CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRO ITALIA CONCILIA
CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRO ITALIA CONCILIA
ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
1. Xxxxx che accetta la nomina ad Arbitro in un arbitrato amministrato dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA, sia egli nominato dalla parte o da altro soggetto, si impegna ad accettare senza alcuna riserva il “Regolamento del procedimento di arbitrato gestito dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA” e a svolgere l’incarico di Arbitro conformemente a detto Regolamento ed al presente Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
2. Il Codice Deontologico si applica anche ai Consulenti tecnici nominati nei procedimenti arbitrali amministrati dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA.
ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE
1.L’ Arbitro nominato dalla parte, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, qualora sia stato incaricato di parteciparvi. In ogni caso, le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l’Arbitro.
ART. 3 – COMPETENZA DELL’ARBITRO
1. L’Arbitro deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere con adeguata competenza, secondo le sue qualificazioni professionali in relazione alla materia del contendere.
ART. 4 – DISPONIBILITÀ’ DELL’ARBITRO
1. L’Arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all’arbitrato il tempo e l’attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel modo più sollecito possibile.
ART. 5 – IMPARZIALITA’ DELL’ARBITRO
1. L’Arbitro nominato deve garantire la propria imparzialità nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.
ART. 6 – INDIPENDENZA DELL’ARBITRO
1. L’Arbitro nominato deve garantire la propria indipendenza in ogni fase della procedura, e dopo il deposito del Lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.
ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA
1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l’Arbitro, quando accetta l’incarico, deve rilasciare una apposita dichiarazione scritta.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA come causa di sostituzione dell’Arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.
4. Gli Arbitri di parte, in un arbitrato irrituale, nel quale sia richiesto di rendere una transazione delegata non sono tenuti a prestare la dichiarazione d’indipendenza.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. L’ Arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.
In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze al fine di consentire la partecipazione delle parti su un piano di assoluta parità e nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. E' dovere dell'Arbitro seguire l'arbitrato con tutta l'attenzione ed il tempo che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico possibile.
In particolare, deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura in modo sproporzionato al valore della controversia.
3. L’ Arbitro deve astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i propri difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza della Segreteria Arbitrale Italia Concilia.
ART. 9 – DIVIETO DI COMUNICAZIONI UNILATERALI DELL’ARBITRO
1. L’Arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia al Consiglio Arbitrale Italia Concilia perché lo comunichi alle altre parti e agli altri Arbitri.
ART. 10 – TRANSAZIONE
1. L’Arbitro o gli Arbitri, se rituali, possono sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia, ma non possono influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
2. Al contrario, gli Arbitri irrituali, ai quali sia stato richiesto di rendere una transazione delegata, quali titolari di uno specifico mandato congiunto a transigere la controversia, devono, invece, determinare consapevolmente il contenuto della transazione delegata che sostanzia il Lodo contrattuale, tenendo presenti gli elementi acquisiti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.
ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO
1.L’ Arbitro deve garantire la propria partecipazione alla fase di deliberazione del Lodo. Rimane impregiudicato il suo diritto di non sottoscrivere il Lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dal Collegio Arbitrale.
ART. 12 – ONORARIO E SPESE DELL’ARBITRO
1. L’Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’ onorario e alle spese.
2. L’onorario dell’Arbitro è determinato esclusivamente dal Consiglio Arbitrale Italia Concilia secondo le Tariffe fissate dalla stessa e riportate nell’ Allegato “D” del Regolamento Arbitrale, che l’Arbitro, quando accetta l’incarico, dichiara di conoscere e di accettare, espressamente ed irrevocabilmente, senza riserve.
3. L’Arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura. In caso di contestazione su detti rimborsi, l’Arbitro accetta che sia il Consiglio Arbitrale Italia Concilia a decidere secondo equità l’entità e la debenza effettiva di detti rimborsi e spese.
ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
1. L’Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico può essere sostituito dal TRIBUNALE PRIVATO ARBITRALE ITALIA CONCILIA che può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti, nonché, nei casi più gravi, segnalarlo, se vi risulti iscritto, al Collegio Nazionale degli Arbitri.