenti” ) con il compito di gestire l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, di conversione e di rimborso delle azioni:
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□
□
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Allfunds Bank, S.A.U. Xxxxx Xxxxxx Banca Sella Holding S.p.A.
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PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica – Società o Ente) | |
Cognome e nome/denominazione forma giuridica M/F Indirizzo Internet | |
indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza | |
Attività codice fiscale partita IVA | |
data di nascita comune di nascita prov. stato di nascita numero telefonico | |
documento identificativo numero data di rilascio rilasciato da località | |
Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello del primo Sottoscrittore
presso numero telefonico
indirizzo comune CAP prov. | |
SECONDO SOTTOSCRITTORE – in caso di Società o Ente, persona fisica con poteri di rappresentanza (barrare se inesistente) | |
Cognome e nome/denominazione forma giuridica M/F Indirizzo Internet | |
indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza
Attività codice fiscale partita IVA
data di nascita comune di nascita prov. stato di nascita numero telefonico
documento identificativo numero data di rilascio rilasciato da località | |
TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente) | |
Cognome e nome/denominazione forma giuridica M/F Indirizzo Internet | |
indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza | |
Attività codice fiscale partita IVA | |
data di nascita comune di nascita prov. stato di nascita numero telefonico | |
documento identificativo numero data di rilascio rilasciato da località |
a) Versamenti in Unica Soluzione
□ Assegno bancario □ Assegno circolare
emesso all’ordine di CANDRIAM MONEY MARKET, non trasferibile. Gli assegni sono accettati salvo buon fine e ad essi si applica valuta di tre giorni lavorativi successivi alla data di presentazione alla sede del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, salvo che gli assegni siano tratti sulla sede di Milano di tale Soggetto, nel qual caso la valuta è il medesimo giorno della data di versamento. Nel caso in cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sia Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (vedi paragrafo A.2 dell’allegato al presente modulo di sottoscrizione), la valuta degli assegni sarà valuta il 1° giorno lavorativo successivo al versamento dell’assegno.
□ Bonifico Bancario di importo……………….tramite la Banca…………..……………………………….
Filiale di ………………..ABI……………CAB a favore del conto corrente intestato
a CANDRIAM MONEY MARKET presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (SIP) (c/c………..ABI…………………CAB ), con valuta del giorno lavorativo riconosciuto dalla
banca ordinante.
Copia della disposizione di bonifico è allegata a questo Modulo.
b) Versamenti per sottoscrizioni via Internet
In caso di sottoscrizione tramite Sito Internet, è consentito unicamente il bonifico bancario quale mezzo di pagamento, con le coordinate sopra indicate.
c) Versamenti per Piani d’Investimento (detti anche “PAC”)
Per il primo versamento sono ammessi i mezzi di cui sub a) per l’Unica Soluzione. L’importo delle rate successive del Piano d’Investimento sarà corrisposto mediante:
□ SDD Finanziario (con firma del modulo qui allegato, richiesto dalla Banca incaricata)
□ Bonifico Permanente tramite la Banca .............................................................................................
Filiale di ………………..ABI……………CAB a favore del conto corrente intestato
a CANDRIAM MONEY MARKET presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (SIP) (c/c………..ABI…………………CAB ).
I pagamenti tramite SDD sono accettati salvo buon fine. Copia dell’autorizzazione SDD (addebito permanente in conto corrente) o della disposizione di bonifico permanente, è allegata a questo Modulo.
NON E’ CONSENTITO EFFETTUARE SOTTOSCRIZIONI CON VERSAMENTI IN CONTANTI O CON MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI.
* * *
l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede il proprio recesso senza corrispettivo.
Per "fuori sede" si intendono luoghi diversi dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato al collocamento (ad esempio una Banca o una SIM). Detta facoltà di recesso non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto ( o ivi successivamente inseriti ), a condizione che all’azionista sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.
Alla sottoscrizione delle azioni della SICAV non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall’art.67 – duodecies del D.Lgs. 06/09/2005 n.206 (il Codice del Consumo), come da ultimo modificato dal D.Lgs.23/10/2007 n.221 relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ( art. 3, comma 1, lett.a, del suddetto Codice).
