Contract
CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA, DELLA DURATA DI ANNI 2 (DUE), DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA DELLE RETI “EDISON” DI ALTOMONTE (CS) E DI SIMERI CRICHI (CZ).
-C.I.G.: 6616140372
L'anno duemilasedici, il giorno del mese di _ , negli uffici della Sede Centrale ARPACal, ubicati in Catanzaro Lido alla Via Lungomare – Loc. Mosca, tra:
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell‘Ambiente della Calabria (X.X.X.X.XXX), Pata IVA: 02352560797, per la quale interviene…………….. nella sua qualità di
……………………………….., e come tale abilitata ad impegnarla, e: ,
si conviene e si stipula quanto segue:
PREMESSO:
che con Deliberazione n. del veniva indetta la gara d’appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicare con i criteri di cui agli artt. 81 e 83 del medesimo D.Lgs, per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva, per la durata di anni due, dei sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria della rete EDISON di Simeri Crichi e di Altomonte, in esecuzione delle due relative convenzioni sottoscritte con la Società Edison S.p.A. Rep. n. 224/2006 e n. 225/2006 e relative appendici, approvati lo schema di bando di gara con allegati disciplinare, contratto e capitolato tecnico e proposto altresì, l’impegno della relativa spesa;
che a seguito dell’esperimento della suddetta gara, con Deliberazione n.
del , l’appalto in oggetto veniva aggiudicato in via
definitiva all’Operatore Economico : .
Tanto premesso, con il presente si conviene e si stipula:
Art. 1 – Affidamento e consenso delle parti
L’Amministrazione Appaltante affida all’Operatore Economico
, il quale accetta, senza eccezione alcuna, l’appalto per la prestazione dei servizi di manutenzione preventiva e correttiva, della durata di anni 2 (due), dei sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria delle reti “EDISON” di Xxxxxxxxx (XX) x xx Xxxxxx Xxxxxx (XX);
Art. 2 - Norme regolatrici del contratto
L’esecuzione del contratto è regolata: a) dalle specifiche previsioni del bando di gara e relativo disciplinare di gara e capitolato tecnico allegati allo stesso bando, approvati con la determina n. del ; b) dalla relativa offerta tecnica ed economica presentata dalla società
aggiudicataria in sede di gara; c) dalle disposizioni contenute in premessa e dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e la società ;
d) dalle disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia di appalti
pubblici; e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non diversamente regolato dal presente contratto.
Art. 3 - Oggetto del contratto
Forma oggetto del presente contratto la prestazione relativa al servizio di manutenzione preventiva e correttiva, della durata di anni 2 (due), dei sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria delle reti “EDISON” di Altomonte (CS) e di Simeri Crichi (CZ), secondo la tipologia, descrizione, le condizioni e i termini
indicati nel disciplinare d gara e capitolato tecnico allegati al bando di gara approvati
con la deliberazione n. , nelle offerte tecnica ed economica
presentate dalla società aggiudicataria in sede di gara e nel
presente contratto.
Art. 4 - Importo contrattuale e prezzi
In relazione al servizio da prestare nell’esecuzione del presente contratto, l’importo complessivo dell’appalto rimane stabilito in € , oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € non soggetti a ribasso, per un totale di
€ (euro / ), oltre IVA. Art. 5 - Sopravvenienze
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per tutta la sua durata, compreso l’eventuale periodo di proroga di anni uno. Successivamente, su istanza motivata della società , e dopo apposita istruttoria, si potrà procedere ad un adeguamento dei prezzi, in base a quanto previsto all’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico della società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea, ad eccezione dell’IVA, come per legge.
Art. 6 – Durata e decorrenza dell’Appalto
L’appalto avrà durata di anni 2 (due). Il presente contratto acquista efficacia dal momento della sottoscrizione ed il servizio decorrerà dalla data di redazione degli stati di consistenza dei sistemi di monitoraggio di che trattasi e contestuale presa in
consegna degli stessi. Art. 7 – Rinnovo
L’Operatore Economico con la firma del presente contratto si
impegna ad accettare l’eventuale proroga degli effetti contrattuali dell’appalto del servizio in questione, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche per un periodo massimo di anni 1 (uno) se in tal senso espressamente richiesto dalla Stazione Appaltante.
Nel caso in cui al termine del contratto l’Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per il nuovo affidamento, l’appaltatore è tenuto, nelle more, a continuare la prestazione dei servizi, alle condizioni stabilite dal contratto iniziale scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di gara.
