COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIRINO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore ORLANDI
Nella seduta del 18/07/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Espone la ricorrente di aver, il 1° maggio 2010, stipulato un contratto di locazione; a garanzia delle obbligazioni del conduttore, la banca oggi resistente ha prestato fideiussione per euro 15.000,00.
Il 13 aprile 2012, la ricorrente inviava reclamo all’intermediario per contestare l’escussione della garanzia, perfezionata il precedente 3 maggio 2011; in particolare, la debitrice sosteneva che la banca non avrebbe dovuto pagare, “atteso che i danni paventati erano evidentemente “falsi” e privi di riscontro”: il preventivo per il rifacimento della pavimentazione recava una data precedente addirittura alla stipula della locazione e il documento in carta intestata del creditore, indicante la somma di euro 7.500,00, non poteva esser prova di un effettivo danno poiché proveniente dallo stesso locatore.
Chiedeva pertanto la refusione dell’importo pagato dalla banca, oltre agli interessi legali spese, diritti e onorari per l’intervento legale. Ricevendo riscontro negativo dall’intermediario, presentava ricorso all’ABF.
Replica l’intermediario trattarsi di garanzia “a prima richiesta”. Una volta ricevuta la richiesta di escussione, il 20.05.2011 la banca pagava, non potendo per vincolo contrattuale opporre nessuna eccezione. L’intermediario fa notare come le motivazioni addotte dalla ricorrente appaiano pretestuose, poiché la data “26 aprile 2004” del preventivo era da considerarsi, frutto di errore materiale, posto che il legale della creditrice aveva riferito che il preventivo era in corso di predisposizione al 20 aprile 2011.
La ricorrente richiede la rifusione dell’importo pagato dalla resistente al creditore, pari ad euro 15.000,00. L’intermediario insiste per il rigetto.
DIRITTO
I fatti sono pacifici. La banca ha prestato fideiussione “fino alla concorrenza dell’importo massimo di euro 15.000,00” “per le somme che la [ricorrente] fosse [stata] tenuta a versare alla parte locatrice in caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte in dipendenza della locazione”. Il contratto di fideiussione prevede l’espressa rinuncia della banca ad avvalersi della possibilità di limitare la durata allo stesso termine dell’obbligazione principale (ex art. 1957 2° c.). Sulle modalità di escussione della garanzia, il contratto prevede che il garante “è obbligato a versare a semplice richiesta della parte locatrice e senza opporre eccezione alcuna le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente fideiussione, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all’art. 1944 C.C. Il pagamento sarà eseguito dalla [banca] entro trenta giorni dalla richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento […] senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che questo Collegio ha già avuto modo di condividere (cfr. Decisioni 1528/13 e 830/13), “l’'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag). Esso risulta infatti incompatibile con il nesso di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1957 del Codice Civile (in questo senso, Cass., 21 maggio 2008, n. 13078; Cass., 11 gennaio 2006, n. 394). Sotto questa luce, non sembra potersi dubitare che le parti abbiano previsto un contratto autonomo, con pagamento immediato e senza eccezioni.
La Corte suprema insegna poi come l’exceptio doli sia proponibile soltanto in caso di escussione manifestamente fraudolenta, quando il debitore somministri la prova c.d. “liquida”, ossia immediata e incontestabile, della inesistenza del debito garantito o della sua estinzione (Cass., sez. un., n. 3947/10, cit.; Cass. n. 3964/1999; Cass. n. 10652/2008). Risulta evidente che l’astrazione della garanzia autonoma dal debito principale sarebbe insanabilmente frustata se il garante fosse in ogni caso tenuto ad indagare le vicende del rapporto di base ed a verificare la correttezza dell’escussione. Il carattere abusivo dell’escussione deve emergere ictu oculi e rendere assolutamente evidente la mala fede del creditore.
Nel nostro caso, la ricorrente non offre prova certa e liquida dell’inesistenza del debito garantito o della nullità del relativo titolo. Risultano al contrario indizi, tali da escludere il carattere immediatamente abusivo e fraudolento dell’escussione e cosi precludere la stessa proponibilità dell’exceptio doli da parte del garante. Si ricava, infatti, dai documenti prodotti dalla banca che le contestazioni, riguardanti presunti danni al pavimento dell’immobile, erano risalenti all’aprile 2011. In particolare, è allegata una missiva del 20 aprile 2011 (cfr. all 6) con cui la locatrice “ribadisce” l’esistenza di “danni al pavimento in cemento resina dell’immobile per la cui riparazione è in corso la redazione del relativo preventivo”. La medesima locatrice ha poi inviato (3 maggio 2011, all. 2 alle controdeduzioni) comunicazione di trasmissione dei preventivi di rifacimento e “della richiesta di fermo per l’esecuzione dei lavori”, intimando la debitrice che, qualora non fosse stato risarcito il danno, avrebbe escusso la fideiussione.
Le circostanze del caso portano escludere qualsiasi frode manifesta tale da giustificare l’exceptio doli seu presentis, sicché il pagamento eseguito dalla Banca appare conforme alla disciplina contrattuale.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
P.Q.M.
IL PRESIDENTE
firma 1