* * *
Comparti e classi di azioni della SICAV oggetto di sottoscrizione in Italia:
Denominazione comparto | Classe | Regime dei Proventi | ISIN | Divisa | Inizio com mercializ zazione | Divisa e importo della presente sottoscrizione per ogni comparto e classe | % Commissione di sottoscrizione applicata | ||
Importo Unica Soluzione | Piano d’Investimento | ||||||||
Rata | Versamento iniziale | ||||||||
Candriam Money Market Euro | C | Capit. | LU0093583077 | EUR | 09/06/2009 | ||||
Candriam Money Market Euro AAA | C | Capit. | LU0354091653 | EUR | 26/08/2009 | ||||
Candriam Money Market USD Sustainable | C | Capit. | LU0049341216 | USD | 28/08/2013 |
Non tutti gli ISIN sono disponibili presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento. Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con versamento in Unica Soluzione:
Ammontare complessivo della presente sottoscrizione con Piano d’Investimento:
1.Informativa privacy
INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” in breve (“Regolamento (UE) 2016/679” o “GDPR”) e diritti degli interessati
La SICAV e Candriam, la Società di Gestione della SICAV, informano che Candriam, con sede in SERENITY - Bloc B 19-21 route d’Arlon X-0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx è il Titolare del trattamento dei dati personali.
Conformemente alle disposizioni della legge lussemburghese relativa alla protezione dei dati personali in merito al trattamento dei dati a carattere personale e di tutte le leggi e i regolamenti locali applicabili, in ogni caso, e successive modifiche, revisioni o sostituzioni [compreso a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito l'“RGPD” o “GDPR”)], la Società di Gestione raccoglie, registra e tratta, in formato elettronico o con ogni altro mezzo, i dati personali degli investitori al fine di eseguire i servizi richiesti dagli investitori e di rispettare gli obblighi ad essa imposti dalle leggi e dai regolamenti. I dati personali degli investitori trattati dalla Società di Gestione comprendono, in particolare, il nome, le coordinate (compreso l’indirizzo postale o di posta elettronica), il codice fiscale (CF), le coordinate bancarie, l’importo investito e detenuto nel Fondo (“Dati personali”). Ogni investitore può a propria discrezione, rifiutare di comunicare i Dati personali alla Società di Gestione. In questo caso tuttavia, la Società di Gestione può rifiutare una domanda di sottoscrizione di Azioni. Ogni investitore ha il diritto: (i) di consultare i propri Dati personali (compresi in alcuni casi, in un formato normalmente utilizzato, leggibile dalla macchina) ;
(ii) di ottenere che i propri Dati personali siano rettificati (se non sono corretti o se sono incompleti)
; (iii) di ottenere che i propri Dati personali siano eliminati se la Società di Gestione o la SICAV non ha più una ragione legittima per trattarli; (iv) di ottenere che il trattamento dei propri Dati personali sia limitato; (v) di opporsi al trattamento dei propri Dati personali da parte della Società di Gestione in talune circostanze; e (vi) di inoltrare un reclamo all’autorità di controllo competente, scrivendo alla Società di Gestione all’indirizzo della sua sede legale. I Dati personali sono trattati, in particolare, ai fini dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione, acquisto e conversione delle Azioni, del pagamento dei dividendi agli investitori, dell’amministrazione dei conti, della gestione delle relazioni con i clienti, dell'esecuzione dei controlli sulle pratiche di excessive trading e di market timing, dell’identificazione fiscale conformemente alle leggi e regolamenti lussemburghesi o di altri paesi [comprese le leggi e regolamenti relativi al programma FATCA o al CRS (CRS è l'abbreviazione di “Common Reporting Standard”, o norma comune in materia di dichiarazione, e indica la Norma per lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari per fini fiscali, elaborata dall’OCSE e attuata, in particolare, dalla direttiva europea 2014/107/UE)] e del rispetto delle regole applicabili alla lotta contro il riciclaggio di capitali. Anche i Dati personali forniti dagli investitori sono trattati ai fini della tenuta del registro degli azionisti della SICAV. I Dati personali possono inoltre essere trattati per fini di indagine. Ogni investitore ha il diritto di opporsi all’utilizzo dei propri Dati personali per fini di indagine, scrivendo alla SICAV. La Società di Gestione può richiedere il consenso degli investitori a raccogliere o trattare i loro Dati personali in talune occasioni, ad esempio, per fini di marketing. Gli investitori possono ritirare il loro consenso in qualsiasi momento. La Società di Gestione tratta anche i Dati personali degli investitori se tale trattamento è necessario per onorare il suo contratto con gli investitori interessati o se la legge lo richiede, ad esempio, se la SICAV riceve una domanda in tal senso da agenti delle forze pubbliche o da altri agenti di Stato. La Società di Gestione tratta inoltre i Dati personali degli investitori se ha un interesse legittimo in tal senso e se i diritti degli investitori alla protezione dei loro dati non