Art. 8 – Modalità di esecuzione dell’appalto
Le principali attività, come meglio specificato di seguito, sono le seguenti:
a) Servizio di manutenzione preventiva e correttiva, della durata di anni 2 (due), dei sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria delle reti “EDISON” di Altomonte (CS) e di Xxxxxx Xxxxxx (CZ), indicati nel capitolato tecnico, per i quali, così come specificato nello stesso, farà comunque fede il verbale di consistenza e presa in consegna da redigere in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e la società appaltatrice, che potrà anche non coincidere con l’elenco riportato nel richiamato capitolato tecnico.
b) L’esecuzione di servizi eventualmente parziali ed urgenti, verranno definiti dall’Amministrazione con singole richieste in rapporto alle esigenze dei laboratori della stessa Arpa Calabria, alla società aggiudicataria, la quale si impegna ad evadere nel pieno rispetto dei tempi stabiliti nel capitolato tecnico, che qui si intende espressamente ed integralmente richiamato. Tutte le attività oggetto dell’appalto di
che trattasi dovranno essere effettuate in armonia con i Responsabili di Rete, così come prescritto anche dal disciplinare di gara, individuati nei rispettivi Dirigenti dei Servizi Tematici Aria, nelle persone di per la rete EDISON di Altomonte (CS) e di per la rete EDISON di Xxxxxx Xxxxxx (CZ). Quest’ultimi svolgeranno le funzioni di direttori dell’esecuzione del presente contratto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e saranno i referenti del Responsabile del Procedimento per tutte le attività previste dall’appalto in argomento.
Art. 9 – Controllo delle attività
L’Amministrazione si riserva, oltre al controllo della diligenza profusa dalla società aggiudicataria nell’adempimento del contratto per come previsto dall’art. 16 del capitolato tecnico, anche il controllo della qualità dei prodotti impiegati che dovranno rispettare le prescrizioni dell’art. 9 del citato capitolato tecnico, con possibilità di rifiutare quelli non ritenuti idonei. A tal fine l’Amministrazione potrà, a proprie spese, avvalersi dell’opera di esperti anche estranei all’Amministrazione. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte dall'Amministrazione al Soggetto Responsabile individuato dalla società e comunicato all’ARPACal prima dell’inizio del servizio di che trattasi, dovranno intendersi fatte direttamente all’appaltatore stesso. Il Responsabile dovrà essere rintracciabile tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00, ad un recapito telefonico fornito dall’appaltatore.
Art. 10 – Obblighi a carico dell’appaltatore
L’appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto secondo le condizioni e le modalità indicate dal bando, dal disciplinare di gara, capitolato tecnico ed offerta tecnica presentata dalla società aggiudicataria, in particolare a garantire le prestazioni ivi contemplate.
Sono a completo carico dell’appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente appaltante:
-il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché Piano di Sicurezza e dal POS, debitamente sottoscritti dalle parti, che qui si intendono espressamente ed integralmente richiamati, dei quali un esemplare viene custodito presso l’Ufficio del RUP, ed un altro consegnato al rappresentante intervenuto in qualità nel presente atto, il quale dichiara di avere esatta e piena conoscenza dei medesimi.
- l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro.
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, trasporto, consegna, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e prodotti necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto.
-tutte le spese e gli oneri derivanti dall’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette al servizio di che trattasi, nonché per evitare danni di qualsiasi genere ai beni oggetto dello stesso;
Art. 11 – Responsabilità per l’esecuzione del contratto
L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione all'espletamento dei servizi o a cause connesse alle operazioni di esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
Art. 12 – Penali
In caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento degli obblighi stabiliti contrattualmente saranno applicate alla società appaltatrice le penali stabilite per
importi e modalità dagli artt. n. 17 e seguenti del capitolato tecnico che qui si intende espressamente ed integralmente richiamato.
Le penali verranno detratte dagli importi delle fatture da liquidare. Art. 13 – Recesso e Risoluzione del contratto
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere o di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto disposto dagli articoli 134 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché nelle ipotesi espressamente contemplate nel capitolato speciale. Altresì, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in modo unilaterale il presente contratto nel caso di annullamento per qualsiasi motivo dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, senza che per ciò l’Appaltatore possa accampare diritti di risarcimento danni di sorta. L’Appaltatore dichiara di accettare tale clausola e di rinunciare sin d’adesso ad intraprendere qualsivoglia eventuale azione risarcitoria in merito.
