Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile a Premio Unico
Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile a Premio Unico
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Data ultimo aggiornamento: 01/10/2018
Compagnia: Net Insurance S.p.A Prodotto: Polizza Difesacasa
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di Assicurazione è?
Questa polizza si obbliga a tenere indenne l’Assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla conduzione della Casa Assicurata, condotta in locazione.
Che cosa è assicurato?
Net Insurance S.p.A. presta le seguenti garanzie:
la garanzia RC Abitazione, sempre operante, è prestata per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un Fatto Accidentale, verificatosi esclusivamente in relazione ai rischi derivanti dalla conduzione della Casa Assicurata.
Sono compresi in garanzia i seguenti rischi:
- Conduzione della Casa Assicurata
- Spargimento d’acqua e rigurgito di fogna
- Danni da Incendio
- Lavori di ordinaria manutenzione
- Rischio Locativo
La somma assicurata è quella indicata nel Certificato di Polizza e si intende costante per tutta la durata dell’Assicurazione.
Che cosa non è assicurato?
Le coperture non sono operanti in caso di danni causati da:
derivanti dalla proprietà di immobili;
nell’ambito della vita privata, salvo i rischi compresi nella garanzia RC Abitazione;
situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze, sono previste obbligatoriamente coperture assicurative;
inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
da gelo, umidità, stillicidio, insalubrità, rottura o occlusione di grondaie o di impianti di raccolta/ deflusso di acque piovane;
furto;
detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché da campi elettromagnetici;
dalla proprietà e/o dalla conduzione o uso di Impianti Geotermici o Fotovoltaici;
da lavori di straordinaria manutenzione; dalla pratica di qualsiasi attività sportiva; uso e possesso di armi;
derivanti dalla proprietà ed uso di animali; inadempimenti di natura contrattuale; connessi con l’utilizzo di internet;
discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.
Ci sono limiti di copertura?
RC Abitazione:
- la Conduzione della Casa Assicurata opera solo se l’Assicurato ne sia il Conduttore;
- i danni da Spargimento d’acqua e da rigurgito di fogna, operano fino al 5% del massimale, fermo il limite assoluto di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con una franchigia di € 200,00 per sinistro;
- i danni da incendio, operano fino al 50% del massimale;
- il Rischio Locativo opera fino al 50% del massimale per danni a cose;
- i danni derivanti dai Lavori di ordinaria manutenzione, operano con l’esclusione di quelli subiti dalle persone preposte ai lavori stessi.
Dove vale la copertura?
La copertura vale, per la garanzia RC Abitazione, nel solo territorio della Repubblica Italiana.
Che obblighi ho? Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e devi comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, devi darne avviso all’’Assicuratore entro 3 giorni da quando si è verificato il Sinistro o ne hai avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell’evento. |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato per intero ed in un’unica soluzione alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, altri sistemi di pagamento elettronico, denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La durata del Contratto di Assicurazione è a scelta del Contraente, pari ad un minimo di 1 anno ed un massimo di 4 anni. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il premio, unico ed anticipato, è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Come posso disdire la Polizza? Non è necessario che invii lettera di disdetta in quanto la Polizza cessa alla scadenza senza tacito rinnovo. |
Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile a Premio Unico
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Net Insurance S.p.A.
Data realizzazione documento: 01/01/2019
Prodotto: Polizza Difesacasa
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.
Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Net Insurance - Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all’Albo delle imprese IVASS n. 1.00136
Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 46.411 milioni. L’indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità, determinato in applicazione alla normativa Solvency II, è pari a 5,51 quale rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.
Nell’ambito del quarto del massimale per sinistro e, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al massimale stesso, l’Assicuratore tiene inoltre a suo carico, anche oltre il massimale assicurato, le spese per resistere all’azione del danneggiato.
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Le coperture non sono operanti in caso di danni causati: ai soggetti non considerati terzi ai sensi di polizza: a. il coniuge; b. il convivente di fatto; c. le persone appartenenti al Nucleo Familiare dell’Assicurato; d. i figli minori dell’Assicurato e/o delle persone di cui ai punti a), b) e c), anche ove non indicati nel certificato anagrafico di stato di famiglia; e. le altre persone del fatto della quali l’Assicurato e/o le persone di cui ai punti a), b) e c) sono chiamate a rispondere civilmente ai sensi di legge. derivanti dalla conduzione o uso di beni immobili non rientranti nella categoria di Casa Assicurata o Fabbricato; a cose altrui derivanti da incendio, esplosione, implosione o scoppio. Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose di terzi da incendio, esplosione, implosione o scoppio, conseguenti alla pratica di campeggio; da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività professionali, commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi; |
Rischi esclusi | da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio; da esplosione nucleare e da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare; di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma l’amianto; da mancata e/o errata produzione o fornitura di energia, esclusa altresì, la garanzia per i danni da interruzione e sospensione totale o parziale di attività di qualunque natura; da proprietà, guida e uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; da proprietà, guida e uso di natanti a motore e apparecchi per il volo; dall’esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o comunque retribuite; causati da atti dolosi degli Assicurati; determinati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni, mareggiate/maremoti, penetrazioni di acqua marina, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da questi provocati; i Danni Indiretti, compresi i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; danni da: cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, mancato godimento di beni; dall’utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l’alimentazione animale. |
Ci sono limiti di copertura? Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Rivalse L’Assicuratore che ha pagato l’indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui convivente o da addetti ai servizi domestici. |
Che obblighi ho? / Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro: il Contraente deve darne avviso all’intermediario di assicurazione al quale è assegnato il contratto o all’Assicuratore entro 3 giorni da quando si è verificato il sinistro o ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell’evento. Assistenza diretta in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia. Gestione da parte di altre imprese: - Prescrizione: si rammenta al Contraente che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, in base al codice civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente e/o l’Assicurato ha agito con dolo o colpa grave. |
Obblighi dell’impresa | L’Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L’Assicuratore ha diritto di rivalersi verso l’Assicurato dal pregiudizio derivatogli dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto massimale stabilito in polizza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l’Assicuratore rimborsa al Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la Polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna parte ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso, dandone preavviso all’altra parte mediante lettera raccomandata. - Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata da parte dell’Assicuratore, quello esercitato dall’Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni da quello di invio della raccomandata stessa. |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? Questa polizza è ideale per chi vuole tenere indenne sé stesso ed il suo nucleo familiare di quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili, per danni involontariamente cagionati a terzi di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla conduzione della Casa Assicurata. |
Quali costi devo sostenere? Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l’intermediazione assicurativa, a carico del Contraente: - quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l’intermediazione assicurativa: 40% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa Assicuratrice | I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a: Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx Fax 06 89326.570 - Pec: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Al fine di un’ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati: • nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email; • numero di polizza; • numero di sinistro, qualora aperto; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato. |
All’impresa Assicuratrice | La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l’impresa richieda a quest’ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. |
All’IVASS | Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi a: IVASS- Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - Fax 00.00000000 - pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx xxx.xxxxx.xx La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni: • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, domicilio ed eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la presentazione del reclamo all’IVASS, sul sito dell’Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo. Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS: • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’imprese che ha stipulato il contratto (rintracciabile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/), o all’IVASS che provvede all’inoltro dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL’ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.
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