prevalgono su questo interesse. Ad esempio, la SICAV ha un interesse legittimo a garantire il suo buon funzionamento. I Dati personali possono essere trasferiti a talune filiali ed entità terze che partecipano all’attività della SICAV, tra i quali, in particolare, la Società di Gestione, l’Amministrazione Centrale, il Depositario, l’Agente per i trasferimenti, i Soggetti incaricati dei pagamenti e i Distributori, che si trovano nell’Unione europea. I Dati personali possono anche essere trasferiti ad entità che si trovano in paesi che non sono membri dell’Unione europea e le cui leggi sulla protezione dei dati non garantiscono necessariamente un livello di protezione adeguato, comunque sulla base: (i) di decisioni della Commissione Europea in merito all’adeguatezza di detti paesi; (ii) di norme vincolanti di impresa; (iii) di clausole contrattuali tipo adeguate; (iv) di altri meccanismi di trasferimento validi. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ai meccanismi di tutela adottati in casi di trasferimenti internazionali dei dati, contattare il Titolare del trattamento. Con la sottoscrizione di Xxxxxx, ogni investitore accetta espressamente il trasferimento dei propri Dati personali alle entità sopra descritte e il loro trattamento da parte delle medesime, comprese le entità situate al di fuori dell’Unione europea, e in particolare nei paesi che non garantiscono necessariamente un livello di protezione adeguato. La Società di Gestione o la SICAV può anche
trasferire i Dati personali a terzi, quali enti governativi o di regolamentazione, comprese le autorità fiscali, all’interno o all'esterno dell’Unione europea, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili. In particolare, i Dati personali possono essere divulgati alle autorità fiscali lussemburghesi, che possono a loro volta, svolgere la funzione di responsabile del trattamento e divulgarli alle autorità fiscali di altri paesi. Gli investitori possono ottenere maggiori informazioni sul modo in cui la SICAV si accerta che i trasferimenti di Dati personali siano conformi all'RGPD, rivolgendosi alla SICAV, presso la sede legale della Società di Gestione. Fatta salva la durata di conservazione minima richiesta per legge, i Dati personali non sono conservati per una durata superiore a quella necessaria per i fini del trattamento dei dati
2. Il/I Sottoscrittore/i conviene/convengono quanto segue:
a) che in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento utilizzato per la sottoscrizione e più in generale in caso di non regolare pagamento della sottoscrizione, il Soggetto incaricato dei pagamenti è autorizzato fin d’ora a procedere alla liquidazione delle azioni eventualmente assegnate e a rivalersi sul ricavato, che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno per le spese sostenute e per le commissioni e spese relative alla domanda di sottoscrizione;
b) che qualora anche successivamente alla firma del presente modulo, disponga/no l’attivazione del servizio Sepa Direct Debit Finanziario (in breve SDD Finanziario) - NB è ammesso esclusivamente l’SDD Finanziario - per il pagamento delle rate ricorrenti del PAC - consapevole/i che si tratta di operazioni di cui all’art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) - prende/ono atto che per tali pagamenti, il debitore non ha diritto a chiedere il rimborso dopo l’esecuzione dell’operazione, se autorizzata. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto;
c) il presente Modulo è sottoscrivibile con firma digitale e firma digitale remota; in caso di sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata, il Soggetto Collocatore, anche per conto della SICAV/Società di Gestione, ha adempiuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall’art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e dichiara/ano altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d’uso del servizio di firma elettronica avanzata fornito dal Soggetto Collocatore. Prende/ono altresì atto che il servizio di firma elettronica avanzata (FEA) è erogato anche per conto della SICAV/Società di Gestione, esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità; riconoscendo che la SICAV/Società di Gestione è estranea alla fornitura e predisposizione di tale servizio rinuncia/rinunciano ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica gestito dal Soggetto Collocatore, salvo il caso di dolo o colpa grave direttamente imputabile alla SICAV/Società di Gestione.
d) la presente sottoscrizione e la partecipazione alla SICAV sono regolati dallo statuto sociale, dal Prospetto e dalla legge lussemburghese;
i rapporti fra il/i Sottoscrittore/i, da una parte, e la SICAV nonché la Banca Depositaria, dall'altra parte, sono regolati dalla legge lussemburghese;
e) in caso di controversie, qualora il sottoscrittore agisca come “consumatore ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è in ogni caso quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso.
Per approvazione specifica delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)
Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore
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