L’Operatore Economico , dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’Amministrazione potrà richiedere allo stesso copia dei contratti di cui alla lettera c); l’Impresa si impegna fin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.
Art. 14 – Modalità di Pagamento e di Fatturazione
I pagamenti saranno disposti entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle relative fatture bimestrali posticipate per l’ammontare dei servizi effettivamente resi. Tali fatture dovranno fare espresso riferimento alle dichiarazioni di regolare esecuzione dei servizi oggetto del contratto eseguiti fino alla data di relativa emissione da parte dei Direttori di esecuzione del contratto, vistate dai competenti Direttori dei due Dipartimenti Provinciali ARPACAL interessati. Da tali dichiarazioni dovrà risultare il raggiungimento dei prescritti rendimenti mensili e/o annuali minimi, con espresso
riferimento agli art. 17 e seguenti del capitolato tecnico. Le fatture suddette, intestate ad Arpa Calabria, dovranno essere inviate, in formato elettronico, presso la sede centrale di Catanzaro Lido, Via Lungomare - Località Mosca e dovranno comunque riportare la descrizione sintetica dei servizi di riferimento prestati (per ciascun Dipartimento Provinciale ArpaCal interessato). Le eventuali contestazioni sulla diligenza dell’esecuzione del contratto interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture. Il pagamento sarà disposto mediante mandato diretto intestato all’Operatore Economico aggiudicatario il quale si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si dovessero verificare nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Art. 16 - Controversie
Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva con il Foro di Catanzaro.
Art. 17 - Cauzione definitiva e polizze a garanzia
L’Operatore Economico ha prestato cauzione definitiva mediante
polizza fideiussoria n. rilasciata dalla Compagnia di
Assicurazioni - Agenzia di
in data , per l’ammontare di € ; ai sensi del dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.-
Il medesimo Operatore Economico ha altresì prodotto polizza assicurativa, comprendente l’assicurazione della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni eventualmente causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio,
rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni - Agenzia
di , in data .
Art. 18 - Responsabilità ed obblighi dell’Impresa derivanti dai rapporti di lavoro.
L’Impresa si impegna inoltre ad adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei proprio dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L’Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla società delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell’importo del corrispettivo. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che l’Impresa si sia posta in regola e la stessa non potrà vantare diritto alcuno per il mancato ritardato pagamento.
Art. 19 – Cessione del contratto
L’Operatore Economico si obbliga a non cedere il contratto sotto qualsiasi forma, consapevole che ogni atto contrario risulti affetto da nullità di diritto
ex art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- Art. 20 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria le spese relative e consequenziali alla stipulazione del presente contratto il quale sarà registrato solo in caso d’uso. A carico esclusivo dell’Impresa aggiudicataria restano, altresì, le tasse le imposte ed in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, vengano ad incidere sulle forniture oggetto del presente contratto, ad eccezione dell’IVA, come per legge.
Art. 21 Riservatezza
L’impresa aggiudicataria, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle contenute nelle apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza e si impegna a non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di ogni tipo degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando gli obblighi risarcitori in capo all’Impresa per i danni eventualmente cagionati.
Art. 22 Conoscenza delle condizioni dell’Appalto
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Operatore Economico
conferma quanto già accettato con la presentazione dell’offerta in ordine alle condizioni dell’appalto previste dal relativo Disciplinare di gara, capitolato tecnico e
da presente contratto. Durante l’esecuzione del servizio, pertanto, l’Operatore
Economico non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze
e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei citati disciplinare di gara e capitolato tecnico.
Art. 23 Elezione di domicilio
A tutti gli effetti di legge, le parti eleggono il seguente domicilio:
- L’ARPACal: Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx;
- L’Impresa in Via , ; Art. 24 Norme di salvaguardia
Per tutto quanto non previsto dal presente atto trovano applicazione le norme discendenti dalle disposizioni di cui: 1) al bando di gara ed allegati disciplinare e capitolato tecnico approvati con Deliberazione n. ; 2) al presente contratto ed alla disciplina derivante dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., DPR n. 207/2010 e s.m.i., D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e comunque alle norme vigenti in materia di contratti pubblici; 3) al codice civile.
Art. 24 Approvazione specifica di clausole
Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare di quelle distinte ai nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 che, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.
Il presente atto, dattiloscritto su fogli di carta resa legale, viene letto dalle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso:------------
Per L’Aggiudicatario Per la Stazione Appaltante